Gazzetta n. 275 del 26 novembre 2014 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 2014, n. 172
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, in materia di criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'Irpef devoluta alla diretta gestione statale.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222;
Visto l'articolo 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664;
Visto l'articolo 1, comma 206, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2013, n. 82;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 2014;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2014;
Acquisito il parere delle Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n.76, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: «per l'assistenza ai rifugiati e per la conservazione dei beni culturali» sono sostituite dalle seguenti: «per l'assistenza ai rifugiati, per la conservazione dei beni culturali e per la ristrutturazione, il miglioramento, la messa in sicurezza, l'adeguamento antisismico e l'efficientamento energetico degli immobili adibiti all'istruzione scolastica di proprieta' pubblica dello Stato, degli enti locali territoriali e del Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222,»;
b) al comma 3, la parola: «metereologici» e' sostituita dalla seguente: «meteorologici»;
c) al comma 3, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42» sono inserite le seguenti: «e gli immobili adibiti all'istruzione scolastica di proprieta' pubblica dello Stato, degli enti locali territoriali, e del Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222,»;
d) al comma 5, dopo le parole: «alla fruibilita' da parte del pubblico di beni immobili» sono inserite le seguenti: «ivi inclusi quelli adibiti all'istruzione scolastica di proprieta' pubblica dello Stato, degli enti locali territoriali e del Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222,»;
e) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5.1. Gli interventi per gli immobili adibiti all'istruzione scolastica, ivi inclusi i beni culturali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di proprieta' pubblica dello Stato, degli enti locali territoriali e del Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222, consistono nella ristrutturazione, nel miglioramento, nella messa in sicurezza, nell'adeguamento antisismico e nell'efficientamento energetico degli edifici. Gli interventi, ove abbiano a oggetto i beni culturali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono effettuati nel rispetto delle disposizioni di cui allo stesso decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
5.2. La domanda per accedere alla ripartizione della quota dell'otto per mille di cui all'articolo 1, riguardante il medesimo intervento puo' essere presentata per una sola delle tipologie di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 5.1.»;
f) al comma 5-bis le parole: «di cui ai commi 2, 3, 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 5.1»;
g) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, gli interventi di cui ai commi da 2 a 5 sono considerati straordinari quando esulano effettivamente dall'attivita' ordinaria e dalla corrente cura degli interessi coinvolti e non sono ricompresi nella programmazione ordinaria dell'utilizzazione delle risorse finanziarie. Gli interventi di cui al comma 5.1 sono considerati straordinari quando non siano oggetto di altre linee di finanziamento o le stesse siano insufficienti a coprire l'intero intervento.»;
Avvertenze:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«Art. 17. (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.».
- Si riporta il testo degli articoli 47 e 48 della
legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e
beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del
clero cattolico in servizio nelle diocesi):
«Art. 47. - Le somme da corrispondere a far tempo dal
1° gennaio 1987 e sino a tutto il 1989 alla Conferenza
episcopale italiana e al Fondo edifici di culto in forza
delle presenti norme sono iscritte in appositi capitoli
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, verso
contestuale soppressione del capitolo n. 4493 del medesimo
stato di previsione, dei capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031
e n. 2071 dello stato di previsione del Ministero
dell'interno, nonche' del capitolo n. 7871 dello stato di
previsione del Ministero dei lavori pubblici.
A decorrere dall'anno finanziario 1990 una quota pari
all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle
dichiarazioni annuali, e' destinata, in parte, a scopi di
interesse sociale o di carattere umanitario a diretta
gestione statale e, in parte, a scopi di carattere
religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica.
Le destinazioni di cui al comma precedente vengono
stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti
in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di
scelte non espresse da parte dei contribuenti, la
destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte
espresse.
Per gli anni finanziari 1990, 1991 e 1992 lo Stato
corrisponde, entro il mese di marzo di ciascun anno, alla
Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e
salvo conguaglio complessivo entro il mese di giugno 1996,
una somma pari al contributo alla stessa corrisposto
nell'anno 1989, a norma dell'articolo 50.
A decorrere dall'anno finanziario 1993, lo Stato
corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alla
Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e
salvo conguaglio entro il mese di gennaio del terzo periodo
d'imposta successivo, una somma calcolata sull'importo
liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni
annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con
destinazione alla Chiesa cattolica.»
«Art. 48. - Le quote di cui all'articolo 47, secondo
comma, sono utilizzate: dallo Stato per interventi
straordinari per fame nel mondo, calamita' naturali,
assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali;
dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della
popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi
a favore della collettivita' nazionale o di paesi del terzo
mondo».
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 19, della
legge 23 dicembre 1996, n. 664 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 1997 e bilancio
pluriennale per il triennio 1997-1999):
«Art. 3.- (Stato di previsione del Ministero del
tesoro e disposizioni relative). - 1-18 (Omissis).
19. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della
legge 20 maggio 1985, n. 222 , con regolamento da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge ai sensi dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 , sono stabiliti i criteri e le
procedure per l'utilizzo dello stanziamento del capitolo
6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1997 e corrispondenti capitoli per gli anni
successivi. Lo schema del regolamento e' trasmesso alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per
l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni. Il
Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 206, della
legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge di stabilita' 2014):
«206. All'articolo 48, primo comma, della legge 20
maggio 1985, n. 222, dopo le parole: "conservazione di beni
culturali" sono inserite le seguenti: ", e
ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza,
adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli
immobili di proprieta' pubblica adibiti all'istruzione
scolastica".».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76
(Regolamento recante criteri e procedure per
l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF
devoluta alla diretta gestione statale), come modificato
dal presente regolamento:
«Art. 2. (Interventi ammessi). - 1. Sono ammessi alla
ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta
gestione statale esclusivamente gli interventi straordinari
per il contrasto alla fame nel mondo, in caso di calamita'
naturali, per l'assistenza ai rifugiati, per la
conservazione dei beni culturali e per la ristrutturazione,
il miglioramento, la messa in sicurezza, l'adeguamento
antisismico e l'efficientamento energetico degli immobili
adibiti all'istruzione scolastica di proprieta' pubblica
dello Stato, degli enti locali territoriali e del Fondo
edifici di culto di cui all'articolo 56 della legge 20
maggio 1985, n. 222.
2. Gli interventi per il contrasto alla fame nel mondo
sono diretti alla realizzazione di progetti finalizzati
all'obiettivo dell'autosufficienza alimentare nei Paesi in
via di sviluppo, nonche' alla qualificazione di personale
locale da destinare a compiti di contrasto delle situazioni
di sotto sviluppo e denutrizione ovvero di pandemie e di
emergenze umanitarie che minacciano la sopravvivenza delle
popolazioni ivi residenti.
3. Gli interventi in caso di calamita' naturali sono
diretti all'attivita' di realizzazione di opere, lavori,
studi, monitoraggi finalizzati alla tutela della pubblica
incolumita' da fenomeni geo-morfologici, idraulici,
valanghivi, meteorologici, di incendi boschivi e sismici,
nonche' al ripristino di beni pubblici, ivi inclusi i beni
