Gazzetta n. 276 del 27 novembre 2014 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI, LE AUTONOMIE E LO SPORT
DECRETO 16 gennaio 2014
Fondo nazionale integrativo per i comuni montani.


IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI
E LE AUTONOMIE

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 «Legge di stabilita' 2013», art. 1, commi 319, 320, 321, che nell'istituire il «Fondo nazionale integrativo per i comuni montani», di seguito denominato «Fondo», prevede l'emanazione di un decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, ora Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con il Ministro dell'interno previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e con il parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro il 30 marzo di ciascun anno, per l'individuazione di progetti presentati dai comuni montani, da finanziare con le risorse del predetto Fondo;
Visto che occorre definire le modalita' di individuazione dei progetti, secondo i criteri indicati nei commi 319, 320 e 321;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 27 maggio 2013 con il quale sono state delegate alcune funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri al Ministro per gli affari regionali e le autonomie ed, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera p) salvaguardia e valorizzazione delle zone montane;

Decreta:

Art. 1
Finalita'

1. Il presente decreto, in attuazione del disposto dell'art. 1, commi 319, 320 e 321, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 «Legge di stabilita' 2013» definisce:
i soggetti destinatari del Fondo;
le modalita' di individuazione dei criteri di valutazione e la procedura per la formazione del decreto di riparto dei fondi;
le modalita' di presentazione delle domande di finanziamento, di liquidazione dei fondi e modifica e monitoraggio dei progetti.
 
Art. 2
Soggetti legittimati

1. Soggetti legittimati a presentare la domanda di finanziamento e i relativi progetti sono i comuni classificati interamente montani di cui all'elenco dei comuni italiani redatto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
 
Art. 3
Modalita' di individuazione dei criteri di valutazione e procedura
per la formazione del decreto di riparto dei fondi.
1. In sede di Conferenza unificata le amministrazioni statali e le regioni interessate definiscono una griglia di criteri di valutazione per l'esame dei progetti e i tetti di spesa da utilizzare per la formazione delle graduatorie, tenendo prioritariamente conto del finanziamento assegnato a progetti pilota a valere sui fondi di cui all'art. 11-bis del decreto-legge n. 93 del 14 agosto 2013, convertito con legge n. 119 del 15 ottobre 2013.
2. Entro il 1° settembre di ciascun anno le regioni competenti, completata l'istruttoria, trasmettono al Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport una graduatoria ordinata dei progetti ammissibili al finanziamento.
3. Entro il 1° novembre dello stesso anno il Ministro per gli affari regionali e le autonomie trasmette uno schema di decreto che individua i progetti ammissibili alla Conferenza di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per l'acquisizione della previa intesa.
4. Lo schema di decreto tiene conto delle risorse disponibili e delle graduatorie regionali dei progetti ammissibili, in modo da finanziare per quanto possibile almeno un progetto per ogni ambito regionale.
5. Lo schema di decreto, tenuto conto dell'istruttoria regionale, indica le domande di finanziamento inammissibili in quanto:
non tempestive;
presentate da soggetti diversi da quelli indicati dal comma 319 della «Legge di stabilita' 2013»;
relative a progetti che non riguardino gli ambiti indicati dal comma 321 della «Legge di stabilita' 2013»;
relativi a progetti che siano in concorso in altre procedure di finanziamento;
non accompagnate da una documentazione tecnica congrua, adeguata e rispondente, nel caso di opere, alla normativa tecnica vigente;
che non rispettino le prescrizioni di cui all'art. 2 del presente decreto.
6. Entro il successivo 1° dicembre la proposta di decreto viene trasmessa alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione.
7. Entro il 30 marzo viene adottato il decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dell'interno che individua i progetti ammissibili.
 
