Gazzetta n. 275 del 26 novembre 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 13 novembre 2014
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Pinerolese».


IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visti i decreti applicativi del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, ed in particolare del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;
Visto il decreto ministeriale 12 settembre 1996 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1996, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Pinerolese", ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione nonche' le successive modifiche;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011 concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'articolo 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'articolo 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOP "Pinerolese";
Vista la domanda presentata per il tramite della Regione Piemonte, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, e previa pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione medesima dell'avviso relativo all'avvenuta presentazione della stessa domanda, su istanza del Consorzio per la tutela e valorizzazione dei vini DOC "Pinerolese", intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Pinerolese";
Considerato che detta richiesta di modifica non comporta alcuna modifica al documento unico riepilogativo di cui all'articolo 118-quater, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e che pertanto per l'esame della stessa richiesta si applica la procedura semplificata di cui al citato Decreto Ministeriale 7 novembre 2012, articolo 10, comma 8, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 118-octodecies, paragrafo 3, lettera a), del Regolamento (CE) n. 1234/2007;
Visto il parere favorevole della regione Piemonte sulla citata domanda;
Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale vini DOP ed IGP sulla citata domanda nella riunione del 29 ottobre 2014;
Ritenuto di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Pinerolese" in conformita' alla citata proposta;
Ritenuto altresi' di dover pubblicare sul sito internet del Ministero la modifica del disciplinare in questione, apportando la conseguente modifica al disciplinare di produzione consolidato del vino DOP "Pinerolese", cosi' come approvato con il citato decreto ministeriale 30 novembre 2011, e di dover comunicare la modifica in questione alla Commissione U.E., ad aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E. ai sensi dell'articolo 118 vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell'articolo 70-bis, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Decreta:

1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Pinerolese", consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'articolo 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30.11.2011 richiamato in premessa, e' sostituito per intero con l'annesso al presente decreto.
2. La modifica al disciplinare consolidato della DOP "Pinerolese", di cui al comma 1, sara' inserita sul sito internet del Ministero - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP - e comunicata alla Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico gia' trasmesso alla stessa Commissione U.E., ai sensi dell'articolo 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 novembre 2014

Il direttore generale: Gatto
 
ANNESSO
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA
"PINEROLESE"

Approvato con DM 12.09.1996 GU 227 - 27.09.1996
Modificato con DM 17.02.1997 GU 61 - 14.03.1997
Modificato con DM 30.11.2011 GU 295 - 20.12.2011 - Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf - Sezione Qualita' e Sicurezza - Vini DOP e IGP
Modificato con DM 07.03.2014 - Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf - Sezione Qualita' e Sicurezza - Vini DOP e IGP

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine controllata "Pinerolese" e' riservata ai seguenti vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione:
"Pinerolese" rosso
"Pinerolese" rosato
"Pinerolese" Barbera
"Pinerolese" Bonarda
"Pinerolese" Freisa
"Pinerolese" Dolcetto
"Pinerolese" Doux d'Henry
"Pinerolese" Ramie .

Art. 2.

