Gazzetta n. 265 del 14 novembre 2014 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 24 settembre 2014 |
Avvio della procedura per l'istituzione dell'elenco degli operatori economici di fiducia della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura per l'espletamento delle procedure di acquisizione in economia, dirette all'affidamento di appalti di servizi. |
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IL DIRETTORE GENERALE della pesca marittima e dell'acquacoltura
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013 n. 105 reca «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il decreto legislativo del 12 aprile 2006 n. 163 recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»; Visto in particolare l'art. 27 del predetto decreto legislativo n. 163/2006 che prevede che per contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del codice dei contratti pubblici, previsti all'art. 19 del medesimo decreto legislativo, l'affidamento deve avvenire nel rispetto dei principi di economicita', efficacia, imparzialita', parita' di trattamento, trasparenza, proporzionalita'; Visto inoltre l'art. 125 del medesimo decreto legislativo n. 163/2006 recante «Lavori, servizi e forniture in economia» che la possibilita' di scegliere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi in economia tramite appositi elenchi predisposti dalle stazioni appaltanti; Visto infine l'art. 19 lettera f) del decreto legislativo n. 163/06 «concernente i servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente alla stazione appaltante, perche' li usi nell'esercizio della sua attivita', a condizione che la presentazione del servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010 n. 207 recante «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"»; Visto il Reg.(CE) n. 1198/06 del 27 luglio 2006 del Consiglio europeo recante il Fondo europeo per la Pesca (F.E.P.); Visto in particolare l'art. 40 del regolamento FEP, che nell'ambito dell'Asse prioritario 3 - misure di interesse comune il finanziamento di misure tese ad attuare una politica di valorizzazione, di promozione o di sviluppo di nuovi mercati per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura; Visto altresi' l'art. 46 del predetto regolamento FEP che nell'ambito dell'Asse prioritario 5 - Assistenza Tecnica - prevede il finanziamento di misure inerenti le attivita' di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione, controllo e audit del programma operativo, no; Visto il decreto n. 13 del 21 aprile 2010 con il quale e' stato approvato il manuale delle procedure e dei controlli dell'Autorita' di gestione; Visto il Reg. (CE) n. 498/07 del 26 marzo 2007 della Commissione europea recante modalita' di applicazione del Regolamento CE n. 1198/06 del 27 luglio 2006; Visto il programma operativo dell'intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca per il periodo di programmazione 2007-2013, approvato da ultimo con decisione (CE) C(2013) 119 del 17 gennaio 2013 recante modifica della decisione C(2007) 6792, del 19 dicembre 2007, quale modificata dalla decisione C(2010) 7914 dell'11 novembre 2010; Visto il programma per la promozione e valorizzazione della pesca e dell'acquacoltura adottato con decreto n. 18 del 1° marzo 2011, in sostituzione del programma di cui al decreto dell'8 gennaio 2009, per l'attuazione della misura 3.4 - Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori; Viste le linee guida per le spese ammissibili misura assistenza tecnica approvate nel marzo 2011 dal Comitato di sorveglianza per la programmazione FEP 2007-2013; Visto il Reg. (CE) del Consiglio n. 861 del 22 maggio 2006 che istituisce un'azione finanziaria della Comunita' per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare; Visto il decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 226 recante «Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7 della legge n. 5 marzo 2001, n. 57» e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2013 di adozione del programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013-2015; Visto il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e' stato pubblicato nella Gazzetta Europea n. L/149 del 20 maggio 2014; Ritenuto di definire le procedure per la formazione e la gestione dell'elenco dei prestatori di servizi di cui agli articoli 19 lettera f) e 125 del decreto legislativo n. 163/2006 per i servizi resi a favore del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura nelle materie di propria competenza; Ritenuto di avvalersi del presente elenco solo per appalti di importo inferiore ad € 40.000,00 esclusa I.V.A.
Decreta:
Art. 1 Oggetto
1. Il presente decreto disciplina il sistema per l'acquisizione delle procedure in economia, nonche' i criteri e le modalita' di iscrizione all'elenco dei prestatori di servizi (di seguito «Elenco»), nonche' le modalita' di gestione ed aggiornamento dell'Elenco, per i servizi resi in favore del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura (di seguito amministrazione) per importo inferiore ad € 40.000,00 esclusa I.V.A.
