Gazzetta n. 274 del 25 novembre 2014 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 agosto 2014, n. 171
Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato: «Codice»;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e in particolare l'articolo 2, commi 1, lettera a), 5, 10 e 10-ter;
Vista la legge 24 giugno 2013, n. 71, e, in particolare, i commi da 2 a 10 dell'articolo 1;
Visto il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 e, in particolare, l'articolo 13;
Visto l'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2013, emanato ai sensi del comma 5 del richiamato articolo 2 del decreto-legge n. 95 del 2012 e, in particolare, la Tabella 8, allegata al predetto decreto, contenente la rideterminazione della dotazione organica del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2013, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 71 del 2013, concernente termini e modalita' di trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo;
Visto l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante disposizioni in ordine alla riduzione della spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per organi collegiali ed altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, nonche' alla soppressione ovvero al riordino e alla proroga dei medesimi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, recante il regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Visto l'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, secondo cui la dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e' determinata nel numero di 163 unita', facendo salva la successiva rideterminazione della predetta dotazione in attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 24 giugno 2013, n. 71;
Visti i commi dell'articolo 1, della legge 24 giugno 2013, n. 71, che rilevano sul piano organizzativo in relazione al trasferimento al Ministero per i beni e le attivita' culturali delle funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di turismo;
Visto l'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, riguardante gli effetti organizzativi derivanti dalla soppressa Cinecitta-Luce S.p.A., e in particolare la necessita' di assorbire n. 56 unita' di personale nella dotazione organica del Ministero, di cui 1 unita' cessata dal servizio nell'aprile 2013;
Visti i decreti direttoriali 10 e 19 dicembre 2013 recanti «Inquadramento nei ruoli del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo», di n. 55 unita' di personale gia' appartenente alla societa' Cinecitta' Luce S.p.A.;
Visto l'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante «Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del turismo», convertito con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 10 febbraio 2014, recante Rideterminazione del numero dei componenti degli organi collegiali operanti presso la Direzione generale per il Cinema e la Direzione generale per lo spettacolo dai vivo, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 8 agosto 2013 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013 n. 112;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 6 giugno 2014, recante Rideterminazione del numero dei componenti degli organismi operanti nei settori della tutela e della valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e delle attivita' culturali, in attuazione dell'articolo 13, del decreto-legge 8 agosto 2013 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013 n. 112, con il quale si e' ritenuto di mantenere inalterato il numero dei componenti degli organi consultivi centrali di cui agli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007, tenuto conto del loro fondamentale ruolo e del fatto che la riduzione del numero dei componenti di tutti gli altri organismi e' stata assicurata in misura superiore al 10 per cento previsto dal citato articolo 13 del decreto-legge 8 agosto 2013 n. 91;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 9 agosto 2013 di istituzione della «Commissione per il rilancio dei beni culturali e il turismo e per la riforma del Ministero in base alla disciplina sulla revisione della spesa», con il compito, tra l'altro, di «identificare le linee di modernizzazione del Ministero e di tutti gli enti vigilati, con riguardo alle competenze, alle articolazione delle strutture centrali e periferiche, alla innovazione delle procedure, in base alla disciplina sulla revisione della spesa»;
Vista la relazione finale della predetta Commissione, presentata al Ministro in data 31 ottobre 2013;
Visto l'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e in particolare l'articolo 14;
Considerato che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2014 recante Regolamento di riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e' stato ritirato in data 30 giugno 2014, per consentire l'adeguamento dell'organizzazione del Ministero a quanto disposto dal citato decreto-legge n. 83 del 2014;
Rilevata la necessita' di provvedere al riordino della struttura organizzativa del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, dando esecuzione alle misure previste dall'articolo 2, comma 10, del richiamato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonche' dall'articolo 16, comma 4, del richiamato decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
Considerata l'organizzazione ministeriale proposta in coerenza con i contingenti di organico delle qualifiche dirigenziali di livello generale e di livello non generale, rideterminati con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2013 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2013;
Ritenuto, pertanto, per le suddette motivazioni, nonche' per ragioni di speditezza e celerita', di non avvalersi della facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato;
Vista la nota del 15 luglio 2014 di trasmissione al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e al Ministero dell'economia e delle finanze dello schema di decreto del presidente del Consiglio dei Ministri concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
Informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Sentito il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici nella riunione del 15 luglio 2014;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 agosto 2014;
Sulla proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance.
Art. 1
Ministro e Sottosegretari di Stato

1. Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di seguito denominato: «Ministro», e' l'organo di direzione politica del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di seguito denominato: «Ministero», ed esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
2. I Sottosegretari di Stato svolgono le funzioni e i compiti a loro espressamente delegati dal Ministro con proprio decreto.
 

Tabella A
(Prevista dall'articolo 40, comma 1)

DOTAZIONE ORGANICA
DIRIGENZA

Dirigenti di prima fascia 24*
Dirigenti di seconda fascia 167**
Totale dirigenti 191
* di cui n. 1 presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e n. 1 presso l'Organismo indipendente di valutazione della performance.
** di cui n. 1 presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e n. 1 presso l'Organismo indipendente di valutazione della performance.
 
Art. 2
Uffici e funzioni di livello dirigenziale generale

1. Il Ministero si articola in dodici uffici dirigenziali di livello generale centrali e nove uffici dirigenziali di livello generale periferici, coordinati da un Segretario generale, nonche' in un ufficio dirigenziale di livello generale presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e in un ufficio dirigenziale di livello generale presso l'Organismo indipendente di valutazione della performance.
2. Sono uffici dirigenziali di livello generale periferici del Ministero i nove istituti dotati di autonomia di cui all'articolo 30, comma 2, lettera a), e comma 3, lettera a).
 

Tabella B
(Prevista dall'articolo 40, comma 1)

DOTAZIONE ORGANICA
AREE
AREA Dotazione organica

III 5.457
II 12.893
I 700
Totale 19.050
 
Art. 3
Uffici di diretta collaborazione

1. Gli uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Essi sono costituiti nell'ambito del Gabinetto, il quale e' centro di responsabilita' amministrativa, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.
2. Sono Uffici di diretta collaborazione:
a) l'Ufficio di Gabinetto;
b) la Segreteria del Ministro;
c) l'Ufficio Legislativo;
d) l'Ufficio Stampa;
e) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.
3. Agli Uffici di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto per le Segreterie dei Sottosegretari di Stato, e' assegnato personale del Ministero e dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, nel numero massimo di 95 unita', comprensivo di estranei alla amministrazione assunti con contratto a tempo determinato, comunque di durata non superiore a quella di permanenza in carica del Ministro, in numero non superiore a 20. Il Ministro puo' nominare un proprio portavoce, ai sensi dell'articolo 7, della legge 7 giugno 2000, n. 150, nonche' un consigliere diplomatico.
4. Possono inoltre essere chiamati a collaborare con gli Uffici di cui al comma 2, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati al Gabinetto, fino a 12 Consiglieri, scelti tra esperti di particolare professionalita' e specializzazione nelle materie di competenza del Ministero e in quelle giuridico-amministrative ed economiche, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, di durata comunque non superiore rispetto alla permanenza in carica del Ministro, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il Ministro, con il decreto con cui dispone l'incarico, da' atto dei requisiti di particolare professionalita' del Consigliere e allega un suo dettagliato curriculum.
5. Il trattamento economico onnicomprensivo del personale addetto agli Uffici di diretta collaborazione e dei collaboratori di cui al comma 4 e' determinato ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nelle seguenti misure:
a) per il Capo di Gabinetto in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante al Segretario generale del Ministero;
b) per il Capo dell'Ufficio Legislativo in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici di livello dirigenziale generale del Ministero;
c) per il Capo della Segreteria del Ministro, per il Segretario particolare del Ministro, per il consigliere diplomatico, per il portavoce del Ministro, nonche' per i Capi delle Segreterie o, in via alternativa, per i Segretari particolari dei Sottosegretari di Stato, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a uffici dirigenziali non generali e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero;
d) al Capo dell'Ufficio Stampa e' corrisposto un trattamento economico non superiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo;
e) ai dirigenti della seconda fascia dei ruoli delle amministrazioni pubbliche assegnati agli Uffici di diretta collaborazione e' corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonche', in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione massima, a fronte delle specifiche responsabilita' connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilita' a orari disagevoli, della qualita' della prestazione individuale;
f) il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e' determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Tale trattamento, comunque, non puo' essere superiore a quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che svolge funzioni equivalenti. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unita' previsionale di base "Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro" dello stato di previsione della spesa del Ministero;
g) al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' a orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonche' delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennita' accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttivita' e al miglioramento dei servizi. Il personale beneficiario della predetta indennita' e' determinato dal Capo di Gabinetto sentiti, per gli Uffici di cui al comma 2, i responsabili degli stessi. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, la misura dell'indennita' e' determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Per i titolari degli Uffici di cui al comma 2 e per il relativo personale il trattamento economico previsto dal comma 5 si applica nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 23-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fermo restando quanto, altresi', previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
7. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, e' posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo.
8. I Capi degli uffici di cui al comma 2 sono nominati dal Ministro per la durata massima del relativo mandato governativo. In particolare, il Capo di Gabinetto e il Capo dell'Ufficio Legislativo sono individuati tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, professori universitari di ruolo, dirigenti di prima fascia dell'amministrazione dello Stato ed equiparati, nonche' tra esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di adeguata professionalita'. Il Capo della Segreteria e il Segretario particolare possono essere individuati tra dipendenti pubblici e anche tra estranei alla pubblica amministrazione. Le posizioni del Capo di Gabinetto, dei Capi degli Uffici di diretta collaborazione di cui al comma 2 e dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione della performance si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 3.
9. Presso il Gabinetto possono essere conferiti, nell'ambito delle prescritte dotazioni organiche, complessivamente un incarico dirigenziale di livello generale e un incarico dirigenziale di livello non generale.
10. Possono essere inoltre conferiti incarichi di Vice Capo degli uffici di Gabinetto e Stampa, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, nell'ambito del contingente di cui al comma 9, oppure a esperti e consulenti, nell'ambito del contingente di cui al comma 4. Puo' essere conferito un incarico di Vice Capo dell'Ufficio Legislativo nell'ambito del contingente di cui ai commi 4 e 9.
11. L'assegnazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali agli Uffici di diretta collaborazione e' disposta con atti del Capo di Gabinetto.
12. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attivita' degli Uffici di diretta collaborazione provvede la Direzione generale Organizzazione. La suddetta Direzione generale fornisce altresi' le risorse strumentali necessarie al funzionamento degli Uffici di diretta collaborazione.
13. Gli Uffici di diretta collaborazione possono avvalersi, al di fuori del contingente di cui al comma 3 e con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza, sulla base di convenzioni con le Universita', di personale delle medesime Istituzioni per lo svolgimento di programmi di interesse comune, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
Art. 4
Ufficio di Gabinetto

1. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto nello svolgimento dei propri compiti e di quelli delegati dal Ministro.
2. In particolare, il Capo di Gabinetto coordina le attivita' affidate agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, riferendone al medesimo, e assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro ed i compiti del Segretariato generale. In particolare, verifica gli atti da sottoporre alla firma del Ministro, cura gli affari e gli atti la cui conoscenza e' sottoposta a particolari misure di sicurezza e cura i rapporti con il Segretariato generale e con le altre strutture dirigenziali di livello generale, con il Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale e con l'Organismo indipendente di valutazione della performance.
3. Il Capo di Gabinetto puo' essere coadiuvato da uno o due Vice Capi di Gabinetto, nominati ai sensi dell'articolo 3, comma 10.
 
Art. 5
Ufficio legislativo

1. L'Ufficio Legislativo provvede allo studio e alla definizione dell'attivita' normativa nelle materie di competenza del Ministero, in coordinamento con il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, assicurando il raccordo permanente con l'attivita' normativa del Parlamento e la qualita' del linguaggio normativo. Segue la normativa dell'Unione europea nelle materie di interesse del Ministero, svolge attivita' di consulenza tecnico-giuridica in riferimento ai negoziati relativi a convenzioni e trattati internazionali relativi ai beni e attivita' culturali e al turismo e la formazione delle relative leggi di recepimento in collaborazione con il Consigliere diplomatico, cura l'istruttoria delle risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo. Ha funzioni di consulenza giuridica e legislativa nei confronti del Ministro, degli Uffici di diretta collaborazione e del Segretario generale, nonche', limitatamente alle questioni interpretative di massima che presentano profili di interesse generale, delle Direzioni generali centrali; svolge funzione di assistenza nei rapporti di natura tecnico-giuridica con la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza unificata, con le autorita' amministrative indipendenti e con il Consiglio di Stato; cura l'istruttoria in materia di contenzioso costituzionale.
 
Art. 6
Ufficio stampa

1. L'Ufficio Stampa tiene i rapporti con la stampa, cura la comunicazione pubblica del Ministro e supervisiona la comunicazione istituzionale del Ministero. Cura, in particolare, i rapporti con le emittenti radiotelevisive italiane ed estere per promuovere lo sviluppo della cultura e il turismo, anche mediante progetti specifici di comunicazione del patrimonio culturale materiale e immateriale e delle attivita' di tutela e valorizzazione; a tal fine si raccorda con le strutture centrali e periferiche interessate.
2. L'Ufficio organizza e coordina, in raccordo con il Segretario generale e la Direzione generale Organizzazione, l'attivita' di comunicazione interna diretta agli uffici centrali e periferici del Ministero.
 
Art. 7
Ulteriori Uffici di diretta collaborazione

1. La Segreteria del Ministro svolge attivita' di supporto ai compiti del medesimo, ne cura il cerimoniale ed e' coordinata da un Capo della Segreteria. Il Segretario particolare del Ministro cura i rapporti diretti dello stesso nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali.
2. Il Consigliere diplomatico, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri, assiste il Ministro in campo internazionale e europeo, promuove e assicura la partecipazione attiva del Ministro agli organismi internazionali e dell'Unione europea e cura le relazioni internazionali, con particolare riferimento, in collaborazione con l'Ufficio Legislativo, ai negoziati relativi ad accordi di cooperazione nelle materie di competenza del Ministero. Il Consigliere diplomatico si raccorda con il Segretariato generale per la predisposizione degli atti di rilevanza europea e internazionale.
 
Art. 8
Segreterie dei Sottosegretari di Stato

1. I Capi delle Segreterie e i Segretari particolari dei Sottosegretari di Stato sono nominati dai rispettivi Sottosegretari.
2. Alla Segreteria di ciascuno dei Sottosegretari di Stato, oltre il Capo della segreteria, e' assegnato personale del Ministero e dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, nel numero massimo di 8 unita', delle quali non piu' di 3 estranee all'amministrazione assunte con contratto a tempo determinato, comunque di durata non superiore a quella di permanenza in carica del Sottosegretario.
 
Art. 9
Organismo indipendente di valutazione della performance

1. Presso il Ministero e' istituito l'Organismo indipendente di valutazione della performance, di seguito denominato: «Organismo», ufficio dirigenziale generale, in forma di organo monocratico, che svolge, in piena autonomia e indipendenza, le funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, e successive modificazioni, raccordandosi, per la raccolta dei dati, con la Direzione generale Organizzazione e la Direzione generale Bilancio.
2. Presso l'Organismo e' costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, prevista dall'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo n. 150 del 2009, e successive modificazioni, alla quale il Capo di Gabinetto assegna il personale e le risorse finanziarie e strumentali necessarie, incluso un dirigente di livello non generale, nell'ambito dei contingenti e delle risorse attribuiti agli Uffici di diretta collaborazione.
3. Il Direttore dell'Organismo individua un responsabile della Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance nell'ambito del personale assegnato alla medesima Struttura ai sensi del comma 2.
4. L'Organismo indipendente della valutazione della performance costituisce centro di costo del centro di responsabilita' «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro».
 
Art. 10
Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale

1. Il Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale risponde funzionalmente al Ministro, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni.
2. Con decreto da adottarsi ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni, ne e' definito l'organico, fermo restando il disposto dell'articolo 827 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Alle esigenze del Comando si provvede mediante il centro di responsabilita' «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro».
 