culturali di cui all'articolo 10 del Codice dei beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, e gli immobili adibiti all'istruzione
scolastica di proprieta' pubblica dello Stato, degli enti
locali territoriali, e del Fondo edifici di culto di cui
all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n.222,
danneggiati o distrutti dalle medesime tipologie di
fenomeni.
4. Gli interventi di assistenza ai rifugiati sono
diretti ad assicurare a coloro cui sono state riconosciute,
secondo la normativa vigente, forme di protezione
internazionale o umanitaria, l'accoglienza, la
sistemazione, l'assistenza sanitaria e i sussidi previsti
dalle disposizioni vigenti. Tale sistema di interventi e'
assicurato anche a coloro che hanno fatto richiesta di
protezione internazionale, purche' privi di mezzi di
sussistenza e ospitalita' in Italia.
5. Gli interventi per la conservazione di beni
culturali sono rivolti al restauro, alla valorizzazione,
alla fruibilita' da parte del pubblico di beni immobili,
ivi inclusi quelli adibiti all'istruzione scolastica di
proprieta' pubblica dello Stato, degli enti locali
territoriali e del Fondo edifici di culto di cui
all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n.222, o mobili
anche immateriali, che presentano un particolare interesse,
architettonico, artistico, storico, archeologico,
etnografico, scientifico, bibliografico e archivistico, ai
sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i quali
sia intervenuta la verifica ovvero la dichiarazione
dell'interesse culturale ai sensi dello stesso Codice.
5.1. Gli interventi per gli immobili adibiti
all'istruzione scolastica, ivi inclusi i beni culturali di
cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n.42, di proprieta' pubblica dello Stato, degli enti
locali territoriali e del Fondo edifici di culto di cui
all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222,
consistono nella ristrutturazione, nel miglioramento, nella
messa in sicurezza, nell'adeguamento antisismico e
nell'efficientamento energetico degli edifici. Gli
interventi, ove abbiano a oggetto i beni culturali di cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, sono effettuati nel rispetto delle disposizioni di cui
allo stesso decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42.
5.2. La domanda per accedere alla ripartizione della
quota dell'otto per mille di cui all'articolo 1,
riguardante il medesimo intervento puo' essere presentata
per una sola delle tipologie di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e
5.1.
5-bis. Gli interventi di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 5.1
devono essere coerenti con gli indirizzi e le priorita'
eventualmente individuati dal Presidente del Consiglio del
Ministri, dai Ministri competenti e dai Ministri delegati,
ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n.
400.
6. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, gli
interventi di cui ai commi da 2 a 5 sono considerati
straordinari quando esulano effettivamente dall'attivita'
ordinaria e dalla corrente cura degli interessi coinvolti e
non sono ricompresi nella programmazione ordinaria
dell'utilizzazione delle risorse finanziarie. Gli
interventi di cui al comma 5.1 sono considerati
straordinari quando non siano oggetto di altre linee di
finanziamento o le stesse siano insufficienti a coprire
l'intero intervento.
6-bis. Gli interventi di cui ai commi 3, 4 e 5 devono
essere eseguiti sul territorio italiano.».
- Si riporta il testo dell'art. 56 della legge 20
maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni
ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero
cattolico in servizio nelle diocesi):
«Art. 56. Il Fondo edifici di culto ha personalita'
giuridica ed e' amministrato in base alle norme che
regolano le gestioni patrimoniali dello Stato con i
privilegi, le esenzioni e le agevolazioni fiscali ad esse
riconosciuti.».
- Si riporta il testo dell'art. 9, della citata legge
23 agosto 1988, n. 400:
«Art. 9. Ministri senza portafoglio, incarichi
speciali di Governo, incarichi di reggenza ad interim.
1. All'atto della costituzione del Governo, il
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, puo' nominare, presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri, ministri senza portafoglio, i
quali svolgono le funzioni loro delegate dal Presidente del
Consiglio dei ministri sentito il Consiglio dei ministri,
con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.
2. 2. Ogni qualvolta la legge o altra fonte normativa
assegni, anche in via delegata, compiti specifici ad un
Ministro senza portafoglio ovvero a specifici uffici o
dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
gli stessi si intendono comunque attribuiti,
rispettivamente, al Presidente del Consiglio dei Ministri,
che puo' delegarli a un Ministro o a un Sottosegretario di
Stato, e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio dei ministri, puo' conferire ai ministri, con
decreto di cui e' data notizia nella Gazzetta Ufficiale,
incarichi speciali di Governo per un tempo determinato.
4. Il Presidente della Repubblica, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, puo' conferire al
Presidente del Consiglio stesso o ad un ministro l'incarico
di reggere ad interim un Dicastero, con decreto di cui e'
data notizia nella Gazzetta Ufficiale.».
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137):
«Art. 10. (Beni culturali). - 1. Sono beni culturali
le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle
regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonche' ad
ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche
private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano
interesse artistico, storico, archeologico o
etnoantropologico.
2. Sono inoltre beni culturali:
a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri
luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri
enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro ente ed
istituto pubblico;
b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle
regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonche' di
ogni altro ente ed istituto pubblico;
c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato,
delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali,
nonche' di ogni altro ente e istituto pubblico, ad
eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle
biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
3. Sono altresi' beni culturali, quando sia intervenuta
la dichiarazione prevista dall'articolo 13:
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse
artistico, storico, archeologico o etnoantropologico
particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi
da quelli indicati al comma 1;
b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a
privati, che rivestono interesse storico particolarmente
importante;
c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di
eccezionale interesse culturale;
d) le cose immobili e mobili, a chiunque
appartenenti, che rivestono un interesse, particolarmente
importante a causa del loro riferimento con la storia
politica, militare, della letteratura, dell'arte, della
scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in
genere, ovvero quali testimonianze dell'identita' e della
storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque
appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate
al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari
caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica,
storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica,
rivestano come complesso un eccezionale interesse.
4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al
comma 3, lettera a):
a) le cose che interessano la paleontologia, la
preistoria e le primitive civilta';
b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto
all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione,
nonche' al contesto di riferimento, abbiano carattere di
rarita' o di pregio;
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli
incunaboli, nonche' i libri, le stampe e le incisioni, con
relative matrici, aventi carattere di rarita' e di pregio;
d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi
carattere di rarita' e di pregio;
e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le
pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in
genere, aventi carattere di rarita' e di pregio;
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano
interesse artistico o storico;
g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi
aperti urbani di interesse artistico o storico;
h) i siti minerari di interesse storico od
etnoantropologico;
i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico,
storico od etnoantropologico;
l) le architetture rurali aventi interesse storico od
etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale
tradizionale.
5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non
sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose
indicate al comma 1 che siano opera di autore vivente o la
cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se
mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, nonche' le
cose indicate al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera
di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre
cinquanta anni.».
 