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| Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 2 Istituzione dell'elenco dei prestatori di servizi
1. Ai fini dell'attivazione delle procedure di affidamento previste dall'art. 125 del decreto legislativo n. 163/06 (di seguito codice) nonche' delle procedure di cui all'art. 19 lettera f) del codice, e' istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura (di seguito anche amministrazione), l'elenco di cui al comma 12 del predetto art. 125. 2. L'elenco ha lo scopo di definire un numero di operatori economici, prestatori di servizi, per i quali risultano preliminarmente comprovati i requisiti di capacita' economica e finanziaria nonche' i requisiti di capacita' tecnica e professionale di cui agli articoli 39, 41 e 42, del codice e dichiarati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, i requisiti di carattere morale di cui all'art. 38 del codice. Nell'ambito dell'elenco l'amministrazione puo' individuare, ove consentito dalle norme vigenti, i soggetti da invitare alle singole procedure di affidamento di servizi, per gli importi sopra indicati. 3. L'elenco, diviso per categorie, sottocategorie e classi di importo, viene redatto su supporto cartaceo e informatico e contiene le seguenti informazioni: a) numero progressivo assegnato sulla base dell'ordine di presentazione delle domande (fa fede il timbro apposto dalla segreteria della direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura e, a parita' di data, il numero di protocollo apposto); b) denominazione e ragione sociale; c) codice fiscale e/o partita I.V.A.; d) sede legale e sede amministrativa (se diversa da quella legale); e) nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i; 4. L'elenco, redatto secondo quanto prescritto dal presente provvedimento, e' adottato con decreto del direttore generale ed e' pubblicato sul sito internet dell'amministrazione - www.politicheagricole.gov.it
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| Art. 3 Durata dell'elenco
1. L'elenco e' sempre aperto all'iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti di cui all'art. 7 del presente decreto. Pertanto, le domande pervenute successivamente alla scadenza del termine previsto dall'art. 6, saranno conservate a cura dell'ufficio dirigenziale dal responsabile del procedimento ed ordinate per protocollo informatico di arrivo ed inserite nell'apposito elenco in sede di aggiornamento secondo le modalita' descritte al successivo art. 12.
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| Art. 4 Soggetti ammessi
1. Possono essere ammessi all'iscrizione, compatibilmente con le tipologie di prestazioni individuate al successivo art. 4, i seguenti operatori economici: a) gli imprenditori individuali anche artigiani, le societa' commerciali, le societa' cooperative; b) consorzi tra societa' cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge n. 422 del 1909 e del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577 e consorzi tra imprese artigiane previsti dalla legge n. 443 del 1985; c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di societa' consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, societa' commerciali, societa' cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'art. 36; (consorzi stabili tra imprenditori individuali, anche artigiani, societa' commerciali, societa' cooperative di produzione e lavoro); d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'art. 37; e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di societa' ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell'art. 37; (consorzi ordinari di concorrenti previsti dall'art. 2602 del codice civile); e-bis) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; si applicano le disposizioni dell'art. 37; f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni dell'art. 37 ovvero operatori economici, ai sensi dell'art. 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. (GIEIE (gruppo europeo di interesse economico) di cui al Reg. CE del Consiglio 25 luglio 1985, n. 2137, recepito nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 240 del 23 luglio 1991); g) ogni altro operatore economico di cui all'art. 34 del codice. (operatori economici stabiliti in altri Stati membri costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi (il termine operatore economico comprende qualsiasi persona giuridica pubblica o privata, purche' svolgente attivita' di offerta sul mercato di realizzazione di servizi; h) i liberi professionisti singoli od associati; i) societa' di professionisti.
