IL DIRETTORE GENERALE per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 19, recante «Disposizioni transitorie e finali»; Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente «Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande», e successive modifiche, ed in particolare l'art. 6; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche, ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche; Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche; Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, e successive modifiche; Vista la domanda presentata dall'Impresa SEDQ - Sociedad Española de Desarrollos Quimicos, S.L. con sede legael in Av.da Diagonal 352, entio. 08013 - Barcellona (Spagna), finalizzata al rilascio dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario CERATIPACK ai sensi dell'art. 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, contenente la sostanza attiva deltametrina, nella quale l'impresa medesima ha indicato la Francia quale Stato membro relatore ai sensi dell'art. 35 del citato regolamento; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 540/2011 con il quale la sostanza attiva deltametrina e' stata considerata approvata a norma del regolamento (CE) 1107/2009, alle medesime condizioni di cui all' allegato I della direttiva 91/414/CEE; Visto il rapporto di registrazione preliminare (DRR), messo a disposizione dallo Stato membro relatore Francia in data 31 marzo 2013; Visti i commenti su detto rapporto di valutazione preliminare, formulati dagli Stati membri interessati; Considerato che la documentazione presentata dall'Impresa per il rilascio dell'autorizzazione zonale all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario in questione e' stata esaminata dallo Stato membro relatore Francia con esito favorevole cosi' come indicato nel rapporto di registrazione conclusivo (RR) rilasciato in data 19 febbraio 2014; Sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativamente all'autorizzazione del prodotto di cui trattasi fino al 31 ottobre 2016, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva deltametrina ai sensi del regolamento (CE) 1107/2009; Vista la nota dell'Ufficio in data 18 luglio 2014 con la quale e' stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico - scientifici aggiuntivi indicati dallo Stato Membro Relatore nel RR conclusivo e condivisi dagli esperti della succitata Commissione consultiva, da presentarsi entro 24 mesi dalla sopra citata data del 18 luglio 2014; Vista la nota pervenuta in data 23 luglio 2014 da cui risulta che l'Impresa SEDQ S.L. ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio; Ritenuto di autorizzare il prodotto CERATIPACK fino al 31 ottobre 2016 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva Deltametrina; Considerato che la direttiva 91/414/CEE e' stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione e' ora considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportate nell'allegato al Regolamento UE n. 540/2011; Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernente «Determinazione delle tariffe relative all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta»;
Decreta:
A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 ottobre 2016, l'Impresa SEDQ - Sociedad Española de Desarrollos Quimicos, S.L. con sede legael in Av.da Diagonal 352, entio. 08013 - Barcellona (Spagna), e' autorizzata, ai sensi del regolamento (CE) 1107/2009, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato CERATIPACK, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto. La succitata impresa e' tenuta alla presentazione dei dati tecnico - scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa. E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformita' a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive. Il prodotto e' realizzato in confezioni contenenti 1-5-20-25-240 trappole pronte all'uso. Il prodotto fitosanitario e' importato in confezioni pronte per l'uso dallo stabilimento dell'Impresa estera: SEDQ - Sociedad Española de Desarrollos Quimicos, S.L. Camino del Acipres s/n 22400 Monzon_Huesca - SPAIN Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 15755. E' approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegata etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata. I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati». Roma, 28 agosto 2014
Il direttore generale: Borrello
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