Art. 2

Modifiche all'articolo 2-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76

1. All'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «quattro quote uguali per le quattro tipologie» sono sostituite dalle seguenti: «cinque quote uguali per le cinque tipologie»;
b) al comma 2, la parola: «quattro» e' sostituita dalla seguente: «cinque»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il giudizio di valutazione, ai fini dell'elaborazione dello schema del piano di riparto, deve tenere conto dell'urgenza, dell'esigenza di tendenziale concentrazione degli interventi, della rilevanza e della qualita' degli stessi.»;
d) al comma 5, le parole: «tenendo conto della natura straordinaria, della necessita' e dell'urgenza dei medesimi» sono sostituite dalle seguenti: «tenendo conto dei particolari caratteri di eccezionalita', necessita' ed urgenza dei medesimi ovvero nel caso in cui l'importo delle risorse a disposizione sia inferiore o uguale a un milione di euro.»;
e) al comma 7, la parola: «quattro» e' sostituita dalla seguente: «cinque».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 2-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76
(Regolamento recante criteri e procedure per
l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF
devoluta alla diretta gestione statale), come modificato
dal presente regolamento:
«Art. 2-bis. (Criteri di ripartizione) - 1. La quota
dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta
gestione statale e' ripartita di regola in considerazione
delle finalita' perseguite dalla legge in cinque quote
uguali per le cinque tipologie di interventi ammesse a
contributo, di cui all'articolo 2, comma 1.
2. Se gli interventi ammessi a contributo e valutati
favorevolmente per una o piu' delle cinque tipologie di
intervento non esauriscono la somma attribuita per l'anno
la somma residua e' distribuita in modo uguale a favore
delle altre tipologie di intervento.
3. Il giudizio di valutazione, ai fini
dell'elaborazione dello schema del piano di riparto, deve
tenere conto dell'urgenza, dell'esigenza di tendenziale
concentrazione degli interventi, della rilevanza e della
qualita' degli stessi.
4. Al fine di perseguire un'equa distribuzione
territoriale per gli interventi straordinari relativi alla
conservazione di beni culturali, la quota attribuita e'
divisa per cinque in relazione alle aree geografiche del
Nord Ovest (per le regioni Piemonte. Valle d'Aosta,
Lombardia, Liguria), del Nord Est (per le regioni Trentino
Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna),
Centro (per le regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio), Sud
(per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria), Isole (per le regioni Sicilia,
Sardegna).
5. Ai fini dell'elaborazione del piano di riparto, il
Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, puo', anche in deroga ai criteri di
cui ai commi 1 e 4, nell'ambito delle finalita' perseguite
dalla legge, deliberare di concentrare le risorse per
specifici interventi, tenendo conto dei particolari
caratteri di eccezionalita', necessita' ed urgenza dei
medesimi ovvero nel caso in cui l'importo delle risorse a
disposizione sia inferiore o uguale a un milione di euro.
In tal caso, il Governo trasmette alle Camere una relazione
nella quale illustra gli interventi nei quali ha
concentrato le risorse e da' conto delle ragioni per le
quali ha derogato ai criteri di cui ai commi 1 e 4.
6. Ove sia stata disposta, con un provvedimento
legislativo di iniziativa governativa, la riduzione o la
diversa destinazione delle risorse di cui al comma 1, il
Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari
in merito alle modalita' di reintegrazione delle risorse
medesime e alle conseguenti iniziative.
7. Entro il 31 gennaio di' ogni anno, con decreto del
Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, sono individuati e pubblicati, nel sito della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, i parametri
specifici di valutazione delle istanze, distinti per le
cinque tipologie di intervento.
Nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille del
sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei
Ministri sono resi disponibili, anche in formato
elaborabile, i dati relativi alle richieste di ammissione
al riparto delle risorse, agli interventi ammessi al
suddetto riparto, le relazioni delle Commissioni tecniche
che hanno proceduto alla valutazione delle singole
iniziative, gli atti relativi alla successiva fase di
erogazione dei fondi, con esplicita indicazione dei termini
di pagamento, nonche' i risparmi realizzati e che possono
essere conservati dai beneficiari.
8. La concessione a soggetti che siano stati gia'
destinatari del contributo nei due anni precedenti richiede
specifica motivazione delle ragioni della nuova concessione
del beneficio. Non e' ammessa la concessione del contributo
per interventi complementari o integrativi di interventi
gia' finanziati, qualora questi ultimi non siano stati
completati.».
 