Art. 11
Segretariato generale

1. Il Segretario generale del Ministero e' nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, opera alle dirette dipendenze del Ministro. Il Segretario generale assicura il coordinamento e l'unita' dell'azione amministrativa, elabora le direttive, gli indirizzi e le strategie concernenti l'attivita' complessiva del Ministero, coordina gli uffici e le attivita' del Ministero, vigila sulla loro efficienza e rendimento e riferisce periodicamente al Ministro gli esiti della sua attivita'. Il Segretario generale coordina inoltre le direzioni generali centrali e gli uffici dirigenziali generali periferici del Ministero ed e' responsabile direttamente nei confronti del Ministro dell'attivita' di coordinamento e della puntuale realizzazione degli indirizzi impartiti dal Ministro.
2. Il Segretario generale, in attuazione degli indirizzi del Ministro, in particolare:
a) esercita il coordinamento dell'attivita' degli uffici, anche attraverso la convocazione periodica in conferenza, anche per via telematica, dei direttori generali centrali e dei segretari regionali, per l'esame di questioni di carattere generale o di particolare rilievo oppure afferenti a piu' competenze; puo' convocare anche i titolari degli uffici dirigenziali generali periferici del Ministero; la conferenza dei direttori generali centrali, dei titolari degli uffici dirigenziali generali periferici e dei segretari regionali e' in ogni caso convocata ai fini del coordinamento dell'elaborazione dei programmi annuali e pluriennali di cui alla lettera i);
b) coordina le attivita' delle direzioni generali centrali e dei segretariati regionali, nelle materie di rispettiva competenza, per le intese istituzionali di programma di cui all'articolo 2, comma 203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni;
c) in caso di inerzia, sollecita i direttori generali centrali, i titolari degli uffici dirigenziali generali periferici del Ministero e, sentiti i direttori generali competenti, i segretari regionali responsabili e adotta le opportune prescrizioni; in caso di perdurante inerzia e di inottemperanza alle proprie prescrizioni specifiche, il Segretario generale si sostituisce al responsabile dell'ufficio e adotta tutti gli atti necessari; risolve altresi' ogni eventuale conflitto di competenza tra i diversi uffici dirigenziali di livello generale;
d) concorda con le Direzioni generali competenti le determinazioni da assumere in sede di conferenza di servizi per interventi di carattere intersettoriale e di dimensione sovraregionale;
e) partecipa alle riunioni del Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici, senza diritto di voto;
f) coordina le iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale, nonche' gli interventi conseguenti a emergenze di carattere nazionale e internazionale, in collaborazione con le altre Istituzioni competenti; coordina l'attivita' di tutela in base a criteri uniformi ed omogenei sull'intero territorio nazionale;
g) raccoglie, coordina e analizza i fabbisogni del patrimonio immobiliare e mobiliare, di beni e di servizi del Ministero; cura i rapporti con l'Agenzia del demanio, fatte salve le ipotesi di cui agli articoli 21, comma 2, lettera a), e 22, comma 2, lettera b);
h) coordina la predisposizione delle relazioni ai sensi di legge alle Istituzioni ed agli Organismi sovranazionali e al Parlamento, anche ai sensi dell'articolo 84 del Codice;
i) coordina gli esiti delle elaborazioni dei programmi annuali e pluriennali del Ministero e dei relativi piani di spesa, da sottoporre all'approvazione del Ministro, anche sulla base delle risultanze delle riunioni della conferenza di cui alla lettera a);
l) formula proposte al Ministro, sentiti i direttori generali centrali, i titolari degli uffici dirigenziali di livello generale periferici e i segretari regionali, ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
m) coordina le attivita' di rilevanza europea e internazionale, ivi inclusa la programmazione dei fondi comunitari diretti e indiretti, anche svolgendo, ove richiesto e comunque nel rispetto della normativa europea in materia, le funzioni proprie della autorita' di gestione dei programmi comunitari; coordina i rapporti con l'UNESCO e promuove l'iscrizione di nuovi siti e di nuovi elementi nelle liste del patrimonio mondiale materiale e immateriale, sulla base dell'attivita' istruttoria compiuta dalle competenti direzioni generali;
n) coordina il Servizio ispettivo e approva il programma annuale dell'attivita' ispettiva, anche sulla base degli indirizzi impartiti dal Ministro;
o) cura l'istruttoria dei procedimenti di concessione del patrocinio del Ministero;
p) cura l'elaborazione, entro il 31 ottobre di ciascun anno, sulla base delle proposte e delle istruttorie curate dalle direzioni generali centrali competenti, dagli istituti di cui all'articolo 30 e dai segretariati regionali, del Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali», di cui articolo 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, mediante individuazione dei beni e dei siti di eccezionale interesse culturale e di rilevanza nazionale per i quali sia necessario e urgente realizzare interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici; entro il 15 marzo di ciascun anno predispone una relazione concernente gli interventi del Piano strategico gia' realizzati e lo stato di avanzamento di quelli avviati nell'anno precedente e non ancora conclusi;
q) assicura, in raccordo con l'Ufficio Stampa e con la Direzione generale Organizzazione, l'attivita' di comunicazione interna diretta agli uffici centrali e periferici del Ministero;
r) si raccorda con la Direzione generale Organizzazione per l'allocazione delle risorse umane e la mobilita' delle medesime tra le diverse direzioni ed uffici, sia centrali che periferici, anche su proposta dei relativi direttori;
s) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, di vigilanza, sull'Istituto per il credito sportivo, limitatamente agli interventi in materia di beni e attivita' culturali.
3. Presso il Segretariato generale operano la Commissione consultiva per i piani di gestione dei siti UNESCO e per i sistemi turistici locali di cui all'articolo 5 della legge 20 febbraio 2006, n. 77, il Nucleo di valutazione degli atti dell'Unione europea di cui all'articolo 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonche', senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Ufficio speciale programmi comunitari.
4. Il Segretariato generale costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.
5. Il Segretariato generale si articola in tre uffici dirigenziali di livello non generale, compreso il Servizio ispettivo, cui sono assegnati cinque dirigenti con funzioni ispettive, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.
 
Art. 12
Uffici dirigenziali generali centrali

1. Il Ministero si articola, a livello centrale, nei seguenti Uffici dirigenziali di livello generale:
a) Direzione generale «Educazione e ricerca»;
b) Direzione generale «Archeologia»;
c) Direzione generale «Belle arti e paesaggio»;
d) Direzione generale «Arte e architettura contemporanee e periferie urbane»;
e) Direzione generale «Spettacolo»;
f) Direzione generale «Cinema»;
g) Direzione generale «Turismo»;
h) Direzione generale «Musei»;
i) Direzione generale «Archivi»;
l) Direzione generale «Biblioteche e istituti culturali»;
m) Direzione generale «Organizzazione»;
n) Direzione generale «Bilancio».
 
Art. 13
Direzione generale «Educazione e ricerca»

1. La Direzione generale Educazione e ricerca svolge funzioni e compiti relativi al coordinamento, alla elaborazione e alla valutazione dei programmi di educazione, formazione e ricerca nei campi di pertinenza del Ministero.
2. In particolare, il Direttore generale:
a) approva, con cadenza triennale, sentita la Direzione generale Organizzazione, un piano delle attivita' formative, di ricerca e di autovalutazione degli uffici centrali e periferici del Ministero;
b) autorizza e valuta, sentite le Direzioni generali centrali competenti, le attivita' formative e di ricerca svolte dalle strutture centrali e periferiche del Ministero. A tal fine, predispone e aggiorna la struttura delle attivita' di formazione e ricerca del Ministero; indica gli obiettivi formativi; ne rileva il fabbisogno finanziario e di risorse; ne stabilisce i criteri di valutazione;
c) alloca risorse e stabilisce premialita', sentito il Segretario generale e d'intesa con la Direzione generale Organizzazione e la Direzione generale Bilancio, in relazione alle attivita' di educazione, formazione e di ricerca svolte dagli uffici centrali e periferici del Ministero;
d) promuove e organizza periodici corsi di formazione per il personale del Ministero; cura, d'intesa con le direzioni generali competenti, la formazione e l'aggiornamento professionale del personale del Ministero, e a tale fine: coordina le attivita' di formazione; definisce i piani di formazione, sulla base dei dati forniti dalle strutture centrali e periferiche del Ministero tramite appositi prospetti informativi; pianifica, progetta e gestisce i corsi di formazione e valuta l'efficacia degli interventi formativi; cura i rapporti con le universita' e con enti e organismi di formazione; gestisce la banca dati della formazione;
e) approva e valuta gli obiettivi degli stages e tirocini promossi dagli Istituti centrali e dalle Scuole presso gli archivi di Stato, nonche' da tutti gli uffici centrali e periferici del Ministero; promuove, monitora e valuta i programmi formativi di tirocinio attivati tramite il «Fondo 1000 giovani per la cultura» di cui all'articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99;
f) autorizza e valuta iniziative di educazione, formazione e ricerca svolte da altri soggetti pubblici o da soggetti privati che prevedano attivita' formative svolte presso o in collaborazione con gli uffici centrali e periferici del Ministero;
g) collabora con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Consiglio Nazionale delle Ricerche e altri enti di ricerca italiani o esteri alle attivita' di coordinamento dei programmi universitari e di ricerca relativi ai campi di attivita' del Ministero; stipula accordi con le Regioni al fine di promuovere percorsi formativi congiunti;
h) promuove iniziative formative e di ricerca in materia di beni e attivita' culturali e turismo, anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, con istituzioni di ricerca europee e internazionali; favorisce e promuove la partecipazione, anche in partenariato con altre istituzioni pubbliche e private, a bandi per l'accesso a fondi europei e internazionali;
i) predispone ogni anno, d'intesa col Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici, un Piano nazionale per l'Educazione al patrimonio culturale che abbia ad oggetto la conoscenza del patrimonio stesso e della sua funzione civile; il piano e' attuato anche mediante apposite convenzioni con le Regioni, gli enti locali, le universita' ed enti senza scopo di lucro che operano nei settori di competenza del Ministero;
l) coordina le iniziative atte ad assicurare la catalogazione del patrimonio culturale, ai sensi dell'articolo 17 del Codice;
m) predispone annualmente un rapporto sull'attuazione dell'articolo 9 della Costituzione;
n) cura il coordinamento del sistema dei servizi educativi, di comunicazione, di divulgazione e promozione ai sensi degli articoli 118 e 119 del Codice attraverso il Centro per i servizi educativi, anche in relazione al pubblico con disabilita';
o) cura la promozione della conoscenza del patrimonio culturale, in ambito locale, nazionale ed internazionale, anche mediante apposite campagne integrate di informazione, con riferimento a realta' territoriali definite o a percorsi culturali determinati, la cui definizione ed i cui contenuti sono elaborati d'intesa con le direzioni generali competenti e gli uffici cui sono affidati in consegna i vari istituti e luoghi della cultura coinvolti nelle iniziative promozionali. Le campagne informative possono riguardare anche istituti e luoghi della cultura pertinenti ad altri soggetti, pubblici o privati, previa intesa con gli interessati;
p) coordina, raccordandosi con la Direzione generale Archivi, l'attivita' delle scuole di archivistica istituite presso gli archivi di Stato;
q) fornisce, per le materie di competenza, il supporto e la consulenza tecnico-scientifica agli uffici periferici del Ministero;
r) collabora con gli Istituti di cultura italiani all'estero al fine di promuovere la conoscenza del patrimonio culturale della Nazione;
s) cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi previsti dagli articoli 29 e 182 del Codice per la professionalita' di restauratore, nonche' degli elenchi di cui all'articolo 9-bis del Codice; cura altresi' i procedimenti relativi all'accreditamento degli istituti di formazione dei restauratori;
t) cura, raccordandosi con la Direzione generale Archeologia, la tenuta e il funzionamento dell'elenco, disciplinato dal decreto ministeriale 20 marzo 2009, degli istituti e dei dipartimenti archeologici universitari, nonche' dei soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia di cui all'articolo 95 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;
u) redige e cura l'aggiornamento di appositi elenchi degli ispettori onorari;
v) coordina le attivita' di studio e di ricerca attraverso un apposito ufficio studi.
3. La Direzione generale Educazione e ricerca svolge le funzioni di coordinamento e indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, di vigilanza, sull'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, sull'Istituto superiore per la conservazione e il restauro, sull'Opificio delle pietre dure e sull'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario. La Direzione generale assegna, altresi', d'intesa con la Direzione generale Organizzazione e la Direzione generale Bilancio, le risorse umane e strumentali ai suddetti Istituti.
4. La Direzione generale Educazione e ricerca costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, ed e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa.
5. La Direzione generale Educazione e ricerca si articola in cinque uffici dirigenziali di livello non generale, compresi l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, l'Istituto superiore per la conservazione e il restauro, l'Opificio delle pietre dure e l'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.
 
Art. 14
Direzione generale «Archeologia»

1. La Direzione generale Archeologia svolge le funzioni e i compiti relativi alla tutela di aree e beni di interesse archeologico, anche subacquei. Con riferimento all'attivita' di tutela esercitata dalle Soprintendenze Archeologia, la Direzione generale esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, solo in caso di necessita' ed urgenza, informato il Segretario generale, avocazione e sostituzione, anche su proposta del Segretario regionale.
2. In particolare, il Direttore generale:
a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai titolari degli uffici dirigenziali periferici e dai segretari regionali, sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale Organizzazione e dalla Direzione generale Bilancio;
b) concorda con la Direzione generale Belle arti e paesaggio le determinazioni da assumere nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale che riguardano interventi in aree o su beni di interesse archeologico;
c) e' sentito dagli istituti e musei di cui all'articolo 30, comma 3, ai fini dell'autorizzazione al prestito di beni di interesse archeologico per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice, anche nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 20, comma 2, lettera b), e delle linee guida di cui al medesimo articolo 20, comma 2, lettera u), fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;
d) puo' proporre alla Direzione generale Musei di dichiarare, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice, ed ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali ivi previste, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizioni di beni di interesse archeologico e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia ad oggetto beni di interesse archeologico, anche nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 20, comma 2, lettera b), e delle linee guida di cui al medesimo articolo 20, comma 2, lettera u), fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;
e) affida in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione di ricerche archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali, ai sensi dell'articolo 89 del Codice;
f) elabora, anche su proposta dei soprintendenti e comunque sentita la Direzione generale Educazione e ricerca, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni di interesse archeologico;
g) esprime la volonta' dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni di interesse archeologico;
h) provvede al pagamento del premio di rinvenimento nei casi previsti dall'articolo 92 del Codice;
i) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice, secondo le modalita' da esso definite, per la violazione delle disposizioni in materia di beni di interesse archeologico;
l) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni di interesse archeologico, a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione o di espropriazione, ai sensi degli articoli 60, 70, 95, 96, 97 e 98 del Codice;
m) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale, tra i quali quelli di cui agli articoli 65, comma 2, lettera b), 68, comma 4, 71, comma 4, 76, comma 2, lettera e), e 82, del Codice;
n) predispone ed aggiorna, sentiti i competenti organi consultivi, gli indirizzi di carattere generale cui si attengono gli uffici di esportazione nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione, ai sensi dell'articolo 68 del Codice;
o) promuove la stipula di convenzioni tra il Ministero, gli enti territoriali e locali e cooperative di giovani, storici dell'arte, archeologi, archivisti e bibliotecari, per la migliore gestione di beni archeologici, per rendere piu' fruibili e funzionali i luoghi d'arte e di studio e accrescere la sensibilita' culturale e l'educazione al patrimonio storico e artistico;
p) fornisce per le materie di competenza il supporto e la consulenza tecnico-scientifica agli uffici periferici del Ministero;
q) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice.
3. La Direzione generale Archeologia esercita il coordinamento e l'indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, la vigilanza, sulla Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia e sulla Soprintendenza speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l'area archeologica di Roma, anche ai fini dell'approvazione, su parere conforme della Direzione generale Bilancio, del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo. La Direzione generale Archeologia esercita altresi' le funzioni di indirizzo, e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, di vigilanza, unitamente alla Direzione generale Educazione e ricerca e al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sulla Scuola Archeologica Italiana in Atene.
4. La Direzione generale Archeologia costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, ed e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa.
5. La Direzione generale Archeologia si articola in due uffici dirigenziali di livello non generale centrali e nelle Soprintendenze Archeologia, uffici dirigenziali non generali periferici, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.
 
