Gazzetta n. 268 del 18 novembre 2014 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 23 ottobre 2014 |
Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI di concerto con IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO e IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni con il quale, in attuazione dell'art. 9 della Costituzione, lo Stato tutela e valorizza i beni culturali e paesaggistici, in coerenza con le attribuzioni di cui all'art. 17 della Costituzione stessa; Visto il decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63 che nel modificare la lettera a) dell'art. 136 del su citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, include tra le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarita' geologica o memoria storica, anche gli alberi monumentali e che nel modificare l'art. 137 stabilisce che le commissioni regionali deputate alla formulazione di proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e aree di cui all'art. 136 siano integrate dal rappresentante del competente comando regionale del Corpo forestale dello Stato nei casi in cui la proposta riguardi filari, alberate ed alberi monumentali; Vista la legge 14 gennaio 2013, n. 10 recante norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani; Visto l'art. 7 della predetta legge, con il quale si dettano disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale; Visto, in particolare il comma 2 dell'art. 7 della medesima legge, con il quale si dispone che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, siano stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali ad opera dei comuni e per la redazione ed il periodico aggiornamento da parte degli stessi e delle regioni di appositi elenchi nonche' si provveda ad istituire un elenco degli alberi monumentali d'Italia gestito dal Corpo forestale dello Stato; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 264 Regolamento concernente l'individuazione dell'unita' dirigenziale generale del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo del 3 aprile 2001, n. 155 e il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 12 gennaio 2005 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale centrali e periferici dell'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato; Viste la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. e la normativa vigente in materia di ricorsi amministrativi; Considerato che, nelle more della legiferazione statale in materia di alberi monumentali, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, esclusiva per cio' che riguarda la tutela, e concorrente, per quel che attiene alla valorizzazione, alcune regioni e province autonome hanno gia' disciplinato con leggi e regolamenti, stabilendo principi per l'individuazione degli alberi monumentali e criteri sia per l'effettuazione dei censimenti nel territorio amministrativo di relativa competenza che per la raccolta delle informazioni in appositi elenchi, individuando altresi' misure di valorizzazione degli esemplari arborei censiti; Considerato che, fatta salva l'obbligatorieta' per le regioni di recepire la definizione di albero monumentale stabilita ai sensi dell'art. 7, comma 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, i criteri indicati dalle norme regionali per stabilire se un albero possa considerarsi monumentale sono simili tra loro ma tuttavia eterogenei e che pertanto si rende necessaria l'uniformazione degli stessi; Considerato che molte regioni, in osservanza alle singole normative regionali, hanno gia' realizzato un censimento degli alberi monumentali del territorio di loro competenza, hanno redatto e approvato i relativi elenchi nonche' in alcuni casi hanno dato avvio alle procedure previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dalle normative regionali in materia di urbanistica e paesaggio ai fini della loro inclusione nell'elenco dei beni di rilevante interesse paesaggistico; Considerato il censimento degli alberi monumentali effettuato dal Corpo forestale dello Stato nel 1982 che ha portato alla elaborazione di un elenco nazionale attualmente disponibile presso lo stesso; Acquisito il parere favorevole della conferenza delle regioni e delle province autonome di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, nella seduta del 5 agosto 2014 sullo schema di provvedimento;
Decreta:
Art. 1 Campo di applicazione e finalita'
1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali ad opera dei comuni nonche' quelli per la redazione ed il periodico aggiornamento, da parte degli stessi, delle regioni e del Corpo forestale dello Stato, di appositi elenchi rispettivamente a livello comunale, regionale e nazionale. 2. Fatti salvi i lavori di censimento gia' effettuati e le iniziative di tutela gia' poste in essere, l'obbiettivo del presente decreto e' quello di ricondurre ad una maggiore omogeneita' l'approccio al riconoscimento e alla selezione degli esemplari monumentali, nonche' l'archiviazione del dato informativo, cio' nel presupposto che le regioni abbiano recepito a livello legislativo la definizione di «albero monumentale» fornita dall'art. 7, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 10.
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| ALLEGATI TECNICI
Allegato 1
SCHEMA DI ELENCO
Parte di provvedimento in formato grafico ----------
Allegato 2
CENSIMENTO ALBERI MONUMENTALI Legge 14 gennaio 2013, n. 10 art. 7
Parte di provvedimento in formato grafico ----------
Allegato 3
CENSIMENTO ALBERI MONUMENTALI Legge 14 gennaio 2013, n. 10
Parte di provvedimento in formato grafico ---------- Allegato n. 4
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE
Scheda di segnalazione
Per la segnalazione di alberi monumentali, l'interessato puo' utilizzare apposita scheda di segnalazione, resa disponibile nel sito web del Corpo forestale dello Stato: www.corpoforestale.it, alla sezione monitoraggio ambientale > alberi monumentali. La scheda, opportunamente compilata, dovra' essere consegnata al comune che ha competenza sul territorio in cui radica la pianta oggetto di segnalazione. Considerato che le informazioni riportate nella scheda dovranno permettere a chi svolgera' la verifica specialistica di operare una prima selezione degli esemplari da sottoporre a rilievo di campagna, e' necessario che la compilazione sia completa e corretta.