Art. 3

Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:
a ) al comma 1, prima delle parole: «possono presentare domanda,» sono inserite le seguenti: «Per le categorie di cui all'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5,»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Per la categoria di intervento di cui all'articolo 2, comma 5.1, possono presentare domanda, redatta secondo il modello di cui all'Allegato A-bis, che costituisce parte integrante del presente regolamento, per accedere alla ripartizione della quota dell'otto per mille di cui all'articolo 1, le amministrazioni statali, il Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e gli enti locali territoriali, proprietari di immobili adibiti all'istruzione scolastica.».
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76
(Regolamento recante criteri e procedure per
l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF
devoluta alla diretta gestione statale), come modificato
dal presente regolamento:
«Art. 3. (Requisiti soggettivi) - 1. Per le categorie
di cui all'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, possono
presentare domanda redatta secondo il modello di cui
all'Allegato A, che costituisce parte integrante del
presente regolamento, per accedere alla ripartizione della
quota dell'otto per mille di cui all'articolo 1, le
pubbliche amministrazioni, le persone giuridiche e gli enti
pubblici e privati. Sono in ogni caso esclusi i soggetti
aventi finalita' di lucro.
1-bis Per la categoria di intervento di cui
all'articolo 2, comma 5.1, possono presentare domanda,
redatta secondo il modello di cui all'Allegato A-bis, che
costituisce parte integrante del presente regolamento, per
accedere alla ripartizione della quota dell'otto per mille
di cui all'articolo 1, le amministrazioni statali, il Fondo
edifici di culto di cui all'articolo 56 della legge 20
maggio 1985, n. 222, e gli enti locali territoriali,
proprietari di immobili adibiti all'istruzione scolastica.
2. Per l'ammissione alla ripartizione di cui al comma
1, i richiedenti diversi dalle pubbliche amministrazioni e
dagli enti pubblici, devono comprovare i seguenti
requisiti:
a) essere in regola con gli obblighi relativi al
pagamento delle imposte, delle tasse e delle assicurazioni
sociali, nonche', nei casi previsti dalla legge,
all'applicazione dei contratti collettivi nazionali di
lavoro;
b) non essere incorsi nella revoca, totale o parziale,
di conferimenti di quote dell'otto per mille, di cui
all'articolo 8-bis, negli ultimi cinque anni;
c) agire in base a uno statuto che comprenda tra le
finalita' istituzionali anche interventi dei tipi indicati
all'articolo 2;
d) essere costituiti ed effettivamente operanti da
almeno tre anni;
e) non essere stati dichiarati falliti o insolventi,
salva la riabilitazione;
f) avere individuato un responsabile tecnico della
gestione dell'intervento in possesso dei titoli di studio e
professionali necessari per l'esecuzione dell'intervento;
g) avere le capacita' finanziarie di cui alla
dichiarazione rilasciata da Istituto bancario;
h) non avere riportato condanna, ancorche' non
definitiva, o l'applicazione di pena concordata per delitti
non colposi, salva la riabilitazione.
3. I requisiti soggettivi, di cui al comma 2, lettere
a), e) ed h), devono essere posseduti dal legale
rappresentante, dagli amministratori e dal responsabile
tecnico della gestione dell'intervento.
4. I requisiti soggettivi di cui al comma 2, sono
comprovati a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
rispettivamente: quanto alle lettere a), b), c), d), e), f)
ed h) con dichiarazione del legale rappresentante, da cui
risultino anche i requisiti degli amministratori, la
composizione degli organi della persona giuridica o
dell'ente e le finalita' dello statuto allegato in copia;
quanto alla lettera g) con dichiarazione documentata del
legale rappresentante relativa alle capacita' finanziarie.
Il responsabile tecnico della gestione dell'intervento deve
comprovare i requisiti di cui alle lettere a), e), f) ed h)
con propria dichiarazione. Le dichiarazioni sopra
specificate sono redatte a norma dell'articolo 38 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, secondo i moduli 1 e 2 di cui all'Allegato A che
costituisce parte integrante del presente regolamento.
5. Tutti i requisiti soggettivi di cui al comma 2
devono essere posseduti e comprovati all'atto della
presentazione della domanda di cui all'articolo 6, comma 2,
allegando le dichiarazioni di cui al comma 4. La domanda
non puo' essere accolta, se non e' conforme allo schema di
cui all'Allegato A o se la documentazione allegata e'
mancante o incompleta.».
- Si riporta il testo degli articoli 38, 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa):
«Art. 38. (Modalita' di invio e sottoscrizione delle
istanze). - 1.Tutte le istanze e le dichiarazioni da
presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o
esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche
per fax e via telematica.
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via
telematica, ivi comprese le domande per la partecipazione a
selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo,
in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione
in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche
amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto
previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82.
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di
notorieta' da produrre agli organi della amministrazione
pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono
sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identita'
del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento e'
inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta
dall'interessato e la copia del documento di identita'
possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti
di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facolta' e'
consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui
all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione e
la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e
altre attestazioni nonche' per il ritiro di atti e
documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o
esercenti di pubblici servizi puo' essere validamente
conferito ad altro soggetto con le modalita' di cui al
presente articolo.»
«Art. 46. (Dichiarazioni sostitutive di
certificazioni). - 1. Sono comprovati con dichiarazioni,
anche contestuali all'istanza, sottoscritte
dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali
certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e
fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche
amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con
l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita
IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche
o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali
di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli
obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di
provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni
amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato
contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.»
«Art. 47. (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva.».
 
