Gazzetta n. 262 del 11 novembre 2014 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133
Testo del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 212 del 12 settembre 2014), coordinato con la legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Disposizioni urgenti per sbloccare gli interventi sugli assi
ferroviari Napoli-Bari e Palermo-Catania-Messina ed altre misure
urgenti per sbloccare interventi sugli aeroporti di interesse
nazionale

1. L'Amministratore Delegato di Ferrovie dello Stato S.p.A e' nominato, per la durata di due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, Commissario per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli - Bari, di cui al Programma Infrastrutture Strategiche previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'incarico e' rinnovabile con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto anche dei risultati conseguiti e verificati in esito alla rendicontazione di cui al comma 8. (( Al Commissario di cui al primo periodo non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati.))
2. Per le finalita' di cui al comma 1, ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli - Bari, in modo da poter avviare i lavori relativi a parte dell'intero tracciato entro e non oltre il 31 ottobre 2015, il Commissario provvede all'approvazione dei relativi progetti. Al fine di ridurre i costi e i tempi di realizzazione dell'opera, con particolare riferimento alla tratta appenninica Apice-Orsara, ((fatta salva la previsione progettuale, lungo la suddetta tratta, della stazione ferroviaria in superficie, )) il Commissario rielabora i progetti anche gia' approvati ma non ancora appaltati. Anche sulla base dei soli progetti preliminari, il Commissario puo' bandire la gara e tassativamente entro centoventi giorni dall'approvazione dei progetti decorrenti dalla chiusura della conferenza di servizi provvede alla consegna dei lavori, anche adottando provvedimenti d'urgenza. (( Negli avvisi, nei bandi di gara o nelle lettere di invito il Commissario prevede che la mancata accettazione, da parte delle imprese, delle clausole contenute nei protocolli di legalita' stipulati con le competenti prefetture-uffici territoriali del Governo, riferite alle misure di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonche' per la verifica della sicurezza e della regolarita' dei luoghi di lavoro, costituisce causa di esclusione dalla gara e che il mancato adempimento degli obblighi previsti dalle clausole medesime, nel corso dell'esecuzione del contratto, comporta la risoluzione del contratto stesso. Il mancato inserimento delle suddette previsioni )) comporta la revoca del mandato di Commissario. Il Commissario provvede inoltre all'espletamento di ogni attivita' amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata alla realizzazione della citata tratta ferroviaria, utilizzando all'uopo le strutture tecniche di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in relazione all'avvalimento delle strutture tecniche citate. In sede di aggiornamento del Contratto di programma il Commissario trasmette al CIPE i progetti approvati, il cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di avanzamento, segnalando eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini della valutazione di definanziamento degli interventi. Il contratto istituzionale di sviluppo sottoscritto in relazione all'asse ferroviario Napoli - Bari puo' essere derogato in base alle decisioni assunte dal Commissario di cui al comma 1.
(( 2-bis. Si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 37, 38 e 39 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Resta altresi' ferma l'applicazione dell'articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190.))
3. Gli interventi da praticarsi sull'area di sedime della tratta ferroviaria Napoli-Bari, nonche' quelli strettamente connessi alla realizzazione dell'opera, sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilita'.
4. La conferenza di servizi per la realizzazione degli interventi sopra citati e' convocata entro quindici giorni dall'approvazione dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di non ammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. (( Con riferimento agli interventi di cui al presente comma, in caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico ovvero alla tutela della salute e della pubblica incolumita', si applica l'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; in tal caso, tutti i termini previsti dal citato comma 3 sono ridotti alla meta'.))
5. I pareri, i visti ed i nulla-osta relativi agli interventi, necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 4, sono resi dalle Amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.
(( 6. Sulla base di apposita convenzione fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, il Commissario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si avvale della predetta Agenzia per favorire l'informazione, il coinvolgimento e i rapporti con i territori interessati, ai fini della migliore realizzazione dell'opera.))
7. La realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli -- Bari e' eseguita a valere sulle risorse previste nell'ambito del Contratto di programma stipulato tra RFI e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
8. Il Commissario, (( entro il 31 gennaio dell'esercizio finanziario successivo a quello di riferimento, )) provvede alla rendicontazione annuale delle spese di realizzazione della tratta ferroviaria Napoli - Bari sulla scorta dei singoli stati di avanzamento dei lavori, segnalando eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini della valutazione di definanziamento degli interventi. (( Il rendiconto semestrale e' pubblicato nei siti web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle regioni il cui territorio e' attraversato dalla tratta ferroviaria Napoli - Bari. ))
(( 8-bis. Al fine di non incorrere nelle limitazioni del patto di stabilita' interno, il Commissario e' autorizzato a richiedere i trasferimenti di cassa, in via prioritaria, a valere sulle risorse di competenza nazionale e, in via successiva, sulle risorse di competenza regionale, che insieme concorrono a determinare la copertura finanziaria dell'opera. ))
9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 del presente articolo si applicano anche alla realizzazione dell'asse ferroviario AV/AC Palermo-Catania-Messina.
(( 10. Per accelerare la conclusione del contratto il cui periodo di vigenza e' scaduto e consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale, il contratto di programma 2012-2016 - parte investimenti, sottoscritto in data 8 agosto 2014 tra la societa' Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e' approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Lo schema di decreto di cui al primo periodo e' trasmesso alle Camere entro trenta giorni dalla predetta data, per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso tale termine, il decreto puo' comunque essere emanato. )) Una quota pari a 220 milioni di euro delle risorse stanziate dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, quale contributo in conto impianti a favore di RFI e' finalizzata agli interventi di manutenzione straordinaria previsti nel Contratto di Programma parte Servizi 2012-2014, con conseguente automatico aggiornamento delle relative tabelle contrattuali. (( Agli enti locali che hanno sottoscritto, entro il 31 dicembre 2013, apposite convenzioni con la societa' RFI Spa per l'esecuzione di opere volte all'eliminazione di passaggi a livello, anche di interesse regionale, pericolosi per la pubblica incolumita', e' concesso di escludere, nel limite di tre milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, dal computo del patto di stabilita' interno per gli anni 2014 e 2015 le spese da essi sostenute per la realizzazione di tali interventi, a condizione che la societa' RFI Spa disponga dei relativi progetti esecutivi, di immediata cantierabilita', alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai relativi oneri si provvede per l'anno 2014 a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, e per l'anno 2015 a valere sulle risorse di cui al comma 5 del medesimo articolo. Alla ripartizione degli spazi finanziari tra gli enti locali si provvede con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.))
(( 10-bis. Al fine di rendere cantierabili nel breve termine opere di interesse pubblico nazionale o europeo nel settore ferroviario, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti redige il Piano di ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria, con il quale individua, secondo criteri di convenienza economica per il sistema-Paese, le linee ferroviarie da ammodernare, anche tramite l'impiego dei fondi della Connecting Europe Facility, sia per il settore delle merci sia per il trasporto dei passeggeri. Il Piano e' redatto in collaborazione con le associazioni di categoria del settore ed e' tempestivamente reso pubblico nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.))
11. Per consentire l'avvio degli investimenti previsti nei contratti di programma degli aeroporti di interesse nazionale di cui all'articolo 698 del codice della navigazione sono approvati, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore (( della legge di conversione )) del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che deve esprimersi improrogabilmente entro trenta giorni, i contratti di programma sottoscritti dall'ENAC con i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale. Per gli stessi aeroporti il parere favorevole espresso dalle Regioni e dagli enti locali interessati sui piani regolatori aeroportuali in base alle disposizioni del regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e successive modificazioni, comprende ed assorbe, a tutti gli effetti, la verifica di conformita' urbanistica delle singole opere inserite negli stessi piani regolatori.
(( 11-bis. Al fine di garantire la tempestivita' degli investimenti negli aeroporti, il modello tariffario e il livello dei diritti aeroportuali sono elaborati entro ottanta giorni dall'apertura della procedura di consultazione e trasmessi all'Autorita' di regolazione dei trasporti per la successiva approvazione entro i successivi quaranta giorni. Decorsi tali termini la tariffa aeroportuale entra in vigore, fatti salvi i poteri dell'Autorita' di sospendere il regime tariffario ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Per i contratti di programma vigenti e per la loro esecuzione resta ferma la disciplina in essi prevista in relazione sia al sistema di tariffazione, sia alla consultazione, salvo il rispetto del termine di centoventi giorni dall'apertura della procedura di consultazione per gli adeguamenti tariffari.
11-ter. In attuazione degli articoli 1, paragrafo 5, e 11, paragrafo 6, della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, la procedura per la risoluzione di controversie tra il gestore aeroportuale e gli utenti dell'aeroporto non puo' essere promossa quando riguarda il piano di investimento approvato dall'Ente nazionale per l'aviazione civile e le relative conseguenze tariffarie ne' quando il piano di investimento risulta gia' approvato dalle competenti amministrazioni.
11-quater. Per consentire la prosecuzione degli interventi previsti nel piano di investimento degli aeroporti i cui contratti di programma risultano scaduti alla data del 31 dicembre 2014, i corrispettivi tariffari per l'anno 2015 sono determinati applicando il tasso di inflazione programmato ai livelli tariffari in vigore per l'anno 2014. Tali corrispettivi si applicano, previa informativa alla International Air Transportation Association ai fini dell'aggiornamento dei sistemi di biglietteria presso le agenzie di vendita dei titoli di viaggio, dal 1° gennaio 2015 fino alla data di entrata in vigore dei livelli tariffari determinati in applicazione dei modelli di tariffazione di cui al capo II del titolo III del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni. ))

Riferimenti normativi

La legge 21 dicembre 2001, n. 443, reca: "Delega al
governo in materia di infrastrutture ed insediamenti
produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio
delle attivita' produttive", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2001, n. 299, S.O.
Si riporta il testo degli articoli 37, 38 e 39 del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 "Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80.
"Articolo 37. Obblighi di pubblicazione concernenti i
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicita'
legale e, in particolare, quelli previsti dall'articolo 1,
comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ciascuna
amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in
particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e
223, le informazioni relative alle procedure per
l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici,
servizi e forniture.
2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresi' a
pubblicare, nell'ipotesi di cui all'articolo 57, comma 6,
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la delibera
a contrarre".
"Articolo 38. Pubblicita' dei processi di
pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere
pubbliche.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano
tempestivamente sui propri siti istituzionali: i documenti
di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche
di competenza dell'amministrazione; le linee guida per la
valutazione degli investimenti; le relazioni annuali; ogni
altro documento predisposto nell'ambito della valutazione,
ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle
scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni
ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante; le
informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica
degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della
legge 17 maggio 1999, n. 144, incluse le funzioni e i
compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i
criteri di individuazione dei componenti e i loro
nominativi.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, fermi
restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo
128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le
informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli
indicatori di realizzazione delle opere pubbliche
completate. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla
base di uno schema tipo redatto dall'Autorita' per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, che ne cura altresi' la raccolta e la
pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di
consentirne una agevole comparazione".
"Articolo 39. Trasparenza dell'attivita' di
pianificazione e governo del territorio.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano:
a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli
altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani
paesistici, strumenti urbanistici, generali e di
attuazione, nonche' le loro varianti;
b) per ciascuno degli atti di cui alla lettera a) sono
pubblicati, tempestivamente, gli schemi di provvedimento
prima che siano portati all'approvazione; le delibere di
adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici.
2. La documentazione relativa a ciascun procedimento di
presentazione e approvazione delle proposte di
trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica
in variante allo strumento urbanistico generale comunque
denominato vigente nonche' delle proposte di trasformazione
urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione
dello strumento urbanistico generale vigente che comportino
premialita' edificatorie a fronte dell'impegno dei privati
alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o
della cessione di aree o volumetrie per finalita' di
pubblico interesse e' pubblicata in una sezione apposita
nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata.
3. La pubblicita' degli atti di cui al comma 1, lettera
a), e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli
atti stessi.
4. Restano ferme le discipline di dettaglio previste
dalla vigente legislazione statale e regionale".
Si riporta il testo dell'articolo 14-quater, comma 3,
della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
"Articolo 14-quater, comma 3. Effetti del dissenso
espresso nella conferenza di servizi.
3. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo
comma, della Costituzione, e delle infrastrutture ed
insediamenti produttivi strategici e di preminente
interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo
terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, e successive modificazioni, nonche' dei casi di
localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga
espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione
preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumita', la questione, in attuazione e nel
rispetto del principio di leale collaborazione e
dell'articolo 120 della Costituzione, e' rimessa
dall'amministrazione procedente alla deliberazione del
Consiglio dei Ministri, che ha natura di atto di alta
amministrazione. Il Consiglio dei Ministri si pronuncia
entro sessanta giorni, previa intesa con la Regione o le
Regioni e le Province autonome interessate, in caso di
dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o
tra piu' amministrazioni regionali, ovvero previa intesa
con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di
dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un
ente locale o tra piu' enti locali. Se l'intesa non e'
raggiunta entro trenta giorni, la deliberazione del
Consiglio dei Ministri puo' essere comunque adottata. Se il
motivato dissenso e' espresso da una regione o da una
provincia autonoma in una delle materie di propria
competenza, ai fini del raggiungimento dell'intesa, entro
trenta giorni dalla data di rimessione della questione alla
delibera del Consiglio dei Ministri, viene indetta una
riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la
partecipazione della regione o della provincia autonoma,
degli enti locali e delle amministrazioni interessate,
attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo
competente, ad esprimere in modo vincolante la volonta'
dell'amministrazione sulle decisioni di competenza. In tale
riunione i partecipanti debbono formulare le specifiche
indicazioni necessarie alla individuazione di una soluzione
condivisa, anche volta a modificare il progetto originario.
Se l'intesa non e' raggiunta nel termine di ulteriori
trenta giorni, e' indetta una seconda riunione dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri con le medesime
modalita' della prima, per concordare interventi di
mediazione, valutando anche le soluzioni progettuali
alternative a quella originaria. Ove non sia comunque
raggiunta l'intesa, in un ulteriore termine di trenta
giorni, le trattative, con le medesime modalita' delle
precedenti fasi, sono finalizzate a risolvere e comunque a
individuare i punti di dissenso. Se all'esito delle
predette trattative l'intesa non e' raggiunta, la
deliberazione del Consiglio dei Ministri puo' essere
comunque adottata con la partecipazione dei Presidenti
delle regioni o delle province autonome interessate".
La legge 27 dicembre 2013, n. 147, reca: "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2014)", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2013, n. 302, S.O.
Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, reca:
"Codice dell'amministrazione digitale", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.
Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 383, reca: "Regolamento recante disciplina dei
procedimenti di localizzazione delle opere di interesse
statale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno
1994, n. 141, S.O.
Si riporta il testo dell'articolo 80, comma 2, del
decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitivita'", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2012, n. 19, S.O.:
"2. L'Autorita' di vigilanza, in caso di violazione dei
principi di cui al comma 1 e di inosservanza delle linee di
politica economica e tariffaria di settore, adotta
provvedimenti di sospensione del regime tariffario
istituito".
Si riporta il testo degli articoli 1, paragrafo 5, e
11, paragrafo 6, della direttiva del Parlamento europeo e
dl Consiglio concernente i diritti aeroportuali (Testo
rilevante ai fini del SEE), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea 14 marzo 2009, n. L70.
"Articolo 1. Oggetto
(Omissis)
5. La presente direttiva lascia impregiudicato il
diritto di ciascuno Stato membro di applicare, nei
confronti di qualsiasi gestore aeroportuale situato nel suo
territorio, misure regolamentari supplementari che non
siano incompatibili con la presente direttiva o con altre
disposizioni pertinenti del diritto comunitario. Dette
misure possono comprendere misure di supervisione economica
quali l'approvazione dei sistemi di tariffazione e/o
dell'ammontare dei diritti, inclusi metodi di tariffazione
basati sull'incentivazione o la regolamentazione dei
massimali tariffari."
"Articolo 11. Autorita' di vigilanza indipendente
(Omissis).
6. Gli Stati membri provvedono affinche', con riguardo
ai casi di disaccordo di cui all'articolo 6, paragrafo 3,
siano adottate misure al fine di:
a) stabilire una procedura per la risoluzione delle
controversie tra il gestore aeroportuale e gli utenti
dell'aeroporto;
b) determinare le condizioni affinche' una controversia
possa essere sottoposta all'autorita' di vigilanza
indipendente. Quest'ultima, in particolare, respinge i
reclami che reputa non opportunamente giustificati o
adeguatamente documentati;
c) fissare i criteri in base ai quali i casi di
disaccordo sono valutati ai fini di una risoluzione.
Tali procedure, condizioni e criteri sono non
discriminatori, trasparenti e obiettivi."
Il decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27 reca:
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitivita'", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2012, n. 19, S.O
 
Art. 2

Semplificazioni procedurali per le infrastrutture strategiche
affidate in concessione

1. (( All'articolo 174 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, )) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-ter. (( Il bando di gara )) puo' altresi' prevedere, nell'ipotesi di sviluppo del progetto per stralci funzionali (( )) o nei casi piu' complessi di successive articolazioni per fasi, l'integrale caducazione della relativa concessione, con la conseguente possibilita' in capo al concedente di rimettere a gara la concessione per la realizzazione dell'intera opera, qualora, entro un termine non superiore a tre anni, da indicare nel bando di gara stesso, dalla data di approvazione da parte del CIPE del progetto definitivo dello stralcio funzionale immediatamente finanziabile, la sostenibilita' economico finanziaria degli stralci successivi non sia attestata da primari istituti finanziari.».
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle concessioni ed alle procedure in finanza di progetto con bando gia' pubblicato alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. All'articolo 175, comma 5-bis, (( del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, )) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « (( Si applicano )) altresi' le disposizioni di cui all'articolo 174».
4. Al comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, (( le parole )) : «ne' agli interventi da realizzare mediante finanza di progetto le cui proposte sono state gia' dichiarate di pubblico interesse alla data di entrata in vigore del presente decreto» (( sono soppresse )).
Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 174 del decreto
legislativo 12 aprile 2006 n.163 "Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100,
S.O., come modificato dalla presente legge:
"Articolo 174. Concessioni relative a infrastrutture
1. Il concessionario assume a proprio carico il rischio
di gestione dell'opera. Il prezzo eventualmente da
accordare al concessionario e la durata della concessione
sono determinati, nel bando di gara, sulla base del piano
economico finanziario e costituiscono, come previsto al
successivo articolo 177, comma 4, parametri di
aggiudicazione della concessione. Nella determinazione del
prezzo si tiene conto dell'eventuale prestazione di beni e
servizi da parte del concessionario allo stesso soggetto
aggiudicatore, relativamente all'opera concessa, secondo le
previsioni del bando di gara.
2. Le procedure di appalto del concessionario e i
rapporti dello stesso concessionario con i propri
appaltatori o con il proprio contraente generale, sono
regolate esclusivamente dalle:
norme regolanti gli appalti del concessionario di cui
agli articoli da 146 a 151;
norme di qualificazione degli appaltatori e
subappaltatori di cui al regolamento;
verifiche antimafia, da espletarsi nei confronti degli
affidatari e subaffidatari di lavori. I rapporti tra
concessionario e appaltatore o contraente generale sono
rapporti di diritto privato disciplinati dal contratto e
dalle norme del codice civile.
3. I rapporti di collegamento del concessionario con le
imprese esecutrici dei lavori sono individuati e regolati
dall'articolo 149, comma 3. L'elenco limitativo di tali
imprese e' unito alle candidature per la concessione. Tale
elenco e' aggiornato in funzione delle modifiche che
intervengono successivamente nei collegamenti tra le
imprese. Ove il concessionario si avvalga per la
realizzazione delle opere, di un contraente generale, ai
rapporti tra concessionario e contraente generale si
applicano i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 176. Ove il
contraente generale sia un'impresa collegata al
concessionario, deve assicurare il subaffidamento a terzi
delle quote ad essi riservate in sede di gara ovvero ai
sensi del comma 4; il subaffidamento delle quote predette
dovra' avvenire con la procedura prevista per gli appalti
del concessionario dagli articoli da 146 a 151.
4. E' fatto divieto alle amministrazioni
aggiudicatrici, di procedere ad estensioni dei lavori
affidati in concessione al di fuori delle ipotesi
consentite dall'articolo 147, previo aggiornamento degli
atti convenzionali sulla base di uno schema predisposto dal
Ministro delle infrastrutture. Di tale aggiornamento deve
essere data comunicazione al Parlamento.
4-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di
bancabilita' e il coinvolgimento del sistema bancario
nell'operazione, si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni contenute all'articolo 144, commi 3-bis, 3-ter
e 3-quater.
4-ter. Il bando di gara puo' altresi' prevedere,
nell'ipotesi di sviluppo del progetto per stralci
funzionali o, nei casi piu' complessi di successive
articolazioni per fasi, l'integrale caducazione della
relativa concessione, con la conseguente possibilita' in
capo al concedente di rimettere a gara la concessione per
la realizzazione dell'intera opera, qualora, entro un
termine non superiore a tre anni, da indicare nel bando di
gara stesso, dalla data di approvazione da parte del CIPE
del progetto definitivo dello stralcio funzionale
immediatamente finanziabile, la sostenibilita' economico
finanziaria degli stralci successivi non sia attestata da
primari istituti finanziari".

Si riporta il testo dell'articolo 175, comma 5-bis, del
decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 "Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100,
S.O., come modificato dalla presente legge:
"Articolo 175. Promotore e finanza di progetto
5-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di
bancabilita' e il coinvolgimento del sistema bancario
nell'operazione, si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni contenute all'articolo 144, commi 3-bis, 3-ter
e 3-quater.Si applicano altresi' le disposizioni di cui
all'articolo 174".
Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 2, del
decreto legge 21 giugno 2013, n.69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98
"Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2013, n. 144,
S.O., come modificato dalla presente legge:
"Articolo 19. Disposizioni in materia di concessioni e
defiscalizzazione
Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b), c), d)
ed e), non si applicano alle procedure in finanza di
progetto, di cui agli articoli 153 e 175 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con bando gia'
pubblicato alla data di entrata in vigore del presente
decreto".
 
Art. 3
Ulteriori disposizioni urgenti per lo sblocco di opere indifferibili,
urgenti e cantierabili per il rilancio dell'economia

1. Per consentire nell'anno 2014 la continuita' dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori, il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, (( e' incrementato di complessivi 3.851 milioni di euro, di cui )) 26 milioni per l'anno 2014, 231 milioni per l'anno 2015, 159 milioni per l'anno 2016, 1.073 milioni per l'anno 2017, 2.066 milioni per l'anno 2018 e 148 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
(( 1-bis. Il fondo di cui al comma 1 e' altresi' incrementato, per un importo pari a 39 milioni di euro, mediante utilizzo delle disponibilita', iscritte in conto residui, derivanti dalle revoche disposte dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e confluite nel fondo di cui all'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. ))
2. Con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, quanto alle opere di cui alle lettere a) e b), nonche' entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quanto alle opere di cui alla lettera c), sono finanziati, a valere sulle risorse di cui (( ai commi 1 e 1-bis )):
a) i seguenti interventi ai sensi degli articoli 18 e 25 del decreto-legge n. 69 del 2013 cantierabili entro il 31 dicembre 2014: Completamento della copertura del Passante ferroviario di Torino; Completamento sistema idrico Basento -- Bradano, Settore G; Asse autostradale Trieste -- Venezia; Interventi di soppressione e automazione di passaggi a livello sulla rete ferroviaria, individuati, con priorita' per la tratta terminale pugliese del corridoio ferroviario adriatico da Bologna a Lecce; Tratta Colosseo -- Piazza Venezia della Linea C di Roma;
b) i seguenti interventi appaltabili entro il 31 dicembre 2014 e cantierabili entro il 30 giugno 2015: ulteriore lotto costruttivo Asse AV/AC Verona Padova; Completamento asse viario Lecco -- Bergamo; Messa in sicurezza dell'asse ferroviario Cuneo -- Ventimiglia; Completamento e ottimizzazione della Torino -- Milano con la viabilita' locale mediante l'interconnessione tra la SS 32 e la SP 299-Tangenziale di Novara-lotto 0 e lotto 1; Terzo Valico dei Giovi -- AV Milano Genova; Quadrilatero Umbria -- Marche; Completamento Linea 1 metropolitana di Napoli; rifinanziamento dell'articolo 1, comma 70, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativo al superamento delle criticita' sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie; Messa in sicurezza dei principali svincoli della Strada Statale 131 in Sardegna;
c) i seguenti interventi appaltabili entro il 30 aprile 2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2015: metropolitana di Torino; tramvia di Firenze; Lavori di ammodernamento ed adeguamento dell'autostrada Salerno - Reggio Calabria, dallo svincolo di Rogliano allo svincolo di Atilia; Autostrada Salerno - Reggio Calabria svincolo (( Laureana di Borrello )); Adeguamento della strada statale n. 372 «Telesina» tra lo svincolo di Caianello della Strada statale n. 372 e lo svincolo di Benevento sulla strada statale n. 88; Completamento della S.S. 291 in Sardegna; Variante della «Tremezzina» sulla strada statale internazionale 340 «Regina»; Collegamento stradale Masserano-Ghemme; Ponte stradale di collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e l'EUR; Asse viario Gamberale-Civitaluparella in Abruzzo; Primo lotto Asse viario S.S. 212 Fortorina; (( Continuita' interventi nuovo tunnel del Brennero; )) Quadruplicamento della linea ferroviaria Lucca Pistoia; aeroporti di Firenze e Salerno; Completamento sistema idrico integrato della Regione Abruzzo; opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei ministri dal 2 al 15 giugno 2014 o richieste inviate ai sensi dell'articolo 18, comma 9, del decreto-legge n. 69 del 2013.
3. Le richieste di finanziamento inoltrate dagli enti locali relative agli interventi di cui al comma 2, lettera c), sono istruite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, (( e finalizzate, nel limite massimo di 100 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 1, a nuovi progetti di interventi, secondo le modalita' indicate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assegnando priorita': a) alla qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di volumetrie esistenti e di aree dismesse, nonche' alla riduzione del rischio idrogeologico; b) alla riqualificazione e all'incremento dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico, nonche' alla realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili; c) alla messa in sicurezza degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici, alle strutture socio-assistenziali di proprieta' comunale e alle strutture di maggiore fruizione pubblica. Restano in ogni caso esclusi dall'attribuzione di tali risorse i comuni che non abbiano rispettato i vincoli di finanza pubblica ad essi attribuiti )). Una quota pari a 100 milioni di euro a valere sulle risorse di cui (( ai commi 1 e 1-bis )) e' destinata ai Provveditorati interregionali alle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per interventi di completamento di beni immobiliari demaniali di loro competenza.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo si provvede:
a) (( (Soppressa) ));
b) quanto a 11 milioni (( di euro )) per l'anno 2014, mediante parziale utilizzo delle disponibilita' derivanti dalle revoche disposte dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e confluite nel fondo di cui all'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
c) quanto a 15 milioni (( di euro )) per l'anno 2014, quanto a 5,200 milioni per l'anno 2015, quanto a 3,200 milioni per l'anno 2016 e quanto a 148 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 6 febbraio 2009, n. 7;
d) quanto a 94,8 milioni (( di euro )) per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
e) quanto a 79,8 milioni (( di euro )) per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
f) quanto a (( 51,2 milioni di euro )) per l'anno 2015, a 155,8 milioni per l'anno 2016, a 925 milioni per l'anno 2017 e a 1.918 milioni per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 - di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
5. Il mancato rispetto dei termini fissati al comma 2, lettere a), b) e c), per l'appaltabilita' e la cantierabilita' delle opere (( determina )) la revoca del finanziamento assegnato ai sensi del presente decreto.
6. Le risorse revocate ai sensi del comma 5 confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e sono attribuite prioritariamente:
a) al primo lotto funzionale asse autostradale Termoli -- San Vittore;
b) al completamento della rete della Circumetnea;
c) alla metropolitana di Palermo: tratto Oreto -- Notarbartolo;
d) alla metropolitana di Cagliari: adeguamento rete attuale e interazione con l'hinterland.
(( d-bis) all'elettrificazione della tratta ferroviaria Martina Franca-Lecce-Otranto-Gagliano del Capo, di competenza della societa' Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici;
d-ter) al potenziamento del Sistema ferroviario metropolitano regionale veneto (SFMR), attraverso la chiusura del quadrilatero Mestre-Treviso-Castelfranco-Padova;
d-quater) all'ammodernamento della tratta ferroviaria Salerno-Potenza-Taranto;
d-quinquies) al prolungamento della metropolitana di Genova da Brignole a piazza Martinez;
d-sexies) alla strada statale n. 172 «dei Trulli», tronco Casamassima-Putignano. ))

7. Con i provvedimenti di assegnazione delle risorse di cui al comma 1 sono stabilite, in ordine a ciascun intervento, le modalita' di utilizzo delle risorse assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e di applicazione di misure di revoca.
8. Per consentire la continuita' dei cantieri in corso, sono confermati i finanziamenti pubblici assegnati al collegamento Milano - Venezia secondo lotto Rho - Monza, di cui alla (( delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 8 agosto 2013, n. 60/2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2014 )); nonche' sono definitivamente assegnate all'Anas S.P.A. per il completamento dell'intervento «Itinerario Agrigento-Caltanissetta-A19 - Adeguamento a quattro corsie della SS 640 tra i km 9 800 e 44 400», le somme di cui alla tabella «Integrazioni e completamenti di lavori in corso» del Contratto di programma tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ANAS S.p.A. relativo all'anno 2013, pari a 3 milioni di euro a valere sulle risorse destinate al Contratto di programma 2013 (( e a 42,5 milioni )) di euro a valere sulle risorse destinate al Contratto di programma 2012. (( Le risorse relative alla realizzazione degli interventi concernenti il completamento dell'asse strategico nazionale autostradale Salerno-Reggio Calabria di cui alla delibera del CIPE 3 agosto 2011, n. 62/2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011, sono erogate direttamente alla societa' ANAS Spa, a fronte dei lavori gia' eseguiti. ))
9. Le opere elencate nell'XI allegato infrastrutture approvato ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dal CIPE nella seduta del 1o agosto 2014, che, (( alla data di entrata in vigore )) del presente decreto non sono state ancora avviate e per le quali era prevista una copertura parziale o totale a carico del Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013 confluiscono automaticamente nel nuovo periodo di programmazione 2014-2020. Entro il 31 ottobre 2014, gli Enti che a diverso titolo partecipano al finanziamento e o alla realizzazione delle opere di cui al (( primo periodo )) confermano o rimodulano le assegnazioni finanziarie inizialmente previste.
(( 9-bis. Le opere elencate nell'XI allegato infrastrutture approvato ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, dal CIPE nella seduta del 1°agosto 2014, che siano gia' state precedentemente qualificate come opere strategiche da avviare nel rispetto dell'articolo 41 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e per le quali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sia stata indetta la conferenza di servizi di cui all'articolo 165 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono trasmesse in via prioritaria al CIPE, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini dell'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie per la loro realizzazione, previa verifica dell'effettiva sussistenza delle risorse stesse. ))
10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' confermato Autorita' Nazionale capofila e Capo Delegazione dei Comitati di Sorveglianza con riferimento al nuovo periodo di programmazione 2014-2020 dei programmi di cooperazione interregionale ESPON e URBACT, in considerazione di quanto gia' previsto dalla (( delibera del CIPE 21 dicembre 2007, n. 158/2007, pubblicata nel supplemento ordinario n. 148 alla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2008, )) ed in relazione alla missione istituzionale di programmazione e sviluppo del territorio propria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
11. E' abrogato il comma 11-ter dell'articolo 25 del decreto-legge n. 69 del 2013, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013.
12. Dopo l'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 117, e' aggiunto il seguente comma:
«2-bis. Le risorse disponibili sulla contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012, allegato al decreto-legge 1 luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, sono versate (( nell'anno 2014 )) all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate (( con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze )) a uno o piu' capitoli di bilancio (( dello stato di previsione )) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della giustizia secondo le ordinarie competenze definite nell'ambito del decreto di cui al comma 2.».
(( 12-bis. Per il completamento degli interventi infrastrutturali di viabilita' stradale di cui all'articolo 1, comma 452, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e' autorizzata la spesa di 487.000 euro per l'anno 2014.
12-ter. All'onere derivante dal comma 12-bis si provvede, per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 3, della legge 18 giugno 1998, n. 194. ))

Riferimenti normativi

Si riporta qui di seguito l'articolo 13, comma 1, del
decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9,
"Art. 13 Disposizioni urgenti per EXPO 2015, per i
lavori pubblici ed in materia di trasporto aereo
1. Le assegnazioni disposte dal CIPE con le delibere n.
146 del 17 novembre 2006 e le assegnazioni disposte dalla
delibera CIPE n. 33 del 13 maggio 2010 sono revocate. Le
quote annuali dei contributi revocati, iscritte in
bilancio, affluiscono al Fondo di cui all'articolo 32,
comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111. Le somme relative ai finanziamenti revocati
iscritte in conto residui, ad eccezione di quelle
conservate in bilancio ai sensi dell'articolo 30 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, dovranno essere versate
all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 dicembre
2013, per essere successivamente riassegnate,
compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, sul
Fondo di cui al precedente periodo. Le risorse revocate
sono destinate, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, in relazione alle
annualita' disponibili:
a) prioritariamente, per l'importo di 53,2 milioni di
euro, alla realizzazione dei progetti cantierabili relativi
a opere di connessione indispensabili per lo svolgimento
dell'Evento Expo 2015, gia' individuate dal tavolo
Lombardia, riguardanti il parcheggio remoto di
stazionamento di Cascina Merlata, nel limite di 31 milioni
di euro, il collegamento S.S. 11 - S.S. 233, lotto 1-B, nel
limite di 17,2 milioni di euro e le connesse opere di
collegamento e accoglienza tra il parcheggio e il sito
espositivo, nel limite di 5 milioni di euro;
b) per l'importo di 45 milioni di euro, ad opere
necessarie per l'accessibilita' ferroviaria Malpensa -
terminal T1-T2;
c) per l'importo di 42,8 milioni di euro, alla linea M4
della metropolitana di Milano.".
Si riporta qui di seguito l'articolo 32, commi da 1 a
6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:
"Art. 32. Disposizioni in materia di finanziamento e
potenziamento delle infrastrutture
1. Nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e' istituito il "Fondo
infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di
interesse strategico nonche' per gli interventi di cui
all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798" con
una dotazione di 930 milioni per l'anno 2012 e 1.000
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016.
Le risorse del Fondo sono assegnate dal CIPE, su proposta
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e
sono destinate prioritariamente alle opere ferroviarie da
realizzare ai sensi dell'articolo 2, commi 232, 233 e 234,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' ai contratti
di programma con RFI SpA e ANAS SpA. (232) (233)
2. Sono revocati i finanziamenti assegnati dal CIPE
entro il 31 dicembre 2010 per la realizzazione delle opere
ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche
di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, per le quali,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, non
sia stato emanato il decreto interministeriale previsto
dall'articolo 1, comma 512, della legge n. 296 del 2006 e
non sia stato pubblicato il relativo bando di gara. Il
presente comma non si applica a finanziamenti approvati
mediante decreto interministeriale ai sensi dell'articolo
3, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004,
n. 128. (230)
3. Sono altresi' revocati i finanziamenti assegnati dal
CIPE per la realizzazione delle opere ricomprese nel
Programma delle infrastrutture strategiche, di cui alla
legge 21 dicembre 2001, n. 443, i cui soggetti beneficiari,
autorizzati alla data del 31 dicembre 2010 all'utilizzo dei
limiti di impegno e dei contributi pluriennali con il
decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma
512, della legge n. 296 del 2006, alla data di entrata in
vigore del presente decreto non abbiano assunto
obbligazioni giuridicamente vincolanti, non abbiano bandito
la gara per l'aggiudicazione del relativo contratto di
mutuo ovvero, in caso di loro utilizzo mediante erogazione
diretta, non abbiano chiesto il pagamento delle relative
quote annuali al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e non sia stato pubblicato il relativo bando di
gara. (237)
4. Sono revocati i finanziamenti assegnati per la
progettazione delle opere ricomprese nel Programma delle
infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre
2001, n. 443 per i quali, alla data di entrata in vigore
del presente decreto legge, non sia stato emanato il
decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma
512, della legge n. 296 del 2006, ovvero i cui soggetti
beneficiari, autorizzati alla data del 31 dicembre 2008
all'utilizzo dei limiti di impegno e dei contributi
pluriennali con il decreto interministeriale previsto
dall'articolo 1, comma 512, della legge n. 296 del 2006,
alla data di entrata in vigore del presente decreto non
abbiano assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti, non
abbiano bandito la gara per l'aggiudicazione del relativo
contratto di mutuo ovvero, in caso di loro utilizzo
mediante erogazione diretta, non hanno chiesto il pagamento
delle relative quote annuali al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
5. Con decreti, di natura non regolamentare, del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
individuati i finanziamenti revocati ai sensi dei commi 2,
3 e 4.
6. Le quote annuali dei limiti di impegno e dei
contributi revocati e iscritte in bilancio ai sensi dei
commi 2, 3 e 4, affluiscono al Fondo appositamente
istituito nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.".
Si riportano gli articoli 18 e 25 del decreto-legge n.
69 del 2013:
"Art. 18. Sblocca cantieri, manutenzione reti e
territorio e fondo piccoli Comuni.
1. Per consentire nell'anno 2013 la continuita' dei
cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti
contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori e' istituito
nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti un Fondo con una dotazione
complessiva pari a 2.069 milioni di euro, di cui 335
milioni di euro per l'anno 2013, 405 milioni di euro per
l'anno 2014, 652 milioni di euro per l'anno 2015, 535
milioni di euro per l'anno 2016 e 142 milioni di euro per
l'anno 2017. Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti presenta semestralmente alle Camere una
documentazione conoscitiva e una relazione analitica
sull'utilizzazione del Fondo di cui al presente comma.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, si provvede
all'individuazione degli specifici interventi da finanziare
e all'assegnazione delle risorse occorrenti, nei limiti
delle disponibilita' annuali del Fondo di cui al comma 1.
Gli interventi finanziabili ai sensi del presente comma
riguardano il completamento delle infrastrutture di
rilevanza strategica nazionale in corso di realizzazione,
il potenziamento dei nodi, dello standard di
interoperabilita' dei corridoi europei e il miglioramento
delle prestazioni della rete e dei servizi ferroviari, il
collegamento ferroviario funzionale tra la Regione Piemonte
e la Valle d'Aosta, il superamento di criticita' sulle
infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie nonche'
l'attuazione di ulteriori interventi mirati ad incrementare
la sicurezza e a migliorare le condizioni
dell'infrastruttura viaria con priorita' per le opere
stradali volte alla messa in sicurezza del territorio dal
rischio idrogeologico, l'asse di collegamento tra la strada
statale 640 e l'autostrada A19 Agrigento - Caltanissetta,
gli assi autostradali Pedemontana Veneta e Tangenziale
Esterna Est di Milano. Per quest'ultimo intervento, l'atto
aggiuntivo di aggiornamento della convenzione conseguente
all'assegnazione del finanziamento e' approvato con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da
adottarsi entro trenta giorni dalla trasmissione dell'atto
convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente. Gli
interventi rispondenti alle finalita' di potenziamento dei
nodi, dello standard di interoperabilita' dei corridoi
europei e del miglioramento delle prestazioni della rete e
dei servizi ferroviari sono in ogni caso riferiti a
infrastrutture comprese nel Programma delle infrastrutture
strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, per
le quali si sono perfezionate le procedure di
individuazione con il coinvolgimento degli enti
territoriali.
3. Con delibere CIPE, da adottarsi entro quarantacinque
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto possono essere finanziati,
a valere sul fondo di cui al comma 1, nei limiti delle
risorse annualmente disponibili, l'asse viario Quadrilatero
Umbria-Marche, la tratta Colosseo - Piazza Venezia della
linea C della metropolitana di Roma, la linea M4 della
metropolitana di Milano, il collegamento Milano-Venezia
secondo lotto Rho-Monza, nonche', qualora non risultino
attivabili altre fonti di finanziamento, la linea 1 della
metropolitana di Napoli, l'asse autostradale Ragusa-Catania
e la tratta Cancello - Frasso Telesino della linea AV/AC
Napoli-Bari.
4. Le risorse gia' assegnate con la delibera CIPE n.
88/2010 al «Corridoio tirrenico meridionale A12 - Appia e
bretella autostradale Cisterna Valmontone» sono
indistintamente utilizzabili per i lotti in cui e'
articolata l'opera. L'opera, interamente messa a gara, puo'
essere realizzata e finanziata per lotti funzionali, senza
alcun obbligo del concedente nei confronti del
concessionario al finanziamento delle tratte non coperte
ove nei tre anni successivi all'aggiudicazione non vengano
reperite le risorse necessarie.
5. Per assicurare la continuita' funzionale e per lo
sviluppo degli investimenti previsti nella Convenzione
vigente relativa alla realizzazione e gestione delle tratte
autostradali A24 e A25 «Strade dei Parchi», a valere sul
Fondo di cui al comma 1, ed in deroga alla procedura di cui
al comma 2, e' destinato alla societa' concessionaria,
secondo le modalita' previste dal Verbale d'Intesa
sottoscritto da ANAS S.p.A. e Strada dei Parchi S.p.A. il
16 dicembre 2010, l'importo complessivo di 90,7 milioni di
euro, in ragione di 82,2 milioni di euro per l'anno 2013 e
8,5 milioni di euro per l'anno 2014, di cui 34,2 milioni di
euro quale contributo dovuto dallo Stato e 56,5 milioni di
euro in via di anticipazione a fronte del contributo dovuto
dalla Regione Lazio, dalla Provincia e dal Comune di Roma
ai sensi della Convenzione. Le risorse anticipate vengono
restituite dalla Regione e dagli enti locali interessati
entro il 31 dicembre 2015, con versamento all'entrata del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al
Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111.
6. Entro il 30 ottobre 2013 viene sottoposto al CIPE il
progetto definitivo della tratta Colosseo - Piazza Venezia
della linea C della metropolitana di Roma, da finanziarsi a
valere sul Fondo di cui al comma 1 a condizione che la
tratta completata della stessa linea C da Pantano a
Centocelle sia messa in pre-esercizio entro il 15 dicembre
2013.
7. Nelle more dell'approvazione del Contratto di
Programma - parte investimenti 2012-2016 sottoscritto con
RFI e' autorizzata la contrattualizzazione degli interventi
per la sicurezza ferroviaria immediatamente cantierabili
per l'importo gia' disponibile di 300 milioni di euro di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1°
marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 maggio
2012, n. 119.
8. Per innalzare il livello di sicurezza degli edifici
scolastici, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito degli
investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei
fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30
aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, destina
fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014
al 2016 a un piano di interventi di messa in sicurezza
degli edifici scolastici e di costruzione di nuovi edifici
scolastici, anche con strumenti previsti dall'articolo 53,
comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, secondo un programma concordato tra la Presidenza
del Consiglio dei ministri e i Ministeri dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e delle infrastrutture e
dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e successive modificazioni.
8-bis. Al fine di predisporre il piano di messa in
sicurezza degli edifici scolastici, di cui al comma 8, e'
autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2014, 2015 e 2016, in relazione all'articolo 2,
comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per
l'individuazione di un modello unico di rilevamento e
potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione
del rischio sismico. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del
Dipartimento della protezione civile, sentito il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono
definite le modalita' di individuazione delle attivita' di
cui al periodo precedente. Al relativo onere, pari a 3,5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016,
si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni, per gli anni 2014 e 2015, dello stanziamento
del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
8-ter. Al fine di attuare misure urgenti in materia di
riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni
scolastiche statali, con particolare riferimento a quelle
in cui e' stata censita la presenza di amianto, nonche' di
garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico,
ferma restando la procedura prevista dall'articolo 11,
commi da 4-bis a 4-octies, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, per le altre risorse destinate al
Fondo unico di cui al comma 4-sexies del medesimo articolo
11 e nelle more della completa attuazione della stessa
procedura, per l'anno 2014 e' autorizzata la spesa di 150
milioni di euro. Per le suddette finalita', nonche' per
quelle di cui al comma 8, per gli interventi finanziati con
le risorse di cui ai commi 8 e 8-sexies, nella misura
definita dal decreto di cui al presente periodo, fino al 31
dicembre 2014, i sindaci e i presidenti delle province
interessati operano in qualita' di commissari governativi,
con poteri derogatori rispetto alla normativa vigente, che
saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Ai relativi oneri si
provvede ai sensi del comma 8-sexies.
8-quater. Le risorse previste dal comma 8-ter sono
ripartite a livello regionale per essere assegnate agli
enti locali proprietari degli immobili adibiti all'uso
scolastico sulla base del numero degli edifici scolastici e
degli alunni presenti in ciascuna regione e della
situazione del patrimonio edilizio scolastico ai sensi
della tabella 1 annessa al presente decreto. Le quote
imputate alle province autonome di Trento e di Bolzano sono
rese indisponibili in attuazione dell'articolo 2, comma
109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. L'assegnazione
agli enti locali e' effettuata con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca entro il
30 ottobre 2013 sulla base delle graduatorie presentate
dalle regioni entro il 15 ottobre 2013. A tale fine, gli
enti locali presentano alle regioni entro il 15 settembre
2013 progetti esecutivi immediatamente cantierabili di
messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione
straordinaria degli edifici scolastici. La mancata
trasmissione delle graduatorie da parte delle regioni entro
il 15 ottobre 2013 comporta la decadenza dall'assegnazione
dei finanziamenti assegnabili. Le risorse resesi
disponibili sono ripartite in misura proporzionale tra le
altre regioni. L'assegnazione del finanziamento prevista
dal medesimo decreto autorizza gli enti locali ad avviare
le procedure di gara con pubblicazione delle medesime
ovvero le procedure di affidamento dei lavori. Il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca comunica
al Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco dei
finanziamenti assegnati agli enti locali e semestralmente
lo stato di attuazione degli interventi, che sono
pubblicati nel sito internet dei due Ministeri.
8-quinquies. Il mancato affidamento dei lavori di cui
al comma 8-quater entro il 30 aprile 2014 comporta la
revoca dei finanziamenti. Per le Regioni nelle quali gli
effetti della graduatoria di cui al comma 8-quater sono
stati sospesi da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria,
il termine del 30 aprile 2014 e' prorogato al 30 giugno
2014. Le eventuali economie di spesa che si rendono
disponibili all'esito delle procedure di cui al citato
comma 8-quater ovvero le risorse derivanti dalle revoche
dei finanziamenti sono riassegnate dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca alle
richieste che seguono nell'ordine della graduatoria. Lo
stesso Ministero provvede al trasferimento delle risorse
agli enti locali per permettere i pagamenti entro il 31
dicembre 2014, secondo gli stati di avanzamento dei lavori
debitamente certificati.
8-sexies. La somma di 150 milioni di euro giacente sul
conto corrente bancario acceso presso la banca Intesa
Sanpaolo Spa, relativo alla gestione stralcio del Fondo
speciale per la ricerca applicata (FSRA) di cui
all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e'
versata all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31
gennaio 2014 per essere riassegnata al Fondo unico per
l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma
4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. Le ulteriori somme disponibili
all'esito della chiusura della gestione stralcio del FSRA
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere successivamente riassegnate al Fondo per il
finanziamento ordinario delle universita' statali.
8-septies. All'articolo 1, comma 141, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, dopo le parole: «non possono
effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento
della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per
l'acquisto di mobili e arredi,» sono inserite le seguenti:
«se non destinati all'uso scolastico e dei servizi
all'infanzia,».
9. A valere sul Fondo di cui al comma 1, in deroga alla
procedura indicata al comma 2, l'importo di 100 milioni di
euro per l'anno 2014, da iscriversi nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
Trasporti, e' destinato alla realizzazione del primo
Programma «6000 Campanili» concernente interventi
infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova
costruzione di edifici pubblici, ivi compresi gli
interventi relativi all'adozione di misure antisismiche,
ovvero di realizzazione e manutenzione di reti viarie e
infrastrutture accessorie e funzionali alle stesse o reti
telematiche di NGN e WI-FI, nonche' di salvaguardia e messa
in sicurezza del territorio. Possono accedere al
finanziamento solo gli interventi muniti di tutti i pareri,
autorizzazioni, permessi e nulla osta previsti dal decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dal decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, con apposita convenzione
tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali e
il personale - e l'Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI), da approvare con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e pubblicare sulla
Gazzetta Ufficiale, sono disciplinati i criteri per
l'accesso all'utilizzo delle risorse degli interventi che
fanno parte del Programma. I Comuni con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti, le unioni composte da comuni
con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e i comuni
risultanti da fusione tra comuni, ciascuno dei quali con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti, per il tramite
dell'ANCI, presentano entro 60 giorni dalla pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della
sopra citata convenzione, le richieste di contributo
finanziario al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. Il contributo richiesto per il singolo progetto
non puo' essere inferiore a 500.000 euro e maggiore di
1.000.000 di euro e il costo totale del singolo intervento
puo' superare il contributo richiesto soltanto nel caso in
cui le risorse finanziarie aggiuntive necessarie siano gia'
immediatamente disponibili e spendibili da parte del Comune
proponente. Ogni Comune puo' presentare un solo progetto.
Il Programma degli interventi che accedono al finanziamento
e' approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti.
10. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
e' approvato il programma degli interventi di manutenzione
straordinaria di ponti, viadotti e gallerie nonche' degli
ulteriori interventi mirati ad incrementare la sicurezza e
a migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria con
priorita' per le opere stradali volte alla messa in
sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico della
rete stradale di interesse nazionale in gestione ad ANAS
SpA con l'individuazione delle relative risorse e apposita
convenzione che disciplina i rapporti tra Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e ANAS SpA per l'attuazione
del programma nei tempi previsti e le relative modalita' di
monitoraggio. La societa' ANAS SpA presenta semestralmente
alle Camere una relazione sull'attuazione del programma di
cui al presente comma.
11. Il mancato conseguimento, alla data del 31 dicembre
2013, delle finalita' indicate al comma 1, determina la
revoca del finanziamento assegnato ai sensi del presente
articolo. Con i provvedimenti di assegnazione delle risorse
di cui ai commi 2 e 3 sono stabilite, in ordine a ciascun
intervento, le modalita' di utilizzo delle risorse
assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e di
applicazione di misure di revoca. Le risorse revocate
confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
12. Le risorse assegnate a valere sul Fondo di cui al
comma 1 non possono essere utilizzate per la risoluzione di
contenziosi.
13. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede:
quanto a euro 235 milioni per l'anno 2013, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre
2012, n. 228; quanto a euro 50 milioni per l'anno 2013, a
euro 120 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e a
euro 142 milioni per l'anno 2016, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
5, comma 1, della legge 6 febbraio 2009, n. 7; quanto a
euro 96 milioni per l'anno 2014, a euro 258 milioni per
l'anno 2015, a euro 143 milioni per l'anno 2016 e a euro
142 milioni per l'anno 2017 mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; quanto
a euro 50 milioni per l'anno 2013, a euro 189 milioni per
l'anno 2014, a euro 274 milioni per l'anno 2015 e a euro
250 milioni per l'anno 2016 mediante corrispondente
utilizzo delle risorse assegnate dal CIPE in favore del
secondo lotto del Terzo Valico dei Giovi a valere sul Fondo
di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111.
14. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati
di previsione dei Ministeri interessati, le variazioni di
bilancio conseguenti alla ripartizione del Fondo di cui al
comma 1.
14-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti riferisce semestralmente alle Camere sullo stato
di attuazione dei decreti attuativi di propria competenza
di cui al presente articolo."
Art. 25 . Misure urgenti di settore in materia di
infrastrutture e trasporti
1. Al fine di assicurare la continuita' dell'attivita'
di vigilanza sui concessionari della rete autostradale da
parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in
attuazione dell'articolo 11, comma 5, secondo periodo, del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e
per la pubblica amministrazione e la semplificazione, si
procede alla individuazione delle unita' di personale
trasferito al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e alla definizione della tabella di equiparazione
del personale trasferito con quello appartenente al
comparto Ministeri e all'Area I della dirigenza nonche'
alla individuazione delle spese di funzionamento relative
all'attivita' di vigilanza e controllo sui concessionari
autostradali. Il personale trasferito, cui si applicano,
per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di
cui all'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, mantiene la posizione assicurativa
gia' costituita nell'ambito dell'assicurazione generale
obbligatoria, ovvero delle forme sostitutive o esclusive
dell'assicurazione stessa. Per le finalita' di cui al
presente comma, la dotazione organica del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e' incrementata:
a) per l'area funzionale di un numero di unita' pari al
numero di unita' di personale individuato nella predetta
area dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
di cui al primo periodo;
b) per l'area dirigenziale di prima e di seconda fascia
rispettivamente di una e dodici unita' di personale, come
individuato dal predetto decreto.
2. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede
all'individuazione delle risorse derivanti dalle sub
concessioni su sedime autostradale e, ove necessario, di
quelle derivanti dal canone comunque corrisposto ad ANAS
S.p.a. ai sensi dell'articolo 1, comma 1020, secondo
periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, - anche
mediante apposita rideterminazione della quota percentuale
del predetto canone da corrispondere direttamente ad ANAS
S.p.a. da parte dei concessionari autostradali - destinate
a coprire gli oneri derivanti dal comma 1, da iscrivere
corrispondentemente nello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti. ANAS S.p.a. provvede
a dare esplicita evidenza tra i ricavi propri del conto
economico delle entrate acquisite ai sensi del citato comma
1020.
3. ANAS S.p.a. versa, entro il 30 giugno 2013,
all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva
riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, la quota relativa al periodo 1° ottobre-31
dicembre 2012, al netto delle anticipazioni gia'
effettuate, dei canoni afferenti alla competenza dell'anno
2012 concernenti le sub concessioni sul sedime autostradale
previsti a carico dei concessionari autostradali. A
decorrere dal 2013 i canoni di competenza relativi alle sub
concessioni sul sedime autostradale previsti a carico dei
concessionari autostradali sono versati al bilancio dello
Stato con cadenza mensile, entro il mese successivo, nella
misura del novanta per cento dell'ammontare degli importi
dovuti per il corrispondente periodo dell'anno precedente,
salvo conguaglio da effettuarsi entro il 31 marzo dell'anno
successivo. Per il solo anno di competenza 2013 il termine
di versamento delle prime sei rate e' fissato al 31 luglio
2013. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
assume le situazioni debitorie e creditorie relative alle
funzioni di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, ed all'articolo 11, comma 5.
del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, nonche'
l'eventuale contenzioso, sorti a far data dal 1° ottobre
2012.
5. Le disponibilita' residue delle risorse iscritte in
bilancio per l'anno 2012 destinate ai Contratti di servizio
e di programma dell'ENAV S.p.A. di cui all'articolo 5,
comma 10, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989,
n. 160, possono essere utilizzate per la compensazione dei
costi sostenuti dall'ENAV nell'anno 2012, e previsti dai
predetti contratti, per garantire la sicurezza degli
impianti ed operativa di cui all'articolo 11-septies del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
5-bis. Al fine di ridurre il rischio aeronautico e
ambientale correlato all'insistenza di abitazioni a uso
residenziale intercluse nel sedime dell'aeroporto di Pisa,
e' stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, il Ministero della difesa, il Ministero
dell'economia e delle finanze, l'Ente nazionale per
l'aviazione civile (ENAC), la societa' di gestione
interessata, la regione, la provincia e il comune
competenti apposito accordo di programma per la
delocalizzazione delle abitazioni intercluse nel sedime
dell'aeroporto di Pisa. Nello stesso accordo sono previsti
le modalita' di attuazione dell'intervento, le risorse che
concorrono al finanziamento e i termini per la loro
erogazione nonche' le modalita' di trasferimento delle aree
al demanio aeronautico civile statale.
5-ter. All'accordo di programma di cui al comma 5-bis
puo' essere destinata una quota delle risorse da assegnare
per l'anno 2013 all'ENAC, ai sensi dell'articolo 11-decies
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
nella misura massima di 10 milioni di euro e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
6. Al fine di superare lo stato di emergenza derivante
dalla scadenza delle gestioni commissariali gia' operanti
per la messa in sicurezza delle grandi dighe senza
concessionario, all'articolo 55, comma 1-ter, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il
primo periodo e' inserito il seguente: «A tal fine la
dotazione organica del personale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e' incrementata di un numero
corrispondente di posti.».
7. All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) all'alinea, le parole: «, anche avvalendosi di Anas
s.p.a.,» sono soppresse;
2) alla lettera a), le parole: «ovvero in affidamento
diretto ad Anas s.p.a. a condizione che non comporti
effetti negativi sulla finanza pubblica, nonche',
subordinatamente alla medesima condizione, di affidamento
diretto a tale societa' della concessione di gestione di
autostrade per le quali la concessione sia in scadenza
ovvero revocata» sono soppresse;
3) alla lettera b), il numero 3) e' abrogato;
b) al comma 3, lettera a), le parole: «anche per
effetto di subentro ai sensi del precedente comma 2,
lettere a) e b)» sono soppresse.
8. All'articolo 36, comma 9, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «L'amministratore
unico» sono sostituite dalle seguenti: «L'organo
amministrativo» e le parole: «entro il 30 marzo» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre»;
b) al secondo periodo, le parole: «Entro 30 giorni
dall'emanazione del decreto di approvazione dello statuto»
sono sostituite dalle seguenti: «Entro 30 giorni dalla data
di approvazione da parte dell'assemblea del bilancio per
l'esercizio 2012»;
c) il terzo periodo e' soppresso.
9. Le funzioni ed i compiti di vigilanza sulle
attivita' previste dalla Convenzione per l'esercizio dei
servizi di collegamento marittimo con le isole minori
siciliane stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 998,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 19-ter
del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166,
sono attribuiti alla Regione Siciliana a decorrere
dall'entrata in vigore del presente decreto.
10. All'articolo 6, comma 19, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole «con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono
soppresse e dopo le parole «ogni successiva modificazione
ovvero integrazione delle suddette convenzioni e'
approvata» sono inserite le seguenti «con decreto del
Presidente della Regione Siciliana.».
11. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti si provvede, nei successivi trenta giorni, alle
modifiche del testo convenzionale, stipulato in data 30
luglio 2012, necessarie all'adeguamento alle presenti
disposizioni.
11-bis. Le risorse revocate ai sensi dell'articolo 18,
comma 11, che confluiscono nel Fondo di cui all'articolo
32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, sono attribuite prioritariamente:
a) al completamento della copertura del Passante
ferroviario di Torino;
b) alla regione Piemonte, a titolo di contributo per
spese sostenute per la realizzazione del collegamento
Torino-Ceres/Aeroporto di Caselle;
c) al collegamento ferroviario Novara-Seregno-Malpensa
(potenziamento e variante di Galliate);
d) alla regione autonoma Friuli Venezia Giulia per la
realizzazione della terza corsia della tratta autostradale
A4 Quarto d'Altino-Villesse-Gorizia, al fine di consentire
l'attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 3702/2008 del 5 settembre 2008, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 213 dell'11 settembre 2008;
e) agli interventi di soppressione e automazione di
passaggi a livello sulla rete ferroviaria mediante
costruzione di idonei manufatti sostitutivi o deviazioni
stradali o di miglioramento delle condizioni di esercizio
di passaggi a livello non eliminabili, individuati, con
priorita' per la tratta terminale pugliese del corridoio
ferroviario adriatico da Bologna a Lecce, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze.
11-ter .
11-quater. All'articolo 11, comma 1, della legge 26
ottobre 1995, n. 447, dopo le parole: «dagli autodromi,»
sono inserite le seguenti: «dalle aviosuperfici, dai luoghi
in cui si svolgono attivita' sportive di discipline
olimpiche in forma stabile,». All'articolo 1, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 3 aprile 2001, n. 304, dopo le parole: «di
autodromi,» sono inserite le seguenti: «aviosuperfici,
luoghi in cui si svolgono attivita' sportive di discipline
olimpiche in forma stabile,»'. All'articolo 4, comma 3, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14
novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280
del 1° dicembre 1997, dopo la parola: «aeroportuali» sono
inserite le seguenti: «, di aviosuperfici, dei luoghi in
cui si svolgono attivita' sportive di discipline olimpiche
in forma stabile». All'articolo 1, comma 1, lettera a), del
decreto del Ministro dell'ambiente 31 ottobre 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre
1997, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
nonche' delle aviosuperfici e dei luoghi in cui si svolgono
attivita' sportive di discipline olimpiche in forma
stabile».
11-quinquies. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo
11, commi 6 e 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,
n. 64, nonche' quanto disposto dall'articolo 16, commi 4 e
9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le
regioni interessate, al fine di consentire la rimozione
dello squilibrio finanziario derivante da debiti pregressi
a carico dei rispettivi bilanci regionali concernenti i
servizi di trasporto pubblico regionale e locale e di
applicare i criteri di incremento dell'efficienza e di
razionalizzazione previsti dall'articolo 16-bis, comma 3,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e
successive modificazioni, predispongono un piano di
ristrutturazione del debito a tutto il 31 dicembre 2012, da
sottoporre, entro il 31 ottobre 2013, all'approvazione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del
Ministero dell'economia e delle finanze. Il piano di
ristrutturazione del debito deve individuare le necessarie
azioni di razionalizzazione e di incremento dell'efficienza
da conseguire attraverso l'adozione dei criteri e delle
modalita' di cui al citato articolo 16-bis, comma 3, del
decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012. Per il
finanziamento del piano di ristrutturazione, ciascuna
regione interessata e' autorizzata, previa delibera del
CIPE, a utilizzare, per gli anni 2013 e 2014, le risorse ad
essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la
coesione in attuazione della delibera del CIPE n. 1/2011
dell'11 gennaio 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 80 del 7 aprile 2011, nel limite massimo dell'importo
che sara' concordato tra ciascuna regione, il Ministero per
la coesione territoriale, il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti e il Ministero dell'economia e delle
finanze sulla base del piano stesso. Per le regioni
interessate sara' conseguentemente sottoposta all'esame del
CIPE, per la presa d'atto, la nuova programmazione delle
risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Le regioni
interessate, per le medesime finalita', nonche' per il
mantenimento dell'equilibrio di bilancio, possono, in
alternativa, utilizzare le complessive risorse del proprio
bilancio per i medesimi anni, ivi comprese le residue
disponibilita' derivanti dall'applicazione dell'accordo
sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano del 7 febbraio 2013, in materia di proroga
dell'utilizzo, ove sussistenti, di economie di bilancio
vincolate, fermi restando i limiti del patto di stabilita'
interno.
11-sexies. Per il biennio 2013-2014, al fine di
consentire il raggiungimento degli obiettivi di
efficientamento e razionalizzazione di cui all'articolo
16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la
regione Calabria e' autorizzata, acquisito il parere del
Ministro per la coesione territoriale, del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia
e delle finanze, ad utilizzare le risorse destinate alla
programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, nel limite di 40 milioni di euro per operazioni
di potenziamento del sistema di mobilita' regionale su
ferro, compreso l'acquisto di materiale rotabile
automobilistico e ferroviario. Le risorse sono rese
disponibili, entro il predetto limite di 40 milioni di
euro, previa rimodulazione del piano di interventi
rientrante nella programmazione regionale del Fondo per lo
sviluppo e la coesione.".
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 70, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147:
"70. All'articolo 18 del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «il
superamento di criticita' sulle infrastrutture viarie
concernenti ponti e gallerie» sono inserite le seguenti:
«nonche' l'attuazione di ulteriori interventi mirati ad
incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni
dell'infrastruttura viaria con priorita' per le opere
stradali volte alla messa in sicurezza del territorio dal
rischio idrogeologico»;
b) al comma 10, dopo le parole: «programma degli
interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti
e gallerie» sono inserite le seguenti: «nonche' degli
ulteriori interventi mirati ad incrementare la sicurezza e
a migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria con
priorita' per le opere stradali volte alla messa in
sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico».".
Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 1, della
legge 6 febbraio 2009, n. 7:
"Art. 5. (Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli
10, lettere a), b), c) e d), e 19 del Trattato di cui
all'articolo 1, pari a euro 34.200.200 per l'anno 2009, a
euro 74.216.200 per l'anno 2010, a euro 70.716.200 per
l'anno 2011 e a euro 1.336.200 per ciascuno degli anni dal
2012 al 2029, e a quelli derivanti dall'attuazione
dell'articolo 8 dello stesso Trattato, valutati in 180
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2028,
nonche' agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo
4 della presente legge, pari a 50 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2009 al 2011, si provvede mediante
utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti
dall'attuazione dell'articolo 3.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede
al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione
dell'articolo 8 del Trattato di cui all'articolo 1 della
presente legge, anche ai fini dell'adozione dei
provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma
7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi
dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata
legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in
vigore dei provvedimenti e delle misure di cui al periodo
precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere,
corredati di apposite relazioni illustrative.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio."
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 186, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228:
"186. Al fine di consentire il finanziamento delle
attivita' finalizzate alla realizzazione di una piattaforma
d'altura davanti al porto di Venezia e' autorizzato il
trasferimento all'Autorita' portuale di Venezia di 5
milioni di euro per l'anno 2013 e di 95 milioni di euro per
l'anno 2015."
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 212, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228:
"212. Per la realizzazione dell'asse autostradale
«Pedemontana Piemontese» e' assegnato alla regione
Piemonte, per l'anno 2015, un contributo di 80 milioni di
euro."
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 6, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147:
"6. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma,
della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88, la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo
sviluppo e la coesione e' determinata, per il periodo di
programmazione 2014-2020, in 54.810 milioni di euro. Il
complesso delle risorse e' destinato a sostenere
esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura
ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle
aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del
Centro-Nord. Con la presente legge si dispone l'iscrizione
in bilancio dell'80 per cento del predetto importo secondo
la seguente articolazione annuale: 50 milioni per l'anno
2014, 500 milioni per l'anno 2015, 1.000 milioni per l'anno
2016; per gli anni successivi la quota annuale e'
determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196."
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 21
dicembre 2001, n. 443:
"1. Delega al Governo in materia di infrastrutture ed
insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per
il rilancio delle attivita' produttive.
1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni
costituzionali delle regioni, individua le infrastrutture
pubbliche e private e gli insediamenti produttivi
strategici e di preminente interesse nazionale da
realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese
nonche' per assicurare efficienza funzionale ed operativa e
l'ottimizzazione dei costi di gestione dei complessi
immobiliari sedi delle istituzioni dei presidi centrali e
la sicurezza strategica dello Stato e delle opere la cui
rilevanza culturale trascende i confini nazionali.
L'individuazione e' operata, a mezzo di un programma
predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, d'intesa con i Ministri competenti e le regioni
o province autonome interessate, nonche' l'ente Roma
capitale ove interessato, e inserito, previo parere del
CIPE e previa intesa della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, nel Documento di programmazione economico-finanziaria,
con l'indicazione dei relativi stanziamenti.
Nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti
strategici di cui al presente comma, il Governo procede
secondo finalita' di riequilibrio socio-economico fra le
aree del territorio nazionale, nonche' a fini di garanzia
della sicurezza strategica e di contenimento dei costi
dell'approvvigionamento energetico del Paese e per
l'adeguamento della strategia nazionale a quella
comunitaria delle infrastrutture e della gestione dei
servizi pubblici locali di difesa dell'ambiente. Al fine di
sviluppare la portualita' turistica, il Governo,
nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti
strategici, tiene conto anche delle strutture dedicate alla
nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettere
a) e b), del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509. Il programma
tiene conto del Piano generale dei trasporti. L'inserimento
nel programma di infrastrutture strategiche non comprese
nel Piano generale dei trasporti costituisce automatica
integrazione dello stesso. Il Governo indica nel disegno di
legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera i-ter), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, le risorse necessarie, che si
aggiungono ai finanziamenti pubblici, comunitari e privati
allo scopo disponibili, senza diminuzione delle risorse
gia' destinate ad opere concordate con le regioni e le
province autonome e non ricomprese nel programma. In sede
di prima applicazione della presente legge il programma e'
approvato dal CIPE entro il 31 dicembre 2001 (3). Gli
interventi previsti dal programma sono automaticamente
inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli
accordi di programma quadro nei comparti idrici ed
ambientali, ai fini della individuazione delle priorita' e
ai fini dell'armonizzazione con le iniziative gia' incluse
nelle intese e negli accordi stessi, con le indicazioni
delle risorse disponibili e da reperire, e sono compresi in
una intesa generale quadro avente validita' pluriennale tra
il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al
fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle
opere.
1-bis. Il programma da inserire nel Documento di
programmazione economico-finanziaria deve contenere le
seguenti indicazioni:
a) elenco delle infrastrutture e degli insediamenti
strategici da realizzare;
b) costi stimati per ciascuno degli interventi;
c) risorse disponibili e relative fonti di
finanziamento;
d) stato di realizzazione degli interventi previsti nei
programmi precedentemente approvati;
e) quadro delle risorse finanziarie gia' destinate e
degli ulteriori finanziamenti necessari per il
completamento degli interventi.
2. Il Governo e' delegato ad emanare, nel rispetto
delle attribuzioni costituzionali delle regioni, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu' decreti legislativi volti a definire un
quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione
delle infrastrutture e degli insediamenti individuati ai
sensi del comma 1, a tal fine riformando le procedure per
la valutazione di impatto ambientale (VIA) e
l'autorizzazione integrata ambientale, limitatamente alle
opere di cui al comma 1 e comunque nel rispetto del
disposto dell'articolo 2 della direttiva 85/337/CEE del
Consiglio del 27 giugno 1985, come modificata dalla
direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e
introducendo un regime speciale, anche in deroga agli
articoli 2, da 7 a 16, 19, 20, 21, da 23 a 30, 32, 34,
37-bis, 37-ter e 37-quater della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modificazioni, nonche' alle ulteriori
disposizioni della medesima legge che non siano necessaria
ed immediata applicazione delle direttive comunitarie, nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) disciplina della tecnica di finanza di progetto per
finanziare e realizzare, con il concorso del capitale
privato, le infrastrutture e gli insediamenti di cui al
comma 1;
b) definizione delle procedure da seguire in
sostituzione di quelle previste per il rilascio dei
provvedimenti concessori o autorizzatori di ogni specie;
definizione della durata delle medesime non superiore a sei
mesi per la approvazione dei progetti preliminari,
comprensivi di quanto necessario per la localizzazione
dell'opera d'intesa con la regione o la provincia autonoma
competente, che, a tal fine, provvede a sentire
preventivamente i comuni interessati, nonche' con Roma
capitale se competente, e, ove prevista, della VIA;
definizione delle procedure necessarie per la dichiarazione
di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza e per la
approvazione del progetto definitivo, la cui durata non
puo' superare il termine di ulteriori sette mesi;
definizione di termini perentori per la risoluzione delle
interferenze con servizi pubblici e privati, con previsione
di responsabilita' patrimoniali in caso di mancata
tempestiva risoluzione;
c) attribuzione al CIPE, integrato dai presidenti delle
regioni e delle province autonome interessate nonche' dal
sindaco di Roma capitale ove interessato, del compito di
valutare le proposte dei promotori, di approvare il
progetto preliminare e definitivo, di vigilare sulla
esecuzione dei progetti approvati, adottando i
provvedimenti concessori ed autorizzatori necessari,
comprensivi della localizzazione dell'opera e, ove
prevista, della VIA istruita dal competente Ministero. Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cura le
istruttorie, formula le proposte ed assicura il supporto
necessario per l'attivita' del CIPE, avvalendosi,
eventualmente, di una apposita struttura tecnica, di
advisor e di commissari straordinari, che agiscono con i
poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo
1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
maggio 1997, n. 135, nonche' della eventuale ulteriore
collaborazione richiesta al Ministero dell'economia e delle
finanze nel settore della finanza di progetto, ovvero
offerta dalle regioni o province autonome interessate
nonche' dal Sindaco di Roma capitale ove interessato, con
oneri a proprio carico;
d) modificazione della disciplina in materia di
conferenza di servizi, con la previsione della facolta', da
parte di tutte le amministrazioni competenti a rilasciare
permessi e autorizzazioni comunque denominati, di proporre,
in detta conferenza, nel termine perentorio di novanta
giorni, prescrizioni e varianti migliorative che non
modificano la localizzazione e le caratteristiche
essenziali delle opere; le prescrizioni e varianti
migliorative proposte in conferenza sono valutate dal CIPE
ai fini della approvazione del progetto definitivo;
e) affidamento, mediante gara ad evidenza pubblica nel
rispetto delle direttive dell'Unione europea, della
realizzazione delle infrastrutture strategiche ad un unico
soggetto contraente generale o concessionario;
f) disciplina dell'affidamento a contraente generale,
con riferimento all'articolo 1 della direttiva 93/37/CEE
del Consiglio del 14 giugno 1993, definito come esecuzione
con qualsiasi mezzo di un'opera rispondente alle esigenze
specificate dal soggetto aggiudicatore; il contraente
generale e' distinto dal concessionario di opere pubbliche
per l'esclusione dalla gestione dell'opera eseguita ed e'
qualificato per specifici connotati di capacita'
organizzativa e tecnico-realizzativa, per l'assunzione
dell'onere relativo all'anticipazione temporale del
finanziamento necessario alla realizzazione dell'opera in
tutto o in parte con mezzi finanziari privati, per la
liberta' di forme nella realizzazione dell'opera, per la
natura prevalente di obbligazione di risultato complessivo
del rapporto che lega detta figura al soggetto
aggiudicatore e per l'assunzione del relativo rischio;
previsione dell'obbligo, da parte del contraente generale,
di prestazione di adeguate garanzie e di partecipazione
diretta al finanziamento dell'opera o di reperimento dei
mezzi finanziari occorrenti;
g) previsione dell'obbligo per il soggetto
aggiudicatore, nel caso in cui l'opera sia realizzata
prevalentemente con fondi pubblici, di rispettare la
normativa europea in tema di evidenza pubblica e di scelta
dei fornitori di beni o servizi, ma con soggezione ad un
regime derogatorio rispetto alla citata legge n. 109 del
1994 per tutti gli aspetti di essa non aventi necessaria
rilevanza comunitaria;
h) introduzione di specifiche deroghe alla vigente
disciplina in materia di aggiudicazione di lavori pubblici
e di realizzazione degli stessi, fermo il rispetto della
normativa comunitaria, finalizzate a favorire il
contenimento dei tempi e la massima flessibilita' degli
strumenti giuridici; in particolare, in caso di ricorso ad
un contraente generale, previsione che lo stesso, ferma
restando la sua responsabilita', possa liberamente affidare
a terzi l'esecuzione delle proprie prestazioni con
l'obbligo di rispettare, in ogni caso, la legislazione
antimafia e quella relativa ai requisiti prescritti per gli
appaltatori; previsione della possibilita' di costituire
una societa' di progetto ai sensi dell'articolo
37-quinquies della citata legge n. 109 del 1994, anche con
la partecipazione di istituzioni finanziarie, assicurative
e tecnico-operative gia' indicate dallo stesso contraente
generale nel corso della procedura di affidamento;
previsione della possibilita' di emettere titoli
obbligazionari ai sensi dell'articolo 37-sexies della legge
n. 109 del 1994, ovvero di avvalersi di altri strumenti
finanziari, con la previsione del relativo regime di
garanzia di restituzione, anche da parte di soggetti
aggiudicatori, ed utilizzazione dei medesimi titoli e
strumenti finanziari per la costituzione delle riserve
bancarie o assicurative previste dalla legislazione
vigente;
i) individuazione di adeguate misure atte a valutare,
ai fini di una migliore realizzazione dell'opera, il
regolare assolvimento degli obblighi assunti dal contraente
generale nei confronti di terzi ai quali abbia affidato
l'esecuzione di proprie prestazioni;
l) previsione, in caso di concessione di opera pubblica
unita a gestione della stessa, e tenuto conto della
redditivita' potenziale della stessa, della possibilita' di
corrispondere al concessionario, anche in corso d'opera e
nel rispetto dei limiti determinati in sede di gara, un
prezzo in aggiunta al diritto di sfruttamento economico
dell'opera, anche a fronte della prestazione successiva di
beni o servizi allo stesso soggetto aggiudicatore
relativamente all'opera realizzata, nonche' della
possibilita' di fissare la durata della concessione anche
oltre trenta anni, in relazione alle caratteristiche
dell'opera, e di consentire al concessionario di affidare a
terzi i lavori, con il solo vincolo delle disposizioni
della citata direttiva 93/37/CEE relative agli appalti del
concessionario e nel limite percentuale eventualmente
indicato in sede di gara a norma della medesima direttiva;
m) previsione del rispetto dei piani finanziari
allegati alle concessioni in essere per i concessionari di
pubblici servizi affidatari di nuove concessioni;
n) previsione, dopo la stipula dei contratti di
progettazione, appalto, concessione o affidamento a
contraente generale, di forme di tutela risarcitoria per
equivalente, con esclusione della reintegrazione in forma
specifica; restrizione, per tutti gli interessi
patrimoniali, della tutela cautelare al pagamento di una
provvisionale;
o) previsione di apposite procedure di collaudo delle
opere entro termini perentori che consentano, ove richiesto
da specifiche esigenze tecniche, il ricorso anche a
strutture tecniche esterne di supporto alle commissioni di
collaudo.
3. I decreti legislativi previsti dal comma 2 sono
emanati sentito il parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, nonche' quello delle competenti Commissioni
parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla
richiesta. Nei tre anni successivi alla loro emanazione
possono essere emanate disposizioni correttive ed
integrative dei decreti legislativi, nel rispetto della
medesima procedura e secondo gli stessi principi e criteri
direttivi. Il Governo integra e modifica il regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 554, in conformita' alle previsioni della presente
legge e dei decreti legislativi di cui al comma 2.
3-bis. In alternativa alle procedure di approvazione
dei progetti preliminari e definitivi, di cui al comma 2,
l'approvazione dei progetti definitivi degli interventi
individuati nel comma 1 puo' essere disposta con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del CIPE integrato dai presidenti delle
regioni o delle province autonome interessate, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Con il predetto
decreto sono dichiarate la compatibilita' ambientale e la
localizzazione urbanistica dell'intervento nonche' la
pubblica utilita' dell'opera; lo stesso decreto sostituisce
ogni altro permesso, autorizzazione o approvazione comunque
denominati, e consente la realizzazione di tutte le opere
ed attivita' previste nel progetto approvato.
4. Limitatamente agli anni 2002 e 2003 il Governo e'
delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei
principi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, previo
parere favorevole del CIPE, integrato dai presidenti delle
regioni interessate, sentite la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e le competenti Commissioni parlamentari, uno o piu'
decreti legislativi recanti l'approvazione definitiva, nei
limiti delle vigenti autorizzazioni di spesa, di specifici
progetti di infrastrutture strategiche individuate secondo
quanto previsto al comma 1.
5. Ai fini della presente legge, sono fatte salve le
competenze delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome previste dagli statuti speciali e dalle
relative norme di attuazione.
6. In alternativa a concessioni e autorizzazioni
edilizie, a scelta dell'interessato, possono essere
realizzati, in base a semplice denuncia di inizio
attivita', ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 5
ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito
dall'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e successive modificazioni:
a) gli interventi edilizi minori, di cui all'articolo
4, comma 7, del citato decreto-legge 5 ottobre 1993, n.
398;
b) le ristrutturazioni edilizie, comprensive della
demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e
sagoma. Ai fini del calcolo della volumetria non si tiene
conto delle innovazioni necessarie per l'adeguamento alla
normativa antisismica;
c) gli interventi ora sottoposti a concessione, se sono
specificamente disciplinati da piani attuativi che
contengano precise disposizioni plano-volumetriche,
tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia
stata esplicitamente dichiarata dal consiglio comunale in
sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione
di quelli vigenti. Relativamente ai piani attuativi che
sono stati approvati anteriormente all'entrata in vigore
della presente legge, l'atto di ricognizione dei piani di
attuazione deve avvenire entro trenta giorni dalla
richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde
dall'atto di ricognizione, purche' il progetto di
costruzione venga accompagnato da apposita relazione
tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani
attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
d) i sopralzi, le addizioni, gli ampliamenti e le nuove
edificazioni in diretta esecuzione di idonei strumenti
urbanistici diversi da quelli indicati alla lettera c), ma
recanti analoghe previsioni di dettaglio.
7. Nulla e' innovato quanto all'obbligo di versare il
contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione ed al
costo di costruzione.
8. La realizzazione degli interventi di cui al comma 6
che riguardino immobili sottoposti a tutela
storico-artistica o paesaggistico-ambientale e' subordinata
al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione
richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Si applicano
in particolare le disposizioni del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490 (34).
9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia
sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in
via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il
termine di venti giorni per la presentazione della denuncia
di inizio dell'attivita', di cui all'articolo 4, comma 11,
del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, decorre dal
rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non
sia favorevole, la denuncia e' priva di effetti (35).
10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia
sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete
all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del
soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla
denuncia, il competente ufficio comunale convoca una
conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis,
14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni. Il termine di venti giorni per la
presentazione della denuncia di inizio dell'attivita'
decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non
favorevole, la denuncia e' priva di effetti (36).
11. Il comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 5
ottobre 1993, n. 398, e' abrogato (37).
12. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano
nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dal
novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, salvo che le leggi regionali emanate prima
della data di entrata in vigore della presente legge siano
gia' conformi a quanto previsto dalle lettere a), b), c) e
d) del medesimo comma 6, anche disponendo eventuali
categorie aggiuntive e differenti presupposti urbanistici.
Le regioni a statuto ordinario possono ampliare o ridurre
l'ambito applicativo delle disposizioni di cui al periodo
precedente (38) (39).
13. E' fatta in ogni caso salva la potesta' legislativa
esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano.
14. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 30
giugno 2003, un decreto legislativo volto a introdurre nel
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia, di cui all'articolo 7 della legge 8
marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni, le modifiche
strettamente necessarie per adeguarlo alle disposizioni di
cui ai commi da 6 a 13.
15. I soggetti che effettuano attivita' di gestione dei
rifiuti la cui classificazione e' stata modificata con la
decisione della Commissione europea 2001/118/CE del 16
gennaio 2001 inoltrano richiesta all'ente competente, entro
trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
presentando domanda di autorizzazione ai sensi
dell'articolo 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, e successive modificazioni, o iscrizione ai sensi
dell'articolo 30 del medesimo decreto legislativo,
indicando i nuovi codici dei rifiuti per i quali si intende
proseguire l'attivita' di gestione dei rifiuti. L'attivita'
puo' essere proseguita fino all'emanazione del conseguente
provvedimento da parte dell'ente competente al rilascio
delle autorizzazioni o iscrizioni di cui al citato decreto
legislativo n. 22 del 1997. Le suddette attivita' non sono
soggette alle procedure per la VIA in quanto le stesse sono
attivita' gia' in essere.
16. Con riferimento alle competenze delle regioni, di
cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 22 del 1997,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge le regioni emanano norme affinche' gli
uffici pubblici coprano il fabbisogno annuale di manufatti
in plastica con una quota di manufatti in plastica
riciclata pari almeno al 40 per cento del fabbisogno
stesso.
17. Il comma 3, lettera b), dell'articolo 7 ed il comma
1, lettera f-bis) dell'articolo 8 del decreto legislativo
n. 22 del 1997, si interpretano nel senso che le terre e
rocce da scavo, anche di gallerie, non costituiscono
rifiuti e sono, percio', escluse dall'ambito di
applicazione del medesimo decreto legislativo solo nel caso
in cui, anche quando contaminate, durante il ciclo
produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle
attivita' di escavazione, perforazione e costruzione, siano
utilizzate, senza trasformazioni preliminari, secondo le
modalita' previste nel progetto sottoposto a VIA ovvero,
qualora non sottoposto a VIA, secondo le modalita' previste
nel progetto approvato dall'autorita' amministrativa
competente previo parere dell'ARPA sempreche' la
composizione media dell'intera massa non presenti una
concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi
previsti dalle norme vigenti.
18. Il rispetto dei limiti di cui al comma 17 puo'
essere verificato in accordo alle previsioni progettuali
anche mediante accertamenti sui siti di destinazione dei
materiali da scavo. I limiti massimi accettabili sono
individuati dall'allegato 1, tabella 1, colonna B, del D.M.
25 ottobre 1999, n. 471 del Ministro dell'ambiente e
successive modificazioni, salvo che la destinazione
urbanistica del sito non richieda un limite inferiore.
19. Per i materiali di cui al comma 17 si intende per
effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e
macinati anche la destinazione a differenti cicli di
produzione industriale, purche' sia progettualmente
previsto l'utilizzo di tali materiali, intendendosi per
tale anche il riempimento delle cave coltivate, nonche' la
ricollocazione in altro sito, a qualsiasi titolo
autorizzata dall'autorita' amministrativa competente,
previo, ove il relativo progetto non sia sottoposto a VIA,
parere dell'ARPA a condizione che siano rispettati i limiti
di cui al comma 18 e la ricollocazione sia effettuata
secondo modalita' di rimodellazione ambientale del
territorio interessato. Qualora i materiali di cui al comma
17 siano destinati a differenti cicli di produzione
industriale, le autorita' amministrative competenti ad
esercitare le funzioni di vigilanza e controllo sui
medesimi cicli, provvedono a verificare, senza oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica, anche mediante
l'effettuazione di controlli periodici, l'effettiva
destinazione all'uso autorizzato dei materiali; a tal fine
l'utilizzatore e' tenuto a documentarne provenienza,
quantita' e specifica destinazione.".
Si riporta il testo dell'articolo 41 del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:
"Capo IV
Misure per lo sviluppo infrastrutturale
Art. 41. Misure per le opere di interesse strategico
1. Fatte salve le priorita' gia' deliberate in sede
Cipe, all'articolo 161 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, i commi 1-bis e 1-ter sono sostituiti dai
seguenti:
"1-bis. Nell'ambito del programma di cui al comma 1, il
Documento di finanza pubblica individua, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, l'elenco
delle infrastrutture da ritenersi prioritarie sulla base
dei seguenti criteri generali:
a) coerenza con l'integrazione con le reti europee e
territoriali;
b) stato di avanzamento dell'iter procedurale;
c) possibilita' di prevalente finanziamento con
capitale privato.
1-ter. Per le infrastrutture individuate nell'elenco di
cui al comma 1-bis sono indicate:
a) le opere da realizzare;
b) il cronoprogramma di attuazione;
c) le fonti di finanziamento della spesa pubblica;
d) la quantificazione delle risorse da finanziare con
capitale privato.
1-quater. Al fine di favorire il contenimento dei tempi
necessari per il reperimento delle risorse relative al
finanziamento delle opere di cui al presente capo e per la
loro realizzazione, per ciascuna infrastruttura i soggetti
aggiudicatori presentano al Ministero lo studio di
fattibilita', redatto secondo modelli definiti dal Cipe e
comunque conformemente alla normativa vigente. Il
Ministero, entro sessanta giorni dalla comunicazione, anche
avvalendosi del supporto dell'Unita' tecnica di finanza di
progetto di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999,
n. 144 e, nel caso, sentito il soggetto di cui all'articolo
163, comma 4, lettera b), verifica l'adeguatezza dello
studio di fattibilita', anche in ordine ai profili di
bancabilita' dell'opera; qualora siano necessarie
integrazioni allo stesso, il termine e' prorogato di trenta
giorni. A questo fine la procedura di Valutazione
Ambientale Strategica, e la Valutazione di Impatto
Ambientale, sono coordinate con i tempi sopra indicati.".
- Si riporta il testo dell'articolo 165 del decreto
legislativo n. 163 del 2006:
"Art. 165. Progetto preliminare. Procedura di
valutazione di impatto ambientale e localizzazione(art. 3,
d.lgs. n. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189/2005)
1. I soggetti aggiudicatori trasmettono al Ministero,
entro il termine di sei mesi dall'approvazione del
programma, il progetto preliminare delle infrastrutture di
competenza. Ove sia necessario l'espletamento di procedure
di gara, il termine e' elevato a nove mesi. Le risorse
finanziarie occorrenti per la redazione del progetto
preliminare ed eventualmente non gia' disponibili, sono
assegnate dal Ministro delle infrastrutture, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta
del soggetto aggiudicatore, a valere sulla quota dei fondi
destinata alle attivita' progettuali, nei limiti delle
risorse disponibili, anche a rimborso di somme gia'
anticipate dalle regioni ai sensi dell'articolo 163, comma
1.
2. Ove il soggetto aggiudicatore intenda sollecitare,
per la redazione del progetto preliminare, la proposta di
un promotore, ne da' immediata comunicazione al Ministero,
ai fini della pubblicazione della lista di cui all'articolo
175, comma 1.
3. Il progetto preliminare delle infrastrutture, oltre
a quanto previsto nell'allegato tecnico di cui all'allegato
XXI deve evidenziare, con apposito adeguato elaborato
cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali
fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia;
deve inoltre indicare ed evidenziare anche le
caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali e i
limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare, ivi
compreso il limite di spesa, comunque non superiore al due
per cento dell'intero costo dell'opera, per le eventuali
opere e misure compensative dell'impatto territoriale e
sociale strettamente correlate alla funzionalita'
dell'opera. Nella percentuale indicata devono rientrare
anche gli oneri di mitigazione di impatto ambientale
individuati nell'ambito della procedura di VIA, fatte salve
le eventuali ulteriori misure da adottare nel rispetto di
specifici obblighi comunitari. Ove, ai sensi delle
disposizioni nazionali o regionali vigenti, l'opera sia
soggetta a valutazione di impatto ambientale, il progetto
preliminare e' corredato anche da studio di impatto
ambientale e reso pubblico secondo le procedure previste
dalla legge nazionale o regionale applicabile. Ai fini
dell'approvazione del progetto preliminare non e' richiesta
la comunicazione agli interessati alle attivita'
espropriative, di cui all'articolo 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 ovvero
altra comunicazione diversa da quella effettuata per
l'eventuale procedura di VIA, ai sensi del presente
articolo; ove non sia prevista la procedura di VIA, il
progetto preliminare e' comunque depositato presso il
competente ufficio della regione interessata, ai fini della
consultazione da parte del pubblico, e del deposito si da'
avviso sul sito internet della regione e del soggetto
aggiudicatore.
4. I soggetti aggiudicatori rimettono il progetto
preliminare al Ministero e, ove competenti, al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al
Ministero dello sviluppo economico e al Ministero per i
beni e le attivita' culturali, nonche' alle regioni o
province autonome competenti per territorio. Il medesimo
progetto e' altresi' rimesso agli enti gestori delle
interferenze e a ciascuna delle amministrazioni interessate
dal progetto rappresentate nel CIPE e a tutte le ulteriori
amministrazioni competenti a rilasciare permessi e
autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonche', nei casi
previsti, al Consiglio superiore dei lavori pubblici o ad
altra commissione consultiva competente. Le valutazioni
delle amministrazioni interessate e degli enti gestori
delle interferenze, riguardanti eventuali proposte e
richieste, sono acquisite dal Ministero a mezzo di apposita
conferenza di servizi, convocata non prima di trenta giorni
dal ricevimento del progetto da parte dei soggetti
interessati e conclusa non oltre sessanta giorni dalla data
del predetto ricevimento. La conferenza di servizi ha
finalita' istruttoria e ad essa non si applicano le
disposizioni degli articoli 14 e seguenti della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in materia
di conferenza di servizi. Nei sessanta giorni successivi
alla conclusione della conferenza di servizi il Ministero
valuta le proposte e le richieste pervenute in sede di
conferenza di servizi da parte delle pubbliche
amministrazioni competenti e dei gestori di opere
interferenti, ivi incluso, nei casi previsti, il parere del
Consiglio superiore dei lavori pubblici o di altra
commissione consultiva competente, e formula la propria
proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva
il progetto preliminare.
5. Il progetto preliminare, istruito secondo le
previsioni del presente articolo, e' approvato dal CIPE. Il
CIPE decide a maggioranza, con il consenso, ai fini della
intesa sulla localizzazione, dei presidenti delle regioni e
province autonome interessate, che si pronunciano, sentiti
i comuni nel cui territorio si realizza l'opera. La
pronuncia deve intervenire nei termini di cui al comma che
precede, anche nel caso in cui i comuni interessati non si
siano tempestivamente espressi.
5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla
pubblicazione del bando di gara non oltre novanta giorni
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana della delibera CIPE di approvazione del
progetto preliminare, ove questo sia posto a base di gara.
In caso di mancato adempimento il CIPE, su proposta del
Ministero, puo' disporre la revoca del finanziamento a
carico dello Stato.
6. In caso di motivato dissenso delle regioni o
province autonome interessate si procede come segue:
a) per le infrastrutture di carattere interregionale o
internazionale, il progetto preliminare e' sottoposto alla
valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
alla cui attivita' istruttoria partecipano i rappresentanti
della regione o provincia autonoma interessata. A tale fine
il progetto e' rimesso a cura del Ministero al Consiglio
superiore dei lavori pubblici che, nei quarantacinque
giorni dalla ricezione, valuta i motivi del dissenso e
l'eventuale proposta alternativa che, nel rispetto delle
funzionalita' dell'opera, la regione o provincia autonoma
dissenziente avesse formulato all'atto del dissenso. Il
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e'
rimesso dal Ministro al CIPE, che assume le proprie
motivate definitive determinazioni entro i successivi
trenta giorni. Ove anche in questa sede permanga il
dissenso della regione o provincia autonoma, alla
approvazione del progetto preliminare si provvede entro
sessanta giorni con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture, e,
per le infrastrutture di competenza di altri Ministeri, di
concerto con il Ministro delle attivita' produttive o altro
Ministro competente per materia, sentita la commissione
parlamentare per le questioni regionali;
b) per le altre infrastrutture e insediamenti
produttivi, in caso di dissenso delle regioni o province
autonome interessate, si provvede, entro i successivi sei
mesi e a mezzo di un collegio tecnico costituito d'intesa
tra il Ministero e la regione o provincia autonoma
interessata, ad una nuova valutazione del progetto
preliminare e della eventuale proposta alternativa che, nel
rispetto delle funzionalita' dell'opera, la regione o
provincia autonoma dissenziente avesse formulato all'atto
del dissenso. Ove permanga il dissenso sul progetto
preliminare, il Ministro delle infrastrutture propone al
CIPE, d'intesa con la regione o provincia autonoma
interessata, la sospensione della infrastruttura o
insediamento produttivo, in attesa di nuova valutazione in
sede di aggiornamento del programma, ovvero l'avvio della
procedura prevista in caso di dissenso sulle infrastrutture
o insediamenti produttivi di carattere interregionale o
internazionale.
7. L'approvazione determina, ove necessario ai sensi
delle vigenti norme, l'accertamento della compatibilita'
ambientale dell'opera e perfeziona, ad ogni fine
urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato - regione sulla sua
localizzazione, comportando l'automatica variazione degli
strumenti urbanistici vigenti e adottati; gli immobili su
cui e' localizzata l'opera sono assoggettati al vincolo
preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327; il vincolo si intende apposto anche in mancanza di
espressa menzione; gli enti locali provvedono alle
occorrenti misure di salvaguardia delle aree impegnate e
delle relative eventuali fasce di rispetto e non possono
rilasciare, in assenza dell'attestazione di compatibilita'
tecnica da parte del soggetto aggiudicatore, permessi di
costruire, ne' altri titoli abilitativi nell'ambito del
corridoio individuato con l'approvazione del progetto ai
fini urbanistici e delle aree comunque impegnate dal
progetto stesso. A tale scopo, l'approvazione del progetto
preliminare e' resa pubblica mediante pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della regione (o nella Gazzetta
Ufficiale) ed e' comunicata agli enti locali interessati a
cura del soggetto aggiudicatore. Ai fini ambientali, si
applica l'articolo 183, comma 6.
7-bis. Per le infrastrutture il vincolo preordinato
all'esproprio ha durata di sette anni, decorrenti dalla
data in cui diventa efficace la delibera del CIPE che
approva il progetto preliminare dell'opera. Entro tale
termine, puo' essere approvato il progetto definitivo che
comporta la dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera.
In caso di mancata approvazione del progetto definitivo nel
predetto termine, il vincolo preordinato all'esproprio
decade e trova applicazione la disciplina dettata
dall'articolo 9 del testo unico in materia edilizia
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380. Ove sia necessario reiterare il
vincolo preordinato all'esproprio, la proposta e' formulata
al CIPE da parte del Ministero, su istanza del soggetto
aggiudicatore. La reiterazione del vincolo e' disposta con
deliberazione motivata del CIPE secondo quanto previsto dal
comma 5, terzo e quarto periodo. La disposizione del
presente comma deroga alle disposizioni dell' articolo 9,
commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 2001, n. 327.
8. Per tutte le infrastrutture, l'autorizzazione di cui
all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 2001, n. 327, puo' essere estesa al compimento di
ricerche archeologiche, bonifica di ordigni bellici,
bonifica dei siti inquinati e puo' essere rilasciata dalla
autorita' espropriante ovvero dal concessionario delegato
alle attivita' espropriative, ai soggetti o alle societa'
incaricate della predetta attivita' anche prima della
redazione del progetto preliminare. Le ricerche
archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle
competenti soprintendenze, che curano la tempestiva
programmazione delle ricerche e il rispetto della medesima,
allo scopo di evitare ogni ritardo all'avvio delle opere.
9. Ove, ai fini della progettazione delle
infrastrutture, sia necessaria l'escavazione di cunicoli
esplorativi, l'autorizzazione alle attivita' relative, ivi
inclusa l'installazione dei cantieri e l'individuazione dei
siti di deposito, e' rilasciata dal Ministro delle
infrastrutture, d'intesa con il presidente della regione o
provincia autonoma interessata, ed ha gli effetti
dell'articolo 166, comma 5. In caso di mancata intesa nei
trenta giorni dalla richiesta l'autorizzazione e' rimessa
al CIPE, che si pronuncia nei successivi trenta giorni, con
le modalita' di cui ai commi 5 e 6. I risultati
dell'attivita' esplorativa, significativi a livello
ambientale, sono altresi' comunicati al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio ai fini della
procedura di valutazione di impatto ambientale.
10. Prima dell'approvazione del progetto preliminare,
si segue la procedura di verifica preventiva dell'interesse
archeologico nei casi previsti dagli articoli 95 e 96,
salvo quanto disposto dall'articolo 38 dell'allegato
tecnico XXI.".
Si riporta il testo dell'articolo 25 comma 11-ter del
decreto legge n. 69 del 2013, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013:
"Art. 25. Misure urgenti di settore in materia di
infrastrutture e trasporti
(OMISSIS).
11-ter. Le proposte dei soggetti promotori per
l'approvazione dei progetti preliminari, anche suddivisi
per lotti funzionali in coerenza con le risorse finanziarie
disponibili, degli interventi di adeguamento della strada
statale n. 372 "Telesina" tra Io svincolo di Caianello
della strada statale n. 372 e lo svincolo di Benevento
sulla strada statale n. 88 nonche' del collegamento
autostradale Termoli-San Vittore devono essere sottoposte
al CIPE per l'approvazione entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Le risorse gia' assegnate con la delibera
del CIPE n. 100/2006 del 29 marzo 2006, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2006, e quelle a
valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate assegnate con
la delibera del CIPE n. 62/2011 del 3 agosto 2011,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre
2011, sono destinate esclusivamente alla realizzazione
della predetta opera di adeguamento della strada statale n.
372 "Telesina". La mancata approvazione delle proposte
determina l'annullamento della procedura avviata e la
revoca dei soggetti promotori.
(OMISSIS).".
Si riporta il testo dell'articolo 6-bis, del
decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 117, come
risultante a seguito della modifica introdotta con il
presente decreto legge:
"Art. 6-bis. Disposizioni in materia di gestione dei
programmi di edilizia penitenziaria
1. All'articolo 4, comma 1, alinea, del decreto-legge
1° luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 94, le parole: "fino al 31 dicembre
2014" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 luglio
2014".
2. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sono definite le misure
necessarie per assicurare la continuita' e il raccordo
delle attivita' gia' svolte ai sensi delle disposizioni
richiamate nel comma 1.
2-bis. Le risorse disponibili sulla contabilita'
speciale intestata al Commissario straordinario del Governo
per le infrastrutture carcerarie di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012, allegato al
decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze a uno o piu' capitoli di bilancio dello Stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e del Ministero della giustizia secondo le
ordinarie competenze definite nell'ambito del decreto di
cui al comma 2.".
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
3 dicembre 2012, allegato al decreto-legge 1 luglio 2013,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 94. e' pubblicato nella G.U. 2 luglio 20913, n.
153.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 452, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311:
"452. Per il completamento degli interventi
infrastrutturali necessari a garantire l'integrale
attuazione della Convenzione tra l'Italia e la Francia,
conclusa a Roma il 24 giugno 1970, di cui alla legge 18
giugno 1973, n. 475, e' autorizzata la spesa di 5 milioni
di euro per dodici anni, a decorrere dal 2005, a valere
sulle risorse previste dall'articolo 19-bis, comma 1, del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e
successive modificazioni, per la realizzazione delle opere
di viabilita' stradale e autostradale speciale e di grande
comunicazione connesse al percorso di cui alla stessa
Convenzione. A tal fine, per garantire effettivita' alla
realizzazione delle iniziative in grado di potenziare e
rendere piu' efficiente la grande viabilita' lungo il
percorso tra Italia e Francia, viene assicurata priorita'
al completamento degli interventi infrastrutturali stradali
e di grande attraversamento viario nelle localita' in cui
sono ubicati gli immobili di cui all'articolo 17 della
citata Convenzione per i quali, alla data del 31 dicembre
2005 sia gia' perfezionata la fase della progettazione
preliminare."
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 3, della
legge 18 giugno 1998, n. 194:
"Art. 2. Interventi nel settore del trasporto pubblico
locale.
1. Al fine di contribuire al risanamento ed allo
sviluppo dei trasporti pubblici locali, lo Stato concorre
alla copertura dei disavanzi di esercizio non ripianati,
relativi al triennio 1994-1996, dei servizi di trasporto
pubblico locale di competenza delle regioni a statuto
ordinario e da queste certificati entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con un
contributo quindicennale pari a lire 80 miliardi per l'anno
1998 ed a lire 160 miliardi a decorrere dall'anno 1999.
Tale contributo sara' ripartito: a) per il 50 per cento,
nella stessa proporzione con la quale e' stato attribuito
il contributo disposto dal comma 2 dell'articolo 1 del
decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, e
successive modificazioni; b) per il restante 50 per cento,
tra le regioni a statuto ordinario che a seguito
dell'assegnazione di cui alla lettera a) conseguano una
copertura dei disavanzi inferiore al 30 per cento; la
ripartizione di tale quota sara' effettuata tra le regioni
aventi titolo, in misura proporzionale alla differenza tra
il 30 per cento dei rispettivi disavanzi certificati e i
disavanzi ripianabili con le attribuzioni di cui alla
lettera a). Il concorso dello Stato opera anche nei
confronti delle regioni e degli enti locali che hanno gia'
dato copertura, anche parziale, ai disavanzi di cui al
presente comma (2).
2. Il contributo statale che, in relazione al
riconoscimento della percentuale indicata nel comma 1,
eccedesse il 30 per cento dei disavanzi relativi al
triennio 1994-1996, e' utilizzato dalle regioni interessate
per il miglioramento del trasporto pubblico locale, anche
per le finalita' di cui al comma 5 del presente articolo
(3).
3. Per le finalita' di cui all'articolo 8, comma 6, del
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 , le ferrovie
in gestione commissariale governativa, affidate alla
societa' Ferrovie dello Stato S.p.a. dalla legge 23
dicembre 1996, n. 662 , e le aziende esercenti servizi ad
impianti fissi di competenza statale in regime di
concessione, sono autorizzate a contrarre mutui
quindicennali o ad effettuare altre operazioni finanziarie
in relazione a rate di ammortamento per capitali ed
interessi, complessivamente determinati dai limiti di
impegno quindicennali a carico dello Stato per lire 70
miliardi per l'anno 1999 e lire 70 miliardi a decorrere
dall'anno 2000. Il Ministero dei trasporti e della
navigazione provvede ad erogare direttamente a ciascuno
degli istituti di credito interessati le relative quote di
ammortamento.
(OMISSIS).".
 
