Gazzetta n. 269 del 19 novembre 2014 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 7 novembre 2014 |
Variazione della misura dell'indennita' di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari. |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia di concerto con IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO del Ministero dell'economia e delle finanze Visto l'art. 20, punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115, relativo al Testo Unico delle discipline legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, il quale prevede che con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si provveda all'adeguamento dell'indennita' di trasferta degli ufficiali giudiziari, in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, accertata dall'Istituto nazionale di statistica e verificatasi nell'ultimo triennio; Visti gli artt. 133 e 142 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959 n. 1229 e successive modificazioni; Visti gli artt. 26 e 35 del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115; Considerato che l'adeguamento previsto dal succitato art. 20, punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115, calcolato in relazione alla variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio 1° luglio 2011 - 30 giugno 2014, e' pari a + 4,4; Visto il decreto interdirigenziale del 16 ottobre 2013, relativo all'ultima variazione dell'indennita' di trasferta per gli ufficiali giudiziari;
Decreta:
Art. 1
1. L'indennita' di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario per il viaggio di andata e ritorno e' stabilita nella seguente misura: a) fino a 6 chilometri € 2,15; b) fino a 12 chilometri € 3,92; c) fino a 18 chilometri € 5,42; d) oltre i 18 chilometri, per ogni percorso di 6 chilometri o frazione superiore a 3 chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lett. c), aumentata di € 1,15. 2. L'indennita' di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario, per il viaggio di andata e ritorno per ogni atto in materia penale, compresa la maggiorazione per l'urgenza e' cosi' corrisposta: a) fino a 10 chilometri € 0,56; b) oltre i 10 chilometri fino a 20 chilometri € 1,44; c) oltre i 20 chilometri € 2,15.
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| Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 novembre 2014
Il capo del dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia Barbuto
Il ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze Franco
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