Art. 4

Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «procede alla valutazione delle singole iniziative» sono sostituite dalle seguenti: «acquisisce la valutazione sulle singole iniziative delle commissioni di cui al comma 2.»;
b) al comma 2 la parola: «quattro» e' sostituita dalla seguente: «cinque»;
c) al comma 2, primo periodo, le parole: «dell'amministrazione statale competente per materia» sono sostituite dalle seguenti: «delle amministrazioni statali competenti per materia. Ove le domande presentate per le singole tipologie di cui all'articolo 2, commi 2, 3, 4, 5 e 5.1, siano in numero superiore a 1.000, e' possibile istituire una o piu' commissioni aggiuntive aventi la medesima composizione per la categoria relativamente alla quale si e' verificato il predetto esubero.»;
d) al comma 2, terzo periodo, le parole: «dell'amministrazione statale competente» sono sostituite dalle seguenti: «delle amministrazioni statali competenti».
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, come
modificato dal presente regolamento:
«Art. 5. (Schema del piano di ripartizione) - 1. La
Presidenza del Consiglio dei Ministri per la
predisposizione dello schema del decreto concernente il
piano di ripartizione della quota dell'otto per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche acquisisce
la valutazione sulle singole iniziative delle Commissioni
di cui al comma 2.
2. La valutazione di cui al comma 1 e' effettuata per
le categorie di intervento di cui all'articolo 2 da cinque
apposite Commissioni tecniche di valutazione, una per ogni
tipologia di intervento, istituite con provvedimento del
Segretario generale, composte da un rappresentante della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di
presidente, da sei rappresentanti del Ministero
dell'economia e delle finanze e da sei rappresentanti delle
amministrazioni statali competenti per materia. Ove le
domande presentate per le singole tipologie di cui
all'articolo 2, commi 2, 3, 4, 5 e 5.1, siano in numero
superiore a 1.000, e' possibile istituire una o piu'
Commissioni aggiuntive aventi la medesima composizione per
la categoria relativamente alla quale si e' verificato il
predetto esubero. In caso di delega di compiti specifici o
di incarichi speciali a un Ministro, ai sensi dell'articolo
9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, la Commissione deve
essere integrata da un rappresentante indicato dal Ministro
delegato. Le Commissioni sono validamente costituite con la
presenza di almeno un rappresentante della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, un rappresentante delle
amministrazioni statali competenti per materia e un
rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze.
Possono essere nominati componenti supplenti per ogni
titolare. La partecipazione alle Commissioni di cui al
presente comma non da' luogo alla corresponsione di
compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese. Dal
funzionamento delle medesime Commissioni non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
3. Le Commissioni, di cui al comma 2, sulla base del
decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 7, attribuiscono a
ciascun progetto una valutazione espressa in centesimi.».
4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro 120
giorni dal termine per la presentazione delle domande di
cui all'articolo 6, comma 2, verifica la sussistenza dei
requisiti di cui agli articoli 3 e 4, esamina le
valutazioni delle Commissioni di cui al comma 2, provvede,
eventualmente, a ulteriori accertamenti, anche su richiesta
delle Commissioni di cui al presente articolo e definisce,
in coerenza con le valutazioni delle suddette Commissioni,
lo schema del decreto concernente il piano di ripartizione
delle risorse della quota dell'otto per mille dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche, devoluta alla diretta
gestione statale, redatto secondo i criteri indicati
dall'articolo 2-bis.».
Per il testo dell'articolo 9 della citata legge 23
agosto 1988, n. 400, si veda nelle note dell'art. 1.
 