Base ampelografia

La denominazione di origine controllata "Pinerolese", e' riservata ai vini rossi e rosati ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
Barbera, Bonarda, Nebbiolo, , Chatus da soli o congiuntamente minimo 50%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca rossa non aromatici idonei alla coltivazione per la regione Piemonte fino ad un massimo del 50% ed iscritti nel Registro Nazionale delle varieta' di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare.
La denominazione di origine controllata "Pinerolese" seguita da una delle specificazioni di cui appresso, e' riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti aventi, rispettivamente, la seguente composizione:
Barbera: per almeno l'85% Barbera; per il complessivo rimanente possono concorrere i vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione per la regione Piemonte;
Bonarda: per almeno l'85% Bonarda Piemontese, per il complessivo rimanente possono concorrere i vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione per la regione Piemonte ;
Freisa: per almeno l'85% Freisa, per il complessivo rimanente possono concorrere i vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione per la regione Piemonte;
Dolcetto: per almeno l'85% Dolcetto, per il complessivo rimanente possono concorrere i vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione per la regione Piemonte;
Doux d'Henry: per almeno l'85% Doux d'Henry, per il complessivo rimanente possono concorrere i vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione per la regione Piemonte.
La tipologia "Pinerolese" Ramie e' riservata al vino rosso ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale limitatamente ai vigneti ricadenti nella tipologia "Pinerolese" Ramie la seguente composizione:
Avana' Avarengo , Chatus, Becuet, congiuntamente minimo 60%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca di colore analogo non aromatici da soli o congiuntamente per un massimo del 40% idonei alla coltivazione per la regione Piemonte ed iscritti nel Registro Nazionale delle varieta' di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini di cui all'articolo 1 comprende l'intero territorio dei comuni appresso indicati:
Provincia di Torino:
Angrogna, Bibiana , Bobbio Pellice, Bricherasio, Buriasco, Campiglione Fenile, Cantalupa, Cavour, Cumiana, Frossasco, Garzigliana, Inverso Pinasca, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Macello, Osasco, Pinasca, Pinerolo, Perosa Argentina, Pomaretto, Porte, Perrero, Pramollo, Prarostino, Roletto, Rora', San Germano Ghisone, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Torre Pellice, Villar Pellice, Villar Perosa.,
Provincia di Cuneo:
Bagnolo, Barge.
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini atti ad essere designati con la denominazione di origine "Pinerolese" accompagnata dalla menzione tradizionale Ramie' comprende l'intero territorio dei comuni di: Pomaretto, Perosa Argentina.
Fanno parte dello schedario viticolo del vino a D.O.C. "Pinerolese" tipologie rosso e rosato i vigneti iscritti allo schedario viticolo dei vini a D.O.C. "Pinerolese" Barbera, "Pinerolese" Freisa, "Pinerolese" Dolcetto, "Pinerolese" Bonarda, "Pinerolese" Doux d'Henry, "Pinerolese" Ramie.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'articolo 1 devono essere quelle tradizionali delle zone di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'.
Sono pertanto da considerare idonei i vigneti collinari di giacitura ed esposizione adatti o pedemontani e su grave. Sono esclusi i terreni umidi o non sufficientemente soleggiati.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E' vietata ogni pratica di forzatura. Onde tener conto dell'autosterilita' del vitigno Doux d'Henry, ai fini del computo di superficie iscritta allo schedario viticolo, sara' considerata la superficie corrispondente alla effettiva presenza del vitigno stesso, nell'ambito della superficie vitata aziendale di riferimento.
Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'articolo 1 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione, devono essere rispettivamente le seguenti:

===================================================================== | |Resa | | | | uva | Titolo alcolometrico vol. min. | | Vini |t/ha | naturale % | +============================+=====+================================+ |"Pinerolese" rosso | 9 | 9,50| +----------------------------+-----+--------------------------------+ |"Pinerolese" rosato | 9 | 9,50| +----------------------------+-----+--------------------------------+ |"Pinerolese" Barbera | 8 | 10,00| +----------------------------+-----+--------------------------------+ |"Pinerolese" Bonarda | 8 | 10,00| +----------------------------+-----+--------------------------------+ |"Pinerolese" Freisa | 8 | 10,00| +----------------------------+-----+--------------------------------+ |"Pinerolese" Dolcetto | 8 | 10,00| +----------------------------+-----+--------------------------------+ |"Pinerolese" Doux d'Henry | 7 | 9,50| +----------------------------+-----+--------------------------------+ |"Pinerolese" Ramie | 7,5 | 9,50| +----------------------------+-----+--------------------------------+

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Pinerolese" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno delle province di Asti, Alessandria, Cuneo e Torino.
La zona di imbottigliamento ricade nell'intero territorio del Piemonte.
Conformemente all'articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualita' o la reputazione o garantire l'origine o assicurare l'efficacia dei controlli.
Conformemente all'articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori dell'area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all'articolo 10, comma 3 e 4 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2).
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%.
Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'articolo 1 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
"Pinerolese" rosso:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: intenso, caratteristico, vinoso;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00 vol %;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
"Pinerolese" rosato:
colore: rosato o rubino chiaro;
odore: delicato, gradevole, vinoso;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00 vol %;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
"Pinerolese" Barbera:
colore: rosso rubino carico;
odore: vinoso, intenso;
sapore: secco, fresco, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 vol %;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
"Pinerolese" Bonarda:
colore: rosso rubino;
odore: vinoso caratteristico e intenso;
sapore: morbido e fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 vol%;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.
"Pinerolese" Freisa:
colore: rosso rubino intenso;
odore: caratteristico vinoso e intenso;
sapore: fresco, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 vol%;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l;
"Pinerolese" Dolcetto:
colore: rosso rubino con riflessi violacei;
odore: delicato e vinoso;
sapore: secco, morbido e fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 vol %;
acidita' totale minima: 5,0 g/l ;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.
"Pinerolese" Doux d'Henry:
colore: rosato piu' o meno intenso;
odore: fresco, fruttato e gradevole;
sapore: morbido, armonioso, talvolta abboccato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00 vol %;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore : 17,0 g/l.
"Pinerolese" Ramie:
colore: rosso piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, fresco, delicato;
sapore: asciutto, armonioso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00 vol %;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Art. 7.

