Gazzetta n. 271 del 21 novembre 2014 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 4 novembre 2014, n. 169 |
Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto il regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004; Visto il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorita' nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale; Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il codice del consumo; Visto l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni; Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 ottobre 2013; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 2014; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali e le autonomie;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Finalita' e ambito di applicazione
1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria applicabile alle violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus. 2. Le disposizioni del presente decreto attengono alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione, al fine di garantire uniformi livelli di tutela su tutto il territorio nazionale dei diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus. 3. Salvo quanto previsto all'articolo 18, commi 1 e 2, ai servizi regolari, la cui distanza prevista e' pari o superiore a 250 km, nazionali od internazionali, tra l'Italia e gli Stati membri dell'Unione europea o del SEE, oppure la Confederazione elvetica, si applica il regolamento e, in caso di violazione degli obblighi in esso previsti, le relative sanzioni di cui al medesimo decreto. 4. Salvo quanto previsto all'articolo 18, comma 2, ai servizi regolari, la cui distanza prevista e' inferiore a 250 km, nazionali od internazionali, tra l'Italia e gli Stati membri dell'Unione europea o del SEE, oppure la Confederazione elvetica, si applicano l'articolo 4, paragrafo 2, l'articolo 9, l'articolo 10, paragrafo 1, l'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 16, paragrafo 2, l'art. 17, paragrafi 1 e 2, e gli articoli da 24 a 28 del regolamento e, in caso di violazione degli obblighi in essi previsti, le relative sanzioni di cui al medesimo decreto. 5. Salvo quanto previsto all'articolo 18, comma 3, ai servizi regolari internazionali tra l'Italia ed uno Stato non membro dell'Unione europea o del SEE, qualora diverso dalla Confederazione elvetica, si applica il regolamento e, in caso di violazione degli obblighi in esso previsti, le relative sanzioni di cui al medesimo decreto. 6. Ai servizi occasionali si applicano le disposizioni del regolamento, ad eccezione degli articoli da 9 a 16, dell'articolo 17, paragrafo 3, nonche' dei capi IV, V e VI e, in caso di violazione degli obblighi previsti nello stesso regolamento, le relative sanzioni stabilite col presente decreto. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).. Note alle premesse: L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. Il regolamento (UE) 181/2011 e' pubblicato nella G.U.U.E. 28 febbraio 2011, n. L 55. Il regolamento (CE) 2006/2004 e' pubblicato nella G.U.U.E. 9 dicembre 2004, n. L 364. La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O. Il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n.400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi' recita: «Art. 14. (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.». Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O. La legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e' pubblicata nella Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229. Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235, S.O. Il testo dell'articolo 37 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2011, n. 284, S.O., cosi recita: «Art. 37. (Liberalizzazione del settore dei trasporti). - 1. Nell'ambito delle attivita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita' di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, e' istituita l'Autorita' di regolazione dei trasporti, di seguito denominata «Autorita'», la quale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. La sede dell'Autorita' e' individuata in un immobile di proprieta' pubblica nella citta' di Torino, laddove idoneo e disponibile, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il termine del 31 dicembre 2013. In sede di prima attuazione del presente articolo, il collegio dell'Autorita' e' costituito entro il 31 maggio 2012. L'Autorita' e' competente nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture e ai servizi accessori, in conformita' con la disciplina europea e nel rispetto del principio di sussidiarieta' e delle competenze delle regioni e degli enti locali di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione. L'Autorita' esercita le proprie competenze a decorrere dalla data di adozione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 14 novembre 1995, n. 481. All'Autorita' si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni organizzative e di funzionamento di cui alla medesima legge. 1-bis. L'Autorita' e' organo collegiale composto dal presidente e da due componenti nominati secondo le procedure di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Ai componenti e ai funzionari dell'Autorita' si applica il regime previsto dall'articolo 2, commi da 8 a 11, della medesima legge. Il collegio nomina un segretario generale, che sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e ne risponde al presidente. 1-ter. I componenti dell'Autorita' sono scelti, nel rispetto dell'equilibrio di genere, tra persone di indiscussa moralita' e indipendenza e di comprovata professionalita' e competenza nei settori in cui opera l'Autorita'. A pena di decadenza essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attivita' professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati ne' ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, ne' avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza della medesima Autorita'. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico. I componenti dell'Autorita' sono nominati per un periodo di sette anni e non possono essere confermati nella carica. In caso di dimissioni o impedimento del presidente o di un membro dell'Autorita', si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina dei componenti dell'Autorita', la loro durata in carica e la non rinnovabilita' del mandato. 2. L'Autorita' e' competente nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture ed in particolare provvede: a) a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali e alle reti autostradali, fatte salve le competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' in relazione alla mobilita' dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti; b) a definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese, i consumatori; c) a verificare la corretta applicazione da parte dei soggetti interessati dei criteri fissati ai sensi della lettera b); d) a stabilire le condizioni minime di qualita' dei servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri di servizio pubblico, individuate secondo caratteristiche territoriali di domanda e offerta; e) a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto; sono fatte salve le ulteriori garanzie che accrescano la protezione degli utenti che i gestori dei servizi e delle infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei servizi; f) a definire gli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare e a stabilire i criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici; con riferimento al trasporto ferroviario regionale, l'Autorita' verifica che nei relativi bandi di gara non sussistano condizioni discriminatorie o che impediscano l'accesso al mercato a concorrenti potenziali e specificamente che la disponibilita' del materiale rotabile gia' al momento della gara non costituisca un requisito per la partecipazione ovvero un fattore di discriminazione tra le imprese partecipanti. In questi casi, all'impresa aggiudicataria e' concesso un tempo massimo di diciotto mesi, decorrenti dall'aggiudicazione definitiva, per l'acquisizione del materiale rotabile indispensabile per lo svolgimento del servizio; g) con particolare riferimento al settore autostradale, a stabilire per le nuove concessioni sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del price cap, con determinazione dell'indicatore di produttivita' X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione; a definire gli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali per le nuove concessioni; a definire gli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse tratte e stimolare la concorrenza per confronto; h) con particolare riferimento al settore aeroportuale, a svolgere ai sensi degli articoli da 71 a 81 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, tutte le funzioni di Autorita' di vigilanza istituita dall'articolo 71, comma 2, del predetto decreto-legge n. 1 del 2012, in attuazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali; i) con particolare riferimento all'accesso all'infrastruttura ferroviaria, a svolgere tutte le funzioni di organismo di regolazione di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e, in particolare, a definire i criteri per la determinazione dei pedaggi da parte del gestore dell'infrastruttura e i criteri di assegnazione delle tracce e della capacita' e a vigilare sulla loro corretta applicazione da parte del gestore dell'infrastruttura; l) l'Autorita', in caso di inosservanza di propri provvedimenti o di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti non siano veritieri, puo' irrogare sanzioni amministrative pecuniarie determinate in fase di prima applicazione secondo le modalita' e nei limiti di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481. L'ammontare