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| Art. 5 Categorie, sottocategorie di specializzazione e classi di importo
1. I prestatori di servizi sono iscritti per categorie di specializzazione e, all'interno di ciascuna categoria, per sottocategoria e per classi di importo. 2. Per categoria di specializzazione si intende un insieme omogeneo di servizi, ripartiti in sottocategorie, (vds. All. 2) ritenuti necessari per l'esecuzione del programma triennale della pesca e dell'acquacoltura per l'esecuzione del programma operativo di cui al Fondo europeo per la pesca 2007-2013 ed il programma operativo per l'attuazione del Feamp 2014 - 2020, nonche' per l'esecuzione di ogni altro regolamento comunitario in materia di politica comune della pesca, come di seguito specificati: valutazioni, perizie anche tecniche e studi anche di fattibilita' connessi ad alcuni particolari aspetti della gestione e/o dell'attuazione del programma operativo, del programma nazionale triennale nonche' per l'esecuzione di ogni altro regolamento comunitario in materia di politica comune della pesca, compresi quelli di natura generale sul funzionamento del Fondo europeo per la pesca; creazioni di reti; organizzazione in rete; nonche' misure destinate a promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze in tutta l'Unione europea; corsi di preparazione e formazione del personale; servizi giuridici-amministrativi a supporto del programma operativo, del programma nazionale triennale o di altro regolamento comunitario in materia di politica comune della pesca; servizi di supporto tecnico/amministrativo per svolgere la necessaria attivita' di monitoraggio del programma operativo, del programma nazionale triennale o di altro regolamento comunitario in materia di politica comune della pesca; servizi connessi alla partecipazione ed all'organizzazione di convegni, conferenze e riunioni organizzati nell'ambito dell'attuazione del programma comunitario, nazionale o di altro regolamento comunitario in materia di politica comune della pesca, ivi compresi ristorazione e catering; servizi di preparazione, gestione sorveglianza, valutazione, informazione, controllo e audit del programma operativo, del programma nazionale o di altro regolamento comunitario in materia di politica comune della pesca; servizi di immissione ed elaborazione dati; pubblicazione di bandi di gara o avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di informazione; organizzazioni e/o partecipazione a fiere e manifestazioni; servizi d'informazione, divulgazione e promozione del settore anche attraverso iniziative editoriali o attraverso l'impiego di media; studi e indagini di mercato ed affini; sviluppo di progetti innovativi; installazione, funzionamento e interconnessione di sistemi informatizzati per la gestione, la sorveglianza, l'ispezione e la valutazione; igiene e qualita' dei prodotti ittici e/o dell'acquacoltura; valutazione di risorse biologiche; economia della pesca marittima e/o dell'acquacoltura; tecnologia della pesca marittima e/o dell'acquacoltura; altri servizi necessari per il funzionamento di quest'amministrazione e per l'efficace svolgimento delle materie di propria competenza. 3. Quest'amministrazione ricorre altresi' all'acquisizione in economia nelle ipotesi di cui all'art. 125, comma 10, lettera a), b), c) e d). 4. Unica classe d'importo, per la quale e' possibile iscriversi all'interno di ciascuna categoria e relativa sottocategoria, e' fino a € 39.999,99 al netto dell'I.V.A. (importo definito in relazione alla soglia di cui all'art. 125, comma 11 del codice e da intendersi automaticamente aggiornato in conformita' alle relative modificazioni ed integrazioni).
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| Art. 6 Domanda di iscrizione
1. Gli operatori economici devono presentare all'amministrazione apposita domanda, entro 60 giorni dalla pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che e' altresi' pubblicato sul sito www.politicheagricole.gov.it - precisando le categorie di specializzazione e le relative sottocategorie, tra quelle indicate nell'allegato 2. Al momento della presentazione della domanda, i soggetti di cui all'art. 3 devono essere gia' costituiti. 2. I soggetti di cui all'art. 4 che intendono iscriversi a piu' sottocategorie, devono presentare tante singole domande quante sono le sottocategorie cui sono interessati. 3. E' vietata la presentazione di domanda per la medesima sottocategoria e a titolo individuale ed in forma associata; a titolo individuale e come componente di consorzi; nonche' quale componente di piu' consorzi nel caso un soggetto presenti piu' domande per la medesima sottocategoria ai fini dell'iscrizione all'elenco, l'amministrazione prendera' in considerazione la sola istanza che risulti essere pervenuta anteriormente considerando irricevibile quella successiva. 4. La domanda di iscrizione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante. La domanda, compilata secondo lo schema allegato (modello A), corredata dalla documentazione di cui al successivo art. 7, deve essere indirizzata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura sita in viale dell'Arte 16 - 00144 Roma. 5. La domanda e la documentazione devono pervenire in plico sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante, recante la dicitura: «Domanda di iscrizione nell'elenco dei prestatori di servizi». 6. Il tempestivo recapito del plico resta ad esclusivo rischio del concorrente pertanto il tardivo arrivo del plico stesso rispetto al termine perentorio sopra specificato comportera' l'inammissibilita' della domanda di iscrizione. Per la ricezione utile del plico fara' fede il timbro apposto dalla segreteria dell'amministrazione. 7. Gli operatori ritenuti idonei sono inseriti in ciascuna sub categoria e nelle rispettive classi di importo, secondo l'ordine determinato dalla data di presentazione della domanda. Fa fede, a tale scopo, la data di arrivo del timbro apposto dalla segreteria della direzione e, a parita' di data, il numero di protocollo apposto. 8. Le domande acquisite fuori termine saranno custodite dal responsabile della gestione dell'elenco e prese in considerazione nell'ambito dell'attivita' di aggiornamento annuale dell'elenco nei termini di cui al successivo art. 12.