Art. 4
Misure di semplificazione per le opere incompiute segnalate dagli
Enti locali e misure finanziarie a favore degli Enti territoriali

1. Al fine di favorire la realizzazione delle opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei ministri dal 2 al 15 giugno 2014 (( e di quelle inserite nell'elenco-anagrafe di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, )) per le quali la problematica emersa attenga al mancato concerto tra Amministrazioni interessate al procedimento amministrativo, e' data facolta' di riconvocare la Conferenza di Servizi, ancorche' gia' definita in precedenza, funzionale al riesame dei pareri ostativi alla realizzazione dell'opera. (( Ove l'Ente proceda ad una riconvocazione, )) i termini di cui all'articolo 14-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono ridotti alla meta'. Resta ferma la facolta', da parte del Comune o dell'unione dei Comuni procedenti, di rimettere il procedimento alla deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 14-quater, comma 3, della legge 241 del 1990, i cui termini sono ridotti alla meta'.
2. In caso di mancato perfezionamento del procedimento comunque riconducibile ad ulteriori difficolta' amministrative, e' data facolta' di avvalimento a scopo consulenziale -- acceleratorio dell'apposita cabina di regia istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. I pagamenti connessi agli investimenti in opere oggetto di segnalazione entro il 15 giugno 2014 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nel limite di 250 milioni di Euro per l'anno 2014, sono esclusi dal patto di stabilita' interno alle seguenti condizioni, accertate a seguito di apposita istruttoria a cura degli Uffici della medesima Presidenza del Consiglio dei ministri, da concludere entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto:
a) le opere alle quali si riferiscono i pagamenti devono essere state preventivamente previste nel (( Programma )) Triennale delle opere pubbliche;
b) i pagamenti devono riguardare opere realizzate, in corso di realizzazione o per le quali sia possibile l'immediato avvio dei lavori da parte dell'ente locale richiedente;
c) i pagamenti per i quali viene richiesta l'esclusione del patto di stabilita' devono essere effettuati entro il 31 dicembre 2014;
(( c-bis) i pagamenti per i quali viene richiesta l'esclusione dal patto di stabilita' devono riguardare prioritariamente l'edilizia scolastica, gli impianti sportivi, il contrasto del dissesto idrogeologico, la sicurezza stradale. ))
4. Entro 15 giorni dalla conclusione dell'istruttoria di cui al comma 3, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i Comuni che beneficiano della esclusione dal patto di stabilita' interno e l'importo dei pagamenti da escludere.
4-bis. Al comma 88 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «26 febbraio 1992, n. 211,» sono inserite le seguenti: «e del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,».
5. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilita' interno, per un importo complessivo di 300 milioni di euro, i pagamenti, sostenuti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi a debiti in conto capitale degli enti territoriali per gli anni 2014 e 2015. L'esclusione opera per 200 milioni di euro relativamente all'anno 2014 e per 100 milioni di euro relativamente all'anno 2015. I suddetti pagamenti devono riferirsi a debiti in conto capitale:
a) certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013;
b) per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2013;
c) riconosciuti alla data del 31 dicembre 2013 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimita' entro la medesima data.
5-bis. (( Rilevano ai fini dell' esclusione prevista dal comma 5 )) solo i debiti presenti in piattaforma elettronica per la certificazione di crediti connessi a spese ascrivibili ai codici gestionali SIOPE da 2101 a 2512 per gli enti locali e ai codici gestionali SIOPE da 2101 a 2138 per le regioni, escluse le spese afferenti la sanita'.
6. Per l'anno 2014, l'esclusione di cui al secondo periodo (( dell'alinea )) del comma 5 e' destinata per 50 milioni di euro ai pagamenti dei debiti delle regioni (( sostenuti successivamente alla data del 1° luglio 2014, )) ivi inclusi quelli ascrivibili ai codici gestionali da 2139 a 2332, che beneficiano di entrate rivenienti dall'applicazione dell'articolo 20, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, superiori a 100 milioni. Ai fini della distribuzione del rimanente importo dell'esclusione tra i singoli enti territoriali, i comuni, le province e le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sito web «http://certificazionecrediti.mef.gov.it» della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 30 settembre 2014, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere nel 2014 i pagamenti di cui al periodo precedente ed entro il termine perentorio del 28 febbraio 2015 gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i medesimi pagamenti nel 2015. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle predette comunicazioni, entro il 10 ottobre 2014 e il 15 marzo 2015 sono individuati per ciascun ente, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilita' interno rispettivamente nel 2014 e 2015.
7. Al comma 9-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, dopo le parole «i pagamenti in conto capitale sostenuti» sono inserite «nel primo semestre»;
b) al terzo periodo, le parole «derivanti dal periodo» sono sostituite da «derivanti dall'esclusione di cui al periodo» e le parole «nel primo semestre dell'anno» sono sostituite da «entro l'anno».
8. Al fine di consentire la prosecuzione dell'emanazione dei provvedimenti di concessione dei contributi finalizzati alla ricostruzione in Abruzzo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e' rifinanziata di 250 milioni per l'anno 2014 in termini di sola competenza. Al relativo onere in termini di saldo netto da finanziare si provvede:
a) quanto a 29 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente utilizzo di quota dei proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari, di cui agli articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non necessari al pagamento degli interessi passivi da corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi ai fini dell'acquisizione delle risorse necessarie alla predetta sottoscrizione che, a tal fine, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato;
b) quanto a 221 milioni di euro per l'anno 2014, mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite nel predetto limite di 221 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato.
(( 8-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. I finanziamenti contratti dalle banche ai sensi del comma 3 sono assistiti dalla garanzia dello Stato, incondizionata, esplicita, irrevocabile e a prima richiesta, che resta in vigore fino alla scadenza del termine di rimborso di ciascun finanziamento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e' concessa la garanzia dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalita' di operativita' della stessa. La garanzia dello Stato di cui al presente comma e' elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
8-ter. Al fine di assicurare la prosecuzione dell'assistenza abitativa alla popolazione, e in particolare il sostegno dei nuclei familiari con componenti disabili o in condizioni di disagio economico e sociale, i contratti di locazione e gli interventi di sostegno abitativo alternativo di cui all'articolo 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3870 del 21 aprile 2010 e all'articolo 27 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3917 del 30 dicembre 2010 possono essere prorogati, in relazione alle effettive esigenze, fino all'anno 2016, entro il tetto di spesa di 900.000 euro per l'anno 2015 e di 300.000 euro per l'anno 2016, ferma restando l'erogazione delle somme nei limiti di stanziamento annuali iscritti in bilancio.
8-quater. Agli oneri previsti dal presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse effettivamente disponibili di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
8-quinquies. Tutti gli assegnatari di alloggi del Progetto CASE e dei moduli abitativi provvisori (MAP) sono tenuti al pagamento del canone concessorio stabilito dai comuni e a sostenere le spese per la manutenzione ordinaria degli stessi e delle parti comuni. Per la gestione della complessa situazione emergenziale delineatasi a seguito degli eventi sismici, per l'edilizia residenziale pubblica, Progetto CASE e MAP, i comuni ripartiscono i consumi rilevati per ogni edificio, anche per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, secondo le superfici lorde coperte degli alloggi. La manutenzione straordinaria degli alloggi del Progetto CASE e dei MAP e' effettuata dai comuni nei cui territori sono ubicati gli alloggi, nei limiti delle risorse disponibili stanziate per la ricostruzione dei territori della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 e assegnate a tale finalita' con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, nell'ambito delle risorse destinate alle spese obbligatorie, sulla base delle esigenze rilevate dagli Uffici speciali per la ricostruzione e su proposta del coordinatore della struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014.
8-sexies. In fase di esecuzione delle sentenze di condanna dei comuni e degli Uffici speciali di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a provvedere sulle domande disciplinate, rispettivamente, dall'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3790 del 9 luglio 2009, e successive modificazioni, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2013, il commissario ad acta, nominato dall'autorita' giudiziaria, e' tenuto a rispettare l'ordine di priorita' nell'erogazione dei contributi predisposto dai comuni in conformita' ai vincoli della pianificazione della ricostruzione e della programmazione finanziaria e di bilancio e della registrazione in protocollo delle richieste di contributo.
8-septies. Il termine di conclusione dell'istruttoria per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione degli immobili privati danneggiati dal sisma decorre dalla data in cui l'ufficio, in ragione dei criteri di priorita' definiti e resi pubblici, prende in carico la pratica comunicando all'istante l'avvio del procedimento. Tale termine non puo' comunque superare centottanta giorni.
8-octies. Al comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «Gli Uffici speciali si avvalgono del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611». ))

9. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dai commi 3, 5 e 8, pari a complessivi 450 milioni (( di euro )) per l'anno 2014, 180 milioni per l'anno 2015, 100 milioni per l'anno 2016 e 70 milioni per l'anno 2017, si provvede:
a) quanto a 29 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente utilizzo di quota dei proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione dei Nuovi strumenti finanziari, di cui agli articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non necessari al pagamento degli interessi passivi da corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi ai fini dell'acquisizione delle risorse necessarie alle predetta sottoscrizione che, a tal fine, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato;
b) quanto a 221 milioni di euro per l'anno 2014, mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel predetto limite di 221 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato;
c) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2014, 180 milioni per l'anno 2015, 100 milioni per l'anno 2016 e 70 milioni per l'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni;
d) quanto a 50 milioni (( di euro )) per l'anno 2014, a valere sugli spazi finanziari concessi e non utilizzati al 30 giugno 2014 di cui al comma 9-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
9-bis. Dopo il comma 9 dell'articolo 13 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e' aggiunto il seguente:
(( «9-bis. Al fine di consentire l'integrale attribuzione delle risorse di cui al comma 8, la societa' Cassa depositi e prestiti Spa acquisisce le richieste di anticipazione di liquidita' di cui al comma 9 da parte degli enti locali non pervenute entro i termini stabiliti a causa di errori meramente formali relativi alla trasmissione telematica».
9-ter. All'articolo 1, comma 10-bis, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, dopo le parole: «in data successiva» sono inserite le seguenti: «, ove necessario, previo contestuale incremento fino a pari importo degli stanziamenti iscritti in bilancio, in conformita' alla legislazione vigente, per il pagamento dei debiti pregressi, comunque denominati».
9-quater. Per l'anno 2014, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno delle regioni e delle province autonome, non rilevano i trasferimenti effettuati a valere sui residui passivi di parte corrente a fronte di corrispettivi residui attivi degli enti locali, effettuati a valere sulla liquidita' riveniente dalle disposizioni dei decreti-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. ))

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 44-bis del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici):
"Articolo 44-bis. (Elenco-anagrafe nazionale delle
opere pubbliche incompiute)
1. Ai sensi del presente articolo, per «opera pubblica
incompiuta» si intende l'opera che non e' stata completata:
a) per mancanza di fondi;
b) per cause tecniche;
c) per sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni
di legge;
d) per il fallimento dell'impresa appaltatrice;
e) per il mancato interesse al completamento da parte
del gestore.
2. Si considera in ogni caso opera pubblica incompiuta
un'opera non rispondente a tutti i requisiti previsti dal
capitolato e dal relativo progetto esecutivo e che non
risulta fruibile dalla collettivita'.
3. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e' istituito l'elenco-anagrafe nazionale delle
opere pubbliche incompiute.
4. L'elenco-anagrafe di cui al comma 3 e' articolato a
livello regionale mediante l'istituzione di
elenchi-anagrafe presso gli assessorati regionali
competenti per le opere pubbliche.
5. La redazione dell'elenco-anagrafe di cui al comma 3
e' eseguita contestualmente alla redazione degli
elenchi-anagrafe su base regionale, all'interno dei quali
le opere pubbliche incompiute sono inserite sulla base di
determinati criteri di adattabilita' delle opere stesse ai
fini del loro riutilizzo, nonche' di criteri che indicano
le ulteriori destinazioni a cui puo' essere adibita ogni
singola opera.
6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con
proprio regolamento, le modalita' di redazione
dell'elenco-anagrafe, nonche' le modalita' di formazione
della graduatoria e dei criteri in base ai quali le opere
pubbliche incompiute sono iscritte nell'elenco-anagrafe,
tenendo conto dello stato di avanzamento dei lavori ed
evidenziando le opere prossime al completamento.
7. Ai fini della fissazione dei criteri di cui al comma
5, si tiene conto delle diverse competenze in materia
attribuite allo Stato e alle regioni.".
Si riporta il testo dell'articolo 14-ter e
dell'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi):
"Articolo 14-ter .(Lavori della Conferenza di servizi)
01. La prima riunione della conferenza di servizi e'
convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di
particolare complessita' dell'istruttoria, entro trenta
giorni dalla data di indizione.
1. La conferenza di servizi assume le determinazioni
relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza
dei presenti e puo' svolgersi per via telematica.
2. La convocazione della prima riunione della
conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni
interessate, anche per via telematica o informatica, almeno
cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi
cinque giorni, le amministrazioni convocate possono
richiedere, qualora impossibilitate a partecipare,
l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale
caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data,
comunque entro i dieci giorni successivi alla prima. La
nuova data della riunione puo' essere fissata entro i
quindici giorni successivi nel caso la richiesta provenga
da un'autorita' preposta alla tutela del patrimonio
culturale. I responsabili degli sportelli unici per le
attivita' produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o i
Comuni, o altre autorita' competenti concordano con i
Soprintendenti territorialmente competenti il calendario,
almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di
servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi
comunque denominati di competenza del Ministero per i beni
e le attivita' culturali.
2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli
14 e 14-bis sono convocati i soggetti proponenti il
progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi
partecipano senza diritto di voto.
2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza
diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici
servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o
il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti
ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro
attivita'. Agli stessi e' inviata, anche per via telematica
e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione
della conferenza di servizi. Alla conferenza possono
partecipare inoltre, senza diritto di voto, le
amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali
misure pubbliche di agevolazione.
3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o
comunque in quella immediatamente successiva alla
trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai
sensi dell'articolo 14-bis, le amministrazioni che vi
partecipano determinano il termine per l'adozione della
decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono
superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma
4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione
procedente provvede ai sensi dei commi 6-bis e 9 del
presente articolo.
3-bis. In caso di opera o attivita' sottoposta anche ad
autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime,
in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove
convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua
competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42.
4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis nei
casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi
si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed
il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo
di novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia
sulla compatibilita' ambientale. Se la VIA non interviene
nel termine previsto per l'adozione del relativo
provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in
sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei
trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a
richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla
conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui
al precedente periodo e' prorogato di altri trenta giorni
nel caso che si appalesi la necessita' di approfondimenti
istruttori. Per assicurare il rispetto dei tempi,
l'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti
in materia ambientale puo' far eseguire anche da altri
organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati
di qualificazione e capacita' tecnica equipollenti, ovvero
da istituti universitari tutte le attivita'
tecnico-istruttorie non ancora eseguite. In tal caso gli
oneri economici diretti o indiretti sono posti a esclusivo
carico del soggetto committente il progetto, secondo le
tabelle approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
4-bis. Nei casi in cui l'intervento oggetto della
conferenza di servizi e' stato sottoposto positivamente a
valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi
risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di
cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, devono essere utilizzati, senza
modificazioni, ai fini della VIA, qualora effettuata nella
medesima sede, statale o regionale, ai sensi dell'articolo
7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia gia'
intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni
di cui al comma 3 dell'articolo 14-quater, nonche' quelle
di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si
applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela
della salute, del patrimonio storico-artistico e della
pubblica incolumita'.
6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla
conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante
legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo
vincolante la volonta' dell'amministrazione su tutte le
decisioni di competenza della stessa.
6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni
caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4,
l'amministrazione procedente, in caso di VIA statale, puo'
adire direttamente il Consiglio dei Ministri ai sensi
dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30
aprile 2006, n. 152; in tutti gli altri casi, valutate le
specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto
delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta
la determinazione motivata di conclusione del procedimento
che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione,
concessione, nulla osta o atto di assenso comunque
denominato di competenza delle amministrazioni
partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma
risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata
partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la
ritardata o mancata adozione della determinazione motivata
di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della
responsabilita' dirigenziale o disciplinare e
amministrativa, nonche' ai fini dell'attribuzione della
retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del
privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata
osservanza del termine di conclusione del procedimento ai
sensi degli articoli 2 e 2-bis.
7. Si considera acquisito l'assenso
dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla
tutela della salute e della pubblica incolumita', alla
tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale,
esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il
cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza,
non abbia espresso definitivamente la volonta'
dell'amministrazione rappresentata. 8. In sede di
conferenza di servizi possono essere richiesti, per una
sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti
chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi
non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta
giorni, si procede all'esame del provvedimento.
8-bis. I termini di validita' di tutti i pareri,
autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso
comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza
di Servizi, decorrono a far data dall'adozione del
provvedimento finale.
9.
10. Il provvedimento finale concernente opere
sottoposte a VIA e' pubblicato, a cura del proponente,
unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta
Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA
regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla
data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono
i termini per eventuali impugnazioni in sede
giurisdizionale da parte dei soggetti interessati."
"Articolo 14-quater . (Effetti del dissenso espresso
nella conferenza di servizi)
(Omissis).
3. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo
comma, della Costituzione, e delle infrastrutture ed
insediamenti produttivi strategici e di preminente
interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo
terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, e successive modificazioni, nonche' dei casi di
localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga
espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione
preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumita', la questione, in attuazione e nel
rispetto del principio di leale collaborazione e
dell'articolo 120 della Costituzione, e' rimessa
dall'amministrazione procedente alla deliberazione del
Consiglio dei Ministri, che ha natura di atto di alta
amministrazione. Il Consiglio dei Ministri si pronuncia
entro sessanta giorni, previa intesa con la Regione o le
Regioni e le Province autonome interessate, in caso di
dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o
tra piu' amministrazioni regionali, ovvero previa intesa
con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di
dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un
ente locale o tra piu' enti locali. Se l'intesa non e'
raggiunta entro trenta giorni, la deliberazione del
Consiglio dei Ministri puo' essere comunque adottata. Se il
motivato dissenso e' espresso da una regione o da una
provincia autonoma in una delle materie di propria
competenza, ai fini del raggiungimento dell'intesa, entro
trenta giorni dalla data di rimessione della questione alla
delibera del Consiglio dei Ministri, viene indetta una
riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la
partecipazione della regione o della provincia autonoma,
degli enti locali e delle amministrazioni interessate,
attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo
competente, ad esprimere in modo vincolante la volonta'
dell'amministrazione sulle decisioni di competenza. In tale
riunione i partecipanti debbono formulare le specifiche
indicazioni necessarie alla individuazione di una soluzione
condivisa, anche volta a modificare il progetto originario.
Se l'intesa non e' raggiunta nel termine di ulteriori
trenta giorni, e' indetta una seconda riunione dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri con le medesime
modalita' della prima, per concordare interventi di
mediazione, valutando anche le soluzioni progettuali
alternative a quella originaria. Ove non sia comunque
raggiunta l'intesa, in un ulteriore termine di trenta
giorni, le trattative, con le medesime modalita' delle
precedenti fasi, sono finalizzate a risolvere e comunque a
individuare i punti di dissenso. Se all'esito delle
predette trattative l'intesa non e' raggiunta, la
deliberazione del Consiglio dei Ministri puo' essere
comunque adottata con la partecipazione dei Presidenti
delle regioni o delle province autonome interessate.
(Omissis)".
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 88, della
legge 27 dicembre 2013, n.147 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge di stabilita' 2014),cosi' come modificato dalla
presente legge:
"Articolo 1
(Omissis)
88. Al fine di accelerare gli interventi in aree urbane
per la realizzazione di linee tramviarie e metropolitane il
CIPE, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, individua, con apposita delibera, su
proposta del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, gli interventi da revocare ai sensi
dell'articolo 32, commi da 2 a 5, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' quelli finanziati
dalla legge 26 febbraio 1992, n. 211, e del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,sul sistema metropolitano
che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
non siano stati affidati con apposito bando di gara. Le
risorse rivenienti dalle revoche di cui al periodo
precedente confluiscono in apposita sezione del Fondo
istituito ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del citato
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, e sono finalizzate dal
CIPE con priorita' per la metrotramvia di Milano-Limbiate,
e per quelle di Padova e di Venezia.
(Omissis).".
Si riporta il testo dell'articolo 20, commi 1 e 1-bis,
del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625
(Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle
condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni
alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi):
"Articolo 20 (Destinazione delle aliquote alle regioni
a statuto ordinari)
1. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1°
gennaio 1997 per ciascuna concessione di coltivazione
situata in terraferma il valore dell'aliquota calcolato in
base all'articolo 19 e' corrisposto per il 55% alla regione
a statuto ordinario e per il 15% ai comuni interessati; i
comuni destinano tali risorse allo sviluppo
dell'occupazione e delle attivita' economiche,
all'incremento industriale e a interventi di miglioramento
ambientale, nei territori nel cui ambito si svolgono le
ricerche e le coltivazioni.
1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1999, alle regioni a
statuto ordinario del Mezzogiorno e' corrisposta, per il
finanziamento di strumenti della programmazione negoziata
nelle aree di estrazione e adiacenti, anche l'aliquota
destinata allo Stato.
(Omissis)".
Si riporta il testo dell'articolo 31, comma 9-bis,
della legge 12 novembre 2011, n. 183 Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
(Legge di stabilita' 2012), cosi' come modificato dalla
presente legge:
"Articolo 31 (Patto di stabilita' interno degli enti
locali)
(Omissis)
9-bis. Per l'anno 2014 nel saldo finanziario in termini
di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3,
rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di
stabilita' interno, non sono considerati, per un importo
complessivo di 1.000 milioni di euro, di cui 850 milioni di
euro ai comuni e 150 milioni di euro alle province, i
pagamenti in conto capitale sostenuti nel primo semestre
dalle province e dai comuni. Ai fini della distribuzione
della predetta esclusione tra i singoli enti locali e'
assegnato a ciascun ente uno spazio finanziario in
proporzione all'obiettivo di saldo finanziario determinato
attraverso il comma 2-quinquies fino a concorrenza del
predetto importo. Gli enti locali utilizzano i maggiori
spazi finanziari derivanti dall'esclusione di cui al
periodo precedente esclusivamente per pagamenti in conto
capitale da sostenere entro l'anno 2014, dandone evidenza
mediante il monitoraggio di cui al comma 19 entro il
termine perentorio ivi previsto.
(Omissis)".
Si riporta il testo dell'articolo 7-bis, comma 1, del
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71
(Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale
di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in
favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per
accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione
degli interventi per Expo 2015):
"Articolo 7-bis (Rifinanziamento della ricostruzione
privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo)
1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli
interventi per la ricostruzione privata nei territori della
regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile
2009, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e'
autorizzata la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2014 al 2019 al fine della concessione di
contributi a privati, per la ricostruzione o riparazione di
immobili, prioritariamente adibiti ad abitazione
principale, danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove
abitazioni, sostitutive dell'abitazione principale
distrutta. Le risorse di cui al precedente periodo sono
assegnate ai comuni interessati con delibera del CIPE che
puo' autorizzare gli enti locali all'attribuzione dei
contributi in relazione alle effettive esigenze di
ricostruzione, previa presentazione del monitoraggio sullo
stato di utilizzo delle risorse allo scopo finalizzate,
ferma restando l'erogazione dei contributi nei limiti degli
stanziamenti annuali iscritti in bilancio. Per consentire
la prosecuzione degli interventi di cui al presente
articolo senza soluzione di continuita', il CIPE puo'
altresi' autorizzare l'utilizzo, nel limite massimo di 150
milioni di euro per l'anno 2013, delle risorse destinate
agli interventi di ricostruzione pubblica, di cui al punto
1.3 della delibera del CIPE n. 135/2012 del 21 dicembre
2012, in via di anticipazione, a valere sulle risorse di
cui al primo periodo del presente comma, fermo restando,
comunque, lo stanziamento complessivo di cui al citato
punto 1.3.
(Omissis)".
Si riporta il testo degli articoli da 23-sexies a
23-duodecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'
misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del
settore bancario):
ti
"Art. 23-sexies (Emissione di strumen finanziari)
1. Al fine di conseguire gli obiettivi di rafforzamento
patrimoniale previsti in attuazione della raccomandazione
della European Banking Authority dell'8 dicembre 2011 il
Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito il
"Ministero"), su specifica richiesta di Banca Monte dei
Paschi di Siena S.p.A. (di seguito l'"Emittente") e
subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui
agli articoli 23-septies, comma 1, 23-octies e 23-novies:
a) provvede a sottoscrivere, fino al 1° marzo 2013,
anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato,
strumenti finanziari (di seguito i "Nuovi Strumenti
Finanziari"), computabili nel patrimonio di vigilanza (Core
Tier 1) come definito dalla raccomandazione EBA dell'8
dicembre 2011, fino all'importo di euro due miliardi;
b) provvede altresi' a sottoscrivere, entro il medesimo
termine, Nuovi Strumenti Finanziari per l'importo ulteriore
di euro unmiliardonovecentomilioni al fine dell'integrale
sostituzione degli strumenti finanziari emessi
dall'Emittente e sottoscritti dal Ministero ai sensi
dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, nel rispetto delle condizioni di remunerazione
previste dall'articolo 23-septies, comma 2.
1-bis. Il Ministero, in conformita' a quanto previsto
dall'articolo 23-decies, comma 4, sottoscrive, oltre i
limiti indicati al precedente comma, Nuovi Strumenti
Finanziari e azioni ordinarie di nuova emissione
dell'Emittente, fino a concorrenza dell'importo degli
interessi non pagati in forma monetaria.".
"Art. 23-septies (Condizioni di sottoscrizione)
1. Il Ministero non puo' sottoscrivere alcun Nuovo
Strumento Finanziario se l'Emittente non ha provveduto, nel
rispetto delle condizioni indicate dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2009, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2009, e del
relativo prospetto, al riscatto degli strumenti finanziari
emessi dall'Emittente e sottoscritti dal Ministero ai sensi
dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, ed alla accettazione preventiva di quanto
previsto dal comma 2. L'importo dovuto dall'Emittente e'
compensato con l'importo dovuto dal Ministero per la
sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari. L'Emittente
comunica al Ministero la data in cui intende procedere al
riscatto unitamente alla richiesta di cui all'articolo
23-novies, comma 1.
2. In caso di emissione di Nuovi Strumenti Finanziari,
la remunerazione degli strumenti finanziari gia' emessi
dall'Emittente e sottoscritti dal Ministero ai sensi
dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2012
fino alla data di riscatto, e' calcolata secondo le
condizioni di remunerazione previste per i Nuovi Strumenti
Finanziari, ai sensi dell'articolo 23-decies e del decreto
ministeriale di cui all'articolo 23-duodecies. La
remunerazione e' corrisposta alla prima data di pagamento
degli interessi prevista per i Nuovi Strumenti Finanziari.
Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 23-decies.
2-bis. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari
da parte del Ministero e' altresi' subordinata
all'assunzione da parte dell'Emittente, delle deliberazioni
in ordine all'aumento di capitale a servizio dell'eventuale
conversione in azioni ordinarie dei Nuovi Strumenti
Finanziari prevista dall'articolo 23-decies, comma 1,
nonche' al servizio dell'assegnazione di azioni ordinarie
di nuova emissione dell'Emittente in conformita' a quanto
previsto dall'articolo 23-decies, comma 4. La deliberazione
si considera assunta anche mediante conferimento per cinque
anni agli amministratori della facolta' prevista
dall'articolo 2443, secondo comma, del codice civile.".
"Art. 23-octies (Conformita' con la disciplina degli
aiuti di Stato)
1. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari e'
consentita solo a seguito dell'acquisizione della decisione
della Commissione europea sulla compatibilita' delle misure
previste nel presente decreto con il quadro normativo
dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato
applicabile alle misure di sostegno alle banche nel
contesto della crisi finanziaria.
2. In caso di sottoscrizione dei Nuovi Strumenti
Finanziari da parte del Ministero, l'Emittente svolge la
propria attivita' in modo da non abusare del sostegno
ricevuto e conseguirne indebiti vantaggi.
3. L'Emittente e' tenuto a presentare un piano di
ristrutturazione (il "Piano") conforme alle disposizioni
europee in materia di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo
107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
anche per quanto attiene alle strategie commerciali e di
espansione, alle politiche di distribuzione degli utili e
ai meccanismi di remunerazione e incentivazione. Il Piano e
le sue eventuali successive variazioni sono presentati alla
Commissione europea ai sensi del paragrafo 14 della
comunicazione della Commissione europea 2011/C-356/02.
4. Per il tempo necessario all'attuazione del Piano di
ristrutturazione, l'Emittente non puo' acquisire,
direttamente o indirettamente, nuove partecipazioni in
banche, in intermediari finanziari e in imprese di
assicurazione e di riassicurazione, salvo che
l'acquisizione sia funzionale all'attuazione del Piano e
sia compatibile con la normativa europea in materia di
aiuti di Stato. Per il tempo necessario all'attuazione del
Piano di ristrutturazione, l'Emittente e' vincolato al
contenimento della componente variabile delle
remunerazioni, ivi inclusi bonus monetari e stock options,
accordate o pagate ai componenti del consiglio di
amministrazione, al direttore generale e agli altri
dirigenti che possono assumere rischi rilevanti per la
banca, in modo da assicurarne l'effettivo collegamento con
i risultati aziendali, con i rischi cui la banca e' esposta
e con l'esigenza di mantenere adeguati livelli di
patrimonializzazione. In caso di inosservanza, si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria prevista
dall'articolo 144, commi 1 e 2, del testo unico di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, secondo la
procedura prevista dall'articolo 145 dello stesso decreto
legislativo. A decorrere dalla data di sottoscrizione, e
fino all'approvazione del Piano da parte della Commissione
europea, l'Emittente non puo' deliberare o effettuare
distribuzione di dividendi ordinari o straordinari.
5. Nel caso in cui il bilancio approvato evidenzi una
perdita di esercizio non sono corrisposti interessi sugli
altri strumenti finanziari subordinati il cui contratto
preveda la facolta' per la banca emittente di non
corrispondere la remunerazione in caso di andamenti
negativi della gestione. Il precedente periodo non trova
applicazione, nei limiti in cui cio' risulti compatibile
con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di
aiuti di Stato, ai casi in cui la facolta' dell'Emittente
di non corrispondere la remunerazione sugli strumenti
finanziari in caso di andamenti negativi della gestione non
comporti la definitiva perdita della remunerazione ma un
differimento della stessa, ovvero ai casi in cui tale
facolta' non possa essere esercitata in ragione
dell'operare, al ricorrere di determinate condizioni, di
altre disposizioni contrattuali, tali che il mancato
pagamento della remunerazione determina un inadempimento al
contratto.".
"Art. 23-novies (Procedura)
1. L'Emittente, se intende emettere Nuovi Strumenti
Finanziari, trasmette al Ministero e alla Banca d'Italia,
almeno quindici giorni prima della data di sottoscrizione
prevista, una richiesta che include:
a) la delibera del consiglio di amministrazione;
b) l'importo della sottoscrizione richiesta;
c) il valore nominale iniziale di ciascuno strumento
finanziario emesso;
d) la data di sottoscrizione prevista;
e) il Piano di cui all'articolo 23-octies, comma 3.
2. Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al
precedente comma, la Banca d'Italia valuta:
a) l'adeguatezza del Piano, avendo riguardo anche alla
conformita' del Piano alla normativa europea in materia di
aiuti di Stato, secondo quanto previsto dall'articolo
23-octies e dalle disposizioni di vigilanza;
b) l'adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica
dell'Emittente;
c) il profilo di rischio dell'Emittente;
d) la computabilita' dei Nuovi Strumenti Finanziari nel
patrimonio di vigilanza;
e) l'ammontare dei Nuovi Strumenti Finanziari al fine
del conseguimento delle finalita' di cui all'articolo
23-sexies, comma 1.
3. La Banca d'Italia puo' chiedere all'Emittente
chiarimenti, integrazioni ed effettuare accertamenti. In
tali casi il termine di cui al comma 2 e' sospeso. Le
valutazioni di cui al comma 2 sono comunicate all'Emittente
e al Ministero. Nel termine di cui al comma 2 la Banca
d'Italia rilascia altresi' l'autorizzazione al riscatto
degli strumenti finanziari emessi dall'Emittente e
sottoscritti dal Ministero ai sensi dell'articolo 12 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari da
parte del Ministero e' effettuata, per l'ammontare di cui
al comma 2, lettera e), comunicato dalla Banca d'Italia,
sulla base della positiva valutazione da parte della stessa
degli elementi di cui al comma 2.
5. Il Ministero sottoscrive i Nuovi Strumenti
Finanziari dopo l'entrata in vigore del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo
23-undecies.
6. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari e'
approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze.".
"Art. 23-decies (Caratteristiche dei Nuovi Strumenti
Finanziari)
1. I Nuovi Strumenti Finanziari sono privi dei diritti
indicati nell'articolo 2351 del codice civile e sono
convertibili in azioni ordinarie a richiesta
dell'Emittente. L'esercizio della facolta' di conversione
e' sospensivamente condizionato alla deliberazione in
ordine al relativo aumento di capitale. A tal fine, la
determinazione del prezzo di emissione e' effettuata in
deroga all'articolo 2441, sesto comma, del codice civile
tenendo conto del valore di mercato delle azioni ordinarie,
in conformita' ai criteri previsti in relazione alla
determinazione del rapporto di conversione dal decreto di
cui all'articolo 23-duodecies, comma 1. Non e' richiesto il
parere sulla congruita' del prezzo di emissione delle
azioni previsto dall'articolo 158, comma 1, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
2. E' prevista a favore dell'Emittente la facolta' di
rimborso o riscatto, a condizione che l'esercizio della
facolta' di rimborso o riscatto sia autorizzato dalla Banca
d'Italia, avendo riguardo alle condizioni finanziarie e di
solvibilita' dell'Emittente e del relativo gruppo bancario.
3. Gli interessi sono pagati in forma monetaria fino a
concorrenza del risultato dell'esercizio come risultante
dall'ultimo bilancio dell'Emittente, al lordo degli
interessi stessi e dell'eventuale relativo effetto fiscale
e al netto degli accantonamenti per riserve obbligatorie.
La delibera con la quale l'assemblea decide sulla
destinazione degli utili e' vincolata al rispetto delle
condizioni di remunerazione dei Nuovi Strumenti Finanziari.
4. Gli eventuali interessi eccedenti il risultato
dell'esercizio, come definito al comma 3, sono composti
mediante assegnazione al Ministero di azioni ordinarie di
nuova emissione valutate al valore di mercato. A tal fine,
la determinazione del prezzo di emissione e' effettuata in
deroga all'articolo 2441, sesto comma, del codice civile,
tenendo conto del valore di mercato delle azioni, in
conformita' ai criteri previsti in relazione al pagamento
degli interessi dal decreto di cui all'articolo
23-duodecies, comma 1. Non e' richiesto il parere sulla
congruita' del prezzo di emissione delle azioni previsto
dall'articolo 158, comma 1, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58. Nei limiti in cui cio' risulti
compatibile con il quadro normativo dell'Unione europea in
materia di aiuti di Stato, in relazione agli esercizi
finanziari 2012 e 2013 gli eventuali interessi eccedenti il
risultato dell'esercizio, come definito al comma 3, possono
essere corrisposti anche mediante assegnazione al Ministero
del corrispondente valore nominale di Nuovi Strumenti
Finanziari di nuova emissione.
5. All'assunzione di partecipazioni azionarie
nell'Emittente da parte del Ministero conseguente alla
sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari non si
applicano:
a) le disposizioni di cui ai capi III e IV del titolo
II del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
b) le disposizioni degli articoli 106, comma 1, e 109,
comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
c) eventuali limiti di possesso azionario previsti da
disposizioni legislative o statutarie.
6. Il consiglio di amministrazione dell'Emittente
delibera in merito all'emissione dei Nuovi Strumenti
Finanziari.
7. Con il decreto di cui all'articolo 23-duodecies sono
specificate le caratteristiche dei Nuovi Strumenti
Finanziari individuate dal presente decreto e definite le
ulteriori caratteristiche degli stessi.".
"Art. 23-undecies (Risorse finanziarie)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, sono individuate le risorse necessarie per
finanziare la sottoscrizione dei Nuovi Strumenti
Finanziari. Le predette risorse, da iscrivere in apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, sono individuate mediante:
a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a
legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun
Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di
ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e
altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste
correttive e compensative delle entrate, comprese le
regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a
favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria;
del fondo ordinario delle universita'; delle risorse
destinate alla ricerca; delle risorse destinate al
finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi
delle persone fisiche; nonche' di quelle dipendenti da
parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi
internazionali;
b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di
spesa;
c) utilizzo temporaneo mediante versamento in entrata
di disponibilita' esistenti sulle contabilita' speciali
nonche' sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni
pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di
quelli intestati alle Amministrazioni territoriali, nonche'
di quelli riguardanti i flussi finanziari intercorrenti con
l'Unione europea ed i connessi cofinanziamenti nazionali,
con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni
di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;
d) emissione di titoli del debito pubblico.
2. Lo schema del decreto di cui al comma 1, corredato
di relazione tecnica e dei correlati decreti di variazione
di bilancio, e' trasmesso alle Camere per l'espressione del
parere delle Commissioni competenti per i profili di
carattere finanziario. I pareri sono espressi entro dieci
giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, qualora non
intenda conformarsi alle condizioni formulate con
riferimento ai profili finanziari, trasmette nuovamente
alle Camere lo schema di decreto, corredato dei necessari
elementi integrativi di informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni competenti per i profili
finanziari, da esprimere entro cinque giorni dalla data di
trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per
l'espressione dei pareri, il decreto puo' essere comunque
adottato. Il decreto e i correlati decreti di variazione di
bilancio sono comunicati alla Corte dei conti.
2-bis. Qualora non sia possibile procedere mediante le
ordinarie procedure di gestione dei pagamenti alla
sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari nei termini
stabiliti, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze puo' essere autorizzato il ricorso ad anticipazioni
di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di
ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa, e'
effettuata entro il termine di novanta giorni dal
pagamento.".
"Art. 23-duodecies (Disposizioni di attuazione)
1. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni
di attuazione del presente titolo ed il prospetto dei Nuovi
Strumenti Finanziari. Il prospetto disciplina la
remunerazione, i casi di riscatto, rimborso e conversione
nonche' ogni altro elemento necessario alla gestione delle
fasi successive alla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti
Finanziari.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze riesamina
le misure previste dal presente titolo secondo quanto
previsto dalle comunicazioni della Commissione europea.
2-bis. Per garantire la maggiore efficienza operativa,
ai fini della contribuzione alla sottoscrizione del
capitale per la partecipazione al Meccanismo europeo di
stabilita' (MES), mediante i versamenti stabiliti dagli
articoli 9 e 41 del Trattato che istituisce il medesimo
Meccanismo, sono autorizzate emissioni di titoli di Stato a
medio-lungo termine, le cui caratteristiche sono stabilite
con decreti di emissione che destinano tutto o parte del
netto ricavo a tale finalita'.".
Si riporta il testo dell'articolo 148, comma 1, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2001):
"Articolo 148 (Utilizzo delle somme derivanti da
sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato)
1. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative
irrogate dall'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato sono destinate ad iniziative a vantaggio dei
consumatori.
(Omissis)".
Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 giugno 2009, n. 77 (Interventi urgenti in favore
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella
regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori
interventi urgenti di protezione civile), cosi' come
modificato dalla presente legge:
"Articolo 3 (Ricostruzione e riparazione delle
abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo;
indennizzi a favore delle imprese)
(Omissis)
3. Per la realizzazione degli investimenti di interesse
nazionale di cui alla lettera a) del comma 1 le banche
operanti nei territori di cui all'articolo 1 possono
contrarre finanziamenti fino ad un massimo di 2.000 milioni
di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a),
secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti assistiti
da garanzia dello Stato, a favore di persone fisiche, per
la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad
abitazione principale ovvero per l'acquisto di nuove
abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta
nei territori sopra individuati. La garanzia dello Stato e'
concessa dal Ministero dell'economia e delle finanze, con
uno o piu' decreti dirigenziali, per l'adempimento delle
obbligazioni principali ed accessorie assunte in relazione
a detti finanziamenti da parte delle persone fisiche cui e'
stato concesso il credito ai sensi del presente comma. La
garanzia dello Stato resta in vigore fino alla scadenza del
termine di rimborso di ciascun finanziamento. Le modalita'
di concessione della garanzia, il termine entro il quale
puo' essere concessa, nonche' la definizione delle
caratteristiche degli interventi finanziabili ai sensi del
comma 1, sono stabiliti con i decreti di cui al presente
comma. Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della
garanzia concessa ai sensi del presente comma si provvede
ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
con imputazione all'unita' previsionale di base [3.2.4.2]
«garanzie dello Stato», iscritta nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze. Al fine
dell'attuazione del comma 1, lettera b), e' autorizzata la
spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009,
2010, 2011 e 2012 per la stipula di una convenzione tra
Fintecna spa ed il Ministero dell'economia e delle finanze.
3-bis. I finanziamenti contratti dalle banche ai sensi
del comma 3 sono assistiti dalla garanzia dello Stato,
incondizionata, esplicita, irrevocabile e a prima
richiesta, che resta in vigore fino alla scadenza del
termine di rimborso di ciascun finanziamento. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, e' concessa la garanzia dello Stato
di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le
modalita' di operativita' della stessa. La garanzia dello
Stato di cui al presente comma e' elencata nell'allegato
allo stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze ai sensi dell'articolo 31 della legge 31
dicembre 2009, n. 196.
(Omissis)".
Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 1, del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77
(Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di
aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione
civile):
"Articolo 14 (Ulteriori disposizioni finanziarie)
1. Al fine di finanziare gli interventi di
ricostruzione e le altre misure di cui al presente decreto,
il CIPE assegna agli stessi interventi la quota annuale,
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le
assegnazioni gia' disposte, di un importo non inferiore a
2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni di euro
nell'ambito della dotazione del Fondo per le aree
sottoutilizzate per il periodo di programmazione 2007-2013,
a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo
strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di
cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonche'
un importo pari a 408,5 milioni di euro a valere sulle
risorse del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18,
comma 1, lettera b), del citato decreto-legge n. 185 del
2008. Tali importi possono essere utilizzati anche senza il
vincolo di cui al comma 3 del citato articolo 18.
(Omissis)".
Si riporta il testo dell'articolo 67-ter del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (Misure
urgenti per la crescita del paese):
"Articolo 67-ter (Gestione ordinaria della
ricostruzione)
1. A decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione
e ogni intervento necessario per favorire e garantire il
ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite
dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestiti sulla base del
riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e
seguenti della Costituzione, in maniera da assicurare
prioritariamente il completo rientro a casa degli aventi
diritto, il ripristino delle funzioni e dei servizi
pubblici, l'attrattivita' e lo sviluppo economico-sociale
dei territori interessati, con particolare riguardo al
centro storico monumentale della citta' dell'Aquila.
2. Per i fini di cui al comma 1 e per contemperare gli
interessi delle popolazioni colpite dal sisma con
l'interesse al corretto utilizzo delle risorse pubbliche,
in considerazione della particolare configurazione del
territorio, sono istituiti due Uffici speciali per la
ricostruzione, uno competente sulla citta' dell'Aquila e
uno competente sui restanti comuni del cratere. Tali Uffici
forniscono l'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica
e privata e ne promuovono la qualita', effettuano il
monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi e
curano la trasmissione dei relativi dati al Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive
modificazioni, garantendo gli standard informativi definiti
dal decreto ministeriale di cui all'articolo 67-bis, comma
5, del presente decreto, assicurano nei propri siti
internet istituzionali un'informazione trasparente
sull'utilizzo dei fondi ed eseguono il controllo dei
processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori, con
particolare riferimento ai profili della coerenza e della
conformita' urbanistica ed edilizia delle opere eseguite
rispetto al progetto approvato attraverso controlli
puntuali in corso d'opera, nonche' della congruita' tecnica
ed economica. Gli Uffici curano, altresi', l'istruttoria
finalizzata all'esame delle richieste di contributo per la
ricostruzione degli immobili privati, anche mediante
l'istituzione di una commissione per i pareri, alla quale
partecipano i soggetti pubblici coinvolti nel procedimento
amministrativo.
3. L'Ufficio speciale per i comuni del cratere,
costituito dai comuni interessati con sede in uno di essi,
ai sensi dell'articolo 30, commi 3 e 4, del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa
intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il
Ministro dell'economia e delle finanze, con il presidente
della regione Abruzzo, con i presidenti delle province
dell'Aquila, di Pescara e di Teramo e con un coordinatore
individuato dai 56 comuni del cratere, coordina gli otto
uffici territoriali delle aree omogenee di cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 23
marzo 2012, n. 4013. L'Ufficio speciale per la citta'
dell'Aquila e' costituito dal comune dell'Aquila, previa
intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il
Ministro dell'economia e delle finanze, con il presidente
della regione Abruzzo e con il presidente della provincia
dell'Aquila. Nell'ambito delle citate intese, da concludere
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono determinati
l'organizzazione, la struttura, la durata, i rapporti con i
livelli istituzionali centrali, regionali e locali, gli
specifici requisiti e le modalita' di selezione dei
titolari, la dotazione di risorse strumentali e umane degli
Uffici speciali, nel limite massimo di 50 unita', di cui,
per un triennio, nel limite massimo di 25 unita' a tempo
determinato, per ciascun Ufficio. A ciascuno dei titolari
degli Uffici speciali con rapporto a tempo pieno ed
esclusivo e' attribuito un trattamento economico
onnicomprensivo non superiore a 200.000 euro annui, al
lordo degli oneri a carico dell'amministrazione.
4. Il Dipartimento per lo sviluppo delle economie
territoriali della Presidenza del Consiglio dei Ministri
coordina le amministrazioni centrali interessate nei
processi di ricostruzione e di sviluppo al fine di
indirizzare e dare impulso, d'intesa con la regione Abruzzo
e gli enti locali, agli Uffici speciali di cui al comma 2,
in partenariato con le associazioni e con le organizzazioni
di categoria presenti nel territorio.
5. Al fine di fronteggiare la ricostruzione conseguente
agli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il
giorno 6 aprile 2009, il comune dell'Aquila e i comuni del
cratere sono autorizzati, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 76, commi 4 e 7, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, ad
assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2013,
complessivamente 200 unita' di personale, previo
esperimento di procedure selettive pubbliche, di cui fino a
128 unita' assegnate al comune dell'Aquila e fino a 72
unita' assegnate alle aree omogenee. In considerazione
delle suddette assegnazioni di personale e' incrementata
temporaneamente nella misura corrispondente la pianta
organica dei comuni interessati. Dal 2021 il personale
eventualmente risultante in soprannumero e' assorbito
secondo le ordinarie procedure vigenti.
6. Al fine di fronteggiare la ricostruzione conseguente
agli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il
giorno 6 aprile 2009, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e' autorizzato, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e successive modificazioni, ad assumere a tempo
indeterminato, a decorrere dall'anno 2013, fino a 100
unita' di personale, previo esperimento di procedure
selettive pubbliche. Tale personale e' temporaneamente
assegnato fino a 50 unita' agli Uffici speciali di cui al
comma 2, fino a 40 unita' alle province interessate e fino
a 10 unita' alla regione Abruzzo. Alla cessazione delle
esigenze della ricostruzione e dello sviluppo del
territorio coinvolto nel sisma del 6 aprile 2009, tale
personale e' assegnato al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti per finalita' connesse a calamita' e
ricostruzione, secondo quanto disposto con apposito
regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400. In considerazione delle
suddette assunzioni di personale e' corrispondentemente
incrementata la dotazione organica del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. E' fatto comunque salvo
quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95.
7. Le procedure concorsuali di cui ai commi 5 e 6 sono
bandite e gestite dalla Commissione per l'attuazione del
progetto di riqualificazione delle pubbliche
amministrazioni di cui al decreto interministeriale 25
luglio 1994, su delega delle amministrazioni interessate.
La Commissione giudicatrice e' designata dal Presidente del
Consiglio dei Ministri.
8. Nell'ambito delle intese di cui al comma 3 sono
definiti, sentito il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, le categorie e i
profili professionali dei contingenti di personale di cui
ai commi 5 e 6, i requisiti per l'ammissione alle procedure
concorsuali, la possibilita' di una quota di riserva, in
misura non superiore al 50 per cento dei posti banditi, a
favore del personale che abbia maturato un'esperienza
professionale di almeno un anno, nell'ambito dei processi
di ricostruzione, presso la regione, le strutture
commissariali, le province interessate, il comune
dell'Aquila e i comuni del cratere a seguito di formale
contratto di lavoro, nonche' le modalita' di assegnazione
del personale agli enti di cui al comma 5. Gli uffici
periferici delle amministrazioni centrali operanti nel
territorio della regione Abruzzo interessati ai processi di
ricostruzione possono essere potenziati attraverso il
trasferimento, a domanda e previo assenso
dell'amministrazione di appartenenza, del personale in
servizio, nei medesimi ruoli, presso altre regioni
qualunque sia il tempo trascorso dall'assunzione in
servizio nella sede dalla quale provengono, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.9. Nella prospettiva
del contenimento dei costi per le attivita' di selezione
del personale di cui al comma 6, si puo' prevedere nei
bandi di concorso una quota di iscrizione non superiore al
valore dell'imposta di bollo pari ad euro 16,00.".
Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2013
(Definizione delle procedure per il riconoscimento dei
contributi per la ricostruzione privata, conseguente agli
eventi sismici del 6 aprile 2009, adottato ai sensi
dell'articolo 67-quater, comma 9, del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2013:
"Art. 2 (Riconoscimento dei contributi per gli edifici
ubicati nei centri storici del Comune di L'Aquila e negli
altri Comuni del cratere)
1. Hanno accesso ai contributi previsti per la
ricostruzione, conseguente agli eventi sismici del 6 aprile
2009, i proprietari ovvero i titolari di altro diritto
reale di godimento sulle unita' immobiliari ubicate nel
Comune di L'Aquila e negli altri Comuni del cratere, da
sottoporre a riparazione o ricostruzione in conseguenza dei
danni provocati dal sisma.
2. Il riconoscimento dei contributi e' regolato dalle
disposizioni previste dal decreto-legge 28 aprile 2009, n.
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno
2009, n. 77, dalle relative ordinanze e decreti attuativi
vigenti, ove applicabili, con particolare riferimento alle
ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779
del 6 giugno 2009, n. 3790 del 10 giugno 2009, n. 3996 del
17 gennaio 2012 e n. 4013 del 23 marzo 2012, e dal
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonche'
dal presente decreto e dai successivi atti adottati
dall'Ufficio speciale per la ricostruzione competente sulla
citta' dell'Aquila e dall'Ufficio speciale per gli altri
Comuni del cratere, di seguito indicati come "Ufficio
speciale".
3. La domanda per il riconoscimento dei contributi va
presentata al Comune di L'Aquila, tramite l'Ufficio
speciale, e agli altri Comuni del cratere territorialmente
competenti tramite gli Uffici territoriali, che sono
responsabili della istruttoria ai sensi dell'art. 6 della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. La domanda per il riconoscimento dei contributi deve
essere corredata da almeno cinque offerte acquisite da
imprese, nonche' da almeno tre offerte acquisite da
progettisti, individuati tra quelli compresi nell'elenco di
cui all'art. 10 del presente decreto al fine di consentire
valutazioni comparative. Sino all'istituzione dell'elenco
di cui al successivo art. 10, la domanda deve essere
comunque corredata da offerte provenienti da imprese o
progettisti selezionati dal committente tra soggetti che
garantiscono adeguati livelli di affidabilita' e
professionalita'.
5. Le unita' immobiliari di cui al comma 1 sono quelle
ricomprese in edifici che risultino danneggiati in
conseguenza del sisma e ubicate all'interno delle aree
individuate con decreto del Commissario delegato 9 marzo
2010, n. 3.
6. La valutazione del danno e della vulnerabilita' dei
singoli edifici e' desunta dalle risultanze e dai dati
contenuti nella scheda di primo livello rilevamento danno
AeDES o dalla scheda modello B-DP di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, con
esito di agibilita' univoco e definitivo, alla data di
pubblicazione delle presenti disposizioni. Gli esiti
dovranno essere pubblicati dal Comune di L'Aquila e dagli
altri Comuni del cratere entro 60 giorni dalla
pubblicazione delle presenti disposizioni ove non si sia
gia' provveduto.
7. In caso di esiti discordanti o di scheda con esito
"D" o "F", o di assenza di scheda, il progettista
incaricato per la redazione del progetto provvede alla
compilazione della scheda AeDES, il cui esito dovra' essere
verificato e validato dall'Ufficio speciale per il Comune
di Aquila e dagli Uffici territoriali per gli altri Comuni
del cratere, in sede di presentazione del progetto parte
prima o, motivatamente, del progetto parte seconda. In caso
di compresenza, su uno stesso edificio, di scheda AeDES e
scheda Modello B-DP, anche con esito identico, prevalgono i
dati contenuti della scheda AeDES e per gli aspetti
storico-architettonico ed artistici quelli contenuti nella
scheda Modello B-DP.".
Si riporta il testo dell'articolo 67-ter, comma 3, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (Misure
urgenti per la crescita del paese), cosi' come modificato
dalla presente legge:
"Articolo 67-ter (Gestione ordinaria della
ricostruzione)
(Omissis)
3. L'Ufficio speciale per i comuni del cratere,
costituito dai comuni interessati con sede in uno di essi,
ai sensi dell'articolo 30, commi 3 e 4, del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa
intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il
Ministro dell'economia e delle finanze, con il presidente
della regione Abruzzo, con i presidenti delle province
dell'Aquila, di Pescara e di Teramo e con un coordinatore
individuato dai 56 comuni del cratere, coordina gli otto
uffici territoriali delle aree omogenee di cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 23
marzo 2012, n. 4013. L'Ufficio speciale per la citta'
dell'Aquila e' costituito dal comune dell'Aquila, previa
intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il
Ministro dell'economia e delle finanze, con il presidente
della regione Abruzzo e con il presidente della provincia
dell'Aquila. Nell'ambito delle citate intese, da concludere
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono determinati
l'organizzazione, la struttura, la durata, i rapporti con i
livelli istituzionali centrali, regionali e locali, gli
specifici requisiti e le modalita' di selezione dei
titolari, la dotazione di risorse strumentali e umane degli
Uffici speciali, nel limite massimo di 50 unita', di cui,
per un triennio, nel limite massimo di 25 unita' a tempo
determinato, per ciascun Ufficio. Gli Uffici speciali si
avvalgono del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai
sensi dell'articolo 1 del testo unico di cui al regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. A ciascuno dei titolari
degli Uffici speciali con rapporto a tempo pieno ed
esclusivo e' attribuito un trattamento economico
onnicomprensivo non superiore a 200.000 euro annui, al
lordo degli oneri a carico dell'amministrazione.
(Omissis)".
Per il testo degli articoli da 23-sexies a 23-duodecies
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, v. nelle
note al presente articolo.
Per il testo dell'articolo 148, comma 1, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, v. nelle note al presente articolo.
Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e
successive modificazioni (Disposizioni urgenti per il
contenimento della spesa sanitaria e in materia di
regolazioni contabili con le autonomie locali):
"Articolo 6 (Disposizioni finanziarie e finali)
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per
le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.".
Per il testo dell'articolo 31, comma 9-bis, della legge
12 novembre 2011, n. 183, v. nelle note al presente
articolo.
Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 9, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124
(Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra
fiscalita' immobiliare, di sostegno alle politiche
abitative e di finanza locale, nonche' di cassa
integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici),
cosi' come modificato dal presente articolo:
"Articolo 13 (Disposizioni in materia di pagamenti dei
debiti degli enti locali)
(Omissis)
9. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata, da adottare
entro il 28 febbraio 2014, sono stabiliti la distribuzione
dell'incremento di cui al comma 8 tra le tre Sezioni del
"Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti dei
debiti certi, liquidi ed esigibili" e, in conformita' alle
procedure di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 8
aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64, i criteri, i tempi e le
modalita' per la concessione delle risorse di cui al comma
1 alle regioni e agli enti locali, ivi inclusi le regioni e
gli enti locali che non hanno avanzato richiesta di
anticipazione di liquidita' a valere sul predetto Fondo per
l'anno 2013. Con le procedure individuate con il decreto di
cui al periodo precedente sono altresi' attribuite agli
enti locali le disponibilita' di cui al medesimo comma 1
non erogate nelle precedenti istanze.
9-bis. Al fine di consentire l'integrale attribuzione
delle risorse di cui al comma 8, la societa' Cassa depositi
e prestiti Spa acquisisce le richieste di anticipazione di
liquidita' di cui al comma 9 da parte degli enti locali non
pervenute entro i termini stabiliti a causa di errori
meramente formali relativi alla trasmissione telematica.
(Omissis)".
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 10-bis, del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e
successive modificazioni (Disposizioni urgenti per il
pagamento dei debiti scaduti della pubblica
amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti
territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi
degli enti locali), cosi' come modificato dalla presente
legge:
"Articolo 1 (Pagamenti dei debiti degli enti locali)
(Omissis)
10-bis Ai fini dell'assegnazione delle anticipazioni di
liquidita' a valere sulle risorse di cui all'articolo 13,
commi 8 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102,
convertito, con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n.
124, e sulla dotazione per il 2014 della Sezione di cui
all'articolo 2, nonche' ai fini dell'erogazione delle
risorse gia' assegnate con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze del 14 maggio 2013 ma non
ancora erogate, sono considerati anche i pagamenti dei
debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il
riconoscimento alla data del 31 dicembre 2012, anche se
riconosciuti in bilancio in data successiva, ove
necessario, previo contestuale incremento fino a pari
importo degli stanziamenti iscritti in bilancio, in
conformita' alla legislazione vigente, per il pagamento dei
debiti pregressi, comunque denominati. Le disposizioni di
cui al primo periodo si applicano altresi', per le regioni,
ai debiti di cui al comma 11-quinquies dell'articolo 25 del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e
successive modificazioni, sempre che i predetti debiti
siano stati riconosciuti in bilancio alla data di entrata
in vigore del presente periodo. Le disposizioni di cui al
primo periodo si applicano altresi', per le regioni, ai
debiti di cui al comma 11-quinquies dell'articolo 25 del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e
successive modificazioni, sempre che i predetti debiti
siano stati riconosciuti in bilancio alla data di entrata
in vigore del presente periodo.
(Omissis)".
Il decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, reca
"Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti
della pubblica amministrazione, per il riequilibrio
finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia di
versamento di tributi degli enti locali" (pubblicato nella
G.U. 8 aprile 2013, n. 82).
Il decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124,
reca "Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra
fiscalita' immobiliare, di sostegno alle politiche
abitative e di finanza locale, nonche' di cassa
integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici"
(pubblicato nella G.U. 31 agosto 2013, n. 204, S. O.)
Il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, reca
"Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia
sociale", (pubblicato nella G.U. 24 aprile 2014, n. 95).
 
(( Art. 4-bis
Pubblicazione dei dati in formato aperto

1. I dati relativi alle opere di cui agli articoli 1, 3 e 4 sono resi pubblici in formato aperto nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. ))

Riferimenti normativi

Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, reca
"Codice dell'amministrazione digitale" (pubblicato nella
G.U. 16 maggio 2005, n. 112, S. O.).
 
Art. 5
(( Norme in materia di concessioni autostradali

1. Nel rispetto dei principi dell'Unione europea, al fine di assicurare gli investimenti necessari per gli interventi di potenziamento, adeguamento strutturale, tecnologico e ambientale delle infrastrutture autostradali nazionali, nel rispetto dei parametri di sicurezza piu' avanzati prescritti da disposizioni dell'Unione europea, nonche' per assicurare un servizio reso sulla base di tariffe e condizioni di accesso piu' favorevoli per gli utenti, i concessionari di tratte autostradali nazionali, entro il 31 dicembre 2014, sottopongono al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti le modifiche del rapporto concessorio in essere finalizzate a procedure di aggiornamento o revisione anche mediante l'unificazione di tratte interconnesse, contigue ovvero tra loro complementari, ai fini della loro gestione unitaria. Entro la medesima data il concessionario sottopone al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti un nuovo piano economico-finanziario, corredato di idonee garanzie e di asseverazione da parte di soggetti autorizzati, per la stipulazione di un atto aggiuntivo o di apposita convenzione unitaria, che devono intervenire entro il 31 agosto 2015. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita per quanto di sua competenza l'Autorita' di regolazione dei trasporti, trasmette gli schemi di atto aggiuntivo o di convenzione e i relativi piani economico-finanziari, corredati dei pareri prescritti dalla normativa vigente, ivi compreso quello del Comitato interministeriale per la programmazione economica, alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il procedimento puo' comunque avere corso. Le richieste di modifica di cui al presente articolo prevedono nuovi investimenti da parte dei concessionari, i quali sono comunque tenuti alla realizzazione degli investimenti gia' previsti nei vigenti atti di concessione.
2. Il piano deve assicurare l'equilibrio economico-finanziario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nonche' la disponibilita' delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi infrastrutturali previsti nelle originarie concessioni e di quelli ulteriori per l'attuazione delle finalita' di cui al comma 1 e per il mantenimento di un regime tariffario piu' favorevole per l'utenza.
3. L'affidamento dei lavori, nonche' delle forniture e dei servizi, ulteriori rispetto a quelli previsti dalle vigenti convenzioni, avviene nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica disciplinate dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Ai relativi affidamenti si applica l'articolo 11, comma 5, lettera f), della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni.
4. Al fine di accelerare l'iter relativo al riaffidamento delle concessioni autostradali A21 «Piacenza-Cremona-Brescia e diramazione per Fiorenzuola d'Arda (PC)» e A3 «Napoli-Pompei-Salerno» sono approvati gli schemi di convenzione, come modificati secondo le prescrizioni del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS) rese con i pareri nn. 6 e 7 del 7 agosto 2014 da considerarsi parte integrante della Convenzione, e i relativi piani economico-finanziari gia' trasmessi al CIPE.
4-bis. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' subordinata al rilascio del preventivo assenso da parte dei competenti organi dell'Unione europea.
4-ter. Gli introiti pubblici derivanti da canoni di concessioni autostradali provenienti dall'applicazione del comma 1 sono destinati, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, a interventi di manutenzione della rete stradale affidata in gestione alla societa' ANAS Spa, nonche' ad alimentare il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e, per finalita' di investimenti e compensazioni ambientali, il Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni. ))

Riferimenti normativi

Il D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163, recante il "Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE" e' stato pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio
2006, n. 100, S.O.
Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 5, della
legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in
materia di finanza pubblica) :
"Art.11
(Omissis).
5. Le societa' concessionarie autostradali sono
soggette ai seguenti obblighi:
a) certificare il bilancio, anche se non quotate in
borsa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
31 marzo 1975, n. 136, in quanto applicabile;
b) mantenere adeguati requisiti di solidita'
patrimoniale, come individuati nelle convenzioni;
c) provvedere, nel caso di concessionari che non sono
amministrazioni aggiudicatrici, agli affidamenti a terzi di
lavori nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli
142, comma 4, e 253, comma 25, del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
d) sottoporre gli schemi dei bandi di gara delle
procedure di aggiudicazione all'approvazione di ANAS Spa,
che deve pronunciarsi entro trenta giorni dal loro
ricevimento: in caso di inutile decorso del termine si
applica l'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
vietare la partecipazione alle gare per l'affidamento di
lavori alle imprese comunque collegate ai concessionari,
che siano realizzatrici della relativa progettazione. Di
conseguenza, cessa di avere applicazione, a decorrere dal 3
ottobre 2006, la deliberazione del Consiglio dei Ministri
in data 16 maggio 1997, relativa al divieto di
partecipazione all'azionariato stabile di Autostrade Spa di
soggetti che operano in prevalenza nei settori delle
costruzioni e della mobilita';
e) prevedere nel proprio statuto idonee misure atte a
prevenire i conflitti di interesse degli amministratori, e,
per gli stessi, speciali requisiti di onorabilita' e
professionalita', nonche', per almeno alcuni di essi, di
indipendenza;
f) nei casi di cui alle lettere c) e d), le commissioni
di gara per l'aggiudicazione dei contratti sono nominate
dal Ministro delle infrastrutture. Restano fermi i poteri
di vigilanza dell'Autorita' di cui all'articolo 6 del
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163. La composizione del consiglio dell'Autorita' e'
aumentata di due membri con oneri a carico del suo
bilancio. Il presidente dell'Autorita' e' scelto fra i
componenti del consiglio.
(omissis)"
Si riporta il testo dell'articolo 16-bis del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario),
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, e successive modificazioni:
"Art. 16-bis Fondo nazionale per il concorso
finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico
locale.
1. A decorrere dall'anno 2013 e' istituito il Fondo
nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli
oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario,
nelle regioni a statuto ordinario. Il Fondo e' alimentato
da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise
sul gasolio per autotrazione e sulla benzina. L'aliquota di
compartecipazione e' applicata alla previsione annuale del
predetto gettito, iscritta nel pertinente capitolo dello
stato di previsione dell'entrata, ed e' stabilita, entro il
31 gennaio 2013, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, in misura tale da assicurare, per ciascuno
degli anni 2013 e 2014 e a decorrere dal 2015,
l'equivalenza delle risorse del Fondo stesso al risultato
della somma, per ciascuno dei suddetti anni, delle seguenti
risorse:
a) 465 milioni di euro per l'anno 2013, 443 milioni di
euro per l'anno 2014, 507 milioni di euro annui a decorrere
dal 2015;
b) risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito
dell'accisa sul gasolio per autotrazione e dell'accisa
sulla benzina, per l'anno 2011, di cui agli articoli 1,
commi da 295 a 299, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
successive modificazioni, e 3, comma 12, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, al netto della quota di accisa sulla
benzina destinata al finanziamento corrente del Servizio
sanitario nazionale;
c) risorse derivanti dallo stanziamento iscritto nel
fondo di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni,
ivi comprese quelle di cui all'articolo 30, comma 3, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al
comma 1 sono abrogati:
a) il comma 12 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre
1995, n. 549;
b) i commi da 295 a 299 dell'articolo i della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni;
c) il comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni;
d) il comma 3 dell'articolo 30 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della
legislazione vigente all'Autorita' di regolazione dei
trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e successive modificazioni, entro il 31 gennaio
2013, sono definiti i criteri e le modalita' con cui
ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le
risorse del Fondo di cui al comma 1. I criteri sono
definiti, in particolare, tenendo conto del rapporto tra
ricavi da traffico e costi dei servizi previsto dalla
normativa nazionale vigente in materia di servizi di
trasporto pubblico locale e di servizi ferroviari
regionali, salvaguardando le esigenze della mobilita' nei
territori anche con differenziazione dei servizi, e sono
finalizzati a incentivare le regioni e gli enti locali a
razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e la
gestione dei servizi medesimi mediante:
a) un'offerta di servizio piu' idonea, piu' efficiente
ed economica per il soddisfacimento della domanda di
trasporto pubblico;
b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da
traffico e costi operativi;
c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in
eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente
incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda
elevata;
d) la definizione di livelli occupazionali appropriati;
e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e
di verifica.
4. Entro quattro mesi dalla data di emanazione del
decreto di cui al comma 3, le regioni a statuto ordinario,
al fine di ottenere assegnazioni di contributi statali
destinati a investimenti o a servizi in materia di
trasporto pubblico locale e ferrovie regionali, procedono,
in conformita' con quanto stabilito con il medesimo decreto
di cui al comma 3, all'adozione di un piano di
riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e
di trasporto ferroviario regionale, rimodulano i servizi a
domanda debole e sostituiscono, entro centottanta giorni
dalla predetta data, le modalita' di trasporto da ritenere
diseconomiche, in relazione al mancato raggiungimento del
rapporto tra ricavi da traffico e costi del servizio al
netto dei costi dell'infrastruttura, previsto dall'articolo
19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
422, con quelle piu' idonee a garantire il servizio nel
rispetto dello stesso rapporto tra ricavi e costi. A
seguito della riprogrammazione, rimodulazione e
sostituzione di cui al presente comma, i contratti di
servizio gia' stipulati da aziende di trasporto, anche
ferroviario, con le singole regioni a statuto ordinario,
sono oggetto di revisione.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare, sentita la Conferenza unificata,
entro il 30 giugno di ciascun anno, sono ripartite le
risorse del Fondo di cui al comma 1, previo espletamento
delle verifiche effettuate sugli effetti. prodotti dal
piano di riprogrammazione dei servizi, di cui al comma 4,
nell'anno precedente. Per l'anno 2013 il riparto delle
risorse e' effettuato sulla base dei criteri e delle
modalita' previsti dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui al comma 3, previa adozione del piano
di riprogrammazione di cui al comma 4 da parte delle
regioni a statuto ordinario.
6. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al
comma 5, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, e'
ripartito a titolo di anticipazione tra le regioni a
statuto ordinario il 60 per cento dello stanziamento del
Fondo di cui al comma 1. Le risorse ripartite sono oggetto
di integrazione, di saldo o di compensazione con gli anni
successivi a seguito dei risultati delle verifiche di cui
al comma 3, lettera e), effettuate attraverso gli strumenti
di monitoraggio. La relativa erogazione a favore delle
regioni a statuto ordinario e' disposta con cadenza
mensile.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le aziende di
trasporto pubblico locale e le aziende esercenti servizi
ferroviari di interesse regionale e locale trasmettono, per
via telematica e con cadenza semestrale all'Osservatorio
istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, i dati economici e
trasportistici, che lo stesso Osservatorio provvede a
richiedere con adeguate garanzie di tutela dei dati
commerciali sensibili, utili a creare una banca di dati e
un sistema informativo per la verifica dell'andamento del
settore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. I dati devono essere certificati con le
modalita' indicate con apposito decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro
dell'interno. I contributi pubblici e i corrispettivi dei
contratti di servizio non possono essere erogati alle
aziende di trasporto pubblico e ferroviario che non
trasmettono tali dati secondo le modalita' indicate.
8. Le risorse di cui al comma 1 non possono essere
destinate a finalita' diverse da quelle del finanziamento
del trasporto pubblico locale, anche ferroviario. Ferme
restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione
vigente all'Autorita' di regolazione dei trasporti, di cui
all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e successive modificazioni, il monitoraggio
sui costi e sulle modalita' complessive di erogazione del
servizio in ciascuna regione e' svolto dall'Osservatorio di
cui al comma 7 del presente articolo, in conformita' alle
disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui al comma 3.
9. La regione non puo' avere completo accesso al Fondo
di cui al comma 1 se non assicura l'equilibrio economico
della gestione e l'appropriatezza della gestione stessa,
secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono
stabilite, per l'ipotesi di squilibrio economico:
a) le modalita' di redazione del piano di
riprogrammazione dei servizi, anche con la previsione
dell'eventuale nomina di commissari ad acta;
b) la decadenza dei direttori generali degli enti e
delle societa' regionali che gestiscono il trasporto
pubblico locale;
c) le verifiche sull'attuazione del piano e dei
relativi programmi operativi, anche con l'eventuale nomina
di commissari ad acta.".
Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 31
gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni (Nuove
disposizioni per le zone montane.):
"Art. 2. Fondo nazionale per la montagna.
1. E' istituito presso il Ministero del bilancio e
della programmazione economica il Fondo nazionale per la
montagna.
2. Il Fondo e' alimentato da trasferimenti comunitari,
dello Stato e di enti pubblici, ed e' iscritto in un
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
del bilancio e della programmazione economica. Le somme
provenienti dagli enti pubblici sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate al suddetto
capitolo.
3. Le risorse erogate dal Fondo hanno carattere
aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o
speciale dello Stato a favore degli enti locali. Le risorse
sono ripartite fra le regioni e le province autonome che
provvedono ad istituire propri fondi regionali per la
montagna, alimentati anche con stanziamenti a carico dei
rispettivi bilanci, con i quali sostenere gli interventi
speciali di cui all'articolo 1.
4. Le regioni e le province autonome disciplinano con
propria legge i criteri relativi all'impiego delle risorse
di cui al comma 3.
5. I criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni e
le province autonome sono stabiliti con deliberazione del
Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, su proposta del Ministro per gli affari regionali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
il Ministro delle politiche agricole e forestali.
6. I criteri di ripartizione tengono conto
dell'esigenza della salvaguardia dell'ambiente con il
conseguente sviluppo delle attivita' agro-silvo-pastorali
eco-compatibili, dell'estensione del territorio montano,
della popolazione residente, anche con riferimento alle
classi di eta', alla occupazione ed all'indice di
spopolamento, del reddito medio pro capite, del livello dei
servizi e dell'entita' dei trasferimenti ordinari e
speciali.".
 
(( Art. 5-bis
Disposizioni in materia di autostrade

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' subentrare alla regione Emilia-Romagna nelle funzioni di concedente e conseguentemente in tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dalla concessione di costruzione e gestione dell'asse autostradale che connette l'autostrada A22, dal casello di Reggiolo-Rolo, con l'autostrada A23, al casello di Ferrara Sud, denominato «Autostrada Cispadana», previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). A tale fine il CIPE valuta, anche con riguardo alla ricognizione dei rapporti attivi e passivi in essere e alla partecipazione finanziaria della regione Emilia-Romagna alla costruzione dell'opera, la sostenibilita' finanziaria del progetto e del piano economico-finanziario, da cui non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. ))

 
Art. 6
(( Agevolazioni per la realizzazione di reti di comunicazione
elettronica a banda ultralarga e norme di semplificazione per le
procedure di scavo e di posa aerea dei cavi, nonche' per la
realizzazione delle reti di comunicazioni elettroniche

1. Dopo il comma 7-bis dell' articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono inseriti i seguenti:
«7-ter. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, possono essere ammessi ai benefici di cui al comma 7-sexies interventi infrastrutturali, per i quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto, realizzati sulla rete a banda ultralarga, relativi alla rete di accesso attraverso cui viene fornito il servizio a banda ultralarga all'utente, per i quali ricorrano le seguenti condizioni:
a) siano interventi infrastrutturali nuovi e aggiuntivi non gia' previsti in piani industriali o finanziari o in altri idonei atti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, funzionali ad assicurare il servizio a banda ultralarga a tutti i soggetti potenzialmente interessati insistenti nell'area considerata;
b) soddisfino un obiettivo di pubblico interesse previsto dall'Agenda digitale europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010;
c) prevedano un investimento privato non inferiore alle soglie di seguito indicate finalizzato all'estensione della rete a banda ultralarga:
1) nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti: investimento non inferiore a 200.000 euro e completamento degli interventi infrastrutturali entro nove mesi dalla data della prenotazione di cui al comma 7-septies;
2) nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 10.000 abitanti: investimento non inferiore a 500.000 euro e completamento degli interventi infrastrutturali entro dodici mesi dalla data della prenotazione di cui al comma 7-septies;
3) nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti: investimento non inferiore a 1 milione di euro e completamento degli interventi infrastrutturali entro dodici mesi dalla data della prenotazione di cui al comma 7-septies. Il suddetto termine di completamento e' esteso a ventiquattro mesi per investimenti superiori a 10 milioni di euro e a trenta mesi per investimenti superiori a 50 milioni di euro, ma in tal caso deve essere assicurata la connessione a tutti gli edifici scolastici nell'area interessata entro i primi dodici mesi. Nei casi previsti al secondo periodo, i benefici di cui al comma 7-sexies sono estesi all'imposta sul reddito e all'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) relative all'anno 2016;
d) le condizioni del mercato siano insufficienti a garantire che l'investimento privato sia realizzato entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il termine e' di tre anni in caso di investimenti superiori a 50 milioni di euro.
7-quater. Ai fini del presente articolo si intende per:
a) rete a banda ultralarga a 30 Mbit/s: l'insieme delle infrastrutture e delle tecnologie in grado di erogare un servizio di connettivita' con banda di download di almeno 30 Mbit/s e di upload di almeno 3 Mbit/s su una determinata area;
b) rete a banda ultralarga a 100 Mbit/s: l'insieme delle infrastrutture e tecnologie in grado di erogare un servizio di connettivita' con banda di download di almeno 100 Mbit/s e di upload di almeno 10 Mbit/s su una determinata area;
c) servizio a banda ultralarga: un servizio di connettivita' con la banda di cui alle lettere a) e b) e con l'obbligo di copertura di tutti i potenziali utenti (residenziali, pubbliche amministrazioni, imprese) di una determinata area geografica con un fattore di contemporaneita' di almeno il 50 per cento della popolazione residente servita e assicurando la copertura di tutti gli edifici scolastici dell'area interessata.
7-quinquies. Sono ammessi al beneficio tutti gli interventi infrastrutturali attraverso cui e' possibile fornire il servizio di cui alla lettera c) del comma 7-quater, purche' non ricadenti in aree nelle quali gia' sussistano idonee infrastrutture o vi sia gia' un fornitore di servizi di rete a banda ultralarga con caratteristiche di rete, di cui alle lettere a) e b) del comma 7-quater, eguali o superiori a quelle dell'intervento per il quale e' richiesto il contributo. E' ammessa al beneficio la costruzione di cavidotti, cavi in fibra ottica, armadi di terminazione ottica e tralicci. Non sono ammessi i costi per apparati tecnologici di qualunque natura. I benefici di cui al comma 7-sexies possono essere concessi ad un solo soggetto nella stessa area.
7-sexies. Gli interventi che abbiano le caratteristiche di cui al comma 7-ter possono usufruire del credito d'imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP complessivamente dovute dall'impresa che realizza l'intervento infrastrutturale, entro il limite massimo del 50 per cento del costo dell'investimento. Il credito d'imposta non costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP ed e' utilizzato in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
7-septies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 gennaio 2015, per ottenere i benefici di cui al comma 7-sexies, l'operatore interessato alla realizzazione dell'investimento deve dare evidenza pubblica all'impegno che intende assumere, manifestando il proprio interesse per ciascuna area attraverso una prenotazione da effettuare nel sito web del Ministero dello sviluppo economico. Nel sito web e' inserita un'apposita sezione con la classificazione delle aree ai fini del Piano strategico banda ultralarga in cui sono distinti gli interventi a 30 Mbit/s e a 100 Mbit/s. Nei casi di conflitto di prenotazione, ossia per tutte le aree in cui vi sia piu' di una prenotazione, il beneficio e' riconosciuto all'operatore che presenta il progetto con una maggiore copertura del territorio e livelli di servizio piu' elevati, corredati di soluzioni tecnologiche piu' evolute. Nei tre mesi successivi alla prenotazione l'operatore, a pena di decadenza, deve trasmettere un progetto esecutivo firmato digitalmente, conformemente a quanto previsto dalla decisione della Commissione europea C(2012) 9833 final, del 18 dicembre 2012. Entro il 30 aprile 2015 il Ministero dello sviluppo economico pubblica l'indicazione di tutte le aree oggetto di intervento privato con richiesta di contributo e di tutte le aree bianche rimanenti. Dopo il completamento dell'intervento l'operatore e' tenuto ad inviare una comunicazione certificata del collaudo tecnico dell'intervento, affinche' l'amministrazione possa verificare la conformita' dell'intervento rispetto agli impegni assunti, e deve mettere a disposizione degli altri operatori l'accesso all'infrastruttura passiva, secondo le determinazioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. Sia in fase di progettazione sia in fase di gestione, il Ministero dello sviluppo economico ha la facolta' di predisporre ogni tipo di controllo necessario per verificare la conformita' dell'intervento rispetto agli impegni assunti.
7-octies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti, per quanto di loro competenza, i Ministeri competenti nonche' l'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti condizioni, criteri, modalita' operative, di controllo e attuative dei commi da 7-ter a 7-septies, nonche' il procedimento, analogo e congruente rispetto a quello previsto dal comma 2, per l'individuazione, da parte del CIPE, del limite degli interventi agevolabili. Il decreto di cui al primo periodo definisce altresi' le modalita' atte ad assicurare l'effettiva sussistenza del carattere nuovo e aggiuntivo dell'intervento infrastrutturale proposto, la modulazione della struttura delle aliquote del credito d'imposta di cui lo stesso beneficia, anche in funzione delle specifiche condizioni di mercato dell'area interessata, e le forme di controllo e di monitoraggio, per garantire il conseguimento delle finalita' sottese al beneficio concesso, tenuto conto della decisione della Commissione europea C(2012) 9833 final, del 18 dicembre 2012».
2. All'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni
a) dopo le parole: «ripristino del manto stradale» sono inserite le seguenti: «nonche' la posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistenti»;
b) dopo le parole: «banda larga e ultralarga nel territorio nazionale » e' soppressa la parola: «anche».
3. Dopo l'articolo 87-bis del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' inserito il seguente:
«Art. 87-ter (Variazioni non sostanziali degli impianti). - 1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento delle reti di comunicazione elettronica, nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti gia' provvisti di titolo abilitativo, che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati, e' sufficiente un'autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87, da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento ai medesimi organismi che hanno rilasciato i titoli».
3-bis. All'articolo 4, primo comma, della legge 29 settembre 1964, n. 847, dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente:
«g-bis) infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocita' in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga effettuate anche all'interno degli edifici».
4. In deroga all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, non sono soggette ad autorizzazione paesaggistica l'installazione o la modifica di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, da eseguire su edifici e tralicci preesistenti, che comportino la realizzazione di pali di supporto per antenne di altezza non superiore a 1,5 metri e superficie delle medesime antenne non superiore a 0,5 metri quadrati. Resta ferma l'applicazione degli articoli 20 e seguenti del codice di cui al citato decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modificazioni.
5. All'articolo 14, comma 8, lettera a), numero 2), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «degli edifici come ambienti abitativi» sono soppresse e dopo le parole: «pertinenze esterne» sono inserite le seguenti: «con dimensioni abitabili».
5-bis. Per la realizzazione di nuove stazioni radio base e le modifiche delle medesime che non comportino variazioni plano-altimetriche per dimensioni o ingombro su infrastrutture dell'autorita' aeronautica competente deve essere esclusivamente inviata una comunicazione all'Ente nazionale per l'aviazione civile, all'Aeronautica militare e alla societa' ENAV Spa per eventuali accertamenti, contestualmente alla loro attivazione
5-ter. Fuori dei casi di cui al comma 5-bis, per le installazioni e le modifiche di stazioni radio base oggetto di valutazione di compatibilita' per ostacoli e pericoli alla navigazione aerea i termini di rilascio del nulla osta da parte dell'autorita' aeronautica competente si intendono conformi a quanto disciplinato dagli articoli 87 e 87-bis del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
5-quater. Al fine di colmare il divario digitale in relazione alla banda larga e ultralarga, nel caso di occupazione dei beni immobili pubblici appartenenti, in gestione o affidati in concessione a qualsiasi pubblica amministrazione od organismo di diritto pubblico o privato, nonche' nel caso di occupazione di spazi e aree pubbliche e dei beni del demanio idrico di cui agli articoli 86 e 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, con esclusivo riferimento alle infrastrutture funzionali alla realizzazione di reti a banda larga e ultralarga, le pubbliche amministrazioni, le regioni, le province, i comuni, gli enti o le societa' a partecipazione pubblica possono esentare l'operatore dal pagamento degli oneri, tasse o indennizzi, fermo restando il solo obbligo di ripristino dello stato dei luoghi di cui all'articolo 93 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni.
5-quinquies. All'articolo 86, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole: «reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88,» sono inserite le seguenti: «e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocita' in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all'interno degli edifici».
5-sexies. All'articolo 1, comma 97, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «[aiuto di Stato n. SA 33807 (2011/N) - Italia],» sono inserite le seguenti: «nonche' per l'avvio del Progetto strategico nazionale per la banda ultralarga autorizzato dalla Commissione europea». ))

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 33 del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dal
presente decreto legge
"Sezione X
Ulteriori misure per la crescita del paese
Art. 33. Disposizioni per incentivare la realizzazione
di nuove infrastrutture
1. Al fine di favorire in via sperimentale la
realizzazione di nuove opere infrastrutturali previste in
piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche di
importo superiore a 50 milioni di euro mediante
l'utilizzazione dei contratti di partenariato
pubblico-privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la cui
progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre
2016, per i quali non sono previsti contributi pubblici a
fondo perduto ed e' accertata, in esito alla procedura di
cui al comma 2, la non sostenibilita' del piano
economico-finanziario, e' riconosciuto al soggetto titolare
del contratto di partenariato pubblico-privato, ivi
comprese le societa' di progetto di cui all'articolo 156
del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006, un
credito di imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP generate
in relazione alla costruzione e gestione dell'opera. Il
credito di imposta e' stabilito per ciascun progetto nella
misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del
piano economico finanziario e comunque entro il limite
massimo del 50 per cento del costo dell'investimento. Il
credito di imposta non costituisce ricavo ai fini delle
imposte dirette e dell'IRAP. Il credito di imposta e' posto
a base di gara per l'individuazione dell'affidatario del
contratto di partenariato pubblico privato e
successivamente riportato nel contratto. (174)
2. Il CIPE, previo parere del NARS che allo scopo e'
integrato con due ulteriori componenti designati
rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze
e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
con proprie delibere individua l'elenco delle opere che,
per effetto dell'applicazione delle misure di cui ai commi
1 e 2-ter, conseguono le condizioni di equilibrio
economico-finanziario necessarie a consentirne il
finanziamento, e il valore complessivo delle opere che
possono accedere alle agevolazioni; per ciascuna
infrastruttura sono inoltre determinate le misure
agevolative necessarie per la sostenibilita' del piano
economico finanziario, definendone le modalita' per
l'accertamento, per il relativo monitoraggio nonche' per la
loro rideterminazione in caso di miglioramento dei
parametri posti a base del piano economico-finanziario e
applicando, per quanto compatibili, i principi e i criteri
definiti dal CIPE con le apposite linee guida per
l'applicazione dell'articolo 18 della legge 12 novembre
2011, n. 183. (175)
2-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: «puo' avere ad oggetto»
sono inserite le seguenti: «il credito di imposta di cui
all'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, chiesto a rimborso e»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. L'attestazione del credito di imposta di cui
all'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, chiesto a rimborso deve essere rilasciata
dall'Agenzia delle entrate entro quaranta giorni dalla
richiesta del contribuente. Il mancato rilascio equivale ad
attestazione ai sensi e nei limiti di cui al comma 1».
(171)
2-ter. Al fine di favorire la realizzazione di nuove
opere infrastrutturali previste in piani o programmi
approvati da amministrazioni pubbliche di importo superiore
a 50 milioni di euro mediante l'utilizzazione dei contratti
di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 3,
comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, la cui progettazione definitiva sia approvata entro il
31 dicembre 2016, per le quali e' accertata, in esito alla
procedura di cui al comma 2, la non sostenibilita' del
piano economico-finanziario, e' riconosciuta al soggetto
titolare del contratto di partenariato pubblico-privato,
ivi comprese le societa' di progetto di cui all'articolo
156 del medesimo decreto legislativo n. 163, al fine di
assicurare la sostenibilita' economica dell'operazione di
partenariato pubblico-privato, l'esenzione dal pagamento
del canone di concessione nella misura necessaria al
raggiungimento dell'equilibrio del piano
economico-finanziario. (176)
2-quater. La misura di cui al comma 2-ter e' utilizzata
anche cumulativamente a quella di cui al comma 1 del
presente articolo al fine di assicurare la sostenibilita'
economica dell'operazione di partenariato pubblico privato.
Nel complesso le misure di cui ai commi 1 e 2-ter del
presente articolo non possono superare il 50 per cento del
costo dell'investimento, tenendo conto anche del contributo
pubblico a fondo perduto. Le misure di cui al presente
articolo sono alternative a quelle previste dall'articolo
18 della legge 12 novembre 2011, n. 183. Le stesse misure
sono riconosciute in conformita' alla disciplina
comunitaria in materia di aiuti di Stato. (177)
2-quinquies. Il valore complessivo delle opere non di
rilevanza strategica nazionale previste in piani o
programmi approvati da amministrazioni pubbliche, cui
vengono applicate le misure di cui ai commi 1 e 2-ter, non
puo' superare l'importo di 2 miliardi di euro. (178)
3. All'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n.
183, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea del comma 1, le parole: «previste in
piani o programmi di amministrazioni pubbliche» sono
sostituite dalle seguenti: «incluse in piani o programmi di
amministrazioni pubbliche previsti a legislazione vigente»
e, dopo le parole: «per il soggetto interessato,» sono
inserite le seguenti: «ivi inclusi i soggetti
concessionari,»;
b) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «Le misure di cui al comma 1 possono essere
utilizzate anche per le infrastrutture di interesse
strategico gia' affidate o in corso di affidamento con
contratti di partenariato pubblico privato di cui
all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, nel caso in cui risulti necessario
ripristinare l'equilibrio del piano economico finanziario.
Il CIPE con propria delibera, previo parere del Nars che
allo scopo e' integrato con due ulteriori componenti
designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e
delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, adottata su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, determina l'importo del
contributo pubblico a fondo perduto, quello necessario per
il riequilibrio del piano economico finanziario ai sensi
del periodo precedente, l'ammontare delle risorse
disponibili a legislazione vigente utilizzabili,
l'ammontare delle misure di cui al comma 1 da riconoscere a
compensazione della quota di contributo mancante, nonche' i
criteri e le modalita' per la rideterminazione della misura
delle agevolazioni in caso di miglioramento dei parametri
posti a base del piano economico finanziario.».
3-bis. All'articolo 157, comma 4, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «Le
disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche
alle societa'» sono inserite le seguenti: «operanti nella
gestione dei servizi di cui all'articolo 3-bis del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, alle
societa'».
3-ter. All'articolo 163, comma 2, lettera f), del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «. Per gli interventi
ferroviari di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre
2001, n. 443, in cui il soggetto aggiudicatore sia diverso
da RFI S.p.A., ma da quest'ultima direttamente o
indirettamente partecipato, il Ministero individua in RFI
S.p.A. il destinatario dei fondi da assegnare ai sensi
della presente lettera». (171)
4. I canoni di cui all'articolo 1, comma 1020, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
derivanti dalla realizzazione del completamento
dell'autostrada Livorno-Civitavecchia, tratto
Cecina-Civitavecchia, sono trasferiti alla regione Toscana,
per i primi dieci anni di gestione dell'infrastruttura,
fino alla quota massima annua del settantacinque per cento.
Il trasferimento avviene a titolo di concorso al
finanziamento da parte della regione di misure di
agevolazione tariffaria in favore dei residenti nei comuni
dei territori interessati.
4-bis. Al comma 4 dell'articolo 157 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «rete
di trasmissione nazionale di energia elettrica,» sono
inserite le seguenti: «alle societa' titolari delle
autorizzazioni per la realizzazione di reti di
comunicazione elettronica di cui al decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, e alle societa' titolari delle licenze
individuali per l'installazione e la fornitura di reti di
telecomunicazioni pubbliche di cui all'articolo 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n. 318, come modificato dal decreto del Presidente, della
Repubblica 1° agosto 2002, n. 211,».
4-ter. Fermo restando il limite massimo alle spese per
l'indebitamento di cui agli articoli 6 e 7 del decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 49, quale garanzia del
pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei
prestiti le universita' possono rilasciare agli istituti
finanziatori delegazione di pagamento a valere su tutte le
entrate, proprie e da trasferimenti, ovvero sui
corrispondenti proventi risultanti dal conto economico.
L'atto di delega, non soggetto ad accettazione, e'
notificato al tesoriere da parte delle universita' e
costituisce titolo esecutivo. Le somme di competenza delle
universita' destinate al pagamento delle rate in scadenza
dei mutui e dei prestiti non possono essere comprese
nell'ambito di procedure cautelari, di esecuzione forzata e
concorsuali, anche straordinarie, e non possono essere
oggetto di compensazione, a pena di nullita' rilevabile
anche d'ufficio dal giudice. (171)
5. Al fine di assicurare la realizzazione, in uno o
piu' degli Stati le cui acque territoriali confinano con
gli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria,
individuati con il decreto del Ministro della difesa di cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011,
n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto
2011, n. 130, di apprestamenti e dispositivi info-operativi
e di sicurezza idonei a garantire il supporto e la
protezione del personale impiegato anche nelle attivita'
internazionali di contrasto alla pirateria ed assicurare
una maggior tutela della liberta' di navigazione del
naviglio commerciale nazionale, in attuazione delle
disposizioni di cui al citato articolo 5, e' autorizzata
una spesa di 3,7 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2,6
milioni di euro annui fino all'anno 2020.
6. Alla copertura degli oneri di cui al comma 5, pari a
3,7 milioni di euro per l'anno 2012 e 2,6 milioni di euro
annui per gli anni dal 2013 al 2020, si provvede: (172)
a) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2012
mediante utilizzo delle somme relative ai rimborsi
corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale
corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate
italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di
pace, versate nell'anno 2012 e non ancora riassegnate al
fondo per il finanziamento della partecipazione italiana
alle missioni internazionali di pace previsto dall'articolo
1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tal
fine le predette somme sono riassegnate al pertinente
capitolo dello stato di previsione della spesa del
Ministero della difesa;
b) quanto a 2,6 milioni di euro annui dal 2013 al 2020,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 55, comma 5, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122.
6-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, al comma 11, la parola: «affida» e'
sostituita dalle seguenti: «puo' affidare».
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
7-bis. Presso il Ministero dell'interno e' istituita la
Commissione per la pianificazione ed il coordinamento della
fase esecutiva del programma di interventi per il
completamento della rete nazionale standard Te.T.Ra.
necessaria per le comunicazioni sicure della Polizia di
Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia
di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo
forestale dello Stato, cui e' affidato il compito di
formulare pareri sullo schema del programma, sul suo
coordinamento e integrazione interforze e, nella fase di
attuazione del programma, su ciascuna fornitura o progetto.
La Commissione e' presieduta dal direttore centrale dei
servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale del
Dipartimento della pubblica sicurezza, ed e' composta: dal
direttore dell'ufficio per il coordinamento e la
pianificazione, di cui all'articolo 6 della legge 1° aprile
1981, n. 121; da un rappresentante della Polizia di Stato;
da un rappresentante del Comando generale dell'Arma dei
carabinieri; da un rappresentante del Comando generale
della Guardia di finanza; da un rappresentante del
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria; da un
rappresentante del Corpo forestale dello Stato; da un
dirigente della Ragioneria generale dello Stato. Le
funzioni di segretario sono espletate da un funzionario
designato dal Capo della polizia - Direttore generale della
pubblica sicurezza. Per i componenti della Commissione non
sono corrisposti compensi. La Commissione, senza che cio'
comporti oneri per la finanza pubblica, puo' decidere di
chiedere specifici pareri anche ad estranei
all'Amministrazione dello Stato, che abbiano particolare
competenza tecnica. I contratti e le convenzioni inerenti
all'attuazione del programma di cui al presente comma sono
stipulati dal Capo della polizia - Direttore generale della
pubblica sicurezza, o da un suo delegato, acquisito il
parere della Commissione di cui al presente comma.
«7-ter. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015,
possono essere ammessi ai benefici di cui al comma 7-sexies
interventi infrastrutturali, per i quali non sono previsti
contributi pubblici a fondo perduto, realizzati sulla rete
(( a banda ultralarga, )) relativi (( alla rete di accesso
))
attraverso cui viene fornito il servizio a banda
ultralarga all'utente, per i quali ricorrano le seguenti
condizioni:
a) siano interventi infrastrutturali nuovi e aggiuntivi
non gia' previsti in piani industriali o finanziari o in
altri idonei atti (( alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, ))
funzionali ad assicurare il
servizio a banda ultralarga a tutti i soggetti
potenzialmente interessati insistenti nell'area
considerata;
b) soddisfino un obiettivo di pubblico interesse
previsto dall'Agenda digitale europea, di cui alla
comunicazione della Commissione europea COM (2010) 245
definitivo/2 del 26 agosto 2010;
c) prevedano un investimento privato non inferiore alle
soglie di seguito indicate finalizzato all'estensione della
rete a banda ultralarga:
1) nei comuni con popolazione inferiore a 5.000
abitanti: investimento non inferiore a 200.000 euro e
completamento degli interventi infrastrutturali entro nove
mesi dalla data (( della )) prenotazione di cui al comma ((
7-septies; ))

2) nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e
10.000 abitanti: investimento non inferiore a 500.000 euro
e completamento degli interventi infrastrutturali entro
dodici mesi dalla data (( della )) prenotazione di cui al
comma (( 7-septies; ))
3) nei comuni con popolazione superiore a 10.000
abitanti: investimento non inferiore a 1 milione di euro e
completamento degli interventi infrastrutturali entro
dodici mesi dalla data (( della )) prenotazione di cui al
comma (( 7-septies. )) Il suddetto termine di completamento
e' esteso a ventiquattro mesi per investimenti superiori a
10 milioni di euro e a trenta mesi per investimenti
superiori a 50 milioni di euro, (( ma in tal caso deve
essere assicurata la connessione a tutti gli edifici
scolastici nell'area interessata entro i primi dodici mesi.
Nei casi previsti al secondo periodo, i benefici di cui al
comma 7-sexies sono estesi all'imposta sul reddito e
all'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)
relative all'anno 2016; ))

d) le condizioni del mercato siano insufficienti a
garantire che l'investimento privato sia realizzato entro
due anni (( dalla data di )) entrata in vigore (( della
presente disposizione. Il termine e' di tre anni in caso di
investimenti superiori a 50 milioni di euro. ))

(( 7-quater. Ai fini del presente articolo si intende
per:
a) rete a banda ultralarga a 30 Mbit/s: l'insieme delle
infrastrutture e delle tecnologie in grado di erogare un
servizio di connettivita' con banda di download di almeno
30 Mbit/s e di upload di almeno 3 Mbit/s su una determinata
area;
b) rete a banda ultralarga a 100 Mbit/s: l'insieme
delle infrastrutture e tecnologie in grado di erogare un
servizio di connettivita' con banda di download di almeno
100 Mbit/s e di upload di almeno 10 Mbit/s su una
determinata area;
c) servizio a banda ultralarga: un servizio di
connettivita' con la banda di cui alle lettere a) e b) e
con l'obbligo di copertura di tutti i potenziali utenti
(residenziali, pubbliche amministrazioni, imprese) di una
determinata area geografica con un fattore di
contemporaneita' di almeno il 50 per cento della
popolazione residente servita e assicurando la copertura di
tutti gli edifici scolastici dell'area interessata.
7-quinquies. Sono ammessi al beneficio tutti gli
interventi infrastrutturali attraverso cui e' possibile
fornire il servizio di cui alla lettera c) del comma
7-quater, purche' non ricadenti in aree nelle quali gia'
sussistano idonee infrastrutture o vi sia gia' un fornitore
di servizi di rete a banda ultralarga con caratteristiche
di rete, di cui alle lettere a) e b) del comma 7-quater,
eguali o superiori a quelle dell'intervento per il quale e'
richiesto il contributo. E' ammessa al beneficio la
costruzione di cavidotti, cavi in fibra ottica, armadi di
terminazione ottica e tralicci. Non sono ammessi i costi
per apparati tecnologici di qualunque natura. I benefici di
cui al comma 7-sexies possono essere concessi ad un solo
soggetto nella stessa area.
7-sexies. ))
Gli interventi che abbiano le
caratteristiche di cui al comma 7-ter possono usufruire del
credito d'imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP
complessivamente dovute dall'impresa che realizza
l'intervento infrastrutturale, entro il limite massimo del
50 per cento del costo dell'investimento. Il credito
d'imposta non costituisce ricavo ai fini delle imposte
dirette e dell'IRAP ed e' utilizzato in sede di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive.
(( 7-septies. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione e fino al 31 gennaio
2015, per ))
ottenere i benefici di cui al comma ((
7-sexies, ))
l'operatore interessato alla realizzazione
dell'investimento deve dare evidenza pubblica all'impegno
che intende assumere, manifestando il proprio interesse per
(( ciascuna )) area attraverso (( una )) prenotazione (( da
effettuare nel ))
sito web del Ministero dello sviluppo
economico. (( Nel sito web e' inserita un'apposita sezione
con la ))
classificazione delle aree ai fini del Piano
strategico banda ultralarga (( in cui sono distinti gli
interventi a 30 Mbit/s e a 100 Mbit/s. Nei casi di
conflitto di prenotazione, ossia per tutte le aree in cui
vi sia piu' di una prenotazione, il beneficio e'
riconosciuto all'operatore che presenta il progetto con una
maggiore copertura del territorio e livelli di servizio
piu' elevati, corredati di soluzioni tecnologiche piu'
evolute. Nei tre mesi successivi alla prenotazione
l'operatore, a pena di decadenza, deve trasmettere un
progetto esecutivo firmato digitalmente, conformemente a
quanto previsto dalla decisione della Commissione europea
C(2012) 9833 final, del 18 dicembre 2012. Entro il 30
aprile 2015 il Ministero dello sviluppo economico pubblica
l'indicazione di tutte le aree oggetto di intervento
privato con richiesta di contributo e di tutte le aree
bianche rimanenti. Dopo il completamento dell'intervento
l'operatore e' tenuto ad inviare una comunicazione
certificata del collaudo tecnico dell'intervento, affinche'
l'amministrazione possa verificare la conformita'
dell'intervento rispetto agli impegni assunti, e deve
mettere a disposizione degli altri operatori l'accesso
all'infrastruttura passiva, secondo le determinazioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. Sia in
fase di progettazione sia in fase di gestione, il Ministero
dello sviluppo economico ha la facolta' di predisporre ogni
tipo di controllo necessario per verificare la conformita'
dell'intervento rispetto agli impegni assunti. ))

(( 7-octies. Con decreto )) del Ministro dello sviluppo
economico, (( sentiti, per quanto di loro competenza, i
Ministeri competenti nonche' ))
l'Agenzia delle entrate, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della (( presente disposizione, )) sono stabiliti
condizioni, criteri, modalita' (( operative, di controllo e
))
attuative dei commi da 7-ter a (( 7-septies, )) nonche'
il procedimento, analogo e congruente (( rispetto )) a
quello previsto dal comma 2, per l'individuazione, da parte
del CIPE, del limite degli interventi agevolabili. (( Il
decreto di cui al primo periodo definisce ))
altresi' le
modalita' atte ad assicurare l'effettiva sussistenza del
carattere nuovo e aggiuntivo dell'intervento
infrastrutturale proposto, la modulazione della struttura
delle aliquote del credito d'imposta di cui lo stesso
beneficia, anche in funzione delle specifiche condizioni di
mercato dell'area interessata, e le forme di controllo e di
monitoraggio, (( per )) garantire il conseguimento delle
finalita' sottese al beneficio concesso, tenuto conto della
decisione della Commissione europea C(2012) 9833 final, del
18 dicembre 2012».
Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 4-ter, del
decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, come
modificato dal presente decreto legge:
"4-ter. Al fine di favorire la diffusione della banda
larga e ultralarga nel territorio nazionale attraverso
l'utilizzo di tecniche innovative di scavo che non
richiedono il ripristino del manto stradale nonche' la posa
di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistenti, con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono definite ulteriori misure relative alla posa in opera
delle infrastrutture a banda larga e ultralarga,
modificative delle specifiche tecniche adottate con decreto
del Ministro dello sviluppo economico 1° ottobre 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre
2013.".
Si riporta il testo dell'articolo 4, primo comma, della
legge 29 settembre 1964, n. 847, come modificato dal
presente decreto legge:
"Art. 4. Le opere di cui all'articolo 1, lettera b)
sono quelle di urbanizzazione primaria e cioe':
a) strade residenziali;
b) spazi di sosta o di parcheggio;
c) fognature;
d) rete idrica;
e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del
gas;
f) pubblica illuminazione;
«g-bis) infrastrutture di reti pubbliche di
comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88 del codice
delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive
modificazioni, e opere di infrastrutturazione per la
realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad
alta velocita' in fibra ottica in grado di fornire servizi
di accesso a banda ultralarga effettuate anche all'interno
degli edifici». ))
g) spazi di verde attrezzato.".
Si riporta il testo dell'articolo 146 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni
culturali e del paesaggio):
"Articolo 146. Autorizzazione
1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi
titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico,
tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in
base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma
1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, ne'
introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori
paesaggistici oggetto di protezione.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di
presentare alle amministrazioni competenti il progetto
degli interventi che intendano intraprendere, corredato
della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare
i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta
l'autorizzazione.
3. La documentazione a corredo del progetto e'
preordinata alla verifica della compatibilita' fra
interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato.
Essa e' individuata, su proposta del Ministro, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la
Conferenza Stato-regioni, e puo' essere aggiornata o
integrata con il medesimo procedimento.
4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto
autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o
agli altri titoli legittimanti l'intervento
urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo
167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non puo' essere
rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione,
anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione e'
efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale
l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a
nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del
quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere
conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza
del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia
dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista
efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per
la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in
ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di
quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili
all'interessato.
5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si
pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere
vincolante del soprintendente in relazione agli interventi
da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla
legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo
quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5. Il parere
del soprintendente, all'esito dell'approvazione delle
prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati,
predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141,
comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d),
nonche' della positiva verifica da parte del Ministero, su
richiesta della regione interessata, dell'avvenuto
adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura
obbligatoria non vincolante ed e' reso nel rispetto delle
previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico,
entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione
degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente
provvede sulla domanda di autorizzazione.
6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in
materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di
adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse
strumentali. Puo' tuttavia delegarne l'esercizio, per i
rispettivi territori, a province, a forme associative e di
cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti
disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti
parco, ovvero a comuni, purche' gli enti destinatari della
delega dispongano di strutture in grado di assicurare un
adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonche'
di garantire la differenziazione tra attivita' di tutela
paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in
materia urbanistico-edilizia.
7. L'amministrazione competente al rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza
dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per
l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei
criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141,
comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d).
Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione
verifica se l'istanza stessa sia corredata della
documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove
necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a
svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni
dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua
gli accertamenti circa la conformita' dell'intervento
proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di
dichiarazione di interesse pubblico e nei piani
paesaggistici e trasmette al soprintendente la
documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola
con una relazione tecnica illustrativa nonche' con una
proposta di provvedimento, e da' comunicazione
all'interessato dell'inizio del procedimento e
dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di
procedimento amministrativo.
8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5,
limitatamente alla compatibilita' paesaggistica del
progettato intervento nel suo complesso ed alla conformita'
dello stesso alle disposizioni contenute nel piano
paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui
all'articolo 140, comma 2, entro il termine di
quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il
soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli
interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi
dell' articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Entro venti giorni dalla ricezione del parere,
l'amministrazione provvede in conformita'.
9. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione
degli atti da parte del soprintendente senza che questi
abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione
competente provvede comunque sulla domanda di
autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro
d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto
dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio
dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve
entita' in base a criteri di snellimento e concentrazione
dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui
agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
10. Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo
periodo del comma 8 senza che l'amministrazione si sia
pronunciata, l'interessato puo' richiedere l'autorizzazione
in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche
mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal
ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia
delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa
inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva
e' presentata al soprintendente.
11. L'autorizzazione paesaggistica e' trasmessa, senza
indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel
corso del procedimento, nonche', unitamente allo stesso
parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici
territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco
nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti
al vincolo.
12. L'autorizzazione paesaggistica e' impugnabile, con
ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, dalle
associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di
ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto
pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le
ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono
essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non
abbiano proposto ricorso di primo grado.
13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica e' istituito un elenco
delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni
trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via
telematica, in cui e' indicata la data di rilascio di
ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del
relativo oggetto. Copia dell'elenco e' trasmessa
trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini
dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.
14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano
anche alle istanze concernenti le attivita' di coltivazione
di cave e torbiere nonche' per le attivita' minerarie di
ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui all'
articolo 134.
15.
16. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica."
Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 8, lettera
a), numero 2), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, come modificato dal presente decreto legge:
"8. Ferme restando, per quanto non espressamente
disciplinato dal presente articolo, le vigenti disposizioni
contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 8 luglio 2003, recante fissazione dei
limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli
obiettivi di qualita' per la protezione della popolazione
dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz
e 300 GHz, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del
28 agosto 2003, si prevede che:
a) i valori di attenzione indicati nella tabella 2
all'allegato B del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 si assumono a titolo
di misura di cautela per la protezione da possibili effetti
anche a lungo termine eventualmente connessi con le
esposizioni ai campi generati alle suddette frequenze nei
seguenti casi:
1) all'interno di edifici utilizzati come ambienti
abitativi con permanenze continuative non inferiori a
quattro ore giornaliere;
2) solo nel caso di utilizzazione per permanenze non
inferiori a quattro ore continuative giornaliere, nelle
pertinenze esterne con dimensioni abitabili, come definite
nelle Linee Guida di cui alla successiva lettera d), quali
balconi, terrazzi e cortili (esclusi i tetti anche in
presenza di lucernai ed i lastrici solari con funzione
prevalente di copertura, indipendentemente dalla presenza o
meno di balaustre o protezioni anti-caduta e di
pavimentazione rifinita, di proprieta' comune dei
condomini)".
Si riporta il testo degli articoli 87 e 87-bis del
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, (codice delle
comunicazioni elettroniche):
"Art. 87. Procedimenti autorizzatori relativi alle
infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti
radioelettrici
1. L'installazione di infrastrutture per impianti
radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di
emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione di
torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di
ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di
stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche
mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e
contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre,
per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie
ed alla protezione civile, nonche' per reti radio a larga
banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo
assegnate, viene autorizzata dagli Enti locali, previo
accertamento, da parte dell'Organismo competente ad
effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge
22 febbraio 2001, n. 36, della compatibilita' del progetto
con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli
obiettivi di qualita', stabiliti uniformemente a livello
nazionale in relazione al disposto della citata legge 22
febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di
attuazione.
2. L'istanza di autorizzazione alla installazione di
infrastrutture di cui al comma 1 e' presentata all'Ente
locale dai soggetti a tale fine abilitati. Al momento della
presentazione della domanda, l'ufficio abilitato a
riceverla indica al richiedente il nome del responsabile
del procedimento.
3. L'istanza, conforme al modello dell'allegato n. 13,
realizzato al fine della sua acquisizione su supporti
informatici e destinato alla formazione del catasto
nazionale delle sorgenti elettromagnetiche di origine
industriale, deve essere corredata della documentazione
atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione,
dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita',
relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla
legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di
attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi
conformi alle prescrizioni della CEI, non appena emanate.
In caso di pluralita' di domande, viene data precedenza a
quelle presentate congiuntamente da piu' operatori. Nel
caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS od
altre, con potenza in singola antenna uguale od inferiore
ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di
esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di
qualita' sopra indicati, e' sufficiente la segnalazione
certificata di inizio attivita', conforme ai modelli
predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, al
modello B di cui all'allegato n. 13.
3-bis. Al fine di accelerare la realizzazione degli
investimenti per il completamento della rete di
telecomunicazione GSM-R dedicata esclusivamente alla
sicurezza ed al controllo del traffico ferroviario, nonche'
al fine di contenere i costi di realizzazione della rete
stessa, all'installazione sul sedime ferroviario ovvero in
area immediatamente limitrofa dei relativi impianti ed
apparati si procede con le modalita' proprie degli impianti
di sicurezza e segnalamento ferroviario, nel rispetto dei
limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli
obiettivi di qualita', stabiliti uniformemente a livello
nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio
2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione.
4. Copia dell'istanza ovvero della denuncia viene
inoltrata contestualmente all'Organismo di cui al comma 1,
che si pronuncia entro trenta giorni dalla comunicazione.
Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare
l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici
dell'impianto.
5. Il responsabile del procedimento puo' richiedere,
per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di
ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e
l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di
cui al comma 9 riprende a decorrere dal momento
dell'avvenuta integrazione documentale.
6. Nel caso una Amministrazione interessata abbia
espresso motivato dissenso, il responsabile del
procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di
ricezione della domanda, una conferenza di servizi, alla
quale prendono parte i rappresentanti delle Amministrazioni
degli Enti locali interessati, nonche' dei soggetti
preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22
febbraio 2001, n. 36, ed un rappresentante
dell'Amministrazione dissenziente.
7. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro
trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione,
adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni
effetto gli atti di competenza delle singole
Amministrazioni e vale altresi' come dichiarazione di
pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori.
Della convocazione e dell'esito della conferenza viene
tempestivamente informato il Ministero.
8. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una
decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia
espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela
ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del
patrimonio storico-artistico, la decisione e' rimessa al
Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto
compatibili con il Codice, le disposizioni di cui agli
articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni.
9. Le istanze di autorizzazione e le denunce di
attivita' di cui al presente articolo, nonche' quelle
relative alla modifica delle caratteristiche di emissione
degli impianti gia' esistenti, si intendono accolte
qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del
progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il
dissenso di cui al comma 8, non sia stato comunicato un
provvedimento di diniego o un parere negativo da parte
dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui
all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36. Gli
Enti locali possono prevedere termini piu' brevi per la
conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori
forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle
disposizioni stabilite dal presente comma.
10. Le opere debbono essere realizzate, a pena di
decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla
ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero
dalla formazione del silenzio-assenso."
"Art. 87-bis. Procedure semplificate per determinate
tipologie di impianti
1. Al fine di accelerare la realizzazione degli
investimenti per il completamento della rete di banda larga
mobile, nel caso di installazione di apparati con
tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su
infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o
di modifica delle caratteristiche trasmissive, fermo
restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli
obiettivi di cui all' articolo 87 nonche' di quanto
disposto al comma 3-bis del medesimo articolo, e'
sufficiente la segnalazione certificata di inizio
attivita', conforme ai modelli predisposti dagli enti
locali e, ove non predisposti, al modello B di cui
all'allegato n. 13. Qualora entro trenta giorni dalla
presentazione del progetto e della relativa domanda sia
stato comunicato un provvedimento di diniego da parte
dell'ente locale o un parere negativo da parte
dell'organismo competente di cui all' articolo 14 della
legge 22 febbraio 2001, n. 36, la denuncia (210) e' priva
di effetti.
Si riporta il testo degli articoli 86 e 89 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112:
"Art. 86. Gestione del demanio idrico
1. Alla gestione dei beni del demanio idrico provvedono
le regioni e gli enti locali competenti per territorio.
2. I proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione
del demanio idrico sono introitati dalla regione.
3. "
"Art. 89. Funzioni conferite alle regioni e agli enti
locali
1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, ai
sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, tutte le funzioni non espressamente indicate
nell'articolo 88 e tra queste in particolare, sono
trasferite le funzioni relative:
a) alla progettazione, realizzazione e gestione delle
opere idrauliche di qualsiasi natura;
b) alle dighe non comprese tra quelle indicate
all'articolo 91, comma 1;
c) ai compiti di polizia idraulica e di pronto
intervento di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e
al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, ivi comprese
l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di
qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area
demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire
anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua;
d) alle concessioni di estrazione di materiale litoide
dai corsi d'acqua;
e) alle concessioni di spiagge lacuali, superfici e
pertinenze dei laghi;
f) alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree
fluviali anche ai sensi dell'articolo 8 della legge 5
gennaio 1994, n. 37;
g) alla polizia delle acque, anche con riguardo alla
applicazione del testo unico approvato con regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775;
h) alla programmazione, pianificazione e gestione
integrata degli interventi di difesa delle coste e degli
abitati costieri;
i) alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte
le funzioni amministrative relative alle derivazioni di
acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione
delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico
sotterraneo nonche' alla determinazione dei canoni di
concessione e all'introito dei relativi proventi, fatto
salvo quanto disposto dall'articolo 29, comma 3, del
presente decreto legislativo;
l) alla nomina di regolatori per il riparto delle
disponibilita' idriche qualora tra piu' utenti debba farsi
luogo delle disponibilita' idriche di un corso d'acqua
sulla base dei singoli diritti e concessioni ai sensi
dell'articolo 43, comma 3, del testo unico approvato con
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Qualora il corso
d'acqua riguardi il territorio di piu' regioni la nomina
dovra' avvenire di intesa tra queste ultime;
2. Sino all'approvazione del bilancio idrico su scala
di bacino, previsto dall'articolo 3 della legge 5 gennaio
1994, n. 36, le concessioni di cui al comma 1, lettera i),
del presente articolo che interessino piu' regioni sono
rilasciate d'intesa tra le regioni interessate. In caso di
mancata intesa nel termine di sei mesi dall'istanza, ovvero
di altro termine stabilito ai sensi dell'articolo 2 della
legge n. 241 del 1990, il provvedimento e' rimesso allo
Stato.
3. Fino alla adozione di apposito accordo di programma
per la definizione del bilancio idrico, le funzioni di cui
al comma 1, lettera i), del presente articolo sono
esercitate dallo Stato, d'intesa con le regioni
interessate, nei casi in cui il fabbisogno comporti il
trasferimento di acqua tra regioni diverse e cio'
travalichi i comprensori di riferimento dei bacini
idrografici.
4. Le funzioni conferite con il presente articolo sono
esercitate in modo da garantire l'unitaria considerazione
delle questioni afferenti ciascun bacino idrografico.
5. Per le opere di rilevante importanza e suscettibili
di interessare il territorio di piu' regioni, lo Stato e le
regioni interessate stipulano accordi di programma con i
quali sono definite le appropriate modalita', anche
organizzative, di gestione.".
Si riporta il testo dell'articolo 93 del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, (codice delle
comunicazioni elettroniche):
"Art. 93. Divieto di imporre altri oneri
1. Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le
Province ed i Comuni non possono imporre per l'impianto di
reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione
elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per
legge.
2. Gli operatori che forniscono reti di comunicazione
elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne la Pubblica
Amministrazione, l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario
o gestore, dalle spese necessarie per le opere di
sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte
dagli interventi di installazione e manutenzione e di
ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi
stabiliti dall'Ente locale. Nessun altro onere finanziario,
reale o contributo puo' essere imposto, in conseguenza
dell'esecuzione delle opere di cui al Codice o per
l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta
salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi
ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo
15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui
all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, e successive modificazioni, calcolato secondo
quanto previsto dal comma 2, lettere e) ed f), del medesimo
articolo, ovvero dell'eventuale contributo una tantum per
spese di costruzione delle gallerie di cui all'articolo 47,
comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993,
n. 507.".
Si riporta il testo dell'articolo 86, comma 3, del
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, (codice delle
comunicazioni elettroniche)come modificato dal presente
decreto legge:
"Art. 86. Infrastrutture di comunicazione elettronica e
diritti di passaggio
1. Le autorita' competenti alla gestione del suolo
pubblico adottano senza indugio e, in ogni caso, entro sei
mesi dalla richiesta, salvo per i casi di espropriazione,
le occorrenti decisioni e rispettano procedure semplici,
efficaci, trasparenti, pubbliche e non discriminatorie, ai
sensi degli articoli 87, 88 e 89, nell'esaminare le domande
per la concessione del diritto di installare
infrastrutture:
a) su proprieta' pubbliche o private ovvero al di sopra
o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a
fornire reti pubbliche di comunicazione;
b) su proprieta' pubbliche ovvero al di sopra o al di
sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti
di comunicazione elettronica diverse da quelle fornite al
pubblico.
2. Sono, in ogni caso, fatti salvi gli accordi
stipulati tra gli Enti locali e gli operatori, per quanto
attiene alla localizzazione, coubicazione e condivisione
delle infrastrutture di comunicazione elettronica.
3. Le infrastrutture di reti pubbliche di
comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88 e le opere di
infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di
comunicazione elettronica ad alta velocita' in fibra ottica
in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga,
effettuate anche all'interno degli edifici, sono assimilate
ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di
cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di
proprieta' dei rispettivi operatori, e ad esse si applica
la normativa vigente in materia.".
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 97, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dal
presente decreto legge
"Comma 97
97. Per il completamento del Piano nazionale banda
larga, definito dal Ministero dello sviluppo economico -
Dipartimento per le comunicazioni e autorizzato dalla
Commissione europea [aiuto di Stato n. SA. 33807(2011/N) -
Italia], nonche' per l'avvio del Progetto strategico
nazionale per la banda ultralarga autorizzato dalla
Commissione europea, e' autorizzata la spesa di 20,75
milioni di euro per l'anno 2014.".
 
(( Art. 6-bis

Istituzione del Sistema informativo nazionale federato delle
infrastrutture

1. Al fine di elaborare soluzioni innovative volte a colmare il divario digitale in relazione alla banda larga e ultralarga e di conseguire una mappatura delle infrastrutture di banda larga e ultralarga presenti nel territorio nazionale, il Ministero dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, stabilisce le regole tecniche per la definizione del contenuto del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture, le modalita' di prima costituzione, di raccolta, di inserimento e di consultazione dei dati, nonche' le regole per il successivo aggiornamento, lo scambio e la pubblicita' dei dati territoriali detenuti dalle singole amministrazioni competenti e dagli altri soggetti titolari o gestori di infrastrutture di banda larga e ultralarga. I dati cosi' ricavati devono essere resi disponibili in formato di tipo aperto e interoperabile, ai sensi del comma 3 dell'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, elaborabili elettronicamente e georeferenziati, senza compromettere il carattere riservato dei dati sensibili. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al fine di agevolare la condivisione delle infrastrutture e la pianificazione degli interventi entro i centoventi giorni successivi alla sua costituzione devono confluire nel Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture tutte le banche di dati contenenti informazioni sulle infrastrutture di banda larga e ultralarga di tipo sia nazionale sia locale o comunque i dati ivi contenuti devono essere resi accessibili e compatibili con le regole tecniche del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture. ))

Riferimenti normativi

Si riporta il testo all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive
modificazioni (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali.) :
"ART. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata.
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici .
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".
Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 68 del
codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
"Art. 68. Analisi comparativa delle soluzioni.
(omissis)
3. Agli effetti del presente decreto legislativo si
intende per:
a) formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati
reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto
agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei
dati stessi;
b) dati di tipo aperto, i dati che presentano le
seguenti caratteristiche:
1) sono disponibili secondo i termini di una licenza
che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per
finalita' commerciali, in formato disaggregato;
2) sono accessibili attraverso le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le
reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai
sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo automatico
da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei
relativi metadati;
3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi
comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure
sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la
loro riproduzione e divulgazione. L'Agenzia per l'Italia
digitale deve stabilire, con propria deliberazione, i casi
eccezionali, individuati secondo criteri oggettivi,
trasparenti e verificabili, in cui essi sono resi
disponibili a tariffe superiori ai costi marginali. In ogni
caso, l'Agenzia, nel trattamento dei casi eccezionali
individuati, si attiene alle indicazioni fornite dalla
direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 novembre 2003, sul riutilizzo
dell'informazione del settore pubblico, recepita con il
decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36."..
 
(( Art. 6-ter
Disposizioni per l'infrastrutturazione degli edifici
con impianti di comunicazione elettronica

1. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 91 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' inserito il seguente:
«4-ter. L'operatore di comunicazione, durante la fase di sviluppo della rete in fibra ottica, puo' installare a proprie spese gli elementi di rete, cavi, fili, ripartilinee o simili, nei percorsi aerei di altri servizi di pubblica utilita' sia esterni sia interni all'immobile e in appoggio ad essi, a condizione che sia garantito che l'installazione medesima non alteri l'aspetto esteriore dell'immobile ne' provochi alcun danno o pregiudizio al medesimo. Si applica in ogni caso l'ultimo periodo del comma 4-bis».
2. Nel capo VI della parte III del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo l'articolo 135 e' aggiunto il seguente:
«Art. 135-bis (Norme per l'infrastrutturazione digitale degli edifici). - 1. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1° luglio 2015 devono essere equipaggiati con un'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocita' in fibra ottica fino ai punti terminali di rete. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1° luglio 2015, in caso di opere che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c). Per infrastruttura fisica multiservizio interna all'edificio si intende il complesso delle installazioni presenti all'interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l'accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell'edificio con il punto terminale di rete.
2. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1° luglio 2015 devono essere equipaggiati di un punto di accesso. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1° luglio 2015, in caso di opere di ristrutturazione profonda che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10. Per punto di accesso si intende il punto fisico, situato all'interno o all'esterno dell'edificio e accessibile alle imprese autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con l'infrastruttura interna all'edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultralarga.
3. Gli edifici equipaggiati in conformita' al presente articolo possono beneficiare, ai fini della cessione, dell'affitto o della vendita dell'immobile, dell'etichetta volontaria e non vincolante di "edificio predisposto alla banda larga". Tale etichetta e' rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2 e 64-100/1, 2 e 3». ))

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 91 del codice delle
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo
1° agosto 2003, n. 259, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 91. Limitazioni legali della proprieta'
1. Negli impianti di reti di comunicazione elettronica
di cui all'articolo 90, commi 1 e 2, i fili o cavi senza
appoggio possono passare, anche senza il consenso del
proprietario, sia al di sopra delle proprieta' pubbliche o
private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non vi
siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto.
2. Il proprietario od il condominio non puo' opporsi
all'appoggio di antenne, di sostegni, nonche' al passaggio
di condutture, fili o qualsiasi altro impianto,
nell'immobile di sua proprieta' occorrente per soddisfare
le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini.
3. I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono
essere collocati in guisa da non impedire il libero uso
della cosa secondo la sua destinazione.
4. Il proprietario e' tenuto a sopportare il passaggio
nell'immobile di sua proprieta' del personale
dell'esercente il servizio che dimostri la necessita' di
accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione
degli impianti di cui sopra.
4-bis. L'operatore di comunicazione durante la fase di
sviluppo della rete in fibra ottica puo', in ogni caso,
accedere a tutte le parti comuni degli edifici al fine di
installare, collegare e manutenere gli elementi di rete,
cavi, fili, riparti, linee o simili apparati privi di
emissioni elettromagnetiche a radiofrequenza. Il diritto di
accesso e' consentito anche nel caso di edifici non abitati
e di nuova costruzione. L'operatore di comunicazione ha
l'obbligo, d'intesa con le proprieta' condominiali, di
ripristinare a proprie spese le parti comuni degli immobili
oggetto di intervento nello stato precedente i lavori e si
accolla gli oneri per la riparazione di eventuali danni
arrecati.
4-ter. L'operatore di comunicazione, durante la fase di
sviluppo della rete in fibra ottica, puo' installare a
proprie spese gli elementi di rete, cavi, fili,
ripartilinee o simili, nei percorsi aerei di altri servizi
di pubblica utilita' sia esterni sia interni all'immobile e
in appoggio ad essi, a condizione che sia garantito che
l'installazione medesima non alteri l'aspetto esteriore
dell'immobile ne' provochi alcun danno o pregiudizio al
medesimo. Si applica in ogni caso l'ultimo periodo del
comma 4-bis.
5. Nei casi previsti dal presente articolo al
proprietario non e' dovuta alcuna indennita'.
6. L'operatore incaricato del servizio puo' agire
direttamente in giudizio per far cessare eventuali
impedimenti e turbative al passaggio ed alla installazione
delle infrastrutture.".
Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 1, lettera
c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia):
"Art. 10. Interventi subordinati a permesso di
costruire
1. Costituiscono interventi di trasformazione
urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a
permesso di costruire:
(omissis)
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che
portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte
diverso dal precedente e che comportino modifiche della
volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti,
ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone
omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso,
nonche' gli interventi che comportino modificazioni della
sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive
modificazioni.
(omissis).".
Si riporta il testo dell'articolo 1 di cui al decreto
del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n.
37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo
11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248
del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in
materia di attivita' di installazione degli impianti
all'interno degli edifici.):
"Art. 1. Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica agli impianti posti
al servizio degli edifici, indipendentemente dalla
destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o
delle relative pertinenze. Se l'impianto e' connesso a reti
di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna
della fornitura.
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati
come segue:
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto,
distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica,
impianti di protezione contro le scariche atmosferiche,
nonche' gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e
barriere;
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti
elettronici in genere;
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di
condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o
specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della
combustione e delle condense, e di ventilazione ed
aerazione dei locali;
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o
specie;
e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di
gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei
prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei
locali;
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per
mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e
simili;
g) impianti di protezione antincendio.
3. Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a
requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della
normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non
sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del
presente decreto.".
 