Art. 15
Direzione generale «Belle arti e paesaggio»

1. La Direzione generale Belle arti e paesaggio svolge le funzioni e i compiti relativi alla tutela dei beni storici, artistici ed etnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi, alla tutela dei beni architettonici e alla qualita' ed alla tutela del paesaggio. Con riferimento all'attivita' di tutela esercitata dalle Soprintendenze Belle arti e paesaggio, la Direzione generale esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, solo in caso di necessita' ed urgenza, informato il Segretario generale, avocazione e sostituzione, anche su proposta del Segretario regionale.
2. In particolare, il Direttore generale:
a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai titolari degli uffici dirigenziali periferici e dai segretari regionali, sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale Organizzazione e dalla Direzione generale Bilancio;
b) elabora, anche su proposta dei titolari degli uffici dirigenziali periferici, sentita la Direzione Educazione e ricerca, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di inventariazione e catalogazione dei beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici;
c) esprime la volonta' dell'amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni immobili di interesse architettonico, storico, artistico ed etnoantropologico;
d) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice, secondo le modalita' da esso definite, per la violazione delle disposizioni in materia di beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici;
e) e' sentito dagli istituti e musei di cui all'articolo 30, comma 3, ai fini dell'autorizzazione al prestito di beni storici, artistici ed etnoantropologici per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice, anche nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 20, comma 2, lettera b), e delle linee guida di cui al medesimo articolo 20, comma 2, lettera u), fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;
f) puo' proporre alla Direzione generale Musei di dichiarare, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice, ed ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali ivi previste, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizioni di beni storici, artistici ed etnoantropologici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia ad oggetto i beni medesimi, anche nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 20, comma 2, lettera b), e delle linee guida di cui al medesimo articolo 20, comma 2, lettera u), fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;
g) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali nel settore di competenza a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione o di espropriazione, ai sensi degli articoli 60, 70, 95, 96 e 98 del Codice;
h) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale, tra i quali quelli di cui agli articoli 65, comma 2, lettera b), 68, comma 4, 71, comma 4, 76, comma 2, lettera e), e 82 del Codice;
i) predispone ed aggiorna, sentiti i competenti organi consultivi, gli indirizzi di carattere generale cui si attengono gli uffici di esportazione nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione, ai sensi dell'articolo 68 del Codice;
l) esprime le determinazioni dell'amministrazione, concordate con le direzioni generali competenti, in sede di conferenza di servizi o nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale per interventi di carattere intersettoriale, di dimensione sovraregionale;
m) istruisce, acquisite le valutazioni delle direzioni generali competenti, i procedimenti di valutazione di impatto ambientale ed esprime il parere per le successive determinazioni del Ministro;
n) esprime il parere sulla proposta della Commissione regionale per il patrimonio culturale competente, ai fini della stipula, da parte del Ministro, delle intese di cui all'articolo 143, comma 2, del Codice;
o) predispone, su proposta del segretario regionale competente, la proposta per l'approvazione in via sostitutiva, da parte del Ministro, del piano paesaggistico limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice;
p) ai sensi dell'articolo 141 del Codice adotta, sentite le Commissioni regionali per il patrimonio culturale competenti, la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici che insistano su un territorio appartenente a piu' regioni;
q) promuove la stipula di convenzioni tra il Ministero, gli enti territoriali e locali e cooperative di giovani, storici dell'arte, archeologi, archivisti e bibliotecari, per la migliore gestione di beni storici e artistici, per rendere piu' fruibili e funzionali i luoghi d'arte e di studio e accrescere la sensibilita' culturale e l'educazione al patrimonio storico e artistico;
r) promuove la valorizzazione del paesaggio, con particolare riguardo alle aree periferiche compromesse o degradate, al fine della ridefinizione e ricostituzione di paesaggi, secondo le previsioni della Convenzione europea del paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata dall'Italia con legge 9 gennaio 2006, n. 14;
s) fornisce per le materie di competenza il supporto e la consulenza tecnico-scientifica agli uffici periferici del Ministero;
t) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice;
u) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, di vigilanza, su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalita' attinenti agli ambiti di competenza della Direzione generale.
3. La Direzione generale Belle arti e paesaggio esercita il coordinamento e le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, di vigilanza, sull'Istituto centrale per la demoetnoantropologia e sull'Istituto centrale della grafica, anche ai fini dell'approvazione, su parere conforme della Direzione Bilancio, del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo. La Direzione generale assegna, altresi', d'intesa con la Direzione generale Organizzazione e la Direzione generale Bilancio, le risorse umane e strumentali ai suddetti Istituti. Presso la Direzione generale opera il Comitato tecnico-scientifico speciale per il patrimonio storico della Prima guerra mondiale di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 78.
4. La Direzione generale Belle arti e paesaggio costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, ed e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa.
5. La Direzione generale Belle arti e paesaggio si articola in cinque uffici dirigenziali di livello non generale, compresi l'Istituto centrale per la demoetnoantropologia e l'Istituto centrale della grafica, e in Soprintendenze Belle arti e paesaggio, uffici dirigenziali di livello non generale periferici, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.
 
Art. 16

Direzione generale «Arte e architettura contemporanee e periferie
urbane»

1. La Direzione generale Arte e architettura contemporanee e periferie urbane svolge le funzioni e i compiti relativi alla qualita' architettonica ed urbanistica ed alla promozione dell'arte e dell'architettura contemporanee. La Direzione promuove altresi' la riqualificazione e il recupero delle periferie urbane.
2. In particolare, il Direttore generale:
a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai titolari degli uffici dirigenziali periferici e dai segretari regionali, sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale Organizzazione e dalla Direzione generale Bilancio;
b) elabora, anche su proposta dei titolari degli uffici dirigenziali periferici, sentita la Direzione generale Educazione e ricerca, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di inventariazione e catalogazione delle opere di arte e architettura contemporanee;
c) promuove la qualita' del progetto e dell'opera architettonica e urbanistica; partecipa all'ideazione di opere pubbliche o fornisce consulenza alla loro progettazione, con particolare riguardo alle opere destinate ad attivita' culturali o a quelle che incidano in modo particolare sulla qualita' del contesto storico-artistico e paesaggistico-ambientale;
d) dichiara l'importante carattere artistico delle opere di architettura contemporanea, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e dell'articolo 37 del Codice;
e) ammette ai contributi economici le opere architettoniche dichiarate di importante carattere artistico e gli interventi riconosciuti di particolare qualita' architettonica e urbanistica ai sensi dell'articolo 37 del Codice;
f) sentita la Direzione generale Educazione e ricerca, promuove la formazione, in collaborazione con le universita', le Regioni e gli enti locali, in materia di conoscenza della cultura e della qualita' architettonica, urbanistica e del paesaggio, nonche' dell'arte contemporanea;
g) promuove la conoscenza dell'arte contemporanea italiana all'estero, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e d'intesa con il medesimo;
h) promuove la creativita' e la produzione artistica contemporanea e ne diffonde la conoscenza, valorizzando, anche mediante concorsi, le opere di giovani artisti;
i) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, di vigilanza, su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalita' attinenti agli ambiti di competenza della Direzione generale;
l) fornisce per le materie di competenza il supporto e la consulenza tecnico-scientifica agli uffici periferici del Ministero;
m) elabora proposte e cura l'istruttoria propedeutica alla partecipazione del Ministro al coordinamento delle politiche urbane attuate dalle amministrazioni centrali interessate attraverso il Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU) di cui all'articolo 12-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; cura e coordina, anche tramite gli uffici periferici del Ministero, la concertazione con le Regioni e con le autonomie locali, nella prospettiva della crescita, dell'inclusione sociale e della coesione territoriale, al fine della promozione e della realizzazione di programmi e piani di rigenerazione urbana e di riqualificazione, anche ambientale, delle periferie urbane, anche nel quadro della programmazione nazionale e regionale dei fondi europei;
n) promuove iniziative di riqualificazione e valorizzazione delle periferie urbane, anche tramite apposite convenzioni con enti territoriali ed enti locali, universita' e altri soggetti pubblici e privati.
o) vigila sulla realizzazione delle opere d'arte negli edifici pubblici ai sensi delle legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni.
3. La Direzione generale Arte e architettura contemporanee e periferie urbane costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, ed e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa.
4. La Direzione generale Arte e architettura contemporanee e periferie urbane si articola in un ufficio dirigenziale di livello non generale centrale, individuato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.
 
Art. 17
Direzione generale «Spettacolo»

1. La Direzione generale Spettacolo svolge funzioni e compiti in materia di arti performative, di spettacolo dal vivo con riferimento alla musica, alla danza, al teatro, ai circhi, allo spettacolo viaggiante ed ai festival teatrali e di promozione delle diversita' delle espressioni culturali.
2. In particolare, il Direttore generale:
a) dispone interventi finanziari a sostegno delle attivita' dello spettacolo;
b) svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi da parte del Ministero;
c) svolge le attivita' amministrative connesse al riconoscimento delle agevolazioni fiscali nel settore della produzione musicale e svolge le connesse attivita' di verifica e controllo, in raccordo con l'Agenzia delle Entrate;
d) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, di vigilanza, sulle fondazioni lirico-sinfoniche, nonche' su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalita' attinenti agli ambiti di competenza della Direzione generale;
e) esprime alla Direzione generale Biblioteche e istituti culturali le valutazioni di competenza ai fini dello svolgimento dei compiti in materia di proprieta' intellettuale e diritto d'autore e di vigilanza sulla Societa' italiana autori ed editori (SIAE).
3. Il Direttore generale partecipa alle commissioni in materia di spettacolo dal vivo secondo le disposizioni della normativa di settore, nonche' alle riunioni della Consulta per lo spettacolo e delle relative sezioni competenti.
4. La Direzione generale Spettacolo costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, ed e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa.
5. La Direzione generale Spettacolo si articola in due uffici dirigenziali di livello non generale centrali, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.
 
Art. 18
Direzione generale «Cinema»

1. La Direzione generale Cinema svolge le funzioni e i compiti in materia di attivita' cinematografiche e di produzioni audiovisive che la legge assegna al Ministero.
2. In particolare, il Direttore generale:
a) promuove e coordina le iniziative aventi per scopo lo sviluppo della produzione cinematografica e delle opere audiovisive, lo sviluppo della loro distribuzione e diffusione in Italia e all'estero, anche d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero degli affari esteri;
b) ai sensi della Convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversita' delle espressioni culturali, propone e attua, con riferimento al settore di competenza, misure finalizzate a fornire alle industrie culturali nazionali autonome un accesso effettivo ai mezzi di produzione, di diffusione e di distribuzione delle attivita', dei beni e dei servizi culturali;
c) svolge le attivita' amministrative connesse al riconoscimento della nazionalita' italiana dei film e delle produzioni audiovisive, dell'interesse culturale dei film, della qualifica d'essai dei film, nonche' dell'eleggibilita' culturale dei film e delle produzioni audiovisive;
d) dispone interventi finanziari a sostegno delle attivita' cinematografiche e degli enti e delle iniziative per la diffusione della cultura cinematografica;
e) svolge le attivita' amministrative connesse al riconoscimento delle agevolazioni fiscali nel settore cinematografico e nel settore della produzione audiovisiva e svolge le connesse attivita' di verifica e controllo, in raccordo con l'Agenzia delle Entrate;
f) cura, fermo restando il coordinamento del Segretario generale, le attivita' di rilievo internazionale concernenti la produzione cinematografica e audiovisiva, nonche' gli adempimenti di competenza del Ministero in materia di accordi internazionali di coproduzione cinematografica e audiovisiva;
g) svolge le attivita' amministrative connesse al rilascio del nulla osta alla proiezione in pubblico di film;
h) svolge le attribuzioni del Ministero in merito alla promozione delle produzioni cinematografiche, radiotelevisive e multimediali ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e in tale ambito, raccordandosi con la Direzione generale Educazione e ricerca, cura i rapporti con gli altri Ministeri, con particolare riferimento al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per quanto concerne la promozione della formazione, con le Regioni e gli enti locali, con l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e altre istituzioni pubbliche e private;
i) svolge, d'intesa con la Direzione generale Turismo e in raccordo con le altre istituzioni pubbliche e private, attivita' di promozione dell'immagine internazionale, anche a fini turistici, dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo e, d'intesa con i Ministeri e le istituzioni competenti, attivita' finalizzate all'attrazione di investimenti cinematografici e audiovisivi esteri nel territorio italiano;
l) svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi da parte del Ministero;
m) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, di vigilanza, su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalita' attinenti agli ambiti di competenza della Direzione generale;
n) esprime alla Direzione generale Biblioteche e istituti culturali le valutazioni di competenza ai fini dello svolgimento dei compiti in materia di proprieta' intellettuale, diritto d'autore e di vigilanza sulla Societa' italiana autori ed editori (SIAE).
3. Il Direttore generale presiede le commissioni previste dalla normativa di settore nelle materie di competenza e partecipa alle riunioni della Consulta per lo spettacolo e della relativa sezione competente, secondo le modalita' previste dalla normativa di settore, anche attraverso dirigenti appositamente delegati.
4. Presso la Direzione generale opera l'Osservatorio per lo spettacolo di cui all'articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni.
5. La Direzione generale Cinema costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni ed e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa.
6. La Direzione generale Cinema si articola in tre uffici dirigenziali di livello non generale centrali, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.
 