riveniente dal pagamento delle predette sanzioni e' destinato ad un fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei trasporti, approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su proposta dell'Autorita'. Tali progetti possono beneficiare del sostegno di altre istituzioni pubbliche nazionali e europee; m) con particolare riferimento al servizio taxi, a monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualita' delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalita', allo scopo di garantire il diritto di mobilita' degli utenti. Comuni e regioni, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono, previa acquisizione di preventivo parere da parte dell'Autorita', ad adeguare il servizio dei taxi, nel rispetto dei seguenti principi: 1) l'incremento del numero delle licenze ove ritenuto necessario anche in base alle analisi effettuate dalla Autorita' per confronto nell'ambito di realta' europee comparabili, a seguito di un'istruttoria sui costi-benefici anche ambientali, in relazione a comprovate ed oggettive esigenze di mobilita' ed alle caratteristiche demografiche e territoriali, bandendo concorsi straordinari in conformita' alla vigente programmazione numerica, ovvero in deroga ove la programmazione numerica manchi o non sia ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello di offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, fissando, in caso di titolo oneroso, il relativo importo ed individuando, in caso di eccedenza delle domande, uno o piu' criteri selettivi di valutazione automatica o immediata, che assicurino la conclusione della procedura in tempi celeri. I proventi derivanti dal rilascio di licenze a titolo oneroso sono finalizzati ad adeguate compensazioni da corrispondere a coloro che sono gia' titolari di licenza; 2) consentire ai titolari di licenza d'intesa con i comuni una maggiore liberta' nell'organizzazione del servizio sia per fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della domanda e in numero proporzionato alle esigenze dell'utenza, sia per sviluppare nuovi servizi integrativi come il taxi ad uso collettivo o altre forme; 3) consentire una maggiore liberta' nella fissazione delle tariffe, la possibilita' di una loro corretta e trasparente pubblicizzazione a tutela dei consumatori, prevedendo la possibilita' per gli utenti di avvalersi di tariffe predeterminate dal comune per percorsi prestabiliti; 4) migliorare la qualita' di offerta del servizio, individuando criteri mirati ad ampliare la formazione professionale degli operatori con particolare riferimento alla sicurezza stradale e alla conoscenza delle lingue straniere, nonche' alla conoscenza della normativa in materia fiscale, amministrativa e civilistica del settore, favorendo gli investimenti in nuove tecnologie per l'efficientamento organizzativo ed ambientale del servizio e adottando la carta dei servizi a livello regionale; n) con riferimento alla disciplina di cui alla lettera m), l'Autorita' puo' ricorrere al tribunale amministrativo regionale del Lazio. 3. Nell'esercizio delle competenze disciplinate dal comma 2 del presente articolo, l'Autorita': (303) a) puo' sollecitare e coadiuvare le amministrazioni pubbliche competenti all'individuazione degli ambiti di servizio pubblico e dei metodi piu' efficienti per finanziarli, mediante l'adozione di pareri che puo' rendere pubblici; b) determina i criteri per la redazione della contabilita' delle imprese regolate e puo' imporre, se necessario per garantire la concorrenza, la separazione contabile e societaria delle imprese integrate; c) propone all'amministrazione competente la sospensione, la decadenza o la revoca degli atti di concessione, delle convenzioni, dei contratti di servizio pubblico, dei contratti di programma e di ogni altro atto assimilabile comunque denominato, qualora sussistano le condizioni previste dall'ordinamento; d) richiede a chi ne e' in possesso le informazioni e l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio delle sue funzioni, nonche' raccoglie da qualunque soggetto informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente; e) se sospetta possibili violazioni della regolazione negli ambiti di sua competenza, svolge ispezioni presso i soggetti sottoposti alla regolazione mediante accesso a impianti, a mezzi di trasporto e uffici; durante l'ispezione, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato, puo' controllare i libri contabili e qualsiasi altro documento aziendale, ottenerne copia, chiedere chiarimenti e altre informazioni, apporre sigilli; delle operazioni ispettive e delle dichiarazioni rese deve essere redatto apposito verbale; f) ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione adottati e con gli impegni assunti dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo le misure opportune di ripristino; nei casi in cui intenda adottare una decisione volta a fare cessare un'infrazione e le imprese propongano impegni idonei a rimuovere le contestazioni da essa avanzate, puo' rendere obbligatori tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione; puo' riaprire il procedimento se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle parti si rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti; in circostanze straordinarie, ove ritenga che sussistano motivi di necessita' e di urgenza, al fine di salvaguardare la concorrenza e di tutelare gli interessi degli utenti rispetto al rischio di un danno grave e irreparabile, puo' adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare; g) valuta i reclami, le istanze e le segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio sottoposto a regolazione, ai fini dell'esercizio delle sue competenze; h) favorisce l'istituzione di procedure semplici e poco onerose per la conciliazione e la risoluzione delle controversie tra esercenti e utenti; i) ferme restando le sanzioni previste dalla legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato dell'impresa interessata nei casi di inosservanza dei criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati, di inosservanza dei criteri per la separazione contabile e per la disaggregazione dei costi e dei ricavi pertinenti alle attivita' di servizio pubblico e di violazione della disciplina relativa all'accesso alle reti e alle infrastrutture o delle condizioni imposte dalla stessa Autorita', nonche' di inottemperanza agli ordini e alle misure disposti; l) applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'1 per cento del fatturato dell'impresa interessata qualora: 1) i destinatari di una richiesta della stessa Autorita' forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete, ovvero non forniscano le informazioni nel termine stabilito; 2) i destinatari di un'ispezione rifiutino di fornire ovvero presentino in modo incompleto i documenti aziendali, nonche' rifiutino di fornire o forniscano in modo inesatto, fuorviante o incompleto i chiarimenti richiesti; m) nel caso di inottemperanza agli impegni di cui alla lettera f) applica una sanzione fino al 10 per cento del fatturato dell'impresa interessata. 4. Restano ferme tutte le altre competenze diverse da quelle disciplinate nel presente articolo delle amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nei settori indicati; in particolare, restano ferme le competenze in materia di vigilanza, controllo e sanzione nell'ambito dei rapporti con le imprese di trasporto e con i gestori delle infrastrutture, in materia di sicurezza e standard tecnici, di definizione degli ambiti del servizio pubblico, di tutela sociale e di promozione degli investimenti. Tutte le amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nonche' gli enti strumentali che hanno competenze in materia di sicurezza e standard tecnici delle infrastrutture e dei trasporti trasmettono all'Autorita' le delibere che possono avere un impatto sulla concorrenza tra operatori del settore, sulle tariffe, sull'accesso alle infrastrutture, con facolta' da parte dell'Autorita' di fornire segnalazioni e pareri circa la congruenza con la regolazione economica. Restano altresi' ferme e possono essere contestualmente esercitate le competenze dell'Autorita' garante della concorrenza disciplinate dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dai decreti legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e 2 agosto 2007, n. 146, e le competenze dell'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e le competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98. 