Art. 7
Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle
procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze
C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014; norme di
accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio
idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi di collettamento,
fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento di
opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle
aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e
alluvione

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale» sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella Parte III, ovunque ricorrano, le parole «l'Autorita' d'ambito» sono sostituite dalle seguenti: «l'ente di governo dell'ambito» e le parole «le Autorita' d'ambito» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti di governo dell'ambito»;
b) all'articolo 147 sono apportate le seguenti modifiche:
1) (( al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le regioni che non hanno individuato gli enti di governo dell'ambito provvedono, con delibera, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014. Decorso inutilmente tale termine si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale e' trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1.»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dell'ambito individuati ai sensi del comma 1 entro il termine fissato dalle regioni e dalle province autonome e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla delibera di individuazione, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4.»; ))

3) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) unicita' della gestione»;
4) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualita' del servizio all'utenza, e' consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle citta' metropolitane. (( Sono fatte salve le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148.»;
b-bis) all'articolo 149, comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il programma degli interventi individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture gia' esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonche' al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densita' di popolazione.»; ))

c) l'articolo 150 e' abrogato;
d) dopo l'articolo 149 e' inserito il seguente:
«Art. 149-bis (Affidamento del servizio). - 1. L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicita' della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. (( L'affidamento diretto puo' avvenire a favore di societa' in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, partecipate esclusivamente e direttamente da enti locali compresi nell'ambito territoriale ottimale. ))
2. Alla successiva scadenza della gestione di ambito, al fine di assicurare l'efficienza, l'efficacia e la continuita' del servizio idrico integrato, l'ente di governo dell'ambito dispone l'affidamento al gestore unico di ambito entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente. Il soggetto affidatario gestisce il servizio idrico integrato su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.»;
(( 2-bis. Al fine di ottenere un'offerta piu' conveniente e completa e di evitare contenziosi tra i soggetti interessati, le procedure di gara per l'affidamento del servizio includono appositi capitolati con la puntuale indicazione delle opere che il gestore incaricato deve realizzare durante la gestione del servizio.
2-ter. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, come sostituito dal comma 4 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' soppresso»; ))

e) all'articolo 151 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il rapporto tra l'ente di governo dell'ambito ed il soggetto gestore del servizio idrico integrato e' regolato da una convenzione predisposta dall'ente di governo dell'ambito sulla base delle convenzioni tipo, con relativi disciplinari, adottate dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 14, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e dall'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, (( convertito, con modificazioni, ))dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.»;
2) al comma 2, (( l'alinea e' sostituito dal seguente )): «A tal fine, le convenzioni tipo, con relativi disciplinari, devono prevedere in particolare:»;
3) (( (Soppresso) )).
(( 3-bis) al comma 2, dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) le opere da realizzare durante la gestione del servizio come individuate dal bando di gara»; ))

4) al comma 2, lettera c), dopo le parole: «l'obbligo del raggiungimento», sono aggiunte le seguenti: «e gli strumenti per assicurare il mantenimento»;
5) al comma 2, lettera m), sono aggiunte, in fine, le seguenti (( parole )): «, nonche' la disciplina delle conseguenze derivanti dalla eventuale cessazione anticipata dell'affidamento, anche tenendo conto delle previsioni di cui agli articoli 143 e 158 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed i criteri e le modalita' per la valutazione del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente»;
6) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Sulla base della convenzione tipo di cui al comma 1 o, in mancanza di questa, sulla base della normativa vigente, l'ente di governo dell'ambito predispone uno schema di convenzione con relativo disciplinare, da allegare ai capitolati della procedura di gara. Le convenzioni esistenti devono essere integrate in conformita' alle previsioni di cui al comma 2, secondo le modalita' stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico»;
7) il comma 7 e' (( abrogato ));
f) all'articolo 153 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli enti locali proprietari provvedono in tal senso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo eventuali quote residue di ammortamento relative anche ad interventi di manutenzione. Nelle ipotesi di cui all'articolo 172, comma 1, gli enti locali provvedono alla data di decorrenza dell'affidamento del servizio idrico integrato. Qualora gli enti locali non provvedano entro i termini prescritti, si applica quanto previsto dal comma 4, dell'articolo 172. La violazione della presente disposizione comporta responsabilita' erariale.»;
2) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il gestore e' tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguerli, ed a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.»;
g) all'articolo 156 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in base a quanto stabilito dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.»;
2) al comma 2 le parole: «della regione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico»;
h) dopo l'articolo 158 e' inserito il seguente:
«Art. 158-bis (Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'autorita' espropriante). - 1. I progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nei piani di investimenti (( compresi nei )) piani d'ambito di cui all'articolo 149 del presente decreto, sono approvati dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che provvedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. La medesima procedura si applica per le modifiche sostanziali delle medesime opere, interventi ed impianti.
2. L'approvazione di cui al comma 1 comporta dichiarazione di pubblica utilita' e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici. (( Qualora l'approvazione costituisca variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, tale variante deve essere coordinata con il piano di protezione civile secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. ))
3. L'ente di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui al comma 1 costituisce autorita' espropriante per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo. L'ente di governo puo' delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato, nell'ambito della convenzione di affidamento del servizio i cui estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.»;
i) all'articolo 172, i commi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Gli enti di governo degli ambiti che non abbiano gia' provveduto alla redazione del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149, ovvero non abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento, sono tenuti, (( entro il termine perentorio del 30 settembre 2015, )) ad adottare i predetti provvedimenti disponendo l'affidamento del servizio al gestore unico con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente.
2. Al fine di garantire il rispetto del principio di unicita' della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, il gestore del servizio idrico integrato subentra, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale. Qualora detti soggetti gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformita' alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, il gestore del servizio idrico integrato subentra alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto.
3. In sede di prima applicazione, al fine di garantire il conseguimento del principio di unicita' della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, l'ente di governo dell'ambito, nel rispetto della normativa vigente e fuori dai casi di cui al comma 1, dispone l'affidamento al gestore unico di ambito ai sensi (( dell'articolo 149-bis )) alla scadenza di una o piu' gestioni esistenti nell'ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, il cui bacino complessivo affidato sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento. Il gestore unico cosi' individuato subentra agli ulteriori soggetti che gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformita' alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto. Al fine di addivenire, nel piu' breve tempo possibile, all'affidamento del servizio al gestore unico di ambito, nelle more del raggiungimento della percentuale di cui al primo periodo, l'ente competente, nel rispetto della normativa vigente, alla scadenza delle gestioni esistenti nell'ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, i cui bacini affidati siano complessivamente inferiori al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento, dispone l'affidamento del relativo servizio per una durata in ogni caso non superiore a quella necessaria al raggiungimento di detta soglia, ovvero per una durata non superiore alla durata residua delle menzionate gestioni esistenti, la cui scadenza sia cronologicamente antecedente alle altre, ed il cui bacino affidato, sommato a quello delle gestioni oggetto di affidamento, sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento.
(( 3-bis. Entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico presenta alle Camere una relazione sul rispetto delle prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare:
a) a carico delle regioni, per la costituzione degli enti di governo dell'ambito;
b) a carico degli enti di governo dell'ambito, per l'affidamento del servizio idrico integrato;
c) a carico degli enti locali, in relazione alla partecipazione agli enti di governo dell'ambito e in merito all'affidamento in concessione d'uso gratuito delle infrastrutture del servizio idrico integrato ai gestori affidatari del servizio. ))

4. Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 o, comunque, agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedimentali e avviando entro trenta giorni le procedure di affidamento. In tali ipotesi, i costi di funzionamento dell'ente di governo riconosciuti in tariffa sono posti pari a zero per tutta la durata temporale dell'esercizio dei poteri sostitutivi. Qualora il Presidente della regione non provveda nei termini cosi' stabiliti, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, entro i successivi trenta giorni, segnala l'inadempienza al Presidente del Consiglio dei ministri che nomina un commissario ad acta, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente. La violazione della presente disposizione comporta responsabilita' erariale.
5. Alla scadenza del periodo di affidamento, o alla anticipata risoluzione delle concessioni in essere, i beni e gli impianti del gestore uscente relativi al servizio idrico integrato sono trasferiti direttamente all'ente locale concedente nei limiti e secondo le modalita' previsti dalla convenzione.»;
l) all'articolo 124, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure, se gia' in esercizio, allo svolgimento di interventi, sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione».
2. A partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce altresi' la quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. (( Le risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversita', ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. In particolare, gli interventi sul reticolo idrografico non devono alterare ulteriormente l'equilibrio sedimentario dei corsi d'acqua, bensi' tendere ovunque possibile a ripristinarlo, sulla base di adeguati bilanci del trasporto solido a scala spaziale e temporale adeguata. A questo tipo di interventi integrati, in grado di garantire contestualmente la riduzione del rischio idrogeologico e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversita', in ciascun accordo di programma deve essere destinata una percentuale minima del 20 per cento delle risorse. Nei suddetti interventi assume priorita' la delocalizzazione di edifici e di infrastrutture potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumita'. )) L'attuazione degli interventi e' assicurata dal Presidente della Regione in qualita' di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalita', la contabilita' speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, (( avvalendosi dell'Istituto superiore )) per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), previo parere favorevole dell'Autorita' di distretto territorialmente competente, provvede alla revoca, anche parziale, delle risorse assegnate alle Regioni e agli altri enti con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, con i decreti ministeriali ex articolo 16 della legge 31 luglio 2002, n. 179, nonche' con i decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'articolo 2, commi 321, 331, 332, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, (( con il decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 32, )) comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con i decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, per la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per i quali alla data del 30 settembre 2014 non e' stato pubblicato il bando di gara o non e' stato disposto l'affidamento dei lavori, nonche' per gli interventi che risultano difformi dalle finalita' suddette. L'ISPRA assicura l'espletamento degli accertamenti ed i sopralluoghi necessari all'istruttoria entro il 30 novembre 2014. Le risorse (( rivenienti )) dalle suddette revoche confluiscono in un apposito fondo, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e sono riassegnate per la medesima finalita' di mitigazione del rischio idrogeologico secondo i criteri e le modalita' di finanziamento degli interventi definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (( di cui al comma 11 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, )) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
4. Per le attivita' di progettazione ed esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui agli accordi di programma stipulati con le Regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i Presidenti delle Regioni, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge (( 24 giugno 2014, n. 91, )) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, possono richiedere di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di (( tutti i soggetti pubblici e privati, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica prescritte dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ivi comprese )) societa' in house delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica, attraverso i Ministeri competenti che esercitano il controllo analogo sulle rispettive societa', ai sensi della disciplina nazionale ed europea.
5. I Presidenti delle Regioni, per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi inclusi negli accordi di cui al comma 4, emanato il relativo decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti delle Regioni o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.
6. Al fine di garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla normativa europea in materia di gestione dei servizi idrici, e' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo destinato al finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche. Il Fondo e' finanziato mediante la revoca delle risorse gia' stanziate dalla (( delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 30 aprile 2012, n. 60/2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 2012, )) destinate ad interventi nel settore idrico per i quali, alla data del 30 settembre 2014, non risultino essere stati ancora assunti atti giuridicamente vincolanti e per i quali, a seguito di specifiche verifiche tecniche effettuate dall'ISPRA, risultino accertati obiettivi impedimenti di carattere tecnico-progettuale o urbanistico (( ovvero situazioni di inerzia del soggetto attuatore. Per quanto non diversamente previsto dal presente comma, restano ferme le previsioni della stessa delibera del CIPE n. 60/2012 e della delibera del CIPE 30 giugno 2014, n. 21/2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22 settembre 2014, relative al monitoraggio, alla pubblicita', all'assegnazione del codice unico di progetto e, ad esclusione dei termini, alle modalita' attuative )). I Presidenti delle Regioni o i commissari straordinari comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'elenco degli interventi, di cui al presente comma, entro il 31 ottobre 2014. Entro i successivi sessanta giorni ISPRA procede alle verifiche di competenza riferendone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'utilizzo delle risorse del Fondo e' subordinato all'avvenuto affidamento al gestore unico del servizio idrico integrato nell'Ambito territoriale ottimale, il quale e' tenuto a garantire una quota di partecipazione al finanziamento degli interventi a valere sulla tariffa del servizio idrico integrato commisurata all'entita' degli investimenti da finanziare. I criteri, le modalita' e l'entita' delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
7. Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di procedura di infrazione o di provvedimento di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea in ordine all'applicazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane, (( entro il 31 dicembre 2014, )) su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, (( puo' essere attivata la procedura di esercizio del potere sostitutivo )) del Governo secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche con la nomina di appositi commissari straordinari, che possono avvalersi della facolta' di cui al comma 4 del presente articolo. I commissari sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nei successivi quindici giorni. I commissari esercitano comunque i poteri di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014. (( Ai commissari non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati. ))
8. Al fine di fronteggiare le situazioni di criticita' ambientale delle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione, previa istruttoria del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico appositamente istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e' assegnata alle Regioni, la somma complessiva di 110 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione 2007-2013 per interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua.
(( 8-bis. Al comma 3 dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo le parole: «i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali» sono inserite le seguenti: «o nell'ambito delle pertinenze idrauliche». ))
9. La struttura di missione di cui al comma 8 opera di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per quanto di competenza, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nelle attivita' pianificatorie, istruttorie e di ripartizione delle risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione degli interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico.
(( 9-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione.
9-ter. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e' prorogato al 31 dicembre 2015.
9-quater. Il comma 9 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' sostituito dal seguente:
«9. Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l'anno 2012, euro 20 milioni per l'anno 2013, euro 20 milioni per l'anno 2014, euro 25 milioni per l'anno 2015 ed euro 25 milioni per l'anno 2016».
9-quinquies. Il comma 367 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' sostituito dal seguente:
«367. Nel limite delle risorse disponibili sulle contabilita' dei Commissari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, in cui confluiscono le risorse finanziarie relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono prorogate per gli anni 2015, 2016 e 2017 le possibilita' assunzionali di cui al comma 8 del medesimo articolo 3-bis».
9-sexies. Le disposizioni previste dall'articolo 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, si applicano anche ai territori dei comuni della provincia di Bologna, gia' colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e interessati dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013, per cui e' stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri 9 maggio 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2013, individuati dal Commissario delegato nominato con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 83 del 27 maggio 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2013. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede nel limite delle risorse di cui al citato articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 74 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 93 del 2014.
9-septies. All'articolo 1, comma 120, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «della programmazione 2007-2013» sono sostituite dalle seguenti: «delle programmazioni 2007-2013 e 2014-2020».
9-octies. Al comma 256 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le regioni Basilicata e Calabria, si provvede all'individuazione delle modalita' di ripartizione tra le regioni interessate e delle finalita' di utilizzo, anche per quanto concerne gli interventi di ricostruzione relativi a edifici privati e ad uso produttivo, delle predette risorse, che sono riversate nelle contabilita' speciali di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 82 del 24 maggio 2013 e n. 98 del 25 giugno 2013, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 2013 e n. 153 del 2 luglio 2013. Con il medesimo decreto sono altresi' definite le modalita' di ripartizione delle risorse finalizzate ad assicurare l'autonoma sistemazione dei cittadini la cui abitazione principale e' stata oggetto dell'ordinanza di sgombero di cui al comma 351». ))

Riferimenti normativi

Il testo dell'articolo 147 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 14 aprile 2006, n. 88,
S.O. n. 96, come modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
"Art. 147. (Organizzazione territoriale del servizio
idrico integrato)
1. I servizi idrici sono organizzati sulla base degli
ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in
attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Le regioni
che non hanno individuato gli enti di governo dell'ambito
provvedono, con delibera, entro il termine perentorio del
31 dicembre 2014. Decorso inutilmente tale termine si
applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Gli
enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale
partecipano obbligatoriamente all'ente di governo
dell'ambito individuato dalla competente regione per
ciascun ambito territoriale ottimale, al quale e'
trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti
in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa
la programmazione delle infrastrutture idriche di cui
all'articolo 143, comma 1.
1-bis. Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti
di governo dell'ambito individuati ai sensi del comma 1
entro il termine fissato dalle regioni e dalle province
autonome e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla
delibera di individuazione, il Presidente della regione
esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro
ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le
relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica
quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172,
comma 4.
2. Le regioni possono modificare le delimitazioni degli
ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del
servizio idrico integrato, assicurandone comunque lo
svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed
economicita', nel rispetto, in particolare, dei seguenti
principi:
a) unita' del bacino idrografico o del sub-bacino o dei
bacini idrografici contigui, tenuto conto dei piani di
bacino, nonche' della localizzazione delle risorse e dei
loro vincoli di destinazione, anche derivanti da
consuetudine, in favore dei centri abitati interessati;
b) unicita' della gestione;
c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita
sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici.
2-bis. Qualora l'ambito territoriale ottimale coincida
con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario
al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed
una migliore qualita' del servizio all'utenza, e'
consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in
ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti
territoriali corrispondenti alle province o alle citta'
metropolitane. Sono fatte salve le gestioni del servizio
idrico in forma autonoma esistenti nei comuni montani con
popolazione inferiore a 1.000 abitanti istituite ai sensi
del comma 5 dell'articolo 148.
3. Le regioni, sentite le province, stabiliscono norme
integrative per il controllo degli scarichi degli
insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche
fognature, per la funzionalita' degli impianti di
pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle
prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.
Il testo dell'articolo 149 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 14 aprile 2006, n. 88,
S.O. n. 96, come modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
"Art. 149. (Piano d'ambito)
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della parte terza del presente decreto, l'Autorita'
d'ambito provvede alla predisposizione e/o aggiornamento
del piano d'ambito. Il piano d'ambito e' costituito dai
seguenti atti:
a) ricognizione delle infrastrutture;
b) programma degli interventi;
c) modello gestionale ed organizzativo;
d) piano economico finanziario.
2. La ricognizione, anche sulla base di informazioni
asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito
territoriale ottimale, individua lo stato di consistenza
delle infrastrutture da affidare al gestore del servizio
idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento.
3. Il programma degli interventi individua le opere di
manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare,
compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture
gia' esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei
livelli minimi di servizio, nonche' al soddisfacimento
della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di
quella collocata nelle zone montane e con minore densita'
di popolazione.
4. Il piano economico finanziario, articolato nello
stato patrimoniale, nel conto economico e nel rendiconto
finanziario, prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei
costi di gestione e di investimento al netto di eventuali
finanziamenti pubblici a fondo perduto. Esso e' integrato
dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a
tutto il periodo di affidamento. Il piano, cosi' come
redatto, dovra' garantire il raggiungimento dell'equilibrio
economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei
principi di efficacia, efficienza ed economicita' della
gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.
5. Il modello gestionale ed organizzativo definisce la
struttura operativa mediante la quale il gestore assicura
il servizio all'utenza e la realizzazione del programma
degli interventi.
6. Il piano d'ambito e' trasmesso entro dieci giorni
dalla delibera di approvazione alla regione competente,
all'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui
rifiuti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare. L'Autorita' di vigilanza sulle
risorse idriche e sui rifiuti puo' notificare all'Autorita'
d'ambito, entro novanta giorni decorrenti dal ricevimento
del piano, i propri rilievi od osservazioni, dettando, ove
necessario, prescrizioni concernenti: il programma degli
interventi, con particolare riferimento all'adeguatezza
degli investimenti programmati in relazione ai livelli
minimi di servizio individuati quali obiettivi della
gestione; il piano finanziario, con particolare riferimento
alla capacita' dell'evoluzione tariffaria di garantire
l'equilibrio economico finanziario della gestione, anche in
relazione agli investimenti programmati.".
Il testo dell'articolo 151 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 14 aprile 2006, n. 88,
S.O. n. 96, come modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
"Art. 151. (Rapporti tra autorita' d'ambito e soggetti
gestori del servizio idrico integrato)
1. Il rapporto tra l'ente di governo dell'ambito ed il
soggetto gestore del servizio idrico integrato e' regolato
da una convenzione predisposta dall'ente di governo
dell'ambito sulla base delle convenzioni tipo, con relativi
disciplinari, adottate dall'Autorita' per l'energia
elettrica, il gas ed il sistema idrico in relazione a
quanto previsto dall'articolo 10, comma 14, lettera b), del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e
dall'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214.
2. A tal fine, le convenzioni tipo, con relativi
disciplinari, devono prevedere in particolare:
a) il regime giuridico prescelto per la gestione del
servizio;
b) la durata dell'affidamento, non superiore a trenta
anni, e la possibilita' di subaffidamento solo previa
approvazione espressa da parte dell'ente di governo
dell'ambito;
b-bis) le opere da realizzare durante la gestione del
servizio come individuate dal bando di gara;
c) l'obbligo del raggiungimento e gli strumenti per
assicurare il mantenimento dell'equilibrio
economico-finanziario della gestione;
d) il livello di efficienza e di affidabilita' del
servizio da assicurare all'utenza, anche con riferimento
alla manutenzione degli impianti;
e) i criteri e le modalita' di applicazione delle
tariffe determinate dall'Autorita' d'ambito e del loro
aggiornamento annuale, anche con riferimento alle diverse
categorie di utenze;
f) l'obbligo di adottare la carta di servizio sulla
base degli atti d'indirizzo vigenti;
g) l'obbligo di provvedere alla realizzazione del
Programma degli interventi;
h) le modalita' di controllo del corretto esercizio del
servizio e l'obbligo di predisporre un sistema tecnico
adeguato a tal fine, come previsto dall'articolo 165;
i) il dovere di prestare ogni collaborazione per
l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo
integrativi che l'Autorita' d'ambito ha facolta' di
disporre durante tutto il periodo di affidamento;
l) l'obbligo di dare tempestiva comunicazione
all'Autorita' d'ambito del verificarsi di eventi che
comportino o che facciano prevedere irregolarita'
nell'erogazione del servizio, nonche' l'obbligo di assumere
ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarita', in
conformita' con le prescrizioni dell'Autorita' medesima;
m) l'obbligo di restituzione, alla scadenza
dell'affidamento, delle opere, degli impianti e delle
canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni
di efficienza ed in buono stato di conservazione, nonche'
la disciplina delle conseguenze derivanti dalla eventuale
cessazione anticipata dell'affidamento, anche tenendo conto
delle previsioni di cui agli articoli 143 e 158 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed i criteri e le
modalita' per la valutazione del valore residuo degli
investimenti realizzati dal gestore uscente;
n) l'obbligo di prestare idonee garanzie finanziarie e
assicurative;
o) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le
condizioni di risoluzione secondo i principi del codice
civile;
p) le modalita' di rendicontazione delle attivita' del
gestore.
3. Sulla base della convenzione tipo di cui al comma 1
o, in mancanza di questa, sulla base della normativa
vigente, l'ente di governo dell'ambito predispone uno
schema di convenzione con relativo disciplinare, da
allegare ai capitolati della procedura di gara. Le
convenzioni esistenti devono essere integrate in
conformita' alle previsioni di cui al comma 2, secondo le
modalita' stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica,
il gas ed il sistema idrico.
4. Nel Disciplinare allegato alla Convenzione di
gestione devono essere anche definiti, sulla base del
programma degli interventi, le opere e le manutenzioni
straordinarie, nonche' il programma temporale e finanziario
di esecuzione.
5. L'affidamento del servizio e' subordinato alla
prestazione da parte del gestore di idonea garanzia
fideiussoria. Tale garanzia deve coprire gli interventi da
realizzare nei primi cinque anni di gestione e deve essere
annualmente aggiornata in modo da coprire gli interventi da
realizzare nel successivo quinquennio.
6. Il gestore cura l'aggiornamento dell'atto di
Ricognizione entro i termini stabiliti dalla convenzione.
7. (Abrogato).
8. Le societa' concessionarie del servizio idrico
integrato, nonche' le societa' miste costituite a seguito
dell'individuazione del socio privato mediante gara europea
affidatarie del servizio medesimo, possono emettere
prestiti obbligazionari sottoscrivibili esclusivamente
dagli utenti con facolta' di conversione in azioni semplici
o di risparmio. Nel caso di aumento del capitale sociale,
una quota non inferiore al dieci per cento e' offerta in
sottoscrizione agli utenti del servizio.".
Il nuovo dell'articolo 153 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 14 aprile 2006, n. 88,
S.O. n. 96, come modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
"Art. 153 (Dotazioni dei soggetti gestori del servizio
idrico integrato)
1. Le infrastrutture idriche di proprieta' degli enti
locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in
concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della
gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il
quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla
convenzione e dal relativo disciplinare. Gli enti locali
proprietari provvedono in tal senso entro il termine
perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, salvo eventuali quote residue
di ammortamento relative anche ad interventi di
manutenzione. Nelle ipotesi di cui all'articolo 172, comma
1, gli enti locali provvedono alla data di decorrenza
dell'affidamento del servizio idrico integrato. Qualora gli
enti locali non provvedano entro i termini prescritti, si
applica quanto previsto dal comma 4, dell'articolo 172. La
violazione della presente disposizione comporta
responsabilita' erariale.
2. Le immobilizzazioni, le attivita' e le passivita'
relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli
oneri connessi all'ammortamento dei mutui oppure i mutui
stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto
in conto capitale e/o in conto interessi, sono trasferite
al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi. Di
tale trasferimento si tiene conto nella determinazione
della tariffa, al fine di garantire l'invarianza degli
oneri per la finanza pubblica. Il gestore e' tenuto a
subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai
contratti di finanziamento in essere o ad estinguerli, ed a
corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso
definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorita' per
l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.".
Il testo dell'articolo 156 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 14 aprile 2006, n. 88,
S.O. n. 96, come modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
"Art. 156 (Riscossione della tariffa)
1. La tariffa e' riscossa dal gestore del servizio
idrico integrato. Qualora il servizio idrico sia gestito
separatamente, per effetto di particolari convenzioni e
concessioni, la relativa tariffa e' riscossa dal gestore
del servizio di acquedotto, il quale provvede al successivo
riparto tra i diversi gestori interessati entro trenta
giorni dalla riscossione, in base a quanto stabilito
dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema
idrico.
2. Con apposita convenzione, sottoposta al controllo
dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il
sistema idrico, sono definiti i rapporti tra i diversi
gestori per il riparto delle spese di riscossione.
3. La riscossione volontaria della tariffa puo' essere
effettuata con le modalita' di cui al capo III del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa convenzione con
l'Agenzia delle entrate. La riscossione, sia volontaria sia
coattiva, della tariffa puo' altresi' essere affidata ai
soggetti iscritti all'albo previsto dall' articolo 53 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a seguito di
procedimento ad evidenza pubblica.
Il testo dell'articolo 172 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 14 aprile 2006, n. 88,
S.O. n. 96, come modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
"Art. 172 (Gestioni esistenti)
1. Gli enti di governo degli ambiti che non abbiano
gia' provveduto alla redazione del Piano d'Ambito di cui
all'articolo 149, ovvero non abbiano scelto la forma di
gestione ed avviato la procedura di affidamento, sono
tenuti, entro il termine perentorio del 30 settembre 2015,
ad adottare i predetti provvedimenti disponendo
l'affidamento del servizio al gestore unico con la
conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla
disciplina pro tempore vigente.
2. Al fine di garantire il rispetto del principio di
unicita' della gestione all'interno dell'ambito
territoriale ottimale, il gestore del servizio idrico
integrato subentra, alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, agli ulteriori soggetti operanti
all'interno del medesimo ambito territoriale. Qualora detti
soggetti gestiscano il servizio in base ad un affidamento
assentito in conformita' alla normativa pro tempore vigente
e non dichiarato cessato ex lege, il gestore del servizio
idrico integrato subentra alla data di scadenza prevista
nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano
il rapporto.
3. In sede di prima applicazione, al fine di garantire
il conseguimento del principio di unicita' della gestione
all'interno dell'ambito territoriale ottimale, l'ente di
governo dell'ambito, nel rispetto della normativa vigente e
fuori dai casi di cui al comma 1, dispone l'affidamento al
gestore unico di ambito ai sensi dell'articolo 149-bis alla
scadenza di una o piu' gestioni esistenti nell'ambito
territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo,
il cui bacino complessivo affidato sia almeno pari al 25
per cento della popolazione ricadente nell'ambito
territoriale ottimale di riferimento. Il gestore unico
cosi' individuato subentra agli ulteriori soggetti che
gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito
in conformita' alla normativa pro tempore vigente e non
dichiarato cessato ex lege alla data di scadenza prevista
nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano
il rapporto. Al fine di addivenire, nel piu' breve tempo
possibile, all'affidamento del servizio al gestore unico di
ambito, nelle more del raggiungimento della percentuale di
cui al primo periodo, l'ente competente, nel rispetto della
normativa vigente, alla scadenza delle gestioni esistenti
nell'ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2,
ultimo periodo, i cui bacini affidati siano
complessivamente inferiori al 25 per cento della
popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di
riferimento, dispone l'affidamento del relativo servizio
per una durata in ogni caso non superiore a quella
necessaria al raggiungimento di detta soglia, ovvero per
una durata non superiore alla durata residua delle
menzionate gestioni esistenti, la cui scadenza sia
cronologicamente antecedente alle altre, ed il cui bacino
affidato, sommato a quello delle gestioni oggetto di
affidamento, sia almeno pari al 25 per cento della
popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di
riferimento.
3-bis. Entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni
successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni
anno, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il
sistema idrico presenta alle Camere una relazione sul
rispetto delle prescrizioni stabilite dal decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare:
a) a carico delle regioni, per la costituzione degli
enti di governo dell'ambito;
b) a carico degli enti di governo dell'ambito, per
l'affidamento del servizio idrico integrato;
c) a carico degli enti locali, in relazione alla
partecipazione agli enti di governo dell'ambito e in merito
all'affidamento in concessione d'uso gratuito delle
infrastrutture del servizio idrico integrato ai gestori
affidatari del servizio.
4. Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda
nei termini stabiliti agli adempimenti di cui ai commi 1, 2
e 3 o, comunque, agli ulteriori adempimenti previsti dalla
legge, il Presidente della regione esercita, dandone
comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e all'Autorita' per l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico, i poteri
sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente
inadempiente, determinando le scadenze dei singoli
adempimenti procedimentali e avviando entro trenta giorni
le procedure di affidamento. In tali ipotesi, i costi di
funzionamento dell'ente di governo riconosciuti in tariffa
sono posti pari a zero per tutta la durata temporale
dell'esercizio dei poteri sostitutivi. Qualora il
Presidente della regione non provveda nei termini cosi'
stabiliti, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed
il sistema idrico, entro i successivi trenta giorni,
segnala l'inadempienza al Presidente del Consiglio dei
Ministri che nomina un commissario ad acta, le cui spese
sono a carico dell'ente inadempiente. La violazione della
presente disposizione comporta responsabilita' erariale.
5. Alla scadenza del periodo di affidamento, o alla
anticipata risoluzione delle concessioni in essere, i beni
e gli impianti del gestore uscente relativi al servizio
idrico integrato sono trasferiti direttamente all'ente
locale concedente nei limiti e secondo le modalita'
previsti dalla convenzione.
6. Gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione
gestiti dai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo
industriale di cui all'articolo 50 del testo unico delle
leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.
218, da altri consorzi o enti pubblici, nel rispetto
dell'unita' di gestione, entro il 31 dicembre 2006 sono
trasferiti in concessione d'uso al gestore del servizio
idrico integrato dell'Ambito territoriale ottimale nel
quale ricadono in tutto o per la maggior parte i territori
serviti, secondo un piano adottato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, sentite le regioni, le province e gli enti
interessati.".
Il testo dell'articolo 124, comma 6, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in
materia ambientale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
"Art. 124 (Criteri generali)
6. Le regioni disciplinano le fasi di autorizzazione
provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione
delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio
oppure, se gia' in esercizio, allo svolgimento di
interventi, sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi
connesse, finalizzati all'adempimento degli obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea,
ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o
alla dismissione. ".
La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro
per l'azione comunitaria in materia di acque, e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 327/1
del 22.12.2000.
La direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e
alla gestione dei rischi di alluvioni, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 288/27 del
6.11.2007.
Si riporta il testo dell'articolo 10, del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, recante: "Disposizioni urgenti per
il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e
universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche,
nonche' per la definizione immediata di adempimenti
derivanti dalla normativa europea.", convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2014, n. 144:
"Art. 10 (Misure straordinarie per accelerare
l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio
idrogeologico nel territorio nazionale e per lo svolgimento
delle indagini sui terreni della Regione Campania destinati
all'agricoltura)
1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente
decreto, i Presidenti della regioni subentrano
relativamente al territorio di competenza nelle funzioni
dei commissari straordinari delegati per il sollecito
espletamento delle procedure relative alla realizzazione
degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico
individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarita'
delle relative contabilita' speciali. I commissari
straordinari attualmente in carica completano le operazioni
finalizzate al subentro dei Presidenti delle regioni entro
quindici giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto.
2. Al Presidente della regione non e' dovuto alcun
compenso per lo svolgimento delle funzioni attribuite ai
sensi del presente articolo. In caso di dimissioni o di
impedimento del Presidente della regione il Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, nomina un commissario ad
acta, al quale spettano i poteri indicati nel presente
articolo fino all'insediamento del nuovo Presidente della
regione o alla cessazione della causa di impedimento.
2-bis. Fermo restando quanto disposto dal comma 2, in
tutti i casi di cessazione anticipata, per qualsiasi causa,
dalla carica di Presidente della regione, questi cessa
anche dalle funzioni commissariali eventualmente
conferitegli con specifici provvedimenti legislativi.
Qualora normative di settore o lo statuto della regione non
prevedano apposite modalita' di sostituzione, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, e' nominato un commissario che
subentra nell'esercizio delle funzioni commissariali fino
all'insediamento del nuovo Presidente. Le disposizioni del
presente comma si applicano anche agli incarichi
commissariali, conferiti ai sensi di specifici
provvedimenti legislativi, per i quali e' gia' intervenuta
l'anticipata cessazione dalla carica di Presidente della
regione.
2-ter. Per l'espletamento delle attivita' previste nel
presente articolo, il Presidente della regione puo'
delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla
base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente
della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza
pubblica. Il soggetto attuatore, se dipendente di societa'
a totale capitale pubblico o di societa' dalle stesse
controllate, anche in deroga ai contratti collettivi
nazionali di lavoro delle societa' di appartenenza, e'
collocato in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio dalla data del provvedimento di
conferimento dell'incarico e per tutto il periodo di
svolgimento dello stesso. Dall'attuazione della presente
disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
3. Gli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 111,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per i quali e'
fissato il termine finale del 30 aprile 2014, sono ultimati
entro trenta giorni dall'effettivo subentro.
4. Per le attivita' di progettazione degli interventi,
per le procedure di affidamento dei lavori, per le
attivita' di direzione dei lavori e di collaudo, nonche'
per ogni altra attivita' di carattere
tecnico-amministrativo connessa alla progettazione,
all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi
servizi e forniture, il Presidente della regione puo'
avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici
regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei
comuni, dei provveditorati interregionali alle opere
pubbliche, nonche' della societa' ANAS S.p.A., dei consorzi
di bonifica e delle autorita' di distretto, nonche' delle
strutture commissariali gia' esistenti, non oltre il 30
giugno 2015, e delle societa' a totale capitale pubblico o
delle societa' dalle stesse controllate. Le relative spese
sono ricomprese nell'ambito degli incentivi per la
progettazione di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell'articolo 16 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207.
5. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il
Presidente della regione e' titolare dei procedimenti di
approvazione e autorizzazione dei progetti e si avvale dei
poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17
del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. A tal
fine emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le
attivita' di competenza delle amministrazioni pubbliche,
necessari alla realizzazione degli interventi, nel rispetto
degli obblighi internazionali e di quelli derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea.
6. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 5
sostituisce tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i
nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo
necessario per l'esecuzione dell'intervento, comporta
dichiarazione di pubblica utilita' e costituisce, ove
occorra, variante agli strumenti di pianificazione
urbanistica e territoriale, fatti salvi i pareri e gli atti
di assenso comunque denominati, di competenza del Ministero
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo previsti
dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da rilasciarsi
entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso
inutilmente il quale l'autorita' procedente provvede
comunque alla conclusione del procedimento, limitatamente
agli interventi individuati negli accordi di programma di
cui al comma 1. Per le occupazioni di urgenza e per le
eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per
l'esecuzione delle opere e degli interventi, i termini di
legge previsti dal testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e
successive modificazioni, sono ridotti alla meta'.
7. Ai fini delle attivita' di coordinamento delle fasi
relative alla programmazione e alla realizzazione degli
interventi di cui al comma 1, fermo restando il numero
degli uffici dirigenziali di livello generale e non
generale vigenti, l'Ispettorato di cui all'articolo 17,
comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 26, e' trasformato in una direzione generale
individuata dai regolamenti di organizzazione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e,
pertanto, l'Ispettorato e' soppresso. Conseguentemente, al
citato articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 195 del
2009 le parole da: «le proprie strutture anche vigilate» a:
«decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n.
140» sono sostituite dalle seguenti: «una direzione
generale individuata dai regolamenti di organizzazione del
Ministero nel rispetto della dotazione organica vigente che
subentra nelle funzioni gia' esercitate dall'Ispettorato
generale».
7-bis. I comuni possono rivolgersi ai soggetti
conduttori di aziende agricole con fondi al di sopra di
1.000 metri di altitudine per l'esecuzione di opere minori
di pubblica utilita' nelle aree attigue al fondo, come
piccole manutenzioni stradali, servizi di spalatura della
neve o regimazione delle acque superficiali, previa
apposita convenzione per ciascun intervento da pubblicare
nell'albo pretorio comunale e a condizione che siano
utilizzate le attrezzature private per l'esecuzione dei
lavori.
8. Al fine di conseguire un risparmio di spesa,
all'articolo 17, comma 35-octies, del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, al primo periodo, dopo le
parole: «due supplenti» sono aggiunte le seguenti: «con
comprovata esperienza in materia contabile amministrativa»
e l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Uno dei
componenti effettivi e' designato dal Ministro
dell'economia e delle finanze tra i dirigenti del medesimo
Ministero».
8-bis. Entro venti giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto sono
nominati i nuovi componenti del collegio dei revisori dei
conti dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA) ai sensi della disciplina di cui
al comma 8.
9. Fermo restando il termine del 31 dicembre 2014,
stabilito dall'articolo 1, comma 111, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, gli interventi per i quali sono
trasferite le relative risorse statali o regionali entro il
30 giugno 2014 sono completati entro il 31 dicembre 2015. I
Presidenti delle regioni provvedono, con cadenza almeno
trimestrale, ad aggiornare i dati relativi allo stato di
avanzamento degli interventi secondo modalita' di
inserimento in un sistema on line specificate dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
10. Al primo periodo del comma 1-bis dell'articolo 9
del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, dopo le
parole: «di cui all'articolo 7» sono inserite le seguenti:
«comma 3, lettera a)».
11. I criteri, le modalita' e l'entita' delle risorse
destinate al finanziamento degli interventi in materia di
mitigazione del rischio idrogeologico sono definiti con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto, per quanto di
competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei
Ministri puo' avvalersi di apposita struttura di missione,
alle cui attivita' si fara' fronte con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
11-bis. All'articolo 7, comma 8, del decreto
legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, le parole: «entro il
22 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il
22 dicembre 2015».
12. Al decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014,
n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 6, le parole: «da svolgere
entro i novanta giorni successivi all'emanazione del
decreto medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «da
svolgere, secondo l'ordine di priorita' definito nei
medesimi decreti, entro i centoventi giorni successivi alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei predetti decreti
per i terreni classificati, sulla base delle indagini,
nelle classi di rischio piu' elevate, e entro i successivi
duecentodieci per i restanti terreni. Con i medesimi
decreti, puo' essere disposto, nelle more dello svolgimento
delle indagini dirette, il divieto di commercializzazione
dei prodotti derivanti dai terreni rientranti nelle classi
di rischio piu' elevato, ai sensi del principio di
precauzione di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n.
178/2002 del 28 gennaio 2002, del Parlamento europeo e del
Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali
della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita'
europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare.»;
b) all'articolo 1, dopo il comma 6, e' inserito il
seguente: «6.1. Le indagini di cui al presente articolo
possono essere estese, nei limiti delle risorse disponibili
a legislazione vigente, con direttiva dei Ministri delle
politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e della salute,
d'intesa con il Presidente della Regione Campania, ai
terreni agricoli che non sono stati oggetto di indagine ai
sensi del comma 5, in quanto coperti da segreto
giudiziario, ovvero oggetto di sversamenti resi noti
successivamente alla chiusura delle indagini di cui al
comma 5. Nelle direttive di cui al presente comma sono
indicati i termini per lo svolgimento delle indagini sui
terreni di cui al primo periodo e la presentazione delle
relative relazioni. Entro i quindici giorni dalla
presentazione delle relazioni sono emanati i decreti di cui
al comma 6.»;
c) all'articolo 2, dopo il comma 5-bis, e' inserito il
seguente: «5-ter. Fatto salvo quanto stabilito dalla
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE
del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria in materia di acque, nella concessione di
contributi e finanziamenti previsti dai programmi
comunitari finanziati con fondi strutturali, e' attribuita
priorita' assoluta agli investimenti in infrastrutture
irrigue e di bonifica finalizzati a privilegiare l'uso
collettivo della risorsa idrica, in sostituzione del
prelievo privato di acque da falde superficiali e profonde
nelle province di Napoli e Caserta.».
12-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre
2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
febbraio 2014, n. 6, dopo il comma 6-sexies e' aggiunto il
seguente:
«6-septies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, senza nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato, e' disciplinata
l'interconnessione da parte del Corpo forestale dello Stato
al SISTRI, al fine di intensificarne l'azione di contrasto
alle attivita' illecite di gestione dei rifiuti, con
particolare riferimento al territorio campano».
13. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
13-bis. All'articolo 1, comma 347, lettera b), della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «, Genova e La
Spezia» sono soppresse e le parole: «20 milioni di euro»
sono sostituite dalle seguenti: «14 milioni di euro».
13-ter. Per gli interventi di ricostruzione conseguenti
agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei
giorni dal 20 al 24 ottobre 2013, dal 25 al 26 dicembre
2013, dal 4 al 5 e dal 16 al 20 gennaio 2014, nel
territorio della regione Liguria, e' autorizzata la spesa
di 6 milioni di euro per l'anno 2014.
13-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 13-ter,
pari a 6 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a
valere sui risparmi di spesa di cui al comma 13-bis. ".
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, recante:
"Misure urgenti per la prevenzione del rischio
idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri
franosi nella regione Campania.", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale. 11 giugno 1998, n. 134:
"Art. 1. Piani stralcio per la tutela dal rischio
idrogeologico e misure di prevenzione per le aree a
rischio. (Omissis).
2. Il Comitato dei Ministri di cui al comma 1-bis
definisce, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, programmi di interventi urgenti, anche
attraverso azioni di manutenzione dei bacini idrografici,
per la riduzione del rischio idrogeologico, tenendo conto
dei programmi gia' in essere da parte delle autorita' di
bacino di rilievo nazionale e dei piani straordinari di cui
al comma 1-bis, se approvati, nelle zone nelle quali la
maggiore vulnerabilita' del territorio si lega a maggiori
pericoli per le persone, le cose ed il patrimonio
ambientale con priorita' per quelli relativi alle aree per
le quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza, ai
sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Per
la realizzazione degli interventi possono essere adottate,
su proposta dei Ministri dell'ambiente e dei lavori
pubblici e d'intesa con le regioni interessate, le
ordinanze di cui all'art. 5, comma 2, L. 24 febbraio 1992,
n. 225 . Entro il 30 settembre 1998, su proposta del
Comitato dei Ministri, di cui al comma 1, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e'
adottato un atto di indirizzo e coordinamento che individui
i criteri relativi agli adempimenti di cui al comma 1 e al
presente comma. ".
Si riporta il testo dell'articolo 16 della legge 31
luglio 2002, n. 179, recante "Disposizioni in materia
ambientale.", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. 13
agosto 2002, n. 189:
"Art. 16. Provvidenze per le aree a rischio
idrogeologico.
1. Per le finalita' di difesa del suolo nelle aree a
rischio idrogeologico di cui al decreto-legge 11 giugno
1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 1998, n. 267, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con
le regioni o gli enti locali interessati, definisce ed
attiva programmi di interventi urgenti per il riassetto
territoriale delle aree medesime per le quali viene
dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5,
comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. A tal fine
possono essere utilizzate le risorse finanziarie che, per
effetto delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo
27, residuano sul capitolo 7850, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base 4.2.3.3, dello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.".
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 432, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2006).", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2005, n. 302, S.O:
"432. Il Fondo da ripartire per esigenze di tutela
ambientale di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, e'
iscritto a decorrere dall'anno 2006 nello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio con riserva del 50 per cento da destinare per le
finalita' di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998,
n. 267. A tale scopo, il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, d'intesa con le regioni o gli enti
locali interessati, definisce ed attiva programmi di
interventi urgenti di difesa del suolo nelle aree a rischio
idrogeologico.
Si riporta il testo dell'articolo 2, commi 321, 331,
332, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n.
300, S.O:
" 321. Per le finalita' della difesa del suolo e della
pianificazione di bacino nonche' per la realizzazione degli
interventi nelle aree a rischio idrogeologico di cui al
decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare adotta piani strategici nazionali e di intervento per
la mitigazione del rischio idrogeologico e per favorire
forme di adattamento dei territori, da attuare d'intesa con
le autorita' di bacino territorialmente competenti, con le
regioni e con gli enti locali interessati, tenuto conto dei
piani di bacino. A tal fine sono utilizzate le risorse
iscritte sulle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 18
maggio 1989, n. 183, e al decreto-legge 5 ottobre 1993, n.
398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
1993, n. 493, come determinate dalla Tabella F della legge
27 dicembre 2006, n. 296. Per l'attuazione delle
disposizioni di cui al presente comma nonche' delle
disposizioni di cui ai commi 322, 323, 325, 326, 331 e 332
e' autorizzata la spesa di euro 265 milioni per ciascuno
degli anni 2008 e 2009 a valere sulle risorse di cui alla
legge 18 maggio 1989, n. 183."
331. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6
della legge 7 marzo 2001, n. 51, e' ridotta della somma di
713.000 euro a decorrere dal 2008.
332. Per le finalita' di mitigazione del rischio
idrogeologico, di tutela e di riqualificazione dell'assetto
del territorio e di incentivazione alla permanenza delle
popolazioni nelle aree di montagna e di collina, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare definisce e attiva, sulla base delle richieste dei
comuni e delle comunita' montane, un programma di
interventi di manutenzione del reticolo idrografico minore
e dei versanti, privilegiando la realizzazione di opere
tradizionali e a basso impatto ambientale. Per l'attuazione
del presente comma e' previsto l'utilizzo del 10 per cento
delle risorse destinate, per l'anno 2008, alla difesa del
suolo di cui al comma 321.".
Si riporta il testo dell'articolo 32, comma 10, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante
"Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici.", pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale. 2 ottobre 2003, n. 229, S.O. e
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326:
"Art. 32. Misure per la riqualificazione urbanistica,
ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione
dell'attivita' di repressione dell'abusivismo edilizio,
nonche' per la definizione degli illeciti edilizi e delle
occupazioni di aree demaniali.
10. Per la realizzazione di un programma di interventi
di messa in sicurezza del territorio nazionale dal dissesto
idrogeologico e' destinata una somma di 20 milioni di euro
per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono individuate le aree comprese nel programma. Su
tali aree, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, d'intesa con i soggetti pubblici interessati,
predispone un programma operativo di interventi e le
relative modalita' di attuazione.".
Il testo dell'articolo 2, del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, recante "Disposizioni urgenti in materia
tributaria e finanziaria.", convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2006, n. 230.
Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 240, della
legge 23 dicembre 2009,n. 191, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2010).", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 30 dicembre 2009, n. 302, S.O:
Art. 2. (Disposizioni diverse).(Omissis).
240. Le risorse assegnate per interventi di risanamento
ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, pari
a 1.000 milioni di euro, a valere sulle disponibilita' del
Fondo infrastrutture e del Fondo strategico per il Paese a
sostegno dell'economia reale, di cui all' articolo 18,
comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, e successive modificazioni, sono destinate ai piani
straordinari diretti a rimuovere le situazioni a piu'
elevato rischio idrogeologico individuate dalla direzione
generale competente del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, sentiti le autorita' di
bacino di cui all' articolo 63 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nonche'
all' articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 13, e il Dipartimento della protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le risorse di
cui al presente comma possono essere utilizzate anche
tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione
interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare che definisce, altresi', la quota
di cofinanziamento regionale a valere sull'assegnazione di
risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'
articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni, che ciascun programma attuativo
regionale destina a interventi di risanamento ambientale.".
Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante
"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE.", e' pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 2006,
n. 100, S.O.
La Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio
1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane
e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. L 135 del
30/05/1991
Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 1, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla
L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale. 10 giugno 2003, n. 132:
"Art. 8. Attuazione dell'articolo 120 della
Costituzione sul potere sostitutivo.
1. Nei casi e per le finalita' previsti dall'articolo
120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente
per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti
locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per
adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso
inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri,
sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro
competente o del Presidente del Consiglio dei ministri,
adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero
nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio
dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale
della Regione interessata al provvedimento.".
Il testo dell'articolo 185, comma 3, del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
"Art. 185 (Esclusioni dall'ambito di applicazione)
(Omissis).
3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative
comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di
applicazione della Parte Quarta del presente decreto i
sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o
nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della
gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della
prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti
di inondazioni o siccita' o ripristino dei suoli se e'
provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della
decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000,
e successive modificazioni.".
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante "Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici che hanno interessato il territorio delle province
di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e
Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012." convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 7 giugno 2012, n. 131:
"Art. 1. Ambito di applicazione e coordinamento dei
presidenti delle regioni
3. In seguito agli eventi sismici di cui al comma 1,
considerati l'entita' e l'ammontare dei danni subiti ed al
fine di favorire il processo di ricostruzione e la ripresa
economica dei territori colpiti dal sisma, lo stato di
emergenza dichiarato con le delibere del Consiglio dei
Ministri del 22 e del 30 maggio 2012 e' prorogato fino al
31 maggio 2013. Il rientro nel regime ordinario e'
disciplinato ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e
4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.".
Si riporta il testo dell'articolo 3-bis, comma 9, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario." convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
6 luglio 2012, n. 156, S.O.:
"Art. 3-bis. Credito di imposta e finanziamenti bancari
agevolati per la ricostruzione
9. Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede
mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122,
nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di
regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l'anno
2012, euro 20.000.000 per l'anno 2013 ed euro 20.000.000
per l'anno 2014.
Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge 6
giugno 2012, n. 74, recante "Interventi urgenti in favore
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno
interessato il territorio delle province di Bologna,
Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e
il 29 maggio 2012." convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° agosto 2012, n. 122 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale. 7 giugno 2012, n. 131:
"Art. 2 Fondo per la ricostruzione delle aree
terremotate
1. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, a decorrere
dall'anno 2012, il Fondo per la ricostruzione delle aree
colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, da assegnare alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri per le finalita'
previste dal presente decreto.
2. Su proposta dei Presidenti delle Regioni di cui
all'articolo 1, comma 2, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e' stabilita la ripartizione
del Fondo di cui al comma 1 fra le Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto, per le finalita' previste dal presente
decreto, nonche' sono determinati criteri generali idonei
ad assicurare, a fini di equita', la parita' di trattamento
dei soggetti danneggiati, nei limiti delle risorse allo
scopo finalizzate. La proposta di riparto e' basata su
criteri oggettivi aventi a riferimento l'effettivita' e la
quantita' dei danni subiti e asseverati delle singole
Regioni.
3. Al predetto Fondo affluiscono, nel limite di 500
milioni di euro, le risorse derivanti dall'aumento, fino al
31 dicembre 2012, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e
sulla benzina con piombo, nonche' dell'aliquota dell'accisa
sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del
testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504. La misura dell'aumento, pari a 2
centesimi al litro, e' disposta con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle dogane. L'articolo 1, comma
154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
e' abrogato.
4. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto sono stabilite le modalita' di individuazione del
maggior gettito di competenza delle autonomie speciali da
riservare all'Erario per le finalita' di cui al comma 3,
attraverso separata contabilizzazione.
5. Il medesimo Fondo viene inoltre alimentato:
a) con le risorse eventualmente rivenienti dal Fondo di
solidarieta' dell'Unione Europea di cui al regolamento (CE)
n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002, nei
limiti delle finalita' per esse stabilite;
b) con quota parte delle risorse di cui all'articolo
16, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96, da ripartire
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
[c) per un miliardo di euro per ciascuno degli anni
2013 e 2014 con le risorse di cui all'articolo 7, comma 21,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. Qualora necessario
ai fini del concorso al raggiungimento dell'ammontare di
risorse autorizzato di cui al periodo precedente, puo'
provvedersi mediante corrispondente riduzione delle voci di
spesa indicate nell'elenco allegato alla legge 24 febbraio
1992, n. 225. In tale ultimo caso, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le
riduzioni delle dotazioni finanziarie da operare e le voci
di spesa interessate, nonche' le conseguenti modifiche
degli obiettivi del patto di stabilita' interno, tali da
garantire la neutralita' in termini di indebitamento netto
delle pubbliche amministrazioni. Lo schema di decreto di
cui al precedente periodo, corredato della relazione
tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e'
trasmesso alle Camere per l'espressione, entro venti
giorni, del parere delle Commissioni competenti per i
profili di carattere finanziario. Decorso inutilmente il
termine per l'espressione del parere, il decreto puo'
essere comunque adottato
6. Ai presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1,
comma 2, sono intestate apposite contabilita' speciali
aperte presso la tesoreria statale su cui sono assegnate,
con il decreto di cui al comma 2, le risorse provenienti
dal fondo di cui al comma 1 destinate al finanziamento
degli interventi previsti dal presente decreto, al netto di
quelle destinate alla copertura finanziaria degli oneri
derivanti dall'articolo 2, comma 3, dall'articolo 8, commi
3 e 15-ter, e dall'articolo 13. Sulle contabilita' speciali
confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni
liberali effettuate alle stesse regioni ai fini della
realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa
dei territori colpiti dagli eventi sismici. Sulle
contabilita' speciali possono confluire inoltre le risorse
finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare
alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e
29 maggio 2012 nelle province di Modena, Bologna, Ferrara,
Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. Per gli anni 2012, 2013 e
2014, le risorse di cui al primo periodo, presenti nelle
predette contabilita' speciali, nonche' i relativi
utilizzi, eventualmente trasferite agli enti locali di cui
all'articolo 1, comma 1, che provvedono, ai sensi del comma
5-bis del medesimo articolo 1, per conto dei Presidenti
delle Regioni in qualita' di commissari delegati, agli
interventi di cui al presente decreto, non rilevano ai fini
del patto di stabilita' interno degli enti locali
beneficiari. I presidenti delle regioni rendicontano ai
sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio
1992, n. 225, e curano la pubblicazione dei rendiconti nei
siti internet delle rispettive regioni. ".
Si riporta il testo del comma 367, dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2014).", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2013, n. 302, S.O:
"367. Nel limite delle risorse disponibili sulle
contabilita' dei Commissari di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, in cui
confluiscono le risorse finanziarie relative
all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis,
comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, sono prorogate all'anno 2015 le possibilita'
assunzionali di cui al comma 8 del medesimo articolo.".
Si riporta il testo dell'articolo 1, del decreto-legge
12 maggio 2014, n. 74, recante "Misure urgenti in favore
delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto
del 20 e del 29 maggio 2012 e da successivi eventi
alluvionali ed eccezionali avversita' atmosferiche, nonche'
per assicurare l'operativita' del Fondo per le emergenze
nazionali." convertito, con modificazioni, dalla legge 26
giugno 2014, n. 93 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12
maggio 2014, n. 108:
"Art. 1. Interventi urgenti del Commissario per la
ricostruzione della regione Emilia-Romagna, nominato ai
sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, in
favore delle popolazioni colpite da eventi alluvionali
1. Al fine di garantire la continuita' dell'attivita'
di ricostruzione avviata a seguito del sisma del maggio
2012, il Presidente della regione Emilia-Romagna,
Commissario delegato ai sensi del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2012, n. 122, e' autorizzato ad operare per
l'attuazione degli interventi per il ripristino e la
ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa
economica nei territori dei comuni interessati dagli eventi
alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014,
individuati dall'articolo 3 del decreto-legge del 28
gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2014, n. 50, limitatamente a quelli gia'
colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, ed a garantire
il coordinamento delle attivita' e degli interventi
derivanti dalle predette emergenze. Fermo restando
l'ammontare delle risorse disponibili specificato al comma
5, tutte le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche ai territori dei comuni della provincia di
Modena gia' colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012,
ivi comprese le frazioni di San Matteo, Albareto, La Rocca
e Navicello della citta' di Modena, colpiti dalla tromba
d'aria del 3 maggio 2013, individuati a seguito della
dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla
deliberazione del Consiglio dei ministri 9 maggio 2013,
recante dichiarazione dello stato di emergenza in
conseguenza delle eccezionali avversita' atmosferiche
verificatesi nei mesi di marzo e aprile 2013 nel territorio
della regione Emilia-Romagna, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2013, e in attuazione
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile 27 maggio 2013, n. 83, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2013, nonche' ai territori
dei comuni gia' colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio
2012 delle province di Bologna e di Modena colpiti dagli
eccezionali eventi atmosferici e dalla tromba d'aria del 30
aprile 2014, limitatamente a quelli nei quali venga
dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5,
comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive
modificazioni, in esito alla positiva conclusione delle
verifiche previste dalla procedura definita dalla direttiva
del Presidente del Consiglio dei ministri 26 ottobre 2012,
concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle
attivita' propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio
dei ministri da adottare ai sensi del richiamato articolo
5, comma 1, della legge n. 225 del 1992, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2013.
Conseguentemente, tutti i riferimenti contenuti nel
presente articolo relativi ai comuni e alla provincia
interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17
e il 19 gennaio 2014 si intendono estesi anche ai comuni e
alle province di cui al presente comma.
2. Agli interventi di cui al comma 1, a decorrere
dall'entrata in vigore del presente decreto e per l'intera
durata dello stato di emergenza relativo alla situazione
determinatasi a seguito degli eventi sismici del 20 e del
29 maggio 2012, il Commissario provvede operando con i
poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, e con le deroghe alle disposizioni
vigenti stabilite con delibera del Consiglio dei Ministri
del 4 luglio 2012 ovvero individuate con i provvedimenti
emanati in attuazione del decreto-legge 28 gennaio 2014, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo
2014, n. 50.
3. Il Commissario delegato, per gli interventi di cui
al comma 1, puo' avvalersi dei sindaci dei Comuni
interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17
ed il 19 gennaio 2014 e individuati dall'articolo 3, del
decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, del
Presidente e dell'amministrazione della provincia di
Modena, nonche' dell'amministrazione della regione
Emilia-Romagna, oltre che del personale acquisito ai sensi
del comma 8 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, nei limiti
delle risorse a tal fine disponibili, adottando idonee
modalita' di coordinamento e programmazione degli
interventi stessi.
3-bis. Dopo il comma 14 dell'articolo 10 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e'
inserito il seguente:
«14-bis. Le disposizioni di cui al comma 14 si
applicano anche negli anni 2015 e 2016. Ai relativi oneri,
nel limite di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni
2015 e 2016, si provvede a valere sulle risorse disponibili
nelle contabilita' speciali di cui all'articolo 2, comma 6,
del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e
successive modificazioni.».
4. Il Commissario delegato puo' delegare le funzioni
attribuite con il presente decreto ai sindaci dei Comuni
interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17
ed il 19 gennaio 2014 e individuati dall'articolo 3 del
decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, ai
presidenti delle province di Bologna e di Modena, nel cui
rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi
oggetto della presente normativa. Nell'atto di delega, nei
limiti dei poteri a lui delegati, il Commissario richiama
le specifiche normative statali e regionali cui, ai sensi
delle vigenti norme, e' possibile derogare e gli eventuali
limiti al potere di deroga, comunque garantendo la
tracciabilita' dei flussi finanziari relativi alle
erogazioni e alle concessioni di provvidenze pubbliche, di
cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, in favore di
soggetti privati.
5. Il Presidente della regione Emilia-Romagna,
Commissario delegato ai sensi del comma 1, tenuto conto del
rapido susseguirsi degli eventi calamitosi, puo' destinare
complessivamente 210 milioni di euro, di cui 160 milioni
nell'anno 2014 e 50 milioni nell'anno 2015, per contributi
per danni subiti da soggetti privati colpiti dagli eventi
di cui al comma 1, per i piu' urgenti interventi connessi
al programma di messa in sicurezza idraulica dei territori
connessi ai fiumi che hanno generato gli eventi
alluvionali, nonche' per gli interventi di cui ai commi 7 e
8, a valere sulle risorse della contabilita' speciale di
cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2012, n. 122, intestata allo stesso Presidente della
regione Emilia-Romagna. Le predette risorse devono essere
utilizzate con separata evidenza contabile. Per la
realizzazione degli interventi di cui al presente comma gli
enti attuatori possono applicare le disposizioni di cui
all'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, con particolare riguardo a quanto previsto ai commi
2, 3 e 7 del predetto articolo in materia di localizzazione
degli interventi, di dichiarazione di pubblica utilita',
indifferibilita' e urgenza e di affidamento degli
interventi stessi, nonche' con riguardo ai commi 4 e 5 del
medesimo articolo in materia di occupazione d'urgenza ed
eventuale espropriazione delle aree.
5-bis. Le imprese agricole che svolgono la propria
attivita' nei territori dei comuni interessati dagli eventi
calamitosi di cui al presente articolo possono accedere ai
benefici previsti dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive
modificazioni, secondo criteri e modalita' stabiliti dal
medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004.
6. Il Presidente della regione Emilia-Romagna, in
coordinamento con il Commissario delegato all'emergenza
idrogeologica, nominato ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e con
gli altri soggetti istituzionalmente competenti, individua
i progetti cantierabili necessari per la messa in sicurezza
dei territori di cui al comma 1, nonche' le risorse
previste per lo scopo a legislazione vigente disponibili
nell'apposita contabilita' speciale intestata al
Commissario per l'emergenza idrogeologica, ovvero che
devono essere immediatamente trasferite nella stessa
contabilita' per l'avvio o la prosecuzione degli
interventi.
6-bis. Gli interventi di messa in sicurezza idraulica
devono integrare gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre
2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in
materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007,
relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di
alluvioni.
7. Con provvedimenti del Presidente della Regione
Emilia-Romagna, Commissario delegato ai sensi del comma 1,
sono stabilite, sulla base dei danni effettivamente
verificatisi, priorita', modalita' e percentuali entro le
quali possono essere concessi contributi necessari per la
ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro dei
privati cittadini e per la ripresa dell'operativita' delle
attivita' economiche, con particolare riguardo alle imprese
agricole, nel limite delle risorse disponibili di cui al
comma 5; a tal fine sono stabiliti i requisiti soggettivi e
oggettivi e le modalita' di asseverazione dei danni subiti,
anche prevedendo procedure semplificate per i danni di
importo inferiore alla soglia determinata dal Commissario
ed estendendole, ai fini dell'armonizzazione dei
comportamenti amministrativi, ivi compresi quelli relativi
all'erogazione dei contributi, anche ai provvedimenti
futuri relativi al sisma del 20 e 29 maggio 2012. I
contributi sono concessi, al netto di eventuali
risarcimenti assicurativi. Il Commissario garantisce,
altresi', adeguata assistenza alla popolazione colpita
dall'evento alluvionale autorizzando contributi per
l'autonoma sistemazione nel limite delle risorse di cui al
comma 5 a favore dei nuclei familiari, la cui abitazione
principale in conseguenza dell'evento alluvionale e' stata
dichiarata inagibile ovvero per la quale e' stata accertata
l'inabitabilita' da parte dei competenti uffici locali,
fermo restando il rispetto della disciplina dell'Unione
europea in materia di aiuti di Stato.
7-bis. All'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge
28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2014, n. 50, il primo periodo e' sostituito
dal seguente: «I soggetti che abbiano residenza o sede
legale o operativa in uno dei comuni di cui ai commi 1 e
1-bis del presente articolo, nei comuni di cui all'articolo
1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero
nei comuni di cui all'articolo 67-septies del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni,
che siano titolari di mutui ipotecari o chirografari
relativi a edifici distrutti, inagibili o inabitabili,
anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di
attivita' di natura commerciale ed economica svolte nei
medesimi edifici, previa presentazione di
autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ottengono, a domanda,
fino alla ricostruzione, all'agibilita' o all'abitabilita'
del predetto immobile e comunque non oltre il 31 dicembre
2015, una sospensione delle rate dei medesimi mutui in
essere con banche o intermediari finanziari, optando tra la
sospensione dell'intera rata e quella della sola quota
capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario».
7-ter. Per i soggetti che abbiano presentato apposita
domanda per l'accesso ai contributi di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 giugno 2012, n.
74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2012, n. 122, i maggiori interessi maturati a seguito della
sospensione dei mutui, nonche' le spese strettamente
necessarie alla loro gestione, sono corrisposti mediante un
credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza
di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle
spese dovuti, nelle modalita' e con le risorse stabilite
all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, e successive modificazioni. Il Commissario
delegato, con proprio provvedimento e d'intesa con
l'Associazione bancaria italiana, definisce i criteri e le
modalita' per l'attuazione del presente comma.
8. Il Commissario delegato autorizza, altresi', la
concessione di contributi, previa individuazione delle
priorita' degli interventi e delle modalita' per la
concessione dei contributi stessi, per il ripristino di
opere pubbliche o di interesse pubblico, beni culturali,
strutture pubbliche adibite ad attivita' sociali,
socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative,
sportive e religiose, edifici di interesse
storico-artistico, che abbiano subito danni dagli eventi
alluvionali nel limite delle risorse di cui al comma 5. Il
ripristino e la relativa concessione di contributi devono
essere subordinati all'esistenza di un piano per la messa
in sicurezza idraulica dell'opera.
8-bis. Per l'anno 2014 e' disposta l'esclusione dal
patto di stabilita' interno delle spese sostenute dai
comuni di cui al presente articolo, con risorse proprie
provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di
cittadini privati e imprese e puntualmente finalizzate agli
interventi di ricostruzione, ripristino e messa in
sicurezza del territorio a seguito degli eventi calamitosi,
per un importo massimo complessivo di 5 milioni di euro nel
medesimo anno 2014. Alla compensazione degli effetti
finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento
netto, derivanti dall'attuazione del primo periodo, pari a
5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante
corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e
successive modificazioni.
9. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 5 e 7
e 8, pari a complessivi 210 milioni di euro si fa fronte
quanto a 160 milioni di euro per il 2014 mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, e quanto a 50 milioni di euro per il
2015 a valere sulle risorse disponibili relative
all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma
13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213,
versate e disponibili sulla contabilita' speciale intestata
al Presidente della regione Emilia Romagna di cui
all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2012, n. 122.
9-bis. Per le imprese operanti nei territori
interessati dagli eventi sismici di cui al presente
decreto, ai fini del calcolo dell'oscillazione dei tassi
per andamento infortunistico nonche' ai fini
dell'applicazione della riduzione di cui all'articolo 1,
comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non si
tiene conto degli eventi infortunistici verificatisi in
concomitanza dei medesimi eventi sismici e riconosciuti
quali infortuni sul lavoro.
9-ter. Ai soggetti che hanno contratto i finanziamenti
di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 28
gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2014, n. 50, ferma restando la durata
massima del piano di ammortamento per la restituzione del
debito, ai sensi del citato articolo 3-bis, e' concessa,
previa domanda, la sospensione del pagamento dovuto per la
restituzione del debito per quota capitale di cui al
medesimo articolo 3-bis, comma 1, per un periodo di dodici
mesi e con conseguente rimodulazione delle rate in quote
costanti. All'attuazione del presente articolo si provvede
a valere sulle risorse disponibili delle contabilita'
speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge
6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni,
ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli
interventi programmati.
9-quater. Il Presidente della regione Emilia-Romagna
trasmette annualmente alle Camere una relazione sullo stato
di avanzamento dei lavori finanziati ai sensi del presente
articolo e sull'utilizzo delle risorse stanziate.
9-quinquies. I termini previsti alla lettera a) del
comma 1 della nota II-bis) all'articolo 1 della parte prima
della tariffa annessa al testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e
successive modificazioni, nonche' alla lettera b) del comma
1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono
prorogati fino al termine di un anno dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
La disposizione del presente comma si applica ai
contribuenti proprietari di immobili situati nei comuni
interessati dagli eventi sismici elencati nel decreto-legge
6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° agosto 2012, n. 122.
9-sexies. Per i soggetti che hanno sede legale o
operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1,
nonche' nel territorio dei comuni delle province di Modena
e di Bologna, gia' colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio
2012, interessati da eccezionali eventi atmosferici
associati a grandinate e trombe d'aria il 30 aprile 2014,
limitatamente a quelli nei quali venga dichiarato lo stato
di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge
24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, in
esito alla positiva conclusione delle verifiche previste
dalla procedura definita dalla direttiva del Presidente del
Consiglio dei ministri 26 ottobre 2012, concernente gli
indirizzi per lo svolgimento delle attivita' propedeutiche
alle deliberazioni del Consiglio dei ministri da adottare
ai sensi del citato articolo 5, comma 1, della legge n. 225
del 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5
febbraio 2013, i contributi, gli indennizzi e i
risarcimenti, connessi ai predetti eventi di qualsiasi
natura, indipendentemente dalle modalita' di fruizione e di
contabilizzazione, non concorrono alla formazione della
base imponibile ai fini delle imposte sul reddito e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
9-septies. All'articolo 67-octies del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo le parole: «ricevendone verificazione» sono
inserite le seguenti: «ovvero trasmettendo successivamente
alla denuncia all'autorita' comunale copia della perizia
giurata o asseverata attestante il danno subito»;
2) le parole: «entro il 30 giugno 2014» sono sostituite
dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2014»;
b) al comma 1-bis, le parole: «di cui all'articolo 3,
comma 10,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui
all'articolo 3, commi 8, 8-bis e 10,».
9-octies. In attuazione del comma 9-septies, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, il Ministro
dell'economia e delle finanze, con proprio decreto,
provvede all'integrazione e alla modifica delle
disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio
2014. ".
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 120, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2014).", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2013, n. 302, S.O, come
modificato dal presente decreto:
"120. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo
e la coesione che si renderanno disponibili a seguito della
verifica sull'effettivo stato di attuazione degli
interventi previsti nell'ambito delle programmazioni
2007-2013, una quota di 50 milioni di euro a valere sulla
quota nazionale e' destinata al Fondo per le emergenze
nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e un
importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014 e'
destinato ad interventi in conto capitale nei territori
colpiti da eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2009,
individuati con provvedimento del Capo del Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
ministri.".
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 256, della
citata legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dal
presente decreto:
"256. Al fine di permettere il completamento degli
interventi di ricostruzione connessi al sisma del 26
ottobre 2012 in Calabria e Basilicata, e' autorizzata la
spesa in conto capitale di 7,5 milioni di euro per l'anno
2014 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2015. I relativi
pagamenti effettuati da ciascuna regione sono esclusi dal
patto di stabilita' interno, nei limiti di 2 milioni di
euro nell'anno 2014, di 6,3 milioni di euro nell'anno 2015
e di 1,7 milioni di euro nell'anno 2016 per la regione
Calabria e di 1 milione di euro nell'anno 2014, di 3,2
milioni di euro nell'anno 2015 e di 0,8 milioni di euro
nell'anno 2016 per la regione Basilicata. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo
del Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le
regioni Basilicata e Calabria, si provvede
all'individuazione delle modalita' di ripartizione tra le
regioni interessate e delle finalita' di utilizzo, anche
per quanto concerne gli interventi di ricostruzione
relativi a edifici privati e ad uso produttivo, delle
predette risorse, che sono riversate nelle contabilita'
speciali di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 82 del 24 maggio 2013 e n. 98
del 25 giugno 2013, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n.
125 del 30 maggio 2013 e n. 153 del 2 luglio 2013. Con il
medesimo decreto sono altresi' definite le modalita' di
ripartizione delle risorse finalizzate ad assicurare
l'autonoma sistemazione dei cittadini la cui abitazione
principale e' stata oggetto dell'ordinanza di sgombero di
cui al comma 351.".
 
Art. 8
Disciplina semplificata del deposito temporaneo e della cessazione
della qualifica di rifiuto delle terre e rocce da scavo che non
soddisfano i requisiti per la qualifica di sottoprodotto Disciplina
della gestione delle terre e rocce da scavo con presenza di
materiali di riporto e delle procedure di bonifica di aree con
presenza di materiali di riporto

1. Al fine di rendere piu' agevole la realizzazione degli interventi che comportano la gestione delle terre e rocce da scavo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di riordino e di semplificazione della materia secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
(( a-bis) integrazione dell'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevedendo specifici criteri e limiti qualitativi e quantitativi per il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo; ))
b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
c) proporzionalita' della disciplina all'entita' degli interventi da realizzare;
d) divieto di introdurre livelli di regolazione superiori a quelli previsti dall'ordinamento europeo ed, in particolare, dalla (( direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 ));
(( d-bis) razionalizzazione e semplificazione del riutilizzo nello stesso sito di terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni, come definiti dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture, con esclusione di quelle provenienti da siti contaminati ai sensi del titolo V della parte quarta del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni;
d-ter) garanzia di livelli di tutela ambientale e sanitaria almeno pari a quelli attualmente vigenti e comunque coerenti con la normativa europea.
1-bis. La proposta di regolamentazione e' sottoposta ad una fase di consultazione pubblica per la durata di trenta giorni. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' tenuto a pubblicare entro trenta giorni eventuali controdeduzioni alle osservazioni pervenute. ))

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri." Pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O:
17. Regolamenti. (Omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.".
Si riporta il testo dell'articolo 183, comma 1, lettera
bb) del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
"Art. 183 (Definizioni)
bb) «deposito temporaneo»: il raggruppamento dei
rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui
gli stessi sono prodotti o, per gli imprenditori agricoli
di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito
che sia nella disponibilita' giuridica della cooperativa
agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi
sono soci, alle seguenti condizioni:
1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici
persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e
successive modificazioni, devono essere depositati nel
rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e
l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e
gestiti conformemente al suddetto regolamento;
2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle
operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle
seguenti modalita' alternative, a scelta del produttore dei
rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente
dalle quantita' in deposito; quando il quantitativo di
rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri
cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.
In ogni caso, allorche' il quantitativo di rifiuti non
superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo
non puo' avere durata superiore ad un anno;
3) il «deposito temporaneo» deve essere effettuato per
categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative
norme tecniche, nonche', per i rifiuti pericolosi, nel
rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle
sostanze pericolose in essi contenute;
4) devono essere rispettate le norme che disciplinano
l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con
decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo
sviluppo economico, sono fissate le modalita' di gestione
del deposito temporaneo;".
La direttiva 2008/98/CE del parlamento europeo e del
Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che
abroga alcune direttive,e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea n. L312/3 del 22.11.2008.
Si riporta il testo dell'articolo 266, comma 7, del
citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
"Art. 266. (Disposizioni finali) (Omissis).
7. Con successivo decreto, adottato dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di
concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei
trasporti, delle attivita' produttive e della salute, e'
dettata la disciplina per la semplificazione amministrativa
delle procedure relative ai materiali, ivi incluse le terre
e le rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccole
dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri
cubi di materiale, nel rispetto delle disposizioni
comunitarie in materia.
 
Art. 9
Interventi di estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico, di
normativa antisismica e di messa in sicurezza degli edifici
scolastici e dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica -
AFAM

1. Fatti salvi i casi previsti dall'articolo 57, comma 2, lettera c) e dall'articolo 221, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, (( per i lavori di importo compreso fino alla soglia comunitaria, )) costituisce «estrema urgenza», la situazione conseguente ad apposita ricognizione da parte dell'Ente interessato che certifica come indifferibili gli interventi, anche su impianti, arredi e dotazioni, funzionali:
a) alla messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado e di quelli dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), comprensivi di nuove edificazioni sostitutive di manufatti non rispondenti ai requisiti di salvaguardia della incolumita' e della salute della popolazione studentesca e docente;
b) alla mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici del territorio;
c) all'adeguamento alla normativa antisismica;
d) alla tutela ambientale e del patrimonio culturale.
2. Agli interventi di cui al comma 1, si applicano le seguenti disposizioni di semplificazione amministrativa e accelerazione delle procedure, nel rispetto della normativa europea a tutela della concorrenza:
a) per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, (( ad eccezione dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e degli appalti aventi ad oggetto le attivita' di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, )) non si applicano i commi 10 e 10-ter dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
b) i bandi di cui al comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 163 del 2006, (( ad eccezione di quelli relativi ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, e degli appalti aventi ad oggetto le attivita' di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, )) sono pubblicati unicamente sul sito informatico della stazione appaltante;
c) i termini di cui al comma 6 dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 163 del 2006 sono dimezzati, (( ad eccezione di quelli relativi ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, e agli appalti aventi ad oggetto le attivita' di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni;
d) i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, con invito rivolto ad almeno dieci operatori economici; ))

e) per i lavori di messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado e di quelli dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), e' consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento fino a 200.000 euro, purche' nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici.
(( 2-bis. Gli appalti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono in ogni caso soggetti agli obblighi informativi di cui all'articolo 7, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e agli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'Autorita' nazionale anticorruzione puo' disporre controlli a campione sugli affidamenti effettuati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.
2-ter. All'articolo 20, comma 10-quinquies.1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo la parola: «investimenti» sono inserite le seguenti: «, direttamente o tramite intermediari bancari a cui fornisca la relativa provvista,».
2-quater. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, dopo le parole: «all'istruzione scolastica e» sono inserite le seguenti: «all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e».
2-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
2-sexies. Costituiscono esigenze imperative connesse a un interesse generale ai sensi dell'articolo 121, comma 2, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, quelle funzionali alla tutela dell'incolumita' pubblica. Nei casi di procedure ad evidenza pubblica avviate o da avviarsi, in quelli conseguenti alla redazione di verbale di somma urgenza per interventi conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza, nonche' nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, il tribunale amministrativo regionale, nel valutare l'istanza cautelare, puo' accoglierla unicamente nel caso in cui i requisiti di estrema gravita' e urgenza previsti dall'articolo 119, comma 4, del citato codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 siano ritenuti prevalenti rispetto alle esigenze di incolumita' pubblica evidenziate dalla stazione appaltante. Nei casi di cui al presente comma, il tribunale amministrativo regionale fissa la data di discussione del merito del giudizio ai sensi del medesimo articolo 119, comma 3, del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
2-septies. Ai lavori urgenti di realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra quelli previsti negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, non si applicano i commi 10 e 10-ter dell'articolo 11 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. ))

Riferimenti normativi

Si riporta qui di seguito il testo dell'articolo 57,
commi 1 e 2, del decreto legislativo n.163 del 2006:
"Art. 57. Procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara (art. 31, direttiva
2004/18; art. 9, d.lgs. n. 358/1992; art. 6, co. 2, legge
n. 537/1993; art. 24, legge n. 109/1994; art. 7, d.lgs. n.
157/1995)
1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti
pubblici mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi seguenti,
dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o
determina a contrarre.
2. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture,
servizi, la procedura e' consentita:
a) qualora, in esito all'esperimento di una procedura
aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna
offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna
candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere
modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del
contratto. Alla Commissione, su sua richiesta, va trasmessa
una relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione a
seguito di procedura aperta o ristretta e sulla
opportunita' della procedura negoziata; (253)
b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica
ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il
contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore
economico determinato;
c) nella misura strettamente necessaria, nei casi
urgenti di bonifica e messa in sicurezza di siti
contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o, quando
l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per
le stazioni appaltanti, non e' compatibile con i termini
imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate
previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze
invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono
essere imputabili alle stazioni appaltanti.".
Si riporta qui di seguito il testo dell'articolo 221
del decreto legislativo n.163 del 2006:
"Art. 221. Procedura negoziata senza previa indizione
di gara (art. 40, direttiva 2004/17; art. 13, decreto
legislativo n. 158/1995) (791)
1. Ferma restando la facolta' di ricorrere alle
procedure negoziate previa pubblicazione di avviso con cui
si indice la gara, gli enti aggiudicatori possono ricorrere
a una procedura senza previa indizione di una gara nei
seguenti casi:
a) quando, in risposta a una procedura con indizione di
una gara, non sia pervenuta alcuna offerta o alcuna offerta
appropriata o alcuna candidatura; nella procedura negoziata
non possono essere modificate in modo sostanziale le
condizioni originarie dell'appalto;
b) quando un appalto e' destinato solo a scopi di
ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo e non
per rendere redditizie o recuperare spese di ricerca e di
sviluppo, purche' l'aggiudicazione dell'appalto non
pregiudichi l'indizione di gare per gli appalti successivi
che perseguano questi scopi;
c) quando, per ragioni di natura tecnica o artistica
ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi,
l'appalto possa essere affidato unicamente ad un operatore
economico determinato;
d) nella misura strettamente necessaria, quando per
l'estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili per
l'ente aggiudicatore i termini stabiliti per le procedure
aperte, ristrette o per le procedure negoziate con previa
indizione di gara non possono essere rispettati; le
circostanze invocate a giustificazione dell'estrema urgenza
non devono essere imputabili all'ente aggiudicatore;
e) nel caso di appalti di forniture per consegne
complementari effettuate dal fornitore originario e
destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di
uso corrente, o all'ampliamento di forniture o impianti
esistenti, qualora il cambiamento di fornitore
obbligherebbe l'ente aggiudicatore ad acquistare materiale
con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o
la cui manutenzione comporterebbero incompatibilita' o
difficolta' tecniche sproporzionate;
f) per lavori o servizi complementari, non compresi nel
progetto inizialmente aggiudicato e nel contratto iniziale,
i quali siano divenuti necessari, per circostanze
impreviste, all'esecuzione dell'appalto, purche' questo sia
aggiudicato all'imprenditore o al prestatore di servizi che
esegue l'appalto iniziale:
quando tali lavori o servizi complementari non possano
essere separati, sotto il profilo tecnico o economico,
dall'appalto iniziale senza recare gravi inconvenienti agli
enti aggiudicatori, oppure;
quando tali lavori o servizi complementari, pur essendo
separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano
strettamente necessari al suo perfezionamento;
g) nel caso di appalti di lavori, per nuovi lavori che
consistano nella ripetizione di lavori simili affidati
dagli stessi enti aggiudicatori all'impresa titolare del
primo appalto, purche' i nuovi lavori siano conformi a un
progetto di base, aggiudicato con un appalto in seguito
all'indizione di una gara; la possibilita' di ricorrere a
questa procedura e' indicata gia' al momento dell'indizione
della gara per il primo appalto e, ai fini degli articoli
215 e 29 del presente codice, gli enti aggiudicatori
tengono conto dell'importo complessivo previsto per i
lavori successivi;
h) quando si tratta di forniture quotate e acquistate
in una borsa di materie prime;
i) per gli appalti da aggiudicare in base a un accordo
quadro, purche' l'accordo sia stato aggiudicato nel
rispetto dell'articolo 222 del presente codice;
j) per gli acquisti d'opportunita', quando e'
possibile, approfittando di un'occasione particolarmente
vantaggiosa ma di breve durata, acquistare forniture il cui
prezzo e' sensibilmente inferiore ai prezzi normalmente
praticati sul mercato;
k) per l'acquisto di forniture a condizioni
particolarmente vantaggiose presso un fornitore che cessi
definitivamente l'attivita' commerciale oppure da curatori
o da liquidatori di un fallimento, di un concordato
preventivo, o di una liquidazione coatta amministrativa o
di un'amministrazione straordinaria;
l) quando l'appalto di servizi consegue a un concorso
di progettazione organizzato secondo le disposizioni del
presente codice e debba, in base alle norme vigenti, essere
aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori di tale
concorso; in tal caso, tutti i vincitori del concorso di
progettazione debbono essere invitati a partecipare ai
negoziati.".
Si riporta qui di seguito il testo dell'articolo 53 del
decreto legislativo n.163 del 2006:
"Art. 53. Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture (art. 1, direttiva 2004/18;
art. 19, art. 20, co. 2, legge n. 109/1994; art. 83, d.P.R.
n. 554/1999; artt. 326 e 329, legge n. 2248/1865, all. F)
(242)
1. Fatti salvi i contratti di sponsorizzazione e i
lavori eseguiti in economia, i lavori pubblici possono
essere realizzati esclusivamente mediante contratti di
appalto o di concessione, come definiti all'articolo 3.
2. Negli appalti relativi a lavori, il decreto o la
determina a contrarre stabilisce, motivando, nelle ipotesi
di cui alle lettere b) e c) del presente comma, in ordine
alle esigenze tecniche, organizzative ed economiche, se il
contratto ha ad oggetto:
a) la sola esecuzione;
b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori
sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione
aggiudicatrice;
c) previa acquisizione del progetto definitivo in sede
di offerta, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di
lavori sulla base del progetto preliminare
dell'amministrazione aggiudicatrice. Lo svolgimento della
gara e' effettuato sulla base di un progetto preliminare,
nonche' di un capitolato prestazionale corredato
dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei
requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha ad oggetto il
progetto definitivo e il prezzo. L'offerta relativa al
prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per
la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva
e per l'esecuzione dei lavori.
Per le stazioni appaltanti diverse dalle pubbliche
amministrazioni l'oggetto del contratto e' stabilito nel
bando di gara. Ai fini della valutazione del progetto, il
regolamento disciplina i fattori ponderali da assegnare ai
«pesi» o «punteggi» in modo da valorizzare la qualita', il
pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali e
le caratteristiche ambientali.
3. Quando il contratto ha per oggetto anche la
progettazione, ai sensi del comma 2, gli operatori
economici devono possedere i requisiti prescritti per i
progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati,
da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento
con soggetti qualificati per la progettazione. Il bando
indica i requisiti richiesti per i progettisti, secondo
quanto previsto dal capo IV del presente titolo
(progettazione e concorsi di progettazione), e l'ammontare
delle spese di progettazione comprese nell'importo a base
del contratto.
3-bis. Per i contratti di cui al comma 2, lettere b) e
c), nel caso in cui, ai sensi del comma 3, l'appaltatore si
avvale di uno o piu' soggetti qualificati alla
realizzazione del progetto, la stazione appaltante puo'
indicare nel bando di gara le modalita' per la
corresponsione diretta al progettista della quota del
compenso corrispondente agli oneri di progettazione, al
netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto
e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del
progettista.
4. I contratti di appalto di cui al comma 2, sono
stipulati a corpo. E' facolta' delle stazioni appaltanti
stipulare a misura i contratti di appalto di sola
esecuzione di importo inferiore a 500.000 euro, i contratti
di appalto relativi a manutenzione, restauro e scavi
archeologici, nonche' le opere in sotterraneo, ivi comprese
le opere in fondazione, e quelle di consolidamento dei
terreni. Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto
non puo' essere modificato sulla base della verifica della
quantita' o della qualita' della prestazione. Per le
prestazioni a misura, il prezzo convenuto puo' variare, in
aumento o in diminuzione, secondo la quantita' effettiva
della prestazione. Per l'esecuzione di prestazioni a
misura, il capitolato fissa i prezzi invariabili per unita'
di misura e per ogni tipologia di prestazione. In un
medesimo contratto possono essere comprese prestazioni da
eseguire a corpo e a misura
5. Quando il contratto ha per oggetto anche la
progettazione, l'esecuzione puo' iniziare solo dopo
l'approvazione, da parte della stazione appaltante, del
progetto esecutivo.
6. In sostituzione totale o parziale delle somme di
denaro costituenti il corrispettivo del contratto, il bando
di gara puo' prevedere il trasferimento all'affidatario
della proprieta' di beni immobili appartenenti
all'amministrazione aggiudicatrice, gia' indicati nel
programma di cui all'articolo 128 per i lavori, o
nell'avviso di preinformazione per i servizi e le
forniture, e che non assolvono piu' a funzioni di interesse
pubblico. Possono formare oggetto di trasferimento ai sensi
del presente comma anche i beni immobili gia' inclusi in
programmi di dismissione del patrimonio pubblico, purche'
non sia stato gia' pubblicato il bando o avviso per
l'alienazione, ovvero se la procedura di dismissione ha
avuto esito negativo.
7. Nell'ipotesi di cui al comma 6, il bando di gara
puo' prevedere che l'immissione in possesso dell'immobile
avvenga in un momento anteriore a quello del trasferimento
della proprieta', trasferimento che puo' essere disposto
solo dopo l'approvazione del certificato di collaudo.
8. Nell'ipotesi di cui al comma 6, le offerte
specificano:
a) se l'offerente ha interesse a conseguire la
proprieta' dell'immobile, e il prezzo che in tal caso viene
offerto per l'immobile, nonche' il differenziale di prezzo
eventualmente necessario, per l'esecuzione del contratto;
b) se l'offerente non ha interesse a conseguire la
proprieta' dell'immobile, il prezzo richiesto per
l'esecuzione del contratto.
9. Nell'ipotesi di cui al comma 6 la selezione della
migliore offerta avviene utilizzando il criterio del prezzo
piu' basso o dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa,
valutando congiuntamente le componenti dell'offerta di cui
al comma 8.
10. Nella sola ipotesi in cui l'amministrazione
aggiudicatrice non abbia stanziato mezzi finanziari diversi
dal prezzo per il trasferimento dell'immobile, quale
corrispettivo del contratto, il bando specifica che la gara
deve intendersi deserta se non sono presentate offerte per
l'acquisizione del bene.
11. Il regolamento disciplina i criteri di stima degli
immobili e le modalita' di articolazione delle offerte e di
selezione della migliore offerta.
12. L'inserimento nel programma triennale di cui
all'articolo 128, dei beni appartenenti al patrimonio
indisponibile delle amministrazioni aggiudicatrici, al fine
del loro trasferimento ai sensi del comma 6, determina il
venir meno del vincolo di destinazione.".
Si riporta qui di seguito il testo dell'articolo 122,
commi, 5 e 6 del decreto legislativo n.163 del 2006:
"Art. 122. Disciplina specifica per i contratti di
lavori pubblici sotto soglia (art. 29, legge n. 109/1994;
artt. 79, 80, 81 decreto del Presidente della Repubblica n.
554/1999) (461) (462)
(OMISSIS).
5. I bandi relativi a contratti di importo pari o
superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie
speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di
committente» della stazione appaltante, ed entro i
successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al
decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n.
20 e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con
l'indicazione degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. I bandi relativi a
contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono
pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i
lavori e nel profilo di committente della stazione
appaltante; gli effetti giuridici connessi alla
pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell'albo
pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto previsto
dall'articolo 66, comma 15. La pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e' effettuata entro il
sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento
della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni
dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La
pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o
aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente decreto
e nell'allegato IX A, avviene esclusivamente in via
telematica e non puo' comportare oneri finanziari a carico
delle stazioni appaltanti. (451) (459)
(OMISSIS).
6. Ai termini di ricezione delle domande di
partecipazione e delle offerte, e di comunicazione dei
capitolati e documenti complementari, si applicano
l'articolo 70, comma 1 e comma 10, in tema di regole
generali sulla fissazione dei termini e sul prolungamento
dei termini, nonche' gli articoli 71 e 72, e inoltre le
seguenti regole:
a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione
delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i
contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila
euro, e dalla pubblicazione del bando nell'albo pretorio
del Comune in cui si esegue il contratto per i contratti di
importo inferiore a cinquecentomila euro non puo' essere
inferiore a ventisei giorni;
b) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate
previa pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo
competitivo, il termine per la ricezione delle domande di
partecipazione, avente la decorrenza di cui alla lettera
a), non puo' essere inferiore a quindici giorni;
c) nelle procedure ristrette, il termine per la
ricezione delle offerte, decorrente dalla data di invio
dell'invito, non puo' essere inferiore a venti giorni;
d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel
dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle
offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel
rispetto del comma 1 dell'articolo 70 e, ove non vi siano
specifiche ragioni di urgenza, non puo' essere inferiore a
dieci giorni dalla data di invio dell'invito;
e) in tutte le procedure, quando il contratto ha per
oggetto anche la progettazione esecutiva, il termine per la
ricezione delle offerte non puo' essere inferiore a
quaranta giorni dalla data di pubblicazione del bando di
gara o di invio dell'invito; quando il contratto ha per
oggetto anche la progettazione definitiva, il termine per
la ricezione delle offerte non puo' essere inferiore a
sessanta giorni con le medesime decorrenze;
f) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate
previo bando e nel dialogo competitivo, quando del
contratto e' stata data notizia con l'avviso di
preinformazione, il termine di ricezione delle offerte puo'
essere ridotto a 18 giorni e comunque mai a meno di undici
giorni, decorrenti, nelle procedure aperte, dalla
pubblicazione del bando, e per le altre procedure, dalla
spedizione della lettera invito;
g) nelle procedure ristrette e nelle procedure
negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando
l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi
previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti,
purche' indichino nel bando di gara le ragioni
dell'urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione
delle domande di partecipazione, non inferiore a quindici
giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; e, nelle
procedure ristrette, un termine per la ricezione delle
offerte non inferiore a dieci giorni, ovvero non inferiore
a trenta giorni se l'offerta ha per oggetto anche il
progetto esecutivo, decorrente dalla data di invio
dell'invito a presentare offerte. Tale previsione non si
applica al termine per la ricezione delle offerte, se
queste hanno per oggetto anche la progettazione definitiva.
(OMISSIS).".
Si riporta qui di seguito il testo dell'articolo 57,
comma 6, del decreto legislativo n.163 del 2006.
"Art. 57. Procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara (art. 31, direttiva
2004/18; art. 9, d.lgs. n. 358/1992; art. 6, co. 2, legge
n. 537/1993; art. 24, legge n. 109/1994; art. 7, d.lgs. n.
157/1995) (251) (255)
(OMISSIS).
6. Ove possibile, la stazione appaltante individua gli
operatori economici da consultare sulla base di
informazioni riguardanti le caratteristiche di
qualificazione economico finanziaria e tecnico
organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei
principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e
seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in
tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici
selezionati vengono contemporaneamente invitati a
presentare le offerte oggetto della negoziazione, con
lettera contenente gli elementi essenziali della
prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie
l'operatore economico che ha offerto le condizioni piu'
vantaggiose, secondo il criterio del prezzo piu' basso o
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, previa
verifica del possesso dei requisiti di qualificazione
previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo
mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo
bando.
(OMISSIS).".
Si riporta qui di seguito il testo dell'articolo 7,
comma 8, del decreto legislativo n.163 del 2006.
"Art. 7. Osservatorio dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture(art. 6, commi 5-8, legge n.
537/1993; art. 4, legge n. 109/1994; art. 13, d.P.R. n.
573/1994) (54)
(OMISSIS).
8. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono
tenuti a comunicare all'Osservatorio, per contratti di
importo superiore a 50.000 euro: (53)
a) entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione
definitiva o di definizione della procedura negoziata, i
dati concernenti il contenuto dei bandi, con specificazione
dell'eventuale suddivisione in lotti ai sensi dell'articolo
2, comma 1-bis, dei verbali di gara, i soggetti invitati,
l'importo di aggiudicazione definitiva, il nominativo
dell'affidatario e del progettista; (48)
b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta
giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione,
l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei
lavori, servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo,
l'importo finale.
Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non
e' necessaria la comunicazione dell'emissione degli stati
di avanzamento. Le norme del presente comma non si
applicano ai contratti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, per i quali le stazioni appaltanti e gli
enti aggiudicatori trasmettono all'Autorita', entro il 31
gennaio di ciascun anno, una relazione contenente il numero
e i dati essenziali relativi a detti contratti affidati
nell'anno precedente. Il soggetto che ometta, senza
giustificato motivo, di fornire i dati richiesti e'
sottoposto, con provvedimento dell'Autorita', alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma fino a euro
25.822. La sanzione e' elevata fino a euro 51.545 se sono
forniti dati non veritieri.
(OMISSIS).".
Si riporta qui di seguito il testo dell'articolo 37 del
decreto legislativo n.33 del 2013:
"Art. 37. Obblighi di pubblicazione concernenti i
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicita'
legale e, in particolare, quelli previsti dall'articolo 1,
comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ciascuna
amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in
particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e
223, le informazioni relative alle procedure per
l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici,
servizi e forniture.
2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresi' a
pubblicare, nell'ipotesi di cui all'articolo 57, comma 6,
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la delibera
a contrarre.
Si riporta qui di seguito il testo dell'articolo 20,
comma 10-quinquies.1 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, come risultante a seguito della modifica
introdotta dall'articolo 9, comma 2-ter, del decreto legge
n. 133 del 2014, convertito con modificazioni dalla
presente legge:
"10-quinquies.1. I soggetti beneficiari di contributi
pubblici pluriennali, fermo restando quanto previsto dall'
articolo 4, commi 177 e 177-bis, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, e successive modificazioni, possono
richiedere il finanziamento da parte della Banca europea
per gli investimenti, direttamente o tramite intermediari
bancari a cui fornisca la relativa provvista, secondo le
forme documentali e contrattuali che la Banca stessa
utilizza per le operazioni di finanziamento di scopo".
Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 1, del
decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come
risultante a seguito della modifica introdotta
dall'articolo 9, comma 2-quater, del decreto legge n. 133
del 2014, convertito con modificazioni dalla presente
legge:
"Art. 10.
1. Al fine di favorire interventi straordinari di
ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza,
adeguamento antisismico, efficientamento energetico di
immobili di proprieta' pubblica adibiti all'istruzione
scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e
coreutica e di immobili adibiti ad alloggi e residenze per
studenti universitari, di proprieta' degli enti locali,
nonche' la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici
e la realizzazione di palestre nelle scuole o di interventi
volti al miglioramento delle palestre scolastiche
esistenti, per la programmazione triennale 2013-2015, le
Regioni interessate possono essere autorizzate dal
Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a
stipulare appositi mutui trentennali, sulla base di criteri
di economicita' e di contenimento della spesa, con oneri di
ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca
europea per gli investimenti, con la Banca di Sviluppo del
Consiglio d'Europa, con la societa' Cassa depositi e
prestiti Spa, e con i soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attivita' bancaria, ai sensi del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell'articolo 1, comma
75, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le rate di
ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti
finanziatori direttamente dallo Stato. A tal fine sono
stanziati contributi pluriennali per euro 40 milioni annui
per la durata dell'ammortamento del mutuo, a decorrere
dall'anno 2015. Le modalita' di attuazione della presente
disposizione e del successivo comma 2 sono stabilite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministro dell'istruzione dell'universita' e
della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto e
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in conformita' ai
contenuti dell'intesa, sottoscritta in sede di Conferenza
unificata il 1° agosto 2013, tra il Governo, le regioni, le
province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie
locali, sull'attuazione dei piani di edilizia scolastica
formulati ai sensi dell'articolo 11, commi da 4-bis a
4-octies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221." .
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 131, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311:
"131. Per la realizzazione di interventi di edilizia e
per l'acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali
di particolare rilevanza da parte delle istituzioni di cui
all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e'
autorizzata a decorrere dall'anno 2005 la spesa di 10
milioni di euro".
Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 :
"Art. 3. Premi per l'alta formazione artistica,
musicale e coreutica
1. Al fine di sostenere la formazione artistica presso
le Istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge
21 dicembre 1999, n. 508, promuovendone l'eccellenza, il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
bandisce, entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, premi a favore degli studenti
iscritti, nell'anno accademico 2013-2014, presso le
suddette Istituzioni. I bandi stabiliscono i settori di
intervento, con particolare riguardo a progetti di ricerca
di rilevanza nazionale e iniziative nazionali di promozione
del settore AFAM, l'importo dei singoli premi nei limiti
delle risorse disponibili, nonche' le modalita' per la
presentazione delle domande, anche in via telematica, per
la formazione delle commissioni e per la valutazione dei
candidati.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi al
beneficio sulla base dei seguenti criteri:
a) per i residenti in Italia, condizioni economiche
dello studente individuate sulla base dell'Indicatore della
situazione economica equivalente, di cui al decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive
modificazioni;
b) per i non residenti in Italia, condizioni economiche
comprovate mediante autocertificazione;
c) valutazione del merito artistico mediante audizioni
e verifica della qualita' delle opere artistiche
eventualmente prodotte.
3. I premi sono attribuiti fino a esaurimento delle
risorse e sono cumulabili con le borse di studio assegnate
ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. La
comunicazione della graduatoria e l'individuazione dei
destinatari dei premi sono effettuate dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca entro il
31 marzo 2014 attraverso il sito internet istituzionale del
medesimo Ministero.
4. Ai fini del presente articolo e' autorizzata la
spesa di euro 3 milioni per l'anno 2014".
Il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante
delega al governo per il riordino del processo
amministrativo, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7
luglio 2010, n. 156, S.O.
Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 240, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191:
"240. Le risorse assegnate per interventi di
risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre
2009, pari a 1.000 milioni di euro, a valere sulle
disponibilita' del Fondo infrastrutture e del Fondo
strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di
cui all' articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni,
sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le
situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico individuate
dalla direzione generale competente del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentiti le autorita' di bacino di cui all' articolo 63 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, nonche' all' articolo 1 del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 13, e il Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
ministri. Le risorse di cui al presente comma possono
essere utilizzate anche tramite accordo di programma
sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che
definisce, altresi', la quota di cofinanziamento regionale
a valere sull'assegnazione di risorse del Fondo per le aree
sottoutilizzate di cui all' articolo 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, che
ciascun programma attuativo regionale destina a interventi
di risanamento ambientale".
Si riporta il testo dell'articolo 11, commi 10 e 10-ter
dell'articolo 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163:
"10. Il contratto non puo' comunque essere stipulato
prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione
definitiva ai sensi dell'articolo 79.
(OMISSIS).
10-ter. Se e' proposto ricorso avverso l'aggiudicazione
definitiva con contestuale domanda cautelare, il contratto
non puo' essere stipulato, dal momento della notificazione
dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i
successivi venti giorni, a condizione che entro tale
termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di
primo grado o la pubblicazione del dispositivo della
sentenza di primo grado in caso di decisione del merito
all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti
provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla
stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della
domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai
sensi dell' articolo 14, comma 3, del codice del processo
amministrativo, o fissa con ordinanza la data di
discussione del merito senza concedere misure cautelari o
rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda
cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale
implicita rinuncia all'immediato esame della domanda
cautelare".
 
Art. 10
Disposizioni per il potenziamento dell'operativita'
di Cassa depositi e prestiti a supporto dell'economia

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modifiche:
«a) al comma 7, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «dai medesimi promossa,» sono aggiunte le seguenti: «nonche' nei confronti di soggetti privati per il compimento di operazioni nei settori di interesse generale individuati ai sensi del successivo comma 11, lettera e),»;
b) al comma 7, lettera b) le parole: «alla fornitura di servizi pubblici ed alle bonifiche» sono sostituite dalle seguenti: «a iniziative di pubblica utilita' nonche' investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo, innovazione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, anche in funzione di promozione del turismo, ambiente e efficientamento energetico, (( anche con riferimento a quelle interessanti i territori montani e rurali per investimenti nel campo della green economy, )) in via preferenziale in cofinanziamento con enti creditizi e comunque»;
c) al comma 11, lettera e), dopo le parole: «ammissibili a finanziamento» sono aggiunte le seguenti: «, e i settori di intervento di cui al medesimo comma 7, lettera a), nonche' i criteri e i limiti delle operazioni dei soggetti privati e i relativi settori di intervento»;
d) al comma 11, lettera e-bis), le parole: «con riferimento a ciascun esercizio finanziario,» sono soppresse; le parole: «ai sensi del comma 7, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «diverse da quelle di cui al comma 7, lettera b),»; le parole: «con rinuncia all'azione di regresso su CDP S.p.A.,» sono soppresse; le parole: «a condizioni di mercato» sono soppresse; alla fine (( della lettera )) sono aggiunte le seguenti parole: «Con una o piu' convenzioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e presiti S.p.A. sono disciplinati i criteri e le modalita' operative, la durata e la remunerazione della predetta garanzia.».
2. Al comma 5-bis dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: «stabiliti negli Stati membri dell'Unione Europea», sono aggiunte le seguenti: «enti individuati all'articolo 2, paragrafo 5, numeri da 4) a 23), della direttiva 2013/36/UE,».
(( 2-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, lettera a), le parole: «Tali operazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le operazioni adottate nell'ambito delle attivita' di cooperazione internazionale allo sviluppo, di cui all'articolo 22 della legge 11 agosto 2014, n. 125,»;
b) al comma 11-bis, dopo le parole: «per l'effettuazione delle operazioni» sono inserite le seguenti: «adottate nell'ambito delle attivita' di cooperazione internazionale allo sviluppo». ))

Riferimenti normativi

Comma 1:
Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 5 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante
"Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici", convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
come modificato dalla presente legge:
"7. La CDP S.p.A. finanzia, sotto qualsiasi forma:
a) lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti
pubblici e gli organismi di diritto pubblico, utilizzando
fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio
postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla
garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste
italiane S.p.A. o societa' da essa controllate, e fondi
provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di
finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che
possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato.
L'utilizzo dei fondi di cui alla presente lettera e'
consentito anche per il compimento di ogni altra operazione
di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della
CDP S.p.A. effettuata nei confronti dei medesimi soggetti
di cui al primo periodo, o dai medesimi promossa, nonche'
nei confronti di soggetti privati per il compimento di
operazioni nei settori di interesse generale individuati ai
sensi del successivo comma 11, lettera e), tenuto conto
della sostenibilita' economico-finanziaria di ciascuna
operazione. Le operazioni adottate nell'ambito delle
attivita' di cooperazione internazionale allo sviluppo, di
cui all'articolo 22 della legge 11 agosto 2014, n. 125,
possono essere effettuate anche in cofinanziamento con
istituzioni finanziarie europee, multilaterali o
sovranazionali, nel limite annuo stabilito con apposita
convenzione stipulata tra la medesima CDP S.p.A. e il
Ministero dell'economia e delle finanze. Le operazioni di
cui alla presente lettera possono essere effettuate anche
in deroga a quanto previsto dal comma 11, lettera b);
b) le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni
destinati a iniziative di pubblica utilita' nonche'
investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo, innovazione,
tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, anche in
funzione di promozione del turismo, ambiente e
efficientamento energetico, anche con riferimento a quelle
interessanti i territori montani e rurali per investimenti
nel campo della green economy, in via preferenziale in
cofinanziamento con enti creditizi e comunque, utilizzando
fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione
di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, senza
garanzia dello Stato e con preclusione della raccolta di
fondi a vista".
Si riporta il testo del comma 11 dell'articolo 5 del
citato decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, come
modificato dalla presente legge:
"11. Per l'attivita' della gestione separata di cui al
comma 8 il Ministro dell'economia e delle finanze determina
con propri decreti di natura non regolamentare:
a) i criteri per la definizione delle condizioni
generali ed economiche dei libretti di risparmio postale,
dei buoni fruttiferi postali, dei titoli, dei finanziamenti
e delle altre operazioni finanziarie assistiti dalla
garanzia dello Stato;
b) i criteri per la definizione delle condizioni
generali ed economiche degli impieghi, nel rispetto dei
principi di accessibilita', uniformita' di trattamento,
predeterminazione e non discriminazione;
c) le norme in materia di trasparenza, pubblicita',
contratti e comunicazioni periodiche;
d) i criteri di gestione delle partecipazioni assegnate
ai sensi del comma 3;
e) i criteri generali per la individuazione delle
operazioni promosse dai soggetti di cui al comma 7, lettera
a), ammissibili a finanziamento, e i settori di intervento
di cui al medesimo comma 7, lettera a), nonche' i criteri e
i limiti delle operazioni dei soggetti privati e i relativi
settori di intervento;
e-bis) le esposizioni assunte o previste da CDP S.p.A.,
diverse da quelle di cui al comma 7, lettera b), che
possono essere garantite dallo Stato, anche a livello
pluriennale. La garanzia dello Stato puo' essere rilasciata
a prima domanda, deve essere onerosa e compatibile con la
normativa dell'Unione europea in materia di garanzie
onerose concesse dallo Stato. Con una o piu' convenzioni
tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa
depositi e presiti S.p.A. sono disciplinati i criteri e le
modalita' operative, la durata e la remunerazione della
predetta garanzia".
Comma 2:
Si riporta il testo del comma 5-bis dell'articolo 26
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, recante "Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi", come modificato
dalla presente legge:
"5-bis. La ritenuta di cui al comma 5 non si applica
agli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti
a medio e lungo termine alle imprese erogati da enti
creditizi stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea,
enti individuati all'articolo 2, paragrafo 5, numeri da 4)
a 23), della direttiva 2013/36/UE, imprese di assicurazione
costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da
Stati membri dell'Unione europea o organismi di
investimento collettivo del risparmio che non fanno ricorso
alla leva finanziaria, ancorche' privi di soggettivita'
tributaria, costituiti negli Stati membri dell'Unione
europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio
economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917".

Comma 2-bis:
Si riporta il testo del comma 11-bis dell'articolo 5
del citato decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, come
modificato dalla presente legge:
"11-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze
determina, con decreti di natura non regolamentare adottati
di concerto con il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, i criteri e le modalita' per
l'effettuazione delle operazioni adottate nell'ambito delle
attivita' di cooperazione internazionale allo sviluppo di
cui al comma 7, lettera a), terzo periodo".
 
Art. 11
Disposizioni in materia di defiscalizzazione
degli investimenti infrastrutturali in finanza di progetto

1. All'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «di rilevanza strategica nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche», e la parola: «200» e' sostituita dalla seguente: «50»;
b) al comma 2-ter, le parole: «di rilevanza strategica nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche» e la parola: «200» e' sostituita dalla seguente: «50».
c) dopo il comma 2-quater e' aggiunto il seguente: «2-quinquies. Il valore complessivo delle opere non di rilevanza strategica nazionale previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche, cui vengono applicate le misure di cui ai commi 1 e 2-ter, non puo' superare l'importo di 2 miliardi di euro.».
Riferimenti normativi

Si riporta il testo deicommi 1 e 2-ter dell'articolo 33
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante
"Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese",
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, come modificati dalla presente legge:
"1. Al fine di favorire in via sperimentale la
realizzazione di nuove opere infrastrutturali previste in
piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche di
importo superiore a 50 milioni di euro mediante
l'utilizzazione dei contratti di partenariato
pubblico-privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la cui
progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre
2016, per i quali non sono previsti contributi pubblici a
fondo perduto ed e' accertata, in esito alla procedura di
cui al comma 2, la non sostenibilita' del piano
economico-finanziario, e' riconosciuto al soggetto titolare
del contratto di partenariato pubblico-privato, ivi
comprese le societa' di progetto di cui all'articolo 156
del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006, un
credito di imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP generate
in relazione alla costruzione e gestione dell'opera. Il
credito di imposta e' stabilito per ciascun progetto nella
misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del
piano economico finanziario e comunque entro il limite
massimo del 50 per cento del costo dell'investimento. Il
credito di imposta non costituisce ricavo ai fini delle
imposte dirette e dell'IRAP. Il credito di imposta e' posto
a base di gara per l'individuazione dell'affidatario del
contratto di partenariato pubblico privato e
successivamente riportato nel contratto."
"2-ter. Al fine di favorire la realizzazione di nuove
opere infrastrutturali previste in piani o programmi
approvati da amministrazioni pubbliche di importo superiore
a 50 milioni di euro mediante l'utilizzazione dei contratti
di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 3,
comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, la cui progettazione definitiva sia approvata entro il
31 dicembre 2016, per le quali e' accertata, in esito alla
procedura di cui al comma 2, la non sostenibilita' del
piano economico-finanziario, e' riconosciuta al soggetto
titolare del contratto di partenariato pubblico-privato,
ivi comprese le societa' di progetto di cui all'articolo
156 del medesimo decreto legislativo n. 163, al fine di
assicurare la sostenibilita' economica dell'operazione di
partenariato pubblico-privato, l'esenzione dal pagamento
del canone di concessione nella misura necessaria al
raggiungimento dell'equilibrio del piano
economico-finanziario".
 
Art. 12
Potere sostitutivo nell'utilizzo dei fondi europei

1. Al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall'ordinamento dell'Unione europea, in caso di inerzia, ritardo o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili dell'attuazione di piani, programmi ed interventi cofinanziati dall'UE, ovvero in caso di inerzia, ritardo o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili dell'utilizzo dei fondi nazionali per le politiche di coesione, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata, che si esprime entro 30 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il parere si intende reso, propone al CIPE il definanziamento e la riprogrammazione delle risorse non impegnate, (( fermo restando il principio di territorialita', )) anche prevedendone l'attribuzione ad altro livello di governo.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita i poteri ispettivi e di monitoraggio volti ad accertare il rispetto della tempistica e degli obiettivi dei piani, programmi ed interventi finanziati dall'UE o dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche avvalendosi delle amministrazioni statali e non statali dotate di specifica competenza tecnica.
3. In caso di accertato inadempimento, inerzia o ritardo nell'attuazione degli interventi, il Presidente del Consiglio dei ministri esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
(( 3-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))
Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98 recante Disposizioni urgenti per
il rilancio dell'economia:
"Art. 9. (Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi
strutturali europei)
1. Le amministrazioni e le aziende dello Stato anche ad
ordinamento autonomo, ivi compresi gli istituti e le scuole
di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le
istituzioni universitarie, le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici non
economici nazionali, le agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenuti a dare
precedenza, nella trattazione degli affari di competenza,
ai procedimenti, provvedimenti e atti anche non aventi
natura provvedimentale relativi alle attivita' in qualsiasi
modo connesse all'utilizzazione dei fondi strutturali
europei, compresi quelli inerenti allo sviluppo rurale e
alla pesca e alla realizzazione dei progetti realizzati con
i medesimi fondi.
2. Al fine di non incorrere nelle sanzioni previste
dall'ordinamento dell'Unione europea per i casi di mancata
attuazione dei programmi e dei progetti cofinanziati con
fondi strutturali europei e di sottoutilizzazione dei
relativi finanziamenti, relativamente alla programmazione
2007-2013, in caso di inerzia o inadempimento delle
amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi, il
Governo, allo scopo di assicurare la competitivita', la
coesione e l'unita' economica del Paese, esercita il potere
sostitutivo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma,
della Costituzione secondo le modalita' procedurali
individuate dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n.
131, dagli articoli 5 e 11 della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni, e dalle disposizioni
vigenti in materia di interventi sostitutivi finalizzati
all'esecuzione di opere e di investimenti nel caso di
inadempienza di amministrazioni statali ovvero di quanto
previsto dai contratti istituzionali di sviluppo e dalle
concessioni nel caso di inadempienza dei concessionari di
servizi pubblici, anche attraverso la nomina di un
commissario straordinario, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, il quale cura tutte le attivita' di
competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie per
l'autorizzazione e per l'effettiva realizzazione degli
interventi programmati, nel limite delle risorse allo scopo
finalizzate. A tal fine, le amministrazioni interessate
possono avvalersi di quanto previsto dall'articolo 55-bis
del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e
successive modificazioni.
3.
3-bis. Al fine di accelerare le procedure di
certificazione delle spese europee relative ai programmi
cofinanziati dai fondi strutturali europei 2007-2013 e per
evitare di incorrere nelle sanzioni di disimpegno
automatico previste dai regolamenti europei, le autorita'
di gestione dei programmi operativi regionali o nazionali
che hanno disponibilita' di risorse sui relativi assi
territoriali o urbani attingono direttamente agli
interventi candidati dai comuni al piano nazionale per le
citta', di cui all'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, stipulando accordi diretti con i
comuni proponenti, a condizione che tali interventi
risultino coerenti con le finalita' dei citati programmi
operativi. Su iniziativa del Ministro per la coesione
territoriale e d'intesa con il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie e con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, e' istituito un tavolo tecnico, a cui
partecipano le autorita' di gestione dei programmi
operativi regionali e nazionali e, in rappresentanza dei
comuni beneficiari, l'Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI) che provvede a supportare le autorita'
competenti nell'istruttoria di tutti gli adempimenti
necessari per l'ammissione al finanziamento dei suddetti
interventi. Mediante apposita convenzione da stipulare
entro trenta giorni dalla costituzione del tavolo tecnico
tra l'ANCI, il Ministro per la coesione territoriale, il
Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono
definite le linee di indirizzo per la stipulazione degli
accordi diretti tra i comuni e le autorita' di gestione
nonche' per il raccordo tra le attivita' di supporto alla
stipulazione di tali convenzioni e le misure di assistenza
tecnica o le azioni di sistema dei programmi di capacity
building della programmazione regionale unitaria.
4.
5. Le risorse economiche rivenienti dal Fondo di
solidarieta' dell'Unione Europea per gli interventi di
emergenza sono accreditate al Fondo di rotazione previsto
dall'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, del
Ministero dell'economia e delle finanze e da questo
trasferite, per quanto di rispettiva spettanza, alle
gestioni commissariali attivate per le emergenze di cui
trattasi, ovvero, in mancanza, alle amministrazioni
competenti, fermo il ruolo dell'organismo responsabile
dell'attuazione dell'Accordo sottoscritto in sede
europea.".
 
Art. 13
Misure a favore dei project bond

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 157:
1) al comma 1, le parole «del regolamento di attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 100»; dopo le parole: «decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58» sono inserite le seguenti: «(( , fermo restando )) che sono da intendersi inclusi in ogni caso tra i suddetti investitori qualificati altresi' le societa' ed altri soggetti giuridici controllati da investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile»; le parole: «sono nominativi» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere dematerializzati»; le parole «non si applicano gli articoli 2413 e da 2414-bis a 2420 del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «non si applicano gli articoli 2413, 2414-bis, (( commi primo e secondo, )) e da 2415 a 2420 del codice civile»;
2) al comma 2, le parole: «I titoli e la relativa documentazione di offerta devono» sono sostituite dalle seguenti: «La documentazione di offerta deve»;
3) al comma 3, dopo le parole: «avvio della gestione dell'infrastruttura da parte del concessionario» sono inserite le seguenti: «ovvero fino alla scadenza delle obbligazioni e dei titoli medesimi»;
4) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis Le garanzie, reali e personali e di qualunque altra natura incluse le cessioni di credito a scopo di garanzia che assistono le obbligazioni e i titoli di debito possono essere costituite in favore dei sottoscrittori o anche di un loro rappresentante che sara' legittimato a esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti i diritti, sostanziali e processuali, relativi alle garanzie medesime.
4-ter Le disposizioni di cui al presente articolo non pregiudicano quanto previsto all'articolo 176, comma 12, del presente decreto in relazione alla facolta' del contraente generale di emettere obbligazioni secondo quanto ivi stabilito»;
b) all'articolo 159:
1) al comma 1 dopo le parole: «gli enti finanziatori» sono inserite le seguenti: «ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli similari emessi dal concessionario»;
2) al comma 2-bis le parole: «di progetto costituite per» sono eliminate e sono sostituite con le parole «titolari di»;
c) All'articolo 160, comma 1, dopo le parole: «che finanziano» sono inserite le seguenti: «o rifinanziano, a qualsiasi titolo, anche tramite la sottoscrizione di obbligazioni e titoli similari,»; dopo le parole «beni mobili» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusi i crediti,».
d) All'articolo 160-ter, comma 6, al secondo periodo, dopo le parole «Il contratto individua, anche a salvaguardia degli enti finanziatori» sono inserite le seguenti: «e dei titolari di titoli emessi ai sensi dell'articolo 157 del presente decreto».
2. All'articolo 2414-bis del codice civile e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le garanzie, reali e personali e di qualunque altra natura e le cessioni di credito in garanzia, che assistono i titoli obbligazionari possono essere costituite in favore dei sottoscrittori delle obbligazioni o anche di un loro rappresentante che sara' legittimato a esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti i diritti, sostanziali e processuali, relativi alle garanzie medesime.».
3. All'articolo 1 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate in relazione alle emissioni di obbligazioni e titoli di debito da parte delle societa' di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' le relative eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali emissioni, nonche' i trasferimenti di garanzie anche conseguenti alla cessione delle predette obbligazioni e titoli di debito, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa di cui rispettivamente al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.».
b) il comma 4 e' abrogato.
Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art. 157 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 come modificato dal
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133:
"Art. 157. (Emissione di obbligazioni e di titoli di
debito da parte delle societa' di progetto)
1. Al fine di realizzare una singola infrastruttura o
un nuovo servizio di pubblica utilita', le societa' di
progetto di cui all'articolo 156 nonche' le societa'
titolari di un contratto di partenariato pubblico privato
ai sensi dell'articolo 3, comma 15-ter, possono emettere
obbligazioni e titoli di debito, anche in deroga ai limiti
di cui agli articoli 2412 e 2483 del codice civile, purche'
destinati alla sottoscrizione da parte degli investitori
qualificati come definiti ai sensi dell'articolo 100 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 fermo restando
che sono da intendersi inclusi in ogni caso tra i suddetti
investitori qualificati altresi' le societa' ed altri
soggetti giuridici controllati da investitori qualificati
ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile; detti
obbligazioni e titoli di debito possono essere
dematerializzati e non possono essere trasferiti a soggetti
che non siano investitori qualificati come sopra definiti.
In relazione ai titoli emessi ai sensi del presente
articolo non si applicano gli articoli 2413, 2414-bis,
commi 1 e 2, e da 2415 a 2420 del codice civile.
2. La documentazione di offerta deve riportare
chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento
circa l'elevato profilo di rischio associato
all'operazione.
3. Le obbligazioni e i titoli di debito, sino all'avvio
della gestione dell'infrastruttura da parte del
concessionario ovvero fino alla scadenza delle obbligazioni
e dei titoli medesimi, possono essere garantiti dal sistema
finanziario, da fondazioni e da fondi privati, secondo le
modalita' definite con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
(OMISSIS).
4-bis. Le garanzie, reali e personali e di qualunque
altra natura incluse le cessioni di credito a scopo di
garanzia che assistono le obbligazioni e i titoli di debito
possono essere costituite in favore dei sottoscrittori o
anche di un loro rappresentante che sara' legittimato a
esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti i
diritti, sostanziali e processuali, relativi alle garanzie
medesime.
4-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo non
pregiudicano quanto previsto all'articolo 176, comma 12,
del presente decreto in relazione alla facolta' del
contraente generale di emettere obbligazioni secondo quanto
ivi stabilito.".
Si riporta il testo dell'art. 159 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133:
"Art. 159. (Subentro)
1. In tutti i casi di risoluzione di un rapporto
concessorio per motivi attribuibili al soggetto
concessionario, gli enti finanziatori ivi inclusi i
titolari di obbligazioni e titoli similari emessi dal
concessionario del progetto potranno impedire la
risoluzione designando una societa' che subentri nella
concessione al posto del concessionario e che verra'
accettata dal concedente a condizione che:
a) la societa' designata dai finanziatori abbia
caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente
corrispondenti a quelle previste nel bando di gara o negli
atti in forza dei quali la concessione e' stata affidata,
avendo comunque riguardo alla situazione concreta del
progetto ed allo stato di avanzamento dello stesso alla
data del subentro;
b) l'inadempimento del concessionario che avrebbe
causato la risoluzione cessi entro i novanta giorni
successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1-bis.
(OMISSIS).
2-bis. Il presente articolo si applica alle societa'
titolari di qualsiasi contratto di partenariato pubblico
privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter.".
Si riporta il testo dell'art. 160 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 come modificato dal
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133:
"Art. 160. (Privilegio sui crediti)
1. I crediti dei soggetti che finanziano o
rifinanziano, a qualsiasi titolo, anche tramite la
sottoscrizione di obbligazioni e titoli similari, la
realizzazione di lavori pubblici, di opere di interesse
pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio
generale, ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del
codice civile, sui beni mobili, ivi inclusi i crediti, del
concessionario e delle societa' di progetto che siano
concessionarie o affidatarie di contratto di partenariato
pubblico privato o contraenti generali ai sensi
dell'articolo 176.
(OMISSIS).".
Si riporta il testo dell'art. 160 ter del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 come modificato dal
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133:
"Art. 160-ter (Contratto di disponibilita')
(OMISSIS).
6. L'attivita' di collaudo, posta in capo alla stazione
appaltante, verifica la realizzazione dell'opera al fine di
accertare il puntuale rispetto del capitolato prestazionale
e delle norme e disposizioni cogenti e puo' proporre
all'amministrazione aggiudicatrice, a questi soli fini,
modificazioni, varianti e rifacimento di lavori eseguiti
ovvero, sempre che siano assicurate le caratteristiche
funzionali essenziali, la riduzione del canone di
disponibilita'. Il contratto individua, anche a
salvaguardia degli enti finanziatori e dei titolari di
titoli emessi ai sensi dell'articolo 157 del presente
decreto, il limite di riduzione del canone di
disponibilita' superato il quale il contratto e' risolto.
L'adempimento degli impegni dell'amministrazione
aggiudicatrice resta in ogni caso condizionato al positivo
controllo della realizzazione dell'opera ed alla messa a
disposizione della stessa secondo le modalita' previste dal
contratto di disponibilita'."
Si riporta il testo dell'art. 2414-bis del codice
civile, come modificato dal decreto-legge 12 settembre
2014, n. 133:
"Art. 2414-bis (Costituzione delle garanzie)
(OMISSIS)
Le garanzie, reali e personali e di qualunque altra
natura e le cessioni di credito in garanzia, che assistono
i titoli obbligazionari possono essere costituite in favore
dei sottoscrittori delle obbligazioni o anche di un loro
rappresentante che sara' legittimato a esercitare in nome e
per conto dei sottoscrittori tutti i diritti, sostanziali e
processuali, relativi alle garanzie medesime"

Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dal
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133:
"Art. 1 (Integrazione della disciplina relativa
all'emissione di obbligazioni e di titoli di debito da
parte delle societa' di progetto - project bond)
(OMISSIS)
3. Le garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in
qualsiasi momento prestate in relazione alle emissioni di
obbligazioni e titoli di debito da parte delle societa' di
cui all'articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, nonche' le relative eventuali surroghe,
sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni
anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito
stipulate in relazione a tali emissioni, nonche' i
trasferimenti di garanzie anche conseguenti alla cessione
delle predette obbligazioni e titoli di debito, sono
soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali
in misura fissa di cui rispettivamente al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e al
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.
4. (Abrogato).
(OMISSIS)".
 