Art. 19
Direzione generale «Turismo»

1. La Direzione generale Turismo svolge funzioni e compiti in materia di turismo, e a tal fine cura la programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche turistiche nazionali, i rapporti con le Regioni e i progetti di sviluppo del settore turistico, le relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo e i rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche.
2. Il Direttore generale, in particolare:
a) elabora e sottopone all'approvazione del Ministro i piani di sviluppo e integrazione delle politiche turistiche nazionali, nonche' di quelle europee e internazionali e ne cura l'attuazione;
b) definisce le strategie per rilanciare la competitivita' dell'Italia sullo scenario internazionale e per la promozione del Made in Italy; a tal fine si raccorda con il Segretariato generale e con le Direzioni generali competenti per materia;
c) promuove iniziative, raccordandosi con le altre Direzioni generali e con l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, per il sostegno alla realizzazione di progetti strategici per la qualita' e lo sviluppo dell'offerta turistica e per il miglioramento della qualita' dei servizi turistici e per una migliore offerta turistica dei territori;
d) promuove, in raccordo con l'ENIT, azioni dirette alla valorizzazione della ricchezza e della varieta' delle destinazioni turistiche italiane, attraverso l'attuazione di interventi in favore del settore turistico, sia su fondi nazionali sia in riferimento a programmi cofinanziati dall'Unione europea;
e) cura, fermo restando il coordinamento del Segretario generale, le attivita' di rilievo internazionale concernenti il settore del turismo;
f) elabora, in raccordo con l'ENIT, programmi e promuove iniziative, in raccordo con le Direzioni generali competenti e i Segretariati regionali, finalizzate all'incremento dell'offerta turistica destinata alla fruizione del patrimonio culturale, con particolare riferimento ai siti e agli elementi dichiarati dall'UNESCO patrimonio culturale materiale o immateriale dell'umanita';
g) attiva, in raccordo con i Segretariati regionali e con gli enti territoriali, reti e percorsi di valorizzazione del patrimonio culturale e cura la definizione, in raccordo con la Direzione generale Belle arti e paesaggio e la Direzione generale Musei, degli indirizzi strategici dei progetti relativi alla promozione turistica degli itinerari culturali e di eccellenza paesaggistica e delle iniziative di promozione turistica finalizzate a valorizzare le identita' territoriali e le radici culturali delle comunita' locali;
h) elabora programmi e promuove iniziative finalizzati a sensibilizzare le giovani generazioni al turismo sostenibile e rispettoso del patrimonio culturale, dell'ambiente e dell'ecosistema;
i) provvede alla diffusione del Codice di Etica del Turismo;
l) gestisce il Fondo buoni vacanze da destinare a interventi di solidarieta' in favore delle fasce sociali piu' deboli;
m) attua iniziative di assistenza e tutela dei turisti, garantendo il consumatore di pacchetto turistico;
n) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, di vigilanza, su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalita' attinenti agli ambiti di competenza della Direzione generale, ivi inclusi ENIT-Agenzia nazionale del turismo, ACI - Automobile Club d'Italia e CAI - Club Alpino Italiano, nonche' la societa' Promuovi Italia S.p.a. in liquidazione;
o) gestisce il Fondo nazionale di garanzia;
p) cura le attivita' di regolazione delle imprese turistiche e di interazione con il sistema delle autonomie locali e le realta' imprenditoriali;
q) provvede alla programmazione e gestione di fondi strutturali e promuove gli investimenti di competenza all'estero e in Italia;
r) predispone gli atti necessari all'attuazione delle misure a sostegno delle imprese di settore, ivi compresa la concessione di crediti di imposta;
s) predispone gli atti necessari al monitoraggio dell'applicazione e alla revisione periodica degli standard minimi e uniformi su tutto il territorio nazionale dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacita' ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali, e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo ed internazionale;
t) convoca, in qualita' di amministrazione procedente, apposite conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al fine di promuovere la realizzazione di circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta turistica e del sistema Italia e accelerare il rilascio da parte delle amministrazioni competenti dei relativi permessi, nulla osta, autorizzazioni, licenze e atti di assenso comunque denominati;
u) promuove la realizzazione di progetti di valorizzazione del paesaggio, anche tramite l'ideazione e la realizzazione di itinerari turistico-culturali dedicati, nell'ambito del Piano Strategico Nazionale per lo sviluppo del turismo in Italia, predisposti a cura delle Regioni e degli enti locali, singoli o associati;
v) cura le attivita' inerenti all'esercizio di ogni altra competenza statale in materia di turismo.
3. Presso la Direzione generale Turismo, che ne supporta le attivita', hanno sede e operano il Centro per la promozione del Codice mondiale di etica del turismo, costituito nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale del Turismo, Agenzia specializzata dell'ONU, e il Comitato permanente per la promozione del turismo di cui all'articolo 28.
4. La Direzione generale Turismo costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni ed e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa.
5. La Direzione generale Turismo si articola in due uffici dirigenziali di livello non generale centrali, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.
 
Art. 20
Direzione generale «Musei»

1. La Direzione generale Musei cura le collezioni dei musei e dei luoghi della cultura statali, con riferimento alle politiche di acquisizione, prestito, catalogazione, fruizione e valorizzazione. Sovraintende al sistema museale nazionale e coordina i poli museali regionali. Svolge altresi' funzioni e compiti di valorizzazione del patrimonio culturale, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 6 del Codice, con riguardo a tutti gli istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101, commi 1 e 2, del Codice medesimo, che siano di pertinenza dello Stato o costituiti dallo Stato. La Direzione generale esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, solo in caso di necessita' ed urgenza, informato il Segretario generale, avocazione e sostituzione con riferimento alle attivita' svolte dai Poli museali regionali e dai direttori degli istituti e musei di cui all'articolo 30, comma 3, lettera b), anche su proposta del Segretario regionale.
2. In particolare, il Direttore generale:
a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai titolari degli uffici dirigenziali periferici e dai segretari regionali, sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale Organizzazione e dalla Direzione generale Bilancio;
b) cura la promozione, anche su richiesta degli uffici interessati e comunque sentiti gli stessi, di accordi culturali con istituzioni dotate di adeguato prestigio, italiane e straniere, finalizzati alla organizzazione di mostre od esposizioni, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera d), del Codice, e ne assicura l'attuazione, adottando ogni opportuna iniziativa intesa ad agevolare la circolazione internazionale delle opere d'arte interessate dalle manifestazioni culturali concordate, ai sensi del capo V del titolo I della parte seconda del Codice;
c) cura i diritti patrimoniali immateriali rinvenienti allo Stato dalle mostre, esposizioni od eventi di cui alla lettera b);
d) stabilisce, sentiti i competenti organi consultivi, criteri e linee guida per la ricezione in comodato o in deposito, di cose o beni da parte di istituti e luoghi della cultura, ai sensi dell'articolo 44 del Codice, e fornisce, a richiesta, il necessario supporto tecnico-amministrativo per la predisposizione dei relativi atti;
e) svolge funzioni di indirizzo e controllo in materia di valorizzazione del patrimonio culturale statale, individuando gli strumenti giuridici adeguati ai singoli progetti di valorizzazione ed alle realta' territoriali in essi coinvolte; cura il coordinamento con le Regioni e con gli altri enti pubblici e privati interessati ed offre il necessario sostegno tecnico-amministrativo per l'elaborazione dei criteri di gestione, anche integrata, delle attivita' di valorizzazione, ai sensi degli articoli 112 e 115 del Codice; elabora linee guida, in conformita' con i piu' elevati standard internazionali, per la individuazione delle forme di gestione delle attivita' di valorizzazione, ai sensi dell'articolo 115 del Codice;
f) elabora modelli di atti per la costituzione dei soggetti giuridici previsti dall'articolo 112, comma 5, del Codice, favorendo altresi' la partecipazione del Ministero ad associazioni, fondazioni, consorzi o societa' per la gestione e la valorizzazione dei beni culturali; cura altresi', nell'esercizio delle funzioni di valorizzazione, raccordandosi con la Direzione generale Bilancio, la predisposizione di modelli di bandi di gara e di convenzioni-tipo per l'affidamento dei servizi per il pubblico;
g) cura, anche tramite i poli museali regionali, la predisposizione delle intese istituzionali di programma Stato-Regioni in materia di valorizzazione del patrimonio culturale, degli accordi per la valorizzazione integrata dei beni culturali previsti all'articolo 112, comma 4, del Codice, e degli accordi tra lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, nonche' le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalita' di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali, per la gestione di servizi strumentali comuni di cui al comma 9 del medesimo articolo 112;
h) assicura il supporto per la predisposizione e l'aggiornamento periodico dei livelli minimi uniformi di qualita' delle attivita' di valorizzazione ai sensi dell'articolo 114 del Codice e provvede all'incremento della qualita' degli inerenti servizi resi dall'amministrazione, al monitoraggio ed alla revisione della carta dei servizi, anche con riguardo ai servizi per il pubblico resi in tutti gli istituti ed i luoghi della cultura dipendenti dal Ministero, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni; predispone altresi' linee guida per la gestione dei musei, in conformita' con gli standard elaborati dall'International Council of Museums (ICOM), e ne verifica il rispetto da parte dei musei statali;
i) elabora, avvalendosi delle banche dati predisposte dalla Direzione generale Organizzazione, parametri qualitativi e quantitativi, procedure e modelli informatici diretti a valutare la gestione degli istituti e dei luoghi della cultura statali, in termini di economicita', efficienza ed efficacia, nonche' di qualita' dei servizi di fruizione e di valorizzazione erogati;
l) assicura comunque, tramite gli uffici periferici del Ministero, che le attivita' di valorizzazione siano compatibili con le esigenze della tutela, secondo i principi di cui all'articolo 6 e i criteri di cui all'articolo 116 del Codice;
m) adotta i provvedimenti in materia di acquisti di cose o beni culturali, secondo le modalita' di cui all'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, sentiti i direttori generali competenti per materia e previo parere del competente Comitato tecnico-scientifico;
n) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni culturali dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre od esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice;
o) elabora, sentite le Direzioni generali competenti per materia, linee guida in materia di orari di apertura, bigliettazione e politiche dei prezzi per l'accesso ai musei e ai luoghi della cultura statali, anche in forma integrata, nell'ambito degli accordi di fruizione o di valorizzazione di cui agli articoli 102 e 112 del Codice;
p) promuove, anche tramite convenzione con Regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati, la costituzione di poli museali per la gestione integrata e il coordinamento dell'attivita' dei musei e dei luoghi della cultura nell'ambito dello stesso territorio; al medesimo fine, favorisce la costituzione, ai sensi degli articoli 112 e 115 del Codice, di fondazioni museali aperte alla partecipazione di soggetti pubblici e privati; individua altresi', secondo gli indirizzi e i criteri dettati dal Ministro e sentiti i direttori dei poli museali regionali, i musei e i luoghi della cultura da affidare in gestione indiretta a soggetti privati ai sensi dell'articolo 115 del Codice;
q) propone al Direttore generale Bilancio, ai fini di quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, lettera q), sulla base dell'istruttoria elaborata sentiti i titolari degli uffici dirigenziali di livello generale periferici del Ministero di cui all'articolo 2, comma 2, gli interventi diretti al riequilibrio finanziario tra gli istituti e i luoghi della cultura statali, nonche' il reintegro degli stanziamenti di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero, di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e successive modificazioni;
r) dichiara, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice, ed ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali ivi previste, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizioni di beni culturali, anche nel rispetto degli accordi di cui alla lettera b), e delle linee guida di cui alla lettera u), sentite le Direzioni generali competenti e fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;
s) coadiuva la Direzione generale Bilancio nel favorire l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali; a tal fine, promuove progetti di sensibilizzazione e specifiche campagne di raccolta fondi, anche attraverso le modalita' di finanziamento collettivo;
t) assicura per tutti gli istituti e luoghi della cultura l'adempimento degli obblighi in materia di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con particolare riguardo ai bilanci degli istituti dotati di autonomia; redige e pubblica altresi' un rapporto annuale sulla gestione dei servizi per il pubblico presso gli istituti e i luoghi della cultura;
u) elabora linee guida per lo svolgimento dell'attivita' di valorizzazione di competenza del Ministero, in conformita' con i piu' elevati standard internazionali, nella gestione e nella comunicazione, nell'innovazione didattica e tecnologica, favorendo la partecipazione attiva degli utenti e garantendo effettive esperienze di conoscenza e di pubblico godimento;
v) coordina l'elaborazione del progetto culturale di ciascun museo all'interno del sistema nazionale, in modo da garantire omogeneita' e specificita' di ogni museo, favorendo la loro funzione di luoghi vitali, inclusivi, capaci di promuovere lo sviluppo della cultura.
3. La Direzione generale Musei esercita, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, la vigilanza sui musei dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 30, comma 3, e ne approva i relativi bilanci e conti consuntivi, su parere conforme della Direzione generale Bilancio.
4. La Direzione generale Musei costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, ed e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa.
5. La Direzione generale Musei si articola in due uffici dirigenziali di livello non generale centrali e in non piu' di diciassette poli museali regionali, uffici di livello dirigenziale non generale periferici, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.
 
Art. 21
Direzione generale «Archivi»

1. La Direzione generale Archivi svolge le funzioni e i compiti relativi alla tutela e alla valorizzazione dei beni archivistici. Con riferimento all'attivita' di tutela esercitata dagli Archivi di Stato e dalle Soprintendenze archivistiche, la Direzione generale esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, solo in caso di necessita' ed urgenza, informato il Segretario generale, avocazione e sostituzione, anche su proposta del Segretario regionale.
2. In particolare, la Direzione generale:
a) provvede alla razionalizzazione degli immobili e degli spazi destinati agli archivi, al fine del miglioramento dell'efficienza e del contenimento della spesa, stipulando a tal fine convenzioni con l'Agenzia del demanio, le Regioni e gli enti locali e promuovendo la costituzione di poli archivistici per il coordinamento dell'attivita' degli istituti che svolgono funzioni analoghe nell'ambito dello stesso territorio;
b) propone ai fini dell'istruttoria per il settore di competenza, gli interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa, individuando le priorita' anche sulla base delle indicazioni degli archivi di Stato e tenendo conto altresi' dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale Bilancio;
c) autorizza gli interventi previsti dall'articolo 21, comma 1, del Codice da eseguirsi sui beni archivistici sottoposti a tutela;
d) autorizza il prestito di beni archivistici per mostre o esposizioni ai sensi dell'articolo 48 del Codice; autorizza, altresi', l'uscita temporanea per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale ai sensi dell'articolo 66 del Codice, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;
e) predispone linee guida e direttive per la formazione degli archivi correnti e collabora, ai sensi degli articoli 23-ter, 40, comma 3, e 43, comma 4, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, con le amministrazioni competenti alla definizione delle regole tecniche e dei requisiti funzionali in materia di formazione e conservazione di documenti digitali della pubblica amministrazione;
f) elabora, sentita la Direzione generale Educazione e ricerca, programmi concernenti studi, ricerche e iniziative scientifiche;
g) esercita le funzioni in materia di riproduzione e restauro dei beni archivistici, elaborazione scientifica e conservazione della memoria digitale, rapporti con gli organismi internazionali di settore e coordina altresi' le relazioni con le amministrazioni archivistiche estere;
h) approva i piani di conservazione e scarto degli archivi degli uffici dell'amministrazione statale;
i) concede contributi per interventi su archivi vigilati;
l) cura le intese con i competenti organi del Ministero dell'interno per l'individuazione dei documenti di carattere riservato presso gli archivi pubblici e privati e per la definizione delle modalita' di consultazione dei medesimi;
m) dichiara, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice e ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali ivi previste, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizioni di beni archivistici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia a oggetto i beni medesimi, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;
n) esprime la volonta' dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni archivistici;
o) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni archivistici;
p) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni archivistici a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 70, 95 e 98 del Codice;
q) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata, secondo le modalita' di cui all'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363;
r) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di beni archivistici in ambito internazionale;
s) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 69 e 128 del Codice;
t) svolge funzioni di indirizzo e controllo in materia di valorizzazione dei beni archivistici, individuando gli strumenti giuridici adeguati ai singoli progetti di valorizzazione e alle realta' territoriali in essi coinvolte; cura il coordinamento con le Regioni e con gli altri enti pubblici e privati interessati ed offre il necessario sostegno tecnico-amministrativo per l'elaborazione dei criteri di gestione, anche integrata, delle attivita' di valorizzazione, ai sensi degli articoli 112 e 115 del Codice;
u) cura la promozione, anche su richiesta degli uffici interessati e comunque sentiti gli stessi, di accordi culturali con istituzioni dotate di adeguato prestigio, italiane e straniere, finalizzati alla organizzazione di mostre od esposizioni, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera d), del Codice, e ne assicura l'attuazione, adottando ogni opportuna iniziativa intesa ad agevolare la circolazione internazionale dei beni archivistici interessati dalle manifestazioni culturali concordate, ai sensi del capo V del titolo I della parte seconda del Codice;
v) cura la predisposizione, anche sulla base della rilevazione delle migliori pratiche, di modelli generali delle intese istituzionali di programma, degli accordi di programma quadro e degli altri strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, nonche' degli accordi di valorizzazione di cui all'articolo 112, commi 4 e 9, del Codice;
z) svolge le funzioni di coordinamento e indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, di vigilanza, sull'Istituto centrale per gli archivi.
3. La Direzione generale Archivi svolge le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, di vigilanza, sull'Archivio centrale dello Stato, anche ai fini dell'approvazione, su parere conforme della Direzione Bilancio, del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo. La Direzione generale assegna, altresi', d'intesa con la Direzione generale Organizzazione e con la Direzione generale Bilancio, le risorse umane e strumentali al suddetto Istituto dotato di autonomia speciale.
4. La Direzione generale Archivi, in materia informatica, elabora e coordina le metodologie archivistiche relative all'attivita' di ordinamento e di inventariazione, esercita il coordinamento dei sistemi informativi archivistici sul territorio nazionale, studia e applica sistemi di conservazione permanente degli archivi digitali, promuove l'applicazione di metodologie e parametri, anche attraverso iniziative di formazione e aggiornamento. A tal fine, la Direzione generale si raccorda con la Direzione generale Bilancio e con la Direzione generale Organizzazione.
5. La Direzione generale Archivi costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, ed e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa.
6. La Direzione generale Archivi si articola in quattro uffici dirigenziali di livello non generale centrali, compresi l'Archivio centrale dello Stato e l'Istituto centrale per gli archivi, e nelle Soprintendenze archivistiche e negli Archivi di Stato di cui agli articoli 36 e 37, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.
 