Art. 5

Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n.76, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «in conformita' al modello riportato nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.» sono sostituite dalle seguenti: «in conformita' ai modelli riportati nell'Allegato A, per gli interventi di cui all'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5 e nell'Allegato A-bis per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 5.1, che costituiscono parte integrante del presente decreto.».
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76: come
modificato dal presente regolamento:
«Art. 6. (Modalita' di presentazione della domanda).-
1. Le domande devono essere redatte in bollo, salvo i casi
di esenzione previsti dalle vigenti disposizioni, in
conformita' ai modelli riportati nell'Allegato A, per gli
interventi di cui all'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5 e
nell'Allegato A-bis per gli interventi di cui all'articolo
2, comma 5.1, che costituiscono parte integrante del
presente decreto. Le domande devono indicare il soggetto
richiedente, l'intervento da realizzare, il costo totale,
l'importo del contributo richiesto e il responsabile
tecnico della gestione dell'intervento. Alle domande devono
essere allegate la documentazione di cui all'articolo 3,
comma 4, e la relazione tecnica di cui all'articolo 4,
comma 2.
2. Le domande, corredate dalla documentazione di cui al
comma 1, devono essere presentate entro e non oltre il 30
settembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri a mezzo raccomandata o attraverso l'uso di posta
elettronica certificata ovvero delle altre modalita' di cui
all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82. A tale fine fa fede la data risultante dal timbro
apposto sulla domanda dall'ufficio postale di partenza
ovvero la prova dell'inoltro del messaggio di posta
elettronica certificata o dell'invio in via telematica. Le
pubbliche amministrazioni sono tenute al rispetto degli
articoli 72 e seguenti del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82.».
- Si riporta il testo degli articoli 65 e 72 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale):
«Art. 65. (Istanze e dichiarazioni presentate alle
pubbliche amministrazioni per via telematica) - 1. Le
istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica
alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi
pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, sono valide:
a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la
firma elettronica qualificata, il cui certificato e'
rilasciato da un certificatore accreditato;
b) ovvero, quando l'autore e' identificato dal sistema
informatico con l'uso della carta d'identita' elettronica o
della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto
stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della
normativa vigente;
c) ovvero quando l'autore e' identificato dal sistema
informatico con i diversi strumenti di cui all'articolo 64,
comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna
amministrazione ai sensi della normativa vigente nonche'
quando le istanze e le dichiarazioni sono inviate con le
modalita' di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c-bis) ovvero se trasmesse dall'autore mediante la
propria casella di posta elettronica certificata purche' le
relative credenziali di accesso siano state rilasciate
previa identificazione del titolare, anche per via
telematica secondo modalita' definite con regole tecniche
adottate ai sensi dell'articolo 71, e cio' sia attestato
dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.
In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione
vincolante ai sensi dell'articolo 6, comma 1, secondo
periodo. Sono fatte salve le disposizioni normative che
prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione
telematica nel settore tributario.
1-bis. Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la
semplificazione normativa, su proposta dei Ministri
competenti per materia, possono essere individuati i casi
in cui e' richiesta la sottoscrizione mediante firma
digitale.
1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del
titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza o
dichiarazione inviate ai sensi e con le modalita' di cui al
comma 1, lettere a), c) e c-bis), comporta responsabilita'
dirigenziale e responsabilita' disciplinare dello stesso.
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate su
sito secondo le modalita' previste dal comma 1 sono
equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte
con firma autografa apposta in presenza del dipendente
addetto al procedimento.
3. abrogato.
4. Il comma 2 dell'articolo 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e'
sostituito dal seguente: "2. Le istanze e le dichiarazioni
inviate per via telematica sono valide se effettuate
secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82".»
«Art. 72. (Definizioni relative al sistema pubblico di
connettivita') - 1. Ai fini del presente decreto si intende
per:
a) "trasporto di dati": i servizi per la
realizzazione, gestione ed evoluzione di reti informatiche
per la trasmissione di dati, oggetti multimediali e fonia;
b) "interoperabilita' di base": i servizi per la
realizzazione, gestione ed evoluzione di strumenti per lo
scambio di documenti informatici fra le pubbliche
amministrazioni e tra queste e i cittadini;
c) "connettivita'": l'insieme dei servizi di trasporto
di dati e di interoperabilita' di base;
d) "interoperabilita' evoluta": i servizi idonei a
favorire la circolazione, lo scambio di dati e
informazioni, e l'erogazione fra le pubbliche
amministrazioni e tra queste e i cittadini;
e) "cooperazione applicativa": la parte del sistema
pubblico di connettivita' finalizzata all'interazione tra i
sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni per
garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni e
dei procedimenti amministrativi.».
 