Art. 14
(( Disposizioni in materia di standard tecnici ))

1. Non possono essere richieste (( da parte degli organi competenti )) modifiche dei progetti delle opere pubbliche rispondenti (( a standard tecnici piu' stringenti rispetto a quelli definiti )) dal diritto europeo e prescritti dagli Organi comunitari, senza che le stesse siano accompagnate da una stima dei sovraccosti necessari e da una analisi di sostenibilita' economica e finanziaria per il gestore dell'infrastruttura o dell'opera, corredata da stime ragionevoli anche in termini di relativi tempi di attuazione.
 
Art. 15
Fondo di servizio per la patrimonializzazione
delle imprese

1. Il Governo promuove l'istituzione di un Fondo privato di servizio, di seguito Fondo, per il rilancio delle imprese industriali italiane caratterizzate da equilibrio economico operativo, ma con necessita' di adeguata patrimonializzazione (( , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica )).
2. La finalita' del Fondo e' il sostegno finanziario e patrimoniale attraverso nuove risorse che favoriscano, tra l'altro, processi di consolidamento industriale rivolgendosi alle imprese con un numero di addetti non inferiore a 150 con prospettive di mercato. L'intervento del Fondo sara' costituito da operazioni di patrimonializzazione al servizio dello sviluppo operativo e dei piani di medio-termine.
3. Il Fondo sara' sottoscritto da investitori istituzionali e professionali. e la sua operativita' e' subordinata alla dotazione minima di 1 miliardo di euro sottoscritta da almeno tre investitori partecipanti ciascuno in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 40 per cento e che dovranno rappresentare complessivamente una quota pari ad almeno il 50 per cento del valore totale dei «prestiti bancari alle imprese italiane non finanziarie», quale risultante dall'ultima «Indagine sul credito bancario in Italia» effettuata da Banca d'Italia.
4. Il Fondo ha durata decennale prorogabile e gli investimenti hanno una durata di medio e lungo periodo. Il Fondo potra' altresi' investire in imprese oggetto di procedure di ristrutturazione societarie e del debito.
5. La gestione del Fondo e' affidata ad una societa' di gestione del risparmio selezionata attraverso una procedura di evidenza pubblica che verra' gestita dai sottoscrittori di cui al comma 3, assicurando la massima partecipazione, la trasparenza e la non discriminazione degli operatori iscritti all'albo di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, tenuto dalla Banca d'Italia.
6. La procedura di evidenza pubblica deve in ogni caso prevedere l'esclusione delle offerte che:
a) pur tenendo conto della tipologia d'investimento prevedano remunerazioni di carattere speculativo;
b) prevedano un gestore del Fondo soggetto a partecipazione di controllo o di maggioranza da parte di uno o piu' sottoscrittori del Fondo;
c) non prevedano la presenza di un comitato di controllo con la partecipazione di almeno un rappresentante per ogni sottoscrittore che detenga una quota superiore al 5 per cento L'offerta tecnica deve contenere la struttura organizzativa e remunerativa della societa' di gestione del risparmio.
7. Il soggetto gestore del Fondo opera in situazione di completa neutralita', imparzialita', indipendenza e terzieta' rispetto ai sottoscrittori. Rende note in ogni caso ai beneficiari e al Ministero dell'economia e delle finanze le operazioni nelle quali si trovi in situazioni di conflitto di interesse.
Il soggetto gestore e' tenuto a presentare annualmente al Ministero dello sviluppo economico la relazione sull'operativita' del Fondo, comprensiva di una banca dati completa per singola operazione.
9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le caratteristiche delle imprese beneficiarie dell'intervento del Fondo, le caratteristiche della tipologia di investimento nel Fondo al fine di evitare remunerazioni di carattere speculativo, le modalita' organizzative del Fondo (( , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica )).
Riferimenti normativi

Comma 5:
Si riporta il testo vigente dell'articolo 35 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6
febbraio 1996, n. 52):
"Art. 35. Albo
1. Le Sgr sono iscritte in un apposito albo tenuto
dalla Banca d'Italia distinto in due sezioni per la
gestione di OICVM e di FIA. Le societa' di gestione UE e i
GEFIA UE e non UE che hanno effettuato le comunicazioni ai
sensi degli articoli 41-bis, 41-ter e 41-quater, sono
iscritte in sezioni distinte di un apposito elenco allegato
all'albo.
2. La Banca d'Italia comunica alla CONSOB le iscrizioni
all'albo di cui al comma 1.
3. I soggetti indicati nel comma 1 indicano negli atti
e nella corrispondenza gli estremi dell'iscrizione
all'albo.".
 
(( Art. 15-bis
Misure per favorire l'accesso ai finanziamenti di cui alla legge 27
febbraio 1985, n. 49, da parte delle cooperative di lavoratori
provenienti da aziende confiscate

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, dopo le parole: «funzionamento ed esercizio» sono aggiunte le seguenti: «, ad esclusione dei beni immobili confiscati alla criminalita' organizzata concessi a favore delle cooperative ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159». ))

Riferimenti normativi

Il testo della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e
successive modificazioni (Provvedimenti per il credito alla
cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di
occupazione), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
marzo 1985, n. 55.
Si riporta l'articolo 4, comma 1, della citata legge n.
49 del 1985, come modificato dalla presente legge:
"Art. 4. 1. I crediti derivanti dai finanziamenti
concessi ai sensi del precedente articolo 1 o erogati dalle
societa' finanziarie ai sensi dell'articolo 17, comma 5,
hanno privilegio sugli immobili, sugli impianti e su ogni
loro pertinenza, sui macchinari e sugli utensili della
cooperativa, comunque destinati al suo funzionamento ed
esercizio, ad esclusione dei beni immobili confiscati alla
criminalita' organizzata concessi a favore delle
cooperative ai sensi del codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159.".
Il testo del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O.
 
(( Art. 15-ter
Disposizione concernente la cessione
dei crediti d'impresa

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o un soggetto, costituito in forma societaria, che svolge l'attivita' di acquisto di crediti da soggetti del proprio gruppo che non siano intermediari finanziari». ))

Riferimenti normativi

Si riporta l'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991,
n. 52, (Disciplina della cessione dei crediti di impresa),
come modificato dalla presente legge:
Art. 1. (Ambito di applicazione)
1. La cessione di crediti pecuniari verso corrispettivo
e' disciplinata dalla presente legge, quando concorrono le
seguenti condizioni:
a) il cedente e' un imprenditore;
b) i crediti ceduti sorgono da contratti stipulati dal
cedente nell'esercizio dell'impresa;
c) il cessionario e' una banca o un intermediario
finanziario disciplinato dal testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25
comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il cui
oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attivita' di
acquisto di crediti d'impresa o un soggetto, costituito in
forma societaria, che svolge l'attivita' di acquisto di
crediti da soggetti del proprio gruppo che non siano
intermediari finanziari.
2. Resta salva l'applicazione delle norme del codice
civile per le cessioni di credito prive dei requisiti di
cui al comma 1.".
 
Art. 16
Misure di agevolazioni per gli investimenti privati
nelle strutture ospedaliere

1. Al fine di favorire la partecipazione di investimenti stranieri per la realizzazione di strutture sanitarie, per la regione Sardegna, con riferimento al carattere sperimentale dell'investimento straniero da realizzarsi nell'ospedale di Olbia, ai fini del rispetto dei parametri del numero di posti letto per mille abitanti, previsti dall'articolo 15, comma 13, lettera c), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per il periodo 2015-2017 non si tiene conto dei posti letto accreditati in tale struttura. La regione Sardegna, in ogni caso, assicura, mediante la trasmissione della necessaria documentazione al competente Ministero della Salute, l'approvazione di un programma di riorganizzazione della rete ospedaliera che garantisca che, a decorrere dal 1º gennaio 2018, i predetti parametri siano rispettati includendo nel computo dei posti letto anche quelli accreditati nella citata struttura.
2. Sempre in relazione al carattere sperimentale dell'investimento nell'ospedale di Olbia e nelle more dell'adozione del provvedimento di riorganizzazione della rete ospedaliera di cui al comma 1, la regione Sardegna nel periodo 2015-2017 e' autorizzata ad incrementare fino al 6% il tetto di incidenza della spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati di cui all'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La copertura di tali maggiori oneri avviene annualmente all'interno del bilancio regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
(( 2-bis. Nel periodo 2015-2017, la regione Sardegna e il Ministero della salute sono tenuti a monitorare l'effettiva rispondenza della qualita' delle prestazioni sanitarie e la loro piena integrazione con la restante offerta sanitaria pubblica in Sardegna nonche' la mobilita' sanitaria verso altre regioni. ))
Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 15, comma 13, lettera
c), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:
"Titolo III
RAZIONALIZZAZIONE E RIDUZIONE DELLA SPESA SANITARIA
Art. 15 Disposizioni urgenti per l'equilibrio del
settore sanitario e misure di governo della spesa
farmaceutica
1. Ferma restando l'efficacia delle disposizioni
vigenti in materia di piani di rientro dai disavanzi
sanitari di cui all'articolo 2, commi da 75 a 96, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, al fine di garantire il
rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica, l'efficienza nell'uso delle
risorse destinate al settore sanitario e l'appropriatezza
nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, si applicano
le disposizioni di cui al presente articolo.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'ulteriore sconto dovuto dalle farmacie
convenzionate ai sensi del secondo periodo del comma 6
dell'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010
n. 122, e' rideterminato al valore del 2,25 per cento.
Limitatamente al periodo decorrente dalla data di entrata
in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012,
l'importo che le aziende farmaceutiche devono corrispondere
alle Regioni ai sensi dell'ultimo periodo del comma 6
dell'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'
rideterminato al valore del 4,1 per cento. Per l'anno 2012
l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per
l'assistenza farmaceutica territoriale, di cui all'articolo
5 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e
successive modificazioni, e' rideterminato nella misura del
13,1 per cento. In caso di sforamento di tale tetto
continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia
di ripiano di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222. Entro il 1° gennaio 2015,
l'attuale sistema di remunerazione della filiera
distributiva del farmaco e' sostituito da un nuovo metodo,
definito con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sulla base di un accordo tra le associazioni di
categoria maggiormente rappresentative e l'Agenzia italiana
del farmaco per gli aspetti di competenza della medesima
Agenzia, da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, secondo i criteri stabiliti dal comma 6-bis
dell'articolo 11 del decreto-legge 31 marzo 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. In caso di mancato accordo entro i termini di cui
al periodo precedente, si provvede con decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le
Commissioni parlamentari competenti. Solo con l'entrata in
vigore del nuovo metodo di remunerazione, cessano di avere
efficacia le vigenti disposizioni che prevedono
l'imposizione di sconti e trattenute su quanto dovuto alle
farmacie per le erogazioni in regime di Servizio sanitario
nazionale. La base di calcolo per definire il nuovo metodo
di remunerazione e' riferita ai margini vigenti al 30
giugno 2012. In ogni caso dovra' essere garantita
l'invarianza dei saldi di finanza pubblica.
3. A decorrere dall'anno 2013 l'onere a carico del
Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica
territoriale, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222 e successive modificazioni,
e' rideterminato nella misura dell'11,35 per cento al netto
degli importi corrisposti dal cittadino per l'acquisto di
farmaci ad un prezzo diverso dal prezzo massimo di rimborso
stabilito dall'AIFA in base a quanto previsto dall'articolo
11, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. In caso di sforamento di tale tetto continuano ad
applicarsi le vigenti disposizioni in materia di ripiano di
cui all'articolo 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.
159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222. A decorrere dall'anno 2013, gli eventuali
importi derivanti dalla procedura di ripiano sono assegnati
alle regioni, per il 25%, in proporzione allo sforamento
del tetto registrato nelle singole regioni e, per il
residuo 75%, in base alla quota di accesso delle singole
regioni al riparto della quota indistinta delle
disponibilita' finanziarie per il Servizio sanitario
nazionale.
4. A decorrere dall'anno 2013 il tetto della spesa
farmaceutica ospedaliera di cui all'articolo 5, comma 5,
del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e'
rideterminato nella misura del 3,5 per cento e si applicano
le disposizioni dei commi da 5 a 10.
5. Il tetto di cui al comma 4 e' calcolato al netto
della spesa per i farmaci di classe A in distribuzione
diretta e distribuzione per conto, nonche' al netto della
spesa per i vaccini, per i medicinali di cui alle lettere
c) e c-bis) dell'articolo 8, comma 10, della legge 24
dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, per le
preparazioni magistrali e officinali effettuate nelle
farmacie ospedaliere, per i medicinali esteri e per i
plasmaderivati di produzione regionale.
6. La spesa farmaceutica ospedaliera e' calcolata al
netto delle seguenti somme:
a) somme versate dalle aziende farmaceutiche, per i
consumi in ambito ospedaliero, ai sensi dell'articolo 1,
comma 796, lettera g) della legge 27 dicembre 2006, n. 296
e successive disposizioni di proroga, a fronte della
sospensione, nei loro confronti, della riduzione del 5 per
cento dei prezzi dei farmaci di cui alla deliberazione del
Consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 26 del 27
settembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 29 settembre 2006, n. 227;
b) somme restituite dalle aziende farmaceutiche alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano a
seguito del superamento del limite massimo di spesa fissato
per il medicinale, in sede di contrattazione del prezzo ai
sensi dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni;
c) somme restituite dalle aziende farmaceutiche, anche
sotto forma di extra-sconti, alle regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, in applicazione di
procedure di rimborsabilita' condizionata (payment by
results, risk sharing e cost sharing) sottoscritte in sede
di contrattazione del prezzo del medicinale ai sensi
dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
7. A decorrere dall'anno 2013, e' posta a carico delle
aziende farmaceutiche una quota pari al 50 per cento
dell'eventuale superamento del tetto di spesa a livello
nazionale di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge
1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, come modificato dal
comma 4 del presente articolo. Il restante 50 per cento
dell'intero disavanzo a livello nazionale e' a carico delle
sole regioni nelle quali e' superato il tetto di spesa
regionale, in proporzione ai rispettivi disavanzi; non e'
tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare un
equilibrio economico complessivo.
8. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal primo
periodo del comma 7 si applicano le disposizioni seguenti:
a) l'AIFA attribuisce a ciascuna azienda titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio di farmaci,
in via provvisoria entro il 31 marzo di ogni anno ed in via
definitiva entro il 30 settembre successivo, un budget
annuale calcolato sulla base degli acquisti di medicinali
da parte delle strutture pubbliche, relativi agli ultimi
dodici mesi per i quali sono disponibili i dati,
distintamente per i farmaci equivalenti e per i farmaci
ancora coperti da brevetto; dal calcolo sono detratte le
somme di cui al comma 6 restituite dall'azienda al Servizio
sanitario nazionale e quelle restituite in applicazione
delle lettere g), h) ed i); dal calcolo e' altresi'
detratto il valore, definito sulla base dei dati dell'anno
precedente, della minore spesa prevedibilmente conseguibile
nell'anno per il quale e' effettuata l'attribuzione del
budget, a seguito delle decadenze di brevetti in possesso
dell'azienda presa in considerazione; (181)
b) le risorse rese disponibili dalla riduzione di spesa
complessiva prevista per effetto delle decadenze di
brevetto che avvengono nell'anno per il quale e' effettuata
l'attribuzione del budget, nonche' le risorse incrementali
derivanti dall'eventuale aumento del tetto di spesa
rispetto all'anno precedente sono utilizzate dall'AIFA,
nella misura percentuale del 10 per cento, ai fini della
definizione del budget di ciascuna azienda; l'80 per cento
delle stesse risorse costituisce un fondo aggiuntivo per la
spesa dei farmaci innovativi; ove non vengano autorizzati
farmaci innovativi o nel caso in cui la spesa per farmaci
innovativi assorba soltanto parzialmente tale quota, le
disponibilita' inutilizzate si aggiungono alla prima quota
del 10 per cento, destinata ai budget aziendali; il residuo
10 per cento delle risorse costituisce un fondo di garanzia
per ulteriori esigenze connesse all'evoluzione del mercato
farmaceutico;
c) la somma dei budget di ciascuna azienda titolare di
AIC, incrementata delle somme utilizzate per i due fondi di
cui alla lettera b), deve risultare uguale all'onere a
carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza
farmaceutica ospedaliera a livello nazionale previsto dalla
normativa vigente;
d) ai fini del monitoraggio complessivo della spesa
sostenuta per l'assistenza farmaceutica ospedaliera si fa
riferimento ai dati trasmessi nell'ambito del nuovo sistema
informativo sanitario ai sensi del decreto del Ministro
della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005, al netto della spesa per
la distribuzione diretta di medicinali di cui all'articolo
8, comma 10, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n.
537, e successive modificazioni; ai fini del monitoraggio
della spesa per singolo medicinale, si fa riferimento ai
dati trasmessi nell'ambito del nuovo sistema informativo
sanitario dalle regioni, relativi ai consumi dei medicinali
in ambito ospedaliero, e ai dati trasmessi dalle regioni
relativi alle prestazioni farmaceutiche effettuate in
distribuzione diretta e per conto; ai fini della
definizione dei budget aziendali, nelle more della completa
attivazione del flusso informativo dei consumi dei
medicinali in ambito ospedaliero, alle regioni che non
hanno fornito i dati, o li hanno forniti parzialmente,
viene attribuita la spesa per l'assistenza farmaceutica
ospedaliera rilevata nell'ambito del nuovo sistema
informativo sanitario ai sensi del decreto del Ministro
della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005; (192)
e) l'AIFA procede mensilmente al monitoraggio della
spesa farmaceutica in rapporto al tetto, in ogni regione e
a livello nazionale, e ne comunica gli esiti al Ministero
della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze
e alle regioni;
f) in caso di mancato rispetto del tetto di spesa,
l'AIFA predispone le procedure di recupero del disavanzo a
carico delle aziende farmaceutiche secondo le modalita'
stabilite alle lettere seguenti del presente comma;
g) il ripiano e' effettuato tramite versamenti a favore
delle regioni e delle province autonome in proporzione alla
quota di riparto delle complessive disponibilita' del
Servizio sanitario nazionale, al netto delle quote relative
alla mobilita' interregionale; l'entita' del ripiano a
carico delle singole aziende titolari di AIC e' calcolata
in proporzione al superamento del budget definitivo
attribuito secondo le modalita' previste dal presente
comma;
h) la quota del superamento del tetto imputabile allo
sforamento, da parte dei farmaci innovativi, dello
specifico fondo di cui alla lettera b), e' ripartita, ai
fini del ripiano, al lordo IVA, tra tutte le aziende
titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati
relativi ai medicinali non orfani e a quelli non innovativi
coperti da brevetto;
i) in caso di superamento del budget attribuito
all'azienda titolare di farmaci in possesso della qualifica
di medicinali orfani ai sensi del Regolamento (CE) n.
141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
dicembre 1999, che non abbiano la caratteristica di farmaci
innovativi, la quota di superamento riconducibile a tali
farmaci e' ripartita, ai fini del ripiano, al lordo IVA,
tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei
rispettivi fatturati relativi ai medicinali non orfani e a
quelli non innovativi coperti da brevetto;
i-bis) le disposizioni della lettera i) si applicano
anche ai farmaci che rispettano i requisiti previsti dal
citato regolamento (CE) n. 141/2000 e che sono elencati
nella circolare dell'Agenzia europea per i medicinali
EMEA/7381/01/en del 30 marzo 2001, nonche' ad altri
farmaci, da individuarsi, con apposita delibera dell'AIFA,
tra quelli gia' in possesso dell'autorizzazione
all'immissione in commercio, destinati alla cura di
malattie rare e che soddisfano i criteri stabiliti
dall'articolo 3 del medesimo regolamento (CE) n. 141/2000,
e successive modificazioni, ancorche' approvati prima della
data di entrata in vigore del suddetto regolamento;
j) la mancata integrale corresponsione a tutte le
regioni interessate, da parte delle aziende farmaceutiche,
di quanto dovuto nei termini previsti comporta l'adozione
da parte dell'AIFA di provvedimenti di riduzione del prezzo
di uno o piu' medicinali dell'azienda interessata in misura
e per un periodo di tempo tali da coprire l'importo
corrispondente alla somma non versata, incrementato del 20
per cento, fermo restando quanto previsto dalla normativa
vigente in materia di recupero del credito da parte delle
pubbliche amministrazioni interessate nei confronti delle
aziende farmaceutiche inadempienti;
k) in sede di prima applicazione della disciplina
recata dal presente comma, ai fini della definizione dei
budget delle aziende farmaceutiche per l'anno 2013, fermo
restando quanto previsto dalle lettere a) b) e c), dai
fatturati aziendali relativi al 2012 e' detratta una quota
derivante dalla ripartizione fra tutte le aziende
farmaceutiche, in proporzione al rispettivo fatturato
relativo all'anno 2012, dell'ammontare del superamento, a
livello complessivo, del tetto di spesa farmaceutica
ospedaliera per lo stesso anno.
9. L'AIFA segnala al Ministro della salute l'imminente
ingresso sul mercato di medicinali innovativi ad alto costo
che, tenuto conto della rilevanza delle patologie in cui
sono utilizzati e della numerosita' dei pazienti
trattabili, potrebbero determinare forti squilibri di
bilancio per il Servizio sanitario nazionale.
10. Al fine di incrementare l'appropriatezza
amministrativa e l'appropriatezza d'uso dei farmaci il
comitato ed il tavolo di verifica degli adempimenti di cui
agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo
2005 verificano annualmente che da parte delle Regioni si
sia provveduto a garantire l'attivazione ed il
funzionamento dei registri dei farmaci sottoposti a
registro e l'attivazione delle procedure per ottenere
l'eventuale rimborso da parte delle aziende farmaceutiche
interessate. I registri dei farmaci di cui al presente
comma sono parte integrante del sistema informativo del
Servizio sanitario nazionale.
11. La disciplina dei commi da 4 a 10 del presente
articolo in materia di spesa farmaceutica sostituisce
integralmente quella prevista dalla lettera b) del comma 1
dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111; conseguentemente i riferimenti alla lettera b)
contenuti nello stesso articolo 17 del citato decreto-legge
devono intendersi come riferimenti ai commi da 4 a 10 del
presente articolo.
11-bis. Il medico che curi un paziente, per la prima
volta, per una patologia cronica, ovvero per un nuovo
episodio di patologia non cronica, per il cui trattamento
sono disponibili piu' medicinali equivalenti, indica nella
ricetta del Servizio sanitario nazionale la denominazione
del principio attivo contenuto nel farmaco oppure la
denominazione di uno specifico medicinale a base dello
stesso principio attivo accompagnata dalla denominazione di
quest'ultimo. L'indicazione dello specifico medicinale e'
vincolante per il farmacista ove nella ricetta sia
inserita, corredata obbligatoriamente da una sintetica
motivazione, la clausola di non sostituibilita' di cui
all'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27. L'indicazione e' vincolante per il
farmacista anche quando il farmaco indicato abbia un prezzo
pari a quello di rimborso, fatta comunque salva la diversa
richiesta del cliente.
11-ter. Nell'adottare eventuali decisioni basate
sull'equivalenza terapeutica fra medicinali contenenti
differenti principi attivi, le regioni si attengono alle
motivate e documentate valutazioni espresse dall'Agenzia
italiana del farmaco.
12. Con le disposizioni di cui ai commi 13 e 14 sono
fissate misure di razionalizzazione della spesa per
acquisti di beni e servizi e ulteriori misure in campo
sanitario per l'anno 2012. Per gli anni 2013 e seguenti le
predette misure sono applicate, salvo la stipulazione,
entro il 15 novembre 2012, del Patto per la salute
2013-2015, sancita dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, nella quale possono essere
convenute rimodulazioni delle misure, fermo restando
l'importo complessivo degli obiettivi finanziari annuali.
Con il medesimo Patto si procede al monitoraggio
dell'attuazione delle misure finalizzate all'accelerazione
del pagamento dei crediti degli enti del servizio sanitario
nazionale.
13. Al fine di razionalizzare le risorse in ambito
sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per
acquisto di beni e servizi:
a) ferme restando le disposizioni di cui all'articolo
17, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, gli importi e le connesse prestazioni relative a
contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di
beni e servizi, con esclusione degli acquisti dei farmaci,
stipulati da aziende ed enti del Servizio sanitario
nazionale, sono ridotti del 5 per cento a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e del 10 per
cento a decorrere dal 1° gennaio 2013 e per tutta la durata
dei contratti medesimi; tale riduzione per la fornitura di
dispositivi medici opera fino al 31 dicembre 2012. Al fine
di salvaguardare i livelli essenziali di assistenza con
specifico riferimento alle esigenze di inclusione sociale,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
possono comunque conseguire l'obiettivo
economico-finanziario di cui alla presente lettera
adottando misure alternative, purche' assicurino
l'equilibrio del bilancio sanitario;
b) all'articolo 17, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, il quarto e il quinto periodo sono
sostituiti dai seguenti: «Qualora sulla base dell'attivita'
di rilevazione di cui al presente comma, nonche' sulla base
delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli
acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi
unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli
acquisti di beni e servizi, emergano differenze
significative dei prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono
tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei
contratti che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi
unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra
individuati, e senza che cio' comporti modifica della
durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro il
termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta, in
ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende sanitarie
hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun
onere a carico delle stesse, e cio' in deroga all'articolo
1671 del codice civile. Ai fini della presente lettera per
differenze significative dei prezzi si intendono differenze
superiori al 20 per cento rispetto al prezzo di
riferimento. Sulla base dei risultati della prima
applicazione della presente disposizione, a decorrere dal
1° gennaio 2013 la individuazione dei dispositivi medici
per le finalita' della presente disposizione e' effettuata
dalla medesima Agenzia di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 266, sulla base di criteri
fissati con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze,
relativamente a parametri di qualita', di standard
tecnologico, di sicurezza e di efficacia. Nelle more della
predetta individuazione resta ferma l'individuazione di
dispositivi medici eventualmente gia' operata da parte
della citata Agenzia. Le aziende sanitarie che abbiano
proceduto alla rescissione del contratto, nelle more
dell'espletamento delle gare indette in sede centralizzata
o aziendale, possono, al fine di assicurare comunque la
disponibilita' dei beni e servizi indispensabili per
garantire l'attivita' gestionale e assistenziale, stipulare
nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro, anche di
altre regioni, o tramite affidamento diretto a condizioni
piu' convenienti in ampliamento di contratto stipulato da
altre aziende sanitarie mediante gare di appalto o
forniture.»;
b-bis) l'articolo 7-bis del decreto-legge 7 maggio
2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
luglio 2012, n. 94, e' abrogato;
c) sulla base e nel rispetto degli standard
qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi
relativi all'assistenza ospedaliera fissati, entro il 31
ottobre 2012, con regolamento approvato ai sensi
dell'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, previa intesa della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, nonche' tenendo conto della mobilita'
interregionale, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano adottano, nel rispetto della riorganizzazione
di servizi distrettuali e delle cure primarie finalizzate
all'assistenza 24 ore su 24 sul territorio adeguandoli agli
standard europei, entro il 31 dicembre 2012, provvedimenti
di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri
accreditati ed effettivamente a carico del servizio
sanitario regionale, ad un livello non superiore a 3,7
posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti
letto per mille abitanti per la riabilitazione e la
lungodegenza post-acuzie, adeguando coerentemente le
dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici ed
assumendo come riferimento un tasso di ospedalizzazione
pari a 160 per mille abitanti di cui il 25 per cento
riferito a ricoveri diurni. La riduzione dei posti letto e'
a carico dei presidi ospedalieri pubblici per una quota non
inferiore al 50 per cento del totale dei posti letto da
ridurre ed e' conseguita esclusivamente attraverso la
soppressione di unita' operative complesse. Nelle singole
regioni e province autonome, fino ad avvenuta realizzazione
del processo di riduzione dei posti letto e delle
corrispondenti unita' operative complesse, e' sospeso il
conferimento o il rinnovo di incarichi ai sensi
dell'articolo 15-septies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.
Nell'ambito del processo di riduzione, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano operano una
verifica, sotto il profilo assistenziale e gestionale,
della funzionalita' delle piccole strutture ospedaliere
pubbliche, anche se funzionalmente e amministrativamente
facenti parte di presidi ospedalieri articolati in piu'
sedi, e promuovono l'ulteriore passaggio dal ricovero
ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno
all'assistenza in regime ambulatoriale, favorendo
l'assistenza residenziale e domiciliare;
c-bis) e' favorita la sperimentazione di nuovi modelli
di assistenza, nell'ambito delle varie forme in cui questa
e' garantita, che realizzino effettive finalita' di
contenimento della spesa sanitaria, anche attraverso
specifiche sinergie tra strutture pubbliche e private,
ospedaliere ed extraospedaliere;
d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 17,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, gli enti del servizio sanitario nazionale,
ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, utilizzano, per l'acquisto di beni e
servizi relativi alle categorie merceologiche presenti
nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e
negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa
CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di
committenza regionali di riferimento costituite ai sensi
dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296. I contratti stipulati in violazione di quanto
disposto dalla presente lettera sono nulli, costituiscono
illecito disciplinare e sono causa di responsabilita'
amministrativa. Il rispetto di quanto disposto alla
presente lettera costituisce adempimento ai fini
dell'accesso al finanziamento integrativo al Servizio
sanitario nazionale. Alla verifica del predetto adempimento
provvede il Tavolo tecnico per la verifica degli
adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa
Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento
alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, sulla
base dell'istruttoria congiunta effettuata dalla CONSIP e
dall'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici;
e) costituisce adempimento ai fini dell'accesso al
finanziamento integrativo del SSN, ai sensi della vigente
legislazione, la verifica della redazione dei bandi di gara
e dei contratti di global service e facility management in
termini tali da specificare l'esatto ammontare delle
singole prestazioni richieste (lavori, servizi, forniture)
e la loro incidenza percentuale relativamente all'importo
complessivo dell'appalto. Alla verifica del predetto
adempimento provvede il Tavolo tecnico di verifica degli
adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa
Stato-Regioni del 23 marzo 2005, sulla base
dell'istruttoria effettuata dall'Autorita' per la vigilanza
sui lavori pubblici;
f) il tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi
medici, di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, e' rideterminato, per l'anno
2013 al valore del 4,8 per cento e, a decorrere dal 2014,
al valore del 4,4 per cento;
f-bis) all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo
il penultimo periodo e' inserito il seguente: «Nelle
aziende ospedaliere, nelle aziende
ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e negli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico pubblici,
costituiti da un unico presidio, le funzioni e i compiti
del direttore sanitario di cui al presente articolo e del
dirigente medico di cui all'articolo 4, comma 9, del
presidio ospedaliero sono svolti da un unico soggetto
avente i requisiti di legge»;
g) all'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 1 e' inserito il
seguente comma:
«1-bis. Il valore complessivo della remunerazione delle
funzioni non puo' in ogni caso superare il 30 per cento del
limite di remunerazione assegnato.».
14. A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli
accordi vigenti nell'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo
8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti
privati accreditati per l'assistenza specialistica
ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica
una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi
d'acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla
regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la
spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata
per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012,
dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a
decorrere dall'anno 2014. Qualora nell'anno 2011 talune
strutture private accreditate siano rimaste inoperative a
causa di eventi sismici o per effetto di situazioni di
insolvenza, le indicate percentuali di riduzione della
spesa possono tenere conto degli atti di programmazione
regionale riferiti alle predette strutture rimaste
inoperative, purche' la regione assicuri, adottando misure
di contenimento dei costi su altre aree della spesa
sanitaria, il rispetto dell'obiettivo finanziario previsto
dal presente comma. La misura di contenimento della spesa
di cui al presente comma e' aggiuntiva rispetto alle misure
eventualmente gia' adottate dalle singole regioni e
province autonome di Trento e Bolzano e trova applicazione
anche in caso di mancata sottoscrizione dei contratti e
degli accordi, facendo riferimento, in tale ultimo caso,
agli atti di programmazione regionale o delle province
autonome di Trento e Bolzano della spesa sanitaria. Il
livello di spesa determinatosi per il 2012 a seguito
dell'applicazione della misura di contenimento di cui al
presente comma costituisce il livello su cui si applicano
le misure che le regioni devono adottare, a decorrere dal
2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), terzo
periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
15. In deroga alla procedura prevista dall'articolo
8-sexies, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, in materia di remunerazione delle strutture
che erogano assistenza ospedaliera ed ambulatoriale a
carico del servizio sanitario nazionale, il Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, con proprio decreto, entro il 15 settembre
2012, determina le tariffe massime che le regioni e le
province autonome possono corrispondere alle strutture
accreditate, di cui all'articolo 8-quater del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni, sulla base dei dati di costo disponibili e,
ove ritenuti congrui ed adeguati, dei tariffari regionali,
tenuto conto dell'esigenza di recuperare, anche tramite la
determinazione tariffaria, margini di inappropriatezza
ancora esistenti a livello locale e nazionale.
16. Le tariffe massime di cui al comma 15, valide dalla
data di entrata in vigore del decreto del Ministro previsto
dal medesimo comma 15, fino alla data del 31 dicembre 2014,
costituiscono riferimento per la valutazione della
congruita' delle risorse a carico del Servizio Sanitario
Nazionale, quali principi di coordinamento della finanza
pubblica.
17. Gli importi tariffari, fissati dalle singole
regioni, superiori alle tariffe massime di cui al comma 15
restano a carico dei bilanci regionali. Tale disposizione
si intende comunque rispettata dalle regioni per le quali
il Tavolo di verifica degli adempimenti, istituito ai sensi
dell'articolo 12 dell'Intesa sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 23
marzo 2005, abbia verificato il rispetto dell'equilibrio
economico-finanziario del settore sanitario, fatto salvo
quanto specificatamente previsto per le regioni che hanno
sottoscritto l'accordo di cui all'articolo 1, comma 180,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive
modificazioni su un programma operativo di
riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento
del Servizio sanitario regionale, per le quali le tariffe
massime costituiscono un limite invalicabile.
17-bis. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro della salute e' istituita, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, una commissione per la
formulazione di proposte, nel rispetto degli equilibri di
finanza pubblica, per l'aggiornamento delle tariffe
determinate ai sensi del comma 15. La commissione, composta
da rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero
dell'economia e delle finanze e della Conferenza delle
regioni e delle province autonome, si confronta con le
associazioni maggiormente rappresentative a livello
nazionale dei soggetti titolari di strutture private
accreditate. Ai componenti della commissione non e'
corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso spese. La
commissione conclude i suoi lavori entro sessanta giorni
dalla data dell'insediamento. Entro i successivi trenta
giorni il Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
provvede all'eventuale aggiornamento delle predette
tariffe.
18. Sono abrogate le disposizioni contenute nel primo,
secondo, terzo, quarto periodo dell'articolo 1, comma 170,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
19. Al quinto periodo dell'articolo 1, comma 170, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole:«Con la medesima
cadenza di cui al quarto periodo» sono sostituite con le
seguenti: «Con cadenza triennale, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,».
20. Si applicano, a decorrere dal 2013, le disposizioni
di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, qualora al termine del
periodo di riferimento del Piano di rientro ovvero della
sua prosecuzione, non venga verificato positivamente, in
sede di verifica annuale e finale, il raggiungimento degli
obiettivi strutturali del piano stesso, ovvero della sua
prosecuzione.
21. Il comma 3 dell'articolo 17 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111 e' sostituito dai seguenti:
«3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 71 e
72, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 si applicano anche
in ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
3-bis. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli
obiettivi di cui al comma 3 si provvede con le modalita'
previste dall'articolo 2, comma 73, della citata legge n.
191 del 2009. La regione e' giudicata adempiente ove sia
accertato l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. In
caso contrario, limitatamente agli anni 2013 e 2014, la
regione e' considerata adempiente ove abbia conseguito
l'equilibrio economico.
3-ter. Per le regioni sottoposte ai Piani di rientro
dai deficit sanitari o ai Programmi operativi di
prosecuzione di detti Piani restano comunque fermi gli
specifici obiettivi ivi previsti in materia di personale.».
22. In funzione delle disposizioni recate dal presente
articolo il livello del fabbisogno del servizio sanitario
nazionale e del correlato finanziamento, previsto dalla
vigente legislazione, e' ridotto di 900 milioni di euro per
l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e di
2.000 milioni di euro per l'anno 2014 e 2.100 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2015. Le predette riduzioni sono
ripartite fra le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano secondo criteri e modalita' proposti in sede di
autocoordinamento dalle regioni e province autonome di
Trento e di Bolzano medesime, da recepire, in sede di
espressione dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente
per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano per la ripartizione del
fabbisogno sanitario e delle disponibilita' finanziarie
annue per il Servizio sanitario nazionale, entro il 30
settembre 2012, con riferimento all'anno 2012 ed entro il
30 novembre 2012 con riferimento agli anni 2013 e seguenti.
Qualora non intervenga la predetta proposta entro i termini
predetti, all'attribuzione del concorso alla manovra di
correzione dei conti alle singole regioni e alle Province
autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione del
fabbisogno e alla ripartizione delle disponibilita'
finanziarie annue per il Servizio sanitario nazionale si
provvede secondo i criteri previsti dalla normativa
vigente. Le Regioni a statuto speciale e le Province
autonome di Trento e Bolzano, ad esclusione della regione
Siciliana, assicurano il concorso di cui al presente comma
mediante le procedure previste dall'articolo 27 della legge
5 maggio 2009, n. 42. Fino all'emanazione delle norme di
attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del
concorso alla manovra di cui al presente comma e'
annualmente accantonato, a valere sulle quote di
compartecipazione ai tributi erariali.
23. A decorrere dall'anno 2013, la quota premiale a
valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente
legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario
nazionale, disposta dall'articolo 9, comma 2, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 149, e' annualmente pari
allo 0,25 per cento delle predette risorse.
24. Si applicano, a decorrere dall'esercizio 2013, le
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 68, della legge
23 dicembre 2009, n. 191.
25. L'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15
luglio 2011, n. 111 si interpreta nel senso che le
disposizioni ivi richiamate di limitazione della crescita
dei trattamenti economici anche accessori del personale
delle pubbliche amministrazioni si applicano, in quanto
compatibili, anche al personale convenzionato con il
servizio sanitario nazionale fin dalla loro entrata in
vigore. La disciplina prevista dall'articolo 9, commi 3-bis
e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, in materia di certificazione dei crediti, e
dall'articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, in materia di compensazione dei
crediti, e i relativi decreti attuativi, trovano
applicazione nei confronti degli enti del Servizio
sanitario nazionale, secondo le modalita' e le condizioni
fissate dalle medesime disposizioni.
25-bis. Ai fini della attivazione dei programmi
nazionali di valutazione sull'applicazione delle norme di
cui al presente articolo, il Ministero della salute
provvede alla modifica ed integrazione di tutti i sistemi
informativi del Servizio sanitario nazionale, anche quando
gestiti da diverse amministrazioni dello Stato, ed alla
interconnessione a livello nazionale di tutti i flussi
informativi su base individuale. Il complesso delle
informazioni e dei dati individuali cosi' ottenuti e' reso
disponibile per le attivita' di valutazione esclusivamente
in forma anonima ai sensi dell'articolo 35 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Il Ministero della
salute si avvale dell'AGENAS per lo svolgimento delle
funzioni di valutazione degli esiti delle prestazioni
assistenziali e delle procedure medico-chirurgiche
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. A tal fine,
AGENAS accede, in tutte le fasi della loro gestione, ai
sistemi informativi interconnessi del Servizio sanitario
nazionale di cui al presente comma in modalita' anonima.
25-ter. In relazione alla determinazione dei costi e
dei fabbisogni standard nel settore sanitario secondo
quanto previsto dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n.
68, il Governo provvede all'acquisizione e alla
pubblicazione dei relativi dati entro il 31 ottobre 2012,
nonche' a ridefinire i tempi per l'attuazione del medesimo
decreto nella parte relativa ai costi e fabbisogni standard
nel settore sanitario, entro il 31 dicembre 2012.".
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 836, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296:
"836. Dall'anno 2007 la regione Sardegna provvede al
finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio
sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun
apporto a carico del bilancio dello Stato. "..
 
(( Art. 16-bis
Disciplina degli accessi su strade affidate
alla gestione della societa' ANAS Spa

1. Dopo il comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono inseriti i seguenti:

«23-bis. Per gli accessi esistenti su strade affidate alla gestione della societa' ANAS Spa alla data del 31 dicembre 2014, gia' autorizzati dalla medesima societa', a decorrere dal 1° gennaio 2015 non e' dovuta alcuna somma fino al rinnovo dell'autorizzazione. Per il rinnovo si applica la disciplina prevista dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 23-quinquies.
23-ter. Per gli accessi esistenti alla data del 31 dicembre 2014 e privi di autorizzazione, la societa' ANAS Spa, a seguito di istanza di regolarizzazione da parte del titolare dell'accesso, provvede alla verifica delle condizioni di sicurezza e determina, in base ai criteri contenuti nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 23-quinquies, la somma da corrispondere in unica soluzione ai fini del rilascio dell'autorizzazione.
23-quater. Le somme dovute e non corrisposte alla data del 31 dicembre 2014 in base alla disciplina in vigore fino alla predetta data sono ridotte nella misura del 70 per cento, a condizione che il versamento avvenga in un'unica soluzione, ovvero nella misura del 40 per cento in nove rate annuali, oltre agli interessi legali. Entro il 28 febbraio 2015, la societa' ANAS Spa invia la richiesta di opzione ai titolari degli accessi fissando il termine di sessanta giorni per il versamento dell'intero importo ovvero della prima rata.
23-quinquies. Per i nuovi accessi la cui richiesta di autorizzazione e' presentata successivamente al 31 dicembre 2014 e' dovuta, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, esclusivamente una somma, da corrispondere alla societa' ANAS Spa in un'unica soluzione, determinata in base alle modalita' e ai criteri fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro il 31 dicembre 2014. Tale somma non puo' superare l'importo del canone esistente prima della data di entrata in vigore della presente legge, aggiornato in base agli indici dei prezzi al consumo rilevati dall'Istituto nazionale di statistica.
23-sexies. La disciplina di cui ai commi 23-bis, 23-ter, 23-quater e 23-quinquies non si applica agli accessi commerciali con impianti di distribuzione di carburanti annessi ne' agli accessi a impianti di carburanti.
23-septies. Alle eventuali minori entrate della societa' ANAS Spa conseguenti all'attuazione dei commi 23-bis, 23-ter, 23-quater e 23-quinquies si provvede nell'ambito delle risorse previste dal contratto di programma - parte servizi.
23-octies. La societa' ANAS Spa provvede, entro il 30 giugno 2015, al censimento di tutti gli accessi, autorizzati e no, esistenti sulle strade di propria competenza, al fine di garantire le condizioni di sicurezza della circolazione anche attraverso l'eventuale chiusura degli accessi abusivi, e ne trasmette gli esiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti». ))

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art. 55 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, recante Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica, come modificato dal
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133:
"Art. 55 (Disposizioni varie)
(OMISSIS).
23-bis. Per gli accessi esistenti su strade affidate
alla gestione della societa' ANAS Spa alla data del 31
dicembre 2014, gia' autorizzati dalla medesima societa', a
decorrere dal 1° gennaio 2015 non e' dovuta alcuna somma
fino al rinnovo dell'autorizzazione. Per il rinnovo si
applica la disciplina prevista dal decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma
23-quinquies.
23-ter. Per gli accessi esistenti alla data del 31
dicembre 2014 e privi di autorizzazione, la societa' ANAS
Spa, a seguito di istanza di regolarizzazione da parte del
titolare dell'accesso, provvede alla verifica delle
condizioni di sicurezza e determina, in base ai criteri
contenuti nel decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti di cui al comma 23-quinquies, la somma da
corrispondere in unica soluzione ai fini del rilascio
dell'autorizzazione.
23-quater. Le somme dovute e non corrisposte alla data
del 31 dicembre 2014 in base alla disciplina in vigore fino
alla predetta data sono ridotte nella misura del 70 per
cento, a condizione che il versamento avvenga in un'unica
soluzione, ovvero nella misura del 40 per cento in nove
rate annuali, oltre agli interessi legali. Entro il 28
febbraio 2015, la societa' ANAS Spa invia la richiesta di
opzione ai titolari degli accessi fissando il termine di
sessanta giorni per il versamento dell'intero importo
ovvero della prima rata.
23-quinquies. Per i nuovi accessi la cui richiesta di
autorizzazione e' presentata successivamente al 31 dicembre
2014 e' dovuta, ai fini del rilascio dell'autorizzazione,
esclusivamente una somma, da corrispondere alla societa'
ANAS Spa in un'unica soluzione, determinata in base alle
modalita' e ai criteri fissati con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro il 31
dicembre 2014. Tale somma non puo' superare l'importo del
canone esistente prima della data di entrata in vigore
della presente legge, aggiornato in base agli indici dei
prezzi al consumo rilevati
23-sexies. La disciplina di cui ai commi 23-bis,
23-ter, 23-quater e 23-quinquies non si applica agli
accessi commerciali con impianti di distribuzione di
carburanti annessi ne' agli accessi a impianti di
carburanti.
23-septies. Alle eventuali minori entrate della
societa' ANAS Spa conseguenti all'attuazione dei commi
23-bis, 23-ter, 23-quater e 23-quinquies si provvede
nell'ambito delle risorse previste dal contratto di
programma - parte servizi.
23-octies. La societa' ANAS Spa provvede, entro il 30
giugno 2015, al censimento di tutti gli accessi,
autorizzati e no, esistenti sulle strade di propria
competenza, al fine di garantire le condizioni di sicurezza
della circolazione anche attraverso l'eventuale chiusura
degli accessi abusivi, e ne trasmette gli esiti al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.".
 
(( Art. 16-ter
Disposizioni urgenti in materia
di metropolitane in esercizio

1. Gli adempimenti previsti dall'articolo 11, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e successive modificazioni, si applicano alle metropolitane in esercizio alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento, con le modalita' e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, da adottare, secondo le procedure previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il termine ultimo per conformarsi ai predetti adempimenti secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'interno di cui al primo periodo non puo' essere in ogni caso superiore a ventiquattro mesi dalla data di emanazione del decreto medesimo. ))

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151, recante "Regolamento recante semplificazione della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli
incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122":
"Art. 11. Disposizioni transitorie e finali
(OMISSIS).
4. Gli enti e i privati responsabili delle nuove
attivita' introdotte all'Allegato I, esistenti alla data di
pubblicazione del presente regolamento, devono espletare i
prescritti adempimenti entro due anni dalla data di entrata
in vigore del presente regolamento.
(OMISSIS).".
Si riporta il testo dell'articolo 15 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante "Riassetto delle
disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11
della L. 29 luglio 2003, n. 229.":
"Art.15. Norme tecniche e procedurali di prevenzione
incendi (articolo 3, legge 7 dicembre 1984, n. 818;
articolo 1, comma 7, lettera e), legge 23 agosto 2004, n.
239; articoli 3 e 13, decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 577)
1. Le norme tecniche di prevenzione incendi sono
adottate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con i Ministri interessati, sentito il Comitato centrale
tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. Esse sono
fondate su presupposti tecnico-scientifici generali in
relazione alle situazioni di rischio tipiche da prevenire e
specificano:
a) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti
operativi intesi a ridurre le probabilita' dell'insorgere
degli incendi attraverso dispositivi, sistemi, impianti,
procedure di svolgimento di determinate operazioni, atti ad
influire sulle sorgenti di ignizione, sul materiale
combustibile e sull'agente ossidante;
b) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti
operativi intesi a limitare le conseguenze dell'incendio
attraverso sistemi, dispositivi e caratteristiche
costruttive, sistemi per le vie di esodo di emergenza,
dispositivi, impianti, distanziamenti, compartimentazioni e
simili.
2. Le norme tecniche di prevenzione incendi relative ai
beni culturali ed ambientali sono adottate con decreto dei
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i
beni e le attivita' culturali.
3. Fino all'adozione delle norme di cui al comma 1,
alle attivita', costruzioni, impianti, apparecchiature e
prodotti soggetti alla disciplina di prevenzione incendi si
applicano i criteri tecnici che si desumono dalle finalita'
e dai principi di base della materia, tenendo presenti
altresi' le esigenze funzionali e costruttive delle
attivita' interessate.".
 
Art. 17
Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia

1. Al fine di semplificare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonche' di assicurare processi di sviluppo sostenibile, con particolare riguardo al recupero del patrimonio edilizio esistente e alla riduzione del consumo di suolo, al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3 (L), comma 1, lettera b):
1) le parole: «i volumi e le superfici delle singole unita' immobiliari» sono sostituite dalle seguenti: «la volumetria complessiva degli edifici»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unita' immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unita' immobiliari nonche' del carico urbanistico purche' non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso;»;
b) dopo l'articolo 3 (L), e' inserito il seguente:
«Art. 3-bis (Interventi di conservazione). - 1. Lo strumento urbanistico individua gli edifici esistenti non piu' compatibili con gli indirizzi della pianificazione. In tal caso l'amministrazione comunale puo' favorire, in alternativa all'espropriazione, la riqualificazione delle aree attraverso forme di compensazione (( incidenti sull'area interessata e senza aumento della superficie coperta )), rispondenti al pubblico interesse e comunque rispettose dell'imparzialita' e del buon andamento dell'azione amministrativa. Nelle more dell'attuazione del piano, resta salva la facolta' del proprietario di eseguire tutti gli interventi conservativi, ad eccezione della demolizione e successiva ricostruzione non giustificata da obiettive ed improrogabili ragioni di ordine statico od igienico sanitario.»;
c) all'articolo 6 (L):
(( 01) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «manutenzione ordinaria» sono aggiunte le seguenti: «di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), ivi compresi gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW»; ))
1) al comma 2:
a) alla lettera a), le parole da: «, non comportino», fino alla fine della lettera, sono soppresse;
b) alla lettera e-bis), dopo le parole: «sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa,» sono inserite le seguenti: «sempre che non riguardino le parti strutturali,»;
2) il comma 4, e' sostituito dal seguente:
«4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a) ed e-bis), l'interessato trasmette all'amministrazione comunale (( l'elaborato progettuale e )) la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilita', che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonche' (( che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che )) non vi e' interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresi', i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.»;
3) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Riguardo agli interventi di cui al comma 2, la comunicazione di inizio dei lavori (( , laddove integrata con la comunicazione di fine dei lavori )), e' valida anche ai fini di cui all'articolo 17, primo comma, lettera b), del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, ed e' tempestivamente inoltrata da parte dell'amministrazione comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.»;
4) al comma 6, le lettere b) e c), sono sostituite dalla seguente:
«b) disciplinano con legge le modalita' per l'effettuazione dei controlli.»;
5) al comma 7 le parole: «ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica, di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2, ovvero la mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori di cui al comma 4,» (( e le parole: «258 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.000 euro»; ))
d) all'articolo 10 (L), comma 1, lettera c), le parole: «aumento di unita' immobiliari, modifiche del volume, dei prospetti o delle superfici,» sono sostituite dalle seguenti: «modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti,»;
e) all'articolo 14 (L):
1) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, attuati anche in aree industriali dismesse, e' ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d'uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico (( , a condizione che il mutamento di destinazione d'uso non comporti un aumento della superficie coperta prima dell'intervento di ristrutturazione, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni )) »;
2) al comma 3, dopo la parola: «ed esecutivi,» sono inserite le seguenti: «nonche', nei casi di cui al comma 1-bis, le destinazioni d'uso,»;
f) all'articolo 15 (R):
1) (( il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il termine per l'inizio dei lavori non puo' essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non puo' superare tre anni dall'inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga puo' essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volonta' del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficolta' tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in piu' esercizi finanziari.» ))
;
2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. La proroga dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori e' comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell'amministrazione o dell'autorita' giudiziaria rivelatesi poi infondate.»;
g) all'articolo 16 (L):
1) (( (Soppresso) ));
2) (( (Soppresso) ));
3) (( al comma 4, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
«d-bis) alla differenziazione tra gli interventi al fine di incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densita' del costruito, quelli di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), anziche' quelli di nuova costruzione;
d-ter) alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso. Tale maggior valore, calcolato dall'amministrazione comunale, e' suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata ed e' erogato da quest'ultima al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilita', edilizia residenziale sociale od opere pubbliche.»;
3-bis) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Con riferimento a quanto previsto dal secondo periodo della lettera d-ter) del comma 4, sono fatte salve le diverse disposizioni delle legislazioni regionali e degli strumenti urbanistici generali comunali.» ;
4) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, secondo i parametri di cui al comma 4, fermo restando quanto previsto dal comma 4-bis.»; ))

5) al comma 10, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), i comuni hanno comunque la facolta' di deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni.»;
h) all'articolo 17 (L):
1) al comma 4, dopo le parole: «di proprieta' dello Stato», sono inserite le seguenti: «, nonche' per gli interventi di manutenzione straordinaria (( di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), qualora comportanti aumento del carico urbanistico,» e dopo le parole: «delle sole opere di urbanizzazione» sono aggiunte le seguenti: «, purche' ne derivi un aumento della superficie calpestabile.» ));
2) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: «4-bis. Al fine di agevolare gli interventi di densificazione edilizia, per la ristrutturazione, il recupero e il riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione e' ridotto in misura non inferiore al venti per cento rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni (( nei casi non interessati da varianti urbanistiche, deroghe o cambi di destinazione d'uso comportanti maggior valore rispetto alla destinazione originaria )). I comuni definiscono, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, i criteri e le modalita' applicative per l'applicazione della relativa riduzione.»;
i) all'articolo 20 (R), il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati nei soli casi di progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.»;
l) nel Capo III, Titolo II, Parte I la rubrica e' sostituita dalla seguente: «SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' E DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA'»;
m) all'articolo 22 (L), sono apportate le seguenti modificazioni:
1) ai commi 1 e 2 le parole: «denuncia di inizio attivita'» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio attivita'» e le parole «denunce di inizio attivita'» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazioni certificate di inizio attivita'»;
2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata d'inizio attivita' e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.»;
(( n) nel capo III del titolo II della parte I, )) dopo l'articolo 23-bis, e' (( aggiunto )) il seguente:
«Art. 23-ter (Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante). - 1. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unita' immobiliare diversa da quella originaria, ancorche' non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purche' tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unita' immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:
a) (( residenziale ));
(( a-bis) turistico-ricettiva; ))
b) produttiva e direzionale;
c) commerciale;
d) rurale.
2. La destinazione d'uso di un fabbricato o di una unita' immobiliare e' quella prevalente in termini di superficie utile.
(( 3. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente articolo entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Decorso tale termine, trovano applicazione diretta le disposizioni del presente articolo. )) Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale e' sempre consentito.»;
o) all'articolo 24, comma 3, dopo le parole «il soggetto che ha presentato» sono inserite le seguenti: «la segnalazione certificata di inizio attivita' o»;
p) all'articolo 25 (R), comma 5-ter, le parole: «per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis e» sono soppresse;
q) dopo l'articolo 28, e' inserito il seguente:
«Art. 28-bis (Permesso di costruire convenzionato). - 1. Qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalita' semplificata, e' possibile il rilascio di un permesso di costruire convenzionato.
2. La convenzione (( , approvata con delibera del consiglio comunale, salva diversa previsione regionale, )) specifica gli obblighi, funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico, che il soggetto attuatore si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del titolo edilizio, il quale resta la fonte di regolamento degli interessi.
3. Sono, in particolare, soggetti alla stipula di convenzione:
a) la cessione di aree anche al fine dell'utilizzo di diritti edificatori;
b) la realizzazione di opere di urbanizzazione fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) le caratteristiche morfologiche degli interventi;
d) la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale.
4. La convenzione puo' prevedere modalita' di attuazione per stralci funzionali, cui si collegano gli oneri e le opere di urbanizzazione da eseguire e le relative garanzie.
5. Il termine di validita' del permesso di costruire convenzionato puo' essere modulato in relazione agli stralci funzionali previsti dalla convenzione.
6. Il procedimento di formazione del permesso di costruire convenzionato e' quello previsto dal Capo II del Titolo II (( della presente parte )). Alla convenzione si applica altresi' la disciplina dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.» ;
(( q-bis) all'articolo 31, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. L'autorita' competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, e' sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilita' penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonche' di responsabilita' disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.
4-ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico.
4-quater. Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni a statuto ordinario possono aumentare l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 4-bis e stabilire che siano periodicamente reiterabili qualora permanga l'inottemperanza all'ordine di demolizione». ))

2. (( L'espressione )) «denuncia di inizio attivita'» ovunque ricorra nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ad eccezione degli articoli 22, 23 e 24, comma 3, e' sostituita dalla seguente: «segnalazione certificata di inizio attivita'».
(( 2-bis. Le regioni a statuto ordinario assicurano l'attuazione di quanto previsto al comma 1, lettera c), numero 4), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2-ter. La disposizione di cui al comma 1, lettera i), non si applica ai comuni obbligati all'esercizio in forma associata della funzione fondamentale della pianificazione urbanistica ed edilizia, prima che sia decorso un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))

3. Le regioni, con proprie leggi, assicurano l'attivazione del potere sostitutivo allo scadere dei termini assegnati ai comuni per l'adozione da parte degli stessi dei piani attuativi comunque denominati in base alla normativa statale e regionale.
4. All'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dopo il sesto comma, e' inserito il seguente: «L'attuazione degli interventi previsti nelle convenzioni di cui al presente articolo ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, puo' avvenire per stralci funzionali e per fasi e tempi distinti. In tal caso per ogni stralcio funzionale nella convenzione saranno quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative garanzie purche' l'attuazione parziale sia coerente con l'intera area oggetto d'intervento.».
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, lett. b),
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, recante "Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia (Testo A)", come
modificato dalla presente legge:
"Art. 3 (L) Definizioni degli interventi edilizi (legge
5 agosto 1978, n. 457, art. 31)
1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:
OMISSIS
b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere
e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti
anche strutturali degli edifici, nonche' per realizzare ed
integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre
che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e
non comportino modifiche delle destinazioni di uso.
Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria
sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento
o accorpamento delle unita' immobiliari con esecuzione di
opere anche se comportanti la variazione delle superfici
delle singole unita' immobiliari nonche' del carico
urbanistico purche' non sia modificata la volumetria
complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria
destinazione di uso;
OMISSIS.".
Si riporta il testo dell'articolo 6, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante
"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia (Testo A)", come modificato dalla
presente legge:
"Art. 6 (L) Attivita' edilizia libera (legge 28 gennaio
1977, n. 10, art. 9, lettera c); legge 9 gennaio 1989, n.
13, art. 7, commi 1 e 2; decreto-legge 23 gennaio 1982, n.
9, art. 7, comma 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 marzo 1982, n. 94)
1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti
urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre
normative di settore aventi incidenza sulla disciplina
dell'attivita' edilizia e, in particolare, delle norme
antisismiche, di sicurezza, antincendio,
igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza
energetica nonche' delle disposizioni contenute nel codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi
sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a), ivi compresi gli
interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria
di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW;
b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere
architettoniche che non comportino la realizzazione di
rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che
alterino la sagoma dell'edificio;
c) le opere temporanee per attivita' di ricerca nel
sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione
di attivita' di ricerca di idrocarburi, e che siano
eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti
all'esercizio dell'attivita' agricola e le pratiche
agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti
idraulici agrari;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture
in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attivita'
agricola.
2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al
comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica,
dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato
all'amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza
alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa
l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti
interne, sempre che non riguardino le parti strutturali
dell'edificio;
b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze
contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse
al cessare della necessita' e, comunque, entro un termine
non superiore a novanta giorni;
c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi
esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro
l'indice di permeabilita', ove stabilito dallo strumento
urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di
intercapedini interamente interrate e non accessibili,
vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
d) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli
edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al
decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968,
n. 1444;
e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi
di arredo delle aree pertinenziali degli edifici;
e-bis) le modifiche interne di carattere edilizio sulla
superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio
d'impresa, sempre che non riguardino le parti strutturali,
ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali
adibiti ad esercizio d'impresa.
3.
4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2,
lettere a) ed e-bis), l'interessato trasmette
all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale e la
comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico
abilitato, il quale attesta, sotto la propria
responsabilita', che i lavori sono conformi agli strumenti
urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti,
nonche' che sono compatibili con la normativa in materia
sismica e con quella sul rendimento energetico
nell'edilizia e che non vi e' interessamento delle parti
strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene,
altresi', i dati identificativi dell'impresa alla quale si
intende affidare la realizzazione dei lavori.
5. Riguardo agli interventi di cui al comma 2, la
comunicazione di inizio dei lavori, laddove integrata con
la comunicazione di fine dei lavori, e' valida anche ai
fini di cui all'articolo 17, primo comma, lettera b), del
regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, ed e'
tempestivamente inoltrata da parte dell'amministrazione
comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.
6. Le regioni a statuto ordinario:
a) possono estendere la disciplina di cui al presente
articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli
previsti dai commi 1 e 2;
b) disciplinano con legge le modalita' per
l'effettuazione dei controlli.
7. La mancata comunicazione dell'inizio dei lavori di
cui al comma 2, ovvero la mancata comunicazione asseverata
dell'inizio dei lavori di cui al comma 4, comportano la
sanzione pecuniaria pari a 1000 euro. Tale sanzione e'
ridotta di due terzi se la comunicazione e' effettuata
spontaneamente quando l'intervento e' in corso di
esecuzione.
8. ABROGATO dall'articolo 12, comma 1, lett. f), del
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151.".
Si riporta il testo dell'articolo 17 del regio
decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con
modificazioni dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, recante
"Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione
del relativo reddito e formazione del nuovo catasto
edilizio urbano":
"Art. 17. Il nuovo catasto edilizio urbano e'
conservato e tenuto al corrente, in modo continuo ed anche
con verificazioni periodiche, allo scopo di tenere in
evidenza per ciascun Comune o porzione di Comune, le
mutazioni che avvengono:
a) rispetto alla persona del proprietario o del
possessore dei beni nonche' rispetto alla persona che gode
di diritti reali sui beni stessi;
b) nello stato dei beni, per quanto riguarda la
consistenza e l'attribuzione della categoria e della
classe.
Le tariffe possono essere rivedute in sede di
verificazione periodica od anche in dipendenza di
circostanze di carattere generale o locale nei modi e nei
termini da stabilirsi con regolamento, salvo quanto e'
disposto nel successivo art. 25.".
Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia (Testo A)", come
modificato dalla presente legge:
"Art. 10 (L). Interventi subordinati a permesso di
costruire (legge n. 10 del 1977, art. 1; legge 28 febbraio
1985, n. 47, art. 25, comma 4)
1. Costituiscono interventi di trasformazione
urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a
permesso di costruire:
a) gli interventi di nuova costruzione;
b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che
portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte
diverso dal precedente e che comportino modifiche della
volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti,
ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone
omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso,
nonche' gli interventi che comportino modificazioni della
sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive
modificazioni.
OMISSIS.".
Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante
"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia (Testo A)", come modificato dalla
presente legge:
"Art. 14 (L) Permesso di costruire in deroga agli
strumenti urbanistici (legge 17 agosto 1942, n. 1150, art.
41-quater, introdotto dall'art. 16 della legge 6 agosto
1967, n. 765; decreto legislativo n. 267 del 2000, art. 42,
comma 2, lettera b); legge 21 dicembre 1955, n. 1357, art.
3)
1. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti
urbanistici generali e' rilasciato esclusivamente per
edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico,
previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto
comunque delle disposizioni contenute nel decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e delle altre
normative di settore aventi incidenza sulla disciplina
dell'attivita' edilizia.
1-bis. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia,
attuati anche in aree industriali dismesse, e' ammessa la
richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle
destinazioni d'uso, previa deliberazione del Consiglio
comunale che ne attesta l'interesse pubblico a condizione
che il mutamento di destinazione d'uso non comporti un
aumento della superficie coperta prima dell'intervento di
ristrutturazione, fermo restando, nel caso di insediamenti
commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e
successive modificazioni.
2. Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione
agli interessati ai sensi dell'articolo 7 della legge 7
agosto 1990, n. 241.
3. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche,
sanitarie e di sicurezza, puo' riguardare esclusivamente i
limiti di densita' edilizia, di altezza e di distanza tra i
fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti
urbanistici generali ed esecutivi, nonche', nei casi di cui
al comma 1-bis, le destinazioni d'uso, fermo restando in
ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli
articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968,
n. 1444.".
Si riporta il testo dell'articolo 31, comma 2, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e
il consolidamento dei conti pubblici":
"Art. 31. Esercizi commerciali
OMISSIS
2. Secondo la disciplina dell'Unione Europea e
nazionale in materia di concorrenza, liberta' di
stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce
principio generale dell'ordinamento nazionale la liberta'
di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio
senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di
qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela
della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso
l'ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli
enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni
del presente comma entro il 30 settembre 2012, potendo
prevedere al riguardo, senza discriminazioni tra gli
operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali,
ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi
attivita' produttive e commerciali solo qualora vi sia la
necessita' di garantire la tutela della salute, dei
lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e
dei beni culturali.".
Si riporta il testo dell'articolo 15, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia (Testo A)", come
modificato dalla presente legge:
"Art. 15 (R) Efficacia temporale e decadenza del
permesso di costruire (legge 28 gennaio 1977, n. 10, art.
4, commi 3, 4 e 5; legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31,
comma 11)
OMISSIS
2. Il termine per l'inizio dei lavori non puo' essere
superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di
ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata,
non puo' superare tre anni dall'inizio dei lavori. Decorsi
tali termini il permesso decade di diritto per la parte non
eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga
richiesta una proroga. La proroga puo' essere accordata,
con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti,
estranei alla volonta' del titolare del permesso, oppure in
considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle
sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di
difficolta' tecnico-esecutive emerse successivamente
all'inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere
pubbliche il cui finanziamento sia previsto in piu'
esercizi finanziari.
2-bis. La proroga dei termini per l'inizio e
l'ultimazione dei lavori e' comunque accordata qualora i
lavori non possano essere iniziati o conclusi per
iniziative dell'amministrazione o dell'autorita'
giudiziaria rivelatesi poi infondate.
OMISSIS.".
Si riporta il testo dell'articolo 16, commi 4, 5, 10,
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, recante "Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia (Testo A)", come
modificato dalla presente legge:
"Art. 16 (L) Contributo per il rilascio del permesso di
costruire (legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 35, comma
1; 6, commi 1, 4 e 5; 11; legge 5 agosto 1978, n. 457, art.
47; legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 7; legge 29
settembre 1964, n. 847, artt. 1, comma 1, lettere b) e c),
e 4; legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 44; legge 11 marzo
1988, n. 67, art. 17; decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, art. 58, comma 1; legge 23 dicembre 1998, n. 448,
art. 61, comma 2)
OMISSIS
4. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e
secondaria e' stabilita con deliberazione del consiglio
comunale in base alle tabelle parametriche che la regione
definisce per classi di comuni in relazione:
a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei
comuni;
b) alle caratteristiche geografiche dei comuni;
c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti
urbanistici vigenti;
d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in
applicazione dall'articolo 41-quinquies, penultimo e ultimo
comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive
modifiche e integrazioni, nonche' delle leggi regionali;
d-bis) alla differenziazione tra gli interventi al fine
di incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore
densita' del costruito, quelli di ristrutturazione edilizia
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), anziche' quelli
di nuova costruzione;
d-ter) alla valutazione del maggior valore generato da
interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in
deroga o con cambio di destinazione d'uso. Tale maggior
valore, calcolato dall'amministrazione comunale, e'
suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il
comune e la parte privata ed e' erogato da quest'ultima al
comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che
attesta l'interesse pubblico, in versamento finanziario,
vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione
di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in
cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da
destinare a servizi di pubblica utilita', edilizia
residenziale sociale od opere pubbliche.
4-bis. Con riferimento a quanto previsto dal secondo
periodo della lettera d-ter) del comma 4, sono fatte salve
le diverse disposizioni delle legislazioni regionali e
degli strumenti urbanistici generali comunali.
5. Nel caso di mancata definizione delle tabelle
parametriche da parte della regione e fino alla definizione
delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via
provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale,
secondo i parametri di cui al comma 4, fermo restando
quanto previsto dal comma 4-bis.
OMISSIS
10. Nel caso di interventi su edifici esistenti il
costo di costruzione e' determinato in relazione al costo
degli interventi stessi, cosi' come individuati dal comune
in base ai progetti presentati per ottenere il permesso di
costruire. Al fine di incentivare il recupero del
patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di
ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera d), i comuni hanno comunque la facolta' di
deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi
siano inferiori ai valori determinati per le nuove
costruzioni.".
Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia (Testo A)", come
modificato dalla presente legge:
"Art. 17 (L) Riduzione o esonero dal contributo di
costruzione (legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 7,
comma 1; 9; decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, articoli 7
e 9, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94; legge 24
marzo 1989, n. 122, art. 11; legge 9 gennaio 1991, n. 10,
art. 26, comma 1; legge n. 662 del 1996, art. 2, comma 60)
OMISSIS
4. Per gli interventi da realizzarsi su immobili di
proprieta' dello Stato, nonche' per gli interventi di
manutenzione straordinaria di cui all'articolo 6, comma 2,
lettera a), qualora comportanti aumento del carico
urbanistico, il contributo di costruzione e' commisurato
alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione, purche'
ne derivi un aumento della superficie calpestabile.
4-bis. Al fine di agevolare gli interventi di
densificazione edilizia, per la ristrutturazione, il
recupero e il riuso degli immobili dismessi o in via di
dismissione, il contributo di costruzione e' ridotto in
misura non inferiore al venti per cento rispetto a quello
previsto per le nuove costruzioni nei casi non interessati
da varianti urbanistiche, deroghe o cambi di destinazione
d'uso comportanti maggior valore rispetto alla destinazione
originaria. I comuni definiscono, entro novanta giorni
dall'entrata in vigore della presente disposizione, i
criteri e le modalita' applicative per l'applicazione della
relativa riduzione.".
Si riporta il testo dell'articolo 20, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante
"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia (Testo A)", come modificato dalla
presente legge:
"Art. 20. Procedimento per il rilascio del permesso di
costruire (decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4,
commi 1, 2, 3 e 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 493)
1. La domanda per il rilascio del permesso di
costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai
sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico
corredata da un'attestazione concernente il titolo di
legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti, e
quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti
previsti dalla parte II. La domanda e' accompagnata da una
dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la
conformita' del progetto agli strumenti urbanistici
approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e
alle altre normative di settore aventi incidenza sulla
disciplina dell'attivita' edilizia e, in particolare, alle
norme antisismiche, di sicurezza, antincendio,
igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a
tale conformita' non comporti valutazioni
tecnico-discrezionali, alle norme relative all'efficienza
energetica.
2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al
richiedente il nominativo del responsabile del procedimento
ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni. L'esame delle domande si
svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione.
3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della
domanda, il responsabile del procedimento cura
l'istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello
unico, secondo quanto previsto all' articolo 5, comma 3, i
prescritti pareri e gli atti di assenso eventualmente
necessari e, valutata la conformita' del progetto alla
normativa vigente, formula una proposta di provvedimento,
corredata da una dettagliata relazione, con la
qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto.
4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga
che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia
necessario apportare modifiche di modesta entita' rispetto
al progetto originario, puo', nello stesso termine di cui
al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le
ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di
modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione,
e' tenuto ad integrare la documentazione nei successivi
quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma
sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di
cui al comma 3.
5. Il termine di cui al comma 3 puo' essere interrotto
una sola volta dal responsabile del procedimento, entro
trenta giorni dalla presentazione della domanda,
esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che
integrino o completino la documentazione presentata e che
non siano gia' nella disponibilita' dell'amministrazione o
che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso,
il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione
della documentazione integrativa.
5-bis. Se entro il termine di cui al comma 3 non sono
intervenute le intese, i concerti, i nulla osta o gli
assensi, comunque denominati, delle altre amministrazioni
pubbliche, o e' intervenuto il dissenso di una o piu'
amministrazioni interpellate, qualora tale dissenso non
risulti fondato sull'assoluta incompatibilita'
dell'intervento, il responsabile dello sportello unico
indice la conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14
e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni. Le amministrazioni che esprimono parere
positivo possono non intervenire alla conferenza di servizi
e trasmettere i relativi atti di assenso, dei quali si
tiene conto ai fini dell'individuazione delle posizioni
prevalenti per l'adozione della determinazione motivata di
conclusione del procedimento, di cui all'articolo 14-ter,
comma 6-bis, della citata legge n. 241 del 1990, e
successive modificazioni.
6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico
provvede a notificare all'interessato, e' adottato dal
dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine
di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3. Qualora
sia indetta la conferenza di servizi di cui al comma 5-bis,
la determinazione motivata di conclusione del procedimento,
assunta nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-ter
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, e', ad ogni effetto, titolo per la
realizzazione dell'intervento. Il termine di cui al primo
periodo e' fissato in quaranta giorni con la medesima
decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del
procedimento abbia comunicato all'istante i motivi che
ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi
dell'articolo 10-bis della citata legge n. 241 del 1990, e
successive modificazioni. Dell'avvenuto rilascio del
permesso di costruire e' data notizia al pubblico mediante
affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di
costruire sono indicati nel cartello esposto presso il
cantiere, secondo le modalita' stabilite dal regolamento
edilizio.
7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati nei
soli casi di progetti particolarmente complessi secondo la
motivata risoluzione del responsabile del procedimento.
8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del
provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il
responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato
diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende
formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui
sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali,
per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 9.
9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia
sottoposto a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali,
il termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del
relativo atto di assenso, il procedimento e' concluso con
l'adozione di un provvedimento espresso e si applica quanto
previsto dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
e successive modificazioni. In caso di diniego dell'atto di
assenso, eventualmente acquisito in conferenza di servizi,
decorso il termine per l'adozione del provvedimento finale,
la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende
respinta. Il responsabile del procedimento trasmette al
richiedente il provvedimento di diniego dell'atto di
assenso entro cinque giorni dalla data in cui e' acquisito
agli atti, con le indicazioni di cui all'articolo 3, comma
4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni. Per gli immobili sottoposti a vincolo
paesaggistico, resta fermo quanto previsto dall'articolo
146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42 e successive modificazioni.
10. ABROGATO dall' articolo 30, comma 1, lett. d), n.
3), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
11. Il termine per il rilascio del permesso di
costruire per gli interventi di cui all'articolo 22, comma
7, e' di settantacinque giorni dalla data di presentazione
della domanda.
12. Fermo restando quanto previsto dalla vigente
normativa in relazione agli adempimenti di competenza delle
amministrazioni statali coinvolte, sono fatte salve le
disposizioni contenute nelle leggi regionali che prevedano
misure di ulteriore semplificazione e ulteriori riduzioni
di termini procedimentali.
13. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato,
chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o
asseverazioni di cui al comma 1, dichiara o attesta
falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di
cui al medesimo comma e' punito con la reclusione da uno a
tre anni. In tali casi, il responsabile del procedimento
informa il competente ordine professionale per
l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.".
Si riporta il testo dell'articolo 22, commi 1 e 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia (Testo A)", come
modificato dalla presente legge:
"Art. 22 (L). Interventi subordinati a denuncia di
inizio attivita' (decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398,
art. 4, commi 7, 8, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 493, come modificato dall'art. 2,
comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo
risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 10 del
decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669; decreto-legge 25
marzo 1997, n. 67, art. 11, convertito, con modifiche,
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135; decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, in part. articoli 34 ss, e 149)
1. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata
di inizio attivita' gli interventi non riconducibili
all'elenco di cui all'articolo 10 e all'articolo 6, che
siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici,
dei regolamenti edilizi e della disciplina
urbanistico-edilizia vigente.
2. Sono, altresi', realizzabili mediante segnalazione
certificata di inizio attivita' le varianti a permessi di
costruire che non incidono sui parametri urbanistici e
sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso
e la categoria edilizia, non alterano la sagoma
dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive
modificazioni, e non violano le eventuali prescrizioni
contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attivita'
di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonche' ai fini del
rilascio del certificato di agibilita', tali segnalazioni
certificate di inizio attivita' costituiscono parte
integrante del procedimento relativo al permesso di
costruzione dell'intervento principale e possono essere
presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei
lavori.
2-bis. Sono realizzabili mediante segnalazione
certificata d'inizio attivita' e comunicate a fine lavori
con attestazione del professionista, le varianti a permessi
di costruire che non configurano una variazione essenziale,
a condizione che siano conformi alle prescrizioni
urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione
degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa
sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di
tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e
dalle altre normative di settore.
OMISSIS.".
Si riporta il testo dell'articolo 24, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante
"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia (Testo A)", come modificato dalla
presente legge:
"Art. 24 (L). Certificato di agibilita' (regio decreto
27 luglio 1934, n. 1265, articoli 220; 221, comma 2, come
modificato dall'art. 70, decreto legislativo 30 dicembre
1999, n. 507; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
articoli 107 e 109; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 52,
comma 1)
1. Il certificato di agibilita' attesta la sussistenza
delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrita',
risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli
stessi installati, valutate secondo quanto dispone la
normativa vigente.
2. Il certificato di agibilita' viene rilasciato dal
dirigente o dal responsabile del competente ufficio
comunale con riferimento ai seguenti interventi:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano
influire sulle condizioni di cui al comma 1.
3. Con riferimento agli interventi di cui al comma 2,
il soggetto titolare del permesso di costruire o il
soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di
inizio attivita' o la denuncia di inizio attivita', o i
loro successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il
rilascio del certificato di agibilita'. La mancata
presentazione della domanda comporta l'applicazione della
sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro.
4. Alla domanda per il rilascio del certificato di
agibilita' deve essere allegato copia della dichiarazione
presentata per la iscrizione in catasto, redatta in
conformita' alle disposizioni dell'articolo 6 del regio
decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, e successive
modificazioni e integrazioni.
4-bis. Il certificato di agibilita' puo' essere
richiesto anche:
a) per singoli edifici o singole porzioni della
costruzione, purche' funzionalmente autonomi, qualora siano
state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione
primaria relative all'intero intervento edilizio e siano
state completate e collaudate le parti strutturali
connesse, nonche' collaudati e certificati gli impianti
relativi alle parti comuni;
b) per singole unita' immobiliari, purche' siano
completate e collaudate le opere strutturali connesse,
siano certificati gli impianti e siano completate le parti
comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate
funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilita'
parziale.".
Si riporta il testo dell'articolo 25, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante
"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia (Testo A)", come modificato dalla
presente legge:
"Art. 25 (R). Procedimento di rilascio del certificato
di agibilita' (decreto del Presidente della Repubblica 22
aprile 1994, n. 425; legge 5 novembre 1971, n. 1086,
articoli 7 e 8)
1. Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di
finitura dell'intervento, il soggetto di cui all'articolo
24, comma 3, e' tenuto a presentare allo sportello unico la
domanda di rilascio del certificato di agibilita',
corredata della seguente documentazione:
a) richiesta di accatastamento dell'edificio,
sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di
agibilita', che lo sportello unico provvede a trasmettere
al catasto;
b) dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente
il certificato di agibilita' di conformita' dell'opera
rispetto al progetto approvato, nonche' in ordine alla
avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrita' degli
ambienti;
c) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta
la conformita' degli impianti installati negli edifici
adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli
articoli 113 e 127, nonche' all'articolo 1 della legge 9
gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di collaudo degli
stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione di
conformita' degli impianti prevista dagli articoli 111 e
126 del presente testo unico.
2. Lo sportello unico comunica al richiedente, entro
dieci giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma
1, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi
degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di
cui al comma 1, il dirigente o il responsabile del
competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione
dell'edificio, rilascia il certificato di agibilita'
verificata la seguente documentazione:
a) certificato di collaudo statico di cui all'articolo
67;
b) certificato del competente ufficio tecnico della
regione, di cui all'articolo 62, attestante la conformita'
delle opere eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni
di cui al capo IV della parte II;
c) la documentazione indicata al comma 1;
d) dichiarazione di conformita' delle opere realizzate
alla normativa vigente in materia di accessibilita' e
superamento delle barriere architettoniche di cui
all'articolo 77, nonche' all'articolo 82.
4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3,
l'agibilita' si intende attestata nel caso sia stato
rilasciato il parere dell'A.S.L. di cui all'articolo 5,
comma 3, lettera a). In caso di autodichiarazione, il
termine per la formazione del silenzio-assenso e' di
sessanta giorni.
5. Il termine di cui al comma 3 puo' essere interrotto
una sola volta dal responsabile del procedimento, entro
quindici giorni dalla domanda, esclusivamente per la
richiesta di documentazione integrativa, che non sia gia'
nella disponibilita' dell'amministrazione o che non possa
essere acquisita autonomamente. In tal caso, il termine di
trenta giorni ricomincia a decorrere dalla data di
ricezione della documentazione integrativa.
5-bis. Ove l'interessato non proponga domanda ai sensi
del comma 1, fermo restando l'obbligo di presentazione
della documentazione di cui al comma 3, lettere a), b) e
d), del presente articolo e all'articolo 5, comma 3,
lettera a), presenta la dichiarazione del direttore dei
lavori o, qualora non nominato, di un professionista
abilitato, con la quale si attesta la conformita'
dell'opera al progetto presentato e la sua agibilita',
corredata dalla seguente documentazione:
a) richiesta di accatastamento dell'edificio che lo
sportello unico provvede a trasmettere al catasto;
b) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta
la conformita' degli impianti installati negli edifici alle
condizioni di sicurezza, igiene, salubrita', risparmio
energetico valutate secondo la normativa vigente.
5-ter. Le Regioni a statuto ordinario disciplinano con
legge le modalita' per l'effettuazione dei controlli.".
Si riporta il testo dell'articolo 32 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE."
"Art. 32. Amministrazioni aggiudicatrici e altri
soggetti aggiudicatori (artt. 1 e 8, direttiva 2004/18;
art. 2, legge n. 109/1994; art. 1, d.lgs. n. 358/1992;
artt. 2 e 3, co. 5, d.lgs. n. 157/1995)
1. Salvo quanto dispongono il comma 2 e il comma 3, le
norme del presente titolo, nonche' quelle della parte I, IV
e V, si applicano in relazione ai seguenti contratti, di
importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo
28:
a) lavori, servizi, forniture, affidati dalle
amministrazioni aggiudicatrici;
b) appalti di lavori pubblici affidati dai
concessionari di lavori pubblici che non sono
amministrazioni aggiudicatrici, nei limiti stabiliti
dall'articolo 142;
c) lavori, servizi, forniture affidati dalle societa'
con capitale pubblico, anche non maggioritario, che non
sono organismi di diritto pubblico, che hanno ad oggetto
della loro attivita' la realizzazione di lavori o opere,
ovvero la produzione di beni o servizi, non destinati ad
essere collocati sul mercato in regime di libera
concorrenza, ivi comprese le societa' di cui agli articoli
113, 113-bis, 115 e 116 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali;
d) lavori, affidati da soggetti privati, di cui
all'allegato I, nonche' lavori di edilizia relativi ad
ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo
libero, edifici scolastici e universitari, edifici
destinati a funzioni pubbliche amministrative, di importo
superiore a un milione di euro, per la cui realizzazione
sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a),
un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in
conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento
dell'importo dei lavori;
e) appalti di servizi, affidati da soggetti privati,
relativamente ai servizi il cui valore stimato, al netto
dell'i.v.a., sia pari o superiore a 211.000 euro, allorche'
tali appalti sono connessi ad un appalto di lavori di cui
alla lettera d) del presente comma, e per i quali sia
previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un
contributo diretto e specifico, in conto interessi o in
conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento
dell'importo dei servizi;
f) lavori pubblici affidati dai concessionari di
servizi, quando essi sono strettamente strumentali alla
gestione del servizio e le opere pubbliche diventano di
proprieta' dell'amministrazione aggiudicatrice;
g) lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti
privati, titolari di permesso di costruire, che assumono in
via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a
scomputo totale o parziale del contributo previsto per il
rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto
1942, n. 1150. L'amministrazione che rilascia il permesso
di costruire puo' prevedere che, in relazione alla
realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'avente
diritto a richiedere il permesso di costruire presenti
all'amministrazione stessa, in sede di richiesta del
permesso di costruire, un progetto preliminare delle opere
da eseguire, con l'indicazione del tempo massimo in cui
devono essere completate, allegando lo schema del relativo
contratto di appalto. L'amministrazione, sulla base del
progetto preliminare, indice una gara con le modalita'
previste dall'articolo 55. Oggetto del contratto, previa
acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta,
sono la progettazione esecutiva e le esecuzioni di lavori.
L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il
corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva ed
esecutiva, per l'esecuzione dei lavori e per gli oneri di
sicurezza;
h) lavori, servizi forniture affidati dagli enti
aggiudicatori di cui all'articolo 207, qualora, ai sensi
dell'articolo 214, devono trovare applicazione le
disposizioni della parte II anziche' quelle della parte III
del presente codice.
2. Ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f),
g) non si applicano gli articoli 63; 78, comma 2; 90, comma
6; 92; 128; in relazione alla fase di esecuzione del
contratto si applicano solo le norme che disciplinano il
collaudo. Ai soggetti di cui al comma 1, lettere c) ed h),
non si applicano gli articoli 78, comma 2; 90, comma 6; 92;
128; in relazione alla fase di esecuzione del contratto si
applicano solo le norme che disciplinano il collaudo.
3. Le societa' di cui al comma 1, lettera c) non sono
tenute ad applicare le disposizioni del presente codice
limitatamente alla realizzazione dell'opera pubblica o alla
gestione del servizio per i quali sono state specificamente
costituite, se ricorrono le seguenti condizioni:
1) la scelta del socio privato e' avvenuta nel rispetto
di procedure di evidenza pubblica;
2) il socio privato ha i requisiti di qualificazione
previsti dal presente codice in relazione alla prestazione
per cui la societa' e' stata costituita;
3) la societa' provvede in via diretta alla
realizzazione dell'opera o del servizio, in misura
superiore al 70% del relativo importo.
4. Il provvedimento che concede il contributo di cui
alle lettere d) ed e) del comma 1 deve porre come
condizione il rispetto, da parte del soggetto beneficiario,
delle norme del presente codice.
Fatto salvo quanto previsto dalle eventuali leggi che
prevedono le sovvenzioni, il cinquanta per cento delle
stesse puo' essere erogato solo dopo l'avvenuto affidamento
dell'appalto, previa verifica, da parte del
sovvenzionatore, che la procedura di affidamento si e'
svolta nel rispetto del presente codice. Il mancato
rispetto del presente codice costituisce causa di decadenza
dal contributo.".
Si riporta il testo dell'articolo 11, della legge 7
agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi.":
"Art. 11 Accordi integrativi o sostitutivi del
provvedimento
1. In accoglimento di osservazioni e proposte
presentate a norma dell'articolo 10, l'amministrazione
procedente puo' concludere, senza pregiudizio dei diritti
dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico
interesse, accordi con gli interessati al fine di
determinare il contenuto discrezionale del provvedimento
finale ovvero in sostituzione di questo.
1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi
di cui al comma 1, il responsabile del procedimento puo'
predisporre un calendario di incontri cui invita,
separatamente o contestualmente, il destinatario del
provvedimento ed eventuali controinteressati.
2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono
essere stipulati, a pena di nullita', per atto scritto,
salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si
applicano, ove non diversamente previsto, i principi del
codice civile in materia di obbligazioni e contratti in
quanto compatibili. Gli accordi di cui al presente articolo
devono essere motivati ai sensi dell'articolo 3.
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono
soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse
l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo,
salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un
indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi
verificatisi in danno del privato.
4-bis. A garanzia dell'imparzialita' e del buon
andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in
cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle
ipotesi previste al comma 1, la stipulazione dell'accordo
e' preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe
competente per l'adozione del provvedimento.
5. ABROGATO dall'articolo 4, comma 1, n. 14)
dell'Allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto
disposto dall'articolo 2, comma 1 del medesimo decreto
legislativo n. 104/2010.".
Si riporta il testo dell'articolo 31, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante
"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia (Testo A)", come modificato dalla
presente legge:
"Art. 31 (L). Interventi eseguiti in assenza di
permesso di costruire, in totale difformita' o con
variazioni essenziali (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art.
7; decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 2,
convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n.
298; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli
107 e 109)
1. Sono interventi eseguiti in totale difformita' dal
permesso di costruire quelli che comportano la
realizzazione di un organismo edilizio integralmente
diverso per caratteristiche tipologiche, plano-volumetriche
o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso,
ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti
indicati nel progetto e tali da costituire un organismo
edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed
autonomamente utilizzabile.
2. Il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in
assenza di permesso, in totale difformita' dal medesimo,
ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi
dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al
responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione,
indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di
diritto, ai sensi del comma 3.
3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla
demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel
termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e
l'area di sedime, nonche' quella necessaria, secondo le
vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di
opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto
gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita
non puo' comunque essere superiore a dieci volte la
complessiva superficie utile abusivamente costruita.
4. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione
a demolire, nel termine di cui al precedente comma 3,
previa notifica all'interessato, costituisce titolo per
l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei
registri immobiliari, che deve essere eseguita
gratuitamente.
4-bis. L'autorita' competente, constatata
l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa
pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000
euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni
previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi
realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2
dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio
idrogeologico elevato o molto elevato, e' sempre irrogata
nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del
provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilita'
penali, costituisce elemento di valutazione della
performance individuale nonche' di responsabilita'
disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del
funzionario inadempiente.
4-ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis
spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla
demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e
all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde
pubblico.
4-quater. Ferme restando le competenze delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, le regioni a statuto ordinario possono aumentare
l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste
dal comma 4-bis e stabilire che siano periodicamente
reiterabili qualora permanga l'inottemperanza all'ordine di
demolizione.
5. L'opera acquisita e' demolita con ordinanza del
dirigente o del responsabile del competente ufficio
comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con
deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di
prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non
contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.
6. Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni
sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo
di inedificabilita', l'acquisizione gratuita, nel caso di
inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica
di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la
vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni
provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al
ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili
dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli,
l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del
comune.
7. Il segretario comunale redige e pubblica
mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, i dati
relativi agli immobili e alle opere realizzati
abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed
agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di
sospensione e trasmette i dati anzidetti all'autorita'
giudiziaria competente, al presidente della giunta
regionale e, tramite l'ufficio territoriale del governo, al
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
8. In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni
dalla data di constatazione della inosservanza delle
disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 27, ovvero
protrattasi oltre il termine stabilito dal comma 3 del
medesimo articolo 27, il competente organo regionale, nei
successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti
eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione
alla competente autorita' giudiziaria ai fini
dell'esercizio dell'azione penale.
9. Per le opere abusive di cui al presente articolo, il
giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui
all'articolo 44, ordina la demolizione delle opere stesse
se ancora non sia stata altrimenti eseguita.
9-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo
22, comma 3.".
Si riporta il testo dell'articolo 28, della legge 17
agosto 1942, n. 1150, recante "Legge urbanistica", come
modificato dalla presente legge:
"Art. 28. Lottizzazione di aree
Prima dell'approvazione del piano regolatore generale o
del programma di fabbricazione di cui all'art. 34 della
presente legge e' vietato procedere alla lottizzazione dei
terreni a scopo edilizio.
Nei comuni forniti di programma di fabbricazione ed in
quelli dotati di piano regolatore generale fino a quando
non sia stato approvato il piano particolareggiato di
esecuzione, la lottizzazione di terreno a scopo edilizio
puo' essere autorizzata dal comune previo nullaosta del
provveditore regionale alle opere pubbliche, sentita la
sezione urbanistica regionale, nonche' la competente
soprintendenza.
L'autorizzazione di cui al comma precedente puo' essere
rilasciata anche dai comuni che hanno adottato il programma
di fabbricazione o il piano regolatore generale, se entro
dodici mesi dalla presentazione al Ministero dei lavori
pubblici la competente Autorita' non ha adottato alcuna
determinazione, sempre che si tratti di piani di
lottizzazione conformi al piano regolatore generale ovvero
al programma di fabbricazione adottato.
Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di
concerto con i Ministri per l'interno e per la pubblica
istruzione puo' disporsi che il nullaosta
all'autorizzazione di cui ai precedenti commi venga
rilasciato per determinati comuni con decreto del Ministro
per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per la
pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore dei
lavori pubblici.
L'autorizzazione comunale e' subordinata alla stipula
di una convenzione, da trascriversi a cura del
proprietario, che preveda:
1) la cessione gratuita entro termini prestabiliti
delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione
primaria, precisate dall'art. 4 della legge 29 settembre
1964, n. 847, nonche' la cessione gratuita delle aree
necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria nei
limiti di cui al successivo n. 2;
2) l'assunzione, a carico del proprietario, degli oneri
relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una
quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria
relative alla lottizzazione o di quelle opere che siano
necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi; la
quota e' determinata in proporzione all'entita' e alle
caratteristiche degli insediamenti delle lottizzazioni;
3) i termini non superiori ai dieci anni entro i quali
deve essere ultimata l'esecuzione delle opere di cui al
precedente paragrafo;
4) congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli
obblighi derivanti dalla convenzione.
La convenzione deve essere approvata con deliberazione
consiliare nei modi e forme di legge.
L'attuazione degli interventi previsti nelle
convenzioni di cui al presente articolo ovvero degli
accordi similari comunque denominati dalla legislazione
regionale, puo' avvenire per stralci funzionali e per fasi
e tempi distinti. In tal caso per ogni stralcio funzionale
nella convenzione saranno quantificati gli oneri di
urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e
le relative garanzie purche' l'attuazione parziale sia
coerente con l'intera area oggetto d'intervento.
Il rilascio delle licenze edilizie nell'ambito dei
singoli lotti e' subordinato all'impegno della
contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione
primaria relativa ai lotti stessi.
Sono fatte salve soltanto ai fini del quinto comma le
autorizzazioni rilasciate sulla base di deliberazioni del
Consiglio comunale, approvate nei modi e forme di legge,
aventi data anteriore al 2 dicembre 1966.
Il termine per l'esecuzione di opere di urbanizzazione
poste a carico del proprietario e' stabilito in dieci anni
a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge,
salvo che non sia stato previsto un termine diverso.
Le autorizzazioni rilasciate dopo il 2 dicembre 1966 e
prima dell'entrata in vigore della presente legge e
relative a lottizzazioni per le quali non siano stati
stipulati atti di convenzione contenenti gli oneri e i
vincoli precisati al quinto comma del presente articolo,
restano sospese fino alla stipula di dette convenzioni.
Nei comuni forniti di programma di fabbricazione e in
quelli dotati di piano regolatore generale anche se non si
e' provveduto alla formazione del piano particolareggiato
di esecuzione, il sindaco ha facolta' di invitare i
proprietari delle aree fabbricabili esistenti nelle singole
zone a presentare entro congruo termine un progetto di
lottizzazione delle aree stesse. Se essi non aderiscono,
provvede alla compilazione d'ufficio.
Il progetto di lottizzazione approvato con le
modificazioni che l'Autorita' comunale abbia ritenuto di
apportare e' notificato per mezzo del messo comunale ai
proprietari delle aree fabbricabili con invito a
dichiarare, entro 30 giorni dalla notifica, se l'accettino.
Ove manchi tale accettazione, il podesta' ha facolta' di
variare il progetto di lottizzazione in conformita' alle
richieste degli interessati o di procedere alla
espropriazione delle aree.".
 
(( Art. 17-bis
Regolamento unico edilizio

1. Dopo il comma 1-quinquies dell'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e' inserito il seguente:
«1-sexies. Il Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, tali accordi costituiscono livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Il regolamento edilizio-tipo, che indica i requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico, e' adottato dai comuni nei termini fissati dai suddetti accordi, comunque entro i termini previsti dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.». ))

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante
"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia (Testo A)", come modificato dalla
presente legge:
"Art. 4 (L). Regolamenti edilizi comunali (legge 17
agosto 1942, n. 1150, art. 33)
1. Il regolamento che i comuni adottano ai sensi
dell'articolo 2, comma 4, deve contenere la disciplina
delle modalita' costruttive, con particolare riguardo al
rispetto delle normative tecnico-estetiche,
igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilita' degli
immobili e delle pertinenze degli stessi.
1-bis. ABROGATO dall'articolo 11, comma 5, lett. a),
del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, a decorrere
dal 29 marzo 2011, ai sensi di quanto disposto
dall'articolo 47, comma 1, del medesimo decreto legislativo
n. 28/2011.
1-ter. Entro il 1° giugno 2014, i comuni adeguano il
regolamento di cui al comma 1 prevedendo, con decorrenza
dalla medesima data, che ai fini del conseguimento del
titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista,
per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da
quello residenziale con superficie utile superiore a 500
metri quadrati e per i relativi interventi di
ristrutturazione edilizia, l'installazione di
infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli
idonee a permettere la connessione di una vettura da
ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da
ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in
conformita' alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate
nel regolamento stesso.
1-quater. Decorso inutilmente il termine di cui al
comma 1-ter del presente articolo, le regioni applicano, in
relazione ai titoli abilitativi edilizi difformi da quanto
ivi previsto, i poteri inibitori e di annullamento
stabiliti nelle rispettive leggi regionali o, in difetto di
queste ultime, provvedono ai sensi dell'articolo 39.
1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e
1-quater non si applicano agli immobili di proprieta' delle
amministrazioni pubbliche.
1-sexies. Il Governo, le regioni e le autonomie locali,
in attuazione del principio di leale collaborazione,
concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno
2003, n. 131, per l'adozione di uno schema di regolamento
edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare le
norme e gli adempimenti. Ai sensi dell'articolo 117,
secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, tali
accordi costituiscono livello essenziale delle prestazioni,
concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili
e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale. Il regolamento edilizio-tipo, che
indica i requisiti prestazionali degli edifici, con
particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio
energetico, e' adottato dai comuni nei termini fissati dai
suddetti accordi, comunque entro i termini previsti
dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni.
2. Nel caso in cui il comune intenda istituire la
Commissione edilizia, il regolamento indica gli interventi
sottoposti al preventivo parere di tale organo
consultivo.".
Si riporta il testo dell'articolo 9, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante "Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali.":
"Art. 9. Funzioni.
1. La Conferenza unificata assume deliberazioni,
promuove e sancisce intese ed accordi, esprime pareri,
designa rappresentanti in relazione alle materie ed ai
compiti di interesse comune alle regioni, alle province, ai
comuni e alle comunita' montane.
2. La Conferenza unificata e' comunque competente in
tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunita'
montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali debbano esprimersi su un
medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata:
a) esprime parere:
1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni di
legge collegati;
2) sul documento di programmazione economica e
finanziaria;
3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in base
all'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
b) promuove e sancisce intese tra Governo, regioni,
province, comuni e comunita' montane. Nel caso di mancata
intesa o di urgenza si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 3, commi 3 e 4;
c) promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni,
province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare
l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in
collaborazione attivita' di interesse comune;
d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle
autonomie locali indicati, rispettivamente, dai presidenti
delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano,
dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei casi previsti dalla
legge;
e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra
Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane nei
casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione di
protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e
locali secondo le modalita' di cui all'articolo 6;
f) e' consultata sulle linee generali delle politiche
del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e
mobilita' del personale connessi al conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali;
g) esprime gli indirizzi per l'attivita' dell'Agenzia
per i servizi sanitari regionali.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo'
sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta
delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di
preminente interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita' montane.
4. Ferma restando la necessita' dell'assenso del
Governo per l'adozione delle deliberazioni di competenza
della Conferenza unificata, l'assenso delle regioni, delle
province, dei comuni e delle comunita' montane e' assunto
con il consenso distinto dei membri dei due gruppi delle
autonomie che compongono, rispettivamente, la Conferenza
Stato-regioni e la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali. L'assenso e' espresso di regola all'unanimita' dei
membri dei due predetti gruppi. Ove questa non sia
raggiunta l'assenso e' espresso dalla maggioranza dei
rappresentanti di ciascuno dei due gruppi.
5. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ha
compiti di:
a) coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le
autonomie locali;
b) studio, informazione e confronto nelle problematiche
connesse agli indirizzi di politica generale che possono
incidere sulle funzioni proprie o delegate di province e
comuni e comunita' montane.
6. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in
particolare, e' sede di discussione ed esame:
a) dei problemi relativi all'ordinamento ed al
funzionamento degli enti locali, compresi gli aspetti
relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle
risorse umane e strumentali, nonche' delle iniziative
legislative e degli atti generali di governo a cio'
attinenti;
b) dei problemi relativi alle attivita' di gestione ed
erogazione dei servizi pubblici;
c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di cui
al presente comma che venga sottoposto, anche su richiesta
del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, al parere
della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei Ministri
o dal Presidente delegato.
7. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ha
inoltre il compito di favorire:
a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento
dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
b) la promozione di accordi o contratti di programma ai
sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n.
498;
c) le attivita' relative alla organizzazione di
manifestazioni che coinvolgono piu' comuni o province da
celebrare in ambito nazionale.".
Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 5
giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla
L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3":
"Art. 8. Attuazione dell'articolo 120 della
Costituzione sul potere sostitutivo.
1. Nei casi e per le finalita' previsti dall'articolo
120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente
per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti
locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per
adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso
inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri,
sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro
competente o del Presidente del Consiglio dei ministri,
adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero
nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio
dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale
della Regione interessata al provvedimento.
2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda
necessario al fine di porre rimedio alla violazione della
normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui
al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro competente per materia.
L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato.
3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto
speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi
riguardi Comuni, Province o Citta' metropolitane, la nomina
del commissario deve tenere conto dei principi di
sussidiarieta' e di leale collaborazione. Il commissario
provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali
qualora tale organo sia stato istituito.
4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento
sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in
pericolo le finalita' tutelate dall'articolo 120 della
Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o
degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che
sono immediatamente comunicati alla Conferenza
Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Citta' e autonomie
locali, allargata ai rappresentanti delle Comunita'
montane, che possono chiederne il riesame.
5. I provvedimenti sostitutivi devono essere
proporzionati alle finalita' perseguite.
6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione
non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112.".
L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che
la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle
Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 7
agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi.":
"Art. 2.Conclusione del procedimento.
1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad
un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le
pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo
mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se
ravvisano la manifesta irricevibilita', inammissibilita',
improcedibilita' o infondatezza della domanda, le pubbliche
amministrazioni concludono il procedimento con un
provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la
cui motivazione puo' consistere in un sintetico riferimento
al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i
provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un
termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti
pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di
trenta giorni.
3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, adottati ai sensi dell' articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei
Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e per la
semplificazione normativa, sono individuati i termini non
superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri
ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
i quali devono concludersi i procedimenti di propria
competenza.
4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita'
dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione
amministrativa, della natura degli interessi pubblici
tutelati e della particolare complessita' del procedimento,
sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per
la conclusione dei procedimenti di competenza delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i
decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche
dei Ministri per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa
deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi
previsti non possono comunque superare i centottanta
giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto
della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti
l'immigrazione.
5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche
disposizioni normative, le autorita' di garanzia e di
vigilanza disciplinano, in conformita' ai propri
ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di
rispettiva competenza.
6. I termini per la conclusione del procedimento
decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal
ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad
iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto dall' articolo 17, i
termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo
possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo
non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di
informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o
qualita' non attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le
disposizioni dell' articolo 14, comma 2.
8. La tutela in materia di silenzio
dell'amministrazione e' disciplinata dal codice del
processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in giudicato che
accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio
inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via
telematica, alla Corte dei conti. 9. La mancata o tardiva
emanazione del provvedimento costituisce elemento di
valutazione della performance individuale, nonche' di
responsabilita' disciplinare e amministrativo-contabile del
dirigente e del funzionario inadempiente.
9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle
figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui
attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia.
Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo
si considera attribuito al dirigente generale o, in
mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza
al funzionario di piu' elevato livello presente
nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito
internet istituzionale dell'amministrazione e' pubblicata,
in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella
homepage, l'indicazione del soggetto a cui e' attribuito il
potere sostitutivo e a cui l'interessato puo' rivolgersi ai
sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in
caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del
responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del
procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del
proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di
lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle
disposizioni del presente comma, assume la sua medesima
responsabilita' oltre a quella propria.
9-ter. Decorso inutilmente il termine per la
conclusione del procedimento o quello superiore di cui al
comma 7, il privato puo' rivolgersi al responsabile di cui
al comma 9-bis perche', entro un termine pari alla meta' di
quello originariamente previsto, concluda il procedimento
attraverso le strutture competenti o con la nomina di un
commissario.
9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del
comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica
all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per
tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali
non e' stato rispettato il termine di conclusione previsto
dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni
provvedono all'attuazione del presente comma, con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su
istanza di parte sono espressamente indicati il termine
previsto dalla legge o dai regolamenti e quello
effettivamente impiegato.".
 
Art. 18
(( Liberalizzazione del mercato delle grandi locazioni
ad uso non abitativo

1. All'articolo 79 della legge 27 luglio 1978, n. 392, dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:
«In deroga alle disposizioni del primo comma, nei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, anche se adibiti ad attivita' alberghiera, per i quali sia pattuito un canone annuo superiore ad euro 250.000, e che non siano riferiti a locali qualificati di interesse storico a seguito di provvedimento regionale o comunale, e' facolta' delle parti concordare contrattualmente termini e condizioni in deroga alle disposizioni della presente legge. I contratti di cui al periodo precedente devono essere approvati per iscritto».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi ad ogni effetto le disposizioni previgenti. ))

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 79 della legge 27
luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili
urbani), come integrato dal comma 1 dell'art. 18, D.L. 12
settembre 2014, n. 133, che ha aggiunto il comma 3:
"Art. 79. Patti contrari alla legge.
E' nulla ogni pattuizione diretta a limitare la durata
legale del contratto o ad attribuire al locatore un canone
maggiore rispetto a quello previsto dagli articoli
precedenti ovvero ad attribuirgli altro vantaggio in
contrasto con le disposizioni della presente legge.
Il conduttore con azione proponibile fino a sei mesi
dopo la riconsegna dell'immobile locato, puo' ripetere le
somme sotto qualsiasi forma corrisposte in violazione dei
divieti e dei limiti previsti dalla presente legge.
In deroga alle disposizioni del primo comma, nei
contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso
da quello di abitazione, anche se adibiti ad attivita'
alberghiera, per i quali sia pattuito un canone annuo
superiore ad euro 250.000, e che non siano riferiti a
locali qualificati di interesse storico a seguito di
provvedimento regionale o comunale, e' facolta' delle parti
concordare contrattualmente termini e condizioni in deroga
alle disposizioni della presente legge. I contratti di cui
al periodo precedente devono essere provati per iscritto.".
 
Art. 19
Esenzione da ogni imposta degli accordi di riduzione
dei canoni di locazione

1. La registrazione dell'atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione ancora in essere e' esente dalle imposte di registro e di bollo.
(( 1-bis. Nella definizione degli accordi di cui al presente articolo, anche nell'ambito di iniziative intraprese da agenzie o istituti per le locazioni, comunque denominati, le parti possono avvalersi dell'assistenza delle organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori, sia in relazione ai contratti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sia in relazione ai contratti di cui al medesimo articolo 2, commi 3 e 5, della legge n. 431 del 1998, e successive modificazioni. Il conduttore, con propria comunicazione, puo' avanzare richiesta motivata di riduzione del canone contrattuale. Ove la trattativa si concluda con la determinazione di un canone ridotto e' facolta' dei comuni riconoscere un'aliquota ridotta dell'imposta municipale propria. ))
Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, della
legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e
del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo):
"Art. 2. (Modalita' di stipula e di rinnovo dei
contratti di locazione).
1. Le parti possono stipulare contratti di locazione di
durata non inferiore a quattro anni, decorsi i quali i
contratti sono rinnovati per un periodo di quattro anni,
fatti salvi i casi in cui il locatore intenda adibire
l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di
cui all'articolo 3, ovvero vendere l'immobile alle
condizioni e con le modalita' di cui al medesimo articolo
3. Alla seconda scadenza del contratto, ciascuna delle
parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a
nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del
contratto, comunicando la propria intenzione con lettera
raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi
prima della scadenza. La parte interpellata deve rispondere
a mezzo lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla
data di ricezione della raccomandata di cui al secondo
periodo. In mancanza di risposta o di accordo il contratto
si intendera' scaduto alla data di cessazione della
locazione. In mancanza della comunicazione di cui al
secondo periodo il contratto e' rinnovato tacitamente alle
medesime condizioni.
(omissis)".
 