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| Art. 7 Requisiti per l'iscrizione
1. I soggetti indicati al precedente art. 4 dovranno dimostrare, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, di essere in possesso dei requisiti di seguito specificati: A. Requisiti di ordine generale e di idoneita'. Sono ammessi all'elenco gli operatori: 1. che non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 2. nei cui confronti non sia pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge n. 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico, se si tratta di societa' in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di societa' in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di societa'; 3. nei cui confronti non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunita' che incidono sulla moralita' professionale; e' comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o piu' reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di societa' in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di societa' in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di societa' o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'ultimo anno antecedente la domanda di iscrizione, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 c.p. e dell'art. 445, comma 2 c.p.p. Relativamente a questi ultimi, dovranno essere indicati nel Mod. A i nominativi e i relativi dati anagrafici, e se a carico degli stessi risultino o meno le sentenze di condanna indicate nell'art. 38 del decreto legislativo n.163/06; 4. che non abbiano violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge n. 19 marzo 1990, n. 55; 5. che non abbiano commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'osservatorio. Si intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche; 6. che non abbia commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'amministrazione, secondo motivata valutazione dell'amministrazione stessa; o che non abbia commesso un errore grave nell'esercizio della loro attivita' professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'amministrazione; 7. che non abbiano commesso violazioni gravi definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'art. 48-bis commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973; 8. che, nell'anno antecedente la domanda di iscrizione, non abbiano reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti risultanti dai dati in possesso dell'osservatorio; 9. che non abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti. Si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarita' contributiva di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002 n. 266; 10. in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; 10. nei cui confronti non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo dell'8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interiettivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge n. 4 agosto 2006, n. 248; 11. nei cui confronti non sussistano i divieti di cui all' art. 38, comma 1, lettera m-ter del codice; 12. iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali (qualora si tratti di organismi tenuti a detti obblighi); 13. iscritti in appositi albi professionali, qualora il servizio richiedano l'iscrizione obbligatoria in detti albi; 14. che non si trovino, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comportino che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale; Nota bene. In caso di consorzio o di RTI i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate o da ciascuna impresa del raggruppamento. B. Requisiti relativi alla capacita' economico-finanziaria. 1. Fatturato Globale - Il fatturato globale conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, deve essere almeno pari a € 20.000,00 I.V.A. esclusa moltiplicato per il numero di sottocategorie per le quali l'operatore presenti istanza e nelle varie categorie e sottocategorie, al netto dell'I.V.A. (per esempio: qualora si chieda l'iscrizione per classe 3 delle sottocategorie 2.01 e 2.02 il fatturato globale deve essere almeno pari a € 137.000,00). Per i soggetti di cui all'art. 34 lettere b) e c) del codice ed in caso di RTI, il requisito del fatturato globale deve essere posseduto integralmente dal consorzio o dal RTI che chiede l'iscrizione. Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attivita' da meno di tre anni i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attivita' [(fatturato richiesto/3) x anni di attivita']. 2. Idonee referenze bancarie - Le idonee referenze bancarie sono comprovate con dichiarazione di almeno un istituto di credito operante negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. 1° settembre 1993 n. 385. Se l'operatore richiedente non e' in grado per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell' attivita' da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, puo' provare la propria capacita' economico-finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'amministrazione. Per i soggetti di cui all'art. 34 lettere b) e c) del codice, le referenze bancarie devono essere possedute dal consorzio che chiede l'iscrizione. In caso di RTI le referenze devono essere possedute da ciascun operatore che compone il raggruppamento. C. Requisiti relativi alla capacita' tecnico-professionale. Servizi Analoghi - Avvenuta esecuzione di contratti di servizi per sottocategoria analoga a quella per la quale si richiede l'iscrizione, effettuati negli ultimi tre anni (36 mesi) antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, per un importo complessivo - I.V.A. esclusa - almeno pari ad € 40.000,00 per ciascuna delle sottocategorie per la quale si richiede l'iscrizione all'elenco. Per servizio analogo si intende un servizio che anche se non identico riguardi attivita' simili almeno negli aspetti essenziali e caratterizzanti quelle definite nella sottocategoria per la quale si chiede l'iscrizione (C.d.S. n. 7525/2010). Per i soggetti di cui all'art. 34, lettere b) e c) del codice ed in caso di RTI il requisito di cui al presente paragrafo puo' essere posseduto cumulativamente dal consorzio che chiede l'iscrizione o dal RTI che chiede l'iscrizione.
