Gazzetta n. 263 del 12 novembre 2014 (vai al sommario)
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
DECRETO 28 ottobre 2014
Criteri di determinazione del rendimento individuale ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.


L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103;
Visti in particolare gli artt. 15 e 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, come modificati rispettivamente dagli artt. 15 e 27 della legge 3 aprile 1979, n. 103, gli artt. 2 e 3 della legge 15 novembre 1973, n. 734, l'art. 43 della legge 18 giugno 2009, n. 69; l'art. 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 29 febbraio 1972, 14 aprile 2000, n. 175, 4 dicembre 2009, n. 208 e le ulteriori disposizioni attuative degli stessi;
Considerato che l'art. 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni con la legge 11 agosto 2014, n. 114 ha introdotto la «riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e degli enti pubblici»;
Considerato che, in base al comma 2 del citato art. 9, «sono abrogati il comma 457 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e il terzo comma dell'articolo 21 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L'abrogazione del citato terzo comma ha efficacia relativamente alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto»;
Considerato che, in base al comma 4 del citato art. 9, «nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il 50 per cento delle somme recuperate e' ripartito tra gli avvocati e procuratori dello Stato secondo le previsioni regolamentari dell'Avvocatura dello Stato, adottate ai sensi del comma 5. Un ulteriore 25 per cento delle suddette somme e' destinato a borse di studio per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato, da attribuire previa procedura di valutazione comparativa. Il rimanente 25 per cento e' destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni;
Considerato che, in base al comma 5 del citato art. 9, «I regolamenti dell'Avvocatura dello Stato... prevedono criteri di riparto delle somme di cui... al primo periodo del comma 4 in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l'altro della puntualita' negli adempimenti processuali»;
Considerato che, in base al comma 8 del citato art. 9, «il primo periodo del comma 6 si applica alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I commi 3, 4 e 5 e il secondo e il terzo periodo del comma 6 nonche' il comma 7 si applicano a decorrere dall'adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi di cui al comma 5, da operare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In assenza del suddetto adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 non possono corrispondere compensi professionali agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato.»;
Ritenuto, pertanto, di dovere emanare il suddetto regolamento relativo ai criteri di determinazione del rendimento individuale ai fini del riparto delle somme di cui al primo periodo del comma 4 del predetto art. 9 sulla base di criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l'altro della puntualita' negli adempimenti processuali secondo quanto disposto dal citato comma 5 dell'art. 9, nel rispetto del termine previsto dal successivo comma 8 del medesimo articolo (tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 114/2014 citata e, quindi, a decorrere dal 19 agosto 2014);
Visto il decreto dell'Avvocato generale 11 settembre 2014, n. 12749, con il quale e' stata istituita una Commissione per elaborare, fra l'altro, una proposta di regolamento relativo ai criteri di determinazione del rendimento individuale ai fini del riparto degli onorari;
Vista la proposta di regolamento presentata dalla predetta Commissione in data 29 settembre 2014;
Sentito, nella seduta del 10 ottobre 2014, il Consiglio degli Avvocati e Procuratori dello Stato, che ha concordato sulla proposta elaborata dalla predetta Commissione;

Decreta:

Art. 1

1. Le somme recuperate ai sensi dell'art. 9 del d.l. n. 90/2014 sono ripartite tra gli avvocati e procuratori dello Stato, secondo il disposto dell'art. 21, comma 2, del r.d. n. 1611/1933, per sette decimi tra gli avvocati e procuratori di ciascun Ufficio secondo le regole fissate dall'art. 9 del d.P.C.M. 29 febbraio 1972, e per tre decimi in misura eguale tra tutti gli avvocati e procuratori dello Stato, e corrisposte nella misura risultante dall'applicazione degli articoli che seguono.
2. Alla ripartizione hanno diritto per intero gli avvocati e procuratori dello Stato che abbiano tempestivamente evaso gli adempimenti professionali doverosi, anche processuali, esigibili in relazione al carico di lavoro assegnato. Gli altri avvocati e procuratori dello Stato partecipano al riparto nella misura determinata con le modalita' di cui al successivo art. 4.
3. Resta salva l'applicazione dell'art.12 del d.P.C.M. 19 febbraio 1972.
 