Art. 20
Misure per il rilancio del settore immobiliare

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 119:
1) le parole: «del 51 per cento», (( ovunque ricorrono, )) sono sostituite dalle seguenti: «del 60 per cento» e le parole: «il 35 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 25 per cento»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il requisito partecipativo del 25 per cento non si applica in ogni caso per le societa' il cui capitale sia gia' quotato. Ove il requisito partecipativo del 60 per cento venisse superato a seguito di operazioni societarie straordinarie o sul mercato dei capitali il regime speciale di cui al precedente periodo e' sospeso sino a quando il suddetto requisito partecipativo non venga ristabilito nei limiti imposti dalla presente norma.»;
b) dopo il comma 119 sono inseriti i seguenti:
«119-bis. I requisiti partecipativi di cui al comma 119 devono essere verificati entro il primo periodo d'imposta per cui si esercita l'opzione ai sensi del comma 120; in tal caso il regime speciale esplica i propri effetti dall'inizio di detto periodo. Tuttavia, per le societa' che al termine del primo periodo d'imposta abbiano realizzato il solo requisito del 25 per cento e' consentito di verificare l'ulteriore requisito partecipativo del 60 per cento nei due esercizi successivi. In tal caso, il regime speciale previsto dal comma 119 si applica a partire dall'inizio del periodo d'imposta in cui detto requisito partecipativo viene verificato e fino ad allora la societa' applica in via ordinaria l'imposta sul reddito delle societa' e l'imposta regionale sulle attivita' produttive. L'imposta d'ingresso di cui al comma 126, l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze da conferimento di cui al comma 137 e le imposte ipotecarie e catastali di cui al comma 139 sono applicate, rispettivamente dalla societa' che ha presentato l'opzione e dal soggetto conferente, in via provvisoria fino al realizzarsi dell'accesso al regime speciale. Se l'accesso al regime speciale non si realizza, le suddette imposte sono rideterminate e dovute in via ordinaria entro la fine del quarto periodo d'imposta successivo alla presentazione dell'opzione. Le imposte corrisposte in via provvisoria costituiscono credito d'imposta (( utilizzabile )) ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
119-ter. Le SIIQ non costituiscono Organismi di investimento collettivo del risparmio di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»;
c) al comma 121:
1) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Agli stessi effetti assumono rilevanza le quote di partecipazione nei fondi immobiliari indicati nel comma 131 e i relativi proventi.»;
2) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «In caso di alienazione degli immobili e dei diritti reali su immobili destinati alla locazione, anche nel caso di loro classificazione tra le attivita' correnti, ai fini della verifica del parametro reddituale concorrono a formare i componenti positivi derivanti dallo svolgimento di attivita' di locazione immobiliare soltanto le eventuali plusvalenze realizzate»;
d) al comma 122, le parole: «due esercizi» sono sostituite dalle seguenti: «tre esercizi»;
e) al comma 123:
1) le parole: «l'85 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 70 per cento»;
2) al primo periodo, dopo la parola: «partecipazioni» sono inserite le seguenti: «o di quote di partecipazione in fondi immobiliari di cui al comma 131»;
f) dopo il comma 123 e' inserito il seguente:
«123-bis. Ai fini del comma 123, i proventi rivenienti dalle plusvalenze nette realizzate su immobili destinati alla locazione nonche' derivanti dalla cessione di partecipazioni in SIIQ e SIINQ o di quote in fondi immobiliari di cui al comma 131, incluse nella gestione esente ai sensi del comma 131, (( sono soggetti )) all'obbligo di distribuzione per il 50 per cento nei due esercizi successivi a quello di realizzo.»;
g) al comma 127, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «In caso di alienazione degli immobili o dei diritti reali anteriormente a tale termine, la differenza fra il valore normale assoggettato all'imposta di cui ai commi 126 e 137 e il costo fiscale riconosciuto prima dell'ingresso nel regime speciale, al netto delle quote di ammortamento calcolate su tale costo, e' assoggettato ad imposizione ordinaria e l'imposta sostitutiva proporzionalmente imputabile agli immobili e ai diritti reali alienati costituisce credito d'imposta.»;
h) al comma 131, al secondo periodo, dopo le parole: «locazione immobiliare svolta da tali societa'», e' aggiunto il seguente periodo: «, ovvero le plusvalenze o minusvalenze relative a immobili destinati alla locazione e a partecipazioni in SIIQ o SIINQ e i proventi e le plusvalenze o minusvalenze (( relativi a quote )) di partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare istituiti in Italia e disciplinati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che investono almeno l'80 per cento del valore delle attivita' in immobili, diritti reali immobiliari, anche derivanti da rapporti concessori o da contratti di locazione finanziaria su immobili a carattere traslativo, e in partecipazioni in societa' immobiliari o in altri fondi immobiliari, destinati alla locazione immobiliare, ivi inclusi i fondi destinati all'investimento in beni immobili a prevalente utilizzo sociale, ovvero in partecipazioni in SIIQ o SIINQ. Sui proventi di cui al periodo precedente distribuiti dai predetti fondi immobiliari alle SIIQ non si applica la ritenuta prevista dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.»;
i) al comma 134:
1) al secondo periodo, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431», e' inserito il seguente periodo: «, ivi inclusi i contratti di locazione relativi agli alloggi sociali realizzati o recuperati in attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 11 dell'Allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009, pubblicato nella gazzetta ufficiale del 19 agosto 2009, n. 191; (( la presente disposizione costituisce deroga )) all'unificazione dell'aliquota di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Per le distribuzioni eseguite nei confronti di soggetti non residenti si applicano, sussistendone i presupposti, le convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito e a tal fine si applica l'articolo 7, comma 3-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410».
l) al comma 141-bis, primo periodo, dopo le parole: «locazione immobiliare» sono aggiunte le seguenti «, anche svolta mediante partecipazioni in societa' che abbiano (( espresso l'opzione )) congiunta per il regime speciale di cui al comma 125».
2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 140 sono inseriti i seguenti:
«140-bis. Il concambio eseguito dai fondi immobiliari istituiti e disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in sede di liquidazione totale o parziale mediante assegnazione ai quotisti di azioni di societa' che abbiano optato per il regime di cui al comma 119, ricevute a seguito di conferimento di immobili nelle stesse societa' non costituisce realizzo ai fini delle imposte sui redditi in capo al quotista e alle azioni della SIIQ ricevute dagli stessi quotisti e' attribuito il medesimo valore fiscale delle quote del fondo. Per la SIIQ conferitaria, il valore di conferimento iscritto in bilancio costituisce valore fiscalmente riconosciuto agli effetti del comma 127. Qualora il conferimento di cui ai periodi precedenti sia effettuato nei confronti di una SIIQ gia' esistente non si applicano al fondo conferente gli obblighi di offerta pubblica ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a condizione che il fondo stesso provveda all'assegnazione delle azioni ai quotisti entro il termine di 30 giorni dall'acquisto.
140-ter. Ai conferimenti effettuati dai fondi immobiliari istituiti e disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in societa', che abbiano optato per il regime speciale di cui al comma 119 e aventi ad oggetto una pluralita' di immobili prevalentemente locati, si applica l'articolo 2, terzo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. I predetti conferimenti si considerano compresi, agli effetti delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, fra gli atti previsti nell'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 3), della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nell'articolo 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e nell'articolo 4 della tariffa allegata al medesimo decreto legislativo n. 347 del 1990. Le cessioni di azioni o quote effettuate nella fase di liquidazione di cui al comma 140-bis, si considerano, ai fini dell'articolo 19-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, operazioni che non formano oggetto dell'attivita' propria del soggetto passivo.
140-quater. Il medesimo trattamento fiscale di cui al comma 140-ter si applica alle assegnazioni che abbiano ad oggetto una pluralita' di immobili prevalentemente locati eseguite per la liquidazione delle quote da fondi immobiliari istituiti e disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a societa' che abbiano optato per il regime di cui al comma 119.».
3. All'onere derivante dal comma 1, lettera f), pari a 1,06 milioni (( di euro )) per l'anno 2014, 3,26 milioni per l'anno 2015, a 3,33 milioni per l'anno 2016, a 3,38 milioni per l'anno 2017, a 4,17 milioni per l'anno 2018, a 4,97 milioni per l'anno 2019, a 5,30 milioni per l'anno 2020 e a 4,90 milioni (( di euro annui )) a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.
4. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo del comma 18, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonche' dalle dichiarazioni di conformita' catastale previste dall'articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;
b) al primo periodo del comma 19, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' dalle dichiarazioni di conformita' catastale previste dall'articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;
c) dopo il comma 19 e' inserito il seguente comma 19-bis: «Nei casi delle operazioni immobiliari di cui al presente articolo, e di quelle di cui all'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, l'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, puo' essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento e non si applica la disposizione di cui al comma 3 del medesimo articolo 6.».
(( c-bis) dopo il comma 20 e' aggiunto il seguente:
«20-bis. Agli immobili del patrimonio abitativo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale oggetto di conferimenti o trasferimenti a uno o piu' fondi comuni di investimento immobiliare di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2014, continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi da 3 a 20 del presente articolo. Al fine di accelerare il processo di dismissione del patrimonio suddetto ai conduttori, il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e' prorogato al 31 dicembre 2013».
4-bis. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, e' inserito il seguente:
«Art. 13-bis (Disposizione interpretativa dell'articolo 13, comma 2). - 1. Il comma 2 dell'articolo 13 si interpreta nel senso che il requisito di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 13, e conseguentemente la tutela prevista nel citato comma 2, non viene meno anche nei casi di acquisto della proprieta' o di conseguimento dell'assegnazione in virtu' di accordi negoziali o di aggiudicazione di asta, avvenuti in qualunque procedura esecutiva».
4-ter. Al comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E' altresi' esclusa la soppressione delle esenzioni e delle agevolazioni tributarie riferite agli atti di cui ai commi 1 e 2 aventi ad oggetto immobili pubblici interessati da operazioni di permuta, dalle procedure di cui agli articoli 2, 3, 3-ter e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, all'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, e agli articoli 33 e 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, e all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601».
4-quater. Al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: «degli enti territoriali» sono inserite le seguenti: «e delle altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,» e dopo le parole: «che intendono dismettere» sono aggiunte le seguenti: «e le altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 provvedono secondo i rispettivi ordinamenti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183».
4-quinquies. All'articolo 3 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2-quater e' abrogato;
b) al comma 2-quinquies e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In assenza della predetta individuazione, all'Agenzia del demanio e' in ogni caso consentito procedere alla dismissione o al conferimento dei beni da essa individuati, salvo parere contrario del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da rendere entro trenta giorni dalla richiesta»;
c) al comma 2-sexies, al primo periodo, le parole: «Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e il» sono soppresse, la parola: «comunicano» e' sostituita dalla seguente: «comunica» e le parole: «ai commi 2-quater e» sono sostituite dalle seguenti: «al comma»; dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «In assenza della predetta comunicazione, all'Agenzia del demanio e' in ogni caso consentito procedere alla dismissione o al conferimento dei beni da essa individuati, salvo parere contrario del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da rendere entro trenta giorni dalla richiesta». ))

Riferimenti normativi

Comma 1:
Si riporta il testo del comma 119 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007), come modificato dalla presente
legge:
"119. A partire dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso alla data del 30 giugno 2007, le societa'
per azioni residenti, ai fini fiscali, nel territorio dello
Stato svolgenti in via prevalente l'attivita' di locazione
immobiliare, i cui titoli di partecipazione siano negoziati
in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione
europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio
economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al
comma 1 dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nelle quali nessun
socio possieda direttamente o indirettamente piu' del 60
per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e
piu' del 60 per cento dei diritti di partecipazione agli
utili ed almeno il 25 per cento delle azioni sia detenuto
da soci che non possiedano al momento delle opzioni
direttamente o indirettamente piu' del 2 per cento dei
diritti di voto nell'assemblea ordinaria e piu' del 2 per
cento dei diritti di partecipazione agli utili, possono
avvalersi del regime speciale opzionale civile e fiscale
disciplinato dalle disposizioni del presente comma e dei
commi da 120 a 141 e dalle relative norme di attuazione che
saranno stabilite con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare ai sensi del comma 141 entro il
30 aprile 2007. Il requisito partecipativo del 25 per cento
non si applica in ogni caso per le societa' il cui capitale
sia gia' quotato. Ove il requisito partecipativo del 60 per
cento venisse superato a seguito di operazioni societarie
straordinarie o sul mercato dei capitali il regime speciale
di cui al precedente periodo e' sospeso sino a quando il
suddetto requisito partecipativo non venga ristabilito nei
limiti imposti dalla presente norma."
Si riporta il testo del comma 121 dell'articolo 1 della
citata legge n. 296 del 2006, come modificato dalla
presente legge:
"121. L'attivita' di locazione immobiliare si considera
svolta in via prevalente se gli immobili posseduti a titolo
di proprieta' o di altro diritto reale ad essa destinati
rappresentano almeno l'80 per cento dell'attivo
patrimoniale e se, in ciascun esercizio, i ricavi da essa
provenienti rappresentano almeno l'80 per cento dei
componenti positivi del conto economico. Agli effetti della
verifica di detti parametri, assumono rilevanza anche le
partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie ai
sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 28
febbraio 2005, n. 38, detenute in altre SIIQ nonche' quelle
detenute nelle societa' che esercitino l'opzione di cui al
comma 125 e i relativi dividendi formati, a loro volta, con
utili derivanti dall'attivita' di locazione immobiliare
svolta da tali societa'. Agli stessi effetti assumono
rilevanza le quote di partecipazione nei fondi immobiliari
indicati nel comma 131 e i relativi proventi. In caso di
alienazione degli immobili e dei diritti reali su immobili
destinati alla locazione, anche nel caso di loro
classificazione tra le attivita' correnti, ai fini della
verifica del parametro reddituale concorrono a formare i
componenti positivi derivanti dallo svolgimento di
attivita' di locazione immobiliare soltanto le eventuali
plusvalenze realizzate. La societa' che abbia optato per il
regime speciale deve tenere contabilita' separate per
rilevare i fatti di gestione dell'attivita' di locazione
immobiliare e delle altre attivita', dando indicazione, tra
le informazioni integrative al bilancio, dei criteri
adottati per la ripartizione dei costi e degli altri
componenti comuni.".
Si riporta il testo del comma 122 dell'articolo 1 della
citata legge n. 296 del 2006, come modificato dalla
presente legge:
"122. Fermo restando quanto disposto dal comma 127, la
mancata osservanza per tre esercizi consecutivi di una
delle condizioni di prevalenza indicate nel comma 121
determina la definitiva cessazione dal regime speciale e
l'applicazione delle ordinarie regole gia' a partire dal
secondo dei tre esercizi considerati."
Si riporta il testo del comma 123 dell'articolo 1 della
citata legge n. 296 del 2006, come modificato dalla
presente legge:
"123. L'opzione per il regime speciale comporta
l'obbligo, in ciascun esercizio, di distribuire ai soci
almeno il 70 per cento dell'utile netto derivante
dall'attivita' di locazione immobiliare e dal possesso
delle partecipazioni o di quote di partecipazione in fondi
immobiliari di cui al comma 131 indicate al comma 121; se
l'utile complessivo di esercizio disponibile per la
distribuzione e' di importo inferiore a quello derivante
dall'attivita' di locazione immobiliare e dal possesso di
dette partecipazioni, la percentuale suddetta si applica su
tale minore importo."
Si riporta il testo del comma 127 dell'articolo 1 della
citata legge n. 296 del 2006, come modificato dalla
presente legge:
"1. 127. Il valore normale costituisce il nuovo valore
fiscalmente riconosciuto degli immobili e dei diritti reali
su immobili di cui al comma 126, rilevando anche agli
effetti della verifica del parametro patrimoniale di cui al
comma 121, a decorrere dal quarto periodo d'imposta
successivo a quello anteriore all'ingresso nel regime
speciale. In caso di alienazione degli immobili o dei
diritti reali anteriormente a tale termine, la differenza
fra il valore normale assoggettato all'imposta di cui ai
commi 126 e 137 e il costo fiscale riconosciuto prima
dell'ingresso nel regime speciale, al netto delle quote di
ammortamento calcolate su tale costo, e' assoggettato ad
imposizione ordinaria e l'imposta sostitutiva
proporzionalmente imputabile agli immobili e ai diritti
reali alienati costituisce credito d'imposta.".
Si riporta il testo del comma 131 dell'articolo 1 della
citata legge n. 296 del 2006, come modificato dalla
presente legge:
"131. Dal periodo d'imposta da cui ha effetto l'opzione
per il regime speciale, il reddito d'impresa derivante
dall'attivita' di locazione immobiliare e' esente
dall'imposta sul reddito delle societa' e la parte di utile
civilistico ad esso corrispondente e' assoggettata ad
imposizione in capo ai partecipanti secondo le regole
stabilite nei commi da 134 a 136. Si comprendono nel
reddito esente i dividendi percepiti, provenienti dalle
societa' indicate nel comma 121, formati con utili
derivanti dall'attivita' di locazione immobiliare svolta da
tali societa', ovvero le plusvalenze o minusvalenze
relative a immobili destinati alla locazione e a
partecipazioni in SIIQ o SIINQ e i proventi e le
plusvalenze o minusvalenze relativi a quote di
partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare
istituiti in Italia e disciplinati dal testo unico di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che
investono almeno l'80 per cento del valore delle attivita'
in immobili, diritti reali immobiliari, anche derivanti da
rapporti concessori o da contratti di locazione finanziaria
su immobili a carattere traslativo, e in partecipazioni in
societa' immobiliari o in altri fondi immobiliari,
destinati alla locazione immobiliare, ivi inclusi i fondi
destinati all'investimento in beni immobili a prevalente
utilizzo sociale, ovvero in partecipazioni in SIIQ o SIINQ.
Sui proventi di cui al periodo precedente distribuiti dai
predetti fondi immobiliari alle SIIQ non si applica la
ritenuta prevista dall'articolo 7, comma 2, del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
Analoga esenzione si applica anche agli effetti
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, tenendo
conto, a tal fine, della parte del valore della produzione
attribuibile all'attivita' di locazione immobiliare. Con il
decreto di attuazione previsto dal comma 119, possono
essere stabiliti criteri anche forfetari per la
determinazione del valore della produzione esente."
Si riporta il testo del comma 134 dell'articolo 1 della
citata legge n. 296 del 2006, come modificato dalla
presente legge:
"134. I soggetti residenti presso i quali i titoli di
partecipazione detenuti nelle SIIQ sono stati depositati,
direttamente o indirettamente, aderenti al sistema di
deposito accentrato e gestito dalla Monte Titoli Spa ai
sensi del regolamento CONSOB emanato in base all'articolo
10 della legge 19 giugno 1986, n. 289, nonche' i soggetti
non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito
accentrato aderenti al sistema Monte Titoli operano, con
obbligo di rivalsa, una ritenuta del 20 per cento sugli
utili in qualunque forma corrisposti a soggetti diversi da
altre SIIQ, derivanti dall'attivita' di locazione
immobiliare nonche' dal possesso delle partecipazioni
indicate nel comma 121. La misura della ritenuta e' ridotta
al 15 per cento in relazione alla parte dell'utile di
esercizio riferibile a contratti di locazione di immobili
ad uso abitativo stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma
3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ivi inclusi i
contratti di locazione relativi agli alloggi sociali
realizzati o recuperati in attuazione dell'articolo 11 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
dell'articolo 11 dell'Allegato al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, pubblicato nella
gazzetta ufficiale del 19 agosto 2009, n. 191; la presente
disposizione costituisce deroga all'unificazione
dell'aliquota di cui all'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. La
ritenuta e' applicata a titolo d'acconto, con conseguente
concorso dell'intero importo dei dividendi percepiti alla
formazione del reddito imponibile, nei confronti di: a)
imprenditori individuali, se le partecipazioni sono
relative all'impresa commerciale; b) societa' in nome
collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, societa'
ed enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1
dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato delle societa' e degli enti di cui
alla lettera d) del predetto articolo 73, comma 1. La
ritenuta e' applicata a titolo d'imposta in tutti gli altri
casi. La ritenuta non e' operata sugli utili corrisposti
alle forme di previdenza complementare di cui al decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e agli organismi
d'investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia
e disciplinati dal testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonche' su quelli che
concorrono a formare il risultato maturato delle gestioni
individuali di portafoglio di cui all'articolo 7 del
decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. Le societa'
che abbiano esercitato l'opzione congiunta per il regime
speciale di cui al comma 125 operano la ritenuta secondo le
regole indicate nei precedenti periodi solo nei confronti
dei soci diversi dalla SIIQ controllante e da altre SIIQ.
Per le distribuzioni eseguite nei confronti di soggetti non
residenti si applicano, sussistendone i presupposti, le
convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito e
a tal fine si applica l'articolo 7, comma 3-bis, del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410."
Si riporta il testo del comma 141-bis dell'articolo 1
della citata legge n. 296 del 2006, come modificato dalla
presente legge:
"141-bis. Le disposizioni dei commi da 119 a 141 si
applicano altresi' alle societa' residenti negli Stati
membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi
nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze adottato ai sensi del comma 1 dell'articolo
168-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato
con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, con riferimento alle stabili organizzazioni
svolgenti in via prevalente l'attivita' di locazione
immobiliare, anche svolta mediante partecipazioni in
societa' che abbiano espresso l'opzione congiunta per il
regime speciale di cui al comma 125. Dal periodo d'imposta
da cui ha effetto l'opzione per il regime speciale, il
reddito d'impresa derivante dall'attivita' di locazione
immobiliare svolta dalle stabili organizzazioni e'
assoggettato ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
con aliquota del 20 per cento da versare entro il termine
previsto per il versamento a saldo delle imposte sui
redditi.".
Comma 3:
Si riporta il testo vigente del comma 10 dell'articolo
27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive
modificazioni (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria
2000):
"10. I canoni di cui al comma 9 sono versati entro il
31 ottobre di ciascun anno sulla base del fatturato,
conseguito nell'anno precedente, riferibile all'esercizio
dell'attivita' radiotelevisiva, tenendo conto altresi' dei
proventi derivanti dal finanziamento del servizio pubblico
al netto dei diritti dell'erario. Entro il 31 ottobre 2000
i soggetti che eserciscono legittimamente l'attivita' di
radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva in
ambito nazionale e locale sono tenuti a corrispondere il
canone di cui sopra sulla base del fatturato conseguito nel
1999. Le modalita' attuative del presente comma sono
disciplinate con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, di concerto con
il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro delle
finanze (106). L'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni puo' disporre in qualsiasi momento
accertamenti e verifiche utilizzando gli strumenti di cui
all'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 7), della legge
31 luglio 1997, n. 249. Decorso un triennio dalla data di
entrata in vigore della presente legge, l'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni provvede alla rideterminazione
dei canoni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c),
numero 5), della citata legge n. 249 del 1997. Ottantadue
miliardi di lire annue a decorrere dal 2000 sono destinate
alle misure di sostegno previste dall'articolo 45, comma 3,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Conseguentemente,
all'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, le parole: «24 miliardi per l'anno 2000 e 33 miliardi
per l'anno 2001» sono soppresse.".
Comma 4:
Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351 (Disposizioni urgenti in materia
di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio
immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di
investimento immobiliare), convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 3. Modalita' per la cessione degli immobili.
1. I beni immobili individuati ai sensi dell'articolo 1
possono essere trasferiti a titolo oneroso alle societa'
costituite ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 con uno o
piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale. L'inclusione nei decreti produce il passaggio
dei beni al patrimonio disponibile. Con gli stessi decreti
sono determinati:
a) il prezzo iniziale che le societa' corrispondono a
titolo definitivo a fronte del trasferimento dei beni
immobili e le modalita' di pagamento dell'eventuale
residuo, che puo' anche essere rappresentato da titoli;
b) le caratteristiche dell'operazione di
cartolarizzazione che le societa' realizzano per finanziare
il pagamento del prezzo. All'atto di ogni operazione di
cartolarizzazione e' nominato un rappresentante comune dei
portatori dei titoli, il quale, oltre ai poteri stabiliti
in sede di nomina a tutela dell'interesse dei portatori dei
titoli, approva le modificazioni delle condizioni
dell'operazione;
c) l'immissione delle societa' nel possesso dei beni
immobili trasferiti;
d) la gestione dei beni immobili trasferiti e dei
contratti accessori, da regolarsi in via convenzionale con
criteri di remunerativita';
e) le modalita' per la valorizzazione e la rivendita
dei beni immobili trasferiti (14).
1-bis. Per quanto concerne i beni immobili di enti
pubblici soggetti a vigilanza di altro Ministero, i decreti
del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottati di
concerto con il Ministro vigilante. Per i beni dello Stato
di particolare valore artistico e storico i decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze sono adottati di
concerto con il Ministro per i beni e le attivita'
culturali (15).
2. Fino alla rivendita dei beni immobili trasferiti ai
sensi del comma 1 i gestori degli stessi, individuati ai
sensi del comma 1, lettera d), sono responsabili a tutti
gli effetti ed a proprie spese per gli interventi necessari
di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche' per
l'adeguamento dei beni alla normativa vigente.
3. E' riconosciuto in favore dei conduttori delle
unita' immobiliari ad uso residenziale il diritto di
opzione per l'acquisto, in forma individuale e a mezzo di
mandato collettivo, al prezzo determinato secondo quanto
disposto dai commi 7 e 8. Le modalita' di esercizio
dell'opzione sono determinate con i decreti di cui al comma
1. Sono confermate le agevolazioni di cui al comma 8
dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996,
n. 104. Le medesime agevolazioni di cui al comma 8
dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996,
n. 104, sono estese ai conduttori delle unita' ad uso
residenziale trasferite alle societa' costituite ai sensi
del comma 1 dell'articolo 2 (16).
3-bis. E' riconosciuto in favore dei conduttori delle
unita' immobiliari ad uso diverso da quello residenziale il
diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale, al
prezzo determinato secondo quanto disposto dal comma 7. Le
modalita' di esercizio del diritto di opzione sono
determinate con i decreti di cui al comma 1.
4. E' riconosciuto il diritto dei conduttori delle
unita' immobiliari ad uso residenziale, con reddito
familiare complessivo annuo lordo, determinato con le
modalita' previste dall'articolo 21 della legge 5 agosto
1978, n. 457, e successive modificazioni, inferiore a
19.000 euro, al rinnovo del contratto di locazione per un
periodo di nove anni, a decorrere dalla prima scadenza del
contratto successiva al trasferimento dell'unita'
immobiliare alle societa' di cui al comma 1 dell'articolo
2, con applicazione del medesimo canone di locazione in
atto alla data di scadenza del contratto. Per le famiglie
con componenti ultrasessantacinquenni o con componenti
disabili il limite del reddito familiare complessivo lordo,
determinato con le modalita' indicate nel periodo
precedente, e' pari a 22.000 euro. Nei casi previsti dai
primi due periodi del presente comma, qualora l'originario
contratto di locazione non sia stato formalmente rinnovato
ma ricorrano comunque le condizioni previste dal primo
periodo del comma 6, il rinnovo del contratto di locazione
per un periodo di nove anni decorre dalla data, successiva
al trasferimento dell'unita' immobiliare alle societa' di
cui al comma 1 dell'articolo 2, in cui sarebbe scaduto il
contratto di locazione se fosse stato rinnovato. Per le
unita' immobiliari occupate da conduttori
ultrasessantacinquenni o nel cui nucleo familiare siano
compresi soggetti conviventi, legati da rapporti di
coniugio o di parentela in linea retta, portatori di
handicap, accertato ai sensi della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, e' consentita l'alienazione della sola nuda
proprieta', quando essi abbiano esercitato il diritto di
opzione e prelazione di cui al comma 5 con riferimento al
solo diritto di usufrutto.
5. E' riconosciuto il diritto di prelazione in favore
dei conduttori delle unita' immobiliari ad uso
residenziale, delle unita' immobiliari ad uso diverso da
quello residenziale nonche' in favore degli affittuari dei
terreni, solo per il caso di vendita degli immobili ad un
prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione. Il
diritto di prelazione eventualmente spettante ai sensi di
legge ai conduttori delle singole unita' immobiliari ad uso
diverso da quello residenziale puo' essere esercitato
unicamente nel caso di vendita frazionata degli immobili.
La vendita si considera frazionata esclusivamente nel caso
in cui ciascuna unita' immobiliare sia offerta in vendita
singolarmente a condizioni specificatamente riferite a tale
unita'. Il diritto di prelazione sussiste anche se la
vendita frazionata e' successiva ad un acquisto in blocco.
I decreti di cui al comma 1 individuano, anche in deroga a
quanto previsto dalla vigente normativa, gli adempimenti
necessari al fine di consentire l'esercizio del diritto di
prelazione da parte dei soggetti che ne sono titolari.
6. I diritti dei conduttori e degli affittuari dei
terreni sono riconosciuti se essi sono in regola con il
pagamento dei canoni e degli oneri accessori e sempre che
non sia stata accertata l'irregolarita' dell'affitto o
della locazione. Sono inoltre riconosciuti i diritti dei
conduttori delle unita' immobiliari ad uso residenziale
purche' essi o gli altri membri conviventi del nucleo
familiare non siano proprietari di altra abitazione
adeguata alle esigenze del nucleo familiare nel comune di
residenza. I diritti di opzione e di prelazione spettano
anche ai familiari conviventi, nonche' agli eredi del
conduttore con lui conviventi ed ai portieri degli stabili
oggetto della vendita, in caso di eliminazione del servizio
di portineria.
7. Il prezzo di vendita degli immobili e delle unita'
immobiliari e' determinato in ogni caso sulla base delle
valutazioni correnti di mercato, prendendo a riferimento i
prezzi effettivi di compravendite di immobili e unita'
immobiliari aventi caratteristiche analoghe. I terreni e le
unita' immobiliari liberi ovvero i terreni e le unita'
immobiliari per i quali gli affittuari o i conduttori non
hanno esercitato il diritto di opzione per l'acquisto, sono
posti in vendita al miglior offerente individuato con
procedura competitiva, le cui caratteristiche sono
determinate dai decreti di cui al comma 1, fermo restando
il diritto di prelazione di cui al comma 5.
7-bis. Ai conduttori delle unita' immobiliari ad uso
diverso da quello residenziale, nell'ipotesi di vendita in
blocco, spetta il diritto di opzione all'acquisto a mezzo
di mandato collettivo, a condizione che questo sia
conferito dai conduttori che rappresentino il 100 per cento
delle unita' facenti parte del blocco oggetto di vendita.
Il prezzo di acquisto e' quello risultante all'esito della
procedura competitiva. Le modalita' ed i termini di
esercizio del diritto di opzione stabilito dal presente
comma sono determinati con i decreti di cui al comma 1.
8. Il prezzo di vendita delle unita' immobiliari ad uso
residenziale, escluse quelle di pregio ai sensi del comma
13, offerte in opzione ai conduttori che acquistano in
forma individuale e' pari al prezzo di mercato delle stesse
unita' immobiliari libere diminuito del 30 per cento. Per i
medesimi immobili e' altresi' confermato l'ulteriore
abbattimento di prezzo, secondo i coefficienti in vigore,
in favore esclusivamente dei conduttori che acquistano a
mezzo di mandato collettivo unita' immobiliari ad uso
residenziale che rappresentano almeno l'80 per cento delle
unita' residenziali complessive dell'immobile, al netto di
quelle libere. Per i medesimi immobili e' concesso, in
favore dei conduttori che acquistano a mezzo di mandato
collettivo e rappresentano almeno il 50 per cento, ma meno
dell'80 per cento delle unita' residenziali complessive
dell'immobile al netto di quelle libere, un abbattimento
del prezzo di cui al primo periodo fino a un massimo dell'8
per cento. Le modalita' di applicazione degli abbattimenti
di prezzo sono determinate con i decreti di cui al comma 1.
Il prezzo di vendita dei terreni e' pari al prezzo di
mercato degli stessi immobili liberi, diminuito del 30 per
cento. E' riconosciuto agli affittuari il diritto di
opzione per l'acquisto da esercitarsi con le modalita' e
nei termini di cui al comma 3 del presente articolo. Agli
affittuari coltivatori diretti o imprenditori agricoli che
esercitano il diritto di opzione per l'acquisto, e'
concesso l'ulteriore abbattimento di prezzo secondo
percentuali analoghe a quelle previste dal presente comma e
determinate con i decreti di cui al comma 1. Gli affittuari
che esercitano il diritto di opzione possono procedere
all'acquisto dei terreni attraverso il regime di aiuto di
Stato n. 110/2001, approvato dalla Commissione europea con
decisione comunitaria n. SG (2001) D/288933 del 3 giugno
2001. Non si applicano alle operazioni fondiarie attuate
attraverso il regime di aiuto di Stato n. 110/2001 le
disposizioni previste dall'articolo 8 della legge 26 maggio
1965, n. 590, e dall'articolo 7 della legge 14 agosto 1971,
n. 817. Tali operazioni usufruiscono delle agevolazioni
tributarie per la formazione e l'arrotondamento della
proprieta' contadina previste dalla legge 6 agosto 1954, n.
604.
9. La determinazione esatta del prezzo di vendita di
ciascun bene immobile e unita' immobiliare, nonche'
l'espletamento, ove necessario, delle attivita' inerenti
l'accatastamento dei beni immobili trasferiti e la
ricostruzione della documentazione ad essi relativa,
possono essere affidati all'Agenzia del territorio e a
societa' aventi particolare esperienza nel settore
immobiliare, individuate con procedura competitiva, le cui
caratteristiche sono determinate dai decreti di cui al
comma 1.
10. I beni immobili degli enti previdenziali pubblici
ricompresi nei programmi straordinari di dismissione di cui
all'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
n. 140, e successive modificazioni, che non sono stati
aggiudicati alla data del 31 ottobre 2001, sono alienati
con le modalita' di cui al presente decreto.
11. I beni immobili degli enti previdenziali pubblici,
diversi da quelli di cui al comma 10 e che non sono stati
venduti alla data del 31 ottobre 2001, sono alienati con le
modalita' di cui al presente decreto. La disposizione non
si applica ai beni immobili ad uso prevalentemente
strumentale. Il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali emana direttive agli enti previdenziali pubblici
per l'unificazione dei rispettivi uffici, sedi e sportelli.
12. Il prezzo per il trasferimento dei beni immobili e'
corrisposto agli enti previdenziali titolari dei beni
medesimi. Le relative disponibilita' sono acquisite al
bilancio per essere accreditate su conti di tesoreria
vincolati intestati all'ente venditore; sulle giacenze e'
riconosciuto un interesse annuo al tasso fissato con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. E'
abrogato il comma 3 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre
1999, n. 488. La copertura delle riserve tecniche e delle
riserve legali degli enti previdenziali pubblici vincolati
a costituirle e' realizzata anche utilizzando il
corrispettivo di cui al comma 1, lettera a), e i proventi
di cui all'articolo 4. Viene estesa all'INPDAI la facolta'
di accesso alla Tesoreria centrale dello Stato per
anticipazioni relative al fabbisogno finanziario delle
gestioni previdenziali, ai sensi di quanto disposto
dall'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370,
nonche' dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1998, n.
448.
13. Con i decreti di cui al comma 1, su proposta
dell'Agenzia del territorio, sono individuati gli immobili
di pregio. Si considerano comunque di pregio gli immobili
situati nei centri storici urbani, ad eccezione di quelli
individuati nei decreti di cui al comma 1, su proposta
dell'Agenzia del territorio, che si trovano in stato di
degrado e per i quali sono necessari interventi di restauro
e di risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione
edilizia.
14. Sono nulli gli atti di disposizione degli immobili
ad uso residenziale non di pregio ai sensi del comma 13
acquistati per effetto dell'esercizio del diritto di
opzione e del diritto di prelazione prima che siano
trascorsi cinque anni dalla data dell'acquisto.
15. Ai fini della valorizzazione dei beni il Ministero
dell'economia e delle finanze convoca una o piu' conferenze
di servizi o promuove accordi di programma per sottoporre
all'approvazione iniziative per la valorizzazione degli
immobili individuati ai sensi dell'articolo 1. Con i
decreti di cui al comma 1 sono stabiliti i criteri per
l'assegnazione agli enti territoriali interessati dal
procedimento di una quota, non inferiore al 5 per cento e
non superiore al 15 per cento, del ricavato attribuibile
alla rivendita degli immobili valorizzati.
15-bis. Per la valorizzazione di cui al comma 15,
l'Agenzia del demanio puo' individuare, d'intesa con gli
enti territoriali interessati, una pluralita' di beni
immobili pubblici per i quali e' attivato un processo di
valorizzazione unico, in coerenza con gli indirizzi di
sviluppo territoriale, che possa costituire, nell'ambito
del contesto economico e sociale di riferimento, elemento
di stimolo ed attrazione di interventi di sviluppo locale.
Per il finanziamento degli studi di fattibilita' dei
programmi facenti capo ai programmi unitari di
valorizzazione dei beni demaniali per la promozione e lo
sviluppo dei sistemi locali si provvede a valere sul
capitolo relativo alle somme da attribuire all'Agenzia del
demanio per l'acquisto dei beni immobili, per la
manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la
valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio
immobiliare statale, nonche' per gli interventi sugli
immobili confiscati alla criminalita' organizzata. E'
elemento prioritario di individuazione, nell'ambito dei
predetti programmi unitari, la suscettivita' di
valorizzazione dei beni immobili pubblici mediante
concessione d'uso o locazione, nonche' l'allocazione di
funzioni di interesse sociale, culturale, sportivo,
ricreativo, per l'istruzione, la promozione delle attivita'
di solidarieta' e per il sostegno alle politiche per i
giovani, nonche' per le pari opportunita'.
15-ter.
16. La pubblicazione dei decreti di cui al comma 1
produce gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice
civile in favore della societa' beneficiaria del
trasferimento. Si applica la disposizione di cui al comma 4
dell'articolo 1.
17. Il diritto di prelazione, eventualmente spettante a
terzi sui beni immobili trasferiti ai sensi del comma 1,
non si applica al trasferimento ivi previsto e puo' essere
esercitato all'atto della successiva rivendita dei beni da
parte delle societa'. I trasferimenti di cui al comma 1 e
le successive rivendite non sono soggetti alle
autorizzazioni previste dal testo unico di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ne' a quanto disposto
dal comma 113 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, concernente il diritto di prelazione degli enti
locali territoriali, e dall'articolo 19 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 1
della legge 2 aprile 2001, n. 136, concernente la
proposizione di progetti di valorizzazione e gestione di
beni immobili statali. Le amministrazioni dello Stato, gli
enti pubblici territoriali e gli altri soggetti pubblici
non possono in alcun caso rendersi acquirenti dei beni
immobili di cui al presente decreto. Il divieto previsto
nel terzo periodo del presente comma non si applica agli
enti pubblici territoriali che intendono acquistare beni
immobili ad uso non residenziale per destinarli a finalita'
istituzionali degli enti stessi.
17-bis. Il medesimo divieto di cui al terzo periodo del
comma 17 non si applica agli enti pubblici territoriali che
intendono acquistare unita' immobiliari residenziali poste
in vendita ai sensi dell'articolo 3 che risultano libere
ovvero per le quali non sia stato esercitato il diritto di
opzione da parte dei conduttori che si trovano nelle
condizioni di disagio economico di cui al comma 4, ai fini
dell'assegnazione delle unita' immobiliari ai predetti
soggetti. Ai fini dell'acquisto di immobili di cui al comma
1, le regioni, i comuni e gli altri enti pubblici
territoriali possono costituire societa' per azioni, anche
con la partecipazione di azionisti privati individuati
tramite procedura di evidenza pubblica.
18. Lo Stato e gli altri enti pubblici sono esonerati
dalla consegna dei documenti relativi alla proprieta' dei
beni e alla regolarita' urbanistica-edilizia e fiscale
nonche' dalle dichiarazioni di conformita' catastale
previste dall'articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122. Restano fermi i vincoli
gravanti sui beni trasferiti. Con i decreti di cui al comma
1 puo' essere disposta in favore delle societa'
beneficiarie del trasferimento la garanzia di un valore
minimo dei beni ad esse trasferiti e dei canoni di affitto
o locazione.
19. Per la rivendita dei beni immobili ad esse
trasferiti, le societa' sono esonerate dalla garanzia per
vizi e per evizione e dalla consegna dei documenti relativi
alla proprieta' dei beni e alla regolarita'
urbanistica-edilizia e fiscale nonche' dalle dichiarazioni
di conformita' catastale previste dall'articolo 19, commi
14 e 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. La garanzia per vizi e per evizione e' a carico
dello Stato ovvero dell'ente pubblico proprietario del bene
prima del trasferimento a favore delle societa'. Le
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 59, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, si applicano alle rivendite da
parte delle societa' di tutti i beni immobili trasferiti ai
sensi del comma 1. Gli onorari notarili relativi alla
vendita dei beni immobiliari di cui al presente articolo
sono ridotti alla meta'. La stessa riduzione si applica
agli onorari notarili per la stipulazione di mutui
collegati agli atti di vendita medesimi, anche fuori dalle
ipotesi disciplinate dal testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385. In caso di cessione
agli affittuari o ai conduttori detti onorari sono ridotti
al 25 per cento. I notai, in occasione degli atti di
rivendita, provvederanno a curare le formalita' di
trascrizione, di intavolazione e di voltura catastale
relative ai provvedimenti e agli atti previsti dai commi 1
e 2 dell'articolo 1 e dai commi 1 e 1-bis del presente
articolo se le stesse non siano state gia' eseguite.
19-bis. Nei casi delle operazioni immobiliari di cui al
presente articolo, e di quelle di cui all'articolo
11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, l'attestato di prestazione energetica di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192, puo' essere acquisito successivamente agli atti di
trasferimento e non si applica la disposizione di cui al
comma 3 del medesimo articolo 6.
20. Le unita' immobiliari definitivamente offerte in
opzione entro il 26 settembre 2001 sono vendute, anche
successivamente al 31 ottobre 2001, al prezzo e alle altre
condizioni indicati nell'offerta. Le unita' immobiliari,
escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13,
per le quali i conduttori, in assenza della citata offerta
in opzione, abbiano manifestato volonta' di acquisto entro
il 31 ottobre 2001 a mezzo lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, sono vendute al prezzo e alle condizioni
determinati in base alla normativa vigente alla data della
predetta manifestazione di volonta' di acquisto. Per gli
acquisti in forma non individuale, l'ulteriore abbattimento
di prezzo di cui al secondo periodo del comma 8 e'
confermato limitatamente ad acquisti di sole unita'
immobiliari optate e purche' le stesse rappresentino almeno
l'80 per cento delle unita' residenziali complessive
dell'immobile, al netto di quelle libere.
20-bis. Agli immobili del patrimonio abitativo
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale oggetto di
conferimenti o trasferimenti a uno o piu' fondi comuni di
investimento immobiliare di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 5 febbraio 2014, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2014,
continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi da 3 a
20 del presente articolo. Al fine di accelerare il processo
di dismissione del patrimonio suddetto ai conduttori, il
termine previsto dal comma 1 dell'articolo 7-bis del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e'
prorogato al 31 dicembre 2013.".
Comma 4-ter:
Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 10 del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive
modificazioni (Disposizioni in materia di federalismo
Fiscale Municipale), come modificato dalla presente legge:
"4. In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono
soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie,
anche se previste in leggi speciali ad eccezione delle
esenzioni di cui agli articoli 19 e 20 dell'Accordo tra la
Repubblica italiana e il BIE sulle misure necessarie per
facilitare la partecipazione all'Esposizione universale di
Milano 2015, ratificato con legge 14 gennaio 2013, n. 3, ad
eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma
4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 25, e delle disposizioni di cui all'articolo 2
della legge 1° dicembre 1981, n. 692, e all'articolo 40
della legge 16 giugno 1927, n. 1766. E' altresi' esclusa la
soppressione delle esenzioni e delle agevolazioni
tributarie riferite agli atti di cui ai commi 1 e 2 aventi
ad oggetto immobili pubblici interessati da operazioni di
permuta, dalle procedure di cui agli articoli 2, 3, 3-ter e
4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e
successive modificazioni, all'articolo 11-quinquies del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e
successive modificazioni, e agli articoli 33 e 33-bis del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e
successive modificazioni, e all'articolo 32 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.".
Comma 4-quater:
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo
11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203
(Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni
urgenti in materia tributaria e finanziaria), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 11-quinquies. Dismissione di immobili.
Nell'ambito delle azioni di perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica attraverso la dismissione di
beni immobili pubblici, l'alienazione di tali immobili e'
considerata urgente con prioritario riferimento a quelli il
cui prezzo di vendita sia determinato secondo criteri e
valori di mercato. L'Agenzia del demanio e' autorizzata,
con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e
delle finanze, di concerto con le amministrazioni che li
hanno in uso, a vendere con le modalita' di cui
all'articolo 7 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2003, n. 27, i beni immobili ad uso non prevalentemente
abitativo appartenenti al patrimonio pubblico, ivi compresi
quelli individuati ai sensi dei commi 13, 13-bis e 13-ter
dell'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e successive modificazioni. L'autorizzazione
all'operazione puo' ricomprendere anche immobili degli enti
territoriali e delle altre pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, in questo caso,
ferme restando le previsioni dettate dal presente articolo,
gli enti territoriali interessati individuano, con apposita
delibera ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, gli
immobili che intendono dismettere e le altre pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001 provvedono secondo i rispettivi
ordinamenti, fermo restando quanto previsto dall'articolo
6, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183. La
delibera conferisce mandato al Ministero dell'economia e
delle finanze per l'inserimento nel decreto dirigenziale di
cui al secondo periodo del presente comma. E' in ogni caso
vietata l'alienazione di immobili di cui al presente comma
a societa' la cui struttura non consente l'identificazione
delle persone fisiche o delle societa' che ne detengono la
proprieta' o il controllo. L'utilizzo di societa' anonime,
aventi sede all'estero, nelle operazioni immobiliari di cui
al presente comma e' vietato e costituisce causa di
nullita' dell'atto di trasferimento. Fermi restando i
controlli gia' previsti dalla vigente normativa antimafia,
sono esclusi dalla trattativa privata i soggetti che siano
stati condannati, con sentenza irrevocabile, per reati
fiscali o tributari.".
Comma 4-quinquies:
Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
30 novembre 2013, n. 133 (Disposizioni urgenti concernenti
l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca
d'Italia), convertito, con modificazioni, dalla legge 29
gennaio 2014, n. 5, come modificato dalla presente legge:
"Art. 3. Disposizioni in materia di immobili pubblici
1. Ai fini della valorizzazione degli immobili
pubblici, in relazione ai processi di dismissione
finalizzati ad obiettivi di finanza pubblica, anche allo
scopo di prevenire nuove urbanizzazioni e di ridurre il
consumo di suolo, le disposizioni di cui al sesto comma
dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 si
applicano anche alle alienazioni di immobili di cui
all'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito in legge 2 dicembre 2005, n. 248;
per esse la domanda di sanatoria di cui al citato sesto
comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47
puo' essere presentata entro un anno dall'atto di
trasferimento dell'immobile.
2. Al comma 1, dell'articolo 11-quinquies del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, dopo le parole «i beni immobili
ad uso non», e' inserita la seguente: «prevalentemente»;
b) dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti:
«L'autorizzazione all'operazione puo' ricomprendere
anche immobili degli enti territoriali; in questo caso,
ferme restando le previsioni dettate dal presente articolo,
gli enti territoriali interessati individuano, con apposita
delibera ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, gli
immobili che intendono dismettere. La delibera conferisce
mandato al Ministero dell'economia e delle finanze per
l'inserimento nel decreto dirigenziale di cui al secondo
periodo del presente comma. E' in ogni caso vietata
l'alienazione di immobili di cui al presente comma a
societa' la cui struttura non consente l'identificazione
delle persone fisiche o delle societa' che ne detengono la
proprieta' o il controllo. L'utilizzo di societa' anonime,
aventi sede all'estero, nelle operazioni immobiliari di cui
al presente comma e' vietato e costituisce causa di
nullita' dell'atto di trasferimento. Fermi restando i
controlli gia' previsti dalla vigente normativa antimafia,
sono esclusi dalla trattativa privata i soggetti che siano
stati condannati, con sentenza irrevocabile, per reati
fiscali o tributari.».
2-bis. Dopo l'articolo 33-bis del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, e' inserito il seguente:
«Art. 33-ter. (Disposizioni sulla gestione dei fondi).
- 1. I fondi di cui all'articolo 33, commi 1, 8-bis, 8-ter
e 8-quater, e quelli di cui all'articolo 33-bis, gestiti in
forma separata e autonoma dall'amministrazione della
societa' di cui all'articolo 33, comma 1, operano sul
mercato in regime di libera concorrenza.».
2-ter. All'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. In sede di prima applicazione, il decreto di
cui al primo periodo del comma 1 e' adottato entro e non
oltre il 30 aprile 2014.».
2-quater. [Abrogato].
2-quinquies. Il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare procede, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, all'individuazione,
nell'ambito dei beni immobili di proprieta' dello Stato di
cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, anche valutando le segnalazioni provenienti
da regioni, enti locali e associazioni portatrici di
interessi diffusi, dei beni di rilevante interesse
ambientale in ordine ai quali ritenga prioritario mantenere
la proprieta' dello Stato ed avviare procedimenti rivolti
all'istituzione di aree naturali protette ai sensi della
legge 6 dicembre 1991, n. 394, o all'integrazione
territoriale di aree naturali protette gia' istituite. In
assenza della predetta individuazione, all'Agenzia del
demanio e' in ogni caso consentito procedere alla
dismissione o al conferimento dei beni da essa individuati,
salvo parere contrario del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, da rendere entro trenta
giorni dalla richiesta.
2-sexies. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, comunica all'Agenzia del
demanio l'avvio dei procedimenti di cui al comma
2-quinquies. Entro e non oltre due mesi dal ricevimento
della suddetta comunicazione l'Agenzia del demanio procede
conseguentemente alla sospensione di eventuali procedure di
dismissione o conferimento a societa' di gestione dei beni
da sottoporre a tutela, gia' avviate ai sensi degli
articoli 2,3,3-ter e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, dell'articolo 11-quinquies del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e degli
articoli 33 e 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111. In assenza della predetta comunicazione,
all'Agenzia del demanio e' in ogni caso consentito
procedere alla dismissione o al conferimento dei beni da
essa individuati, salvo parere contrario del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da
rendere entro trenta giorni dalla richiesta.
2-septies. Le norme di cui ai commi 2-quater,
2-quinquies e 2-sexies, in relazione ai processi di
dismissione finalizzati ad obiettivi di finanza pubblica,
non devono comunque determinare una riduzione dell'introito
complessivo connesso ai suddetti processi di dismissione.".
 
Art. 21
Misure per l'incentivazione degli investimenti
in abitazioni in locazione

(( 1. Per l'acquisto, effettuato dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unita' immobiliari a destinazione residenziale, di nuova costruzione, invendute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) e c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e' riconosciuta all'acquirente, persona fisica non esercente attivita' commerciale, una deduzione dal reddito complessivo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di compravendita, nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro, nonche' degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l'acquisto delle unita' immobiliari medesime. ))
2. La deduzione di cui al comma 1 spetta, nella medesima misura e nel medesimo limite massimo complessivo, anche per le spese sostenute dal contribuente persona fisica non esercente attivita' commerciale per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d'appalto, per la costruzione di un'unita' immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili gia' possedute dal contribuente stesso prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono gia' riconosciuti diritti edificatori. Ai fini della deduzione le predette spese di costruzione sono attestate dall'impresa che esegue i lavori.
3. Fermo restando il limite massimo complessivo di 300.000 euro, la deduzione spetta anche per l'acquisto o realizzazione di ulteriori unita' immobiliari da destinare alla locazione.
4. La deduzione, spetta a condizione che:
(( a) l'unita' immobiliare acquistata sia destinata, entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni e purche' tale periodo abbia carattere continuativo; il diritto alla deduzione, tuttavia, non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso del suddetto periodo e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data della suddetta risoluzione del precedente contratto; ))
b) l'unita' immobiliare medesima sia a destinazione residenziale, e non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
c) l'unita' immobiliare non sia ubicata nelle zone omogenee classificate E, ai sensi del (( decreto del Ministro dei lavori pubblici )) 2 aprile 1968, n. 1444;
d) l'unita' immobiliare consegua prestazioni energetiche certificate in classe A o B, ai sensi dell'allegato 4 delle Linee Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui al G (( decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2009, )) ovvero ai sensi della normativa regionale, laddove vigente;
(( e) il canone di locazione non sia superiore a quello indicato nella convenzione di cui all' articolo 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero non sia superiore al minore importo tra il canone definito ai sensi dell' articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e quello stabilito ai sensi dell'articolo 3, comma 114, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; ))
f) non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario.
(( 4-bis. Le persone fisiche non esercenti attivita' commerciale possono cedere in usufrutto, anche contestualmente all'atto di acquisto e anche prima della scadenza del periodo minimo di locazione di otto anni, le unita' immobiliari acquistate con le agevolazioni fiscali di cui al presente articolo, a soggetti giuridici pubblici o privati operanti da almeno dieci anni nel settore dell'alloggio sociale, come definito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, a condizione che venga mantenuto il vincolo alla locazione alle medesime condizioni stabilite dal comma 4, lettera e), e che il corrispettivo di usufrutto, calcolato su base annua, non sia superiore all'importo dei canoni di locazione calcolati con le modalita' stabilite dal medesimo comma 4, lettera e). ))
5. La deduzione e' ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione e non e' cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese.
6. Le ulteriori modalita' attuative del presente articolo sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze.
7. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10,1 milioni di euro per l'anno 2015, a 19,2 milioni di euro per l'anno 2016, a 31,6 milioni di euro per l'anno 2017, a 47,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 45,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 43,0 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, a 43,6 milioni di euro per l'anno 2022, a 24,9 milioni di euro per l'anno 2023, a 13,9 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,9 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede, rispettivamente:
a) quanto a 10,1 milioni di euro per l'anno 2015, a 19,2 milioni di euro per l'anno 2016, a 1,6 milioni di euro per l'anno 2017, a 27,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 45,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 43,0 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, a 43,6 milioni di euro per l'anno 2022, a 24,9 milioni di euro per l'anno 2023, e a 13,9 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,9 milioni per l'anno 2025 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica;
b) quanto a 30 milioni di euro (( per l'anno )) 2017 e quanto a 20 milioni per l'anno 2018, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, e successive modificazioni.».
Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art. 3 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380:
"Art. 3. (Definizioni degli interventi edilizi)
1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:
(OMISSIS).
c) "interventi di restauro e di risanamento
conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare
l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalita'
mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto
degli elementi tipologici, formali e strutturali
dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con
essi compatibili. Tali interventi comprendono il
consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi
costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi
accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze
dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei
all'organismo edilizio;
d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli
interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi
mediante un insieme sistematico di opere che possono
portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte
diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il
ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento
di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi
di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli
consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa
volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole
innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa
antisismica nonche' quelli volti al ripristino di edifici,
o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti,
attraverso la loro ricostruzione, purche' sia possibile
accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che,
con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive
modificazioni, gli interventi di demolizione e
ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici
crollati o demoliti costituiscono interventi di
ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la
medesima sagoma dell'edificio preesistente;
(OMISSIS)".
Il decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile
1968, n. 1444 e' pubblicato in G.U. 16 aprile 1968, n. 97.
L'allegato 4 delle Linee Guida nazionali per la
classificazione energetica degli edifici di cui al decreto
del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009 e'
pubblicato nella G.U. 10 luglio 2009, n. 158.
Si riporta il testo dell'art. 18 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380:
"Art. 18. (Convenzione-tipo)
1. Ai fini del rilascio del permesso di costruire
relativo agli interventi di edilizia abitativa di cui
all'articolo 17, comma 1, la regione approva una
convenzione-tipo, con la quale sono stabiliti i criteri
nonche' i parametri, definiti con meccanismi tabellari per
classi di comuni, ai quali debbono uniformarsi le
convenzioni comunali nonche' gli atti di obbligo in ordine
essenzialmente a:
a) l'indicazione delle caratteristiche tipologiche e
costruttive degli alloggi;
b) la determinazione dei prezzi di cessione degli
alloggi, sulla base del costo delle aree, cosi' come
definito dal comma successivo, della costruzione e delle
opere di urbanizzazione, nonche' delle spese generali,
comprese quelle per la progettazione e degli oneri di
preammortamento e di finanziamento;
c) la determinazione dei canoni di locazione in
percentuale del valore desunto dai prezzi fissati per la
cessione degli alloggi;
d) la durata di validita' della convenzione non
superiore a 30 e non inferiore a 20 anni.
2. La regione stabilisce criteri e parametri per la
determinazione del costo delle aree, in misura tale che la
sua incidenza non superi il 20 per cento del costo di
costruzione come definito ai sensi dell'articolo 16.
3. Il titolare del permesso puo' chiedere che il costo
delle aree, ai fini della convenzione, sia determinato in
misura pari al valore definito in occasione di
trasferimenti di proprieta' avvenuti nel quinquennio
anteriore alla data della convenzione.
4. I prezzi di cessione ed i canoni di locazione
determinati nelle convenzioni ai sensi del primo comma sono
suscettibili di periodiche variazioni, con frequenza non
inferiore al biennio, in relazione agli indici ufficiali
ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la stipula
delle convenzioni medesime.
5. Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi
di cessione e dei canoni di locazione e' nulla per la parte
eccedente.".
Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 9 dicembre
1998, n. 431:
"Art. 2. (Disciplina delle locazioni e del rilascio
degli immobili adibiti ad uso abitativo)
1. Le parti possono stipulare contratti di locazione di
durata non inferiore a quattro anni, decorsi i quali i
contratti sono rinnovati per un periodo di quattro anni,
fatti salvi i casi in cui il locatore intenda adibire
l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di
cui all'articolo 3, ovvero vendere l'immobile alle
condizioni e con le modalita' di cui al medesimo articolo
3. Alla seconda scadenza del contratto, ciascuna delle
parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a
nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del
contratto, comunicando la propria intenzione con lettera
raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi
prima della scadenza. La parte interpellata deve rispondere
a mezzo lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla
data di ricezione della raccomandata di cui al secondo
periodo. In mancanza di risposta o di accordo il contratto
si intendera' scaduto alla data di cessazione della
locazione. In mancanza della comunicazione di cui al
secondo periodo il contratto e' rinnovato tacitamente alle
medesime condizioni.
2. Per i contratti stipulati o rinnovati ai sensi del
comma 1, i contraenti possono avvalersi dell'assistenza
delle organizzazioni della proprieta' edilizia e dei
conduttori.
3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, le
parti possono stipulare contratti di locazione, definendo
il valore del canone, la durata del contratto, anche in
relazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, nel
rispetto comunque di quanto previsto dal comma 5 del
presente articolo, ed altre condizioni contrattuali sulla
base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in
sede locale fra le organizzazioni della proprieta' edilizia
e le organizzazioni dei conduttori maggiormente
rappresentative. Al fine di promuovere i predetti accordi,
i comuni, anche in forma associata, provvedono a convocare
le predette organizzazioni entro sessanta giorni dalla
emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4. I
medesimi accordi sono depositati, a cura delle
organizzazioni firmatarie, presso ogni comune dell'area
territoriale interessata.
4. Per favorire la realizzazione degli accordi di cui
al comma 3, i comuni possono deliberare, nel rispetto
dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili (ICI) piu' favorevoli per i proprietari che
concedono in locazione a titolo di abitazione principale
immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi. I
comuni che adottano tali delibere possono derogare al
limite minimo stabilito, ai fini della determinazione delle
aliquote, dalla normativa vigente al momento in cui le
delibere stesse sono assunte. I comuni di cui all'articolo
1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e
successive modificazioni, per la stessa finalita' di cui al
primo periodo possono derogare al limite massimo stabilito
dalla normativa vigente in misura non superiore al 2 per
mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali
non risultino essere stati registrati contratti di
locazione da almeno due anni.
5. I contratti di locazione stipulati ai sensi del
comma 3 non possono avere durata inferiore ai tre anni, ad
eccezione di quelli di cui all'articolo 5. Alla prima
scadenza del contratto, ove le parti non concordino sul
rinnovo del medesimo, il contratto e' prorogato di diritto
per due anni fatta salva la facolta' di disdetta da parte
del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o
effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3,
ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le
modalita' di cui al medesimo articolo 3. Alla scadenza del
periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto
di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni
o per la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la
propria intenzione con lettera raccomandata da inviare
all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In
mancanza della comunicazione il contratto e' rinnovato
tacitamente alle medesime condizioni.
6. I contratti di locazione stipulati prima della data
di entrata in vigore della presente legge che si rinnovino
tacitamente sono disciplinati dal comma 1 del presente
articolo.".
La legge 24 dicembre 2003, n. 350 recante Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2004) e' pubblicata nella G.U. 27
dicembre 2003, n. 299.
Il decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile
2008 e' pubblicato nella G.U. 24 giugno 2008, n.146
Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per
interventi strutturali di politica economica:
"Art. 10. (Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi)
(OMISSIS).
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1".
Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 28
dicembre 1998, n. 451, recante Disposizioni urgenti per gli
addetti ai settori del trasporto pubblico locale e
dell'autotrasporto, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1999, n. 40, e successive modificazioni:
"Art. 2. (Oneri indiretti in materia di autotrasporto)
(OMISSIS).
3. Per l'anno 1998 e' assegnato al comitato centrale
per l'albo degli autotrasportatori l'importo di lire 140
miliardi, da utilizzare entro il 31 dicembre 1999, per la
protezione ambientale e per la sicurezza della
circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle
infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni
con gli enti gestori delle stesse. Entro il 31 dicembre
1999 il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta
al Parlamento una relazione sull'attuazione del presente
comma. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di
conversione del presente decreto, emana con apposita
direttiva norme per dare attuazione ad un sistema di
riduzione compensata di pedaggi autostradali e per
interventi di protezione ambientale, al fine di consentire
l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo
tenendo conto dei criteri definiti con precedenti
interventi legislativi in materia.
(OMISSIS)".
 
Art. 22
(( Conto termico

1. Al fine di agevolare l'accesso di imprese, famiglie e soggetti pubblici ai contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica, l'aggiornamento del sistema di incentivi di cui al comma 154 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' definito con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 dicembre 2014, secondo criteri di semplificazione procedurale, con possibilita' di utilizzo di modulistica predeterminata e accessibilita' per via telematica, e perseguendo obiettivi di diversificazione e innovazione tecnologica e consentendo a soggetti di edilizia popolare e a cooperative di abitanti l'accesso anche alle categorie di incentivi della pubblica amministrazione, in grado di favorire il massimo accesso alle risorse gia' definite ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
2. Entro il 31 dicembre 2015 il Ministero dello sviluppo economico effettua, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il monitoraggio dell'applicazione del sistema di incentivi aggiornato di cui al comma 1 e, se del caso, adotta entro i successivi sessanta giorni un decreto correttivo, in grado di dare la massima efficacia al sistema, riferendone alle competenti Commissioni parlamentari.
2-bis. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2-ter. All'articolo 9, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, le parole: «secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 834» sono sostituite dalle seguenti: «secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti». ))

Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 154 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2014). Pubblicata nella Gazz. Uff. 27
dicembre 2013, n. 302, S.O.
154. Il termine di decadenza previsto dall'articolo 4,
comma 8, del decreto del Ministro dello sviluppo economico
5 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, e' prorogato
di un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge per gli impianti, gia' iscritti in base a tale
provvedimento nei relativi registri aperti presso il
Gestore dei servizi energetici Spa (GSE), da realizzare in
zone che, nel corso degli anni 2012 e 2013, sono state per
qualsiasi motivo riconosciute colpite da eventi calamitosi
con provvedimenti normativi o amministrativi. La proroga e'
concessa anche nel caso in cui a ricadere nelle zone
colpite dalle calamita' sono le opere connesse agli
impianti suindicati. Entro il 30 giugno 2014, e' aggiornato
il sistema di incentivi di cui all'articolo 28, comma 2,
lettera g), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,
secondo criteri di diversificazione e innovazione
tecnologica e di coerenza con gli obiettivi di
riqualificazione energetica degli edifici della pubblica
amministrazione previsti dalla direttiva 2012/27/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012.
Si riporta il testo dell'articolo 28 del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28 recante attuazione della
direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia
da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 marzo 2011, n. 71, S.O.:
"Art. 28. Contributi per la produzione di energia
termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza
energetica di piccole dimensioni
1. Gli interventi di produzione di energia termica da
fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza
energetica di piccole dimensioni, realizzati in data
successiva al 31 dicembre 2011, sono incentivati sulla base
dei seguenti criteri generali:
a) l'incentivo ha lo scopo di assicurare una equa
remunerazione dei costi di investimento ed esercizio ed e'
commisurato alla produzione di energia termica da fonti
rinnovabili, ovvero ai risparmi energetici generati dagli
interventi;
b) il periodo di diritto all'incentivo non puo' essere
superiore a dieci anni e decorre dalla data di conclusione
dell'intervento;
c) l'incentivo resta costante per tutto il periodo di
diritto e puo' tener conto del valore economico
dell'energia prodotta o risparmiata;
d) l'incentivo puo' essere assegnato esclusivamente
agli interventi che non accedono ad altri incentivi
statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di
rotazione e i contributi in conto interesse;
e) gli incentivi sono assegnati tramite contratti di
diritto privato fra il GSE e il soggetto responsabile
dell'impianto, sulla base di un contratto-tipo definito
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti
di cui al comma 2.
2. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare e, per i profili di competenza,
con il Ministro delle politiche agricole e forestali,
previa intesa con Conferenza unificata, di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
fissate le modalita' per l'attuazione di quanto disposto al
presente articolo e per l'avvio dei nuovi meccanismi di
incentivazione. I decreti stabiliscono, inoltre:
a) i valori degli incentivi, sulla base dei criteri di
cui al comma 1, in relazione a ciascun intervento, tenendo
conto dell'effetto scala;
b) i requisiti tecnici minimi dei componenti, degli
impianti e degli interventi;
c) i contingenti incentivabili per ciascuna
applicazione, con strumenti idonei alla salvaguardia delle
iniziative avviate;
d) gli eventuali obblighi di monitoraggio a carico del
soggetto beneficiario;
e) le modalita' con le quali il GSE provvede ad erogare
gli incentivi;
f) le condizioni di cumulabilita' con altri incentivi
pubblici, fermo restando quanto stabilito dal comma 1,
lettera d);
g) le modalita' di aggiornamento degli incentivi, nel
rispetto dei seguenti criteri:
i. la revisione e' effettuata, per la prima volta,
decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del
provvedimento di cui al presente comma e, successivamente,
ogni tre anni;
ii. i nuovi valori si applicano agli interventi
realizzati decorso un anno dalla data di entrata in vigore
del decreto di determinazione dei nuovi valori. (23)
3. I decreti di cui al comma 2 sono adottati entro sei
mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
definisce le modalita' con le quali le risorse per
l'erogazione degli incentivi di cui al presente articolo
trovano copertura a valere sul gettito delle componenti
delle tariffe del gas naturale.
5. I commi 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 115, sono abrogati a
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto
attuativo del comma 2, lettera f), del presente articolo.
Fino al termine di cui al periodo precedente, gli strumenti
di incentivazione di cui al comma 3 dell'articolo 6 del
decreto legislativo n. 115 del 2008 possono essere cumulati
anche con fondi di garanzia, fondi di rotazione e
contributi in conto interesse.
6. L'articolo 9 del decreto legislativo 30 maggio 2008,
n. 115, e' abrogato.".
Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 5, lettera
c), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 recante
Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza
energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e
2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 luglio 2014, n. 165. :
"Art. 9. Misurazione e fatturazione dei consumi
energetici
1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6-quater
dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2014, n. 9, e da altri provvedimenti normativi e di
regolazione gia' adottati in materia, l'Autorita' per
l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, previa
definizione di criteri concernenti la fattibilita' tecnica
ed economica, anche in relazione ai risparmi energetici
potenziali, individua le modalita' con cui gli esercenti
l'attivita' di misura:
a) forniscono ai clienti finali di energia elettrica e
gas naturale, teleriscaldamento, teleraffreddamento ed
acqua calda per uso domestico contatori individuali che
riflettono con precisione il consumo effettivo e forniscono
informazioni sul tempo effettivo di utilizzo dell'energia;
b) forniscono ai clienti finali di energia elettrica e
gas naturale, teleriscaldamento, teleraffreddamento ed
acqua calda per uso domestico contatori individuali di cui
alla lettera a), in sostituzione di quelli esistenti anche
in occasione di nuovi allacci in nuovi edifici o a seguito
di importanti ristrutturazioni, come previsto dal decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modificazioni.
2. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il
sistema idrico adotta i provvedimenti di cui alle lettere
a) e b) del comma 1, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto per quanto riguarda
il settore elettrico e del gas naturale e entro
ventiquattro mesi dalla medesima data per quanto riguarda
il settore del teleriscaldamento, teleraffrescamento e i
consumi di acqua calda per uso domestico.
3. Fatto salvo quanto gia' previsto dal decreto
legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e nella prospettiva di un
progressivo miglioramento delle prestazioni dei sistemi di
misurazione intelligenti e dei contatori intelligenti,
introdotti conformemente alle direttive 2009/72/CE e
2009/73/CE, al fine di renderli sempre piu' aderenti alle
esigenze del cliente finale, l'Autorita' per l'energia
elettrica, il gas ed il sistema idrico, con uno o piu'
provvedimenti da adottare entro ventiquattro mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto
conto dello standard internazionale IEC 62056 e della
raccomandazione della Commissione europea 2012/148/UE,
predispone le specifiche abilitanti dei sistemi di
misurazione intelligenti, a cui le imprese distributrici in
qualita' di esercenti l'attivita' di misura sono tenuti ad
uniformarsi, affinche':
a) i sistemi di misurazione intelligenti forniscano ai
clienti finali informazioni sul tempo effettivo di utilizzo
e gli obiettivi di efficienza energetica e i benefici per i
consumatori finali siano pienamente considerati nella
definizione delle funzionalita' minime dei contatori e
degli obblighi imposti agli operatori di mercato;
b) sia garantita la sicurezza dei contatori, la
sicurezza nella comunicazione dei dati e la riservatezza
dei dati misurati al momento della loro raccolta,
conservazione, elaborazione e comunicazione, in conformita'
alla normativa vigente in materia di protezione dei dati.
Ferme restando le responsabilita' degli esercenti
dell'attivita' di misura previste dalla normativa vigente,
l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema
idrico assicura il trattamento dei dati storici di
proprieta' del cliente finale attraverso apposite strutture
indipendenti rispetto agli operatori di mercato, ai
distributori e ad ogni altro soggetto, anche cliente
finale, con interessi specifici nel settore energetico o in
potenziale conflitto di interessi, anche attraverso i
propri azionisti, secondo criteri di efficienza e
semplificazione;
c) nel caso dell'energia elettrica e su richiesta del
cliente finale, i contatori siano in grado di tenere conto
anche dell'energia elettrica immessa nella rete
direttamente dal cliente finale;
d) nel caso in cui il cliente finale lo richieda, i
dati del contatore relativi all'immissione e al prelievo di
energia elettrica siano messi a sua disposizione o, su sua
richiesta formale, a disposizione di un soggetto terzo
univocamente designato che agisce a suo nome, in un formato
facilmente comprensibile che possa essere utilizzato per
confrontare offerte comparabili;
e) siano adeguatamente considerate le funzionalita'
necessarie ai fini di quanto previsto all'articolo 11.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il
sistema idrico provvede affinche' gli esercenti l'attivita'
di misura dell'energia elettrica e del gas naturale
assicurino che, sin dal momento dell'installazione dei
contatori, i clienti finali ottengano informazioni adeguate
con riferimento alla lettura dei dati ed al monitoraggio
del consumo energetico.
5. Per favorire il contenimento dei consumi energetici
attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali e
la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi di
ciascun centro di consumo individuale:
a) qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la
fornitura di acqua calda per un edificio siano effettuati
da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di
fornitura centralizzato che alimenta una pluralita' di
edifici, e' obbligatoria entro il 31 dicembre 2016
l'installazione da parte delle imprese di fornitura del
servizio di un contatore di fornitura di calore in
corrispondenza dello scambiatore di calore collegato alla
rete o del punto di fornitura;
b) nei condomini e negli edifici polifunzionali
riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento
centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un
sistema di fornitura centralizzato che alimenta una
pluralita' di edifici, e' obbligatoria l'installazione
entro il 31 dicembre 2016 da parte delle imprese di
fornitura del servizio di contatori individuali per
misurare l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento
o di acqua calda per ciascuna unita' immobiliare, nella
misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in
termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi
energetici potenziali. L'efficienza in termini di costi
puo' essere valutata con riferimento alla metodologia
indicata nella norma UNI EN 15459. Eventuali casi di
impossibilita' tecnica alla installazione dei suddetti
sistemi di contabilizzazione devono essere riportati in
apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico
abilitato;
c) nei casi in cui l'uso di contatori individuali non
sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini
di costi, per la misura del riscaldamento si ricorre
all'installazione di sistemi di termoregolazione e
contabilizzazione del calore individuali per misurare il
consumo di calore in corrispondenza a ciascun radiatore
posto all'interno delle unita' immobiliari dei condomini o
degli edifici polifunzionali, secondo quanto previsto dalle
norme tecniche vigenti, con esclusione di quelli situati
negli spazi comuni degli edifici, salvo che l'installazione
di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di
costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma
UNI EN 15459. In tali casi sono presi in considerazione
metodi alternativi efficienti in termini di costi per la
misurazione del consumo di calore. Il cliente finale puo'
affidare la gestione del servizio di termoregolazione e
contabilizzazione del calore ad altro operatore diverso
dall'impresa di fornitura, secondo modalita' stabilite
dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema
idrico, ferma restando la necessita' di garantire la
continuita' nella misurazione del dato;
d) quando i condomini sono alimentati dal
teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni
di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta
suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per
il riscaldamento degli appartamenti e delle aree comuni,
qualora le scale e i corridoi siano dotati di radiatori, e
all'uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se
prodotta in modo centralizzato, l'importo complessivo deve
essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi
volontari di energia termica utile e ai costi generali per
la manutenzione dell'impianto, secondo quanto previsto
dalla norma tecnica UNI 10200 e successivi aggiornamenti.
E' fatta salva la possibilita', per la prima stagione
termica successiva all'installazione dei dispositivi di cui
al presente comma, che la suddivisione si determini in base
ai soli millesimi di proprieta'.
6. Fatti salvi i provvedimenti normativi e di
regolazione gia' adottati in materia, l'Autorita' per
l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con uno o
piu' provvedimenti da adottare entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, individua le
modalita' con cui, se tecnicamente possibile ed
economicamente giustificato:
a) le imprese di distribuzione ovvero le societa' di
vendita di energia elettrica e di gas naturale al dettaglio
provvedono, affinche', entro il 31 dicembre 2014, le
informazioni sulle fatture emesse siano precise e fondate
sul consumo effettivo di energia, secondo le seguenti
modalita':
1) per consentire al cliente finale di regolare il
proprio consumo di energia, la fatturazione deve avvenire
sulla base del consumo effettivo almeno con cadenza
annuale;
2) le informazioni sulla fatturazione devono essere
rese disponibili almeno ogni bimestre;
3) l'obbligo di cui al numero 2) puo' essere
soddisfatto anche con un sistema di autolettura periodica
da parte dei clienti finali, in base al quale questi ultimi
comunicano i dati dei propri consumi direttamente al
fornitore di energia, esclusivamente nei casi in cui siano
installati contatori non abilitati alla trasmissione dei
dati per via telematica;
4) fermo restando quanto previsto al numero 1), la
fatturazione si basa sul consumo stimato o un importo
forfettario unicamente qualora il cliente finale non abbia
comunicato la lettura del proprio contatore per un
determinato periodo di fatturazione;
5) l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il
sistema idrico puo' esentare dai requisiti di cui ai numeri
1) e 2) il gas utilizzato solo ai fini di cottura.
b) le imprese di distribuzione ovvero le societa' di
vendita di energia elettrica e di gas naturale al
dettaglio, nel caso in cui siano installati contatori,
conformemente alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE,
provvedono affinche' i clienti finali abbiano la
possibilita' di accedere agevolmente a informazioni
complementari sui consumi storici che consentano loro di
effettuare controlli autonomi dettagliati. Le informazioni
complementari sui consumi storici comprendono almeno:
1) dati cumulativi relativi ad almeno i tre anni
precedenti o al periodo trascorso dall'inizio del contratto
di fornitura, se inferiore. I dati devono corrispondere
agli intervalli per i quali sono state fornite informazioni
sulla fatturazione;
2) dati dettagliati corrispondenti al tempo di
utilizzazione per ciascun giorno, mese e anno. Tali dati
sono resi disponibili al cliente finale via internet o
mediante l'interfaccia del contatore per un periodo che
include almeno i 24 mesi precedenti o per il periodo
trascorso dall'inizio del contratto di fornitura, se
inferiore.
7. Fatti salvi i provvedimenti normativi e di
regolazione gia' adottati in materia, l'Autorita' per
l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con uno o
piu' provvedimenti da adottare entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, individua
le modalita' con cui le societa' di vendita di energia al
dettaglio, indipendentemente dal fatto che i contatori
intelligenti di cui alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE
siano installati o meno, provvedono affinche':
a) nella misura in cui sono disponibili, le
informazioni relative alla fatturazione energetica e ai
consumi storici dei clienti finali siano rese disponibili,
su richiesta formale del cliente finale, a un fornitore di
servizi energetici designato dal cliente finale stesso;
b) ai clienti finali sia offerta l'opzione di ricevere
informazioni sulla fatturazione e bollette in via
elettronica e sia fornita, su richiesta, una spiegazione
chiara e comprensibile sul modo in cui la loro fattura e'
stata compilata, soprattutto qualora le fatture non siano
basate sul consumo effettivo;
c) insieme alla fattura siano rese disponibili ai
clienti finali le seguenti informazioni minime per
presentare un resoconto globale dei costi energetici
attuali:
1) prezzi correnti effettivi e consumo energetico
effettivo;
2) confronti tra il consumo attuale di energia del
cliente finale e il consumo nello stesso periodo dell'anno
precedente, preferibilmente sotto forma di grafico;
3) informazioni sui punti di contatto per le
organizzazioni dei consumatori, le agenzie per l'energia o
organismi analoghi, compresi i siti internet da cui si
possono ottenere informazioni sulle misure di miglioramento
dell'efficienza energetica disponibili, profili comparativi
di utenza finale ovvero specifiche tecniche obiettive per
le apparecchiature che utilizzano energia;
d) su richiesta del cliente finale, siano fornite,
nelle fatture, informazioni aggiuntive, distinte dalla
richieste di pagamento, per consentire la valutazione
globale dei consumi energetici e vengano offerte soluzioni
flessibili per i pagamenti effettivi;
e) le informazioni e le stime dei costi energetici
siano fornite ai consumatori, su richiesta, tempestivamente
e in un formato facilmente comprensibile che consenta ai
consumatori di confrontare offerte comparabili. L'Autorita'
per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico valuta
le modalita' piu' opportune per garantire che i clienti
finali accedano a confronti tra i propri consumi e quelli
di un cliente finale medio o di riferimento della stessa
categoria d'utenza.
8. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il
sistema idrico assicura che non siano applicati specifici
corrispettivi ai clienti finali per la ricezione delle
fatture, delle informazioni sulla fatturazione e per
l'accesso ai dati relativi ai loro consumi. Nello
svolgimento dei compiti ad essa assegnati dal presente
articolo, al fine di evitare duplicazioni di attivita' e di
costi, la stessa Autorita' si avvale ove necessario del
Sistema Informativo Integrato (SII) di cui all'articolo
1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito,
con modificazioni, in legge 13 agosto 2010, n. 129, e della
banca dati degli incentivi di cui all'articolo 15-bis del
decreto-legge n. 63 del 2013, convertito con modificazioni
in legge 3 agosto 2013, n. 90.".
 
(( Art. 22-bis

Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricita' prodotta da
impianti fotovoltaici

1. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 dell'articolo 26 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non si applicano agli impianti i cui soggetti responsabili erano, alla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione, enti locali o scuole. ))

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art. 26 del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 116:
"Art. 26 (Interventi sulle tariffe incentivanti
dell'elettricita' prodotta da impianti fotovoltaici)
(OMISSIS).
3. A decorrere dal 1° gennaio 2015, la tariffa
incentivante per l'energia prodotta dagli impianti di
potenza nominale superiore a 200 kW e' rimodulata, a scelta
dell'operatore, sulla base di una delle seguenti opzioni da
comunicare al GSE entro il 30 novembre 2014:
a) la tariffa e' erogata per un periodo di 24 anni,
decorrente dall'entrata in esercizio degli impianti, ed e'
conseguentemente ricalcolata secondo la percentuale di
riduzione indicata nella tabella di cui all'allegato 2 al
presente decreto;
b) fermo restando il periodo di erogazione ventennale,
la tariffa e' rimodulata prevedendo un primo periodo di
fruizione di un incentivo ridotto rispetto all'attuale e un
secondo periodo di fruizione di un incentivo incrementato
in ugual misura. Le percentuali di rimodulazione sono
stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica, il
gas e il sistema idrico, da emanare entro il 1° ottobre
2014 in modo da consentire, nel caso di adesione di tutti
gli aventi titolo all'opzione, un risparmio di almeno 600
milioni di euro all'anno per il periodo 2015-2019, rispetto
all'erogazione prevista con le tariffe vigenti; (97)
c) fermo restando il periodo di erogazione ventennale,
la tariffa e' ridotta di una quota percentuale
dell'incentivo riconosciuto alla data di entrata in vigore
del presente decreto, per la durata residua del periodo di
incentivazione, secondo le seguenti quantita':
1) 6 per cento per gli impianti aventi potenza nominale
superiore a 200 kW e fino alla potenza nominale di 500 kW;
2) 7 per cento per gli impianti aventi potenza nominale
superiore a 500 kW e fino alla potenza nominale di 900 kW;
3) 8 per cento per gli impianti aventi potenza nominale
superiore a 900 kW.
In assenza di comunicazione da parte dell'operatore il
GSE applica l'opzione di cui alla lettera c).
4. Per le tariffe onnicomprensive erogate ai sensi del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio
2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12
maggio 2011, e del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 5 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, le riduzioni di cui
all'allegato 2 al presente decreto si applicano alla sola
componente incentivante, calcolata secondo le modalita' di
cui all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, del medesimo
decreto 5 luglio 2012.
5. Il beneficiario della tariffa incentivante di cui ai
commi 3 e 4 puo' accedere a finanziamenti bancari per un
importo massimo pari alla differenza tra l'incentivo gia'
spettante al 31 dicembre 2014 e l'incentivo rimodulato ai
sensi dei commi 3 e 4. Tali finanziamenti possono
beneficiare, cumulativamente o alternativamente, sulla base
di apposite convenzioni con il sistema bancario, di
provvista dedicata o di garanzia concessa dalla Cassa
depositi e prestiti S.p.A. (Cdp) a valere sui fondi di cui
al comma 7, lettera a), dell'articolo 5 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. L'esposizione di Cdp
e' garantita dallo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma
47, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo criteri e
modalita' stabiliti con decreto di natura non regolamentare
del Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Le regioni e gli enti locali adeguano, ciascuno per
la parte di competenza e ove necessario, alla durata
dell'incentivo come rimodulata ai sensi del comma 3,
lettera a), la validita' temporale dei permessi rilasciati,
comunque denominati, per la costruzione e l'esercizio degli
impianti fotovoltaici ricadenti nel campo di applicazione
del presente articolo."
 
Art. 23
Disciplina dei contratti di godimento in funzione
della successiva alienazione di immobili

1. I contratti, diversi dalla locazione finanziaria, che prevedono l'immediata concessione del godimento di un immobile, con diritto per il conduttore di acquistarlo entro un termine determinato imputando al corrispettivo del trasferimento la parte di canone indicata nel contratto, sono trascritti ai sensi dell' articolo 2645-bis codice civile. La trascrizione produce anche i medesimi effetti di quella di cui all' articolo 2643, comma primo, numero 8) del codice civile.
(( 1-bis. Le parti definiscono in sede contrattuale la quota dei canoni imputata al corrispettivo che il concedente deve restituire in caso di mancato esercizio del diritto di acquistare la proprieta' dell'immobile entro il termine stabilito. ))
2. Il contratto si risolve in caso di mancato pagamento, anche non consecutivo, di un numero minimo di canoni, determinato dalle parti, non inferiore ad un ventesimo del loro numero complessivo.
3. Ai contratti di cui al comma 1 si applicano gli articoli 2668, quarto comma, 2775-bis e 2825-bis del codice civile. Il termine triennale previsto dal comma terzo dell'articolo 2645-bis del codice civile e' elevato a tutta la durata del contratto e comunque ad un periodo non superiore a dieci anni. Si applicano altresi' le disposizioni degli articoli da 1002 a 1007 nonche' degli articoli 1012 e 1013 del codice civile, in quanto compatibili. In caso di inadempimento si applica l'articolo 2932 del codice civile.
4. Se il contratto di cui al comma 1 ha per oggetto un'abitazione, il divieto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, opera fin dalla concessione del godimento.
5. In caso di risoluzione per inadempimento del concedente, lo stesso deve restituire la parte dei canoni imputata al corrispettivo, maggiorata degli interessi legali. In caso di risoluzione per inadempimento del conduttore, il concedente ha diritto alla restituzione dell'immobile ed acquisisce interamente i canoni a titolo di indennita', se non e' stato diversamente convenuto nel contratto.
6. In caso di fallimento del concedente il contratto prosegue, fatta salva l'applicazione dell'articolo 67, (( terzo comma )), lettera c), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. In caso di fallimento del conduttore, si applica l'articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni; se il curatore si scioglie dal contratto, si applicano le disposizioni di cui al comma 5.
7. Dopo l'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti di locazione con clausola di trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue le parti e di vendita con riserva di proprieta', stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.».
8. L'efficacia della disposizione di cui al comma 7 e' subordinata al positivo perfezionamento (( del procedimento )) di autorizzazione della Commissione Europea di cui all'articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), di cui e' data comunicazione nella gazzetta ufficiale.
Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 2645-bis del codice
civile:
"Articolo 2645-bis (Trascrizione di contratti
preliminari)
1. I contratti preliminari aventi ad oggetto la
conclusione di taluno dei contratti di cui ai numeri 1),
2), 3) e 4) dell'articolo 2643, anche se sottoposti a
condizione o relativi a edifici da costruire o in corso di
costruzione, devono essere trascritti se risultano da atto
pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione
autenticata o accertata giudizialmente.
2. La trascrizione del contratto definitivo o di altro
atto che costituisca comunque esecuzione dei contratti
preliminari di cui al comma 1, ovvero della sentenza che
accoglie la domanda diretta ad ottenere l'esecuzione in
forma specifica dei contratti preliminari predetti, prevale
sulle trascrizioni ed iscrizioni eseguite contro il
promittente alienante dopo la trascrizione del contratto
preliminare.
3. Gli effetti della trascrizione del contratto
preliminare cessano e si considerano come mai prodotti se
entro un anno dalla data convenuta tra le parti per la
conclusione del contratto definitivo, e in ogni caso entro
tre anni dalla trascrizione predetta, non sia eseguita la
trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che
costituisca comunque esecuzione del contratto preliminare o
della domanda giudiziale di cui all'articolo 2652, primo
comma, numero 2).
4. I contratti preliminari aventi ad oggetto porzioni
di edifici da costruire o in corso di costruzione devono
indicare, per essere trascritti, la superficie utile della
porzione di edificio e la quota del diritto spettante al
promissario acquirente relativa all'intero costruendo
edificio espressa in millesimi.
5. Nel caso previsto nel comma 4 la trascrizione e'
eseguita con riferimento al bene immobile per la quota
determinata secondo le modalita' di cui al comma stesso.
Non appena l'edificio viene ad esistenza gli effetti della
trascrizione si producono rispetto alle porzioni materiali
corrispondenti alle quote di proprieta' predeterminate
nonche' alle relative parti comuni. L'eventuale differenza
di superficie o di quota contenuta nei limiti di un
ventesimo rispetto a quelle indicate nel contratto
preliminare non produce effetti.
6. Ai fini delle disposizioni di cui al comma 5, si
intende esistente l'edificio nel quale sia stato eseguito
il rustico, comprensivo delle mura perimetrali delle
singole unita', e sia stata completata la copertura.".
Si riporta il testo dell'articolo 2643, comma 1, numero
8), del codice civile:
"Articolo 2643 (Atti soggetti a trascrizione)
1. Si devono rendere pubblici col mezzo della
trascrizione:
(Omissis)
8) i contratti di locazione di beni immobili che hanno
durata superiore a nove anni;
(Omissis)".
Si riporta il testo dell'articolo 2668, comma 4, del
codice civile:
"Articolo 2668 (Cancellazione della trascrizione)
(Omissis)
4. Si deve cancellare la trascrizione dei contratti
preliminari quando la cancellazione e' debitamente
consentita dalle parti interessate ovvero e' ordinata
giudizialmente con sentenza passata in giudicato.".
Si riporta il testo dell'articolo 2775-bis del codice
civile:
"Articolo 2775-bis (Credito per mancata esecuzione di
contratti preliminari)
1. Nel caso di mancata esecuzione del contratto
preliminare trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis, i
crediti del promissario acquirente che ne conseguono hanno
privilegio speciale sul bene immobile oggetto del contratto
preliminare, sempre che gli effetti della trascrizione non
siano cessati al momento della risoluzione del contratto
risultante da atto avente data certa, ovvero al momento
della domanda giudiziale di risoluzione del contratto o di
condanna al pagamento, ovvero al momento della trascrizione
del pignoramento o al momento dell'intervento
nell'esecuzione promossa da terzi.
2. Il privilegio non e' opponibile ai creditori
garantiti da ipoteca relativa a mutui erogati al
promissario acquirente per l'acquisto del bene immobile
nonche' ai creditori garantiti da ipoteca ai sensi
dell'articolo 2825-bis .".
Si riporta il testo dell'articolo 2825-bis del codice
civile:
"2825-bis (Ipoteca sul bene oggetto di contratto
preliminare)
1. L'ipoteca iscritta su edificio o complesso
condominiale, anche da costruire o in corso di costruzione,
a garanzia di finanziamento dell'intervento edilizio ai
sensi degli articoli 38 e seguenti del D. Lgs. 1 settembre
1993, n. 385, prevale sulla trascrizione anteriore dei
contratti preliminari di cui all'articolo 2645-bis,
limitatamente alla quota di debito derivante dal suddetto
finanziamento che il promissario acquirente si sia
accollata con il contratto preliminare o con altro atto
successivo eventualmente adeguata ai sensi dell'articolo
39, comma 3, del citato decreto legislativo n. 385 del
1993. Se l'accollo risulta da atto successivo, questo e'
annotato in margine alla trascrizione del contratto
preliminare.".
Per il testo del comma 3 dell'articolo 2645-bis del
codice civile, v. nelle note al presente articolo.
Si riporta il testo degli articoli 1002, 1003, 1004,
1005, 1006, 1007, 1012 e 1013 del codice civile:
"Articolo 1002 (Inventario e garanzia)
1. L'usufruttuario prende le cose nello stato in cui si
trovano.
2. Egli e' tenuto a fare a sue spese l'inventario dei
beni, previo avviso al proprietario. Quando l'usufruttuario
e' dispensato dal fare l'inventario, questo puo' essere
richiesto dal proprietario a sue spese.
3. L'usufruttuario deve inoltre dare idonea garanzia.
Dalla prestazione della garanzia sono dispensati i genitori
che hanno l'usufrutto legale sui beni dei loro figli
minori. Sono anche dispensati il venditore e il donante con
riserva d'usufrutto; ma, qualora questi cedano l'usufrutto,
il cessionario e' tenuto a prestare garanzia.
4. L'usufruttuario non puo' conseguire il possesso dei
beni prima di avere adempiuto agli obblighi su indicati.".
"Articolo 1003 (Mancanza o insufficienza della
garanzia)
1. Se l'usufruttuario non presta la garanzia a cui e'
tenuto, si osservano le disposizioni seguenti:
gli immobili sono locati o messi sotto amministrazione,
salva la facolta' all'usufruttuario di farsi assegnare per
propria abitazione una casa compresa nell'usufrutto.
L'amministrazione e' affidata, con il consenso
dell'usufruttuario, al proprietario o altrimenti a un terzo
scelto di comune accordo tra proprietario e usufruttuario
o, in mancanza di tale accordo, nominato dall'autorita'
giudiziaria;
il danaro e' collocato a interesse;
i titoli al portatore si convertono in nominativi a
favore del proprietario con il vincolo dell'usufrutto,
ovvero si depositano presso una terza persona, scelta dalle
parti, o presso un istituto di credito, la cui
designazione, in caso di dissenso, e' fatta dall'autorita'
giudiziaria;
le derrate sono vendute e il loro prezzo e' parimenti
collocato a interesse.
2. In questi casi appartengono all'usufruttuario gli
interessi dei capitali, le rendite, le pigioni e i fitti.
3. Se si tratta di mobili i quali si deteriorano con
l'uso, il proprietario puo' chiedere che siano venduti e ne
sia impiegato il prezzo come quello delle derrate.
L'usufruttuario puo' nondimeno domandare che gli siano
lasciati i mobili necessari per il proprio uso.".
"Articolo 1004 (Spese a carico dell'usufruttuario)
1. Le spese e, in genere, gli oneri relativi alla
custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria della
cosa sono a carico dell'usufruttuario.
2. Sono pure a suo carico le riparazioni straordinarie
rese necessarie dall'inadempimento degli obblighi di
ordinaria manutenzione.".
"Articolo 1005 (Riparazioni straordinarie)
1. Le riparazioni straordinarie sono a carico del
proprietario.
2. Riparazioni straordinarie sono quelle necessarie ad
assicurare la stabilita' dei muri maestri e delle volte, la
sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per
una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini,
acquedotti, muri di sostegno o di cinta.
3. L'usufruttuario deve corrispondere al proprietario,
durante l'usufrutto, l'interesse delle somme spese per le
riparazioni straordinarie.".
"Articolo 1006 (Rifiuto del proprietario alle
riparazioni)
1. Se il proprietario rifiuta di eseguire le
riparazioni poste a suo carico o ne ritarda l'esecuzione
senza giusto motivo, e' in facolta' dell'usufruttuario di
farle eseguire a proprie spese. Le spese devono essere
rimborsate alla fine dell'usufrutto senza interesse. A
garanzia del rimborso l'usufruttuario ha diritto di
ritenere l'immobile riparato.".
"Articolo 1007 (Rovina parziale di edificio accessorio)
1. Le disposizioni dei due articoli precedenti si
applicano anche nel caso in cui, per vetusta' o caso
fortuito, rovini soltanto in parte l'edificio che formava
accessorio necessario del fondo soggetto a usufrutto.".
"Articolo 1012 (Usurpazioni durante l'usufrutto e
azioni relative alle servitu')
1. Se durante l'usufrutto un terzo commette usurpazione
sul fondo o altrimenti offende le ragioni del proprietario,
l'usufruttuario e' tenuto a fargliene denunzia e,
omettendola, e' responsabile dei danni che eventualmente
siano derivati al proprietario.
2. L'usufruttuario puo' far riconoscere l'esistenza
delle servitu' a favore del fondo o l'inesistenza di quelle
che si pretende di esercitare sul fondo medesimo; egli deve
in questi casi chiamare in giudizio il proprietario.".
"Articolo 1013 (Spese per le liti)
1. Le spese delle liti che riguardano tanto la
proprieta' quanto l'usufrutto sono sopportate dal
proprietario e dall'usufruttuario in proporzione del
rispettivo interesse.".
Si riporta il testo dell'articolo 2932 del codice
civile:
"Articolo 2932 (Esecuzione specifica dell'obbligo di
concludere un contratto)
1. Se colui che e' obbligato a concludere un contratto
non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia
possibile e non sia escluso dal titolo, puo' ottenere una
sentenza che produca gli effetti del contratto non
concluso.
2. Se si tratta di contratti che hanno per oggetto il
trasferimento della proprieta' di una cosa determinata o la
costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la
domanda non puo' essere accolta, se la parte che l'ha
proposta non esegue la sua prestazione o non ne fa offerta
nei modi di legge, a meno che la prestazione non sia ancora
esigibile.".
Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 20 giugno 2005, n. 122 (Disposizioni per la
tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di
immobili da costruire, a norma della L. 2 agosto 2004, n.
210):
"Articolo 8 (Obbligo di cancellazione o frazionamento
dell'ipoteca antecedente alla compravendita)
1. Il notaio non puo' procedere alla stipula dell'atto
di compravendita se, anteriormente o contestualmente alla
stipula, non si sia proceduto alla suddivisione del
finanziamento in quote o al perfezionamento di un titolo
per la cancellazione o frazionamento dell'ipoteca a
garanzia o del pignoramento gravante sull'immobile.".
Si riporta il testo dell'articolo 67, comma 3, lettera
c), e dell'articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267 e successive modificazioni (Disciplina del fallimento,
del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata
e della liquidazione coatta amministrativa):
"Articolo 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti,
garanzie)
(Omissis)
3. Non sono soggetti all'azione revocatoria:
(Omissis)
c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai
sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, i cui
effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della
suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi
ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a
costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di
suoi parenti e affini entro il terzo grado, ovvero immobili
ad uso non abitativo destinati a costituire la sede
principale dell'attivita' d'impresa dell'acquirente,
purche' alla data di dichiarazione di fallimento tale
attivita' sia effettivamente esercitata ovvero siano stati
compiuti investimenti per darvi inizio;"
"Articolo 72 (Rapporti pendenti)
1. Se un contratto e' ancora ineseguito o non
compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei
confronti di una di esse, e' dichiarato il fallimento,
l'esecuzione del contratto, fatte salve le diverse
disposizioni della presente Sezione, rimane sospesa fino a
quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei
creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo
del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di
sciogliersi dal medesimo salvo che, nei contratti ad
effetti reali, sia gia' avvenuto il trasferimento del
diritto.
2. Il contraente puo' mettere in mora il curatore,
facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non
superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto
si intende sciolto.
3. La disposizione di cui al primo comma si applica
anche al contratto preliminare salvo quanto previsto
nell'articolo 72-bis.
4. In caso di scioglimento, il contraente ha diritto di
far valere nel passivo il credito conseguente al mancato
adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del
danno.
5. L'azione di risoluzione del contratto promossa prima
del fallimento nei confronti della parte inadempiente
spiega i suoi effetti nei confronti del curatore, fatta
salva, nei casi previsti, l'efficacia della trascrizione
della domanda; se il contraente intende ottenere con la
pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o di
un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la
domanda secondo le disposizioni di cui al Capo V.
6. Sono inefficaci le clausole negoziali che fanno
dipendere la risoluzione del contratto dal fallimento.
7. In caso di scioglimento del contratto preliminare di
vendita immobiliare trascritto ai sensi dell'articolo
2645-bis del codice civile, l'acquirente ha diritto di far
valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia
dovuto il risarcimento del danno e gode del privilegio di
cui all'articolo 2775-bis del codice civile a condizione
che gli effetti della trascrizione del contratto
preliminare non siano cessati anteriormente alla data della
dichiarazione di fallimento.
8. Le disposizioni di cui al primo comma non si
applicano al contratto preliminare di vendita trascritto ai
sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile avente ad
oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire
l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti
ed affini entro il terzo grado ovvero un immobile ad uso
non abitativo destinato a costituire la sede principale
dell'attivita' di impresa dell'acquirente.".
Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 5, del
decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 (Misure
urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle
costruzioni e per Expo 2015):
"Articolo 8 (Riscatto a termine dell'alloggio sociale)
(Omissis)
5. Le disposizioni contenute nel presente articolo si
applicano ai contratti di locazione stipulati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto.".
Si riporta il testo dell'articolo 107 del Trattato sul
Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE):
"Articolo 107 (ex articolo 87 del TCE)
1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono
incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui
incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi
dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto
qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune
produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
2. Sono compatibili con il mercato interno:
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli
consumatori, a condizione che siano accordati senza
discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati
dalle calamita' naturali oppure da altri eventi
eccezionali;
c) gli aiuti concessi all'economia di determinate
regioni della Repubblica federale di Germania che risentono
della divisione della Germania, nella misura in cui sono
necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da
tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del
trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della
Commissione, puo' adottare una decisione che abroga la
presente lettera.
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato
interno:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico
delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso,
oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonche'
quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto
della loro situazione strutturale, economica e sociale;
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di
un importante progetto di comune interesse europeo oppure a
porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno
Stato membro;
gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune
attivita' o di talune regioni economiche, sempre che non
alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al
comune interesse;
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la
conservazione del patrimonio, quando non alterino le
condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in
misura contraria all'interesse comune;
e) le altre categorie di aiuti, determinate con
decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.".
 
Art. 24
(( Misure di agevolazione della partecipazione delle comunita' locali
in materia di tutela e valorizzazione del territorio

1. I comuni possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati, purche' individuati in relazione al territorio da riqualificare. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalita' di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi, i comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attivita' posta in essere. L'esenzione e' concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e per attivita' individuate dai comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attivita' posta in essere. Tali riduzioni sono concesse prioritariamente a comunita' di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute. ))

 
Art. 25
Misure urgenti di semplificazione amministrativa e di accelerazione
delle procedure in materia di patrimonio culturale

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14-ter, dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente: «8-bis. I termini di validita' di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, decorrono a far data dall'adozione del provvedimento finale.»;
(( b) all'articolo 14-quater, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, dopo le parole: «rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei ministri, che» sono inserite le seguenti: «ha natura di atto di alta amministrazione. Il Consiglio dei ministri»;
2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, motivando un'eventuale decisione in contrasto con il motivato dissenso»;
b-bis) all'articolo 19, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «degli articoli 21-quinquies e 21-nonies» sono aggiunte le seguenti: «, nei casi di cui al comma 4 del presente articolo»;
b-ter) all'articolo 21-quinquies, comma 1, le parole da: «Per sopravvenuti» fino a: «pubblico originario» sono sostituite dalle seguenti: «Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario»;
b-quater) all'articolo 21-nonies, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: «dell'articolo 21-octies» sono inserite le seguenti: «, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2,»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Rimangono ferme le responsabilita' connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo». ))

2. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo regolamento sono altresi' individuate:
a) le tipologie di interventi per i quali l'autorizzazione paesaggistica non e' richiesta, ai sensi dell'articolo 149 del medesimo Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia nell'ambito degli interventi di lieve entita' gia' compresi nell'allegato 1 al suddetto regolamento di cui all'articolo 146, comma 9, quarto periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia mediante definizione di ulteriori interventi minori privi di rilevanza paesaggistica;
b) le tipologie di intervento di lieve entita' che possano essere regolate anche tramite accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli enti locali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con specifico riguardo alle materie che coinvolgono competenze proprie delle autonomie territoriali.».
3. All'articolo 146, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, il primo e il secondo periodo sono soppressi e il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.».
4. Al fine di assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 96 del decreto legislativo (( 12 aprile 2006, n. 163 )), le linee guida di cui al comma 6 del medesimo articolo sono stabilite con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre 2014.
Riferimenti normativi

Si riportano i testi degli articoli 14-ter, 14-quater,
19, 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990. n.
241, e successive modificazioni, recante "Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192:
"Art. 14-ter. Lavori della conferenza di servizi
01. La prima riunione della conferenza di servizi e'
convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di
particolare complessita' dell'istruttoria, entro trenta
giorni dalla data di indizione.
1. La conferenza di servizi assume le determinazioni
relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza
dei presenti e puo' svolgersi per via telematica.
2. La convocazione della prima riunione della
conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni
interessate, anche per via telematica o informatica, almeno
cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi
cinque giorni, le amministrazioni convocate possono
richiedere, qualora impossibilitate a partecipare,
l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale
caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data,
comunque entro i dieci giorni successivi alla prima. La
nuova data della riunione puo' essere fissata entro i
quindici giorni successivi nel caso la richiesta provenga
da un'autorita' preposta alla tutela del patrimonio
culturale. I responsabili degli sportelli unici per le
attivita' produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o i
Comuni, o altre autorita' competenti concordano con i
Soprintendenti territorialmente competenti il calendario,
almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di
servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi
comunque denominati di competenza del Ministero per i beni
e le attivita' culturali.
2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli
14 e 14-bis sono convocati i soggetti proponenti il
progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi
partecipano senza diritto di voto.
2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza
diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici
servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o
il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti
ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro
attivita'. Agli stessi e' inviata, anche per via telematica
e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione
della conferenza di servizi. Alla conferenza possono
partecipare inoltre, senza diritto di voto, le
amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali
misure pubbliche di agevolazione.
3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o
comunque in quella immediatamente successiva alla
trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai
sensi dell'articolo 14-bis, le amministrazioni che vi
partecipano determinano il termine per l'adozione della
decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono
superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma
4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione
procedente provvede ai sensi dei commi 6-bis e 9 del
presente articolo.
3-bis. In caso di opera o attivita' sottoposta anche ad
autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime,
in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove
convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua
competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42.
4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis nei
casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi
si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed
il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo
di novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia
sulla compatibilita' ambientale. Se la VIA non interviene
nel termine previsto per l'adozione del relativo
provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in
sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei
trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a
richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla
conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui
al precedente periodo e' prorogato di altri trenta giorni
nel caso che si appalesi la necessita' di approfondimenti
istruttori. Per assicurare il rispetto dei tempi,
l'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti
in materia ambientale puo' far eseguire anche da altri
organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati
di qualificazione e capacita' tecnica equipollenti, ovvero
da istituti universitari tutte le attivita'
tecnico-istruttorie non ancora eseguite. In tal caso gli
oneri economici diretti o indiretti sono posti a esclusivo
carico del soggetto committente il progetto, secondo le
tabelle approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
4-bis. Nei casi in cui l'intervento oggetto della
conferenza di servizi e' stato sottoposto positivamente a
valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi
risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di
cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, devono essere utilizzati, senza
modificazioni, ai fini della VIA, qualora effettuata nella
medesima sede, statale o regionale, ai sensi dell'articolo
7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia gia'
intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni
di cui al comma 3 dell'articolo 14-quater, nonche' quelle
di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si
applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela
della salute, del patrimonio storico-artistico e della
pubblica incolumita'.
6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla
conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante
legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo
vincolante la volonta' dell'amministrazione su tutte le
decisioni di competenza della stessa.
6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni
caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4,
l'amministrazione procedente, in caso di VIA statale, puo'
adire direttamente il Consiglio dei Ministri ai sensi
dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30
aprile 2006, n. 152; in tutti gli altri casi, valutate le
specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto
delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta
la determinazione motivata di conclusione del procedimento
che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione,
concessione, nulla osta o atto di assenso comunque
denominato di competenza delle amministrazioni
partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma
risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata
partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la
ritardata o mancata adozione della determinazione motivata
di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della
responsabilita' dirigenziale o disciplinare e
amministrativa, nonche' ai fini dell'attribuzione della
retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del
privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata
osservanza del termine di conclusione del procedimento ai
sensi degli articoli 2 e 2-bis.
7. Si considera acquisito l'assenso
dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla
tutela della salute e della pubblica incolumita', alla
tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale,
esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il
cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza,
non abbia espresso definitivamente la volonta'
dell'amministrazione rappresentata.
8. In sede di conferenza di servizi possono essere
richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o
ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se
questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i
successivi trenta giorni, si procede all'esame del
provvedimento.
9. abrogato
10. Il provvedimento finale concernente opere
sottoposte a VIA e' pubblicato, a cura del proponente,
unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta
Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA
regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla
data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono
i termini per eventuali impugnazioni in sede
giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.
Art. 14-quater Effetti del dissenso espresso nella
conferenza di servizi
1. Il dissenso di uno o piu' rappresentanti delle
amministrazioni ivi comprese quelle preposte alla tutela
ambientale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumita', regolarmente convocate alla
conferenza di servizi, a pena di inammissibilita', deve
essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere
congruamente motivato, non puo' riferirsi a questioni
connesse che non costituiscono oggetto della conferenza
medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle
modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
2. abrogato
3. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo
comma, della Costituzione, e delle infrastrutture ed
insediamenti produttivi strategici e di preminente
interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo
terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, e successive modificazioni, nonche' dei casi di
localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga
espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione
preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumita', la questione, in attuazione e nel
rispetto del principio di leale collaborazione e
dell'articolo 120 della Costituzione, e' rimessa
dall'amministrazione procedente alla deliberazione del
Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro sessanta
giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le
Province autonome interessate, in caso di dissenso tra
un'amministrazione statale e una regionale o tra piu'
amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la
Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso
tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale
o tra piu' enti locali. Se l'intesa non e' raggiunta entro
trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei Ministri
puo' essere comunque adottata. Se il motivato dissenso e'
espresso da una regione o da una provincia autonoma in una
delle materie di propria competenza, ai fini del
raggiungimento dell'intesa, entro trenta giorni dalla data
di rimessione della questione alla delibera del Consiglio
dei Ministri, viene indetta una riunione dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri con la partecipazione della
regione o della provincia autonoma, degli enti locali e
delle amministrazioni interessate, attraverso un unico
rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad
esprimere in modo vincolante la volonta'
dell'amministrazione sulle decisioni di competenza. In tale
riunione i partecipanti debbono formulare le specifiche
indicazioni necessarie alla individuazione di una soluzione
condivisa, anche volta a modificare il progetto originario.
Se l'intesa non e' raggiunta nel termine di ulteriori
trenta giorni, e' indetta una seconda riunione dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri con le medesime
modalita' della prima, per concordare interventi di
mediazione, valutando anche le soluzioni progettuali
alternative a quella originaria. Ove non sia comunque
raggiunta l'intesa, in un ulteriore termine di trenta
giorni, le trattative, con le medesime modalita' delle
precedenti fasi, sono finalizzate a risolvere e comunque a
individuare i punti di dissenso. Se all'esito delle
predette trattative l'intesa non e' raggiunta, la
deliberazione del Consiglio dei Ministri puo' essere
comunque adottata con la partecipazione dei Presidenti
delle regioni o delle province autonome interessate.
3-bis. sostituito dall'attuale comma 3
3-ter. sostituito dall'attuale comma 3
3-quater. sostituito dall'attuale comma 3
3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le
prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e
alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti
speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
4. abrogato
5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e
in caso di provvedimento negativo trova applicazione
l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23
agosto 1988, n. 400, introdotta dall'articolo 12, comma 2,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
Art. 19 Segnalazione certificata di inizio attivita' -
Scia
1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione
non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato,
comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli
richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriale,
commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda
esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti
richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto
generale, e non sia previsto alcun limite o contingente
complessivo o specifici strumenti di programmazione
settoriale per il rilascio degli atti stessi, e' sostituito
da una segnalazione dell'interessato, con la sola
esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali,
paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle
amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla
pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla
cittadinanza, all'amministrazione della giustizia,
all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti
concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche
derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti dalla
normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli
imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione e'
corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
e dell'atto di notorieta' per quanto riguarda tutti gli
stati, le qualita' personali e i fatti previsti negli
articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
nonche', ove espressamente previsto dalla normativa
vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici
abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformita' da
parte dell'Agenzia delle imprese di cui all' articolo 38,
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei
presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e
asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici
necessari per consentire le verifiche di competenza
dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente
prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti
appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi
sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni,
attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al
presente comma, salve le verifiche successive degli organi
e delle amministrazioni competenti. La segnalazione,
corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni
nonche' dei relativi elaborati tecnici, puo' essere
presentata mediante posta raccomandata con avviso di
ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui e'
previsto l'utilizzo esclusivo della modalita' telematica;
in tal caso la segnalazione si considera presentata al
momento della ricezione da parte dell'amministrazione.
2. L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere
iniziata dalla data della presentazione della segnalazione
all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata
carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1,
nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della
segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e
di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo
che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a
conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi
effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in
ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque
salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere
determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli
articoli 21-quinquies 21-nonies. In caso di dichiarazioni
sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta'
false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando
l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6,
nonche' di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, puo' sempre e in ogni tempo adottare i
provvedimenti di cui al primo periodo.
4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti
di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma
6-bis, ovvero nel caso di segnalazione corredata della
dichiarazione di conformita' di cui all'articolo 2, comma
3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, all'amministrazione e'
consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un
danno per il patrimonio artistico e culturale, per
l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la
difesa nazionale e previo motivato accertamento
dell'impossibilita' di tutelare comunque tali interessi
mediante conformazione dell'attivita' dei privati alla
normativa vigente.
4-bis. Il presente articolo non si applica alle
attivita' economiche a prevalente carattere finanziario,
ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di
intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58.
5. abrogato
6. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato,
chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o
asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio
attivita', dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei
requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con
la reclusione da uno a tre anni.
6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine
di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 e'
ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano
altresi' ferme le disposizioni relative alla vigilanza
sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e
alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.
6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita',
la denuncia e la dichiarazione di inizio attivita' non
costituiscono provvedimenti taciti direttamente
impugnabili. Gli interessati possono sollecitare
l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione
e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di
cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104.
Art. 21-quinquies Revoca del provvedimento
1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero
nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova
valutazione dell'interesse pubblico originario, il
provvedimento amministrativo ad efficacia durevole puo'
essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato
ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca
determina la inidoneita' del provvedimento revocato a
produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta
pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati,
l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro
indennizzo.
1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad
efficacia durevole o istantanea incida su rapporti
negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli
interessati e' parametrato al solo danno emergente e tiene
conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilita' da
parte dei contraenti della contrarieta' dell'atto
amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico,
sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri
soggetti all'erronea valutazione della compatibilita' di
tale atto con l'interesse pubblico.
1-ter. abrogato
Art. 21-nonies Annullamento d'ufficio
1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi
dell'articolo 21-octies puo' essere annullato d'ufficio,
sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un
termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei
destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha
emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.
2. E' fatta salva la possibilita' di convalida del
provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di
interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.".
Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto-legge
31 maggio 2014, n. 83, recante "Disposizioni urgenti per la
tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura
e il rilancio del turismo", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 maggio 2014, n. 125, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2014, n. 175:
"Art. 12. Misure urgenti per la semplificazione, la
trasparenza, l'imparzialita' e il buon andamento dei
procedimenti in materia di beni culturali e paesaggistici
1. Al fine di semplificare i procedimenti in materia di
autorizzazione paesaggistica, all'articolo 146 del Codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Il termine di efficacia dell'autorizzazione
decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo
edilizio eventualmente necessario per la realizzazione
dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al
rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non
sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.»;
b) soppressa.
1-bis. Al fine di assicurare l'imparzialita' e il buon
andamento dei procedimenti autorizzatori in materia di beni
culturali e paesaggistici, i pareri, nulla osta o altri
atti di assenso comunque denominati, rilasciati dagli
organi periferici del Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, possono essere riesaminati,
d'ufficio o su segnalazione delle altre amministrazioni
coinvolte nel procedimento, da apposite commissioni di
garanzia per la tutela del patrimonio culturale, costituite
esclusivamente da personale appartenente ai ruoli del
medesimo Ministero e previste a livello regionale o
interregionale dal regolamento di organizzazione di cui
all'articolo 14, comma 3. Le commissioni di garanzia
possono riesaminare la decisione entro il termine
perentorio di dieci giorni dalla ricezione dell'atto, che
e' trasmesso per via telematica dai competenti organi
periferici del Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, contestualmente alla sua adozione,
alle commissioni e alle altre amministrazioni coinvolte nel
procedimento; queste ultime possono chiedere il riesame
dell'atto entro tre giorni dalla sua ricezione. Decorso
inutilmente il termine di dieci giorni di cui al precedente
periodo, l'atto si intende confermato. La procedura di cui
al presente comma si applica altresi' nell'ipotesi di
dissenso espresso in sede di Conferenza di servizi ai sensi
dell'articolo 14-quater, comma 1, della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, anche su
iniziativa dell'amministrazione procedente. Nelle more
dell'adozione del regolamento di cui al primo periodo, con
il quale sono disciplinate le funzioni e la composizione
delle commissioni, il potere di riesame di cui al presente
comma e' attribuito ai comitati regionali di coordinamento
previsti dall'articolo 19 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233.
Alle attivita' delle commissioni di cui al presente comma
si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai
componenti delle predette commissioni non sono corrisposti
gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti
comunque denominati.
1-ter. Per assicurare la trasparenza e la pubblicita'
dei procedimenti di tutela e valorizzazione del patrimonio
culturale, nonche' per favorire le attivita' di studio e di
ricerca in materia di beni culturali e paesaggistici, tutti
gli atti aventi rilevanza esterna e i provvedimenti
adottati dagli organi centrali e periferici del Ministero
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo
nell'esercizio delle funzioni di tutela e valorizzazione di
cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono pubblicati
integralmente nel sito internet del Ministero e in quello,
ove esistente, dell'organo che ha adottato l'atto, secondo
le disposizioni in materia di pubblicita', trasparenza e
diffusione di informazioni di cui al decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33. E' fatta salva l'applicazione delle
disposizioni del codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196.
2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
su proposta del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza
unificata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono dettate disposizioni
modificative e integrative al regolamento di cui
all'articolo 146, comma 9, quarto periodo, del Codice dei
beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
legislativo n. 42 del 2004, e successive modificazioni, al
fine di ampliare e precisare le ipotesi di interventi di
lieve entita', nonche' allo scopo di operare ulteriori
semplificazioni procedimentali, ferme, comunque, le
esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni.
3. Al fine di semplificare e razionalizzare le norme
sulla riproduzione di beni culturali, al Codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n.
42 del 2004 e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 3 dell'articolo 108 dopo la parola
«pubblici» sono inserite le seguenti: «o privati» e dopo la
parola «valorizzazione» sono inserite le seguenti: «,
purche' attuate senza scopo di lucro»;
b) all'articolo 108, dopo il comma 3, e' aggiunto il
seguente:
«3-bis. Sono in ogni caso libere le seguenti attivita',
svolte senza scopo di lucro, per finalita' di studio,
ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione
creativa, promozione della conoscenza del patrimonio
culturale:
1) la riproduzione di beni culturali diversi dai beni
bibliografici e archivistici attuata con modalita' che non
comportino alcun contatto fisico con il bene, ne'
l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, ne',
all'interno degli istituti della cultura, l'uso di stativi
o treppiedi;
2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini
di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non
poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro,
neanche indiretto.».
4. Al fine di semplificare la consultazione degli
archivi, sono adottate le seguenti modificazioni del Codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni:
a) la lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 122 e'
abrogata;
b) al comma 1 dell'articolo 41, primo periodo, le
parole «quarant'anni» sono sostituite dalle seguenti:
«trent'anni».
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.".
Si riporta il testo dell'articolo 146 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, recante "Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio
2002, n. 137", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24
febbraio 2004, n. 45, S.O.:
"Articolo 146. Autorizzazione.
1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi
titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico,
tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in
base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma
1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, ne'
introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori
paesaggistici oggetto di protezione.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di
presentare alle amministrazioni competenti il progetto
degli interventi che intendano intraprendere, corredato
della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare
i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta
l'autorizzazione.
3. La documentazione a corredo del progetto e'
preordinata alla verifica della compatibilita' fra
interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato.
Essa e' individuata, su proposta del Ministro, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la
Conferenza Stato-regioni, e puo' essere aggiornata o
integrata con il medesimo procedimento.
4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto
autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o
agli altri titoli legittimanti l'intervento
urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo
167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non puo' essere
rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione,
anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione e'
efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale
l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a
nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del
quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere
conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza
del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia
dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista
efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per
la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in
ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di
quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili
all'interessato.
5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si
pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere
vincolante del soprintendente in relazione agli interventi
da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla
legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo
quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5. Il parere
del soprintendente, all'esito dell'approvazione delle
prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati,
predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141,
comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d),
nonche' della positiva verifica da parte del Ministero, su
richiesta della regione interessata, dell'avvenuto
adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura
obbligatoria non vincolante ed e' reso nel rispetto delle
previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico,
entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione
degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente
provvede sulla domanda di autorizzazione.
6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in
materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di
adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse
strumentali. Puo' tuttavia delegarne l'esercizio, per i
rispettivi territori, a province, a forme associative e di
cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti
disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti
parco, ovvero a comuni, purche' gli enti destinatari della
delega dispongano di strutture in grado di assicurare un
adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonche'
di garantire la differenziazione tra attivita' di tutela
paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in
materia urbanistico-edilizia.
7. L'amministrazione competente al rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza
dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per
l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei
criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141,
comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d).
Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione
verifica se l'istanza stessa sia corredata della
documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove
necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a
svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni
dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua
gli accertamenti circa la conformita' dell'intervento
proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di
dichiarazione di interesse pubblico e nei piani
paesaggistici e trasmette al soprintendente la
documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola
con una relazione tecnica illustrativa nonche' con una
proposta di provvedimento, e da' comunicazione
all'interessato dell'inizio del procedimento e
dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di
procedimento amministrativo.
8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5,
limitatamente alla compatibilita' paesaggistica del
progettato intervento nel suo complesso ed alla conformita'
dello stesso alle disposizioni contenute nel piano
paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui
all'articolo 140, comma 2, entro il termine di
quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il
soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli
interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi
dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Entro venti giorni dalla ricezione del parere,
l'amministrazione provvede in conformita'.
9. Decorso inutilmente il termine di cui al primo
periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso
il prescritto parere, l'amministrazione competente puo'
indire una conferenza di servizi, alla quale il
soprintendente partecipa o fa pervenire il parere scritto.
La conferenza si pronuncia entro il termine perentorio di
quindici giorni. In ogni caso, decorsi sessanta giorni
dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente,
l'amministrazione competente provvede sulla domanda di
autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro
d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto
dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio
dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve
entita' in base a criteri di snellimento e concentrazione
dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui
agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
10. Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo
periodo del comma 8 senza che l'amministrazione si sia
pronunciata, l'interessato puo' richiedere l'autorizzazione
in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche
mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal
ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia
delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa
inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva
e' presentata al soprintendente.
11. L'autorizzazione paesaggistica e' trasmessa, senza
indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel
corso del procedimento, nonche', unitamente allo stesso
parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici
territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco
nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti
al vincolo.
12. L'autorizzazione paesaggistica e' impugnabile, con
ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, dalle
associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di
ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto
pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le
ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono
essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non
abbiano proposto ricorso di primo grado.
13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica e' istituito un elenco
delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni
trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via
telematica, in cui e' indicata la data di rilascio di
ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del
relativo oggetto. Copia dell'elenco e' trasmessa
trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini
dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.
14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano
anche alle istanze concernenti le attivita' di coltivazione
di cave e torbiere nonche' per le attivita' minerarie di
ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui
all'articolo 134.
15. abrogato
16. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.".
Si riporta il testo dell'articolo 96 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, recante "Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100, S.O.:
"Art. 96. Procedura di verifica preventiva
dell'interesse archeologico.
1. La procedura di verifica preventiva dell'interesse
archeologico si articola in due fasi costituenti livelli
progressivi di approfondimento dell'indagine archeologica.
L'esecuzione della fase successiva dell'indagine e'
subordinata all'emersione di elementi archeologicamente
significativi all'esito della fase precedente. La procedura
di verifica preventiva dell'interesse archeologico consiste
nel compimento delle indagini e nella redazione dei
documenti integrativi del progetto di cui alle seguenti
lettere:
a) prima fase, integrativa della progettazione
preliminare:
1) esecuzione di carotaggi;
2) prospezioni geofisiche e geochimiche;
3) saggi archeologici tali da assicurare una
sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori;
b) seconda fase, integrativa della progettazione
definitiva ed esecutiva: esecuzione di sondaggi e di scavi,
anche in estensione.
2. La procedura si conclude con la redazione della
relazione archeologica definitiva, approvata dal
soprintendente di settore territorialmente competente. La
relazione contiene una descrizione analitica delle indagini
eseguite, con i relativi esiti di seguito elencati, e detta
le conseguenti prescrizioni:
a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce
direttamente l'esigenza di tutela;
b) contesti che non evidenziano reperti leggibili come
complesso strutturale unitario, con scarso livello di
conservazione per i quali sono possibili interventi di
reinterro oppure smontaggio - rimontaggio e musealizzazione
in altra sede rispetto a quella di rinvenimento;
c) complessi la cui conservazione non puo' essere
altrimenti assicurata che in forma contestualizzata
mediante l'integrale mantenimento in sito.
3. Per l'esecuzione dei saggi e degli scavi
archeologici nell'ambito della procedura di cui al presente
articolo il responsabile del procedimento puo'
motivatamente ridurre, d'intesa con la soprintendenza
archeologica territorialmente competente, i livelli di
progettazione, nonche' i contenuti della progettazione, in
particolare in relazione ai dati, agli elaborati e ai
documenti progettuali gia' comunque acquisiti agli atti del
procedimento.
4. Nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, la
procedura di verifica preventiva dell'interesse
archeologico si considera chiusa con esito negativo e
accerta l'insussistenza dell'interesse archeologico
nell'area interessata dai lavori. Nelle ipotesi di cui alla
lettera b) del comma 2, la soprintendenza detta le
prescrizioni necessarie ad assicurare la conoscenza, la
conservazione e la protezione dei rinvenimenti
archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela
eventualmente da adottare ai sensi del codice dei beni
culturali e del paesaggio, relativamente a singoli
rinvenimenti o al loro contesto. Nel caso di cui alla
lettera c) del comma 2, le prescrizioni sono incluse nei
provvedimenti di assoggettamento a tutela dell'area
interessata dai rinvenimenti e il Ministero per i beni e le
attivita' culturali avvia il procedimento di dichiarazione
di cui agli articoli 12 e 13 del predetto codice dei beni
culturali e del paesaggio.
5. La procedura di verifica preventiva dell'interesse
archeologico e' condotta sotto la direzione della
soprintendenza archeologica territorialmente competente.
Gli oneri sono a carica della stazione appaltante.
6. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture, sono stabilite linee guida finalizzate ad
assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla
procedura di cui al presente articolo.
7. Per gli interventi soggetti alla procedura di cui al
presente articolo, il direttore regionale competente per
territorio del Ministero per i beni e le attivita'
culturali, su proposta del soprintendente di settore, entro
trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 3
dell'articolo 95, stipula un apposito accordo con
l'amministrazione appaltante per disciplinare le forme di
coordinamento e di collaborazione con il responsabile del
procedimento e con gli uffici dell'amministrazione
procedene. Nell'accordo le amministrazioni possono graduare
la complessita' della procedura di cui al presente
articolo, in ragione della tipologia e dell'entita' dei
lavori da eseguire, anche riducendo le fasi e i contenuti
del procedimento. L'accordo disciplina altresi' le forme di
documentazione e di divulgazione dei risultati
dell'indagine, mediante l'informatizzazione dei dati
raccolti, la produzione di forme di edizioni scientifiche e
didattiche, eventuali ricostruzioni virtuali volte alla
comprensione funzionale dei complessi antichi, eventuali
mostre ed esposizioni finalizzate alla diffusione e alla
pubblicizzazione delle indagini svolte.
8. Le Regioni disciplinano la procedura di verifica
preventiva dell'interesse archeologico per le opere di loro
competenza sulla base di quanto disposto dall'articolo 95 e
dai commi che precedono del presente articolo.
9. Alle finalita' di cui all'articolo 95 e dei commi
che precedono del presente articolo le Province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono nell'ambito delle competenze
previste dallo statuto speciale e dalle relative norme di
attuazione.".
 