Art. 4
Modalita' di presentazione delle domande

1. Le regioni, nel cui territorio si trovano i comuni montani indicati al comma 1, provvedono - entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto - ad indicare ai comuni beneficiari i riferimenti degli uffici cui presentare la domanda di finanziamento e le altre prescrizioni utili.
2. Ciascun comune puo' presentare un solo progetto per ciascuna annualita' di riferimento.
3. Le domande di finanziamento, sottoscritte dal rappresentante legale dell'ente proponente, devono essere presentate entro e non oltre il termine del 15 maggio dell'anno precedente a quello al quale si riferisce il finanziamento, a pena di esclusione, alla regione territorialmente competente, in formato elettronico.
4. Le domande devono essere complete dei progetti preliminari, comprensivi di tutti gli allegati richiesti dalla normativa vigente e approvati con delibera della giunta comunale, e delle schede con valore di autocertificazione che saranno allegate al bando del finanziamento e che saranno rese disponibili anche sul sito http://www.affariregionali.it, compilate in modo esaustivo in tutte le loro parti.
5. L'utilizzo di dette schede e' obbligatoria e non puo' essere utilmente sostituita da diversa documentazione a pena di inammissibilita', al fine di consentire alle amministrazioni regionali una adeguata e veloce istruttoria e comparazione dei progetti.
6. La documentazione relativa ai progetti deve contenere le seguenti indicazioni:
a) il comune istante;
b) la classificazione del comune come interamente montano secondo quanto riportato nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
c) la descrizione del progetto che si intende realizzare con l'indicazione degli obiettivi, delle risorse da impiegare, delle modalita' e dei tempi di attuazione;
d) la indicazione del carattere di straordinarieta' del progetto con le motivazioni a supporto;
e) la tipologia di intervento;
f) l'area interessata dal progetto;
g) la previsione dei costi di realizzazione complessivi del progetto e l'articolazione dettagliata delle voci di spesa (ad es. personale, consulenze, acquisto di beni e servizi, investimenti) suddivisi in parte corrente e in conto capitale;
h) il finanziamento richiesto;
i) i tempi e le fasi di realizzazione del progetto (cronoprogramma fisico finanziario), che dovra' essere completato entro ventiquattro mesi, se non avente ad oggetto la realizzazione di opere, o entro quarantotto mesi, qualora preveda la realizzazione di opere; i termini temporali vanno intesi decorrenti dalla data di concessione del finanziamento;
j) l'indicazione del referente del progetto;
k) le coordinate di tesoreria comunale (IBAN).
 
Art. 5
Liquidazione dei finanziamenti

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede annualmente al trasferimento dei fondi disponibili alla Presidenza del Consiglio che provvede ad appostarli su capitolo appositamente istituito nel proprio bilancio
2. Alla liquidazione dei fondi si provvede con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari regionali le autonomie e lo sport.
 
Art. 6
Modifiche del progetto successive alla approvazione

1. Sono da considerare ammissibili le sole modifiche del progetto, apportate successivamente all'approvazione, che riguardino:
proroghe adeguatamente motivate rispetto ai tempi e alle fasi di realizzazione del progetto (cronoprogramma fisico finanziario);
variazioni progettuali rese necessarie in corso d'opera per garantire la sicurezza ambientale e degli addetti, o per ragioni di carattere straordinario adeguatamente motivate;
utilizzo di economie di spesa per la realizzazione di interventi migliorativi o di completamento.
2. Le modifiche potranno essere autorizzate dal competente ufficio della regione interessata, sulla base di una formale richiesta da parte dell'Ente titolare del progetto. Non si ammettono deroghe al di fuori dei casi considerati ai punti precedenti.
 
Art. 7
Monitoraggio dei progetti e revoche

1. Le regioni territorialmente competenti procedono al monitoraggio degli interventi finanziati e alla revoca dei finanziamenti nel caso di mancata attuazione delle opere entro i termini previsti nel crono programma o in caso di realizzazione non rispondente a quanto approvato.
2. Nel caso di realizzazione parziale degli interventi o delle opere, le regioni procederanno ad una riduzione del contributo assegnato di entita'. proporzionale al mancato completamento di quanto previsto, qualora le opere completate rispondano comunque ad una parte significativa del progetto approvato, ovvero alla revoca del finanziamento.
3. Al termine della procedura le regioni competenti presentano alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, una relazione dettagliata sull'attuazione degli interventi.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 gennaio 2014

Il Ministro: Lanzetta

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2014, n. 688
 
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