Art. 22
Direzione generale «Biblioteche e istituti culturali»

1. La Direzione generale Biblioteche e istituti culturali svolge funzioni e compiti relativi alle biblioteche pubbliche statali, ai servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, agli istituti culturali, alla promozione del libro e della lettura e alla proprieta' intellettuale e al diritto d'autore.
2. In particolare, il Direttore generale:
a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento, anche sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale Bilancio;
b) provvede alla razionalizzazione degli immobili e degli spazi destinati alle biblioteche, al fine del miglioramento dell'efficienza e del contenimento della spesa, stipulando a tal fine convenzioni con l'Agenzia del demanio, le Regioni e gli enti locali e promuovendo la costituzione di poli bibliotecari per il coordinamento dell'attivita' degli istituti che svolgono funzioni analoghe nell'ambito dello stesso territorio;
c) autorizza, ai sensi dell'articolo 21 del Codice, gli interventi da eseguirsi sui beni librari sottoposti a tutela statale;
d) autorizza il prestito di beni librari sottoposti a tutela statale per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;
e) elabora, sentita la Direzione generale Educazione e ricerca, programmi concernenti studi, ricerche e iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni librari;
f) dichiara, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice e ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali ivi previste, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizioni di beni librari e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia a oggetto i beni medesimi, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;
g) esprime la volonta' dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni librari;
h) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni librari;
i) incentiva l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di programmi editoriali tematici, volti in particolare a valorizzare le opere di saggistica, di narrativa e di poesia di autori contemporanei, italiani e stranieri;
l) promuove, presso le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione della letteratura e della saggistica attinenti alle materie insegnate, attraverso programmi concordati con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
m) promuove il libro e la lettura e la conoscenza delle biblioteche e dei relativi servizi, anche attraverso accordi con le scuole di ogni ordine e grado e con organismi e enti specializzati, avvalendosi della collaborazione del Centro per il libro e la lettura;
n) provvede allo svolgimento dell'attivita' istruttoria per la concessione di contributi e alle conseguenti verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sui soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534;
o) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni librari a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 70, 95 e 98 del Codice;
p) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata di beni librari, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363;
q) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di beni librari in ambito internazionale;
r) decide, per i settori di competenza i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16 e 128 del Codice;
s) svolge le funzioni di coordinamento e indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, di vigilanza, sull'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche e sull'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi;
t) svolge funzioni di indirizzo e controllo in materia di valorizzazione dei beni librari, individuando gli strumenti giuridici adeguati ai singoli progetti di valorizzazione e alle realta' territoriali in essi coinvolte; cura il coordinamento con le Regioni e con gli altri enti pubblici e privati interessati ed offre il necessario sostegno tecnico-amministrativo per l'elaborazione dei criteri di gestione, anche integrata, delle attivita' di valorizzazione, ai sensi degli articoli 112 e 115 del Codice;
u) cura la predisposizione, anche sulla base della rilevazione delle migliori pratiche, di modelli generali delle intese istituzionali di programma, degli accordi di programma quadro e degli altri strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, nonche' degli accordi di valorizzazione di cui all'articolo 112, commi 4 e 9, del Codice;
v) cura la promozione, anche su richiesta degli uffici interessati e comunque sentiti gli stessi, di accordi culturali con istituzioni dotate di adeguato prestigio, italiane e straniere, finalizzati alla organizzazione di mostre od esposizioni, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera d), del Codice, e ne assicura l'attuazione, adottando ogni opportuna iniziativa intesa ad agevolare la circolazione internazionale dei beni librari interessati dalle manifestazioni culturali concordate, ai sensi del capo V del titolo I della parte seconda del Codice;
z) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, di vigilanza, su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalita' attinenti agli ambiti di competenza della Direzione generale.
3. La Direzione generale Biblioteche e istituti culturali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, sentite le altre direzioni generali competenti, svolge i compiti in materia di proprieta' intellettuale e di diritto d'autore ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, nonche' di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, di vigilanza sulla Societa' italiana autori ed editori (SIAE) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2.
4. La Direzione generale Biblioteche e istituti culturali svolge le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, di vigilanza, sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e sul Centro per il libro e la lettura, anche ai fini dell'approvazione, su parere conforme della Direzione Bilancio, del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo. La Direzione generale assegna, altresi', d'intesa con la Direzione generale Organizzazione e con la Direzione generale Bilancio, le risorse umane e strumentali ai suddetti Istituti dotati di autonomia speciale.
5. La Direzione generale Biblioteche e istituti culturali costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, ed e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa.
6. La Direzione generale Biblioteche e istituti culturali si articola in sette uffici dirigenziali di livello non generale centrali, compresi gli Istituti centrali e gli Istituti dotati di autonomia speciale, e nelle biblioteche di cui all'articolo 38, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.
 
Art. 23
Direzione generale «Organizzazione»

1. La Direzione generale Organizzazione assicura la gestione efficiente, unitaria e coordinata degli affari generali e dei servizi comuni ed e' competente in materia di stato giuridico del personale, di relazioni sindacali, di comunicazione interna, di concorsi, assunzioni, valutazioni, assegnazioni, mobilita', politiche per le pari opportunita' e formazione continua del personale, gestione del contenzioso del lavoro, procedimenti disciplinari, spese di lite. Cura inoltre la qualita', la tempestivita' e l'affidabilita' dei flussi informativi relativi alle attivita' del Ministero, mediante azioni quali la standardizzazione delle procedure e l'informatizzazione dei processi e la dematerializzazione dei flussi documentali. La Direzione generale assicura altresi' la disponibilita', la gestione, la trasmissione, la conservazione e la fruibilita' dell'informazione in modalita' digitale tra tutte le strutture centrali e periferiche del Ministero.
2. Il Direttore generale, in particolare:
a) elabora, mediante piani d'azione e progetti coordinati, una strategia unitaria per la modernizzazione dell'amministrazione attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, assicurandone il monitoraggio e verificandone l'attuazione;
b) provvede ai servizi generali della sede centrale del Ministero;
c) elabora parametri qualitativi e quantitativi, procedure e modelli informatici diretti ad assicurare la completezza, la trasparenza e il costante aggiornamento delle informazioni riguardanti l'organizzazione e l'attivita' del Ministero;
d) coordina i sistemi informativi del Ministero e cura il coordinamento nazionale dei sistemi informativi, della digitalizzazione, dei censimenti di collezioni digitali, dei servizi per l'accesso on-line, quali siti web e portali e delle banche dati, anche attraverso l'emanazione di raccomandazioni, linee guida, standard, raccolta e analisi di buone pratiche, statistiche, studi, rapporti; promuove il miglioramento della conoscenza del patrimonio informativo dell'amministrazione;
e) cura la gestione della rete locale intranet del Ministero, raccordandosi con le strutture centrali e periferiche;
f) svolge i compiti previsti dall'articolo 17 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
g) rappresenta il Ministero in organismi e azioni europee e internazionali nel campo della digitalizzazione e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, fermo restando il coordinamento del Segretario generale;
h) attua le direttive del Ministro in ordine alle politiche del personale e alla contrattazione collettiva ed emana gli indirizzi ai direttori generali centrali e periferici ai fini dell'applicazione dei contratti collettivi e della stipula di accordi decentrati;
i) cura l'organizzazione, gli affari generali e la gestione delle risorse umane e strumentali assegnate ai centri di responsabilita' presenti nella sede centrale del Ministero;
l) assicura, raccordandosi con l'Ufficio Stampa e il Segretario generale, la comunicazione interna al Ministero e gestisce i flussi informativi riguardanti l'organizzazione e il personale delle strutture centrali e periferiche;
m) assicura l'adempimento degli obblighi in materia di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; in particolare, per assicurare la trasparenza e la pubblicita' dei procedimenti di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, nonche' per favorire le attivita' di studio e di ricerca in materia di beni culturali e paesaggistici, assicura che tutti gli atti aventi rilevanza esterna e i provvedimenti adottati dagli organi centrali e periferici del Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela e valorizzazione di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio, siano pubblicati integralmente nel sito internet del Ministero e in quello, ove esistente, dell'organo che ha adottato l'atto;
n) valuta e individua le migliori soluzioni per rispondere alle necessita' di personale degli uffici;
o) elabora e attua le politiche del personale e della gestione delle risorse umane;
p) individua i fabbisogni formativi del personale del Ministero, trasmettendoli alla Direzione Educazione e ricerca;
q) elabora proposte e cura i rapporti con le altre pubbliche amministrazioni e con le organizzazioni del terzo settore per l'utilizzo di personale nell'ambito dell'attivita' del Ministero, anche nell'ambito del Servizio civile nazionale, sentite le Direzioni generali competenti per materia;
r) sulla base dei dati forniti dalle strutture centrali e periferiche del Ministero, provvede alla programmazione generale del fabbisogno di personale, al dimensionamento degli organici del Ministero, sentiti le altre Direzioni generali e i Segretariati regionali, nonche', d'intesa con il Segretario generale, all'allocazione delle risorse umane e alla mobilita' delle medesime tra le diverse direzioni ed uffici, sia centrali che periferici, anche su proposta dei relativi direttori.
3. La Direzione generale Organizzazione costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, ed e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa.
4. La Direzione generale Organizzazione si articola in tre uffici dirigenziali di livello non generale centrali, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.
 
Art. 24
Direzione generale «Bilancio»

1. La Direzione generale Bilancio cura il bilancio, la programmazione e il controllo di gestione del Ministero per le risorse finanziarie nazionali e dell'Unione europea. La Direzione verifica il rispetto degli obiettivi individuati dal Segretario generale e provvede all'allocazione delle risorse finanziarie in relazione all'esito di tale verifica. La Direzione svolge attivita' di supporto e consulenza in materia di contratti pubblici.
2. Il Direttore generale, in particolare:
a) cura, su proposta dei direttori generali centrali, dei titolari degli uffici dirigenziali di livello generale periferici e dei segretari regionali, l'istruttoria per la predisposizione dei programmi annuali e pluriennali concernenti gli interventi ordinari e straordinari di competenza del Ministero e dei relativi piani di spesa nonche' dei programmi annuali di contributi in conto capitale, da sottoporre all'approvazione del Ministro, tenuto conto della necessita' di integrazione delle diverse fonti di finanziamento, e attribuisce, anche mediante ordini di accreditamento, le relative risorse finanziarie agli organi competenti;
b) cura l'istruttoria per la predisposizione dei programmi annuali delle spese di funzionamento, secondo le indicazioni ricevute dai competenti centri di responsabilita' amministrativa;
c) rileva il fabbisogno finanziario del Ministero; in attuazione delle direttive del Ministro, cura la gestione unitaria del bilancio; su proposta dei direttori generali centrali, cura la predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero in sede di formazione e di assestamento del bilancio e delle operazioni di variazione compensativa, la redazione delle proposte per il disegno di legge di stabilita', l'attivita' di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo;
d) cura la fase istruttoria relativa all'assegnazione delle risorse finanziarie ai centri di responsabilita' e tutti gli atti connessi; predispone gli atti relativi alla gestione unificata delle spese strumentali individuate con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni;
e) cura, in modo unitario per il Ministero, i rapporti con il Ministero dell'economia e delle finanze;
f) cura l'istruttoria dei programmi e degli atti da sottoporre al CIPE, fornendo adeguato supporto ai competenti Uffici di diretta collaborazione del Ministro;
g) provvede al censimento delle attivita' delle strutture centrali e periferiche del Ministero, con riguardo al numero di procedimenti e di atti, alla dotazione di personale e alle risorse, nonche' a indicatori di impatto relativi all'efficacia, all'efficienza e all'economicita' delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale; a tal fine riceve dalle strutture centrali e periferiche, per via telematica e sulla base di appositi standard, gli atti adottati e ogni altra informazione richiesta;
h) cura l'istruttoria per la predisposizione dei programmi degli interventi da finanziare in attuazione dei programmi di ripartizione di risorse finanziarie rivenienti da leggi e provvedimenti, in relazione alle destinazioni per esse previste;
i) dispone le rilevazioni ed elaborazioni statistiche relative all'attivita' del Ministero, comprese quelle previste ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni; tali rilevazioni ed elaborazioni statistiche sono costantemente aggiornate e messe a disposizione dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e delle altre strutture centrali e periferiche, secondo le rispettive competenze;
l) cura e promuove l'acquisizione delle risorse finanziarie aggiuntive nazionali e dell'Unione europea, in relazione alle diverse fonti di finanziamento; cura i rapporti con il Ministero dello sviluppo economico relativamente alle intese istituzionali di programma e ai relativi accordi attuativi di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni;
m) cura, in attuazione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni, il controllo di gestione, in raccordo con i centri di costo del Ministero, per verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicita' dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati; comunica all'Organismo indipendente di valutazione della performance gli esiti del controllo di gestione;
n) coordina i centri di responsabilita' del Ministero negli adempimenti relativi alla contabilita' economica di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni;
o) coordina e svolge attivita' di supporto ai centri di costo del Ministero negli adempimenti relativi alla gestione del sistema informativo SICOGE, anche ai fini dell'adozione di un sistema di scritture di contabilita' integrata economico-patrimoniale analitica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni;
p) monitora e analizza la situazione finanziaria dei centri di responsabilita' amministrativa del Ministero;
q) monitora e analizza le giacenze di cassa delle contabilita' speciali e dei conti di tesoreria unica dei funzionari delegati del Ministero;
r) analizza ed effettua il monitoraggio degli investimenti pubblici di competenza del Ministero, anche avvalendosi del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, istituito ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni;
s) effettua la riprogrammazione degli interventi relativi a programmi approvati per i quali non risultino avviate le procedure di gara ai sensi dell'articolo 2, comma 386, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni;
t) cura gli adempimenti relativi al riequilibrio finanziario degli istituti di cui all'articolo 30, commi 2 e 3, nonche' il reintegro degli stanziamenti di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero, di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e successive modificazioni;
u) assicura l'assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di competenza dei diversi uffici centrali e periferici; predispone le relazioni tecnico-finanziarie sui provvedimenti normativi sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti e dalla Direzione generale Organizzazione;
v) svolge attivita' di indirizzo, supporto e consulenza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture agli uffici centrali e periferici, anche mediante l'elaborazione di direttive e criteri per la redazione di bandi, capitolati e convenzioni-tipo;
z) svolge attivita' di studio finalizzata al recepimento e alla predisposizione di atti normativi dell'Unione europea in materia di contratti pubblici; cura i rapporti con gli organismi nazionali, dell'Unione europea e internazionali in materia di contratti pubblici; monitora l'efficacia della normativa nazionale, nei settori di competenza del Ministero, in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture anche al fine della promozione di modifiche legislative e regolamentari e di normazione secondaria di attuazione;
aa) cura la gestione del trattamento economico del personale del Ministero;
bb) esercita i diritti dell'azionista, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro, sulle societa' partecipate dal Ministero, sentite le Direzioni generali competenti per materia; esercita altresi' le funzioni di vigilanza sugli Istituti dotati di autonomia e sugli enti vigilati o controllati dal Ministero, d'intesa con le Direzioni generali competenti per materia;
cc) cura gli adempimenti connessi al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinata alla finalita' del finanziamento delle attivita' di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;
dd) definisce le specifiche tecniche e le modalita' operative attraverso le quali i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali, ivi inclusi i soggetti concessionari o affidatari di beni culturali pubblici destinatari di erogazioni liberali in denaro effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni stessi, comunicano mensilmente al Ministero l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento e provvedono a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonche' della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse; a tal fine, predispone e cura la creazione e la gestione di un'apposita sezione sul sito istituzionale del Ministero per la trasparenza delle donazioni ammesse a fruire dei benefici fiscali previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, in modo che siano associati ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, agli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, ai fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, all'ente o all'ufficio responsabile del bene, nonche' alla fruizione;
ee) favorisce, coadiuvato dalla Direzione generale Musei e dai Poli museali regionali, l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali; individua, con l'Agenzia delle Entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze, gli strumenti necessari ad assicurare il flusso delle risorse; promuove progetti di sensibilizzazione e specifiche campagne di raccolta fondi, anche attraverso le modalita' di finanziamento collettivo.
3. Presso la Direzione generale Bilancio opera il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, istituito ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, con funzioni di supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e realizzati dal Ministero.
4. La Direzione generale Bilancio costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, ed e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa. Da essa dipendono funzionalmente, per gli aspetti contabili, i Segretariati regionali di cui all'articolo 32.
5. La Direzione generale Bilancio si articola in tre uffici dirigenziali di livello non generale centrali, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.
 