Art. 26
Misure urgenti per la valorizzazione
degli immobili (( pubblici )) inutilizzati

1. (( In considerazione dell'eccezionalita' della situazione economico-finanziaria del Paese, al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria nazionale anche ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e di promuovere iniziative di valorizzazione del patrimonio pubblico volte allo sviluppo economico e sociale, l'accordo )) di programma di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avente ad oggetto il recupero di immobili non utilizzati del patrimonio immobiliare pubblico, costituisce variante urbanistica. Allo scopo di individuare i contenuti dell'accordo di programma, il Comune, (( fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 )), presenta (( una proposta )) di recupero dell'immobile anche attraverso il cambio di destinazione d'uso (( all'Agenzia del demanio, che e' tenuta a valutarla, entro trenta giorni dalla ricezione della stessa )), alvo opponga diversa ipotesi di utilizzo finanziata o in corso di finanziamento, (( di valorizzazione o di alienazione )).
(( 1-bis. Hanno priorita' di valutazione i progetti di recupero di immobili a fini di edilizia residenziale pubblica, da destinare a nuclei familiari utilmente collocati nelle graduatorie comunali per l'accesso ad alloggi di edilizia economica e popolare e a nuclei sottoposti a provvedimenti di rilascio per morosita' incolpevole, nonche' gli immobili da destinare ad autorecupero, affidati a cooperative composte esclusivamente da soggetti aventi i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica. I progetti aventi scopi differenti sono valutati, in sede di accordo di programma, in relazione agli interventi di cui al periodo precedente, finalizzati alla riduzione del disagio abitativo, ovvero alla dimostrazione che non sussistano le necessita' o le condizioni per tali progetti. ))
(( 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia del demanio, nonche' il Ministero della difesa, quando le operazioni di cui al presente articolo comprendono immobili in uso a quest'ultimo Dicastero e non piu' utili alle sue finalita' istituzionali, effettuano la prima individuazione degli immobili entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il provvedimento di individuazione degli immobili dell'Amministrazione della difesa non piu' utilizzati e' comunicato alle competenti Commissioni parlamentari. )) Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione gli immobili per i quali e' stata accolta la domanda di trasferimento di cui all'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonche' quelli per i quali e' in corso la richiesta di riesame, per i quali si continua ad applicare la disciplina ivi prevista fino al trasferimento del bene all'ente richiedente ovvero alla sua rinuncia.
3. Entro 30 giorni dalla adozione dei provvedimenti di individuazione di cui al comma 2, l'Agenzia del demanio, (( d'intesa con il Ministero della difesa limitatamente agli immobili in uso al medesimo e non piu' utili alle sue finalita' istituzionali di cui al comma 2, puo' formulare )) all'amministrazione comunale (( una proposta )) di recupero dell'immobile a diversa destinazione urbanistica, (( fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni )), anche previa pubblicazione di un avviso di ricerca di mercato per sollecitare la presentazione (( della proposta )) da parte di privati.
4. L'accordo di programma avente ad oggetto la proposta di cui ai commi precedenti, sottoscritto dall'amministrazione comunale interessata, d'intesa con l'Agenzia del demanio (( e con il Ministero della difesa, limitatamente a immobili in uso al medesimo e non piu' utili alle sue finalita' istituzionali di cui al comma 2 )), costituisce variante di destinazione d'uso ai sensi del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 da concludere entro 90 giorni dal ricevimento della citata proposta. Entro 30 giorni dalla sua conclusione l'accordo e' ratificato con deliberazione del Consiglio comunale.
5. Le Regioni, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adottano le misure necessarie a garantire, in base ai principi di proporzionalita', adeguatezza, efficacia ed efficienza dell'azione della pubblica amministrazione, nonche' per l'applicazione omogenea sul territorio nazionale del presente articolo, le occorrenti semplificazioni documentali e procedimentali, relative anche alla pubblicazione degli atti, per l'approvazione delle varianti urbanistiche e per l'eventuale variazione di strumenti di pianificazione sovraordinati, discendenti dagli accordi di programma di cui al comma 4.
6. Approvata la variante urbanistica, l'Agenzia del demanio (( e il Ministero della difesa, limitatamente a immobili in uso al medesimo e non piu' utili alle sue finalita' istituzionali di cui al comma 2, procedono )), secondo le norme vigenti, all'alienazione, alla concessione e alla costituzione del diritto di superficie degli immobili.
7. Qualora non sia data attuazione all'accordo di programma, di cui ai commi 1 e 4, nel termine di 90 giorni dalla sua conclusione, il Ministro competente puo' proporre al Presidente del Consiglio dei ministri di nominare, previa diffida, un commissario ad acta che provvede alle procedure necessarie per la variante urbanistica, (( ferme restando le volumetrie e le superfici esistenti )). Nel caso di nomina del commissario ad acta non si applicano le disposizioni di cui al comma 8. (( Al commissario di cui al periodo precedente non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati. ))
8. A seguito della valorizzazione o alienazione degli immobili la cui destinazione d'uso sia stata modificata anche ai sensi del presente articolo, e' attribuita agli enti territoriali che hanno contribuito, nei limiti delle loro rispettive competenze, alla conclusione del procedimento, una quota parte dei proventi, secondo modalita' determinate con decreto (( del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, limitatamente agli immobili dell'Amministrazione della difesa, di concerto con il Ministro della difesa )).
(( 8-bis. Il comma 12 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e' abrogato. ))
Riferimenti normativi

Comma 1:
Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante
"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000,
n. 227, S.O.
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante
"Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici", convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:
"2. Secondo la disciplina dell'Unione Europea e
nazionale in materia di concorrenza, liberta' di
stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce
principio generale dell'ordinamento nazionale la liberta'
di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio
senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di
qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela
della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso
l'ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli
enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni
del presente comma entro il 30 settembre 2012, potendo
prevedere al riguardo, senza discriminazioni tra gli
operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali,
ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi
attivita' produttive e commerciali solo qualora vi sia la
necessita' di garantire la tutela della salute, dei
lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e
dei beni culturali".
Comma 2:
Si riporta il testo vigente dell'articolo 56-bis del
citato decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69:
"Art. 56-bis. Semplificazione delle procedure in
materia di trasferimenti di immobili agli enti territoriali
1. Il trasferimento in proprieta', a titolo non
oneroso, a comuni, province, citta' metropolitane e regioni
dei beni immobili di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
e), e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n.
85, siti nel rispettivo territorio, e' disciplinato dal
presente articolo. Sono esclusi dal trasferimento i beni in
uso per finalita' dello Stato o per quelle di cui
all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, e successive modificazioni, i beni per i quali siano
in corso procedure volte a consentirne l'uso per le
medesime finalita', nonche' quelli per i quali siano in
corso operazioni di valorizzazione o dismissione di beni
immobili ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.
2. A decorrere dal 1° settembre 2013, i comuni, le
province, le citta' metropolitane e le regioni che
intendono acquisire la proprieta' dei beni di cui al comma
1 presentano all'Agenzia del demanio, entro il termine
perentorio del 30 novembre 2013, con le modalita' tecniche
da definire a cura dell'Agenzia medesima, una richiesta di
attribuzione sottoscritta dal rappresentante legale
dell'ente, che identifica il bene, ne specifica le
finalita' di utilizzo e indica le eventuali risorse
finanziarie preordinate a tale utilizzo. L'Agenzia del
demanio, verificata la sussistenza dei presupposti per
l'accoglimento della richiesta, ne comunica l'esito
all'ente interessato entro sessanta giorni dalla ricezione
della richiesta. In caso di esito positivo si procede al
trasferimento con successivo provvedimento dell'Agenzia del
demanio. In caso di esito negativo, l'Agenzia comunica
all'ente interessato i motivi ostativi all'accoglimento
della richiesta. Entro trenta giorni dalla comunicazione
del motivato provvedimento di rigetto, l'ente puo'
presentare una richiesta di riesame del provvedimento,
unitamente ad elementi e documenti idonei a superare i
motivi ostativi rappresentati dall'Agenzia del demanio.
3. Laddove le richieste abbiano ad oggetto immobili
assegnati alle amministrazioni pubbliche, l'Agenzia del
demanio interpella le amministrazioni interessate, al fine
di acquisire, entro il termine perentorio di trenta giorni,
la conferma della permanenza o meno delle esigenze
istituzionali e indicazioni in ordine alle modalita' di
futuro utilizzo dell'immobile. Qualora le amministrazioni
non confermino, entro tale termine, la permanenza delle
esigenze istituzionali, l'Agenzia, nei successivi trenta
giorni, avvia con le altre amministrazioni la verifica in
ordine alla possibilita' di inserire il bene nei piani di
razionalizzazione di cui all'articolo 2, commi 222, 222-bis
e 222-ter, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e
successive modificazioni. Qualora detta verifica dia esito
negativo e sia accertato che l'immobile non assolve ad
altre esigenze statali, la domanda e' accolta e si procede
al trasferimento del bene con successivo provvedimento del
Direttore dell'Agenzia del demanio. In caso di conferma
delle esigenze di cui al comma 2 da parte
dell'amministrazione usuaria, l'Agenzia comunica all'ente
richiedente i motivi ostativi all'accoglimento della
richiesta.
4. Qualora per il medesimo immobile pervengano
richieste di attribuzione da parte di piu' livelli di
governo territoriale, il bene e' attribuito, in forza dei
principi di sussidiarieta' e di radicamento sul territorio,
in via prioritaria ai comuni e alle citta' metropolitane e
subordinatamente alle province e alle regioni. In caso di
beni gia' utilizzati, essi sono prioritariamente trasferiti
agli enti utilizzatori.
5. Nei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 si prevede
che, trascorsi tre anni dal trasferimento, qualora
all'esito di apposito monitoraggio effettuato dall'Agenzia
del demanio l'ente territoriale non risulti utilizzare i
beni trasferiti, gli stessi rientrino nella proprieta'
dello Stato, che ne assicura la migliore utilizzazione.
6. I beni trasferiti, con tutte le pertinenze,
accessori, oneri e pesi, entrano a far parte del patrimonio
disponibile delle regioni e degli enti locali. Il
trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in
cui i beni si trovano, con contestuale immissione di
ciascun ente territoriale, a decorrere dalla data di
sottoscrizione dell'atto formale di trasferimento del bene
di cui ai commi 2 e 3, nel possesso giuridico e con
subentro del medesimo in tutti i rapporti attivi e passivi
relativi al bene trasferito.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle
regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprieta'
beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in
misura pari alla riduzione delle entrate erariali
conseguente al trasferimento di cui al comma 1. Qualora non
sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per
lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede
al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere
sui tributi spettanti all'ente ovvero, se non sufficienti,
mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da
parte dell'ente interessato.
8. Al fine di soddisfare le esigenze allocative delle
amministrazioni statali, gli enti territoriali continuano
ad assicurare allo Stato l'uso gratuito di immobili di loro
proprieta' fino al permanere delle esigenze medesime.
9. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province
autonome di Trento e di Bolzano.
10. Alle risorse nette derivanti a ciascun ente
territoriale dall'eventuale alienazione degli immobili
trasferiti ai sensi del presente articolo ovvero
dall'eventuale cessione di quote di fondi immobiliari cui i
medesimi immobili siano conferiti si applicano le
disposizioni dell'articolo 9, comma 5, del decreto
legislativo 28 maggio 2010, n. 85.
11. In considerazione dell'eccezionalita' della
situazione economica e tenuto conto delle esigenze
prioritarie di riduzione del debito pubblico, al fine di
contribuire alla stabilizzazione finanziaria e promuovere
iniziative volte allo sviluppo economico e alla coesione
sociale, e' altresi' destinato al Fondo per l'ammortamento
dei titoli di Stato, con le modalita' di cui al comma 5
dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n.
85, il 10 per cento delle risorse nette derivanti
dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare
disponibile degli enti territoriali, salvo che una
percentuale uguale o maggiore non sia destinata per legge
alla riduzione del debito del medesimo ente. Per la parte
non destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di
Stato, resta fermo quanto disposto dal comma 443
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
12. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 28
maggio 2010, n. 85, si applicano solo in quanto compatibili
con quanto previsto dal presente articolo.
13. All'articolo 33, comma 8-ter, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il quinto periodo e' soppresso;
b) al sesto periodo, le parole: «, nonche'
l'attribuzione agli Enti territoriali delle quote dei
fondi, nel rispetto della ripartizione e per le finalita'
previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio
2010, n. 85, limitatamente ai beni di cui all'articolo 5,
comma 1, lettera e), sopra richiamato, derivanti dal
conferimento ai predetti fondi immobiliari» sono
soppresse".
 
Art. 27
Misure urgenti in materia di patrimonio dell'INAIL

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto vengono individuate le opere di pubblica utilita' da finanziare, in via d'urgenza, prioritariamente tra quelle in avanzato stato di realizzazione (( e in particolare per la bonifica dell'amianto, la messa in sicurezza e l'incremento dell'efficienza energetica di scuole, asili nido, strutture socio-sanitarie, edilizia residenziale pubblica )), nell'ambito degli investimenti immobiliari dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'INAIL, fatti salvi gli investimenti immobiliari gia' programmati, utilizza le risorse autorizzate di cui al piano triennale degli investimenti immobiliari 2014-2016 previsto dal decreto del ministro dell'economia e delle finanze 10 novembre 2010, emanato in attuazione dell'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e pubblicato nella gazzetta ufficiale 17 gennaio 2011, n. 12.
Riferimenti normativi

Si riporta l'articolo 27, comma 1 del citato
decreto-legge n. 133 del 2014, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 2. Misure urgenti in materia di patrimonio
dell'INAIL
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali da adottare entro trenta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto vengono
individuate le opere di pubblica utilita' da finanziare, in
via d'urgenza, prioritariamente tra quelle in avanzato
stato di realizzazione e in particolare per la bonifica
dell'amianto, la messa in sicurezza e l'incremento
dell'efficienza energetica di scuole, asili nido, strutture
socio-sanitarie, edilizia residenziale pubblica,
nell'ambito degli investimenti immobiliari dell'istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL), di cui all'articolo 65 della legge 30
aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni. ".
Si riporta l'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n.
153, e successive modificazioni (Revisione degli
ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza
sociale):
"Art. 65. Gli enti pubblici e le persone giuridiche
private, comunque denominate, i quali gestiscono forme di
previdenza e di assistenza sociale sono tenuti a compilare
annualmente il piano di impiego dei fondi disponibili. Per
fondi disponibili si intendono le somme eccedenti la
normale liquidita' di gestione.
La percentuale da destinare agli investimenti
immobiliari non puo' superare, comunque, il 40 per cento di
tali somme e non puo' essere inferiore al 20 per cento di
esse; le parti restanti possono essere impiegate negli
altri modi previsti, per ciascun ente, dalle leggi
istitutive, dai regolamenti e dagli statuti.
Le percentuali possono essere variate in relazione a
particolari esigenze di bilancio o alla forma di gestione
adottata da ciascun ente con decreto del Ministro per il
lavoro e della previdenza sociale emanato di concerto con
il Ministro per il tesoro ed il Ministro per il bilancio e
la programmazione economica.
I piani di impiego debbono essere presentati - entro 30
giorni dalla data d'inizio dell'esercizio cui si
riferiscono - al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale ed alle altre amministrazioni vigilanti.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
provvede all'approvazione di tali piani di concerto con il
Ministero del tesoro e con il Ministero del bilancio e
della programmazione economica entro i 60 giorni successivi
a quello di presentazione.
L'approvazione dei piani di impiego esonera gli enti
pubblici e le persone giuridiche private indicati nel primo
comma dalle procedure previste per l'autorizzazione
all'acquisto di beni e valori inclusi nei piani stessi, ivi
comprese le procedure previste nella legge 5 giugno 1850,
n. 1037, e nell'articolo 17 del codice civile e relativi
regolamenti di esecuzione e di attuazione.
Su richiesta del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale o dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale, una quota non superiore al dieci per
cento dei fondi disponibili e' destinata, in aggiunta alle
quote percentuali di cui al secondo comma, all'acquisto e
alla costruzione di immobili per uso ufficio da assegnare
in locazione alle amministrazioni medesime.
L'acquisto e la costruzione di immobili e strutture per
uso degli uffici e per alloggi di servizio non rientrano
tra gli impieghi dei fondi disponibili di cui al presente
articolo. I piani relativi a tali investimenti sono
sottoposti all'approvazione del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del
tesoro, con l'estensione dell'esonero di cui al sesto
comma.
E' abrogata ogni disposizione contraria alle presenti
norme.".
Si riporta l'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31
maggio 2010, 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica):
"Art. 8. Razionalizzazione e risparmi di spesa delle
amministrazioni pubbliche
(Omissis).
15. Le operazioni di acquisto e vendita di immobili da
parte degli enti pubblici e privati che gestiscono forme
obbligatorie di assistenza e previdenza, nonche' le
operazioni di utilizzo, da parte degli stessi enti, delle
somme rivenienti dall'alienazione degli immobili o delle
quote di fondi immobiliari, sono subordinate alla verifica
del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da
attuarsi con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali."..
 
Art. 28
Misure urgenti per migliorare
la funzionalita' aeroportuale

1. Per gli anni 2015, 2016 e 2017 le indennita' di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo non concorrono alla formazione del reddito ai fini contributivi. Le medesime indennita' di cui al periodo precedente concorrono alla determinazione della retribuzione pensionabile nella misura del 50 per cento del loro ammontare.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 28 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, si provvede, quanto a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, quanto a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11-decies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2015 e 4 milioni di euro per l'anno 2016 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2016 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 616 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento al fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2017 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista di cui all'articolo 2, comma 3 del Decreto legge 28 dicembre 1998, n. 451 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, e successive modificazioni.
3. Al (( quarto comma )) dell'articolo 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «Tale diritto non e' dovuto per i membri degli equipaggi delle compagnie aeree che, (( avendo base operativa )) in un determinato aeroporto, devono raggiungere un altro aeroporto per prendere servizio (crew must go), sia per i membri degli equipaggi delle compagnie aeree che hanno terminato il servizio in un determinato aeroporto e che devono tornare in un altro aeroporto, assegnato dalla compagnia di appartenenza quale propria base operativa (crew returning to base), purche' in possesso di attestazione rilasciata dalla propria compagnia aerea che certifichi che il viaggio e' effettuato per motivi di servizio».
4. Nel quadro delle attivita' volte alla razionalizzazione, efficientamento e riduzione degli oneri a carico dello Stato per l'espletamento dei servizi aeroportuali negli aeroporti civili ed in quelli aperti al traffico civile, il servizio di pronto soccorso e' assicurato con oneri a carico del gestore dell'aeroporto che ha sottoscritto la convenzione con ENAC per la gestione totale dello scalo.
5. In via transitoria gli oneri relativi al servizio di pronto soccorso negli aeroporti a diretta gestione dello Stato rimangono a carico del Ministero della salute fino a quando le previste convenzioni per la gestione totale stipulate con l'ENAC non siano approvate dai Ministeri competenti.
6. Per il periodo antecedente alla stipula della convenzione tra il Ministero della Salute, l'ENAC e i gestori aeroportuali per lo svolgimento del servizio di pronto soccorso aeroportuale, in tutti gli aeroporti in cui il predetto servizio sia stato assicurato dal Ministero della salute sulla base di apposita convenzione con la Croce Rossa Italiana, secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro della sanita' e del Ministro dei trasporti 12 febbraio 1988, pubblicato nella gazzetta ufficiale 7 giugno 1988, n. 132, gli oneri connessi allo svolgimento del servizio medesimo rimangono a carico del bilancio del Ministero stesso.
7. Al fine di definire un livello uniforme nello svolgimento del servizio sono elaborate a cura dell'ENAC, entro e non oltre il 31 ottobre 2014, (( previo parere del Ministero della salute, )) apposite linee guida per i gestori aeroportuali con le quali sono individuati i requisiti minimi del servizio di pronto soccorso sanitario da assicurare negli aeroporti nazionali.
8. Al Codice della navigazione, approvato con Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 691-bis, quarto comma, primo periodo, sopprimere le parole: «(( , se del caso, ))» e, dopo le parole «del Ministero della difesa», aggiungere le seguenti: «anche al fine di garantire un livello di sicurezza della fornitura dei servizi di navigazione aerea equivalente ai livelli previsti dalla normativa europea»;
b) dopo l'articolo 733, e' inserito il seguente:
«Art. 733-bis (Funzioni del personale addetto al comando alla guida e al pilotaggio di aeromobili e del personale addetto alla fornitura dei servizi di navigazione aerea per il traffico aereo generale). - I compiti, le attribuzioni e le relative procedure operative del personale di volo di cui all'articolo 732, primo comma, lettera a), nonche' del personale non di volo di cui all'articolo 733, primo comma, lettera a), e del personale militare quando fornisce il servizio di navigazione aerea per il traffico aereo generale, sono disciplinati dalla normativa europea, nonche' dalla normativa tecnica nazionale adottata dall'ENAC ai sensi degli articoli 687, primo comma, e 690, primo e secondo comma, nonche' dai manuali operativi dei fornitori di servizi della navigazione aerea, dell'Aeronautica Militare e degli operatori aerei.».
(( 8-bis. Al fine di assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali e dei collegamenti internazionali occorrenti allo sviluppo del sistema produttivo e sociale delle aree interessate, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, promuove la definizione di nuovi accordi bilaterali del trasporto aereo o la modifica di quelli vigenti. Nelle more del perfezionamento dei nuovi accordi bilaterali o della modifica di quelli vigenti, l'Ente nazionale per l'aviazione civile, al fine di garantire la massima accessibilita' internazionale e intercontinentale diretta, rilascia, nel rispetto delle norme europee e previo nulla osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai vettori che ne fanno richiesta autorizzazioni temporanee, incluse le autorizzazioni per le quinte liberta' relative a voli per trasporto di passeggeri e di merci, la cui validita' non puo' essere inferiore a diciotto mesi, eventualmente rinnovabili nelle more del perfezionamento dei relativi accordi bilaterali. ))
Riferimenti normativi

Si riporta l'articolo 7 del decreto legislativo 25
luglio 1997, n. 250 "Istituzione dell'Ente nazionale per
l'aviazione civile (E.N.A.C.)", pubblicato nella Gazz. Uff.
31 luglio 1997, n. 177.
"Articolo 7. Fonti di finanziamento.
1. Le entrate dell'E.N.A.C. sono costituite da:
a) i trasferimenti da parte dello Stato connessi
all'espletamento dei compiti previsti dal presente decreto
ed all'attuazione del contratto di programma, nel limite
delle somme iscritte nei capitoli dello stato di previsione
del Ministero dei trasporti e della navigazione per il
triennio 1997-1999, individuati con decreto del Ministro
dei trasporti e della navigazione, di concerto con il
Ministro del tesoro. A decorrere dall'anno 2000 si provvede
mediante inserimento delle apposite voci nella tabella C
della legge finanziaria annuale;
b) le tariffe per le prestazioni di servizi stabilite
con apposito regolamento, deliberato dal consiglio di
amministrazione ed approvato con decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro
del tesoro;
c) i proventi previsti dall'articolo 7 della legge 22
agosto 1985, n. 449, come successivamente integrata e
modificata;
d) proventi derivanti da entrate diverse.
Si riporta l'articolo 11-decies del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203 "Misure di contrasto all'evasione
fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e
finanziaria", convertito con modificazioni dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, D.L. 30-9-2005 n. 203, pubblicato
nella Gazz. Uff. 3 ottobre 2005, n. 230.
"Articolo 11-decies. Competitivita' del sistema
aeroportuale.
1. Al fine di incrementare la competitivita' e
razionalizzare il sistema del trasporto aereo nazionale, i
canoni di concessione demaniale, istituiti dal
decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, sono
ridotti del 75 per cento fino alla data di introduzione del
sistema di determinazione dei diritti aeroportuali di cui
all'articolo 11-nonies del presente decreto.
2. Fino alla determinazione dei diritti aeroportuali di
cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, secondo le modalita'
previste nel comma 10 dell'articolo 10 della legge 24
dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall'articolo
11-nonies del presente decreto, la misura dei diritti
aeroportuali attualmente in vigore e' ridotta in misura
pari all'importo della riduzione dei canoni demaniali di
cui al comma 1 del presente articolo. Detta misura e'
ulteriormente ridotta del 10 per cento per i gestori che
non adottano un sistema di contabilita' analitica,
certificato da societa' di revisione contabile, che
consenta l'individuazione, per tutti i servizi offerti, dei
ricavi e dei costi di competenza afferenti a ciascun
singolo servizio.
3. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del
presente articolo, valutate in 42 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2006, si provvede ai sensi
dell'articolo 12.".
Si riporta l'articolo 10, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, "Disposizioni urgenti in materia fiscale e di
finanza pubblica", convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307, pubblicato nella Gazz. Uff.
29 novembre 2004, n. 280.
"Articolo 10. Proroga di termini in materia di
definizione di illeciti edilizi.
1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti ulteriori modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e «30
dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata» e:
«terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»;
b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30
giugno 2005», inserite dopo le parole: «deve essere
integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «31
ottobre 2005»;
c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: «30 giugno
2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005».
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente,
della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli
oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, non
abbiano dettato una diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del decreto-legge
12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive
modificazioni, e' abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate
per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre
disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.".
Si riporta l'articolo 2, comma 616, della legge 24
dicembre 2007 "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2008)", pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 2007, n.
300, S.O.:
"616. In relazione a quanto disposto dal comma 615,
negli stati di previsione dei Ministeri di cui al medesimo
comma sono istituiti appositi fondi da ripartire, con
decreti del Ministro competente, nel rispetto delle
finalita' stabilite dalle stesse disposizioni legislative.
Si riporta l'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre
1998, n. 451 "Disposizioni urgenti per gli addetti ai
settori del trasporto pubblico locale e
dell'autotrasporto", convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1999, n. 40, pubblicato nella Gazz. Uff.
29 dicembre 1998, n. 302 e convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, L. 26 febbraio 1999, n. 40
(Gazz. Uff. 27 febbraio 1999, n. 48):
"Articolo 2. Oneri indiretti in materia di
autotrasporto.
1. Gli importi di cui all'articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, recante
disposizioni fiscali per le imprese di autotrasporto di
cose per conto di terzi, sono elevati rispettivamente a L.
35.500 e L. 71.000 per il periodo di imposta relativo
all'anno 1998. Il relativo onere e' determinato in lire 41
miliardi per l'anno 1999.
1-bis. Gli importi di cui al comma 1 sono fissati
annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri nei limiti delle risorse finanziarie stanziate,
tenendo conto anche dell'adeguamento dei predetti importi
alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati relativo all'anno
precedente.
2. I premi INAIL per i dipendenti delle imprese di
autotrasporto in conto di terzi sono ridotti per il 1999
nei limiti di lire 40 miliardi. I minori introiti derivanti
dall'applicazione del presente articolo sono rimborsati
all'INAIL nei limiti di lire 40 miliardi, per l'anno 1999,
dietro presentazione di apposita rendicontazione .
3. Per l'anno 1998 e' assegnato al comitato centrale
per l'albo degli autotrasportatori l'importo di lire 140
miliardi, da utilizzare entro il 31 dicembre 1999, per la
protezione ambientale e per la sicurezza della
circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle
infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni
con gli enti gestori delle stesse. Entro il 31 dicembre
1999 il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta
al Parlamento una relazione sull'attuazione del presente
comma. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di
conversione del presente decreto, emana con apposita
direttiva norme per dare attuazione ad un sistema di
riduzione compensata di pedaggi autostradali e per
interventi di protezione ambientale, al fine di consentire
l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo
tenendo conto dei criteri definiti con precedenti
interventi legislativi in materia.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari complessivamente a lire 140 miliardi per
l'anno 1998 e lire 81 miliardi per l'anno 1999, si
provvede, quanto a lire 140 miliardi per l'anno 1998,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, per l'anno 1998, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei
trasporti e della navigazione; quanto a lire 81 miliardi,
per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, per l'anno 1999, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dei trasporti e della navigazione.".
Si riporta l'articolo 5 della legge 5 maggio 1976, n.
324, "Nuove norme in materia di diritti per l'uso degli
aeroporti aperti al traffico aereo civile", pubblicata
nella Gazz. Uff. 31 maggio 1976, n. 142:
"Articolo 5. Il diritto per l'imbarco passeggeri in
voli internazionali e' fissato in L. 2.000 per ogni
passeggero diretto verso aeroporti di Stati esteri.
Il diritto per l'imbarco dei passeggeri in voli interni
e' stabilito con decreto del Ministro dei trasporti; in
sede di prima applicazione, tale diritto e' fissato in L.
5.000 per ogni passeggero.
Il diritto non e' dovuto quando trattasi della
continuazione di un viaggio interrotto e l'interruzione
dipenda dalla necessita' di cambiare aeromobile o comunque
da una causa estranea alla volonta' del passeggero.
Tale diritto non e' dovuto, inoltre, per i bambini fino
a due anni, mentre e' ridotto alla meta' per i bambini fino
a dodici anni.
Tale diritto non e' dovuto per i membri degli equipaggi
delle compagnie aeree che, avendo base operativa in un
determinato aeroporto, devono raggiungere un altro
aeroporto per prendere servizio (crew must go), sia per i
membri degli equipaggi delle compagnie aeree che hanno
terminato il servizio in un determinato aeroporto e che
devono tornare in un altro aeroporto, assegnato dalla
compagnia di appartenenza quale propria base operativa
(crew returning to base), purche' in possesso di
attestazione rilasciata dalla propria compagnia aerea che
certifichi che il viaggio e' effettuato per motivi di
servizio.
Il diritto e' dovuto direttamente dal vettore che se ne
rivale nei confronti del passeggero.
Decreto del Ministro della sanita' e del Ministro dei
trasporti 12 febbraio 1988, "Affidamento all'Associazione
italiana della Croce rossa del servizio di pronto soccorso
sanitario negli aeroporti civili ed in quelli aperti al
traffico civile direttamente gestiti dallo Stato",
pubblicato nella Gazz. Uff. 7 giugno 1988, n. 132.
Si riportano gli articoli 687, 690, 691-bis, 733,
733-bis, del Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, Codice
della navigazione, pubblicato nella Gazz. Uff. 18 aprile
1942, n. 93, Ediz. Spec.
"Articolo 687. Amministrazione dell'aviazione civile.
L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), nel
rispetto dei poteri di indirizzo del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, nonche' fatte salve le
competenze specifiche degli altri enti aeronautici, agisce
come unica autorita' di regolazione tecnica,
certificazione, vigilanza e controllo nel settore
dell'aviazione civile, mediante le proprie strutture
centrali e periferiche, e cura la presenza e l'applicazione
di sistemi di qualita' aeronautica rispondenti ai
regolamenti comunitari.
Le attribuzioni e l'organizzazione dell'ENAC e degli
altri enti aeronautici sono disciplinate dalle rispettive
norme istitutive, nonche' dalle norme statutarie ed
organizzative"
"Articolo 690. Annessi ICAO.
Al recepimento degli annessi alla Convenzione relativa
all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il
7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6
marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n.
561, si provvede in via amministrativa, per le singole
materie, sulla base dei principi generali stabiliti, in
attuazione di norme legislative, dal decreto del Presidente
della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461, anche mediante
l'emanazione di regolamenti tecnici dell'ENAC.
Con le stesse modalita' di cui al primo comma si
provvede all'adozione delle norme di adeguamento alle
eventuali modifiche degli annessi e al recepimento
dell'ulteriore normativa tecnica applicativa degli stessi,
nonche' delle disposizioni tecniche attuative contenute nei
manuali e negli altri documenti ufficiali collegati con gli
annessi.
Ferme restando le competenze di regolamentazione
tecnica attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
come definite dalla legge 23 dicembre 1980, n. 930, e
successive modificazioni, l'ENAC determina le condizioni di
applicabilita', attuazione e regolarita' dei servizi
antincendio in ambito aeroportuale.
Il Governo della Repubblica e' autorizzato a modificare
o sostituire, con regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e in attuazione dei principi stabiliti dal decreto del
Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461, le
disposizioni di legge incompatibili con quelle degli
annessi oggetto del recepimento.2
"Articolo 691-bis. Fornitura dei servizi della
navigazione aerea .
Fatta salva l'attuazione delle previsioni della
normativa comunitaria, i servizi della navigazione aerea,
nonche' la redazione delle carte ostacoli, sono espletati
da Enav S.p.a., societa' pubblica, per gli spazi aerei e
gli aeroporti di competenza.
I servizi del traffico aereo sono svolti da personale
in possesso di apposita licenza o certificazione.
Enav S.p.a., sotto la vigilanza dell'ENAC e
coordinandosi con il gestore aeroportuale, disciplina e
controlla, per gli aeroporti di competenza, la
movimentazione degli aeromobili, degli altri mezzi e del
personale sull'area di manovra e assicura l'ordinato
movimento degli aeromobili sui piazzali. Essa cura,
altresi', la gestione e la manutenzione degli impianti di
assistenza visiva luminosa (AVL) di sua proprieta'.
L'Aeronautica militare svolge i servizi di cui al
presente articolo stipulando specifici atti d'intesa con
l'ENAC da sottoporre all'approvazione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della difesa
anche al fine di garantire un livello di sicurezza della
fornitura dei servizi di navigazione aerea equivalente ai
livelli previsti dalla normativa europea. Sono fatte salve
le sue attribuzioni in materia di meteorologia generale."
"Articolo 733. Personale non di volo.
Il personale non di volo comprende:
a) il personale addetto ai servizi del traffico aereo;
b) il personale, non di volo, delle imprese di
trasporto aereo;
c) il personale dei servizi di assistenza a terra;
d) il personale addetto ai servizi di manutenzione ;
e) il personale addetto ai controlli di sicurezza."
"Articolo 733-bis. Funzioni del personale addetto al
comando alla guida e al pilotaggio di aeromobili e del
personale addetto alla fornitura dei servizi di navigazione
aerea per il traffico aereo generale.
I compiti, le attribuzioni e le relative procedure
operative del personale di volo di cui all'articolo 732,
primo comma, lettera a), nonche' del personale non di volo
di cui all'articolo 733, primo comma, lettera a), e del
personale militare quando fornisce il servizio di
navigazione aerea per il traffico aereo generale, sono
disciplinati dalla normativa europea, nonche' dalla
normativa tecnica nazionale adottata dall'ENAC ai sensi
degli articoli 687, primo comma, e 690, primo e secondo
comma, nonche' dai manuali operativi dei fornitori di
servizi della navigazione aerea, dell'Aeronautica Militare
e degli operatori aerei.".
 
Art. 29
Pianificazione strategica della portualita'
e della logistica

1. Al fine di migliorare la competitivita' del sistema portuale e logistico, di agevolare la crescita dei traffici (( delle merci e delle persone )) e la promozione dell'intermodalita' nel traffico merci, anche in relazione alla razionalizzazione, al riassetto e all'accorpamento delle Autorita' portuali esistenti, da effettuare ai sensi della legge n. 84 del 1994, e' adottato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, il piano strategico nazionale della portualita' e della logistica. (( Lo schema del decreto recante il piano di cui al presente comma e' trasmesso alle Camere ai fini dell'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il parere e' espresso entro trenta giorni dalla data di assegnazione, decorsi i quali il decreto puo' essere comunque emanato. ))
(( 1-bis. All'articolo 5, comma 2-bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: «nella predisposizione del piano regolatore portuale, deve essere valutata, con priorita', la possibile» sono sostituite dalle seguenti: «e' valutata con priorita' la». ))
2. Allo scopo di accelerare la realizzazione dei progetti inerenti alla logistica portuale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le Autorita' portuali presentano alla Presidenza del Consiglio dei ministri un resoconto degli interventi correlati a progetti in corso di realizzazione o da intraprendere, corredato dai relativi crono programmi e piani finanziari. La Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, seleziona, entro i successivi sessanta giorni, gli interventi ritenuti piu' urgenti sulla base delle proposte contenute nei documenti presentati dalle Autorita' portuali, anche al fine di valutarne l'inserimento nel piano strategico di cui al comma 1, ovvero di valutare interventi sostitutivi. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 13, commi 4, 5, 6 e 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 per i progetti volti al miglioramento della competitivita' dei porti italiani per il recupero dei traffici anche tra l'Europa e l'Oriente.
Riferimenti normativi

La legge 28-1-1994, n. 84 recante "Riordino della
legislazione in materia portuale." e' pubblicata nella
Gazz. Uff. 4 febbraio 1994, n. 28, S.O.
Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 2-bis, della
legge 28 gennaio 1994, n.84:
"2-bis. Nel caso di strutture o ambiti idonei, allo
stato sottoutilizzati o non diversamente utilizzabili per
funzioni portuali di preminente interesse pubblico, nella
predisposizione del piano regolatore portuale, deve essere
valutata, con priorita', la possibile finalizzazione delle
predette strutture ed ambiti ad approdi turistici come
definiti dall' articolo 2 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509.".
 
(( Art. 29 bis
Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n.
395, in materia di requisiti di onorabilita' dei titolari delle
imprese di autotrasporto
1. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«h-bis) sia stata oggetto di un'informativa antimafia interdittiva ai sensi dell'articolo 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni». ))

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 2, del
decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 (Attuazione
della direttiva 98/76/CE del 1° ottobre 1998 del Consiglio
dell'Unione europea, modificativa della direttiva 96/26/CE
del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione
di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori,
nonche' il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati
e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della
liberta' di stabilimento di detti trasportatori nel settore
dei trasporti nazionali ed internazionali), come modificato
dalla presente legge:
"2. Non sussiste, o cessa di sussistere, il requisito
dell'onorabilita' in capo alla persona che:
a) sia stata dichiarata delinquente abituale,
professionale o per tendenza, oppure sia sottoposta a
misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione
previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e dalla
legge 31 maggio 1965, n. 575;
b) sia sottoposto, con sentenza definitiva, ad una
delle pene accessorie previste dall'articolo 19, comma 1,
numeri 2 e 4 del codice penale;
c) abbia riportato, con sentenza definitiva, una o piu'
condanne, per reato non colposo, a pena detentiva
complessivamente superiore a due anni e sei mesi;
d) abbia riportato, con sentenza definitiva, una
condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al
capo I del titolo II o ai capi II e III del titolo VII del
libro secondo del codice penale o per uno dei delitti di
cui agli articoli, 416, 416-bis, 513-bis, 589, comma 2,
624, 628, 629, 630, 640, 641, 644, 648, 648-bis e 648-ter
del codice penale; per uno dei delitti di cui all'articolo
3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75; per uno dei delitti
di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895; per uno dei
delitti di cui agli articoli 73, comma 1, e 74 del D.P.R. 9
ottobre 1990, n. 309; per il delitto di cui all'articolo
189, comma 6 e comma 7, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285; per uno dei delitti di cui all'articolo 12
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
e) abbia riportato, con sentenza definitiva, una
condanna per il delitto di cui all'articolo 282 del D.P.R.
23 gennaio 1973, n. 43; per il delitto di cui all'articolo
18, comma 3 della legge 18 aprile 1975, n. 110; per la
contravvenzione di cui all'articolo 186, comma 2, anche in
combinato disposto con l'articolo 187, comma 4, del decreto
legislativo n. 285 del 1992;
f) abbia subito, in via definitiva, l'applicazione
della sanzione amministrativa di cui all'articolo 26 della
legge n. 298 del 1974, o di qualunque sanzione
amministrativa per l'esercizio abusivo della professione di
cui all'articolo 1, commi 2 o 3, ovvero, per cinque volte
nel corso dell'ultimo quinquennio, cumulativamente, abbia
subito la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida o sia stato effettuato
nei suoi confronti l'accertamento di cui all'articolo 167,
comma 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992;
g) abbia subito, in qualita' di datore di lavoro,
condanna penale definitiva per fatti che costituiscono
violazione degli obblighi sussistenti in materia
previdenziale ed assistenziale;
h) sia stata dichiarata fallita, salvo che sia
intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 142 e
seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
h-bis) sia stata oggetto di un'informativa antimafia ai
sensi dell'articolo 91 del codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.".
 
Art. 30
Promozione straordinaria del Made in Italy
e misure per l'attrazione degli investimenti

1. Al fine di ampliare il numero delle imprese, in particolare piccole e medie, che operano nel mercato globale, espandere le quote italiane del commercio internazionale, valorizzare l'immagine del Made in Italy nel mondo, sostenere le iniziative di attrazione degli investimenti esteri in Italia, il Ministro dello sviluppo economico adotta con proprio decreto entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia. Il Piano di cui al presente comma e' adottato d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con riferimento alle azioni di cui al comma 2, lettere c), d), e), ed f), rivolte alle imprese agricole e agroalimentari, nonche' alle iniziative da adottare per la realizzazione delle suddette azioni.
2. Il Piano di cui al comma 1 prevede in particolare le seguenti azioni con le relative dotazioni finanziarie:
a) iniziative straordinarie di formazione e informazione sulle opportunita' offerte dai mercati esteri alle imprese in particolare piccole e medie;
b) supporto alle piu' rilevanti manifestazioni fieristiche italiane di livello internazionale;
c) valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in particolare agricole e agroalimentari, e tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualita' e di origine delle imprese e dei prodotti;
d) sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei diversi mercati, anche attraverso appositi accordi con le reti di distribuzione;
e) realizzazione di un segno distintivo unico, (( per le iniziative di promozione all'estero e durante l'Esposizione universale 2015, delle produzioni agricole e agroalimentari che siano rappresentative della qualita' e del patrimonio enogastronomico italiano ));
f) realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati piu' rilevanti e di contrasto al fenomeno dell'Italian sounding;
g) sostegno all'utilizzo degli strumenti di e-commerce da parte delle piccole e medie imprese;
h) realizzazione di tipologie promozionali innovative per l'acquisizione e la fidelizzazione della domanda dei mercati esteri;
i) rafforzamento organizzativo (( delle start up nonche' )) delle micro, piccole e medie imprese in particolare attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher;
l) sostegno ad iniziative di promozione delle opportunita' di investimento in Italia, nonche' di accompagnamento e assistenza degli investitori esteri in Italia.
3. L'(( ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane )) provvede all'attuazione del piano di cui al comma 1 nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali e tenuto conto delle intese raggiunte sulle azioni di cui al comma 2, lettere c), d), e), ed f).
(( 3-bis. L'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane trasmette ogni anno alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sugli interventi svolti e, in particolare, sulle azioni realizzate, attraverso la rete estera, a sostegno della promozione del made in Italy e dell'attrazione degli investimenti all'estero. ))
4. I contributi di cui alla lettera i), del comma 2, sono destinati, nel rispetto del regolamento (UE) (( n. 1407/2013 della Commissione )), del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», per l'acquisizione, tra l'altro, di figure professionali specializzate nei processi di internazionalizzazione al fine di realizzare attivita' di studio, progettazione e gestione di processi e programmi su mercati esteri. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti soggettivi, i criteri e le modalita' per la concessione dei voucher.
5. Tramite apposita convenzione, da stipularsi tra il Ministero dello sviluppo economico e l'(( ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane )) sono definiti:
a) gli obiettivi attribuiti all'(( ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane )) per favorire l'attrazione degli investimenti esteri, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) i risultati attesi;
c) le risorse finanziarie e il relativo utilizzo.
6. L'(( ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane ))svolge l'attivita' di attrazione degli investimenti all'estero attraverso la propria rete estera che opera nell'ambito delle Rappresentanze Diplomatiche e consolari Italiane.
7. Presso il Ministero dello sviluppo economico, e' istituito un Comitato con il compito di coordinamento dell'attivita' in materia di attrazione degli investimenti esteri, nonche' di favorire, ove necessario, la sinergia tra le diverse amministrazioni centrali e locali. Il Comitato e' composto da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, che lo presiede, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da un rappresentante dl Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e da un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Comitato puo' essere integrato con i rappresentanti delle amministrazioni centrali e territoriali di volta in volta coinvolte nel progetto d'investimento. Ai componenti del Comitato non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del Comitato di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 35 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e' abrogato.
8. Il Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del Piano e sui risultati raggiunti.
9. La dotazione del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese da assegnare all'((ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane )) di cui all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come determinata nella Tabella C della legge di stabilita' annuale e' destinata anche (( agli interventi di cui al presente articolo )).
Riferimenti normativi

- Il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione,
del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», e' pubblicato
nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352.
- Si riporta l'articolo 1, comma 460, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
"460. La Societa' Sviluppo Italia Spa assume la
denominazione di «Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa» ed e' societa' a
capitale interamente pubblico. Il Ministro dello sviluppo
economico definisce, con apposite direttive, le priorita' e
gli obiettivi della societa' e approva le linee generali di
organizzazione interna, il documento previsionale di
gestione ed i suoi eventuali aggiornamenti e, d'intesa con
il Ministro dell'economia e delle finanze, lo statuto. Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico sono
individuati gli atti di gestione ordinaria e straordinaria
della societa' e delle sue controllate dirette ed indirette
che, ai fini della loro efficacia e validita', necessitano
della preventiva approvazione ministeriale."
L'articolo 35 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, abrogato dalla presente legge, recava: "Desk
Italia - Sportello attrazione investimenti esteri"
Si riporta l'articolo 14, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 11:
"Art. 14 Soppressione, incorporazione e riordino di
enti ed organismi pubblici
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122 alla Commissione di vigilanza sui fondi
pensione (COVIP) e' attribuito il controllo sugli
investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione
del patrimonio degli enti di diritto privato di cui al
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che viene esercitato
anche mediante ispezione presso gli stessi, richiedendo la
produzione degli atti e documenti che ritenga necessari.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, sono
stabilite le modalita' con cui la COVIP riferisce ai
Ministeri vigilanti delle risultanze del controllo di cui
al comma 1 ai fini dell'esercizio delle attivita' di cui
all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 509 del
1994 ed ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di cui
all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, del predetto decreto
legislativo.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e sentita la COVIP, detta disposizioni in
materia di investimento delle risorse finanziarie degli
enti previdenziali, dei conflitti di interessi e di banca
depositaria, tenendo anche conto dei principi di cui agli
articoli 6 e 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252, e relativa normativa di attuazione e di quanto
previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 509.
4. I compiti di vigilanza attribuiti alla COVIP con il
presente decreto sono esercitati con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente. Ai fini dell'assolvimento dei propri compiti
istituzionali, la COVIP puo' avvalersi di un contingente di
personale, stabilito con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, acquisito da altre pubbliche
amministrazioni mediante collocamento in posizione di
comando fuori ruolo, secondo quanto previsto dai rispettivi
ordinamenti, con contestuale indisponibilita' dei posti
nell'amministrazione di provenienza.
5. All'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, come modificato dall'articolo 1, comma 763, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "Nucleo di
valutazione della spesa previdenziale" sono sostituite
dalle seguenti: "Commissione di vigilanza sui fondi
pensione (COVIP)", con contestuale trasferimento alla COVIP
delle competenze di cui al citato articolo 1, comma 763,
della legge n. 296 del 2006, gia' esercitate dal Nucleo di
valutazione della spesa previdenziale. In relazione agli
enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio
1996, n. 103, il predetto Nucleo svolge esclusivamente
compiti di osservazione, monitoraggio e analisi della spesa
previdenziale, avvalendosi dei dati messi a disposizione
dalle amministrazioni vigilanti e dagli organi di
controllo.
6. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 3,
commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed
al fine della salvaguardia delle attivita' e delle funzioni
attualmente svolte dalla societa' di cui all'articolo 5-bis
del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, e
ritenute di preminente interesse generale, alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto e' costituita la societa' a responsabilita'
limitata «Istituto Luce - Cinecitta'», con sede in Roma. Il
capitale sociale della societa' di cui al presente comma e'
stabilito in sede di costituzione in euro 15.000. Il
Ministero dell'economia e delle finanze assume la
titolarita' della relativa partecipazione, che non puo'
formare oggetto di diritti a favore di terzi, e il
Ministero per i beni e le attivita' culturali esercita i
diritti del socio, sentito il Ministero dell'economia e
delle finanze, per quanto riguarda i profili patrimoniali,
finanziari e statutari.
7. All'onere derivante dalla sottoscrizione delle quote
di capitale per la costituzione della Societa' di cui al
comma 6, pari a 15.000 euro per l'anno 2011, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come
determinata dalla tabella C della legge 13 dicembre 2010,
n. 220.
8. Con decreto non avente natura regolamentare del
Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro i trenta giorni successivi alla costituzione della
societa' di cui al comma 6, sono individuate le risorse
umane, strumentali e patrimoniali appartenenti alla
societa' di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 23
aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 1993, n. 202, da trasferire a titolo
gratuito alla societa' «Istituto Luce - Cinecitta'».
9. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali
emana, annualmente, un atto di indirizzo contenente, con
riferimento a tre esercizi sociali, gli obiettivi
strategici della societa' di cui al comma 6. L'atto
d'indirizzo riguarda attivita' e servizi di interesse
generale, fra le quali sono ricomprese:
a) le attivita' di conservazione, restauro e
valorizzazione del patrimonio filmico, fotografico e
documentaristico trasferito alla societa' ai sensi del
comma 8;
b) la distribuzione di opere prime e seconde e
cortometraggi sostenute dal Ministero per i beni e le
attivita' culturali ai sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonche' la
produzione documentaristica basata prevalentemente sul
patrimonio di cui alla lettera a). Nell'atto di indirizzo
non possono essere ricomprese attivita' di produzione
cinematografica ovvero di distribuzione di opere filmiche
diverse da quelle indicate nel punto b) e possono essere
ricomprese attivita' strumentali, di supporto, e
complementari ai compiti espletati nel settore
cinematografico dalle competenti strutture del Ministero
per i beni e le attivita' culturali, con particolare
riferimento alla promozione del cinema italiano all'estero,
alla gestione, per conto dello Stato, dei diritti filmici
da quest'ultimo detenuti a qualunque titolo, nonche'
l'eventuale gestione, per conto del Ministero, del fondo e
della annessa contabilita' speciale di cui all'articolo 12,
comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e
successive modificazioni.
10. La societa' di cui al comma 6 presenta al Ministro
per i beni e le attivita' culturali una proposta di
programma coerente con gli obiettivi strategici individuati
nell'atto di indirizzo. Il programma annuale delle
attivita' e' approvato dal Ministro, che assegna le risorse
finanziarie necessarie per il suo svolgimento e per il
funzionamento della societa', inclusa la copertura dei
costi per il personale.
11. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, la societa' di cui
all'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n.
118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
1993, n. 202, e' trasferita alla Societa' Fintecna s.p.a. o
a societa' da essa interamente controllata. Il
corrispettivo del trasferimento e' determinato secondo le
procedure e ai sensi del comma 12. Entro trenta giorni
dall'avvenuto trasferimento, la societa' trasferitaria
provvede a deliberare la messa in liquidazione della
societa'.
12. Entro i trenta giorni successivi alla messa in
liquidazione della societa', si provvede alla nomina di un
collegio di tre periti designati, uno dalla societa'
trasferitaria, uno dal Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo e uno dal Ministero dell'economia e
delle finanze con funzioni di presidente, al fine di
effettuare, entro novanta giorni, una valutazione
estimativa dell'esito finale della liquidazione della
societa' trasferita.
L'ammontare del compenso del collegio di periti e'
determinato con decreto dal Ministro dell'Economia e delle
Finanze. La valutazione deve, fra l'altro, tenere conto di
tutti i costi e gli oneri necessari per la liquidazione
della societa' trasferita, ivi compresi quelli di
funzionamento, nonche' dell'ammontare del compenso dei
periti, individuando altresi' il fabbisogno finanziario
stimato per la liquidazione stessa. Il valore stimato
dell'esito finale della liquidazione costituisce il
corrispettivo per il trasferimento della societa', che e'
corrisposto dalla societa' trasferitaria al Ministero per i
beni e le attivita' culturali. Al termine della
liquidazione della societa' trasferita, il collegio dei
periti determina l'eventuale maggiore importo risultante
dalla differenza fra l'esito economico effettivo
consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il
corrispettivo pagato. Tale eventuale maggiore importo e'
attribuito alla societa' trasferitaria in ragione del
migliore risultato conseguito nella liquidazione. Qualora
il valore stimato dell'esito finale della liquidazione sia
negativo, il collegio dei periti determina annualmente
l'entita' dei rimborsi dovuti dal Ministero per i beni e le
attivita' culturali alla societa' trasferitaria per
garantire l'intera copertura dei costi di gestione della
societa' in liquidazione. A tali oneri il Ministero per i
beni e le attivita' culturali fara' fronte con le risorse
destinate al settore cinematografico nell'ambito del
riparto del fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge
30 aprile 1985, n. 163 e successive modificazioni.
13. Nel decreto di cui al comma 8 puo' essere previsto
il trasferimento al Ministero per i beni e le attivita'
culturali di funzioni attualmente svolte dalla societa' di
cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n.
118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
1993, n. 202. Con lo stesso decreto sono stabilite le date
di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono
individuate le risorse umane e strumentali, nonche' quelle
finanziarie a legislazione vigente da attribuire al
Ministero per i beni e le attivita' culturali mediante
corrispondente riduzione del trasferimento a favore di
Cinecitta' Luce s.p.a. Per il trasferimento delle funzioni
previsto dal secondo periodo, i dipendenti a tempo
indeterminato, non aventi qualifica dirigenziale,
attualmente in servizio presso la societa' di cui al terzo
periodo del presente comma, che non siano trasferiti alla
societa' di cui al comma 6, ai sensi del comma 8, sono
inquadrati nei ruoli del Ministero per i beni e le
attivita' culturali sulla base di apposita tabella di
corrispondenza approvata nel medesimo decreto di cui al
presente comma e previo espletamento di apposita procedura
selettiva di verifica dell'idoneita'; il Ministero per i
beni e le attivita' culturali provvede conseguentemente a
rideterminare le proprie dotazioni organiche in misura
corrispondente al personale effettivamente trasferito; i
dipendenti inquadrati mantengono il trattamento economico
fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento;
nel caso in cui tale trattamento risulti piu' elevato
rispetto a quello previsto per il personale del Ministero,
e' attribuito per la differenza un assegno ad personam
riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a
qualsiasi titolo conseguiti.
14. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei
commi dal 6 al 13 del presente articolo sono esenti da
qualunque imposta diretta o indiretta, tassa, obbligo e
onere tributario comunque inteso o denominato.
15. L'articolo 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che le
amministrazioni di destinazione subentrano direttamente
nella titolarita' di tutti i rapporti giuridici attivi e
passivi degli enti soppressi, senza che tali enti siano
previamente assoggettati a una procedura di liquidazione.
16. Il corrispettivo previsto dall'articolo 6, comma
16, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'
versato entro il 15 dicembre 2011; al citato comma 16,
settimo periodo, le parole da: «d'intesa tra il Ministero
dell'economia e delle finanze» fino alla fine del periodo,
sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministero
dell'economia e delle finanze ed il terzo, con funzioni di
presidente, d'intesa dalla societa' trasferitaria ed il
predetto Ministero dell'economia e delle finanze».
17. L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE)
e' soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
18. E' istituita l'Agenzia per la promozione all'estero
e l'internazionalizzazione delle imprese italiane,
denominata «ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane», ente
dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico,
sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero
dello sviluppo economico, che li esercita, per le materie
di rispettiva competenza, d'intesa con il Ministero degli
affari esteri e sentito il Ministero dell'economia e delle
finanze.
18-bis. I poteri di indirizzo in materia di promozione
e internazionalizzazione delle imprese italiane sono
esercitati dal Ministro dello sviluppo economico e dal
Ministro degli affari esteri. Le linee guida e di indirizzo
strategico in materia di promozione e
internazionalizzazione delle imprese, anche per quanto
riguarda la programmazione delle risorse, comprese quelle
di cui al comma 19, sono assunte da una cabina di regia,
costituita senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, copresieduta dal Ministro degli affari
esteri, dal Ministro dello sviluppo economico e, per le
materie di propria competenza, dal Ministro con delega al
turismo e composta dal Ministro dell'economia e delle
finanze, o da persona dallo stesso designata, dal Ministro
delle politiche agricole, alimentari e forestali, o da
persona dallo stesso designata, dal presidente della
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dai
presidenti, rispettivamente, dell'Unione italiana delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
della Confederazione generale dell'industria italiana, di
R.E.TE. Imprese Italia, di Alleanza delle Cooperative
italiane e dell'Associazione bancaria italiana.
19. Le funzioni attribuite all'ICE dalla normativa
vigente e le inerenti risorse di personale, finanziarie e
strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi
e passivi, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna
procedura di liquidazione, anche giudiziale, al Ministero
dello sviluppo economico, il quale entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione e'
conseguentemente riorganizzato ai sensi dell'articolo 4 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, e all'Agenzia di cui al comma precedente. Le
risorse gia' destinate all'ICE per il finanziamento
dell'attivita' di promozione e di sviluppo degli scambi
commerciali con l'estero, come determinate nella Tabella C
della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono trasferite in un
apposito Fondo per la promozione degli scambi e
l'internazionalizzazione delle imprese, da istituire nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
20. L'Agenzia opera al fine di sviluppare
l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonche' la
commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei
mercati internazionali, e di promuovere l'immagine del
prodotto italiano nel mondo. L'Agenzia svolge le attivita'
utili al perseguimento dei compiti ad essa affidati e, in
particolare, offre servizi di informazione, assistenza e
consulenza alle imprese italiane che operano nel commercio
internazionale e promuove la cooperazione nei settori
industriale, agricolo e agro-alimentare, della
distribuzione e del terziario, al fine di incrementare la
presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali.
Nello svolgimento delle proprie attivita', l'Agenzia opera
in stretto raccordo con le regioni, le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni
imprenditoriali e gli altri soggetti pubblici e privati
interessati. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico sono indicate le modalita' applicative e la
struttura amministrativa responsabile per assicurare alle
singole imprese italiane ed estere l'assistenza e il
raccordo con i soggetti pubblici e le possibilita' di
accesso alle agevolazioni disponibili per favorire
l'operativita' delle stesse imprese nei settori e nelle
aree di interesse all'estero.
21. Sono organi dell'Agenzia il presidente, nominato,
al proprio interno, dal consiglio di amministrazione, il
consiglio di amministrazione, costituito da cinque membri,
di cui uno con funzioni di presidente, e il collegio dei
revisori dei conti. I membri del consiglio di
amministrazione sono nominati con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico. Uno dei cinque membri e' designato dal Ministro
degli affari esteri. I membri del consiglio di
amministrazione sono scelti tra persone dotate di
indiscusse moralita' e indipendenza, alta e riconosciuta
professionalita' e competenza nel settore. La carica di
componente del consiglio di amministrazione e'
incompatibile con incarichi politici elettivi. Le funzioni
di controllo di regolarita' amministrativo-contabile e di
verifica sulla regolarita' della gestione dell'Agenzia sono
affidate al collegio dei revisori, composto di tre membri
ed un membro supplente, designati dai Ministeri dello
sviluppo economico, degli affari esteri e dell'economia e
delle finanze, che nomina anche il supplente. La presidenza
del collegio spetta al rappresentante del Ministero
dell'economia e delle finanze. I membri del consiglio di
amministrazione dell'Agenzia durano in carica quattro anni
e possono essere confermati una sola volta. All'Agenzia si
applica il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. E'
esclusa l'applicabilita' della disciplina della revisione
legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.
39.
22. Il direttore generale svolge funzioni di direzione,
coordinamento e controllo della struttura dell'Agenzia,
secondo le modalita' ed i limiti previsti dallo statuto.
Formula, d'intesa con il Presidente, proposte al consiglio
di amministrazione, da' attuazione ai programmi e alle
deliberazioni approvate dal consiglio di amministrazione ed
alle disposizioni operative del presidente, assicurando
altresi' gli adempimenti di carattere
tecnico-amministrativo, relativi alle attivita'
dell'Agenzia ed al perseguimento delle sue finalita'
istituzionali. Il direttore generale e' nominato per un
periodo di quattro anni, rinnovabili per una sola volta. Al
direttore generale non si applica il comma 8 dell'articolo
19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
23. I compensi spettanti ai membri del consiglio di
amministrazione sono determinati con decreto del Ministro
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, in conformita' alle norme di
contenimento della spesa pubblica e, comunque, entro i
limiti di quanto previsto per enti di similari dimensioni.
Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono
coperti nell'ambito delle risorse di cui ai commi 26-bis,
primo periodo, 26-ter e 26-quater. Se dipendenti di
amministrazioni pubbliche, ai membri del consiglio di
amministrazione si applica il comma 5 dell'articolo 1 del
presente decreto.
24. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia
delibera lo statuto, il regolamento di organizzazione, di
contabilita', la dotazione organica del personale, nel
limite massimo di 450 unita', ed i bilanci. Detti atti sono
trasmessi ed approvati dai Ministeri vigilanti, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, che possono
formulare i propri rilievi entro novanta giorni per lo
statuto ed entro sessanta giorni dalla ricezione per i
restanti atti. Il piano annuale di attivita' e' definito
tenuto conto delle proposte provenienti, attraverso il
Ministero degli affari esteri, dalle rappresentanze
diplomatiche e consolari.
25. L'Agenzia opera all'estero nell'ambito delle
Rappresentanze diplomatiche e consolari con modalita'
stabilite con apposita convenzione stipulata tra l'Agenzia,
il Ministero degli affari esteri e il Ministero dello
sviluppo economico. Il personale dell'Agenzia all'estero -
e' individuato, sentito il Ministero degli Affari Esteri,
nel limite di un contingente massimo definito nell'ambito
della dotazione organica di cui al comma 24 - e puo' essere
accreditato, previo nulla osta del Ministero degli affari
esteri, secondo le procedure previste dall'articolo 31 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, in conformita' alle convenzioni di Vienna sulle
relazioni diplomatiche e consolari e tenendo conto delle
consuetudini esistenti nei Paesi di accreditamento. Il
funzionario responsabile dell'ufficio e' accreditato presso
le autorita' locali in lista diplomatica. Il restante
personale e' notificato nella lista del personale
tecnico-amministrativo. Il personale dell'Agenzia
all'estero opera nel quadro delle funzioni di direzione,
vigilanza e coordinamento dei Capi missione, in linea con
le strategie di internazionalizzazione delle imprese
definite dal Ministero dello sviluppo economico di concerto
con il Ministero degli affari esteri.
26. In sede di prima applicazione, con i decreti di cui
al comma 26-bis, e' trasferito all'Agenzia un contingente
massimo di 450 unita', provenienti dal personale dipendente
a tempo indeterminato del soppresso istituto, da
individuarsi sulla base di una valutazione comparativa per
titoli. Il personale locale, impiegato presso gli uffici
all'estero del soppresso istituto con rapporti di lavoro,
anche a tempo indeterminato, disciplinati secondo
l'ordinamento dello Stato estero, e' attribuito
all'Agenzia. I contratti di lavoro del personale locale
sono controfirmati dal titolare della Rappresentanza
diplomatica, nel quadro delle sue funzioni di vigilanza e
direzione, al fine dell'impiego del personale in questione
nell'ambito della Rappresentanza stessa.
26-bis. Con uno o piu' decreti di natura non
regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Ministro degli affari esteri per le materie di sua
competenza, si provvede, nel rispetto di quanto previsto
dal comma 26 e dalla lettera b) del comma 26-sexies,
all'individuazione delle risorse umane, strumentali,
finanziarie, nonche' dei rapporti giuridici attivi e
passivi facenti capo al soppresso istituto, da trasferire
all'Agenzia e al Ministero dello sviluppo economico. Con i
medesimi decreti si provvede a rideterminare le dotazioni
organiche del Ministero dello sviluppo economico in misura
corrispondente alle unita' di personale in servizio a tempo
indeterminato trasferito. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
26-ter. A decorrere dall'anno 2012, la dotazione del
Fondo di cui al comma 19 e' determinata ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31
dicembre 2009, n. 196, ed e' destinata all'erogazione
all'Agenzia di un contributo annuale per il finanziamento
delle attivita' di promozione all'estero e di
internazionalizzazione delle imprese italiane. A decorrere
dall'anno 2012 e' altresi' iscritto nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico un
apposito capitolo destinato al finanziamento delle spese di
funzionamento, la cui dotazione e' determinata ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31
dicembre 2009, n. 196 e di un apposito capitolo per il
finanziamento delle spese di natura obbligatoria della
medesima Agenzia. Il contributo erogato per il
finanziamento delle attivita' di promozione all'estero e di
internazionalizzazione delle imprese italiane non puo'
essere utilizzato a copertura delle spese fisse per il
personale dipendente.
26-quater. Le entrate dell'Agenzia sono costituite,
oltre che dai contributi di cui al comma 26-ter, da:
a) eventuali assegnazioni per la realizzazione di
progetti finanziati parzialmente o integralmente
dall'Unione europea;
b) corrispettivi per servizi prestati agli operatori
pubblici o privati e compartecipazioni di terzi alle
iniziative promozionali;
c) utili delle societa' eventualmente costituite o
partecipate;
d) altri proventi patrimoniali e di gestione.
26-quinquies. L'Agenzia provvede alle proprie spese di
funzionamento e alle spese relative alle attivita' di
promozione all'estero e internazionalizzazione delle
imprese italiane nei limiti delle risorse finanziarie di
cui ai commi 26-bis, 26-ter e 26-quater.
26-sexies. Sulla base delle linee guida e di indirizzo
strategico determinate dalla cabina di regia di cui al
comma 18-bis, adottate dal Ministero dello sviluppo
economico d'intesa con il Ministero degli affari esteri per
quanto di competenza, sentito il Ministero dell'economia e
delle finanze, l'Agenzia provvede entro sette mesi dalla
costituzione a:
a) una riorganizzazione degli uffici di cui al comma 25
mantenendo in Italia soltanto gli uffici di Roma e Milano.
Il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia, le
regioni e le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura possono definire opportune intese per
individuare la destinazione delle risorse umane,
strumentali e finanziarie assegnate alle sedi periferiche
soppresse;
b) una rideterminazione delle modalita' di svolgimento
delle attivita' di promozione fieristica, al fine di
conseguire risparmi nella misura di almeno il 20 per cento
della spesa media annua per tali attivita' registrata
nell'ultimo triennio;
c) una concentrazione delle attivita' di promozione sui
settori strategici e sull'assistenza alle piccole e medie
imprese.
26-septies. I dipendenti a tempo indeterminato del
soppresso istituto, fatto salvo quanto previsto per il
personale di cui al comma 26 e dalla lettera a) del comma
26-sexies, sono inquadrati nei ruoli del Ministero dello
sviluppo economico, sulla base di apposite tabelle di
corrispondenza approvate con uno o piu' decreti del
Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, assicurando l'invarianza della spesa
complessiva. L'eventuale trasferimento di dipendenti alle
Regioni o alle Camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura ha luogo in conformita' con le intese di cui
al comma 26-sexies , lettera a) senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
26-octies. I dipendenti trasferiti al Ministero dello
sviluppo economico e all'Agenzia di cui al comma 18
mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza
nonche' il trattamento economico fondamentale e accessorio
limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto
al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale
trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
per il personale del Ministero e dell'Agenzia, disciplinato
dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale
dei ministeri, ai dipendenti trasferiti e' attribuito per
la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i
successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo
conseguiti. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
26-novies. L'Agenzia si avvale del patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
26-decies. Il controllo sulla gestione finanziaria
dell'Agenzia e' esercitato dalla Corte dei conti, ai sensi
della legge 21 marzo 1958, n. 259, con le modalita' di cui
all'articolo 12 della legge stessa.
27. La legge 25 marzo 1997, n. 68, e' abrogata.
28. Al fine di conseguire gli obiettivi di crescita del
settore ippico, di riduzione della spesa di funzionamento,
di incremento dell'efficienza e di miglioramento della
qualita' dei servizi, nonche' di assicurare la trasparenza
e l'imparzialita' nello svolgimento delle attivita' di gara
del settore, ai sensi e con le modalita' di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, l'UNIRE e' trasformato in
Agenzia per lo sviluppo del settore ippico - ASSI con il
compito di promuovere l'incremento e il miglioramento
qualitativo e quantitativo delle razze equine, gestire i
libri genealogici, revisionare i meccanismi di
programmazione delle corse, delle manifestazioni e dei
piani e programmi allevatoriali, affidare, ai sensi del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il servizio di
diffusione attraverso le reti nazionali ed interregionali
delle riprese televisive delle corse, valutare le strutture
degli ippodromi e degli impianti di allevamento, di
allenamento e di addestramento, secondo parametri
internazionalmente riconosciuti. L'ASSI subentra nella
titolarita' dei rapporti giuridici attivi e passivi
dell'UNIRE. Il potere di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia
e' esercitato dal Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali. L'incarico di direttore generale,
nonche' quello di componente del comitato direttivo e del
collegio dei revisori dell'Agenzia ha la durata di tre
anni.
29. Il personale dell'UNIRE con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto, prosegue il proprio
rapporto con l'Agenzia. La consistenza numerica complessiva
di tale personale costituisce il limite massimo della
dotazione organica dell'Agenzia. Nei confronti del
personale dell'Agenzia continua ad applicarsi la disciplina
prevista dai contratti collettivi nazionali del comparto
degli enti pubblici non economici e dell'Area VI della
dirigenza. All'Agenzia sono altresi' trasferite le risorse
finanziarie previste a carico del bilancio dello Stato per
l'UNIRE."
- La Tabella C (Riduzioni di spesa dei Ministeri)
allegata al D.L. 6-7-2011 n. 98, Disposizioni urgenti per
la stabilizzazione finanziaria, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e'
pubblicata nella Gazz. Uff. 6 luglio 2011, n. 155,
 
Art. 31
Misure per la riqualificazione degli esercizi alberghieri

1. Al fine di diversificare l'offerta turistica e favorire gli investimenti volti alla riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro (( dei beni e delle attivita' culturali )) e del turismo di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare previa intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sono definite le condizioni di esercizio dei condhotel, intendendosi tali gli esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o piu' unita' immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettivita' e, in forma integrata e complementare, in unita' abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non puo' superare il quaranta per cento della superficie complessiva dei compendi immobiliari interessati.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi' stabiliti i criteri e le modalita' per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unita' abitative a destinazione residenziale di cui al medesimo comma. In ogni caso, il vincolo di destinazione puo' essere rimosso, su richiesta del proprietario, solo previa restituzione di contributi e agevolazioni pubbliche eventualmente percepiti ove lo svincolo avvenga prima della scadenza del finanziamento agevolato.
3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri ordinamenti a quanto disposto dal decreto di cui al comma 1 entro un anno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Restano ferme, in quanto compatibili con quanto disposto dal presente articolo, le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002, (( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 25 settembre 2002 )), recante il recepimento dell'accordo fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico.
Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante "Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 agosto 1997, n. 202.
"Art. 9.Funzioni.
1. La Conferenza unificata assume deliberazioni,
promuove e sancisce intese ed accordi, esprime pareri,
designa rappresentanti in relazione alle materie ed ai
compiti di interesse comune alle regioni, alle province, ai
comuni e alle comunita' montane.
2. La Conferenza unificata e' comunque competente in
tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunita'
montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali debbano esprimersi su un
medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata:
a) esprime parere:
1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni di
legge collegati;
2) sul documento di programmazione economica e
finanziaria;
3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in base
all'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
b) promuove e sancisce intese tra Governo, regioni,
province, comuni e comunita' montane. Nel caso di mancata
intesa o di urgenza si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 3, commi 3 e 4;
c) promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni,
province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare
l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in
collaborazione attivita' di interesse comune;
d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle
autonomie locali indicati, rispettivamente, dai presidenti
delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano,
dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei casi previsti dalla
legge;
e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra
Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane nei
casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione di
protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e
locali secondo le modalita' di cui all'articolo 6;
f) e' consultata sulle linee generali delle politiche
del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e
mobilita' del personale connessi al conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali;
g) esprime gli indirizzi per l'attivita' dell'Agenzia
per i servizi sanitari regionali.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo'
sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta
delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di
preminente interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita' montane.
4. Ferma restando la necessita' dell'assenso del
Governo per l'adozione delle deliberazioni di competenza
della Conferenza unificata, l'assenso delle regioni, delle
province, dei comuni e delle comunita' montane e' assunto
con il consenso distinto dei membri dei due gruppi delle
autonomie che compongono, rispettivamente, la Conferenza
Stato-regioni e la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali. L'assenso e' espresso di regola all'unanimita' dei
membri dei due predetti gruppi. Ove questa non sia
raggiunta l'assenso e' espresso dalla maggioranza dei
rappresentanti di ciascuno dei due gruppi.
5. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ha
compiti di:
a) coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le
autonomie locali;
b) studio, informazione e confronto nelle problematiche
connesse agli indirizzi di politica generale che possono
incidere sulle funzioni proprie o delegate di province e
comuni e comunita' montane.
6. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in
particolare, e' sede di discussione ed esame:
a) dei problemi relativi all'ordinamento ed al
funzionamento degli enti locali, compresi gli aspetti
relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle
risorse umane e strumentali, nonche' delle iniziative
legislative e degli atti generali di governo a cio'
attinenti;
b) dei problemi relativi alle attivita' di gestione ed
erogazione dei servizi pubblici;
c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di cui
al presente comma che venga sottoposto, anche su richiesta
del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, al parere
della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei Ministri
o dal Presidente delegato.
7. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ha
inoltre il compito di favorire:
a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento
dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
b) la promozione di accordi o contratti di programma ai
sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498
;
c) le attivita' relative alla organizzazione di
manifestazioni che coinvolgono piu' comuni o province da
celebrare in ambito nazionale.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
13 settembre 2002, recante "Recepimento dell'accordo fra lo
Stato, le regioni e le province autonome sui principi per
l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del
sistema turistico" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
25 settembre 2002, n. 225.
 
(( Art. 31-bis
Operativita' degli impianti a fune

1. I termini previsti dal paragrafo 3.1 delle norme regolamentari di cui al decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 1985, relativi alla scadenza di vita tecnica complessiva massima degli impianti a fune, non si applicano ai medesimi impianti che risultano positivi alle verifiche effettuate dai competenti uffici ministeriali secondo i criteri definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1, gli impianti la cui vita tecnica, compresa l'eventuale proroga prevista dalle vigenti disposizioni di legge, non e' scaduta possono godere di una proroga di un anno, previa verifica della loro idoneita' ai fini della sicurezza dell'esercizio da parte dei competenti uffici ministeriali.
3. Possono godere dei benefici di cui ai commi 1 e 2 anche gli impianti la cui vita tecnica, compresa l'eventuale proroga prevista dalle vigenti disposizioni di legge, e' scaduta da non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa verifica della loro idoneita' ai fini della sicurezza dell'esercizio, da parte dei competenti uffici ministeriali. ))

 
Art. 32

Marina Resort e implementazione sistema telematico centrale nautica
da diporto

1. Al fine di rilanciare le imprese della filiera nautica, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unita' da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, rientrano nelle strutture ricettive all'aria aperta.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante utilizzo delle somme versate entro il 15 luglio 2014 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel limite di 2 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato.
3. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 217, dopo le parole: «Il sistema include» sono inserite le seguenti: «l'ufficio di conservatoria centrale (( delle unita' da diporto )), »;
b) al comma 219, dopo le parole: «lettere b) e c)» sono inserite le seguenti: «e agli articoli 2, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 62, 63 e 65», dopo la parola: «registri», e' inserita la seguente: «, uffici», e alla fine del periodo dopo la parola: «amministrative», sono aggiunte le seguenti: «, anche nell'intento di adeguare dette disposizioni al nuovo Sistema.».
Riferimenti normativi

Si riporta il testo dei commi 217 e 219 dell'art. 1
della legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (Legge di stabilita' 2013) come modificati dalla
presente legge:
"217. E' istituito, entro sei mesi dall'entrata in
vigore della presente legge, nell'ambito del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici, il Sistema telematico centrale della nautica da
diporto. Il Sistema include l'ufficio di conservatoria
centrale delle unita' da diporto, l'archivio telematico
centrale contenente informazioni di carattere tecnico,
giuridico, amministrativo e di conservatoria riguardanti le
navi e le imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3,
comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171 - Codice della nautica da diporto ed
attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma
dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 173, nonche'
lo sportello telematico del diportista."
"219. Con regolamento da emanarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono stabilite le modalita' per
l'attuazione del Sistema di cui al comma 217,
comprensivamente del trasferimento dei dati dai registri
cartacei all'archivio telematico a cura degli uffici
marittimi e della motorizzazione civile, della
conservazione della documentazione, dell'elaborazione e
fornitura dei dati delle unita' iscritte, delle modalita'
per la pubblicita' degli atti anche ai fini antifrode, dei
tempi di attuazione delle nuove procedure, nonche' delle
necessarie modifiche delle norme di cui all'articolo 3,
comma 1, lettere b) e c) e agli articoli 2, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 62, 63 e 65,
del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, Codice
della nautica da diporto ed attuazione della direttiva
2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio
2003, n. 172 (2), in materia di registri, uffici e licenza
di navigazione e delle correlate disposizioni
amministrative, anche nell'intento di adeguare dette
disposizioni al nuovo Sistema."
 
(( Art. 32-bis
Disposizioni in materia di autotrasporto

1. All'articolo 46-bis della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio, del 25 ottobre 1993» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009»;
b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano nel caso di circolazione nel territorio nazionale di veicoli immatricolati all'estero qualora sia riscontrata, durante la circolazione, la mancata corrispondenza fra le registrazioni del tachigrafo o altri elementi relativi alla stessa circolazione e le prove documentali che devono essere fornite ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1072/2009, nonche' nel caso in cui le prove stesse non siano conservate a bordo ed esibite ad ogni controllo».
2. I contributi alle imprese di autotrasporto per l'acquisizione di beni capitali, relativi all'articolo 2, comma 2, lettere c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, a valere sulle risorse finanziarie destinate al settore dell'autotrasporto dall'articolo 1, comma 89, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'esercizio finanziario 2014, nei limiti delle risorse finanziarie effettivamente disponibili e, comunque, non oltre complessivi 15 milioni di euro, sono fruiti mediante credito d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, salvo che i destinatari presentino espressa dichiarazione di voler fruire del contributo diretto. A tal fine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede al versamento delle somme occorrenti per la regolazione contabile dei crediti da utilizzare in compensazione sulla contabilita' speciale n. 1778, aperta presso la Banca d'Italia e intestata all'Agenzia delle entrate, fornendo all'Agenzia medesima gli elenchi dei beneficiari, i relativi codici fiscali e gli importi dei contributi unitari spettanti alle imprese. Il credito d'imposta puo' essere utilizzato in compensazione solo successivamente alla comunicazione dei dati di cui al periodo precedente, da eseguire secondo modalita' telematiche definite d'intesa tra l'Agenzia delle entrate e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dalle imprese, l'Agenzia delle entrate verifica che l'ammontare dei crediti utilizzati in compensazione non ecceda l'importo del contributo concesso, scartando le operazioni di versamento che non rispettano tale requisito. Al credito d'imposta riconosciuto per le finalita' di cui alla presente norma non si applica il limite previsto dall'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le medesime disposizioni si applicano agli incentivi per la formazione professionale relativi all'articolo 2, comma 2, lettera f), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, solo nel caso in cui il beneficiario presenti espressa dichiarazione di voler fruire del credito d'imposta, nei limiti delle risorse finanziarie effettivamente disponibili e, comunque, non oltre complessivi 10 milioni di euro.
3. Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, e successive modificazioni, dopo la lettera l-quater) e' aggiunta la seguente:
«l-quinquies) decide sui ricorsi proposti dagli interessati avverso i provvedimenti adottati dagli uffici della motorizzazione civile in materia di iscrizione, sospensione, cancellazione e radiazione dall'albo degli autotrasportatori, nonche' di applicazione delle sanzioni disciplinari. Il ricorso non ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato. Le decisioni del comitato centrale sono definitive e devono essere notificate al ricorrente e all'ufficio della motorizzazione civile competente. I provvedimenti definitivi di cancellazione, radiazione e sospensione dall'albo sono comunicati al competente ufficio della motorizzazione civile per la revoca o la sospensione dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori».
4. Al fine di assicurare la tracciabilita' dei flussi finanziari finalizzata alla prevenzione delle infiltrazioni criminali e del riciclaggio del denaro derivante da traffici illegali, tutti i soggetti della filiera dei trasporti provvedono al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada, di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, utilizzando strumenti elettronici di pagamento, ovvero il canale bancario attraverso assegni, bonifici bancari o postali, e comunque ogni altro strumento idoneo a garantire la piena tracciabilita' delle operazioni, indipendentemente dall'ammontare dell'importo dovuto. Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni. ))

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 46-bis della legge 6
giugno 1974, n. 298 (Istituzione dell'albo nazionale degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina
degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di
tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada),
come modificato dalla presente legge:
"Art. 46-bis (Cabotaggio stradale in violazione della
normativa comunitaria)
Qualora un veicolo immatricolato all'estero effettui
trasporti di cabotaggio in violazione delle disposizioni di
cui al regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento e del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, nonche' della relativa
disciplina nazionale di esecuzione, si applicano la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
5.000 a euro 15.000, nonche' la sanzione amministrativa
accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un
periodo di tre mesi ovvero, in caso di reiterazione nel
triennio, per un periodo di sei mesi. Il veicolo sottoposto
a fermo amministrativo, secondo le procedure di cui
all'articolo 214 del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, e' affidato in custodia, a spese del
responsabile della violazione, ad uno dei soggetti
individuati ai sensi dell'articolo 214-bis del citato
codice; si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del
medesimo codice.
1-bis. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano nel
caso di circolazione nel territorio nazionale di veicoli
immatricolati all'estero qualora sia riscontrata, durante
la circolazione, la mancata corrispondenza fra le
registrazioni del tachigrafo o altri elementi relativi alla
stessa circolazione e le prove documentali che devono
essere fornite ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del
regolamento (CE) n. 1072/2009, nonche' nel caso in cui le
prove stesse non siano conservate a bordo ed esibite ad
ogni controllo»."
Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007,
n. 227, (Regolamento recante le modalita' di ripartizione e
di erogazione del fondo per le misure di accompagnamento
della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo
della logistica):
"Articolo 2 (Ripartizione percentuale del fondo)
(Omissis)
2. Le restanti risorse del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 1, pari a 22,8 milioni di euro, sono destinate alla
erogazione di contributi alle imprese di autotrasporto, ivi
comprese le imprese controllate dalle stesse, operanti nel
settore delle infrastrutture di supporto all'attivita' di
autotrasporto, per le iniziative di seguito indicate:
a) investimenti in impianti tecnologici, informatici e
telematici, con particolare riguardo alla tracciabilita'
dei percorsi ed all'organizzazione aziendale;
b) investimenti in aree attrezzate ed in
infrastrutture, atte a favorire la sosta dei veicoli
pesanti e la custodia delle merci, nonche' le pause di
riposo dei conducenti in condizioni di sicurezza ed
ambientalmente favorevoli;
c) interventi volti a realizzare l'utilizzo di
modalita' di trasporto alternative al trasporto stradale e
l'ottimizzazione della catena logistica;
d) investimenti per l'acquisto di attrezzature e
dispositivi atti a migliorare la sicurezza e l'impatto
ambientale del trasporto stradale;
e) interventi a favore dello smaltimento dei rifiuti
prodotti dal trasporto stradale di merci;
f) iniziative per la formazione del personale.
(Omissis)".
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 89, della
legge 27 dicembre 2013, n. 47 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge di stabilita' 2014):
"Articolo 1
(Omissis)
89. E' autorizzata la spesa di 330 milioni di euro per
l'anno 2014 per interventi in favore del settore
dell'autotrasporto. Al relativo riparto si provvede con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
(Omissis)".
Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive
modificazioni (Norme di semplificazione degli adempimenti
dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni):
"Articolo 17 (Oggetto)
1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle
imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme
a favore dello Stato, delle regioni e degli enti
previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti,
dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti,
risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche
presentate successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto. Tale compensazione deve essere
effettuata entro la data di presentazione della
dichiarazione successiva. La compensazione del credito
annuale o relativo a periodi inferiori all'anno
dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a
5.000 euro annui, puo' essere effettuata a partire dal
giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione
della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito
emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali
e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento
diretto ai sensi dell'Art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute
di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta ferma la
facolta' di eseguire il versamento presso la competente
sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso
non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'Art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis)
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti
dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di
collaborazione coordinata e continuativa di cui all'Art.
49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
ai sensi dell'Art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30
settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
sale cinematografiche;
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni."
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2008):
"Articolo 1
(Omissis)
53. A partire dal 1° gennaio 2008, anche in deroga alle
disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, i
crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della
dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel
limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare eccedente e'
riportato in avanti anche oltre il limite temporale
eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e'
comunque compensabile per l'intero importo residuo a
partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera
l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma non si
applica al credito d'imposta di cui all' articolo 1, comma
280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto
previsto dal presente comma non si applica al credito
d'imposta di cui all' articolo 1, comma 271, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1° gennaio
2010.
(Omissis)".
Il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, reca:"
Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del
Comitato centrale per l'Albo nazionale degli
autotrasportatori" (pubblicato nella G.U. 9 gennaio 2006,
n. 6).
Si riporta il testo dell'articolo 51, comma 1, del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive
modificazioni (Attuazione della direttiva 2005/60/CE
concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di
attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo
nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di
esecuzione):
"Articolo 51 (Obbligo di comunicazione al Ministero
dell'economia e delle finanze delle infrazioni di cui al
presente Titolo)
1. I destinatari del presente decreto che, in relazione
ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro
attribuzioni e attivita', hanno notizia di infrazioni alle
disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12,
13 e 14, e all'articolo 50 ne riferiscono entro trenta
giorni al Ministero dell'economia e delle finanze per la
contestazione e gli altri adempimenti previsti
dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e per
la immediata comunicazione della infrazione anche alla
Guardia di finanza la quale, ove ravvisi l'utilizzabilita'
di elementi ai fini dell'attivita' di accertamento, ne da'
tempestiva comunicazione all'Agenzia delle entrate.
(Omissis)".
 
Art. 33
Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante
interesse nazionale - comprensorio Bagnoli-Coroglio

1. Attengono alla tutela dell'ambiente di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione nonche' ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione le disposizioni finalizzate alla bonifica ambientale e alla rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale contenute nei commi seguenti, e tra queste, in particolare, le disposizioni relative alla disciplina del procedimento di bonifica, al trasferimento delle aree, nonche' al procedimento di formazione, approvazione e attuazione del programma di riqualificazione ambientale e di rigenerazione urbana, finalizzato al risanamento ambientale e alla riconversione delle aree dismesse e dei beni immobili pubblici, al superamento del degrado urbanistico ed edilizio, alla dotazione dei servizi personali e reali e dei servizi a rete, alla garanzia della sicurezza urbana. Esse hanno l'obiettivo prioritario di assicurare la programmazione, realizzazione e gestione unitaria degli interventi di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana in tempi certi e brevi.
2. Sulla base dei principi di sussidiarieta' ed adeguatezza le funzioni amministrative relative al procedimento di cui ai seguenti commi sono attribuite allo Stato per assicurarne l'esercizio unitario, garantendo comunque la partecipazione degli enti territoriali interessati alle determinazioni in materia di governo del territorio, funzionali al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1.
3. Le aree di rilevante interesse nazionale alle quali si applicano le disposizioni del presente articolo sono individuate con deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Alla seduta del Consiglio dei ministri partecipano i Presidenti delle Regioni interessate. In relazione a ciascuna area di interesse nazionale cosi' individuata e' predisposto uno specifico programma di risanamento ambientale e un documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana finalizzati, in particolare:
a) a individuare e realizzare i lavori di messa in sicurezza e bonifica dell'area;
b) a definire gli indirizzi per la riqualificazione urbana dell'area;
c) a valorizzare eventuali immobili di proprieta' pubblica meritevoli di salvaguardia e riqualificazione;
d) a localizzare e realizzare le opere infrastrutturali per il potenziamento della rete stradale e dei trasporti pubblici, per i collegamenti aerei e marittimi, per gli impianti di depurazione e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria funzionali agli interventi pubblici e privati, e il relativo fabbisogno finanziario, cui si fa fronte, per quanto riguarda la parte di competenza dello Stato, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.
4. Alla formazione, approvazione e attuazione del programma di risanamento ambientale e del documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana di cui al precedente comma 3, sono preposti un Commissario straordinario del Governo e un Soggetto Attuatore, anche ai fini dell'adozione di misure straordinarie di salvaguardia e tutela ambientale. Il Commissario e il Soggetto attuatore procedono anche in deroga agli articoli 252 e 252-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, per i soli profili procedimentali e non anche con riguardo ai criteri, alle modalita' per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti di inquinamento e comunque per la riduzione delle sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitarie (( e, comunque, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sia per la progettazione sia per l'esecuzione, previste dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 )).
5. Il Commissario straordinario del Governo e' nominato in conformita' all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Presidente della Regione interessata. Allo stesso sono attribuiti compiti di coordinamento degli interventi infrastrutturali d'interesse statale con quelli privati da effettuare nell'area di rilevante interesse nazionale di cui al comma 1, nonche' i compiti di cui ai commi successivi. Agli eventuali oneri del Commissario si fa fronte nell'ambito delle risorse del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.
6. Il Soggetto Attuatore e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel rispetto dei principi europei di trasparenza e di concorrenza. Ad esso compete l'elaborazione e l'attuazione del programma di risanamento e rigenerazione di cui al comma 3, con le risorse disponibili a legislazione vigente per la parte pubblica. Lo stesso opera altresi' come stazione appaltante per l'affidamento dei lavori di bonifica ambientale e di realizzazione delle opere infrastrutturali. In via straordinaria, per l'espletamento di tutte le procedure ad evidenza pubblica di cui al presente articolo i termini previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad esclusione di quelli processuali, sono dimezzati.
7. Al fine di conseguire celermente gli obiettivi di cui al comma 1, le aree di interesse nazionale di cui al medesimo comma sono trasferite al Soggetto attuatore, secondo le modalita' stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6.
8. Il Soggetto Attuatore, entro il termine indicato nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6, trasmette al Commissario straordinario di Governo la proposta di programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana di cui al comma 3, corredata dallo specifico progetto di bonifica degli interventi sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, dal cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all'articolo 242-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, da uno studio di fattibilita' territoriale e ambientale, dalla valutazione ambientale strategica (VAS) e dalla valutazione di impatto ambientale (VIA), nonche' da un piano economico-finanziario relativo alla sostenibilita' degli interventi previsti, contenente l'indicazione delle fonti finanziarie pubbliche disponibili e dell'ulteriore fabbisogno necessario alla realizzazione complessiva del programma. La proposta di programma e il documento di indirizzo strategico dovranno altresi' contenere la previsione urbanistico-edilizia degli interventi di demolizione e ricostruzione e di nuova edificazione e mutamento di destinazione d'uso dei beni immobili, comprensivi di eventuali premialita' edificatorie, la previsione delle opere pubbliche o d'interesse pubblico di cui al comma 3 e di quelle che abbiano ricaduta a favore della collettivita' locale anche fuori del sito di riferimento, i tempi ed i modi di attuazione degli interventi con particolare riferimento al rispetto del principio di concorrenza e dell'evidenza pubblica e del possibile ricorso da parte delle amministrazioni pubbliche interessate all'uso di modelli privatistici e consensuali per finalita' di pubblico interesse.
9. Il Commissario straordinario di Governo, ricevuta la proposta di cui al comma 8, convoca immediatamente una conferenza di servizi al fine di ottenere tutti gli atti di assenso e di intesa da parte delle amministrazioni competenti. La durata della conferenza, cui partecipa altresi' il Soggetto Attuatore, non puo' superare il termine di 30 giorni dalla sua indizione, entro il quale devono essere altresi' esaminati il progetto di bonifica, il cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all'art. 242-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, la valutazione ambientale strategica e la valutazione di impatto ambientale. Se la Conferenza non raggiunge un accordo entro il termine predetto, provvede il Consiglio dei ministri anche in deroga alle vigenti previsioni di legge. Alla seduta del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Regione interessata.
10. Il programma di rigenerazione urbana, da attuarsi con le risorse (( umane, strumentali e finanziarie )) disponibili a legislazione vigente, e' adottato dal Commissario straordinario del Governo, entro 10 giorni dalla conclusione della conferenza di servizi o dalla deliberazione del Consiglio dei ministri di cui al comma 9, ed e' approvato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri. L'approvazione del programma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, fermo restando il riconoscimento degli oneri costruttivi in favore delle amministrazioni interessate. Costituisce altresi' variante urbanistica automatica e comporta dichiarazione di pubblica utilita' delle opere e di urgenza e indifferibilita' dei lavori. Il Commissario straordinario del Governo vigila sull'attuazione del programma ed esercita i poteri sostitutivi previsti dal programma medesimo.
11. Considerate le condizioni di estremo degrado ambientale in cui versano le aree comprese nel comprensorio Bagnoli-Coroglio sito nel Comune di Napoli, perimetrate ai sensi dell'art. 114 della legge n. 388 del 2000 (( con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 31 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2001 )), le stesse sono dichiarate con il presente provvedimento aree di rilevante interesse nazionale per gli effetti di cui ai precedenti commi.
12. In riferimento al predetto comprensorio Bagnoli-Coroglio, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 e' trasferita al Soggetto Attuatore, con oneri a carico del medesimo, la proprieta' delle aree e degli immobili di cui e' attualmente titolare la societa' Bagnoli Futura S.p.A. in stato di fallimento. Il Soggetto Attuatore costituisce allo scopo una societa' per azioni, il cui capitale azionario potra' essere aperto ad altri soggetti che conferiranno ulteriori aree ed immobili limitrofi al comprensorio di Bagnoli-Coroglio meritevoli di salvaguardia e riqualificazione, previa autorizzazione del Commissario straordinario del Governo. Alla procedura fallimentare della societa' Bagnoli Futura S.p.A. e' riconosciuto dalla societa' costituita dal Soggetto Attuatore un importo determinato sulla base del valore di mercato delle aree e degli immobili trasferiti rilevato dall'Agenzia del Demanio alla data del trasferimento della proprieta', che potra' essere versato mediante azioni o altri strumenti finanziari emessi dalla societa', il cui rimborso e' legato all'incasso delle somme rivenienti dagli atti di disposizione delle aree e degli immobili trasferiti, secondo le modalita' indicate con il decreto di nomina del Soggetto Attuatore. La trascrizione del decreto di nomina del Soggetto Attuatore produce gli effetti di cui all'articolo 2644, secondo comma, del codice civile. Successivamente alla trascrizione del decreto e alla consegna dei titoli, tutti i diritti relativi alle aree e agli immobili trasferiti, ivi compresi quelli inerenti alla procedura fallimentare della societa' Bagnoli Futura S.p.A., sono estinti e le relative trascrizioni cancellate. La trascrizione del decreto di nomina del Soggetto Attuatore e degli altri atti previsti dal presente comma e conseguenti sono esenti da imposte di registro, di bollo e da ogni altro onere ed imposta.
13. Per il comprensorio Bagnoli-Coroglio, il Soggetto Attuatore e la societa' di cui al comma 12 partecipano alle procedure di definizione e di approvazione del programma di rigenerazione urbana e di bonifica ambientale, al fine di garantire la sostenibilita' economica-finanziaria dell'operazione.
(( 13-bis. Il programma di rigenerazione urbana, predisposto secondo le finalita' di cui al comma 3 del presente articolo, deve garantire la piena compatibilita' e il rispetto dei piani di evacuazione aggiornati a seguito della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 2014.
13-ter. Ai fini della definizione del programma di rigenerazione urbana, il Soggetto Attuatore acquisisce in fase consultiva le proposte del comune di Napoli, con le modalita' e nei termini stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6. Il Soggetto Attuatore esamina le proposte del comune di Napoli, avendo prioritario riguardo alle finalita' del redigendo programma di rigenerazione urbana e alla sua sostenibilita' economico-finanziaria. Il comune di Napoli puo' chiedere, nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 9, la rivalutazione delle sue eventuali proposte non accolte. In caso di mancato accordo si procede ai sensi del terzo periodo del comma 9.
13-quater. Il Commissario straordinario di Governo, all'esito della procedura di mobilita' di cui all'articolo 1, commi 563 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, verifica i fabbisogni di personale necessari per le attivita' di competenza del Soggetto Attuatore ovvero della societa' da quest'ultimo costituita e assume ogni iniziativa utile al fine di salvaguardare i livelli occupazionali dei lavoratori facenti capo alla societa' Bagnoli Futura Spa alla data della dichiarazione di fallimento. ))

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 117 della
Costituzione:
"Art. 117
La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi,
munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato."
Si riportano gli articoli 252 e 252-bis del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006:
"ART. 252 (Siti di interesse nazionale)
1. I siti di interesse nazionale, ai fini della
bonifica, sono individuabili in relazione alle
caratteristiche del sito, alle quantita' e pericolosita'
degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto
sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario
ed ecologico, nonche' di pregiudizio per i beni culturali
ed ambientali.
2. All'individuazione dei siti di interesse nazionale
si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni
interessate, secondo i seguenti principi e criteri
direttivi:
a) gli interventi di bonifica devono riguardare aree e
territori, compresi i corpi idrici, di particolare pregio
ambientale;
b) la bonifica deve riguardare aree e territori
tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42;
c) il rischio sanitario ed ambientale che deriva dal
rilevato superamento delle concentrazioni soglia di rischio
deve risultare particolarmente elevato in ragione della
densita' della popolazione o dell'estensione dell'area
interessata;
d) l'impatto socio economico causato dall'inquinamento
dell'area deve essere rilevante;
e) la contaminazione deve costituire un rischio per i
beni di interesse storico e culturale di rilevanza
nazionale;
f) gli interventi da attuare devono riguardare siti
compresi nel territorio di piu' regioni;
f-bis) l'insistenza, attualmente o in passato, di
attivita' di raffinerie, di impianti chimici integrati o di
acciaierie.
2-bis. Sono in ogni caso individuati quali siti di
interesse nazionale, ai fini della bonifica, i siti
interessati da attivita' produttive ed estrattive di
amianto.
3. Ai fini della perimetrazione del sito sono sentiti i
comuni, le province, le regioni e gli altri enti locali,
assicurando la partecipazione dei responsabili nonche' dei
proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai
soggetti responsabili.
4. La procedura di bonifica di cui all'articolo 242 dei
siti di interesse nazionale e' attribuita alla competenza
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, sentito il Ministero delle attivita' produttive.
Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare puo' avvalersi anche dell'Istituto superiore per
la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle
Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente delle
regioni interessate e dell'Istituto superiore di sanita'
nonche' di altri soggetti qualificati pubblici o privati il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare adotta procedure semplificate per le operazioni di
bonifica relative alla rete di distribuzione carburanti.
5. Nel caso in cui il responsabile non provveda o non
sia individuabile oppure non provveda il proprietario del
sito contaminato ne' altro soggetto interessato, gli
interventi sono predisposti dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, avvalendosi
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA), dell'Istituto superiore di sanita' e
dell'E.N.E.A. nonche' di altri soggetti qualificati
pubblici o privati.
6. L'autorizzazione del progetto e dei relativi
interventi sostituisce a tutti gli effetti le
autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i
nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla
legislazione vigente, ivi compresi, tra l'altro, quelli
relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti
e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione.
L'autorizzazione costituisce, altresi', variante
urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilita',
urgenza ed indifferibilita' dei lavori.
7. Se il progetto prevede la realizzazione di opere
sottoposte a procedura di valutazione di impatto
ambientale, l'approvazione del progetto di bonifica
comprende anche tale valutazione.
8. In attesa del perfezionamento del provvedimento di
autorizzazione di cui ai commi precedenti, completata
l'istruttoria tecnica, il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare puo' autorizzare in via
provvisoria, su richiesta dell'interessato, ove ricorrano
motivi d'urgenza e fatta salva l'acquisizione della
pronuncia positiva del giudizio di compatibilita'
ambientale, ove prevista, l'avvio dei lavori per la
realizzazione dei relativi interventi di bonifica, secondo
il progetto valutato positivamente, con eventuali
prescrizioni, dalla conferenza di servizi convocata dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare. L'autorizzazione provvisoria produce gli effetti di
cui all'articolo 242, comma 7.
9. E' qualificato sito di interesse nazionale ai sensi
della normativa vigente l'area interessata dalla bonifica
della ex discarica delle Strillaie (Grosseto). Con
successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare si provvedera' alla
perimetrazione della predetta area."
"ART. 252-bis Siti inquinati nazionali di preminente
interesse pubblico per la riconversione industriale
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo
economico, d'intesa con la regione territorialmente
interessata e, per le materie di competenza, con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonche' con
il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli
eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree
e sugli immobili, possono stipulare accordi di programma
con uno o piu' proprietari di aree contaminate o altri
soggetti interessati ad attuare progetti integrati di messa
in sicurezza o bonifica, e di riconversione industriale e
sviluppo economico in siti di interesse nazionale
individuati entro il 30 aprile 2007 ai sensi della legge 9
dicembre 1998, n. 426, al fine di promuovere il riutilizzo
di tali siti in condizioni di sicurezza sanitaria e
ambientale, e di preservare le matrici ambientali non
contaminate. Sono escluse le aree interessate dalle misure
di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, e
successive modificazioni.
2. Gli accordi di programma di cui al comma 1
assicurano il coordinamento delle azioni per determinare i
tempi, le modalita', il finanziamento e ogni altro connesso
e funzionale adempimento per l'attuazione dei progetti e
disciplinano in particolare:
a) l'individuazione degli interventi di messa in
sicurezza e bonifica da attuare, sulla base dei risultati
della caratterizzazione validati dalle agenzie regionali
per la protezione dell'ambiente;
b) l'individuazione degli interventi di riconversione
industriale e di sviluppo economico anche attraverso studi
e ricerche appositamente condotti da universita' ed enti di
ricerca specializzati;
c) il piano economico finanziario dell'investimento e
la durata del relativo programma;
d) i tempi di attuazione degli interventi e le relative
garanzie;
e) i contributi pubblici e le altre misure di sostegno
economico finanziario disponibili e attribuiti;
f) la causa di revoca dei contributi e delle altre
misure di sostegno, e di risoluzione dell'accordo;
g) l'individuazione del soggetto attuatore degli
interventi di messa in sicurezza e di bonifica, e delle
attivita' di monitoraggio, controllo e gestione degli
interventi di messa in sicurezza che restano a carico del
soggetto interessato;
h) i tempi di presentazione e approvazione degli
interventi di messa in sicurezza e di bonifica;
i) la previsione di interventi di formazione,
riqualificazione e aggiornamento delle competenze dei
lavoratori degli impianti dismessi da reimpiegare nei
lavori di bonifica previsti dai medesimi accordi di
programma, mediante il ricorso a fondi preliminarmente
individuati a livello nazionale e regionale;
i-bis) le modalita' di monitoraggio per il controllo
dell'adempimento degli impegni assunti e della
realizzazione dei progetti.
3. La stipula dell'accordo di programma costituisce
riconoscimento dell'interesse pubblico generale alla
realizzazione degli impianti, delle opere e di ogni altro
intervento connesso e funzionale agli obiettivi di
risanamento e di sviluppo economico e dichiarazione di
pubblica utilita'.
4. Ad eccezione di quanto previsto al comma 5, i
soggetti interessati di cui al comma 1 non devono essere
responsabili della contaminazione del sito oggetto degli
interventi di messa in sicurezza e bonifica, riconversione
industriale e di sviluppo economico, tenuto conto anche dei
collegamenti societari e di cariche direttive ricoperte
nelle societa' interessate o ad esse collegate. A tal fine
sono soggetti interessati non responsabili i proprietari e
i gestori di siti inquinati che non hanno cagionato la
contaminazione del sito e hanno assolto gli obblighi
imposti dall'articolo 245, comma 2.
5. Gli Accordi di Programma di cui al comma 1 possono
essere stipulati anche con soggetti che non soddisfano i
requisiti di cui al comma 4 alle seguenti ulteriori
condizioni:
a) i fatti che hanno causato l'inquinamento devono
essere antecedenti al 30 aprile 2007;
b) oltre alle misure di messa in sicurezza e bonifica,
devono essere individuati gli interventi di riparazione del
danno ambientale disciplinati dall'allegato 3 alla Parte VI
del presente;
c) termine finale per il completamento degli interventi
di riparazione del danno ambientale e' determinato in base
ad uno specifico piano finanziario presentato dal soggetto
interessato tenendo conto dell'esigenza di non pregiudicare
l'avvio e lo sviluppo dell'iniziativa economica e di
garantire la sostenibilita' economica di detti interventi,
comunque in misura non inferiore a dieci anni.
6. L'attuazione da parte dei soggetti interessati degli
impegni di messa in sicurezza, bonifica, monitoraggio,
controllo e relativa gestione, e di riparazione,
individuati dall'accordo di programma esclude per tali
soggetti ogni altro obbligo di bonifica e riparazione
ambientale e fa venir meno l'onere reale per tutti i fatti
antecedenti all'accordo medesimo. La revoca dell'onere
reale per tutti i fatti antecedenti all'accordo di
programma previsto dalle misure volte a favorire la
realizzazione delle bonifiche dei siti di interesse
nazionale e' subordinata, nel caso di soggetto interessato
responsabile della contaminazione, al rilascio della
certificazione dell'avvenuta bonifica e messa in sicurezza
dei siti inquinati ai sensi dell'articolo 248. Nel caso di
soggetto interessato responsabile della contaminazione, i
contributi e le misure di cui alla lettera e) del comma 2
non potranno riguardare le attivita' di messa in sicurezza,
di bonifica e di riparazione del danno ambientale di
competenza dello stesso soggetto, ma esclusivamente
l'acquisto di beni strumentali alla riconversione
industriale e allo sviluppo economico dell'area.
7. Al di fuori dei casi che rientrano nel campo di
applicazione del comma 5, la pubblica amministrazione puo'
agire autonomamente nei confronti del responsabile della
contaminazione per la ripetizione delle spese sostenute per
gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica
individuati dall'accordo nonche' per gli ulteriori
interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale
nelle forme e nei modi previsti dalla legge.
8. Gli interventi per l'attuazione del progetto
integrato sono autorizzati e approvati con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e del Ministro dello sviluppo economico sulla base
delle determinazioni assunte in Conferenza di Servizi
indetta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare ai sensi dell'articolo 14 e seguenti
della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla Conferenza di
Servizi partecipano tutti i soggetti pubblici firmatari
dell'accordo di programma o titolari dei procedimenti di
approvazione e autorizzazione, comunque denominati, aventi
ad oggetto gli interventi, le opere e le attivita' previste
dall'accordo medesimo, nonche' i soggetti interessati
proponenti. L'assenso espresso dai rappresentanti degli
enti locali sulla base delle determinazioni a provvedere
degli organi competenti, sostituisce ogni atto di
competenza di detti enti.
9. Fatta salva l'applicazione delle norme in materia di
valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione
ambientale integrata, i decreti di cui al comma 8
autorizzano gli interventi di messa in sicurezza e di
bonifica nonche' la costruzione e l'esercizio degli
impianti e delle opere connesse.
10. Alla progettazione, al coordinamento e al
monitoraggio dei progetti integrati di bonifica,
riconversione industriale e sviluppo economico in siti
inquinati di interesse nazionale di cui al comma 1 sono
preposte, con oneri posti a carico delle risorse stanziate
a legislazione vigente, una o piu' societa' "in house"
individuate nell'accordo di programma, di intesa tra il
Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che
vi provvedono con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. Sulle aree
di proprieta' pubblica ovvero nel caso di attivazione degli
interventi a iniziativa pubblica, i predetti soggetti sono
tenuti ad attivare procedure a evidenza pubblica per
l'attuazione degli interventi, salvo quanto previsto dalle
disposizioni vigenti per la gestione in house in
conformita' ai requisiti prescritti dalla normativa e dalla
giurisprudenza europea.
11. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca d'intesa con il Ministero dello sviluppo
economico, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, e le Regioni e Province Autonome, adotta misure
volte a favorire la formazione di nuove competenze
professionali, anche in ambito degli Istituti tecnici
superiori, in materia di bonifica ambientale, finanziate,
nell'ambito delle risorse stanziate a legislazione vigente
nonche' a valere sulle risorse della programmazione
2014-2020, previamente incluse negli Accordi di programma
di cui al comma 1 del presente articolo."
Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante
"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE.", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2
maggio 2006, n. 100, S.O.
Si riporta il testo dell'articolo 11 della citata legge
23 agosto 1988, n. 400:
"Art.11.Commissari straordinari del Governo.
1. Al fine di realizzare specifici obiettivi
determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati
dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per
particolari e temporanee esigenze di coordinamento
operativo tra amministrazioni statali, puo' procedersi alla
nomina di commissari straordinari del Governo, ferme
restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate per legge.
2. La nomina e' disposta con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri. Con il medesimo decreto sono determinati i
compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di
personale. L'incarico e' conferito per il tempo indicato
nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Del
conferimento dell'incarico e' data immediata comunicazione
al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale.
3. Sull'attivita' del commissario straordinario
riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei
ministri o un ministro da lui delegato."
Si riporta il testo dell'articolo 242-bis del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
"ART. 242-bis (Procedura semplificata per le operazioni
di bonifica)
1. L'operatore interessato a effettuare, a proprie
spese, interventi di bonifica del suolo con riduzione della
contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori
di concentrazione soglia di contaminazione, puo' presentare
all'amministrazione di cui agli articoli 242 o 252 uno
specifico progetto completo degli interventi programmati
sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito,
nonche' del cronoprogramma di svolgimento dei lavori.
L'operatore e' responsabile della veridicita' dei dati e
delle informazioni forniti, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Per il rilascio degli atti di assenso necessari alla
realizzazione e all'esercizio degli impianti e attivita'
previsti dal progetto di bonifica l'interessato presenta
gli elaborati tecnici esecutivi di tali impianti e
attivita' alla regione nei cui territorio ricade la maggior
parte degli impianti e delle attivita', che, entro i
successivi trenta giorni, convoca apposita conferenza di
servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, o
delle discipline regionali applicabili in materia. Entro
novanta giorni dalla convocazione, la regione adotta la
determinazione conclusiva che sostituisce a tutti gli
effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto
di assenso comunque denominato. Non oltre trenta giorni
dalla comunicazione dell'atto di assenso, il soggetto
interessato comunica all'amministrazione titolare del
procedimento di cui agli articoli 242 o 252 e all'ARPA
territorialmente competente, la data di avvio
dell'esecuzione della bonifica che si deve concludere nei
successivi diciotto mesi, salva eventuale proroga non
superiore a sei mesi; decorso tale termine, salvo motivata
sospensione, deve essere avviato il procedimento ordinario
ai sensi degli articoli 242 o 252.
2-bis. Nella selezione della strategia di intervento
dovranno essere privilegiate modalita' tecniche che
minimizzino il ricorso allo smaltimento in discarica. In
particolare, nel rispetto dei principi di cui alla parte IV
del presente decreto legislativo, dovra' essere
privilegiato il riutilizzo in situ dei materiali trattati.
3. Ultimati gli interventi di bonifica, l'interessato
presenta il piano di caratterizzazione all'autorita' di cui
agli articoli 242 o 252 al fine di verificare il
conseguimento dei valori di concentrazione soglia di
contaminazione della matrice suolo per la specifica
destinazione d'uso. Il piano e' approvato nei successivi
quarantacinque giorni. In via sperimentale, per i
procedimenti avviati entro il 31 dicembre 2017, decorso
inutilmente il termine di cui al periodo precedente, il
piano di caratterizzazione si intende approvato.
L'esecuzione di tale piano e' effettuata in contraddittorio
con l'ARPA territorialmente competente, che procede alla
validazione dei relativi dati e ne da' comunicazione
all'autorita' titolare del procedimento di bonifica entro
quarantacinque giorni.
4. La validazione dei risultati del piano di
campionamento di collaudo finale da parte dell'Agenzia
regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente
competente, che conferma il conseguimento dei valori di
concentrazione soglia di contaminazione nei suoli,
costituisce certificazione dell'avvenuta bonifica del
suolo. I costi dei controlli sul piano di campionamento
finale e della relativa validazione sono a carico del
soggetto di cui al comma 1. Ove i risultati del
campionamento di collaudo finale dimostrino che non sono
stati conseguiti i valori di concentrazione soglia di
contaminazione nella matrice suolo, l'Agenzia regionale per
la protezione dell'ambiente territorialmente competente
comunica le difformita' riscontrate all'autorita' titolare
del procedimento di bonifica e al soggetto di cui al comma
1, il quale deve presentare, entro i successivi
quarantacinque giorni, le necessarie integrazioni al
progetto di bonifica che e' istruito nel rispetto delle
procedure ordinarie ai sensi degli articoli 242 o 252 del
presente decreto.
5. Resta fermo l'obbligo di adottare le misure di
prevenzione, messa in sicurezza e bonifica delle acque di
falda, se necessarie, secondo le procedure di cui agli
articoli 242 o 252.
6. Conseguiti i valori di concentrazione soglia di
contaminazione del suolo, il sito puo' essere utilizzato in
conformita' alla destinazione d'uso prevista secondo gli
strumenti urbanistici vigenti, salva la valutazione di
eventuali rischi sanitari per i fruitori del sito derivanti
dai contaminanti volatili presenti nelle acque di falda."
Si riporta il testo dell'articolo 114 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001).", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, S.O:
"Art 114. Disinquinamento, bonifica e ripristino
ambientale.
1.
2. Il decreto di cui al comma 9-ter dell'articolo 18
della legge 8 luglio 1986, n. 349, introdotto dal comma 1
del presente articolo, e' emanato entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. L'accantonamento per gli oneri a fronte degli
interventi di bonifica ai sensi dell'articolo 9 del D.M. 25
ottobre 1999, n. 471, del Ministro dell'ambiente,
costituisce un onere pluriennale da ammortizzare, ai soli
fini civilistici, in un periodo non superiore a dieci anni.
Restano fermi i tempi di realizzazione delle bonifiche
previsti nel progetto approvato ed i criteri per la
deducibilita' dei costi sostenuti, anche se non imputati a
conto economico.
4.
5. All'articolo 27 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive
modificazioni, al primo comma, dopo le parole: «laureato in
ingegneria» sono inserite le seguenti: «ovvero in geologia»
e al secondo comma, dopo le parole: «in Ingegneria Ambiente
- Risorse» sono inserite le seguenti: «ovvero in
geologia,».
6.
7. Chiunque abbia adottato o adotti le procedure di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, e successive modificazioni, e di cui al D.M. 25 ottobre
1999, n. 471, del Ministro dell'ambiente, o che abbia
stipulato o stipuli accordi di programma previsti
nell'ambito delle medesime normative, non e' punibile per i
reati direttamente connessi all'inquinamento del sito posti
in essere anteriormente alla data di entrata in vigore del
citato decreto legislativo n. 22 del 1997 che siano
accertati a seguito dell'attivita' svolta, su notifica
dell'interessato, ai sensi dell'articolo 17 del medesimo
decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive
modificazioni, qualora la realizzazione e il completamento
degli interventi ambientali si realizzino in conformita'
alle predette procedure o ai predetti accordi di programma
ed alla normativa vigente in materia.
8. La disposizione di cui al comma 7 non e' applicabile
quando i fatti di inquinamento siano stati commessi a
titolo di dolo o comunque nell'ambito di attivita'
criminali organizzate volte a realizzare illeciti guadagni
in violazione delle norme ambientali.
9. Per costi sopportabili di cui al comma 6
dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, e di cui alle lettere f) ed i) del comma 1
dell'articolo 2 del D.M. 25 ottobre 1999, n. 471, del
Ministro dell'ambiente, si intendono, con riferimento ad
impianti in esercizio, quelli derivanti da una bonifica che
non comporti un arresto prolungato delle attivita'
produttive o che comunque non siano sproporzionati rispetto
al fatturato annuo prodotto dall'impianto in questione.
10. Al fine di conservare e valorizzare, anche per
finalita' sociali e produttive, i siti e i beni
dell'attivita' mineraria con rilevante valore storico,
culturale ed ambientale, e' assegnato un finanziamento di
lire 3 miliardi per l'anno 2001 e di lire 6 miliardi a
decorrere dall'anno 2002 al Parco geominerario della
Sardegna, istituito entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica e di intesa con la regione Sardegna e gestito
da un consorzio assimilato agli enti di cui alla legge 9
maggio 1989, n. 168, costituito dai Ministeri
dell'ambiente, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, dalla regione Sardegna, dai
comuni interessati ed, eventualmente, da altri soggetti
interessati. Al fine di garantire la tutela, la conoscenza
e la valorizzazione, anche per finalita' sociali e
occupazionali, dei parchi e dei musei sommersi aventi
rilevante valore ambientale, storico, archeologico e
culturale, e' assegnato un finanziamento di lire 2 miliardi
a decorrere dall'anno 2001 per i parchi sommersi ubicati
nelle acque di Baia nel golfo di Pozzuoli e di Gaiola nel
golfo di Napoli, istituiti con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri per i beni e le
attivita' culturali, dei trasporti e della navigazione e
delle politiche agricole e forestali e di intesa con la
regione Campania, e affidati in gestione, con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con il Ministro per i beni e le attivita'
culturali, sentiti la regione e gli enti locali
territorialmente interessati, ad enti pubblici, istituzioni
scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute,
anche consorziati tra loro. I decreti istitutivi di cui ai
periodi precedenti stabiliscono altresi' le attivita'
incompatibili con le finalita' previste dal presente comma,
alla cui violazione si applicano le sanzioni previste
dall'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
11. E' istituito con decreto del Ministero
dell'ambiente, d'intesa con il Ministero per i beni e le
attivita' culturali, con il Ministero delle politiche
agricole e forestali, con le regioni Abruzzo, Basilicata,
Campania, Lazio, Molise e Puglia, nonche' con gli Enti
parco nazionali interessati, il coordinamento nazionale dei
tratturi e della civilta' della transumanza, all'interno
del programma d'azione per lo sviluppo sostenibile
dell'Appennino, denominato «Appennino Parco d'Europa». In
tale intesa sono individuati:
a) i siti, gli itinerari, le attivita' antropiche e i
beni che hanno rilevanza naturale, ambientale, storica,
culturale, archeologica, economica, sociale e connessi con
la civilta' della transumanza;
b) gli obiettivi per il recupero, la tutela e la
valorizzazione dei siti e dei beni di cui alla lettera a)
anche ai fini dello sviluppo integrato sostenibile delle
aree del coordinamento di cui al presente comma.
12. Il coordinamento nazionale di cui al comma 11 e'
gestito da un consorzio formato dai Ministeri, dalle
regioni e dagli enti parco di cui al medesimo comma 11,
nonche' dalle province, dai comuni e dalle comunita'
montane interessati. Alle attivita' di promozione e
programmazione dello sviluppo del coordinamento partecipano
soggetti pubblici e privati, quali universita',
associazioni ambientalistiche e culturali, enti economici e
di volontariato, organizzazioni sociali.
13. L'istituzione e il funzionamento del coordinamento
di cui ai commi 11 e 12 sono finanziati nei limiti massimi
di spesa di lire 1.000 milioni nel 2001, di lire 1.000
milioni nel 2002 e di lire 1.000 milioni nel 2003.
14. Al fine di conservare e valorizzare, anche per
finalita' sociali e produttive, i siti e i beni
dell'attivita' mineraria con rilevante valore storico,
culturale e ambientale, e' assegnato un finanziamento di
lire un miliardo per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003
al Parco tecnologico ed archeologico delle colline
metallifere grossetane e al Parco museo delle miniere
dell'Amiata, istituiti con decreto del Ministro
dell'ambiente, d'intesa con il Ministro per i beni e le
attivita' culturali e con la regione Toscana e gestito da
un consorzio costituito dal Ministero dell'ambiente, dal
Ministero per i beni e le attivita' culturali, dalla
regione Toscana e dagli enti locali. Al fine di consentire
la realizzazione di opere di recupero e di ripristino della
ufficiosita' del fiume Sile e' autorizzata la spesa di lire
2 miliardi per l'anno 2001 a favore dell'Ente parco
naturale del fiume Sile.
15. Al fine di conservare e valorizzare gli antichi
siti di escavazione ed i beni di rilevante testimonianza
storica, culturale e ambientale connessi con l'attivita'
estrattiva, e' assegnato un finanziamento di lire 500
milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 al Parco
archeologico delle Alpi Apuane, istituito con decreto del
Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro per i beni
e le attivita' culturali e con la regione Toscana e gestito
da un consorzio costituito dal Ministero dell'ambiente, dal
ministero per i beni e le attivita' culturali, dalla
regione Toscana, dagli enti locali e dall'Ente parco delle
Alpi Apuane. Nell'intesa, previo parere dei comuni
interessati, sono individuati:
a) i siti ed i beni che hanno rilevante valenza di
testimonianza storica, culturale e ambientale connessi con
l'attivita' estrattiva;
b) gli obiettivi per il recupero, la conservazione e la
valorizzazione dei siti e dei beni di cui alla lettera a).
16. I siti ed i beni di cui alla lettera a) del comma
15 compresi nell'area del Parco regionale delle Alpi Apuane
e gli obiettivi di cui alla lettera b) dello stesso comma
15 ad essi correlati sono individuati dal Ministero
dell'ambiente, d'intesa con il Ministero per i beni e le
attivita' culturali e con l'Ente parco delle Alpi Apuane.
17. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, e' approvato, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, il
piano di completamento della bonifica e del recupero
ambientale dell'area industriale di Bagnoli. Il piano e'
predisposto, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, dal soggetto attuatore
previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20
settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, sulla base e nel
rispetto degli strumenti urbanistici vigenti relativi
all'area interessata e comprende il completamento delle
azioni gia' previste dal citato articolo 1, comma 1, del
decreto-legge n. 486 del 1996, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996, nonche' la
conservazione degli elementi di archeologia industriale
previsti dagli ultimi due periodi del predetto articolo 1,
comma 1, introdotti dall'articolo 31, comma 43, della legge
23 dicembre 1998, n. 448. Al piano, che fissa un termine
per la conclusione dei lavori finanziati, sono allegati una
relazione tecnico-economica sullo stato degli interventi
gia' realizzati ed un cronoprogramma relativo alla
esecuzione dei lavori futuri, nonche' un motivato parere
del comune di Napoli. A tale fine e' autorizzata la spesa
di lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 2001-2003.
18. Sono abrogati i commi 1, da 3 a 13 e 15
dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 486 del 1996,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996.
19. Il Comitato di coordinamento e di alta vigilanza e
la commissione per il controllo ed il monitoraggio di cui
all'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 486
del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 582
del 1996, cessano le loro funzioni alla data di entrata in
vigore del decreto del Ministro dell'ambiente di cui al
comma 17, con la presentazione di un documento conclusivo
riepilogativo delle opere effettuate e dei costi sostenuti.
La funzione di vigilanza e controllo sulla corretta e
tempestiva attuazione del piano di recupero di Bagnoli e'
attribuita al Ministero dell'ambiente, il quale, in caso di
inosservanza delle prescrizioni e dei tempi stabiliti nel
piano stesso, puo', previa diffida a conformarsi alle
previsioni entro congruo termine, disporre l'affidamento a
terzi per l'esecuzione dei lavori in danno, ai sensi
dell'articolo 17, commi 2, 9, 10 e 11, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni. Il Ministro dell'ambiente presenta
annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di
avanzamento delle attivita' di cui all'articolo 1, comma 1,
del citato decreto-legge n. 486 del 1996, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996. In
considerazione del pubblico interesse alla bonifica, al
recupero ed alla valorizzazione dell'area di Bagnoli, e'
attribuita facolta' al comune di Napoli, entro il 31
dicembre 2001, di acquisire la proprieta' delle aree
oggetto degli interventi di bonifica anche attraverso una
societa' di trasformazione urbana. In tale caso possono
partecipare al capitale sociale, fino alla completa
acquisizione della proprieta' delle aree al patrimonio
della societa' medesima, esclusivamente il comune di
Napoli, la provincia di Napoli e la regione Campania. Il
comune di Napoli, a seguito del trasferimento di
proprieta', subentra nelle attivita' di bonifica
attualmente gestite dalla societa' Bagnoli S.p.A. con il
trasferimento dei contratti in essere, dei finanziamenti
specifici ad essi riferiti e di quelli non ancora
utilizzati, ivi compresi i finanziamenti per il
completamento della bonifica; gli affidamenti dei lavori
avverranno secondo le norme vigenti per la pubblica
amministrazione con riferimento alla legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni, e altresi'
secondo modalita' e procedure che assicurino il
mantenimento dell'occupazione dei lavoratori dipendenti
della societa' Bagnoli S.p.A. nelle attivita' di bonifica.
Ai fini dell'acquisizione da parte del comune di Napoli
della proprieta' delle aree oggetto dei progetti di
bonifica, il corrispettivo e' calcolato dall'ufficio
tecnico erariale in base al valore effettivo dei terreni e
degli immobili che, secondo il progetto di completamento
approvato, devono rimanere nell'area oggetto di cessione;
dall'importo cosi' determinato e' detratto, ai fini
dell'ottenimento della cifra di cessione, il 30 per cento
dell'intervento statale utilizzato sino al momento della
cessione nelle attivita' di bonifica. In caso di rinuncia
esplicita da parte del comune di Napoli all'acquisto delle
aree soggette ad interventi di bonifica, l'IRI o altro
proprietario, entro nove mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, provvede all'alienazione
mediante asta pubblica, il cui prezzo base e' determinato
dall'ufficio tecnico erariale secondo i criteri di cui al
periodo precedente, senza alcuna detrazione. Dal prezzo di
aggiudicazione e' detratto a favore dello Stato il valore
delle migliorie apportate alle aree interessate sino al
momento della cessione.
20. Il decreto di cui al comma 17 dovra' indicare un
elenco di aree industriali prioritarie, ivi comprese quelle
ex estrattive minerarie, rientranti in un piano
straordinario per la bonifica e il recupero ambientale,
nonche' le modalita' per la redazione dei relativi piani di
recupero. Per la realizzazione del piano straordinario per
la bonifica e il recupero ambientale e' autorizzata la
spesa di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 2001,
2002 e 2003.
21. Salvo quanto disposto dai commi 17 e 19 del
presente articolo, con regolamento da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro il medesimo termine di cui al comma 17, sentito
il parere delle competenti Commissioni parlamentari, e'
dettata la disciplina per l'acquisizione delle aree oggetto
di risanamento ambientale da parte dei comuni nelle aree
interessate al piano straordinario per la bonifica e il
recupero ambientale, con l'obiettivo di attribuire al
comune la facolta' di acquisire, entro un termine definito,
la proprieta' delle aree oggetto degli interventi di
bonifica e, in caso di rinuncia esplicita da parte del
comune stesso, di alienare le aree stesse mediante asta
pubblica con assunzione da parte del nuovo proprietario
degli oneri di completamento della bonifica.
22. Al fine di migliorare, incrementare ed adeguare
agli standard europei, alle migliori tecnologie disponibili
ed alle migliori pratiche ambientali la progettazione in
materia di rifiuti e bonifiche e di tutela delle acque
interne, nonche' programmare iniziative di supporto alle
azioni in tali settori delle amministrazioni pubbliche per
aumentare l'efficienza dei relativi interventi, anche sotto
il profilo della capacita' di utilizzazione delle risorse
derivanti da cofinanziamenti dell'Unione europea, sono
istituite presso il Servizio per la gestione dei rifiuti e
per le bonifiche e il Servizio per la tutela delle acque
interne del Ministero dell'ambiente apposite segreterie
tecniche composte ciascuna da non piu' di dodici esperti di
elevata qualificazione nominati con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, con il quale ne
e' stabilito il funzionamento. Per la costituzione e il
funzionamento delle predette segreterie e' autorizzata la
spesa di lire 1.800 milioni annue per gli anni 2001 e 2002.
23. Al comma 6-bis dell'articolo 23 del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152, introdotto
dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
258, le parole: «31 dicembre 2000» sono sostituite dalle
seguenti: «30 giugno 2001».
24.
25.
26.
27. Al fine di completare la bonifica e la
realizzazione del Parco naturale Molentargius-Saline,
istituito con la legge della regione Sardegna 26 febbraio
1999, n. 5, i beni immobili compresi nelle saline di
Cagliari, gia' in uso all'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, previa intesa con la regione autonoma
della Sardegna, sono trasferiti a titolo gratuito al
demanio regionale.
28. All'articolo 43, comma 1, della legge 17 maggio
1999, n. 144, dopo le parole: «Malpensa 2000», sono
inserite le seguenti: «nonche' alla realizzazione di
attivita' di monitoraggio ambientale e di interventi di
delocalizzazione o finalizzati alla compensazione e
mitigazione ambientale degli effetti conseguenti alle
attivita' di Malpensa 2000».
Si riporta il testo dell'articolo 2644, secondo comma,
del codice civile:
"Art. 2644.
(Effetti della trascrizione).
Gli atti enunciati nell'articolo precedente non hanno
effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno
acquistato diritti sugli immobili in base a un atto
trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli
atti medesimi. Seguita la trascrizione, non puo' avere
effetto contro colui che ha trascritto alcuna trascrizione
o iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore,
quantunque l'acquisto risalga a data anteriore."
Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 563, 564 e
565 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014).",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2013, n.
302, S.O.
"563. Le societa' controllate direttamente o
indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, o dai loro enti
strumentali, ad esclusione di quelle emittenti strumenti
finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle
societa' dalle stesse controllate, anche al di fuori delle
ipotesi previste dall'articolo 31 del medesimo decreto
legislativo n. 165 del 2001, possono, sulla base di un
accordo tra di esse, realizzare, senza necessita' del
consenso del lavoratore, processi di mobilita' di personale
anche in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge, in relazione al proprio fabbisogno e per le
finalita' dei commi 564 e 565, previa informativa alle
rappresentanze sindacali operanti presso la societa' e alle
organizzazioni sindacali firmatarie del contratto
collettivo dalla stessa applicato, in coerenza con il
rispettivo ordinamento professionale e senza oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica. Si applicano i commi
primo e terzo dell'articolo 2112 del codice civile. La
mobilita' non puo' comunque avvenire tra le societa' di cui
al presente comma e le pubbliche amministrazioni.
564. Gli enti che controllano le societa' di cui al
comma 563 adottano, in relazione ad esigenze di
riorganizzazione delle funzioni e dei servizi
esternalizzati, nonche' di razionalizzazione delle spese e
di risanamento economico-finanziario secondo appositi piani
industriali, atti di indirizzo volti a favorire, prima di
avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane da
parte delle medesime societa', l'acquisizione di personale
mediante le procedure di mobilita' di cui al medesimo comma
563.
565. Le societa' di cui al comma 563, che rilevino
eccedenze di personale, in relazione alle esigenze
funzionali o ai casi di cui al comma 564, nonche'
nell'ipotesi in cui l'incidenza delle spese di personale
sia pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti,
inviano alle rappresentanze sindacali operanti presso la
societa' e alle organizzazioni sindacali firmatarie del
contratto collettivo dalla stessa applicato un'informativa
preventiva in cui sono individuati il numero, la
collocazione aziendale e i profili professionali del
personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate
anche alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica. Le posizioni
dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate
nella dotazione di personale neanche mediante nuove
assunzioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14,
comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135."
 
