IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che istituiscono e disciplinano l'imposta municipale propria; Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha anticipato l'applicazione dell'imposta municipale propria all'anno 2012; Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, il quale prevede che per l'anno 2013, non e' dovuta, per alcune tipologie di immobili, la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011; Visto l'art. 1, comma 3, dello stesso decreto-legge n. 133 del 2013, il quale stabilisce che, fermo restando quanto disposto dai commi 5 e 6, al fine di assicurare ai comuni il ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria, e' stanziato un aumento di risorse di euro 2.164.048.210,99 per l'anno 2013, di cui euro 2.076.989.249,53 riferiti ai comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna ed euro 87.058.961,46 riferiti ai comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano; Visto il comma 4, dello stesso art. 1 secondo il quale una quota delle risorse di cui al comma 3, pari a euro 1.729.412.036,11 e' attribuita dal Ministero dell'interno limitatamente ai comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna, entro il 20 dicembre 2013, nella misura risultante dall'allegato A al decreto-legge n. 133 del 2013, pari alla meta' dell'ammontare determinato applicando l'aliquota e la detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge n. 133 del 2013; Visto il comma 5 dell'art. 1 del decreto-legge n. 133 del 2013, in base al quale l'eventuale differenza tra l'ammontare dell'imposta municipale propria risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 deliberate o confermate dal comune per l'anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile di cui al medesimo comma 1 e' versata dal contribuente, in misura pari al 40 per cento, entro il 24 gennaio 2014; Visto il comma 6 dell'art. 1 del decreto-legge n. 133 del 2013, il quale prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, e' determinato a conguaglio il contributo compensativo nell'importo complessivo di euro 348.527.350,73 risultante dalla differenza tra le risorse di cui al comma 3 e quelle distribuite ai sensi dei commi 4 e 8, spettante a ciascun comune; Visto il comma 6 dell'art. 1 del decreto-legge n. 133 del 2013, in base al quale l'attribuzione, con le procedure di cui rispettivamente ai commi 4 e 8, avviene sulla base di una metodologia concordata con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), prendendo come base i dati di gettito relativi all'anno 2012 ed operando una stima delle manovre effettuate dai comuni nell'anno 2013. L'attribuzione deve, altresi', tenere conto di quanto gia' corrisposto ai medesimi comuni con riferimento alle stesse tipologie di immobili ai sensi del comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124; Visto il comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge n. 133 del 2013 il quale stabilisce che qualora dal decreto di cui al comma 6 risulti un ammontare complessivo di importi riconosciuti al comune superiori a quanto ad esso spettante dall'applicazione delle aliquote e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge n. 133 del 2013, deliberate o confermate per l'anno 2013, l'eccedenza e' destinata dal comune medesimo a riduzione delle imposte comunali dovute relativamente ai medesimi immobili per l'anno 2014; Visto il comma 8 dell'art. 1 del decreto-legge n. 133 del 2013 il quale stabilisce che per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito dell'imposta municipale propria derivante dalla disposizione recata dal comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge n. 133 del 2013 avviene attraverso un minor accantonamento, per l'importo complessivo di euro 86.108.824,15 di cui all'allegato A al decreto-legge n. 133 del 2013, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi dell'art. 13, comma 17, del decreto-legge n. 201 del 2011; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta dell'11 settembre 2014, nel corso della quale l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) ha dato il proprio assenso sulla metodologia per realizzare la compensazione del minor gettito dell'imposta municipale propria derivante dalla disposizione recata dall'art. 1 del decreto-legge n. 133 del 2013;
Decreta:
Art. 1
Contributo compensativo
1. Il contributo compensativo determinato, a conguaglio, nell'importo complessivo di euro 348.527.350,73, risultante dalla differenza tra le risorse di cui al comma 3 dell'art. 1 decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5 e quelle distribuite ai sensi dei commi 4 e 8, dello stesso art. 1, spettante a ciascun comune e' indicato nell'allegato A al presente decreto. 2. Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito dell'imposta municipale propria derivante dalla disposizione recata dal comma 1 del presente articolo avviene attraverso un minor accantonamento, per l'importo complessivo di euro 950.137,31 di cui all'allegato A al presente decreto, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi dell'art. 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 3. Le somme di cui all'Allegato A spettanti a ciascun comune sono determinate sulla base della metodologia concordata con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), la quale ha dato il proprio assenso nella seduta della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali dell'11 settembre 2014. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 novembre 2014
Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Il Ministro dell'interno Alfano
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