Art. 25
Consiglio superiore «Beni culturali e paesaggistici»

1. Il Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici, di seguito denominato «Consiglio superiore», e' organo consultivo del Ministero a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici.
2. Il Consiglio superiore esprime pareri, su richiesta del direttore generale centrale competente trasmessa per il tramite dell'Ufficio di gabinetto:
a) obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali, predisposti dall'amministrazione;
b) obbligatoriamente, sugli schemi di accordi internazionali in materia di beni culturali;
c) sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazione dei beni culturali, nonche' sul Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» e sul Piano nazionale per l'Educazione al patrimonio culturale predisposto dalla Direzione generale Educazione e ricerca;
d) sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le Regioni;
e) sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dei beni culturali e paesaggistici e l'organizzazione del Ministero;
f) su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la materia dei beni culturali e paesaggistici;
g) su questioni in materia di beni culturali e paesaggistici formulate da altre amministrazioni statali regionali, locali, nonche' da Stati esteri.
3. Il Consiglio superiore puo' avanzare proposte al Ministro su ogni questione di carattere generale di particolare rilievo afferente la materia dei beni culturali e paesaggistici.
4. Il Consiglio superiore e' composto da:
a) i presidenti dei Comitati tecnico-scientifici;
b) otto eminenti personalita' del mondo della cultura nominate, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, dal Ministro, tre delle quali su designazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
5. Il Ministro nomina il presidente del Consiglio superiore tra le personalita' di cui al comma 4, lettera b). Il Consiglio superiore elegge a maggioranza tra i propri componenti il vice presidente e adotta un regolamento interno. I pareri sono espressi, di norma, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Nei casi di urgenza, il termine e' ridotto a dieci giorni. In caso di parita' di voti prevale quello del presidente.
6. Il Consiglio superiore e' integrato con tre rappresentanti del personale del Ministero, eletti da tutto il personale, quando esprime pareri sulle materie di cui al comma 2, lettera a), ovvero su questioni aventi ad oggetto il personale del Ministero. Alle sedute del Consiglio sono ammessi altresi', senza diritto di voto, i vice presidenti dei Comitati tecnico-scientifici i quali, in caso di assenza o impedimento dei rispettivi presidenti, svolgono le funzioni di componenti del Consiglio medesimo.
7. Il termine di durata del Consiglio superiore e' stabilito in tre anni. Successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, i componenti del Consiglio superiore restano in carica fino alla scadenza del termine di durata dell'organo e possono essere confermati una sola volta. Essi non possono esercitare le attivita' di impresa previste dall'articolo 2195 del Codice civile quando esse attengono a materie di competenza del Ministero, ne' essere amministratori o sindaci di societa' che svolgono le medesime attivita'; non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con il Ministero; non possono essere presidenti o membri del Consiglio di amministrazione di istituzioni o enti destinatari di contributi o altre forme di finanziamento da parte del Ministero, ne' assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, e' soggetto a parere del Consiglio superiore.
8. Presso il Consiglio superiore opera un ufficio di segreteria, formato da personale in servizio presso il Ministero. Le relative risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate dal Segretariato generale.
9. Il Consiglio superiore e la Consulta per lo spettacolo si riuniscono in seduta congiunta, su convocazione del Ministro, per l'esame di provvedimenti di particolare rilievo attinenti le sfere di competenza di ambedue gli organi consultivi.
 
Art. 26
Comitati tecnico-scientifici

1. Sono organi consultivi del Ministero i seguenti Comitati tecnico-scientifici:
a) comitato tecnico-scientifico per l'archeologia;
b) comitato tecnico-scientifico per le belle arti;
c) comitato tecnico-scientifico per il paesaggio;
d) comitato tecnico-scientifico per l'arte e l'architettura contemporanee;
e) comitato tecnico-scientifico per i musei e l'economia della cultura;
f) comitato tecnico-scientifico per gli archivi;
g) comitato tecnico-scientifico per le biblioteche e gli istituti culturali.
2. I comitati di cui alle lettere a), b), c), d), f) e g) del comma 1:
a) avanzano proposte, per la materia di propria competenza, per la definizione dei programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e dei relativi piani di spesa;
b) esprimono pareri, a richiesta del Segretario generale, dei direttori generali centrali o dei segretari regionali che presentano richiesta per il tramite dei direttori generali centrali competenti, ed avanzano proposte in ordine a metodologie e criteri di intervento in materia di conservazione di beni culturali e paesaggistici;
c) esprimono pareri in merito all'adozione di provvedimenti di particolare rilievo, quali le acquisizioni e gli atti ablatori, su richiesta del Segretario generale o dei direttori generali competenti;
d) esprimono pareri in ordine ai ricorsi amministrativi proposti ai sensi degli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice;
e) esprimono pareri su ogni altra questione di carattere tecnico-scientifico ad essi sottoposta con le modalita' di cui alla lettera b).
3. Il comitato di cui alla lettera e) del comma 1:
a) avanza proposte per la definizione di piani e programmi per i beni culturali e paesaggistici finalizzati a favorire l'incremento delle risorse destinate al settore;
b) esprime pareri, a richiesta del Segretario generale o dei direttori generali, ed avanza proposte su questioni di carattere tecnico-economico concernenti gli interventi per i beni culturali.
4. Ciascun Comitato e' composto:
a) da un rappresentante eletto, al proprio interno, dal personale tecnico-scientifico dell'amministrazione tra le professionalita' attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato; il rappresentante del Comitato tecnico-scientifico per l'economia della cultura e' eletto, al proprio interno, da tutto il personale di livello dirigenziale e di III area del Ministero, appartenente sia a profili tecnico-scientifici sia a profili amministrativi;
b) da due esperti di chiara fama in materie attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato, designati dal Ministro, nel rispetto del principio di equilibrio di genere;
c) da un professore universitario di ruolo nei settori disciplinari direttamente attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato, designato dal Consiglio universitario nazionale, sentite le Consulte o Societa' scientifiche nazionali del settore.
5. Nel Comitato di cui al comma 1, lettera g), il Ministro assicura, nell'ambito delle designazioni di comma 4, lettera b), la presenza di un esperto nelle politiche di gestione degli istituti culturali. Alle riunioni dei Comitati possono partecipare, senza diritto di voto, il Segretario generale e i direttori generali competenti per materia. In caso di parita' di voti, prevale quello del Presidente.
6. I comitati eleggono a maggioranza tra i propri componenti il presidente ed il vice presidente, assicurando che non siano espressione della medesima categoria tra quelle indicate al comma 4. Nel caso in cui nessun candidato risulti eletto presidente al termine dello scrutinio, diviene presidente il componente del Comitato designato prioritariamente dal Ministro. Ai componenti dei Comitati si applica quanto previsto dall'articolo 25, comma 7.
7. I comitati, o alcuni di essi, si riuniscono in seduta congiunta, a richiesta del Ministro o del Segretario generale, per l'esame di questioni di carattere intersettoriale.
8. Le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento dei singoli Comitati sono assicurate dalle competenti Direzioni generali.
 
Art. 27
Consulta per lo spettacolo

1. La Consulta per lo spettacolo di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, di seguito «Consulta», e' organo consultivo del Ministro e svolge i seguenti compiti:
a) consulenza e verifica in ordine alla elaborazione ed attuazione delle politiche di settore;
b) consulenza in ordine alla predisposizione di indirizzi e di criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attivita' dello spettacolo.
2. La Consulta svolge i propri compiti in composizione plenaria ovvero mediante ciascuna delle cinque sezioni in cui essa e' suddivisa.
3. Sono svolti in composizione plenaria i seguenti compiti:
a) attivita' consultiva in ordine ai compiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, che, per la propria generalita' ed interdisciplinarieta', richiedano un esame collettivo dei rappresentanti dei diversi settori dello spettacolo;
b) svolgimento di attivita' consultiva espressamente sollecitata dal Ministro.
 
Art. 28
Comitato permanente per la promozione del turismo in Italia

1. Il Comitato permanente di promozione del turismo in Italia di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, e' organo consultivo del Ministro. Opera presso la Direzione generale Turismo.
 
Art. 29
Comitato consultivo permanente per il diritto di autore

1. Il Comitato consultivo permanente per il diritto di autore di cui all'articolo 190 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e' organo consultivo del Ministro. Opera presso la Direzione generale Biblioteche e Istituti culturali.
 
Art. 30
Istituti centrali e dotati di autonomia speciale

1. Sono istituti centrali:
a) l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione;
b) l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane;
c) l'Opificio delle pietre dure;
d) l'Istituto centrale per la demoetnoantropologia;
e) l'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario;
f) l'Istituto centrale per gli archivi;
g) l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi;
h) l'Istituto centrale per la grafica, che subentra all'Istituto nazionale per la grafica.
2. Sono istituti dotati di autonomia speciale:
a) quali uffici di livello dirigenziale generale:
1) la Soprintendenza speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l'area archeologica di Roma;
2) la Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia, nei termini di cui all'articolo 41, comma 2;
b) quali uffici di livello dirigenziale non generale:
1) l'Istituto superiore per la conservazione e il restauro;
2) la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma;
3) la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze;
4) l'Archivio Centrale dello Stato;
5) il Centro per il libro e la lettura.
3. Sono altresi' dotati di autonomia speciale i seguenti istituti e musei di rilevante interesse nazionale:
a) quali uffici di livello dirigenziale generale:
1) la Galleria Borghese;
2) la Galleria degli Uffizi;
3) la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma;
4) le Gallerie dell'Accademia di Venezia;
5) il Museo di Capodimonte;
6) la Pinacoteca di Brera;
7) la Reggia di Caserta;
b) quali uffici di livello dirigenziale non generale:
1) la Galleria dell'Accademia di Firenze;
2) la Galleria Estense di Modena;
3) la Galleria Nazionale d'arte antica di Roma;
4) il Museo Nazionale del Bargello;
5) il Museo Archeologico Nazionale di Napoli;
6) il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria;
7) il Museo Archeologico Nazionale di Taranto;
8) Paestum;
9) il Palazzo Ducale di Mantova;
10) il Palazzo Reale di Genova;
11) il Polo Reale di Torino.
4. Con decreti ministeriali di natura non regolamentare, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, nel rispetto dell'invarianza della spesa, possono essere individuati eventuali altri organismi istituiti come autonomi ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, nonche' possono essere assegnati ai musei di cui al comma 3 ulteriori istituti o luoghi della cultura. Con i medesimi decreti di cui al precedente periodo uno o piu' musei di cui al comma 3, lettera b), possono essere assegnati agli Istituti di cui al comma 2, lettera a), o al comma 3, lettera a), operanti nel territorio della stessa Regione. I decreti di cui ai precedenti periodi possono altresi' ridenominare gli istituti da essi regolati.
5. L'organizzazione e il funzionamento degli Istituti centrali e degli Istituti dotati di autonomia speciale, ivi inclusa la dotazione organica, sono definiti con uno o piu' decreti ministeriali di natura non regolamentare, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Con i medesimi decreti possono essere definiti, negli Istituti dotati di autonomia speciale, i compiti dell'amministratore unico o del consiglio di amministrazione, in affiancamento al soprintendente o al direttore, con specifiche competenze gestionali e amministrative in materia di valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.
6. Gli incarichi di direzione degli istituti di cui al comma 1 e al comma 2, lettera b), del presente articolo sono conferiti dai titolari delle strutture dirigenziali di livello generale da cui gli stessi istituti dipendono. Gli incarichi di direzione delle Soprintendenze speciali di cui al comma 2, lettera a), sono conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165. Gli incarichi di direzione degli istituti e musei di cui al comma 3, lettera a), sono conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165. Gli incarichi di direzione degli istituti e musei di cui al comma 3, lettera b), sono conferiti dal Direttore generale Musei ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165. In ogni caso gli incarichi di direzione degli istituti e musei di cui al comma 3 possono essere conferiti, secondo le modalita' previste dall'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Ai Direttori degli istituti e musei di cui al comma 3, con l'atto di conferimento dei relativi incarichi, possono essere altresi' conferite le funzioni di direttore del Polo museale regionale, senza ulteriori emolumenti accessori.
 
Art. 31
Organi periferici del Ministero

1. Sono organi periferici del Ministero:
a) i Segretariati regionali del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo;
b) le Soprintendenze Archeologia;
c) le Soprintendenze Belle arti e paesaggio;
d) i Poli museali regionali;
e) i Musei;
f) le Soprintendenze archivistiche;
g) gli Archivi di Stato;
h) le Biblioteche.
2. I dirigenti preposti agli uffici dirigenziali periferici provvedono alla organizzazione e gestione delle risorse umane e strumentali a essi rispettivamente assegnate, ferme restando le competenze in materia della Direzione generale Organizzazione.
 
Art. 32
Segretariati regionali del Ministero dei beni
e delle attivita' culturali e del turismo