Art. 2

1. In esecuzione delle previsioni di cui agli artt. 15, 16 e 18, della legge n. 103/1979, l'Avvocato Generale dello Stato, l'Avvocato Generale Aggiunto, i vice Avvocati Generali dello Stato responsabili di una Sezione presso l'Avvocatura Generale dello Stato e gli Avvocati Distrettuali verificano con regolarita' il rendimento individuale degli avvocati e procuratori dello Stato, secondo i criteri di cui agli articoli successivi.
2. Ai fini del riparto delle somme, di cui alla prima parte del comma 4, dell'art. 9, del d.l. n. 90/2014, tale verifica viene comunque compiuta con cadenza quadrimestrale.
 
Art. 3

1. La verifica del rendimento individuale di cui all'art. 2 viene svolta, anche con l'ausilio degli strumenti informatici, e tiene conto dei seguenti elementi:
a) il puntuale rispetto dei termini processuali dai quali possano conseguire decadenze o preclusioni o, comunque, effetti pregiudizievoli dell'attivita' istituzionale;
b) il puntuale svolgimento dell'attivita' consultiva, anche con riguardo alle esigenze manifestate dall'Amministrazione richiedente;
c) la cura dell'attivita' di udienza con riferimento alle udienze destinate allo svolgimento di attivita' non dilazionabili;
d) il rispetto delle direttive dell'Istituto in materia di trattazione degli affari e di partecipazione alle attivita' istituzionali.
2. Nella valutazione degli elementi di cui al comma precedente dovra' tenersi conto dei carichi individuali di lavoro di ciascun Avvocato e Procuratore dello Stato, avendo in particolare riguardo al numero e alla qualita' degli affari trattati ed all'attivita' professionale complessivamente svolta, ivi compresa l'attivita' di procura.
 
Art. 4

1. Entro il quindicesimo giorno successivo alle singole scadenze quadrimestrali i soggetti di cui all'art. 2 procedono alla verifica del rendimento individuale loro demandata in base ai criteri di cui all'art. 3.
2. Nell'ipotesi in cui essi rilevino ingiustificati elementi negativi di valutazione del rendimento tali da incidere sulla ripartizione di cui al comma 4, dell'art. 9, del d.l. n. 90/2014, richiedono all'avvocato o procuratore dello Stato adeguati chiarimenti che devono esser resi nei dieci giorni successivi.
3. All'esito del contraddittorio di cui al comma 2, ove i soggetti di cui all'art. 2 non ritengano soddisfacenti i chiarimenti forniti, formalizzano la proposta di verifica del rendimento e quantificano in termini percentuali la misura della ridotta partecipazione al riparto.
4. La percentuale di riduzione della partecipazione al riparto non potra' essere inferiore al 10% ne' superiore al 75% e dovra' essere proporzionata alla rilevanza degli elementi negativi riscontrati ed alla gravita' delle conseguenze. In casi di particolare gravita', l'avvocato o il procuratore dello Stato potra' essere totalmente escluso dal riparto.
5. Qualora l'interessato non accetti espressamente per iscritto la proposta di valutazione, i soggetti di cui all'art. 2 trasmettono gli atti al Consiglio degli Avvocati e Procuratori dello Stato che delibera in via definitiva nella prima seduta utile.
 
Art. 5

1. La verifica di cui all'art. 3 sullo svolgimento delle attivita' dell'Avvocato Generale Aggiunto, dei vice Avvocati Generali, degli Avvocati Distrettuali e del Segretario Generale, viene compiuta direttamente dall'Avvocato Generale, anche con riguardo alle loro specifiche attribuzioni ivi compreso il rispetto dei criteri di assegnazione degli affari fissati dal Comitato Consultivo.
 
Art. 6

1. Il presente Regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha efficacia dal 1° gennaio 2015.
Roma, 28 ottobre 2014

L'Avvocato generale dello Stato: Dipace
 
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