Art. 6

Modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76

1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n.76, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, secondo periodo le parole: «ovvero alla meta' del finanziamento concesso ove maggiore di 30 mila euro» sono sostituite dalle seguenti: «e, in aggiunta, la meta' della quota del finanziamento eccedente i 30 mila euro.» e la parola: «lavori» e' sostituita dalla seguente: «interventi»;
b) al comma 5, la parola: «quattro» e' sostituita dalla seguente: «cinque»;
c) al comma 5, le parole: «da sei rappresentanti dell'amministrazione statale competente» sono sostituite dalle seguenti: «da sei rappresentanti delle amministrazioni statali competenti» e le parole: «un rappresentante dell'amministrazione statale competente per materia» sono sostituite dalle seguenti: «un rappresentante delle amministrazioni statali competenti per materia»;
d) al comma 6, l'ultimo periodo, e' sostituito dal seguente: «Per gli interventi di conservazione di beni culturali immobili, per le opere relative a interventi per calamita' naturali nonche' per gli interventi concernenti la ristrutturazione, il miglioramento, la messa in sicurezza, l'adeguamento antisismico e l'efficientamento energetico degli immobili, adibiti all'istruzione scolastica, di proprieta' pubblica dello Stato, degli enti locali territoriali e del Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222, la relazione deve essere corredata dal certificato di collaudo ovvero dal certificato di regolare esecuzione delle opere o dalla verifica di conformita' e dalla relazione sul conto finale nei casi previsti dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.».
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, come
modificato dal presente regolamento:
Art. 8. (Erogazione dei fondi) - 1. La Presidenza del
Consiglio dei Ministri richiede ai soggetti destinatari dei
fondi dell'otto per mille di:
a) confermare con dichiarazioni rese a norma degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei
requisiti soggettivi di cui all'articolo 3, comma 2, ovvero
indicare le variazioni intervenute;
b) indicare le modalita' da seguire per il versamento
dell'importo;
c) inviare copia dell'autorizzazione relativa ai lavori
oggetto del finanziamento nei casi previsti dall'articolo
21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. La documentazione completa deve essere inviata a
mezzo raccomandata o attraverso l'uso di posta elettronica
certificata ovvero delle altre modalita' di cui
all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e deve pervenire entro sei mesi dalla ricezione della
richiesta di cui al comma 1 del presente articolo. Decorso
inutilmente tale termine il destinatario decade dal
beneficio. A tal fine fa fede la data risultante dal timbro
apposto sulla domanda dall'ufficio postale di partenza
ovvero la prova dell'inoltro del messaggio di posta
elettronica certificata o dell'invio in via telematica. Le
pubbliche amministrazioni sono tenute al rispetto degli
articoli 72 e seguenti del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82.
3. I fondi dell'otto per mille sono erogati ai
destinatari dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
che ne da' comunicazione ai Ministeri competenti per
materia, per le finalita' di cui ai commi 5 e 6.
4. A seguito della ricezione della documentazione
indicata al comma 1, in caso di importo inferiore o pari a
30 mila euro, e' corrisposta l'intera somma. In caso di
importo superiore a 30 mila euro, e' corrisposto un importo
pari a 30 mila euro e, in aggiunta, la meta' della quota
del finanziamento eccedente i 30 mila euro. La restante
somma e' corrisposta dopo che il beneficiario abbia
eseguito interventi di importo pari ad almeno la meta'
della quota di contributo erogata; i beneficiari a tal fine
presentano una relazione sugli interventi realizzati,
accompagnata dalla documentazione probatoria e fotografica
ovvero da dichiarazioni rese dal legale rappresentante e
dal responsabile tecnico secondo le disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, ovvero, per le pubbliche amministrazioni,
sottoscritta dal responsabile del procedimento.
5. I soggetti destinatari dei contributi presentano,
entro il 31 maggio e il 30 novembre di ciascun anno, una
relazione sull'andamento delle attivita' di realizzazione
dell'intervento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Per le attivita' di monitoraggio degli interventi, di
verifica dell'andamento e della conclusione dei progetti la
Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale di cinque
apposite Commissioni tecniche di monitoraggio, una per ogni
tipologia di intervento, istituite con provvedimento del
Segretario generale, composte da un rappresentante della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di
presidente, da sei rappresentanti del Ministero
dell'economia e delle finanze e da sei rappresentanti delle
amministrazioni statali competenti per materia. Possono
essere nominati componenti supplenti per ogni titolare. I
componenti delle Commissioni tecniche di monitoraggio non
possono essere contemporaneamente membri delle Commissioni
tecniche di valutazione di cui all'articolo 5, comma 2. Le
Commissioni sono validamente costituite con la presenza di
almeno il rappresentante della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, un rappresentante delle amministrazioni statali
competenti per materia e un rappresentante del Ministero
dell'economia e delle finanze.
La partecipazione alle Commissioni, di cui al presente
comma, non da' luogo alla corresponsione di compensi,
emolumenti, indennita' o rimborsi spese. Dal funzionamento
delle medesime Commissioni non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Entro 180 giorni, decorrenti dal termine previsto di
conclusione dell'intervento, individuato nella relazione
tecnica di cui all'articolo 4, comma 2, deve essere
presentata dai beneficiari una relazione finale analitica
sugli interventi realizzati, che ne indichi il costo
totale; suddiviso nelle principali voci di spesa,
accompagnata da una dichiarazione resa dal legale
rappresentante e dal responsabile tecnico secondo le
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, ovvero, per le pubbliche
amministrazioni, sottoscritta dal responsabile del
procedimento. Per gli interventi di conservazione di beni
culturali immobili, per le opere relative a interventi per
calamita' naturali nonche' per gli interventi concernenti
la ristrutturazione, il miglioramento, la messa in
sicurezza, l'adeguamento antisismico e l'efficientamento
energetico degli immobili, adibiti all'istruzione
scolastica, di proprieta' pubblica dello Stato, degli enti
locali territoriali e del Fondo edifici di culto di cui
all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222, la
relazione deve essere corredata dal certificato di collaudo
ovvero dal certificato di regolare esecuzione delle opere o
dalla verifica di conformita' e dalla relazione sul conto
finale nei casi previsti dalla vigente normativa in materia
di lavori pubblici.
7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri riferisce
annualmente al Parlamento sull'erogazione dei fondi
dell'anno precedente e sulla verifica dei risultati
ottenuti mediante gli interventi finanziati.».
Per il testo degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si
veda nelle note dell'art. 2.
- Si riporta il testo dell'art. 21 del citato decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:
«Art. 21. ( Interventi soggetti ad autorizzazione).
- 1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:
a) la rimozione o la demolizione, anche con successiva
ricostituzione, dei beni culturali;
b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali
mobili, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3;
c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;
d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e
degli archivi privati per i quali sia intervenuta la
dichiarazione ai sensi dell'articolo 13, nonche' lo scarto
di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con
l'eccezione prevista all'articolo 10, comma 2, lettera c),
e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la
dichiarazione ai sensi dell'articolo 13;
e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di
complessi organici di documentazione di archivi pubblici,
nonche' di archivi privati per i quali sia intervenuta la
dichiarazione ai sensi dell'articolo 13.
2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal
mutamento di dimora o di sede del detentore, e'
preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro
trenta giorni dal ricevimento della denuncia, puo'
prescrivere le misure necessarie perche' i beni non
subiscano danno dal trasporto.
3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e
degli enti ed istituti pubblici non e' soggetto ad
autorizzazione, ma comporta l'obbligo di comunicazione al
Ministero per le finalita' di cui all'articolo 18.
4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti,
l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni
culturali e' subordinata ad autorizzazione del
soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni
medesimi e' comunicato al soprintendente per le finalita'
di cui all'articolo 20, comma 1.
5. L'autorizzazione e' resa su progetto o, qualora
sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento,
presentati dal richiedente, e puo' contenere prescrizioni.
Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio
dell'autorizzazione, il soprintendente puo' dettare
prescrizioni ovvero integrare o variare quelle gia' date in
relazione al mutare delle tecniche di conservazione.».
Per il testo degli articoli 65 e 72 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si veda nelle note
all'art. 5.
Per il testo dell'art. 56 della legge 20 maggio 1985,
n. 222, si veda nelle note all'art. 1.
 