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| Art. 8 Documenti per l'iscrizione
Entro i termini di cui all'art. 6, gli interessati dovranno far pervenire la documentazione in plico chiuso e sigillato che deve riportare all'esterno le seguenti indicazioni: a) ragione sociale, codice fiscale e/o partita I.V.A., sede legale e sede amministrativa, fax e PEC; b) dicitura «Non aprire - Domanda di iscrizione all'elenco fornitori»; c) sottocategoria per la quale e' stata presentata l'istanza di partecipazione. All'interno il plico deve contenere: 1. dichiarazione, successivamente verificabile, sottoscritta dal legale rappresentante con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con cui il soggetto attesti i requisiti di partecipazione in conformita' al modello allegato A; 2. eventuale dichiarazione resa individualmente anche da tutti i soggetti indicati dall'art. 38, comma 1, lett. b) e c) del codice e, quindi, dal responsabile tecnico e/o direttore tecnico ed altresi': nel caso di professionisti associati, da ciascun soggetto associato; nel caso di societa' di capitali, dagli amministratori muniti di rappresentanza; nel caso di S.a.s. da tutti i soci accomandatari; nel caso di S.n. c. da tutti i soci. A tal fine andra' utilizzato il mod. B allegato al presente provvedimento. Nota bene. In caso di consorzi la documentazione e la dichiarazione di cui ai precedenti punti deve essere prodotta anche da ciascun consorziato. Attenzione: alle suddette dichiarazioni dovra' essere allegata copia fotostatica del documento di identita', in corso di validita', del soggetto firmatario ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. 3. referenza bancaria in originale. Si precisa che in caso di presentazione di istanze per piu' sottocategorie l'originale potra' essere inserito in una sola di esse e nelle altre potra' essere allegata copia dichiarata conforme all'originale ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 precisando la sottocategoria nel cui plico e' stata collocato l'originale.
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| Art. 9 Comunicazione dell'esito della domanda di iscrizione
1. Scaduto il termine per la presentazione di cui all'art. 6, il responsabile per la gestione dell'elenco provvede all'esame delle richieste di iscrizione degli operatori, seguendo l'ordine progressivo con cui le relative domande sono pervenute. 2. L'amministrazione, entro tre mesi a decorrere dal termine di cui all'art. 6, comunichera' l'esito del procedimento di iscrizione, specificando le categorie di specializzazione, le sottocategorie per cui ciascun soggetto richiedente sia risultato iscritto. Qualora l'amministrazione ritenga di non poter ultimare il procedimento di iscrizione entro tale termine ne dara' comunicazione sul sito con atto motivato. 3. Qualora la documentazione presentata necessiti di integrazioni o chiarimenti da parte dell'amministrazione il procedimento di iscrizione viene sospeso sino a che il soggetto non fornisca i richiesti chiarimenti ed integrazioni. 4. Qualora l documentazione presentata sia carente di alcuna delle dichiarazioni o di parte della documentazione, in difformita' da quanto prescritto all'art. 8, l'istante sara' invitato a regolarizzare entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta. Ai fini dell'inserimento in graduatoria faranno fede la data ed il protocollo di arrivo della documentazione integrativa che completa l'istanza. 5. Qualora la documentazione sia completa ma necessiti di chiarimenti, l'istante sara' invitato a fornirli entro un termine di 10 giorni. Ai fini dell'inserimento n graduatoria faranno fede la data ed il protocollo di arrivo dell'istanza originaria. 6. Qualora la documentazione presentata non soddisfi i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione al sistema per le categorie o sottocategorie, per le quali e' stata richiesta l'iscrizione, l'amministrazione potra' accogliere in modo parziale l'istanza. Qualora la documentazione presentata non soddisfi i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione al sistema per alcuna delle sottocategorie, l'amministrazione respingera' l'istanza. 7. L'istanza sara' altresi' respinta nel caso sia stata presentata da soggetti diversi da quelli di cui all'art. 4. Verra', altresi', respinta l'istanza presentata da soggetti che hanno a proprio carico annotazioni sul Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che assumono rilievo ai sensi dell'art. 38 del codice. 8. Nei casi di reiezione parziale o totale verra' comunicato tempestivamente all'istante, ai sensi dell'art. 10-bis della l. n. 241/90, i motivi che ostano all'accoglimento (parziale o totale) della domanda. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni. L'esito negativo della domanda, opportunamente motivato, verra' comunicato per iscritto al soggetto interessato.