Designazione e presentazione

Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore, riserva, vecchio e similari.
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il compratore.
Per i vini di cui all'articolo 1 la designazione "Pinerolese", dovra' essere immediatamente seguita la dicitura "denominazione di origine controllata" la quale dovra' precedere immediatamente in etichetta la specificazione relativa al vitigno.
Per i vini di cui all'articolo 1 la specificazione del vitigno o altra specificazione dovra' essere riportata in etichetta con caratteri di uguale colore e dimensioni inferiori o uguali a quelli utilizzati per indicare la D.O.C. "Pinerolese".
Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata "Pinerolese" e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Confezionamento

I vini di cui all'articolo1 possono essere confezionati nei contenitori previsti dalla normativa vigente, ivi compresi i contenitori alternativi al vetro nelle capacita' consentite dalla norma.

Art. 9.

Legame con l'ambiente geografico

A) Informazioni sulla zona geografica
La zona del Pinerolese, dal nome del comune principale, Pinerolo in provincia di Torino, ai piedi delle Alpi Cozie e allo sbocco in pianura della Val Chisone, e' una terra che risente fortemente delle condizioni climatiche dettate dalla vicinanza con le montagne. Gia' nel 1200, secondo le testimonianze dell'epoca, la zona era ricca di vigneti quali il nebbiolo ed il pregiato doux d'Henry cosi' chiamato in onore di Enrico IV. Tra i vitigni piu' diffusi erano, ed in parte sono tuttora il Plassa, l'Avarengo, il Doux d'Henry e l'Avana'. I vigneti se posizionati nelle zone di forte pendenza sono spesso terrazzati. La forma di allevamento piu' utilizzata il gouyot. Gia' nel 1800 il "Doux d'Henry"nero veniva considerato un ottimo vitigno per la vinificazione ma per questo scopo e' stato utilizzato poco in purezza, preferendosi la miscelazione con altre varieta' della zona o, addirittura la sua commercializzazione come uva da tavola in virtu' dei grappoli piuttosto lassi che nelle buone annate raggiungono dimensioni rilevanti con acini grandi caratterizzati da una buona serbevolezza. Risulta difficile dare una spiegazione per un nome tanto originale; lo si vorrebbe far risalire al nome del Re di Francia Enrico IV che, come riportano testi storici, durante una permanenza sul territorio pedemontano all'inizio del 1600 per la firma di un trattato con Carlo Emanuele I di savoia, ebbe occasione di degustare un vino amabile che lo entusiasmo': da questo episodio deriverebbe il nome di "dolce d'Enrico".
In questi ultimi anni lo si vinifica in purezza ottenendo cosi' un vino dal colore rosato intenso e dal profumo fresco, fruttato e dal sapore piacevole, rotondo.
B) Informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico
Il Pinerolese e' un territorio di antica tradizione vitivinicola; la sua ampia base ampelografica e le condizioni ambientali caratteristiche di una viticoltura di montagna permettono l'ottenimento di una gamma di vini con carattere spiccato, freschi ed eleganti.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
La viticoltura e l'enologia hanno profonde radici storiche nelle Valli della zona del Pinerolese dove troviamo vigneti prevalentemente nelle zone collinari , ma anche ad altitudini significative. Dopo un lungo periodo di abbandono la viticoltura e' oggi tra le attivita' agricole piu' dinamiche pur rimanendo un tipo di coltivazione "eroica" che pero' annovera sempre di piu' appassionati e ricercatori, alla scoperta dei vigneti autoctoni e alle produzioni limitate e ricercate come quelle ottenute dal Ramie, nella zona di Pomaretto, il Doux d'Henry o l'Avana', il Becuet o lo Chatus.

Art. 10.

Riferimenti alla struttura di controllo

Nome e Indirizzo: Camera di Commercio di Torino
Via Carlo Alberto 16 - 10123 Torino
Tel. +39 011 57161
Fax +39 011 5716516
Mail: protocollo.generale@to.legalmail.camcom.it
La C.C.I.A.A. di Torino e' l'Autorita' pubblica designata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2), che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all'articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso.
In particolare, tale verifica e' espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 14 giugno 2012, pubblicato in G.U. n. 150 del 29.06.2012 (Allegato 3).
 
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