Scheda di identificazione
Per la verifica specialistica di campagna e per l'esame statistico dei dati raccolti, e' previsto l'utilizzo della scheda di identificazione. La scheda permette di rendere omogenei e confrontabili i dati raccolti nei vari contesti territoriali. In caso si tratti di identificare un filare o un gruppo di alberi e questo e' monospecifico si dovra' compilare una sola scheda. Se il raggruppamento (filare, viale alberato o gruppo) e' polispecifico occorrera' compilare una scheda per ogni gruppo di pari specie. Il concetto di gruppo si applica quando l'insieme delle piante forma un complesso che visivamente si percepisce come un tutto unico; ovviamente, per gruppo non si puo' intendere tutta la vegetazione che costituisce un parco od un giardino. Di seguito sono descritti i campi di informazione previsti nella scheda. Numero della scheda, data del rilievo, oggetto del rilievo, riferimento a censimenti passati. Per facilitare l'archiviazione dei dati, anche su supporto informatico, nonche' la correlazione con il materiale documentale, ad ogni scheda viene attribuito un numero progressivo che caratterizza il relativo rilievo. Come gia' accennato, qualora si debbano segnalare filari o gruppi plurispecifici, saranno compilate tante schede quante sono le specie; su ognuna si riportera' lo stesso numero accompagnato da una lettera di differenziazione [es.: gruppo di n. 3 cedri e n. 2 faggi, compilare n. 2 schede di rilevamento con lo stesso numero di scheda: scheda dei cedri (1a), scheda dei faggi (1b)]. La data del rilievo e' indispensabile in quanto le piante si presentano diversamente nelle varie stagioni e quindi anche le informazioni rilevate possono variare da periodo a periodo. Nel fare riferimento al passato censimento, si dovranno indicare gli estremi del censimento (es. censimento del CfS del 1982, censimento ad opera di enti territoriali, censimento Capodarca 1984 o 2004, censimento De Agostini, ecc.). Localizzazione geografica. Si riportera' l'ambito territoriale del rilievo, ossia la regione, la provincia, il comune, la localita' e, se disponibile, l'indirizzo; ove necessario, si descrivera' brevemente l'itinerario di accesso utilizzato per raggiungere l'esemplare, facendo riferimento a elementi di facile individuazione sul tracciato. Una volta individuato l'esemplare, singolo, filare o gruppo che sia, dovranno essere rilevate le coordinate GPS in WGS 84, la quota s.l.m. e la pendenza del sito di radicazione. Per il rilievo delle coordinate GPS di un filare o di un gruppo ci si posizionera' nel punto centrale degli stessi. Laddove reperibili verranno riportati anche i dati catastali (numero di foglio e particella/e), soprattutto se ci si trova in ambito privato, nonche' la denominazione del foglio IGM e il numero. Contesto. Il contesto verra' dettagliato in relazione all'inserimento dell'albero in ambiente urbano o extra-urbano. Verranno fornite le caratteristiche del suolo in termini di copertura (nudo, inerbito, cespugliato, pavimentato, impermeabilizzato, tappezzanti, ghiaia, erbacee) e di livello di compattamento (non compattato, debolmente compattato, mediamente compattato, fortemente compattato), annotando anche se vi e' ristagno idrico o meno. Proprieta' e vincoli. Verranno riportati il nominativo ed il recapito del proprietario (privato o pubblico) della pianta censita, in modo tale da consentire eventuali contatti necessari per ulteriori sopralluoghi. Verra' data indicazione anche del gestore se diverso dal proprietario. Si riportera' inoltre l'appartenenza o meno ad area protetta. Tassonomia. Si indichera' sia il nome scientifico secondo la classificazione binomia, completa della indicazione di sottospecie, varieta' o cultivar, che il nome volgare e l'eventuale denominazione dialettale con riferimento sia alla specie che all'individuo arboreo. Aspetti di monumentalita'. Si riportano i motivi (uno o piu') per i quali l'individuo e' da considerarsi monumentale, descrivendoli nell'apposito spazio e riportandone i relativi riferimenti testimoniali o bibliografici. Valgono i criteri descritti piu' esaustivamente nel decreto: 1) monumentalita' legata all'eta' e alle dimensioni; 2) monumentalita' legata alla forma o portamento; 3) monumentalita' legata al valore ecologico; 4) monumentalita' legata alla rarita' botanica; 5) monumentalita' legata al valore storico, culturale, religioso; 6) monumentalita' paesaggistica. Dati dimensionali del singolo elemento. Si descriveranno alcune importanti caratteristiche dendrometriche e morfologiche, quali il numero di fusti che compone la ceppaia, l'altezza, la circonferenza del tronco, il diametro della chioma, l'eta', fornendo le seguenti informazioni: per il tronco: indicare il numero dei fusti; per la circonferenza: indicare la circonferenza a 1,30 m da terra, espressa in centimetri, facendo riferimento