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| Art. 10 Effetti dell'iscrizione
1. L'iscrizione e' intesa quale dimostrativa dei requisiti previsti dagli articoli 39, 41 e 42 del codice, mentre per quanto concerne i requisiti generali di cui all'art. 38 del codice, oggetto di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, viene fatta salva la verifica in occasione delle singole procedure di affidamento. 2. L'amministrazione, nei limiti d'importo indicati all'art. 1, intende avvalersi dell'elenco ai fini dell'art. 125 del codice, con le modalita' ivi previste, invitando gli operatori iscritti all'elenco alla presentazione di specifiche offerte senza ulteriore forma di pubblicita' in conformita' a quanto previsto dal codice e dal relativo regolamento attuativo. L'amministrazione, sempre nei limiti d'importo appena menzionati intende altresi' utilizzare l'elenco per l'acquisizione di servizi di ricerca di cui all'art. 19, lettera f) del codice - servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente alla stazione appaltante, perche' li usi nell'esercizio della sua attivita', a condizione che la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione - con le modalita' e secondo le procedure di cui all'art. 27 del codice. 3. In relazione all'importo stimato dell'iniziativa contrattuale, al netto dell'I.V.A., l'ufficio responsabile, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parita' di trattamento, invita le imprese iscritte nella sottocategoria interessata, a presentare un'offerta. 4. Gli operatori economici da invitare saranno selezionati con criterio rotativo, seguendo l'ordine di iscrizione nella sottocategoria cui si riferisce il servizio da affidare. Gli stessi operatori che abbiano gia' partecipato alla precedente procedura, potranno ricevere ulteriori inviti solo dopo che sono stati invitati tutti i restanti soggetti inseriti nella sottocategoria di riferimento non ancora inviatati. 5. Resta ferma la facolta' dell'amministrazione di invitare anche operatori economici, ritenuti idonei ma non iscritti all'elenco nei seguenti casi: a. impossibilita' di utilizzare l'elenco per la specializzazione o le caratteristiche tecniche del servizio da acquisire; b. in base a specifiche indagini di mercato si ritiene opportuno ampliare la concorrenza ad altri operatori economici non iscritti; c. qualora nessuno degli operatori economici inviatati abbia presentato un'offerta; d. qualora per il servizio da acquisire nella sottocategoria rispondente non siano iscritti operatori economici. 6. Le condizioni di partecipazione e le prescrizioni a cui i concorrenti devono assolvere saranno specificate nelle lettere d'invito. L'Amministrazione si riserva la facolta' di richiedere agli affidatari degli specifici incarichi ulteriore documentazione, comprovante quanto dichiarato ai fini dell'iscrizione nell'elenco, nonche' il possesso degli ulteriori requisiti e l'inesistenza delle situazioni di incompatibilita' previsti dalla normativa in vigore.
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| Art. 11 Riduzione, sospensione e cancellazione dell'iscrizione
1. L'amministrazione, in base agli elementi acquisiti nel corso della verifica dei requisiti ed in riscontro dell'assenza degli stessi, puo' procedere con provvedimento del direttore generale alla sospensione dell'efficacia dell'iscrizione, delle sottocategorie o delle categorie o alla cancellazione, con procedimento svolto in contraddittorio con l'impresa interessata, secondo le modalita' di cui alla legge n. 241/1990. 2. La cancellazione e' disposta d'ufficio, nei seguenti casi: per le imprese che per almeno cinque volte non abbiano risposto agli inviti di gara senza fornire adeguata motivazione in merito; per sopravvenuta carenza di uno dei requisiti di cui all'art. 7 del presente decreto; per inosservanza dell'obbligo di comunicazione annuale di cui all'art. 12, commi 7 e 8, del presente decreto; per cessazione dell'attivita'. 3. L'amministrazione potra' altresi' cancellare dall'elenco per mancata comunicazione delle variazioni di cui all'art. 12, comma 3, nonche' disporre la cancellazione degli operatori economici che eseguano le prestazioni contrattuali con grave negligenza o malafede ovvero in caso di grave errore nell'esercizio dell'attivita' professionale. 4. La cancellazione e' altresi' disposta su domanda dell'interessato.