(( Art. 33-bis
Interventi di bonifica dall'amianto da realizzare nei territori
compresi nel sito di bonifica di interesse nazionale di Casale
Monferrato
1. Nell'anno 2015 le spese per interventi di bonifica dall'amianto effettuati dal comune di Casale Monferrato nel perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di «Casale Monferrato», a valere e nei limiti dei trasferimenti erogati nel medesimo anno dalla regione Piemonte, nonche' i trasferimenti stessi, sono esclusi dal patto di stabilita' interno del medesimo comune. ))

 
Art. 34
Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per la
semplificazione delle procedure in materia di bonifica e messa in
sicurezza di siti contaminati. Misure urgenti per la realizzazione
di opere lineari realizzate nel corso di attivita' di messa in
sicurezza e di bonifica

1. Al comma 1-bis dell'articolo 48 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole «ai sensi dell'articolo 62, comma 1», sono aggiunte le seguenti: «nonche' nei casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,».
2. All'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Il comma 1 non e' applicabile al requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».
3. All'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al comma 2, lettera c), dopo le parole: «nella misura strettamente necessaria», sono inserite le seguenti: «, nei casi urgenti di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o».
4. All'articolo 70 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al comma 11, dopo le parole: «termini minimi previsti dal presente articolo», sono inserite le seguenti: «, nonche' nei casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,»;
5. All'articolo 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera e), e' aggiunta la seguente:
«e-bis) nei casi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;
b) al comma 3, dopo le parole: «siano contenuti entro un importo», sono aggiunte le seguenti: «non superiore al (( 10 per cento )) per i lavori di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati,».
6. All'articolo 203 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al comma 3, dopo le parole «alle disposizioni di tutela di beni culturali,» sono inserite le seguenti: «nonche' nei casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati,».
7. (( Nei siti inquinati di proprieta' di enti territoriali, nei quali sono in corso o non sono ancora avviate attivita' di messa in sicurezza e di bonifica, possono essere realizzati, con esclusione dal patto di stabilita' interno, interventi e opere di bonifica, interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonche' opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, piu' in generale, altre opere lineari a condizione che detti interventi realizzino opere di pubblico interesse e non pregiudichino il completamento e l'esecuzione della bonifica, ne' interferiscano con esso, ne' determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area. ))
(( 7-bis. All'articolo 242, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Per la selezione delle tecnologie di bonifica in situ piu' idonee, la regione puo' autorizzare l'applicazione a scala pilota, in campo, di tecnologie di bonifica innovative, anche finalizzata all'individuazione dei parametri di progetto necessari per l'applicazione a piena scala, a condizione che tale applicazione avvenga in condizioni di sicurezza con riguardo ai rischi sanitari e ambientali»; al secondo periodo, le parole: «di cui al periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al primo periodo». ))
8. Ai fini dell'applicazione (( del comma 7 )) sono rispettate le seguenti procedure e modalita' di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni movimentati:
a) nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento, e' analizzato un numero significativo di campioni di suolo e sottosuolo insaturo prelevati da stazioni di misura rappresentative dell'estensione dell'opera e del quadro ambientale conoscitivo. I punti di campionamento e analisi devono interessare per ogni stazione il campione di suolo superficiale, puntuale, il campione medio rappresentativo del primo metro di profondita', il campione puntuale del fondo scavo, nonche' eventuali livelli di terreno che presentino evidenza organolettica di contaminazione. Il piano di dettaglio della caratterizzazione, comprensivo della lista degli analisti da ricercare e' concordato con l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente territorialmente competente che si pronuncia entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificita' del sito e dell'intervento. Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio dei lavori, trasmette agli Enti interessati il Piano di caratterizzazione definitivo, comprensivo del piano operativo degli interventi previsti e di un dettagliato cronoprogramma con l'indicazione della data di inizio dei lavori;
b) in presenza di attivita' di messa in sicurezza operativa gia' in essere, il proponente, in alternativa alla caratterizzazione di cui alla lettera a), previa comunicazione all'ARPA da effettuarsi con almeno quindici giorni di anticipo, puo' avviare la realizzazione degli interventi e delle opere. Al termine dei lavori, l'interessato assicura il ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa;
c) le attivita' di scavo sono effettuate con le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee. Le eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle attivita' di scavo, sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione rifiuti. I terreni e i materiali provenienti dallo scavo sono gestiti nel rispetto dei commi 3 e 4.
9. Il riutilizzo in situ dei materiali prodotti dagli scavi e' sempre consentito se ne e' garantita la conformita' alle concentrazioni soglia di contaminazione/valori di fondo.
10. I terreni non conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione/valori di fondo, ma inferiori alle concentrazioni soglia di rischio, possono essere riutilizzati in situ con le seguenti prescrizioni:
a) le concentrazioni soglia di rischio, all'esito dell'analisi di rischio, sono preventivamente approvate dall'autorita' ordinariamente competente, mediante convocazione di apposita conferenza di servizi. I terreni conformi alle concentrazioni soglia di rischio sono riutilizzati nella medesima area assoggettata all'analisi di rischio;
b) qualora ai fini del calcolo delle concentrazioni soglia di rischio non sia stato preso in considerazione il percorso di lisciviazione in falda, l'utilizzo dei terreni scavati e' consentito solo se nell'area di riutilizzo sono attivi sistemi di barrieramento fisico o idraulico di cui siano comprovate l'efficienza e l'efficacia.
(( 10-bis. All'articolo 242-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «La caratterizzazione e il relativo progetto di bonifica non sono sottoposti alle procedure di approvazione di cui agli articoli 242 e 252, bensi' a controllo ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo per la verifica del conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli per la specifica destinazione d'uso»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Qualora il progetto di bonifica di cui al comma 1 riguardi un sito di estensione superiore a 15.000 metri quadrati, esso puo' essere attuato in non piu' di tre fasi, ciascuna delle quali e' soggetta al termine di esecuzione di cui al comma 2. Nel caso di bonifica di un sito avente estensione superiore a 400.000 metri quadrati, il numero delle fasi o dei lotti funzionali in cui si articola il progetto e' stabilito dallo specifico crono-programma ivi annesso, la cui definizione deve formare oggetto di intesa con l'autorita' competente. Il crono-programma deve precisare, in particolare, gli interventi per la bonifica e le misure di prevenzione e messa in sicurezza relativi all'intera area, con specifico riferimento anche alle acque di falda».
10-ter. Per gli affidamenti, comunque definiti e denominati, di lavori e servizi attinenti alla materia delle bonifiche ambientali, all'ente o all'autorita' procedente e' fatto obbligo di pubblicare nel proprio sito web il curriculum del soggetto affidatario e l'ultima visura camerale disponibile relativa allo stesso. ))

Riferimenti normativi

Il testo del comma 1-bis, dell'articolo 48, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100,
S.O., come modificato dalla presente legge e' il seguente:
"1-bis Quando le stazioni appaltanti si avvalgono della
facolta' di limitare il numero di candidati da invitare, ai
sensi dell'articolo 62, comma 1 nonche' nei casi di
bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi
della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, richiedono ai soggetti invitati di
comprovare il possesso dei requisiti di capacita'
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa,
eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando, in
sede di offerta, la documentazione indicata in detto bando
o nella lettera di invito in originale o copia conforme ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. Non si applica il comma 1, primo
periodo."
Il testo dell'articolo 49, del citato decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dalla
presente legge e' il seguente:
"Art. 49. Avvalimento(artt. 47 e 48, direttiva 2004/18;
art. 54, direttiva 2004/17)
1. Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato
ai sensi dell'articolo 34, in relazione ad una specifica
gara di lavori, servizi, forniture puo' soddisfare la
richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere
economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di
attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei
requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di
altro soggetto.
1-bis. Il comma 1 non e' applicabile al requisito
dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali
di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1 il
concorrente allega, oltre all'eventuale attestazione SOA
propria e dell'impresa ausiliaria:
a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi
dell'articolo 48, attestante l'avvalimento dei requisiti
necessari per la partecipazione alla gara, con specifica
indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del
concorrente medesimo dei requisiti generali di cui
all'articolo 38;
c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa
ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima
dei requisiti generali di cui all'articolo 38, nonche' il
possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di
avvalimento;
d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa
ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a
disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse
necessarie di cui e' carente il concorrente;
e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa
ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla
gara in proprio o associata o consorziata ai sensi
dell'articolo 34;
f) in originale o copia autentica il contratto in
virtu' del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere
a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata
dell'appalto;
g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa
che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di
cui alla lettera f) l'impresa concorrente puo' presentare
una dichiarazione sostitutiva attestante il legame
giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale
discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5.
3. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando
l'applicazione dell'articolo 38, lettera h) nei confronti
dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il
concorrente e escute la garanzia. Trasmette inoltre gli
atti all'Autorita' per le sanzioni di cui all'articolo 6,
comma 11.
4. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono
responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del
contratto.
5. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a
carico del concorrente si applicano anche nei confronti del
soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto
posto a base di gara.
6. Per i lavori, il concorrente puo' avvalersi di una
sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di
qualificazione. Il bando di gara puo' ammettere
l'avvalimento di piu' imprese ausiliarie in ragione
dell'importo dell'appalto o della peculiarita' delle
prestazioni, fermo restando il divieto di utilizzo
frazionato per il concorrente dei singoli requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui
all'articolo 40, comma 3, lettera b), che hanno consentito
il rilascio dell'attestazione in quella categoria.
7.
8. In relazione a ciascuna gara non e' consentito, a
pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si
avvalga piu' di un concorrente, e che partecipino sia
l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei
requisiti.
9. Il bando puo' prevedere che, in relazione alla
natura dell'appalto, qualora sussistano requisiti tecnici
connessi con il possesso di particolari attrezzature
possedute da un ristrettissimo ambito di imprese operanti
sul mercato, queste possano prestare l'avvalimento nei
confronti di piu' di un concorrente, sino ad un massimo
indicato nel bando stesso, impegnandosi a fornire la
particolare attrezzatura tecnica, alle medesime condizioni,
all'aggiudicatario.
10. Il contratto e' in ogni caso eseguito dall'impresa
che partecipa alla gara, alla quale e' rilasciato il
certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria puo'
assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei
requisiti prestati.
11. In relazione a ciascuna gara, la stazione
appaltante trasmette all'Autorita' tutte le dichiarazioni
di avvalimento, indicando altresi' l'aggiudicatario, per
l'esercizio della vigilanza, e per la pubblicita' sul sito
informatico presso l'Osservatorio."
Il testo dell'articolo 57, del citato decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dalla
presente legge e' il seguente:
"Art. 57. Procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara (art. 31, direttiva
2004/18; art. 9, d.lgs. n. 358/1992; art. 6, co. 2, legge
n. 537/1993; art. 24, legge n. 109/1994; art. 7, d.lgs. n.
157/1995)
1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti
pubblici mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi seguenti,
dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o
determina a contrarre.
2. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture,
servizi, la procedura e' consentita:
a) qualora, in esito all'esperimento di una procedura
aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna
offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna
candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere
modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del
contratto. Alla Commissione, su sua richiesta, va trasmessa
una relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione a
seguito di procedura aperta o ristretta e sulla
opportunita' della procedura negoziata;
b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica
ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il
contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore
economico determinato;
c) nella misura strettamente necessaria, nei casi
urgenti di bonifica e messa in sicurezza di siti
contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o, quando
l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per
le stazioni appaltanti, non e' compatibile con i termini
imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate
previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze
invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono
essere imputabili alle stazioni appaltanti.
3. Nei contratti pubblici relativi a forniture, la
procedura del presente articolo e', inoltre, consentita:
a) qualora i prodotti oggetto del contratto siano
fabbricati esclusivamente a scopo di sperimentazione, di
studio o di sviluppo, a meno che non si tratti di
produzione in quantita' sufficiente ad accertare la
redditivita' del prodotto o a coprire i costi di ricerca e
messa a punto;
b) nel caso di consegne complementari effettuate dal
fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di
forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento
di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento
di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad
acquistare materiali con caratteristiche tecniche
differenti, il cui impiego o la cui manutenzione
comporterebbero incompatibilita' o difficolta' tecniche
sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti
rinnovabili non puo' comunque di regola superare i tre
anni;
c) per forniture quotate e acquistate in una borsa di
materie prime;
d) per l'acquisto di forniture a condizioni
particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa
definitivamente l'attivita' commerciale oppure dal curatore
o liquidatore di un fallimento, di un concordato
preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di
un'amministrazione straordinaria di grandi imprese.
4. Nei contratti pubblici relativi a servizi, la
procedura del presente articolo e', inoltre, consentita
qualora il contratto faccia seguito ad un concorso di
progettazione e debba, in base alle norme applicabili,
essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del
concorso; in quest'ultimo caso tutti i vincitori devono
essere invitati a partecipare ai negoziati.
5. Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli
appalti pubblici relativi a servizi, la procedura del
presente articolo e', inoltre, consentita:
a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi
nel progetto iniziale ne' nel contratto iniziale, che, a
seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti
necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto
del progetto o del contratto iniziale, purche' aggiudicati
all'operatore economico che presta tale servizio o esegue
tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a.1) tali lavori o servizi complementari non possono
essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal
contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla
stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili
dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente
necessari al suo perfezionamento;
a.2) il valore complessivo stimato dei contratti
aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera
il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale;
b) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di
servizi analoghi gia' affidati all'operatore economico
aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima
stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano
conformi a un progetto di base e che tale progetto sia
stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una
procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la
possibilita' del ricorso alla procedura negoziata senza
bando e' consentita solo nei tre anni successivi alla
stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata
nel bando del contratto originario; l'importo complessivo
stimato dei servizi successivi e' computato per la
determinazione del valore globale del contratto, ai fini
delle soglie di cui all'articolo 28.
6. Ove possibile, la stazione appaltante individua gli
operatori economici da consultare sulla base di
informazioni riguardanti le caratteristiche di
qualificazione economico finanziaria e tecnico
organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei
principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e
seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in
tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici
selezionati vengono contemporaneamente invitati a
presentare le offerte oggetto della negoziazione, con
lettera contenente gli elementi essenziali della
prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie
l'operatore economico che ha offerto le condizioni piu'
vantaggiose, secondo il criterio del prezzo piu' basso o
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, previa
verifica del possesso dei requisiti di qualificazione
previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo
mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo
bando.
7. E' in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei
contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i
contratti rinnovati tacitamente sono nulli."
Il testo dell'articolo 70, del citato decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dalla
presente legge e' il seguente:
"Art. 70. Termini di ricezione delle domande di
partecipazione e di ricezione delle offerte(art. 38,
direttiva 2004/18; art. 3, d.P.C.M. n. 55/1991; artt. 6 e
7, d.lgs. n. 358/1992; artt. 9 e 10, d.lgs. n. 157/1995;
artt. 79, co. 1, primo periodo; 79, commi 3, 4, 7, 8; 81,
co. 1, d.P.R. n. 554/1999)
1. Nel fissare i termini per la ricezione delle offerte
e delle domande di partecipazione, le stazioni appaltanti
tengono conto della complessita' della prestazione oggetto
del contratto e del tempo ordinariamente necessario per
preparare le offerte, e in ogni caso rispettano i termini
minimi stabiliti dal presente articolo.
2. Nelle procedure aperte, il termine per la ricezione
delle offerte non puo' essere inferiore a cinquantadue
giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando di
gara.
3. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate
con pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo
competitivo, il termine per la ricezione delle domande di
partecipazione non puo' essere inferiore a trentasette
giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando di
gara.
4. Nelle procedure ristrette, il termine per la
ricezione delle offerte non puo' essere inferiore a
quaranta giorni dalla data di invio dell'invito a
presentare le offerte.
5. Nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel
dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle
offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel
rispetto del comma 1 e, ove non vi siano specifiche ragioni
di urgenza, non puo' essere inferiore a venti giorni dalla
data di invio dell'invito.
6. In tutte le procedure, quando il contratto ha per
oggetto anche la progettazione esecutiva, il termine per la
ricezione delle offerte non puo' essere inferiore a
sessanta giorni dalla data di trasmissione del bando di
gara o di invio dell'invito; quando il contratto ha per
oggetto anche la progettazione definitiva, il termine per
la ricezione delle offerte non puo' essere inferiore a
ottanta giorni con le medesime decorrenze.
7. Nei casi in cui le stazioni appaltanti abbiano
pubblicato un avviso di preinformazione, il termine minimo
per la ricezione delle offerte nelle procedure aperte e
ristrette puo' essere ridotto, di norma, a trentasei giorni
e comunque mai a meno di ventidue giorni, ne' a meno di
cinquanta giorni se il contratto ha per oggetto anche la
progettazione definitiva ed esecutiva. Tali termini ridotti
decorrono dalla data di trasmissione del bando nelle
procedure aperte, e dalla data di invio dell'invito a
presentare le offerte nelle procedure ristrette, e sono
ammessi a condizione che l'avviso di preinformazione a suo
tempo pubblicato contenesse tutte le informazioni richieste
per il bando dall'allegato IX A, sempre che dette
informazioni fossero disponibili al momento della
pubblicazione dell'avviso e che tale avviso fosse stato
inviato per la pubblicazione non meno di cinquantadue
giorni e non oltre dodici mesi prima della trasmissione del
bando di gara.
8. Se i bandi sono redatti e trasmessi per via
elettronica secondo il formato e le modalita' di
trasmissione precisati nell'allegato X, punto 3, i termini
minimi per la ricezione delle offerte, di cui ai commi 2 e
7, nelle procedure aperte, e il termine minimo per la
ricezione delle domande di partecipazione di cui al comma
3, nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate e
nel dialogo competitivo, possono essere ridotti di sette
giorni.
9. Se le stazioni appaltanti offrono, per via
elettronica e a decorrere dalla pubblicazione del bando
secondo l'allegato X, l'accesso libero, diretto e completo
al capitolato d'oneri e a ogni documento complementare,
precisando nel testo del bando l'indirizzo Internet presso
il quale tale documentazione e' accessibile, il termine
minimo di ricezione delle offerte di cui al comma 2, nelle
procedure aperte, e il termine minimo di ricezione delle
offerte di cui al comma 4, nelle procedure ristrette,
possono essere ridotti di cinque giorni. Tale riduzione e'
cumulabile con quella di cui al comma 8.
10. Se, per qualunque motivo, il capitolato d'oneri o i
documenti e le informazioni complementari, sebbene
richiesti in tempo utile da parte degli operatori
economici, non sono stati forniti entro i termini di cui
agli articoli 71 e 72, o se le offerte possono essere
formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o previa
consultazione sul posto dei documenti allegati al
capitolato d'oneri, i termini per la ricezione delle
offerte sono prorogati in modo adeguato a consentire che
tutti gli operatori economici interessati possano prendere
conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla
preparazione delle offerte.
11. Nelle procedure ristrette e nelle procedure
negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando
l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi
previsti dal presente articolo, nonche' nei casi di
bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi
della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, le stazioni appaltanti, purche'
indichino nel bando di gara le ragioni dell'urgenza,
possono stabilire:
a) un termine per la ricezione delle domande di
partecipazione, non inferiore a quindici giorni dalla data
di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, successiva alla trasmissione del
bando alla Commissione;
b) e, nelle procedure ristrette, un termine per la
ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni,
ovvero non inferiore a trenta giorni se il contratto ha per
oggetto anche il progetto esecutivo, decorrente dalla data
di invio dell'invito a presentare offerte, ovvero non
inferiore a quarantacinque giorni se il contratto ha per
oggetto anche il progetto definitivo, decorrente dalla
medesima data. Tale previsione non si applica nel caso di
cui all' articolo 53, comma 2, lettera c).
12. Nelle procedure negoziate senza bando, quando
l'urgenza rende impossibile osservare i termini minimi
previsti dal presente articolo, l'amministrazione
stabilisce i termini nel rispetto, per quanto possibile,
del comma 1."
Il testo dell'articolo 132, del citato decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dalla
presente legge e' il seguente:
"Art. 132. Varianti in corso d'opera (artt. 19, comma
1-ter, e 25, legge n. 109/1994)
1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse,
sentito il progettista e il direttore dei lavori,
esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni
legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei
modi stabiliti dal regolamento, o per l'intervenuta
possibilita' di utilizzare materiali, componenti e
tecnologie non esistenti al momento della progettazione che
possono determinare, senza aumento di costo, significativi
miglioramenti nella qualita' dell'opera o di sue parti e
sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e
alla specificita' dei beni sui quali si interviene
verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti
o non prevedibili nella fase progettuale;
d) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del
codice civile;
e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del
progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte,
la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in
tal caso il responsabile del procedimento ne da'
immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al
progettista;
e-bis) nei casi di bonifica e/o messa in sicurezza di
siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. I titolari di incarichi di progettazione sono
responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti
in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione
di cui al comma 1, lettera e). Nel caso di appalti avente
ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di
lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri
conseguenti alla necessita' di introdurre varianti in corso
d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.
3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1
gli interventi disposti dal direttore dei lavori per
risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro
un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di
bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati, non
superiore al 10 per cento per i lavori di recupero,
ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento
per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro
dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo
del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.
Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse
dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla
sua funzionalita', sempreche' non comportino modifiche
sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze
derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al
momento della stipula del contratto. L'importo in aumento
relativo a tali varianti non puo' superare il 5 per cento
dell'importo originario del contratto e deve trovare
copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera
al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti.
4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera e),
eccedano il quinto dell'importo originario del contratto,
il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del
contratto e indice una nuova gara alla quale e' invitato
l'aggiudicatario iniziale.
5. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente
articolo, da' luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei
materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti,
fino a quattro quinti dell'importo del contratto.
6. Ai fini del presente articolo si considerano errore
o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello
stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della
normativa tecnica vincolante per la progettazione, il
mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici
prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione
delle norme di diligenza nella predisposizione degli
elaborati progettuali."
Il testo dell'articolo 203, del citato decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dalla
presente legge e' il seguente:
"
Art. 203. Progettazione (art. 8, d.lgs. n. 30/2004)
1. L'affidamento dei lavori indicati all'articolo 198,
comma 1 e 2, e' disposto, di regola, sulla base del
progetto definitivo, integrato dal capitolato speciale e
dallo schema di contratto.
2. L'esecuzione dei lavori puo' prescindere
dall'avvenuta redazione del progetto esecutivo, che, ove
sia stata ritenuta necessaria in relazione alle
caratteristiche dell'intervento e non venga effettuata
dalla stazione appaltante, e' effettuata dall'appaltatore
ed e' approvata entro i termini stabiliti con il bando di
gara o con lettera di invito. Resta comunque necessaria la
redazione del piano di manutenzione.
3. Per i lavori concernenti beni mobili e superfici
decorate di beni architettonici e scavi archeologici
sottoposti alle disposizioni di tutela di beni culturali,
nonche' nei casi di bonifica e messa in sicurezza di siti
contaminati, il contratto di appalto che prevede
l'affidamento sulla base di un progetto preliminare o
definitivo puo' comprendere oltre all'attivita' di
esecuzione, quella di progettazione successiva al livello
previsto a base dell'affidamento laddove cio' venga
richiesto da particolari complessita', avendo riguardo alle
risultanze delle indagini svolte.
3-bis. Per ogni intervento, il responsabile del
procedimento, nella fase di progettazione preliminare,
stabilisce il successivo livello progettuale da porre a
base di gara e valuta motivatamente, esclusivamente sulla
base della natura e delle caratteristiche del bene e
dell'intervento conservativo, la possibilita' di ridurre i
livelli di definizione progettuale ed i relativi contenuti
dei vari livelli progettuali, salvaguardandone la qualita'.
3-ter. La progettazione esecutiva puo' essere omessa
nelle seguenti ipotesi:
a) per i lavori su beni mobili e superfici
architettoniche decorate che non presentino complessita'
realizzative;
b) negli altri casi, qualora il responsabile del
procedimento accerti che la natura e le caratteristiche del
bene, ovvero il suo stato di conservazione, siano tali da
non consentire l'esecuzione di analisi e rilievi esaustivi;
in tali casi, il responsabile del procedimento dispone che
la progettazione esecutiva sia redatta in corso d'opera,
per stralci successivi, sulla base dell'esperienza delle
precedenti fasi di progettazione e di cantiere.
4. Il responsabile del procedimento verifica il
raggiungimento dei livelli di progettazione richiesti e
valida il progetto da porre a base di gara e in ogni caso
il progetto esecutivo previsto nei commi da 1, 2 e 3."
Il testo dell'articolo 242, comma 7, del citato decreto
legislativo 152 del 2006, come modificato dalla presente
legge e' il seguente:
ART. 242 (Procedure operative ed amministrative)
7. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di
rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti
presenti nel sito e' superiore ai valori di concentrazione
soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone
alla regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione del
documento di analisi di rischio, il progetto operativo
degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza,
operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori
misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine
di minimizzare e ricondurre ad accettabilita' il rischio
derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito.
Per la selezione delle tecnologie di bonifica in situ piu'
idonee, la regione puo' autorizzare l'applicazione a scala
pilota, in campo, di tecnologie di bonifica innovative,
anche finalizzata all'individuazione dei parametri di
progetto necessari per l'applicazione a piena scala, a
condizione che tale applicazione avvenga in condizioni di
sicurezza con riguardo ai rischi sanitari e ambientali. Nel
caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza di
cui al primo periodo, che presentino particolari
complessita' a causa della natura della contaminazione,
degli interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie
o dell'estensione dell'area interessata dagli interventi
medesimi, il progetto puo' essere articolato per fasi
progettuali distinte al fine di rendere possibile la
realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi
temporali successive. Nell'ambito dell'articolazione
temporale potra' essere valutata l'adozione di tecnologie
innovative, di dimostrata efficienza ed efficacia, a costi
sopportabili, resesi disponibili a seguito dello sviluppo
tecnico-scientifico del settore. La regione, acquisito il
parere del comune e della provincia interessati mediante
apposita conferenza di servizi e sentito il soggetto
responsabile, approva il progetto, con eventuali
prescrizioni ed integrazioni entro sessanta giorni dal suo
ricevimento. Tale termine puo' essere sospeso una sola
volta, qualora la regione ravvisi la necessita' di
richiedere, mediante atto adeguatamente motivato,
integrazioni documentali o approfondimenti al progetto,
assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questa
ipotesi il termine per l'approvazione del progetto decorre
dalla presentazione del progetto integrato. Ai soli fini
della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle
attrezzature necessarie all'attuazione del progetto
operativo e per il tempo strettamente necessario
all'attuazione medesima, l'autorizzazione regionale di cui
al presente comma sostituisce a tutti gli effetti le
autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i
nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla
legislazione vigente compresi, in particolare, quelli
relativi alla valutazione di impatto ambientale, ove
necessaria, alla gestione delle terre e rocce da scavo
all'interno dell'area oggetto dell'intervento ed allo
scarico delle acque emunte dalle falde. L'autorizzazione
costituisce, altresi', variante urbanistica e comporta
dichiarazione di pubblica utilita', di urgenza ed
indifferibilita' dei lavori. Con il provvedimento di
approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi di
esecuzione, indicando altresi' le eventuali prescrizioni
necessarie per l'esecuzione dei lavori ed e' fissata
l'entita' delle garanzie finanziarie, in misura non
superiore al cinquanta per cento del costo stimato
dell'intervento, che devono essere prestate in favore della
regione per la corretta esecuzione ed il completamento
degli interventi medesimi."
Il testo dell'articolo 242-bis, comma7, del citato
decreto legislativo 152 del 2006, come modificato dalla
presente legge e' il seguente:
"ART. 242-bis (Procedura semplificata per le operazioni
di bonifica)
1. L'operatore interessato a effettuare, a proprie
spese, interventi di bonifica del suolo con riduzione della
contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori
di concentrazione soglia di contaminazione, puo' presentare
all'amministrazione di cui agli articoli 242 o 252 uno
specifico progetto completo degli interventi programmati
sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito,
nonche' del cronoprogramma di svolgimento dei lavori. La
caratterizzazione e il relativo progetto di bonifica non
sono sottoposti alle procedure di approvazione di cui agli
articoli 242 e 252, bensi' a controllo ai sensi dei commi 3
e 4 del presente articolo per la verifica del conseguimento
dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei
suoli per la specifica destinazione d'uso. L'operatore e'
responsabile della veridicita' dei dati e delle
informazioni forniti, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
1-bis. Qualora il progetto di bonifica di cui al comma
1 riguardi un sito di estensione superiore a 15.000 metri
quadrati, esso puo' essere attuato in non piu' di tre fasi,
ciascuna delle quali e' soggetta al termine di esecuzione
di cui al comma 2. Nel caso di bonifica di un sito avente
estensione superiore a 400.000 metri quadrati, il numero
delle fasi o dei lotti funzionali in cui si articola il
progetto e' stabilito dallo specifico crono-programma ivi
annesso, la cui definizione deve formare oggetto di intesa
con l'autorita' competente. Il crono-programma deve
precisare, in particolare, gli interventi per la bonifica e
le misure di prevenzione e messa in sicurezza relativi
all'intera area, con specifico riferimento anche alle acque
di falda».
2. Per il rilascio degli atti di assenso necessari alla
realizzazione e all'esercizio degli impianti e attivita'
previsti dal progetto di bonifica l'interessato presenta
gli elaborati tecnici esecutivi di tali impianti e
attivita' alla regione nei cui territorio ricade la maggior
parte degli impianti e delle attivita', che, entro i
successivi trenta giorni, convoca apposita conferenza di
servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, o
delle discipline regionali applicabili in materia. Entro
novanta giorni dalla convocazione, la regione adotta la
determinazione conclusiva che sostituisce a tutti gli
effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto
di assenso comunque denominato. Non oltre trenta giorni
dalla comunicazione dell'atto di assenso, il soggetto
interessato comunica all'amministrazione titolare del
procedimento di cui agli articoli 242 o 252 e all'ARPA
territorialmente competente, la data di avvio
dell'esecuzione della bonifica che si deve concludere nei
successivi diciotto mesi, salva eventuale proroga non
superiore a sei mesi; decorso tale termine, salvo motivata
sospensione, deve essere avviato il procedimento ordinario
ai sensi degli articoli 242 o 252.
2-bis. Nella selezione della strategia di intervento
dovranno essere privilegiate modalita' tecniche che
minimizzino il ricorso allo smaltimento in discarica. In
particolare, nel rispetto dei principi di cui alla parte IV
del presente decreto legislativo, dovra' essere
privilegiato il riutilizzo in situ dei materiali trattati.
3. Ultimati gli interventi di bonifica, l'interessato
presenta il piano di caratterizzazione all'autorita' di cui
agli articoli 242 o 252 al fine di verificare il
conseguimento dei valori di concentrazione soglia di
contaminazione della matrice suolo per la specifica
destinazione d'uso. Il piano e' approvato nei successivi
quarantacinque giorni. In via sperimentale, per i
procedimenti avviati entro il 31 dicembre 2017, decorso
inutilmente il termine di cui al periodo precedente, il
piano di caratterizzazione si intende approvato.
L'esecuzione di tale piano e' effettuata in contraddittorio
con l'ARPA territorialmente competente, che procede alla
validazione dei relativi dati e ne da' comunicazione
all'autorita' titolare del procedimento di bonifica entro
quarantacinque giorni.
4. La validazione dei risultati del piano di
campionamento di collaudo finale da parte dell'Agenzia
regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente
competente, che conferma il conseguimento dei valori di
concentrazione soglia di contaminazione nei suoli,
costituisce certificazione dell'avvenuta bonifica del
suolo. I costi dei controlli sul piano di campionamento
finale e della relativa validazione sono a carico del
soggetto di cui al comma 1. Ove i risultati del
campionamento di collaudo finale dimostrino che non sono
stati conseguiti i valori di concentrazione soglia di
contaminazione nella matrice suolo, l'Agenzia regionale per
la protezione dell'ambiente territorialmente competente
comunica le difformita' riscontrate all'autorita' titolare
del procedimento di bonifica e al soggetto di cui al comma
1, il quale deve presentare, entro i successivi
quarantacinque giorni, le necessarie integrazioni al
progetto di bonifica che e' istruito nel rispetto delle
procedure ordinarie ai sensi degli articoli 242 o 252 del
presente decreto.
5. Resta fermo l'obbligo di adottare le misure di
prevenzione, messa in sicurezza e bonifica delle acque di
falda, se necessarie, secondo le procedure di cui agli
articoli 242 o 252.
6. Conseguiti i valori di concentrazione soglia di
contaminazione del suolo, il sito puo' essere utilizzato in
conformita' alla destinazione d'uso prevista secondo gli
strumenti urbanistici vigenti, salva la valutazione di
eventuali rischi sanitari per i fruitori del sito derivanti
dai contaminanti volatili presenti nelle acque di falda."
 
Art. 35
(( Misure urgenti per la realizzazione su scala nazionale di un
sistema adeguato e integrato di gestione dei rifiuti urbani e per
conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata e di
riciclaggio. Misure urgenti per la gestione e per la tracciabilita'
dei rifiuti nonche' per il recupero dei beni in polietilene

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, individua a livello nazionale la capacita' complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento in esercizio o autorizzati a livello nazionale, con l'indicazione espressa della capacita' di ciascun impianto, e gli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo, determinato con finalita' di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale e nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio, tenendo conto della pianificazione regionale. Gli impianti cosi' individuati costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale, attuano un sistema integrato e moderno di gestione di rifiuti urbani e assimilati, garantiscono la sicurezza nazionale nell'autosufficienza, consentono di superare e prevenire ulteriori procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore e limitano il conferimento di rifiuti in discarica.
2. Ai medesimi fini di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, effettua la ricognizione dell'offerta esistente e individua, con proprio decreto, il fabbisogno residuo di impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, articolato per regioni; sino alla definitiva realizzazione degli impianti necessari per l'integrale copertura del fabbisogno residuo cosi' determinato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, ove tecnicamente possibile, un incremento fino al 10 per cento della capacita' degli impianti di trattamento dei rifiuti organici per favorire il recupero di tali rifiuti raccolti nel proprio territorio e la produzione di compost di qualita'.
3. Tutti gli impianti di recupero energetico da rifiuti sia esistenti sia da realizzare sono autorizzati a saturazione del carico termico, come previsto dall'articolo 237-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora sia stata valutata positivamente la compatibilita' ambientale dell'impianto in tale assetto operativo, incluso il rispetto delle disposizioni sullo stato della qualita' dell'aria di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le autorita' competenti provvedono ad adeguare le autorizzazioni integrate ambientali degli impianti esistenti, qualora la valutazione di impatto ambientale sia stata autorizzata a saturazione del carico termico, tenendo in considerazione lo stato della qualita' dell'aria come previsto dal citato decreto legislativo n. 155 del 2010.
4. Gli impianti di nuova realizzazione devono essere realizzati conformemente alla classificazione di impianti di recupero energetico di cui alla nota 4 del punto R1 dell'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli impianti esistenti, le autorita' competenti provvedono a verificare la sussistenza dei requisiti per la loro qualifica di impianti di recupero energetico R1 e, quando ne ricorrono le condizioni e nel medesimo termine, adeguano in tal senso le autorizzazioni integrate ambientali.
6. Ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sussistendo vincoli di bacino al trattamento dei rifiuti urbani in impianti di recupero energetico, nei suddetti impianti deve comunque essere assicurata priorita' di accesso ai rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale fino al soddisfacimento del relativo fabbisogno e, solo per la disponibilita' residua autorizzata, al trattamento di rifiuti urbani prodotti in altre regioni. Sono altresi' ammessi, in via complementare, rifiuti speciali pericolosi a solo rischio infettivo nel pieno rispetto del principio di prossimita' sancito dall'articolo 182-bis, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e delle norme generali che disciplinano la materia, a condizione che l'impianto sia dotato di sistema di caricamento dedicato a bocca di forno che escluda anche ogni contatto tra il personale addetto e il rifiuto; a tale fine le autorizzazioni integrate ambientali sono adeguate ai sensi del presente comma.
7. Nel caso in cui in impianti di recupero energetico di rifiuti urbani localizzati in una regione siano smaltiti rifiuti urbani prodotti in altre regioni, i gestori degli impianti sono tenuti a versare alla regione un contributo, determinato dalla medesima, nella misura massima di 20 euro per ogni tonnellata di rifiuto urbano indifferenziato di provenienza extraregionale. Il contributo, incassato e versato a cura del gestore in un apposito fondo regionale, e' destinato alla prevenzione della produzione dei rifiuti, all'incentivazione della raccolta differenziata, a interventi di bonifica ambientale e al contenimento delle tariffe di gestione dei rifiuti urbani. Il contributo e' corrisposto annualmente dai gestori degli impianti localizzati nel territorio della regione che riceve i rifiuti a valere sulla quota incrementale dei ricavi derivanti dallo smaltimento dei rifiuti di provenienza extraregionale e i relativi oneri comunque non possono essere traslati sulle tariffe poste a carico dei cittadini.
8. I termini per le procedure di espropriazione per pubblica utilita' degli impianti di cui al comma 1 sono ridotti della meta'. Nel caso tali procedimenti siano in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ridotti di un quarto i termini residui. I termini previsti dalla legislazione vigente per le procedure di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui al comma 1 si considerano perentori.
9. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 3, 5 e 8 si applica il potere sostitutivo previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
10. Al comma 9-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo le parole: «il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono inserite le seguenti: «, anche avvalendosi della societa' Consip Spa, per lo svolgimento delle relative procedure, previa stipula di convenzione per la disciplina dei relativi rapporti,».
11. All'articolo 182 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Il divieto di cui al comma 3 non si applica ai rifiuti urbani che il Presidente della regione ritiene necessario avviare a smaltimento, nel rispetto della normativa europea, fuori del territorio della regione dove sono prodotti per fronteggiare situazioni di emergenza causate da calamita' naturali per le quali e' dichiarato lo stato di emergenza di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225».
12. All'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' abrogato;
b) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, del consiglio di amministrazione del consorzio deve fare parte un rappresentante indicato da ciascuna associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale delle categorie produttive interessate, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico»;
c) al comma 13 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il contributo percentuale di riciclaggio e' stabilito comunque in misura variabile, in relazione alla percentuale di polietilene contenuta nel bene e alla durata temporale del bene stesso. Con il medesimo decreto di cui al presente comma e' stabilita anche l'entita' dei contributi di cui al comma 10, lettera b)».
13. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 13 dell'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente articolo, i contributi previsti dal medesimo articolo 234, commi 10 e 13, sono dovuti nella misura del 30 per cento dei relativi importi. ))

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 237-sexies del citato
decreto legislativo 152 del 2006:
"ART. 237-sexies Contenuto dell'autorizzazione
1. L'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio
degli impianti di incenerimento e coincenerimento deve in
ogni caso indicare esplicitamente:
a) un elenco di tutti i tipi di rifiuti che possono
essere trattati nell'impianto, individuati mediante il
riferimento ai relativi codici dell'elenco europeo dei
rifiuti, nonche' l'informazione sulla quantita' di ciascun
tipo di rifiuti autorizzati;
b) la capacita' nominale e il carico termico nominale
autorizzato dell'impianto;
c) i valori limite per le emissioni nell'atmosfera e
nell'acqua per ogni singolo inquinante;
d) le procedure e la frequenza di campionamento e
misurazione da utilizzare per rispettare le condizioni
fissate per il controllo delle emissioni, nonche' la
localizzazione dei punti di campionamento e misurazione;
e) il periodo massimo durante il quale, a causa di
disfunzionamenti, guasti o arresti tecnicamente inevitabili
dei dispositivi di depurazione e di misurazione, le
emissioni nell'atmosfera e gli scarichi di acque reflue
possono superare i valori limite di emissione previsti;
f) i periodi massimi di tempo per l'avviamento e
l'arresto durante il quale non vengono alimentati rifiuti
come disposto all'articolo 237-octies, comma 11, del
presente Titolo e conseguentemente esclusi dal periodo di
effettivo funzionamento dell'impianto ai fini
dell'applicazione dell'Allegato 1, paragrafo A, punto 5, e
paragrafo C, punto 1;
g) le modalita' e la frequenza dei controlli
programmati per accertare il rispetto delle condizioni e
delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione medesima,
da effettuarsi, ove non diversamente disposto, da parte
delle agenzie regionali e provinciali per la protezione
dell'ambiente, con oneri a carico del gestore;
h) il periodo che deve intercorrere tra la messa in
esercizio e la messa a regime dell'impianto. La messa in
esercizio deve essere comunicata all'autorita' competente
con un anticipo di almeno quindici giorni. L'autorizzazione
stabilisce altresi' la data entro cui devono essere
comunicati all'autorita' competente i dati relativi alle
emissioni effettuate in un periodo continuativo di marcia
controllata decorrente dalla messa a regime, e la durata di
tale periodo, nonche' il numero dei campionamenti da
realizzare.
2. In aggiunta alle prescrizioni di cui al comma 1,
l'autorizzazione rilasciata per un impianto di
incenerimento e di coincenerimento che utilizza rifiuti
pericolosi contiene:
a) un elenco delle quantita' ed i poteri calorifici
inferiori minimi e massimi delle diverse tipologie di
rifiuti pericolosi che possono essere trattati
nell'impianto;
b) i flussi di massa minimi e massimi di tali rifiuti
pericolosi, i loro valori calorifici minimi e massimi e il
loro contenuto massimo di policlorobifenile,
pentaclorofenolo, cloro, fluoro, zolfo, metalli pesanti e
altre sostanze inquinanti.
3. Per quanto concerne il coincenerimento dei propri
rifiuti nel luogo di produzione in caldaie a corteccia
utilizzate nelle industrie della pasta di legno e della
carta, l'autorizzazione e' subordinata almeno alle seguenti
condizioni:
a) devono essere adottate tecniche tali da assicurare
il rispetto dei valori limite di emissione fissati
nell'Allegato 2, paragrafo A, per il carbonio organico
totale;
b) le condizioni d'esercizio autorizzate non devono
dare luogo ad una maggior quantita' di residui o a residui
con un piu' elevato tenore di inquinanti organici rispetto
ai residui ottenibili applicando le prescrizioni di cui al
presente articolo."
Il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 recante
"Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla
qualita' dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in
Europa." e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15
settembre 2010, n. 216, S.O.
Si riporta il testo dell'articolo 182-bis, comma 1,
lettera b) del citato decreto legislativo n. 152 del 2006:
"ART. 182-bis (Principi di autosufficienza e
prossimita')
1. Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei
rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il
ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti,
tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del
rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:
a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei
rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro
trattamento in ambiti territoriali ottimali;
b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero
dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti
idonei piu' vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al
fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo
conto del contesto geografico o della necessita' di
impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
c) utilizzare i metodi e le tecnologie piu' idonei a
garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della
salute pubblica.
2. Sulla base di una motivata richiesta delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare puo' essere limitato l'ingresso nel territorio
nazionale di rifiuti destinati ad inceneritori classificati
come impianti di recupero, qualora sia accertato che
l'ingresso di tali rifiuti avrebbe come conseguenza la
necessita' di smaltire i rifiuti nazionali o di trattare i
rifiuti in modo non coerente con i piani di gestione dei
rifiuti. Puo' essere altresi' limitato, con le modalita' di
cui al periodo precedente, l'invio di rifiuti negli altri
Stati membri per motivi ambientali, come stabilito nel
regolamento (CE) n. 1013/2006.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono notificati
alla Commissione europea."
Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 5
giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla
L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3." pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 10 giugno 2003, n. 132:
"Art.8.Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione
sul potere sostitutivo.
1. Nei casi e per le finalita' previsti dall'articolo
120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente
per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti
locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per
adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso
inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri,
sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro
competente o del Presidente del Consiglio dei ministri,
adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero
nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio
dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale
della Regione interessata al provvedimento.
2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda
necessario al fine di porre rimedio alla violazione della
normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui
al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro competente per materia.
L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato.
3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto
speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi
riguardi Comuni, Province o Citta' metropolitane, la nomina
del commissario deve tenere conto dei principi di
sussidiarieta' e di leale collaborazione. Il commissario
provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali
qualora tale organo sia stato istituito.
4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento
sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in
pericolo le finalita' tutelate dall'articolo 120 della
Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o
degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che
sono immediatamente comunicati alla Conferenza
Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Citta' e autonomie
locali, allargata ai rappresentanti delle Comunita'
montane, che possono chiederne il riesame.
5. I provvedimenti sostitutivi devono essere
proporzionati alle finalita' perseguite.
6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione
non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112."
Il testo dell'articolo 11, comma 9-bis, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante
"Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni." e
pubblicato nella Gazzetta Ufficio. 31 agosto 2013, n. 204,
come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"9-bis. Il termine finale di efficacia del contratto,
come modificato ai sensi del comma 9, e' stabilito al 31
dicembre 2015. Fermo restando il predetto termine, entro il
30 giugno 2015 il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, anche avvalendosi di Consip
S.p.A., per lo svolgimento delle relative procedure, previa
stipula di convenzione per la disciplina dei relativi
rapporti, avvia le procedure per l'affidamento della
concessione del servizio nel rispetto dei criteri e delle
modalita' di selezione disciplinati dal codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dalle norme
dell'Unione europea di settore, nonche' dei principi di
economicita', semplificazione, interoperabilita' tra
sistemi informatici e costante aggiornamento tecnologico.
All'attuale societa' concessionaria del SISTRI e' garantito
l'indennizzo dei costi di produzione consuntivati sino al
31 dicembre 2015, previa valutazione di congruita'
dell'Agenzia per l'Italia digitale, nei limiti dei
contributi versati dagli operatori alla predetta data."
Il testo dell'articolo 182 del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
"ART. 182 (Smaltimento dei rifiuti)
1. Lo smaltimento dei rifiuti e' effettuato in
condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale
della gestione dei rifiuti, previa verifica, da parte della
competente autorita', della impossibilita' tecnica ed
economica di esperire le operazioni di recupero di cui
all'articolo 181. A tal fine, la predetta verifica concerne
la disponibilita' di tecniche sviluppate su una scala che
ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e
tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto
industriale, prendendo in considerazione i costi e i
vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno
applicate o prodotte in ambito nazionale, purche' vi si
possa accedere a condizioni ragionevoli.
2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono
essere il piu' possibile ridotti sia in massa che in
volume, potenziando la prevenzione e le attivita' di
riutilizzo, di riciclaggio e di recupero e prevedendo, ove
possibile, la priorita' per quei rifiuti non recuperabili
generati nell'ambito di attivita' di riciclaggio o di
recupero.
3. E' vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi
in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti,
fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali,
qualora gli aspetti territoriali e l'opportunita' tecnico
economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita
lo richiedano.
3-bis. Il divieto di cui al comma 3 non si applica ai
rifiuti urbani che il Presidente della regione ritiene
necessario avviare a smaltimento, nel rispetto della
normativa europea, fuori del territorio della regione dove
sono prodotti per fronteggiare situazioni di emergenza
causate da calamita' naturali per le quali e' dichiarato lo
stato di emergenza di protezione civile ai sensi della
legge 24 febbraio 1992, n. 225.
4. Nel rispetto delle prescrizioni contenute nel
decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, la
realizzazione e la gestione di nuovi impianti possono
essere autorizzate solo se il relativo processo di
combustione garantisca un elevato livello di recupero
energetico.
5. Le attivita' di smaltimento in discarica dei rifiuti
sono disciplinate secondo le disposizioni del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di attuazione della
direttiva 1999/31/CE.
6. Lo smaltimento dei rifiuti in fognatura e'
disciplinato dall'articolo 107, comma 3.
6-bis. Le attivita' di raggruppamento e abbruciamento
in piccoli cumuli e in quantita' giornaliere non superiori
a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui
all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo
di produzione, costituiscono normali pratiche agricole
consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze
concimanti o ammendanti, e non attivita' di gestione dei
rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi
boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di
residui vegetali agricoli e forestali e' sempre vietata. I
comuni e le altre amministrazioni competenti in materia
ambientale hanno la facolta' di sospendere, differire o
vietare la combustione del materiale di cui al presente
comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono
condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali
sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attivita'
possano derivare rischi per la pubblica e privata
incolumita' e per la salute umana, con particolare
riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri
sottili (PM10).
7.
8."
Si riporta il testo dell'articolo 234 del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato
dalla presente legge:
"ART. 234 (Consorzio nazionale per il riciclaggio di
rifiuti di beni in polietilene)
1. Al fine di razionalizzare, organizzare e gestire la
raccolta e il trattamento dei rifiuti di beni in
polietilene destinati allo smaltimento, e' istituito il
Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in
polietilene, esclusi gli imballaggi di cui all'articolo
218, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e dd), i beni, ed
i relativi rifiuti, di cui agli articoli 227, comma 1,
lettere a), b) e c), e 231. I sistemi di gestione adottati
devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 237.
2.( abrogato)
3. Il consorzio di cui al comma 1, gia' riconosciuto
dalla previgente normativa, ha personalita' giuridica di
diritto privato senza scopo di lucro e adegua il proprio
statuto in conformita' allo schema tipo approvato dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,
entro centoventi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, e ai principi contenuti nel presente decreto ed
in particolare a quelli di trasparenza, efficacia,
efficienza ed economicita', nonche' di libera concorrenza
nelle attivita' di settore. Nei consigli di amministrazione
del consorzio il numero dei consiglieri di' amministrazione
in rappresentanza dei raccoglitori e dei riciclatori dei
rifiuti deve essere uguale a quello dei consiglieri di
amministrazione in rappresentanza dei produttori con
materie prime. Lo statuto adottato dal consorzio e'
trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, che lo approva di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, salvo
motivate osservazioni cui il consorzio e' tenuto ad
adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora il
consorzio non ottemperi nei termini prescritti, le
modifiche allo statuto sono apportate con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
il decreto ministeriale di approvazione dello statuto del
consorzio e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. In ogni
caso, del consiglio di amministrazione del consorzio deve
fare parte un rappresentante indicato da ciascuna
associazione maggiormente rappresentativa a livello
nazionale delle categorie produttive interessate, nominato
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo
economico.
4. Ai consorzi partecipano:
a) i produttori e gli importatori di beni in
polietilene;
b) gli utilizzatori e i distributori di beni in
polietilene;
c) i riciclatori e i recuperatori di rifiuti di beni in
polietilene.
5. Ai consorzi possono partecipare in qualita' di soci
aggiunti i produttori ed importatori di materie prime in
polietilene per la produzione di beni in polietilene e le
imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo
stoccaggio dei beni in polietilene. Le modalita' di
partecipazione vengono definite nell'ambito dello statuto
di cui al comma 3.
6. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie di
cui al comma 4 che vengano costituiti o inizino comunque
una delle attivita' proprie delle categorie medesime
successivamente all'entrata in vigore della parte quarta
del presente decreto aderiscono ad uno dei consorzi di cui
al comma 1 o adottano il sistema di cui al comma 7, entro
sessanta giorni dalla data di costituzione o di inizio
della propria attivita'.
7. Gli operatori che non provvedono ai sensi del comma
1 possono entro centoventi giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale dello Statuto tipo ai sensi del comma 2:
a) organizzare autonomamente la gestione dei rifiuti di
beni in polietilene su tutto il territorio nazionale;
b) mettere in atto un sistema di raccolta e
restituzione dei beni in polietilene al termine del loro
utilizzo, con avvio al riciclo o al recupero, previo
accordi con aziende che svolgono tali attivita', con
quantita' definite e documentate;
Nelle predette ipotesi gli operatori stessi devono
richiedere all'osservatorio nazionale sui rifiuti, previa
trasmissione di idonea documentazione, il riconoscimento
del sistema adottato. A tal fine i predetti operatori
devono dimostrare di aver organizzato il sistema secondo
criteri di efficienza, efficacia ed economicita', che il
sistema e' effettivamente ed autonomamente funzionante e
che e' in grado di conseguire, nell'ambito delle attivita'
svolte, gli obiettivi fissati dal presente articolo. Gli
operatori devono inoltre garantire che gli utilizzatori e
gli utenti finali siano informati sulle modalita' del
sistema adottato. L'Autorita', dopo aver acquisito i
necessari elementi di valutazione, si esprime entro novanta
giorni dalla richiesta. In caso di mancata risposta nel
termine sopra indicato, l'interessato chiede al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
l'adozione dei relativi provvedimenti sostitutivi da
emanarsi nei successivi sessanta giorni. L'Autorita'
presenta una relazione annuale di sintesi relativa a tutte
le istruttorie esperite.
8. I consorzi di cui al comma 1 si propongono come
obiettivo primario di favorire il ritiro dei beni a base di
polietilene al termine del ciclo di utilita' per avviarli
ad attivita' di riciclaggio e di recupero. A tal fine i
consorzi svolgono per tutto il territorio nazionale i
seguenti compiti:
a) promuovono la gestione del flusso dei beni a base di
polietilene;
b) assicurano la raccolta, il riciclaggio e le altre
forme di recupero dei rifiuti di beni in polietilene;
c) promuovono la valorizzazione delle frazioni di
polietilene non riutilizzabili;
d) promuovono l'informazione degli utenti, intesa a
ridurre il consumo dei materiali ed a favorire forme
corrette di raccolta e di smaltimento;
e) assicurano l'eliminazione dei rifiuti di beni in
polietilene nel caso in cui non sia possibile o
economicamente conveniente il riciclaggio, nel rispetto
delle disposizioni contro l'inquinamento.
9. Nella distribuzione dei prodotti dei consorziati, i
consorzi possono ricorrere a forme di deposito cauzionale.
10. I consorzi sono tenuti a garantire l'equilibrio
della propria gestione finanziaria. I mezzi finanziari per
il funzionamento dei consorzi sono costituiti:
a) dai proventi delle attivita' svolte dai consorzi;
b) dai contributi dei soggetti partecipanti;
c) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile;
d) dall'eventuale contributo percentuale di riciclaggio
di cui al comma 13.
11. Le deliberazioni degli organi dei consorzi,
adottate in relazione alle finalita' della parte quarta del
presente decreto ed a norma dello statuto, sono vincolanti
per tutti i soggetti partecipanti.
12. I consorzi di cui al comma 1 ed i soggetti di cui
al comma 7 trasmettono annualmente al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed
al Ministro delle attivita' produttive il bilancio
preventivo e consuntivo entro sessanta giorni dalla loro
approvazione. I consorzi di cui al comma 1 ed i soggetti di
cui al comma 7, entro il 31 maggio di ogni anno, presentano
una relazione tecnica sull'attivita' complessiva sviluppata
dagli stessi e dai loro singoli aderenti nell'anno solare
precedente.
13. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare di concerto con il Ministro delle
attivita' produttive determina ogni due anni con proprio
decreto gli obiettivi minimi di riciclaggio e, in caso di
mancato raggiungimento dei predetti obiettivi, puo'
stabilire un contributo percentuale di riciclaggio da
applicarsi sull'importo netto delle fatture emesse dalle
imprese produttrici ed importatrici di beni di polietilene
per il mercato interno. Il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare di concerto con il
Ministro delle attivita' produttive determina gli obiettivi
di riciclaggio a valere per il primo biennio entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta
del presente decreto. Il contributo percentuale di
riciclaggio e' stabilito comunque in misura variabile, in
relazione alla percentuale di polietilene contenuta nel
bene e alla durata temporale del bene stesso. Con il
medesimo decreto di cui al presente comma e' stabilita
anche l'entita' dei contributi di cui al comma 10, lettera
b).
14. Decorsi novanta giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale del decreto di approvazione dello
statuto di cui al comma 3, chiunque, in ragione della
propria attivita', detiene rifiuti di beni in polietilene
e' obbligato a conferirli a uno dei consorzi riconosciuti o
direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dai
consorzi stessi, fatto comunque salvo quanto previsto dal
comma 7. L'obbligo di conferimento non esclude la facolta'
per il detentore di cedere i rifiuti di beni in polietilene
ad imprese di altro Stato membro della Comunita' europea."
 
Art. 36
Misure a favore degli interventi di sviluppo
delle regioni per la ricerca di idrocarburi

1. (( All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo la lettera n-sexies) e' aggiunta la seguente:
«n-septies) delle spese sostenute dalle regioni per la realizzazione degli interventi di sviluppo dell'occupazione e delle attivita' economiche, di sviluppo industriale, di bonifica, di ripristino ambientale e di mitigazione del rischio idrogeologico nonche' per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata per gli importi stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 luglio di ciascun anno, sulla base dell'ammontare delle maggiori entrate riscosse dalla regione, rivenienti dalla quota spettante alle stesse regioni dall'applicazione dell'articolo 20, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, nel limite delle aliquote di prodotto relative agli incrementi di produzione realizzati rispetto all'anno 2013». ))

2. Con la legge di stabilita' per il 2015 e con quelle successive e' definito per le Regioni, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, il limite della esclusione dal patto di stabilita' interno delle spese in conto capitale finanziate con le entrate delle aliquote di prodotto di cui all'articolo 20, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.
(( 2-bis. All'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Istituzione del Fondo per la promozione di misure di sviluppo economico e l'attivazione di una social card nei territori interessati dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi»;
b) al comma 2, le parole: «alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti» sono sostituite dalle seguenti: «alla promozione di misure di sviluppo economico e all'attivazione di una social card»;
c) al comma 4, dopo le parole: «Ministro dello sviluppo economico» sono inserite le seguenti: «, d'intesa con i Presidenti delle regioni interessate,». ))

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 45, della legge 23
luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni recante
"Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione
delle imprese, nonche' in materia di energia" come
modificato dalla presente legge:
"Art. 45. (Istituzione del Fondo per la promozione di
misure di sviluppo economico e l'attivazione di una social
card nei territori interessati dalle estrazioni di
idrocarburi liquidi e gassosi)
1. Per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi
ottenute in terraferma, ivi compresi i pozzi che partono
dalla terraferma, a decorrere dal 1° gennaio 2009,
l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna
concessione di coltivazione e' tenuto a corrispondere
annualmente, ai sensi dell' articolo 19, comma 1, del
decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e' elevata
dal 7 per cento al 10 per cento. Il titolare unico o
contitolare di ciascuna concessione e' tenuto a versare le
somme corrispondenti al valore dell'incremento di aliquota
ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.
Tali somme sono interamente riassegnate al Fondo di cui al
comma 2.
2. Nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico e' istituito il Fondo preordinato alla
promozione di misure di sviluppo economico e
all'attivazione di una social card;
3. Il Fondo e' alimentato:
a) dagli importi rivenienti dalle maggiorazioni di
aliquota di cui al comma 1;
b) dalle erogazioni liberali da parte dei titolari di
concessione di coltivazione e di eventuali altri soggetti,
pubblici e privati.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, d'intesa con i Presidenti delle regioni
interessate, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono definiti le
modalita' procedurali di utilizzo da parte dei residenti
nelle regioni interessate dei benefici previsti dal
presente articolo e i meccanismi volti a garantire la
compensazione finalizzata all'equilibrio finanziario del
Fondo.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, sono annualmente destinate, sulla base delle
disponibilita' del Fondo, le somme spettanti per le
iniziative a favore dei residenti in ciascuna regione
interessata, calcolate in proporzione alle produzioni ivi
ottenute. Tali somme dovranno compensare il minor gettito
derivante dalle riduzioni delle accise disposte con il
medesimo decreto."
 
(( Art. 36-bis
Interventi in favore dei territori
con insediamenti produttivi petroliferi

1. L'articolo 16 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica alle maggiori entrate effettivamente realizzate attraverso i versamenti dei soggetti titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in terraferma con riferimento a progetti di sviluppo la cui autorizzazione all'esercizio, di cui agli articoli 85 e 90 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, e all'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, e successive modificazioni, sia stata rilasciata successivamente al 12 settembre 2013. La quota delle maggiori entrate da destinare alle finalita' del citato articolo 16 del decreto-legge n. 1 del 2012 e' determinata nella misura del 30 per cento di tali maggiori entrate per i dieci periodi di imposta successivi all'entrata in esercizio dei relativi impianti. Il decreto attuativo di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 1 del 2012 continua ad applicarsi per le parti compatibili con le disposizioni del presente articolo. ))

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 16 del decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27 (Disposizioni urgenti per la
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitivita'):
"Art. 16 (Sviluppo di risorse energetiche e minerarie
nazionali strategiche)
1. Al fine di favorire nuovi investimenti di ricerca e
sviluppo delle risorse energetiche nazionali strategiche di
idrocarburi nel rispetto del dettato dell'articolo 117
della Costituzione, dei principi di precauzione, di
sicurezza per la salute dei cittadini e di tutela della
qualita' ambientale e paesistica, di rispetto degli
equilibri naturali terrestri e acquatici, secondo i
migliori e piu' avanzati standard internazionali di
qualita' e sicurezza e con l'impiego delle migliori
tecnologie disponibili, garantendo maggiori entrate
erariali per lo Stato, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, da emanare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabilite le modalita' per individuare le maggiori entrate
effettivamente realizzate e le modalita' di destinazione di
una quota di tali maggiori entrate per lo sviluppo di
progetti infrastrutturali e occupazionali di crescita dei
territori di insediamento degli impianti produttivi e dei
territori limitrofi nonche' ogni altra disposizione
attuativa occorrente all'attuazione del presente articolo.
2. Le attivita' di cui all'articolo 53 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, sono
svolte secondo le norme vigenti e le regole di buona
tecnica di cui alla norma UNI 11366."
Si riporta il testo degli articoli 85 e 90 del decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della
direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei
lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e
della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute
dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o
sotterranee):
"Articolo 85(Verifica e collaudo degli impianti)
1. La verifica della rispondenza delle misure di
prevenzione e di protezione antincendio realizzate con
quanto previsto in progetto nonche' con quanto stabilito
dal presente decreto, ed in particolare dallo specifico
DSS, e, ove necessario, il relativo collaudo, e' effettuato
dal responsabile o da un funzionario dell'autorita' di
vigilanza e dal Comandante provinciale dei Vigili del fuoco
o da un funzionario tecnico da lui designato.
2. Il favorevole esito della verifica di rispondenza
delle misure realizzate e del collaudo dei sistemi
antincendio, documentato da apposito verbale, vale ai fini
del rilascio da parte del Comando provinciale dei Vigili
del fuoco del certificato di prevenzione incendi, ove
previsto dalla vigente normativa.
3. La procedura di cui ai commi 1 e 2 trova
applicazione in caso di modifiche rilevanti degli impianti,
a giudizio dell'autorita' di vigilanza.
4. L'autorizzazione all'inizio della produzione ed
all'esercizio degli impianti e accordata dall'autorita' di
vigilanza dopo l'effettuazione della verifica di
rispondenza ed il collaudo, che devono essere eseguiti
entro 60 giorni dalla richiesta del titolare ad ultimazione
dei lavori.
5. Decorso tale termine, e' facolta' dell'autorita' di
vigilanza, ravvisatane l'opportunita' e l'urgenza, di
accordare una autorizzazione provvisoria di esercizio degli
impianti, subordinatamente alla presentazione, da parte del
titolare, di una esplicita dichiarazione che l'opera e le
relative dotazioni di sicurezza sono state realizzate
conformemente al progetto, corredata delle dichiarazioni di
conformita' per gli impianti di cui ai punti a, b, c, d, e,
f, g, dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46 ."
"Articolo 90(Prevenzione incendi sulle unita' fisse o
assimilabili)
1. Ai fini della prevenzione, individuazione ed
estinzione degli incendi sulle piattaforme fisse o
strutture fisse assimilabili, il titolare presenta alla
Sezione UNMIG del Ministero dell'industria una relazione
tecnica in triplice copia, sulle misure di sicurezza
antincendio, tenute presenti le norme del decreto di cui
all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 886 del 1979 e, in quanto applicabili, le norme del
decreto del Ministro dell'Interno 31 luglio 1934 ,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 28
settembre 1934, n. 228, e successive modifiche ed
integrazioni, nel caso di piattaforme di produzione di
idrocarburi liquidi, e le norme del decreto del Ministro
dell'Interno 24 novembre 1984, pubblicato nel Supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12
del 15 gennaio 1985, e successive modifiche ed
integrazioni, nel caso di produzione di idrocarburi
gassosi.
2. La Sezione UNMIG trasmette copia della relazione al
competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco per un
parere sui sistemi e mezzi di prevenzione ed estinzione
previsti; copia della stessa relazione e' trasmessa alla
Capitaneria di porto competente.
3. L'esame del progetto di cui al comma 2 da parte del
Comando provinciale dei Vigili del fuoco ricade tra i
servizi di cui alla legge 26 luglio 1965, n. 966 , con
oneri a carico del titolare.
4. Il parere di cui al comma 2 deve essere reso entro
90 giorni.
5. Ferme restando le responsabilita' del titolare in
merito alla valutazione dei rischi per la sicurezza,
l'autorita' di vigilanza puo' impartire prescrizioni o
chiedere modifiche al progetto, ove questo non risulti
adeguato al piano di sviluppo e coltivazione approvato o al
contenuto del documento di sicurezza e salute.
6. Acquisito il parere di cui al comma 2, l'autorita'
di vigilanza autorizza l'inizio dei lavori di
installazione.
7. Il riscontro delle opere antincendio sulla
piattaforma e struttura fissa assimilabile e' effettuato
dal responsabile dell'autorita' di vigilanza o da un
funzionario da lui designato, dal Comandante provinciale
dei Vigili del fuoco o da un funzionario tecnico da lui
designato e dal Comandante della Capitaneria di porto o da
un ufficiale superiore da lui designato.
8. Il favorevole esito della verifica di rispondenza
delle misure antincendio realizzate, documentato da
apposito verbale, vale ai fini del rilascio del certificato
di prevenzione incendi di cui alla vigente normativa.
9. La procedura di cui al comma 1, trova applicazione
in caso di modifiche rilevanti degli impianti, a giudizio
dell'autorita' di vigilanza."
Si riporta il testo dell'articolo 42 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, e
successive modificazioni (Integrazione ed adeguamento delle
norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel
D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le
attivita' di prospezione, di ricerca e di coltivazione
degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma
continentale):
"Art. 42.(Servizio antincendio e piano di emergenza)
1. In ogni unita' di perforazione o produzione, se
presidiata, il datore di lavoro organizza un servizio
antincendio, costituito, quando del caso, da un capo
responsabile e da una squadra di emergenza.
2. La costituzione e le dotazioni della squadra sono
determinate dal datore di lavoro.
3. Il datore di lavoro, per le unita' semoventi o navi
di perforazione, predispone un piano di emergenza che
preveda norme generali di condotta per tutto il personale e
particolari incombenze per il personale del servizio
antincendio. Il piano deve essere reso pubblico mediante
affissione su appositi quadri posti anche nei locali
logistici.
4. La squadra deve periodicamente eseguire
esercitazioni secondo quanto previsto dal piano di
emergenza e verificare lo stato di efficienza degli
impianti, delle attrezzature e dei materiali antincendio e
di soccorso.
5. Le esercitazioni e le verifiche devono essere
annotate sul registro di piattaforma. "
 
Art. 37
Misure urgenti per l'approvvigionamento
e il trasporto del gas naturale

1. Al fine di aumentare la sicurezza delle forniture di gas al sistema italiano ed europeo del gas naturale, anche in considerazione delle situazioni di crisi internazionali esistenti, i gasdotti di importazione di gas dall'estero, i terminali di rigassificazione di GNL, gli stoccaggi di gas naturale e le infrastrutture della rete nazionale di trasporto del gas naturale, incluse le operazioni preparatorie necessarie (( alla redazione )) dei progetti e le relative opere connesse rivestono carattere di interesse strategico e costituiscono una priorita' a carattere nazionale e sono di pubblica utilita', nonche' indifferibili e urgenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
2. Per i fini di cui al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni alle normative vigenti:
a) all'articolo 52-quinquies, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo le parole «appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,» sono inserite le parole: «per i gasdotti di approvvigionamento di gas dall'estero, (( incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse, ))» e in fine allo stesso primo periodo sono aggiunte le parole: «e dei piani di gestione e tutela del territorio comunque denominati»;
b) all'articolo 52-quinquies, comma 2, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo le parole «urbanistici ed edilizi» sono inserite le seguenti: «nonche' paesaggistici»;
c) all'articolo 52-quinquies, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il quinto periodo e' sostituito (( dai seguenti )): «I soggetti titolari o gestori di beni demaniali, di aree demaniali marittime e lacuali, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste demaniali, strade pubbliche, aeroporti, ferrovie, funicolari, teleferiche, e impianti similari, linee di telecomunicazione di pubblico servizio, linee elettriche, che siano interessati dal passaggio di gasdotti della rete nazionale di trasporto o da gasdotti di importazione di gas dall'estero, partecipano al procedimento di autorizzazione alla costruzione e in tale ambito sono tenuti ad indicare le modalita' di attraversamento degli impianti ed aree interferenti. Qualora tali modalita' non siano indicate entro i termini di conclusione del procedimento, il soggetto richiedente l'autorizzazione alla costruzione dei gasdotti entro i successivi trenta giorni propone direttamente ai soggetti sopra indicati le modalita' di attraversamento, che, trascorsi ulteriori trenta giorni senza osservazioni, si intendono comunque assentite definitivamente e approvate con il decreto di autorizzazione alla costruzione.»;
(( c-bis) all'articolo 52-quinquies, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previa acquisizione del parere degli enti locali ove ricadono le infrastrutture, da rendere entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il parere si intende acquisito»; ))
d) all'Allegato XII, punto 2), Parte II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte in fine le parole «nonche' quelli facenti parte della rete nazionale dei gasdotti con potenza termica di almeno 50 MW».
3. (( Ai fini di cui al comma 1 e, in particolare, per accrescere la risposta del sistema nazionale degli stoccaggi in termini di punta di erogazione e di iniezione, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, a decorrere dal periodo di regolazione che inizia dal 2015, stabilisce meccanismi regolatori incentivanti gli investimenti per lo sviluppo di ulteriori prestazioni di punta effettuati a decorrere dal 2015, anche asimmetrici, privilegiando gli sviluppi contraddistinti da un alto rapporto tra prestazioni di punta e volume di stoccaggio e minimizzando i costi ricadenti sul sistema nazionale del gas. ))
Riferimenti normativi

Il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327, recante: "Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilita'", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189, S.O.
Si riporta il testo dell'articolo 52-quinquies, del
citato decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327, come modificato dalla presente legge:
"Art. 52-quinquies Disposizioni particolari per le
infrastrutture lineari energetiche facenti parte delle reti
energetiche nazionali.
1. Alle infrastrutture lineari energetiche facenti
parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia
elettrica, individuate nel piano di sviluppo della rete
elettrica di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed all'articolo 1-ter,
comma 2, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003,
n. 290, si applicano le disposizioni di cui all'articolo
1-sexies del citato decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239,
come modificate dall'articolo 1, comma 26, della legge 23
agosto 2004, n. 239, nonche' le disposizioni di cui al
comma 6 e all'articolo 52-quater, comma 6.
2. Per le infrastrutture lineari energetiche,
individuate dall'Autorita' competente come appartenenti
alla rete nazionale dei gasdotti di cui all'articolo 9 del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per i gasdotti
di approvvigionamento di gas dall'estero, incluse le
operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei
progetti e le relative opere connesse, e le opere
accessorie, e per gli oleodotti facenti parte delle reti
nazionali di trasporto, l'autorizzazione alla costruzione
ed all'esercizio delle stesse, rilasciata dalla stessa
amministrazione, comprende la dichiarazione di pubblica
utilita' dell'opera, la valutazione di impatto ambientale,
ove prevista dalla normativa vigente, ovvero la valutazione
di incidenza naturalistico-ambientale di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357,
l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei
beni in essa compresi e la variazione degli strumenti
urbanistici e dei piani di gestione e tutela del territorio
comunque denominati. L'autorizzazione inoltre sostituisce,
anche ai fini urbanistici ed edilizi nonche' paesaggistici,
ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione,
parere, atto di assenso e nulla osta comunque denominati,
previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a
costruire e ad esercire tutte le opere e tutte le attivita'
previste nel progetto approvato, fatti salvi gli
adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti. Per
il rilascio dell'autorizzazione, ai fini della verifica
della conformita' urbanistica dell'opera, e' fatto obbligo
di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui
territorio ricadano le opere da realizzare. Il rilascio del
parere non puo' incidere sul rispetto del termine entro il
quale e' prevista la conclusione del procedimento. I
soggetti titolari o gestori di beni demaniali, di aree
demaniali marittime e lacuali, fiumi, torrenti, canali,
miniere e foreste demaniali, strade pubbliche, aeroporti,
ferrovie, funicolari, teleferiche, e impianti similari,
linee di telecomunicazione di pubblico servizio, linee
elettriche, che siano interessati dal passaggio di gasdotti
della rete nazionale di trasporto o da gasdotti di
importazione di gas dall'estero, partecipano al
procedimento di autorizzazione alla costruzione e in tale
ambito sono tenuti ad indicare le modalita' di
attraversamento degli impianti ed aree interferenti.
Qualora tali modalita' non siano indicate entro i termini
di conclusione del procedimento, il soggetto richiedente
l'autorizzazione alla costruzione dei gasdotti entro i
successivi trenta giorni propone direttamente ai soggetti
sopra indicati le modalita' di attraversamento, che,
trascorsi ulteriori trenta giorni senza osservazioni, si
intendono comunque assentite definitivamente e approvate
con il decreto di autorizzazione alla costruzione. Il
procedimento si conclude, in ogni caso, entro il termine di
nove mesi dalla data di presentazione della richiesta, o di
sei mesi dalla stessa data ove non sia prescritta la
procedura di valutazione di impatto ambientale. Il
provvedimento finale comprende anche l'approvazione del
progetto definitivo e determina l'inizio del procedimento
di esproprio di cui al Capo IV del titolo II.
3. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di
urgenza, oltre ai casi previsti dagli articoli 22, comma 2,
e 22-bis, comma 2, il decreto di esproprio o di occupazione
anticipata puo' altresi' essere emanato ed eseguito, in
base alla determinazione urgente delle indennita' di
espropriazione, senza particolari indagini o formalita',
con le modalita' di cui all'articolo 52-nonies, per le
infrastrutture lineari energetiche, dichiarate di pubblica
utilita'. Gli stessi decreti sono emanati nel termine di
sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza del
beneficiario dell'espropriazione.
4. L'autorizzazione di cui al comma 2 indica le
prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico
del soggetto proponente per garantire il coordinamento e la
salvaguardia del sistema energetico nazionale e la tutela
ambientale e dei beni culturali, nonche' il termine entro
il quale l'infrastruttura lineare energetica e' realizzata.
5. Per le infrastrutture lineari energetiche di cui al
comma 2, l'atto conclusivo del procedimento di cui al comma
2 e' adottato d'intesa con le Regioni interessate, previa
acquisizione del parere degli enti locali ove ricadono le
infrastrutture, da rendere entro trenta giorni dalla
richiesta, decorsi i quali il parere si intende acquisito.
6. In caso di mancata definizione dell'intesa con la
Regione o le Regioni interessate nel termine prescritto per
il rilascio dell'autorizzazione, nel rispetto dei principi
di sussidiarieta' e leale collaborazione, si provvede,
entro i successivi sei mesi, a mezzo di un collegio tecnico
costituito d'intesa tra il Ministro delle attivita'
produttive e la Regione interessata, ad una nuova
valutazione dell'opera e dell'eventuale proposta
alternativa formulata dalla Regione dissenziente. Ove
permanga il dissenso, l'opera e' autorizzata nei successivi
novanta giorni, con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, integrato con il Presidente della Regione
interessata, su proposta del Ministro delle attivita'
produttive, di concerto con il Ministro competente, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
7. Alle infrastrutture lineari energetiche di cui al
comma 2 si applicano le disposizioni dell'articolo
52-quater, commi 2, 4 e 6."
Si riporta il testo dell'Allegato XII, punto 2), Parte
II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come
modificato dalla presente legge:
Allegato XII - Categorie di impianti relativi alle
attivita' industriali di cui all'allegato 8, soggetti ad
autorizzazione integrata ambientale statale
Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che
producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio),
nonche' impianti di gassificazione e di liquefazione di
almeno 500 tonnellate (Mg) al giorno di carbone o di scisti
bituminosi.
2) Centrali termiche ed altri impianti di combustione
con potenza termica di almeno 300 MW nonche' quelli facenti
parte della rete nazionale dei gasdotti con potenza termica
di almeno 50 MW, nonche' quelli facenti parte della rete
nazionale dei gasdotti con potenza termica di almeno 50MW.
3) Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e
dell'acciaio.
4) Impianti chimici con capacita' produttiva
complessiva annua per classe di prodotto, espressa in
milioni di chilogrammi, superiore alle soglie di seguito
indicate:

Parte di provvedimento in formato grafico

5) Impianti funzionalmente connessi a uno degli
impianti di cui ai punti precedenti, localizzati nel
medesimo sito e gestiti dal medesimo gestore, che non
svolgono attivita' di cui all'allegato VIII;
6) Altri impianti rientranti nelle categorie di cui
all'allegato VIII localizzati interamente in mare."
 
Art. 38
Misure per la valorizzazione
delle risorse energetiche nazionali

1. Al fine di valorizzare le risorse energetiche nazionali e garantire la sicurezza degli approvvigionamenti del Paese, le attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale rivestono carattere di interesse strategico e sono di pubblica utilita', urgenti e indifferibili. I relativi (( titoli abilitativi )) comprendono pertanto la dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dell'opera e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi, conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'.
(( 1-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, predispone un piano delle aree in cui sono consentite le attivita' di cui al comma 1. ))
2. Qualora le opere di cui al comma 1 comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica.
(( 3. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al punto 7) dell'allegato II alla parte seconda, dopo le parole: «coltivazione di idrocarburi» sono inserite le seguenti: «sulla terraferma e»;
b) alla lettera v) dell'allegato III alla parte seconda, le parole: «degli idrocarburi liquidi e gassosi e» sono soppresse;
c) al punto 2 dell'allegato IV alla parte seconda:
1) la lettera g) e' abrogata;
2) alla lettera l), le parole: «, di petrolio, di gas naturale» sono soppresse.
4. Per i procedimenti di valutazione di impatto ambientale in corso presso le regioni alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, la regione presso la quale e' stato avviato il procedimento conclude lo stesso entro il 31 marzo 2015. Decorso inutilmente tale termine, la regione trasmette la relativa documentazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i seguiti istruttori di competenza, dandone notizia al Ministero dello sviluppo economico. I conseguenti oneri di spesa istruttori rimangono a carico delle societa' proponenti e sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. ))

5. Le attivita' di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, sono svolte a seguito del rilascio di un titolo concessorio unico, sulla base di un programma generale di lavori articolato in una prima fase di ricerca, per la durata di sei anni, prorogabile due volte per un periodo di tre anni nel caso sia necessario completare le opere di ricerca, (( a cui seguono, in caso di rinvenimento di un giacimento tecnicamente ed economicamente coltivabile, riconosciuto dal Ministero dello sviluppo economico, la fase di coltivazione della durata di trenta anni, prorogabile )) per una o piu' volte per un periodo di dieci anni ove siano stati adempiuti gli obblighi derivanti dal decreto di concessione e il giacimento risulti ancora coltivabile, e quella di ripristino finale.
6. Il titolo concessorio unico di cui al comma 5 e' accordato:
(( a) a seguito di un procedimento unico svolto nel termine di centottanta giorni tramite apposita conferenza di servizi, nel cui ambito e' svolta anche la valutazione ambientale preliminare del programma complessivo dei lavori espressa, entro sessanta giorni, con parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
b) con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata, per le attivita' da svolgere in terraferma, sentite la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie e le Sezioni territoriali dell'Ufficio nazionale minerario idrocarburi e georisorse;
c) a soggetti che dispongono di capacita' tecnica, economica ed organizzativa ed offrono garanzie adeguate alla esecuzione e realizzazione dei programmi presentati e con sede sociale in Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea e, a condizioni di reciprocita', a soggetti di altri Paesi. Il rilascio del titolo concessorio unico ai medesimi soggetti e' subordinato alla presentazione di idonee fideiussioni bancarie o assicurative commisurate al valore delle opere di recupero ambientale previste.
6-bis. I progetti di opere e di interventi relativi alle attivita' di ricerca e di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi relativi a un titolo concessorio unico di cui al comma 5 sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale nel rispetto della normativa dell'Unione europea. La valutazione di impatto ambientale e' effettuata secondo le modalita' e le competenze previste dalla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
6-ter. Il rilascio di nuove autorizzazioni per la ricerca e per la coltivazione di idrocarburi e' vincolato a una verifica sull'esistenza di tutte le garanzie economiche da parte della societa' richiedente, per coprire i costi di un eventuale incidente durante le attivita', commisurati a quelli derivanti dal piu' grave incidente nei diversi scenari ipotizzati in fase di studio ed analisi dei rischi. ))

7. Con disciplinare tipo, adottato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sono stabilite, entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le modalita' di conferimento del titolo concessorio unico di cui al comma 5, nonche' le modalita' di esercizio delle relative attivita' (( ai sensi del presente articolo )).
8. (( I commi 5, 6 e 6-bis si applicano, su istanza del titolare o del richiedente, da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche ai titoli rilasciati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ai procedimenti in corso. Il comma 4 si applica fatta salva l'opzione, da parte dell'istante, di proseguimento del procedimento di valutazione di impatto ambientale presso la regione, da esercitare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))
9. (( (Soppresso) )).
10. All'articolo 8 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Al fine di tutelare le risorse nazionali di idrocarburi in mare localizzate (( nel mare continentale e )) in ambiti posti in prossimita' delle aree di altri Paesi rivieraschi oggetto di attivita' di ricerca e coltivazione di idrocarburi, per assicurare il relativo gettito fiscale allo Stato e al fine di valorizzare e provare in campo l'utilizzo delle migliori tecnologie nello svolgimento dell'attivita' mineraria, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Regioni interessate, puo' autorizzare, (( previo espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale che dimostri l'assenza di effetti di subsidenza dell'attivita' sulla costa, sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici, )) per un periodo non superiore a cinque anni, progetti sperimentali di coltivazione di giacimenti. I progetti sono corredati sia da un'analisi tecnico-scientifica che dimostri l'assenza di effetti di subsidenza dell'attivita' sulla costa, sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici e sia dai relativi progetti e programmi dettagliati di monitoraggio e verifica, da condurre sotto il controllo del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Ove nel corso delle attivita' di verifica vengano accertati fenomeni di subsidenza sulla costa determinati dall'attivita', il programma dei lavori e' interrotto e l'autorizzazione alla sperimentazione decade. Qualora al termine del periodo di validita' dell'autorizzazione venga accertato che l'attivita' e' stata condotta senza effetti di subsidenza dell'attivita' sulla costa, nonche' sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici, il periodo di sperimentazione puo' essere prorogato per ulteriori cinque anni, applicando le medesime procedure di controllo.
1-ter. Nel caso di attivita' di cui al comma 1-bis, ai territori costieri si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge n. 239 del 2004 e successive modificazioni.».
(( 1-quater. All'articolo 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239, e successive modificazioni, dopo le parole: "Le regioni" sono inserite le seguenti: ", gli enti pubblici territoriali"». ))
11. Al comma 82-sexies, dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, dopo le parole «compresa la perforazione», sono aggiunte le parole «e la reiniezione delle acque di strato o della frazione gassosa estratta in giacimento (( ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:". Le autorizzazioni relative alla reiniezione delle acque di strato o della frazione gassosa estratta in giacimento sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che esse non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi ))"».
(( 11-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, e successive modificazioni, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Ai fini di un'efficace applicazione delle disposizioni dei commi da 1 a 4, l'operatore e' tenuto ad avere un registro delle quantita' esatte di rifiuti di estrazione solidi e liquidi, pena la revoca dell'autorizzazione all'attivita' estrattiva».
11-ter. Al comma 110 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, le parole: «0,5 per mille» sono sostituite dalle seguenti: «1 per mille».
11-quater. All'articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Ai fini della tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento e per promuovere un razionale utilizzo del patrimonio idrico nazionale, tenuto anche conto del principio di precauzione per quanto attiene al rischio sismico e alla prevenzione di incidenti rilevanti, nelle attivita' di ricerca o coltivazione di idrocarburi rilasciate dallo Stato sono vietati la ricerca e l'estrazione di shale gas e di shale oil e il rilascio dei relativi titoli minerari. A tal fine e' vietata qualunque tecnica di iniezione in pressione nel sottosuolo di fluidi liquidi o gassosi, compresi eventuali additivi, finalizzata a produrre o favorire la fratturazione delle formazioni rocciose in cui sono intrappolati lo shale gas e lo shale oil. I titolari dei permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione comunicano, entro il 31 dicembre 2014, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, i dati e le informazioni relativi all'utilizzo pregresso di tali tecniche per lo shale gas e lo shale oil, anche in via sperimentale, compresi quelli sugli additivi utilizzati precisandone la composizione chimica. Le violazioni accertate delle prescrizioni previste dal presente articolo determinano l'automatica decadenza dal relativo titolo concessorio o dal permesso». 11-quinquies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definite condizioni e modalita' per il riconoscimento di una maggiore valorizzazione dell'energia da cogenerazione ad alto rendimento, ottenuta a seguito della riconversione di impianti esistenti di generazione di energia elettrica a bioliquidi sostenibili, che alimentano siti industriali o artigianali, in unita' di cogenerazione asservite ai medesimi siti. La predetta maggiore valorizzazione e' riconosciuta nell'ambito del regime di sostegno alla cogenerazione ad alto rendimento, come disciplinato in attuazione dell'articolo 30, comma 11, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, e in conformita' alla disciplina dell'Unione europea in materia. ))

Riferimenti normativi

Il Decreto del Presidente della Repubblica 8-6-2001 n.
327 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilita' (Testo A) e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189, S.O.
Si riporta il testo del punto 7) dell'allegato II alla
parte seconda del D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 recante "Norme in
materia ambientale", come modificato dalla presente legge:
"7) Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi
sulla terraferma e in mare"
Si riporta il testo del lettera v) dell'allegato III
alla parte seconda del D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 recante
"Norme in materia ambientale", come modificato dalla
presente legge:
"v) Attivita' di coltivazione sulla terraferma delle
risorse geotermiche, con esclusione degli impianti
geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del
decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive
modificazioni."
Si riporta il testo del punto 2), lettera l)
dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 3-4-2006 n.
152 recante "Norme in materia ambientale", come modificato
dalla presente legge:
"l) impianti di superficie dell'industria di estrazione
di carbon fossile e di minerali metallici nonche' di scisti
bituminose."
La legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante "Norme per
l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti
istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti,
idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni
fiscali" e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16
gennaio 1991, n. 13, S.O.
Il Decreto legislativo 3-4-2006 n. 152 recante "Norme
in materia ambientale" e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.
Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto-legge
25-6-2008 n. 112 recante "Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita',
la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria" come modificato dalla preente legge:
"Art. 8. Legge obiettivo per lo sfruttamento di
giacimenti di idrocarburi
1. Il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di
idrocarburi nelle acque del golfo di Venezia, di cui
all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, come
modificata dall'articolo 26 della legge 31 luglio 2002, n.
179, si applica fino a quando il Consiglio dei Ministri,
d'intesa con la regione Veneto, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, non
abbia definitivamente accertato la non sussistenza di
rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste, sulla base
di nuovi e aggiornati studi, che dovranno essere presentati
dai titolari di permessi di ricerca e delle concessioni di
coltivazione, utilizzando i metodi di valutazione piu'
conservativi e prevedendo l'uso delle migliori tecnologie
disponibili per la coltivazione. Ai fini della suddetta
attivita' di accertamento, il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare si avvale
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA), di cui all' articolo 28 del presente
decreto.
1-bis. Al fine di tutelare le risorse nazionali di
idrocarburi in mare localizzate in ambiti posti in
prossimita' delle aree di altri Paesi rivieraschi oggetto
di attivita' di ricerca e coltivazione di idrocarburi, per
assicurare il relativo gettito fiscale allo Stato e al fine
di valorizzare e provare in campo l'utilizzo delle migliori
tecnologie nello svolgimento dell'attivita' mineraria, il
Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, sentite le Regioni interessate, puo' autorizzare, per
un periodo non superiore a cinque anni, progetti
sperimentali di coltivazione di giacimenti. I progetti sono
corredati sia da un'analisi tecnico-scientifica che
dimostri l'assenza di effetti di subsidenza dell'attivita'
sulla costa, sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli
insediamenti antropici e sia dai relativi progetti e
programmi dettagliati di monitoraggio e verifica, da
condurre sotto il controllo del Ministero dello sviluppo
economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare. Ove nel corso delle attivita' di
verifica vengano accertati fenomeni di subsidenza sulla
costa determinati dall'attivita', il programma dei lavori
e' interrotto e l'autorizzazione alla sperimentazione
decade. Qualora al termine del periodo di validita'
dell'autorizzazione venga accertato che l'attivita' e'
stata condotta senza effetti di subsidenza dell'attivita'
sulla costa, nonche' sull'equilibrio dell'ecosistema e
sugli insediamenti antropici, il periodo di sperimentazione
puo' essere prorogato per ulteriori cinque anni, applicando
le medesime procedure di controllo.
1-ter. Nel caso di attivita' di cui al comma 1-bis, ai
territori costieri si applica quanto previsto dall'articolo
1, comma 5, della legge n. 239 del 2004 e successive
modificazioni."
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 5 della
legge. 23-8-2004, n. 239, recante "Riordino del settore
energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto
delle disposizioni vigenti in materia di energia", come
modificato dalla presente legge :
"5. Le regioni, gli enti pubblici territoriali e gli
enti locali territorialmente interessati dalla
localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero
dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture
esistenti hanno diritto di stipulare accordi con i soggetti
proponenti che individuino misure di compensazione e
riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi
generali di politica energetica nazionale, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387".
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 82-sexies
della legge 23-8-2004, n. 239, recante "Riordino del
settore energetico, nonche' delega al Governo per il
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia"
come modificato dalla presente legge:
"82-sexies. Le attivita' finalizzate a migliorare le
prestazioni degli impianti di coltivazione di idrocarburi,
compresa la perforazione e la reiniezione delle acque di
strato o della frazione gassosa estratta in giacimento, se
effettuate a partire da opere esistenti e nell'ambito dei
limiti di produzione ed emissione dei programmi di lavoro
gia' approvati, sono soggette ad autorizzazione rilasciata
dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la
geotermia. Le autorizzazioni relative alla reiniezione
delle acque di strato o della frazione gassosa estratta in
giacimento sono rilasciate con la prescrizione delle
precauzioni tecniche necessarie a garantire che esse non
possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri
ecosistemi."
Si riporta il testo dell'articolo 5, del decreto
legislativo. 30-5-2008 n. 117 recante "Attuazione della
direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti
delle industrie estrattive e che modifica la direttiva
2004/35/CE", come modificato dalla presente legge:
"Art. 5. Piano di gestione dei rifiuti di estrazione
1. L'operatore elabora un piano di gestione dei rifiuti
di estrazione per la riduzione al minimo, il trattamento,
il recupero e lo smaltimento dei rifiuti stessi, nel
rispetto del principio dello sviluppo sostenibile.
2. Il piano di gestione di cui al comma 1 e' volto a:
a) prevenire o ridurre la produzione di rifiuti di
estrazione e la loro pericolosita', in particolare:
1) tenendo conto della gestione dei rifiuti di
estrazione nella fase di progettazione e nella scelta del
metodo di estrazione e di trattamento dei minerali;
2) tenendo conto delle modifiche che i rifiuti di
estrazione possono subire a seguito dell'aumento della
superficie e dell'esposizione a particolari condizioni
esterne;
3) prevedendo la possibilita' di ricollocare i rifiuti
di estrazione nei vuoti e volumetrie prodotti
dall'attivita' estrattiva dopo l'estrazione del minerale,
se l'operazione e' fattibile dal punto di vista tecnico e
economico e non presenta rischi per l'ambiente,
conformemente alle norme ambientali vigenti e, ove
pertinenti, alle prescrizioni del presente decreto;
4) ripristinando il terreno di copertura dopo la
chiusura della struttura di deposito dei rifiuti di
estrazione o, se non fosse possibile sotto il profilo
pratico, riutilizzando tale terreno altrove;
5) impiegando sostanze meno pericolose per il
trattamento delle risorse minerali;
b) incentivare il recupero dei rifiuti di estrazione
attraverso il riciclaggio, il riutilizzo o la bonifica dei
rifiuti di estrazione interessati, se queste operazioni non
comportano rischi per l'ambiente, conformemente alle norme
ambientali vigenti e, ove pertinenti, alle prescrizioni del
presente decreto;
c) assicurare lo smaltimento sicuro dei rifiuti di
estrazione a breve e lungo termine, in particolare tenendo
conto, nella fase di progettazione, della gestione durante
il funzionamento e dopo la chiusura di una struttura di
deposito dei rifiuti di estrazione e scegliendo un progetto
che:
1) preveda, dopo la chiusura della struttura di
deposito dei rifiuti di estrazione, la necessita' minima e
infine nulla del monitoraggio, del controllo e della
gestione di detta struttura;
2) prevenga, o quanto meno riduca al minimo, eventuali
effetti negativi a lungo termine, per esempio riconducibili
alla fuoriuscita di inquinanti, trasportati dall'aria o
dall'acqua, dalla struttura di deposito dei rifiuti di
estrazione;
3) garantisca la stabilita' geotecnica a lungo termine
di dighe o di cumuli che sorgano sulla superficie
preesistente del terreno.
3. Il piano di gestione di cui al comma 1 contiene
almeno i seguenti elementi:
a) la caratterizzazione dei rifiuti di estrazione a
norma dell'allegato I e una stima del quantitativo totale
di rifiuti di estrazione che verranno prodotti nella fase
operativa;
b) la descrizione delle operazioni che producono tali
rifiuti e degli eventuali trattamenti successivi a cui
questi sono sottoposti;
c) la classificazione proposta per la struttura di
deposito dei rifiuti di estrazione conformemente ai criteri
previsti all'allegato II ed in particolare:
1) se e' necessaria una struttura di deposito di
categoria A, al piano deve essere allegato in copia il
documento di sicurezza e salute redatto ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 624
del 1996, integrato secondo quanto indicato all'articolo 6,
comma 3, del presente decreto;
2) se l'operatore ritiene che non sia necessaria una
struttura di deposito di categoria A, sufficienti
informazioni che giustifichino tale scelta, compresa
l'individuazione di eventuali rischi di incidenti;
d) la descrizione delle modalita' in cui possono
presentarsi gli effetti negativi sull'ambiente e sulla
salute umana a seguito del deposito dei rifiuti di
estrazione e delle misure preventivi da adottare al fine di
ridurre al minimo l'impatto ambientale durante il
funzionamento e dopo la chiusura, compresi gli aspetti di
cui all'articolo 11, comma 3, lettere a), b), d) ed e);
e) le procedure di controllo e di monitoraggio proposte
ai sensi dell'articolo 10, se applicabile, e 11, comma 3,
lettera c);
f) il piano proposto per la chiusura, comprese le
procedure connesse al ripristino e alla fase successiva
alla chiusura ed il monitoraggio di cui all'articolo 12;
g) le misure per prevenire il deterioramento dello
stato dell'acqua conformemente alle finalita' stabilite dal
decreto legislativo n. 152 del 2006, parte terza, sezione
II, titolo I e per prevenire o ridurre al minimo
l'inquinamento dell'atmosfera e del suolo ai sensi
dell'articolo 13;
h) la descrizione dell'area che ospitera' la struttura
di deposito di rifiuti di estrazione, ivi comprese le sue
caratteristiche idrogeologiche, geologiche e geotecniche;
i) l'indicazione delle modalita' in accordo alle quali
l'opzione e il metodo scelti conformemente al comma 2,
lettera a), numero 1), rispondono agli obiettivi di cui al
comma 2, lettera a).
4. Il piano di gestione di cui al comma 1 e' modificato
se subentrano modifiche sostanziali nel funzionamento della
struttura di deposito dei rifiuti di estrazione o nel tipo
di rifiuti di estrazione depositati ed e' comunque
riesaminato ogni cinque anni. Le eventuali modifiche sono
notificate all'autorita' competente.
5. Il piano di gestione di cui al comma 1 e' presentato
come sezione del piano globale dell'attivita' estrattiva
predisposto al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione
all'attivita' estrattiva stessa da parte dell'autorita'
competente. A condizione che vengano rispettate tutte le
disposizioni dei commi da 1 a 4, qualora le informazioni di
cui al comma 3 siano state fornite in altri piani
predisposti ai sensi della normativa vigente, l'operatore
puo' allegare integralmente o in parte detti piani,
indicando le parti che comprendono dette informazioni.
5-bis. Ai fini di un'efficace applicazione delle
disposizioni dei commi da 1 a 4, l'operatore e' tenuto ad
avere un registro delle quantita' esatte di rifiuti di
estrazione solidi e liquidi, pena la revoca
dell'autorizzazione all'attivita' estrattiva.
6. L'autorita' competente approva il piano di cui al
comma 1 e le eventuali modifiche di cui al comma 4 e ne
controlla l'attuazione."
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 110 della L.
23-8-2004, n. 239, recante Riordino del settore energetico,
nonche' delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di energia come modificato
dalla presente legge:
"110. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge le spese per le attivita' svolte dagli
uffici della Direzione generale per l'energia e le risorse
minerarie del Ministero delle attivita' produttive, quali
autorizzazioni, permessi o concessioni, volte alla
realizzazione e alla verifica di impianti e di
infrastrutture energetiche di competenza statale il cui
valore sia di entita' superiore a 5 milioni di euro, salvo
esclusione disposta con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle
attivita' produttive, per le relative istruttorie tecniche
e amministrative e per le conseguenti necessita' logistiche
e operative, sono poste a carico del soggetto richiedente
tramite il versamento di un contributo di importo non
superiore all'1 per mille del valore delle opere da
realizzare. L'obbligo di versamento non si applica agli
impianti o alle infrastrutture per i quali alla data di
entrata in vigore della presente legge si sia gia' conclusa
l'istruttoria."
Si riporta il testo dell'articolo 144, decreto
legislativo 3-4-2006 n. 152 recante "Norme in materia
ambientale", come modificato dalla presente legge:
"ART. 144 (Tutela e uso delle risorse idriche)
1. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorche'
non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello
Stato.
2. Le acque costituiscono una risorsa che va tutelata
ed utilizzata secondo criteri di solidarieta'; qualsiasi
loro uso e' effettuato salvaguardando le aspettative ed i
diritti delle generazioni future a fruire di un integro
patrimonio ambientale.
3. La disciplina degli usi delle acque e' finalizzata
alla loro razionalizzazione, allo scopo di evitare gli
sprechi e di favorire il rinnovo delle risorse, di non
pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilita'
dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e
la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli
equilibri idrologici.
4. Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti
nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e
a condizione che non ne pregiudichino la qualita'.
4-bis. Ai fini della tutela delle acque sotterranee
dall'inquinamento e per promuovere un razionale utilizzo
del patrimonio idrico nazionale, tenuto anche conto del
principio di precauzione per quanto attiene al rischio
sismico e alla prevenzione di incidenti rilevanti, nelle
attivita' di ricerca o coltivazione di idrocarburi
rilasciate dallo Stato sono vietati la ricerca e
l'estrazione di shale gas e di shale oil e il rilascio dei
relativi titoli minerari. A tal fine e' vietata qualunque
tecnica di iniezione in pressione nel sottosuolo di fluidi
liquidi o gassosi, compresi eventuali additivi, finalizzata
a produrre o favorire la fratturazione delle formazioni
rocciose in cui sono intrappolati lo shale gas e lo shale
oil. I titolari dei permessi di ricerca o di concessioni di
coltivazione comunicano, entro il 31 dicembre 2014, al
Ministero dello sviluppo economico, al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e
all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale, i dati e le informazioni relativi all'utilizzo
pregresso di tali tecniche per lo shale gas e lo shale oil,
anche in via sperimentale, compresi quelli sugli additivi
utilizzati precisandone la composizione chimica. Le
violazioni accertate delle prescrizioni previste dal
presente articolo determinano l'automatica decadenza dal
relativo titolo concessorio o dal permesso.
5. Le acque termali, minerali e per uso geotermico sono
disciplinate da norme specifiche, nel rispetto del riparto
delle competenze costituzionalmente determinato."
Il testo dell'articolo 30, comma 11, della legge
23-7-2009 n. 99 recante "Disposizioni per lo sviluppo e
l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia" e' il seguente:
"11. Il regime di sostegno previsto per la
cogenerazione ad alto rendimento di cui al secondo periodo
del comma 1 dell' articolo 6 del decreto legislativo 8
febbraio 2007, n. 20, e' riconosciuto per un periodo non
inferiore a dieci anni, limitatamente alla nuova potenza
entrata in esercizio dopo la data di entrata in vigore del
medesimo decreto legislativo, a seguito di nuova
costruzione o rifacimento nonche' limitatamente ai
rifacimenti di impianti esistenti. Il medesimo regime di
sostegno e' riconosciuto sulla base del risparmio di
energia primaria, anche con riguardo all'energia
autoconsumata sul sito di produzione, assicurando che il
valore economico dello stesso regime di sostegno sia in
linea con quello riconosciuto nei principali Stati membri
dell'Unione europea al fine di perseguire l'obiettivo
dell'armonizzazione ed evitare distorsioni della
concorrenza. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e
le modalita' per il riconoscimento dei benefici di cui al
presente comma, nonche', con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da
adottare entro la medesima data, dei benefici di cui all'
articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20,
garantendo la non cumulabilita' delle forme incentivanti."
 
