Gazzetta n. 269 del 19 novembre 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 7 novembre 2014
Variazione della misura dell'indennita' di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari.


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi
del Ministero della giustizia
di concerto con
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
del Ministero dell'economia e delle finanze
Visto l'art. 20, punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115, relativo al Testo Unico delle discipline legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, il quale prevede che con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si provveda all'adeguamento dell'indennita' di trasferta degli ufficiali giudiziari, in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, accertata dall'Istituto nazionale di statistica e verificatasi nell'ultimo triennio;
Visti gli artt. 133 e 142 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959 n. 1229 e successive modificazioni;
Visti gli artt. 26 e 35 del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115;
Considerato che l'adeguamento previsto dal succitato art. 20, punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115, calcolato in relazione alla variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio 1° luglio 2011 - 30 giugno 2014, e' pari a + 4,4;
Visto il decreto interdirigenziale del 16 ottobre 2013, relativo all'ultima variazione dell'indennita' di trasferta per gli ufficiali giudiziari;

Decreta:

Art. 1

1. L'indennita' di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario per il viaggio di andata e ritorno e' stabilita nella seguente misura:
a) fino a 6 chilometri € 2,15;
b) fino a 12 chilometri € 3,92;
c) fino a 18 chilometri € 5,42;
d) oltre i 18 chilometri, per ogni percorso di 6 chilometri o frazione superiore a 3 chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lett. c), aumentata di € 1,15.
2. L'indennita' di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario, per il viaggio di andata e ritorno per ogni atto in materia penale, compresa la maggiorazione per l'urgenza e' cosi' corrisposta:
a) fino a 10 chilometri € 0,56;
b) oltre i 10 chilometri fino a 20 chilometri € 1,44;
c) oltre i 20 chilometri € 2,15.
 
Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2014

Il capo del dipartimento dell'organizzazione giudiziaria,
del personale e dei servizi del Ministero della giustizia
Barbuto

Il ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze
Franco
 
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