Gazzetta n. 274 del 25 novembre 2014 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 10 novembre 2014 |
Riparto dello stanziamento previsto per le emittenti televisive locali, per l'anno 2013. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»; Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, ed in particolare l'art. 45, comma 3; Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 27, comma 10; Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 145, comma 18; Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 52, comma 18; Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 80, comma 35; Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350 concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 4, comma 5; Visto il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito in legge del 30 luglio 2004, n. 191; Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292, concernente: "regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni", di seguito denominato regolamento; Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 1, comma 213; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'art. 1, commi 1244 e 1247; Vista le legge 24 dicembre 2007, n. 244 concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 2, comma 296; Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220 concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 1 comma 61; Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011-2013"; Vista la legge 24 dicembre 2012 n. 228 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato ed in particolare l'art. 1 comma 297; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 giugno 2013 concernente il bando di concorso per l'attribuzione di contributi per l'anno 2013 alle emittenti televisive locali, ai sensi dell'art. 1 del citato decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292; Visto che l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, nella deliberazione 30 ottobre 1998, n. 68/98 approvativa del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 1998, ha ritenuto di suddividere il territorio nazionale in bacini di utenza coincidenti con il territorio delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 4, del regolamento, l'ammontare annuo dello stanziamento previsto dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni ed integrazioni, e' ripartito dal Ministero secondo bacini di utenza costituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominati bacini d'utenza, in proporzione al fatturato realizzato nel triennio precedente dalle emittenti operanti nella medesima regione o provincia autonoma che abbiano chiesto di beneficiare delle misure di sostegno e che, nella predetta ripartizione, si dovra' dare particolare rilievo ai bacini di utenza ricompresi nelle aree economicamente depresse e con elevati indici di disoccupazione; Considerato, altresi', che ai sensi del medesimo art. 1, comma 4, del regolamento si considera operante in una determinata regione o provincia autonoma l'emittente la cui sede operativa principale di messa in onda del segnale televisivo e' ubicata nel territorio della medesima regione o provincia autonoma ovvero l'emittente che raggiunge una popolazione non inferiore al settanta per cento di quella residente nel territorio della regione irradiata; Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del citato regolamento per fatturato si intendono i ricavi riferiti all'esercizio esclusivo dell'attivita' televisiva di cui alla voce "ricavi delle vendite e delle prestazioni" risultante dal conto economico del bilancio di esercizio; Considerato che ai sensi del menzionato art. 1, comma 4, del regolamento ciascuna emittente puo' presentare la domanda per il bacino d'utenza televisiva nel quale e' ubicata la sede operativa principale e per gli ulteriori bacini televisivi nei quali la medesima emittente raggiunga una popolazione non inferiore al settanta per cento di quella residente nel territorio della regione irradiata; Considerato che ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a), del ripetuto regolamento nel caso in cui l'emittente operi in piu' bacini di utenza deve essere indicata la quota parte della media dei fatturati riferibile all'esercizio di ogni singola emittente televisiva in ciascun bacino di utenza; Visto lo stanziamento iniziale di competenza di bilancio anno 2013 di euro 78.318.391,00; Viste le variazioni negative di bilancio per l'importo di euro 11.359.564,00; Vista che la disponibilita' di stanziamento per l'anno 2013 a seguito delle variazioni negative ammonta ad euro 66.958.827,00; Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 1247, della citata legge 296/2006 dell'ammontare globale dei contributi stanziati (Euro 66.958.827,00) il quindici per cento (Euro 10.043.824,05) e' destinato alle emittenti radiofoniche locali e che pertanto la somma da ripartire alle emittenti televisive locali per l'anno 2013 e' di Euro 56.915.002,95; Visto il decreto direttoriale del 22 novembre 2013, registrato all'Ufficio centrale di bilancio in data 9 dicembre 2013, con cui e' stata impegnata sul capitolo 3121, piano gestionale 1, per l'esercizio finanziario 2013, la somma di euro 56.915.002,95 a favore dell'emittenza televisiva locale; Considerato che, al fine di ripartire lo stanziamento di Euro 56.915.002,95, previsto per l'anno 2013 tra i vari bacini di utenza televisiva costituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del piu' volte menzionato regolamento, occorre tenere conto dei due fattori ivi previsti consistenti nel fatturato realizzato nel triennio precedente dalle emittenti operanti nel medesimo bacino di utenza che abbiano chiesto di beneficiare delle misure di sostegno e nel particolare rilievo a favore dei bacini di utenza ricompresi nelle aree economicamente depresse e con elevati indici di disoccupazione e che, pertanto, l'attribuzione percentuale dello stanziamento in ciascun bacino di utenza televisivo risulta dalla combinazione dell'indice di fatturato del bacino d'utenza, parametrizzato in relazione diretta e dell'indice del PIL pro capite, parametrizzato in relazione inversa, secondo la seguente formula: Indice di fatturato x indice pro capite decrescente = Indice combinato di attribuzione (IcA)
Parte di provvedimento in formato grafico Visto l'art. 26 del decreto legislativo n. 33/2013 concernente gli obblighi di pubblicazione nel sito istituzionale del Ministero, nell'ambito della sezione Amministrazione Trasparente, degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati, cui verra' data esecuzione successivamente al riparto per emittente nell'ambito della regione; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con legge 14 luglio 2008, n. 121 concernente il trasferimento delle funzioni dal Ministero delle comunicazioni al Ministero dello sviluppo economico; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 maggio 2014, recante «Delega di attribuzioni al Sottosegretario di Stato On.le Antonello Giacomelli», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 15 luglio 2014;
Decreta:
Art. 1
L'importo di euro 56.915.002,95 per l'anno 2013 derivante dall'ammontare annuo dello stanziamento previsto per le emittenti televisive locali dall'art. 45, comma 3, della legge n. 448/98, dall'art. 27, comma 10 della legge n. 488/1999, dall'art. 145, comma 18 della legge 388/2000, dall'art. 52, comma 18 della legge 448/2001, dall'art. 80, comma 35 della legge 289/2002, dall'art. 4, comma 5 della legge 350/2003, dall'art. 1, comma 213 della legge 311/2004, dall'art. 2, comma 296 della legge 244/2007, dall'art. 1, comma 61 della legge 220/2010, dall'art. 1, comma 297 della legge 228 del 2012 e' ripartito tra i bacini di utenza televisiva coincidenti con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, come segue:
Parte di provvedimento in formato grafico
Il presente decreto viene inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 novembre 2014
Il Sottosegretario di Stato: Giacomelli
Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2014 Ufficio di controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 4032
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