per le modalita' di rilievo all'apposito allegato; per l'altezza: optare, a seconda della disponibilita' di strumentazione adatta e/o del grado di accessibilita' alla misurazione, tra quella misurata e quella stimata. Se l'albero e' policormico si riportera' l'altezza del fusto piu' elevato; per l'eta': riportare il valore stimato per classi di intervallo: < 100, 100-200, > 200; per la forma della chioma: indicare se espansa, pendula, colonnare, piramidale, a ombrello, a vaso nonche' se compressa o meno; per il diametro medio della chioma: indicare il diametro medio della proiezione della chioma a terra, espresso in metri; per altezza del 1° palco: indicare l'altezza da terra, espressa in metri. Condizioni vegetative e strutturali del singolo elemento. Si fornira' una prima valutazione generale dello stato di salute dell'esemplare arboreo: per il vigore vegetativo: indicare se buono, medio o scarso; per la defoliazione: indicare se assente, localizzata o diffusa; per la decolorazione: indicare se assente, localizzata o diffusa; per la microfillia: indicare se assente, significativa o evidente. Questo carattere si riferisce a foglie dalle dimensioni piu' ridotte rispetto al normale sviluppo, sintomo da imputare all'azione di diversi agenti biotici e abiotici quali stress idrico, carenze nutrizionali, attacchi fungini, inquinamento ecc. per il seccume: indicare se assente, allo stato iniziale o diffuso; per i riscoppi: indicare se assenti o presenti. Trattasi di rami provenienti da gemme dormienti, che si sviluppano a seguito dell'azione di diversi fattori quali stress idrici, funghi, virus ecc. Si forniranno anche indicazioni generali circa la stabilita' meccanica, indicando per ogni singola regione anatomica se l'aspetto strutturale e' buono, medio o scarso nonche' inserendo nello spazio dedicato alle note una breve descrizione dei sintomi/difetti biomeccanici rilevati. Si aggiungeranno informazioni circa le eventuali interferenze e il potenziale bersaglio in caso di cedimento della struttura arborea, intendendo per «bersaglio» qualsiasi bene insistente sull'area di potenziale caduta della pianta in misura permanente o temporanea. Stato fitosanitario del singolo elemento. Si indichera' l'eventuale presenza di infestazioni da parassiti o di infezioni riferite a malattie fungine, virali e batteriche, specificando l'agente di danno, la sua collocazione anatomica e descrivendone i sintomi (presenza di ferite, cavita', carpofori, rami epicormici, carie, sintomi di instabilita' e/o di decadimento vegetativo, danni antropici ed altro). Si indicheranno altresi', se presenti, danni di tipo diverso sia di origine biotica che abiotica. Si procedera' quindi alla valutazione qualitativa del quadro fitosanitario complessivo indicando se buono, debole, deperente. Interventi effettuati sul singolo elemento. Si forniranno informazioni aggiuntive relative alla storia dell'esemplare monumentale, laddove siano evidenti o confermate da informazioni attendibili. In particolare si fara' riferimento agli interventi passati indicandone la tipologia, i tempi e la localizzazione: per la potatura: indicare il tipo di intervento (di rimonda, di diradamento, di contenimento ecc.); per il consolidamento: indicare se effettuato con l'utilizzo di cavi in acciaio passanti o altro nonche' la localizzazione (es. a livello di branche primarie); per gli ancoraggi: indicare se effettuati con cavi in acciaio, funi, ecc. nonche' la localizzazione; per la dendrochirurgia: indicare le modalita' e i materiali utilizzati nonche' la localizzazione; per altro: indicare interventi tra i quali concimazione, trattamenti antiparassitari, ecc. Interventi necessari sul singolo elemento. Si indichera' la necessita' o meno di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria finalizzati al miglioramento delle condizioni biologiche, biomeccaniche ed estetiche dell'albero, con indicazione della tipologia. Caratteristiche dell'insieme omogeneo. Si forniranno informazioni circa la tassonomia, l'estensione, i principali parametri dimensionali del complesso arboreo, condizioni vegetative, interventi passati e da attuarsi. Per quel che riguarda i dati dimensionali si indicheranno, oltre che i valori medi, anche quelli massimi misurati anche su esemplari diversi (es. altezza massima del componente piu' alto, circonferenza massima dell'esemplare piu' grande anche se diverso dal primo). Per gli altri parametri di tipo non quantitativo si effettuera' una descrizione. Stato della tutela e proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico. Si segnaleranno i vincoli esistenti in base alla normativa vigente: vincolo idrogeologico, vincoli ex articoli 10, comma 4, lettera f), 136 e 142 del decreto legislativo n. 42/2004 «Codice dei beni culturali e del paesaggio» anche con riferimento alla loro declinazione a normativa