1. I Segretariati regionali dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, uffici di livello dirigenziale non generale, assicurano, nel rispetto della specificita' tecnica degli istituti e nel quadro delle linee di indirizzo inerenti alla tutela emanate per i settori di competenza dalle Direzioni generali centrali, il coordinamento dell'attivita' delle strutture periferiche del Ministero presenti nel territorio regionale. I Segretariati regionali curano i rapporti del Ministero e delle strutture periferiche con le Regioni, gli enti locali e le altre istituzioni presenti nella regione. Essi altresi' stipulano accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attivita' di interesse comune, con specifico riguardo alle materie che coinvolgono competenze proprie delle autonomie territoriali.
2. Il segretario regionale, in particolare:
a) convoca e presiede la Commissione regionale per il patrimonio culturale di cui all'articolo 39; ai sensi dell'articolo 12, comma 1-bis del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, convoca la stessa, d'ufficio o su richiesta del Segretario Generale o del Direttore generale centrale competente o su segnalazione delle altre amministrazioni statali, regionali e locali coinvolte, per il riesame di pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati rilasciati dagli organi periferici del Ministero;
b) riferisce trimestralmente al segretario generale e ai direttori generali centrali di settore in merito all'andamento delle attivita' degli uffici periferici del Ministero operanti nel territorio della Regione, sulla base dei dati forniti dagli uffici medesimi;
c) dispone il concorso del Ministero, sulla base di criteri definiti dalle direzioni generali centrali di settore, nelle spese effettuate dai proprietari, possessori o detentori di beni culturali per interventi conservativi nei casi previsti dagli articoli 34 e 35 del Codice ed eroga il contributo di cui all'articolo 37;
d) trasmette al competente direttore generale centrale, con le proprie valutazioni, le proposte di prelazione che gli pervengono dalle Soprintendenze destinatarie, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del Codice, della denuncia di cui all'articolo 60 del medesimo Codice, ovvero le proposte di rinuncia ad essa. Con le stesse modalita' trasmette al competente direttore generale centrale anche le proposte di prelazione formulate dalla Regione o dagli altri enti pubblici territoriali interessati e, su indicazione del direttore medesimo, comunica alla Regione o agli altri enti pubblici territoriali la rinuncia dello Stato alla prelazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 62, comma 3, del Codice;
e) esprime il parere di competenza del Ministero anche in sede di conferenza di servizi, per gli interventi in ambito regionale, che riguardano le competenze di piu' Soprintendenze di settore;
f) stipula l'intesa con la Regione per la redazione congiunta dei piani paesaggistici, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice;
g) propone al Ministro, per il tramite del direttore generale competente ad esprimere il parere di merito, la stipulazione delle intese di cui all'articolo 143, comma 2, del Codice;
h) sottopone al direttore generale competente la proposta da inoltrare al Ministro per l'approvazione in via sostitutiva del piano paesaggistico, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice;
i) istruisce per la Commissione regionale per il patrimonio culturale la documentazione relativa alle proposte di interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa, individuando le priorita' sulla base delle indicazioni degli uffici periferici del Ministero;
l) stipula, previa istruttoria della Soprintendenza competente, accordi e convenzioni con i proprietari di beni culturali, oggetto di interventi conservativi, alla cui spesa ha contribuito il Ministero, al fine di stabilire le modalita' per l'accesso ai beni medesimi da parte del pubblico, ai sensi dell'articolo 38 del Codice;
m) adotta i provvedimenti necessari per il pagamento o il recupero di somme che e' tenuto, rispettivamente, a corrispondere o a riscuotere in relazione all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti;
n) predispone, d'intesa con le Regioni, i programmi e i piani finalizzati all'attuazione degli interventi di riqualificazione, recupero e valorizzazione delle aree sottoposte alle disposizioni di tutela dei beni paesaggistici, in raccordo con la Direzione generale Arte e architettura contemporanee e periferie urbane;
o) svolge le funzioni di stazione appaltante in relazione agli interventi da effettuarsi con fondi dello Stato o affidati in gestione allo Stato sui beni culturali presenti nel territorio di competenza, nonche' per l'acquisto di forniture, servizi e lavori, che non siano di competenza degli altri uffici periferici di cui all'articolo 31; assicura il supporto amministrativo a tutti gli uffici periferici per la predisposizione degli atti di gara per l'acquisto di forniture, servizi e lavori, favorendo il ricorso a centrali di committenza comuni e l'integrazione territoriale delle prestazioni e dei contratti;
p) coadiuva gli altri uffici territoriali nella programmazione degli interventi da finanziare mediante ricorso alla sponsorizzazione, assicurando la diramazione e la corretta attuazione, da parte degli uffici, delle linee guida applicative del Codice dei contratti pubblici;
q) cura la gestione delle risorse umane e assicura i servizi amministrativi di supporto agli uffici periferici operanti sul rispettivo territorio, anche agendo come tramite del Segretariato generale e, per i profili di competenza, delle Direzioni generali Organizzazione e Bilancio; cura le relazioni sindacali e la contrattazione collettiva a livello regionale;
r) cura, in raccordo con le Regioni e gli enti locali interessati, l'attuazione degli indirizzi strategici e dei progetti elaborati a livello centrale relativi alla valorizzazione e alla promozione turistica degli itinerari culturali e di eccellenza paesaggistica e delle iniziative finalizzate a promuovere la conoscenza delle identita' territoriali e delle radici culturali delle comunita' locali;
s) favorisce la conoscenza, l'implementazione e l'attuazione a livello periferico delle politiche turistiche definite a livello centrale; svolge altresi' attivita' di auditing territoriale e locale utile ad aggiornare le strategie nazionali e migliorare le politiche;
t) favorisce, in stretto raccordo con la Direzione generale Turismo e con il polo museale regionale, con riferimento al territorio regionale di competenza, iniziative per il sostegno alla realizzazione di progetti strategici per il miglioramento della qualita' dei servizi turistici e per una migliore offerta turistica nel territorio regionale; coadiuva la Direzione generale Turismo nell'elaborazione di iniziative per la promozione dei circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta turistica;
u) fornisce al Segretario generale le valutazioni di competenza ai fini dell'istruttoria di cui all'articolo 11, comma 2, lettera h);
v) puo' proporre l'avocazione degli atti di competenza dei soprintendenti ai competenti Direttori Generali centrali.
3. L'incarico di segretario regionale per i beni e le attivita' culturali e il turismo e' conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dal Direttore generale Bilancio, su proposta del Segretario generale.
4. I Segretariati regionali costituiscono centri di costo della Direzione generale Bilancio da cui dipendono contabilmente; per quanto riguarda gli aspetti relativi alla gestione del personale, dipendono dalla Direzione generale Organizzazione.
5. I Segretariati regionali per i beni e le attivita' culturali e il turismo, individuati con decreto ministeriale di natura non regolamentare adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono 17 e hanno sede nella citta' capoluogo di regione, ad esclusione della Sicilia, del Trentino-Alto Adige e della Valle d'Aosta.
 
Art. 33
Soprintendenze Archeologia
e Soprintendenze Belle arti e paesaggio

1. Le Soprintendenze, uffici di livello dirigenziale non generale, assicurano sul territorio la tutela del patrimonio culturale. In particolare:
a) svolgono le funzioni di catalogazione e tutela nell'ambito del territorio di competenza, sulla base delle indicazioni e dei programmi definiti dalle competenti direzioni generali centrali;
b) autorizzano l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali, salvo quanto disposto dall'articolo 39, comma 2;
c) dispongono l'occupazione temporanea di immobili per l'esecuzione, con le modalita' ed entro i limiti previsti per la conduzione dei lavori in economia, di ricerche e scavi archeologici o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali;
d) partecipano ed esprimono pareri, riferiti ai settori e agli ambiti territoriali di competenza, nelle conferenze di servizi;
e) assicurano la tutela del decoro dei beni culturali ai sensi dell'articolo 52 del Codice;
f) amministrano e controllano i beni dati loro in consegna, ed eseguono sugli stessi, con le modalita' ed entro i limiti previsti per la conduzione dei lavori in economia, anche i relativi interventi conservativi; provvedono altresi' all'acquisto di beni e servizi in economia;
g) svolgono attivita' di ricerca sui beni culturali e paesaggistici, i cui risultati rendono pubblici, anche in via telematica; propongono alla Direzione generale Educazione e ricerca iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate ai territori di competenza; collaborano altresi' alle attivita' formative coordinate e autorizzate dalla Direzione generale Educazione e ricerca, anche ospitando attivita' di tirocinio previste da dette attivita' e programmi formative;
h) propongono al Direttore generale competente e al Direttore generale Educazione e ricerca i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni culturali, definiti in concorso con le Regioni ai sensi della normativa in materia; promuovono, anche in collaborazione con le Regioni, le universita' e le istituzioni culturali e di ricerca, l'organizzazione di studi, ricerche, iniziative culturali e di formazione in materia di tutela del paesaggio, della cultura e della qualita' architettonica e urbanistica;
i) curano l'istruttoria finalizzata alla stipula di accordi e convenzioni con i proprietari di beni culturali oggetto di interventi conservativi alla cui spesa ha contribuito il Ministero al fine di stabilire le modalita' per l'accesso ai beni medesimi da parte del pubblico;
l) istruiscono e propongono alla competente Commissione regionale per il patrimonio culturale i provvedimenti di verifica o di dichiarazione dell'interesse culturale, le prescrizioni di tutela indiretta, nonche' le dichiarazioni di notevole interesse pubblico paesaggistico ovvero le integrazioni del loro contenuto, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 12, 13, 45, 138, comma 3, e 141-bis del Codice;
m) impongono ai proprietari, possessori o detentori di beni culturali gli interventi necessari per assicurarne la conservazione, ovvero dispongono, allo stesso fine, l'intervento diretto del Ministero ai sensi dell'articolo 32 del Codice;
n) svolgono le istruttorie e propongono al direttore generale centrale competente i provvedimenti relativi a beni di proprieta' privata, non inclusi nelle collezioni di musei statali, quali l'autorizzazione al prestito per mostre od esposizioni, l'acquisto coattivo all'esportazione, l'espropriazione, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 48, 70 e 95 del Codice;
o) esprimono pareri sulle alienazioni, le permute, le costituzioni di ipoteca e di pegno ed ogni altro negozio giuridico che comporti il trasferimento a titolo oneroso di beni culturali appartenenti a soggetti pubblici come identificati dal Codice;
p) istruiscono i procedimenti concernenti le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice, nonche' dagli articoli 33, comma 3, e 37, comma 2, del Testo unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni;
q) istruiscono e propongono alla direzione generale centrale competente, secondo le modalita' di cui all'articolo 32, comma 2, lettera d), l'esercizio del diritto di prelazione;
r) autorizzano il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli e altri elementi decorativi di edifici, nonche' la rimozione di cippi e monumenti, da eseguirsi ai sensi dell'articolo 50, commi 1 e 2, del Codice;
s) sono sentite dai Poli museali regionali ai fini dell'autorizzazione al prestito di beni storici, artistici ed etnoantropologici per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice, anche nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 20, comma 2, lettera b), e delle linee guida di cui al medesimo articolo 20, comma 2, lettera u), fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;
t) unificano ed aggiornano le funzioni di catalogo e tutela nell'ambito della regione di competenza, secondo criteri e direttive forniti dal Direttore generale Educazione e ricerca;
u) svolgono le funzioni di ufficio esportazione;
v) esercitano ogni altro compito a esse affidato in base al Codice e alle altre norme vigenti.
2. Le Soprintendenze, ai sensi dell'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge n. 83 del 2014, convertito nella legge n. 106 del 2014, assicurano la trasparenza e la pubblicita' dei procedimenti di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, pubblicando integralmente nel proprio sito internet, oveesistente, e in quello del Ministero tutti gli atti aventi rilevanza esterna e i provvedimenti adottati nell'esercizio delle funzioni di tutela e valorizzazione di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio, indicando altresi' per ogni procedimento la data di inizio, lo stato di avanzamento, il termine di conclusione e l'esito dello stesso. Sulla base dei dati di cui al precedente periodo, la Direzione generale Organizzazione redige statistiche sul funzionamento degli organi periferici, da pubblicare su apposita sezione del sito del Ministero, anche ai fini di eventuali proposte, elaborate dalle Direzioni generali competenti, di conseguenti atti di indirizzo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. L'incarico di soprintendente e' conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
 
Art. 34
Poli museali regionali

1. I poli museali regionali, uffici di livello dirigenziale non generale, sono articolazioni periferiche della Direzione generale Musei. Assicurano sul territorio l'espletamento del servizio pubblico di fruizione e di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura in consegna allo Stato o allo Stato comunque affidati in gestione, ivi inclusi quelli afferenti agli istituti di cui all'articolo 30, comma 2, lettera a), e comma 3, provvedendo a definire strategie e obiettivi comuni di valorizzazione, in rapporto all'ambito territoriale di competenza, e promuovono l'integrazione dei percorsi culturali di fruizione e, in raccordo con il segretario regionale, dei conseguenti itinerari turistico-culturali. A tali fini, il direttore del polo museale regionale riunisce periodicamente in conferenza, con cadenza almeno mensile, anche in via telematica, i direttori dei Musei di cui all'articolo 35, insistenti nella regione, ivi inclusi quelli di livello dirigenziale di cui all'articolo 30, comma 3.
2. Il direttore del polo museale regionale, oltre ai compiti individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, svolge, in particolare, le seguente funzioni:
a) programma, indirizza, coordina e monitora tutte le attivita' di gestione, valorizzazione, comunicazione e promozione del sistema museale nazionale nel territorio regionale;
b) promuove la costituzione di un sistema museale regionale integrato, favorendo la creazione di poli museali comprendenti gli istituti e luoghi della cultura statali e quelli delle amministrazioni pubbliche presenti nel territorio di competenza, nonche' di altri soggetti pubblici e privati;
c) garantisce omogeneita' di servizi e di standard qualitativi nell'intero sistema museale regionale;
d) cura il progetto culturale di ciascun museo all'interno dell'intero sistema regionale, in collaborazione con il relativo direttore, in modo da garantire omogeneita' e specificita' di ogni museo, favorendo la loro funzione di luoghi vitali, inclusivi, capaci di promuovere lo sviluppo della cultura;
e) fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, lettera c), stabilisce, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 20, comma 2, lettera o), l'importo dei biglietti di ingresso unici, cumulativi e, previo accordo con i soggetti pubblici e privati interessati, integrati dei musei e dei luoghi della cultura di propria competenza, ivi inclusi quelli aperti al pubblico afferenti agli istituti di cui all'articolo 30, comma 2, lettera a), sentiti il Direttore generale Musei e i capi degli istituti, nonche' i Direttori degli istituti e dei musei di cui all'articolo 30, comma 2, lettera a), e 3, interessati;
f) stabilisce gli orari di apertura dei musei e dei luoghi della cultura di propria competenza, ivi inclusi quelli aperti al pubblico afferenti agli istituti di cui all'articolo 30, comma 2, lettera a), in modo da assicurare la piu' ampia fruizione, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 20, comma 2, lettera o), sentiti i rispettivi capi di istituto;
g) assicura elevati standard qualitativi nella gestione e nella comunicazione, nell'innovazione didattica e tecnologica, favorendo la partecipazione attiva degli utenti e assicurando la massima accessibilita';
h) assicura la piena collaborazione con la Direzione generale Musei, il segretario regionale, i direttori dei musei aventi natura di ufficio dirigenziale e le Soprintendenze;
i) opera in stretta connessione con gli uffici periferici del Ministero e gli enti territoriali e locali, anche al fine di incrementare la collezione museale con nuove acquisizioni, di organizzare mostre temporanee, e di promuovere attivita' di catalogazione, studio, restauro, comunicazione, valorizzazione;
l) autorizza il prestito dei beni culturali delle collezioni di propria competenza per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice, anche nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 20, comma 2, lettera b), sentite le Soprintendenze competenti e, per i prestiti all'estero, anche la Direzione generale Musei;
m) autorizza, sentito il soprintendente di settore, le attivita' di studio e di pubblicazione dei materiali esposti e/o conservati presso i musei del polo;
n) dispone, previa istruttoria delle Soprintendenze di settore e sulla base delle linee guida elaborate dal Direttore generale Musei, l'affidamento diretto o in concessione delle attivita' e dei servizi pubblici di valorizzazione di beni culturali, ai sensi dell'articolo 115 del Codice;
o) promuove la definizione e la stipula, nel territorio di competenza, degli accordi di valorizzazione di cui all'articolo 112 del Codice, su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, al fine di individuare strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonche' per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica, promuovendo altresi' l'integrazione, nel processo di valorizzazione, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati; a tali fini definisce intese anche con i responsabili degli archivi di Stato e delle biblioteche statali aventi sede nel territorio regionale;
p) elabora e stipula accordi con le altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le Regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali, anche mediante l'istituzione di forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni e tramite convenzioni con le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalita' di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali;
q) approva, su proposta del segretario regionale, e trasmette alla Direzione generale Bilancio gli interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa;
r) redige e aggiorna, sulla base delle indicazioni fornite della Direzione generale Musei, che acquisisce a tal fine il parere delle competenti Direzioni generali Archeologia e Belle arti e paesaggio, l'elenco degli istituti e dei luoghi della cultura affidati in consegna alla competenza dei Musei di cui all'articolo 35 del presente decreto;
s) coadiuva la Direzione generale Bilancio e la Direzione generale Musei nel favorire l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali; a tal fine, promuove progetti di sensibilizzazione e specifiche campagne di raccolta fondi, anche attraverso le modalita' di finanziamento collettivo;
t) svolge attivita' di ricerca, i cui risultati rende pubblici, anche in via telematica; propone alla Direzione generale Educazione e ricerca iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate alle collezioni di competenza; collabora altresi' alle attivita' formative coordinate e autorizzate dalla Direttore generale Educazione e ricerca, anche ospitando attivita' di tirocinio previste da dette attivita' e programmi formative;
u) svolge le funzioni di stazione appaltante.
3. I poli museali regionali, individuati con decreto ministeriale di natura non regolamentare adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono non piu' di 17 e operano in una o piu' Regioni, ad esclusione delle Regioni Sicilia, Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta. Le funzioni di Direttore del Polo museale regionale possono essere attribuite anche ai Direttori degli istituti e musei di cui all'articolo 30, comma 3, con l'atto di conferimento dei relativi incarichi e senza alcun ulteriore emolumento accessorio.
 
Art. 35
Musei

1. I musei sono istituzioni permanenti, senza scopo di lucro, al servizio della societa' e del suo sviluppo. Sono aperti al pubblico e compiono ricerche che riguardano le testimonianze materiali e immateriali dell'umanita' e del suo ambiente; le acquisiscono, le conservano, le comunicano e le espongono a fini di studio, educazione e diletto.
2. I musei sono dotati di autonomia tecnico-scientifica e svolgono funzioni di tutela e valorizzazione delle raccolte in loro consegna, assicurandone la pubblica fruizione. I musei sono dotati di un proprio statuto e possono sottoscrivere, anche per fini di didattica, convenzioni con enti pubblici e istituti di studio e ricerca.
3. I musei uffici di livello dirigenziale di cui all'articolo 30, comma 3, dipendono funzionalmente dalla Direzione generale Musei; i musei non costituenti uffici dirigenziali sono articolazioni dei poli museali regionali. I musei archeologici si raccordano con la Direzione generale Archeologia, che definisce le modalita' di collaborazione con le Soprintendenze Archeologia anche ai fini delle attivita' di ricovero, deposito, catalogazione e restauro dei reperti; le aree e i parchi archeologici, ferme restando le competenze della Direzione generale Musei e dei Poli museali regionali in materia di luoghi di cultura, sono gestiti dalle Soprintendenze Archeologia.
4. In particolare, il direttore dei musei uffici di livello dirigenziale di cui all'articolo 30, comma 3, oltre ai compiti individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, svolge le seguenti funzioni:
a) programma, indirizza, coordina e monitora tutte le attivita' di gestione del museo, ivi inclusa l'organizzazione di mostre ed esposizioni, nonche' di studio, valorizzazione, comunicazione e promozione del patrimonio museale;
b) cura il progetto culturale del museo, facendone un luogo vitale, inclusivo, capace di promuovere lo sviluppo della cultura;
c) fermo restando quanto previsto dall'articolo 34, comma 2, lettera e), stabilisce l'importo dei biglietti di ingresso, sentita la Direzione generale Musei e il Polo museale regionale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 20, comma 2, lettera o);
d) stabilisce gli orari di apertura del museo in modo da assicurare la piu' ampia fruizione, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 20, comma 2, lettera o);
e) assicura elevati standard qualitativi nella gestione e nella comunicazione, nell'innovazione didattica e tecnologica, favorendo la partecipazione attiva degli utenti e garantendo effettive esperienze di conoscenza;
f) assicura la piena collaborazione con la Direzione generale Musei, il segretario regionale, il direttore del Polo museale regionale e le Soprintendenze;
g) assicura una stretta relazione con il territorio, anche nell'ambito delle ricerche in corso e di tutte le altre iniziative, anche al fine di incrementare la collezione museale con nuove acquisizioni, di organizzare mostre temporanee e di promuovere attivita' di catalogazione, studio, restauro, comunicazione, valorizzazione;
h) autorizza il prestito dei beni culturali delle collezioni di propria competenza per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice, anche nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 20, comma 2, lettera b), sentite le Direzioni generali competenti e, per i prestiti all'estero, anche la Direzione generale Musei;
i) autorizza, sentito il soprintendente di settore, le attivita' di studio e di pubblicazione dei materiali esposti e/o conservati presso il museo;
l) dispone, previa istruttoria delle Soprintendenze di settore e sulla base delle linee guida elaborate dal Direttore generale Musei, l'affidamento diretto o in concessione delle attivita' e dei servizi pubblici di valorizzazione del museo, ai sensi dell'articolo 115 del Codice;
m) coadiuva la Direzione generale Bilancio e la Direzione generale Musei nel favorire l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali; a tal fine, promuove progetti di sensibilizzazione e specifiche campagne di raccolta fondi, anche attraverso le modalita' di finanziamento collettivo;
n) svolge attivita' di ricerca, i cui risultati rende pubblici, anche in via telematica; propone alla Direzione generale Educazione e ricerca iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate alle collezioni di competenza; collabora altresi' alle attivita' formative coordinate e autorizzate dalla Direttore generale Educazione e ricerca, anche ospitando attivita' di tirocinio previste da dette attivita' e programmi formative;
o) svolge le funzioni di stazione appaltante.
 
Art. 36
Soprintendenze archivistiche

1. Le Soprintendenze archivistiche, uffici di livello dirigenziale non generale, provvedono alla tutela e alla valorizzazione dei beni archivistici nel territorio di competenza, anche avvalendosi del personale degli archivi di stato operanti nel territorio della regione.
2. In particolare, il soprintendente archivistico:
a) svolge, sulla base delle indicazioni e dei programmi definiti dalla competente Direzione generale, attivita' di tutela dei beni archivistici presenti nell'ambito del territorio di competenza nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 44-bis del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
b) accerta e dichiara l'interesse storico particolarmente importante di archivi e singoli documenti appartenenti a privati;
c) tutela gli archivi, anche correnti, delle Regioni, degli altri enti pubblici territoriali e locali, nonche' di ogni altro ente e istituto pubblico, e rivendicano archivi e singoli documenti dello Stato;
d) dispone la custodia coattiva dei beni archivistici negli archivi di Stato competenti al fine di garantirne la sicurezza o assicurarne la conservazione ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del Codice;
e) istruisce i procedimenti concernenti le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni archivistici, ai fini dell'adozione dei relativi provvedimenti da parte del Direttore generale per gli archivi, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera o);
f) attua, sulla base delle indicazioni tecniche e scientifiche della competente direzione generale, le operazioni di censimento e descrizione dei beni archivistici nell'ambito del territorio di competenza e cura l'inserimento e l'aggiornamento dei dati nei sistemi informativi nazionali;
g) svolge le istruttorie e propone al direttore generale centrale i provvedimenti di autorizzazione al prestito per mostre o esposizioni di beni archivistici, di autorizzazione all'uscita temporanea per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale, di acquisto coattivo all'esportazione, di espropriazione, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 48, 66, 70 e 95 del Codice;
h) svolge le funzioni di ufficio esportazione;
i) fornisce assistenza agli enti pubblici e ad altri soggetti proprietari, possessori o detentori di archivi dichiarati di importante interesse storico nella formazione dei massimari e manuali di classificazione e conservazione dei documenti, nonche' nella definizione delle procedure di protocollazione e gestione della documentazione;
l) organizza e svolge attivita' di formazione degli addetti agli archivi per le Regioni, gli enti territoriali e locali e altri enti pubblici;
m) promuove la costituzione di poli archivistici, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche presenti nel territorio di competenza, per il coordinamento dell'attivita' di istituti che svolgono funzioni analoghe e al fine di ottimizzare l'impiego di risorse e razionalizzare l'uso degli spazi;
n) promuove la conoscenza e la fruizione degli archivi e sottoscrive, secondo gli indirizzi generali impartiti dalla direzione generale centrale competente, convenzioni con enti pubblici e istituti di studio e ricerca per fini di tutela e di valorizzazione;
o) provvede all'acquisto di beni e servizi in economia ed effettua lavori di importo non superiore a 100.000 euro.
3. In caso di assenza di personale tecnico-amministrativo o per altre esigenze di carattere organizzativo, le Soprintendenze archivistiche possono chiedere al Segretariato regionale, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale di approvazione della programmazione degli interventi, di svolgere le funzioni di stazione appaltante per attivita' di cui al comma 1, lettera o), e al comma 4.
 
Art. 37
Archivi di Stato

1. Gli Archivi di Stato sono dotati di autonomia tecnico-scientifica e svolgono funzioni di tutela e valorizzazione dei beni archivistici in loro consegna, assicurandone la pubblica fruizione, nonche' funzioni di tutela degli archivi, correnti e di deposito, dello Stato. Gli Archivi di Stato possono sottoscrivere, anche per fini di didattica, convenzioni con enti pubblici e istituti di studio e ricerca.
2. Gli Archivi di Stato provvedono all'acquisto di beni e servizi in economia ed effettuano lavori di importo non superiore a 100.000 euro.
3. In caso di assenza di personale tecnico-amministrativo o per altre esigenze di carattere organizzativo, gli Archivi di Stato possono chiedere al Segretariato regionale, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale di approvazione della programmazione degli interventi, di svolgere le funzioni di stazione appaltante per attivita' di cui al comma 2.
4. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono essere individuati gli Archivi di stato aventi natura di uffici dirigenziali di livello non generale.
 
Art. 38
Biblioteche

1. Le Biblioteche pubbliche statali, uffici periferici della Direzione generale Biblioteche e Istituti culturali, svolgono funzioni di conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico, assicurandone la pubblica fruizione. Le Biblioteche possono sottoscrivere, anche per fini di didattica, convenzioni con enti pubblici e istituti di studio e ricerca.
2. Le Biblioteche pubbliche statali provvedono all'acquisto di beni e servizi in economia ed effettuano interventi conservativi sul patrimonio bibliografico in consegna e sugli immobili in consegna, di importo non superiore a 100.000 euro.
3. In caso di assenza di personale tecnico-amministrativo o per altre esigenze di carattere organizzativo, le Biblioteche pubbliche statali possono chiedere al Segretariato regionale, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale di approvazione della programmazione degli interventi, di svolgere le funzioni di stazione appaltante per attivita' di cui al comma 2.
4. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono individuate le Biblioteche pubbliche statali aventi natura di uffici dirigenziali di livello non generale.
 
Art. 39
Commissioni regionali per il patrimonio culturale

1. La Commissione regionale per il patrimonio culturale e' organo collegiale a competenza intersettoriale. Coordina e armonizza l'attivita' di tutela e di valorizzazione nel territorio regionale, favorisce l'integrazione inter- e multidisciplinare tra i diversi istituti, garantisce una visione olistica del patrimonio culturale, svolge un'azione di monitoraggio, di valutazione e autovalutazione.
2. La Commissione svolge i seguenti compiti:
a) verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'articolo 12 del Codice;
b) dichiara, su proposta delle competenti Soprintendenze di settore, l'interesse culturale delle cose, a chiunque appartenenti, ai sensi dell'articolo 13 del Codice;
c) detta, su proposta delle competenti Soprintendenze di settore, prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell'articolo 45 del Codice;
d) autorizza gli interventi di demolizione, rimozione definitiva, nonche' di smembramento di collezioni, serie e raccolte, da eseguirsi ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice, fatta eccezione per i casi di urgenza, nei quali l'autorizzazione e' rilasciata dalla competente Soprintendenza, che informa contestualmente il segretario regionale;
e) autorizza, su proposta del soprintendente, le alienazioni, le permute, le costituzioni di ipoteca e di pegno e ogni altro negozio giuridico che comporta il trasferimento a titolo oneroso di beni culturali, ai sensi degli articoli 55, 56, 57-bis e 58 del Codice;
f) richiede alle commissioni provinciali, anche su iniziativa delle Soprintendenze di settore, l'adozione della proposta di dichiarazione di interesse pubblico per i beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 138 del Codice;
g) adotta, su proposta del soprintendente e previo parere della Regione, ai sensi dell'articolo 138 del Codice, la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 141 del medesimo Codice;
h) provvede, anche d'intesa con la Regione o con gli altri enti pubblici territoriali interessati e su proposta del soprintendente, alla integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 141-bis del Codice;
i) esprime l'assenso del Ministero, sulla base dei criteri fissati dal Direttore generale Musei, sulle proposte di acquisizione in comodato di beni culturali di proprieta' privata, formulate dagli uffici periferici del Ministero presenti nel territorio regionale, e sulle richieste di deposito di beni culturali formulate, ai medesimi uffici, da soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 44 del Codice;
l) esprime pareri sugli interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa, anche sulla base delle indicazioni degli uffici periferici del Ministero;
m) concede l'uso dei beni culturali in consegna al Ministero, ai sensi degli articoli 106 e 107 del Codice;
n) stipula, su proposta del soprintendente di settore, gli accordi di cui al comma 7 dell'articolo 96 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nell'ambito della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico.
3. La Commissione svolge altresi' le funzioni di Commissione di garanzia per il patrimonio culturale di cui all'articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge n. 83 del 2014, convertito nella legge n. 106 del 2014. A tal fine:
a) la Commissione puo' riesaminare i pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati rilasciati dagli organi periferici del Ministero, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla ricezione dell'atto, che e' trasmesso in via telematica dai competenti organi periferici del Ministero, contestualmente alla sua adozione, anche alle altre amministrazioni statali, regionali o locali coinvolte nel procedimento; queste ultime possono chiedere il riesame dell'atto entro 3 giorni dalla ricezione dell'atto. Decorso inutilmente il termine di 10 giorni di cui al precedente periodo, l'atto si intende confermato;
b) qualora il riesame da parte della Commissione confermi il dissenso espresso dagli organi periferici del Ministero in sede di conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14-quater, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, la decisione, ai sensi dell'articolo 14-quater, comma 2, delle legge n. 241 del 1990, puo' essere rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei ministri.
4. La Commissione e' presieduta dal segretario regionale, che la convoca anche in via telematica ed e' composta dai soprintendenti di settore, inclusi i dirigenti degli Istituti di cui all'articolo 30, comma 2, lettera a), e dal direttore del polo museale regionale operanti nel territorio della Regione. Tale composizione e' integrata con i responsabili degli uffici periferici operanti in ambito regionale quando siano trattate questioni riguardanti i medesimi uffici. La partecipazione alla Commissione costituisce dovere d'ufficio e non e' delegabile. La Commissione e' validamente costituita con la presenza di almeno la meta' dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
5. Le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento delle Commissioni sono assicurate dai rispettivi segretariati regionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 40
Uffici di livello dirigenziale e dotazioni organiche

1. Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2013, nonche' dell'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, richiamati in premessa, le dotazioni organiche del personale dirigenziale e del personale non dirigenziale del Ministero sono rideterminate secondo le tabelle «A» e «B» allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante. Al fine di assicurare la necessaria flessibilita' di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative, il Ministro, con proprio decreto, effettua la ripartizione dei contingenti di personale nelle strutture centrali e periferiche in cui si articola l'amministrazione, distinti per profilo professionale e fascia retributiva. Detto decreto sara' tempestivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
2. Il personale dirigenziale di prima e di seconda fascia del Ministero e' inserito nei ruoli del personale dirigenziale del Ministero. Il personale non dirigenziale del Ministero e' inserito nel ruolo del personale del Ministero.
 
Art. 41
Norme transitorie e finali e abrogazioni

1. Ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, a decorrere dalla data di efficacia del presente decreto cessano di avere vigore il decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307 e il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, nonche' gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.
2. Alla Soprintendenza archeologica speciale per Pompei, Ercolano e Stabia e' attribuita la qualifica di ufficio dirigenziale generale, ai sensi dell'articolo 30, comma 3, alla conclusione del Grande Progetto Pompei, approvato dalla Commissione europea con la Decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, e comunque a partire dal 1° gennaio 2016.
3. Al decreto del Presidente del Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) in tutto il testo, la locuzione «consiglio di amministrazione» e' sostituita dalla seguente «consiglio di amministrazione o amministratore unico di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106»;
b) all'articolo 15, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Norme finali»;
2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «Il presente regolamento si applica esclusivamente agli istituti di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106».
4. In esito alla pubblicazione del presente decreto, il Ministero provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, al conferimento degli incarichi dirigenziali per le strutture riorganizzate, seguendo le modalita', le procedure e i criteri previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5. Al fine di assicurare l'immediata operativita' delle strutture periferiche del Ministero, in sede di prima applicazione e comunque non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, la Direzione generale Organizzazione, d'intesa con il Segretario generale e con la Direzione generale Bilancio, puo', ai sensi della normativa vigente, assegnare unita' di personale agli istituti e musei di cui all'articolo 30, comma 3, e agli uffici di cui all'articolo 31, in modo da garantire la piu' razionale ed efficiente distribuzione delle risorse umane.
6. Le strutture organizzative previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, sono fatte salve fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali relativi alla nuova organizzazione del Ministero, nonche' alla efficacia dei decreti attuativi di cui all'articolo 30.
7. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 29 agosto 2014

Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Franceschini, Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo

Madia, Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione

Padoan, Ministro dell'economia e delle
finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 2014 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, foglio n. 5231
 
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