5. L'Autorita' rende pubblici nei modi piu' opportuni i provvedimenti di regolazione e riferisce annualmente alle Camere evidenziando lo stato della disciplina di liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire. La regolazione approvata ai sensi del presente articolo resta efficace fino a quando e' sostituita dalla regolazione posta dalle amministrazioni pubbliche cui saranno affidate le competenze previste dal presente articolo. (300) 6. Alle attivita' di cui al comma 3 del presente articolo si provvede come segue: a) agli oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorita' e dal suo funzionamento, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e 2,5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Al fine di assicurare l'immediato avvio dell'Autorita' di regolazione dei trasporti, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato anticipa, nei limiti di stanziamento del proprio bilancio, le risorse necessarie per la copertura degli oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorita' di regolazione dei trasporti e dal suo funzionamento, nella misura di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2014. Le somme anticipate sono restituite all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato a valere sulle risorse di cui al primo periodo della presente lettera. Fino all'attivazione del contributo di cui alla lettera b), l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, nell'ambito delle predette risorse, assicura all'Autorita' di regolazione dei trasporti, tramite apposita convenzione, il necessario supporto operativo-logistico, economico e finanziario per lo svolgimento delle attivita' strumentali all'implementazione della struttura organizzativa dell'Autorita' di regolazione dei trasporti; b) mediante un contributo versato dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati, in misura non superiore all'uno per mille del fatturato derivanti dall'esercizio delle attivita' svolte percepiti nell'ultimo esercizio. Il contributo e' determinato annualmente con atto dell'Autorita', sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono essere formulati rilievi cui l'Autorita' si conforma; in assenza di rilievi nel termine l'atto si intende approvato; b-bis) ai sensi dell'articolo 2, comma 29, ultimo periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481, in sede di prima attuazione del presente articolo, l'Autorita' provvede al reclutamento del personale di ruolo, nella misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella pianta organica, determinata in ottanta unita', e nei limiti delle risorse disponibili, mediante apposita selezione nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita' ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni e tale da garantire la massima neutralita' e imparzialita'. In fase di avvio il personale selezionato dall'Autorita' e' comandato da altre pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza. A seguito del versamento dei contributi di cui alla lettera b), il predetto personale e' immesso nei ruoli dell'Autorita' nella qualifica assunta in sede di selezione. 6-bis. Nelle more dell'entrata in operativita' dell'Autorita', determinata con propria delibera, le funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi del presente articolo continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei diversi settori interessati. A decorrere dalla stessa data l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari (URSF) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, istituito ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e' soppresso. Conseguentemente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla riduzione della dotazione organica del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia in misura corrispondente agli uffici dirigenziali di livello generale e non generale soppressi. Sono, altresi', soppressi gli stanziamenti di bilancio destinati alle relative spese di funzionamento. 6-ter. Restano ferme le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze nonche' del CIPE in materia di approvazione di contratti di programma nonche' di atti convenzionali, con particolare riferimento ai profili di finanza pubblica.». La legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2011, n. 300, S.O. La legge del 6 agosto 2013 n. 96 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2013, n. 194.
Note all'art. 1: Per i riferimenti normativi al regolamento 181/2011/UE, si rimanda alle note alle premesse. L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. |
| Art. 2 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «regolamento»: il regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus; b) «Autorita'»: l'Autorita' di regolazione dei trasporti, istituita dall'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 36 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; c) «Ministero»: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; d) «Organismo responsabile»: l'organo che svolge i compiti e le funzioni dell'Organismo nazionale responsabile dell'applicazione del regolamento previsto all'articolo 28 del medesimo regolamento; e) «servizi regolari»: i servizi che assicurano il trasporto di passeggeri con autobus con una frequenza determinata e su un itinerario determinato e in cui l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri hanno luogo presso fermate prestabilite; f) «servizi occasionali»: i servizi che non rientrano nella definizione di servizi regolari e la cui principale caratteristica e' il trasporto con autobus di gruppi di passeggeri costituiti su iniziativa del cliente o del vettore stesso; g) «contratto di trasporto»: il contratto di trasporto, a titolo gratuito od oneroso, concluso fra un vettore e un passeggero per la fornitura di uno o piu' servizi regolari o occasionali; h) «biglietto»: il documento in corso di validita' o altra prova di un contratto di trasporto; i) «condizioni contrattuali»: le condizioni del vettore, sotto forma di condizioni generali o tariffe legalmente in vigore, che sono diventate, con la conclusione del contratto di trasporto, parte integrante dello stesso; l) «vettore»: la persona fisica o giuridica, diversa dall'operatore turistico, dall'agente di viaggio o dal venditore di biglietti, che offre servizi regolari o occasionali di trasporto al pubblico; m) «vettore esecutore»: la persona fisica o giuridica, diversa dal vettore, che esegue effettivamente la totalita' o parte del trasporto; n) «stazione»: la stazione presidiata in cui, secondo un percorso preciso, un servizio regolare prevede una fermata per l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri, dotata di strutture tra le quali il banco dell'accettazione, la sala d'attesa o la biglietteria; o) «fermata d'autobus»: il punto diverso dalla stazione in cui, secondo il percorso specificato, e' prevista una fermata del servizio regolare per l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri; p) «ente di gestione della stazione»: l'ente pubblico o privato responsabile della gestione di una stazione designata; q) «operatore turistico»: l'organizzatore o il rivenditore, diverso dal vettore, ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, della direttiva 90/314/CEE; r) «agente di viaggio»: l'intermediario che agisce per conto del passeggero nella conclusione di contratti di trasporto; s) «venditore di biglietti»: l'intermediario che conclude contratti di trasporto per conto del vettore; t) «persona con disabilita' o persona a mobilita' ridotta»: la persona la cui mobilita' sia ridotta nell'uso del trasporto a causa di una disabilita' fisica, sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea, disabilita' o minorazione mentale, o per qualsiasi altra causa di disabilita', o per ragioni di eta', e la cui condizione richieda un'attenzione adeguata e un adattamento alle sue esigenze specifiche del servizio fornito a tutti i passeggeri; u) «condizioni d'accesso»: le norme, gli orientamenti e le informazioni relative all'accessibilita' degli autobus o delle stazioni designate, comprese le strutture per persone con disabilita' o a mobilita' ridotta; v) «prenotazione»: la prenotazione di un posto a sedere nell'autobus per un servizio regolare ad uno specifico orario di partenza; z) «cancellazione»: la mancata effettuazione di un servizio regolare originariamente previsto; aa) «ritardo»: la differenza di tempo fra l'ora di partenza del servizio regolare prevista secondo l'orario pubblicato e l'ora della partenza effettiva. Note all'art. 2: Per il riferimenti normativi al regolamento 181/2011/UE, si veda nelle note alle premesse Per i riferimenti normativi dell'articolo 37 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, si veda alle note alle premesse. Per i riferimenti normativi alla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si veda nelle note alle premesse Il testo dell'articolo 36 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2012, n. 19, S.O., cosi' recita: «Art. 36. (Regolazione indipendente in materia di trasporti). - 1. All'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti : «1. Nell'ambito delle attivita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita' di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, e' istituita l'Autorita' di regolazione dei trasporti, di seguito denominata 'Autorita', la quale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. La sede dell'Autorita' e' definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il termine del 30 aprile 2012. In sede di prima attuazione del presente articolo, il collegio dell'Autorita' e' costituito entro il 31 maggio 2012. L'Autorita' e' competente nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture e ai servizi accessori, in conformita' con la disciplina europea e nel rispetto del principio di sussidiarieta' e delle competenze delle regioni e degli enti locali di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione. L'Autorita' esercita le proprie competenze a decorrere dalla data di adozione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 14 novembre 1995, n. 481. All'Autorita' si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni organizzative e di funzionamento di cui alla medesima legge. 1-bis. L'Autorita' e' organo collegiale composto dal presidente e da due componenti nominati secondo le procedure di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Ai componenti e ai funzionari dell'Autorita' si applica il regime previsto dall'articolo 2, commi da 8 a 11, della medesima legge. Il collegio nomina un segretario generale, che sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e ne risponde al presidente. 1-ter. I componenti dell'Autorita' sono scelti, nel rispetto dell'equilibrio di genere, tra persone di indiscussa moralita' e indipendenza e di comprovata professionalita' e competenza nei settori in cui opera l'Autorita'. A pena di decadenza essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attivita' professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati ne' ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, ne' avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza della medesima Autorita'. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico. I componenti dell'Autorita' sono nominati per un periodo di sette anni e non possono essere confermati nella carica. In caso di dimissioni o impedimento del presidente o di un membro dell'Autorita', si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina dei componenti dell'Autorita', la loro durata in carica e la non rinnovabilita' del mandato. 2. L'Autorita' e' competente nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture ed in particolare provvede: a) a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali e alle reti autostradali, fatte salve le competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' in relazione alla mobilita' dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti; b) a definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese, i consumatori; c) a verificare la corretta applicazione da parte dei soggetti interessati dei criteri fissati ai sensi della lettera b); d) a stabilire le condizioni minime di qualita' dei servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri di servizio pubblico, individuate secondo caratteristiche territoriali di domanda e offerta; e) a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto; sono fatte salve le ulteriori garanzie che accrescano la protezione degli utenti che i gestori dei servizi e delle infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei servizi; f) a definire gli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare e a stabilire i criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici; con riferimento al trasporto ferroviario regionale, l'Autorita' verifica che nei relativi bandi di gara non sussistano condizioni discriminatorie o che impediscano l'accesso al mercato a concorrenti potenziali e specificamente che la disponibilita' del materiale rotabile gia' al momento della gara non costituisca un requisito per la partecipazione ovvero un fattore di discriminazione tra le imprese partecipanti. In questi casi, all'impresa aggiudicataria e' concesso un tempo massimo di diciotto mesi, decorrenti dall'aggiudicazione definitiva, per l'acquisizione del materiale rotabile indispensabile per lo svolgimento del servizio; g) con particolare riferimento al settore autostradale, a stabilire per le nuove concessioni sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del price cap, con determinazione dell'indicatore di produttivita' X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione; a definire gli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali per le nuove concessioni; a definire gli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse tratte e stimolare la concorrenza per confronto; h) con particolare riferimento al settore aeroportuale, a svolgere ai sensi degli articoli da 71 a 81 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, tutte le funzioni di Autorita' di vigilanza istituita dall'articolo 71, comma 2, del predetto decreto-legge n. 1 del 2012, in attuazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali; i) con particolare riferimento all'accesso all'infrastruttura ferroviaria, a svolgere tutte le funzioni di organismo di regolazione di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e, in particolare, a definire i criteri per la determinazione dei pedaggi da parte del gestore dell'infrastruttura e i criteri di assegnazione delle tracce e della capacita' e a vigilare sulla loro corretta applicazione da parte del gestore dell'infrastruttura; l) l'Autorita', in caso di inosservanza di propri provvedimenti o di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti non siano veritieri, puo' irrogare sanzioni amministrative pecuniarie determinate in fase di prima applicazione secondo le modalita' e nei limiti di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481. L'ammontare riveniente dal pagamento delle predette sanzioni e' destinato ad un fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei trasporti, approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su proposta dell'Autorita'. Tali progetti possono beneficiare del sostegno di altre istituzioni pubbliche nazionali e europee; m) con particolare riferimento al servizio taxi, a monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualita' delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalita', allo scopo di garantire il diritto di mobilita' degli utenti. Comuni e regioni, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono, previa acquisizione di preventivo parere da parte dell'Autorita', ad adeguare il servizio dei taxi, nel rispetto dei seguenti principi: 1) l'incremento del numero delle licenze ove ritenuto necessario anche in base alle analisi effettuate dalla Autorita' per confronto nell'ambito di realta' europee comparabili, a seguito di un'istruttoria sui costi-benefici anche ambientali, in relazione a comprovate ed oggettive esigenze di mobilita' ed alle caratteristiche demografiche e territoriali, bandendo concorsi straordinari in conformita' alla vigente programmazione numerica, ovvero in deroga ove la programmazione numerica manchi o non sia ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello di offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, fissando, in caso di titolo oneroso, il relativo importo ed individuando, in caso di eccedenza delle domande, uno o piu' criteri selettivi di valutazione automatica o immediata, che assicurino la conclusione della procedura in tempi celeri. I proventi derivanti dal rilascio di licenze a titolo oneroso sono finalizzati ad adeguate compensazioni da corrispondere a coloro che sono gia' titolari di licenza; 2) consentire ai titolari di licenza d'intesa con i comuni una maggiore liberta' nell'organizzazione del servizio sia per fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della domanda e in numero proporzionato alle esigenze dell'utenza, sia per sviluppare nuovi servizi integrativi come il taxi ad uso collettivo o altre forme; 3) consentire una maggiore liberta' nella fissazione delle tariffe, la possibilita' di una loro corretta e trasparente pubblicizzazione a tutela dei consumatori, prevedendo la possibilita' per gli utenti di avvalersi di tariffe predeterminate dal comune per percorsi prestabiliti; 4) migliorare la qualita' di offerta del servizio, individuando criteri mirati ad ampliare la formazione professionale degli operatori con particolare riferimento alla sicurezza stradale e alla conoscenza delle lingue straniere, nonche' alla conoscenza della normativa in materia fiscale, amministrativa e civilistica del settore, favorendo gli investimenti in nuove tecnologie per l'efficientamento organizzativo ed ambientale del servizio e adottando la carta dei servizi a livello regionale; n) con riferimento alla disciplina di cui alla lettera m), l'Autorita' puo' ricorrere al tribunale amministrativo regionale del Lazio.»; b) al comma 3, alinea, sono soppresse le parole: «individuata ai sensi del medesimo comma»; c) al comma 4, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Tutte le amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nonche' gli enti strumentali che hanno competenze in materia di sicurezza e standard tecnici delle infrastrutture e dei trasporti trasmettono all'Autorita' le delibere che possono avere un impatto sulla concorrenza tra operatori del settore, sulle tariffe, sull'accesso alle infrastrutture, con facolta' da parte dell'Autorita' di fornire segnalazioni e pareri circa la congruenza con la regolazione economica»; d) al comma 5, primo periodo, sono soppresse le parole: «individuata ai sensi del comma 2»; e) al comma 6: 1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) agli oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorita' e dal suo funzionamento per l'anno 2012, nel limite massimo di 5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica»; 2) alla lettera b), l'ultimo periodo e' soppresso; 3) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: «b-bis) ai sensi dell'articolo 2, comma 29, ultimo periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481, in sede di prima attuazione del presente articolo, l'Autorita' provvede al reclutamento del personale di ruolo, nella misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella pianta organica, determinata in ottanta unita', e nei limiti delle risorse disponibili, mediante apposita selezione nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita' ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni e tale da garantire la massima neutralita' e imparzialita'. In fase di avvio il personale selezionato dall'Autorita' e' comandato da altre pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza. A seguito del versamento dei contributi di cui alla lettera b), il predetto personale e' immesso nei ruoli dell'Autorita' nella qualifica assunta in sede di selezione»; f) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: «6-bis. Nelle more dell'entrata in operativita' dell'Autorita', determinata con propria delibera, le funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi del presente articolo continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei diversi settori interessati. A decorrere dalla stessa data l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari (URSF) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, istituito ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e' soppresso. Conseguentemente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla riduzione della dotazione organica del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia in misura corrispondente agli uffici dirigenziali di livello generale e non generale soppressi. Sono, altresi', soppressi gli stanziamenti di bilancio destinati alle relative spese di funzionamento. 6-ter. Restano ferme le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze nonche' del CIPE in materia di approvazione di contratti di programma nonche' di atti convenzionali, con particolare riferimento ai profili di finanza pubblica». 2. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. E' consentito ai comuni di prevedere che i titolari di licenza per il servizio taxi possano svolgere servizi integrativi quali il taxi ad uso collettivo o mediante altre forme di organizzazione del servizio»; b) all'articolo 5-bis, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Per il servizio di taxi e' consentito l'esercizio dell'attivita' anche al di fuori del territorio dei comuni che hanno rilasciato la licenza sulla base di accordi sottoscritti dai sindaci dei comuni interessati»; c) all'articolo 10, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti alla guida, nell'ambito orario del turno integrativo o nell'orario del turno assegnato, da chiunque abbia i requisiti di professionalita' e moralita' richiesti dalla normativa vigente». 3. All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2: 1) alla lettera c), sono soppresse le parole: «stradale ed»; 2) alla lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «secondo i criteri e le metodologie stabiliti dalla competente Autorita' di regolazione, alla quale e' demandata la loro successiva approvazione»; 3) la lettera f) e' sostituita dalla seguente: «f) vigilanza sull'attuazione, da parte dei concessionari, delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali, nonche' la tutela del traffico e della segnaletica; vigilanza sull'adozione, da parte dei concessionari, dei provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle strade ed autostrade medesime»; b) al comma 3: 1) alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' svolgere le attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f), g), h) ed i), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143»; 2) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: «d-bis) approvare i progetti relativi ai lavori inerenti la rete stradale e autostradale di interesse nazionale, non sottoposta a pedaggio e in gestione diretta, che equivale a dichiarazione di pubblica utilita' ed urgenza ai fini dell'applicazione delle leggi in materia di espropriazione per pubblica utilita'».". La legge 24 marzo 2012, n. 27 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita') e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2012, n. 71, S.O. La direttiva 90/314/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 23 giugno 1990, n. 158. |
| Art. 3 Organismo nazionale responsabile dell'applicazione del regolamento
1. L'organismo responsabile di cui all'articolo 28 del regolamento e' individuato nell'Autorita' e svolge le seguenti funzioni: a) vigilare sulla corretta applicazione del regolamento ed effettuare monitoraggi e indagini conoscitive sui servizi di cui al regolamento stesso, per quanto ivi previsto; b) istruire e valutare i reclami, presentati ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento, ai fini dell'accertamento delle infrazioni degli obblighi previsti dal regolamento, relativamente ai servizi regolari, di cui all'articolo 1, commi 3, 4, e 5, del presente decreto. c) accertare le violazioni delle disposizioni del regolamento ed irrogare le sanzioni previste dal presente decreto. 2. L'Autorita' e' altresi' responsabile dell'applicazione del regolamento (CE) 2006/2004, relativamente alla materia disciplinata dal regolamento. 3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, l'Autorita' puo' acquisire dai vettori, dagli enti di gestione delle stazioni o da qualsiasi altro soggetto interessato informazioni e documentazione e puo' effettuare verifiche e ispezioni presso i vettori e gli enti di gestione delle stazioni. 4. L'Autorita' riferisce al Parlamento in ordine all'applicazione del regolamento e all'attivita' espletata con riferimento all'anno solare precedente nell'ambito della relazione di cui all'articolo 37, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Ogni volta che lo ritenga necessario, l'Autorita' puo' avanzare al Parlamento e al Governo proposte di modifica del presente decreto, anche con riferimento alla misura delle sanzioni irrogate. 5. Ogni passeggero, dopo aver presentato un reclamo al vettore, trascorsi novanta giorni dalla presentazione puo' presentare un reclamo all'Autorita' per presunte infrazioni al regolamento, anche avvalendosi di strumenti telematici e di semplificazione, secondo modalita' tecniche stabilite con provvedimento della medesima Autorita', adottato entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto. L'Autorita' istruisce e valuta, a norma dell'articolo 4, i reclami pervenuti ai fini dell'accertamento dell'infrazione. 6. Per i servizi regolari di competenza regionale e locale i reclami possono essere inoltrati anche alle competenti strutture regionali che provvedono a trasmetterli, unitamente ad ogni elemento utile ai fini della definizione del procedimento per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, all'Autorita' con periodicita' mensile. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le predette strutture regionali sulla base delle indicazioni fornite dalle singole regioni. 7. Fermo restando quanto previsto nel presente articolo in ordine ai compiti ed alle funzioni dell'Autorita', le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti gli enti locali interessati, indicano le stazioni di autobus che forniscono assistenza a persone con disabilita' o a mobilita' ridotta, ai fini della designazione prevista all'articolo 12 del regolamento cui provvede il Ministero. Al fine di garantire la tutela uniforme dei diritti delle persone con disabilita' e a mobilita' ridotta, con decreto non avente natura regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuati i criteri e le modalita' in base ai quali sono designate dette stazioni. 8. Per lo svolgimento delle funzioni cui ai commi 1 e 2, all'Autorita' sono assegnate ulteriori dieci unita' di personale, da reperire nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni, con le modalita' previste dall'articolo 37, comma 6, lettera b-bis), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Alla copertura del relativo onere si provvede nell'ambito delle risorse, gia' previste a legislazione vigente, di cui al medesimo articolo 37, comma 6, lettera b), del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e senza incremento del contributo a carico dei gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati. Note all'art. 3: Per il riferimenti normativi alla direttiva 2006/2004/UE, si veda nelle note alle premesse. Per il riferimenti normativi all' articolo 37 della legge 6 dicembre 2011, n.201, si veda nelle note alle premesse. Per il riferimenti normativi alla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 4 Procedimento per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni
1. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da parte dell'Organismo si osservano, in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'Autorita', con proprio regolamento, da adottare entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, nel rispetto della legislazione vigente in materia, disciplina i procedimenti per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni, in modo da assicurare agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta e orale, la verbalizzazione e la separazione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. Il regolamento disciplina i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalita' procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. 2. Fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, l'Autorita', valutati gli elementi comunque in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza da chiunque vi abbia interesse, da' avvio al procedimento sanzionatorio mediante contestazione immediata o la notificazione degli estremi della violazione. 3. L'Autorita' determina l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie nell'ambito del minimo e massimo edittale previsto per ogni fattispecie di violazione dal presente decreto, nel rispetto dei principi di effettivita' e proporzionalita' ed in funzione: a) della gravita' della violazione; b) della reiterazione della violazione; c) delle azioni poste in essere per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione; d) del rapporto percentuale dei passeggeri coinvolti dalla violazione rispetto a quelli trasportati. 4. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti i soggetti passivi interessati dalla fase istruttoria del procedimento sanzionatorio sono tutelati dal segreto d'ufficio. 5. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei trasporti. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'Autorita', adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e province autonome, il predetto fondo e' assegnato a progetti del predetto Ministero, e alle regioni, in misura tale che a ciascuna Regione sia trasferito l'importo corrispondente all'ammontare derivante dal pagamento delle sanzioni, applicate in relazione ai servizi di trasporto su autobus di competenza regionale e locale, riferibili al proprio territorio. Note all'art. 4: Il Capo I, sezione I e II della legge 24 novembre 1981, 689, citato nelle note alle premesse , cosi recita :
"Capo I LE SANZIONI AMMINISTRATIVE Sezione I Principi generali "Art. 1. (Principio di legalita')
Nessuno puo' essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati.
Art. 2. (Capacita' di intendere e di volere)
Non puo' essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacita' di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacita' non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato. Fuori dei casi previsti dall'ultima parte del precedente comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
Art. 3. (Elemento soggettivo)
Nelle violazioni cui e' applicabile una sanzione amministrativa ciascuno e' responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione e' commessa per errore sul fatto, l'agente non e' responsabile quando l'errore non e' determinato da sua colpa.
Art. 4. (Cause di esclusione della responsabilita')
Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facolta' legittima ovvero in stato di necessita' o di legittima difesa. Se la violazione e' commessa per ordine dell'autorita', della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine. I comuni, le province, le comunita' montane e i loro consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), gli enti non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attivita' socio-assistenziale e le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario nazionale ed i loro amministratori non rispondono delle sanzioni amministrative e civili che riguardano l'assunzione di lavoratori, le assicurazioni obbligatorie e gli ulteriori adempimenti, relativi a prestazioni lavorative stipulate nella forma del contratto d'opera e successivamente riconosciute come rapporti di lavoro subordinato, purche' esaurite alla data del 31 dicembre 1997.
Art. 5. (Concorso di persone)
Quando piu' persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.
Art. 6. (Solidarieta')
Il proprietario della cosa che servi' o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, e' obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa e' stata utilizzata contro la sua volonta'. Se la violazione e' commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorita', direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorita' o incaricata della direzione o della vigilanza e' obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Se la violazione e' commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalita' giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore e' obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta. Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.
Art. 7. (Non trasmissibilita' dell'obbligazione)
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi.
Art. 8. (Piu' violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative)
Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette piu' violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione piu' grave, aumentata sino al triplo. Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con piu' azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, piu' violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, per le quali non sia gia' intervenuta sentenza passata in giudicato.
Art. 8-bis. (Reiterazione delle violazioni)
Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando piu' violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalita' della condotta, presentano una sostanziale omogeneita' o caratteri fondamentali comuni. La reiterazione e' specifica se e' violata la medesima disposizione. Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria. La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta. Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione e' disposta dall'autorita' amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno. Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione e' annullato.
Art. 9. (Principio di specialita')
Quando uno stesso fatto e' punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralita' di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale. Tuttavia quando uno stesso fatto e' punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali. Ai fatti puniti dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano soltanto le disposizioni penali, anche quando i fatti stessi sono puniti con sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande.
Art. 10. (Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e limite massimo)
La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma non inferiore a euro 10 e non superiore a euro 15.000. Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo. Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non puo', per ciascuna violazione, superare il decuplo del minimo.
Art. 11. (Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie)
Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravita' della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonche' alla personalita' dello stesso e alle sue condizioni economiche.
Art. 12. (Ambito di applicazione)
Le disposizioni di questo Capo si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali e' prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, anche quando questa sanzione non e' prevista in sostituzione di una sanzione penale. Non si applicano alle violazioni disciplinari."
"Sezione II Applicazione Art. 13. (Atti di accertamento)
Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione e' prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. Possono altresi' procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria. E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione. All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del codice di procedura penale. E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.
Art. 14. (Contestazione e notificazione)
La violazione, quando e' possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non e' avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorita' competente con provvedimento dell'autorita' giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione puo' essere effettuata, con le modalita' previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non puo' essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalita' previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non e' obbligatoria e resta salva la facolta' del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti e' stata omessa la notificazione nel termine prescritto.
Art. 15. (Accertamenti mediante analisi di campioni)
Se per l'accertamento della violazione sono compiute analisi di campioni, il dirigente del laboratorio deve comunicare all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'analisi. L'interessato puo' chiedere la revisione dell'analisi con la partecipazione di un proprio consulente tecnico. La richiesta e' presentata con istanza scritta all'organo che ha prelevato i campioni da analizzare, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'esito della prima analisi, che deve essere allegato all'istanza medesima Delle operazioni di revisione dell'analisi e' data comunicazione all'interessato almeno dieci giorni prima del loro inizio. I risultati della revisione dell'analisi sono comunicati all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a cura del dirigente del laboratorio che ha eseguito la revisione dell'analisi. Le comunicazioni di cui al primo e al quarto comma equivalgono alla contestazione di cui al primo comma dell'art. 14 ed il termine per il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 decorre dalla comunicazione dell'esito della prima analisi o, quando e' stata chiesta la revisione dell'analisi, dalla comunicazione dell'esito della stessa. Ove non sia possibile effettuare la comunicazione all'interessato nelle forme di cui al primo e al quarto comma, si applicano le disposizioni dell'art. 14. Con il decreto o con la legge regionale indicati nell'ultimo comma dell'art. 17 sara' altresi' fissata la somma di denaro che il richiedente la revisione dell'analisi e' tenuto a versare e potranno essere indicati, anche a modifica delle vigenti disposizioni di legge, gli istituti incaricati della stessa analisi.
Art. 16. (Pagamento in misura ridotta)
E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi e' stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, puo' stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma. Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione
Art. 17. (Obbligo del rapporto)
Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto. Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci. Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente. Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto e' presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco. L'ufficio territorialmente competente e' quello del luogo in cui e' stata commessa la violazione. Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare l'autorita' amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza. Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalita' relative all'esecuzione del sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sara' altresi' stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.
Art. 18. (Ordinanza - ingiunzione)
Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorita' competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorita'. L'autorita' competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto. Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate e' altresi' disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca. Il pagamento e' effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'art. 14; del pagamento e' data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorita' che ha emesso l'ordinanza. Il termine per il pagamento e' di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero La notificazione dell'odinanza-ingiunzione puo' essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalita' di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890. L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione e' proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o e' dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.
Art. 19. (Sequestro)
Quando si e' proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione all'autorita' indicata nel primo comma dell'art. 18, con atto esente da bollo. Sull'opposizione la decisione e' adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non e' rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta. Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, l'autorita' competente puo' disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria. Quando l'opposizione al sequestro e' stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non e' emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non e' disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui e' pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui e' avvenuto il sequestro.
Art. 20. (Sanzioni amministrative accessorie)
L'autorita' amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice penale con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'art. 24, puo' applicare, come sanzioni amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le singole violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando esse consistono nella privazione o sospensione di facolta' e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione. Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che e' pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione di cui all'art. 24, fino a che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo. Le autorita' stesse possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui e' ingiunto il pagamento. In presenza di violazioni gravi o reiterate, in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, e' sempre disposta la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto, anche se non venga emessa l'ordinanza - ingiunzione di pagamento. La disposizione non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa ovvero quando in relazione ad essa e' consentita la messa a norma e quest'ultima risulta effettuata secondo le disposizioni vigenti. E' sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento. La disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.
Art. 21. (Casi speciali di sanzioni amministrative accessorie)
Quando e' accertata la violazione del primo comma dell'art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e' sempre disposta la confisca del veicolo a motore o del natante che appartiene alla persona a cui e' ingiunto il pagamento, se entro il termine fissato con l'ordinanza-ingiunzione non viene pagato, oltre alla sanzione pecuniaria applicata, anche il premio di assicurazione per almeno sei mesi. Nel caso in cui sia proposta opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione, il termine di cui al primo comma decorre dal passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione ovvero dal momento in cui diventa inoppugnabile l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto ovvero viene dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa. Quando e' accertata la violazione dell'ottavo comma dell'art. 58 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, e' sempre disposta la confisca del veicolo. Quando e' accertata la violazione del secondo comma dell'art. 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e' sempre disposta la sospensione della licenza per un periodo non superiore a dieci giorni.
Art. 22. (Opposizione all'ordinanza - ingiunzione)
Salvo quanto previsto dall'articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e da altre disposizioni di legge, contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria. L'opposizione e' regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
Art. 22-bis. Art. 23. Art. 24. (Connessione obiettiva con un reato)
Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato e' pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa. Se ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma, il rapporto di cui all'art. 17 e' trasmesso, anche senza che si sia proceduto alla notificazione prevista dal secondo comma dell'art. 14, all'autorita' giudiziaria competente per il reato, la quale, quando invia la comunicazione giudiziaria, dispone la notifica degli estremi della violazione amministrativa agli obbligati per i quali essa non e' avvenuta. Dalla notifica decorre il termine per il pagamento in misura ridotta. Se l'autorita' giudiziaria non procede ad istruzione, il pagamento in misura ridotta puo' essere effettuato prima dell'apertura del dibattimento. La persona obbligata in solido con l'autore della violazione deve essere citata nell'istruzione o nel giudizio penale su richiesta del pubblico ministero. Il pretore ne dispone di ufficio la citazione. Alla predetta persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la nomina del difensore d'ufficio. Il pretore, quando provvede con decreto penale, con lo stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili, la sanzione stabilita dalla legge per la violazione. La competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente reato cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilita'.
Art. 25. (Impugnabilita' del provvedimento del giudice penale)
La sentenza del giudice penale, relativamente al capo che, ai sensi dell'articolo precedente, decide sulla violazione non costituente reato, e' impugnabile, oltre che dall'imputato e dal pubblico ministero, anche dalla persona che sia stata solidalmente condannata al pagamento della somma dovuta per la violazione. Avverso il decreto penale, relativamente al capo che dichiara la responsabilita' per la predetta violazione, puo' proporre opposizione anche la persona indicata nel comma precedente. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale concernenti l'impugnazione per i soli interessi civili.
Art. 26. (Pagamento rateale della sanzione pecuniaria)
L'autorita' giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria puo' disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non puo' essere inferiore a euro 15. In ogni momento il debito puo' essere estinto mediante un unico pagamento. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorita' giudiziaria o amministrativa, l'obbligato e' tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.
Art. 27. (Esecuzione forzata)
Salvo quanto disposto nell'ultimo comma dell'art. 22, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorita' che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza che lo da' in carico all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso. E' competente l'intendenza di finanza del luogo ove ha sede l'autorita' che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione. Gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella misura ridotta del 50 per cento rispetto a quella ordinaria e comunque non superiore al 2 per cento delle somme riscosse, effettuano il versamento delle somme medesime ai destinatari dei proventi. Le regioni possono avvalersi anche delle procedure previste per la riscossione delle proprie entrate. Se la somma e' dovuta in virtu' di una sentenza o di un decreto penale di condanna ai sensi dell'art. 24, si procede alla riscossione con l'osservanza delle norme sul recupero delle spese processuali. Salvo quanto previsto nell'art. 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta e' maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione e' divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo e' trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti. Le disposizioni relative alla competenza dell'esattore si applicano fino alla riforma del sistema di riscossione delle imposte dirette.
Art. 28. (Prescrizione)
Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui e' stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione e' regolata dalle norme del codice civile.
Art. 29. (Devoluzione dei proventi)
I proventi delle sanzioni sono devoluti agli enti a cui era attribuito, secondo le leggi anteriori, l'ammontare della multa o dell'ammenda. Il provento delle sanzioni per le violazioni previste dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci, e' devoluto allo Stato. Nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 17 i proventi spettano alle regioni. Continuano ad applicarsi, se previsti, i criteri di ripartizione attualmente vigenti. Sono tuttavia escluse dalla ripartizione le autorita' competenti ad emanare l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e la quota loro spettante e' ripartita tra gli altri aventi diritto, nella proporzione attribuita a ciascuno di essi.
Art. 30. (Valutazione delle violazioni in materia di circolazione stradale)
Agli effetti della sospensione e della revoca della patente di guida e del documento di circolazione, si tiene conto anche delle violazioni non costituenti reato previste, rispettivamente, dalle norme del testo unico sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, e dalle norme della legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci. Per le stesse violazioni, il prefetto dispone la sospensione della patente di guida o del documento di circolazione, quando ne ricorrono le condizioni, anche se e' avvenuto il pagamento in misura ridotta. Il provvedimento di sospensione e' revocato, qualora l'autorita' giudiziaria, pronunziando ai sensi degli artt. 23, 24 e 25, abbia escluso la responsabilita' per la violazione. Nei casi sopra previsti e in ogni altro caso di revoca o sospensione del documento di circolazione da parte del prefetto o di altra autorita', il provvedimento e' immediatamente comunicato al competente ufficio provinciale della motorizzazione civile.
Art. 31. (Provvedimenti dell'autorita' regionale)
I provvedimenti emessi dall'autorita' regionale per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro non sono soggetti al controllo della Commissione prevista dall'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.". |
| Art. 5 Biglietti e condizioni contrattuali non discriminatorie
1. Il vettore che non emette al passeggero un biglietto in violazione dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500. 2. Il vettore che offre al pubblico condizioni contrattuali o applica tariffe in violazione dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 30.000.
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| Art. 6 Inefficacia di clausole derogatorie
1. Sono inefficaci le clausole derogatorie o restrittive degli obblighi che siano introdotte nel contratto di trasporto in violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento.
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| Art. 7 Assistenza per le esigenze pratiche del passeggero
1. Il vettore, che non presta un'assistenza ragionevole e proporzionata per le esigenze pratiche e immediate dei passeggeri in violazione dell'articolo 8 del regolamento, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 40.000 per ciascun incidente.
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| Art. 8 Diritto al trasporto
1. Il vettore, l'agente di viaggio o l'operatore turistico, salvo ricorrano le ragioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento, che rifiutano di accettare una prenotazione, di emettere o fornire altrimenti un biglietto o di far salire a bordo una persona per motivi di disabilita' o mobilita' ridotta, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000. La medesima sanzione si applica quando, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, primo comma, del regolamento, cessano di applicarsi le ragioni di cui al paragrafo 1 del predetto articolo, nonche' quando, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, secondo comma, l'accompagnatore non e' trasportato gratuitamente.
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| Art. 9 Divieto di oneri aggiuntivi
1. Il vettore, l'agente di viaggio e l'operatore turistico che offrono alle persone con disabilita' o a mobilita' ridotta prenotazioni e biglietti con oneri aggiuntivi sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500.
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| Art. 10 Accessibilita' ed informazione
1. Il vettore o l'ente di gestione della stazione, che non stabiliscono, in collaborazione con le organizzazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento, condizioni d'accesso non discriminatorie per il trasporto delle persone con disabilita' o a mobilita' ridotta, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000. 2. Il vettore, l'operatore turistico o l'ente di gestione della stazione, che non mettono a disposizione del pubblico le informazioni di cui all'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000. 3. Il vettore, l'operatore turistico o l'ente di gestione della stazione, che non distribuiscono materialmente, su richiesta del passeggero, le informazioni sulle condizioni d'accesso non discriminatorie per il trasporto delle persone con disabilita' o a mobilita' ridotta in violazione dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500. 4. Il vettore, l'operatore turistico o l'agente di viaggio, che non garantiscono la disponibilita', su richiesta del passeggero, in formati adeguati ed accessibili alle persone con disabilita' o a mobilita' ridotta delle informazioni generali e delle condizioni di trasporto di cui all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500.
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| Art. 11
Assistenza nelle stazioni di autobus designate e a bordo degli autobus
1. Il vettore o l'ente di gestione della stazione, che violano l'obbligo di prestare gratuitamente assistenza ai sensi dell'articolo 13 del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 1.200. 2. Il vettore, l'ente di gestione della stazione, l'agente di viaggio o l'operatore turistico, che violano gli obblighi sulle condizioni di prestazione dell'assistenza alle persone con disabilita' o a mobilita' ridotta di cui all'articolo 14, paragrafi 3, 4 e 5 del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900.
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| Art. 12 Formazione
1. Il vettore o l'ente di gestione della stazione, che violano gli obblighi attinenti alla formazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 30.000.
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| Art. 13 Continuazione, reinstradamento e rimborso
1. Il vettore, che viola uno degli obblighi previsti dall'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500 per ciascun passeggero. 2. Il vettore, che viola uno degli obblighi previsti dall'articolo 19, paragrafi 3 e 4, del regolamento, e' soggetto, per ogni singolo evento, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000.
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| Art. 14 Informazione su cancellazioni e ritardi
1. Il vettore o l'ente di gestione della stazione, che violano uno degli obblighi di informazione e comunicazione previsti dall'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000 per ogni cancellazione o ritardo. Alla medesima sanzione amministrativa pecuniaria sono soggetti il vettore o l'ente di gestione della stazione, che non assicurano che le persone con disabilita' o a mobilita' ridotta ricevano le informazioni necessarie di cui all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento.
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| Art. 15 Assistenza in caso di cancellazione o ritardo alla partenza
1. Il vettore che, per il viaggio la cui durata prevista supera le tre ore, in caso di cancellazione o ritardo alla partenza da una stazione superiore a novanta minuti viola gli obblighi di assistenza previsti dall'articolo 21 del regolamento, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900 per ciascun passeggero.
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| Art. 16 Diritto all'informazione sul viaggio e sui diritti dei passeggeri
1. Il vettore o l'ente di gestione della stazione, che omettono, nell'ambito delle rispettive competenze, di fornire ai passeggeri informazioni sul viaggio di cui all'articolo 24 del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900 per ciascun viaggio. 2. Il vettore o l'ente di gestione delle stazioni, che, nell'ambito delle rispettive competenze, violano gli obblighi di informazione sui diritti dei passeggeri di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 1.500 per ciascun passeggero.
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| Art. 17 Reclami
1. Il vettore che non istituisce e non dispone di un sistema per il trattamento dei reclami relativi ai diritti e agli obblighi previsti dal regolamento e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 ad euro 25.000. 2. Il vettore, che non notifica al passeggero che il reclamo e' accolto, respinto o ancora in esame, ovvero che non fornisce una risposta definitiva, ai sensi dell'articolo 27 del regolamento, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 1.500.
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| Art. 18 Disposizioni transitorie
1. Fino al 28 febbraio 2015, i servizi regolari nazionali, la cui distanza prevista e' pari o superiore a 250 km, sono esclusi dall'applicazione del regolamento, fatti salvi l'articolo 4, paragrafo 2, l'articolo 9, l'articolo 10, paragrafo 1, l'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 16, paragrafo 2, l'articolo 17, paragrafi 1 e 2, e gli articoli da 24 a 28 dello stesso regolamento. 2. Fino al 28 febbraio 2018, i servizi regolari, nazionali od internazionali, tra l'Italia e gli Stati membri dell'Unione europea o del SEE, oppure la Confederazione elvetica, sono esclusi, per quanto concerne i conducenti, dall'applicazione dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento. 3. Fino al 28 febbraio 2017, i servizi regolari di competenza statale tra l'Italia ed uno Stato non appartenente all'Unione europea o al SEE, qualora diverso dalla Confederazione elvetica, sono esclusi dall'applicazione del regolamento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, qualora ritenuto necessario, viene stabilita l'esclusione dell'applicazione del regolamento a questi ultimi servizi regolari, per un periodo che non puo', a decorrere dal 1° marzo 2017, avere termine oltre il 28 febbraio 2021.
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| Art. 19 Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 4 novembre 2014
NAPOLITANO Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Orlando, Ministro della giustizia
Lupi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Lanzetta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie Visto, il Guardasigilli Orlando
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