regionale nonche' se l'elemento sia proponibile come oggetto di tutela ai sensi delle suddette norme. Altre osservazioni. Trattasi di spazio libero dedicato ad ogni eventuale considerazione, soprattutto in merito agli aspetti trattati per il singolo elemento che sono stati riproposti in modo generalizzato per l'intero insieme omogeneo. In esso potranno, pertanto, avere spazio osservazioni di interesse sul filare, gruppo, viale alberato, bosco. Rilevatori. E' inoltre importante riportare i nominativi dei rilevatori e il loro ente di appartenenza per poter eventualmente assumere dagli stessi ulteriori informazioni e chiarimenti. Corredo fotografico. A complemento della scheda di rilevamento, e' necessario allegare, altresi', della documentazione fotografica. Le immagini dovranno essere di buona qualita' e tali da permettere una chiara visione del rilievo e della sua potenziale monumentalita'. Si sottolinea la necessita' di fornire innanzi tutto un inquadramento della pianta o delle piante nel paesaggio circostante, possibilmente ponendovi alla base un riferimento dimensionale noto (una macchina, una persona). Alla foto d'inquadramento seguono poi una o piu' immagini di dettaglio relative a qualche particolare che si ritiene importante. Se si e' in possesso di materiale illustrativo di qualsiasi genere che documenti l'importanza del rilievo, e' opportuno allegarne copia alla scheda di rilevamento. ----------
Allegato n. 5
Rilevazione della circonferenza del fusto
Il parametro dimensionale di riferimento di maggiore significativita' e' la circonferenza del fusto che per convenzione e' misurata ad una altezza da terra pari a 1,30 m. La circonferenza degli alberi verra' rilevata con le seguenti modalita': a) se l'albero presenta piu' fusti, con biforcazione ad un altezza inferiore a m 1,30 da terra, si rileveranno le circonferenze di tutti i tronchi. Tale modalita' verra' eseguita anche se trattasi di un albero ceduato; b) se l'albero e' policormico ma la biforcazione si manifesta sopra m 1,30 da terra, si riportera' la misura del solo fusto, descrivendo la conformazione dei tronchi e della chioma; c) se ad 1,30 m dal suolo, l'albero presenta protuberanze o rigonfiamenti (cancri, ecc.), si misurera' la circonferenza della sezione piu' prossima a quella convenzionale di 1,30 m, che presenti la minore anomalia possibile; d) se l'albero e' troncato e rami sostitutivi hanno ricostituito in toto o in buona parte la chioma, o qualora biforcato presenti uno dei fusti, o parte di esso, troncato, esso sara' considerato alla stessa stregua degli altri individui, tenendo conto della menomazione (se importante) nell'assegnazione dell'appropriato giudizio di vitalita'; e) in caso di terreno inclinato si misurera' la circonferenza del tronco sul lato a monte, sempre a m 1,30 da terra; f) nel caso di alberi prostrati, la distanza di 1,30 m dal suolo andra' rilevata secondo la direzione inclinata del soggetto, passante per i punti centrali della sezione di base e della sezione di rilevamento; g) in caso di terreno aggiunto sulle radici o di interramento, tale da sollevare il piano di campagna, o in caso di dilavamento del terreno, tale da scoperchiare le radici stesse, si misurera' la circonferenza a m 1,30 dal colletto, cioe' dall'inserzione del tronco sulle radici. ---------- Allegato n. 6
Pannello tipo
Al fine di rendere riconoscibili in maniera univoca ed uniforme gli alberi monumentali presenti nell'elenco nazionale e' indispensabile che ogni esemplare (o gruppo di esemplari) venga descritto con pannelli che contengano le seguenti informazioni. Dati generali. Nome scientifico dell'esemplare. Nome volgare. Dati sull'esemplare censito: eta' approssimativa, altezza, diametro del tronco, data in cui sono stati effettuati i rilievi riportati nel pannello. Numero dell'esemplare nell'elenco nazionale o qualsiasi altro riferimento alfanumerico che individui l'esemplare all'interno di tale elenco. Dati botanici sulla specie. Caratteristiche generali, indicazioni su foglie e frutti, curiosita' botaniche. Possono essere inseriti in questo spazio anche foto descrittive. Notizie storiche. Informazioni su eventuale messa a dimora, informazioni sul luogo ove si trova l'esemplare (se presente ad esempio in un contesto architettonico quale villa, complesso ecclesiastico, parco cittadino ecc.). Personaggi legati all'esemplare. Brevi dati su eventuali personaggi associati all'esemplare. Informazioni culturali. Etimologia del nome della specie forestale, informazioni su usi e tradizioni legate all'esemplare, richiami a opere letterarie in cui e' citato l'esemplare. Il pannello dovra', inoltre, essere corredato dai loghi del Ministero dell'ambiente, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dei beni culturali, del Corpo forestale dello Stato, della Regione e del Comune ove si trova l'esemplare censito.
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| Art. 2 Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia
1. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, e' istituito l'elenco degli alberi monumentali d'Italia. Alla sua gestione provvede centralmente il Corpo forestale dello Stato - Ispettorato generale, e in particolare il Servizio II - Divisione 6ª, avente competenze in materia di monitoraggio ambientale. 2. L'elenco degli alberi monumentali d'Italia si compone degli elenchi regionali di cui all'art. 7, comma 3, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, predisposti oltre che dalle regioni a statuto ordinario, anche da quelle a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 10. 3. Gli elenchi regionali si compongono degli elenchi predisposti da tutti i comuni del territorio nazionale sulla base di un censimento effettuato a livello comunale. 4. Negli elenchi di cui al presente articolo e' fatta espressa menzione del vincolo paesaggistico sugli alberi monumentali eventualmente apposto ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera a), del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e del vincolo eventualmente proposto ai sensi degli articoli 138, 139, 140 e 141 del Codice medesimo. 5. Gli elenchi regionali istituiti ai sensi della normativa regionale di tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, restano salvi fino al termine indicato dal comma 1 del successivo articolo per la redazione degli elenchi regionali.
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| Art. 3 Censimento degli alberi monumentali
1. Entro il 31 luglio 2015, i comuni, sotto il coordinamento delle regioni, provvedono ad effettuare il censimento degli alberi monumentali ricadenti nel territorio di loro competenza; entro il 31 dicembre dello stesso anno, le regioni provvedono a redigere gli elenchi sulla base delle proposte provenienti dai comuni. Qualora presso le regioni siano gia' istituiti degli elenchi regionali ai sensi della normativa regionale di tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, tali elenchi sono revisionati, accertando, attraverso apposite verifiche sugli esemplari gia' censiti, che sussista rispondenza ai criteri e metodi indicati nel presente decreto. 2. Il censimento sara' realizzato dai comuni stessi sia mediante ricognizione territoriale con rilevazione diretta e schedatura del patrimonio vegetale sia a seguito di recepimento, verifica specialistica e conseguente schedatura delle segnalazioni provenienti da cittadini, associazioni, istituti scolastici, enti territoriali, strutture periferiche del Corpo forestale dello Stato - Direzioni regionali e Soprintendenze competenti del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.
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| Art. 4 Definizione di albero monumentale
1. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, si intende per «albero monumentale»: a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possano essere considerati come rari esempi di maestosita' e longevita', per eta' o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarita' botanica e peculiarita' della specie, ovvero che rechino un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali; b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani; c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private. 2. Ai fini dell'individuazione degli alberi monumentali singoli o delle formazione vegetali monumentali di cui al comma 1, lettera b), si considerano gli esemplari appartenenti sia a specie autoctone - specie naturalmente presenti in una determinata area geografica nella quale si sono originate o sono giunte senza l'intervento diretto, intenzionale o accidentale, dell'uomo - che alloctone - specie non appartenenti alla flora originaria di una determinata area geografica, ma che vi sono giunte per l'intervento, intenzionale o accidentale, dell'uomo -.
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| Art. 5 Criteri di monumentalita'
1. I criteri di attribuzione del carattere di monumentalita', sono i seguenti: a) pregio naturalistico legato all'eta' e alle dimensioni: aspetto strettamente legato alle peculiarita' genetiche di ogni specie ma anche alle condizioni ecologiche in cui si trovano a vivere i singoli esemplari di una specie. Il criterio dimensionale, che riguarda la circonferenza del tronco, l'altezza dendrometrica, l'ampiezza e proiezione della chioma, costituisce elemento di filtro nella selezione iniziale ma non e' imprescindibile qualora gli altri criteri siano di maggiore significativita'. A tale proposito, i valori soglia minimi della circonferenza sono individuati mediante appositi atti. Importante nella valutazione e' l'aspetto relativo alla aspettativa di vita dell'esemplare, che dovra' essere affrontato evitando di inserire nel rilevamento situazioni compromesse in misura irreversibile sia sotto il profilo fitosanitario che statico, questo valutato mediante l'utilizzo delle metodologie in uso; b) pregio naturalistico legato a forma e portamento: la forma e il portamento delle piante e' alla base del loro successo biologico e anche dell'importanza che ad essi e' stata sempre attribuita dall'uomo nel corso della storia. Tali criteri hanno ragione di essere presi in considerazione, in particolare, nel caso di esemplari cresciuti in condizioni ambientali ottimali (es. condizioni di optimum ecologico, assenza di potature errate, forma libera perfetta per la specie) o particolari (es. presenza di vento dominante) o per azioni dell'uomo (es. potature) che possano aver indotto forma o portamento singolari ad essere meritevoli di riconoscimento; c) valore ecologico: e' relativo alle presenze faunistiche che su di esso si insediano, con riferimento anche alla rarita' delle specie coinvolte, al pericolo di estinzione ed al particolare habitat che ne garantisce l'esistenza. L'albero puo' rappresentare un vero e proprio habitat per diverse categorie animali in particolare: entomofauna, avifauna, micro-mammiferi. Tale prerogativa si riscontra soprattutto in ambienti a spiccata naturalita', dove la salvaguardia di queste piante rappresenta elemento importante per la conservazione di specie animali rare o di interesse comunitario; d) pregio naturalistico legato alla rarita' botanica: si riferisce alla rarita' assoluta o relativa, in termini di specie ed entita' intraspecifiche. A tale riguardo si considerano anche le specie estranee all'area geografica di riferimento, quindi esotiche, e alle specie che, seppur coerenti in termini di areale di distribuzione, sono poco rappresentate numericamente; e) pregio naturalistico legato all'architettura vegetale: riguarda particolari esemplari o gruppi organizzati in architetture vegetali basate su di un progetto architettonico unitario e riconoscibile, in sintonia o meno con altri manufatti architettonici. Le architetture vegetali sono caratterizzate da una notevole complessita' derivante dai rapporti esistenti con gli elementi architettonici a cui si associano e con il contesto piu' generale in cui sono inserite. Si tratta spesso di ville e parchi storici di notevole interesse storico, architettonico e turistico, ma anche di architetture vegetali minori di interesse rurale. Il criterio di cui alla presente lettera e' verificato e valutato d'intesa con la Soprintendenza territorialmente competente del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo; f) pregio paesaggistico: considera l'albero come possibile elemento distintivo, punto di riferimento, motivo di toponomastica ed elemento di continuita' storica di un luogo. Trattasi di un criterio di sintesi dei precedenti, essendo il paesaggio, per sua definizione, costituito da diverse componenti: quella naturale, quella antropologico-culturale e quella percettiva. Il criterio di cui alla presente lettera e' verificato e valutato d'intesa con la Soprintendenza territorialmente competente del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo; g) pregio storico-culturale-religioso: e' legato alla componente antropologico-culturale, intesa come senso di appartenenza e riconoscibilita' dei luoghi da parte della comunita' locale, come valore testimoniale di una cultura, della memoria collettiva, delle tradizioni, degli usi e costumi. Riguarda esemplari legati a particolari eventi della storia locale, tradizioni, leggende, riferimenti religiosi, ecc. Tale valenza e' generalmente nota a livello locale e si tramanda per tradizione orale o e' riscontrabile in iconografie, documenti scritti o audiovisivi. Il criterio di cui alla presente lettera e' verificato e valutato d'intesa con la Soprintendenza territorialmente competente del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. 2. Nella applicazione dei suddetti criteri, da utilizzare, anche in modo alternativo, sara' assicurato un approccio attento al contesto ambientale, storico e paesaggistico in cui l'albero insiste.
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| Art. 6 Scheda di segnalazione e scheda di identificazione
1. Al fine di garantire all'elenco nazionale degli alberi monumentali una omogeneita' di contenuti e una comparabilita' tra i dati e le informazioni, per l'attivita' di censimento viene predisposta una scheda di identificazione dell'albero monumentale/formazioni vegetali monumentali, da utilizzarsi nel rilievo di campagna da parte sia delle amministrazioni che hanno provveduto precedentemente al censimento dei loro alberi monumentali che di quelle che non hanno ancora dato avvio ad una attivita' censuaria. 2. Quanto alla metodologia di rilevazione dei parametri, fra i quali, il parametro dimensionale relativo alla circonferenza, si fa riferimento all'allegato tecnico specifico. 3. Per la segnalazione di alberi monumentali, i soggetti di cui all'art. 3 utilizzano l'apposita scheda di segnalazione, resa disponibile nel sito web del Corpo forestale dello Stato: www.corpoforestale.it, alla sezione monitoraggio ambientale>alberi monumentali. La scheda, opportunamente compilata, deve essere consegnata al comune che ha competenza sul territorio in cui radica la pianta oggetto di segnalazione.
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| Art. 7 Realizzazione degli elenchi
1. Effettuate le attivita' di censimento, i comuni trasmettono alla regione di appartenenza i risultati dello stesso, esposti sotto forma di elenco, affinche' la stessa si pronunci circa la attribuzione del carattere di monumentalita' di ogni singolo elemento censito. L'elenco comunale sara' corredato delle schede di identificazione e del materiale documentale e fotografico, entrambi in formato digitale. Le regioni, ricevuti gli elenchi comunali contenenti le proposte di attribuzione del carattere di monumentalita', entro novanta giorni, provvedono, tramite le strutture deputate, alla relativa istruttoria e deliberano sulle iscrizioni, elaborando, quindi, il proprio elenco regionale in formato elettronico. Una volta approntato, tale elenco e' trasmesso unitamente a tutta la documentazione, al Servizio II - Divisione 6ª dell'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato. 2. Tale struttura, in modo tempestivo e previa verifica formale degli elenchi regionali acquisiti, in ordine al rispetto dei criteri stabiliti, provvede a redigere l'elenco degli alberi monumentali d'Italia, sempre in formato elettronico, nonche' ad implementare un archivio informatico delle singole schede di identificazione, aperto alla consultazione e/o all'inserimento dei dati da parte degli enti territoriali interessati, con abilitazione di funzioni diversificate. 3. L'elenco, qualsiasi sia il livello territoriale, segue lo schema allegato al presente decreto e riporta le seguenti informazioni: di tipo geografico: regione, provincia, comune, toponimo; di tipo topografico: coordinate geografiche, altitudine, localizzazione o meno in area urbanizzata; di tipo botanico e dendrometrico: classificazione binomia, nome volgare, circonferenza (cm) ad 1,30 m, altezza (m); di tipo valutativo: criterio prevalente per la attribuzione di monumentalita'. 4. L'elenco compilato dai comuni deve fornire, altresi', specifica evidenza degli elementi arborei per i quali risulta gia' apposto il vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera a), del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e deve indicare, altresi', gli elementi arborei per i quali si intende proporre l'avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera a), e secondo l'iter previsto dagli articoli 138, 139 e 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni. 5. L'elenco degli alberi monumentali d'Italia deve essere aggiornato con cedenza almeno annuale: le regioni comunicano al Corpo forestale dello Stato, gestore dello stesso, ogni eventuale variazione, non appena la stessa si verifichi. 6. Nel caso in cui l'elenco contenga elementi arborei per i quali risulti gia' formalizzato o proposto il provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni, le regioni inviano la relativa comunicazione e documentazione anche al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, per permettere l'aggiornamento della banca dati del SITAP (Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico), ai sensi del decreto ministeriale 26 maggio 2011 recante «Approvazione dello schema generale di convenzione con le regioni ai sensi dell'art. 156, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2012.
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| Art. 8 Pubblicazione degli elenchi
1. Ogni comune rende noti gli alberi inseriti nell'elenco nazionale ricadenti nel territorio amministrativo di propria competenza mediante affissione all'albo pretorio, in modo tale da permettere al titolare di diritto soggettivo o al portatore di interesse legittimo di ricorrere, nei modi e termini previsti dalla specifica normativa, avverso l'inserimento in elenco di uno specifico elemento arboreo. 2. Onde consentire le misure di tutela e di valorizzazione dei beni censiti da parte della collettivita' e delle amministrazioni pubbliche, l'elenco degli alberi monumentali d'Italia viene anche pubblicato, e costantemente aggiornato, sul sito internet del Corpo forestale dello Stato: www.corpoforestale.it nella sezione relativa al monitoraggio ambientale.
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| Art. 9 Tutela e salvaguardia
1. Ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, l'abbattimento e le modifiche della chioma e dell'apparato radicale sono realizzabili, dietro specifica autorizzazione comunale, solo per casi motivati e improcrastinabili per i quali e' accertata l'impossibilita' di adottare soluzioni alternative, previo parere vincolante del Corpo forestale dello Stato, che si puo' avvalere della consulenza dei Servizi fitosanitari regionali. I comuni provvedono a comunicare alla regione gli atti autorizzativi emanati per l'abbattimento o modifica degli esemplari. Nell'eventualita' in cui si rilevi unpericolo imminente per la pubblica incolumita' e la sicurezza urbana, l'Amministrazione comunale provvede tempestivamente agli interventi necessari aprevenire e ad eliminare il pericolo, dandone immediata comunicazione al Corpo forestale dello Stato, e predispone,ad intervento concluso, una relazione tecnica descrittiva della situazione e delle motivazioni che hanno determinato l'intervento. 2. Per gli elementi arborei che risultano sottoposti a provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, o per i quali risulti gia' pubblicata la proposta di dichiarazione ai sensi dell'art. 139, comma 2 del medesimo decreto, deve essere richiesta, altresi', l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 della suddetta normativa. 3. Al fine di garantire tutela agli alberi o alle formazioni vegetali censite e in attesa di iscrizione all'elenco nazionale degli alberi monumentali, laddove alle stesse non sia stata conferita alcuna forma di conservazione da parte delle normative regionali o non si sia provveduto alla dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dalla proposta di attribuzione di monumentalita' da parte del comune con proprio atto amministrativo notificato al proprietario, si applicano comunque le sanzioni previste dall'art. 7, comma 4, della legge 14 gennaio 2013, n. 10.
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| Art. 10 Segnaletica
1. Il Corpo forestale dello Stato fornisce le informazioni su ciascun bene monumentale iscritto in elenco anche per il tramite di una cartellonistica fissa, assicurando che la stessa abbia i requisiti standard previsti nell'allegato tecnico e che segua il formato predisposto dal gestore dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia.
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| Art. 11 Competenze del Corpo forestale dello Stato e attivita' di collaborazione con gli enti territoriali
1. A supporto della attivita' di censimento, i comuni possono richiedere specifica collaborazione ai comandi provinciali del Corpo forestale dello Stato, con particolare riferimento alla verifica specialistica delle segnalazioni provenienti da cittadini, associazioni, istituti scolastici, enti territoriali. 2. I comandi provinciali provvedono ad effettuare controlli annuali su tutti gli esemplari censiti al fine di verificarne le condizioni vegetative e comunicano ogni eventuale modifica riscontrata alla regione e all'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato e, qualora gli esemplari censiti siano sottoposti ai vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera a), del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e integrazione, altresi', alla Soprintendenza territorialmente competente del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. In caso di esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 7, comma 3, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, il Corpo forestale dello Stato, tramite i comandi provinciali e relative strutture dipendenti, provvede ad effettuare il censimento previsto per conto degli enti territoriali inadempienti. 3. Al personale delle strutture del Corpo forestale dello Stato coinvolte nella particolare attivita' sono assicurati opportuni corsi di formazione e di addestramento, da effettuarsi a livello sia centrale che decentrato nonche' l'uso di strumentazione necessaria all'attivita' valutativa nell'ambito della formulazione dei pareri richiesti anche ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge 14 gennaio 2013, n. 10. 4. Rappresentanti dei comandi regionali del Corpo forestale dello Stato partecipano, ai sensi dell'art. 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, alle commissioni regionali deputate alla formulazione di proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e aree di cui all'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nei casi in cui queste riguardino filari, alberate ed alberi monumentali.
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| Art. 12 Norme finanziarie
1. Per l'attuazione di quanto previsto nel presente decreto sono impiegate le risorse di cui all'art. 7, comma 5, della legge 14 gennaio 2013, n. 10. 2. A tal fine le predette risorse sono assegnate ai pertinenti capitoli del Programma «Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della Biodiversita'» dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 3. Le risorse finanziarie rese disponibili sono ripartite tra il Corpo forestale dello Stato e le regioni sulla base, da una parte, dei fabbisogni connessi all'attivita' di coordinamento, gestione degli elenchi, controllo e vigilanza, rilascio pareri del Corpo forestale dello Stato e, dall'altra, di quelli legati al sostegno del lavoro di censimento da parte dei comuni e alla redazione degli elenchi regionali; la ripartizione dei fondi destinati alle regioni avverra' sulla base di criteri stabiliti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali fondati sul confronto dei piu' significativi parametri territoriali.
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| Art. 13 Clausola di salvaguardia
1. Nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, le funzioni attribuite dal presente decreto al Corpo forestale dello Stato, ad esclusione di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, sono esercitate dai Corpi forestali regionali o provinciali. 2. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, le disposizioni della legge sono attuale nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano secondo le proprie organizzazioni tecnico-amministrative. Roma, 23 ottobre 2014
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Martina Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo Franceschini Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Galletti
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