Art. 7

Modifiche all'articolo 8-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76

1. All'articolo 8-ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, le parole: «I risparmi realizzati posso essere conservati dai beneficiari per un anno a partire dalla conclusione dei lavori.» sono sostituite dalle seguenti: «L'utilizzazione dei risparmi realizzati puo' essere richiesta entro un anno dalla conclusione dei lavori.».
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 8-ter del citato
decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n.
76, come modificato dal presente regolamento:
«Art. 8-ter (Variazione dell'oggetto dell'intervento
e utilizzo delle economie di spesa). - 1. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sono autorizzate
variazioni dell'oggetto di interventi che siano stati
finanziati con il decreto di ripartizione di cui
all'articolo 7, comma 2, ove le variazioni proposte non
modifichino sostanzialmente l'oggetto dell'intervento
originario. Le variazioni che attengono esclusivamente
all'esecuzione dell'intervento senza comportare alcuna
modifica dell'oggetto sono autorizzate dal Segretario
generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri o dal
dirigente all'uopo delegato. In entrambi i casi deve essere
previamente acquisita la valutazione di cui all'articolo 5,
comma 2. Le richieste di variazione devono essere corredate
dalle conseguenti modifiche alla relazione tecnica
originaria.
2. In caso di esecuzione dell'intervento in maniera
difforme da quello approvato senza l'autorizzazione di cui
al comma 1, ove con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri i lavori eseguiti siano riconosciuti utili in
tutto o in parte, perche' necessari e urgenti ovvero
perche' comunque meritevoli di finanziamento, non si
applica il disposto di cui all'articolo 8-bis, comma 1,
lettera d), limitatamente ai lavori riconosciuti utili.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri puo' essere autorizzato l'utilizzo di risparmi di
spesa sulle somme assegnate per eseguire il completamento
dell'intervento originario. Qualora i risparmi realizzati
non superino il dieci per cento dell'importo del
finanziamento, l'autorizzazione e' data dal Segretario
generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri o dal
dirigente all'uopo delegato. In entrambi i casi deve essere
previamente acquisita la valutazione di cui all'articolo 5,
comma 2. L'utilizzazione dei risparmi realizzati puo'
essere richiesta entro un anno dalla conclusione dei
lavori. Scaduto tale termine, le relative somme saranno
restituite secondo quanto stabilito al comma 5.
4. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3 ed il
decreto di cui al comma 2 sono comunicati al Parlamento
entro i successivi sessanta giorni.
5. I risparmi di spesa sulle somme erogate, non
utilizzati o non autorizzati, devono essere riversati in
conto entrata sul conto di tesoreria intestato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri per essere
riassegnati per la successiva ripartizione della quota
dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta
gestione statale.».
 
Art. 8

Disposizioni transitorie

1. Per l'anno 2014 il termine per la presentazione delle istanze per la concessione del contributo a valere sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, e' differito al 15 dicembre 2014 limitatamente agli interventi per la ristrutturazione, il miglioramento, la messa in sicurezza, l'adeguamento antisismico e l'efficientamento energetico degli immobili di proprieta' pubblica adibiti ad uso scolastico di proprieta' dello Stato, degli enti locali territoriali e del Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222.
 
Art. 9

Integrazioni agli allegati A e B del decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76

1. Dopo l'Allegato A e' inserito il seguente:

Parte di provvedimento in formato grafico

2. Alla fine dell'Allegato B inserire il seguente punto:
«5. Interventi per la ristrutturazione, il miglioramento, la messa in sicurezza, l'adeguamento antisismico e l'efficientamento energetico degli immobili di proprieta' pubblica adibiti all'istruzione scolastica.
Relazione tecnica completa delle seguenti voci:
1. denominazione dell'immobile oggetto dell'intervento e codice di identificazione (codice M.I.U.R);
2. indicazione dell'ente proprietario dell'immobile e della destinazione esclusiva all'istruzione scolastica ( numero classi e numero alunni);
3. indicazione del luogo di svolgimento dell'intervento (regione, provincia e comune);
4. esistenza di vincoli: urbanistici, paesaggistici, di interesse storico artistico o di altra natura;
5. indicazione se l'immobile sia opera di autore non piu' vivente e se l'esecuzione dello stesso risalga ad oltre settanta anni, secondo l'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
6. esposizione sintetica dello stato di fatto dell'immobile tramite elementi grafici, fotografici e descrittivi coerenti con gli elaborati progettuali prodotti;
7. indicazione di eventuali situazioni di pericolo per la pubblica incolumita', ovvero di rischio di perdita o di deterioramento dell'immobile;
8. descrizione degli obiettivi dell'intervento;
9. indicazione del livello di progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva) allegando il progetto comprensivo dei relativi elaborati grafici, nonche' del computo metrico estimativo;
10. descrizione particolareggiata dell'intervento che si intende realizzare e delle singole fasi di attuazione per tipologia di intervento e tempi di realizzazione (cronoprogramma) coerente con il livello di progettazione;
11. specificazione che il progetto costituisce/non costituisce il completamento dell'intervento o e' parte di un lotto funzionale;
12. dichiarazione se per il medesimo intervento sono stati richiesti e/o ottenuti altri contributi;
13. specifica indicazione del costo totale dell'intervento, suddiviso nelle principali voci di spesa previste (es. lavori, oneri della sicurezza, somme a disposizione, etc.); le spese devono essere riportate al netto e a parte deve essere specificata l'IVA;
14. importo delle risorse finanziarie richieste a valere sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale (indicare anche se uguale a quello di cui al punto precedente) e suddivisione delle risorse finanziarie richieste a valere sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF nelle principali voci di spesa previste (es. lavori, oneri della sicurezza, somme a disposizione, etc.); le spese devono essere riportate al netto e a parte deve essere specificata l'IVA.
La domanda e' inammissibile se le voci di cui ai precedenti punti sono mancanti o incomplete.
La relazione tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del .....( indicare l'ente) e dal responsabile tecnico della gestione dell'intervento. Ove quest'ultimo non sia un pubblico ufficiale o un dipendente della pubblica amministrazione, occorre indicare espressamente che le dichiarazioni sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, allegando fotocopia del documento di identita' del dichiarante ai sensi dell'articolo 38 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 17 novembre 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2014 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, Reg.ne - Prev. n. 3033
Note all'art. 9:
Le tabelle di cui al citato decreto del Presidente
della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, modificate dal
presente regolamento, sono pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale 7 aprile 1998. n. 81.
 
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