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| Art. 12
Segnalazione delle variazioni, mantenimento dell'iscrizione e aggiornamento dell'elenco
1. Gli operatori iscritti nell'elenco devono comunicare all'amministrazione tutte le variazioni in ordine ai requisiti di cui al precedente art. 7, che siano influenti ai fini dell'iscrizione all'elenco stesso. 2. Tale comunicazione deve essere effettuata via PEC (1) , a mezzo lettera raccomandata, non oltre quindici giorni dal verificarsi delle variazioni stesse. Dette variazioni possono comportare una modifica d'ufficio dell'iscrizione, anche in mancanza di una richiesta di parte. 3. L'omessa o tardiva segnalazione delle variazioni di cui sopra da' luogo al provvedimento di cancellazione di cui al precedente art. 11. 4. L'Amministrazione ogni anno provvedera' all'aggiornamento dell'elenco, prendendo in esame, secondo le modalita' di cui all'art. 9, le domande di iscrizione pervenute oltre il termine ed entro quello del 30 settembre di ogni anno. 5. Durante il procedimento di aggiornamento possono essere disposte altresi', cancellazioni, sospensioni o reiscrizioni degli operatori economici secondo il precedente art. 11. 6. L'elenco, e i suoi successivi aggiornamenti, sono approvati con decreto direttoriale secondo le modalita' di cui all'art. 7. 7. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione i soggetti interessati devono dichiarare per ogni anno successivo a quello dell'iscrizione all'elenco, il perdurare del possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del codice nonche' il perdurare di quelli relativi alla capacita' economico-finanziaria e tecnico professionale di cui al precedente art. 7. 8. I soggetti iscritti devono, pertanto, far pervenire all'amministrazione, entro il 30 settembre di ogni anno, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, redatta in conformita' all'allegato C, da far pervenire secondo le modalita' di cui all'art. 6. 9. La mancata ricezione della dichiarazione entro il termine suddetto comporta l'automatica cancellazione dall'elenco.
(1) Le comunicazioni di cui all'art. 12 comma 2 potranno essere inviate al seguente indirizzo PEC: pemac.direzione@pec.politicheagricole.gov.it - Richiesta informazioni: pemac1@mpaaf.gov.it - Fax 06/46652898/9 - Responsabile della gestione dell'elenco: Tomage' Patrizia - Unita' Pemac I della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - Roma.
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| Art. 13
Estensione dell'iscrizione
1. L'operatore gia' iscritto puo' successivamente chiedere di essere iscritto ad altre sottocategorie con apposita domanda che sara' oggetto di valutazione nella fase di aggiornamento annuale, laddove vi sia capienza nel fatturato globale e negli altri requisiti speciali richiesti dall'art. 7, lettere B e C. 2. La domanda dev'essere presentata in conformita' a quanto disposto dall'art. 8 esclusivamente per le categorie di specializzazione e le sottocategorie di cui si chiede l'inserimento.
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| Art. 14 Pubblicita'
1. L'esistenza della procedura di iscrizione negli elenchi fiduciari dell'amministrazione dei prestatori di servizi e' resa nota mediante apposito avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie speciale relativa ai contratti pubblici e sul sito informatico dell'amministrazione www.politicheagricole.gov.it
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| Art. 15 Trattamento dati personali
1. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, denominato «Codice in materia di protezione dei dati personali», si informa che l'amministrazione gestira' l'archivio di dati personali dei soggetti che si candideranno per l'iscrizione all'elenco dei prestatori di servizi. 2. I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni. 3. Il trattamento dei dati potra' comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione. Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente correlate alle finalita' sopra indicate e con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati. L'iscrizione richiede necessariamente che sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali.
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| Art. 16 Disposizione finale
Il presente decreto integra quanto non previsto dal regolamento per l'acquisto in economia di lavori, servizi e forniture del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali - Agret I - logistica. Roma, 24 settembre 2014
Il direttore generale: Rigillo
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