Art. 39
Revisione degli incentivi
per i veicoli a basse emissioni complessive

1. Al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 17-bis, il comma 2, lettera c), e' sostituito dal seguente:
«c) per veicoli, di cui all'articolo 47, comma 1, lettere e), f), g) ed n) del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, appartenenti alle categorie M1, N1, L comprensivo delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e di cui al comma 2 del medesimo articolo 47, nonche' quelli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c), d), f) e g) del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992;»
b) all'articolo 17-decies, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1, (( alinea )), dopo le parole: «anche in locazione finanziaria» e prima delle parole: «un veicolo» sono inserite le seguenti: «e immatricolano», e le parole: «(( da almeno dodici mesi, ))» sono soppresse;
2) al comma 1, lettera a), le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti «fino al 20 per cento»;
3) al comma 1, lettera b) le parole «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti «fino al 15 per cento»;
4) al comma 1, lettera c) le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti «fino al 20 per cento»;
5) al comma 1, lettera d) le parole «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti «fino al 15 per cento»;
6) al comma 1, lettera e) le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti «fino al 20 per cento»;
7) al comma 1, lettera f) le parole «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti «fino al 15 per cento»;
8) al comma 2, l'alinea e' sostituito dal seguente: «Il contributo spetta per i veicoli acquistati e immatricolati a partire dalla data di operativita' della piattaforma di prenotazione dei contributi, resa nota per gli anni 2014 e 2015 sul sito web www.bec.mise.gov.it, e fino al 31 dicembre 2015 a condizione che:»;
9) al comma 2, lettera c), le parole «e risulti immatricolato almeno dieci anni prima della data di acquisto del veicolo nuovo di cui alla lettera b)» sono soppresse;
10) al comma 2, lettera d) le parole «da almeno dodici mesi dalla data di acquisto del veicolo nuovo di cui alla lettera b),» sono soppresse;
c) all'articolo 17-undecies, comma 2, lettere a) e b) le parole «esclusivamente come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa» sono sostituite dalle seguenti parole «come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa o dati (( in disponibilita' ai dipendenti in uso proprio e per lo svolgimento dell'attivita' lavorativa ))».
(( 1-bis. All'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
«d-bis) rafforzare la tutela degli ecosistemi terrestri e marini, a partire dalle aree e dai siti protetti nazionali, internazionali e dell'Unione europea, anche mediante l'impiego di idonei mezzi e strutture per il monitoraggio, il controllo e il contrasto dell'inquinamento». ))

Riferimenti normativi

Si riporta il testo degli articoli 47 e 54, comma 1,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive
modificazioni (Nuovo codice della strada):
"Articolo 47 (Classificazione dei veicoli)
1. I veicoli si classificano, ai fini del presente
codice, come segue:
a) veicoli a braccia;
b) veicoli a trazione animale;
c) velocipedi;
d) slitte;
e) ciclomotori;
f) motoveicoli;
g) autoveicoli;
h) filoveicoli;
i) rimorchi;
l) macchine agricole;
m) macchine operatrici;
n) veicoli con caratteristiche atipiche.
2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al
comma 1, lettere e), f), g), h), i) e n) sono altresi'
classificati come segue in base alle categorie
internazionali:
a) - categoria L1e: veicoli a due ruote la cilindrata
del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera
i 50 cc e la cui velocita' massima di costruzione
(qualunque sia il sistema di promulsione) non supera i 45
km/h;
- categoria L2e: veicoli a tre ruote la cilindrata del
cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50
cc e la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia
il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h;
- categoria L3e: veicoli a due ruote la cilindrata del
cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc
o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il
sistema di propulsione) supera i 45 km/h;
- categoria L4e: veicoli a tre ruote asimmetriche
rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del
cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc
o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il
sistema di propulsione) supera i 45 km/h (motocicli con
carrozzetta laterale);
- categoria L5e: veicoli a tre ruote simmetriche
rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del
cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc
o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il
sistema di propulsione) supera i 45 km/h;
- categoria L6e: quadricicli leggeri, la cui massa a
vuoto e' inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle
batterie per i veicoli elettrici, la cui velocita' massima
per costruzione e' inferiore o uguale a 45 km/h e la cui
cilindrata del motore e' inferiore o pari a 50 cm³ per i
motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima
netta e' inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a
combustione interna; o la cui potenza nominale continua
massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i motori
elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni
tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della
categoria L2e, salvo altrimenti disposto da specifiche
disposizioni comunitarie;
- categoria L7e: i quadricicli, diversi da quelli di
cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto e' inferiore o
pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto
di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli
elettrici, e la cui potenza massima netta del motore e'
inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati
come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche
applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo
altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;
b) - categoria M: veicoli a motore destinati al
trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote;
- categoria M1: veicoli destinati al trasporto di
persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al
sedile del conducente;
- categoria M2: veicoli destinati al trasporto di
persone, aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile
del conducente e massa massima non superiore a 5 t;
- categoria M3: veicoli destinati al trasporto di
persone, aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile
del conducente e massa massima superiore a 5 t;
c) - categoria N: veicoli a motore destinati al
trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote;
- categoria N1: veicoli destinati al trasporto di
merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;
- categoria N2: veicoli destinati al trasporto di
merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non
superiore a 12 t;
- categoria N3: veicoli destinati al trasporto di
merci, aventi massa massima superiore a 12 t;
d) - categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi);
- categoria O1: rimorchi con massa massima non
superiore a 0,75 t;
- categoria O2: rimorchi con massa massima superiore a
0,75 t ma non superiore a 3,5 t;
- categoria O3: rimorchi con massa massima superiore a
3,5 t ma non superiore a 10 t;
- categoria O4: rimorchi con massa massima superiore a
10 t.".
"Articolo 54 (Autoveicoli)
1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno
quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono, in:
a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di
persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del
conducente;
b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone
equipaggiati con piu' di nove posti compreso quello del
conducente;
c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi
una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t
o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al
trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al
massimo nove posti compreso quello del conducente;
d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e
delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose
stesse;
e) trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente
al traino di rimorchi o semirimorchi;
f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli
destinati al trasporto di determinate cose o di persone in
particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti
permanentemente di speciali attrezzature relative a tale
scopo;
g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati
dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature
e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali
veicoli e' consentito il trasporto del personale e dei
materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e
di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle
attrezzature stesse;
h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due
unita' distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai
soli fini della applicazione dell'art. 61, commi 1 e 2,
costituiscono un'unica unita' gli autotreni caratterizzati
in modo permanente da particolari attrezzature per il
trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso
se vengono superate le dimensioni massime di cui all'art.
61, il veicolo o il trasporto e' considerato eccezionale;
i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da
un trattore e da un semirimorchio;
l) autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi
collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi tipi
di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno
dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione
snodata permette la libera circolazione dei viaggiatori tra
i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione delle
due parti possono essere effettuate soltanto in officina;
m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria
ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al
trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo
compreso il conducente.
n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati
di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di
materiali di impiego o di risulta dell'attivita' edilizia,
stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati
ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo
produttivo di specifici materiali per la costruzione
edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono
essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa
stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui
all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti
dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera devono
essere, altresi', idonei allo specifico impiego nei
cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori
strada.
(Omissis)".
Si riporta il testo dell'articolo 17-decies e
dell'articolo 17-undecies, comma 2, lettere a) e b), del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti
per la crescita del Paese, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (Misure urgenti per la
crescita del Paese), come modificati dalla presente legge:
"Art. 17-decies (Incentivi per l'acquisto di veicoli)
1. A coloro che acquistano in Italia, anche in
locazione finanziaria, e immatricolano un veicolo nuovo di
fabbrica a basse emissioni complessive e che consegnano per
la rottamazione un veicolo di cui siano proprietari o
utilizzatori, in caso di locazione finanziaria, e'
riconosciuto un contributo pari al:
a) fino al 20 per cento del prezzo di acquisto, nel
2013 e 2014, fino ad un massimo di 5.000 euro, per i
veicoli a basse emissioni complessive che producono
emissioni di CO 2 non superiori a 50 g/km;
b) fino al 15 per cento del prezzo di acquisto, nel
2015, fino ad un massimo di 3.500 euro, per i veicoli a
basse emissioni complessive che producono emissioni di CO 2
non superiori a 50 g/km;
c) fino al 20 per cento del prezzo di acquisto, nel
2013 e 2014, fino ad un massimo di 4.000 euro, per i
veicoli a basse emissioni complessive che producono
emissioni di CO 2 non superiori a 95 g/km;
d) fino al 15 per cento del prezzo di acquisto, nel
2015, fino ad un massimo di 3.000 euro, per i veicoli a
basse emissioni complessive che producono emissioni di CO 2
non superiori a 95 g/km;
e) fino al 20 per cento del prezzo di acquisto, nel
2013 e 2014, fino ad un massimo di 2.000 euro, per i
veicoli a basse emissioni complessive che producono
emissioni di CO 2 non superiori a 120 g/km;
f) fino al 15 per cento del prezzo di acquisto, nel
2015, fino ad un massimo di 1.800 euro, per i veicoli a
basse emissioni complessive che producono emissioni di CO 2
non superiori a 120 g/km.
2. Il contributo spetta per i veicoli acquistati e
immatricolati a partire dalla data di operativita' della
piattaforma di prenotazione dei contributi, resa nota per
gli anni 2014 e 2015 sul sito web wwv.bec.mise.gov.it, e
fino al 31 dicembre 2015 a condizione che:
a) il contributo di cui al comma 1 risulti ripartito in
parti uguali tra un contributo statale, nei limiti delle
risorse di cui all'articolo 17-undecies, comma 1, e uno
sconto praticato dal venditore;
b) il veicolo acquistato non sia stato gia'
immatricolato in precedenza;
c) il veicolo consegnato per la rottamazione appartenga
alla medesima categoria del veicolo acquistato;
d) il veicolo consegnato per la rottamazione sia
intestato, allo stesso soggetto intestatario di
quest'ultimo o ad uno dei familiari conviventi alla data di
acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione
finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato, da almeno
dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo
o a uno dei predetti familiari;
e) nell'atto di acquisto sia espressamente dichiarato
che il veicolo consegnato e' destinato alla rottamazione e
siano indicate le misure dello sconto praticato e del
contributo statale di cui al comma 1.
3. Entro quindici giorni dalla data di consegna del
veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non
riconoscimento del contributo, di consegnare il veicolo
usato ad un demolitore e di provvedere direttamente alla
richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello
telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre
2000, n. 358.
4. I veicoli usati di cui al comma 3 non possono essere
rimessi in circolazione e devono essere avviati o alle case
costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche
convenzionati con le stesse, al fine della messa in
sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e
della rottamazione.
5. Il contributo e' corrisposto dal venditore mediante
compensazione con il prezzo di acquisto.
6. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo
nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e
recuperano detto importo quale credito di imposta per il
versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche operate in qualita' di sostituto d'imposta
sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle
societa' e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche
in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al
pubblico registro automobilistico l'originale del
certificato di proprieta' e per i successivi.
7. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a
quello in cui e' stata emessa la fattura di vendita, le
imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente
documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal
venditore:
a) copia della fattura di vendita e dell'atto di
acquisto;
b) copia del libretto e della carta di circolazione e
del foglio complementare o del certificato di proprieta'
del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, copia
dell'estratto cronologico;
c) originale del certificato di proprieta' relativo
alla cancellazione per demolizione, rilasciato dallo
sportello telematico dell'automobilista di cui al comma 3;
d) certificato dello stato di famiglia, nel caso
previsto dal comma 2, lettera d).".
"Articolo 17-undecies (Fondo per l'erogazione degli
incentivi)
(Omissis)
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono cosi'
ripartite per l'anno 2013:
a) 15 milioni di euro, per provvedere all'erogazione
dei contributi statali di cui all'articolo 17-decies, comma
1, lettere a) e c), erogati a beneficio di tutte le
categorie di acquirenti, assicurando comunque che le
risorse medesime siano assegnate per una quota pari al 70
per cento alla sostituzione di veicoli pubblici o privati
destinati all'uso di terzi come definito dall'articolo 82
del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, o alla sostituzione dei veicoli
utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, e
destinati ad essere utilizzati come beni strumentali
nell'attivita' propria dell'impresa o dati in
disponibilita' ai dipendenti in uso proprio e per lo
svolgimento dell'attivita' lavorativa;
b) 25 milioni di euro, per provvedere all'erogazione
dei contributi statali di cui all'articolo 17-decies, comma
1, lettera e), esclusivamente per la sostituzione di
veicoli pubblici o privati destinati all'uso di terzi come
definito dall'articolo 82 del codice della strada, di cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o alla
sostituzione dei veicoli utilizzati nell'esercizio di
imprese, arti e professioni, e destinati ad essere
utilizzaticome beni strumentali nell'attivita' propria
dell'impresa o dati in disponibilita' ai dipendenti in uso
proprio e per lo svolgimento dell'attivita' lavorativa;
(Omissis)".
 
(( Art. 39-bis
Teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti

1. La lettera tt) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e' sostituita dalla seguente:
«tt) teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti: sistema di teleriscaldamento o teleraffreddamento che usa, in alternativa, almeno:
a) il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili;
b) il 50 per cento di calore di scarto;
c) il 75 per cento di calore cogenerato;
d) il 50 per cento di una combinazione delle precedenti». ))

 
Art. 40
Rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga

1. In considerazione della necessita' di assicurare una adeguata tutela del reddito dei lavoratori in modo tale da garantire il perseguimento della coesione sociale, il (( Fondo sociale per occupazione e formazione )) di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementato di 728 milioni di euro per l'anno 2014, ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni. La dotazione di cui all'articolo 1, comma 12, lettera b), del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, e' incrementata di 70 milioni di euro per l'anno 2015.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante i seguenti interventi:
a) riduzione pari a 150 milioni per l'anno 2014 e 70 milioni di euro per il 2015 della dotazione di cui all'articolo 1, comma 12, lettera a), del decreto-legge n. 76 del 2013;
b) riduzione pari a 70 milioni di euro per l'anno 2014 della dotazione di cui all'articolo 1, comma 12, lettera b), del decreto-legge n. 76 del 2013;
c) riduzione pari a 11.757.411 di euro per il 2014, del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne, di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
d) versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Inps, di 292.343.544 euro a valere sulle risorse derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per l'anno 2014; tali risorse gravano per un importo massimo di 200 milioni di euro sulla quota inoptata e per la restante parte sulle quote destinate ai fondi interprofessionali per la formazione continua;
e) in luogo di quanto previsto all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, utilizzo delle risorse finanziarie stanziate, per l'anno 2012, ai fini dell'attribuzione degli sgravi contributivi sulle retribuzioni previste dalla contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 1, commi 67 e 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e rimaste inutilizzate, pari a 103.899.045 euro, le quali sono appositamente riversate all'entrata del bilancio dello Stato;
f) riduzione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014, del Fondo di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 e successive modificazioni, con conseguente rideterminazione dello stesso Fondo nell'importo di 557 milioni di euro per l'anno 2014 medesimo;
g) per 50 milioni di euro mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, (( che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che, conseguentemente, sono acquisite, nel predetto limite di 50 milioni di euro, al bilancio dello Stato )).
3. Le somme di cui all'articolo 1, comma 12, lettere a) e b), del decreto-legge n. 76 del 2013 non sono ulteriormente suddivise tra le regioni. All'articolo 1, comma 12, lettera b), del decreto-legge n. 76 del 2013, le parole «(( , ripartiti )) tra le Regioni sulla base dei criteri di riparto dei Fondi strutturali» sono (( soppresse )).
Al fine di completare l'erogazione dei trattamenti di competenza dell'anno 2013, il limite di spesa di cui all'articolo 3, comma 17, della legge 28 giugno 2012, n. 92, per il medesimo anno e' incrementato di 8 milioni di euro a carico del (( Fondo sociale per occupazione e formazione )) di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5. All'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole «, per l'anno 2013,» sono soppresse.
6. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni e' incrementato di 151,2 milioni di euro per l'anno 2014 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017.
Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 18, comma 1, del decreto legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
nella legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Misure urgenti per il
sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale.):
"Art. 18. Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali
1. In considerazione della eccezionale crisi economica
internazionale e della conseguente necessita' della
riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili,
fermi i criteri di ripartizione territoriale e le
competenze regionali, nonche' quanto previsto ai sensi
degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, presieduto in maniera
non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza
con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del
Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
e' istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale
affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione,
nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento
degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla
normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal
CIPE alla formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per
la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di
risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le
infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione
tecnologica e le infrastrutture strategiche per la
mobilita';
b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.".
- Si riporta l'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della
legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e
integrazioni (Disposizioni in materia di riforma del
mercato del lavoro in una prospettiva di crescita):
"Art. 2. Ammortizzatori sociali
64. Al fine di garantire la graduale transizione verso
il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori
sociali di cui alla presente legge, assicurando la gestione
delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di
debolezza dei livelli produttivi del Paese, per gli anni
2013-2016 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
puo' disporre, sulla base di specifici accordi governativi
e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla
normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di
continuita', di trattamenti di integrazione salariale e di
mobilita', anche con riferimento a settori produttivi e ad
aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal
fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, come rifinanziato dal comma 65 del presente articolo.
65. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e'
incrementata di euro 1.000 milioni per ciascuno degli anni
2013 e 2014, di euro 700 milioni per l'anno 2015 e di euro
400 milioni per l'anno 2016.
66. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate
alla concessione, in deroga alla normativa vigente, anche
senza soluzione di continuita', di trattamenti di
integrazione salariale e di mobilita', i trattamenti
concessi ai sensi dell'articolo 33, comma 21, della legge
12 novembre 2011, n. 183, nonche' ai sensi del comma 64 del
presente articolo possono essere prorogati, sulla base di
specifici accordi governativi e per periodi non superiori a
dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di
cui al periodo precedente e' ridotta del 10 per cento nel
caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda
proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive.
I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe
successive alla seconda, possono essere erogati
esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi
di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione
professionale. Bimestralmente il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali invia al Ministero dell'economia e
delle finanze una relazione sull'andamento degli impegni
delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga.".
- Si riporta l'articolo 1, comma 12, del decreto legge
28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 99 (Primi interventi urgenti per la
promozione dell'occupazione, in particolare giovanile,
della coesione sociale, nonche' in materia di Imposta sul
valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti):
"Art. 1. Incentivi per nuove assunzioni a tempo
indeterminato di lavoratori giovani
12. Le risorse di cui al comma 1, destinate al
finanziamento dell'incentivo straordinario di cui al
medesimo comma, sono determinate:
a) nella misura di 100 milioni di euro per l'anno 2013,
150 milioni di euro per l'anno 2014, 150 milioni di euro
per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per l'anno 2016, per
le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata,
Calabria, Sardegna e Sicilia, a valere sulla corrispondente
riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di
cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 gia' destinate ai
Programmi operativi 2007/2013, nonche', per garantirne il
tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del
medesimo Fondo di rotazione gia' destinate agli interventi
del Piano di Azione Coesione, ai sensi dell'articolo 23,
comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, previo
consenso, per quanto occorra, della Commissione europea. Le
predette risorse sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate alle finalita' di cui al
presente articolo ai sensi del comma 13;
b) nella misura di 48 milioni di euro per l'anno 2013,
98 milioni di euro per l'anno 2014, 98 milioni di euro per
l'anno 2015 e 50 milioni di euro per l'anno 2016, per le
restanti regioni.".
- Si riporta l'articolo 24, comma 27, del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Disposizioni urgenti
per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici):
"Art. 24. Disposizioni in materia di trattamenti
pensionistici
27. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e' istituito un Fondo per il finanziamento di
interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi
e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne. Il
Fondo e' finanziato per l'anno 2012 con 200 milioni di
euro, con 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni
2013 e 2014 e con 240 milioni di euro per l'anno 2015. Con
decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono definiti i criteri e le modalita' istitutive del
predetto Fondo.".
Si riporta l'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978,
n. 845 (Legge-quadro in materia di formazione
professionale):
"Art. 25.Istituzione di un Fondo di rotazione.
Per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo e al
Fondo regionale europeo dei progetti realizzati dagli
organismi di cui all'articolo precedente, e' istituito,
presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
con l'amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio,
ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n.
1041 , un Fondo di rotazione.
Per la costituzione del Fondo di rotazione, la cui
dotazione e' fissata in lire 100 miliardi, si provvede a
carico del bilancio dello Stato con l'istituzione di un
apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno
1979.
A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio
1979, le aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a 5)
dell'articolo 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 ,
convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974,
n. 114, e modificato dall'articolo 11 della legge 3 giugno
1975, n. 160 , sono ridotte:
1) dal 4,45 al 4,15 per cento;
2) dal 4,45 al 4,15 per cento;
3) dal 3,05 al 2,75 per cento;
4) dal 4,30 al 4 per cento;
5) dal 6,50 al 6,20 per cento.
Con la stessa decorrenza l'aliquota del contributo
integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro
la disoccupazione involontaria ai sensi dell'articolo 12
della legge 3 giugno 1975, n. 160 , e' aumentata in misura
pari allo 0,30 per cento delle retribuzioni soggette
all'obbligo contributivo.
I due terzi delle maggiori entrate derivanti
dall'aumento contribuitivo di cui al precedente comma
affluiscono al Fondo di rotazione. Il versamento delle
somme dovute al Fondo e' effettuato dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale con periodicita' trimestrale.
La parte di disponibilita' del Fondo di rotazione non
utilizzata al termine di ogni biennio, a partire da quello
successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge, rimane acquisita alla gestione per l'assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.
Alla copertura dell'onere di lire 100 miliardi,
derivante dall'applicazione della presente legge
nell'esercizio finanziario 1979, si fara' fronte mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo
9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro per l'anno finanziario anzidetto.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Le somme di cui ai commi precedenti affluiscono in
apposito conto corrente infruttifero aperto presso la
tesoreria centrale e denominato «Ministero del lavoro e
della previdenza sociale - somme destinate a promuovere
l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti realizzati
dagli organismi di cui all'articolo 8 della decisione del
consiglio delle Comunita' europee numero 71/66/CEE del 1°
febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del
20 dicembre 1977».".
Si riporta l'articolo 1, commi 67 e 68 della legge 24
dicembre 2007, n. 247 e successive modificazioni (Norme di
attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza,
lavoro e competitivita' per favorire l'equita' e la
crescita sostenibili, nonche' ulteriori norme in materia di
lavoro e previdenza sociale):
"Art. 1. (Omissis).
67. Con effetto dal 1° gennaio 2008 e' abrogato
l'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,
n. 135. E' istituito, nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un Fondo
per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare
la contrattazione di secondo livello con dotazione
finanziaria pari a 650 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2008-2010. E' concesso, a domanda da parte delle
imprese, nel limite delle risorse del predetto Fondo, uno
sgravio contributivo relativo alla quota di retribuzione
imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge
30 aprile 1969, n. 153, costituita dalle erogazioni
previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali,
ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la
corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia
correlata dal contratto collettivo medesimo alla
misurazione di incrementi di produttivita', qualita' e
altri elementi di competitivita' assunti come indicatori
dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.
Il predetto sgravio e' concesso sulla base dei seguenti
criteri:
a) l'importo annuo complessivo delle erogazioni di cui
al presente comma ammesse allo sgravio e' stabilito entro
il limite massimo del 5 per cento della retribuzione
contrattuale percepita;
b) con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla
lettera a), lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti
dai datori di lavoro e' fissato nella misura di 25 punti
percentuali;
c) con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla
lettera a), lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti
dai lavoratori e' pari ai contributi previdenziali a loro
carico sulla stessa quota di erogazioni di cui alla lettera
a).
68. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita'
di attuazione del comma 67, anche con riferimento
all'individuazione dei criteri di priorita' sulla base dei
quali debba essere concessa, nel rigoroso rispetto dei
limiti finanziari previsti, l'ammissione al beneficio
contributivo, e con particolare riguardo al monitoraggio
dell'attuazione, al controllo del flusso di erogazioni e al
rispetto dei tetti di spesa. A decorrere dall'anno 2012 lo
sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore
di lavoro e' concesso secondo i criteri di cui al comma 67
e con la modalita' di cui al primo periodo del presente
comma, a valere sulle risorse, pari a 650 milioni di euro
annui, gia' presenti nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relative al
Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per
incentivare la contrattazione di secondo livello.".
Si riporta l'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):
"Art. 148 . Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni
amministrative irrogate dall'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato.
1. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative
irrogate dall'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato sono destinate ad iniziative a vantaggio dei
consumatori.
2. Le entrate di cui al comma 1 possono essere
riassegnate anche nell'esercizio successivo con decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica ad un apposito fondo iscritto nello stato di
previsione del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato per essere destinate alle iniziative di
cui al medesimo comma 1, individuate di volta in volta con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentite le competenti Commissioni
parlamentari.
2-bis. Limitatamente all'anno 2001, le entrate di cui
al comma 1 sono destinate alla copertura dei maggiori oneri
derivanti dalle misure antinflazionistiche dirette al
contenimento dei prezzi dei prodotti petroliferi.".
Si riporta l'articolo 3, comma 17, della legge 28
giugno 2012, n.92 (Disposizioni in materia di riforma del
mercato del lavoro in una prospettiva di crescita):
"Art. 3. Tutele in costanza di rapporto di lavoro
17. In via sperimentale per ciascuno degli anni 2013,
2014 e 2015 l'indennita' di cui all'articolo 2, comma 1,
della presente legge e' riconosciuta ai lavoratori sospesi
per crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso
dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 4, e
subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno
alla misura del 20 per cento dell'indennita' stessa a
carico dei fondi bilaterali di cui al comma 14, ovvero a
carico dei fondi di solidarieta' di cui al comma 4 del
presente articolo. La durata massima del trattamento non
puo' superare novanta giornate da computare in un biennio
mobile. Il trattamento e' riconosciuto nel limite delle
risorse non superiore a 20 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2013, 2014 e 2015; al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
Si riporta l'articolo 1, comma 253, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilita' 2013), come modificato dalla presente legge.
"Art. 1. (Omissis).
253. La riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai
Fondi strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di azione e
coesione puo' prevedere il finanziamento di ammortizzatori
sociali in deroga nelle Regioni, connessi a misure di
politica attiva e ad azioni innovative e sperimentali di
tutela dell'occupazione. In tal caso il Fondo sociale per
l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma
1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, gia' Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1,
comma 7, della legge 19 luglio 1993, n. 236, e'
incrementato della parte di risorse relative al
finanziamento nelle medesime Regioni da cui i fondi
provengono, degli ammortizzatori sociali in deroga. La
parte di risorse relative alle misure di politica attiva e'
gestita dalle Regioni interessate. Dalla attuazione delle
disposizioni di cui al presente comma non derivano nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.".
Si riporta l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154, (Disposizioni urgenti per il
contenimento della spesa sanitaria e in materia di
regolazioni contabili con le autonomie locali) convertito,
con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189:
"Art. 6. Disposizioni finanziarie e finali
(Omissis).
1. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per
le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.".
 
Art. 41

Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale nella
regione Calabria e Regione Campania

1. Al fine di consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante dagli oneri relativi all'esercizio 2013 posti a carico del bilancio della regione e concernenti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale, nonche' di assicurare per il biennio 2014-2015 un contributo straordinario per la copertura dei costi del sistema di mobilita' regionale di trasporto pubblico locale, la regione Calabria e' autorizzata ad utilizzare, (( nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, )) le risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2007-2013 nel limite massimo di 40 milioni di euro per il 2014, di cui 20 milioni a copertura degli oneri relativi all'esercizio 2013, e di 20 milioni di euro per il 2015, a condizione che vengano implementate le misure che la regione deve attuare ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un piu' rapido raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei costi rispetto ai ricavi effettivi, in linea con quanto stabilito con il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. A tal fine la regione Calabria integra, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il piano di riprogrammazione di cui al comma 4 del medesimo articolo 16-bis, da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Il piano di cui al comma 1 deve prevedere il contenimento dei corrispettivi a treno/km prodotti, attuato tramite iniziative di razionalizzazione dell'offerta e riqualificazione dei servizi, misure di efficientamento coerenti, per il servizio ferroviario, con i corrispettivi medi a treno/km registrati nelle regioni, e, per il servizio su gomma, un corrispettivo medio a bus/km che rispecchi la media rilevata nelle principali regioni italiane. Il piano deve altresi' prevedere la fissazione di tariffe che tengano conto della tariffa media applicata a livello nazionale per passeggero/km, ed inoltre un rapporto tra ricavi da traffico e corrispettivo da regione non inferiore al 20 per cento. Il piano deve dimostrare che, stanti le misure di efficientamento adottate e tenuti fermi gli standard di qualita', la prosecuzione nell'erogazione del servizio di trasporto pubblico locale dall'anno 2016 avvenga senza ulteriori contributi straordinari. Per l'erogazione del contributo straordinario di cui al comma 1 relativo alle annualita' 2014 e 2015, la regione Calabria deve dimostrare l'effettiva attuazione delle misure previste in termini di diminuzione del corrispettivo necessario a garantire l'erogazione del servizio per le rispettive annualita'.
3. Le risorse sono rese disponibili, entro il predetto limite di 60 milioni di euro complessivi, previa rimodulazione degli interventi gia' programmati a valere sulle risorse stesse.
4. Per il 2014, le risorse finalizzate alla copertura degli oneri relativi all'esercizio 2013 sono disponibili, nel limite di 20 milioni di euro, previa delibera della Giunta regionale di rimodulazione delle risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, adottata previo parere favorevole dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, successivamente alla presentazione del piano di cui al comma 1.
5. Al fine di consentire la efficace prosecuzione delle attivita' del piano di rientro di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, non e' consentito intraprendere azioni esecutive, anche concorsuali, ivi compresi gli atti di intervento nelle procedure esecutive pendenti alla data predetta, nei confronti delle societa' di cui all'articolo 16, comma 7, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, ne' sulle risorse di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, all'articolo 16, comma 9, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, nonche' all'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, destinate alla Regione Campania. I pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e i terzi pignorati, i quali possono disporre delle somme per le finalita' istituzionali delle societa' di cui al primo periodo.
Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 16-bis del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante
"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario.":
"Art. 16-bis Fondo nazionale per il concorso
finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico
locale.
1. A decorrere dall'anno 2013 e' istituito il Fondo
nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli
oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario,
nelle regioni a statuto ordinario. Il Fondo e' alimentato
da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise
sul gasolio per autotrazione e sulla benzina. L'aliquota di
compartecipazione e' applicata alla previsione annuale del
predetto gettito, iscritta nel pertinente capitolo dello
stato di previsione dell'entrata, ed e' stabilita, entro il
31 gennaio 2013, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, in misura tale da assicurare, per ciascuno
degli anni 2013 e 2014 e a decorrere dal 2015,
l'equivalenza delle risorse del Fondo stesso al risultato
della somma, per ciascuno dei suddetti anni, delle seguenti
risorse:
a) 465 milioni di euro per l'anno 2013, 443 milioni di
euro per l'anno 2014, 507 milioni di euro annui a decorrere
dal 2015;
b) risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito
dell'accisa sul gasolio per autotrazione e dell'accisa
sulla benzina, per l'anno 2011, di cui agli articoli 1,
commi da 295 a 299, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
successive modificazioni, e 3, comma 12, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, al netto della quota di accisa sulla
benzina destinata al finanziamento corrente del Servizio
sanitario nazionale;
c) risorse derivanti dallo stanziamento iscritto nel
fondo di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni,
ivi comprese quelle di cui all'articolo 30, comma 3, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al
comma 1 sono abrogati:
a) il comma 12 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre
1995, n. 549;
b) i commi da 295 a 299 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni;
c) il comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni;
d) il comma 3 dell'articolo 30 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della
legislazione vigente all'Autorita' di regolazione dei
trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e successive modificazioni, entro il 31 gennaio
2013, sono definiti i criteri e le modalita' con cui
ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le
risorse del Fondo di cui al comma 1. I criteri sono
definiti, in particolare, tenendo conto del rapporto tra
ricavi da traffico e costi dei servizi previsto dalla
normativa nazionale vigente in materia di servizi di
trasporto pubblico locale e di servizi ferroviari
regionali, salvaguardando le esigenze della mobilita' nei
territori anche con differenziazione dei servizi, e sono
finalizzati a incentivare le regioni e gli enti locali a
razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e la
gestione dei servizi medesimi mediante:
a) un'offerta di servizio piu' idonea, piu' efficiente
ed economica per il soddisfacimento della domanda di
trasporto pubblico;
b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da
traffico e costi operativi;
c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in
eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente
incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda
elevata;
d) la definizione di livelli occupazionali appropriati;
e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e
di verifica.
4. Entro quattro mesi dalla data di emanazione del
decreto di cui al comma 3, le regioni a statuto ordinario,
al fine di ottenere assegnazioni di contributi statali
destinati a investimenti o a servizi in materia di
trasporto pubblico locale e ferrovie regionali, procedono,
in conformita' con quanto stabilito con il medesimo decreto
di cui al comma 3, all'adozione di un piano di
riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e
di trasporto ferroviario regionale, rimodulano i servizi a
domanda debole e sostituiscono, entro centottanta giorni
dalla predetta data, le modalita' di trasporto da ritenere
diseconomiche, in relazione al mancato raggiungimento del
rapporto tra ricavi da traffico e costi del servizio al
netto dei costi dell'infrastruttura, previsto dall'articolo
19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
422, con quelle piu' idonee a garantire il servizio nel
rispetto dello stesso rapporto tra ricavi e costi. A
seguito della riprogrammazione, rimodulazione e
sostituzione di cui al presente comma, i contratti di
servizio gia' stipulati da aziende di trasporto, anche
ferroviario, con le singole regioni a statuto ordinario,
sono oggetto di revisione.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare, sentita la Conferenza unificata,
entro il 30 giugno di ciascun anno, sono ripartite le
risorse del Fondo di cui al comma 1, previo espletamento
delle verifiche effettuate sugli effetti. prodotti dal
piano di riprogrammazione dei servizi, di cui al comma 4,
nell'anno precedente. Per l'anno 2013 il riparto delle
risorse e' effettuato sulla base dei criteri e delle
modalita' previsti dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui al comma 3, previa adozione del piano
di riprogrammazione di cui al comma 4 da parte delle
regioni a statuto ordinario.
6. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al
comma 5, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, e'
ripartito a titolo di anticipazione tra le regioni a
statuto ordinario il 60 per cento dello stanziamento del
Fondo di cui al comma 1. Le risorse ripartite sono oggetto
di integrazione, di saldo o di compensazione con gli anni
successivi a seguito dei risultati delle verifiche di cui
al comma 3, lettera e), effettuate attraverso gli strumenti
di monitoraggio. La relativa erogazione a favore delle
regioni a statuto ordinario e' disposta con cadenza
mensile.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le aziende di
trasporto pubblico locale e le aziende esercenti servizi
ferroviari di interesse regionale e locale trasmettono, per
via telematica e con cadenza semestrale all'Osservatorio
istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, i dati economici e
trasportistici, che lo stesso Osservatorio provvede a
richiedere con adeguate garanzie di tutela dei dati
commerciali sensibili, utili a creare una banca di dati e
un sistema informativo per la verifica dell'andamento del
settore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. I dati devono essere certificati con le
modalita' indicate con apposito decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro
dell'interno. I contributi pubblici e i corrispettivi dei
contratti di servizio non possono essere erogati alle
aziende di trasporto pubblico e ferroviario che non
trasmettono tali dati secondo le modalita' indicate.
8. Le risorse di cui al comma 1 non possono essere
destinate a finalita' diverse da quelle del finanziamento
del trasporto pubblico locale, anche ferroviario. Ferme
restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione
vigente all'Autorita' di regolazione dei trasporti, di cui
all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e successive modificazioni, il monitoraggio
sui costi e sulle modalita' complessive di erogazione del
servizio in ciascuna regione e' svolto dall'Osservatorio di
cui al comma 7 del presente articolo, in conformita' alle
disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui al comma 3.
9. La regione non puo' avere completo accesso al Fondo
di cui al comma 1 se non assicura l'equilibrio economico
della gestione e l'appropriatezza della gestione stessa,
secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono
stabilite, per l'ipotesi di squilibrio economico:
a) le modalita' di redazione del piano di
riprogrammazione dei servizi, anche con la previsione
dell'eventuale nomina di commissari ad acta;
b) la decadenza dei direttori generali degli enti e
delle societa' regionali che gestiscono il trasporto
pubblico locale;
c) le verifiche sull'attuazione del piano e dei
relativi programmi operativi, anche con l'eventuale nomina
di commissari ad acta.".
Il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,
recante "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di
funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale,
a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo
1997, n. 59" e' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 287 del 10 dicembre 1997.
Si riporta il testo dell'articolo 16, commi 5, 7 e 9,
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante
"Misure urgenti per la crescita del Paese":
"Art. 16 Disposizioni urgenti per la continuita' dei
servizi di trasporto
(OMISSIS).
5. Il Commissario ad acta nominato ai sensi
dell'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, per l'attuazione delle misure relative
alla razionalizzazione e al riordino delle societa'
partecipate regionali, recate dal piano di stabilizzazione
finanziaria della Regione Campania approvato con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 marzo
2012, al fine di consentire l'efficace realizzazione del
processo di separazione tra l'esercizio del trasporto
ferroviario regionale e la proprieta', gestione e
manutenzione della rete, anche in applicazione
dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, salvaguardando i livelli essenziali delle
prestazioni e la tutela dell'occupazione, effettua, entro
30 giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto-legge, una ricognizione della consistenza dei
debiti e dei crediti delle societa' esercenti il trasporto
regionale ferroviario e delle societa' capogruppo. Nei
successivi 60 giorni, sulla base delle risultanze dello
stato dei debiti e dei crediti, il Commissario elabora un
piano di rientro dal disavanzo accertato e un piano dei
pagamenti, alimentato dalle risorse regionali disponibili
in bilancio e dalle entrate conseguenti all'applicazione
delle disposizioni di cui al comma 9, della durata massima
di 60 mesi, da sottoporre all'approvazione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero
dell'economia e delle finanze. Il piano di rientro dovra'
individuare gli interventi necessari al perseguimento delle
finalita' sopra indicate e all'equilibrio economico delle
suddette societa', nonche' le necessarie azioni di
riorganizzazione, riqualificazione o potenziamento del
sistema di mobilita' regionale su ferro.
OMISSIS
7. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attivita'
di cui al comma 5 e l'efficienza e continuita' del servizio
di trasporto secondo le modalita' di cui al comma 6, per un
periodo di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge non possono essere intraprese o
proseguite azioni esecutive, anche concorsuali, nei
confronti delle societa' a partecipazione regionale
esercenti il trasporto ferroviario regionale ed i
pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti
debitori e i terzi pignorati, i quali possono disporre
delle somme per le finalita' istituzionali delle stesse
societa'. I relativi debiti insoluti producono, nel
suddetto periodo di dodici mesi, esclusivamente gli
interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice
civile, fatti salvi gli accordi tra le parti che prevedono
tassi di interesse inferiori.
OMISSIS.
9. A copertura dei debiti del sistema di trasporto
regionale su ferro, nel rispetto degli equilibri di finanza
pubblica e previa approvazione dei piani di cui al comma 5,
la Regione Campania puo' utilizzare, per gli anni 2012 e
2013, le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione,
di cui alla delibera CIPE n. 1/2009 del 6 marzo 2009,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno
2009, ad esse assegnate, entro il limite complessivo di 200
milioni di euro. A decorrere dall'anno 2013,
subordinatamente al mancato verificarsi dei presupposti per
l'aumento delle misure di cui all'articolo 2, comma 86,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il predetto aumento
automatico e' destinato alla ulteriore copertura del piano
di rientro di cui al comma 5. A decorrere dal medesimo
anno, per garantire la completa copertura del piano di
rientro, nel caso in cui si verifichino i presupposti per
l'aumento delle misure di cui all'articolo 2, comma 86,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'incremento nelle
misure fisse ivi previsto e' raddoppiato. Il Ministero
delle infrastrutture comunica al Ministero dell'economia e
delle finanze e all'Agenzia delle entrate, il verificarsi
delle condizioni per l'applicazione del predetto incremento
automatico.
(OMISSIS).".
Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 13, del
decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, recante
"Primi interventi urgenti per la promozione
dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione
sociale, nonche' in materia di Imposta sul valore aggiunto
(IVA) e altre misure finanziarie urgenti.":
"Art. 11. Disposizioni in materia fiscale e di impegni
internazionali e altre misure urgenti
(OMISSIS).
13. La quota dell'anticipazione di euro 1.452.600.000,
attribuita alla Regione Campania con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze 14 maggio 2013, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2013, non
utilizzata per il pagamento dei debiti di cui all'articolo
2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e'
destinata, nei limiti di cui al comma 14, alla copertura
della parte del piano di rientro, di cui all'articolo 16,
comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
134, non finanziata con le risorse di cui al primo periodo
del comma 9 dell'articolo 16 del medesimo decreto-legge n.
83 del 2012 e di cui al comma 9-bis dell'articolo 1 del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213,
destinate alla regione Campania.
OMISSIS."
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 9-bis, del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213,
recante: "Disposizioni urgenti in materia di finanza e
funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori
disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio
2012.":
"Art. 1 Rafforzamento della partecipazione della Corte
dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle
regioni
(OMISSIS).
9-bis. Al fine di agevolare la rimozione degli
squilibri finanziari delle regioni che adottano, o abbiano
adottato, il piano di stabilizzazione finanziaria, ai sensi
dell'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, approvato dal Ministero dell'economia
e delle finanze, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo di
rotazione, con una dotazione di 50 milioni di euro,
denominato «Fondo di rotazione per la concessione di
anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio
finanziario», finalizzato a concedere anticipazioni di
cassa per il graduale ammortamento dei disavanzi e dei
debiti fuori bilancio accertati, nonche' per il concorso al
sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del citato
piano di stabilizzazione finanziaria ovvero per la regione
Campania al finanziamento del piano di rientro di cui al
comma 5 dell'articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134.
(OMISSIS).".
 
Art. 42
Disposizioni in materia di finanza delle Regioni

1. Al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, all'articolo 46, comma 6, le parole: «31 ottobre 2014», sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2014» e dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. Le Regioni a statuto ordinario, in base a quanto stabilito dall'intesa sancita, ai sensi del comma 6, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 29 maggio 2014, sono tenute per l'anno 2014 ad effettuare, fermo restando il rispetto dei vincoli del patto di stabilita' interno, come modificati dal comma 7-quater, le spese nei confronti dei beneficiari, a valere sulle seguenti autorizzazioni di spesa:
a) articolo 1, comma 260, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per le istituzioni scolastiche paritarie, per un importo complessivamente pari a 100 milioni di euro;
b) articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e articolo 1, comma 259, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per il diritto allo studio, per un importo complessivamente pari a 150 milioni di euro;
c) articolo 1 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, per contributi e benefici a favore degli studenti, anche con disabilita', per un importo complessivamente pari a 15 milioni di euro;
d) articolo 9, comma 4-bis, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, per il fondo per il diritto al lavoro dei disabili per un importo complessivamente pari a 20 milioni di euro;
e) articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per l'erogazione gratuita di libri di testo per un importo complessivamente pari a 80 milioni di euro;
f) articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per il materiale rotabile per un importo complessivamente pari a 135 milioni di euro.
7-ter. Le Regioni attestano l'effettuazione delle spese di cui al comma 7-bis, nell'ambito della certificazione di cui all'articolo 1, comma 461, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Le regioni che, sulla base della certificazione di cui al periodo precedente, risultino non aver effettuato integralmente la spesa, versano (( all'entrata del bilancio dello Stato la quota di spesa non effettuata )).
7-quater. Per l'anno 2014, non si applicano le esclusioni dai vincoli del patto di stabilita' interno previste dalle seguenti disposizioni:
a) articolo 1, comma 260, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
b) articolo 1, comma 4, e articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
c) articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Conseguentemente, per l'anno 2014, non si applica il comma 7 del presente articolo.».
2. Al comma 517 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole «30 giugno 2014» sono sostituite da «15 ottobre 2014».
3. Al comma 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, aggiungere, alla fine, il seguente periodo «Per l'anno 2014, il termine del 1 marzo, di cui al primo periodo, e' posticipato al 30 settembre e il termine del 15 marzo, di cui al secondo periodo, e' posticipato al 15 ottobre».
4. All'articolo 1, comma 525, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole «30 aprile 2014» sono sostituite dalle seguenti «31 ottobre 2014». Inoltre, alla fine del medesimo comma e' aggiunto il seguente periodo: «Nelle more della individuazione delle risorse di cui al primo periodo, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili, gli ammontari di spesa indicati con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.».
5. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, in applicazione della normativa vigente e dell'Accordo sottoscritto il 9 giugno 2014 fra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della regione Siciliana, l'obiettivo di patto di stabilita' interno della regione Siciliana, di cui al comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' determinato in 5.786 milioni di euro per l'anno 2014 e in 5.665 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. I predetti obiettivi, per gli anni 2014-2017, possono essere rideterminati in conseguenza di nuovi contributi alla finanza pubblica posti a carico delle autonomie speciali con legge statale. Per gli anni 2014-2017 non si applica alla regione Siciliana quanto disposto dagli ultimi due periodi del comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Dai predetti obiettivi sono escluse le sole spese individuate dal citato Accordo del 9 giugno 2014.
6. Gli accantonamenti previsti dalla normativa vigente per l'anno 2014 a valere sulle quote di compartecipazione della regione Siciliana ai tributi erariali sono ridotti in misura corrispondente all'ammontare delle entrate riservate all'erario dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e da restituire alla predetta Regione per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 241 del 31 ottobre 2012.
7. La regione Siciliana nel 2014 non puo' impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanita', in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nel triennio 2011-2013. Nell'ambito della certificazione di cui al comma 461 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la regione comunica al Ministero dell'economia e delle finanze il rispetto del predetto limite.
8. Gli effetti positivi in termini di indebitamento netto e fabbisogno derivanti dall'applicazione del comma 5, pari a (( 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017 )), alimentano il «Fondo Rapporti finanziari con le autonomie speciali» istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
9. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, in applicazione della normativa vigente e dell'Accordo sottoscritto il 21 luglio 2014 fra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della regione Sardegna, l'obiettivo di patto di stabilita' interno della regione Sardegna, di cui al comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' determinato in 2.696 milioni di euro per l'anno 2014. Dall'obiettivo 2014 sono escluse le sole spese previste dalla normativa statale vigente e le spese per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale erogati da Trenitalia s.p.a.
10. A decorrere dall'anno 2015 la regione Sardegna consegue il pareggio di bilancio come definito dall'articolo 9 della legge n. 243 del 2012. A decorrere dal 2015 alla regione Sardegna non si (( applicano )) il limite di spesa di cui al comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e le disposizioni in materia di patto di stabilita' interno in contrasto con il pareggio di bilancio di cui al primo periodo. Restano ferme le disposizioni in materia di monitoraggio, certificazione e sanzioni previsti dai commi 460, 461 e 462 dell'articolo 1 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 228.
11. Non si applica alla regione Sardegna quanto disposto dagli ultimi due periodi del comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
12. La regione Sardegna nel 2014 non puo' impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanita', in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nel triennio 2011-2013. Nell'ambito della certificazione di cui al comma 461 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la regione comunica al Ministero dell'economia e delle finanze il rispetto del predetto limite.
13. Gli oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno derivanti dall'applicazione dei commi 9 e 10 del presente articolo, pari a 320 milioni di euro annui, trovano compensazione per pari importo sul «Fondo Rapporti finanziari con le autonomie speciali» di cui al comma 8 del presente articolo.
14. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(( 14-bis. Per l'anno 2014, al fine di consentire l'accelerazione delle procedure per l'intesa finalizzata alla determinazione dei fabbisogni standard regionali in materia di sanita', le regioni di riferimento di cui al comma 5 dell'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono quelle stabilite nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 5 dicembre 2013.
14-ter. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per l'anno 2014, in via transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce il riparto della quota premiale di cui al presente comma, tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Limitatamente all'anno 2014, la percentuale indicata al citato articolo 15, comma 23, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e' pari all'1,75 per cento».
14-quater. Per l'anno 2014, le riserve di cui all'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, afferenti al territorio della regione Sardegna, sono finalizzate alla riduzione dei debiti commerciali contratti dalla medesima regione.
14-quinquies. Alla copertura dell'onere di cui al comma 14-quater in termini di saldo netto da finanziare, pari a 230 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, utilizzando la dotazione per l'anno 2014 della «Sezione per assicurare la liquidita' alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2.760.000 euro per l'anno 2016, a 2.683.024 euro per l'anno 2017, a 2.605.123 euro per l'anno 2018 e a 2.526.288 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede, quanto a 2.376.000 euro per l'anno 2016, a 2.299.024 euro per l'anno 2017, a 2.221.123 euro per l'anno 2018 e a 2.142.288 euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 384.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2016, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
14-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))

Riferimenti normativi

Comma 1:

- Si riporta il testo del comma dal 6 alla fine
dell'articolo 46 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,
n. 89, recante "Misure urgenti per la competitivita' e la
giustizia sociale", come modificato dalla presente legge:
"Art. 46 (Concorso delle regioni e delle province
autonome alla riduzione della spesa pubblica)
(omissis)
6. Le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, in conseguenza dell'adeguamento dei propri
ordinamenti ai principi di coordinamento della finanza
pubblica introdotti dal presente decreto e a valere sui
risparmi derivanti dalle disposizioni ad esse direttamente
applicabili ai sensi dell'articolo 117, comma secondo,
della Costituzione, assicurano un contributo alla finanza
pubblica pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014 e di
750 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al
2017, in ambiti di spesa e per importi proposti in sede di
autocoordinamento dalle regioni e province autonome
medesime, tenendo anche conto del rispetto dei tempi di
pagamento stabiliti dalla direttiva 2011/7/UE, nonche'
dell'incidenza degli acquisti centralizzati, da recepire
con Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, entro il 31 maggio 2014, con
riferimento all'anno 2014 ed entro il 30 settembre 2014,
con riferimento agli anni 2015 e seguenti. In assenza di
tale Intesa entro i predetti termini, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, entro 20 giorni
dalla scadenza dei predetti termini, i richiamati importi
sono assegnati ad ambiti di spesa ed attribuiti alle
singoli regioni e Province autonome di Trento e Bolzano,
tenendo anche conto del Pil e della popolazione residente,
e sono eventualmente rideterminati i livelli di
finanziamento degli ambiti individuati e le modalita' di
acquisizione delle risorse da parte dello Stato.
7. Il complesso delle spese finali espresse in termini
di competenza eurocompatibile di ciascuna regione a statuto
ordinario, di cui al comma 449-bis dell'articolo 1 della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' ridotto per ciascuno
degli anni dal 2014 al 2017, tenendo conto degli importi
determinati ai sensi del comma 6.
7-bis. Le Regioni a statuto ordinario, in base a quanto
stabilito dall'intesa sancita, ai sensi del comma 6, dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
nella seduta del 29 maggio 2014, sono tenute per l'anno
2014 ad effettuare, fermo restando il rispetto dei vincoli
del patto di stabilita' interno, come modificati dal comma
7-quater, le spese nei confronti dei beneficiari, a valere
sulle seguenti autorizzazioni di spesa:
a) articolo 1, comma 260, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, per le istituzioni scolastiche paritarie, per un
importo complessivamente pari a 100 milioni di euro;
b) articolo 2 del decreto legge 12 settembre 2013, n.
104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre
2013, n. 128, e articolo 1, comma 259, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, per il diritto allo studio, per un
importo complessivamente pari a 150 milioni di euro;
c) articolo 1 del decreto legge 12 settembre 2013, n.
104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre
2013, n. 128, per contributi e benefici a favore degli
studenti, anche con disabilita', per un importo
complessivamente pari a 15 milioni di euro;
d) articolo 9, comma 4-bis, del decreto legge 28 giugno
2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9
agosto 2013, n. 99, per il fondo per il diritto al lavoro
dei disabili per un importo complessivamente pari a 20
milioni di euro;
e) articolo 23, comma 5, del decreto legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, per l'erogazione gratuita di libri di
testo per un importo complessivamente pari a 80 milioni di
euro;
f) articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, per il materiale rotabile per un importo
complessivamente pari a 135 milioni di euro.
7-ter. Le Regioni attestano l'effettuazione delle spese
di cui al comma 7-bis, nell'ambito della certificazione di
cui all'articolo 1, comma 461, della legge 24 dicembre
2012, n. 228. Le regioni che, sulla base della
certificazione di cui al periodo precedente, risultino non
aver effettuato integralmente la spesa, versano all'entrata
del bilancio dello Stato la quota di spesa non effettuata.
7-quater. Per l'anno 2014, non si applicano le
esclusioni dai vincoli del patto di stabilita' interno
previste dalle seguenti disposizioni:
a) articolo 1, comma 260, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147;
b) articolo 1, comma 4, e articolo 2, comma 2, del
decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con
modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
c) articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147.
Conseguentemente, per l'anno 2014, non si applica il
comma 7 del presente articolo."
Comma 2:
- Si riporta il testo del comma 517 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2014)", come modificato dalla
presente legge:
"Art. 1
(omissis)
517. Lo Stato, le regioni e le province autonome
possono, con accordo in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, da concludere entro il 15 ottobre
2014, individuare criteri e modalita' per il concorso alla
finanza pubblica da parte delle medesime regioni e province
autonome, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica come
complessivamente definiti. Con il predetto accordo le
regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano possono cedere alle regioni a statuto
ordinario spazi finanziari nell'ambito del patto di
stabilita' interno ovvero le somme ad esse dovute per gli
anni 2012 e 2013 per effetto dell'applicazione della
sentenza della Corte costituzionale 31 ottobre 2012, n.
241, mentre le regioni a statuto ordinario possono cedere
spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilita'
interno a favore delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano.
(omissis)"
Comma 3:

- Si riporta il testo dal comma 138 al comma 140 e dal
comma 144 al comma 146 dell'articolo 1 della legge 13
dicembre 2010, n. 220, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2011)", come modificato dalla presente
legge:
"Art. 1. (Gestioni previdenziali. Rapporti con le
regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle)
(omissis)
138. A decorrere dall'anno 2011, le regioni, escluse la
regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di
Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali
del proprio territorio a peggiorare il loro saldo
programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto
capitale e contestualmente e per lo stesso importo
procedono a rideterminare il proprio obiettivo
programmatico in termini di cassa o di competenza.
Attraverso la certificazione di cui al comma 145 le regioni
dichiarano che la rideterminazione del proprio obiettivo di
cassa e' stata realizzata attraverso una riduzione dei
pagamenti finali in conto capitale soggetti ai limiti del
patto e che la rideterminazione del proprio obiettivo di
competenza e' stata realizzata attraverso una riduzione
degli impegni correnti soggetti ai limiti del patto.
Nell'anno 2013 le regioni, escluse la regione Trentino-Alto
Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano,
possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio
a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un
aumento dei pagamenti in conto capitale e, contestualmente,
procedono a rideterminare i propri obiettivi programmatici
in termini di competenza eurocompatibile e di competenza
finanziaria, riducendoli dello stesso importo. Negli anni
2014 e 2015 le regioni, escluse la regione Trentino-Alto
Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano,
possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio
a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un
aumento dei pagamenti in conto capitale e, contestualmente,
procedono a rideterminare il proprio obiettivo
programmatico eurocompatibile.
138-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 138, le
regioni definiscono criteri di virtuosita' e modalita'
operative previo confronto in sede di Consiglio delle
autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti
regionali delle autonomie locali.
139. A decorrere dall'anno 2011, la regione
Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono autorizzare gli enti locali del proprio
territorio a peggiorare il loro saldo programmatico,
migliorando contestualmente il proprio saldo programmatico
per lo stesso importo.
140. Ai fini dell'applicazione dei commi 138 e 139, gli
enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI, alle regioni e
alle province autonome, entro il 1° marzo di ciascun anno,
l'entita' dei pagamenti che possono effettuare nel corso
dell'anno. Entro il termine del 15 marzo, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al
Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a
ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi
occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio
dei saldi di finanza pubblica. Per l'anno 2014, il termine
del 1 marzo, di cui al primo periodo, e' posticipato al 30
settembre e il termine del 15 marzo, di cui al secondo
periodo, e' posticipato al 15 ottobre.
(omissis)
144. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al
patto di stabilita' interno e per acquisire elementi
informativi utili per la finanza pubblica anche
relativamente alla loro situazione debitoria, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono
trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro
trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento,
utilizzando il sistema web appositamente previsto per il
patto di stabilita' interno nel sito web
«www.pattostabilita.rgs.tesoro.it», le informazioni
riguardanti sia la gestione di competenza sia quella di
cassa, attraverso un prospetto e con le modalita' definiti
con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
145. Ai fini della verifica del rispetto degli
obiettivi del patto di stabilita' interno, ciascuna regione
e provincia autonoma e' tenuta ad inviare, entro il termine
perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di
riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una
certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e
dal responsabile del servizio finanziario, secondo un
prospetto e con le modalita' definite dal decreto di cui al
comma 144. La mancata trasmissione della certificazione
entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce
inadempimento al patto di stabilita' interno. Nel caso in
cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo,
attesti il rispetto del patto, si applicano le sole
disposizioni di cui al comma 147, lettera c).
146. Le informazioni previste dai commi 144 e 145 sono
messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica, nonche' della Conferenza dei presidenti
delle regioni e delle province autonome, da parte del
Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalita'
e contenuti individuati tramite apposite convenzioni.
147. In caso di mancato rispetto del patto di
stabilita' interno relativo agli anni 20112013, fermo
restando quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 14 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la
regione o la provincia autonoma inadempiente non puo',
nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:
a) impegnare spese correnti, al netto delle spese per
la sanita', in misura superiore all'importo annuale minimo
dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;
c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi
titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi
compresi i rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa e di somministrazione, anche con riferimento
ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi'
divieto di stipulare contratti di servizio che si
configurino come elusivi della presente disposizione.
(omissis)"
Comma 4:

- Si riporta il testo del comma 525, dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2014)" come modificato dalla
presente legge:
"Art. 1
(omissis)
525. Nel caso di mancato versamento entro il predetto
termine del 31 marzo 2014, gli importi dovuti da ciascuna
regione sono portati in riduzione dalle risorse a qualunque
titolo dovute dallo Stato alle regioni a statuto ordinario,
escluse quelle destinate al finanziamento corrente del
Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per
le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale,
entro il termine del 31 ottobre 2014. Entro il termine del
15 aprile 2014 ciascuna regione puo' indicare al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato le risorse da assoggettare
a riduzione. Nelle more della individuazione delle risorse
di cui al primo periodo, il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad accantonare e rendere
indisponibili, gli ammontari di spesa indicati con Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze.
(omissis)"
Comma 5:
- Si riporta il testo del comma 454 dell'articolo 1
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (Legge di stabilita' 2013)":
"Art. 1
(omissis)
454. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi
di finanza pubblica, le regioni a statuto speciale, escluse
la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di
Trento e di Bolzano, concordano, con il Ministro
dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni dal
2013 al 2017, l'obiettivo in termini di competenza
eurocompatibile, determinato riducendo il complesso delle
spese finali in termini di competenza eurocompatibile
risultante dal consuntivo 2011:
a) degli importi indicati per il 2013 nella tabella di
cui all'articolo 32, comma 10, della legge 12 novembre
2011, n. 183;
b) del contributo previsto dall'articolo 28, comma 3,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in
legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della
legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato
dall'articolo 35, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, e dall'articolo 4, comma 11, del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
c) degli importi indicati nel decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, relativi al 2013, 2014, 2015
e 2016, emanato in attuazione dell'articolo 16, comma 3,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
d) degli importi indicati nella seguente tabella:



Regione o Provincia autonoma Importo (in milioni di euro)

Anno 2014 Anni 2015 - 2017

Trentino-Alto Adige 3 5

Provincia autonoma Bolzano/Bozen 43 61

Provincia autonoma Trento 42 59

Friuli-Venezia Giulia 93 131

Valle d'Aosta 12 16

Sicilia 222 311

Sardegna 85 120

Totale RSS 500 703;



d-bis) degli ulteriori contributi disposti a carico
delle autonomie speciali.
A tal fine, entro il 31 marzo di ogni anno, il
Presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al
Ministro dell'economia e delle finanze.
Per l'anno 2014 la proposta di Accordo di cui al
periodo precedente e' trasmessa entro il 30 giugno 2014.
(omissis)"
Comma 6:

- Il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito
con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
reca "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione
finanziaria e per lo sviluppo".
- Il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
reca "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici.".
Comma 7:

- Si riporta il testo dei commi 460, 461 e 462,
dell'articolo 1 della citata legge 24 dicembre 2012, n.
228, (Legge di stabilita' 2013):
"Art. 1
(omissis)
460. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al
patto di stabilita' interno e per acquisire elementi
informativi utili per la finanza pubblica anche
relativamente alla loro situazione debitoria, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando il
sistema web appositamente previsto per il patto di
stabilita' interno, le informazioni riguardanti le
modalita' di determinazione dei propri obiettivi e,
trimestralmente, entro trenta giorni dalla fine del periodo
di riferimento, le informazioni riguardanti la gestione di
competenza eurocompatibile, attraverso i prospetti e con le
modalita' definiti con decreto del predetto Ministero,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
461. Ai fini della verifica del rispetto degli
obiettivi del patto di stabilita' interno, ciascuna regione
e provincia autonoma e' tenuta ad inviare, entro il termine
perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di
riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una
certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e
dal responsabile del servizio finanziario, secondo i
prospetti e con le modalita' definite dal decreto di cui al
comma 460. La mancata trasmissione della certificazione
entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce
inadempimento al patto di stabilita' interno. Nel caso in
cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo,
attesti il rispetto del patto, si applicano le sole
disposizioni di cui al comma 462, lettera d).
462. In caso di mancato rispetto del patto di
stabilita' interno la Regione o la Provincia autonoma
inadempiente, nell'anno successivo a quello
dell'inadempienza:
a) e' tenuta a versare all'entrata del bilancio
statale, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la
trasmissione della certificazione relativa al rispetto del
patto di stabilita' interno, l'importo corrispondente alla
differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo
programmatico predeterminato. Nel 2013, per gli enti per i
quali il patto di stabilita' interno e' riferito al livello
della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli
scostamenti registrati in termini di competenza
eurocompatibile o di competenza finanziaria. In caso di
mancato versamento si procede, nei sessanta giorni
successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle
giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria
statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio
stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della
certificazione da parte dell'ente territoriale, si procede
al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria
statale sino a quando la certificazione non viene
acquisita. La sanzione non si applica nel caso in cui il
superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno
sia determinato dalla maggiore spesa per interventi
realizzati con la quota di finanziamento nazionale e
correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto
alla corrispondente spesa del 2011. Nel 2013 la sanzione
non si applica nel caso in cui il superamento degli
obiettivi del patto di stabilita' interno sia determinato
dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota
di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti
dell'Unione europea rispetto alla corrispondente spesa del
2011 considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo,
diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno
di riferimento, nonche', in caso di mancato rispetto del
patto di stabilita' nel triennio, dell'incidenza degli
scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del
triennio e gli obiettivi programmatici stessi;
b) non puo' impegnare spese correnti, al netto delle
spese per la sanita', in misura superiore all'importo
annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati
nell'ultimo triennio;
c) non puo' ricorrere all'indebitamento per gli
investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in
essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il
finanziamento degli investimenti devono essere corredati da
apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli
obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno
precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario
finanziario non puo' procedere al finanziamento o al
collocamento del prestito in assenza della predetta
attestazione;
d) non puo' procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale,
ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa e di somministrazione, anche con riferimento
ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi'
divieto di stipulare contratti di servizio che si
configurino come elusivi della presente disposizione;
e) e' tenuta a rideterminare le indennita' di funzione
ed i gettoni di presenza del Presidente e dei componenti
della Giunta con una riduzione del 30 per cento rispetto
all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.
(omissis)"
Comma 10:
- Si riporta il testo dell'articolo 9 della legge n.
243 del 2012, recante "Disposizioni per l'attuazione del
principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo
81, sesto comma, della Costituzione.":
"Art. 9 (Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli
enti locali)
1. I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province,
delle citta' metropolitane e delle province autonome di
Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando,
sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano:
a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di
cassa, tra le entrate finali e le spese finali;
b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di
cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse
le quote di capitale delle rate di ammortamento dei
prestiti.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4,
qualora, in sede di rendiconto di gestione, un ente di cui
al comma 1 del presente articolo registri un valore
negativo dei saldi di cui al medesimo comma 1, lettere a) e
b), adotta misure di correzione tali da assicurarne il
recupero entro il triennio successivo.
3. Eventuali saldi positivi sono destinati
all'estinzione del debito maturato dall'ente. Nel rispetto
dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea
e dell'equilibrio dei bilanci, i saldi positivi di cui al
primo periodo possono essere destinati anche al
finanziamento di spese di investimento con le modalita'
previste dall'articolo 10.
4. Con legge dello Stato sono definite le sanzioni da
applicare agli enti di cui al comma 1 nel caso di mancato
conseguimento dell'equilibrio gestionale sino al ripristino
delle condizioni di equilibrio di cui al medesimo comma 1,
lettere a) e b), da promuovere anche attraverso la
previsione di specifici piani di rientro.
5. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente
legge, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli
derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, la legge
dello Stato, sulla base di criteri analoghi a quelli
previsti per le amministrazioni statali e tenendo conto di
parametri di virtuosita', puo' prevedere ulteriori obblighi
a carico degli enti di cui al comma 1 in materia di
concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica del complesso delle amministrazioni pubbliche.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei
rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione."
Comma 14-bis:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 27 del
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, recante
"Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle
regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di
determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel
settore sanitario.":
"Art. 27 (Determinazione dei costi e dei fabbisogni
standard regionali)
1. Il Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa, ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, con la conferenza Stato-Regioni sentita la struttura
tecnica di supporto di cui all'articolo 3 dell'intesa
Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, determina annualmente,
sulla base della procedura definita nel presente articolo,
i costi e i fabbisogni standard regionali.
2. Per la determinazione dei costi e dei fabbisogni
standard regionali si fa riferimento agli elementi
informativi presenti nel Nuovo sistema informativo
sanitario (NSIS) del Ministero della salute.
3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a),
dell'intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il
triennio 2010-2012 del 3 dicembre 2009, con riferimento ai
macrolivelli di assistenza definiti dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di individuazione dei
livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario del 29
novembre 2001, costituiscono indicatori della
programmazione nazionale per l'attuazione del federalismo
fiscale i seguenti livelli percentuali di finanziamento
della spesa sanitaria:
a) 5 per cento per l'assistenza sanitaria collettiva in
ambiente di vita e di lavoro;
b) 51 per cento per l'assistenza distrettuale;
c) 44 per cento per l'assistenza ospedaliera.
4. Il fabbisogno sanitario standard delle singole
regioni a statuto ordinario, cumulativamente pari al
livello del fabbisogno sanitario nazionale standard, e'
determinato, in fase di prima applicazione a decorrere
dall'anno 2013, applicando a tutte le regioni i valori di
costo rilevati nelle regioni di riferimento. In sede di
prima applicazione e' stabilito il procedimento di cui ai
commi dal 5 all'11.
5. Sono regioni di riferimento le tre regioni, tra cui
obbligatoriamente la prima, che siano state scelte dalla
Conferenza Stato-Regioni tra le cinque indicate dal
Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, in
quanto migliori cinque regioni che, avendo garantito
l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in
condizione di equilibrio economico, comunque non essendo
assoggettate a piano di rientro e risultando adempienti,
come verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti
regionali di cui all'articolo 12 dell'intesa Stato-Regioni
in materia sanitaria del 23 marzo 2005, sono individuate in
base a criteri di qualita' dei servizi erogati,
appropriatezza ed efficienza definiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa della
Conferenza Stato-Regioni, sentita la struttura tecnica di
supporto di cui all'articolo 3 dell'intesa Stato-Regioni
del 3 dicembre 2009, sulla base degli indicatori di cui
agli allegati 1, 2 e 3 dell'intesa Stato-Regioni del 3
dicembre 2009. A tale scopo si considerano in equilibrio
economico le regioni che garantiscono l'erogazione dei
livelli essenziali di assistenza in condizioni di
efficienza e di appropriatezza con le risorse ordinarie
stabilite dalla vigente legislazione a livello nazionale,
ivi comprese le entrate proprie regionali effettive. Nella
individuazione delle regioni si dovra' tenere conto
dell'esigenza di garantire una rappresentativita' in
termini di appartenenza geografica al nord, al centro e al
sud, con almeno una regione di piccola dimensione
geografica.
6. I costi standard sono computati a livello aggregato
per ciascuno dei tre macrolivelli di assistenza: assistenza
collettiva, assistenza distrettuale e assistenza
ospedaliera. Il valore di costo standard e' dato, per
ciascuno dei tre macrolivelli di assistenza erogati in
condizione di efficienza ed appropriatezza dalla media
pro-capite pesata del costo registrato dalle regioni di
riferimento. A tal fine il livello della spesa delle tre
macroaree delle regioni di riferimento:
a) e' computato al lordo della mobilita' passiva e al
netto della mobilita' attiva extraregionale;
b) e' depurato della quota di spesa finanziata dalle
maggiori entrate proprie rispetto alle entrate proprie
considerate ai fini della determinazione del finanziamento
nazionale. La riduzione e' operata proporzionalmente sulle
tre macroaree;
c) e' depurato della quota di spesa che finanzia
livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali;
d) e' depurato delle quote di ammortamento che trovano
copertura ulteriore rispetto al finanziamento ordinario del
Servizio sanitario nazionale, nei termini convenuti presso
i Tavoli tecnici di verifica;
e) e' applicato, per ciascuna regione, alla relativa
popolazione pesata regionale.
7. Le regioni in equilibrio economico sono individuate
sulla base dei risultati relativi al secondo esercizio
precedente a quello di riferimento e le pesature sono
effettuate con i pesi per classi di eta' considerati ai
fini della determinazione del fabbisogno sanitario relativi
al secondo esercizio precedente a quello di riferimento.
8. Il fabbisogno sanitario standard regionale e' dato
dalle risorse corrispondenti al valore percentuale come
determinato in attuazione di quanto indicato al comma 6,
rispetto al fabbisogno sanitario nazionale standard.
9. Il fabbisogno standard regionale determinato ai
sensi del comma 8, e' annualmente applicato al fabbisogno
sanitario standard nazionale definito ai sensi
dell'articolo 26.
10. La quota percentuale assicurata alla migliore
regione di riferimento non puo' essere inferiore alla quota
percentuale gia' assegnata alla stessa, in sede di riparto,
l'anno precedente, al netto delle variazioni di
popolazione.
11. Al fine di realizzare il processo di convergenza di
cui all'articolo 20, comma 1, lettera b), della citata
legge n. 42 del 2009, la convergenza ai valori percentuali
determinati ai sensi di quanto stabilito dal presente
articolo avviene in un periodo di cinque anni secondo
criteri definiti con le modalita' di cui al comma 1.
12. Qualora nella selezione delle migliori cinque
regioni di cui al comma 5, si trovi nella condizione di
equilibrio economico come definito al medesimo comma 5 un
numero di regioni inferiore a cinque, le regioni di
riferimento sono individuate anche tenendo conto del
miglior risultato economico registrato nell'anno di
riferimento, depurando i costi della quota eccedente
rispetto a quella che sarebbe stata necessaria a garantire
l'equilibrio ed escludendo comunque le regioni soggette a
piano di rientro.
13. Resta in ogni caso fermo per le regioni l'obiettivo
di adeguarsi alla percentuale di allocazione delle risorse
stabilite in sede di programmazione sanitaria nazionale,
come indicato al comma 3.
14. Eventuali risparmi nella gestione del servizio
sanitario nazionale effettuati dalle regioni rimangono
nella disponibilita' delle regioni stesse."
Comma 14-ter:
- Si riporta il testo del comma 67-bis, dell'articolo 2
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive
modificazioni, recante "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2010)", come modificato dalla presente legge:
"Art. 2. (Disposizioni diverse)
(omissis)
67-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottarsi entro il 30 novembre 2011, di
concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
stabilite forme premiali a valere sulle risorse ordinarie
previste dalla vigente legislazione per il finanziamento
del Servizio sanitario nazionale, applicabili a decorrere
dall'anno 2012, per le regioni che istituiscano una
Centrale regionale per gli acquisti e l'aggiudicazione di
procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e
servizi per un volume annuo non inferiore ad un importo
determinato con il medesimo decreto e per quelle che
introducano misure idonee a garantire, in materia di
equilibrio di bilancio, la piena applicazione per gli
erogatori pubblici di quanto previsto dall'articolo 4,
commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, nel rispetto del principio
della remunerazione a prestazione. L'accertamento delle
condizioni per l'accesso regionale alle predette forme
premiali e' effettuato nell'ambito del Comitato permanente
per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli
adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12
dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105
del 7 maggio 2005. Per gli anni 2012 e 2013, in via
transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui al
primo periodo, il Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
stabilisce il riparto della quota premiale di cui al
presente comma, tenendo anche conto di criteri di
riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e
delle province autonome. Limitatamente all'anno 2013, la
percentuale indicata all'articolo 15, comma 23, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' pari
allo 0,30 per cento. Per l'anno 2014, in via transitoria,
nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo
periodo, il Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
stabilisce il riparto della quota premiale di cui al
presente comma, tenendo anche conto di criteri di
riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e
delle province autonome. Limitatamente all'anno 2014, la
percentuale indicata al citato articolo 15, comma 23, del
decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e' pari
all'1,75 per cento.
(omissis)"
Comma 14-quater:
- Si riporta il testo vigente del comma 508,
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita'
2014)":
"Art. 1
(omissis)
508. Al fine di assicurare il concorso delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano all'equilibrio dei bilanci e alla sostenibilita'
del debito pubblico, in attuazione dell'articolo 97, primo
comma, della Costituzione, le nuove e maggiori entrate
erariali derivanti dal decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, e dal decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, sono riservate all'Erario, per un
periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014, per
essere interamente destinate alla copertura degli oneri per
il servizio del debito pubblico, al fine di garantire la
riduzione del debito pubblico stesso nella misura e nei
tempi stabiliti dal Trattato sulla stabilita', sul
coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e
monetaria, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012, ratificato ai
sensi della legge 23 luglio 2012, n. 114. Con apposito
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
sentiti i Presidenti delle giunte regionali interessati, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di
individuazione del maggior gettito, attraverso separata
contabilizzazione.
(omissis)"
Comma 14-quinquies:

- Si riporta il testo vigente dal comma 10 al comma 11,
dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,
n. 64, e successive modificazioni, recante "Disposizioni
urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica
amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti
territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi
degli enti locali.":
"Art. 1
(omissis)
10. E' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze un fondo,
denominato "Fondo per assicurare la liquidita' per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con una
dotazione di 16.546.595.894,20 euro per il 2013 e di
7.309.391.543,80 euro per il 2014. Il Fondo di cui al
periodo precedente e' distinto in tre sezioni a cui
corrispondono tre articoli del relativo capitolo di
bilancio, denominati rispettivamente "Sezione per
assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili degli enti locali" con una dotazione
di 3.411.000.000,00 euro per l'anno 2013 e di
189.000.000,00 euro per l'anno 2014, "Sezione per
assicurare la liquidita' alle regioni e alle province
autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed
esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" con una
dotazione di 5.630.388.694,20 euro per l'anno 2013 e di
625.598.743,80 euro per l'anno 2014 e "Sezione per
assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario
Nazionale", con una dotazione di 7.505.207.200,00 euro per
l'anno 2013 e di 6.494.792.800,00 euro per l'anno 2014. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da
comunicare al Parlamento, possono essere disposte
variazioni compensative, in termini di competenza e di
cassa, tra i predetti articoli in relazione alle richieste
di utilizzo delle risorse. A tal fine, le somme affluite
sul conto corrente di tesoreria di cui al successivo comma
11 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la
riassegnazione ai pertinenti articoli del Fondo. La
dotazione per il 2014 della Sezione di cui all'articolo 2,
unitamente alle disponibilita' non erogate in prima istanza
alla data del 31 dicembre 2013, e' destinata, entro il 31
marzo 2014, con le medesime procedure ivi previste, ad
anticipazioni di liquidita' per il pagamento dei debiti di
cui all'articolo 2 richieste in data successiva a quella
prevista dal predetto articolo 2, comma 1, e, comunque, non
oltre il 28 febbraio 2014.
10-bis. Ai fini dell'assegnazione delle anticipazioni
di liquidita' a valere sulle risorse di cui all'articolo
13, commi 8 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102,
convertito, con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n.
124, e sulla dotazione per il 2014 della Sezione di cui
all'articolo 2, nonche' ai fini dell'erogazione delle
risorse gia' assegnate con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze del 14 maggio 2013 ma non
ancora erogate, sono considerati anche i pagamenti dei
debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il
riconoscimento alla data del 31 dicembre 2012, anche se
riconosciuti in bilancio in data successiva. Le
disposizioni di cui al primo periodo si applicano altresi',
per le regioni, ai debiti di cui al comma 11-quinquies
dell'articolo 25 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98, e successive modificazioni, sempre che i predetti
debiti siano stati riconosciuti in bilancio alla data di
entrata in vigore del presente periodo. Le disposizioni di
cui al primo periodo si applicano altresi', per le regioni,
ai debiti di cui al comma 11-quinquies dell'articolo 25 del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e
successive modificazioni, sempre che i predetti debiti
siano stati riconosciuti in bilancio alla data di entrata
in vigore del presente periodo.
11. Ai fini dell'immediata operativita' della "Sezione
per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti
certi, liquidi ed esigibili degli enti locali", di cui al
comma 10, il Ministero dell'economia e delle finanze
stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro 5
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un
apposito addendum alla Convenzione del 23 dicembre 2009 e
trasferisce le disponibilita' della predetta sezione su
apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale
dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle
finanze, su cui la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e'
autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento e
versamento per le finalita' di cui alla predetta Sezione.
Il suddetto addendum definisce, tra l'altro, criteri e
modalita' per l'accesso da parte degli enti locali alle
risorse della Sezione, secondo un contratto tipo approvato
con decreto del direttore generale del Tesoro e pubblicato
sui siti internet del Ministero dell'economia e delle
finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonche' i
criteri e le modalita' per lo svolgimento da parte di Cassa
depositi e prestiti S.p.A. della gestione della Sezione.
L'addendum e' pubblicato sui siti internet del Ministero
dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e
prestiti S.p.A.
(omissis)"
- Si riporta il testo del comma 5, dell'articolo 10,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,
recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e di
finanza pubblica.":
"Art. 10. (Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi.)
1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti ulteriori modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e «30
dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata» e:
«terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»;
b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30
giugno 2005», inserite dopo le parole: «deve essere
integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «31
ottobre 2005»;
c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: «30 giugno
2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005».
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente,
della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli
oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, non
abbiano dettato una diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del decreto-legge
12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive
modificazioni, e' abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate
per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre
disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1."
 
(( Art. 42-bis

Termini per la richiesta di ammissione al finanziamento del programma
di edilizia sanitaria

1. I termini per la richiesta di ammissione al finanziamento di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono fissati in trenta mesi dalla sottoscrizione degli accordi di programma, per gli accordi di programma di edilizia sanitaria sottoscritti nell'anno 2013 ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Sono conseguentemente fissati in trentasei mesi dalla sottoscrizione degli accordi di programma i termini relativi agli interventi per i quali la domanda di ammissione al finanziamento risulti presentata, ma valutata non ammissibile al finanziamento ai sensi del medesimo articolo 1, comma 310, della legge n. 266 del 2005. ))

Riferimenti normativi

Si riporta l'articolo 1, comma 310, della legge 23
dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006):
"1. 310. Al fine di razionalizzare l'utilizzazione
delle risorse per l'attuazione del programma di edilizia
sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988,
n. 67, e successive modificazioni, gli accordi di programma
sottoscritti dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 5-bis del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, e dell'articolo 2 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, decorsi diciotto mesi dalla sottoscrizione,
si intendono risolti, limitatamente alla parte relativa
agli interventi per i quali la relativa richiesta di
ammissione al finanziamento non risulti presentata al
Ministero della salute entro tale periodo temporale, con la
conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa. La
presente disposizione si applica anche alla parte degli
accordi di programma relativa agli interventi per i quali
la domanda di ammissione al finanziamento risulti
presentata, ma valutata non ammissibile al finanziamento
entro ventiquattro mesi dalla sottoscrizione degli accordi
medesimi, nonche' alla parte degli accordi relativa agli
interventi ammessi al finanziamento per i quali, entro nove
mesi dalla relativa comunicazione alla regione o provincia
autonoma, gli enti attuatori non abbiano proceduto
all'aggiudicazione dei lavori, salvo proroga autorizzata
dal Ministero della salute. Per gli accordi aventi sviluppo
pluriennale, i termini di cui al presente comma si
intendono decorrenti dalla data di inizio dell'annualita'
di riferimento prevista dagli accordi medesimi per i
singoli interventi.".
Si riporta l'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n.
67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):
Art. "20. 1. E' autorizzata l'esecuzione di un
programma pluriennale di interventi in materia di
ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico
del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di
residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per
l'importo complessivo di 24 miliardi di euro. Al
finanziamento degli interventi si provvede mediante
operazioni di mutuo che le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel
limite del 95 per cento della spesa ammissibile risultante
dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti
e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati,
secondo modalita' e procedure da stabilirsi con decreto del
Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della
sanita'.
2. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio
sanitario nazionale ed un nucleo di valutazione costituito
da tecnici di economia sanitaria, edilizia e tecnologia
ospedaliera e di funzioni medico-sanitarie, da istituire
con proprio decreto, definisce con altro proprio decreto,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i criteri generali per la programmazione
degli interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti
obiettivi di massima:
a) riequilibrio territoriale delle strutture, al fine
di garantire una idonea capacita' di posti letto anche in
quelle regioni del Mezzogiorno dove le strutture non sono
in grado di soddisfare le domande di ricovero;
b) sostituzione del 20 per cento dei posti letto a piu'
elevato degrado strutturale;
c) ristrutturazione del 30 per cento dei posti letto
che presentano carenze strutturali e funzionali
suscettibili di integrale recupero con adeguate misure di
riadattamento;
d) conservazione in efficienza del restante 50 per
cento dei posti letto, la cui funzionalita' e' ritenuta
sufficiente;
e) completamento della rete dei presidi
poliambulatoriali extraospedalieri ed ospedalieri diurni
con contemporaneo intervento su quelli ubicati in sede
ospedaliera secondo le specificazioni di cui alle lettere
a), b), c);
f) realizzazione di 140.000 posti in strutture
residenziali, per anziani che non possono essere assistiti
a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e che
richiedono trattamenti continui. Tali strutture, di
dimensioni adeguate all'ambiente secondo standards che
saranno emanati a norma dell'articolo 5 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, devono essere integrate con i
servizi sanitari e sociali di distretto e con istituzioni
di ricovero e cura in grado di provvedere al riequilibrio
di condizioni deteriorate. Dette strutture, sulla base di
standards dimensionali, possono essere ricavate anche
presso aree e spazi resi disponibili dalla riduzione di
posti-letto ospedalieri;
g) adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti
delle strutture sanitarie;
h) potenziamento delle strutture preposte alla
prevenzione con particolare riferimento ai laboratori di
igiene e profilassi e ai presidi multizonali di
prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali ed
alle strutture di sanita' pubblica veterinaria;
i) conservazione all'uso pubblico dei beni dismessi, il
cui utilizzo e' stabilito da ciascuna regione o provincia
autonoma con propria determinazione.
3. Il secondo decreto di cui al comma 2 definisce
modalita' di coordinamento in relazione agli interventi nel
medesimo settore dell'edilizia sanitaria effettuati
dall'Agenzia per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno, dal Ministero dei lavori pubblici, dalle
universita' nell'ambito dell'edilizia universitaria
ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni, anche a
valere sulle risorse del Fondo investimenti e occupazione
(FIO).
4. Le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano predispongono, entro quattro mesi dalla
pubblicazione del decreto di cui al comma 3, il programma
degli interventi di cui chiedono il finanziamento con la
specificazione dei progetti da realizzare. Sulla base dei
programmi regionali o provinciali, il Ministro della
sanita' predispone il programma nazionale che viene
sottoposto all'approvazione del CIPE.
5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2,
il CIPE determina le quote di mutuo che le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano possono contrarre
nei diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla scadenza
dei termini di cui al comma 4 il CIPE approva il programma
nazionale di cui al comma medesimo. Per il triennio
1988-1990 il limite massimo complessivo dei mutui resta
determinato in lire 10.000 miliardi, in ragione di lire
3.000 miliardi per l'anno 1988 e lire 3.500 miliardi per
ciascuno degli anni 1989 e 1990. Le stesse regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano presentano in
successione temporale i progetti suscettibili di immediata
realizzazione. I progetti sono sottoposti al vaglio di
conformita' del Ministero della sanita', per quanto
concerne gli aspetti tecnico-sanitari e in coerenza con il
programma nazionale, e all'approvazione del CIPE che
decide, sentito il Nucleo di valutazione per gli
investimenti pubblici.
5-bis. Dalla data del 30 novembre 1993, i progetti
attuativi del programma di cui al comma 5, con la sola
esclusione di quelli gia' approvati dal CIPE e di quelli
gia' esaminati con esito positivo dal Nucleo di valutazione
per gli investimenti pubblici alla data del 30 giugno 1993,
per i quali il CIPE autorizza il finanziamento, e di quelli
presentati dagli enti di cui all'articolo 4, comma 15,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono approvati dai
competenti organi regionali, i quali accertano che la
progettazione esecutiva, ivi compresa quella delle
Universita' degli studi con policlinici a gestione diretta
nonche' degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico di loro competenza territoriale, sia completa
di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella sua
completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi
necessari per l'esecuzione dell'opera; essi accertano
altresi' la conformita' dei progetti esecutivi agli studi
di fattibilita' approvati dal Ministero della sanita'.
Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni di interventi,
i competenti organi regionali verificano la coerenza con
l'attuale programmazione sanitaria. Le regioni, le province
autonome e gli enti di cui all'articolo 4, comma 15, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, presentano al CIPE, in
successione temporale, istanza per il finanziamento dei
progetti, corredata dai provvedimenti della loro avvenuta
approvazione, da un programma temporale di realizzazione,
dalla dichiarazione che essi sono redatti nel rispetto
delle normative nazionali e regionali sugli standards
ammissibili e sulla capacita' di offerta necessaria e che
sono dotati di copertura per l'intero progetto o per parti
funzionali dello stesso.
6. L'onere di ammortamento dei mutui e' assunto a
carico del bilancio dello Stato ed e' iscritto nello stato
di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire
330 miliardi per l'anno 1989 e di lire 715 miliardi per
l'anno 1990.
7. Il limite di eta' per l'accesso ai concorsi banditi
dal Servizio sanitario nazionale e' elevato, per il
personale laureato che partecipi a concorsi del ruolo
sanitario, a 38 anni, per un periodo di tre anni a
decorrere dal 1° gennaio 1988.".
 
Art. 43
Misure in materia di utilizzo del Fondo di rotazione per assicurare
la stabilita' finanziaria degli enti territoriali e di fondo di
solidarieta' comunale

1. Gli enti locali che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono prevedere, tra le misure di cui alla lettera c) del comma 6 del medesimo articolo 243-bis necessarie per il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, l'utilizzo delle risorse agli stessi enti attribuibili a valere sul «Fondo di rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli enti locali» di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo n. 267 del 2000. A seguito dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, qualora l'ammontare delle risorse attribuite a valere sul predetto «Fondo di rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli enti locali» risulti inferiore a quello di cui al periodo precedente, l'ente locale interessato e' tenuto, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di approvazione del piano stesso, ad indicare misure alternative di finanziamento per un importo pari all'anticipazione non attribuita.
2. Nel caso di utilizzo delle risorse del «Fondo di rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli enti locali» di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo n. 267 del 2000 secondo quanto previsto dal comma 1, gli enti locali interessati iscrivono le risorse ottenute in entrata nel titolo secondo, categoria 01, voce economica 00, codice SIOPE 2102. La restituzione delle medesime risorse e' iscritta in spesa al titolo primo, intervento 05, voce economica 15, codice SIOPE 1570.
3. Le entrate di cui al comma 2 rilevano ai fini del patto di stabilita' interno nei limiti di 100 milioni di euro per il 2014 e 180 milioni per gli anni dal 2015 al 2020 e nei limiti delle somme rimborsate per ciascun anno dagli enti beneficiari e riassegnate nel medesimo esercizio. Il Ministero dell'interno, in sede di adozione del piano di riparto del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Interno 11 gennaio 2013, recante «Accesso al fondo di rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli enti locali», pubblicato nella gazzetta ufficiale 8 febbraio 2013, n. 33, individua per ciascun ente, proporzionalmente alle risorse erogate, la quota rilevante ai fini del patto di stabilita' interno nei limiti del periodo precedente.
(( 3-bis. La sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, per inadempienza del patto di stabilita' interno del 2013, ferme restando le rimanenti sanzioni, nel 2014 si applica fino ad un importo pari al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo disponibile del comune inadempiente. Su richiesta dei comuni che hanno attivato nell'anno 2014 la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, nonche' di quelli che nel medesimo anno hanno deliberato il dissesto finanziario, il pagamento della sanzione di cui al primo periodo puo' essere rateizzato in dieci anni e gli effetti finanziari determinati dalla sua applicazione non concorrono alla riduzione degli obiettivi del patto di stabilita' interno di cui al comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni. ))
4. Entro il 20 settembre 2014 il Ministero dell'interno eroga ai comuni delle Regioni a statuto ordinario ed ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna un importo, a titolo di anticipo su quanto spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarieta' comunale. L'importo dell'attribuzione e' pari, per ciascun comune, al 66 per cento di quanto comunicato sul sito internet del Ministero dell'interno come spettante per l'anno 2014 a titolo di fondo di solidarieta' comunale, detratte le somme gia' erogate in base (( alle disposizioni )) di cui all'articolo 8 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e (( all'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2014, n. 88 )).
5. Per l'anno 2014 l'importo di euro 49.400.000 impegnato e non pagato del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59 dello stato di previsione del Ministero dell'interno e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al Fondo di solidarieta' comunale, di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
(( 5-bis. All'articolo 1, comma 729-quater, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I comuni per i quali, alla data del 20 settembre 2014, non sia stato possibile recuperare sul fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2014 le somme risultanti a debito per effetto delle variazioni sulle assegnazioni del fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2013 di cui al comma 729-bis possono chiedere la rateizzazione triennale, decorrente dal 2015, delle somme ancora da recuperare, ivi comprese quelle da trattenere per il tramite dell'Agenzia delle entrate, con le modalita' che sono rese note dal Ministero dell'interno mediante apposito comunicato. A seguito delle richieste di rateizzazione di cui al periodo precedente, il Ministero dell'interno comunica ai comuni beneficiari delle maggiori assegnazioni del fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2013, di cui al comma 729-bis, gli importi da riconoscere in ciascuna delle annualita' 2015, 2016 e 2017».
5-ter. All'articolo 32, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «95 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «75 per cento».
5-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono adottate, previa intesa in sede di Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali, la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e la stima delle capacita' fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni. Lo schema di decreto con la nota metodologica e la stima, di cui al periodo precedente, e' trasmesso alle Camere dopo la conclusione dell'intesa, perche' su di esso sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, e delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso il termine di cui al secondo periodo, il decreto puo' comunque essere adottato. Il Ministro, se non intende conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette alle Camere una relazione con cui indica le ragioni per le quali non si e' conformato ai citati pareri. ))

Riferimenti normativi

Comma 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 243-bis del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.":
"Art. 243-bis (Procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale)
1. I comuni e le province per i quali, anche in
considerazione delle pronunce delle competenti sezioni
regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti,
sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di
provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le
misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti
a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono
ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente
articolo. La predetta procedura non puo' essere iniziata
qualora sia decorso il termine assegnato dal prefetto, con
lettera notificata ai singoli consiglieri, per la
deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2,
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
2. La deliberazione di ricorso alla procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale e' trasmessa, entro 5
giorni dalla data di esecutivita', alla competente sezione
regionale della Corte dei conti e al Ministero
dell'interno.
3. Il ricorso alla procedura di cui al presente
articolo sospende temporaneamente la possibilita' per la
Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6,
comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149,
il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al
comma 6, lettera a), del presente articolo.
4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti
dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di
ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di
approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui
all'articolo 243-quater, commi 1 e 3.
5. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine
perentorio di novanta giorni dalla data di esecutivita'
della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di
riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima
di dieci anni, compreso quello in corso, corredato del
parere dell'organo di revisione economico-finanziario.
Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al
presente comma risulti gia' presentata dalla precedente
amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti
ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di
approvazione o di diniego di cui all'articolo 243-quater,
comma 3, l'amministrazione in carica ha facolta' di
rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la
relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla
sottoscrizione della relazione di cui all'articolo 4-bis,
comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
6. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale
deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare
le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque,
contenere:
a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente
locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla
sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli
obiettivi posti con il patto di stabilita' interno
accertati dalla competente sezione regionale della Corte
dei conti;
b) la puntuale ricognizione, con relativa
quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati,
dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante
dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti
fuori bilancio;
c) l'individuazione, con relative quantificazione e
previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le
misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale
del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di
amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti
fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a
partire da quello in corso alla data di accettazione del
piano;
d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di
riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di
amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da
prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il
finanziamento dei debiti fuori bilancio.
7. Ai fini della predisposizione del piano, l'ente e'
tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti
fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194.
Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente puo'
provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della
durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio,
compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
8. Al fine di assicurare il prefissato graduale
riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata
del piano, l'ente:
a) puo' deliberare le aliquote o tariffe dei tributi
locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad
eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;
b) e' soggetto ai controlli centrali in materia di
copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo
243, comma 2, ed e' tenuto ad assicurare la copertura dei
costi della gestione dei servizi a domanda individuale
prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma
2;
c) e' tenuto ad assicurare, con i proventi della
relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della
gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani e del servizio acquedotto;
d) e' soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e
sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243,
comma 1;
e) e' tenuto ad effettuare una revisione straordinaria
di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio,
stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia
esigibilita' da inserire nel conto del patrimonio fino al
compimento dei termini di prescrizione, nonche' una
sistematica attivita' di accertamento delle posizioni
debitorie aperte con il sistema creditizio e dei
procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse
sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale
ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di
destinazione;
f) e' tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della
spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione
della stessa, nonche' una verifica e relativa valutazione
dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della
situazione di tutti gli organismi e delle societa'
partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico
del bilancio dell'ente;
g) puo' procedere all'assunzione di mutui per la
copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di
investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204,
comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonche'
accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilita'
finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter,
a condizione che si sia avvalso della facolta' di
deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima
prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad
alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili
per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto
alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi
dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa
non puo' essere variata in aumento per la durata del piano
di riequilibrio.
9. In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui
all'articolo 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine
dell'esercizio finanziario le seguenti misure di
riequilibrio della parte corrente del bilancio:
a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo,
riduzione delle spese di personale, da realizzare in
particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il
finanziamento della retribuzione accessoria del personale
dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui
agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti
collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999
(comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota
non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni
organiche;
b) entro il termine di un triennio, riduzione almeno
del dieci per cento delle spese per prestazioni di servizi,
di cui all'intervento 03 della spesa corrente;
c) entro il termine di un triennio, riduzione almeno
del venticinque per cento delle spese per trasferimenti, di
cui all'intervento 05 della spesa corrente, finanziate
attraverso risorse proprie;
d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto
previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i
soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio
pregressi.
9-bis. In deroga al comma 8, lettera g), e al comma 9,
lettera d), del presente articolo e all'articolo 243-ter, i
comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio
finanziario pluriennale prevista dal presente articolo
possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1
dell'articolo 204, necessari alla copertura di spese di
investimento relative a progetti e interventi che
garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione
funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel
piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un
importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e
dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed
emessi, rimborsate nell'esercizio precedente."
Si riporta il testo dell'articolo 243-ter del citato
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
"Art. 243-ter (Fondo di rotazione per assicurare la
stabilita' finanziaria degli enti locali)
1. Per il risanamento finanziario degli enti locali che
hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario
di cui all'articolo 243-bis lo Stato prevede
un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione,
denominato: "Fondo di rotazione per assicurare la
stabilita' finanziaria degli enti locali".
2. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare
entro il 30 novembre 2012, sono stabiliti i criteri per la
determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di
cui al comma 1 attribuibile a ciascun ente locale, nonche'
le modalita' per la concessione e per la restituzione della
stessa in un periodo massimo di 10 anni decorrente
dall'anno successivo a quello in cui viene erogata
l'anticipazione di cui al comma 1.
3. I criteri per la determinazione dell'anticipazione
attribuibile a ciascun ente locale, nei limiti dell'importo
massimo fissato in euro 300 per abitante per i comuni e in
euro 20 per abitante per le province o per le citta'
metropolitane, per abitante e della disponibilita' annua
del Fondo, devono tenere anche conto:
a) dell'incremento percentuale delle entrate tributarie
ed extratributarie previsto nell'ambito del piano di
riequilibrio pluriennale;
b) della riduzione percentuale delle spese correnti
previste nell'ambito del piano di riequilibrio
pluriennale.".
Comma 3:
Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 del decreto
del Ministro dell'Interno 11 gennaio 2013, recante "Accesso
al fondo di rotazione per assicurare la stabilita'
finanziaria degli enti locali":
"Art. 1 (Accesso al Fondo)
1. Possono chiedere l'accesso al Fondo di rotazione
denominato «Fondo di rotazione per assicurare la stabilita'
finanziaria degli enti locali» i comuni, le province e le
citta' metropolitane che hanno deliberato il ricorso alla
procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui
all'art. 243-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267. Contestualmente alla presentazione della delibera
di cui all'art. 243-bis, comma 2 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, l'ente presenta la domanda di accesso
al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter, redatta e
documentata secondo le modalita' indicate al successivo
art. 4, fermo restando la necessita' di previsione nel
piano di riequilibrio finanziario delle misure indicate
nell'art. 243-bis, comma 8, lett. «g».
2. All'esito della procedura di esame delle istanze di
accesso al fondo di rotazione, definite secondo i criteri
stabiliti nel presente decreto e nei limiti della
disponibilita' del fondo, il Ministero dell'interno, due
volte l'anno, entro il 15 giugno e il 15 novembre, adotta
un piano di riparto del fondo stesso."
Comma 3-bis:
- Si riporta il testo vigente del comma 26,
dell'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilita'
2012)":
"Art. 31 (Patto di stabilita' interno degli enti
locali)
(omissis)
26. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita'
interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a
quello dell'inadempienza:
a) e' assoggettato ad una riduzione del fondo
sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in
misura pari alla differenza tra il risultato registrato e
l'obiettivo programmatico predeterminato. Gli enti locali
della Regione siciliana e della regione Sardegna sono
assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali
nella misura indicata al primo periodo. In caso di
incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a
versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme
residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il
superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno
sia determinato dalla maggiore spesa per interventi
realizzati con la quota di finanziamento nazionale e
correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto
alla media della corrispondente spesa del triennio
precedente;
b) non puo' impegnare spese correnti in misura
superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti
impegni effettuati nell'ultimo triennio;
c) non puo' ricorrere all'indebitamento per gli
investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in
essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il
finanziamento degli investimenti, devono essere corredati
da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento
degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno
precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario
finanziario non puo' procedere al finanziamento o al
collocamento del prestito in assenza della predetta
attestazione;
d) non puo' procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale,
ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa e di somministrazione, anche con riferimento
ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi'
divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con
soggetti privati che si configurino come elusivi della
presente disposizione;
e) e' tenuto a rideterminare le indennita' di funzione
ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del
2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30
per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del
30 giugno 2010.
(omissis)"
- Si riporta il testo del comma 122 dell'articolo 1
della citata legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di
stabilita' 2011):
"Art. 1. (Gestioni previdenziali. Rapporti con le
regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle)
(omissis)
122. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
apposito decreto, emanato d'intesa con la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, autorizza la riduzione
degli obiettivi annuali degli enti assoggettabili alla
sanzione di cui al periodo successivo in base ai criteri
definiti con il medesimo decreto. L'importo della riduzione
complessiva per comuni e province e' commisurato agli
effetti finanziari determinati dall'applicazione della
sanzione operata a valere sul fondo sperimentale di
riequilibrio e sul fondo perequativo, nonche' sui
trasferimenti erariali destinati ai comuni della Regione
Siciliana e della Sardegna, in caso di mancato
raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilita'
interno.
(omissis)"
Comma 4:

- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto-legge
6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla
legge 2 maggio 2014, n. 68, recante "Disposizioni urgenti
in materia di finanza locale, nonche' misure volte a
garantire la funzionalita' dei servizi svolti nelle
istituzioni scolastiche.":
"Art. 8. (Anticipazione pagamento fondo di solidarieta'
2014)
1. Entro il 15 marzo 2014 il Ministero dell'interno
eroga ai comuni delle Regioni a statuto ordinario ed ai
comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna un
importo, a titolo di anticipo su quanto spettante per
l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarieta' comunale.
L'importo dell'attribuzione e' pari, per ciascun comune, al
20 per cento di quanto spettante per l'anno 2013 a titolo
di fondo di solidarieta' comunale. Ai fini di cui al
presente comma si considerano validi i dati relativi agli
importi spettanti pubblicati sul sito internet del
Ministero dell'interno alla data del 31 dicembre 2013."
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 del
decreto-legge 9 giugno 2014, n. 88, recante "Disposizioni
urgenti in materia di versamento della prima rata TASI per
l'anno 2014.":
"Art. 1. (Disposizioni in materia di versamento della
prima rata TASI per l'anno 2014)
1. Al comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2013, n. 147, gli ultimi tre periodi sono sostituiti dai
seguenti: "A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano
la massima semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento
preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero
procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli.
Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del
presente comma, il versamento della prima rata della TASI
e' effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle
detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via
telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento
del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale
del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico
di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla
data del 31 maggio 2014. Nel caso di mancato invio delle
deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014,
il versamento della prima rata della TASI e' effettuato
entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni
concernenti le aliquote e le detrazioni, nonche' dei
regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di
cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla
data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono
tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni,
esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre
2014, mediante inserimento del testo delle stesse
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.
Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il
predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della
TASI e' effettuato in un'unica soluzione entro il 16
dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per
mille di cui al comma 676, nel rispetto comunque del limite
massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al
quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU
previste per ciascuna tipologia di immobile non puo' essere
superiore all'aliquota massima consentita dalla legge
statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per
mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse
tipologie di immobile. La TASI dovuta dall'occupante, nel
caso di mancato invio della delibera entro il predetto
termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata
determinazione della percentuale di cui al comma 681, e'
pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo del
tributo, determinato con riferimento alle condizioni del
titolare del diritto reale. Nel caso di mancato invio delle
deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014,
ai comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e
alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, il
Ministero dell'interno, entro il 20 giugno 2014, eroga un
importo a valere sul Fondo di solidarieta' comunale,
corrispondente al 50 per cento del gettito annuo della
TASI, stimato ad aliquota di base e indicato, per ciascuno
di essi, con decreto di natura non regolamentare del
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle
finanze, da emanarsi entro il 10 giugno 2014. Il Ministero
dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate, entro il
30 settembre 2014, gli eventuali importi da recuperare nei
confronti dei singoli comuni ove le anticipazioni
complessivamente erogate siano superiori all'importo
spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarieta'
comunale. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le
relative somme, per i comuni interessati, da qualsiasi
entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del
versamento unificato, di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati
dall'Agenzia delle entrate sono versati dalla stessa ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
entro il mese di ottobre 2014 ai fini della riassegnazione
per il reintegro del Fondo di solidarieta' comunale nel
medesimo anno."
Comma 5:

- La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca "Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e'
pubblicata nella G.U. del 17 marzo 1997, n. 63 (S.O.).
- Si riporta il testo dal comma 380 al comma 381
dell'articolo 1 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 228
(Legge di stabilita' 2013):
"Art. 1.
(omissis)
380. Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del
gettito dell'imposta municipale propria, di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214:
a) e' soppressa la riserva allo Stato di cui al comma
11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del
2011;
b) e' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'interno, il Fondo di solidarieta' comunale
che e' alimentato con una quota dell'imposta municipale
propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo
13 del decreto-legge n. 201 del 2011, definita con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la
Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, da emanare
entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013. In caso di mancato
accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri e' comunque emanato entro i 15 giorni successivi.
L'ammontare iniziale del predetto Fondo e' pari, per l'anno
2013, a 4.717,9 milioni di euro. Corrispondentemente, nei
predetti esercizi e' versata all'entrata del bilancio
statale una quota di pari importo dell'imposta municipale
propria, di spettanza dei comuni. A seguito dell'emanazione
del decreto di cui al primo periodo, e' rideterminato
l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato.
La eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e
lo stanziamento iniziale e' versata al bilancio statale,
per essere riassegnata al fondo medesimo. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Le modalita' di versamento al bilancio dello Stato sono
determinate con il medesimo D.P.C.M.;
c) la dotazione del Fondo di solidarieta' comunale di
cui alla lettera b) e' incrementata della somma di 1.833,5
milioni di euro per l'anno 2013; i predetti importi
considerano quanto previsto dal comma 381;
d) con il medesimo D.P.C.M. di cui alla lettera b) sono
stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di
solidarieta' comunale, tenendo anche conto per i singoli
comuni:
1) degli effetti finanziari derivanti dalle
disposizioni di cui alle lettere a) ed f);
2) della definizione dei costi e dei fabbisogni
standard;
3) della dimensione demografica e territoriale;
4) della dimensione del gettito dell'imposta municipale
propria ad aliquota base di spettanza comunale;
5) della diversa incidenza delle risorse soppresse di
cui alla lettera e) sulle risorse complessive per l'anno
2012;
6) delle riduzioni di cui al comma 6 dell'articolo 16
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento
ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota
base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola
di salvaguardia;
e) sono soppressi il fondo sperimentale di riequilibrio
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, nonche' i trasferimenti erariali a favore dei
comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna,
limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati
di cui ai decreti del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21
giugno 2011 e del 23 giugno 2012;
f) e' riservato allo Stato il gettito dell'imposta
municipale propria di cui all'articolo 13 del citato
decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad
uso produttivo classificati nel gruppo catastale D,
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento,
prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo
13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti
dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Per
l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni,
gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni
vigenti in materia di imposta municipale propria. Le
attivita' di accertamento e riscossione relative agli
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le
maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette
attivita' a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Tale
riserva non si applica altresi' ai fabbricati rurali ad uso
strumentale ubicati nei comuni classificati montani o
parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani
predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT),
assoggettati dalle province autonome di Trento e di Bolzano
all'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 9,
comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e
successive modificazioni;
g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti
percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento,
prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13
del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D;
h) sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del
decreto-legge n. 201 del 2011 e i commi da 1 a 5 e da 7 a 9
dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011. Il
comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011
continua ad applicarsi nei soli territori delle regioni
Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province
autonome di Trento e di Bolzano;
i) gli importi relativi alle lettere a), c), e) ed f)
possono essere modificati a seguito della verifica del
gettito dell'imposta municipale propria riscontrato per il
2012, da effettuarsi ai sensi del comma 3 dell'articolo 5
dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stato
citta' e autonomie locali. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e autorizzato ad apportare le conseguenti
variazioni compensative di bilancio.
380-bis. Per l'anno 2013, il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 380, lettera b),
tiene conto esclusivamente dei criteri di cui ai numeri 1),
5), 6) e 7) della lettera d) del medesimo comma 380 e dei
dati del gettito dell'imposta municipale propria ad
aliquota di base spettante ai comuni per l'anno 2013, come
stimato dal Ministero dell'economia e delle finanze.
380-ter. Per le medesime finalita' di cui al comma 380,
a decorrere dall'anno 2014:
a) la dotazione del Fondo di solidarieta' comunale e'
pari a 6.647.114.923,12 euro per l'anno 2014 e a
6.547.114.923,12 euro per gli anni 2015 e successivi,
comprensivi di 943 milioni di euro quale quota del gettito
di cui alla lettera f) del comma 380. La dotazione del
predetto Fondo per ciascuno degli anni considerati e'
assicurata per 4.717,9 milioni di euro attraverso una quota
dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni,
di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del
2011. Corrispondentemente, nei predetti esercizi e' versata
all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo
dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni.
Con la legge di assestamento o con appositi decreti di
variazione del Ministro dell'economia e delle finanze, sono
adottate le variazioni compensative in aumento o in
diminuzione della dotazione del Fondo di solidarieta'
comunale per tenere conto dell'effettivo gettito
dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad
uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. Al fine
di incentivare il processo di riordino e semplificazione
degli enti territoriali, una quota del fondo di
solidarieta' comunale, non inferiore, per ciascuno degli
anni 2014, 2015 e 2016, a 30 milioni di euro, e' destinata
ad incrementare il contributo spettante alle unioni di
comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e una quota non inferiore a 30
milioni di euro e' destinata, ai sensi dell'articolo 20 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai comuni
istituiti a seguito di fusione;
b) con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo
accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-citta' e
autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2014 per
l'anno 2014 ed entro il 31 dicembre dell'anno precedente a
quello di riferimento per gli anni 2015 e successivi, sono
stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di
solidarieta' comunale, tenendo anche conto, per i singoli
comuni:
1) di quanto previsto dai numeri 1), 4), 5) e 6) della
lettera d) del comma 380;
2) della soppressione dell'IMU sulle abitazioni
principali e dell'istituzione della TASI;
3) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento
e in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota
base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola
di salvaguardia;
c) in caso di mancato accordo, il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera
b) e' comunque emanato entro i quindici giorni successivi;
d) con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui alla lettera b), puo' essere
incrementata la quota di gettito dell'imposta municipale
propria di spettanza comunale di cui alla lettera a). A
seguito dell'eventuale emanazione del decreto di cui al
periodo precedente, e' rideterminato l'importo da versare
all'entrata del bilancio dello Stato. L'eventuale
differenza positiva tra tale nuovo importo e lo
stanziamento iniziale e' versata al bilancio statale, per
essere riassegnata al fondo medesimo. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Le modalita' di versamento al bilancio dello Stato sono
determinate con il medesimo decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri.
380-quater. Con riferimento ai comuni delle regioni a
statuto ordinario, il 10 per cento dell'importo attribuito
a titolo di Fondo di solidarieta' comunale di cui al comma
380-ter e' accantonato per essere redistribuito, con il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
alla lettera b) del medesimo comma 380-ter, tra i comuni
sulla base delle capacita' fiscali nonche' dei fabbisogni
standard approvati dalla Commissione tecnica paritetica per
l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4
della legge 5 maggio 2009, n. 42, entro il 31 dicembre
dell'anno precedente a quello di riferimento. Per la quota
del Fondo di solidarieta' comunale attribuita con il
criterio di cui al periodo precedente non operano i criteri
di cui alla lettera b) del predetto comma 380-ter.
380-quinquies. Ai fini dell'applicazione del comma
380-quater, le modalita' e i criteri di attuazione sono
stabiliti mediante intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro il 15
aprile 2014. In caso di mancata intesa, le risorse
corrispondenti sono distribuite per l'anno 2014 con la
medesima metodologia applicata per il riparto del fondo di
solidarieta' di cui al comma 380-ter e, a decorrere
dall'anno 2015, in base alle disposizioni del predetto
comma 380-quater.
381. Per l'anno 2013 e' differito al 30 settembre 2013
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato
con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ove il
bilancio di previsione sia deliberato dopo il 1° settembre,
per l'anno 2013 e' facoltativa l'adozione della delibera
consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, del citato
testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
Tale delibera, per gli enti locali che hanno approvato il
bilancio di previsione entro il 31 agosto 2013, e' adottata
entro il termine massimo del 30 novembre 2013.
(omissis)".
Comma 5-bis:

- Si riporta il testo dei commi 729-bis e 729-quater,
dell'articolo 1, della citata legge 27 dicembre 2013, n.
147, (legge di stabilita' 2014), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 1
(omissis)
729-bis. Al fine di assicurare la piu' precisa
ripartizione del fondo di solidarieta' comunale, ferme
restando le dotazioni del fondo previste a legislazione
vigente, entro il mese di marzo 2014 il Ministero
dell'economia e delle finanze provvede, sulla base di una
metodologia adottata sentita la Conferenza Stato citta' ed
autonomie locali, alla verifica del gettito dell'imposta
municipale propria dell'anno 2013, con particolare
riferimento alla distribuzione degli incassi relativi ai
fabbricati di categoria D.
OMISSIS
729-quater. In conseguenza delle variazioni relative
all'annualita' 2013, di cui al comma 729-ter, per i soli
comuni interessati, il termine previsto dall'articolo 227,
del decreto legislativo n. 267 del 2000 e' differito al 30
giugno 2014. Nel caso in cui, all'esito delle verifiche di
cui al comma 729-bis, il Comune sia tenuto a versare
ulteriori importi al fondo di solidarieta' comunale, in
assenza di impegni di spesa gia' contabilizzati dal comune
stesso a tale titolo, tali somme possono essere imputate
quale apposito impegno di spesa sull'annualita' 2014. I
comuni per i quali, alla data del 20 settembre 2014, non
sia stato possibile recuperare sul fondo di solidarieta'
comunale per l'anno 2014 le somme risultanti a debito per
effetto delle variazioni sulle assegnazioni del fondo di
solidarieta' comunale per l'anno 2013 di cui al comma
729-bis possono chiedere la rateizzazione triennale,
decorrente dal 2015, delle somme ancora da recuperare, ivi
comprese quelle da trattenere per il tramite dell'Agenzia
delle entrate, con le modalita' che sono rese note dal
Ministero dell'interno mediante apposito comunicato. A
seguito delle richieste di rateizzazione di cui al periodo
precedente, il Ministero dell'interno comunica ai comuni
beneficiari delle maggiori assegnazioni del fondo di
solidarieta' comunale per l'anno 2013, di cui al comma
729-bis, gli importi da riconoscere in ciascuna delle
annualita' 2015, 2016 e 2017.
(omissis)"
Comma 5-ter:

- Si riporta il testo dell'articolo 32, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante
"Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia
sociale.", come modificato dalla presente legge:
"Art. 32 (Incremento del Fondo per assicurare la
liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed
esigibili)
1. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di
pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9
ottobre 2002, n. 231, la dotazione del "Fondo per
assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili" di cui al comma 10 dell'articolo 1
del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con
modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e'
incrementata, per l'anno 2014, di 6.000 milioni di euro, al
fine di far fronte ai pagamenti da parte delle Regioni e
degli enti locali dei debiti certi, liquidi ed esigibili
maturati alla data del 31 dicembre 2013, ovvero dei debiti
per i quali sia stata emessa fattura o richiesta
equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonche'
dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per
il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se
riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi
quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario
pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera
della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza unificata, di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, da adottare entro il 31 luglio 2014, sono stabiliti la
distribuzione dell'incremento di cui al comma 1 tra le
Sezioni del "Fondo per assicurare la liquidita' per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" e, in
conformita' alle procedure di cui agli articoli 1, 2 e 3
del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, i criteri,
i tempi e le modalita' per la concessione delle risorse di
cui al comma 1 alle regioni e agli enti locali, ivi inclusi
le regioni e gli enti locali che non hanno precedentemente
avanzato richiesta di anticipazione di liquidita' a valere
sul predetto Fondo.
3. Il decreto ministeriale di cui al comma 2 determina
anche l'eventuale dotazione aggiuntiva per il 2014 della
Sezione di cui all'articolo 2 del decreto legge 8 aprile
2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n. 64, derivante da eventuali disponibilita'
relative ad anticipazioni di liquidita' attribuite
precedentemente e non ancora erogate alla data di
emanazione del suddetto decreto ministeriale, ivi incluse
quelle conseguenti ad eventuali verifiche negative
effettuate dal Tavolo di cui al comma 4, dell'articolo 2,
del citato decreto legge n. 35 del 2013, in merito agli
adempimenti di cui alle lettere a), b) e c), del comma 3,
del medesimo articolo 2, richiesti alle Regioni e Province
autonome. L'erogazione delle anticipazioni di liquidita' di
cui al presente comma da parte del Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento del Tesoro sono subordinate,
oltre che alla verifica positiva anche alla formale
certificazione dell'avvenuto pagamento di almeno il 75 per
cento dei debiti e dell'effettuazione delle relative
registrazioni contabili da parte delle Regioni con
riferimento alle anticipazioni di liquidita' ricevute
precedentemente.
4. Sono ammesse alle anticipazioni di liquidita' per il
pagamento dei debiti del settore sanitario di cui al
presente articolo le regioni sottoposte ai piani di rientro
ai sensi dell'articolo 1, comma 180 della legge 311, del
2004, ovvero ai programmi operativi di prosecuzione degli
stessi ai sensi dell'articolo 2, comma 88, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, per un importo massimo pari a quello
corrispondente al valore dei gettiti derivanti dalle
maggiorazioni fiscali regionali, destinati nell'anno 2013
al finanziamento del servizio sanitario regionale per il
medesimo anno. Per le finalita' del presente comma sono
destinati 600 milioni di euro dell'incremento della
dotazione del fondo di cui al comma 1.
5. Per le attivita' gestite da Cassa depositi e
prestiti S.p.A. ai sensi del presente articolo, nonche'
dell'articolo 31, e' autorizzata la spesa complessiva di
euro 0,5 milioni per l'anno 2014."
Comma 5-quater:

- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 5
maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, recante
"Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in
attuazione dell'articolo 119 della Costituzione":
"Art. 3. (Commissione parlamentare per l'attuazione del
federalismo fiscale)
1. E' istituita la Commissione parlamentare per
l'attuazione del federalismo fiscale, composta da quindici
senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente
dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente
della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi
parlamentari, in modo da rispecchiarne la proporzione. Il
presidente della Commissione e' nominato tra i componenti
della stessa dal Presidente del Senato della Repubblica e
dal Presidente della Camera dei deputati d'intesa tra loro.
La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro
venti giorni dalla nomina del presidente, per l'elezione di
due vicepresidenti e di due segretari che, insieme con il
presidente, compongono l'ufficio di presidenza.
2. L'attivita' e il funzionamento della Commissione
sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla
Commissione stessa prima dell'inizio dei propri lavori.
3. Gli oneri derivanti dall'istituzione e dal
funzionamento della Commissione e del Comitato di cui al
comma 4 sono posti per meta' a carico del bilancio interno
del Senato della Repubblica e per meta' a carico del
bilancio interno della Camera dei deputati. Gli oneri
connessi alla partecipazione alle riunioni del Comitato di
cui al comma 4 sono a carico dei rispettivi soggetti
istituzionali rappresentati, i quali provvedono a valere
sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai
componenti del Comitato di cui al comma 4 non spetta alcun
compenso.
4. Al fine di assicurare il raccordo della Commissione
con le regioni, le citta' metropolitane, le province e i
comuni, e' istituito un Comitato di rappresentanti delle
autonomie territoriali, nominato dalla componente
rappresentativa delle regioni e degli enti locali
nell'ambito della Conferenza unificata. Il Comitato, che si
riunisce, previo assenso dei rispettivi Presidenti, presso
le sedi del Senato della Repubblica o della Camera dei
deputati, e' composto da dodici membri, dei quali sei in
rappresentanza delle regioni, due in rappresentanza delle
province e quattro in rappresentanza dei comuni. La
Commissione, ogniqualvolta lo ritenga necessario, procede
allo svolgimento di audizioni del Comitato e ne acquisisce
il parere.
5. La Commissione:
a) esprime i pareri sugli schemi dei decreti
legislativi di cui all' articolo 2;
b) verifica lo stato di attuazione di quanto previsto
dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle
Camere fino alla conclusione della fase transitoria di cui
agli articoli 20 e 21. A tal fine puo' ottenere tutte le
informazioni necessarie dalla Commissione tecnica
paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui
all' articolo 4 o dalla Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica di cui all' articolo
5;
c) sulla base dell'attivita' conoscitiva svolta,
formula osservazioni e fornisce al Governo elementi di
valutazione utili alla predisposizione dei decreti
legislativi di cui all' articolo 2.
6. Qualora il termine per l'espressione del parere
scada nei trenta giorni che precedono il termine finale per
l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo e'
prorogato di centocinquanta giorni.
7. La Commissione e' sciolta al termine della fase
transitoria di cui agli articoli 20 e 21.".
 
(( Art. 43-bis
Regioni a statuto speciale e province autonome

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione. ))

 
Art. 44
Disposizioni finali

1. Per l'attuazione del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni bilancio in termini di competenza e residui.
 
Art. 45
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone