Gazzetta n. 262 del 11 novembre 2014 (vai al sommario) |
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133 |
Testo del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 212 del 12 settembre 2014), coordinato con la legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive.». |
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Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1 Disposizioni urgenti per sbloccare gli interventi sugli assi ferroviari Napoli-Bari e Palermo-Catania-Messina ed altre misure urgenti per sbloccare interventi sugli aeroporti di interesse nazionale
1. L'Amministratore Delegato di Ferrovie dello Stato S.p.A e' nominato, per la durata di due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, Commissario per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli - Bari, di cui al Programma Infrastrutture Strategiche previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'incarico e' rinnovabile con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto anche dei risultati conseguiti e verificati in esito alla rendicontazione di cui al comma 8. (( Al Commissario di cui al primo periodo non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati.)) 2. Per le finalita' di cui al comma 1, ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli - Bari, in modo da poter avviare i lavori relativi a parte dell'intero tracciato entro e non oltre il 31 ottobre 2015, il Commissario provvede all'approvazione dei relativi progetti. Al fine di ridurre i costi e i tempi di realizzazione dell'opera, con particolare riferimento alla tratta appenninica Apice-Orsara, ((fatta salva la previsione progettuale, lungo la suddetta tratta, della stazione ferroviaria in superficie, )) il Commissario rielabora i progetti anche gia' approvati ma non ancora appaltati. Anche sulla base dei soli progetti preliminari, il Commissario puo' bandire la gara e tassativamente entro centoventi giorni dall'approvazione dei progetti decorrenti dalla chiusura della conferenza di servizi provvede alla consegna dei lavori, anche adottando provvedimenti d'urgenza. (( Negli avvisi, nei bandi di gara o nelle lettere di invito il Commissario prevede che la mancata accettazione, da parte delle imprese, delle clausole contenute nei protocolli di legalita' stipulati con le competenti prefetture-uffici territoriali del Governo, riferite alle misure di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonche' per la verifica della sicurezza e della regolarita' dei luoghi di lavoro, costituisce causa di esclusione dalla gara e che il mancato adempimento degli obblighi previsti dalle clausole medesime, nel corso dell'esecuzione del contratto, comporta la risoluzione del contratto stesso. Il mancato inserimento delle suddette previsioni )) comporta la revoca del mandato di Commissario. Il Commissario provvede inoltre all'espletamento di ogni attivita' amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata alla realizzazione della citata tratta ferroviaria, utilizzando all'uopo le strutture tecniche di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in relazione all'avvalimento delle strutture tecniche citate. In sede di aggiornamento del Contratto di programma il Commissario trasmette al CIPE i progetti approvati, il cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di avanzamento, segnalando eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini della valutazione di definanziamento degli interventi. Il contratto istituzionale di sviluppo sottoscritto in relazione all'asse ferroviario Napoli - Bari puo' essere derogato in base alle decisioni assunte dal Commissario di cui al comma 1. (( 2-bis. Si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 37, 38 e 39 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Resta altresi' ferma l'applicazione dell'articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190.)) 3. Gli interventi da praticarsi sull'area di sedime della tratta ferroviaria Napoli-Bari, nonche' quelli strettamente connessi alla realizzazione dell'opera, sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilita'. 4. La conferenza di servizi per la realizzazione degli interventi sopra citati e' convocata entro quindici giorni dall'approvazione dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di non ammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. (( Con riferimento agli interventi di cui al presente comma, in caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico ovvero alla tutela della salute e della pubblica incolumita', si applica l'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; in tal caso, tutti i termini previsti dal citato comma 3 sono ridotti alla meta'.)) 5. I pareri, i visti ed i nulla-osta relativi agli interventi, necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 4, sono resi dalle Amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo. (( 6. Sulla base di apposita convenzione fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, il Commissario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si avvale della predetta Agenzia per favorire l'informazione, il coinvolgimento e i rapporti con i territori interessati, ai fini della migliore realizzazione dell'opera.)) 7. La realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli -- Bari e' eseguita a valere sulle risorse previste nell'ambito del Contratto di programma stipulato tra RFI e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 8. Il Commissario, (( entro il 31 gennaio dell'esercizio finanziario successivo a quello di riferimento, )) provvede alla rendicontazione annuale delle spese di realizzazione della tratta ferroviaria Napoli - Bari sulla scorta dei singoli stati di avanzamento dei lavori, segnalando eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini della valutazione di definanziamento degli interventi. (( Il rendiconto semestrale e' pubblicato nei siti web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle regioni il cui territorio e' attraversato dalla tratta ferroviaria Napoli - Bari. )) (( 8-bis. Al fine di non incorrere nelle limitazioni del patto di stabilita' interno, il Commissario e' autorizzato a richiedere i trasferimenti di cassa, in via prioritaria, a valere sulle risorse di competenza nazionale e, in via successiva, sulle risorse di competenza regionale, che insieme concorrono a determinare la copertura finanziaria dell'opera. )) 9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 del presente articolo si applicano anche alla realizzazione dell'asse ferroviario AV/AC Palermo-Catania-Messina. (( 10. Per accelerare la conclusione del contratto il cui periodo di vigenza e' scaduto e consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale, il contratto di programma 2012-2016 - parte investimenti, sottoscritto in data 8 agosto 2014 tra la societa' Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e' approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Lo schema di decreto di cui al primo periodo e' trasmesso alle Camere entro trenta giorni dalla predetta data, per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso tale termine, il decreto puo' comunque essere emanato. )) Una quota pari a 220 milioni di euro delle risorse stanziate dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, quale contributo in conto impianti a favore di RFI e' finalizzata agli interventi di manutenzione straordinaria previsti nel Contratto di Programma parte Servizi 2012-2014, con conseguente automatico aggiornamento delle relative tabelle contrattuali. (( Agli enti locali che hanno sottoscritto, entro il 31 dicembre 2013, apposite convenzioni con la societa' RFI Spa per l'esecuzione di opere volte all'eliminazione di passaggi a livello, anche di interesse regionale, pericolosi per la pubblica incolumita', e' concesso di escludere, nel limite di tre milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, dal computo del patto di stabilita' interno per gli anni 2014 e 2015 le spese da essi sostenute per la realizzazione di tali interventi, a condizione che la societa' RFI Spa disponga dei relativi progetti esecutivi, di immediata cantierabilita', alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai relativi oneri si provvede per l'anno 2014 a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, e per l'anno 2015 a valere sulle risorse di cui al comma 5 del medesimo articolo. Alla ripartizione degli spazi finanziari tra gli enti locali si provvede con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.)) (( 10-bis. Al fine di rendere cantierabili nel breve termine opere di interesse pubblico nazionale o europeo nel settore ferroviario, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti redige il Piano di ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria, con il quale individua, secondo criteri di convenienza economica per il sistema-Paese, le linee ferroviarie da ammodernare, anche tramite l'impiego dei fondi della Connecting Europe Facility, sia per il settore delle merci sia per il trasporto dei passeggeri. Il Piano e' redatto in collaborazione con le associazioni di categoria del settore ed e' tempestivamente reso pubblico nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.)) 11. Per consentire l'avvio degli investimenti previsti nei contratti di programma degli aeroporti di interesse nazionale di cui all'articolo 698 del codice della navigazione sono approvati, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore (( della legge di conversione )) del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che deve esprimersi improrogabilmente entro trenta giorni, i contratti di programma sottoscritti dall'ENAC con i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale. Per gli stessi aeroporti il parere favorevole espresso dalle Regioni e dagli enti locali interessati sui piani regolatori aeroportuali in base alle disposizioni del regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e successive modificazioni, comprende ed assorbe, a tutti gli effetti, la verifica di conformita' urbanistica delle singole opere inserite negli stessi piani regolatori. (( 11-bis. Al fine di garantire la tempestivita' degli investimenti negli aeroporti, il modello tariffario e il livello dei diritti aeroportuali sono elaborati entro ottanta giorni dall'apertura della procedura di consultazione e trasmessi all'Autorita' di regolazione dei trasporti per la successiva approvazione entro i successivi quaranta giorni. Decorsi tali termini la tariffa aeroportuale entra in vigore, fatti salvi i poteri dell'Autorita' di sospendere il regime tariffario ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Per i contratti di programma vigenti e per la loro esecuzione resta ferma la disciplina in essi prevista in relazione sia al sistema di tariffazione, sia alla consultazione, salvo il rispetto del termine di centoventi giorni dall'apertura della procedura di consultazione per gli adeguamenti tariffari. 11-ter. In attuazione degli articoli 1, paragrafo 5, e 11, paragrafo 6, della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, la procedura per la risoluzione di controversie tra il gestore aeroportuale e gli utenti dell'aeroporto non puo' essere promossa quando riguarda il piano di investimento approvato dall'Ente nazionale per l'aviazione civile e le relative conseguenze tariffarie ne' quando il piano di investimento risulta gia' approvato dalle competenti amministrazioni. 11-quater. Per consentire la prosecuzione degli interventi previsti nel piano di investimento degli aeroporti i cui contratti di programma risultano scaduti alla data del 31 dicembre 2014, i corrispettivi tariffari per l'anno 2015 sono determinati applicando il tasso di inflazione programmato ai livelli tariffari in vigore per l'anno 2014. Tali corrispettivi si applicano, previa informativa alla International Air Transportation Association ai fini dell'aggiornamento dei sistemi di biglietteria presso le agenzie di vendita dei titoli di viaggio, dal 1° gennaio 2015 fino alla data di entrata in vigore dei livelli tariffari determinati in applicazione dei modelli di tariffazione di cui al capo II del titolo III del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni. )) Riferimenti normativi
La legge 21 dicembre 2001, n. 443, reca: "Delega al governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2001, n. 299, S.O. Si riporta il testo degli articoli 37, 38 e 39 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80. "Articolo 37. Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicita' legale e, in particolare, quelli previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223, le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture. 2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresi' a pubblicare, nell'ipotesi di cui all'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre". "Articolo 38. Pubblicita' dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche. 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente sui propri siti istituzionali: i documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione; le linee guida per la valutazione degli investimenti; le relazioni annuali; ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante; le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi. 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresi' la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione". "Articolo 39. Trasparenza dell'attivita' di pianificazione e governo del territorio. 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano: a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonche' le loro varianti; b) per ciascuno degli atti di cui alla lettera a) sono pubblicati, tempestivamente, gli schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici. 2. La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonche' delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialita' edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalita' di pubblico interesse e' pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata. 3. La pubblicita' degli atti di cui al comma 1, lettera a), e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi. 4. Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale". Si riporta il testo dell'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. "Articolo 14-quater, comma 3. Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi. 3. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, e delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonche' dei casi di localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell'articolo 120 della Costituzione, e' rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che ha natura di atto di alta amministrazione. Il Consiglio dei Ministri si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra piu' amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra piu' enti locali. Se l'intesa non e' raggiunta entro trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei Ministri puo' essere comunque adottata. Se il motivato dissenso e' espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, ai fini del raggiungimento dell'intesa, entro trenta giorni dalla data di rimessione della questione alla delibera del Consiglio dei Ministri, viene indetta una riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la partecipazione della regione o della provincia autonoma, degli enti locali e delle amministrazioni interessate, attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volonta' dell'amministrazione sulle decisioni di competenza. In tale riunione i partecipanti debbono formulare le specifiche indicazioni necessarie alla individuazione di una soluzione condivisa, anche volta a modificare il progetto originario. Se l'intesa non e' raggiunta nel termine di ulteriori trenta giorni, e' indetta una seconda riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con le medesime modalita' della prima, per concordare interventi di mediazione, valutando anche le soluzioni progettuali alternative a quella originaria. Ove non sia comunque raggiunta l'intesa, in un ulteriore termine di trenta giorni, le trattative, con le medesime modalita' delle precedenti fasi, sono finalizzate a risolvere e comunque a individuare i punti di dissenso. Se all'esito delle predette trattative l'intesa non e' raggiunta, la deliberazione del Consiglio dei Ministri puo' essere comunque adottata con la partecipazione dei Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate". La legge 27 dicembre 2013, n. 147, reca: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2013, n. 302, S.O. Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, reca: "Codice dell'amministrazione digitale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O. Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, reca: "Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 1994, n. 141, S.O. Si riporta il testo dell'articolo 80, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2012, n. 19, S.O.: "2. L'Autorita' di vigilanza, in caso di violazione dei principi di cui al comma 1 e di inosservanza delle linee di politica economica e tariffaria di settore, adotta provvedimenti di sospensione del regime tariffario istituito". Si riporta il testo degli articoli 1, paragrafo 5, e 11, paragrafo 6, della direttiva del Parlamento europeo e dl Consiglio concernente i diritti aeroportuali (Testo rilevante ai fini del SEE), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 14 marzo 2009, n. L70. "Articolo 1. Oggetto (Omissis) 5. La presente direttiva lascia impregiudicato il diritto di ciascuno Stato membro di applicare, nei confronti di qualsiasi gestore aeroportuale situato nel suo territorio, misure regolamentari supplementari che non siano incompatibili con la presente direttiva o con altre disposizioni pertinenti del diritto comunitario. Dette misure possono comprendere misure di supervisione economica quali l'approvazione dei sistemi di tariffazione e/o dell'ammontare dei diritti, inclusi metodi di tariffazione basati sull'incentivazione o la regolamentazione dei massimali tariffari." "Articolo 11. Autorita' di vigilanza indipendente (Omissis). 6. Gli Stati membri provvedono affinche', con riguardo ai casi di disaccordo di cui all'articolo 6, paragrafo 3, siano adottate misure al fine di: a) stabilire una procedura per la risoluzione delle controversie tra il gestore aeroportuale e gli utenti dell'aeroporto; b) determinare le condizioni affinche' una controversia possa essere sottoposta all'autorita' di vigilanza indipendente. Quest'ultima, in particolare, respinge i reclami che reputa non opportunamente giustificati o adeguatamente documentati; c) fissare i criteri in base ai quali i casi di disaccordo sono valutati ai fini di una risoluzione. Tali procedure, condizioni e criteri sono non discriminatori, trasparenti e obiettivi." Il decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27 reca: "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2012, n. 19, S.O |
| Art. 2
Semplificazioni procedurali per le infrastrutture strategiche affidate in concessione
1. (( All'articolo 174 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, )) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «4-ter. (( Il bando di gara )) puo' altresi' prevedere, nell'ipotesi di sviluppo del progetto per stralci funzionali (( )) o nei casi piu' complessi di successive articolazioni per fasi, l'integrale caducazione della relativa concessione, con la conseguente possibilita' in capo al concedente di rimettere a gara la concessione per la realizzazione dell'intera opera, qualora, entro un termine non superiore a tre anni, da indicare nel bando di gara stesso, dalla data di approvazione da parte del CIPE del progetto definitivo dello stralcio funzionale immediatamente finanziabile, la sostenibilita' economico finanziaria degli stralci successivi non sia attestata da primari istituti finanziari.». 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle concessioni ed alle procedure in finanza di progetto con bando gia' pubblicato alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. All'articolo 175, comma 5-bis, (( del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, )) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « (( Si applicano )) altresi' le disposizioni di cui all'articolo 174». 4. Al comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, (( le parole )) : «ne' agli interventi da realizzare mediante finanza di progetto le cui proposte sono state gia' dichiarate di pubblico interesse alla data di entrata in vigore del presente decreto» (( sono soppresse )). Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 174 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100, S.O., come modificato dalla presente legge: "Articolo 174. Concessioni relative a infrastrutture 1. Il concessionario assume a proprio carico il rischio di gestione dell'opera. Il prezzo eventualmente da accordare al concessionario e la durata della concessione sono determinati, nel bando di gara, sulla base del piano economico finanziario e costituiscono, come previsto al successivo articolo 177, comma 4, parametri di aggiudicazione della concessione. Nella determinazione del prezzo si tiene conto dell'eventuale prestazione di beni e servizi da parte del concessionario allo stesso soggetto aggiudicatore, relativamente all'opera concessa, secondo le previsioni del bando di gara. 2. Le procedure di appalto del concessionario e i rapporti dello stesso concessionario con i propri appaltatori o con il proprio contraente generale, sono regolate esclusivamente dalle: norme regolanti gli appalti del concessionario di cui agli articoli da 146 a 151; norme di qualificazione degli appaltatori e subappaltatori di cui al regolamento; verifiche antimafia, da espletarsi nei confronti degli affidatari e subaffidatari di lavori. I rapporti tra concessionario e appaltatore o contraente generale sono rapporti di diritto privato disciplinati dal contratto e dalle norme del codice civile. 3. I rapporti di collegamento del concessionario con le imprese esecutrici dei lavori sono individuati e regolati dall'articolo 149, comma 3. L'elenco limitativo di tali imprese e' unito alle candidature per la concessione. Tale elenco e' aggiornato in funzione delle modifiche che intervengono successivamente nei collegamenti tra le imprese. Ove il concessionario si avvalga per la realizzazione delle opere, di un contraente generale, ai rapporti tra concessionario e contraente generale si applicano i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 176. Ove il contraente generale sia un'impresa collegata al concessionario, deve assicurare il subaffidamento a terzi delle quote ad essi riservate in sede di gara ovvero ai sensi del comma 4; il subaffidamento delle quote predette dovra' avvenire con la procedura prevista per gli appalti del concessionario dagli articoli da 146 a 151. 4. E' fatto divieto alle amministrazioni aggiudicatrici, di procedere ad estensioni dei lavori affidati in concessione al di fuori delle ipotesi consentite dall'articolo 147, previo aggiornamento degli atti convenzionali sulla base di uno schema predisposto dal Ministro delle infrastrutture. Di tale aggiornamento deve essere data comunicazione al Parlamento. 4-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilita' e il coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute all'articolo 144, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater. 4-ter. Il bando di gara puo' altresi' prevedere, nell'ipotesi di sviluppo del progetto per stralci funzionali o, nei casi piu' complessi di successive articolazioni per fasi, l'integrale caducazione della relativa concessione, con la conseguente possibilita' in capo al concedente di rimettere a gara la concessione per la realizzazione dell'intera opera, qualora, entro un termine non superiore a tre anni, da indicare nel bando di gara stesso, dalla data di approvazione da parte del CIPE del progetto definitivo dello stralcio funzionale immediatamente finanziabile, la sostenibilita' economico finanziaria degli stralci successivi non sia attestata da primari istituti finanziari". Si riporta il testo dell'articolo 175, comma 5-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100, S.O., come modificato dalla presente legge: "Articolo 175. Promotore e finanza di progetto 5-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilita' e il coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute all'articolo 144, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.Si applicano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 174". Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 2, del decreto legge 21 giugno 2013, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2013, n. 144, S.O., come modificato dalla presente legge: "Articolo 19. Disposizioni in materia di concessioni e defiscalizzazione Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e), non si applicano alle procedure in finanza di progetto, di cui agli articoli 153 e 175 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con bando gia' pubblicato alla data di entrata in vigore del presente decreto". |
| Art. 3 Ulteriori disposizioni urgenti per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell'economia
1. Per consentire nell'anno 2014 la continuita' dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori, il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, (( e' incrementato di complessivi 3.851 milioni di euro, di cui )) 26 milioni per l'anno 2014, 231 milioni per l'anno 2015, 159 milioni per l'anno 2016, 1.073 milioni per l'anno 2017, 2.066 milioni per l'anno 2018 e 148 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020. (( 1-bis. Il fondo di cui al comma 1 e' altresi' incrementato, per un importo pari a 39 milioni di euro, mediante utilizzo delle disponibilita', iscritte in conto residui, derivanti dalle revoche disposte dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e confluite nel fondo di cui all'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. )) 2. Con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, quanto alle opere di cui alle lettere a) e b), nonche' entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quanto alle opere di cui alla lettera c), sono finanziati, a valere sulle risorse di cui (( ai commi 1 e 1-bis )): a) i seguenti interventi ai sensi degli articoli 18 e 25 del decreto-legge n. 69 del 2013 cantierabili entro il 31 dicembre 2014: Completamento della copertura del Passante ferroviario di Torino; Completamento sistema idrico Basento -- Bradano, Settore G; Asse autostradale Trieste -- Venezia; Interventi di soppressione e automazione di passaggi a livello sulla rete ferroviaria, individuati, con priorita' per la tratta terminale pugliese del corridoio ferroviario adriatico da Bologna a Lecce; Tratta Colosseo -- Piazza Venezia della Linea C di Roma; b) i seguenti interventi appaltabili entro il 31 dicembre 2014 e cantierabili entro il 30 giugno 2015: ulteriore lotto costruttivo Asse AV/AC Verona Padova; Completamento asse viario Lecco -- Bergamo; Messa in sicurezza dell'asse ferroviario Cuneo -- Ventimiglia; Completamento e ottimizzazione della Torino -- Milano con la viabilita' locale mediante l'interconnessione tra la SS 32 e la SP 299-Tangenziale di Novara-lotto 0 e lotto 1; Terzo Valico dei Giovi -- AV Milano Genova; Quadrilatero Umbria -- Marche; Completamento Linea 1 metropolitana di Napoli; rifinanziamento dell'articolo 1, comma 70, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativo al superamento delle criticita' sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie; Messa in sicurezza dei principali svincoli della Strada Statale 131 in Sardegna; c) i seguenti interventi appaltabili entro il 30 aprile 2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2015: metropolitana di Torino; tramvia di Firenze; Lavori di ammodernamento ed adeguamento dell'autostrada Salerno - Reggio Calabria, dallo svincolo di Rogliano allo svincolo di Atilia; Autostrada Salerno - Reggio Calabria svincolo (( Laureana di Borrello )); Adeguamento della strada statale n. 372 «Telesina» tra lo svincolo di Caianello della Strada statale n. 372 e lo svincolo di Benevento sulla strada statale n. 88; Completamento della S.S. 291 in Sardegna; Variante della «Tremezzina» sulla strada statale internazionale 340 «Regina»; Collegamento stradale Masserano-Ghemme; Ponte stradale di collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e l'EUR; Asse viario Gamberale-Civitaluparella in Abruzzo; Primo lotto Asse viario S.S. 212 Fortorina; (( Continuita' interventi nuovo tunnel del Brennero; )) Quadruplicamento della linea ferroviaria Lucca Pistoia; aeroporti di Firenze e Salerno; Completamento sistema idrico integrato della Regione Abruzzo; opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei ministri dal 2 al 15 giugno 2014 o richieste inviate ai sensi dell'articolo 18, comma 9, del decreto-legge n. 69 del 2013. 3. Le richieste di finanziamento inoltrate dagli enti locali relative agli interventi di cui al comma 2, lettera c), sono istruite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, (( e finalizzate, nel limite massimo di 100 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 1, a nuovi progetti di interventi, secondo le modalita' indicate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assegnando priorita': a) alla qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di volumetrie esistenti e di aree dismesse, nonche' alla riduzione del rischio idrogeologico; b) alla riqualificazione e all'incremento dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico, nonche' alla realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili; c) alla messa in sicurezza degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici, alle strutture socio-assistenziali di proprieta' comunale e alle strutture di maggiore fruizione pubblica. Restano in ogni caso esclusi dall'attribuzione di tali risorse i comuni che non abbiano rispettato i vincoli di finanza pubblica ad essi attribuiti )). Una quota pari a 100 milioni di euro a valere sulle risorse di cui (( ai commi 1 e 1-bis )) e' destinata ai Provveditorati interregionali alle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per interventi di completamento di beni immobiliari demaniali di loro competenza. 4. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo si provvede: a) (( (Soppressa) )); b) quanto a 11 milioni (( di euro )) per l'anno 2014, mediante parziale utilizzo delle disponibilita' derivanti dalle revoche disposte dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e confluite nel fondo di cui all'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; c) quanto a 15 milioni (( di euro )) per l'anno 2014, quanto a 5,200 milioni per l'anno 2015, quanto a 3,200 milioni per l'anno 2016 e quanto a 148 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 6 febbraio 2009, n. 7; d) quanto a 94,8 milioni (( di euro )) per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; e) quanto a 79,8 milioni (( di euro )) per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; f) quanto a (( 51,2 milioni di euro )) per l'anno 2015, a 155,8 milioni per l'anno 2016, a 925 milioni per l'anno 2017 e a 1.918 milioni per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 - di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 5. Il mancato rispetto dei termini fissati al comma 2, lettere a), b) e c), per l'appaltabilita' e la cantierabilita' delle opere (( determina )) la revoca del finanziamento assegnato ai sensi del presente decreto. 6. Le risorse revocate ai sensi del comma 5 confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e sono attribuite prioritariamente: a) al primo lotto funzionale asse autostradale Termoli -- San Vittore; b) al completamento della rete della Circumetnea; c) alla metropolitana di Palermo: tratto Oreto -- Notarbartolo; d) alla metropolitana di Cagliari: adeguamento rete attuale e interazione con l'hinterland. (( d-bis) all'elettrificazione della tratta ferroviaria Martina Franca-Lecce-Otranto-Gagliano del Capo, di competenza della societa' Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici; d-ter) al potenziamento del Sistema ferroviario metropolitano regionale veneto (SFMR), attraverso la chiusura del quadrilatero Mestre-Treviso-Castelfranco-Padova; d-quater) all'ammodernamento della tratta ferroviaria Salerno-Potenza-Taranto; d-quinquies) al prolungamento della metropolitana di Genova da Brignole a piazza Martinez; d-sexies) alla strada statale n. 172 «dei Trulli», tronco Casamassima-Putignano. )) 7. Con i provvedimenti di assegnazione delle risorse di cui al comma 1 sono stabilite, in ordine a ciascun intervento, le modalita' di utilizzo delle risorse assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e di applicazione di misure di revoca. 8. Per consentire la continuita' dei cantieri in corso, sono confermati i finanziamenti pubblici assegnati al collegamento Milano - Venezia secondo lotto Rho - Monza, di cui alla (( delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 8 agosto 2013, n. 60/2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2014 )); nonche' sono definitivamente assegnate all'Anas S.P.A. per il completamento dell'intervento «Itinerario Agrigento-Caltanissetta-A19 - Adeguamento a quattro corsie della SS 640 tra i km 9 800 e 44 400», le somme di cui alla tabella «Integrazioni e completamenti di lavori in corso» del Contratto di programma tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ANAS S.p.A. relativo all'anno 2013, pari a 3 milioni di euro a valere sulle risorse destinate al Contratto di programma 2013 (( e a 42,5 milioni )) di euro a valere sulle risorse destinate al Contratto di programma 2012. (( Le risorse relative alla realizzazione degli interventi concernenti il completamento dell'asse strategico nazionale autostradale Salerno-Reggio Calabria di cui alla delibera del CIPE 3 agosto 2011, n. 62/2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011, sono erogate direttamente alla societa' ANAS Spa, a fronte dei lavori gia' eseguiti. )) 9. Le opere elencate nell'XI allegato infrastrutture approvato ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dal CIPE nella seduta del 1o agosto 2014, che, (( alla data di entrata in vigore )) del presente decreto non sono state ancora avviate e per le quali era prevista una copertura parziale o totale a carico del Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013 confluiscono automaticamente nel nuovo periodo di programmazione 2014-2020. Entro il 31 ottobre 2014, gli Enti che a diverso titolo partecipano al finanziamento e o alla realizzazione delle opere di cui al (( primo periodo )) confermano o rimodulano le assegnazioni finanziarie inizialmente previste. (( 9-bis. Le opere elencate nell'XI allegato infrastrutture approvato ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, dal CIPE nella seduta del 1°agosto 2014, che siano gia' state precedentemente qualificate come opere strategiche da avviare nel rispetto dell'articolo 41 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e per le quali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sia stata indetta la conferenza di servizi di cui all'articolo 165 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono trasmesse in via prioritaria al CIPE, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini dell'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie per la loro realizzazione, previa verifica dell'effettiva sussistenza delle risorse stesse. )) 10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' confermato Autorita' Nazionale capofila e Capo Delegazione dei Comitati di Sorveglianza con riferimento al nuovo periodo di programmazione 2014-2020 dei programmi di cooperazione interregionale ESPON e URBACT, in considerazione di quanto gia' previsto dalla (( delibera del CIPE 21 dicembre 2007, n. 158/2007, pubblicata nel supplemento ordinario n. 148 alla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2008, )) ed in relazione alla missione istituzionale di programmazione e sviluppo del territorio propria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 11. E' abrogato il comma 11-ter dell'articolo 25 del decreto-legge n. 69 del 2013, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013. 12. Dopo l'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 117, e' aggiunto il seguente comma: «2-bis. Le risorse disponibili sulla contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012, allegato al decreto-legge 1 luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, sono versate (( nell'anno 2014 )) all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate (( con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze )) a uno o piu' capitoli di bilancio (( dello stato di previsione )) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della giustizia secondo le ordinarie competenze definite nell'ambito del decreto di cui al comma 2.». (( 12-bis. Per il completamento degli interventi infrastrutturali di viabilita' stradale di cui all'articolo 1, comma 452, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e' autorizzata la spesa di 487.000 euro per l'anno 2014. 12-ter. All'onere derivante dal comma 12-bis si provvede, per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 3, della legge 18 giugno 1998, n. 194. )) Riferimenti normativi
Si riporta qui di seguito l'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, "Art. 13 Disposizioni urgenti per EXPO 2015, per i lavori pubblici ed in materia di trasporto aereo 1. Le assegnazioni disposte dal CIPE con le delibere n. 146 del 17 novembre 2006 e le assegnazioni disposte dalla delibera CIPE n. 33 del 13 maggio 2010 sono revocate. Le quote annuali dei contributi revocati, iscritte in bilancio, affluiscono al Fondo di cui all'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le somme relative ai finanziamenti revocati iscritte in conto residui, ad eccezione di quelle conservate in bilancio ai sensi dell'articolo 30 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dovranno essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 dicembre 2013, per essere successivamente riassegnate, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, sul Fondo di cui al precedente periodo. Le risorse revocate sono destinate, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in relazione alle annualita' disponibili: a) prioritariamente, per l'importo di 53,2 milioni di euro, alla realizzazione dei progetti cantierabili relativi a opere di connessione indispensabili per lo svolgimento dell'Evento Expo 2015, gia' individuate dal tavolo Lombardia, riguardanti il parcheggio remoto di stazionamento di Cascina Merlata, nel limite di 31 milioni di euro, il collegamento S.S. 11 - S.S. 233, lotto 1-B, nel limite di 17,2 milioni di euro e le connesse opere di collegamento e accoglienza tra il parcheggio e il sito espositivo, nel limite di 5 milioni di euro; b) per l'importo di 45 milioni di euro, ad opere necessarie per l'accessibilita' ferroviaria Malpensa - terminal T1-T2; c) per l'importo di 42,8 milioni di euro, alla linea M4 della metropolitana di Milano.". Si riporta qui di seguito l'articolo 32, commi da 1 a 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111: "Art. 32. Disposizioni in materia di finanziamento e potenziamento delle infrastrutture 1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito il "Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico nonche' per gli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798" con una dotazione di 930 milioni per l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016. Le risorse del Fondo sono assegnate dal CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono destinate prioritariamente alle opere ferroviarie da realizzare ai sensi dell'articolo 2, commi 232, 233 e 234, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' ai contratti di programma con RFI SpA e ANAS SpA. (232) (233) 2. Sono revocati i finanziamenti assegnati dal CIPE entro il 31 dicembre 2010 per la realizzazione delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sia stato emanato il decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 512, della legge n. 296 del 2006 e non sia stato pubblicato il relativo bando di gara. Il presente comma non si applica a finanziamenti approvati mediante decreto interministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128. (230) 3. Sono altresi' revocati i finanziamenti assegnati dal CIPE per la realizzazione delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, i cui soggetti beneficiari, autorizzati alla data del 31 dicembre 2010 all'utilizzo dei limiti di impegno e dei contributi pluriennali con il decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 512, della legge n. 296 del 2006, alla data di entrata in vigore del presente decreto non abbiano assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti, non abbiano bandito la gara per l'aggiudicazione del relativo contratto di mutuo ovvero, in caso di loro utilizzo mediante erogazione diretta, non abbiano chiesto il pagamento delle relative quote annuali al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e non sia stato pubblicato il relativo bando di gara. (237) 4. Sono revocati i finanziamenti assegnati per la progettazione delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, non sia stato emanato il decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 512, della legge n. 296 del 2006, ovvero i cui soggetti beneficiari, autorizzati alla data del 31 dicembre 2008 all'utilizzo dei limiti di impegno e dei contributi pluriennali con il decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 512, della legge n. 296 del 2006, alla data di entrata in vigore del presente decreto non abbiano assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti, non abbiano bandito la gara per l'aggiudicazione del relativo contratto di mutuo ovvero, in caso di loro utilizzo mediante erogazione diretta, non hanno chiesto il pagamento delle relative quote annuali al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 5. Con decreti, di natura non regolamentare, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i finanziamenti revocati ai sensi dei commi 2, 3 e 4. 6. Le quote annuali dei limiti di impegno e dei contributi revocati e iscritte in bilancio ai sensi dei commi 2, 3 e 4, affluiscono al Fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.". Si riportano gli articoli 18 e 25 del decreto-legge n. 69 del 2013: "Art. 18. Sblocca cantieri, manutenzione reti e territorio e fondo piccoli Comuni. 1. Per consentire nell'anno 2013 la continuita' dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori e' istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo con una dotazione complessiva pari a 2.069 milioni di euro, di cui 335 milioni di euro per l'anno 2013, 405 milioni di euro per l'anno 2014, 652 milioni di euro per l'anno 2015, 535 milioni di euro per l'anno 2016 e 142 milioni di euro per l'anno 2017. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presenta semestralmente alle Camere una documentazione conoscitiva e una relazione analitica sull'utilizzazione del Fondo di cui al presente comma. 2. Con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede all'individuazione degli specifici interventi da finanziare e all'assegnazione delle risorse occorrenti, nei limiti delle disponibilita' annuali del Fondo di cui al comma 1. Gli interventi finanziabili ai sensi del presente comma riguardano il completamento delle infrastrutture di rilevanza strategica nazionale in corso di realizzazione, il potenziamento dei nodi, dello standard di interoperabilita' dei corridoi europei e il miglioramento delle prestazioni della rete e dei servizi ferroviari, il collegamento ferroviario funzionale tra la Regione Piemonte e la Valle d'Aosta, il superamento di criticita' sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie nonche' l'attuazione di ulteriori interventi mirati ad incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria con priorita' per le opere stradali volte alla messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico, l'asse di collegamento tra la strada statale 640 e l'autostrada A19 Agrigento - Caltanissetta, gli assi autostradali Pedemontana Veneta e Tangenziale Esterna Est di Milano. Per quest'ultimo intervento, l'atto aggiuntivo di aggiornamento della convenzione conseguente all'assegnazione del finanziamento e' approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro trenta giorni dalla trasmissione dell'atto convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente. Gli interventi rispondenti alle finalita' di potenziamento dei nodi, dello standard di interoperabilita' dei corridoi europei e del miglioramento delle prestazioni della rete e dei servizi ferroviari sono in ogni caso riferiti a infrastrutture comprese nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, per le quali si sono perfezionate le procedure di individuazione con il coinvolgimento degli enti territoriali. 3. Con delibere CIPE, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere finanziati, a valere sul fondo di cui al comma 1, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, l'asse viario Quadrilatero Umbria-Marche, la tratta Colosseo - Piazza Venezia della linea C della metropolitana di Roma, la linea M4 della metropolitana di Milano, il collegamento Milano-Venezia secondo lotto Rho-Monza, nonche', qualora non risultino attivabili altre fonti di finanziamento, la linea 1 della metropolitana di Napoli, l'asse autostradale Ragusa-Catania e la tratta Cancello - Frasso Telesino della linea AV/AC Napoli-Bari. 4. Le risorse gia' assegnate con la delibera CIPE n. 88/2010 al «Corridoio tirrenico meridionale A12 - Appia e bretella autostradale Cisterna Valmontone» sono indistintamente utilizzabili per i lotti in cui e' articolata l'opera. L'opera, interamente messa a gara, puo' essere realizzata e finanziata per lotti funzionali, senza alcun obbligo del concedente nei confronti del concessionario al finanziamento delle tratte non coperte ove nei tre anni successivi all'aggiudicazione non vengano reperite le risorse necessarie. 5. Per assicurare la continuita' funzionale e per lo sviluppo degli investimenti previsti nella Convenzione vigente relativa alla realizzazione e gestione delle tratte autostradali A24 e A25 «Strade dei Parchi», a valere sul Fondo di cui al comma 1, ed in deroga alla procedura di cui al comma 2, e' destinato alla societa' concessionaria, secondo le modalita' previste dal Verbale d'Intesa sottoscritto da ANAS S.p.A. e Strada dei Parchi S.p.A. il 16 dicembre 2010, l'importo complessivo di 90,7 milioni di euro, in ragione di 82,2 milioni di euro per l'anno 2013 e 8,5 milioni di euro per l'anno 2014, di cui 34,2 milioni di euro quale contributo dovuto dallo Stato e 56,5 milioni di euro in via di anticipazione a fronte del contributo dovuto dalla Regione Lazio, dalla Provincia e dal Comune di Roma ai sensi della Convenzione. Le risorse anticipate vengono restituite dalla Regione e dagli enti locali interessati entro il 31 dicembre 2015, con versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 6. Entro il 30 ottobre 2013 viene sottoposto al CIPE il progetto definitivo della tratta Colosseo - Piazza Venezia della linea C della metropolitana di Roma, da finanziarsi a valere sul Fondo di cui al comma 1 a condizione che la tratta completata della stessa linea C da Pantano a Centocelle sia messa in pre-esercizio entro il 15 dicembre 2013. 7. Nelle more dell'approvazione del Contratto di Programma - parte investimenti 2012-2016 sottoscritto con RFI e' autorizzata la contrattualizzazione degli interventi per la sicurezza ferroviaria immediatamente cantierabili per l'importo gia' disponibile di 300 milioni di euro di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 maggio 2012, n. 119. 8. Per innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolastici, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, destina fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 a un piano di interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e di costruzione di nuovi edifici scolastici, anche con strumenti previsti dall'articolo 53, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, secondo un programma concordato tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. 8-bis. Al fine di predisporre il piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici, di cui al comma 8, e' autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, in relazione all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'individuazione di un modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio sismico. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono definite le modalita' di individuazione delle attivita' di cui al periodo precedente. Al relativo onere, pari a 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2014 e 2015, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 8-ter. Al fine di attuare misure urgenti in materia di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, con particolare riferimento a quelle in cui e' stata censita la presenza di amianto, nonche' di garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico, ferma restando la procedura prevista dall'articolo 11, commi da 4-bis a 4-octies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per le altre risorse destinate al Fondo unico di cui al comma 4-sexies del medesimo articolo 11 e nelle more della completa attuazione della stessa procedura, per l'anno 2014 e' autorizzata la spesa di 150 milioni di euro. Per le suddette finalita', nonche' per quelle di cui al comma 8, per gli interventi finanziati con le risorse di cui ai commi 8 e 8-sexies, nella misura definita dal decreto di cui al presente periodo, fino al 31 dicembre 2014, i sindaci e i presidenti delle province interessati operano in qualita' di commissari governativi, con poteri derogatori rispetto alla normativa vigente, che saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 8-sexies. 8-quater. Le risorse previste dal comma 8-ter sono ripartite a livello regionale per essere assegnate agli enti locali proprietari degli immobili adibiti all'uso scolastico sulla base del numero degli edifici scolastici e degli alunni presenti in ciascuna regione e della situazione del patrimonio edilizio scolastico ai sensi della tabella 1 annessa al presente decreto. Le quote imputate alle province autonome di Trento e di Bolzano sono rese indisponibili in attuazione dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. L'assegnazione agli enti locali e' effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca entro il 30 ottobre 2013 sulla base delle graduatorie presentate dalle regioni entro il 15 ottobre 2013. A tale fine, gli enti locali presentano alle regioni entro il 15 settembre 2013 progetti esecutivi immediatamente cantierabili di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici. La mancata trasmissione delle graduatorie da parte delle regioni entro il 15 ottobre 2013 comporta la decadenza dall'assegnazione dei finanziamenti assegnabili. Le risorse resesi disponibili sono ripartite in misura proporzionale tra le altre regioni. L'assegnazione del finanziamento prevista dal medesimo decreto autorizza gli enti locali ad avviare le procedure di gara con pubblicazione delle medesime ovvero le procedure di affidamento dei lavori. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca comunica al Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco dei finanziamenti assegnati agli enti locali e semestralmente lo stato di attuazione degli interventi, che sono pubblicati nel sito internet dei due Ministeri. 8-quinquies. Il mancato affidamento dei lavori di cui al comma 8-quater entro il 30 aprile 2014 comporta la revoca dei finanziamenti. Per le Regioni nelle quali gli effetti della graduatoria di cui al comma 8-quater sono stati sospesi da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, il termine del 30 aprile 2014 e' prorogato al 30 giugno 2014. Le eventuali economie di spesa che si rendono disponibili all'esito delle procedure di cui al citato comma 8-quater ovvero le risorse derivanti dalle revoche dei finanziamenti sono riassegnate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca alle richieste che seguono nell'ordine della graduatoria. Lo stesso Ministero provvede al trasferimento delle risorse agli enti locali per permettere i pagamenti entro il 31 dicembre 2014, secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati. 8-sexies. La somma di 150 milioni di euro giacente sul conto corrente bancario acceso presso la banca Intesa Sanpaolo Spa, relativo alla gestione stralcio del Fondo speciale per la ricerca applicata (FSRA) di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 gennaio 2014 per essere riassegnata al Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le ulteriori somme disponibili all'esito della chiusura della gestione stralcio del FSRA sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al Fondo per il finanziamento ordinario delle universita' statali. 8-septies. All'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo le parole: «non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi,» sono inserite le seguenti: «se non destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia,». 9. A valere sul Fondo di cui al comma 1, in deroga alla procedura indicata al comma 2, l'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2014, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, e' destinato alla realizzazione del primo Programma «6000 Campanili» concernente interventi infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici, ivi compresi gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, ovvero di realizzazione e manutenzione di reti viarie e infrastrutture accessorie e funzionali alle stesse o reti telematiche di NGN e WI-FI, nonche' di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio. Possono accedere al finanziamento solo gli interventi muniti di tutti i pareri, autorizzazioni, permessi e nulla osta previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con apposita convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali e il personale - e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale, sono disciplinati i criteri per l'accesso all'utilizzo delle risorse degli interventi che fanno parte del Programma. I Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, le unioni composte da comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e i comuni risultanti da fusione tra comuni, ciascuno dei quali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, per il tramite dell'ANCI, presentano entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della sopra citata convenzione, le richieste di contributo finanziario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il contributo richiesto per il singolo progetto non puo' essere inferiore a 500.000 euro e maggiore di 1.000.000 di euro e il costo totale del singolo intervento puo' superare il contributo richiesto soltanto nel caso in cui le risorse finanziarie aggiuntive necessarie siano gia' immediatamente disponibili e spendibili da parte del Comune proponente. Ogni Comune puo' presentare un solo progetto. Il Programma degli interventi che accedono al finanziamento e' approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 10. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' approvato il programma degli interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie nonche' degli ulteriori interventi mirati ad incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria con priorita' per le opere stradali volte alla messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico della rete stradale di interesse nazionale in gestione ad ANAS SpA con l'individuazione delle relative risorse e apposita convenzione che disciplina i rapporti tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS SpA per l'attuazione del programma nei tempi previsti e le relative modalita' di monitoraggio. La societa' ANAS SpA presenta semestralmente alle Camere una relazione sull'attuazione del programma di cui al presente comma. 11. Il mancato conseguimento, alla data del 31 dicembre 2013, delle finalita' indicate al comma 1, determina la revoca del finanziamento assegnato ai sensi del presente articolo. Con i provvedimenti di assegnazione delle risorse di cui ai commi 2 e 3 sono stabilite, in ordine a ciascun intervento, le modalita' di utilizzo delle risorse assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e di applicazione di misure di revoca. Le risorse revocate confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 12. Le risorse assegnate a valere sul Fondo di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per la risoluzione di contenziosi. 13. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede: quanto a euro 235 milioni per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; quanto a euro 50 milioni per l'anno 2013, a euro 120 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e a euro 142 milioni per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 6 febbraio 2009, n. 7; quanto a euro 96 milioni per l'anno 2014, a euro 258 milioni per l'anno 2015, a euro 143 milioni per l'anno 2016 e a euro 142 milioni per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; quanto a euro 50 milioni per l'anno 2013, a euro 189 milioni per l'anno 2014, a euro 274 milioni per l'anno 2015 e a euro 250 milioni per l'anno 2016 mediante corrispondente utilizzo delle risorse assegnate dal CIPE in favore del secondo lotto del Terzo Valico dei Giovi a valere sul Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 14. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, le variazioni di bilancio conseguenti alla ripartizione del Fondo di cui al comma 1. 14-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce semestralmente alle Camere sullo stato di attuazione dei decreti attuativi di propria competenza di cui al presente articolo." Art. 25 . Misure urgenti di settore in materia di infrastrutture e trasporti 1. Al fine di assicurare la continuita' dell'attivita' di vigilanza sui concessionari della rete autostradale da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in attuazione dell'articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, si procede alla individuazione delle unita' di personale trasferito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alla definizione della tabella di equiparazione del personale trasferito con quello appartenente al comparto Ministeri e all'Area I della dirigenza nonche' alla individuazione delle spese di funzionamento relative all'attivita' di vigilanza e controllo sui concessionari autostradali. Il personale trasferito, cui si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui all'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, mantiene la posizione assicurativa gia' costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, ovvero delle forme sostitutive o esclusive dell'assicurazione stessa. Per le finalita' di cui al presente comma, la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' incrementata: a) per l'area funzionale di un numero di unita' pari al numero di unita' di personale individuato nella predetta area dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al primo periodo; b) per l'area dirigenziale di prima e di seconda fascia rispettivamente di una e dodici unita' di personale, come individuato dal predetto decreto. 2. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede all'individuazione delle risorse derivanti dalle sub concessioni su sedime autostradale e, ove necessario, di quelle derivanti dal canone comunque corrisposto ad ANAS S.p.a. ai sensi dell'articolo 1, comma 1020, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, - anche mediante apposita rideterminazione della quota percentuale del predetto canone da corrispondere direttamente ad ANAS S.p.a. da parte dei concessionari autostradali - destinate a coprire gli oneri derivanti dal comma 1, da iscrivere corrispondentemente nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. ANAS S.p.a. provvede a dare esplicita evidenza tra i ricavi propri del conto economico delle entrate acquisite ai sensi del citato comma 1020. 3. ANAS S.p.a. versa, entro il 30 giugno 2013, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la quota relativa al periodo 1° ottobre-31 dicembre 2012, al netto delle anticipazioni gia' effettuate, dei canoni afferenti alla competenza dell'anno 2012 concernenti le sub concessioni sul sedime autostradale previsti a carico dei concessionari autostradali. A decorrere dal 2013 i canoni di competenza relativi alle sub concessioni sul sedime autostradale previsti a carico dei concessionari autostradali sono versati al bilancio dello Stato con cadenza mensile, entro il mese successivo, nella misura del novanta per cento dell'ammontare degli importi dovuti per il corrispondente periodo dell'anno precedente, salvo conguaglio da effettuarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo. Per il solo anno di competenza 2013 il termine di versamento delle prime sei rate e' fissato al 31 luglio 2013. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assume le situazioni debitorie e creditorie relative alle funzioni di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed all'articolo 11, comma 5. del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, nonche' l'eventuale contenzioso, sorti a far data dal 1° ottobre 2012. 5. Le disponibilita' residue delle risorse iscritte in bilancio per l'anno 2012 destinate ai Contratti di servizio e di programma dell'ENAV S.p.A. di cui all'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, possono essere utilizzate per la compensazione dei costi sostenuti dall'ENAV nell'anno 2012, e previsti dai predetti contratti, per garantire la sicurezza degli impianti ed operativa di cui all'articolo 11-septies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. 5-bis. Al fine di ridurre il rischio aeronautico e ambientale correlato all'insistenza di abitazioni a uso residenziale intercluse nel sedime dell'aeroporto di Pisa, e' stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa, il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), la societa' di gestione interessata, la regione, la provincia e il comune competenti apposito accordo di programma per la delocalizzazione delle abitazioni intercluse nel sedime dell'aeroporto di Pisa. Nello stesso accordo sono previsti le modalita' di attuazione dell'intervento, le risorse che concorrono al finanziamento e i termini per la loro erogazione nonche' le modalita' di trasferimento delle aree al demanio aeronautico civile statale. 5-ter. All'accordo di programma di cui al comma 5-bis puo' essere destinata una quota delle risorse da assegnare per l'anno 2013 all'ENAC, ai sensi dell'articolo 11-decies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nella misura massima di 10 milioni di euro e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 6. Al fine di superare lo stato di emergenza derivante dalla scadenza delle gestioni commissariali gia' operanti per la messa in sicurezza delle grandi dighe senza concessionario, all'articolo 55, comma 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «A tal fine la dotazione organica del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' incrementata di un numero corrispondente di posti.». 7. All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2: 1) all'alinea, le parole: «, anche avvalendosi di Anas s.p.a.,» sono soppresse; 2) alla lettera a), le parole: «ovvero in affidamento diretto ad Anas s.p.a. a condizione che non comporti effetti negativi sulla finanza pubblica, nonche', subordinatamente alla medesima condizione, di affidamento diretto a tale societa' della concessione di gestione di autostrade per le quali la concessione sia in scadenza ovvero revocata» sono soppresse; 3) alla lettera b), il numero 3) e' abrogato; b) al comma 3, lettera a), le parole: «anche per effetto di subentro ai sensi del precedente comma 2, lettere a) e b)» sono soppresse. 8. All'articolo 36, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «L'amministratore unico» sono sostituite dalle seguenti: «L'organo amministrativo» e le parole: «entro il 30 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre»; b) al secondo periodo, le parole: «Entro 30 giorni dall'emanazione del decreto di approvazione dello statuto» sono sostituite dalle seguenti: «Entro 30 giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea del bilancio per l'esercizio 2012»; c) il terzo periodo e' soppresso. 9. Le funzioni ed i compiti di vigilanza sulle attivita' previste dalla Convenzione per l'esercizio dei servizi di collegamento marittimo con le isole minori siciliane stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, sono attribuiti alla Regione Siciliana a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. 10. All'articolo 6, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole «con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono soppresse e dopo le parole «ogni successiva modificazione ovvero integrazione delle suddette convenzioni e' approvata» sono inserite le seguenti «con decreto del Presidente della Regione Siciliana.». 11. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si provvede, nei successivi trenta giorni, alle modifiche del testo convenzionale, stipulato in data 30 luglio 2012, necessarie all'adeguamento alle presenti disposizioni. 11-bis. Le risorse revocate ai sensi dell'articolo 18, comma 11, che confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono attribuite prioritariamente: a) al completamento della copertura del Passante ferroviario di Torino; b) alla regione Piemonte, a titolo di contributo per spese sostenute per la realizzazione del collegamento Torino-Ceres/Aeroporto di Caselle; c) al collegamento ferroviario Novara-Seregno-Malpensa (potenziamento e variante di Galliate); d) alla regione autonoma Friuli Venezia Giulia per la realizzazione della terza corsia della tratta autostradale A4 Quarto d'Altino-Villesse-Gorizia, al fine di consentire l'attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3702/2008 del 5 settembre 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 dell'11 settembre 2008; e) agli interventi di soppressione e automazione di passaggi a livello sulla rete ferroviaria mediante costruzione di idonei manufatti sostitutivi o deviazioni stradali o di miglioramento delle condizioni di esercizio di passaggi a livello non eliminabili, individuati, con priorita' per la tratta terminale pugliese del corridoio ferroviario adriatico da Bologna a Lecce, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 11-ter . 11-quater. All'articolo 11, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, dopo le parole: «dagli autodromi,» sono inserite le seguenti: «dalle aviosuperfici, dai luoghi in cui si svolgono attivita' sportive di discipline olimpiche in forma stabile,». All'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304, dopo le parole: «di autodromi,» sono inserite le seguenti: «aviosuperfici, luoghi in cui si svolgono attivita' sportive di discipline olimpiche in forma stabile,»'. All'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997, dopo la parola: «aeroportuali» sono inserite le seguenti: «, di aviosuperfici, dei luoghi in cui si svolgono attivita' sportive di discipline olimpiche in forma stabile». All'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'ambiente 31 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 1997, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' delle aviosuperfici e dei luoghi in cui si svolgono attivita' sportive di discipline olimpiche in forma stabile». 11-quinquies. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 11, commi 6 e 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nonche' quanto disposto dall'articolo 16, commi 4 e 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le regioni interessate, al fine di consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante da debiti pregressi a carico dei rispettivi bilanci regionali concernenti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale e di applicare i criteri di incremento dell'efficienza e di razionalizzazione previsti dall'articolo 16-bis, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, predispongono un piano di ristrutturazione del debito a tutto il 31 dicembre 2012, da sottoporre, entro il 31 ottobre 2013, all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze. Il piano di ristrutturazione del debito deve individuare le necessarie azioni di razionalizzazione e di incremento dell'efficienza da conseguire attraverso l'adozione dei criteri e delle modalita' di cui al citato articolo 16-bis, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012. Per il finanziamento del piano di ristrutturazione, ciascuna regione interessata e' autorizzata, previa delibera del CIPE, a utilizzare, per gli anni 2013 e 2014, le risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione in attuazione della delibera del CIPE n. 1/2011 dell'11 gennaio 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2011, nel limite massimo dell'importo che sara' concordato tra ciascuna regione, il Ministero per la coesione territoriale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia e delle finanze sulla base del piano stesso. Per le regioni interessate sara' conseguentemente sottoposta all'esame del CIPE, per la presa d'atto, la nuova programmazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Le regioni interessate, per le medesime finalita', nonche' per il mantenimento dell'equilibrio di bilancio, possono, in alternativa, utilizzare le complessive risorse del proprio bilancio per i medesimi anni, ivi comprese le residue disponibilita' derivanti dall'applicazione dell'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 7 febbraio 2013, in materia di proroga dell'utilizzo, ove sussistenti, di economie di bilancio vincolate, fermi restando i limiti del patto di stabilita' interno. 11-sexies. Per il biennio 2013-2014, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e razionalizzazione di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la regione Calabria e' autorizzata, acquisito il parere del Ministro per la coesione territoriale, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, ad utilizzare le risorse destinate alla programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, nel limite di 40 milioni di euro per operazioni di potenziamento del sistema di mobilita' regionale su ferro, compreso l'acquisto di materiale rotabile automobilistico e ferroviario. Le risorse sono rese disponibili, entro il predetto limite di 40 milioni di euro, previa rimodulazione del piano di interventi rientrante nella programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione.". Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 70, della legge 27 dicembre 2013, n. 147: "70. All'articolo 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «il superamento di criticita' sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie» sono inserite le seguenti: «nonche' l'attuazione di ulteriori interventi mirati ad incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria con priorita' per le opere stradali volte alla messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico»; b) al comma 10, dopo le parole: «programma degli interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie» sono inserite le seguenti: «nonche' degli ulteriori interventi mirati ad incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria con priorita' per le opere stradali volte alla messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico».". Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 1, della legge 6 febbraio 2009, n. 7: "Art. 5. (Copertura finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 10, lettere a), b), c) e d), e 19 del Trattato di cui all'articolo 1, pari a euro 34.200.200 per l'anno 2009, a euro 74.216.200 per l'anno 2010, a euro 70.716.200 per l'anno 2011 e a euro 1.336.200 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2029, e a quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 8 dello stesso Trattato, valutati in 180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2028, nonche' agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4 della presente legge, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 3. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 8 del Trattato di cui all'articolo 1 della presente legge, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti e delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio." - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 186, della legge 24 dicembre 2012, n. 228: "186. Al fine di consentire il finanziamento delle attivita' finalizzate alla realizzazione di una piattaforma d'altura davanti al porto di Venezia e' autorizzato il trasferimento all'Autorita' portuale di Venezia di 5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 95 milioni di euro per l'anno 2015." - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 212, della legge 24 dicembre 2012, n. 228: "212. Per la realizzazione dell'asse autostradale «Pedemontana Piemontese» e' assegnato alla regione Piemonte, per l'anno 2015, un contributo di 80 milioni di euro." - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147: "6. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione e' determinata, per il periodo di programmazione 2014-2020, in 54.810 milioni di euro. Il complesso delle risorse e' destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord. Con la presente legge si dispone l'iscrizione in bilancio dell'80 per cento del predetto importo secondo la seguente articolazione annuale: 50 milioni per l'anno 2014, 500 milioni per l'anno 2015, 1.000 milioni per l'anno 2016; per gli anni successivi la quota annuale e' determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196." - Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443: "1. Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive. 1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, individua le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese nonche' per assicurare efficienza funzionale ed operativa e l'ottimizzazione dei costi di gestione dei complessi immobiliari sedi delle istituzioni dei presidi centrali e la sicurezza strategica dello Stato e delle opere la cui rilevanza culturale trascende i confini nazionali. L'individuazione e' operata, a mezzo di un programma predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i Ministri competenti e le regioni o province autonome interessate, nonche' l'ente Roma capitale ove interessato, e inserito, previo parere del CIPE e previa intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con l'indicazione dei relativi stanziamenti. Nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al presente comma, il Governo procede secondo finalita' di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale, nonche' a fini di garanzia della sicurezza strategica e di contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese e per l'adeguamento della strategia nazionale a quella comunitaria delle infrastrutture e della gestione dei servizi pubblici locali di difesa dell'ambiente. Al fine di sviluppare la portualita' turistica, il Governo, nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici, tiene conto anche delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509. Il programma tiene conto del Piano generale dei trasporti. L'inserimento nel programma di infrastrutture strategiche non comprese nel Piano generale dei trasporti costituisce automatica integrazione dello stesso. Il Governo indica nel disegno di legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-ter), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le risorse necessarie, che si aggiungono ai finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili, senza diminuzione delle risorse gia' destinate ad opere concordate con le regioni e le province autonome e non ricomprese nel programma. In sede di prima applicazione della presente legge il programma e' approvato dal CIPE entro il 31 dicembre 2001 (3). Gli interventi previsti dal programma sono automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro nei comparti idrici ed ambientali, ai fini della individuazione delle priorita' e ai fini dell'armonizzazione con le iniziative gia' incluse nelle intese e negli accordi stessi, con le indicazioni delle risorse disponibili e da reperire, e sono compresi in una intesa generale quadro avente validita' pluriennale tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere. 1-bis. Il programma da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria deve contenere le seguenti indicazioni: a) elenco delle infrastrutture e degli insediamenti strategici da realizzare; b) costi stimati per ciascuno degli interventi; c) risorse disponibili e relative fonti di finanziamento; d) stato di realizzazione degli interventi previsti nei programmi precedentemente approvati; e) quadro delle risorse finanziarie gia' destinate e degli ulteriori finanziamenti necessari per il completamento degli interventi. 2. Il Governo e' delegato ad emanare, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi volti a definire un quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti individuati ai sensi del comma 1, a tal fine riformando le procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e l'autorizzazione integrata ambientale, limitatamente alle opere di cui al comma 1 e comunque nel rispetto del disposto dell'articolo 2 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e introducendo un regime speciale, anche in deroga agli articoli 2, da 7 a 16, 19, 20, 21, da 23 a 30, 32, 34, 37-bis, 37-ter e 37-quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, nonche' alle ulteriori disposizioni della medesima legge che non siano necessaria ed immediata applicazione delle direttive comunitarie, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) disciplina della tecnica di finanza di progetto per finanziare e realizzare, con il concorso del capitale privato, le infrastrutture e gli insediamenti di cui al comma 1; b) definizione delle procedure da seguire in sostituzione di quelle previste per il rilascio dei provvedimenti concessori o autorizzatori di ogni specie; definizione della durata delle medesime non superiore a sei mesi per la approvazione dei progetti preliminari, comprensivi di quanto necessario per la localizzazione dell'opera d'intesa con la regione o la provincia autonoma competente, che, a tal fine, provvede a sentire preventivamente i comuni interessati, nonche' con Roma capitale se competente, e, ove prevista, della VIA; definizione delle procedure necessarie per la dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza e per la approvazione del progetto definitivo, la cui durata non puo' superare il termine di ulteriori sette mesi; definizione di termini perentori per la risoluzione delle interferenze con servizi pubblici e privati, con previsione di responsabilita' patrimoniali in caso di mancata tempestiva risoluzione; c) attribuzione al CIPE, integrato dai presidenti delle regioni e delle province autonome interessate nonche' dal sindaco di Roma capitale ove interessato, del compito di valutare le proposte dei promotori, di approvare il progetto preliminare e definitivo, di vigilare sulla esecuzione dei progetti approvati, adottando i provvedimenti concessori ed autorizzatori necessari, comprensivi della localizzazione dell'opera e, ove prevista, della VIA istruita dal competente Ministero. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cura le istruttorie, formula le proposte ed assicura il supporto necessario per l'attivita' del CIPE, avvalendosi, eventualmente, di una apposita struttura tecnica, di advisor e di commissari straordinari, che agiscono con i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, nonche' della eventuale ulteriore collaborazione richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze nel settore della finanza di progetto, ovvero offerta dalle regioni o province autonome interessate nonche' dal Sindaco di Roma capitale ove interessato, con oneri a proprio carico; d) modificazione della disciplina in materia di conferenza di servizi, con la previsione della facolta', da parte di tutte le amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni comunque denominati, di proporre, in detta conferenza, nel termine perentorio di novanta giorni, prescrizioni e varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere; le prescrizioni e varianti migliorative proposte in conferenza sono valutate dal CIPE ai fini della approvazione del progetto definitivo; e) affidamento, mediante gara ad evidenza pubblica nel rispetto delle direttive dell'Unione europea, della realizzazione delle infrastrutture strategiche ad un unico soggetto contraente generale o concessionario; f) disciplina dell'affidamento a contraente generale, con riferimento all'articolo 1 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, definito come esecuzione con qualsiasi mezzo di un'opera rispondente alle esigenze specificate dal soggetto aggiudicatore; il contraente generale e' distinto dal concessionario di opere pubbliche per l'esclusione dalla gestione dell'opera eseguita ed e' qualificato per specifici connotati di capacita' organizzativa e tecnico-realizzativa, per l'assunzione dell'onere relativo all'anticipazione temporale del finanziamento necessario alla realizzazione dell'opera in tutto o in parte con mezzi finanziari privati, per la liberta' di forme nella realizzazione dell'opera, per la natura prevalente di obbligazione di risultato complessivo del rapporto che lega detta figura al soggetto aggiudicatore e per l'assunzione del relativo rischio; previsione dell'obbligo, da parte del contraente generale, di prestazione di adeguate garanzie e di partecipazione diretta al finanziamento dell'opera o di reperimento dei mezzi finanziari occorrenti; g) previsione dell'obbligo per il soggetto aggiudicatore, nel caso in cui l'opera sia realizzata prevalentemente con fondi pubblici, di rispettare la normativa europea in tema di evidenza pubblica e di scelta dei fornitori di beni o servizi, ma con soggezione ad un regime derogatorio rispetto alla citata legge n. 109 del 1994 per tutti gli aspetti di essa non aventi necessaria rilevanza comunitaria; h) introduzione di specifiche deroghe alla vigente disciplina in materia di aggiudicazione di lavori pubblici e di realizzazione degli stessi, fermo il rispetto della normativa comunitaria, finalizzate a favorire il contenimento dei tempi e la massima flessibilita' degli strumenti giuridici; in particolare, in caso di ricorso ad un contraente generale, previsione che lo stesso, ferma restando la sua responsabilita', possa liberamente affidare a terzi l'esecuzione delle proprie prestazioni con l'obbligo di rispettare, in ogni caso, la legislazione antimafia e quella relativa ai requisiti prescritti per gli appaltatori; previsione della possibilita' di costituire una societa' di progetto ai sensi dell'articolo 37-quinquies della citata legge n. 109 del 1994, anche con la partecipazione di istituzioni finanziarie, assicurative e tecnico-operative gia' indicate dallo stesso contraente generale nel corso della procedura di affidamento; previsione della possibilita' di emettere titoli obbligazionari ai sensi dell'articolo 37-sexies della legge n. 109 del 1994, ovvero di avvalersi di altri strumenti finanziari, con la previsione del relativo regime di garanzia di restituzione, anche da parte di soggetti aggiudicatori, ed utilizzazione dei medesimi titoli e strumenti finanziari per la costituzione delle riserve bancarie o assicurative previste dalla legislazione vigente; i) individuazione di adeguate misure atte a valutare, ai fini di una migliore realizzazione dell'opera, il regolare assolvimento degli obblighi assunti dal contraente generale nei confronti di terzi ai quali abbia affidato l'esecuzione di proprie prestazioni; l) previsione, in caso di concessione di opera pubblica unita a gestione della stessa, e tenuto conto della redditivita' potenziale della stessa, della possibilita' di corrispondere al concessionario, anche in corso d'opera e nel rispetto dei limiti determinati in sede di gara, un prezzo in aggiunta al diritto di sfruttamento economico dell'opera, anche a fronte della prestazione successiva di beni o servizi allo stesso soggetto aggiudicatore relativamente all'opera realizzata, nonche' della possibilita' di fissare la durata della concessione anche oltre trenta anni, in relazione alle caratteristiche dell'opera, e di consentire al concessionario di affidare a terzi i lavori, con il solo vincolo delle disposizioni della citata direttiva 93/37/CEE relative agli appalti del concessionario e nel limite percentuale eventualmente indicato in sede di gara a norma della medesima direttiva; m) previsione del rispetto dei piani finanziari allegati alle concessioni in essere per i concessionari di pubblici servizi affidatari di nuove concessioni; n) previsione, dopo la stipula dei contratti di progettazione, appalto, concessione o affidamento a contraente generale, di forme di tutela risarcitoria per equivalente, con esclusione della reintegrazione in forma specifica; restrizione, per tutti gli interessi patrimoniali, della tutela cautelare al pagamento di una provvisionale; o) previsione di apposite procedure di collaudo delle opere entro termini perentori che consentano, ove richiesto da specifiche esigenze tecniche, il ricorso anche a strutture tecniche esterne di supporto alle commissioni di collaudo. 3. I decreti legislativi previsti dal comma 2 sono emanati sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonche' quello delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta. Nei tre anni successivi alla loro emanazione possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi, nel rispetto della medesima procedura e secondo gli stessi principi e criteri direttivi. Il Governo integra e modifica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in conformita' alle previsioni della presente legge e dei decreti legislativi di cui al comma 2. 3-bis. In alternativa alle procedure di approvazione dei progetti preliminari e definitivi, di cui al comma 2, l'approvazione dei progetti definitivi degli interventi individuati nel comma 1 puo' essere disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del CIPE integrato dai presidenti delle regioni o delle province autonome interessate, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Con il predetto decreto sono dichiarate la compatibilita' ambientale e la localizzazione urbanistica dell'intervento nonche' la pubblica utilita' dell'opera; lo stesso decreto sostituisce ogni altro permesso, autorizzazione o approvazione comunque denominati, e consente la realizzazione di tutte le opere ed attivita' previste nel progetto approvato. 4. Limitatamente agli anni 2002 e 2003 il Governo e' delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, previo parere favorevole del CIPE, integrato dai presidenti delle regioni interessate, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, uno o piu' decreti legislativi recanti l'approvazione definitiva, nei limiti delle vigenti autorizzazioni di spesa, di specifici progetti di infrastrutture strategiche individuate secondo quanto previsto al comma 1. 5. Ai fini della presente legge, sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome previste dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. 6. In alternativa a concessioni e autorizzazioni edilizie, a scelta dell'interessato, possono essere realizzati, in base a semplice denuncia di inizio attivita', ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni: a) gli interventi edilizi minori, di cui all'articolo 4, comma 7, del citato decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398; b) le ristrutturazioni edilizie, comprensive della demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma. Ai fini del calcolo della volumetria non si tiene conto delle innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica; c) gli interventi ora sottoposti a concessione, se sono specificamente disciplinati da piani attuativi che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal consiglio comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti. Relativamente ai piani attuativi che sono stati approvati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, l'atto di ricognizione dei piani di attuazione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purche' il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate; d) i sopralzi, le addizioni, gli ampliamenti e le nuove edificazioni in diretta esecuzione di idonei strumenti urbanistici diversi da quelli indicati alla lettera c), ma recanti analoghe previsioni di dettaglio. 7. Nulla e' innovato quanto all'obbligo di versare il contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione. 8. La realizzazione degli interventi di cui al comma 6 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale e' subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Si applicano in particolare le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (34). 9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di venti giorni per la presentazione della denuncia di inizio dell'attivita', di cui all'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia e' priva di effetti (35). 10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il termine di venti giorni per la presentazione della denuncia di inizio dell'attivita' decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia e' priva di effetti (36). 11. Il comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, e' abrogato (37). 12. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dal novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo che le leggi regionali emanate prima della data di entrata in vigore della presente legge siano gia' conformi a quanto previsto dalle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma 6, anche disponendo eventuali categorie aggiuntive e differenti presupposti urbanistici. Le regioni a statuto ordinario possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni di cui al periodo precedente (38) (39). 13. E' fatta in ogni caso salva la potesta' legislativa esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 14. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 30 giugno 2003, un decreto legislativo volto a introdurre nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui all'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni, le modifiche strettamente necessarie per adeguarlo alle disposizioni di cui ai commi da 6 a 13. 15. I soggetti che effettuano attivita' di gestione dei rifiuti la cui classificazione e' stata modificata con la decisione della Commissione europea 2001/118/CE del 16 gennaio 2001 inoltrano richiesta all'ente competente, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentando domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, o iscrizione ai sensi dell'articolo 30 del medesimo decreto legislativo, indicando i nuovi codici dei rifiuti per i quali si intende proseguire l'attivita' di gestione dei rifiuti. L'attivita' puo' essere proseguita fino all'emanazione del conseguente provvedimento da parte dell'ente competente al rilascio delle autorizzazioni o iscrizioni di cui al citato decreto legislativo n. 22 del 1997. Le suddette attivita' non sono soggette alle procedure per la VIA in quanto le stesse sono attivita' gia' in essere. 16. Con riferimento alle competenze delle regioni, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 22 del 1997, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni emanano norme affinche' gli uffici pubblici coprano il fabbisogno annuale di manufatti in plastica con una quota di manufatti in plastica riciclata pari almeno al 40 per cento del fabbisogno stesso. 17. Il comma 3, lettera b), dell'articolo 7 ed il comma 1, lettera f-bis) dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 22 del 1997, si interpretano nel senso che le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, non costituiscono rifiuti e sono, percio', escluse dall'ambito di applicazione del medesimo decreto legislativo solo nel caso in cui, anche quando contaminate, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attivita' di escavazione, perforazione e costruzione, siano utilizzate, senza trasformazioni preliminari, secondo le modalita' previste nel progetto sottoposto a VIA ovvero, qualora non sottoposto a VIA, secondo le modalita' previste nel progetto approvato dall'autorita' amministrativa competente previo parere dell'ARPA sempreche' la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti. 18. Il rispetto dei limiti di cui al comma 17 puo' essere verificato in accordo alle previsioni progettuali anche mediante accertamenti sui siti di destinazione dei materiali da scavo. I limiti massimi accettabili sono individuati dall'allegato 1, tabella 1, colonna B, del D.M. 25 ottobre 1999, n. 471 del Ministro dell'ambiente e successive modificazioni, salvo che la destinazione urbanistica del sito non richieda un limite inferiore. 19. Per i materiali di cui al comma 17 si intende per effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati anche la destinazione a differenti cicli di produzione industriale, purche' sia progettualmente previsto l'utilizzo di tali materiali, intendendosi per tale anche il riempimento delle cave coltivate, nonche' la ricollocazione in altro sito, a qualsiasi titolo autorizzata dall'autorita' amministrativa competente, previo, ove il relativo progetto non sia sottoposto a VIA, parere dell'ARPA a condizione che siano rispettati i limiti di cui al comma 18 e la ricollocazione sia effettuata secondo modalita' di rimodellazione ambientale del territorio interessato. Qualora i materiali di cui al comma 17 siano destinati a differenti cicli di produzione industriale, le autorita' amministrative competenti ad esercitare le funzioni di vigilanza e controllo sui medesimi cicli, provvedono a verificare, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, anche mediante l'effettuazione di controlli periodici, l'effettiva destinazione all'uso autorizzato dei materiali; a tal fine l'utilizzatore e' tenuto a documentarne provenienza, quantita' e specifica destinazione.". Si riporta il testo dell'articolo 41 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: "Capo IV Misure per lo sviluppo infrastrutturale Art. 41. Misure per le opere di interesse strategico 1. Fatte salve le priorita' gia' deliberate in sede Cipe, all'articolo 161 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i commi 1-bis e 1-ter sono sostituiti dai seguenti: "1-bis. Nell'ambito del programma di cui al comma 1, il Documento di finanza pubblica individua, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, l'elenco delle infrastrutture da ritenersi prioritarie sulla base dei seguenti criteri generali: a) coerenza con l'integrazione con le reti europee e territoriali; b) stato di avanzamento dell'iter procedurale; c) possibilita' di prevalente finanziamento con capitale privato. 1-ter. Per le infrastrutture individuate nell'elenco di cui al comma 1-bis sono indicate: a) le opere da realizzare; b) il cronoprogramma di attuazione; c) le fonti di finanziamento della spesa pubblica; d) la quantificazione delle risorse da finanziare con capitale privato. 1-quater. Al fine di favorire il contenimento dei tempi necessari per il reperimento delle risorse relative al finanziamento delle opere di cui al presente capo e per la loro realizzazione, per ciascuna infrastruttura i soggetti aggiudicatori presentano al Ministero lo studio di fattibilita', redatto secondo modelli definiti dal Cipe e comunque conformemente alla normativa vigente. Il Ministero, entro sessanta giorni dalla comunicazione, anche avvalendosi del supporto dell'Unita' tecnica di finanza di progetto di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e, nel caso, sentito il soggetto di cui all'articolo 163, comma 4, lettera b), verifica l'adeguatezza dello studio di fattibilita', anche in ordine ai profili di bancabilita' dell'opera; qualora siano necessarie integrazioni allo stesso, il termine e' prorogato di trenta giorni. A questo fine la procedura di Valutazione Ambientale Strategica, e la Valutazione di Impatto Ambientale, sono coordinate con i tempi sopra indicati.". - Si riporta il testo dell'articolo 165 del decreto legislativo n. 163 del 2006: "Art. 165. Progetto preliminare. Procedura di valutazione di impatto ambientale e localizzazione(art. 3, d.lgs. n. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189/2005) 1. I soggetti aggiudicatori trasmettono al Ministero, entro il termine di sei mesi dall'approvazione del programma, il progetto preliminare delle infrastrutture di competenza. Ove sia necessario l'espletamento di procedure di gara, il termine e' elevato a nove mesi. Le risorse finanziarie occorrenti per la redazione del progetto preliminare ed eventualmente non gia' disponibili, sono assegnate dal Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta del soggetto aggiudicatore, a valere sulla quota dei fondi destinata alle attivita' progettuali, nei limiti delle risorse disponibili, anche a rimborso di somme gia' anticipate dalle regioni ai sensi dell'articolo 163, comma 1. 2. Ove il soggetto aggiudicatore intenda sollecitare, per la redazione del progetto preliminare, la proposta di un promotore, ne da' immediata comunicazione al Ministero, ai fini della pubblicazione della lista di cui all'articolo 175, comma 1. 3. Il progetto preliminare delle infrastrutture, oltre a quanto previsto nell'allegato tecnico di cui all'allegato XXI deve evidenziare, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; deve inoltre indicare ed evidenziare anche le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali e i limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare, ivi compreso il limite di spesa, comunque non superiore al due per cento dell'intero costo dell'opera, per le eventuali opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalita' dell'opera. Nella percentuale indicata devono rientrare anche gli oneri di mitigazione di impatto ambientale individuati nell'ambito della procedura di VIA, fatte salve le eventuali ulteriori misure da adottare nel rispetto di specifici obblighi comunitari. Ove, ai sensi delle disposizioni nazionali o regionali vigenti, l'opera sia soggetta a valutazione di impatto ambientale, il progetto preliminare e' corredato anche da studio di impatto ambientale e reso pubblico secondo le procedure previste dalla legge nazionale o regionale applicabile. Ai fini dell'approvazione del progetto preliminare non e' richiesta la comunicazione agli interessati alle attivita' espropriative, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 ovvero altra comunicazione diversa da quella effettuata per l'eventuale procedura di VIA, ai sensi del presente articolo; ove non sia prevista la procedura di VIA, il progetto preliminare e' comunque depositato presso il competente ufficio della regione interessata, ai fini della consultazione da parte del pubblico, e del deposito si da' avviso sul sito internet della regione e del soggetto aggiudicatore. 4. I soggetti aggiudicatori rimettono il progetto preliminare al Ministero e, ove competenti, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero per i beni e le attivita' culturali, nonche' alle regioni o province autonome competenti per territorio. Il medesimo progetto e' altresi' rimesso agli enti gestori delle interferenze e a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonche', nei casi previsti, al Consiglio superiore dei lavori pubblici o ad altra commissione consultiva competente. Le valutazioni delle amministrazioni interessate e degli enti gestori delle interferenze, riguardanti eventuali proposte e richieste, sono acquisite dal Ministero a mezzo di apposita conferenza di servizi, convocata non prima di trenta giorni dal ricevimento del progetto da parte dei soggetti interessati e conclusa non oltre sessanta giorni dalla data del predetto ricevimento. La conferenza di servizi ha finalita' istruttoria e ad essa non si applicano le disposizioni degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in materia di conferenza di servizi. Nei sessanta giorni successivi alla conclusione della conferenza di servizi il Ministero valuta le proposte e le richieste pervenute in sede di conferenza di servizi da parte delle pubbliche amministrazioni competenti e dei gestori di opere interferenti, ivi incluso, nei casi previsti, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o di altra commissione consultiva competente, e formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva il progetto preliminare. 5. Il progetto preliminare, istruito secondo le previsioni del presente articolo, e' approvato dal CIPE. Il CIPE decide a maggioranza, con il consenso, ai fini della intesa sulla localizzazione, dei presidenti delle regioni e province autonome interessate, che si pronunciano, sentiti i comuni nel cui territorio si realizza l'opera. La pronuncia deve intervenire nei termini di cui al comma che precede, anche nel caso in cui i comuni interessati non si siano tempestivamente espressi. 5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara non oltre novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della delibera CIPE di approvazione del progetto preliminare, ove questo sia posto a base di gara. In caso di mancato adempimento il CIPE, su proposta del Ministero, puo' disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato. 6. In caso di motivato dissenso delle regioni o province autonome interessate si procede come segue: a) per le infrastrutture di carattere interregionale o internazionale, il progetto preliminare e' sottoposto alla valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, alla cui attivita' istruttoria partecipano i rappresentanti della regione o provincia autonoma interessata. A tale fine il progetto e' rimesso a cura del Ministero al Consiglio superiore dei lavori pubblici che, nei quarantacinque giorni dalla ricezione, valuta i motivi del dissenso e l'eventuale proposta alternativa che, nel rispetto delle funzionalita' dell'opera, la regione o provincia autonoma dissenziente avesse formulato all'atto del dissenso. Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e' rimesso dal Ministro al CIPE, che assume le proprie motivate definitive determinazioni entro i successivi trenta giorni. Ove anche in questa sede permanga il dissenso della regione o provincia autonoma, alla approvazione del progetto preliminare si provvede entro sessanta giorni con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture, e, per le infrastrutture di competenza di altri Ministeri, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive o altro Ministro competente per materia, sentita la commissione parlamentare per le questioni regionali; b) per le altre infrastrutture e insediamenti produttivi, in caso di dissenso delle regioni o province autonome interessate, si provvede, entro i successivi sei mesi e a mezzo di un collegio tecnico costituito d'intesa tra il Ministero e la regione o provincia autonoma interessata, ad una nuova valutazione del progetto preliminare e della eventuale proposta alternativa che, nel rispetto delle funzionalita' dell'opera, la regione o provincia autonoma dissenziente avesse formulato all'atto del dissenso. Ove permanga il dissenso sul progetto preliminare, il Ministro delle infrastrutture propone al CIPE, d'intesa con la regione o provincia autonoma interessata, la sospensione della infrastruttura o insediamento produttivo, in attesa di nuova valutazione in sede di aggiornamento del programma, ovvero l'avvio della procedura prevista in caso di dissenso sulle infrastrutture o insediamenti produttivi di carattere interregionale o internazionale. 7. L'approvazione determina, ove necessario ai sensi delle vigenti norme, l'accertamento della compatibilita' ambientale dell'opera e perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato - regione sulla sua localizzazione, comportando l'automatica variazione degli strumenti urbanistici vigenti e adottati; gli immobili su cui e' localizzata l'opera sono assoggettati al vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327; il vincolo si intende apposto anche in mancanza di espressa menzione; gli enti locali provvedono alle occorrenti misure di salvaguardia delle aree impegnate e delle relative eventuali fasce di rispetto e non possono rilasciare, in assenza dell'attestazione di compatibilita' tecnica da parte del soggetto aggiudicatore, permessi di costruire, ne' altri titoli abilitativi nell'ambito del corridoio individuato con l'approvazione del progetto ai fini urbanistici e delle aree comunque impegnate dal progetto stesso. A tale scopo, l'approvazione del progetto preliminare e' resa pubblica mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione (o nella Gazzetta Ufficiale) ed e' comunicata agli enti locali interessati a cura del soggetto aggiudicatore. Ai fini ambientali, si applica l'articolo 183, comma 6. 7-bis. Per le infrastrutture il vincolo preordinato all'esproprio ha durata di sette anni, decorrenti dalla data in cui diventa efficace la delibera del CIPE che approva il progetto preliminare dell'opera. Entro tale termine, puo' essere approvato il progetto definitivo che comporta la dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera. In caso di mancata approvazione del progetto definitivo nel predetto termine, il vincolo preordinato all'esproprio decade e trova applicazione la disciplina dettata dall'articolo 9 del testo unico in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Ove sia necessario reiterare il vincolo preordinato all'esproprio, la proposta e' formulata al CIPE da parte del Ministero, su istanza del soggetto aggiudicatore. La reiterazione del vincolo e' disposta con deliberazione motivata del CIPE secondo quanto previsto dal comma 5, terzo e quarto periodo. La disposizione del presente comma deroga alle disposizioni dell' articolo 9, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. 8. Per tutte le infrastrutture, l'autorizzazione di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, puo' essere estesa al compimento di ricerche archeologiche, bonifica di ordigni bellici, bonifica dei siti inquinati e puo' essere rilasciata dalla autorita' espropriante ovvero dal concessionario delegato alle attivita' espropriative, ai soggetti o alle societa' incaricate della predetta attivita' anche prima della redazione del progetto preliminare. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti soprintendenze, che curano la tempestiva programmazione delle ricerche e il rispetto della medesima, allo scopo di evitare ogni ritardo all'avvio delle opere. 9. Ove, ai fini della progettazione delle infrastrutture, sia necessaria l'escavazione di cunicoli esplorativi, l'autorizzazione alle attivita' relative, ivi inclusa l'installazione dei cantieri e l'individuazione dei siti di deposito, e' rilasciata dal Ministro delle infrastrutture, d'intesa con il presidente della regione o provincia autonoma interessata, ed ha gli effetti dell'articolo 166, comma 5. In caso di mancata intesa nei trenta giorni dalla richiesta l'autorizzazione e' rimessa al CIPE, che si pronuncia nei successivi trenta giorni, con le modalita' di cui ai commi 5 e 6. I risultati dell'attivita' esplorativa, significativi a livello ambientale, sono altresi' comunicati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai fini della procedura di valutazione di impatto ambientale. 10. Prima dell'approvazione del progetto preliminare, si segue la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico nei casi previsti dagli articoli 95 e 96, salvo quanto disposto dall'articolo 38 dell'allegato tecnico XXI.". Si riporta il testo dell'articolo 25 comma 11-ter del decreto legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013: "Art. 25. Misure urgenti di settore in materia di infrastrutture e trasporti (OMISSIS). 11-ter. Le proposte dei soggetti promotori per l'approvazione dei progetti preliminari, anche suddivisi per lotti funzionali in coerenza con le risorse finanziarie disponibili, degli interventi di adeguamento della strada statale n. 372 "Telesina" tra Io svincolo di Caianello della strada statale n. 372 e lo svincolo di Benevento sulla strada statale n. 88 nonche' del collegamento autostradale Termoli-San Vittore devono essere sottoposte al CIPE per l'approvazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le risorse gia' assegnate con la delibera del CIPE n. 100/2006 del 29 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2006, e quelle a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate assegnate con la delibera del CIPE n. 62/2011 del 3 agosto 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011, sono destinate esclusivamente alla realizzazione della predetta opera di adeguamento della strada statale n. 372 "Telesina". La mancata approvazione delle proposte determina l'annullamento della procedura avviata e la revoca dei soggetti promotori. (OMISSIS).". Si riporta il testo dell'articolo 6-bis, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 117, come risultante a seguito della modifica introdotta con il presente decreto legge: "Art. 6-bis. Disposizioni in materia di gestione dei programmi di edilizia penitenziaria 1. All'articolo 4, comma 1, alinea, del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, le parole: "fino al 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 luglio 2014". 2. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le misure necessarie per assicurare la continuita' e il raccordo delle attivita' gia' svolte ai sensi delle disposizioni richiamate nel comma 1. 2-bis. Le risorse disponibili sulla contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012, allegato al decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze a uno o piu' capitoli di bilancio dello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della giustizia secondo le ordinarie competenze definite nell'ambito del decreto di cui al comma 2.". - Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012, allegato al decreto-legge 1 luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94. e' pubblicato nella G.U. 2 luglio 20913, n. 153. - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 452, della legge 30 dicembre 2004, n. 311: "452. Per il completamento degli interventi infrastrutturali necessari a garantire l'integrale attuazione della Convenzione tra l'Italia e la Francia, conclusa a Roma il 24 giugno 1970, di cui alla legge 18 giugno 1973, n. 475, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per dodici anni, a decorrere dal 2005, a valere sulle risorse previste dall'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni, per la realizzazione delle opere di viabilita' stradale e autostradale speciale e di grande comunicazione connesse al percorso di cui alla stessa Convenzione. A tal fine, per garantire effettivita' alla realizzazione delle iniziative in grado di potenziare e rendere piu' efficiente la grande viabilita' lungo il percorso tra Italia e Francia, viene assicurata priorita' al completamento degli interventi infrastrutturali stradali e di grande attraversamento viario nelle localita' in cui sono ubicati gli immobili di cui all'articolo 17 della citata Convenzione per i quali, alla data del 31 dicembre 2005 sia gia' perfezionata la fase della progettazione preliminare." - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 3, della legge 18 giugno 1998, n. 194: "Art. 2. Interventi nel settore del trasporto pubblico locale. 1. Al fine di contribuire al risanamento ed allo sviluppo dei trasporti pubblici locali, lo Stato concorre alla copertura dei disavanzi di esercizio non ripianati, relativi al triennio 1994-1996, dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza delle regioni a statuto ordinario e da queste certificati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con un contributo quindicennale pari a lire 80 miliardi per l'anno 1998 ed a lire 160 miliardi a decorrere dall'anno 1999. Tale contributo sara' ripartito: a) per il 50 per cento, nella stessa proporzione con la quale e' stato attribuito il contributo disposto dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, e successive modificazioni; b) per il restante 50 per cento, tra le regioni a statuto ordinario che a seguito dell'assegnazione di cui alla lettera a) conseguano una copertura dei disavanzi inferiore al 30 per cento; la ripartizione di tale quota sara' effettuata tra le regioni aventi titolo, in misura proporzionale alla differenza tra il 30 per cento dei rispettivi disavanzi certificati e i disavanzi ripianabili con le attribuzioni di cui alla lettera a). Il concorso dello Stato opera anche nei confronti delle regioni e degli enti locali che hanno gia' dato copertura, anche parziale, ai disavanzi di cui al presente comma (2). 2. Il contributo statale che, in relazione al riconoscimento della percentuale indicata nel comma 1, eccedesse il 30 per cento dei disavanzi relativi al triennio 1994-1996, e' utilizzato dalle regioni interessate per il miglioramento del trasporto pubblico locale, anche per le finalita' di cui al comma 5 del presente articolo (3). 3. Per le finalita' di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 , le ferrovie in gestione commissariale governativa, affidate alla societa' Ferrovie dello Stato S.p.a. dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 , e le aziende esercenti servizi ad impianti fissi di competenza statale in regime di concessione, sono autorizzate a contrarre mutui quindicennali o ad effettuare altre operazioni finanziarie in relazione a rate di ammortamento per capitali ed interessi, complessivamente determinati dai limiti di impegno quindicennali a carico dello Stato per lire 70 miliardi per l'anno 1999 e lire 70 miliardi a decorrere dall'anno 2000. Il Ministero dei trasporti e della navigazione provvede ad erogare direttamente a ciascuno degli istituti di credito interessati le relative quote di ammortamento. (OMISSIS).". |
| Art. 4 Misure di semplificazione per le opere incompiute segnalate dagli Enti locali e misure finanziarie a favore degli Enti territoriali
1. Al fine di favorire la realizzazione delle opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei ministri dal 2 al 15 giugno 2014 (( e di quelle inserite nell'elenco-anagrafe di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, )) per le quali la problematica emersa attenga al mancato concerto tra Amministrazioni interessate al procedimento amministrativo, e' data facolta' di riconvocare la Conferenza di Servizi, ancorche' gia' definita in precedenza, funzionale al riesame dei pareri ostativi alla realizzazione dell'opera. (( Ove l'Ente proceda ad una riconvocazione, )) i termini di cui all'articolo 14-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono ridotti alla meta'. Resta ferma la facolta', da parte del Comune o dell'unione dei Comuni procedenti, di rimettere il procedimento alla deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 14-quater, comma 3, della legge 241 del 1990, i cui termini sono ridotti alla meta'. 2. In caso di mancato perfezionamento del procedimento comunque riconducibile ad ulteriori difficolta' amministrative, e' data facolta' di avvalimento a scopo consulenziale -- acceleratorio dell'apposita cabina di regia istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 3. I pagamenti connessi agli investimenti in opere oggetto di segnalazione entro il 15 giugno 2014 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nel limite di 250 milioni di Euro per l'anno 2014, sono esclusi dal patto di stabilita' interno alle seguenti condizioni, accertate a seguito di apposita istruttoria a cura degli Uffici della medesima Presidenza del Consiglio dei ministri, da concludere entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto: a) le opere alle quali si riferiscono i pagamenti devono essere state preventivamente previste nel (( Programma )) Triennale delle opere pubbliche; b) i pagamenti devono riguardare opere realizzate, in corso di realizzazione o per le quali sia possibile l'immediato avvio dei lavori da parte dell'ente locale richiedente; c) i pagamenti per i quali viene richiesta l'esclusione del patto di stabilita' devono essere effettuati entro il 31 dicembre 2014; (( c-bis) i pagamenti per i quali viene richiesta l'esclusione dal patto di stabilita' devono riguardare prioritariamente l'edilizia scolastica, gli impianti sportivi, il contrasto del dissesto idrogeologico, la sicurezza stradale. )) 4. Entro 15 giorni dalla conclusione dell'istruttoria di cui al comma 3, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i Comuni che beneficiano della esclusione dal patto di stabilita' interno e l'importo dei pagamenti da escludere. 4-bis. Al comma 88 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «26 febbraio 1992, n. 211,» sono inserite le seguenti: «e del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,». 5. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilita' interno, per un importo complessivo di 300 milioni di euro, i pagamenti, sostenuti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi a debiti in conto capitale degli enti territoriali per gli anni 2014 e 2015. L'esclusione opera per 200 milioni di euro relativamente all'anno 2014 e per 100 milioni di euro relativamente all'anno 2015. I suddetti pagamenti devono riferirsi a debiti in conto capitale: a) certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013; b) per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2013; c) riconosciuti alla data del 31 dicembre 2013 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimita' entro la medesima data. 5-bis. (( Rilevano ai fini dell' esclusione prevista dal comma 5 )) solo i debiti presenti in piattaforma elettronica per la certificazione di crediti connessi a spese ascrivibili ai codici gestionali SIOPE da 2101 a 2512 per gli enti locali e ai codici gestionali SIOPE da 2101 a 2138 per le regioni, escluse le spese afferenti la sanita'. 6. Per l'anno 2014, l'esclusione di cui al secondo periodo (( dell'alinea )) del comma 5 e' destinata per 50 milioni di euro ai pagamenti dei debiti delle regioni (( sostenuti successivamente alla data del 1° luglio 2014, )) ivi inclusi quelli ascrivibili ai codici gestionali da 2139 a 2332, che beneficiano di entrate rivenienti dall'applicazione dell'articolo 20, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, superiori a 100 milioni. Ai fini della distribuzione del rimanente importo dell'esclusione tra i singoli enti territoriali, i comuni, le province e le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sito web «http://certificazionecrediti.mef.gov.it» della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 30 settembre 2014, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere nel 2014 i pagamenti di cui al periodo precedente ed entro il termine perentorio del 28 febbraio 2015 gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i medesimi pagamenti nel 2015. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle predette comunicazioni, entro il 10 ottobre 2014 e il 15 marzo 2015 sono individuati per ciascun ente, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilita' interno rispettivamente nel 2014 e 2015. 7. Al comma 9-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo periodo, dopo le parole «i pagamenti in conto capitale sostenuti» sono inserite «nel primo semestre»; b) al terzo periodo, le parole «derivanti dal periodo» sono sostituite da «derivanti dall'esclusione di cui al periodo» e le parole «nel primo semestre dell'anno» sono sostituite da «entro l'anno». 8. Al fine di consentire la prosecuzione dell'emanazione dei provvedimenti di concessione dei contributi finalizzati alla ricostruzione in Abruzzo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e' rifinanziata di 250 milioni per l'anno 2014 in termini di sola competenza. Al relativo onere in termini di saldo netto da finanziare si provvede: a) quanto a 29 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente utilizzo di quota dei proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari, di cui agli articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non necessari al pagamento degli interessi passivi da corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi ai fini dell'acquisizione delle risorse necessarie alla predetta sottoscrizione che, a tal fine, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato; b) quanto a 221 milioni di euro per l'anno 2014, mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite nel predetto limite di 221 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato. (( 8-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. I finanziamenti contratti dalle banche ai sensi del comma 3 sono assistiti dalla garanzia dello Stato, incondizionata, esplicita, irrevocabile e a prima richiesta, che resta in vigore fino alla scadenza del termine di rimborso di ciascun finanziamento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e' concessa la garanzia dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalita' di operativita' della stessa. La garanzia dello Stato di cui al presente comma e' elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196». 8-ter. Al fine di assicurare la prosecuzione dell'assistenza abitativa alla popolazione, e in particolare il sostegno dei nuclei familiari con componenti disabili o in condizioni di disagio economico e sociale, i contratti di locazione e gli interventi di sostegno abitativo alternativo di cui all'articolo 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3870 del 21 aprile 2010 e all'articolo 27 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3917 del 30 dicembre 2010 possono essere prorogati, in relazione alle effettive esigenze, fino all'anno 2016, entro il tetto di spesa di 900.000 euro per l'anno 2015 e di 300.000 euro per l'anno 2016, ferma restando l'erogazione delle somme nei limiti di stanziamento annuali iscritti in bilancio. 8-quater. Agli oneri previsti dal presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse effettivamente disponibili di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. 8-quinquies. Tutti gli assegnatari di alloggi del Progetto CASE e dei moduli abitativi provvisori (MAP) sono tenuti al pagamento del canone concessorio stabilito dai comuni e a sostenere le spese per la manutenzione ordinaria degli stessi e delle parti comuni. Per la gestione della complessa situazione emergenziale delineatasi a seguito degli eventi sismici, per l'edilizia residenziale pubblica, Progetto CASE e MAP, i comuni ripartiscono i consumi rilevati per ogni edificio, anche per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, secondo le superfici lorde coperte degli alloggi. La manutenzione straordinaria degli alloggi del Progetto CASE e dei MAP e' effettuata dai comuni nei cui territori sono ubicati gli alloggi, nei limiti delle risorse disponibili stanziate per la ricostruzione dei territori della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 e assegnate a tale finalita' con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, nell'ambito delle risorse destinate alle spese obbligatorie, sulla base delle esigenze rilevate dagli Uffici speciali per la ricostruzione e su proposta del coordinatore della struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014. 8-sexies. In fase di esecuzione delle sentenze di condanna dei comuni e degli Uffici speciali di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a provvedere sulle domande disciplinate, rispettivamente, dall'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3790 del 9 luglio 2009, e successive modificazioni, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2013, il commissario ad acta, nominato dall'autorita' giudiziaria, e' tenuto a rispettare l'ordine di priorita' nell'erogazione dei contributi predisposto dai comuni in conformita' ai vincoli della pianificazione della ricostruzione e della programmazione finanziaria e di bilancio e della registrazione in protocollo delle richieste di contributo. 8-septies. Il termine di conclusione dell'istruttoria per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione degli immobili privati danneggiati dal sisma decorre dalla data in cui l'ufficio, in ragione dei criteri di priorita' definiti e resi pubblici, prende in carico la pratica comunicando all'istante l'avvio del procedimento. Tale termine non puo' comunque superare centottanta giorni. 8-octies. Al comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «Gli Uffici speciali si avvalgono del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611». )) 9. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dai commi 3, 5 e 8, pari a complessivi 450 milioni (( di euro )) per l'anno 2014, 180 milioni per l'anno 2015, 100 milioni per l'anno 2016 e 70 milioni per l'anno 2017, si provvede: a) quanto a 29 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente utilizzo di quota dei proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione dei Nuovi strumenti finanziari, di cui agli articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non necessari al pagamento degli interessi passivi da corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi ai fini dell'acquisizione delle risorse necessarie alle predetta sottoscrizione che, a tal fine, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato; b) quanto a 221 milioni di euro per l'anno 2014, mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel predetto limite di 221 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato; c) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2014, 180 milioni per l'anno 2015, 100 milioni per l'anno 2016 e 70 milioni per l'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni; d) quanto a 50 milioni (( di euro )) per l'anno 2014, a valere sugli spazi finanziari concessi e non utilizzati al 30 giugno 2014 di cui al comma 9-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183. 9-bis. Dopo il comma 9 dell'articolo 13 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e' aggiunto il seguente: (( «9-bis. Al fine di consentire l'integrale attribuzione delle risorse di cui al comma 8, la societa' Cassa depositi e prestiti Spa acquisisce le richieste di anticipazione di liquidita' di cui al comma 9 da parte degli enti locali non pervenute entro i termini stabiliti a causa di errori meramente formali relativi alla trasmissione telematica». 9-ter. All'articolo 1, comma 10-bis, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, dopo le parole: «in data successiva» sono inserite le seguenti: «, ove necessario, previo contestuale incremento fino a pari importo degli stanziamenti iscritti in bilancio, in conformita' alla legislazione vigente, per il pagamento dei debiti pregressi, comunque denominati». 9-quater. Per l'anno 2014, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno delle regioni e delle province autonome, non rilevano i trasferimenti effettuati a valere sui residui passivi di parte corrente a fronte di corrispettivi residui attivi degli enti locali, effettuati a valere sulla liquidita' riveniente dalle disposizioni dei decreti-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. )) Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici): "Articolo 44-bis. (Elenco-anagrafe nazionale delle opere pubbliche incompiute) 1. Ai sensi del presente articolo, per «opera pubblica incompiuta» si intende l'opera che non e' stata completata: a) per mancanza di fondi; b) per cause tecniche; c) per sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge; d) per il fallimento dell'impresa appaltatrice; e) per il mancato interesse al completamento da parte del gestore. 2. Si considera in ogni caso opera pubblica incompiuta un'opera non rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo e che non risulta fruibile dalla collettivita'. 3. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito l'elenco-anagrafe nazionale delle opere pubbliche incompiute. 4. L'elenco-anagrafe di cui al comma 3 e' articolato a livello regionale mediante l'istituzione di elenchi-anagrafe presso gli assessorati regionali competenti per le opere pubbliche. 5. La redazione dell'elenco-anagrafe di cui al comma 3 e' eseguita contestualmente alla redazione degli elenchi-anagrafe su base regionale, all'interno dei quali le opere pubbliche incompiute sono inserite sulla base di determinati criteri di adattabilita' delle opere stesse ai fini del loro riutilizzo, nonche' di criteri che indicano le ulteriori destinazioni a cui puo' essere adibita ogni singola opera. 6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con proprio regolamento, le modalita' di redazione dell'elenco-anagrafe, nonche' le modalita' di formazione della graduatoria e dei criteri in base ai quali le opere pubbliche incompiute sono iscritte nell'elenco-anagrafe, tenendo conto dello stato di avanzamento dei lavori ed evidenziando le opere prossime al completamento. 7. Ai fini della fissazione dei criteri di cui al comma 5, si tiene conto delle diverse competenze in materia attribuite allo Stato e alle regioni.". Si riporta il testo dell'articolo 14-ter e dell'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi): "Articolo 14-ter .(Lavori della Conferenza di servizi) 01. La prima riunione della conferenza di servizi e' convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessita' dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione. 1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti e puo' svolgersi per via telematica. 2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima. La nuova data della riunione puo' essere fissata entro i quindici giorni successivi nel caso la richiesta provenga da un'autorita' preposta alla tutela del patrimonio culturale. I responsabili degli sportelli unici per le attivita' produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o i Comuni, o altre autorita' competenti concordano con i Soprintendenti territorialmente competenti il calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi comunque denominati di competenza del Ministero per i beni e le attivita' culturali. 2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-bis sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto. 2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attivita'. Agli stessi e' inviata, anche per via telematica e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione della conferenza di servizi. Alla conferenza possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione. 3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 14-bis, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo. 3-bis. In caso di opera o attivita' sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilita' ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo e' prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessita' di approfondimenti istruttori. Per assicurare il rispetto dei tempi, l'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti in materia ambientale puo' far eseguire anche da altri organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacita' tecnica equipollenti, ovvero da istituti universitari tutte le attivita' tecnico-istruttorie non ancora eseguite. In tal caso gli oneri economici diretti o indiretti sono posti a esclusivo carico del soggetto committente il progetto, secondo le tabelle approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 4-bis. Nei casi in cui l'intervento oggetto della conferenza di servizi e' stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere utilizzati, senza modificazioni, ai fini della VIA, qualora effettuata nella medesima sede, statale o regionale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia gia' intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 14-quater, nonche' quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumita'. 6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volonta' dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa. 6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, l'amministrazione procedente, in caso di VIA statale, puo' adire direttamente il Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152; in tutti gli altri casi, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilita' dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonche' ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis. 7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumita', alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volonta' dell'amministrazione rappresentata. 8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento. 8-bis. I termini di validita' di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, decorrono a far data dall'adozione del provvedimento finale. 9. 10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA e' pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati." "Articolo 14-quater . (Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi) (Omissis). 3. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, e delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonche' dei casi di localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell'articolo 120 della Costituzione, e' rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che ha natura di atto di alta amministrazione. Il Consiglio dei Ministri si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra piu' amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra piu' enti locali. Se l'intesa non e' raggiunta entro trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei Ministri puo' essere comunque adottata. Se il motivato dissenso e' espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, ai fini del raggiungimento dell'intesa, entro trenta giorni dalla data di rimessione della questione alla delibera del Consiglio dei Ministri, viene indetta una riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la partecipazione della regione o della provincia autonoma, degli enti locali e delle amministrazioni interessate, attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volonta' dell'amministrazione sulle decisioni di competenza. In tale riunione i partecipanti debbono formulare le specifiche indicazioni necessarie alla individuazione di una soluzione condivisa, anche volta a modificare il progetto originario. Se l'intesa non e' raggiunta nel termine di ulteriori trenta giorni, e' indetta una seconda riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con le medesime modalita' della prima, per concordare interventi di mediazione, valutando anche le soluzioni progettuali alternative a quella originaria. Ove non sia comunque raggiunta l'intesa, in un ulteriore termine di trenta giorni, le trattative, con le medesime modalita' delle precedenti fasi, sono finalizzate a risolvere e comunque a individuare i punti di dissenso. Se all'esito delle predette trattative l'intesa non e' raggiunta, la deliberazione del Consiglio dei Ministri puo' essere comunque adottata con la partecipazione dei Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate. (Omissis)". Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2013, n.147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2014),cosi' come modificato dalla presente legge: "Articolo 1 (Omissis) 88. Al fine di accelerare gli interventi in aree urbane per la realizzazione di linee tramviarie e metropolitane il CIPE, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, con apposita delibera, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gli interventi da revocare ai sensi dell'articolo 32, commi da 2 a 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' quelli finanziati dalla legge 26 febbraio 1992, n. 211, e del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,sul sistema metropolitano che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano stati affidati con apposito bando di gara. Le risorse rivenienti dalle revoche di cui al periodo precedente confluiscono in apposita sezione del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del citato decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, e sono finalizzate dal CIPE con priorita' per la metrotramvia di Milano-Limbiate, e per quelle di Padova e di Venezia. (Omissis).". Si riporta il testo dell'articolo 20, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 (Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi): "Articolo 20 (Destinazione delle aliquote alle regioni a statuto ordinari) 1. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 1997 per ciascuna concessione di coltivazione situata in terraferma il valore dell'aliquota calcolato in base all'articolo 19 e' corrisposto per il 55% alla regione a statuto ordinario e per il 15% ai comuni interessati; i comuni destinano tali risorse allo sviluppo dell'occupazione e delle attivita' economiche, all'incremento industriale e a interventi di miglioramento ambientale, nei territori nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni. 1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1999, alle regioni a statuto ordinario del Mezzogiorno e' corrisposta, per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree di estrazione e adiacenti, anche l'aliquota destinata allo Stato. (Omissis)". Si riporta il testo dell'articolo 31, comma 9-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilita' 2012), cosi' come modificato dalla presente legge: "Articolo 31 (Patto di stabilita' interno degli enti locali) (Omissis) 9-bis. Per l'anno 2014 nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno, non sono considerati, per un importo complessivo di 1.000 milioni di euro, di cui 850 milioni di euro ai comuni e 150 milioni di euro alle province, i pagamenti in conto capitale sostenuti nel primo semestre dalle province e dai comuni. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti locali e' assegnato a ciascun ente uno spazio finanziario in proporzione all'obiettivo di saldo finanziario determinato attraverso il comma 2-quinquies fino a concorrenza del predetto importo. Gli enti locali utilizzano i maggiori spazi finanziari derivanti dall'esclusione di cui al periodo precedente esclusivamente per pagamenti in conto capitale da sostenere entro l'anno 2014, dandone evidenza mediante il monitoraggio di cui al comma 19 entro il termine perentorio ivi previsto. (Omissis)". Si riporta il testo dell'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015): "Articolo 7-bis (Rifinanziamento della ricostruzione privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo) 1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi per la ricostruzione privata nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e' autorizzata la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 al fine della concessione di contributi a privati, per la ricostruzione o riparazione di immobili, prioritariamente adibiti ad abitazione principale, danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni, sostitutive dell'abitazione principale distrutta. Le risorse di cui al precedente periodo sono assegnate ai comuni interessati con delibera del CIPE che puo' autorizzare gli enti locali all'attribuzione dei contributi in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione, previa presentazione del monitoraggio sullo stato di utilizzo delle risorse allo scopo finalizzate, ferma restando l'erogazione dei contributi nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio. Per consentire la prosecuzione degli interventi di cui al presente articolo senza soluzione di continuita', il CIPE puo' altresi' autorizzare l'utilizzo, nel limite massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2013, delle risorse destinate agli interventi di ricostruzione pubblica, di cui al punto 1.3 della delibera del CIPE n. 135/2012 del 21 dicembre 2012, in via di anticipazione, a valere sulle risorse di cui al primo periodo del presente comma, fermo restando, comunque, lo stanziamento complessivo di cui al citato punto 1.3. (Omissis)". Si riporta il testo degli articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario): ti "Art. 23-sexies (Emissione di strumen finanziari) 1. Al fine di conseguire gli obiettivi di rafforzamento patrimoniale previsti in attuazione della raccomandazione della European Banking Authority dell'8 dicembre 2011 il Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito il "Ministero"), su specifica richiesta di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito l'"Emittente") e subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui agli articoli 23-septies, comma 1, 23-octies e 23-novies: a) provvede a sottoscrivere, fino al 1° marzo 2013, anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato, strumenti finanziari (di seguito i "Nuovi Strumenti Finanziari"), computabili nel patrimonio di vigilanza (Core Tier 1) come definito dalla raccomandazione EBA dell'8 dicembre 2011, fino all'importo di euro due miliardi; b) provvede altresi' a sottoscrivere, entro il medesimo termine, Nuovi Strumenti Finanziari per l'importo ulteriore di euro unmiliardonovecentomilioni al fine dell'integrale sostituzione degli strumenti finanziari emessi dall'Emittente e sottoscritti dal Ministero ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nel rispetto delle condizioni di remunerazione previste dall'articolo 23-septies, comma 2. 1-bis. Il Ministero, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 23-decies, comma 4, sottoscrive, oltre i limiti indicati al precedente comma, Nuovi Strumenti Finanziari e azioni ordinarie di nuova emissione dell'Emittente, fino a concorrenza dell'importo degli interessi non pagati in forma monetaria.". "Art. 23-septies (Condizioni di sottoscrizione) 1. Il Ministero non puo' sottoscrivere alcun Nuovo Strumento Finanziario se l'Emittente non ha provveduto, nel rispetto delle condizioni indicate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2009, e del relativo prospetto, al riscatto degli strumenti finanziari emessi dall'Emittente e sottoscritti dal Ministero ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ed alla accettazione preventiva di quanto previsto dal comma 2. L'importo dovuto dall'Emittente e' compensato con l'importo dovuto dal Ministero per la sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari. L'Emittente comunica al Ministero la data in cui intende procedere al riscatto unitamente alla richiesta di cui all'articolo 23-novies, comma 1. 2. In caso di emissione di Nuovi Strumenti Finanziari, la remunerazione degli strumenti finanziari gia' emessi dall'Emittente e sottoscritti dal Ministero ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2012 fino alla data di riscatto, e' calcolata secondo le condizioni di remunerazione previste per i Nuovi Strumenti Finanziari, ai sensi dell'articolo 23-decies e del decreto ministeriale di cui all'articolo 23-duodecies. La remunerazione e' corrisposta alla prima data di pagamento degli interessi prevista per i Nuovi Strumenti Finanziari. Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 23-decies. 2-bis. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari da parte del Ministero e' altresi' subordinata all'assunzione da parte dell'Emittente, delle deliberazioni in ordine all'aumento di capitale a servizio dell'eventuale conversione in azioni ordinarie dei Nuovi Strumenti Finanziari prevista dall'articolo 23-decies, comma 1, nonche' al servizio dell'assegnazione di azioni ordinarie di nuova emissione dell'Emittente in conformita' a quanto previsto dall'articolo 23-decies, comma 4. La deliberazione si considera assunta anche mediante conferimento per cinque anni agli amministratori della facolta' prevista dall'articolo 2443, secondo comma, del codice civile.". "Art. 23-octies (Conformita' con la disciplina degli aiuti di Stato) 1. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari e' consentita solo a seguito dell'acquisizione della decisione della Commissione europea sulla compatibilita' delle misure previste nel presente decreto con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria. 2. In caso di sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari da parte del Ministero, l'Emittente svolge la propria attivita' in modo da non abusare del sostegno ricevuto e conseguirne indebiti vantaggi. 3. L'Emittente e' tenuto a presentare un piano di ristrutturazione (il "Piano") conforme alle disposizioni europee in materia di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, anche per quanto attiene alle strategie commerciali e di espansione, alle politiche di distribuzione degli utili e ai meccanismi di remunerazione e incentivazione. Il Piano e le sue eventuali successive variazioni sono presentati alla Commissione europea ai sensi del paragrafo 14 della comunicazione della Commissione europea 2011/C-356/02. 4. Per il tempo necessario all'attuazione del Piano di ristrutturazione, l'Emittente non puo' acquisire, direttamente o indirettamente, nuove partecipazioni in banche, in intermediari finanziari e in imprese di assicurazione e di riassicurazione, salvo che l'acquisizione sia funzionale all'attuazione del Piano e sia compatibile con la normativa europea in materia di aiuti di Stato. Per il tempo necessario all'attuazione del Piano di ristrutturazione, l'Emittente e' vincolato al contenimento della componente variabile delle remunerazioni, ivi inclusi bonus monetari e stock options, accordate o pagate ai componenti del consiglio di amministrazione, al direttore generale e agli altri dirigenti che possono assumere rischi rilevanti per la banca, in modo da assicurarne l'effettivo collegamento con i risultati aziendali, con i rischi cui la banca e' esposta e con l'esigenza di mantenere adeguati livelli di patrimonializzazione. In caso di inosservanza, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 144, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, secondo la procedura prevista dall'articolo 145 dello stesso decreto legislativo. A decorrere dalla data di sottoscrizione, e fino all'approvazione del Piano da parte della Commissione europea, l'Emittente non puo' deliberare o effettuare distribuzione di dividendi ordinari o straordinari. 5. Nel caso in cui il bilancio approvato evidenzi una perdita di esercizio non sono corrisposti interessi sugli altri strumenti finanziari subordinati il cui contratto preveda la facolta' per la banca emittente di non corrispondere la remunerazione in caso di andamenti negativi della gestione. Il precedente periodo non trova applicazione, nei limiti in cui cio' risulti compatibile con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, ai casi in cui la facolta' dell'Emittente di non corrispondere la remunerazione sugli strumenti finanziari in caso di andamenti negativi della gestione non comporti la definitiva perdita della remunerazione ma un differimento della stessa, ovvero ai casi in cui tale facolta' non possa essere esercitata in ragione dell'operare, al ricorrere di determinate condizioni, di altre disposizioni contrattuali, tali che il mancato pagamento della remunerazione determina un inadempimento al contratto.". "Art. 23-novies (Procedura) 1. L'Emittente, se intende emettere Nuovi Strumenti Finanziari, trasmette al Ministero e alla Banca d'Italia, almeno quindici giorni prima della data di sottoscrizione prevista, una richiesta che include: a) la delibera del consiglio di amministrazione; b) l'importo della sottoscrizione richiesta; c) il valore nominale iniziale di ciascuno strumento finanziario emesso; d) la data di sottoscrizione prevista; e) il Piano di cui all'articolo 23-octies, comma 3. 2. Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma, la Banca d'Italia valuta: a) l'adeguatezza del Piano, avendo riguardo anche alla conformita' del Piano alla normativa europea in materia di aiuti di Stato, secondo quanto previsto dall'articolo 23-octies e dalle disposizioni di vigilanza; b) l'adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica dell'Emittente; c) il profilo di rischio dell'Emittente; d) la computabilita' dei Nuovi Strumenti Finanziari nel patrimonio di vigilanza; e) l'ammontare dei Nuovi Strumenti Finanziari al fine del conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 23-sexies, comma 1. 3. La Banca d'Italia puo' chiedere all'Emittente chiarimenti, integrazioni ed effettuare accertamenti. In tali casi il termine di cui al comma 2 e' sospeso. Le valutazioni di cui al comma 2 sono comunicate all'Emittente e al Ministero. Nel termine di cui al comma 2 la Banca d'Italia rilascia altresi' l'autorizzazione al riscatto degli strumenti finanziari emessi dall'Emittente e sottoscritti dal Ministero ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 4. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari da parte del Ministero e' effettuata, per l'ammontare di cui al comma 2, lettera e), comunicato dalla Banca d'Italia, sulla base della positiva valutazione da parte della stessa degli elementi di cui al comma 2. 5. Il Ministero sottoscrive i Nuovi Strumenti Finanziari dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 23-undecies. 6. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari e' approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.". "Art. 23-decies (Caratteristiche dei Nuovi Strumenti Finanziari) 1. I Nuovi Strumenti Finanziari sono privi dei diritti indicati nell'articolo 2351 del codice civile e sono convertibili in azioni ordinarie a richiesta dell'Emittente. L'esercizio della facolta' di conversione e' sospensivamente condizionato alla deliberazione in ordine al relativo aumento di capitale. A tal fine, la determinazione del prezzo di emissione e' effettuata in deroga all'articolo 2441, sesto comma, del codice civile tenendo conto del valore di mercato delle azioni ordinarie, in conformita' ai criteri previsti in relazione alla determinazione del rapporto di conversione dal decreto di cui all'articolo 23-duodecies, comma 1. Non e' richiesto il parere sulla congruita' del prezzo di emissione delle azioni previsto dall'articolo 158, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 2. E' prevista a favore dell'Emittente la facolta' di rimborso o riscatto, a condizione che l'esercizio della facolta' di rimborso o riscatto sia autorizzato dalla Banca d'Italia, avendo riguardo alle condizioni finanziarie e di solvibilita' dell'Emittente e del relativo gruppo bancario. 3. Gli interessi sono pagati in forma monetaria fino a concorrenza del risultato dell'esercizio come risultante dall'ultimo bilancio dell'Emittente, al lordo degli interessi stessi e dell'eventuale relativo effetto fiscale e al netto degli accantonamenti per riserve obbligatorie. La delibera con la quale l'assemblea decide sulla destinazione degli utili e' vincolata al rispetto delle condizioni di remunerazione dei Nuovi Strumenti Finanziari. 4. Gli eventuali interessi eccedenti il risultato dell'esercizio, come definito al comma 3, sono composti mediante assegnazione al Ministero di azioni ordinarie di nuova emissione valutate al valore di mercato. A tal fine, la determinazione del prezzo di emissione e' effettuata in deroga all'articolo 2441, sesto comma, del codice civile, tenendo conto del valore di mercato delle azioni, in conformita' ai criteri previsti in relazione al pagamento degli interessi dal decreto di cui all'articolo 23-duodecies, comma 1. Non e' richiesto il parere sulla congruita' del prezzo di emissione delle azioni previsto dall'articolo 158, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Nei limiti in cui cio' risulti compatibile con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, in relazione agli esercizi finanziari 2012 e 2013 gli eventuali interessi eccedenti il risultato dell'esercizio, come definito al comma 3, possono essere corrisposti anche mediante assegnazione al Ministero del corrispondente valore nominale di Nuovi Strumenti Finanziari di nuova emissione. 5. All'assunzione di partecipazioni azionarie nell'Emittente da parte del Ministero conseguente alla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari non si applicano: a) le disposizioni di cui ai capi III e IV del titolo II del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; b) le disposizioni degli articoli 106, comma 1, e 109, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; c) eventuali limiti di possesso azionario previsti da disposizioni legislative o statutarie. 6. Il consiglio di amministrazione dell'Emittente delibera in merito all'emissione dei Nuovi Strumenti Finanziari. 7. Con il decreto di cui all'articolo 23-duodecies sono specificate le caratteristiche dei Nuovi Strumenti Finanziari individuate dal presente decreto e definite le ulteriori caratteristiche degli stessi.". "Art. 23-undecies (Risorse finanziarie) 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse necessarie per finanziare la sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate mediante: a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle universita'; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonche' di quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali; b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa; c) utilizzo temporaneo mediante versamento in entrata di disponibilita' esistenti sulle contabilita' speciali nonche' sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali, nonche' di quelli riguardanti i flussi finanziari intercorrenti con l'Unione europea ed i connessi cofinanziamenti nazionali, con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo; d) emissione di titoli del debito pubblico. 2. Lo schema del decreto di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica e dei correlati decreti di variazione di bilancio, e' trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, trasmette nuovamente alle Camere lo schema di decreto, corredato dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro cinque giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, il decreto puo' essere comunque adottato. Il decreto e i correlati decreti di variazione di bilancio sono comunicati alla Corte dei conti. 2-bis. Qualora non sia possibile procedere mediante le ordinarie procedure di gestione dei pagamenti alla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari nei termini stabiliti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze puo' essere autorizzato il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa, e' effettuata entro il termine di novanta giorni dal pagamento.". "Art. 23-duodecies (Disposizioni di attuazione) 1. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente titolo ed il prospetto dei Nuovi Strumenti Finanziari. Il prospetto disciplina la remunerazione, i casi di riscatto, rimborso e conversione nonche' ogni altro elemento necessario alla gestione delle fasi successive alla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari. 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze riesamina le misure previste dal presente titolo secondo quanto previsto dalle comunicazioni della Commissione europea. 2-bis. Per garantire la maggiore efficienza operativa, ai fini della contribuzione alla sottoscrizione del capitale per la partecipazione al Meccanismo europeo di stabilita' (MES), mediante i versamenti stabiliti dagli articoli 9 e 41 del Trattato che istituisce il medesimo Meccanismo, sono autorizzate emissioni di titoli di Stato a medio-lungo termine, le cui caratteristiche sono stabilite con decreti di emissione che destinano tutto o parte del netto ricavo a tale finalita'.". Si riporta il testo dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001): "Articolo 148 (Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato) 1. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato sono destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori. (Omissis)". Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile), cosi' come modificato dalla presente legge: "Articolo 3 (Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; indennizzi a favore delle imprese) (Omissis) 3. Per la realizzazione degli investimenti di interesse nazionale di cui alla lettera a) del comma 1 le banche operanti nei territori di cui all'articolo 1 possono contrarre finanziamenti fino ad un massimo di 2.000 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti assistiti da garanzia dello Stato, a favore di persone fisiche, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta nei territori sopra individuati. La garanzia dello Stato e' concessa dal Ministero dell'economia e delle finanze, con uno o piu' decreti dirigenziali, per l'adempimento delle obbligazioni principali ed accessorie assunte in relazione a detti finanziamenti da parte delle persone fisiche cui e' stato concesso il credito ai sensi del presente comma. La garanzia dello Stato resta in vigore fino alla scadenza del termine di rimborso di ciascun finanziamento. Le modalita' di concessione della garanzia, il termine entro il quale puo' essere concessa, nonche' la definizione delle caratteristiche degli interventi finanziabili ai sensi del comma 1, sono stabiliti con i decreti di cui al presente comma. Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della garanzia concessa ai sensi del presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, con imputazione all'unita' previsionale di base [3.2.4.2] «garanzie dello Stato», iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Al fine dell'attuazione del comma 1, lettera b), e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 per la stipula di una convenzione tra Fintecna spa ed il Ministero dell'economia e delle finanze. 3-bis. I finanziamenti contratti dalle banche ai sensi del comma 3 sono assistiti dalla garanzia dello Stato, incondizionata, esplicita, irrevocabile e a prima richiesta, che resta in vigore fino alla scadenza del termine di rimborso di ciascun finanziamento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e' concessa la garanzia dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalita' di operativita' della stessa. La garanzia dello Stato di cui al presente comma e' elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. (Omissis)". Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile): "Articolo 14 (Ulteriori disposizioni finanziarie) 1. Al fine di finanziare gli interventi di ricostruzione e le altre misure di cui al presente decreto, il CIPE assegna agli stessi interventi la quota annuale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni gia' disposte, di un importo non inferiore a 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni di euro nell'ambito della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate per il periodo di programmazione 2007-2013, a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonche' un importo pari a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge n. 185 del 2008. Tali importi possono essere utilizzati anche senza il vincolo di cui al comma 3 del citato articolo 18. (Omissis)". Si riporta il testo dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (Misure urgenti per la crescita del paese): "Articolo 67-ter (Gestione ordinaria della ricostruzione) 1. A decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestiti sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione, in maniera da assicurare prioritariamente il completo rientro a casa degli aventi diritto, il ripristino delle funzioni e dei servizi pubblici, l'attrattivita' e lo sviluppo economico-sociale dei territori interessati, con particolare riguardo al centro storico monumentale della citta' dell'Aquila. 2. Per i fini di cui al comma 1 e per contemperare gli interessi delle popolazioni colpite dal sisma con l'interesse al corretto utilizzo delle risorse pubbliche, in considerazione della particolare configurazione del territorio, sono istituiti due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla citta' dell'Aquila e uno competente sui restanti comuni del cratere. Tali Uffici forniscono l'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata e ne promuovono la qualita', effettuano il monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi e curano la trasmissione dei relativi dati al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, garantendo gli standard informativi definiti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 67-bis, comma 5, del presente decreto, assicurano nei propri siti internet istituzionali un'informazione trasparente sull'utilizzo dei fondi ed eseguono il controllo dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori, con particolare riferimento ai profili della coerenza e della conformita' urbanistica ed edilizia delle opere eseguite rispetto al progetto approvato attraverso controlli puntuali in corso d'opera, nonche' della congruita' tecnica ed economica. Gli Uffici curano, altresi', l'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati, anche mediante l'istituzione di una commissione per i pareri, alla quale partecipano i soggetti pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo. 3. L'Ufficio speciale per i comuni del cratere, costituito dai comuni interessati con sede in uno di essi, ai sensi dell'articolo 30, commi 3 e 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il presidente della regione Abruzzo, con i presidenti delle province dell'Aquila, di Pescara e di Teramo e con un coordinatore individuato dai 56 comuni del cratere, coordina gli otto uffici territoriali delle aree omogenee di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012, n. 4013. L'Ufficio speciale per la citta' dell'Aquila e' costituito dal comune dell'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il presidente della regione Abruzzo e con il presidente della provincia dell'Aquila. Nell'ambito delle citate intese, da concludere entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati l'organizzazione, la struttura, la durata, i rapporti con i livelli istituzionali centrali, regionali e locali, gli specifici requisiti e le modalita' di selezione dei titolari, la dotazione di risorse strumentali e umane degli Uffici speciali, nel limite massimo di 50 unita', di cui, per un triennio, nel limite massimo di 25 unita' a tempo determinato, per ciascun Ufficio. A ciascuno dei titolari degli Uffici speciali con rapporto a tempo pieno ed esclusivo e' attribuito un trattamento economico onnicomprensivo non superiore a 200.000 euro annui, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione. 4. Il Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali della Presidenza del Consiglio dei Ministri coordina le amministrazioni centrali interessate nei processi di ricostruzione e di sviluppo al fine di indirizzare e dare impulso, d'intesa con la regione Abruzzo e gli enti locali, agli Uffici speciali di cui al comma 2, in partenariato con le associazioni e con le organizzazioni di categoria presenti nel territorio. 5. Al fine di fronteggiare la ricostruzione conseguente agli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, il comune dell'Aquila e i comuni del cratere sono autorizzati, in deroga a quanto previsto dall'articolo 76, commi 4 e 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, ad assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2013, complessivamente 200 unita' di personale, previo esperimento di procedure selettive pubbliche, di cui fino a 128 unita' assegnate al comune dell'Aquila e fino a 72 unita' assegnate alle aree omogenee. In considerazione delle suddette assegnazioni di personale e' incrementata temporaneamente nella misura corrispondente la pianta organica dei comuni interessati. Dal 2021 il personale eventualmente risultante in soprannumero e' assorbito secondo le ordinarie procedure vigenti. 6. Al fine di fronteggiare la ricostruzione conseguente agli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, ad assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2013, fino a 100 unita' di personale, previo esperimento di procedure selettive pubbliche. Tale personale e' temporaneamente assegnato fino a 50 unita' agli Uffici speciali di cui al comma 2, fino a 40 unita' alle province interessate e fino a 10 unita' alla regione Abruzzo. Alla cessazione delle esigenze della ricostruzione e dello sviluppo del territorio coinvolto nel sisma del 6 aprile 2009, tale personale e' assegnato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per finalita' connesse a calamita' e ricostruzione, secondo quanto disposto con apposito regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In considerazione delle suddette assunzioni di personale e' corrispondentemente incrementata la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. E' fatto comunque salvo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. 7. Le procedure concorsuali di cui ai commi 5 e 6 sono bandite e gestite dalla Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, su delega delle amministrazioni interessate. La Commissione giudicatrice e' designata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 8. Nell'ambito delle intese di cui al comma 3 sono definiti, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, le categorie e i profili professionali dei contingenti di personale di cui ai commi 5 e 6, i requisiti per l'ammissione alle procedure concorsuali, la possibilita' di una quota di riserva, in misura non superiore al 50 per cento dei posti banditi, a favore del personale che abbia maturato un'esperienza professionale di almeno un anno, nell'ambito dei processi di ricostruzione, presso la regione, le strutture commissariali, le province interessate, il comune dell'Aquila e i comuni del cratere a seguito di formale contratto di lavoro, nonche' le modalita' di assegnazione del personale agli enti di cui al comma 5. Gli uffici periferici delle amministrazioni centrali operanti nel territorio della regione Abruzzo interessati ai processi di ricostruzione possono essere potenziati attraverso il trasferimento, a domanda e previo assenso dell'amministrazione di appartenenza, del personale in servizio, nei medesimi ruoli, presso altre regioni qualunque sia il tempo trascorso dall'assunzione in servizio nella sede dalla quale provengono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.9. Nella prospettiva del contenimento dei costi per le attivita' di selezione del personale di cui al comma 6, si puo' prevedere nei bandi di concorso una quota di iscrizione non superiore al valore dell'imposta di bollo pari ad euro 16,00.". Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2013 (Definizione delle procedure per il riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata, conseguente agli eventi sismici del 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 67-quater, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2013: "Art. 2 (Riconoscimento dei contributi per gli edifici ubicati nei centri storici del Comune di L'Aquila e negli altri Comuni del cratere) 1. Hanno accesso ai contributi previsti per la ricostruzione, conseguente agli eventi sismici del 6 aprile 2009, i proprietari ovvero i titolari di altro diritto reale di godimento sulle unita' immobiliari ubicate nel Comune di L'Aquila e negli altri Comuni del cratere, da sottoporre a riparazione o ricostruzione in conseguenza dei danni provocati dal sisma. 2. Il riconoscimento dei contributi e' regolato dalle disposizioni previste dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dalle relative ordinanze e decreti attuativi vigenti, ove applicabili, con particolare riferimento alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009, n. 3790 del 10 giugno 2009, n. 3996 del 17 gennaio 2012 e n. 4013 del 23 marzo 2012, e dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonche' dal presente decreto e dai successivi atti adottati dall'Ufficio speciale per la ricostruzione competente sulla citta' dell'Aquila e dall'Ufficio speciale per gli altri Comuni del cratere, di seguito indicati come "Ufficio speciale". 3. La domanda per il riconoscimento dei contributi va presentata al Comune di L'Aquila, tramite l'Ufficio speciale, e agli altri Comuni del cratere territorialmente competenti tramite gli Uffici territoriali, che sono responsabili della istruttoria ai sensi dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 4. La domanda per il riconoscimento dei contributi deve essere corredata da almeno cinque offerte acquisite da imprese, nonche' da almeno tre offerte acquisite da progettisti, individuati tra quelli compresi nell'elenco di cui all'art. 10 del presente decreto al fine di consentire valutazioni comparative. Sino all'istituzione dell'elenco di cui al successivo art. 10, la domanda deve essere comunque corredata da offerte provenienti da imprese o progettisti selezionati dal committente tra soggetti che garantiscono adeguati livelli di affidabilita' e professionalita'. 5. Le unita' immobiliari di cui al comma 1 sono quelle ricomprese in edifici che risultino danneggiati in conseguenza del sisma e ubicate all'interno delle aree individuate con decreto del Commissario delegato 9 marzo 2010, n. 3. 6. La valutazione del danno e della vulnerabilita' dei singoli edifici e' desunta dalle risultanze e dai dati contenuti nella scheda di primo livello rilevamento danno AeDES o dalla scheda modello B-DP di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, con esito di agibilita' univoco e definitivo, alla data di pubblicazione delle presenti disposizioni. Gli esiti dovranno essere pubblicati dal Comune di L'Aquila e dagli altri Comuni del cratere entro 60 giorni dalla pubblicazione delle presenti disposizioni ove non si sia gia' provveduto. 7. In caso di esiti discordanti o di scheda con esito "D" o "F", o di assenza di scheda, il progettista incaricato per la redazione del progetto provvede alla compilazione della scheda AeDES, il cui esito dovra' essere verificato e validato dall'Ufficio speciale per il Comune di Aquila e dagli Uffici territoriali per gli altri Comuni del cratere, in sede di presentazione del progetto parte prima o, motivatamente, del progetto parte seconda. In caso di compresenza, su uno stesso edificio, di scheda AeDES e scheda Modello B-DP, anche con esito identico, prevalgono i dati contenuti della scheda AeDES e per gli aspetti storico-architettonico ed artistici quelli contenuti nella scheda Modello B-DP.". Si riporta il testo dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (Misure urgenti per la crescita del paese), cosi' come modificato dalla presente legge: "Articolo 67-ter (Gestione ordinaria della ricostruzione) (Omissis) 3. L'Ufficio speciale per i comuni del cratere, costituito dai comuni interessati con sede in uno di essi, ai sensi dell'articolo 30, commi 3 e 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il presidente della regione Abruzzo, con i presidenti delle province dell'Aquila, di Pescara e di Teramo e con un coordinatore individuato dai 56 comuni del cratere, coordina gli otto uffici territoriali delle aree omogenee di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012, n. 4013. L'Ufficio speciale per la citta' dell'Aquila e' costituito dal comune dell'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il presidente della regione Abruzzo e con il presidente della provincia dell'Aquila. Nell'ambito delle citate intese, da concludere entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati l'organizzazione, la struttura, la durata, i rapporti con i livelli istituzionali centrali, regionali e locali, gli specifici requisiti e le modalita' di selezione dei titolari, la dotazione di risorse strumentali e umane degli Uffici speciali, nel limite massimo di 50 unita', di cui, per un triennio, nel limite massimo di 25 unita' a tempo determinato, per ciascun Ufficio. Gli Uffici speciali si avvalgono del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. A ciascuno dei titolari degli Uffici speciali con rapporto a tempo pieno ed esclusivo e' attribuito un trattamento economico onnicomprensivo non superiore a 200.000 euro annui, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione. (Omissis)". Per il testo degli articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, v. nelle note al presente articolo. Per il testo dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, v. nelle note al presente articolo. Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni (Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali): "Articolo 6 (Disposizioni finanziarie e finali) 2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita' di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonche' alla Corte dei conti.". Per il testo dell'articolo 31, comma 9-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, v. nelle note al presente articolo. Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalita' immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonche' di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici), cosi' come modificato dal presente articolo: "Articolo 13 (Disposizioni in materia di pagamenti dei debiti degli enti locali) (Omissis) 9. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata, da adottare entro il 28 febbraio 2014, sono stabiliti la distribuzione dell'incremento di cui al comma 8 tra le tre Sezioni del "Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" e, in conformita' alle procedure di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, i criteri, i tempi e le modalita' per la concessione delle risorse di cui al comma 1 alle regioni e agli enti locali, ivi inclusi le regioni e gli enti locali che non hanno avanzato richiesta di anticipazione di liquidita' a valere sul predetto Fondo per l'anno 2013. Con le procedure individuate con il decreto di cui al periodo precedente sono altresi' attribuite agli enti locali le disponibilita' di cui al medesimo comma 1 non erogate nelle precedenti istanze. 9-bis. Al fine di consentire l'integrale attribuzione delle risorse di cui al comma 8, la societa' Cassa depositi e prestiti Spa acquisisce le richieste di anticipazione di liquidita' di cui al comma 9 da parte degli enti locali non pervenute entro i termini stabiliti a causa di errori meramente formali relativi alla trasmissione telematica. (Omissis)". Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 10-bis, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi degli enti locali), cosi' come modificato dalla presente legge: "Articolo 1 (Pagamenti dei debiti degli enti locali) (Omissis) 10-bis Ai fini dell'assegnazione delle anticipazioni di liquidita' a valere sulle risorse di cui all'articolo 13, commi 8 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124, e sulla dotazione per il 2014 della Sezione di cui all'articolo 2, nonche' ai fini dell'erogazione delle risorse gia' assegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 maggio 2013 ma non ancora erogate, sono considerati anche i pagamenti dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2012, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ove necessario, previo contestuale incremento fino a pari importo degli stanziamenti iscritti in bilancio, in conformita' alla legislazione vigente, per il pagamento dei debiti pregressi, comunque denominati. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano altresi', per le regioni, ai debiti di cui al comma 11-quinquies dell'articolo 25 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, sempre che i predetti debiti siano stati riconosciuti in bilancio alla data di entrata in vigore del presente periodo. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano altresi', per le regioni, ai debiti di cui al comma 11-quinquies dell'articolo 25 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, sempre che i predetti debiti siano stati riconosciuti in bilancio alla data di entrata in vigore del presente periodo. (Omissis)". Il decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, reca "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi degli enti locali" (pubblicato nella G.U. 8 aprile 2013, n. 82). Il decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, reca "Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalita' immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonche' di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici" (pubblicato nella G.U. 31 agosto 2013, n. 204, S. O.) Il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, reca "Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale", (pubblicato nella G.U. 24 aprile 2014, n. 95). |
| (( Art. 4-bis Pubblicazione dei dati in formato aperto
1. I dati relativi alle opere di cui agli articoli 1, 3 e 4 sono resi pubblici in formato aperto nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. )) Riferimenti normativi
Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, reca "Codice dell'amministrazione digitale" (pubblicato nella G.U. 16 maggio 2005, n. 112, S. O.). |
| Art. 5 (( Norme in materia di concessioni autostradali
1. Nel rispetto dei principi dell'Unione europea, al fine di assicurare gli investimenti necessari per gli interventi di potenziamento, adeguamento strutturale, tecnologico e ambientale delle infrastrutture autostradali nazionali, nel rispetto dei parametri di sicurezza piu' avanzati prescritti da disposizioni dell'Unione europea, nonche' per assicurare un servizio reso sulla base di tariffe e condizioni di accesso piu' favorevoli per gli utenti, i concessionari di tratte autostradali nazionali, entro il 31 dicembre 2014, sottopongono al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti le modifiche del rapporto concessorio in essere finalizzate a procedure di aggiornamento o revisione anche mediante l'unificazione di tratte interconnesse, contigue ovvero tra loro complementari, ai fini della loro gestione unitaria. Entro la medesima data il concessionario sottopone al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti un nuovo piano economico-finanziario, corredato di idonee garanzie e di asseverazione da parte di soggetti autorizzati, per la stipulazione di un atto aggiuntivo o di apposita convenzione unitaria, che devono intervenire entro il 31 agosto 2015. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita per quanto di sua competenza l'Autorita' di regolazione dei trasporti, trasmette gli schemi di atto aggiuntivo o di convenzione e i relativi piani economico-finanziari, corredati dei pareri prescritti dalla normativa vigente, ivi compreso quello del Comitato interministeriale per la programmazione economica, alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il procedimento puo' comunque avere corso. Le richieste di modifica di cui al presente articolo prevedono nuovi investimenti da parte dei concessionari, i quali sono comunque tenuti alla realizzazione degli investimenti gia' previsti nei vigenti atti di concessione. 2. Il piano deve assicurare l'equilibrio economico-finanziario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nonche' la disponibilita' delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi infrastrutturali previsti nelle originarie concessioni e di quelli ulteriori per l'attuazione delle finalita' di cui al comma 1 e per il mantenimento di un regime tariffario piu' favorevole per l'utenza. 3. L'affidamento dei lavori, nonche' delle forniture e dei servizi, ulteriori rispetto a quelli previsti dalle vigenti convenzioni, avviene nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica disciplinate dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Ai relativi affidamenti si applica l'articolo 11, comma 5, lettera f), della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni. 4. Al fine di accelerare l'iter relativo al riaffidamento delle concessioni autostradali A21 «Piacenza-Cremona-Brescia e diramazione per Fiorenzuola d'Arda (PC)» e A3 «Napoli-Pompei-Salerno» sono approvati gli schemi di convenzione, come modificati secondo le prescrizioni del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS) rese con i pareri nn. 6 e 7 del 7 agosto 2014 da considerarsi parte integrante della Convenzione, e i relativi piani economico-finanziari gia' trasmessi al CIPE. 4-bis. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' subordinata al rilascio del preventivo assenso da parte dei competenti organi dell'Unione europea. 4-ter. Gli introiti pubblici derivanti da canoni di concessioni autostradali provenienti dall'applicazione del comma 1 sono destinati, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, a interventi di manutenzione della rete stradale affidata in gestione alla societa' ANAS Spa, nonche' ad alimentare il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e, per finalita' di investimenti e compensazioni ambientali, il Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni. )) Riferimenti normativi
Il D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163, recante il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e' stato pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 2006, n. 100, S.O. Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica) : "Art.11 (Omissis). 5. Le societa' concessionarie autostradali sono soggette ai seguenti obblighi: a) certificare il bilancio, anche se non quotate in borsa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, in quanto applicabile; b) mantenere adeguati requisiti di solidita' patrimoniale, come individuati nelle convenzioni; c) provvedere, nel caso di concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici, agli affidamenti a terzi di lavori nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 142, comma 4, e 253, comma 25, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; d) sottoporre gli schemi dei bandi di gara delle procedure di aggiudicazione all'approvazione di ANAS Spa, che deve pronunciarsi entro trenta giorni dal loro ricevimento: in caso di inutile decorso del termine si applica l'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241; vietare la partecipazione alle gare per l'affidamento di lavori alle imprese comunque collegate ai concessionari, che siano realizzatrici della relativa progettazione. Di conseguenza, cessa di avere applicazione, a decorrere dal 3 ottobre 2006, la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 16 maggio 1997, relativa al divieto di partecipazione all'azionariato stabile di Autostrade Spa di soggetti che operano in prevalenza nei settori delle costruzioni e della mobilita'; e) prevedere nel proprio statuto idonee misure atte a prevenire i conflitti di interesse degli amministratori, e, per gli stessi, speciali requisiti di onorabilita' e professionalita', nonche', per almeno alcuni di essi, di indipendenza; f) nei casi di cui alle lettere c) e d), le commissioni di gara per l'aggiudicazione dei contratti sono nominate dal Ministro delle infrastrutture. Restano fermi i poteri di vigilanza dell'Autorita' di cui all'articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. La composizione del consiglio dell'Autorita' e' aumentata di due membri con oneri a carico del suo bilancio. Il presidente dell'Autorita' e' scelto fra i componenti del consiglio. (omissis)" Si riporta il testo dell'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni: "Art. 16-bis Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale. 1. A decorrere dall'anno 2013 e' istituito il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. Il Fondo e' alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina. L'aliquota di compartecipazione e' applicata alla previsione annuale del predetto gettito, iscritta nel pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata, ed e' stabilita, entro il 31 gennaio 2013, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura tale da assicurare, per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a decorrere dal 2015, l'equivalenza delle risorse del Fondo stesso al risultato della somma, per ciascuno dei suddetti anni, delle seguenti risorse: a) 465 milioni di euro per l'anno 2013, 443 milioni di euro per l'anno 2014, 507 milioni di euro annui a decorrere dal 2015; b) risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione e dell'accisa sulla benzina, per l'anno 2011, di cui agli articoli 1, commi da 295 a 299, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al netto della quota di accisa sulla benzina destinata al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale; c) risorse derivanti dallo stanziamento iscritto nel fondo di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, ivi comprese quelle di cui all'articolo 30, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 sono abrogati: a) il comma 12 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549; b) i commi da 295 a 299 dell'articolo i della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni; c) il comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni; d) il comma 3 dell'articolo 30 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 3. Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione vigente all'Autorita' di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro il 31 gennaio 2013, sono definiti i criteri e le modalita' con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo di cui al comma 1. I criteri sono definiti, in particolare, tenendo conto del rapporto tra ricavi da traffico e costi dei servizi previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di servizi di trasporto pubblico locale e di servizi ferroviari regionali, salvaguardando le esigenze della mobilita' nei territori anche con differenziazione dei servizi, e sono finalizzati a incentivare le regioni e gli enti locali a razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e la gestione dei servizi medesimi mediante: a) un'offerta di servizio piu' idonea, piu' efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico; b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi; c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata; d) la definizione di livelli occupazionali appropriati; e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica. 4. Entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3, le regioni a statuto ordinario, al fine di ottenere assegnazioni di contributi statali destinati a investimenti o a servizi in materia di trasporto pubblico locale e ferrovie regionali, procedono, in conformita' con quanto stabilito con il medesimo decreto di cui al comma 3, all'adozione di un piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale, rimodulano i servizi a domanda debole e sostituiscono, entro centottanta giorni dalla predetta data, le modalita' di trasporto da ritenere diseconomiche, in relazione al mancato raggiungimento del rapporto tra ricavi da traffico e costi del servizio al netto dei costi dell'infrastruttura, previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, con quelle piu' idonee a garantire il servizio nel rispetto dello stesso rapporto tra ricavi e costi. A seguito della riprogrammazione, rimodulazione e sostituzione di cui al presente comma, i contratti di servizio gia' stipulati da aziende di trasporto, anche ferroviario, con le singole regioni a statuto ordinario, sono oggetto di revisione. 5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, sentita la Conferenza unificata, entro il 30 giugno di ciascun anno, sono ripartite le risorse del Fondo di cui al comma 1, previo espletamento delle verifiche effettuate sugli effetti. prodotti dal piano di riprogrammazione dei servizi, di cui al comma 4, nell'anno precedente. Per l'anno 2013 il riparto delle risorse e' effettuato sulla base dei criteri e delle modalita' previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3, previa adozione del piano di riprogrammazione di cui al comma 4 da parte delle regioni a statuto ordinario. 6. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 5, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, e' ripartito a titolo di anticipazione tra le regioni a statuto ordinario il 60 per cento dello stanziamento del Fondo di cui al comma 1. Le risorse ripartite sono oggetto di integrazione, di saldo o di compensazione con gli anni successivi a seguito dei risultati delle verifiche di cui al comma 3, lettera e), effettuate attraverso gli strumenti di monitoraggio. La relativa erogazione a favore delle regioni a statuto ordinario e' disposta con cadenza mensile. 7. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le aziende di trasporto pubblico locale e le aziende esercenti servizi ferroviari di interesse regionale e locale trasmettono, per via telematica e con cadenza semestrale all'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i dati economici e trasportistici, che lo stesso Osservatorio provvede a richiedere con adeguate garanzie di tutela dei dati commerciali sensibili, utili a creare una banca di dati e un sistema informativo per la verifica dell'andamento del settore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I dati devono essere certificati con le modalita' indicate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno. I contributi pubblici e i corrispettivi dei contratti di servizio non possono essere erogati alle aziende di trasporto pubblico e ferroviario che non trasmettono tali dati secondo le modalita' indicate. 8. Le risorse di cui al comma 1 non possono essere destinate a finalita' diverse da quelle del finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario. Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione vigente all'Autorita' di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, il monitoraggio sui costi e sulle modalita' complessive di erogazione del servizio in ciascuna regione e' svolto dall'Osservatorio di cui al comma 7 del presente articolo, in conformita' alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3. 9. La regione non puo' avere completo accesso al Fondo di cui al comma 1 se non assicura l'equilibrio economico della gestione e l'appropriatezza della gestione stessa, secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono stabilite, per l'ipotesi di squilibrio economico: a) le modalita' di redazione del piano di riprogrammazione dei servizi, anche con la previsione dell'eventuale nomina di commissari ad acta; b) la decadenza dei direttori generali degli enti e delle societa' regionali che gestiscono il trasporto pubblico locale; c) le verifiche sull'attuazione del piano e dei relativi programmi operativi, anche con l'eventuale nomina di commissari ad acta.". Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni (Nuove disposizioni per le zone montane.): "Art. 2. Fondo nazionale per la montagna. 1. E' istituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica il Fondo nazionale per la montagna. 2. Il Fondo e' alimentato da trasferimenti comunitari, dello Stato e di enti pubblici, ed e' iscritto in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Le somme provenienti dagli enti pubblici sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al suddetto capitolo. 3. Le risorse erogate dal Fondo hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali. Le risorse sono ripartite fra le regioni e le province autonome che provvedono ad istituire propri fondi regionali per la montagna, alimentati anche con stanziamenti a carico dei rispettivi bilanci, con i quali sostenere gli interventi speciali di cui all'articolo 1. 4. Le regioni e le province autonome disciplinano con propria legge i criteri relativi all'impiego delle risorse di cui al comma 3. 5. I criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni e le province autonome sono stabiliti con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole e forestali. 6. I criteri di ripartizione tengono conto dell'esigenza della salvaguardia dell'ambiente con il conseguente sviluppo delle attivita' agro-silvo-pastorali eco-compatibili, dell'estensione del territorio montano, della popolazione residente, anche con riferimento alle classi di eta', alla occupazione ed all'indice di spopolamento, del reddito medio pro capite, del livello dei servizi e dell'entita' dei trasferimenti ordinari e speciali.". |
| (( Art. 5-bis Disposizioni in materia di autostrade
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' subentrare alla regione Emilia-Romagna nelle funzioni di concedente e conseguentemente in tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dalla concessione di costruzione e gestione dell'asse autostradale che connette l'autostrada A22, dal casello di Reggiolo-Rolo, con l'autostrada A23, al casello di Ferrara Sud, denominato «Autostrada Cispadana», previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). A tale fine il CIPE valuta, anche con riguardo alla ricognizione dei rapporti attivi e passivi in essere e alla partecipazione finanziaria della regione Emilia-Romagna alla costruzione dell'opera, la sostenibilita' finanziaria del progetto e del piano economico-finanziario, da cui non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. ))
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| Art. 6 (( Agevolazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga e norme di semplificazione per le procedure di scavo e di posa aerea dei cavi, nonche' per la realizzazione delle reti di comunicazioni elettroniche
1. Dopo il comma 7-bis dell' articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono inseriti i seguenti: «7-ter. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, possono essere ammessi ai benefici di cui al comma 7-sexies interventi infrastrutturali, per i quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto, realizzati sulla rete a banda ultralarga, relativi alla rete di accesso attraverso cui viene fornito il servizio a banda ultralarga all'utente, per i quali ricorrano le seguenti condizioni: a) siano interventi infrastrutturali nuovi e aggiuntivi non gia' previsti in piani industriali o finanziari o in altri idonei atti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, funzionali ad assicurare il servizio a banda ultralarga a tutti i soggetti potenzialmente interessati insistenti nell'area considerata; b) soddisfino un obiettivo di pubblico interesse previsto dall'Agenda digitale europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010; c) prevedano un investimento privato non inferiore alle soglie di seguito indicate finalizzato all'estensione della rete a banda ultralarga: 1) nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti: investimento non inferiore a 200.000 euro e completamento degli interventi infrastrutturali entro nove mesi dalla data della prenotazione di cui al comma 7-septies; 2) nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 10.000 abitanti: investimento non inferiore a 500.000 euro e completamento degli interventi infrastrutturali entro dodici mesi dalla data della prenotazione di cui al comma 7-septies; 3) nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti: investimento non inferiore a 1 milione di euro e completamento degli interventi infrastrutturali entro dodici mesi dalla data della prenotazione di cui al comma 7-septies. Il suddetto termine di completamento e' esteso a ventiquattro mesi per investimenti superiori a 10 milioni di euro e a trenta mesi per investimenti superiori a 50 milioni di euro, ma in tal caso deve essere assicurata la connessione a tutti gli edifici scolastici nell'area interessata entro i primi dodici mesi. Nei casi previsti al secondo periodo, i benefici di cui al comma 7-sexies sono estesi all'imposta sul reddito e all'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) relative all'anno 2016; d) le condizioni del mercato siano insufficienti a garantire che l'investimento privato sia realizzato entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il termine e' di tre anni in caso di investimenti superiori a 50 milioni di euro. 7-quater. Ai fini del presente articolo si intende per: a) rete a banda ultralarga a 30 Mbit/s: l'insieme delle infrastrutture e delle tecnologie in grado di erogare un servizio di connettivita' con banda di download di almeno 30 Mbit/s e di upload di almeno 3 Mbit/s su una determinata area; b) rete a banda ultralarga a 100 Mbit/s: l'insieme delle infrastrutture e tecnologie in grado di erogare un servizio di connettivita' con banda di download di almeno 100 Mbit/s e di upload di almeno 10 Mbit/s su una determinata area; c) servizio a banda ultralarga: un servizio di connettivita' con la banda di cui alle lettere a) e b) e con l'obbligo di copertura di tutti i potenziali utenti (residenziali, pubbliche amministrazioni, imprese) di una determinata area geografica con un fattore di contemporaneita' di almeno il 50 per cento della popolazione residente servita e assicurando la copertura di tutti gli edifici scolastici dell'area interessata. 7-quinquies. Sono ammessi al beneficio tutti gli interventi infrastrutturali attraverso cui e' possibile fornire il servizio di cui alla lettera c) del comma 7-quater, purche' non ricadenti in aree nelle quali gia' sussistano idonee infrastrutture o vi sia gia' un fornitore di servizi di rete a banda ultralarga con caratteristiche di rete, di cui alle lettere a) e b) del comma 7-quater, eguali o superiori a quelle dell'intervento per il quale e' richiesto il contributo. E' ammessa al beneficio la costruzione di cavidotti, cavi in fibra ottica, armadi di terminazione ottica e tralicci. Non sono ammessi i costi per apparati tecnologici di qualunque natura. I benefici di cui al comma 7-sexies possono essere concessi ad un solo soggetto nella stessa area. 7-sexies. Gli interventi che abbiano le caratteristiche di cui al comma 7-ter possono usufruire del credito d'imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP complessivamente dovute dall'impresa che realizza l'intervento infrastrutturale, entro il limite massimo del 50 per cento del costo dell'investimento. Il credito d'imposta non costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP ed e' utilizzato in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. 7-septies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 gennaio 2015, per ottenere i benefici di cui al comma 7-sexies, l'operatore interessato alla realizzazione dell'investimento deve dare evidenza pubblica all'impegno che intende assumere, manifestando il proprio interesse per ciascuna area attraverso una prenotazione da effettuare nel sito web del Ministero dello sviluppo economico. Nel sito web e' inserita un'apposita sezione con la classificazione delle aree ai fini del Piano strategico banda ultralarga in cui sono distinti gli interventi a 30 Mbit/s e a 100 Mbit/s. Nei casi di conflitto di prenotazione, ossia per tutte le aree in cui vi sia piu' di una prenotazione, il beneficio e' riconosciuto all'operatore che presenta il progetto con una maggiore copertura del territorio e livelli di servizio piu' elevati, corredati di soluzioni tecnologiche piu' evolute. Nei tre mesi successivi alla prenotazione l'operatore, a pena di decadenza, deve trasmettere un progetto esecutivo firmato digitalmente, conformemente a quanto previsto dalla decisione della Commissione europea C(2012) 9833 final, del 18 dicembre 2012. Entro il 30 aprile 2015 il Ministero dello sviluppo economico pubblica l'indicazione di tutte le aree oggetto di intervento privato con richiesta di contributo e di tutte le aree bianche rimanenti. Dopo il completamento dell'intervento l'operatore e' tenuto ad inviare una comunicazione certificata del collaudo tecnico dell'intervento, affinche' l'amministrazione possa verificare la conformita' dell'intervento rispetto agli impegni assunti, e deve mettere a disposizione degli altri operatori l'accesso all'infrastruttura passiva, secondo le determinazioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. Sia in fase di progettazione sia in fase di gestione, il Ministero dello sviluppo economico ha la facolta' di predisporre ogni tipo di controllo necessario per verificare la conformita' dell'intervento rispetto agli impegni assunti. 7-octies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti, per quanto di loro competenza, i Ministeri competenti nonche' l'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti condizioni, criteri, modalita' operative, di controllo e attuative dei commi da 7-ter a 7-septies, nonche' il procedimento, analogo e congruente rispetto a quello previsto dal comma 2, per l'individuazione, da parte del CIPE, del limite degli interventi agevolabili. Il decreto di cui al primo periodo definisce altresi' le modalita' atte ad assicurare l'effettiva sussistenza del carattere nuovo e aggiuntivo dell'intervento infrastrutturale proposto, la modulazione della struttura delle aliquote del credito d'imposta di cui lo stesso beneficia, anche in funzione delle specifiche condizioni di mercato dell'area interessata, e le forme di controllo e di monitoraggio, per garantire il conseguimento delle finalita' sottese al beneficio concesso, tenuto conto della decisione della Commissione europea C(2012) 9833 final, del 18 dicembre 2012». 2. All'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni a) dopo le parole: «ripristino del manto stradale» sono inserite le seguenti: «nonche' la posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistenti»; b) dopo le parole: «banda larga e ultralarga nel territorio nazionale » e' soppressa la parola: «anche». 3. Dopo l'articolo 87-bis del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' inserito il seguente: «Art. 87-ter (Variazioni non sostanziali degli impianti). - 1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento delle reti di comunicazione elettronica, nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti gia' provvisti di titolo abilitativo, che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati, e' sufficiente un'autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87, da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento ai medesimi organismi che hanno rilasciato i titoli». 3-bis. All'articolo 4, primo comma, della legge 29 settembre 1964, n. 847, dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente: «g-bis) infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocita' in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga effettuate anche all'interno degli edifici». 4. In deroga all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, non sono soggette ad autorizzazione paesaggistica l'installazione o la modifica di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, da eseguire su edifici e tralicci preesistenti, che comportino la realizzazione di pali di supporto per antenne di altezza non superiore a 1,5 metri e superficie delle medesime antenne non superiore a 0,5 metri quadrati. Resta ferma l'applicazione degli articoli 20 e seguenti del codice di cui al citato decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modificazioni. 5. All'articolo 14, comma 8, lettera a), numero 2), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «degli edifici come ambienti abitativi» sono soppresse e dopo le parole: «pertinenze esterne» sono inserite le seguenti: «con dimensioni abitabili». 5-bis. Per la realizzazione di nuove stazioni radio base e le modifiche delle medesime che non comportino variazioni plano-altimetriche per dimensioni o ingombro su infrastrutture dell'autorita' aeronautica competente deve essere esclusivamente inviata una comunicazione all'Ente nazionale per l'aviazione civile, all'Aeronautica militare e alla societa' ENAV Spa per eventuali accertamenti, contestualmente alla loro attivazione 5-ter. Fuori dei casi di cui al comma 5-bis, per le installazioni e le modifiche di stazioni radio base oggetto di valutazione di compatibilita' per ostacoli e pericoli alla navigazione aerea i termini di rilascio del nulla osta da parte dell'autorita' aeronautica competente si intendono conformi a quanto disciplinato dagli articoli 87 e 87-bis del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. 5-quater. Al fine di colmare il divario digitale in relazione alla banda larga e ultralarga, nel caso di occupazione dei beni immobili pubblici appartenenti, in gestione o affidati in concessione a qualsiasi pubblica amministrazione od organismo di diritto pubblico o privato, nonche' nel caso di occupazione di spazi e aree pubbliche e dei beni del demanio idrico di cui agli articoli 86 e 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, con esclusivo riferimento alle infrastrutture funzionali alla realizzazione di reti a banda larga e ultralarga, le pubbliche amministrazioni, le regioni, le province, i comuni, gli enti o le societa' a partecipazione pubblica possono esentare l'operatore dal pagamento degli oneri, tasse o indennizzi, fermo restando il solo obbligo di ripristino dello stato dei luoghi di cui all'articolo 93 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni. 5-quinquies. All'articolo 86, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole: «reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88,» sono inserite le seguenti: «e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocita' in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all'interno degli edifici». 5-sexies. All'articolo 1, comma 97, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «[aiuto di Stato n. SA 33807 (2011/N) - Italia],» sono inserite le seguenti: «nonche' per l'avvio del Progetto strategico nazionale per la banda ultralarga autorizzato dalla Commissione europea». )) Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dal presente decreto legge "Sezione X Ulteriori misure per la crescita del paese Art. 33. Disposizioni per incentivare la realizzazione di nuove infrastrutture 1. Al fine di favorire in via sperimentale la realizzazione di nuove opere infrastrutturali previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche di importo superiore a 50 milioni di euro mediante l'utilizzazione dei contratti di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la cui progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2016, per i quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto ed e' accertata, in esito alla procedura di cui al comma 2, la non sostenibilita' del piano economico-finanziario, e' riconosciuto al soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico-privato, ivi comprese le societa' di progetto di cui all'articolo 156 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006, un credito di imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP generate in relazione alla costruzione e gestione dell'opera. Il credito di imposta e' stabilito per ciascun progetto nella misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del piano economico finanziario e comunque entro il limite massimo del 50 per cento del costo dell'investimento. Il credito di imposta non costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP. Il credito di imposta e' posto a base di gara per l'individuazione dell'affidatario del contratto di partenariato pubblico privato e successivamente riportato nel contratto. (174) 2. Il CIPE, previo parere del NARS che allo scopo e' integrato con due ulteriori componenti designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprie delibere individua l'elenco delle opere che, per effetto dell'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2-ter, conseguono le condizioni di equilibrio economico-finanziario necessarie a consentirne il finanziamento, e il valore complessivo delle opere che possono accedere alle agevolazioni; per ciascuna infrastruttura sono inoltre determinate le misure agevolative necessarie per la sostenibilita' del piano economico finanziario, definendone le modalita' per l'accertamento, per il relativo monitoraggio nonche' per la loro rideterminazione in caso di miglioramento dei parametri posti a base del piano economico-finanziario e applicando, per quanto compatibili, i principi e i criteri definiti dal CIPE con le apposite linee guida per l'applicazione dell'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183. (175) 2-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, dopo le parole: «puo' avere ad oggetto» sono inserite le seguenti: «il credito di imposta di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, chiesto a rimborso e»; b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. L'attestazione del credito di imposta di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, chiesto a rimborso deve essere rilasciata dall'Agenzia delle entrate entro quaranta giorni dalla richiesta del contribuente. Il mancato rilascio equivale ad attestazione ai sensi e nei limiti di cui al comma 1». (171) 2-ter. Al fine di favorire la realizzazione di nuove opere infrastrutturali previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche di importo superiore a 50 milioni di euro mediante l'utilizzazione dei contratti di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la cui progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2016, per le quali e' accertata, in esito alla procedura di cui al comma 2, la non sostenibilita' del piano economico-finanziario, e' riconosciuta al soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico-privato, ivi comprese le societa' di progetto di cui all'articolo 156 del medesimo decreto legislativo n. 163, al fine di assicurare la sostenibilita' economica dell'operazione di partenariato pubblico-privato, l'esenzione dal pagamento del canone di concessione nella misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del piano economico-finanziario. (176) 2-quater. La misura di cui al comma 2-ter e' utilizzata anche cumulativamente a quella di cui al comma 1 del presente articolo al fine di assicurare la sostenibilita' economica dell'operazione di partenariato pubblico privato. Nel complesso le misure di cui ai commi 1 e 2-ter del presente articolo non possono superare il 50 per cento del costo dell'investimento, tenendo conto anche del contributo pubblico a fondo perduto. Le misure di cui al presente articolo sono alternative a quelle previste dall'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183. Le stesse misure sono riconosciute in conformita' alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato. (177) 2-quinquies. Il valore complessivo delle opere non di rilevanza strategica nazionale previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche, cui vengono applicate le misure di cui ai commi 1 e 2-ter, non puo' superare l'importo di 2 miliardi di euro. (178) 3. All'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'alinea del comma 1, le parole: «previste in piani o programmi di amministrazioni pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «incluse in piani o programmi di amministrazioni pubbliche previsti a legislazione vigente» e, dopo le parole: «per il soggetto interessato,» sono inserite le seguenti: «ivi inclusi i soggetti concessionari,»; b) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le misure di cui al comma 1 possono essere utilizzate anche per le infrastrutture di interesse strategico gia' affidate o in corso di affidamento con contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel caso in cui risulti necessario ripristinare l'equilibrio del piano economico finanziario. Il CIPE con propria delibera, previo parere del Nars che allo scopo e' integrato con due ulteriori componenti designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottata su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina l'importo del contributo pubblico a fondo perduto, quello necessario per il riequilibrio del piano economico finanziario ai sensi del periodo precedente, l'ammontare delle risorse disponibili a legislazione vigente utilizzabili, l'ammontare delle misure di cui al comma 1 da riconoscere a compensazione della quota di contributo mancante, nonche' i criteri e le modalita' per la rideterminazione della misura delle agevolazioni in caso di miglioramento dei parametri posti a base del piano economico finanziario.». 3-bis. All'articolo 157, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle societa'» sono inserite le seguenti: «operanti nella gestione dei servizi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, alle societa'». 3-ter. All'articolo 163, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Per gli interventi ferroviari di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, in cui il soggetto aggiudicatore sia diverso da RFI S.p.A., ma da quest'ultima direttamente o indirettamente partecipato, il Ministero individua in RFI S.p.A. il destinatario dei fondi da assegnare ai sensi della presente lettera». (171) 4. I canoni di cui all'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, derivanti dalla realizzazione del completamento dell'autostrada Livorno-Civitavecchia, tratto Cecina-Civitavecchia, sono trasferiti alla regione Toscana, per i primi dieci anni di gestione dell'infrastruttura, fino alla quota massima annua del settantacinque per cento. Il trasferimento avviene a titolo di concorso al finanziamento da parte della regione di misure di agevolazione tariffaria in favore dei residenti nei comuni dei territori interessati. 4-bis. Al comma 4 dell'articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «rete di trasmissione nazionale di energia elettrica,» sono inserite le seguenti: «alle societa' titolari delle autorizzazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e alle societa' titolari delle licenze individuali per l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, come modificato dal decreto del Presidente, della Repubblica 1° agosto 2002, n. 211,». 4-ter. Fermo restando il limite massimo alle spese per l'indebitamento di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti le universita' possono rilasciare agli istituti finanziatori delegazione di pagamento a valere su tutte le entrate, proprie e da trasferimenti, ovvero sui corrispondenti proventi risultanti dal conto economico. L'atto di delega, non soggetto ad accettazione, e' notificato al tesoriere da parte delle universita' e costituisce titolo esecutivo. Le somme di competenza delle universita' destinate al pagamento delle rate in scadenza dei mutui e dei prestiti non possono essere comprese nell'ambito di procedure cautelari, di esecuzione forzata e concorsuali, anche straordinarie, e non possono essere oggetto di compensazione, a pena di nullita' rilevabile anche d'ufficio dal giudice. (171) 5. Al fine di assicurare la realizzazione, in uno o piu' degli Stati le cui acque territoriali confinano con gli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria, individuati con il decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, di apprestamenti e dispositivi info-operativi e di sicurezza idonei a garantire il supporto e la protezione del personale impiegato anche nelle attivita' internazionali di contrasto alla pirateria ed assicurare una maggior tutela della liberta' di navigazione del naviglio commerciale nazionale, in attuazione delle disposizioni di cui al citato articolo 5, e' autorizzata una spesa di 3,7 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2,6 milioni di euro annui fino all'anno 2020. 6. Alla copertura degli oneri di cui al comma 5, pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2012 e 2,6 milioni di euro annui per gli anni dal 2013 al 2020, si provvede: (172) a) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2012 mediante utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, versate nell'anno 2012 e non ancora riassegnate al fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace previsto dall'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tal fine le predette somme sono riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa; b) quanto a 2,6 milioni di euro annui dal 2013 al 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 6-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 11, la parola: «affida» e' sostituita dalle seguenti: «puo' affidare». 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 7-bis. Presso il Ministero dell'interno e' istituita la Commissione per la pianificazione ed il coordinamento della fase esecutiva del programma di interventi per il completamento della rete nazionale standard Te.T.Ra. necessaria per le comunicazioni sicure della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, cui e' affidato il compito di formulare pareri sullo schema del programma, sul suo coordinamento e integrazione interforze e, nella fase di attuazione del programma, su ciascuna fornitura o progetto. La Commissione e' presieduta dal direttore centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale del Dipartimento della pubblica sicurezza, ed e' composta: dal direttore dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione, di cui all'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121; da un rappresentante della Polizia di Stato; da un rappresentante del Comando generale dell'Arma dei carabinieri; da un rappresentante del Comando generale della Guardia di finanza; da un rappresentante del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria; da un rappresentante del Corpo forestale dello Stato; da un dirigente della Ragioneria generale dello Stato. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario designato dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. Per i componenti della Commissione non sono corrisposti compensi. La Commissione, senza che cio' comporti oneri per la finanza pubblica, puo' decidere di chiedere specifici pareri anche ad estranei all'Amministrazione dello Stato, che abbiano particolare competenza tecnica. I contratti e le convenzioni inerenti all'attuazione del programma di cui al presente comma sono stipulati dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, o da un suo delegato, acquisito il parere della Commissione di cui al presente comma. «7-ter. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, possono essere ammessi ai benefici di cui al comma 7-sexies interventi infrastrutturali, per i quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto, realizzati sulla rete (( a banda ultralarga, )) relativi (( alla rete di accesso )) attraverso cui viene fornito il servizio a banda ultralarga all'utente, per i quali ricorrano le seguenti condizioni: a) siano interventi infrastrutturali nuovi e aggiuntivi non gia' previsti in piani industriali o finanziari o in altri idonei atti (( alla data di entrata in vigore della presente disposizione, )) funzionali ad assicurare il servizio a banda ultralarga a tutti i soggetti potenzialmente interessati insistenti nell'area considerata; b) soddisfino un obiettivo di pubblico interesse previsto dall'Agenda digitale europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010; c) prevedano un investimento privato non inferiore alle soglie di seguito indicate finalizzato all'estensione della rete a banda ultralarga: 1) nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti: investimento non inferiore a 200.000 euro e completamento degli interventi infrastrutturali entro nove mesi dalla data (( della )) prenotazione di cui al comma (( 7-septies; )) 2) nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 10.000 abitanti: investimento non inferiore a 500.000 euro e completamento degli interventi infrastrutturali entro dodici mesi dalla data (( della )) prenotazione di cui al comma (( 7-septies; )) 3) nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti: investimento non inferiore a 1 milione di euro e completamento degli interventi infrastrutturali entro dodici mesi dalla data (( della )) prenotazione di cui al comma (( 7-septies. )) Il suddetto termine di completamento e' esteso a ventiquattro mesi per investimenti superiori a 10 milioni di euro e a trenta mesi per investimenti superiori a 50 milioni di euro, (( ma in tal caso deve essere assicurata la connessione a tutti gli edifici scolastici nell'area interessata entro i primi dodici mesi. Nei casi previsti al secondo periodo, i benefici di cui al comma 7-sexies sono estesi all'imposta sul reddito e all'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) relative all'anno 2016; )) d) le condizioni del mercato siano insufficienti a garantire che l'investimento privato sia realizzato entro due anni (( dalla data di )) entrata in vigore (( della presente disposizione. Il termine e' di tre anni in caso di investimenti superiori a 50 milioni di euro. )) (( 7-quater. Ai fini del presente articolo si intende per: a) rete a banda ultralarga a 30 Mbit/s: l'insieme delle infrastrutture e delle tecnologie in grado di erogare un servizio di connettivita' con banda di download di almeno 30 Mbit/s e di upload di almeno 3 Mbit/s su una determinata area; b) rete a banda ultralarga a 100 Mbit/s: l'insieme delle infrastrutture e tecnologie in grado di erogare un servizio di connettivita' con banda di download di almeno 100 Mbit/s e di upload di almeno 10 Mbit/s su una determinata area; c) servizio a banda ultralarga: un servizio di connettivita' con la banda di cui alle lettere a) e b) e con l'obbligo di copertura di tutti i potenziali utenti (residenziali, pubbliche amministrazioni, imprese) di una determinata area geografica con un fattore di contemporaneita' di almeno il 50 per cento della popolazione residente servita e assicurando la copertura di tutti gli edifici scolastici dell'area interessata. 7-quinquies. Sono ammessi al beneficio tutti gli interventi infrastrutturali attraverso cui e' possibile fornire il servizio di cui alla lettera c) del comma 7-quater, purche' non ricadenti in aree nelle quali gia' sussistano idonee infrastrutture o vi sia gia' un fornitore di servizi di rete a banda ultralarga con caratteristiche di rete, di cui alle lettere a) e b) del comma 7-quater, eguali o superiori a quelle dell'intervento per il quale e' richiesto il contributo. E' ammessa al beneficio la costruzione di cavidotti, cavi in fibra ottica, armadi di terminazione ottica e tralicci. Non sono ammessi i costi per apparati tecnologici di qualunque natura. I benefici di cui al comma 7-sexies possono essere concessi ad un solo soggetto nella stessa area. 7-sexies. )) Gli interventi che abbiano le caratteristiche di cui al comma 7-ter possono usufruire del credito d'imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP complessivamente dovute dall'impresa che realizza l'intervento infrastrutturale, entro il limite massimo del 50 per cento del costo dell'investimento. Il credito d'imposta non costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP ed e' utilizzato in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. (( 7-septies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 gennaio 2015, per )) ottenere i benefici di cui al comma (( 7-sexies, )) l'operatore interessato alla realizzazione dell'investimento deve dare evidenza pubblica all'impegno che intende assumere, manifestando il proprio interesse per (( ciascuna )) area attraverso (( una )) prenotazione (( da effettuare nel )) sito web del Ministero dello sviluppo economico. (( Nel sito web e' inserita un'apposita sezione con la )) classificazione delle aree ai fini del Piano strategico banda ultralarga (( in cui sono distinti gli interventi a 30 Mbit/s e a 100 Mbit/s. Nei casi di conflitto di prenotazione, ossia per tutte le aree in cui vi sia piu' di una prenotazione, il beneficio e' riconosciuto all'operatore che presenta il progetto con una maggiore copertura del territorio e livelli di servizio piu' elevati, corredati di soluzioni tecnologiche piu' evolute. Nei tre mesi successivi alla prenotazione l'operatore, a pena di decadenza, deve trasmettere un progetto esecutivo firmato digitalmente, conformemente a quanto previsto dalla decisione della Commissione europea C(2012) 9833 final, del 18 dicembre 2012. Entro il 30 aprile 2015 il Ministero dello sviluppo economico pubblica l'indicazione di tutte le aree oggetto di intervento privato con richiesta di contributo e di tutte le aree bianche rimanenti. Dopo il completamento dell'intervento l'operatore e' tenuto ad inviare una comunicazione certificata del collaudo tecnico dell'intervento, affinche' l'amministrazione possa verificare la conformita' dell'intervento rispetto agli impegni assunti, e deve mettere a disposizione degli altri operatori l'accesso all'infrastruttura passiva, secondo le determinazioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. Sia in fase di progettazione sia in fase di gestione, il Ministero dello sviluppo economico ha la facolta' di predisporre ogni tipo di controllo necessario per verificare la conformita' dell'intervento rispetto agli impegni assunti. )) (( 7-octies. Con decreto )) del Ministro dello sviluppo economico, (( sentiti, per quanto di loro competenza, i Ministeri competenti nonche' )) l'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della (( presente disposizione, )) sono stabiliti condizioni, criteri, modalita' (( operative, di controllo e )) attuative dei commi da 7-ter a (( 7-septies, )) nonche' il procedimento, analogo e congruente (( rispetto )) a quello previsto dal comma 2, per l'individuazione, da parte del CIPE, del limite degli interventi agevolabili. (( Il decreto di cui al primo periodo definisce )) altresi' le modalita' atte ad assicurare l'effettiva sussistenza del carattere nuovo e aggiuntivo dell'intervento infrastrutturale proposto, la modulazione della struttura delle aliquote del credito d'imposta di cui lo stesso beneficia, anche in funzione delle specifiche condizioni di mercato dell'area interessata, e le forme di controllo e di monitoraggio, (( per )) garantire il conseguimento delle finalita' sottese al beneficio concesso, tenuto conto della decisione della Commissione europea C(2012) 9833 final, del 18 dicembre 2012». Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, come modificato dal presente decreto legge: "4-ter. Al fine di favorire la diffusione della banda larga e ultralarga nel territorio nazionale attraverso l'utilizzo di tecniche innovative di scavo che non richiedono il ripristino del manto stradale nonche' la posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistenti, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite ulteriori misure relative alla posa in opera delle infrastrutture a banda larga e ultralarga, modificative delle specifiche tecniche adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 2013.". Si riporta il testo dell'articolo 4, primo comma, della legge 29 settembre 1964, n. 847, come modificato dal presente decreto legge: "Art. 4. Le opere di cui all'articolo 1, lettera b) sono quelle di urbanizzazione primaria e cioe': a) strade residenziali; b) spazi di sosta o di parcheggio; c) fognature; d) rete idrica; e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas; f) pubblica illuminazione; «g-bis) infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocita' in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga effettuate anche all'interno degli edifici». )) g) spazi di verde attrezzato.". Si riporta il testo dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio): "Articolo 146. Autorizzazione 1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, ne' introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. 2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione. 3. La documentazione a corredo del progetto e' preordinata alla verifica della compatibilita' fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa e' individuata, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, e puo' essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento. 4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non puo' essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione e' efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato. 5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5. Il parere del soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), nonche' della positiva verifica da parte del Ministero, su richiesta della regione interessata, dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante ed e' reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione. 6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Puo' tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero a comuni, purche' gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonche' di garantire la differenziazione tra attivita' di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia. 7. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d). Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione verifica se l'istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformita' dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonche' con una proposta di provvedimento, e da' comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo. 8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilita' paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformita' dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell' articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione provvede in conformita'. 9. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entita' in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 10. Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo periodo del comma 8 senza che l'amministrazione si sia pronunciata, l'interessato puo' richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva e' presentata al soprintendente. 11. L'autorizzazione paesaggistica e' trasmessa, senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonche', unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo. 12. L'autorizzazione paesaggistica e' impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado. 13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e' istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui e' indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell'elenco e' trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza. 14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attivita' di coltivazione di cave e torbiere nonche' per le attivita' minerarie di ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui all' articolo 134. 15. 16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica." Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 8, lettera a), numero 2), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dal presente decreto legge: "8. Ferme restando, per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, le vigenti disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 luglio 2003, recante fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2003, si prevede che: a) i valori di attenzione indicati nella tabella 2 all'allegato B del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 si assumono a titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti anche a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati alle suddette frequenze nei seguenti casi: 1) all'interno di edifici utilizzati come ambienti abitativi con permanenze continuative non inferiori a quattro ore giornaliere; 2) solo nel caso di utilizzazione per permanenze non inferiori a quattro ore continuative giornaliere, nelle pertinenze esterne con dimensioni abitabili, come definite nelle Linee Guida di cui alla successiva lettera d), quali balconi, terrazzi e cortili (esclusi i tetti anche in presenza di lucernai ed i lastrici solari con funzione prevalente di copertura, indipendentemente dalla presenza o meno di balaustre o protezioni anti-caduta e di pavimentazione rifinita, di proprieta' comune dei condomini)". Si riporta il testo degli articoli 87 e 87-bis del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, (codice delle comunicazioni elettroniche): "Art. 87. Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici 1. L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonche' per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, viene autorizzata dagli Enti locali, previo accertamento, da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, della compatibilita' del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualita', stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione. 2. L'istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di cui al comma 1 e' presentata all'Ente locale dai soggetti a tale fine abilitati. Al momento della presentazione della domanda, l'ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento. 3. L'istanza, conforme al modello dell'allegato n. 13, realizzato al fine della sua acquisizione su supporti informatici e destinato alla formazione del catasto nazionale delle sorgenti elettromagnetiche di origine industriale, deve essere corredata della documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita', relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI, non appena emanate. In caso di pluralita' di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da piu' operatori. Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS od altre, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' sopra indicati, e' sufficiente la segnalazione certificata di inizio attivita', conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13. 3-bis. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di telecomunicazione GSM-R dedicata esclusivamente alla sicurezza ed al controllo del traffico ferroviario, nonche' al fine di contenere i costi di realizzazione della rete stessa, all'installazione sul sedime ferroviario ovvero in area immediatamente limitrofa dei relativi impianti ed apparati si procede con le modalita' proprie degli impianti di sicurezza e segnalamento ferroviario, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita', stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione. 4. Copia dell'istanza ovvero della denuncia viene inoltrata contestualmente all'Organismo di cui al comma 1, che si pronuncia entro trenta giorni dalla comunicazione. Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto. 5. Il responsabile del procedimento puo' richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 9 riprende a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale. 6. Nel caso una Amministrazione interessata abbia espresso motivato dissenso, il responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte i rappresentanti delle Amministrazioni degli Enti locali interessati, nonche' dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ed un rappresentante dell'Amministrazione dissenziente. 7. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni e vale altresi' come dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero. 8. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione e' rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice, le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 9. Le istanze di autorizzazione e le denunce di attivita' di cui al presente articolo, nonche' quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti gia' esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui al comma 8, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36. Gli Enti locali possono prevedere termini piu' brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma. 10. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso." "Art. 87-bis. Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti 1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all' articolo 87 nonche' di quanto disposto al comma 3-bis del medesimo articolo, e' sufficiente la segnalazione certificata di inizio attivita', conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13. Qualora entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'ente locale o un parere negativo da parte dell'organismo competente di cui all' articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, la denuncia (210) e' priva di effetti. Si riporta il testo degli articoli 86 e 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: "Art. 86. Gestione del demanio idrico 1. Alla gestione dei beni del demanio idrico provvedono le regioni e gli enti locali competenti per territorio. 2. I proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico sono introitati dalla regione. 3. " "Art. 89. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali 1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni non espressamente indicate nell'articolo 88 e tra queste in particolare, sono trasferite le funzioni relative: a) alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura; b) alle dighe non comprese tra quelle indicate all'articolo 91, comma 1; c) ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua; d) alle concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua; e) alle concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi; f) alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali anche ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 37; g) alla polizia delle acque, anche con riguardo alla applicazione del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; h) alla programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri; i) alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo nonche' alla determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 29, comma 3, del presente decreto legislativo; l) alla nomina di regolatori per il riparto delle disponibilita' idriche qualora tra piu' utenti debba farsi luogo delle disponibilita' idriche di un corso d'acqua sulla base dei singoli diritti e concessioni ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Qualora il corso d'acqua riguardi il territorio di piu' regioni la nomina dovra' avvenire di intesa tra queste ultime; 2. Sino all'approvazione del bilancio idrico su scala di bacino, previsto dall'articolo 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, le concessioni di cui al comma 1, lettera i), del presente articolo che interessino piu' regioni sono rilasciate d'intesa tra le regioni interessate. In caso di mancata intesa nel termine di sei mesi dall'istanza, ovvero di altro termine stabilito ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 241 del 1990, il provvedimento e' rimesso allo Stato. 3. Fino alla adozione di apposito accordo di programma per la definizione del bilancio idrico, le funzioni di cui al comma 1, lettera i), del presente articolo sono esercitate dallo Stato, d'intesa con le regioni interessate, nei casi in cui il fabbisogno comporti il trasferimento di acqua tra regioni diverse e cio' travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici. 4. Le funzioni conferite con il presente articolo sono esercitate in modo da garantire l'unitaria considerazione delle questioni afferenti ciascun bacino idrografico. 5. Per le opere di rilevante importanza e suscettibili di interessare il territorio di piu' regioni, lo Stato e le regioni interessate stipulano accordi di programma con i quali sono definite le appropriate modalita', anche organizzative, di gestione.". Si riporta il testo dell'articolo 93 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, (codice delle comunicazioni elettroniche): "Art. 93. Divieto di imporre altri oneri 1. Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge. 2. Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne la Pubblica Amministrazione, l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Ente locale. Nessun altro onere finanziario, reale o contributo puo' essere imposto, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettere e) ed f), del medesimo articolo, ovvero dell'eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all'articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.". Si riporta il testo dell'articolo 86, comma 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, (codice delle comunicazioni elettroniche)come modificato dal presente decreto legge: "Art. 86. Infrastrutture di comunicazione elettronica e diritti di passaggio 1. Le autorita' competenti alla gestione del suolo pubblico adottano senza indugio e, in ogni caso, entro sei mesi dalla richiesta, salvo per i casi di espropriazione, le occorrenti decisioni e rispettano procedure semplici, efficaci, trasparenti, pubbliche e non discriminatorie, ai sensi degli articoli 87, 88 e 89, nell'esaminare le domande per la concessione del diritto di installare infrastrutture: a) su proprieta' pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti pubbliche di comunicazione; b) su proprieta' pubbliche ovvero al di sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti di comunicazione elettronica diverse da quelle fornite al pubblico. 2. Sono, in ogni caso, fatti salvi gli accordi stipulati tra gli Enti locali e gli operatori, per quanto attiene alla localizzazione, coubicazione e condivisione delle infrastrutture di comunicazione elettronica. 3. Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88 e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocita' in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all'interno degli edifici, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprieta' dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia.". Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 97, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dal presente decreto legge "Comma 97 97. Per il completamento del Piano nazionale banda larga, definito dal Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le comunicazioni e autorizzato dalla Commissione europea [aiuto di Stato n. SA. 33807(2011/N) - Italia], nonche' per l'avvio del Progetto strategico nazionale per la banda ultralarga autorizzato dalla Commissione europea, e' autorizzata la spesa di 20,75 milioni di euro per l'anno 2014.". |
| (( Art. 6-bis
Istituzione del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture
1. Al fine di elaborare soluzioni innovative volte a colmare il divario digitale in relazione alla banda larga e ultralarga e di conseguire una mappatura delle infrastrutture di banda larga e ultralarga presenti nel territorio nazionale, il Ministero dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, stabilisce le regole tecniche per la definizione del contenuto del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture, le modalita' di prima costituzione, di raccolta, di inserimento e di consultazione dei dati, nonche' le regole per il successivo aggiornamento, lo scambio e la pubblicita' dei dati territoriali detenuti dalle singole amministrazioni competenti e dagli altri soggetti titolari o gestori di infrastrutture di banda larga e ultralarga. I dati cosi' ricavati devono essere resi disponibili in formato di tipo aperto e interoperabile, ai sensi del comma 3 dell'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, elaborabili elettronicamente e georeferenziati, senza compromettere il carattere riservato dei dati sensibili. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al fine di agevolare la condivisione delle infrastrutture e la pianificazione degli interventi entro i centoventi giorni successivi alla sua costituzione devono confluire nel Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture tutte le banche di dati contenenti informazioni sulle infrastrutture di banda larga e ultralarga di tipo sia nazionale sia locale o comunque i dati ivi contenuti devono essere resi accessibili e compatibili con le regole tecniche del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture. )) Riferimenti normativi
Si riporta il testo all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.) : "ART. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata. 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici . 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.". Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: "Art. 68. Analisi comparativa delle soluzioni. (omissis) 3. Agli effetti del presente decreto legislativo si intende per: a) formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi; b) dati di tipo aperto, i dati che presentano le seguenti caratteristiche: 1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalita' commerciali, in formato disaggregato; 2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati; 3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione. L'Agenzia per l'Italia digitale deve stabilire, con propria deliberazione, i casi eccezionali, individuati secondo criteri oggettivi, trasparenti e verificabili, in cui essi sono resi disponibili a tariffe superiori ai costi marginali. In ogni caso, l'Agenzia, nel trattamento dei casi eccezionali individuati, si attiene alle indicazioni fornite dalla direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, recepita con il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36.".. |
| (( Art. 6-ter Disposizioni per l'infrastrutturazione degli edifici con impianti di comunicazione elettronica
1. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 91 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' inserito il seguente: «4-ter. L'operatore di comunicazione, durante la fase di sviluppo della rete in fibra ottica, puo' installare a proprie spese gli elementi di rete, cavi, fili, ripartilinee o simili, nei percorsi aerei di altri servizi di pubblica utilita' sia esterni sia interni all'immobile e in appoggio ad essi, a condizione che sia garantito che l'installazione medesima non alteri l'aspetto esteriore dell'immobile ne' provochi alcun danno o pregiudizio al medesimo. Si applica in ogni caso l'ultimo periodo del comma 4-bis». 2. Nel capo VI della parte III del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo l'articolo 135 e' aggiunto il seguente: «Art. 135-bis (Norme per l'infrastrutturazione digitale degli edifici). - 1. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1° luglio 2015 devono essere equipaggiati con un'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocita' in fibra ottica fino ai punti terminali di rete. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1° luglio 2015, in caso di opere che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c). Per infrastruttura fisica multiservizio interna all'edificio si intende il complesso delle installazioni presenti all'interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l'accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell'edificio con il punto terminale di rete. 2. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1° luglio 2015 devono essere equipaggiati di un punto di accesso. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1° luglio 2015, in caso di opere di ristrutturazione profonda che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10. Per punto di accesso si intende il punto fisico, situato all'interno o all'esterno dell'edificio e accessibile alle imprese autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con l'infrastruttura interna all'edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultralarga. 3. Gli edifici equipaggiati in conformita' al presente articolo possono beneficiare, ai fini della cessione, dell'affitto o della vendita dell'immobile, dell'etichetta volontaria e non vincolante di "edificio predisposto alla banda larga". Tale etichetta e' rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2 e 64-100/1, 2 e 3». )) Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 91 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato dalla presente legge: "Art. 91. Limitazioni legali della proprieta' 1. Negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui all'articolo 90, commi 1 e 2, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprieta' pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non vi siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto. 2. Il proprietario od il condominio non puo' opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonche' al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell'immobile di sua proprieta' occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini. 3. I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione. 4. Il proprietario e' tenuto a sopportare il passaggio nell'immobile di sua proprieta' del personale dell'esercente il servizio che dimostri la necessita' di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra. 4-bis. L'operatore di comunicazione durante la fase di sviluppo della rete in fibra ottica puo', in ogni caso, accedere a tutte le parti comuni degli edifici al fine di installare, collegare e manutenere gli elementi di rete, cavi, fili, riparti, linee o simili apparati privi di emissioni elettromagnetiche a radiofrequenza. Il diritto di accesso e' consentito anche nel caso di edifici non abitati e di nuova costruzione. L'operatore di comunicazione ha l'obbligo, d'intesa con le proprieta' condominiali, di ripristinare a proprie spese le parti comuni degli immobili oggetto di intervento nello stato precedente i lavori e si accolla gli oneri per la riparazione di eventuali danni arrecati. 4-ter. L'operatore di comunicazione, durante la fase di sviluppo della rete in fibra ottica, puo' installare a proprie spese gli elementi di rete, cavi, fili, ripartilinee o simili, nei percorsi aerei di altri servizi di pubblica utilita' sia esterni sia interni all'immobile e in appoggio ad essi, a condizione che sia garantito che l'installazione medesima non alteri l'aspetto esteriore dell'immobile ne' provochi alcun danno o pregiudizio al medesimo. Si applica in ogni caso l'ultimo periodo del comma 4-bis. 5. Nei casi previsti dal presente articolo al proprietario non e' dovuta alcuna indennita'. 6. L'operatore incaricato del servizio puo' agire direttamente in giudizio per far cessare eventuali impedimenti e turbative al passaggio ed alla installazione delle infrastrutture.". Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia): "Art. 10. Interventi subordinati a permesso di costruire 1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire: (omissis) c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonche' gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni. (omissis).". Si riporta il testo dell'articolo 1 di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici.): "Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto e' connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura. 2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue: a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonche' gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere; b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere; c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali; d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie; e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali; f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili; g) impianti di protezione antincendio. 3. Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del presente decreto.". |
| Art. 7 Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014; norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale» sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella Parte III, ovunque ricorrano, le parole «l'Autorita' d'ambito» sono sostituite dalle seguenti: «l'ente di governo dell'ambito» e le parole «le Autorita' d'ambito» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti di governo dell'ambito»; b) all'articolo 147 sono apportate le seguenti modifiche: 1) (( al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le regioni che non hanno individuato gli enti di governo dell'ambito provvedono, con delibera, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014. Decorso inutilmente tale termine si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale e' trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1.»; 2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dell'ambito individuati ai sensi del comma 1 entro il termine fissato dalle regioni e dalle province autonome e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla delibera di individuazione, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4.»; )) 3) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) unicita' della gestione»; 4) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualita' del servizio all'utenza, e' consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle citta' metropolitane. (( Sono fatte salve le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148.»; b-bis) all'articolo 149, comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il programma degli interventi individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture gia' esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonche' al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densita' di popolazione.»; )) c) l'articolo 150 e' abrogato; d) dopo l'articolo 149 e' inserito il seguente: «Art. 149-bis (Affidamento del servizio). - 1. L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicita' della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. (( L'affidamento diretto puo' avvenire a favore di societa' in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, partecipate esclusivamente e direttamente da enti locali compresi nell'ambito territoriale ottimale. )) 2. Alla successiva scadenza della gestione di ambito, al fine di assicurare l'efficienza, l'efficacia e la continuita' del servizio idrico integrato, l'ente di governo dell'ambito dispone l'affidamento al gestore unico di ambito entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente. Il soggetto affidatario gestisce il servizio idrico integrato su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.»; (( 2-bis. Al fine di ottenere un'offerta piu' conveniente e completa e di evitare contenziosi tra i soggetti interessati, le procedure di gara per l'affidamento del servizio includono appositi capitolati con la puntuale indicazione delle opere che il gestore incaricato deve realizzare durante la gestione del servizio. 2-ter. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, come sostituito dal comma 4 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' soppresso»; )) e) all'articolo 151 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il rapporto tra l'ente di governo dell'ambito ed il soggetto gestore del servizio idrico integrato e' regolato da una convenzione predisposta dall'ente di governo dell'ambito sulla base delle convenzioni tipo, con relativi disciplinari, adottate dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 14, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e dall'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, (( convertito, con modificazioni, ))dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.»; 2) al comma 2, (( l'alinea e' sostituito dal seguente )): «A tal fine, le convenzioni tipo, con relativi disciplinari, devono prevedere in particolare:»; 3) (( (Soppresso) )). (( 3-bis) al comma 2, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: «b-bis) le opere da realizzare durante la gestione del servizio come individuate dal bando di gara»; )) 4) al comma 2, lettera c), dopo le parole: «l'obbligo del raggiungimento», sono aggiunte le seguenti: «e gli strumenti per assicurare il mantenimento»; 5) al comma 2, lettera m), sono aggiunte, in fine, le seguenti (( parole )): «, nonche' la disciplina delle conseguenze derivanti dalla eventuale cessazione anticipata dell'affidamento, anche tenendo conto delle previsioni di cui agli articoli 143 e 158 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed i criteri e le modalita' per la valutazione del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente»; 6) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Sulla base della convenzione tipo di cui al comma 1 o, in mancanza di questa, sulla base della normativa vigente, l'ente di governo dell'ambito predispone uno schema di convenzione con relativo disciplinare, da allegare ai capitolati della procedura di gara. Le convenzioni esistenti devono essere integrate in conformita' alle previsioni di cui al comma 2, secondo le modalita' stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico»; 7) il comma 7 e' (( abrogato )); f) all'articolo 153 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli enti locali proprietari provvedono in tal senso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo eventuali quote residue di ammortamento relative anche ad interventi di manutenzione. Nelle ipotesi di cui all'articolo 172, comma 1, gli enti locali provvedono alla data di decorrenza dell'affidamento del servizio idrico integrato. Qualora gli enti locali non provvedano entro i termini prescritti, si applica quanto previsto dal comma 4, dell'articolo 172. La violazione della presente disposizione comporta responsabilita' erariale.»; 2) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il gestore e' tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguerli, ed a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.»; g) all'articolo 156 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in base a quanto stabilito dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.»; 2) al comma 2 le parole: «della regione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico»; h) dopo l'articolo 158 e' inserito il seguente: «Art. 158-bis (Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'autorita' espropriante). - 1. I progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nei piani di investimenti (( compresi nei )) piani d'ambito di cui all'articolo 149 del presente decreto, sono approvati dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che provvedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. La medesima procedura si applica per le modifiche sostanziali delle medesime opere, interventi ed impianti. 2. L'approvazione di cui al comma 1 comporta dichiarazione di pubblica utilita' e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici. (( Qualora l'approvazione costituisca variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, tale variante deve essere coordinata con il piano di protezione civile secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. )) 3. L'ente di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui al comma 1 costituisce autorita' espropriante per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo. L'ente di governo puo' delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato, nell'ambito della convenzione di affidamento del servizio i cui estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.»; i) all'articolo 172, i commi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti: «1. Gli enti di governo degli ambiti che non abbiano gia' provveduto alla redazione del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149, ovvero non abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento, sono tenuti, (( entro il termine perentorio del 30 settembre 2015, )) ad adottare i predetti provvedimenti disponendo l'affidamento del servizio al gestore unico con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente. 2. Al fine di garantire il rispetto del principio di unicita' della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, il gestore del servizio idrico integrato subentra, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale. Qualora detti soggetti gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformita' alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, il gestore del servizio idrico integrato subentra alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto. 3. In sede di prima applicazione, al fine di garantire il conseguimento del principio di unicita' della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, l'ente di governo dell'ambito, nel rispetto della normativa vigente e fuori dai casi di cui al comma 1, dispone l'affidamento al gestore unico di ambito ai sensi (( dell'articolo 149-bis )) alla scadenza di una o piu' gestioni esistenti nell'ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, il cui bacino complessivo affidato sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento. Il gestore unico cosi' individuato subentra agli ulteriori soggetti che gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformita' alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto. Al fine di addivenire, nel piu' breve tempo possibile, all'affidamento del servizio al gestore unico di ambito, nelle more del raggiungimento della percentuale di cui al primo periodo, l'ente competente, nel rispetto della normativa vigente, alla scadenza delle gestioni esistenti nell'ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, i cui bacini affidati siano complessivamente inferiori al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento, dispone l'affidamento del relativo servizio per una durata in ogni caso non superiore a quella necessaria al raggiungimento di detta soglia, ovvero per una durata non superiore alla durata residua delle menzionate gestioni esistenti, la cui scadenza sia cronologicamente antecedente alle altre, ed il cui bacino affidato, sommato a quello delle gestioni oggetto di affidamento, sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento. (( 3-bis. Entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico presenta alle Camere una relazione sul rispetto delle prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare: a) a carico delle regioni, per la costituzione degli enti di governo dell'ambito; b) a carico degli enti di governo dell'ambito, per l'affidamento del servizio idrico integrato; c) a carico degli enti locali, in relazione alla partecipazione agli enti di governo dell'ambito e in merito all'affidamento in concessione d'uso gratuito delle infrastrutture del servizio idrico integrato ai gestori affidatari del servizio. )) 4. Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 o, comunque, agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedimentali e avviando entro trenta giorni le procedure di affidamento. In tali ipotesi, i costi di funzionamento dell'ente di governo riconosciuti in tariffa sono posti pari a zero per tutta la durata temporale dell'esercizio dei poteri sostitutivi. Qualora il Presidente della regione non provveda nei termini cosi' stabiliti, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, entro i successivi trenta giorni, segnala l'inadempienza al Presidente del Consiglio dei ministri che nomina un commissario ad acta, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente. La violazione della presente disposizione comporta responsabilita' erariale. 5. Alla scadenza del periodo di affidamento, o alla anticipata risoluzione delle concessioni in essere, i beni e gli impianti del gestore uscente relativi al servizio idrico integrato sono trasferiti direttamente all'ente locale concedente nei limiti e secondo le modalita' previsti dalla convenzione.»; l) all'articolo 124, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure, se gia' in esercizio, allo svolgimento di interventi, sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione». 2. A partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce altresi' la quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. (( Le risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversita', ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. In particolare, gli interventi sul reticolo idrografico non devono alterare ulteriormente l'equilibrio sedimentario dei corsi d'acqua, bensi' tendere ovunque possibile a ripristinarlo, sulla base di adeguati bilanci del trasporto solido a scala spaziale e temporale adeguata. A questo tipo di interventi integrati, in grado di garantire contestualmente la riduzione del rischio idrogeologico e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversita', in ciascun accordo di programma deve essere destinata una percentuale minima del 20 per cento delle risorse. Nei suddetti interventi assume priorita' la delocalizzazione di edifici e di infrastrutture potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumita'. )) L'attuazione degli interventi e' assicurata dal Presidente della Regione in qualita' di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalita', la contabilita' speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. 3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, (( avvalendosi dell'Istituto superiore )) per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), previo parere favorevole dell'Autorita' di distretto territorialmente competente, provvede alla revoca, anche parziale, delle risorse assegnate alle Regioni e agli altri enti con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, con i decreti ministeriali ex articolo 16 della legge 31 luglio 2002, n. 179, nonche' con i decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'articolo 2, commi 321, 331, 332, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, (( con il decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 32, )) comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con i decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, per la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per i quali alla data del 30 settembre 2014 non e' stato pubblicato il bando di gara o non e' stato disposto l'affidamento dei lavori, nonche' per gli interventi che risultano difformi dalle finalita' suddette. L'ISPRA assicura l'espletamento degli accertamenti ed i sopralluoghi necessari all'istruttoria entro il 30 novembre 2014. Le risorse (( rivenienti )) dalle suddette revoche confluiscono in un apposito fondo, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e sono riassegnate per la medesima finalita' di mitigazione del rischio idrogeologico secondo i criteri e le modalita' di finanziamento degli interventi definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (( di cui al comma 11 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, )) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. 4. Per le attivita' di progettazione ed esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui agli accordi di programma stipulati con le Regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i Presidenti delle Regioni, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge (( 24 giugno 2014, n. 91, )) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, possono richiedere di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di (( tutti i soggetti pubblici e privati, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica prescritte dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ivi comprese )) societa' in house delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica, attraverso i Ministeri competenti che esercitano il controllo analogo sulle rispettive societa', ai sensi della disciplina nazionale ed europea. 5. I Presidenti delle Regioni, per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi inclusi negli accordi di cui al comma 4, emanato il relativo decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti delle Regioni o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. 6. Al fine di garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla normativa europea in materia di gestione dei servizi idrici, e' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo destinato al finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche. Il Fondo e' finanziato mediante la revoca delle risorse gia' stanziate dalla (( delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 30 aprile 2012, n. 60/2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 2012, )) destinate ad interventi nel settore idrico per i quali, alla data del 30 settembre 2014, non risultino essere stati ancora assunti atti giuridicamente vincolanti e per i quali, a seguito di specifiche verifiche tecniche effettuate dall'ISPRA, risultino accertati obiettivi impedimenti di carattere tecnico-progettuale o urbanistico (( ovvero situazioni di inerzia del soggetto attuatore. Per quanto non diversamente previsto dal presente comma, restano ferme le previsioni della stessa delibera del CIPE n. 60/2012 e della delibera del CIPE 30 giugno 2014, n. 21/2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22 settembre 2014, relative al monitoraggio, alla pubblicita', all'assegnazione del codice unico di progetto e, ad esclusione dei termini, alle modalita' attuative )). I Presidenti delle Regioni o i commissari straordinari comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'elenco degli interventi, di cui al presente comma, entro il 31 ottobre 2014. Entro i successivi sessanta giorni ISPRA procede alle verifiche di competenza riferendone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'utilizzo delle risorse del Fondo e' subordinato all'avvenuto affidamento al gestore unico del servizio idrico integrato nell'Ambito territoriale ottimale, il quale e' tenuto a garantire una quota di partecipazione al finanziamento degli interventi a valere sulla tariffa del servizio idrico integrato commisurata all'entita' degli investimenti da finanziare. I criteri, le modalita' e l'entita' delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 7. Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di procedura di infrazione o di provvedimento di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea in ordine all'applicazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane, (( entro il 31 dicembre 2014, )) su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, (( puo' essere attivata la procedura di esercizio del potere sostitutivo )) del Governo secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche con la nomina di appositi commissari straordinari, che possono avvalersi della facolta' di cui al comma 4 del presente articolo. I commissari sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nei successivi quindici giorni. I commissari esercitano comunque i poteri di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014. (( Ai commissari non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati. )) 8. Al fine di fronteggiare le situazioni di criticita' ambientale delle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione, previa istruttoria del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico appositamente istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e' assegnata alle Regioni, la somma complessiva di 110 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione 2007-2013 per interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua. (( 8-bis. Al comma 3 dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo le parole: «i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali» sono inserite le seguenti: «o nell'ambito delle pertinenze idrauliche». )) 9. La struttura di missione di cui al comma 8 opera di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per quanto di competenza, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nelle attivita' pianificatorie, istruttorie e di ripartizione delle risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione degli interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico. (( 9-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione. 9-ter. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e' prorogato al 31 dicembre 2015. 9-quater. Il comma 9 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' sostituito dal seguente: «9. Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l'anno 2012, euro 20 milioni per l'anno 2013, euro 20 milioni per l'anno 2014, euro 25 milioni per l'anno 2015 ed euro 25 milioni per l'anno 2016». 9-quinquies. Il comma 367 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' sostituito dal seguente: «367. Nel limite delle risorse disponibili sulle contabilita' dei Commissari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, in cui confluiscono le risorse finanziarie relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono prorogate per gli anni 2015, 2016 e 2017 le possibilita' assunzionali di cui al comma 8 del medesimo articolo 3-bis». 9-sexies. Le disposizioni previste dall'articolo 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, si applicano anche ai territori dei comuni della provincia di Bologna, gia' colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e interessati dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013, per cui e' stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri 9 maggio 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2013, individuati dal Commissario delegato nominato con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 83 del 27 maggio 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2013. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede nel limite delle risorse di cui al citato articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 74 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 93 del 2014. 9-septies. All'articolo 1, comma 120, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «della programmazione 2007-2013» sono sostituite dalle seguenti: «delle programmazioni 2007-2013 e 2014-2020». 9-octies. Al comma 256 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le regioni Basilicata e Calabria, si provvede all'individuazione delle modalita' di ripartizione tra le regioni interessate e delle finalita' di utilizzo, anche per quanto concerne gli interventi di ricostruzione relativi a edifici privati e ad uso produttivo, delle predette risorse, che sono riversate nelle contabilita' speciali di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 82 del 24 maggio 2013 e n. 98 del 25 giugno 2013, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 2013 e n. 153 del 2 luglio 2013. Con il medesimo decreto sono altresi' definite le modalita' di ripartizione delle risorse finalizzate ad assicurare l'autonoma sistemazione dei cittadini la cui abitazione principale e' stata oggetto dell'ordinanza di sgombero di cui al comma 351». )) Riferimenti normativi
Il testo dell'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 147. (Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato) 1. I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Le regioni che non hanno individuato gli enti di governo dell'ambito provvedono, con delibera, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014. Decorso inutilmente tale termine si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale e' trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1. 1-bis. Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dell'ambito individuati ai sensi del comma 1 entro il termine fissato dalle regioni e dalle province autonome e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla delibera di individuazione, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4. 2. Le regioni possono modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio idrico integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicita', nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi: a) unita' del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto dei piani di bacino, nonche' della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati; b) unicita' della gestione; c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici. 2-bis. Qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualita' del servizio all'utenza, e' consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle citta' metropolitane. Sono fatte salve le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148. 3. Le regioni, sentite le province, stabiliscono norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalita' degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni. Il testo dell'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 149. (Piano d'ambito) 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, l'Autorita' d'ambito provvede alla predisposizione e/o aggiornamento del piano d'ambito. Il piano d'ambito e' costituito dai seguenti atti: a) ricognizione delle infrastrutture; b) programma degli interventi; c) modello gestionale ed organizzativo; d) piano economico finanziario. 2. La ricognizione, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento. 3. Il programma degli interventi individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture gia' esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonche' al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane e con minore densita' di popolazione. 4. Il piano economico finanziario, articolato nello stato patrimoniale, nel conto economico e nel rendiconto finanziario, prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto. Esso e' integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano, cosi' come redatto, dovra' garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicita' della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati. 5. Il modello gestionale ed organizzativo definisce la struttura operativa mediante la quale il gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi. 6. Il piano d'ambito e' trasmesso entro dieci giorni dalla delibera di approvazione alla regione competente, all'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti puo' notificare all'Autorita' d'ambito, entro novanta giorni decorrenti dal ricevimento del piano, i propri rilievi od osservazioni, dettando, ove necessario, prescrizioni concernenti: il programma degli interventi, con particolare riferimento all'adeguatezza degli investimenti programmati in relazione ai livelli minimi di servizio individuati quali obiettivi della gestione; il piano finanziario, con particolare riferimento alla capacita' dell'evoluzione tariffaria di garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.". Il testo dell'articolo 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 151. (Rapporti tra autorita' d'ambito e soggetti gestori del servizio idrico integrato) 1. Il rapporto tra l'ente di governo dell'ambito ed il soggetto gestore del servizio idrico integrato e' regolato da una convenzione predisposta dall'ente di governo dell'ambito sulla base delle convenzioni tipo, con relativi disciplinari, adottate dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 14, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e dall'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 2. A tal fine, le convenzioni tipo, con relativi disciplinari, devono prevedere in particolare: a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio; b) la durata dell'affidamento, non superiore a trenta anni, e la possibilita' di subaffidamento solo previa approvazione espressa da parte dell'ente di governo dell'ambito; b-bis) le opere da realizzare durante la gestione del servizio come individuate dal bando di gara; c) l'obbligo del raggiungimento e gli strumenti per assicurare il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione; d) il livello di efficienza e di affidabilita' del servizio da assicurare all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti; e) i criteri e le modalita' di applicazione delle tariffe determinate dall'Autorita' d'ambito e del loro aggiornamento annuale, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze; f) l'obbligo di adottare la carta di servizio sulla base degli atti d'indirizzo vigenti; g) l'obbligo di provvedere alla realizzazione del Programma degli interventi; h) le modalita' di controllo del corretto esercizio del servizio e l'obbligo di predisporre un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'articolo 165; i) il dovere di prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'Autorita' d'ambito ha facolta' di disporre durante tutto il periodo di affidamento; l) l'obbligo di dare tempestiva comunicazione all'Autorita' d'ambito del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarita' nell'erogazione del servizio, nonche' l'obbligo di assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarita', in conformita' con le prescrizioni dell'Autorita' medesima; m) l'obbligo di restituzione, alla scadenza dell'affidamento, delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, nonche' la disciplina delle conseguenze derivanti dalla eventuale cessazione anticipata dell'affidamento, anche tenendo conto delle previsioni di cui agli articoli 143 e 158 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed i criteri e le modalita' per la valutazione del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente; n) l'obbligo di prestare idonee garanzie finanziarie e assicurative; o) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile; p) le modalita' di rendicontazione delle attivita' del gestore. 3. Sulla base della convenzione tipo di cui al comma 1 o, in mancanza di questa, sulla base della normativa vigente, l'ente di governo dell'ambito predispone uno schema di convenzione con relativo disciplinare, da allegare ai capitolati della procedura di gara. Le convenzioni esistenti devono essere integrate in conformita' alle previsioni di cui al comma 2, secondo le modalita' stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico. 4. Nel Disciplinare allegato alla Convenzione di gestione devono essere anche definiti, sulla base del programma degli interventi, le opere e le manutenzioni straordinarie, nonche' il programma temporale e finanziario di esecuzione. 5. L'affidamento del servizio e' subordinato alla prestazione da parte del gestore di idonea garanzia fideiussoria. Tale garanzia deve coprire gli interventi da realizzare nei primi cinque anni di gestione e deve essere annualmente aggiornata in modo da coprire gli interventi da realizzare nel successivo quinquennio. 6. Il gestore cura l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione entro i termini stabiliti dalla convenzione. 7. (Abrogato). 8. Le societa' concessionarie del servizio idrico integrato, nonche' le societa' miste costituite a seguito dell'individuazione del socio privato mediante gara europea affidatarie del servizio medesimo, possono emettere prestiti obbligazionari sottoscrivibili esclusivamente dagli utenti con facolta' di conversione in azioni semplici o di risparmio. Nel caso di aumento del capitale sociale, una quota non inferiore al dieci per cento e' offerta in sottoscrizione agli utenti del servizio.". Il nuovo dell'articolo 153 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 153 (Dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato) 1. Le infrastrutture idriche di proprieta' degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare. Gli enti locali proprietari provvedono in tal senso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo eventuali quote residue di ammortamento relative anche ad interventi di manutenzione. Nelle ipotesi di cui all'articolo 172, comma 1, gli enti locali provvedono alla data di decorrenza dell'affidamento del servizio idrico integrato. Qualora gli enti locali non provvedano entro i termini prescritti, si applica quanto previsto dal comma 4, dell'articolo 172. La violazione della presente disposizione comporta responsabilita' erariale. 2. Le immobilizzazioni, le attivita' e le passivita' relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, sono trasferite al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi. Di tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica. Il gestore e' tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguerli, ed a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.". Il testo dell'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 156 (Riscossione della tariffa) 1. La tariffa e' riscossa dal gestore del servizio idrico integrato. Qualora il servizio idrico sia gestito separatamente, per effetto di particolari convenzioni e concessioni, la relativa tariffa e' riscossa dal gestore del servizio di acquedotto, il quale provvede al successivo riparto tra i diversi gestori interessati entro trenta giorni dalla riscossione, in base a quanto stabilito dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico. 2. Con apposita convenzione, sottoposta al controllo dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, sono definiti i rapporti tra i diversi gestori per il riparto delle spese di riscossione. 3. La riscossione volontaria della tariffa puo' essere effettuata con le modalita' di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa convenzione con l'Agenzia delle entrate. La riscossione, sia volontaria sia coattiva, della tariffa puo' altresi' essere affidata ai soggetti iscritti all'albo previsto dall' articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a seguito di procedimento ad evidenza pubblica. Il testo dell'articolo 172 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 172 (Gestioni esistenti) 1. Gli enti di governo degli ambiti che non abbiano gia' provveduto alla redazione del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149, ovvero non abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento, sono tenuti, entro il termine perentorio del 30 settembre 2015, ad adottare i predetti provvedimenti disponendo l'affidamento del servizio al gestore unico con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente. 2. Al fine di garantire il rispetto del principio di unicita' della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, il gestore del servizio idrico integrato subentra, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale. Qualora detti soggetti gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformita' alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, il gestore del servizio idrico integrato subentra alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto. 3. In sede di prima applicazione, al fine di garantire il conseguimento del principio di unicita' della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, l'ente di governo dell'ambito, nel rispetto della normativa vigente e fuori dai casi di cui al comma 1, dispone l'affidamento al gestore unico di ambito ai sensi dell'articolo 149-bis alla scadenza di una o piu' gestioni esistenti nell'ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, il cui bacino complessivo affidato sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento. Il gestore unico cosi' individuato subentra agli ulteriori soggetti che gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformita' alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto. Al fine di addivenire, nel piu' breve tempo possibile, all'affidamento del servizio al gestore unico di ambito, nelle more del raggiungimento della percentuale di cui al primo periodo, l'ente competente, nel rispetto della normativa vigente, alla scadenza delle gestioni esistenti nell'ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, i cui bacini affidati siano complessivamente inferiori al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento, dispone l'affidamento del relativo servizio per una durata in ogni caso non superiore a quella necessaria al raggiungimento di detta soglia, ovvero per una durata non superiore alla durata residua delle menzionate gestioni esistenti, la cui scadenza sia cronologicamente antecedente alle altre, ed il cui bacino affidato, sommato a quello delle gestioni oggetto di affidamento, sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento. 3-bis. Entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico presenta alle Camere una relazione sul rispetto delle prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare: a) a carico delle regioni, per la costituzione degli enti di governo dell'ambito; b) a carico degli enti di governo dell'ambito, per l'affidamento del servizio idrico integrato; c) a carico degli enti locali, in relazione alla partecipazione agli enti di governo dell'ambito e in merito all'affidamento in concessione d'uso gratuito delle infrastrutture del servizio idrico integrato ai gestori affidatari del servizio. 4. Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 o, comunque, agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedimentali e avviando entro trenta giorni le procedure di affidamento. In tali ipotesi, i costi di funzionamento dell'ente di governo riconosciuti in tariffa sono posti pari a zero per tutta la durata temporale dell'esercizio dei poteri sostitutivi. Qualora il Presidente della regione non provveda nei termini cosi' stabiliti, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, entro i successivi trenta giorni, segnala l'inadempienza al Presidente del Consiglio dei Ministri che nomina un commissario ad acta, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente. La violazione della presente disposizione comporta responsabilita' erariale. 5. Alla scadenza del periodo di affidamento, o alla anticipata risoluzione delle concessioni in essere, i beni e gli impianti del gestore uscente relativi al servizio idrico integrato sono trasferiti direttamente all'ente locale concedente nei limiti e secondo le modalita' previsti dalla convenzione. 6. Gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione gestiti dai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale di cui all'articolo 50 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, da altri consorzi o enti pubblici, nel rispetto dell'unita' di gestione, entro il 31 dicembre 2006 sono trasferiti in concessione d'uso al gestore del servizio idrico integrato dell'Ambito territoriale ottimale nel quale ricadono in tutto o per la maggior parte i territori serviti, secondo un piano adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le regioni, le province e gli enti interessati.". Il testo dell'articolo 124, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 124 (Criteri generali) 6. Le regioni disciplinano le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio oppure, se gia' in esercizio, allo svolgimento di interventi, sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione. ". La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 327/1 del 22.12.2000. La direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 288/27 del 6.11.2007. Si riporta il testo dell'articolo 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante: "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2014, n. 144: "Art. 10 (Misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale e per lo svolgimento delle indagini sui terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura) 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarita' delle relative contabilita' speciali. I commissari straordinari attualmente in carica completano le operazioni finalizzate al subentro dei Presidenti delle regioni entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 2. Al Presidente della regione non e' dovuto alcun compenso per lo svolgimento delle funzioni attribuite ai sensi del presente articolo. In caso di dimissioni o di impedimento del Presidente della regione il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nomina un commissario ad acta, al quale spettano i poteri indicati nel presente articolo fino all'insediamento del nuovo Presidente della regione o alla cessazione della causa di impedimento. 2-bis. Fermo restando quanto disposto dal comma 2, in tutti i casi di cessazione anticipata, per qualsiasi causa, dalla carica di Presidente della regione, questi cessa anche dalle funzioni commissariali eventualmente conferitegli con specifici provvedimenti legislativi. Qualora normative di settore o lo statuto della regione non prevedano apposite modalita' di sostituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, e' nominato un commissario che subentra nell'esercizio delle funzioni commissariali fino all'insediamento del nuovo Presidente. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli incarichi commissariali, conferiti ai sensi di specifici provvedimenti legislativi, per i quali e' gia' intervenuta l'anticipata cessazione dalla carica di Presidente della regione. 2-ter. Per l'espletamento delle attivita' previste nel presente articolo, il Presidente della regione puo' delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica. Il soggetto attuatore, se dipendente di societa' a totale capitale pubblico o di societa' dalle stesse controllate, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro delle societa' di appartenenza, e' collocato in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio dalla data del provvedimento di conferimento dell'incarico e per tutto il periodo di svolgimento dello stesso. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 3. Gli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per i quali e' fissato il termine finale del 30 aprile 2014, sono ultimati entro trenta giorni dall'effettivo subentro. 4. Per le attivita' di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attivita' di direzione dei lavori e di collaudo, nonche' per ogni altra attivita' di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione puo' avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonche' della societa' ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorita' di distretto, nonche' delle strutture commissariali gia' esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e delle societa' a totale capitale pubblico o delle societa' dalle stesse controllate. Le relative spese sono ricomprese nell'ambito degli incentivi per la progettazione di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 5. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Presidente della regione e' titolare dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti e si avvale dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. A tal fine emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attivita' di competenza delle amministrazioni pubbliche, necessari alla realizzazione degli interventi, nel rispetto degli obblighi internazionali e di quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. 6. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 5 sostituisce tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario per l'esecuzione dell'intervento, comporta dichiarazione di pubblica utilita' e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, fatti salvi i pareri e gli atti di assenso comunque denominati, di competenza del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da rilasciarsi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale l'autorita' procedente provvede comunque alla conclusione del procedimento, limitatamente agli interventi individuati negli accordi di programma di cui al comma 1. Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, i termini di legge previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni, sono ridotti alla meta'. 7. Ai fini delle attivita' di coordinamento delle fasi relative alla programmazione e alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, fermo restando il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e non generale vigenti, l'Ispettorato di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e' trasformato in una direzione generale individuata dai regolamenti di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, pertanto, l'Ispettorato e' soppresso. Conseguentemente, al citato articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 195 del 2009 le parole da: «le proprie strutture anche vigilate» a: «decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140» sono sostituite dalle seguenti: «una direzione generale individuata dai regolamenti di organizzazione del Ministero nel rispetto della dotazione organica vigente che subentra nelle funzioni gia' esercitate dall'Ispettorato generale». 7-bis. I comuni possono rivolgersi ai soggetti conduttori di aziende agricole con fondi al di sopra di 1.000 metri di altitudine per l'esecuzione di opere minori di pubblica utilita' nelle aree attigue al fondo, come piccole manutenzioni stradali, servizi di spalatura della neve o regimazione delle acque superficiali, previa apposita convenzione per ciascun intervento da pubblicare nell'albo pretorio comunale e a condizione che siano utilizzate le attrezzature private per l'esecuzione dei lavori. 8. Al fine di conseguire un risparmio di spesa, all'articolo 17, comma 35-octies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al primo periodo, dopo le parole: «due supplenti» sono aggiunte le seguenti: «con comprovata esperienza in materia contabile amministrativa» e l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Uno dei componenti effettivi e' designato dal Ministro dell'economia e delle finanze tra i dirigenti del medesimo Ministero». 8-bis. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono nominati i nuovi componenti del collegio dei revisori dei conti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ai sensi della disciplina di cui al comma 8. 9. Fermo restando il termine del 31 dicembre 2014, stabilito dall'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, gli interventi per i quali sono trasferite le relative risorse statali o regionali entro il 30 giugno 2014 sono completati entro il 31 dicembre 2015. I Presidenti delle regioni provvedono, con cadenza almeno trimestrale, ad aggiornare i dati relativi allo stato di avanzamento degli interventi secondo modalita' di inserimento in un sistema on line specificate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 10. Al primo periodo del comma 1-bis dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, dopo le parole: «di cui all'articolo 7» sono inserite le seguenti: «comma 3, lettera a)». 11. I criteri, le modalita' e l'entita' delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri puo' avvalersi di apposita struttura di missione, alle cui attivita' si fara' fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 11-bis. All'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, le parole: «entro il 22 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 22 dicembre 2015». 12. Al decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 6, le parole: «da svolgere entro i novanta giorni successivi all'emanazione del decreto medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «da svolgere, secondo l'ordine di priorita' definito nei medesimi decreti, entro i centoventi giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei predetti decreti per i terreni classificati, sulla base delle indagini, nelle classi di rischio piu' elevate, e entro i successivi duecentodieci per i restanti terreni. Con i medesimi decreti, puo' essere disposto, nelle more dello svolgimento delle indagini dirette, il divieto di commercializzazione dei prodotti derivanti dai terreni rientranti nelle classi di rischio piu' elevato, ai sensi del principio di precauzione di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.»; b) all'articolo 1, dopo il comma 6, e' inserito il seguente: «6.1. Le indagini di cui al presente articolo possono essere estese, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della Regione Campania, ai terreni agricoli che non sono stati oggetto di indagine ai sensi del comma 5, in quanto coperti da segreto giudiziario, ovvero oggetto di sversamenti resi noti successivamente alla chiusura delle indagini di cui al comma 5. Nelle direttive di cui al presente comma sono indicati i termini per lo svolgimento delle indagini sui terreni di cui al primo periodo e la presentazione delle relative relazioni. Entro i quindici giorni dalla presentazione delle relazioni sono emanati i decreti di cui al comma 6.»; c) all'articolo 2, dopo il comma 5-bis, e' inserito il seguente: «5-ter. Fatto salvo quanto stabilito dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, nella concessione di contributi e finanziamenti previsti dai programmi comunitari finanziati con fondi strutturali, e' attribuita priorita' assoluta agli investimenti in infrastrutture irrigue e di bonifica finalizzati a privilegiare l'uso collettivo della risorsa idrica, in sostituzione del prelievo privato di acque da falde superficiali e profonde nelle province di Napoli e Caserta.». 12-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, dopo il comma 6-sexies e' aggiunto il seguente: «6-septies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, e' disciplinata l'interconnessione da parte del Corpo forestale dello Stato al SISTRI, al fine di intensificarne l'azione di contrasto alle attivita' illecite di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento al territorio campano». 13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 13-bis. All'articolo 1, comma 347, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «, Genova e La Spezia» sono soppresse e le parole: «20 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «14 milioni di euro». 13-ter. Per gli interventi di ricostruzione conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 20 al 24 ottobre 2013, dal 25 al 26 dicembre 2013, dal 4 al 5 e dal 16 al 20 gennaio 2014, nel territorio della regione Liguria, e' autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2014. 13-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 13-ter, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a valere sui risparmi di spesa di cui al comma 13-bis. ". Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, recante: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania.", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 11 giugno 1998, n. 134: "Art. 1. Piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e misure di prevenzione per le aree a rischio. (Omissis). 2. Il Comitato dei Ministri di cui al comma 1-bis definisce, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, programmi di interventi urgenti, anche attraverso azioni di manutenzione dei bacini idrografici, per la riduzione del rischio idrogeologico, tenendo conto dei programmi gia' in essere da parte delle autorita' di bacino di rilievo nazionale e dei piani straordinari di cui al comma 1-bis, se approvati, nelle zone nelle quali la maggiore vulnerabilita' del territorio si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale con priorita' per quelli relativi alle aree per le quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Per la realizzazione degli interventi possono essere adottate, su proposta dei Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici e d'intesa con le regioni interessate, le ordinanze di cui all'art. 5, comma 2, L. 24 febbraio 1992, n. 225 . Entro il 30 settembre 1998, su proposta del Comitato dei Ministri, di cui al comma 1, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' adottato un atto di indirizzo e coordinamento che individui i criteri relativi agli adempimenti di cui al comma 1 e al presente comma. ". Si riporta il testo dell'articolo 16 della legge 31 luglio 2002, n. 179, recante "Disposizioni in materia ambientale.", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. 13 agosto 2002, n. 189: "Art. 16. Provvidenze per le aree a rischio idrogeologico. 1. Per le finalita' di difesa del suolo nelle aree a rischio idrogeologico di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con le regioni o gli enti locali interessati, definisce ed attiva programmi di interventi urgenti per il riassetto territoriale delle aree medesime per le quali viene dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. A tal fine possono essere utilizzate le risorse finanziarie che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 27, residuano sul capitolo 7850, nell'ambito dell'unita' previsionale di base 4.2.3.3, dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.". Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2005, n. 302, S.O: "432. Il Fondo da ripartire per esigenze di tutela ambientale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, e' iscritto a decorrere dall'anno 2006 nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con riserva del 50 per cento da destinare per le finalita' di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267. A tale scopo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con le regioni o gli enti locali interessati, definisce ed attiva programmi di interventi urgenti di difesa del suolo nelle aree a rischio idrogeologico. Si riporta il testo dell'articolo 2, commi 321, 331, 332, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O: " 321. Per le finalita' della difesa del suolo e della pianificazione di bacino nonche' per la realizzazione degli interventi nelle aree a rischio idrogeologico di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta piani strategici nazionali e di intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico e per favorire forme di adattamento dei territori, da attuare d'intesa con le autorita' di bacino territorialmente competenti, con le regioni e con gli enti locali interessati, tenuto conto dei piani di bacino. A tal fine sono utilizzate le risorse iscritte sulle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come determinate dalla Tabella F della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nonche' delle disposizioni di cui ai commi 322, 323, 325, 326, 331 e 332 e' autorizzata la spesa di euro 265 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a valere sulle risorse di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183." 331. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della legge 7 marzo 2001, n. 51, e' ridotta della somma di 713.000 euro a decorrere dal 2008. 332. Per le finalita' di mitigazione del rischio idrogeologico, di tutela e di riqualificazione dell'assetto del territorio e di incentivazione alla permanenza delle popolazioni nelle aree di montagna e di collina, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce e attiva, sulla base delle richieste dei comuni e delle comunita' montane, un programma di interventi di manutenzione del reticolo idrografico minore e dei versanti, privilegiando la realizzazione di opere tradizionali e a basso impatto ambientale. Per l'attuazione del presente comma e' previsto l'utilizzo del 10 per cento delle risorse destinate, per l'anno 2008, alla difesa del suolo di cui al comma 321.". Si riporta il testo dell'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 2 ottobre 2003, n. 229, S.O. e convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326: "Art. 32. Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attivita' di repressione dell'abusivismo edilizio, nonche' per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali. 10. Per la realizzazione di un programma di interventi di messa in sicurezza del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico e' destinata una somma di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le aree comprese nel programma. Su tali aree, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con i soggetti pubblici interessati, predispone un programma operativo di interventi e le relative modalita' di attuazione.". Il testo dell'articolo 2, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante "Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2006, n. 230. Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009,n. 191, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010).", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2009, n. 302, S.O: Art. 2. (Disposizioni diverse).(Omissis). 240. Le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, pari a 1.000 milioni di euro, a valere sulle disponibilita' del Fondo infrastrutture e del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all' articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico individuate dalla direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti le autorita' di bacino di cui all' articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nonche' all' articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che definisce, altresi', la quota di cofinanziamento regionale a valere sull'assegnazione di risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all' articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, che ciascun programma attuativo regionale destina a interventi di risanamento ambientale.". Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.", e' pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 2006, n. 100, S.O. La Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. L 135 del 30/05/1991 Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 10 giugno 2003, n. 132: "Art. 8. Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo. 1. Nei casi e per le finalita' previsti dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento.". Il testo dell'articolo 185, comma 3, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 185 (Esclusioni dall'ambito di applicazione) (Omissis). 3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del presente decreto i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccita' o ripristino dei suoli se e' provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.". Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012." convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 7 giugno 2012, n. 131: "Art. 1. Ambito di applicazione e coordinamento dei presidenti delle regioni 3. In seguito agli eventi sismici di cui al comma 1, considerati l'entita' e l'ammontare dei danni subiti ed al fine di favorire il processo di ricostruzione e la ripresa economica dei territori colpiti dal sisma, lo stato di emergenza dichiarato con le delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012 e' prorogato fino al 31 maggio 2013. Il rientro nel regime ordinario e' disciplinato ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.". Si riporta il testo dell'articolo 3-bis, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario." convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2012, n. 156, S.O.: "Art. 3-bis. Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione 9. Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l'anno 2012, euro 20.000.000 per l'anno 2013 ed euro 20.000.000 per l'anno 2014. Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012." convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 7 giugno 2012, n. 131: "Art. 2 Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, a decorrere dall'anno 2012, il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le finalita' previste dal presente decreto. 2. Su proposta dei Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilita la ripartizione del Fondo di cui al comma 1 fra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, per le finalita' previste dal presente decreto, nonche' sono determinati criteri generali idonei ad assicurare, a fini di equita', la parita' di trattamento dei soggetti danneggiati, nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate. La proposta di riparto e' basata su criteri oggettivi aventi a riferimento l'effettivita' e la quantita' dei danni subiti e asseverati delle singole Regioni. 3. Al predetto Fondo affluiscono, nel limite di 500 milioni di euro, le risorse derivanti dall'aumento, fino al 31 dicembre 2012, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonche' dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. La misura dell'aumento, pari a 2 centesimi al litro, e' disposta con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane. L'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' abrogato. 4. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalita' di individuazione del maggior gettito di competenza delle autonomie speciali da riservare all'Erario per le finalita' di cui al comma 3, attraverso separata contabilizzazione. 5. Il medesimo Fondo viene inoltre alimentato: a) con le risorse eventualmente rivenienti dal Fondo di solidarieta' dell'Unione Europea di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002, nei limiti delle finalita' per esse stabilite; b) con quota parte delle risorse di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; [c) per un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 con le risorse di cui all'articolo 7, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. Qualora necessario ai fini del concorso al raggiungimento dell'ammontare di risorse autorizzato di cui al periodo precedente, puo' provvedersi mediante corrispondente riduzione delle voci di spesa indicate nell'elenco allegato alla legge 24 febbraio 1992, n. 225. In tale ultimo caso, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le riduzioni delle dotazioni finanziarie da operare e le voci di spesa interessate, nonche' le conseguenti modifiche degli obiettivi del patto di stabilita' interno, tali da garantire la neutralita' in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Lo schema di decreto di cui al precedente periodo, corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e' trasmesso alle Camere per l'espressione, entro venti giorni, del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, il decreto puo' essere comunque adottato 6. Ai presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, sono intestate apposite contabilita' speciali aperte presso la tesoreria statale su cui sono assegnate, con il decreto di cui al comma 2, le risorse provenienti dal fondo di cui al comma 1 destinate al finanziamento degli interventi previsti dal presente decreto, al netto di quelle destinate alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 3, dall'articolo 8, commi 3 e 15-ter, e dall'articolo 13. Sulle contabilita' speciali confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali effettuate alle stesse regioni ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici. Sulle contabilita' speciali possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 nelle province di Modena, Bologna, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, le risorse di cui al primo periodo, presenti nelle predette contabilita' speciali, nonche' i relativi utilizzi, eventualmente trasferite agli enti locali di cui all'articolo 1, comma 1, che provvedono, ai sensi del comma 5-bis del medesimo articolo 1, per conto dei Presidenti delle Regioni in qualita' di commissari delegati, agli interventi di cui al presente decreto, non rilevano ai fini del patto di stabilita' interno degli enti locali beneficiari. I presidenti delle regioni rendicontano ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e curano la pubblicazione dei rendiconti nei siti internet delle rispettive regioni. ". Si riporta il testo del comma 367, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014).", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2013, n. 302, S.O: "367. Nel limite delle risorse disponibili sulle contabilita' dei Commissari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, in cui confluiscono le risorse finanziarie relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono prorogate all'anno 2015 le possibilita' assunzionali di cui al comma 8 del medesimo articolo.". Si riporta il testo dell'articolo 1, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, recante "Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto del 20 e del 29 maggio 2012 e da successivi eventi alluvionali ed eccezionali avversita' atmosferiche, nonche' per assicurare l'operativita' del Fondo per le emergenze nazionali." convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 2014, n. 108: "Art. 1. Interventi urgenti del Commissario per la ricostruzione della regione Emilia-Romagna, nominato ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, in favore delle popolazioni colpite da eventi alluvionali 1. Al fine di garantire la continuita' dell'attivita' di ricostruzione avviata a seguito del sisma del maggio 2012, il Presidente della regione Emilia-Romagna, Commissario delegato ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e' autorizzato ad operare per l'attuazione degli interventi per il ripristino e la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, individuati dall'articolo 3 del decreto-legge del 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, limitatamente a quelli gia' colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, ed a garantire il coordinamento delle attivita' e degli interventi derivanti dalle predette emergenze. Fermo restando l'ammontare delle risorse disponibili specificato al comma 5, tutte le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai territori dei comuni della provincia di Modena gia' colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, ivi comprese le frazioni di San Matteo, Albareto, La Rocca e Navicello della citta' di Modena, colpiti dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013, individuati a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 9 maggio 2013, recante dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei mesi di marzo e aprile 2013 nel territorio della regione Emilia-Romagna, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2013, e in attuazione dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 27 maggio 2013, n. 83, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2013, nonche' ai territori dei comuni gia' colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 delle province di Bologna e di Modena colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici e dalla tromba d'aria del 30 aprile 2014, limitatamente a quelli nei quali venga dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, in esito alla positiva conclusione delle verifiche previste dalla procedura definita dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 26 ottobre 2012, concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attivita' propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri da adottare ai sensi del richiamato articolo 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2013. Conseguentemente, tutti i riferimenti contenuti nel presente articolo relativi ai comuni e alla provincia interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 e il 19 gennaio 2014 si intendono estesi anche ai comuni e alle province di cui al presente comma. 2. Agli interventi di cui al comma 1, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e per l'intera durata dello stato di emergenza relativo alla situazione determinatasi a seguito degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, il Commissario provvede operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con delibera del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 ovvero individuate con i provvedimenti emanati in attuazione del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50. 3. Il Commissario delegato, per gli interventi di cui al comma 1, puo' avvalersi dei sindaci dei Comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014 e individuati dall'articolo 3, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, del Presidente e dell'amministrazione della provincia di Modena, nonche' dell'amministrazione della regione Emilia-Romagna, oltre che del personale acquisito ai sensi del comma 8 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse a tal fine disponibili, adottando idonee modalita' di coordinamento e programmazione degli interventi stessi. 3-bis. Dopo il comma 14 dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' inserito il seguente: «14-bis. Le disposizioni di cui al comma 14 si applicano anche negli anni 2015 e 2016. Ai relativi oneri, nel limite di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede a valere sulle risorse disponibili nelle contabilita' speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni.». 4. Il Commissario delegato puo' delegare le funzioni attribuite con il presente decreto ai sindaci dei Comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014 e individuati dall'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, ai presidenti delle province di Bologna e di Modena, nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi oggetto della presente normativa. Nell'atto di delega, nei limiti dei poteri a lui delegati, il Commissario richiama le specifiche normative statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, e' possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga, comunque garantendo la tracciabilita' dei flussi finanziari relativi alle erogazioni e alle concessioni di provvidenze pubbliche, di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, in favore di soggetti privati. 5. Il Presidente della regione Emilia-Romagna, Commissario delegato ai sensi del comma 1, tenuto conto del rapido susseguirsi degli eventi calamitosi, puo' destinare complessivamente 210 milioni di euro, di cui 160 milioni nell'anno 2014 e 50 milioni nell'anno 2015, per contributi per danni subiti da soggetti privati colpiti dagli eventi di cui al comma 1, per i piu' urgenti interventi connessi al programma di messa in sicurezza idraulica dei territori connessi ai fiumi che hanno generato gli eventi alluvionali, nonche' per gli interventi di cui ai commi 7 e 8, a valere sulle risorse della contabilita' speciale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, intestata allo stesso Presidente della regione Emilia-Romagna. Le predette risorse devono essere utilizzate con separata evidenza contabile. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma gli enti attuatori possono applicare le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con particolare riguardo a quanto previsto ai commi 2, 3 e 7 del predetto articolo in materia di localizzazione degli interventi, di dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza e di affidamento degli interventi stessi, nonche' con riguardo ai commi 4 e 5 del medesimo articolo in materia di occupazione d'urgenza ed eventuale espropriazione delle aree. 5-bis. Le imprese agricole che svolgono la propria attivita' nei territori dei comuni interessati dagli eventi calamitosi di cui al presente articolo possono accedere ai benefici previsti dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, secondo criteri e modalita' stabiliti dal medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004. 6. Il Presidente della regione Emilia-Romagna, in coordinamento con il Commissario delegato all'emergenza idrogeologica, nominato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e con gli altri soggetti istituzionalmente competenti, individua i progetti cantierabili necessari per la messa in sicurezza dei territori di cui al comma 1, nonche' le risorse previste per lo scopo a legislazione vigente disponibili nell'apposita contabilita' speciale intestata al Commissario per l'emergenza idrogeologica, ovvero che devono essere immediatamente trasferite nella stessa contabilita' per l'avvio o la prosecuzione degli interventi. 6-bis. Gli interventi di messa in sicurezza idraulica devono integrare gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. 7. Con provvedimenti del Presidente della Regione Emilia-Romagna, Commissario delegato ai sensi del comma 1, sono stabilite, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, priorita', modalita' e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi necessari per la ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro dei privati cittadini e per la ripresa dell'operativita' delle attivita' economiche, con particolare riguardo alle imprese agricole, nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 5; a tal fine sono stabiliti i requisiti soggettivi e oggettivi e le modalita' di asseverazione dei danni subiti, anche prevedendo procedure semplificate per i danni di importo inferiore alla soglia determinata dal Commissario ed estendendole, ai fini dell'armonizzazione dei comportamenti amministrativi, ivi compresi quelli relativi all'erogazione dei contributi, anche ai provvedimenti futuri relativi al sisma del 20 e 29 maggio 2012. I contributi sono concessi, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi. Il Commissario garantisce, altresi', adeguata assistenza alla popolazione colpita dall'evento alluvionale autorizzando contributi per l'autonoma sistemazione nel limite delle risorse di cui al comma 5 a favore dei nuclei familiari, la cui abitazione principale in conseguenza dell'evento alluvionale e' stata dichiarata inagibile ovvero per la quale e' stata accertata l'inabitabilita' da parte dei competenti uffici locali, fermo restando il rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. 7-bis. All'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «I soggetti che abbiano residenza o sede legale o operativa in uno dei comuni di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo, nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero nei comuni di cui all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, che siano titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi a edifici distrutti, inagibili o inabitabili, anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attivita' di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ottengono, a domanda, fino alla ricostruzione, all'agibilita' o all'abitabilita' del predetto immobile e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, una sospensione delle rate dei medesimi mutui in essere con banche o intermediari finanziari, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario». 7-ter. Per i soggetti che abbiano presentato apposita domanda per l'accesso ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, i maggiori interessi maturati a seguito della sospensione dei mutui, nonche' le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti, nelle modalita' e con le risorse stabilite all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Il Commissario delegato, con proprio provvedimento e d'intesa con l'Associazione bancaria italiana, definisce i criteri e le modalita' per l'attuazione del presente comma. 8. Il Commissario delegato autorizza, altresi', la concessione di contributi, previa individuazione delle priorita' degli interventi e delle modalita' per la concessione dei contributi stessi, per il ripristino di opere pubbliche o di interesse pubblico, beni culturali, strutture pubbliche adibite ad attivita' sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose, edifici di interesse storico-artistico, che abbiano subito danni dagli eventi alluvionali nel limite delle risorse di cui al comma 5. Il ripristino e la relativa concessione di contributi devono essere subordinati all'esistenza di un piano per la messa in sicurezza idraulica dell'opera. 8-bis. Per l'anno 2014 e' disposta l'esclusione dal patto di stabilita' interno delle spese sostenute dai comuni di cui al presente articolo, con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati e imprese e puntualmente finalizzate agli interventi di ricostruzione, ripristino e messa in sicurezza del territorio a seguito degli eventi calamitosi, per un importo massimo complessivo di 5 milioni di euro nel medesimo anno 2014. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione del primo periodo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. 9. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 5 e 7 e 8, pari a complessivi 210 milioni di euro si fa fronte quanto a 160 milioni di euro per il 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e quanto a 50 milioni di euro per il 2015 a valere sulle risorse disponibili relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, versate e disponibili sulla contabilita' speciale intestata al Presidente della regione Emilia Romagna di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. 9-bis. Per le imprese operanti nei territori interessati dagli eventi sismici di cui al presente decreto, ai fini del calcolo dell'oscillazione dei tassi per andamento infortunistico nonche' ai fini dell'applicazione della riduzione di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non si tiene conto degli eventi infortunistici verificatisi in concomitanza dei medesimi eventi sismici e riconosciuti quali infortuni sul lavoro. 9-ter. Ai soggetti che hanno contratto i finanziamenti di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, ferma restando la durata massima del piano di ammortamento per la restituzione del debito, ai sensi del citato articolo 3-bis, e' concessa, previa domanda, la sospensione del pagamento dovuto per la restituzione del debito per quota capitale di cui al medesimo articolo 3-bis, comma 1, per un periodo di dodici mesi e con conseguente rimodulazione delle rate in quote costanti. All'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili delle contabilita' speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati. 9-quater. Il Presidente della regione Emilia-Romagna trasmette annualmente alle Camere una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori finanziati ai sensi del presente articolo e sull'utilizzo delle risorse stanziate. 9-quinquies. I termini previsti alla lettera a) del comma 1 della nota II-bis) all'articolo 1 della parte prima della tariffa annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, nonche' alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono prorogati fino al termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La disposizione del presente comma si applica ai contribuenti proprietari di immobili situati nei comuni interessati dagli eventi sismici elencati nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. 9-sexies. Per i soggetti che hanno sede legale o operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1, nonche' nel territorio dei comuni delle province di Modena e di Bologna, gia' colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, interessati da eccezionali eventi atmosferici associati a grandinate e trombe d'aria il 30 aprile 2014, limitatamente a quelli nei quali venga dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, in esito alla positiva conclusione delle verifiche previste dalla procedura definita dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 26 ottobre 2012, concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attivita' propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri da adottare ai sensi del citato articolo 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2013, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi ai predetti eventi di qualsiasi natura, indipendentemente dalle modalita' di fruizione e di contabilizzazione, non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. 9-septies. All'articolo 67-octies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) dopo le parole: «ricevendone verificazione» sono inserite le seguenti: «ovvero trasmettendo successivamente alla denuncia all'autorita' comunale copia della perizia giurata o asseverata attestante il danno subito»; 2) le parole: «entro il 30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2014»; b) al comma 1-bis, le parole: «di cui all'articolo 3, comma 10,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 3, commi 8, 8-bis e 10,». 9-octies. In attuazione del comma 9-septies, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede all'integrazione e alla modifica delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2014. ". Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 120, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014).", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2013, n. 302, S.O, come modificato dal presente decreto: "120. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione che si renderanno disponibili a seguito della verifica sull'effettivo stato di attuazione degli interventi previsti nell'ambito delle programmazioni 2007-2013, una quota di 50 milioni di euro a valere sulla quota nazionale e' destinata al Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014 e' destinato ad interventi in conto capitale nei territori colpiti da eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2009, individuati con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.". Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 256, della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dal presente decreto: "256. Al fine di permettere il completamento degli interventi di ricostruzione connessi al sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata, e' autorizzata la spesa in conto capitale di 7,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2015. I relativi pagamenti effettuati da ciascuna regione sono esclusi dal patto di stabilita' interno, nei limiti di 2 milioni di euro nell'anno 2014, di 6,3 milioni di euro nell'anno 2015 e di 1,7 milioni di euro nell'anno 2016 per la regione Calabria e di 1 milione di euro nell'anno 2014, di 3,2 milioni di euro nell'anno 2015 e di 0,8 milioni di euro nell'anno 2016 per la regione Basilicata. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le regioni Basilicata e Calabria, si provvede all'individuazione delle modalita' di ripartizione tra le regioni interessate e delle finalita' di utilizzo, anche per quanto concerne gli interventi di ricostruzione relativi a edifici privati e ad uso produttivo, delle predette risorse, che sono riversate nelle contabilita' speciali di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 82 del 24 maggio 2013 e n. 98 del 25 giugno 2013, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 2013 e n. 153 del 2 luglio 2013. Con il medesimo decreto sono altresi' definite le modalita' di ripartizione delle risorse finalizzate ad assicurare l'autonoma sistemazione dei cittadini la cui abitazione principale e' stata oggetto dell'ordinanza di sgombero di cui al comma 351.". |
| Art. 8 Disciplina semplificata del deposito temporaneo e della cessazione della qualifica di rifiuto delle terre e rocce da scavo che non soddisfano i requisiti per la qualifica di sottoprodotto Disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo con presenza di materiali di riporto e delle procedure di bonifica di aree con presenza di materiali di riporto
1. Al fine di rendere piu' agevole la realizzazione degli interventi che comportano la gestione delle terre e rocce da scavo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di riordino e di semplificazione della materia secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo; (( a-bis) integrazione dell'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevedendo specifici criteri e limiti qualitativi e quantitativi per il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo; )) b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile; c) proporzionalita' della disciplina all'entita' degli interventi da realizzare; d) divieto di introdurre livelli di regolazione superiori a quelli previsti dall'ordinamento europeo ed, in particolare, dalla (( direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 )); (( d-bis) razionalizzazione e semplificazione del riutilizzo nello stesso sito di terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni, come definiti dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture, con esclusione di quelle provenienti da siti contaminati ai sensi del titolo V della parte quarta del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni; d-ter) garanzia di livelli di tutela ambientale e sanitaria almeno pari a quelli attualmente vigenti e comunque coerenti con la normativa europea. 1-bis. La proposta di regolamentazione e' sottoposta ad una fase di consultazione pubblica per la durata di trenta giorni. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' tenuto a pubblicare entro trenta giorni eventuali controdeduzioni alle osservazioni pervenute. )) Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri." Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O: 17. Regolamenti. (Omissis). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.". Si riporta il testo dell'articolo 183, comma 1, lettera bb) del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: "Art. 183 (Definizioni) bb) «deposito temporaneo»: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilita' giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni: 1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento; 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalita' alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantita' in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorche' il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non puo' avere durata superiore ad un anno; 3) il «deposito temporaneo» deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonche', per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose; 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalita' di gestione del deposito temporaneo;". La direttiva 2008/98/CE del parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive,e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L312/3 del 22.11.2008. Si riporta il testo dell'articolo 266, comma 7, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: "Art. 266. (Disposizioni finali) (Omissis). 7. Con successivo decreto, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle attivita' produttive e della salute, e' dettata la disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative ai materiali, ivi incluse le terre e le rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia. |
| Art. 9 Interventi di estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico, di normativa antisismica e di messa in sicurezza degli edifici scolastici e dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica - AFAM
1. Fatti salvi i casi previsti dall'articolo 57, comma 2, lettera c) e dall'articolo 221, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, (( per i lavori di importo compreso fino alla soglia comunitaria, )) costituisce «estrema urgenza», la situazione conseguente ad apposita ricognizione da parte dell'Ente interessato che certifica come indifferibili gli interventi, anche su impianti, arredi e dotazioni, funzionali: a) alla messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado e di quelli dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), comprensivi di nuove edificazioni sostitutive di manufatti non rispondenti ai requisiti di salvaguardia della incolumita' e della salute della popolazione studentesca e docente; b) alla mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici del territorio; c) all'adeguamento alla normativa antisismica; d) alla tutela ambientale e del patrimonio culturale. 2. Agli interventi di cui al comma 1, si applicano le seguenti disposizioni di semplificazione amministrativa e accelerazione delle procedure, nel rispetto della normativa europea a tutela della concorrenza: a) per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, (( ad eccezione dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e degli appalti aventi ad oggetto le attivita' di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, )) non si applicano i commi 10 e 10-ter dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 163 del 2006; b) i bandi di cui al comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 163 del 2006, (( ad eccezione di quelli relativi ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, e degli appalti aventi ad oggetto le attivita' di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, )) sono pubblicati unicamente sul sito informatico della stazione appaltante; c) i termini di cui al comma 6 dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 163 del 2006 sono dimezzati, (( ad eccezione di quelli relativi ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, e agli appalti aventi ad oggetto le attivita' di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni; d) i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, con invito rivolto ad almeno dieci operatori economici; )) e) per i lavori di messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado e di quelli dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), e' consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento fino a 200.000 euro, purche' nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici. (( 2-bis. Gli appalti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono in ogni caso soggetti agli obblighi informativi di cui all'articolo 7, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e agli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'Autorita' nazionale anticorruzione puo' disporre controlli a campione sugli affidamenti effettuati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo. 2-ter. All'articolo 20, comma 10-quinquies.1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo la parola: «investimenti» sono inserite le seguenti: «, direttamente o tramite intermediari bancari a cui fornisca la relativa provvista,». 2-quater. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, dopo le parole: «all'istruzione scolastica e» sono inserite le seguenti: «all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e». 2-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. 2-sexies. Costituiscono esigenze imperative connesse a un interesse generale ai sensi dell'articolo 121, comma 2, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, quelle funzionali alla tutela dell'incolumita' pubblica. Nei casi di procedure ad evidenza pubblica avviate o da avviarsi, in quelli conseguenti alla redazione di verbale di somma urgenza per interventi conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza, nonche' nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, il tribunale amministrativo regionale, nel valutare l'istanza cautelare, puo' accoglierla unicamente nel caso in cui i requisiti di estrema gravita' e urgenza previsti dall'articolo 119, comma 4, del citato codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 siano ritenuti prevalenti rispetto alle esigenze di incolumita' pubblica evidenziate dalla stazione appaltante. Nei casi di cui al presente comma, il tribunale amministrativo regionale fissa la data di discussione del merito del giudizio ai sensi del medesimo articolo 119, comma 3, del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 2-septies. Ai lavori urgenti di realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra quelli previsti negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, non si applicano i commi 10 e 10-ter dell'articolo 11 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. )) Riferimenti normativi
Si riporta qui di seguito il testo dell'articolo 57, commi 1 e 2, del decreto legislativo n.163 del 2006: "Art. 57. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 31, direttiva 2004/18; art. 9, d.lgs. n. 358/1992; art. 6, co. 2, legge n. 537/1993; art. 24, legge n. 109/1994; art. 7, d.lgs. n. 157/1995) 1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi seguenti, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre. 2. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura e' consentita: a) qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Alla Commissione, su sua richiesta, va trasmessa una relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione a seguito di procedura aperta o ristretta e sulla opportunita' della procedura negoziata; (253) b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato; c) nella misura strettamente necessaria, nei casi urgenti di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non e' compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti.". Si riporta qui di seguito il testo dell'articolo 221 del decreto legislativo n.163 del 2006: "Art. 221. Procedura negoziata senza previa indizione di gara (art. 40, direttiva 2004/17; art. 13, decreto legislativo n. 158/1995) (791) 1. Ferma restando la facolta' di ricorrere alle procedure negoziate previa pubblicazione di avviso con cui si indice la gara, gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una procedura senza previa indizione di una gara nei seguenti casi: a) quando, in risposta a una procedura con indizione di una gara, non sia pervenuta alcuna offerta o alcuna offerta appropriata o alcuna candidatura; nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni originarie dell'appalto; b) quando un appalto e' destinato solo a scopi di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo e non per rendere redditizie o recuperare spese di ricerca e di sviluppo, purche' l'aggiudicazione dell'appalto non pregiudichi l'indizione di gare per gli appalti successivi che perseguano questi scopi; c) quando, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'appalto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato; d) nella misura strettamente necessaria, quando per l'estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili per l'ente aggiudicatore i termini stabiliti per le procedure aperte, ristrette o per le procedure negoziate con previa indizione di gara non possono essere rispettati; le circostanze invocate a giustificazione dell'estrema urgenza non devono essere imputabili all'ente aggiudicatore; e) nel caso di appalti di forniture per consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente, o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe l'ente aggiudicatore ad acquistare materiale con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilita' o difficolta' tecniche sproporzionate; f) per lavori o servizi complementari, non compresi nel progetto inizialmente aggiudicato e nel contratto iniziale, i quali siano divenuti necessari, per circostanze impreviste, all'esecuzione dell'appalto, purche' questo sia aggiudicato all'imprenditore o al prestatore di servizi che esegue l'appalto iniziale: quando tali lavori o servizi complementari non possano essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dall'appalto iniziale senza recare gravi inconvenienti agli enti aggiudicatori, oppure; quando tali lavori o servizi complementari, pur essendo separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento; g) nel caso di appalti di lavori, per nuovi lavori che consistano nella ripetizione di lavori simili affidati dagli stessi enti aggiudicatori all'impresa titolare del primo appalto, purche' i nuovi lavori siano conformi a un progetto di base, aggiudicato con un appalto in seguito all'indizione di una gara; la possibilita' di ricorrere a questa procedura e' indicata gia' al momento dell'indizione della gara per il primo appalto e, ai fini degli articoli 215 e 29 del presente codice, gli enti aggiudicatori tengono conto dell'importo complessivo previsto per i lavori successivi; h) quando si tratta di forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime; i) per gli appalti da aggiudicare in base a un accordo quadro, purche' l'accordo sia stato aggiudicato nel rispetto dell'articolo 222 del presente codice; j) per gli acquisti d'opportunita', quando e' possibile, approfittando di un'occasione particolarmente vantaggiosa ma di breve durata, acquistare forniture il cui prezzo e' sensibilmente inferiore ai prezzi normalmente praticati sul mercato; k) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose presso un fornitore che cessi definitivamente l'attivita' commerciale oppure da curatori o da liquidatori di un fallimento, di un concordato preventivo, o di una liquidazione coatta amministrativa o di un'amministrazione straordinaria; l) quando l'appalto di servizi consegue a un concorso di progettazione organizzato secondo le disposizioni del presente codice e debba, in base alle norme vigenti, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori di tale concorso; in tal caso, tutti i vincitori del concorso di progettazione debbono essere invitati a partecipare ai negoziati.". Si riporta qui di seguito il testo dell'articolo 53 del decreto legislativo n.163 del 2006: "Art. 53. Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 1, direttiva 2004/18; art. 19, art. 20, co. 2, legge n. 109/1994; art. 83, d.P.R. n. 554/1999; artt. 326 e 329, legge n. 2248/1865, all. F) (242) 1. Fatti salvi i contratti di sponsorizzazione e i lavori eseguiti in economia, i lavori pubblici possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione, come definiti all'articolo 3. 2. Negli appalti relativi a lavori, il decreto o la determina a contrarre stabilisce, motivando, nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del presente comma, in ordine alle esigenze tecniche, organizzative ed economiche, se il contratto ha ad oggetto: a) la sola esecuzione; b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice; c) previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice. Lo svolgimento della gara e' effettuato sulla base di un progetto preliminare, nonche' di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha ad oggetto il progetto definitivo e il prezzo. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. Per le stazioni appaltanti diverse dalle pubbliche amministrazioni l'oggetto del contratto e' stabilito nel bando di gara. Ai fini della valutazione del progetto, il regolamento disciplina i fattori ponderali da assegnare ai «pesi» o «punteggi» in modo da valorizzare la qualita', il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali e le caratteristiche ambientali. 3. Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, ai sensi del comma 2, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. Il bando indica i requisiti richiesti per i progettisti, secondo quanto previsto dal capo IV del presente titolo (progettazione e concorsi di progettazione), e l'ammontare delle spese di progettazione comprese nell'importo a base del contratto. 3-bis. Per i contratti di cui al comma 2, lettere b) e c), nel caso in cui, ai sensi del comma 3, l'appaltatore si avvale di uno o piu' soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante puo' indicare nel bando di gara le modalita' per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista. 4. I contratti di appalto di cui al comma 2, sono stipulati a corpo. E' facolta' delle stazioni appaltanti stipulare a misura i contratti di appalto di sola esecuzione di importo inferiore a 500.000 euro, i contratti di appalto relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologici, nonche' le opere in sotterraneo, ivi comprese le opere in fondazione, e quelle di consolidamento dei terreni. Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non puo' essere modificato sulla base della verifica della quantita' o della qualita' della prestazione. Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto puo' variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantita' effettiva della prestazione. Per l'esecuzione di prestazioni a misura, il capitolato fissa i prezzi invariabili per unita' di misura e per ogni tipologia di prestazione. In un medesimo contratto possono essere comprese prestazioni da eseguire a corpo e a misura 5. Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, l'esecuzione puo' iniziare solo dopo l'approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto esecutivo. 6. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo del contratto, il bando di gara puo' prevedere il trasferimento all'affidatario della proprieta' di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice, gia' indicati nel programma di cui all'articolo 128 per i lavori, o nell'avviso di preinformazione per i servizi e le forniture, e che non assolvono piu' a funzioni di interesse pubblico. Possono formare oggetto di trasferimento ai sensi del presente comma anche i beni immobili gia' inclusi in programmi di dismissione del patrimonio pubblico, purche' non sia stato gia' pubblicato il bando o avviso per l'alienazione, ovvero se la procedura di dismissione ha avuto esito negativo. 7. Nell'ipotesi di cui al comma 6, il bando di gara puo' prevedere che l'immissione in possesso dell'immobile avvenga in un momento anteriore a quello del trasferimento della proprieta', trasferimento che puo' essere disposto solo dopo l'approvazione del certificato di collaudo. 8. Nell'ipotesi di cui al comma 6, le offerte specificano: a) se l'offerente ha interesse a conseguire la proprieta' dell'immobile, e il prezzo che in tal caso viene offerto per l'immobile, nonche' il differenziale di prezzo eventualmente necessario, per l'esecuzione del contratto; b) se l'offerente non ha interesse a conseguire la proprieta' dell'immobile, il prezzo richiesto per l'esecuzione del contratto. 9. Nell'ipotesi di cui al comma 6 la selezione della migliore offerta avviene utilizzando il criterio del prezzo piu' basso o dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, valutando congiuntamente le componenti dell'offerta di cui al comma 8. 10. Nella sola ipotesi in cui l'amministrazione aggiudicatrice non abbia stanziato mezzi finanziari diversi dal prezzo per il trasferimento dell'immobile, quale corrispettivo del contratto, il bando specifica che la gara deve intendersi deserta se non sono presentate offerte per l'acquisizione del bene. 11. Il regolamento disciplina i criteri di stima degli immobili e le modalita' di articolazione delle offerte e di selezione della migliore offerta. 12. L'inserimento nel programma triennale di cui all'articolo 128, dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile delle amministrazioni aggiudicatrici, al fine del loro trasferimento ai sensi del comma 6, determina il venir meno del vincolo di destinazione.". Si riporta qui di seguito il testo dell'articolo 122, commi, 5 e 6 del decreto legislativo n.163 del 2006: "Art. 122. Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia (art. 29, legge n. 109/1994; artt. 79, 80, 81 decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) (461) (462) (OMISSIS). 5. I bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, ed entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I bandi relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nel profilo di committente della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto previsto dall'articolo 66, comma 15. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e' effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente decreto e nell'allegato IX A, avviene esclusivamente in via telematica e non puo' comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti. (451) (459) (OMISSIS). 6. Ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, e di comunicazione dei capitolati e documenti complementari, si applicano l'articolo 70, comma 1 e comma 10, in tema di regole generali sulla fissazione dei termini e sul prolungamento dei termini, nonche' gli articoli 71 e 72, e inoltre le seguenti regole: a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro, e dalla pubblicazione del bando nell'albo pretorio del Comune in cui si esegue il contratto per i contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro non puo' essere inferiore a ventisei giorni; b) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previa pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, avente la decorrenza di cui alla lettera a), non puo' essere inferiore a quindici giorni; c) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla data di invio dell'invito, non puo' essere inferiore a venti giorni; d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 dell'articolo 70 e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non puo' essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito; e) in tutte le procedure, quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione esecutiva, il termine per la ricezione delle offerte non puo' essere inferiore a quaranta giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara o di invio dell'invito; quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva, il termine per la ricezione delle offerte non puo' essere inferiore a sessanta giorni con le medesime decorrenze; f) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate previo bando e nel dialogo competitivo, quando del contratto e' stata data notizia con l'avviso di preinformazione, il termine di ricezione delle offerte puo' essere ridotto a 18 giorni e comunque mai a meno di undici giorni, decorrenti, nelle procedure aperte, dalla pubblicazione del bando, e per le altre procedure, dalla spedizione della lettera invito; g) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti, purche' indichino nel bando di gara le ragioni dell'urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni, ovvero non inferiore a trenta giorni se l'offerta ha per oggetto anche il progetto esecutivo, decorrente dalla data di invio dell'invito a presentare offerte. Tale previsione non si applica al termine per la ricezione delle offerte, se queste hanno per oggetto anche la progettazione definitiva. (OMISSIS).". Si riporta qui di seguito il testo dell'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo n.163 del 2006. "Art. 57. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 31, direttiva 2004/18; art. 9, d.lgs. n. 358/1992; art. 6, co. 2, legge n. 537/1993; art. 24, legge n. 109/1994; art. 7, d.lgs. n. 157/1995) (251) (255) (OMISSIS). 6. Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni piu' vantaggiose, secondo il criterio del prezzo piu' basso o dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando. (OMISSIS).". Si riporta qui di seguito il testo dell'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo n.163 del 2006. "Art. 7. Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture(art. 6, commi 5-8, legge n. 537/1993; art. 4, legge n. 109/1994; art. 13, d.P.R. n. 573/1994) (54) (OMISSIS). 8. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio, per contratti di importo superiore a 50.000 euro: (53) a) entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura negoziata, i dati concernenti il contenuto dei bandi, con specificazione dell'eventuale suddivisione in lotti ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione definitiva, il nominativo dell'affidatario e del progettista; (48) b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale. Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non e' necessaria la comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento. Le norme del presente comma non si applicano ai contratti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, per i quali le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori trasmettono all'Autorita', entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione contenente il numero e i dati essenziali relativi a detti contratti affidati nell'anno precedente. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti e' sottoposto, con provvedimento dell'Autorita', alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a euro 25.822. La sanzione e' elevata fino a euro 51.545 se sono forniti dati non veritieri. (OMISSIS).". Si riporta qui di seguito il testo dell'articolo 37 del decreto legislativo n.33 del 2013: "Art. 37. Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicita' legale e, in particolare, quelli previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223, le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture. 2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresi' a pubblicare, nell'ipotesi di cui all'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre. Si riporta qui di seguito il testo dell'articolo 20, comma 10-quinquies.1 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come risultante a seguito della modifica introdotta dall'articolo 9, comma 2-ter, del decreto legge n. 133 del 2014, convertito con modificazioni dalla presente legge: "10-quinquies.1. I soggetti beneficiari di contributi pubblici pluriennali, fermo restando quanto previsto dall' articolo 4, commi 177 e 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, possono richiedere il finanziamento da parte della Banca europea per gli investimenti, direttamente o tramite intermediari bancari a cui fornisca la relativa provvista, secondo le forme documentali e contrattuali che la Banca stessa utilizza per le operazioni di finanziamento di scopo". Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come risultante a seguito della modifica introdotta dall'articolo 9, comma 2-quater, del decreto legge n. 133 del 2014, convertito con modificazioni dalla presente legge: "Art. 10. 1. Al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico di immobili di proprieta' pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprieta' degli enti locali, nonche' la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, per la programmazione triennale 2013-2015, le Regioni interessate possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali, sulla base di criteri di economicita' e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, con la societa' Cassa depositi e prestiti Spa, e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato. A tal fine sono stanziati contributi pluriennali per euro 40 milioni annui per la durata dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2015. Le modalita' di attuazione della presente disposizione e del successivo comma 2 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in conformita' ai contenuti dell'intesa, sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 1° agosto 2013, tra il Governo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, sull'attuazione dei piani di edilizia scolastica formulati ai sensi dell'articolo 11, commi da 4-bis a 4-octies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221." . Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311: "131. Per la realizzazione di interventi di edilizia e per l'acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza da parte delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e' autorizzata a decorrere dall'anno 2005 la spesa di 10 milioni di euro". Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 : "Art. 3. Premi per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica 1. Al fine di sostenere la formazione artistica presso le Istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, promuovendone l'eccellenza, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca bandisce, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, premi a favore degli studenti iscritti, nell'anno accademico 2013-2014, presso le suddette Istituzioni. I bandi stabiliscono i settori di intervento, con particolare riguardo a progetti di ricerca di rilevanza nazionale e iniziative nazionali di promozione del settore AFAM, l'importo dei singoli premi nei limiti delle risorse disponibili, nonche' le modalita' per la presentazione delle domande, anche in via telematica, per la formazione delle commissioni e per la valutazione dei candidati. 2. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi al beneficio sulla base dei seguenti criteri: a) per i residenti in Italia, condizioni economiche dello studente individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni; b) per i non residenti in Italia, condizioni economiche comprovate mediante autocertificazione; c) valutazione del merito artistico mediante audizioni e verifica della qualita' delle opere artistiche eventualmente prodotte. 3. I premi sono attribuiti fino a esaurimento delle risorse e sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. La comunicazione della graduatoria e l'individuazione dei destinatari dei premi sono effettuate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca entro il 31 marzo 2014 attraverso il sito internet istituzionale del medesimo Ministero. 4. Ai fini del presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 3 milioni per l'anno 2014". Il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2010, n. 156, S.O. Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191: "240. Le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, pari a 1.000 milioni di euro, a valere sulle disponibilita' del Fondo infrastrutture e del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all' articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico individuate dalla direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti le autorita' di bacino di cui all' articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nonche' all' articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che definisce, altresi', la quota di cofinanziamento regionale a valere sull'assegnazione di risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all' articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, che ciascun programma attuativo regionale destina a interventi di risanamento ambientale". Si riporta il testo dell'articolo 11, commi 10 e 10-ter dell'articolo 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163: "10. Il contratto non puo' comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 79. (OMISSIS). 10-ter. Se e' proposto ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare, il contratto non puo' essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell' articolo 14, comma 3, del codice del processo amministrativo, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare". |
| Art. 10 Disposizioni per il potenziamento dell'operativita' di Cassa depositi e prestiti a supporto dell'economia
1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modifiche: «a) al comma 7, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «dai medesimi promossa,» sono aggiunte le seguenti: «nonche' nei confronti di soggetti privati per il compimento di operazioni nei settori di interesse generale individuati ai sensi del successivo comma 11, lettera e),»; b) al comma 7, lettera b) le parole: «alla fornitura di servizi pubblici ed alle bonifiche» sono sostituite dalle seguenti: «a iniziative di pubblica utilita' nonche' investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo, innovazione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, anche in funzione di promozione del turismo, ambiente e efficientamento energetico, (( anche con riferimento a quelle interessanti i territori montani e rurali per investimenti nel campo della green economy, )) in via preferenziale in cofinanziamento con enti creditizi e comunque»; c) al comma 11, lettera e), dopo le parole: «ammissibili a finanziamento» sono aggiunte le seguenti: «, e i settori di intervento di cui al medesimo comma 7, lettera a), nonche' i criteri e i limiti delle operazioni dei soggetti privati e i relativi settori di intervento»; d) al comma 11, lettera e-bis), le parole: «con riferimento a ciascun esercizio finanziario,» sono soppresse; le parole: «ai sensi del comma 7, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «diverse da quelle di cui al comma 7, lettera b),»; le parole: «con rinuncia all'azione di regresso su CDP S.p.A.,» sono soppresse; le parole: «a condizioni di mercato» sono soppresse; alla fine (( della lettera )) sono aggiunte le seguenti parole: «Con una o piu' convenzioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e presiti S.p.A. sono disciplinati i criteri e le modalita' operative, la durata e la remunerazione della predetta garanzia.». 2. Al comma 5-bis dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: «stabiliti negli Stati membri dell'Unione Europea», sono aggiunte le seguenti: «enti individuati all'articolo 2, paragrafo 5, numeri da 4) a 23), della direttiva 2013/36/UE,». (( 2-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 7, lettera a), le parole: «Tali operazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le operazioni adottate nell'ambito delle attivita' di cooperazione internazionale allo sviluppo, di cui all'articolo 22 della legge 11 agosto 2014, n. 125,»; b) al comma 11-bis, dopo le parole: «per l'effettuazione delle operazioni» sono inserite le seguenti: «adottate nell'ambito delle attivita' di cooperazione internazionale allo sviluppo». )) Riferimenti normativi
Comma 1: Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dalla presente legge: "7. La CDP S.p.A. finanzia, sotto qualsiasi forma: a) lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico, utilizzando fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste italiane S.p.A. o societa' da essa controllate, e fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato. L'utilizzo dei fondi di cui alla presente lettera e' consentito anche per il compimento di ogni altra operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.A. effettuata nei confronti dei medesimi soggetti di cui al primo periodo, o dai medesimi promossa, nonche' nei confronti di soggetti privati per il compimento di operazioni nei settori di interesse generale individuati ai sensi del successivo comma 11, lettera e), tenuto conto della sostenibilita' economico-finanziaria di ciascuna operazione. Le operazioni adottate nell'ambito delle attivita' di cooperazione internazionale allo sviluppo, di cui all'articolo 22 della legge 11 agosto 2014, n. 125, possono essere effettuate anche in cofinanziamento con istituzioni finanziarie europee, multilaterali o sovranazionali, nel limite annuo stabilito con apposita convenzione stipulata tra la medesima CDP S.p.A. e il Ministero dell'economia e delle finanze. Le operazioni di cui alla presente lettera possono essere effettuate anche in deroga a quanto previsto dal comma 11, lettera b); b) le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni destinati a iniziative di pubblica utilita' nonche' investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo, innovazione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, anche in funzione di promozione del turismo, ambiente e efficientamento energetico, anche con riferimento a quelle interessanti i territori montani e rurali per investimenti nel campo della green economy, in via preferenziale in cofinanziamento con enti creditizi e comunque, utilizzando fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, senza garanzia dello Stato e con preclusione della raccolta di fondi a vista". Si riporta il testo del comma 11 dell'articolo 5 del citato decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla presente legge: "11. Per l'attivita' della gestione separata di cui al comma 8 il Ministro dell'economia e delle finanze determina con propri decreti di natura non regolamentare: a) i criteri per la definizione delle condizioni generali ed economiche dei libretti di risparmio postale, dei buoni fruttiferi postali, dei titoli, dei finanziamenti e delle altre operazioni finanziarie assistiti dalla garanzia dello Stato; b) i criteri per la definizione delle condizioni generali ed economiche degli impieghi, nel rispetto dei principi di accessibilita', uniformita' di trattamento, predeterminazione e non discriminazione; c) le norme in materia di trasparenza, pubblicita', contratti e comunicazioni periodiche; d) i criteri di gestione delle partecipazioni assegnate ai sensi del comma 3; e) i criteri generali per la individuazione delle operazioni promosse dai soggetti di cui al comma 7, lettera a), ammissibili a finanziamento, e i settori di intervento di cui al medesimo comma 7, lettera a), nonche' i criteri e i limiti delle operazioni dei soggetti privati e i relativi settori di intervento; e-bis) le esposizioni assunte o previste da CDP S.p.A., diverse da quelle di cui al comma 7, lettera b), che possono essere garantite dallo Stato, anche a livello pluriennale. La garanzia dello Stato puo' essere rilasciata a prima domanda, deve essere onerosa e compatibile con la normativa dell'Unione europea in materia di garanzie onerose concesse dallo Stato. Con una o piu' convenzioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e presiti S.p.A. sono disciplinati i criteri e le modalita' operative, la durata e la remunerazione della predetta garanzia". Comma 2: Si riporta il testo del comma 5-bis dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi", come modificato dalla presente legge: "5-bis. La ritenuta di cui al comma 5 non si applica agli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese erogati da enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea, enti individuati all'articolo 2, paragrafo 5, numeri da 4) a 23), della direttiva 2013/36/UE, imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell'Unione europea o organismi di investimento collettivo del risparmio che non fanno ricorso alla leva finanziaria, ancorche' privi di soggettivita' tributaria, costituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917". Comma 2-bis: Si riporta il testo del comma 11-bis dell'articolo 5 del citato decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla presente legge: "11-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze determina, con decreti di natura non regolamentare adottati di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, i criteri e le modalita' per l'effettuazione delle operazioni adottate nell'ambito delle attivita' di cooperazione internazionale allo sviluppo di cui al comma 7, lettera a), terzo periodo". |
| Art. 11 Disposizioni in materia di defiscalizzazione degli investimenti infrastrutturali in finanza di progetto
1. All'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «di rilevanza strategica nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche», e la parola: «200» e' sostituita dalla seguente: «50»; b) al comma 2-ter, le parole: «di rilevanza strategica nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche» e la parola: «200» e' sostituita dalla seguente: «50». c) dopo il comma 2-quater e' aggiunto il seguente: «2-quinquies. Il valore complessivo delle opere non di rilevanza strategica nazionale previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche, cui vengono applicate le misure di cui ai commi 1 e 2-ter, non puo' superare l'importo di 2 miliardi di euro.». Riferimenti normativi
Si riporta il testo deicommi 1 e 2-ter dell'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificati dalla presente legge: "1. Al fine di favorire in via sperimentale la realizzazione di nuove opere infrastrutturali previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche di importo superiore a 50 milioni di euro mediante l'utilizzazione dei contratti di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la cui progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2016, per i quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto ed e' accertata, in esito alla procedura di cui al comma 2, la non sostenibilita' del piano economico-finanziario, e' riconosciuto al soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico-privato, ivi comprese le societa' di progetto di cui all'articolo 156 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006, un credito di imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP generate in relazione alla costruzione e gestione dell'opera. Il credito di imposta e' stabilito per ciascun progetto nella misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del piano economico finanziario e comunque entro il limite massimo del 50 per cento del costo dell'investimento. Il credito di imposta non costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP. Il credito di imposta e' posto a base di gara per l'individuazione dell'affidatario del contratto di partenariato pubblico privato e successivamente riportato nel contratto." "2-ter. Al fine di favorire la realizzazione di nuove opere infrastrutturali previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche di importo superiore a 50 milioni di euro mediante l'utilizzazione dei contratti di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la cui progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2016, per le quali e' accertata, in esito alla procedura di cui al comma 2, la non sostenibilita' del piano economico-finanziario, e' riconosciuta al soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico-privato, ivi comprese le societa' di progetto di cui all'articolo 156 del medesimo decreto legislativo n. 163, al fine di assicurare la sostenibilita' economica dell'operazione di partenariato pubblico-privato, l'esenzione dal pagamento del canone di concessione nella misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del piano economico-finanziario". |
| Art. 12 Potere sostitutivo nell'utilizzo dei fondi europei
1. Al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall'ordinamento dell'Unione europea, in caso di inerzia, ritardo o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili dell'attuazione di piani, programmi ed interventi cofinanziati dall'UE, ovvero in caso di inerzia, ritardo o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili dell'utilizzo dei fondi nazionali per le politiche di coesione, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata, che si esprime entro 30 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il parere si intende reso, propone al CIPE il definanziamento e la riprogrammazione delle risorse non impegnate, (( fermo restando il principio di territorialita', )) anche prevedendone l'attribuzione ad altro livello di governo. 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita i poteri ispettivi e di monitoraggio volti ad accertare il rispetto della tempistica e degli obiettivi dei piani, programmi ed interventi finanziati dall'UE o dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche avvalendosi delle amministrazioni statali e non statali dotate di specifica competenza tecnica. 3. In caso di accertato inadempimento, inerzia o ritardo nell'attuazione degli interventi, il Presidente del Consiglio dei ministri esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. (( 3-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. )) Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia: "Art. 9. (Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi strutturali europei) 1. Le amministrazioni e le aziende dello Stato anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le istituzioni universitarie, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici non economici nazionali, le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenuti a dare precedenza, nella trattazione degli affari di competenza, ai procedimenti, provvedimenti e atti anche non aventi natura provvedimentale relativi alle attivita' in qualsiasi modo connesse all'utilizzazione dei fondi strutturali europei, compresi quelli inerenti allo sviluppo rurale e alla pesca e alla realizzazione dei progetti realizzati con i medesimi fondi. 2. Al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall'ordinamento dell'Unione europea per i casi di mancata attuazione dei programmi e dei progetti cofinanziati con fondi strutturali europei e di sottoutilizzazione dei relativi finanziamenti, relativamente alla programmazione 2007-2013, in caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi, il Governo, allo scopo di assicurare la competitivita', la coesione e l'unita' economica del Paese, esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione secondo le modalita' procedurali individuate dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, dagli articoli 5 e 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dalle disposizioni vigenti in materia di interventi sostitutivi finalizzati all'esecuzione di opere e di investimenti nel caso di inadempienza di amministrazioni statali ovvero di quanto previsto dai contratti istituzionali di sviluppo e dalle concessioni nel caso di inadempienza dei concessionari di servizi pubblici, anche attraverso la nomina di un commissario straordinario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il quale cura tutte le attivita' di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie per l'autorizzazione e per l'effettiva realizzazione degli interventi programmati, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate. A tal fine, le amministrazioni interessate possono avvalersi di quanto previsto dall'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni. 3. 3-bis. Al fine di accelerare le procedure di certificazione delle spese europee relative ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali europei 2007-2013 e per evitare di incorrere nelle sanzioni di disimpegno automatico previste dai regolamenti europei, le autorita' di gestione dei programmi operativi regionali o nazionali che hanno disponibilita' di risorse sui relativi assi territoriali o urbani attingono direttamente agli interventi candidati dai comuni al piano nazionale per le citta', di cui all'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, stipulando accordi diretti con i comuni proponenti, a condizione che tali interventi risultino coerenti con le finalita' dei citati programmi operativi. Su iniziativa del Ministro per la coesione territoriale e d'intesa con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' istituito un tavolo tecnico, a cui partecipano le autorita' di gestione dei programmi operativi regionali e nazionali e, in rappresentanza dei comuni beneficiari, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) che provvede a supportare le autorita' competenti nell'istruttoria di tutti gli adempimenti necessari per l'ammissione al finanziamento dei suddetti interventi. Mediante apposita convenzione da stipulare entro trenta giorni dalla costituzione del tavolo tecnico tra l'ANCI, il Ministro per la coesione territoriale, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le linee di indirizzo per la stipulazione degli accordi diretti tra i comuni e le autorita' di gestione nonche' per il raccordo tra le attivita' di supporto alla stipulazione di tali convenzioni e le misure di assistenza tecnica o le azioni di sistema dei programmi di capacity building della programmazione regionale unitaria. 4. 5. Le risorse economiche rivenienti dal Fondo di solidarieta' dell'Unione Europea per gli interventi di emergenza sono accreditate al Fondo di rotazione previsto dall'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, del Ministero dell'economia e delle finanze e da questo trasferite, per quanto di rispettiva spettanza, alle gestioni commissariali attivate per le emergenze di cui trattasi, ovvero, in mancanza, alle amministrazioni competenti, fermo il ruolo dell'organismo responsabile dell'attuazione dell'Accordo sottoscritto in sede europea.". |
| Art. 13 Misure a favore dei project bond
1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 157: 1) al comma 1, le parole «del regolamento di attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 100»; dopo le parole: «decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58» sono inserite le seguenti: «(( , fermo restando )) che sono da intendersi inclusi in ogni caso tra i suddetti investitori qualificati altresi' le societa' ed altri soggetti giuridici controllati da investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile»; le parole: «sono nominativi» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere dematerializzati»; le parole «non si applicano gli articoli 2413 e da 2414-bis a 2420 del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «non si applicano gli articoli 2413, 2414-bis, (( commi primo e secondo, )) e da 2415 a 2420 del codice civile»; 2) al comma 2, le parole: «I titoli e la relativa documentazione di offerta devono» sono sostituite dalle seguenti: «La documentazione di offerta deve»; 3) al comma 3, dopo le parole: «avvio della gestione dell'infrastruttura da parte del concessionario» sono inserite le seguenti: «ovvero fino alla scadenza delle obbligazioni e dei titoli medesimi»; 4) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: «4-bis Le garanzie, reali e personali e di qualunque altra natura incluse le cessioni di credito a scopo di garanzia che assistono le obbligazioni e i titoli di debito possono essere costituite in favore dei sottoscrittori o anche di un loro rappresentante che sara' legittimato a esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti i diritti, sostanziali e processuali, relativi alle garanzie medesime. 4-ter Le disposizioni di cui al presente articolo non pregiudicano quanto previsto all'articolo 176, comma 12, del presente decreto in relazione alla facolta' del contraente generale di emettere obbligazioni secondo quanto ivi stabilito»; b) all'articolo 159: 1) al comma 1 dopo le parole: «gli enti finanziatori» sono inserite le seguenti: «ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli similari emessi dal concessionario»; 2) al comma 2-bis le parole: «di progetto costituite per» sono eliminate e sono sostituite con le parole «titolari di»; c) All'articolo 160, comma 1, dopo le parole: «che finanziano» sono inserite le seguenti: «o rifinanziano, a qualsiasi titolo, anche tramite la sottoscrizione di obbligazioni e titoli similari,»; dopo le parole «beni mobili» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusi i crediti,». d) All'articolo 160-ter, comma 6, al secondo periodo, dopo le parole «Il contratto individua, anche a salvaguardia degli enti finanziatori» sono inserite le seguenti: «e dei titolari di titoli emessi ai sensi dell'articolo 157 del presente decreto». 2. All'articolo 2414-bis del codice civile e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le garanzie, reali e personali e di qualunque altra natura e le cessioni di credito in garanzia, che assistono i titoli obbligazionari possono essere costituite in favore dei sottoscrittori delle obbligazioni o anche di un loro rappresentante che sara' legittimato a esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti i diritti, sostanziali e processuali, relativi alle garanzie medesime.». 3. All'articolo 1 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate in relazione alle emissioni di obbligazioni e titoli di debito da parte delle societa' di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' le relative eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali emissioni, nonche' i trasferimenti di garanzie anche conseguenti alla cessione delle predette obbligazioni e titoli di debito, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa di cui rispettivamente al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.». b) il comma 4 e' abrogato. Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'art. 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 come modificato dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133: "Art. 157. (Emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle societa' di progetto) 1. Al fine di realizzare una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilita', le societa' di progetto di cui all'articolo 156 nonche' le societa' titolari di un contratto di partenariato pubblico privato ai sensi dell'articolo 3, comma 15-ter, possono emettere obbligazioni e titoli di debito, anche in deroga ai limiti di cui agli articoli 2412 e 2483 del codice civile, purche' destinati alla sottoscrizione da parte degli investitori qualificati come definiti ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 fermo restando che sono da intendersi inclusi in ogni caso tra i suddetti investitori qualificati altresi' le societa' ed altri soggetti giuridici controllati da investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile; detti obbligazioni e titoli di debito possono essere dematerializzati e non possono essere trasferiti a soggetti che non siano investitori qualificati come sopra definiti. In relazione ai titoli emessi ai sensi del presente articolo non si applicano gli articoli 2413, 2414-bis, commi 1 e 2, e da 2415 a 2420 del codice civile. 2. La documentazione di offerta deve riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento circa l'elevato profilo di rischio associato all'operazione. 3. Le obbligazioni e i titoli di debito, sino all'avvio della gestione dell'infrastruttura da parte del concessionario ovvero fino alla scadenza delle obbligazioni e dei titoli medesimi, possono essere garantiti dal sistema finanziario, da fondazioni e da fondi privati, secondo le modalita' definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (OMISSIS). 4-bis. Le garanzie, reali e personali e di qualunque altra natura incluse le cessioni di credito a scopo di garanzia che assistono le obbligazioni e i titoli di debito possono essere costituite in favore dei sottoscrittori o anche di un loro rappresentante che sara' legittimato a esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti i diritti, sostanziali e processuali, relativi alle garanzie medesime. 4-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo non pregiudicano quanto previsto all'articolo 176, comma 12, del presente decreto in relazione alla facolta' del contraente generale di emettere obbligazioni secondo quanto ivi stabilito.". Si riporta il testo dell'art. 159 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133: "Art. 159. (Subentro) 1. In tutti i casi di risoluzione di un rapporto concessorio per motivi attribuibili al soggetto concessionario, gli enti finanziatori ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli similari emessi dal concessionario del progetto potranno impedire la risoluzione designando una societa' che subentri nella concessione al posto del concessionario e che verra' accettata dal concedente a condizione che: a) la societa' designata dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente corrispondenti a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione e' stata affidata, avendo comunque riguardo alla situazione concreta del progetto ed allo stato di avanzamento dello stesso alla data del subentro; b) l'inadempimento del concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1-bis. (OMISSIS). 2-bis. Il presente articolo si applica alle societa' titolari di qualsiasi contratto di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter.". Si riporta il testo dell'art. 160 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 come modificato dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133: "Art. 160. (Privilegio sui crediti) 1. I crediti dei soggetti che finanziano o rifinanziano, a qualsiasi titolo, anche tramite la sottoscrizione di obbligazioni e titoli similari, la realizzazione di lavori pubblici, di opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio generale, ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice civile, sui beni mobili, ivi inclusi i crediti, del concessionario e delle societa' di progetto che siano concessionarie o affidatarie di contratto di partenariato pubblico privato o contraenti generali ai sensi dell'articolo 176. (OMISSIS).". Si riporta il testo dell'art. 160 ter del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 come modificato dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133: "Art. 160-ter (Contratto di disponibilita') (OMISSIS). 6. L'attivita' di collaudo, posta in capo alla stazione appaltante, verifica la realizzazione dell'opera al fine di accertare il puntuale rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e disposizioni cogenti e puo' proporre all'amministrazione aggiudicatrice, a questi soli fini, modificazioni, varianti e rifacimento di lavori eseguiti ovvero, sempre che siano assicurate le caratteristiche funzionali essenziali, la riduzione del canone di disponibilita'. Il contratto individua, anche a salvaguardia degli enti finanziatori e dei titolari di titoli emessi ai sensi dell'articolo 157 del presente decreto, il limite di riduzione del canone di disponibilita' superato il quale il contratto e' risolto. L'adempimento degli impegni dell'amministrazione aggiudicatrice resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione dell'opera ed alla messa a disposizione della stessa secondo le modalita' previste dal contratto di disponibilita'." Si riporta il testo dell'art. 2414-bis del codice civile, come modificato dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133: "Art. 2414-bis (Costituzione delle garanzie) (OMISSIS) Le garanzie, reali e personali e di qualunque altra natura e le cessioni di credito in garanzia, che assistono i titoli obbligazionari possono essere costituite in favore dei sottoscrittori delle obbligazioni o anche di un loro rappresentante che sara' legittimato a esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti i diritti, sostanziali e processuali, relativi alle garanzie medesime" Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133: "Art. 1 (Integrazione della disciplina relativa all'emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle societa' di progetto - project bond) (OMISSIS) 3. Le garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate in relazione alle emissioni di obbligazioni e titoli di debito da parte delle societa' di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' le relative eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali emissioni, nonche' i trasferimenti di garanzie anche conseguenti alla cessione delle predette obbligazioni e titoli di debito, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa di cui rispettivamente al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347. 4. (Abrogato). (OMISSIS)". |
| Art. 14 (( Disposizioni in materia di standard tecnici ))
1. Non possono essere richieste (( da parte degli organi competenti )) modifiche dei progetti delle opere pubbliche rispondenti (( a standard tecnici piu' stringenti rispetto a quelli definiti )) dal diritto europeo e prescritti dagli Organi comunitari, senza che le stesse siano accompagnate da una stima dei sovraccosti necessari e da una analisi di sostenibilita' economica e finanziaria per il gestore dell'infrastruttura o dell'opera, corredata da stime ragionevoli anche in termini di relativi tempi di attuazione.
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| Art. 15 Fondo di servizio per la patrimonializzazione delle imprese
1. Il Governo promuove l'istituzione di un Fondo privato di servizio, di seguito Fondo, per il rilancio delle imprese industriali italiane caratterizzate da equilibrio economico operativo, ma con necessita' di adeguata patrimonializzazione (( , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica )). 2. La finalita' del Fondo e' il sostegno finanziario e patrimoniale attraverso nuove risorse che favoriscano, tra l'altro, processi di consolidamento industriale rivolgendosi alle imprese con un numero di addetti non inferiore a 150 con prospettive di mercato. L'intervento del Fondo sara' costituito da operazioni di patrimonializzazione al servizio dello sviluppo operativo e dei piani di medio-termine. 3. Il Fondo sara' sottoscritto da investitori istituzionali e professionali. e la sua operativita' e' subordinata alla dotazione minima di 1 miliardo di euro sottoscritta da almeno tre investitori partecipanti ciascuno in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 40 per cento e che dovranno rappresentare complessivamente una quota pari ad almeno il 50 per cento del valore totale dei «prestiti bancari alle imprese italiane non finanziarie», quale risultante dall'ultima «Indagine sul credito bancario in Italia» effettuata da Banca d'Italia. 4. Il Fondo ha durata decennale prorogabile e gli investimenti hanno una durata di medio e lungo periodo. Il Fondo potra' altresi' investire in imprese oggetto di procedure di ristrutturazione societarie e del debito. 5. La gestione del Fondo e' affidata ad una societa' di gestione del risparmio selezionata attraverso una procedura di evidenza pubblica che verra' gestita dai sottoscrittori di cui al comma 3, assicurando la massima partecipazione, la trasparenza e la non discriminazione degli operatori iscritti all'albo di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, tenuto dalla Banca d'Italia. 6. La procedura di evidenza pubblica deve in ogni caso prevedere l'esclusione delle offerte che: a) pur tenendo conto della tipologia d'investimento prevedano remunerazioni di carattere speculativo; b) prevedano un gestore del Fondo soggetto a partecipazione di controllo o di maggioranza da parte di uno o piu' sottoscrittori del Fondo; c) non prevedano la presenza di un comitato di controllo con la partecipazione di almeno un rappresentante per ogni sottoscrittore che detenga una quota superiore al 5 per cento L'offerta tecnica deve contenere la struttura organizzativa e remunerativa della societa' di gestione del risparmio. 7. Il soggetto gestore del Fondo opera in situazione di completa neutralita', imparzialita', indipendenza e terzieta' rispetto ai sottoscrittori. Rende note in ogni caso ai beneficiari e al Ministero dell'economia e delle finanze le operazioni nelle quali si trovi in situazioni di conflitto di interesse. Il soggetto gestore e' tenuto a presentare annualmente al Ministero dello sviluppo economico la relazione sull'operativita' del Fondo, comprensiva di una banca dati completa per singola operazione. 9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le caratteristiche delle imprese beneficiarie dell'intervento del Fondo, le caratteristiche della tipologia di investimento nel Fondo al fine di evitare remunerazioni di carattere speculativo, le modalita' organizzative del Fondo (( , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica )). Riferimenti normativi
Comma 5: Si riporta il testo vigente dell'articolo 35 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52): "Art. 35. Albo 1. Le Sgr sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia distinto in due sezioni per la gestione di OICVM e di FIA. Le societa' di gestione UE e i GEFIA UE e non UE che hanno effettuato le comunicazioni ai sensi degli articoli 41-bis, 41-ter e 41-quater, sono iscritte in sezioni distinte di un apposito elenco allegato all'albo. 2. La Banca d'Italia comunica alla CONSOB le iscrizioni all'albo di cui al comma 1. 3. I soggetti indicati nel comma 1 indicano negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell'iscrizione all'albo.". |
| (( Art. 15-bis Misure per favorire l'accesso ai finanziamenti di cui alla legge 27 febbraio 1985, n. 49, da parte delle cooperative di lavoratori provenienti da aziende confiscate
1. All'articolo 4, comma 1, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, dopo le parole: «funzionamento ed esercizio» sono aggiunte le seguenti: «, ad esclusione dei beni immobili confiscati alla criminalita' organizzata concessi a favore delle cooperative ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159». )) Riferimenti normativi
Il testo della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni (Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 1985, n. 55. Si riporta l'articolo 4, comma 1, della citata legge n. 49 del 1985, come modificato dalla presente legge: "Art. 4. 1. I crediti derivanti dai finanziamenti concessi ai sensi del precedente articolo 1 o erogati dalle societa' finanziarie ai sensi dell'articolo 17, comma 5, hanno privilegio sugli immobili, sugli impianti e su ogni loro pertinenza, sui macchinari e sugli utensili della cooperativa, comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio, ad esclusione dei beni immobili confiscati alla criminalita' organizzata concessi a favore delle cooperative ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.". Il testo del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O. |
| (( Art. 15-ter Disposizione concernente la cessione dei crediti d'impresa
1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o un soggetto, costituito in forma societaria, che svolge l'attivita' di acquisto di crediti da soggetti del proprio gruppo che non siano intermediari finanziari». )) Riferimenti normativi
Si riporta l'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, (Disciplina della cessione dei crediti di impresa), come modificato dalla presente legge: Art. 1. (Ambito di applicazione) 1. La cessione di crediti pecuniari verso corrispettivo e' disciplinata dalla presente legge, quando concorrono le seguenti condizioni: a) il cedente e' un imprenditore; b) i crediti ceduti sorgono da contratti stipulati dal cedente nell'esercizio dell'impresa; c) il cessionario e' una banca o un intermediario finanziario disciplinato dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25 comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attivita' di acquisto di crediti d'impresa o un soggetto, costituito in forma societaria, che svolge l'attivita' di acquisto di crediti da soggetti del proprio gruppo che non siano intermediari finanziari. 2. Resta salva l'applicazione delle norme del codice civile per le cessioni di credito prive dei requisiti di cui al comma 1.". |
| Art. 16 Misure di agevolazioni per gli investimenti privati nelle strutture ospedaliere
1. Al fine di favorire la partecipazione di investimenti stranieri per la realizzazione di strutture sanitarie, per la regione Sardegna, con riferimento al carattere sperimentale dell'investimento straniero da realizzarsi nell'ospedale di Olbia, ai fini del rispetto dei parametri del numero di posti letto per mille abitanti, previsti dall'articolo 15, comma 13, lettera c), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per il periodo 2015-2017 non si tiene conto dei posti letto accreditati in tale struttura. La regione Sardegna, in ogni caso, assicura, mediante la trasmissione della necessaria documentazione al competente Ministero della Salute, l'approvazione di un programma di riorganizzazione della rete ospedaliera che garantisca che, a decorrere dal 1º gennaio 2018, i predetti parametri siano rispettati includendo nel computo dei posti letto anche quelli accreditati nella citata struttura. 2. Sempre in relazione al carattere sperimentale dell'investimento nell'ospedale di Olbia e nelle more dell'adozione del provvedimento di riorganizzazione della rete ospedaliera di cui al comma 1, la regione Sardegna nel periodo 2015-2017 e' autorizzata ad incrementare fino al 6% il tetto di incidenza della spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati di cui all'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La copertura di tali maggiori oneri avviene annualmente all'interno del bilancio regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (( 2-bis. Nel periodo 2015-2017, la regione Sardegna e il Ministero della salute sono tenuti a monitorare l'effettiva rispondenza della qualita' delle prestazioni sanitarie e la loro piena integrazione con la restante offerta sanitaria pubblica in Sardegna nonche' la mobilita' sanitaria verso altre regioni. )) Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 15, comma 13, lettera c), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135: "Titolo III RAZIONALIZZAZIONE E RIDUZIONE DELLA SPESA SANITARIA Art. 15 Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica 1. Ferma restando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia di piani di rientro dai disavanzi sanitari di cui all'articolo 2, commi da 75 a 96, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, l'efficienza nell'uso delle risorse destinate al settore sanitario e l'appropriatezza nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ulteriore sconto dovuto dalle farmacie convenzionate ai sensi del secondo periodo del comma 6 dell'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, e' rideterminato al valore del 2,25 per cento. Limitatamente al periodo decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012, l'importo che le aziende farmaceutiche devono corrispondere alle Regioni ai sensi dell'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' rideterminato al valore del 4,1 per cento. Per l'anno 2012 l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica territoriale, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successive modificazioni, e' rideterminato nella misura del 13,1 per cento. In caso di sforamento di tale tetto continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di ripiano di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Entro il 1° gennaio 2015, l'attuale sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco e' sostituito da un nuovo metodo, definito con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di un accordo tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e l'Agenzia italiana del farmaco per gli aspetti di competenza della medesima Agenzia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo i criteri stabiliti dal comma 6-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 31 marzo 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In caso di mancato accordo entro i termini di cui al periodo precedente, si provvede con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari competenti. Solo con l'entrata in vigore del nuovo metodo di remunerazione, cessano di avere efficacia le vigenti disposizioni che prevedono l'imposizione di sconti e trattenute su quanto dovuto alle farmacie per le erogazioni in regime di Servizio sanitario nazionale. La base di calcolo per definire il nuovo metodo di remunerazione e' riferita ai margini vigenti al 30 giugno 2012. In ogni caso dovra' essere garantita l'invarianza dei saldi di finanza pubblica. 3. A decorrere dall'anno 2013 l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica territoriale, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successive modificazioni, e' rideterminato nella misura dell'11,35 per cento al netto degli importi corrisposti dal cittadino per l'acquisto di farmaci ad un prezzo diverso dal prezzo massimo di rimborso stabilito dall'AIFA in base a quanto previsto dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In caso di sforamento di tale tetto continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di ripiano di cui all'articolo 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. A decorrere dall'anno 2013, gli eventuali importi derivanti dalla procedura di ripiano sono assegnati alle regioni, per il 25%, in proporzione allo sforamento del tetto registrato nelle singole regioni e, per il residuo 75%, in base alla quota di accesso delle singole regioni al riparto della quota indistinta delle disponibilita' finanziarie per il Servizio sanitario nazionale. 4. A decorrere dall'anno 2013 il tetto della spesa farmaceutica ospedaliera di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e' rideterminato nella misura del 3,5 per cento e si applicano le disposizioni dei commi da 5 a 10. 5. Il tetto di cui al comma 4 e' calcolato al netto della spesa per i farmaci di classe A in distribuzione diretta e distribuzione per conto, nonche' al netto della spesa per i vaccini, per i medicinali di cui alle lettere c) e c-bis) dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, per le preparazioni magistrali e officinali effettuate nelle farmacie ospedaliere, per i medicinali esteri e per i plasmaderivati di produzione regionale. 6. La spesa farmaceutica ospedaliera e' calcolata al netto delle seguenti somme: a) somme versate dalle aziende farmaceutiche, per i consumi in ambito ospedaliero, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera g) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive disposizioni di proroga, a fronte della sospensione, nei loro confronti, della riduzione del 5 per cento dei prezzi dei farmaci di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 26 del 27 settembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 settembre 2006, n. 227; b) somme restituite dalle aziende farmaceutiche alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano a seguito del superamento del limite massimo di spesa fissato per il medicinale, in sede di contrattazione del prezzo ai sensi dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni; c) somme restituite dalle aziende farmaceutiche, anche sotto forma di extra-sconti, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in applicazione di procedure di rimborsabilita' condizionata (payment by results, risk sharing e cost sharing) sottoscritte in sede di contrattazione del prezzo del medicinale ai sensi dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. 7. A decorrere dall'anno 2013, e' posta a carico delle aziende farmaceutiche una quota pari al 50 per cento dell'eventuale superamento del tetto di spesa a livello nazionale di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, come modificato dal comma 4 del presente articolo. Il restante 50 per cento dell'intero disavanzo a livello nazionale e' a carico delle sole regioni nelle quali e' superato il tetto di spesa regionale, in proporzione ai rispettivi disavanzi; non e' tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare un equilibrio economico complessivo. 8. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal primo periodo del comma 7 si applicano le disposizioni seguenti: a) l'AIFA attribuisce a ciascuna azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di farmaci, in via provvisoria entro il 31 marzo di ogni anno ed in via definitiva entro il 30 settembre successivo, un budget annuale calcolato sulla base degli acquisti di medicinali da parte delle strutture pubbliche, relativi agli ultimi dodici mesi per i quali sono disponibili i dati, distintamente per i farmaci equivalenti e per i farmaci ancora coperti da brevetto; dal calcolo sono detratte le somme di cui al comma 6 restituite dall'azienda al Servizio sanitario nazionale e quelle restituite in applicazione delle lettere g), h) ed i); dal calcolo e' altresi' detratto il valore, definito sulla base dei dati dell'anno precedente, della minore spesa prevedibilmente conseguibile nell'anno per il quale e' effettuata l'attribuzione del budget, a seguito delle decadenze di brevetti in possesso dell'azienda presa in considerazione; (181) b) le risorse rese disponibili dalla riduzione di spesa complessiva prevista per effetto delle decadenze di brevetto che avvengono nell'anno per il quale e' effettuata l'attribuzione del budget, nonche' le risorse incrementali derivanti dall'eventuale aumento del tetto di spesa rispetto all'anno precedente sono utilizzate dall'AIFA, nella misura percentuale del 10 per cento, ai fini della definizione del budget di ciascuna azienda; l'80 per cento delle stesse risorse costituisce un fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi; ove non vengano autorizzati farmaci innovativi o nel caso in cui la spesa per farmaci innovativi assorba soltanto parzialmente tale quota, le disponibilita' inutilizzate si aggiungono alla prima quota del 10 per cento, destinata ai budget aziendali; il residuo 10 per cento delle risorse costituisce un fondo di garanzia per ulteriori esigenze connesse all'evoluzione del mercato farmaceutico; c) la somma dei budget di ciascuna azienda titolare di AIC, incrementata delle somme utilizzate per i due fondi di cui alla lettera b), deve risultare uguale all'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica ospedaliera a livello nazionale previsto dalla normativa vigente; d) ai fini del monitoraggio complessivo della spesa sostenuta per l'assistenza farmaceutica ospedaliera si fa riferimento ai dati trasmessi nell'ambito del nuovo sistema informativo sanitario ai sensi del decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005, al netto della spesa per la distribuzione diretta di medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni; ai fini del monitoraggio della spesa per singolo medicinale, si fa riferimento ai dati trasmessi nell'ambito del nuovo sistema informativo sanitario dalle regioni, relativi ai consumi dei medicinali in ambito ospedaliero, e ai dati trasmessi dalle regioni relativi alle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta e per conto; ai fini della definizione dei budget aziendali, nelle more della completa attivazione del flusso informativo dei consumi dei medicinali in ambito ospedaliero, alle regioni che non hanno fornito i dati, o li hanno forniti parzialmente, viene attribuita la spesa per l'assistenza farmaceutica ospedaliera rilevata nell'ambito del nuovo sistema informativo sanitario ai sensi del decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005; (192) e) l'AIFA procede mensilmente al monitoraggio della spesa farmaceutica in rapporto al tetto, in ogni regione e a livello nazionale, e ne comunica gli esiti al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze e alle regioni; f) in caso di mancato rispetto del tetto di spesa, l'AIFA predispone le procedure di recupero del disavanzo a carico delle aziende farmaceutiche secondo le modalita' stabilite alle lettere seguenti del presente comma; g) il ripiano e' effettuato tramite versamenti a favore delle regioni e delle province autonome in proporzione alla quota di riparto delle complessive disponibilita' del Servizio sanitario nazionale, al netto delle quote relative alla mobilita' interregionale; l'entita' del ripiano a carico delle singole aziende titolari di AIC e' calcolata in proporzione al superamento del budget definitivo attribuito secondo le modalita' previste dal presente comma; h) la quota del superamento del tetto imputabile allo sforamento, da parte dei farmaci innovativi, dello specifico fondo di cui alla lettera b), e' ripartita, ai fini del ripiano, al lordo IVA, tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non orfani e a quelli non innovativi coperti da brevetto; i) in caso di superamento del budget attribuito all'azienda titolare di farmaci in possesso della qualifica di medicinali orfani ai sensi del Regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, che non abbiano la caratteristica di farmaci innovativi, la quota di superamento riconducibile a tali farmaci e' ripartita, ai fini del ripiano, al lordo IVA, tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non orfani e a quelli non innovativi coperti da brevetto; i-bis) le disposizioni della lettera i) si applicano anche ai farmaci che rispettano i requisiti previsti dal citato regolamento (CE) n. 141/2000 e che sono elencati nella circolare dell'Agenzia europea per i medicinali EMEA/7381/01/en del 30 marzo 2001, nonche' ad altri farmaci, da individuarsi, con apposita delibera dell'AIFA, tra quelli gia' in possesso dell'autorizzazione all'immissione in commercio, destinati alla cura di malattie rare e che soddisfano i criteri stabiliti dall'articolo 3 del medesimo regolamento (CE) n. 141/2000, e successive modificazioni, ancorche' approvati prima della data di entrata in vigore del suddetto regolamento; j) la mancata integrale corresponsione a tutte le regioni interessate, da parte delle aziende farmaceutiche, di quanto dovuto nei termini previsti comporta l'adozione da parte dell'AIFA di provvedimenti di riduzione del prezzo di uno o piu' medicinali dell'azienda interessata in misura e per un periodo di tempo tali da coprire l'importo corrispondente alla somma non versata, incrementato del 20 per cento, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di recupero del credito da parte delle pubbliche amministrazioni interessate nei confronti delle aziende farmaceutiche inadempienti; k) in sede di prima applicazione della disciplina recata dal presente comma, ai fini della definizione dei budget delle aziende farmaceutiche per l'anno 2013, fermo restando quanto previsto dalle lettere a) b) e c), dai fatturati aziendali relativi al 2012 e' detratta una quota derivante dalla ripartizione fra tutte le aziende farmaceutiche, in proporzione al rispettivo fatturato relativo all'anno 2012, dell'ammontare del superamento, a livello complessivo, del tetto di spesa farmaceutica ospedaliera per lo stesso anno. 9. L'AIFA segnala al Ministro della salute l'imminente ingresso sul mercato di medicinali innovativi ad alto costo che, tenuto conto della rilevanza delle patologie in cui sono utilizzati e della numerosita' dei pazienti trattabili, potrebbero determinare forti squilibri di bilancio per il Servizio sanitario nazionale. 10. Al fine di incrementare l'appropriatezza amministrativa e l'appropriatezza d'uso dei farmaci il comitato ed il tavolo di verifica degli adempimenti di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 verificano annualmente che da parte delle Regioni si sia provveduto a garantire l'attivazione ed il funzionamento dei registri dei farmaci sottoposti a registro e l'attivazione delle procedure per ottenere l'eventuale rimborso da parte delle aziende farmaceutiche interessate. I registri dei farmaci di cui al presente comma sono parte integrante del sistema informativo del Servizio sanitario nazionale. 11. La disciplina dei commi da 4 a 10 del presente articolo in materia di spesa farmaceutica sostituisce integralmente quella prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; conseguentemente i riferimenti alla lettera b) contenuti nello stesso articolo 17 del citato decreto-legge devono intendersi come riferimenti ai commi da 4 a 10 del presente articolo. 11-bis. Il medico che curi un paziente, per la prima volta, per una patologia cronica, ovvero per un nuovo episodio di patologia non cronica, per il cui trattamento sono disponibili piu' medicinali equivalenti, indica nella ricetta del Servizio sanitario nazionale la denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco oppure la denominazione di uno specifico medicinale a base dello stesso principio attivo accompagnata dalla denominazione di quest'ultimo. L'indicazione dello specifico medicinale e' vincolante per il farmacista ove nella ricetta sia inserita, corredata obbligatoriamente da una sintetica motivazione, la clausola di non sostituibilita' di cui all'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. L'indicazione e' vincolante per il farmacista anche quando il farmaco indicato abbia un prezzo pari a quello di rimborso, fatta comunque salva la diversa richiesta del cliente. 11-ter. Nell'adottare eventuali decisioni basate sull'equivalenza terapeutica fra medicinali contenenti differenti principi attivi, le regioni si attengono alle motivate e documentate valutazioni espresse dall'Agenzia italiana del farmaco. 12. Con le disposizioni di cui ai commi 13 e 14 sono fissate misure di razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi e ulteriori misure in campo sanitario per l'anno 2012. Per gli anni 2013 e seguenti le predette misure sono applicate, salvo la stipulazione, entro il 15 novembre 2012, del Patto per la salute 2013-2015, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nella quale possono essere convenute rimodulazioni delle misure, fermo restando l'importo complessivo degli obiettivi finanziari annuali. Con il medesimo Patto si procede al monitoraggio dell'attuazione delle misure finalizzate all'accelerazione del pagamento dei crediti degli enti del servizio sanitario nazionale. 13. Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi: a) ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli importi e le connesse prestazioni relative a contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e servizi, con esclusione degli acquisti dei farmaci, stipulati da aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, sono ridotti del 5 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e del 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2013 e per tutta la durata dei contratti medesimi; tale riduzione per la fornitura di dispositivi medici opera fino al 31 dicembre 2012. Al fine di salvaguardare i livelli essenziali di assistenza con specifico riferimento alle esigenze di inclusione sociale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono comunque conseguire l'obiettivo economico-finanziario di cui alla presente lettera adottando misure alternative, purche' assicurino l'equilibrio del bilancio sanitario; b) all'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Qualora sulla base dell'attivita' di rilevazione di cui al presente comma, nonche' sulla base delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli acquisti di beni e servizi, emergano differenze significative dei prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra individuati, e senza che cio' comporti modifica della durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende sanitarie hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere a carico delle stesse, e cio' in deroga all'articolo 1671 del codice civile. Ai fini della presente lettera per differenze significative dei prezzi si intendono differenze superiori al 20 per cento rispetto al prezzo di riferimento. Sulla base dei risultati della prima applicazione della presente disposizione, a decorrere dal 1° gennaio 2013 la individuazione dei dispositivi medici per le finalita' della presente disposizione e' effettuata dalla medesima Agenzia di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, sulla base di criteri fissati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, relativamente a parametri di qualita', di standard tecnologico, di sicurezza e di efficacia. Nelle more della predetta individuazione resta ferma l'individuazione di dispositivi medici eventualmente gia' operata da parte della citata Agenzia. Le aziende sanitarie che abbiano proceduto alla rescissione del contratto, nelle more dell'espletamento delle gare indette in sede centralizzata o aziendale, possono, al fine di assicurare comunque la disponibilita' dei beni e servizi indispensabili per garantire l'attivita' gestionale e assistenziale, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro, anche di altre regioni, o tramite affidamento diretto a condizioni piu' convenienti in ampliamento di contratto stipulato da altre aziende sanitarie mediante gare di appalto o forniture.»; b-bis) l'articolo 7-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e' abrogato; c) sulla base e nel rispetto degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera fissati, entro il 31 ottobre 2012, con regolamento approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' tenendo conto della mobilita' interregionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, nel rispetto della riorganizzazione di servizi distrettuali e delle cure primarie finalizzate all'assistenza 24 ore su 24 sul territorio adeguandoli agli standard europei, entro il 31 dicembre 2012, provvedimenti di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del servizio sanitario regionale, ad un livello non superiore a 3,7 posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie, adeguando coerentemente le dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici ed assumendo come riferimento un tasso di ospedalizzazione pari a 160 per mille abitanti di cui il 25 per cento riferito a ricoveri diurni. La riduzione dei posti letto e' a carico dei presidi ospedalieri pubblici per una quota non inferiore al 50 per cento del totale dei posti letto da ridurre ed e' conseguita esclusivamente attraverso la soppressione di unita' operative complesse. Nelle singole regioni e province autonome, fino ad avvenuta realizzazione del processo di riduzione dei posti letto e delle corrispondenti unita' operative complesse, e' sospeso il conferimento o il rinnovo di incarichi ai sensi dell'articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. Nell'ambito del processo di riduzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano operano una verifica, sotto il profilo assistenziale e gestionale, della funzionalita' delle piccole strutture ospedaliere pubbliche, anche se funzionalmente e amministrativamente facenti parte di presidi ospedalieri articolati in piu' sedi, e promuovono l'ulteriore passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale, favorendo l'assistenza residenziale e domiciliare; c-bis) e' favorita la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza, nell'ambito delle varie forme in cui questa e' garantita, che realizzino effettive finalita' di contenimento della spesa sanitaria, anche attraverso specifiche sinergie tra strutture pubbliche e private, ospedaliere ed extraospedaliere; d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli enti del servizio sanitario nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I contratti stipulati in violazione di quanto disposto dalla presente lettera sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilita' amministrativa. Il rispetto di quanto disposto alla presente lettera costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo al Servizio sanitario nazionale. Alla verifica del predetto adempimento provvede il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, sulla base dell'istruttoria congiunta effettuata dalla CONSIP e dall'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici; e) costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del SSN, ai sensi della vigente legislazione, la verifica della redazione dei bandi di gara e dei contratti di global service e facility management in termini tali da specificare l'esatto ammontare delle singole prestazioni richieste (lavori, servizi, forniture) e la loro incidenza percentuale relativamente all'importo complessivo dell'appalto. Alla verifica del predetto adempimento provvede il Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, sulla base dell'istruttoria effettuata dall'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici; f) il tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici, di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' rideterminato, per l'anno 2013 al valore del 4,8 per cento e, a decorrere dal 2014, al valore del 4,4 per cento; f-bis) all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo il penultimo periodo e' inserito il seguente: «Nelle aziende ospedaliere, nelle aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, costituiti da un unico presidio, le funzioni e i compiti del direttore sanitario di cui al presente articolo e del dirigente medico di cui all'articolo 4, comma 9, del presidio ospedaliero sono svolti da un unico soggetto avente i requisiti di legge»; g) all'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 1 e' inserito il seguente comma: «1-bis. Il valore complessivo della remunerazione delle funzioni non puo' in ogni caso superare il 30 per cento del limite di remunerazione assegnato.». 14. A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi vigenti nell'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi d'acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014. Qualora nell'anno 2011 talune strutture private accreditate siano rimaste inoperative a causa di eventi sismici o per effetto di situazioni di insolvenza, le indicate percentuali di riduzione della spesa possono tenere conto degli atti di programmazione regionale riferiti alle predette strutture rimaste inoperative, purche' la regione assicuri, adottando misure di contenimento dei costi su altre aree della spesa sanitaria, il rispetto dell'obiettivo finanziario previsto dal presente comma. La misura di contenimento della spesa di cui al presente comma e' aggiuntiva rispetto alle misure eventualmente gia' adottate dalle singole regioni e province autonome di Trento e Bolzano e trova applicazione anche in caso di mancata sottoscrizione dei contratti e degli accordi, facendo riferimento, in tale ultimo caso, agli atti di programmazione regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano della spesa sanitaria. Il livello di spesa determinatosi per il 2012 a seguito dell'applicazione della misura di contenimento di cui al presente comma costituisce il livello su cui si applicano le misure che le regioni devono adottare, a decorrere dal 2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), terzo periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 15. In deroga alla procedura prevista dall'articolo 8-sexies, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di remunerazione delle strutture che erogano assistenza ospedaliera ed ambulatoriale a carico del servizio sanitario nazionale, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, entro il 15 settembre 2012, determina le tariffe massime che le regioni e le province autonome possono corrispondere alle strutture accreditate, di cui all'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, sulla base dei dati di costo disponibili e, ove ritenuti congrui ed adeguati, dei tariffari regionali, tenuto conto dell'esigenza di recuperare, anche tramite la determinazione tariffaria, margini di inappropriatezza ancora esistenti a livello locale e nazionale. 16. Le tariffe massime di cui al comma 15, valide dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro previsto dal medesimo comma 15, fino alla data del 31 dicembre 2014, costituiscono riferimento per la valutazione della congruita' delle risorse a carico del Servizio Sanitario Nazionale, quali principi di coordinamento della finanza pubblica. 17. Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime di cui al comma 15 restano a carico dei bilanci regionali. Tale disposizione si intende comunque rispettata dalle regioni per le quali il Tavolo di verifica degli adempimenti, istituito ai sensi dell'articolo 12 dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005, abbia verificato il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del settore sanitario, fatto salvo quanto specificatamente previsto per le regioni che hanno sottoscritto l'accordo di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni su un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, per le quali le tariffe massime costituiscono un limite invalicabile. 17-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una commissione per la formulazione di proposte, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, per l'aggiornamento delle tariffe determinate ai sensi del comma 15. La commissione, composta da rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero dell'economia e delle finanze e della Conferenza delle regioni e delle province autonome, si confronta con le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei soggetti titolari di strutture private accreditate. Ai componenti della commissione non e' corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso spese. La commissione conclude i suoi lavori entro sessanta giorni dalla data dell'insediamento. Entro i successivi trenta giorni il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede all'eventuale aggiornamento delle predette tariffe. 18. Sono abrogate le disposizioni contenute nel primo, secondo, terzo, quarto periodo dell'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 19. Al quinto periodo dell'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole:«Con la medesima cadenza di cui al quarto periodo» sono sostituite con le seguenti: «Con cadenza triennale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,». 20. Si applicano, a decorrere dal 2013, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, qualora al termine del periodo di riferimento del Piano di rientro ovvero della sua prosecuzione, non venga verificato positivamente, in sede di verifica annuale e finale, il raggiungimento degli obiettivi strutturali del piano stesso, ovvero della sua prosecuzione. 21. Il comma 3 dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e' sostituito dai seguenti: «3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 71 e 72, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 si applicano anche in ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. 3-bis. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 si provvede con le modalita' previste dall'articolo 2, comma 73, della citata legge n. 191 del 2009. La regione e' giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, limitatamente agli anni 2013 e 2014, la regione e' considerata adempiente ove abbia conseguito l'equilibrio economico. 3-ter. Per le regioni sottoposte ai Piani di rientro dai deficit sanitari o ai Programmi operativi di prosecuzione di detti Piani restano comunque fermi gli specifici obiettivi ivi previsti in materia di personale.». 22. In funzione delle disposizioni recate dal presente articolo il livello del fabbisogno del servizio sanitario nazionale e del correlato finanziamento, previsto dalla vigente legislazione, e' ridotto di 900 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e di 2.000 milioni di euro per l'anno 2014 e 2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Le predette riduzioni sono ripartite fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo criteri e modalita' proposti in sede di autocoordinamento dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano medesime, da recepire, in sede di espressione dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la ripartizione del fabbisogno sanitario e delle disponibilita' finanziarie annue per il Servizio sanitario nazionale, entro il 30 settembre 2012, con riferimento all'anno 2012 ed entro il 30 novembre 2012 con riferimento agli anni 2013 e seguenti. Qualora non intervenga la predetta proposta entro i termini predetti, all'attribuzione del concorso alla manovra di correzione dei conti alle singole regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione del fabbisogno e alla ripartizione delle disponibilita' finanziarie annue per il Servizio sanitario nazionale si provvede secondo i criteri previsti dalla normativa vigente. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, ad esclusione della regione Siciliana, assicurano il concorso di cui al presente comma mediante le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del concorso alla manovra di cui al presente comma e' annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali. 23. A decorrere dall'anno 2013, la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, disposta dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, e' annualmente pari allo 0,25 per cento delle predette risorse. 24. Si applicano, a decorrere dall'esercizio 2013, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 68, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 25. L'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 si interpreta nel senso che le disposizioni ivi richiamate di limitazione della crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale delle pubbliche amministrazioni si applicano, in quanto compatibili, anche al personale convenzionato con il servizio sanitario nazionale fin dalla loro entrata in vigore. La disciplina prevista dall'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di certificazione dei crediti, e dall'articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di compensazione dei crediti, e i relativi decreti attuativi, trovano applicazione nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale, secondo le modalita' e le condizioni fissate dalle medesime disposizioni. 25-bis. Ai fini della attivazione dei programmi nazionali di valutazione sull'applicazione delle norme di cui al presente articolo, il Ministero della salute provvede alla modifica ed integrazione di tutti i sistemi informativi del Servizio sanitario nazionale, anche quando gestiti da diverse amministrazioni dello Stato, ed alla interconnessione a livello nazionale di tutti i flussi informativi su base individuale. Il complesso delle informazioni e dei dati individuali cosi' ottenuti e' reso disponibile per le attivita' di valutazione esclusivamente in forma anonima ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Il Ministero della salute si avvale dell'AGENAS per lo svolgimento delle funzioni di valutazione degli esiti delle prestazioni assistenziali e delle procedure medico-chirurgiche nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. A tal fine, AGENAS accede, in tutte le fasi della loro gestione, ai sistemi informativi interconnessi del Servizio sanitario nazionale di cui al presente comma in modalita' anonima. 25-ter. In relazione alla determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario secondo quanto previsto dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il Governo provvede all'acquisizione e alla pubblicazione dei relativi dati entro il 31 ottobre 2012, nonche' a ridefinire i tempi per l'attuazione del medesimo decreto nella parte relativa ai costi e fabbisogni standard nel settore sanitario, entro il 31 dicembre 2012.". Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296: "836. Dall'anno 2007 la regione Sardegna provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato. ".. |
| (( Art. 16-bis Disciplina degli accessi su strade affidate alla gestione della societa' ANAS Spa
1. Dopo il comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono inseriti i seguenti:
«23-bis. Per gli accessi esistenti su strade affidate alla gestione della societa' ANAS Spa alla data del 31 dicembre 2014, gia' autorizzati dalla medesima societa', a decorrere dal 1° gennaio 2015 non e' dovuta alcuna somma fino al rinnovo dell'autorizzazione. Per il rinnovo si applica la disciplina prevista dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 23-quinquies. 23-ter. Per gli accessi esistenti alla data del 31 dicembre 2014 e privi di autorizzazione, la societa' ANAS Spa, a seguito di istanza di regolarizzazione da parte del titolare dell'accesso, provvede alla verifica delle condizioni di sicurezza e determina, in base ai criteri contenuti nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 23-quinquies, la somma da corrispondere in unica soluzione ai fini del rilascio dell'autorizzazione. 23-quater. Le somme dovute e non corrisposte alla data del 31 dicembre 2014 in base alla disciplina in vigore fino alla predetta data sono ridotte nella misura del 70 per cento, a condizione che il versamento avvenga in un'unica soluzione, ovvero nella misura del 40 per cento in nove rate annuali, oltre agli interessi legali. Entro il 28 febbraio 2015, la societa' ANAS Spa invia la richiesta di opzione ai titolari degli accessi fissando il termine di sessanta giorni per il versamento dell'intero importo ovvero della prima rata. 23-quinquies. Per i nuovi accessi la cui richiesta di autorizzazione e' presentata successivamente al 31 dicembre 2014 e' dovuta, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, esclusivamente una somma, da corrispondere alla societa' ANAS Spa in un'unica soluzione, determinata in base alle modalita' e ai criteri fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro il 31 dicembre 2014. Tale somma non puo' superare l'importo del canone esistente prima della data di entrata in vigore della presente legge, aggiornato in base agli indici dei prezzi al consumo rilevati dall'Istituto nazionale di statistica. 23-sexies. La disciplina di cui ai commi 23-bis, 23-ter, 23-quater e 23-quinquies non si applica agli accessi commerciali con impianti di distribuzione di carburanti annessi ne' agli accessi a impianti di carburanti. 23-septies. Alle eventuali minori entrate della societa' ANAS Spa conseguenti all'attuazione dei commi 23-bis, 23-ter, 23-quater e 23-quinquies si provvede nell'ambito delle risorse previste dal contratto di programma - parte servizi. 23-octies. La societa' ANAS Spa provvede, entro il 30 giugno 2015, al censimento di tutti gli accessi, autorizzati e no, esistenti sulle strade di propria competenza, al fine di garantire le condizioni di sicurezza della circolazione anche attraverso l'eventuale chiusura degli accessi abusivi, e ne trasmette gli esiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti». )) Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'art. 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, come modificato dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133: "Art. 55 (Disposizioni varie) (OMISSIS). 23-bis. Per gli accessi esistenti su strade affidate alla gestione della societa' ANAS Spa alla data del 31 dicembre 2014, gia' autorizzati dalla medesima societa', a decorrere dal 1° gennaio 2015 non e' dovuta alcuna somma fino al rinnovo dell'autorizzazione. Per il rinnovo si applica la disciplina prevista dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 23-quinquies. 23-ter. Per gli accessi esistenti alla data del 31 dicembre 2014 e privi di autorizzazione, la societa' ANAS Spa, a seguito di istanza di regolarizzazione da parte del titolare dell'accesso, provvede alla verifica delle condizioni di sicurezza e determina, in base ai criteri contenuti nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 23-quinquies, la somma da corrispondere in unica soluzione ai fini del rilascio dell'autorizzazione. 23-quater. Le somme dovute e non corrisposte alla data del 31 dicembre 2014 in base alla disciplina in vigore fino alla predetta data sono ridotte nella misura del 70 per cento, a condizione che il versamento avvenga in un'unica soluzione, ovvero nella misura del 40 per cento in nove rate annuali, oltre agli interessi legali. Entro il 28 febbraio 2015, la societa' ANAS Spa invia la richiesta di opzione ai titolari degli accessi fissando il termine di sessanta giorni per il versamento dell'intero importo ovvero della prima rata. 23-quinquies. Per i nuovi accessi la cui richiesta di autorizzazione e' presentata successivamente al 31 dicembre 2014 e' dovuta, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, esclusivamente una somma, da corrispondere alla societa' ANAS Spa in un'unica soluzione, determinata in base alle modalita' e ai criteri fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro il 31 dicembre 2014. Tale somma non puo' superare l'importo del canone esistente prima della data di entrata in vigore della presente legge, aggiornato in base agli indici dei prezzi al consumo rilevati 23-sexies. La disciplina di cui ai commi 23-bis, 23-ter, 23-quater e 23-quinquies non si applica agli accessi commerciali con impianti di distribuzione di carburanti annessi ne' agli accessi a impianti di carburanti. 23-septies. Alle eventuali minori entrate della societa' ANAS Spa conseguenti all'attuazione dei commi 23-bis, 23-ter, 23-quater e 23-quinquies si provvede nell'ambito delle risorse previste dal contratto di programma - parte servizi. 23-octies. La societa' ANAS Spa provvede, entro il 30 giugno 2015, al censimento di tutti gli accessi, autorizzati e no, esistenti sulle strade di propria competenza, al fine di garantire le condizioni di sicurezza della circolazione anche attraverso l'eventuale chiusura degli accessi abusivi, e ne trasmette gli esiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.". |
| (( Art. 16-ter Disposizioni urgenti in materia di metropolitane in esercizio
1. Gli adempimenti previsti dall'articolo 11, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e successive modificazioni, si applicano alle metropolitane in esercizio alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento, con le modalita' e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, da adottare, secondo le procedure previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il termine ultimo per conformarsi ai predetti adempimenti secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'interno di cui al primo periodo non puo' essere in ogni caso superiore a ventiquattro mesi dalla data di emanazione del decreto medesimo. )) Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, recante "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122": "Art. 11. Disposizioni transitorie e finali (OMISSIS). 4. Gli enti e i privati responsabili delle nuove attivita' introdotte all'Allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del presente regolamento, devono espletare i prescritti adempimenti entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. (OMISSIS).". Si riporta il testo dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della L. 29 luglio 2003, n. 229.": "Art.15. Norme tecniche e procedurali di prevenzione incendi (articolo 3, legge 7 dicembre 1984, n. 818; articolo 1, comma 7, lettera e), legge 23 agosto 2004, n. 239; articoli 3 e 13, decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577) 1. Le norme tecniche di prevenzione incendi sono adottate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri interessati, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. Esse sono fondate su presupposti tecnico-scientifici generali in relazione alle situazioni di rischio tipiche da prevenire e specificano: a) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a ridurre le probabilita' dell'insorgere degli incendi attraverso dispositivi, sistemi, impianti, procedure di svolgimento di determinate operazioni, atti ad influire sulle sorgenti di ignizione, sul materiale combustibile e sull'agente ossidante; b) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a limitare le conseguenze dell'incendio attraverso sistemi, dispositivi e caratteristiche costruttive, sistemi per le vie di esodo di emergenza, dispositivi, impianti, distanziamenti, compartimentazioni e simili. 2. Le norme tecniche di prevenzione incendi relative ai beni culturali ed ambientali sono adottate con decreto dei Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali. 3. Fino all'adozione delle norme di cui al comma 1, alle attivita', costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti soggetti alla disciplina di prevenzione incendi si applicano i criteri tecnici che si desumono dalle finalita' e dai principi di base della materia, tenendo presenti altresi' le esigenze funzionali e costruttive delle attivita' interessate.". |
| Art. 17 Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia
1. Al fine di semplificare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonche' di assicurare processi di sviluppo sostenibile, con particolare riguardo al recupero del patrimonio edilizio esistente e alla riduzione del consumo di suolo, al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3 (L), comma 1, lettera b): 1) le parole: «i volumi e le superfici delle singole unita' immobiliari» sono sostituite dalle seguenti: «la volumetria complessiva degli edifici»; 2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unita' immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unita' immobiliari nonche' del carico urbanistico purche' non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso;»; b) dopo l'articolo 3 (L), e' inserito il seguente: «Art. 3-bis (Interventi di conservazione). - 1. Lo strumento urbanistico individua gli edifici esistenti non piu' compatibili con gli indirizzi della pianificazione. In tal caso l'amministrazione comunale puo' favorire, in alternativa all'espropriazione, la riqualificazione delle aree attraverso forme di compensazione (( incidenti sull'area interessata e senza aumento della superficie coperta )), rispondenti al pubblico interesse e comunque rispettose dell'imparzialita' e del buon andamento dell'azione amministrativa. Nelle more dell'attuazione del piano, resta salva la facolta' del proprietario di eseguire tutti gli interventi conservativi, ad eccezione della demolizione e successiva ricostruzione non giustificata da obiettive ed improrogabili ragioni di ordine statico od igienico sanitario.»; c) all'articolo 6 (L): (( 01) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «manutenzione ordinaria» sono aggiunte le seguenti: «di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), ivi compresi gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW»; )) 1) al comma 2: a) alla lettera a), le parole da: «, non comportino», fino alla fine della lettera, sono soppresse; b) alla lettera e-bis), dopo le parole: «sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa,» sono inserite le seguenti: «sempre che non riguardino le parti strutturali,»; 2) il comma 4, e' sostituito dal seguente: «4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a) ed e-bis), l'interessato trasmette all'amministrazione comunale (( l'elaborato progettuale e )) la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilita', che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonche' (( che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che )) non vi e' interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresi', i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.»; 3) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Riguardo agli interventi di cui al comma 2, la comunicazione di inizio dei lavori (( , laddove integrata con la comunicazione di fine dei lavori )), e' valida anche ai fini di cui all'articolo 17, primo comma, lettera b), del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, ed e' tempestivamente inoltrata da parte dell'amministrazione comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.»; 4) al comma 6, le lettere b) e c), sono sostituite dalla seguente: «b) disciplinano con legge le modalita' per l'effettuazione dei controlli.»; 5) al comma 7 le parole: «ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica, di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2, ovvero la mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori di cui al comma 4,» (( e le parole: «258 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.000 euro»; )) d) all'articolo 10 (L), comma 1, lettera c), le parole: «aumento di unita' immobiliari, modifiche del volume, dei prospetti o delle superfici,» sono sostituite dalle seguenti: «modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti,»; e) all'articolo 14 (L): 1) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, attuati anche in aree industriali dismesse, e' ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d'uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico (( , a condizione che il mutamento di destinazione d'uso non comporti un aumento della superficie coperta prima dell'intervento di ristrutturazione, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni )) »; 2) al comma 3, dopo la parola: «ed esecutivi,» sono inserite le seguenti: «nonche', nei casi di cui al comma 1-bis, le destinazioni d'uso,»; f) all'articolo 15 (R): 1) (( il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il termine per l'inizio dei lavori non puo' essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non puo' superare tre anni dall'inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga puo' essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volonta' del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficolta' tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in piu' esercizi finanziari.» )); 2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. La proroga dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori e' comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell'amministrazione o dell'autorita' giudiziaria rivelatesi poi infondate.»; g) all'articolo 16 (L): 1) (( (Soppresso) )); 2) (( (Soppresso) )); 3) (( al comma 4, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti: «d-bis) alla differenziazione tra gli interventi al fine di incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densita' del costruito, quelli di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), anziche' quelli di nuova costruzione; d-ter) alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso. Tale maggior valore, calcolato dall'amministrazione comunale, e' suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata ed e' erogato da quest'ultima al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilita', edilizia residenziale sociale od opere pubbliche.»; 3-bis) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Con riferimento a quanto previsto dal secondo periodo della lettera d-ter) del comma 4, sono fatte salve le diverse disposizioni delle legislazioni regionali e degli strumenti urbanistici generali comunali.» ; 4) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, secondo i parametri di cui al comma 4, fermo restando quanto previsto dal comma 4-bis.»; )) 5) al comma 10, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), i comuni hanno comunque la facolta' di deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni.»; h) all'articolo 17 (L): 1) al comma 4, dopo le parole: «di proprieta' dello Stato», sono inserite le seguenti: «, nonche' per gli interventi di manutenzione straordinaria (( di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), qualora comportanti aumento del carico urbanistico,» e dopo le parole: «delle sole opere di urbanizzazione» sono aggiunte le seguenti: «, purche' ne derivi un aumento della superficie calpestabile.» )); 2) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: «4-bis. Al fine di agevolare gli interventi di densificazione edilizia, per la ristrutturazione, il recupero e il riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione e' ridotto in misura non inferiore al venti per cento rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni (( nei casi non interessati da varianti urbanistiche, deroghe o cambi di destinazione d'uso comportanti maggior valore rispetto alla destinazione originaria )). I comuni definiscono, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, i criteri e le modalita' applicative per l'applicazione della relativa riduzione.»; i) all'articolo 20 (R), il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati nei soli casi di progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.»; l) nel Capo III, Titolo II, Parte I la rubrica e' sostituita dalla seguente: «SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' E DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA'»; m) all'articolo 22 (L), sono apportate le seguenti modificazioni: 1) ai commi 1 e 2 le parole: «denuncia di inizio attivita'» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio attivita'» e le parole «denunce di inizio attivita'» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazioni certificate di inizio attivita'»; 2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata d'inizio attivita' e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.»; (( n) nel capo III del titolo II della parte I, )) dopo l'articolo 23-bis, e' (( aggiunto )) il seguente: «Art. 23-ter (Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante). - 1. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unita' immobiliare diversa da quella originaria, ancorche' non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purche' tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unita' immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate: a) (( residenziale )); (( a-bis) turistico-ricettiva; )) b) produttiva e direzionale; c) commerciale; d) rurale. 2. La destinazione d'uso di un fabbricato o di una unita' immobiliare e' quella prevalente in termini di superficie utile. (( 3. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente articolo entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Decorso tale termine, trovano applicazione diretta le disposizioni del presente articolo. )) Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale e' sempre consentito.»; o) all'articolo 24, comma 3, dopo le parole «il soggetto che ha presentato» sono inserite le seguenti: «la segnalazione certificata di inizio attivita' o»; p) all'articolo 25 (R), comma 5-ter, le parole: «per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis e» sono soppresse; q) dopo l'articolo 28, e' inserito il seguente: «Art. 28-bis (Permesso di costruire convenzionato). - 1. Qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalita' semplificata, e' possibile il rilascio di un permesso di costruire convenzionato. 2. La convenzione (( , approvata con delibera del consiglio comunale, salva diversa previsione regionale, )) specifica gli obblighi, funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico, che il soggetto attuatore si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del titolo edilizio, il quale resta la fonte di regolamento degli interessi. 3. Sono, in particolare, soggetti alla stipula di convenzione: a) la cessione di aree anche al fine dell'utilizzo di diritti edificatori; b) la realizzazione di opere di urbanizzazione fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; c) le caratteristiche morfologiche degli interventi; d) la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale. 4. La convenzione puo' prevedere modalita' di attuazione per stralci funzionali, cui si collegano gli oneri e le opere di urbanizzazione da eseguire e le relative garanzie. 5. Il termine di validita' del permesso di costruire convenzionato puo' essere modulato in relazione agli stralci funzionali previsti dalla convenzione. 6. Il procedimento di formazione del permesso di costruire convenzionato e' quello previsto dal Capo II del Titolo II (( della presente parte )). Alla convenzione si applica altresi' la disciplina dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.» ; (( q-bis) all'articolo 31, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: «4-bis. L'autorita' competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, e' sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilita' penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonche' di responsabilita' disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente. 4-ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico. 4-quater. Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni a statuto ordinario possono aumentare l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 4-bis e stabilire che siano periodicamente reiterabili qualora permanga l'inottemperanza all'ordine di demolizione». )) 2. (( L'espressione )) «denuncia di inizio attivita'» ovunque ricorra nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ad eccezione degli articoli 22, 23 e 24, comma 3, e' sostituita dalla seguente: «segnalazione certificata di inizio attivita'». (( 2-bis. Le regioni a statuto ordinario assicurano l'attuazione di quanto previsto al comma 1, lettera c), numero 4), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 2-ter. La disposizione di cui al comma 1, lettera i), non si applica ai comuni obbligati all'esercizio in forma associata della funzione fondamentale della pianificazione urbanistica ed edilizia, prima che sia decorso un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. )) 3. Le regioni, con proprie leggi, assicurano l'attivazione del potere sostitutivo allo scadere dei termini assegnati ai comuni per l'adozione da parte degli stessi dei piani attuativi comunque denominati in base alla normativa statale e regionale. 4. All'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dopo il sesto comma, e' inserito il seguente: «L'attuazione degli interventi previsti nelle convenzioni di cui al presente articolo ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, puo' avvenire per stralci funzionali e per fasi e tempi distinti. In tal caso per ogni stralcio funzionale nella convenzione saranno quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative garanzie purche' l'attuazione parziale sia coerente con l'intera area oggetto d'intervento.». 5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, lett. b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)", come modificato dalla presente legge: "Art. 3 (L) Definizioni degli interventi edilizi (legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31) 1. Ai fini del presente testo unico si intendono per: OMISSIS b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonche' per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unita' immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unita' immobiliari nonche' del carico urbanistico purche' non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione di uso; OMISSIS.". Si riporta il testo dell'articolo 6, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)", come modificato dalla presente legge: "Art. 6 (L) Attivita' edilizia libera (legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 9, lettera c); legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 7, commi 1 e 2; decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, art. 7, comma 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94) 1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonche' delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), ivi compresi gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW; b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio; c) le opere temporanee per attivita' di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attivita' di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato; d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attivita' agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attivita' agricola. 2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi: a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio; b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessita' e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni; c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilita', ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati; d) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici; e-bis) le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, sempre che non riguardino le parti strutturali, ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa. 3. 4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a) ed e-bis), l'interessato trasmette all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilita', che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonche' che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi e' interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresi', i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori. 5. Riguardo agli interventi di cui al comma 2, la comunicazione di inizio dei lavori, laddove integrata con la comunicazione di fine dei lavori, e' valida anche ai fini di cui all'articolo 17, primo comma, lettera b), del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, ed e' tempestivamente inoltrata da parte dell'amministrazione comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate. 6. Le regioni a statuto ordinario: a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dai commi 1 e 2; b) disciplinano con legge le modalita' per l'effettuazione dei controlli. 7. La mancata comunicazione dell'inizio dei lavori di cui al comma 2, ovvero la mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori di cui al comma 4, comportano la sanzione pecuniaria pari a 1000 euro. Tale sanzione e' ridotta di due terzi se la comunicazione e' effettuata spontaneamente quando l'intervento e' in corso di esecuzione. 8. ABROGATO dall'articolo 12, comma 1, lett. f), del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.". Si riporta il testo dell'articolo 17 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, recante "Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano": "Art. 17. Il nuovo catasto edilizio urbano e' conservato e tenuto al corrente, in modo continuo ed anche con verificazioni periodiche, allo scopo di tenere in evidenza per ciascun Comune o porzione di Comune, le mutazioni che avvengono: a) rispetto alla persona del proprietario o del possessore dei beni nonche' rispetto alla persona che gode di diritti reali sui beni stessi; b) nello stato dei beni, per quanto riguarda la consistenza e l'attribuzione della categoria e della classe. Le tariffe possono essere rivedute in sede di verificazione periodica od anche in dipendenza di circostanze di carattere generale o locale nei modi e nei termini da stabilirsi con regolamento, salvo quanto e' disposto nel successivo art. 25.". Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)", come modificato dalla presente legge: "Art. 10 (L). Interventi subordinati a permesso di costruire (legge n. 10 del 1977, art. 1; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 25, comma 4) 1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire: a) gli interventi di nuova costruzione; b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica; c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonche' gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni. OMISSIS.". Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)", come modificato dalla presente legge: "Art. 14 (L) Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici (legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-quater, introdotto dall'art. 16 della legge 6 agosto 1967, n. 765; decreto legislativo n. 267 del 2000, art. 42, comma 2, lettera b); legge 21 dicembre 1955, n. 1357, art. 3) 1. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali e' rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia. 1-bis. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, attuati anche in aree industriali dismesse, e' ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d'uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico a condizione che il mutamento di destinazione d'uso non comporti un aumento della superficie coperta prima dell'intervento di ristrutturazione, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. 2. Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 3. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, puo' riguardare esclusivamente i limiti di densita' edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, nonche', nei casi di cui al comma 1-bis, le destinazioni d'uso, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.". Si riporta il testo dell'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici": "Art. 31. Esercizi commerciali OMISSIS 2. Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, liberta' di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la liberta' di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro il 30 settembre 2012, potendo prevedere al riguardo, senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attivita' produttive e commerciali solo qualora vi sia la necessita' di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali.". Si riporta il testo dell'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)", come modificato dalla presente legge: "Art. 15 (R) Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire (legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, commi 3, 4 e 5; legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma 11) OMISSIS 2. Il termine per l'inizio dei lavori non puo' essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non puo' superare tre anni dall'inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga puo' essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volonta' del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficolta' tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in piu' esercizi finanziari. 2-bis. La proroga dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori e' comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell'amministrazione o dell'autorita' giudiziaria rivelatesi poi infondate. OMISSIS.". Si riporta il testo dell'articolo 16, commi 4, 5, 10, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)", come modificato dalla presente legge: "Art. 16 (L) Contributo per il rilascio del permesso di costruire (legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 35, comma 1; 6, commi 1, 4 e 5; 11; legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 47; legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 7; legge 29 settembre 1964, n. 847, artt. 1, comma 1, lettere b) e c), e 4; legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 44; legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17; decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 58, comma 1; legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 61, comma 2) OMISSIS 4. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e' stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni in relazione: a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni; b) alle caratteristiche geografiche dei comuni; c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti; d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione dall'articolo 41-quinquies, penultimo e ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni, nonche' delle leggi regionali; d-bis) alla differenziazione tra gli interventi al fine di incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densita' del costruito, quelli di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), anziche' quelli di nuova costruzione; d-ter) alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso. Tale maggior valore, calcolato dall'amministrazione comunale, e' suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata ed e' erogato da quest'ultima al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilita', edilizia residenziale sociale od opere pubbliche. 4-bis. Con riferimento a quanto previsto dal secondo periodo della lettera d-ter) del comma 4, sono fatte salve le diverse disposizioni delle legislazioni regionali e degli strumenti urbanistici generali comunali. 5. Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della regione e fino alla definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale, secondo i parametri di cui al comma 4, fermo restando quanto previsto dal comma 4-bis. OMISSIS 10. Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione e' determinato in relazione al costo degli interventi stessi, cosi' come individuati dal comune in base ai progetti presentati per ottenere il permesso di costruire. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), i comuni hanno comunque la facolta' di deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni.". Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)", come modificato dalla presente legge: "Art. 17 (L) Riduzione o esonero dal contributo di costruzione (legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 7, comma 1; 9; decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, articoli 7 e 9, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94; legge 24 marzo 1989, n. 122, art. 11; legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 26, comma 1; legge n. 662 del 1996, art. 2, comma 60) OMISSIS 4. Per gli interventi da realizzarsi su immobili di proprieta' dello Stato, nonche' per gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), qualora comportanti aumento del carico urbanistico, il contributo di costruzione e' commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione, purche' ne derivi un aumento della superficie calpestabile. 4-bis. Al fine di agevolare gli interventi di densificazione edilizia, per la ristrutturazione, il recupero e il riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione e' ridotto in misura non inferiore al venti per cento rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni nei casi non interessati da varianti urbanistiche, deroghe o cambi di destinazione d'uso comportanti maggior valore rispetto alla destinazione originaria. I comuni definiscono, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, i criteri e le modalita' applicative per l'applicazione della relativa riduzione.". Si riporta il testo dell'articolo 20, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)", come modificato dalla presente legge: "Art. 20. Procedimento per il rilascio del permesso di costruire (decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493) 1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II. La domanda e' accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformita' del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformita' non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme relative all'efficienza energetica. 2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione. 3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello unico, secondo quanto previsto all' articolo 5, comma 3, i prescritti pareri e gli atti di assenso eventualmente necessari e, valutata la conformita' del progetto alla normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto. 4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entita' rispetto al progetto originario, puo', nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, e' tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 3. 5. Il termine di cui al comma 3 puo' essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano gia' nella disponibilita' dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa. 5-bis. Se entro il termine di cui al comma 3 non sono intervenute le intese, i concerti, i nulla osta o gli assensi, comunque denominati, delle altre amministrazioni pubbliche, o e' intervenuto il dissenso di una o piu' amministrazioni interpellate, qualora tale dissenso non risulti fondato sull'assoluta incompatibilita' dell'intervento, il responsabile dello sportello unico indice la conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Le amministrazioni che esprimono parere positivo possono non intervenire alla conferenza di servizi e trasmettere i relativi atti di assenso, dei quali si tiene conto ai fini dell'individuazione delle posizioni prevalenti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni. 6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, e' adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3. Qualora sia indetta la conferenza di servizi di cui al comma 5-bis, la determinazione motivata di conclusione del procedimento, assunta nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e', ad ogni effetto, titolo per la realizzazione dell'intervento. Il termine di cui al primo periodo e' fissato in quaranta giorni con la medesima decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicato all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10-bis della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire e' data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalita' stabilite dal regolamento edilizio. 7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati nei soli casi di progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento. 8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 9. 9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, il termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso, il procedimento e' concluso con l'adozione di un provvedimento espresso e si applica quanto previsto dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. In caso di diniego dell'atto di assenso, eventualmente acquisito in conferenza di servizi, decorso il termine per l'adozione del provvedimento finale, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende respinta. Il responsabile del procedimento trasmette al richiedente il provvedimento di diniego dell'atto di assenso entro cinque giorni dalla data in cui e' acquisito agli atti, con le indicazioni di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Per gli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, resta fermo quanto previsto dall'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni. 10. ABROGATO dall' articolo 30, comma 1, lett. d), n. 3), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 11. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui all'articolo 22, comma 7, e' di settantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda. 12. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in relazione agli adempimenti di competenza delle amministrazioni statali coinvolte, sono fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi regionali che prevedano misure di ulteriore semplificazione e ulteriori riduzioni di termini procedimentali. 13. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni di cui al comma 1, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al medesimo comma e' punito con la reclusione da uno a tre anni. In tali casi, il responsabile del procedimento informa il competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.". Si riporta il testo dell'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)", come modificato dalla presente legge: "Art. 22 (L). Interventi subordinati a denuncia di inizio attivita' (decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 7, 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come modificato dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669; decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, art. 11, convertito, con modifiche, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135; decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, in part. articoli 34 ss, e 149) 1. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attivita' gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 10 e all'articolo 6, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente. 2. Sono, altresi', realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attivita' le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attivita' di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonche' ai fini del rilascio del certificato di agibilita', tali segnalazioni certificate di inizio attivita' costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori. 2-bis. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata d'inizio attivita' e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore. OMISSIS.". Si riporta il testo dell'articolo 24, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)", come modificato dalla presente legge: "Art. 24 (L). Certificato di agibilita' (regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 220; 221, comma 2, come modificato dall'art. 70, decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 52, comma 1) 1. Il certificato di agibilita' attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrita', risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente. 2. Il certificato di agibilita' viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi: a) nuove costruzioni; b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1. 3. Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio attivita' o la denuncia di inizio attivita', o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilita'. La mancata presentazione della domanda comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro. 4. Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilita' deve essere allegato copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformita' alle disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, e successive modificazioni e integrazioni. 4-bis. Il certificato di agibilita' puo' essere richiesto anche: a) per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purche' funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonche' collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni; b) per singole unita' immobiliari, purche' siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilita' parziale.". Si riporta il testo dell'articolo 25, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)", come modificato dalla presente legge: "Art. 25 (R). Procedimento di rilascio del certificato di agibilita' (decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425; legge 5 novembre 1971, n. 1086, articoli 7 e 8) 1. Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto di cui all'articolo 24, comma 3, e' tenuto a presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del certificato di agibilita', corredata della seguente documentazione: a) richiesta di accatastamento dell'edificio, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilita', che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto; b) dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilita' di conformita' dell'opera rispetto al progetto approvato, nonche' in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrita' degli ambienti; c) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformita' degli impianti installati negli edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli articoli 113 e 127, nonche' all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione di conformita' degli impianti prevista dagli articoli 111 e 126 del presente testo unico. 2. Lo sportello unico comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 3. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell'edificio, rilascia il certificato di agibilita' verificata la seguente documentazione: a) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67; b) certificato del competente ufficio tecnico della regione, di cui all'articolo 62, attestante la conformita' delle opere eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni di cui al capo IV della parte II; c) la documentazione indicata al comma 1; d) dichiarazione di conformita' delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilita' e superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 77, nonche' all'articolo 82. 4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l'agibilita' si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell'A.S.L. di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a). In caso di autodichiarazione, il termine per la formazione del silenzio-assenso e' di sessanta giorni. 5. Il termine di cui al comma 3 puo' essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa, che non sia gia' nella disponibilita' dell'amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente. In tal caso, il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa. 5-bis. Ove l'interessato non proponga domanda ai sensi del comma 1, fermo restando l'obbligo di presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettere a), b) e d), del presente articolo e all'articolo 5, comma 3, lettera a), presenta la dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato, con la quale si attesta la conformita' dell'opera al progetto presentato e la sua agibilita', corredata dalla seguente documentazione: a) richiesta di accatastamento dell'edificio che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto; b) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformita' degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrita', risparmio energetico valutate secondo la normativa vigente. 5-ter. Le Regioni a statuto ordinario disciplinano con legge le modalita' per l'effettuazione dei controlli.". Si riporta il testo dell'articolo 32 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE." "Art. 32. Amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori (artt. 1 e 8, direttiva 2004/18; art. 2, legge n. 109/1994; art. 1, d.lgs. n. 358/1992; artt. 2 e 3, co. 5, d.lgs. n. 157/1995) 1. Salvo quanto dispongono il comma 2 e il comma 3, le norme del presente titolo, nonche' quelle della parte I, IV e V, si applicano in relazione ai seguenti contratti, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 28: a) lavori, servizi, forniture, affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici; b) appalti di lavori pubblici affidati dai concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, nei limiti stabiliti dall'articolo 142; c) lavori, servizi, forniture affidati dalle societa' con capitale pubblico, anche non maggioritario, che non sono organismi di diritto pubblico, che hanno ad oggetto della loro attivita' la realizzazione di lavori o opere, ovvero la produzione di beni o servizi, non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, ivi comprese le societa' di cui agli articoli 113, 113-bis, 115 e 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; d) lavori, affidati da soggetti privati, di cui all'allegato I, nonche' lavori di edilizia relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari, edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative, di importo superiore a un milione di euro, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei lavori; e) appalti di servizi, affidati da soggetti privati, relativamente ai servizi il cui valore stimato, al netto dell'i.v.a., sia pari o superiore a 211.000 euro, allorche' tali appalti sono connessi ad un appalto di lavori di cui alla lettera d) del presente comma, e per i quali sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei servizi; f) lavori pubblici affidati dai concessionari di servizi, quando essi sono strettamente strumentali alla gestione del servizio e le opere pubbliche diventano di proprieta' dell'amministrazione aggiudicatrice; g) lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150. L'amministrazione che rilascia il permesso di costruire puo' prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'avente diritto a richiedere il permesso di costruire presenti all'amministrazione stessa, in sede di richiesta del permesso di costruire, un progetto preliminare delle opere da eseguire, con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del relativo contratto di appalto. L'amministrazione, sulla base del progetto preliminare, indice una gara con le modalita' previste dall'articolo 55. Oggetto del contratto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sono la progettazione esecutiva e le esecuzioni di lavori. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva ed esecutiva, per l'esecuzione dei lavori e per gli oneri di sicurezza; h) lavori, servizi forniture affidati dagli enti aggiudicatori di cui all'articolo 207, qualora, ai sensi dell'articolo 214, devono trovare applicazione le disposizioni della parte II anziche' quelle della parte III del presente codice. 2. Ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), g) non si applicano gli articoli 63; 78, comma 2; 90, comma 6; 92; 128; in relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo le norme che disciplinano il collaudo. Ai soggetti di cui al comma 1, lettere c) ed h), non si applicano gli articoli 78, comma 2; 90, comma 6; 92; 128; in relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo le norme che disciplinano il collaudo. 3. Le societa' di cui al comma 1, lettera c) non sono tenute ad applicare le disposizioni del presente codice limitatamente alla realizzazione dell'opera pubblica o alla gestione del servizio per i quali sono state specificamente costituite, se ricorrono le seguenti condizioni: 1) la scelta del socio privato e' avvenuta nel rispetto di procedure di evidenza pubblica; 2) il socio privato ha i requisiti di qualificazione previsti dal presente codice in relazione alla prestazione per cui la societa' e' stata costituita; 3) la societa' provvede in via diretta alla realizzazione dell'opera o del servizio, in misura superiore al 70% del relativo importo. 4. Il provvedimento che concede il contributo di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 deve porre come condizione il rispetto, da parte del soggetto beneficiario, delle norme del presente codice. Fatto salvo quanto previsto dalle eventuali leggi che prevedono le sovvenzioni, il cinquanta per cento delle stesse puo' essere erogato solo dopo l'avvenuto affidamento dell'appalto, previa verifica, da parte del sovvenzionatore, che la procedura di affidamento si e' svolta nel rispetto del presente codice. Il mancato rispetto del presente codice costituisce causa di decadenza dal contributo.". Si riporta il testo dell'articolo 11, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.": "Art. 11 Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento 1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 10, l'amministrazione procedente puo' concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo. 1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento puo' predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati. 2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullita', per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. Gli accordi di cui al presente articolo devono essere motivati ai sensi dell'articolo 3. 3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi. 4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato. 4-bis. A garanzia dell'imparzialita' e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipulazione dell'accordo e' preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento. 5. ABROGATO dall'articolo 4, comma 1, n. 14) dell'Allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1 del medesimo decreto legislativo n. 104/2010.". Si riporta il testo dell'articolo 31, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)", come modificato dalla presente legge: "Art. 31 (L). Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformita' o con variazioni essenziali (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7; decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 2, convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109) 1. Sono interventi eseguiti in totale difformita' dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, plano-volumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile. 2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformita' dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3. 3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonche' quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non puo' comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita. 4. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al precedente comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente. 4-bis. L'autorita' competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, e' sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilita' penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonche' di responsabilita' disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente. 4-ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico. 4-quater. Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni a statuto ordinario possono aumentare l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 4-bis e stabilire che siano periodicamente reiterabili qualora permanga l'inottemperanza all'ordine di demolizione. 5. L'opera acquisita e' demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali. 6. Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilita', l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune. 7. Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione e trasmette i dati anzidetti all'autorita' giudiziaria competente, al presidente della giunta regionale e, tramite l'ufficio territoriale del governo, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 8. In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di constatazione della inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 27, ovvero protrattasi oltre il termine stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 27, il competente organo regionale, nei successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione alla competente autorita' giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale. 9. Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita. 9-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3.". Si riporta il testo dell'articolo 28, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, recante "Legge urbanistica", come modificato dalla presente legge: "Art. 28. Lottizzazione di aree Prima dell'approvazione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione di cui all'art. 34 della presente legge e' vietato procedere alla lottizzazione dei terreni a scopo edilizio. Nei comuni forniti di programma di fabbricazione ed in quelli dotati di piano regolatore generale fino a quando non sia stato approvato il piano particolareggiato di esecuzione, la lottizzazione di terreno a scopo edilizio puo' essere autorizzata dal comune previo nullaosta del provveditore regionale alle opere pubbliche, sentita la sezione urbanistica regionale, nonche' la competente soprintendenza. L'autorizzazione di cui al comma precedente puo' essere rilasciata anche dai comuni che hanno adottato il programma di fabbricazione o il piano regolatore generale, se entro dodici mesi dalla presentazione al Ministero dei lavori pubblici la competente Autorita' non ha adottato alcuna determinazione, sempre che si tratti di piani di lottizzazione conformi al piano regolatore generale ovvero al programma di fabbricazione adottato. Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per l'interno e per la pubblica istruzione puo' disporsi che il nullaosta all'autorizzazione di cui ai precedenti commi venga rilasciato per determinati comuni con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. L'autorizzazione comunale e' subordinata alla stipula di una convenzione, da trascriversi a cura del proprietario, che preveda: 1) la cessione gratuita entro termini prestabiliti delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, precisate dall'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, nonche' la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria nei limiti di cui al successivo n. 2; 2) l'assunzione, a carico del proprietario, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative alla lottizzazione o di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi; la quota e' determinata in proporzione all'entita' e alle caratteristiche degli insediamenti delle lottizzazioni; 3) i termini non superiori ai dieci anni entro i quali deve essere ultimata l'esecuzione delle opere di cui al precedente paragrafo; 4) congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione. La convenzione deve essere approvata con deliberazione consiliare nei modi e forme di legge. L'attuazione degli interventi previsti nelle convenzioni di cui al presente articolo ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, puo' avvenire per stralci funzionali e per fasi e tempi distinti. In tal caso per ogni stralcio funzionale nella convenzione saranno quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative garanzie purche' l'attuazione parziale sia coerente con l'intera area oggetto d'intervento. Il rilascio delle licenze edilizie nell'ambito dei singoli lotti e' subordinato all'impegno della contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relativa ai lotti stessi. Sono fatte salve soltanto ai fini del quinto comma le autorizzazioni rilasciate sulla base di deliberazioni del Consiglio comunale, approvate nei modi e forme di legge, aventi data anteriore al 2 dicembre 1966. Il termine per l'esecuzione di opere di urbanizzazione poste a carico del proprietario e' stabilito in dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, salvo che non sia stato previsto un termine diverso. Le autorizzazioni rilasciate dopo il 2 dicembre 1966 e prima dell'entrata in vigore della presente legge e relative a lottizzazioni per le quali non siano stati stipulati atti di convenzione contenenti gli oneri e i vincoli precisati al quinto comma del presente articolo, restano sospese fino alla stipula di dette convenzioni. Nei comuni forniti di programma di fabbricazione e in quelli dotati di piano regolatore generale anche se non si e' provveduto alla formazione del piano particolareggiato di esecuzione, il sindaco ha facolta' di invitare i proprietari delle aree fabbricabili esistenti nelle singole zone a presentare entro congruo termine un progetto di lottizzazione delle aree stesse. Se essi non aderiscono, provvede alla compilazione d'ufficio. Il progetto di lottizzazione approvato con le modificazioni che l'Autorita' comunale abbia ritenuto di apportare e' notificato per mezzo del messo comunale ai proprietari delle aree fabbricabili con invito a dichiarare, entro 30 giorni dalla notifica, se l'accettino. Ove manchi tale accettazione, il podesta' ha facolta' di variare il progetto di lottizzazione in conformita' alle richieste degli interessati o di procedere alla espropriazione delle aree.". |
| (( Art. 17-bis Regolamento unico edilizio
1. Dopo il comma 1-quinquies dell'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e' inserito il seguente: «1-sexies. Il Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, tali accordi costituiscono livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Il regolamento edilizio-tipo, che indica i requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico, e' adottato dai comuni nei termini fissati dai suddetti accordi, comunque entro i termini previsti dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.». )) Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)", come modificato dalla presente legge: "Art. 4 (L). Regolamenti edilizi comunali (legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 33) 1. Il regolamento che i comuni adottano ai sensi dell'articolo 2, comma 4, deve contenere la disciplina delle modalita' costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilita' degli immobili e delle pertinenze degli stessi. 1-bis. ABROGATO dall'articolo 11, comma 5, lett. a), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, a decorrere dal 29 marzo 2011, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 47, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 28/2011. 1-ter. Entro il 1° giugno 2014, i comuni adeguano il regolamento di cui al comma 1 prevedendo, con decorrenza dalla medesima data, che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformita' alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso. 1-quater. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1-ter del presente articolo, le regioni applicano, in relazione ai titoli abilitativi edilizi difformi da quanto ivi previsto, i poteri inibitori e di annullamento stabiliti nelle rispettive leggi regionali o, in difetto di queste ultime, provvedono ai sensi dell'articolo 39. 1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater non si applicano agli immobili di proprieta' delle amministrazioni pubbliche. 1-sexies. Il Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, tali accordi costituiscono livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Il regolamento edilizio-tipo, che indica i requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico, e' adottato dai comuni nei termini fissati dai suddetti accordi, comunque entro i termini previsti dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 2. Nel caso in cui il comune intenda istituire la Commissione edilizia, il regolamento indica gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo.". Si riporta il testo dell'articolo 9, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.": "Art. 9. Funzioni. 1. La Conferenza unificata assume deliberazioni, promuove e sancisce intese ed accordi, esprime pareri, designa rappresentanti in relazione alle materie ed ai compiti di interesse comune alle regioni, alle province, ai comuni e alle comunita' montane. 2. La Conferenza unificata e' comunque competente in tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunita' montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali debbano esprimersi su un medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata: a) esprime parere: 1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni di legge collegati; 2) sul documento di programmazione economica e finanziaria; 3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in base all'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59; b) promuove e sancisce intese tra Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane. Nel caso di mancata intesa o di urgenza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4; c) promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attivita' di interesse comune; d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle autonomie locali indicati, rispettivamente, dai presidenti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei casi previsti dalla legge; e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane nei casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione di protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e locali secondo le modalita' di cui all'articolo 6; f) e' consultata sulle linee generali delle politiche del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e mobilita' del personale connessi al conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali; g) esprime gli indirizzi per l'attivita' dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali. 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane. 4. Ferma restando la necessita' dell'assenso del Governo per l'adozione delle deliberazioni di competenza della Conferenza unificata, l'assenso delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane e' assunto con il consenso distinto dei membri dei due gruppi delle autonomie che compongono, rispettivamente, la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. L'assenso e' espresso di regola all'unanimita' dei membri dei due predetti gruppi. Ove questa non sia raggiunta l'assenso e' espresso dalla maggioranza dei rappresentanti di ciascuno dei due gruppi. 5. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ha compiti di: a) coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali; b) studio, informazione e confronto nelle problematiche connesse agli indirizzi di politica generale che possono incidere sulle funzioni proprie o delegate di province e comuni e comunita' montane. 6. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in particolare, e' sede di discussione ed esame: a) dei problemi relativi all'ordinamento ed al funzionamento degli enti locali, compresi gli aspetti relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle risorse umane e strumentali, nonche' delle iniziative legislative e degli atti generali di governo a cio' attinenti; b) dei problemi relativi alle attivita' di gestione ed erogazione dei servizi pubblici; c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di cui al presente comma che venga sottoposto, anche su richiesta del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, al parere della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Presidente delegato. 7. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ha inoltre il compito di favorire: a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali; b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498; c) le attivita' relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono piu' comuni o province da celebrare in ambito nazionale.". Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3": "Art. 8. Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo. 1. Nei casi e per le finalita' previsti dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento. 2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al fine di porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro competente per materia. L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato. 3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi riguardi Comuni, Province o Citta' metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei principi di sussidiarieta' e di leale collaborazione. Il commissario provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali qualora tale organo sia stato istituito. 4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalita' tutelate dall'articolo 120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunita' montane, che possono chiederne il riesame. 5. I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalita' perseguite. 6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.". L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.": "Art. 2.Conclusione del procedimento. 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilita', inammissibilita', improcedibilita' o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione puo' consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. 2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni. 3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. 4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita' dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessita' del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione. 5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorita' di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformita' ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza. 6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad iniziativa di parte. 7. Fatto salvo quanto previsto dall' articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell' articolo 14, comma 2. 8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione e' disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti. 9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonche' di responsabilita' disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente. 9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di piu' elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione e' pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui e' attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato puo' rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilita' oltre a quella propria. 9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato puo' rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perche', entro un termine pari alla meta' di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario. 9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non e' stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.". |
| Art. 18 (( Liberalizzazione del mercato delle grandi locazioni ad uso non abitativo
1. All'articolo 79 della legge 27 luglio 1978, n. 392, dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: «In deroga alle disposizioni del primo comma, nei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, anche se adibiti ad attivita' alberghiera, per i quali sia pattuito un canone annuo superiore ad euro 250.000, e che non siano riferiti a locali qualificati di interesse storico a seguito di provvedimento regionale o comunale, e' facolta' delle parti concordare contrattualmente termini e condizioni in deroga alle disposizioni della presente legge. I contratti di cui al periodo precedente devono essere approvati per iscritto». 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi ad ogni effetto le disposizioni previgenti. )) Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 79 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), come integrato dal comma 1 dell'art. 18, D.L. 12 settembre 2014, n. 133, che ha aggiunto il comma 3: "Art. 79. Patti contrari alla legge. E' nulla ogni pattuizione diretta a limitare la durata legale del contratto o ad attribuire al locatore un canone maggiore rispetto a quello previsto dagli articoli precedenti ovvero ad attribuirgli altro vantaggio in contrasto con le disposizioni della presente legge. Il conduttore con azione proponibile fino a sei mesi dopo la riconsegna dell'immobile locato, puo' ripetere le somme sotto qualsiasi forma corrisposte in violazione dei divieti e dei limiti previsti dalla presente legge. In deroga alle disposizioni del primo comma, nei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, anche se adibiti ad attivita' alberghiera, per i quali sia pattuito un canone annuo superiore ad euro 250.000, e che non siano riferiti a locali qualificati di interesse storico a seguito di provvedimento regionale o comunale, e' facolta' delle parti concordare contrattualmente termini e condizioni in deroga alle disposizioni della presente legge. I contratti di cui al periodo precedente devono essere provati per iscritto.". |
| Art. 19 Esenzione da ogni imposta degli accordi di riduzione dei canoni di locazione
1. La registrazione dell'atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione ancora in essere e' esente dalle imposte di registro e di bollo. (( 1-bis. Nella definizione degli accordi di cui al presente articolo, anche nell'ambito di iniziative intraprese da agenzie o istituti per le locazioni, comunque denominati, le parti possono avvalersi dell'assistenza delle organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori, sia in relazione ai contratti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sia in relazione ai contratti di cui al medesimo articolo 2, commi 3 e 5, della legge n. 431 del 1998, e successive modificazioni. Il conduttore, con propria comunicazione, puo' avanzare richiesta motivata di riduzione del canone contrattuale. Ove la trattativa si concluda con la determinazione di un canone ridotto e' facolta' dei comuni riconoscere un'aliquota ridotta dell'imposta municipale propria. )) Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo): "Art. 2. (Modalita' di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione). 1. Le parti possono stipulare contratti di locazione di durata non inferiore a quattro anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di quattro anni, fatti salvi i casi in cui il locatore intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalita' di cui al medesimo articolo 3. Alla seconda scadenza del contratto, ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. La parte interpellata deve rispondere a mezzo lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui al secondo periodo. In mancanza di risposta o di accordo il contratto si intendera' scaduto alla data di cessazione della locazione. In mancanza della comunicazione di cui al secondo periodo il contratto e' rinnovato tacitamente alle medesime condizioni. (omissis)". |
| Art. 20 Misure per il rilancio del settore immobiliare
1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 119: 1) le parole: «del 51 per cento», (( ovunque ricorrono, )) sono sostituite dalle seguenti: «del 60 per cento» e le parole: «il 35 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 25 per cento»; 2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il requisito partecipativo del 25 per cento non si applica in ogni caso per le societa' il cui capitale sia gia' quotato. Ove il requisito partecipativo del 60 per cento venisse superato a seguito di operazioni societarie straordinarie o sul mercato dei capitali il regime speciale di cui al precedente periodo e' sospeso sino a quando il suddetto requisito partecipativo non venga ristabilito nei limiti imposti dalla presente norma.»; b) dopo il comma 119 sono inseriti i seguenti: «119-bis. I requisiti partecipativi di cui al comma 119 devono essere verificati entro il primo periodo d'imposta per cui si esercita l'opzione ai sensi del comma 120; in tal caso il regime speciale esplica i propri effetti dall'inizio di detto periodo. Tuttavia, per le societa' che al termine del primo periodo d'imposta abbiano realizzato il solo requisito del 25 per cento e' consentito di verificare l'ulteriore requisito partecipativo del 60 per cento nei due esercizi successivi. In tal caso, il regime speciale previsto dal comma 119 si applica a partire dall'inizio del periodo d'imposta in cui detto requisito partecipativo viene verificato e fino ad allora la societa' applica in via ordinaria l'imposta sul reddito delle societa' e l'imposta regionale sulle attivita' produttive. L'imposta d'ingresso di cui al comma 126, l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze da conferimento di cui al comma 137 e le imposte ipotecarie e catastali di cui al comma 139 sono applicate, rispettivamente dalla societa' che ha presentato l'opzione e dal soggetto conferente, in via provvisoria fino al realizzarsi dell'accesso al regime speciale. Se l'accesso al regime speciale non si realizza, le suddette imposte sono rideterminate e dovute in via ordinaria entro la fine del quarto periodo d'imposta successivo alla presentazione dell'opzione. Le imposte corrisposte in via provvisoria costituiscono credito d'imposta (( utilizzabile )) ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 119-ter. Le SIIQ non costituiscono Organismi di investimento collettivo del risparmio di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»; c) al comma 121: 1) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Agli stessi effetti assumono rilevanza le quote di partecipazione nei fondi immobiliari indicati nel comma 131 e i relativi proventi.»; 2) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «In caso di alienazione degli immobili e dei diritti reali su immobili destinati alla locazione, anche nel caso di loro classificazione tra le attivita' correnti, ai fini della verifica del parametro reddituale concorrono a formare i componenti positivi derivanti dallo svolgimento di attivita' di locazione immobiliare soltanto le eventuali plusvalenze realizzate»; d) al comma 122, le parole: «due esercizi» sono sostituite dalle seguenti: «tre esercizi»; e) al comma 123: 1) le parole: «l'85 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 70 per cento»; 2) al primo periodo, dopo la parola: «partecipazioni» sono inserite le seguenti: «o di quote di partecipazione in fondi immobiliari di cui al comma 131»; f) dopo il comma 123 e' inserito il seguente: «123-bis. Ai fini del comma 123, i proventi rivenienti dalle plusvalenze nette realizzate su immobili destinati alla locazione nonche' derivanti dalla cessione di partecipazioni in SIIQ e SIINQ o di quote in fondi immobiliari di cui al comma 131, incluse nella gestione esente ai sensi del comma 131, (( sono soggetti )) all'obbligo di distribuzione per il 50 per cento nei due esercizi successivi a quello di realizzo.»; g) al comma 127, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «In caso di alienazione degli immobili o dei diritti reali anteriormente a tale termine, la differenza fra il valore normale assoggettato all'imposta di cui ai commi 126 e 137 e il costo fiscale riconosciuto prima dell'ingresso nel regime speciale, al netto delle quote di ammortamento calcolate su tale costo, e' assoggettato ad imposizione ordinaria e l'imposta sostitutiva proporzionalmente imputabile agli immobili e ai diritti reali alienati costituisce credito d'imposta.»; h) al comma 131, al secondo periodo, dopo le parole: «locazione immobiliare svolta da tali societa'», e' aggiunto il seguente periodo: «, ovvero le plusvalenze o minusvalenze relative a immobili destinati alla locazione e a partecipazioni in SIIQ o SIINQ e i proventi e le plusvalenze o minusvalenze (( relativi a quote )) di partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare istituiti in Italia e disciplinati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che investono almeno l'80 per cento del valore delle attivita' in immobili, diritti reali immobiliari, anche derivanti da rapporti concessori o da contratti di locazione finanziaria su immobili a carattere traslativo, e in partecipazioni in societa' immobiliari o in altri fondi immobiliari, destinati alla locazione immobiliare, ivi inclusi i fondi destinati all'investimento in beni immobili a prevalente utilizzo sociale, ovvero in partecipazioni in SIIQ o SIINQ. Sui proventi di cui al periodo precedente distribuiti dai predetti fondi immobiliari alle SIIQ non si applica la ritenuta prevista dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.»; i) al comma 134: 1) al secondo periodo, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431», e' inserito il seguente periodo: «, ivi inclusi i contratti di locazione relativi agli alloggi sociali realizzati o recuperati in attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 11 dell'Allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009, pubblicato nella gazzetta ufficiale del 19 agosto 2009, n. 191; (( la presente disposizione costituisce deroga )) all'unificazione dell'aliquota di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»; 2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le distribuzioni eseguite nei confronti di soggetti non residenti si applicano, sussistendone i presupposti, le convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito e a tal fine si applica l'articolo 7, comma 3-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410». l) al comma 141-bis, primo periodo, dopo le parole: «locazione immobiliare» sono aggiunte le seguenti «, anche svolta mediante partecipazioni in societa' che abbiano (( espresso l'opzione )) congiunta per il regime speciale di cui al comma 125». 2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 140 sono inseriti i seguenti: «140-bis. Il concambio eseguito dai fondi immobiliari istituiti e disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in sede di liquidazione totale o parziale mediante assegnazione ai quotisti di azioni di societa' che abbiano optato per il regime di cui al comma 119, ricevute a seguito di conferimento di immobili nelle stesse societa' non costituisce realizzo ai fini delle imposte sui redditi in capo al quotista e alle azioni della SIIQ ricevute dagli stessi quotisti e' attribuito il medesimo valore fiscale delle quote del fondo. Per la SIIQ conferitaria, il valore di conferimento iscritto in bilancio costituisce valore fiscalmente riconosciuto agli effetti del comma 127. Qualora il conferimento di cui ai periodi precedenti sia effettuato nei confronti di una SIIQ gia' esistente non si applicano al fondo conferente gli obblighi di offerta pubblica ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a condizione che il fondo stesso provveda all'assegnazione delle azioni ai quotisti entro il termine di 30 giorni dall'acquisto. 140-ter. Ai conferimenti effettuati dai fondi immobiliari istituiti e disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in societa', che abbiano optato per il regime speciale di cui al comma 119 e aventi ad oggetto una pluralita' di immobili prevalentemente locati, si applica l'articolo 2, terzo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. I predetti conferimenti si considerano compresi, agli effetti delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, fra gli atti previsti nell'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 3), della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nell'articolo 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e nell'articolo 4 della tariffa allegata al medesimo decreto legislativo n. 347 del 1990. Le cessioni di azioni o quote effettuate nella fase di liquidazione di cui al comma 140-bis, si considerano, ai fini dell'articolo 19-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, operazioni che non formano oggetto dell'attivita' propria del soggetto passivo. 140-quater. Il medesimo trattamento fiscale di cui al comma 140-ter si applica alle assegnazioni che abbiano ad oggetto una pluralita' di immobili prevalentemente locati eseguite per la liquidazione delle quote da fondi immobiliari istituiti e disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a societa' che abbiano optato per il regime di cui al comma 119.». 3. All'onere derivante dal comma 1, lettera f), pari a 1,06 milioni (( di euro )) per l'anno 2014, 3,26 milioni per l'anno 2015, a 3,33 milioni per l'anno 2016, a 3,38 milioni per l'anno 2017, a 4,17 milioni per l'anno 2018, a 4,97 milioni per l'anno 2019, a 5,30 milioni per l'anno 2020 e a 4,90 milioni (( di euro annui )) a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni. 4. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo del comma 18, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonche' dalle dichiarazioni di conformita' catastale previste dall'articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»; b) al primo periodo del comma 19, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' dalle dichiarazioni di conformita' catastale previste dall'articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»; c) dopo il comma 19 e' inserito il seguente comma 19-bis: «Nei casi delle operazioni immobiliari di cui al presente articolo, e di quelle di cui all'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, l'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, puo' essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento e non si applica la disposizione di cui al comma 3 del medesimo articolo 6.». (( c-bis) dopo il comma 20 e' aggiunto il seguente: «20-bis. Agli immobili del patrimonio abitativo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale oggetto di conferimenti o trasferimenti a uno o piu' fondi comuni di investimento immobiliare di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2014, continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi da 3 a 20 del presente articolo. Al fine di accelerare il processo di dismissione del patrimonio suddetto ai conduttori, il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e' prorogato al 31 dicembre 2013». 4-bis. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, e' inserito il seguente: «Art. 13-bis (Disposizione interpretativa dell'articolo 13, comma 2). - 1. Il comma 2 dell'articolo 13 si interpreta nel senso che il requisito di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 13, e conseguentemente la tutela prevista nel citato comma 2, non viene meno anche nei casi di acquisto della proprieta' o di conseguimento dell'assegnazione in virtu' di accordi negoziali o di aggiudicazione di asta, avvenuti in qualunque procedura esecutiva». 4-ter. Al comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E' altresi' esclusa la soppressione delle esenzioni e delle agevolazioni tributarie riferite agli atti di cui ai commi 1 e 2 aventi ad oggetto immobili pubblici interessati da operazioni di permuta, dalle procedure di cui agli articoli 2, 3, 3-ter e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, all'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, e agli articoli 33 e 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, e all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601». 4-quater. Al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: «degli enti territoriali» sono inserite le seguenti: «e delle altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,» e dopo le parole: «che intendono dismettere» sono aggiunte le seguenti: «e le altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 provvedono secondo i rispettivi ordinamenti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183». 4-quinquies. All'articolo 3 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2-quater e' abrogato; b) al comma 2-quinquies e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In assenza della predetta individuazione, all'Agenzia del demanio e' in ogni caso consentito procedere alla dismissione o al conferimento dei beni da essa individuati, salvo parere contrario del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da rendere entro trenta giorni dalla richiesta»; c) al comma 2-sexies, al primo periodo, le parole: «Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e il» sono soppresse, la parola: «comunicano» e' sostituita dalla seguente: «comunica» e le parole: «ai commi 2-quater e» sono sostituite dalle seguenti: «al comma»; dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «In assenza della predetta comunicazione, all'Agenzia del demanio e' in ogni caso consentito procedere alla dismissione o al conferimento dei beni da essa individuati, salvo parere contrario del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da rendere entro trenta giorni dalla richiesta». )) Riferimenti normativi
Comma 1: Si riporta il testo del comma 119 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), come modificato dalla presente legge: "119. A partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 30 giugno 2007, le societa' per azioni residenti, ai fini fiscali, nel territorio dello Stato svolgenti in via prevalente l'attivita' di locazione immobiliare, i cui titoli di partecipazione siano negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al comma 1 dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nelle quali nessun socio possieda direttamente o indirettamente piu' del 60 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e piu' del 60 per cento dei diritti di partecipazione agli utili ed almeno il 25 per cento delle azioni sia detenuto da soci che non possiedano al momento delle opzioni direttamente o indirettamente piu' del 2 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e piu' del 2 per cento dei diritti di partecipazione agli utili, possono avvalersi del regime speciale opzionale civile e fiscale disciplinato dalle disposizioni del presente comma e dei commi da 120 a 141 e dalle relative norme di attuazione che saranno stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi del comma 141 entro il 30 aprile 2007. Il requisito partecipativo del 25 per cento non si applica in ogni caso per le societa' il cui capitale sia gia' quotato. Ove il requisito partecipativo del 60 per cento venisse superato a seguito di operazioni societarie straordinarie o sul mercato dei capitali il regime speciale di cui al precedente periodo e' sospeso sino a quando il suddetto requisito partecipativo non venga ristabilito nei limiti imposti dalla presente norma." Si riporta il testo del comma 121 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006, come modificato dalla presente legge: "121. L'attivita' di locazione immobiliare si considera svolta in via prevalente se gli immobili posseduti a titolo di proprieta' o di altro diritto reale ad essa destinati rappresentano almeno l'80 per cento dell'attivo patrimoniale e se, in ciascun esercizio, i ricavi da essa provenienti rappresentano almeno l'80 per cento dei componenti positivi del conto economico. Agli effetti della verifica di detti parametri, assumono rilevanza anche le partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, detenute in altre SIIQ nonche' quelle detenute nelle societa' che esercitino l'opzione di cui al comma 125 e i relativi dividendi formati, a loro volta, con utili derivanti dall'attivita' di locazione immobiliare svolta da tali societa'. Agli stessi effetti assumono rilevanza le quote di partecipazione nei fondi immobiliari indicati nel comma 131 e i relativi proventi. In caso di alienazione degli immobili e dei diritti reali su immobili destinati alla locazione, anche nel caso di loro classificazione tra le attivita' correnti, ai fini della verifica del parametro reddituale concorrono a formare i componenti positivi derivanti dallo svolgimento di attivita' di locazione immobiliare soltanto le eventuali plusvalenze realizzate. La societa' che abbia optato per il regime speciale deve tenere contabilita' separate per rilevare i fatti di gestione dell'attivita' di locazione immobiliare e delle altre attivita', dando indicazione, tra le informazioni integrative al bilancio, dei criteri adottati per la ripartizione dei costi e degli altri componenti comuni.". Si riporta il testo del comma 122 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006, come modificato dalla presente legge: "122. Fermo restando quanto disposto dal comma 127, la mancata osservanza per tre esercizi consecutivi di una delle condizioni di prevalenza indicate nel comma 121 determina la definitiva cessazione dal regime speciale e l'applicazione delle ordinarie regole gia' a partire dal secondo dei tre esercizi considerati." Si riporta il testo del comma 123 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006, come modificato dalla presente legge: "123. L'opzione per il regime speciale comporta l'obbligo, in ciascun esercizio, di distribuire ai soci almeno il 70 per cento dell'utile netto derivante dall'attivita' di locazione immobiliare e dal possesso delle partecipazioni o di quote di partecipazione in fondi immobiliari di cui al comma 131 indicate al comma 121; se l'utile complessivo di esercizio disponibile per la distribuzione e' di importo inferiore a quello derivante dall'attivita' di locazione immobiliare e dal possesso di dette partecipazioni, la percentuale suddetta si applica su tale minore importo." Si riporta il testo del comma 127 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006, come modificato dalla presente legge: "1. 127. Il valore normale costituisce il nuovo valore fiscalmente riconosciuto degli immobili e dei diritti reali su immobili di cui al comma 126, rilevando anche agli effetti della verifica del parametro patrimoniale di cui al comma 121, a decorrere dal quarto periodo d'imposta successivo a quello anteriore all'ingresso nel regime speciale. In caso di alienazione degli immobili o dei diritti reali anteriormente a tale termine, la differenza fra il valore normale assoggettato all'imposta di cui ai commi 126 e 137 e il costo fiscale riconosciuto prima dell'ingresso nel regime speciale, al netto delle quote di ammortamento calcolate su tale costo, e' assoggettato ad imposizione ordinaria e l'imposta sostitutiva proporzionalmente imputabile agli immobili e ai diritti reali alienati costituisce credito d'imposta.". Si riporta il testo del comma 131 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006, come modificato dalla presente legge: "131. Dal periodo d'imposta da cui ha effetto l'opzione per il regime speciale, il reddito d'impresa derivante dall'attivita' di locazione immobiliare e' esente dall'imposta sul reddito delle societa' e la parte di utile civilistico ad esso corrispondente e' assoggettata ad imposizione in capo ai partecipanti secondo le regole stabilite nei commi da 134 a 136. Si comprendono nel reddito esente i dividendi percepiti, provenienti dalle societa' indicate nel comma 121, formati con utili derivanti dall'attivita' di locazione immobiliare svolta da tali societa', ovvero le plusvalenze o minusvalenze relative a immobili destinati alla locazione e a partecipazioni in SIIQ o SIINQ e i proventi e le plusvalenze o minusvalenze relativi a quote di partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare istituiti in Italia e disciplinati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che investono almeno l'80 per cento del valore delle attivita' in immobili, diritti reali immobiliari, anche derivanti da rapporti concessori o da contratti di locazione finanziaria su immobili a carattere traslativo, e in partecipazioni in societa' immobiliari o in altri fondi immobiliari, destinati alla locazione immobiliare, ivi inclusi i fondi destinati all'investimento in beni immobili a prevalente utilizzo sociale, ovvero in partecipazioni in SIIQ o SIINQ. Sui proventi di cui al periodo precedente distribuiti dai predetti fondi immobiliari alle SIIQ non si applica la ritenuta prevista dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Analoga esenzione si applica anche agli effetti dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, tenendo conto, a tal fine, della parte del valore della produzione attribuibile all'attivita' di locazione immobiliare. Con il decreto di attuazione previsto dal comma 119, possono essere stabiliti criteri anche forfetari per la determinazione del valore della produzione esente." Si riporta il testo del comma 134 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006, come modificato dalla presente legge: "134. I soggetti residenti presso i quali i titoli di partecipazione detenuti nelle SIIQ sono stati depositati, direttamente o indirettamente, aderenti al sistema di deposito accentrato e gestito dalla Monte Titoli Spa ai sensi del regolamento CONSOB emanato in base all'articolo 10 della legge 19 giugno 1986, n. 289, nonche' i soggetti non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 20 per cento sugli utili in qualunque forma corrisposti a soggetti diversi da altre SIIQ, derivanti dall'attivita' di locazione immobiliare nonche' dal possesso delle partecipazioni indicate nel comma 121. La misura della ritenuta e' ridotta al 15 per cento in relazione alla parte dell'utile di esercizio riferibile a contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ivi inclusi i contratti di locazione relativi agli alloggi sociali realizzati o recuperati in attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 11 dell'Allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, pubblicato nella gazzetta ufficiale del 19 agosto 2009, n. 191; la presente disposizione costituisce deroga all'unificazione dell'aliquota di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. La ritenuta e' applicata a titolo d'acconto, con conseguente concorso dell'intero importo dei dividendi percepiti alla formazione del reddito imponibile, nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa commerciale; b) societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, societa' ed enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo 73, comma 1. La ritenuta e' applicata a titolo d'imposta in tutti gli altri casi. La ritenuta non e' operata sugli utili corrisposti alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e agli organismi d'investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e disciplinati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonche' su quelli che concorrono a formare il risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. Le societa' che abbiano esercitato l'opzione congiunta per il regime speciale di cui al comma 125 operano la ritenuta secondo le regole indicate nei precedenti periodi solo nei confronti dei soci diversi dalla SIIQ controllante e da altre SIIQ. Per le distribuzioni eseguite nei confronti di soggetti non residenti si applicano, sussistendone i presupposti, le convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito e a tal fine si applica l'articolo 7, comma 3-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410." Si riporta il testo del comma 141-bis dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006, come modificato dalla presente legge: "141-bis. Le disposizioni dei commi da 119 a 141 si applicano altresi' alle societa' residenti negli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi del comma 1 dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento alle stabili organizzazioni svolgenti in via prevalente l'attivita' di locazione immobiliare, anche svolta mediante partecipazioni in societa' che abbiano espresso l'opzione congiunta per il regime speciale di cui al comma 125. Dal periodo d'imposta da cui ha effetto l'opzione per il regime speciale, il reddito d'impresa derivante dall'attivita' di locazione immobiliare svolta dalle stabili organizzazioni e' assoggettato ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive con aliquota del 20 per cento da versare entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.". Comma 3: Si riporta il testo vigente del comma 10 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000): "10. I canoni di cui al comma 9 sono versati entro il 31 ottobre di ciascun anno sulla base del fatturato, conseguito nell'anno precedente, riferibile all'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva, tenendo conto altresi' dei proventi derivanti dal finanziamento del servizio pubblico al netto dei diritti dell'erario. Entro il 31 ottobre 2000 i soggetti che eserciscono legittimamente l'attivita' di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva in ambito nazionale e locale sono tenuti a corrispondere il canone di cui sopra sulla base del fatturato conseguito nel 1999. Le modalita' attuative del presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro delle finanze (106). L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni puo' disporre in qualsiasi momento accertamenti e verifiche utilizzando gli strumenti di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 7), della legge 31 luglio 1997, n. 249. Decorso un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni provvede alla rideterminazione dei canoni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della citata legge n. 249 del 1997. Ottantadue miliardi di lire annue a decorrere dal 2000 sono destinate alle misure di sostegno previste dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Conseguentemente, all'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: «24 miliardi per l'anno 2000 e 33 miliardi per l'anno 2001» sono soppresse.". Comma 4: Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, come modificato dalla presente legge: "Art. 3. Modalita' per la cessione degli immobili. 1. I beni immobili individuati ai sensi dell'articolo 1 possono essere trasferiti a titolo oneroso alle societa' costituite ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. L'inclusione nei decreti produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile. Con gli stessi decreti sono determinati: a) il prezzo iniziale che le societa' corrispondono a titolo definitivo a fronte del trasferimento dei beni immobili e le modalita' di pagamento dell'eventuale residuo, che puo' anche essere rappresentato da titoli; b) le caratteristiche dell'operazione di cartolarizzazione che le societa' realizzano per finanziare il pagamento del prezzo. All'atto di ogni operazione di cartolarizzazione e' nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale, oltre ai poteri stabiliti in sede di nomina a tutela dell'interesse dei portatori dei titoli, approva le modificazioni delle condizioni dell'operazione; c) l'immissione delle societa' nel possesso dei beni immobili trasferiti; d) la gestione dei beni immobili trasferiti e dei contratti accessori, da regolarsi in via convenzionale con criteri di remunerativita'; e) le modalita' per la valorizzazione e la rivendita dei beni immobili trasferiti (14). 1-bis. Per quanto concerne i beni immobili di enti pubblici soggetti a vigilanza di altro Ministero, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottati di concerto con il Ministro vigilante. Per i beni dello Stato di particolare valore artistico e storico i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottati di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali (15). 2. Fino alla rivendita dei beni immobili trasferiti ai sensi del comma 1 i gestori degli stessi, individuati ai sensi del comma 1, lettera d), sono responsabili a tutti gli effetti ed a proprie spese per gli interventi necessari di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche' per l'adeguamento dei beni alla normativa vigente. 3. E' riconosciuto in favore dei conduttori delle unita' immobiliari ad uso residenziale il diritto di opzione per l'acquisto, in forma individuale e a mezzo di mandato collettivo, al prezzo determinato secondo quanto disposto dai commi 7 e 8. Le modalita' di esercizio dell'opzione sono determinate con i decreti di cui al comma 1. Sono confermate le agevolazioni di cui al comma 8 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104. Le medesime agevolazioni di cui al comma 8 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, sono estese ai conduttori delle unita' ad uso residenziale trasferite alle societa' costituite ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 (16). 3-bis. E' riconosciuto in favore dei conduttori delle unita' immobiliari ad uso diverso da quello residenziale il diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale, al prezzo determinato secondo quanto disposto dal comma 7. Le modalita' di esercizio del diritto di opzione sono determinate con i decreti di cui al comma 1. 4. E' riconosciuto il diritto dei conduttori delle unita' immobiliari ad uso residenziale, con reddito familiare complessivo annuo lordo, determinato con le modalita' previste dall'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, inferiore a 19.000 euro, al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di nove anni, a decorrere dalla prima scadenza del contratto successiva al trasferimento dell'unita' immobiliare alle societa' di cui al comma 1 dell'articolo 2, con applicazione del medesimo canone di locazione in atto alla data di scadenza del contratto. Per le famiglie con componenti ultrasessantacinquenni o con componenti disabili il limite del reddito familiare complessivo lordo, determinato con le modalita' indicate nel periodo precedente, e' pari a 22.000 euro. Nei casi previsti dai primi due periodi del presente comma, qualora l'originario contratto di locazione non sia stato formalmente rinnovato ma ricorrano comunque le condizioni previste dal primo periodo del comma 6, il rinnovo del contratto di locazione per un periodo di nove anni decorre dalla data, successiva al trasferimento dell'unita' immobiliare alle societa' di cui al comma 1 dell'articolo 2, in cui sarebbe scaduto il contratto di locazione se fosse stato rinnovato. Per le unita' immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni o nel cui nucleo familiare siano compresi soggetti conviventi, legati da rapporti di coniugio o di parentela in linea retta, portatori di handicap, accertato ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' consentita l'alienazione della sola nuda proprieta', quando essi abbiano esercitato il diritto di opzione e prelazione di cui al comma 5 con riferimento al solo diritto di usufrutto. 5. E' riconosciuto il diritto di prelazione in favore dei conduttori delle unita' immobiliari ad uso residenziale, delle unita' immobiliari ad uso diverso da quello residenziale nonche' in favore degli affittuari dei terreni, solo per il caso di vendita degli immobili ad un prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione. Il diritto di prelazione eventualmente spettante ai sensi di legge ai conduttori delle singole unita' immobiliari ad uso diverso da quello residenziale puo' essere esercitato unicamente nel caso di vendita frazionata degli immobili. La vendita si considera frazionata esclusivamente nel caso in cui ciascuna unita' immobiliare sia offerta in vendita singolarmente a condizioni specificatamente riferite a tale unita'. Il diritto di prelazione sussiste anche se la vendita frazionata e' successiva ad un acquisto in blocco. I decreti di cui al comma 1 individuano, anche in deroga a quanto previsto dalla vigente normativa, gli adempimenti necessari al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione da parte dei soggetti che ne sono titolari. 6. I diritti dei conduttori e degli affittuari dei terreni sono riconosciuti se essi sono in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori e sempre che non sia stata accertata l'irregolarita' dell'affitto o della locazione. Sono inoltre riconosciuti i diritti dei conduttori delle unita' immobiliari ad uso residenziale purche' essi o gli altri membri conviventi del nucleo familiare non siano proprietari di altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare nel comune di residenza. I diritti di opzione e di prelazione spettano anche ai familiari conviventi, nonche' agli eredi del conduttore con lui conviventi ed ai portieri degli stabili oggetto della vendita, in caso di eliminazione del servizio di portineria. 7. Il prezzo di vendita degli immobili e delle unita' immobiliari e' determinato in ogni caso sulla base delle valutazioni correnti di mercato, prendendo a riferimento i prezzi effettivi di compravendite di immobili e unita' immobiliari aventi caratteristiche analoghe. I terreni e le unita' immobiliari liberi ovvero i terreni e le unita' immobiliari per i quali gli affittuari o i conduttori non hanno esercitato il diritto di opzione per l'acquisto, sono posti in vendita al miglior offerente individuato con procedura competitiva, le cui caratteristiche sono determinate dai decreti di cui al comma 1, fermo restando il diritto di prelazione di cui al comma 5. 7-bis. Ai conduttori delle unita' immobiliari ad uso diverso da quello residenziale, nell'ipotesi di vendita in blocco, spetta il diritto di opzione all'acquisto a mezzo di mandato collettivo, a condizione che questo sia conferito dai conduttori che rappresentino il 100 per cento delle unita' facenti parte del blocco oggetto di vendita. Il prezzo di acquisto e' quello risultante all'esito della procedura competitiva. Le modalita' ed i termini di esercizio del diritto di opzione stabilito dal presente comma sono determinati con i decreti di cui al comma 1. 8. Il prezzo di vendita delle unita' immobiliari ad uso residenziale, escluse quelle di pregio ai sensi del comma 13, offerte in opzione ai conduttori che acquistano in forma individuale e' pari al prezzo di mercato delle stesse unita' immobiliari libere diminuito del 30 per cento. Per i medesimi immobili e' altresi' confermato l'ulteriore abbattimento di prezzo, secondo i coefficienti in vigore, in favore esclusivamente dei conduttori che acquistano a mezzo di mandato collettivo unita' immobiliari ad uso residenziale che rappresentano almeno l'80 per cento delle unita' residenziali complessive dell'immobile, al netto di quelle libere. Per i medesimi immobili e' concesso, in favore dei conduttori che acquistano a mezzo di mandato collettivo e rappresentano almeno il 50 per cento, ma meno dell'80 per cento delle unita' residenziali complessive dell'immobile al netto di quelle libere, un abbattimento del prezzo di cui al primo periodo fino a un massimo dell'8 per cento. Le modalita' di applicazione degli abbattimenti di prezzo sono determinate con i decreti di cui al comma 1. Il prezzo di vendita dei terreni e' pari al prezzo di mercato degli stessi immobili liberi, diminuito del 30 per cento. E' riconosciuto agli affittuari il diritto di opzione per l'acquisto da esercitarsi con le modalita' e nei termini di cui al comma 3 del presente articolo. Agli affittuari coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esercitano il diritto di opzione per l'acquisto, e' concesso l'ulteriore abbattimento di prezzo secondo percentuali analoghe a quelle previste dal presente comma e determinate con i decreti di cui al comma 1. Gli affittuari che esercitano il diritto di opzione possono procedere all'acquisto dei terreni attraverso il regime di aiuto di Stato n. 110/2001, approvato dalla Commissione europea con decisione comunitaria n. SG (2001) D/288933 del 3 giugno 2001. Non si applicano alle operazioni fondiarie attuate attraverso il regime di aiuto di Stato n. 110/2001 le disposizioni previste dall'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e dall'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817. Tali operazioni usufruiscono delle agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprieta' contadina previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 604. 9. La determinazione esatta del prezzo di vendita di ciascun bene immobile e unita' immobiliare, nonche' l'espletamento, ove necessario, delle attivita' inerenti l'accatastamento dei beni immobili trasferiti e la ricostruzione della documentazione ad essi relativa, possono essere affidati all'Agenzia del territorio e a societa' aventi particolare esperienza nel settore immobiliare, individuate con procedura competitiva, le cui caratteristiche sono determinate dai decreti di cui al comma 1. 10. I beni immobili degli enti previdenziali pubblici ricompresi nei programmi straordinari di dismissione di cui all'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, che non sono stati aggiudicati alla data del 31 ottobre 2001, sono alienati con le modalita' di cui al presente decreto. 11. I beni immobili degli enti previdenziali pubblici, diversi da quelli di cui al comma 10 e che non sono stati venduti alla data del 31 ottobre 2001, sono alienati con le modalita' di cui al presente decreto. La disposizione non si applica ai beni immobili ad uso prevalentemente strumentale. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali emana direttive agli enti previdenziali pubblici per l'unificazione dei rispettivi uffici, sedi e sportelli. 12. Il prezzo per il trasferimento dei beni immobili e' corrisposto agli enti previdenziali titolari dei beni medesimi. Le relative disponibilita' sono acquisite al bilancio per essere accreditate su conti di tesoreria vincolati intestati all'ente venditore; sulle giacenze e' riconosciuto un interesse annuo al tasso fissato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. E' abrogato il comma 3 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. La copertura delle riserve tecniche e delle riserve legali degli enti previdenziali pubblici vincolati a costituirle e' realizzata anche utilizzando il corrispettivo di cui al comma 1, lettera a), e i proventi di cui all'articolo 4. Viene estesa all'INPDAI la facolta' di accesso alla Tesoreria centrale dello Stato per anticipazioni relative al fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370, nonche' dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. 13. Con i decreti di cui al comma 1, su proposta dell'Agenzia del territorio, sono individuati gli immobili di pregio. Si considerano comunque di pregio gli immobili situati nei centri storici urbani, ad eccezione di quelli individuati nei decreti di cui al comma 1, su proposta dell'Agenzia del territorio, che si trovano in stato di degrado e per i quali sono necessari interventi di restauro e di risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione edilizia. 14. Sono nulli gli atti di disposizione degli immobili ad uso residenziale non di pregio ai sensi del comma 13 acquistati per effetto dell'esercizio del diritto di opzione e del diritto di prelazione prima che siano trascorsi cinque anni dalla data dell'acquisto. 15. Ai fini della valorizzazione dei beni il Ministero dell'economia e delle finanze convoca una o piu' conferenze di servizi o promuove accordi di programma per sottoporre all'approvazione iniziative per la valorizzazione degli immobili individuati ai sensi dell'articolo 1. Con i decreti di cui al comma 1 sono stabiliti i criteri per l'assegnazione agli enti territoriali interessati dal procedimento di una quota, non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento, del ricavato attribuibile alla rivendita degli immobili valorizzati. 15-bis. Per la valorizzazione di cui al comma 15, l'Agenzia del demanio puo' individuare, d'intesa con gli enti territoriali interessati, una pluralita' di beni immobili pubblici per i quali e' attivato un processo di valorizzazione unico, in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale, che possa costituire, nell'ambito del contesto economico e sociale di riferimento, elemento di stimolo ed attrazione di interventi di sviluppo locale. Per il finanziamento degli studi di fattibilita' dei programmi facenti capo ai programmi unitari di valorizzazione dei beni demaniali per la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali si provvede a valere sul capitolo relativo alle somme da attribuire all'Agenzia del demanio per l'acquisto dei beni immobili, per la manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio immobiliare statale, nonche' per gli interventi sugli immobili confiscati alla criminalita' organizzata. E' elemento prioritario di individuazione, nell'ambito dei predetti programmi unitari, la suscettivita' di valorizzazione dei beni immobili pubblici mediante concessione d'uso o locazione, nonche' l'allocazione di funzioni di interesse sociale, culturale, sportivo, ricreativo, per l'istruzione, la promozione delle attivita' di solidarieta' e per il sostegno alle politiche per i giovani, nonche' per le pari opportunita'. 15-ter. 16. La pubblicazione dei decreti di cui al comma 1 produce gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile in favore della societa' beneficiaria del trasferimento. Si applica la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 1. 17. Il diritto di prelazione, eventualmente spettante a terzi sui beni immobili trasferiti ai sensi del comma 1, non si applica al trasferimento ivi previsto e puo' essere esercitato all'atto della successiva rivendita dei beni da parte delle societa'. I trasferimenti di cui al comma 1 e le successive rivendite non sono soggetti alle autorizzazioni previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ne' a quanto disposto dal comma 113 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente il diritto di prelazione degli enti locali territoriali, e dall'articolo 19 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 1 della legge 2 aprile 2001, n. 136, concernente la proposizione di progetti di valorizzazione e gestione di beni immobili statali. Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali e gli altri soggetti pubblici non possono in alcun caso rendersi acquirenti dei beni immobili di cui al presente decreto. Il divieto previsto nel terzo periodo del presente comma non si applica agli enti pubblici territoriali che intendono acquistare beni immobili ad uso non residenziale per destinarli a finalita' istituzionali degli enti stessi. 17-bis. Il medesimo divieto di cui al terzo periodo del comma 17 non si applica agli enti pubblici territoriali che intendono acquistare unita' immobiliari residenziali poste in vendita ai sensi dell'articolo 3 che risultano libere ovvero per le quali non sia stato esercitato il diritto di opzione da parte dei conduttori che si trovano nelle condizioni di disagio economico di cui al comma 4, ai fini dell'assegnazione delle unita' immobiliari ai predetti soggetti. Ai fini dell'acquisto di immobili di cui al comma 1, le regioni, i comuni e gli altri enti pubblici territoriali possono costituire societa' per azioni, anche con la partecipazione di azionisti privati individuati tramite procedura di evidenza pubblica. 18. Lo Stato e gli altri enti pubblici sono esonerati dalla consegna dei documenti relativi alla proprieta' dei beni e alla regolarita' urbanistica-edilizia e fiscale nonche' dalle dichiarazioni di conformita' catastale previste dall'articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Restano fermi i vincoli gravanti sui beni trasferiti. Con i decreti di cui al comma 1 puo' essere disposta in favore delle societa' beneficiarie del trasferimento la garanzia di un valore minimo dei beni ad esse trasferiti e dei canoni di affitto o locazione. 19. Per la rivendita dei beni immobili ad esse trasferiti, le societa' sono esonerate dalla garanzia per vizi e per evizione e dalla consegna dei documenti relativi alla proprieta' dei beni e alla regolarita' urbanistica-edilizia e fiscale nonche' dalle dichiarazioni di conformita' catastale previste dall'articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La garanzia per vizi e per evizione e' a carico dello Stato ovvero dell'ente pubblico proprietario del bene prima del trasferimento a favore delle societa'. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano alle rivendite da parte delle societa' di tutti i beni immobili trasferiti ai sensi del comma 1. Gli onorari notarili relativi alla vendita dei beni immobiliari di cui al presente articolo sono ridotti alla meta'. La stessa riduzione si applica agli onorari notarili per la stipulazione di mutui collegati agli atti di vendita medesimi, anche fuori dalle ipotesi disciplinate dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. In caso di cessione agli affittuari o ai conduttori detti onorari sono ridotti al 25 per cento. I notai, in occasione degli atti di rivendita, provvederanno a curare le formalita' di trascrizione, di intavolazione e di voltura catastale relative ai provvedimenti e agli atti previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 1 e dai commi 1 e 1-bis del presente articolo se le stesse non siano state gia' eseguite. 19-bis. Nei casi delle operazioni immobiliari di cui al presente articolo, e di quelle di cui all'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, l'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, puo' essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento e non si applica la disposizione di cui al comma 3 del medesimo articolo 6. 20. Le unita' immobiliari definitivamente offerte in opzione entro il 26 settembre 2001 sono vendute, anche successivamente al 31 ottobre 2001, al prezzo e alle altre condizioni indicati nell'offerta. Le unita' immobiliari, escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13, per le quali i conduttori, in assenza della citata offerta in opzione, abbiano manifestato volonta' di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sono vendute al prezzo e alle condizioni determinati in base alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volonta' di acquisto. Per gli acquisti in forma non individuale, l'ulteriore abbattimento di prezzo di cui al secondo periodo del comma 8 e' confermato limitatamente ad acquisti di sole unita' immobiliari optate e purche' le stesse rappresentino almeno l'80 per cento delle unita' residenziali complessive dell'immobile, al netto di quelle libere. 20-bis. Agli immobili del patrimonio abitativo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale oggetto di conferimenti o trasferimenti a uno o piu' fondi comuni di investimento immobiliare di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2014, continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi da 3 a 20 del presente articolo. Al fine di accelerare il processo di dismissione del patrimonio suddetto ai conduttori, il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e' prorogato al 31 dicembre 2013.". Comma 4-ter: Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), come modificato dalla presente legge: "4. In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali ad eccezione delle esenzioni di cui agli articoli 19 e 20 dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il BIE sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione universale di Milano 2015, ratificato con legge 14 gennaio 2013, n. 3, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 1° dicembre 1981, n. 692, e all'articolo 40 della legge 16 giugno 1927, n. 1766. E' altresi' esclusa la soppressione delle esenzioni e delle agevolazioni tributarie riferite agli atti di cui ai commi 1 e 2 aventi ad oggetto immobili pubblici interessati da operazioni di permuta, dalle procedure di cui agli articoli 2, 3, 3-ter e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, all'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, e agli articoli 33 e 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, e all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.". Comma 4-quater: Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), come modificato dalla presente legge: "Art. 11-quinquies. Dismissione di immobili. Nell'ambito delle azioni di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la dismissione di beni immobili pubblici, l'alienazione di tali immobili e' considerata urgente con prioritario riferimento a quelli il cui prezzo di vendita sia determinato secondo criteri e valori di mercato. L'Agenzia del demanio e' autorizzata, con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con le amministrazioni che li hanno in uso, a vendere con le modalita' di cui all'articolo 7 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, i beni immobili ad uso non prevalentemente abitativo appartenenti al patrimonio pubblico, ivi compresi quelli individuati ai sensi dei commi 13, 13-bis e 13-ter dell'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. L'autorizzazione all'operazione puo' ricomprendere anche immobili degli enti territoriali e delle altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in questo caso, ferme restando le previsioni dettate dal presente articolo, gli enti territoriali interessati individuano, con apposita delibera ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, gli immobili che intendono dismettere e le altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 provvedono secondo i rispettivi ordinamenti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183. La delibera conferisce mandato al Ministero dell'economia e delle finanze per l'inserimento nel decreto dirigenziale di cui al secondo periodo del presente comma. E' in ogni caso vietata l'alienazione di immobili di cui al presente comma a societa' la cui struttura non consente l'identificazione delle persone fisiche o delle societa' che ne detengono la proprieta' o il controllo. L'utilizzo di societa' anonime, aventi sede all'estero, nelle operazioni immobiliari di cui al presente comma e' vietato e costituisce causa di nullita' dell'atto di trasferimento. Fermi restando i controlli gia' previsti dalla vigente normativa antimafia, sono esclusi dalla trattativa privata i soggetti che siano stati condannati, con sentenza irrevocabile, per reati fiscali o tributari.". Comma 4-quinquies: Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133 (Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, come modificato dalla presente legge: "Art. 3. Disposizioni in materia di immobili pubblici 1. Ai fini della valorizzazione degli immobili pubblici, in relazione ai processi di dismissione finalizzati ad obiettivi di finanza pubblica, anche allo scopo di prevenire nuove urbanizzazioni e di ridurre il consumo di suolo, le disposizioni di cui al sesto comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 si applicano anche alle alienazioni di immobili di cui all'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge 2 dicembre 2005, n. 248; per esse la domanda di sanatoria di cui al citato sesto comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 puo' essere presentata entro un anno dall'atto di trasferimento dell'immobile. 2. Al comma 1, dell'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo periodo, dopo le parole «i beni immobili ad uso non», e' inserita la seguente: «prevalentemente»; b) dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: «L'autorizzazione all'operazione puo' ricomprendere anche immobili degli enti territoriali; in questo caso, ferme restando le previsioni dettate dal presente articolo, gli enti territoriali interessati individuano, con apposita delibera ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, gli immobili che intendono dismettere. La delibera conferisce mandato al Ministero dell'economia e delle finanze per l'inserimento nel decreto dirigenziale di cui al secondo periodo del presente comma. E' in ogni caso vietata l'alienazione di immobili di cui al presente comma a societa' la cui struttura non consente l'identificazione delle persone fisiche o delle societa' che ne detengono la proprieta' o il controllo. L'utilizzo di societa' anonime, aventi sede all'estero, nelle operazioni immobiliari di cui al presente comma e' vietato e costituisce causa di nullita' dell'atto di trasferimento. Fermi restando i controlli gia' previsti dalla vigente normativa antimafia, sono esclusi dalla trattativa privata i soggetti che siano stati condannati, con sentenza irrevocabile, per reati fiscali o tributari.». 2-bis. Dopo l'articolo 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' inserito il seguente: «Art. 33-ter. (Disposizioni sulla gestione dei fondi). - 1. I fondi di cui all'articolo 33, commi 1, 8-bis, 8-ter e 8-quater, e quelli di cui all'articolo 33-bis, gestiti in forma separata e autonoma dall'amministrazione della societa' di cui all'articolo 33, comma 1, operano sul mercato in regime di libera concorrenza.». 2-ter. All'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al primo periodo del comma 1 e' adottato entro e non oltre il 30 aprile 2014.». 2-quater. [Abrogato]. 2-quinquies. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, all'individuazione, nell'ambito dei beni immobili di proprieta' dello Stato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, anche valutando le segnalazioni provenienti da regioni, enti locali e associazioni portatrici di interessi diffusi, dei beni di rilevante interesse ambientale in ordine ai quali ritenga prioritario mantenere la proprieta' dello Stato ed avviare procedimenti rivolti all'istituzione di aree naturali protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, o all'integrazione territoriale di aree naturali protette gia' istituite. In assenza della predetta individuazione, all'Agenzia del demanio e' in ogni caso consentito procedere alla dismissione o al conferimento dei beni da essa individuati, salvo parere contrario del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da rendere entro trenta giorni dalla richiesta. 2-sexies. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, comunica all'Agenzia del demanio l'avvio dei procedimenti di cui al comma 2-quinquies. Entro e non oltre due mesi dal ricevimento della suddetta comunicazione l'Agenzia del demanio procede conseguentemente alla sospensione di eventuali procedure di dismissione o conferimento a societa' di gestione dei beni da sottoporre a tutela, gia' avviate ai sensi degli articoli 2,3,3-ter e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dell'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e degli articoli 33 e 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. In assenza della predetta comunicazione, all'Agenzia del demanio e' in ogni caso consentito procedere alla dismissione o al conferimento dei beni da essa individuati, salvo parere contrario del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da rendere entro trenta giorni dalla richiesta. 2-septies. Le norme di cui ai commi 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies, in relazione ai processi di dismissione finalizzati ad obiettivi di finanza pubblica, non devono comunque determinare una riduzione dell'introito complessivo connesso ai suddetti processi di dismissione.". |
| Art. 21 Misure per l'incentivazione degli investimenti in abitazioni in locazione
(( 1. Per l'acquisto, effettuato dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unita' immobiliari a destinazione residenziale, di nuova costruzione, invendute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) e c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e' riconosciuta all'acquirente, persona fisica non esercente attivita' commerciale, una deduzione dal reddito complessivo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di compravendita, nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro, nonche' degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l'acquisto delle unita' immobiliari medesime. )) 2. La deduzione di cui al comma 1 spetta, nella medesima misura e nel medesimo limite massimo complessivo, anche per le spese sostenute dal contribuente persona fisica non esercente attivita' commerciale per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d'appalto, per la costruzione di un'unita' immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili gia' possedute dal contribuente stesso prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono gia' riconosciuti diritti edificatori. Ai fini della deduzione le predette spese di costruzione sono attestate dall'impresa che esegue i lavori. 3. Fermo restando il limite massimo complessivo di 300.000 euro, la deduzione spetta anche per l'acquisto o realizzazione di ulteriori unita' immobiliari da destinare alla locazione. 4. La deduzione, spetta a condizione che: (( a) l'unita' immobiliare acquistata sia destinata, entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni e purche' tale periodo abbia carattere continuativo; il diritto alla deduzione, tuttavia, non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso del suddetto periodo e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data della suddetta risoluzione del precedente contratto; )) b) l'unita' immobiliare medesima sia a destinazione residenziale, e non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; c) l'unita' immobiliare non sia ubicata nelle zone omogenee classificate E, ai sensi del (( decreto del Ministro dei lavori pubblici )) 2 aprile 1968, n. 1444; d) l'unita' immobiliare consegua prestazioni energetiche certificate in classe A o B, ai sensi dell'allegato 4 delle Linee Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui al G (( decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2009, )) ovvero ai sensi della normativa regionale, laddove vigente; (( e) il canone di locazione non sia superiore a quello indicato nella convenzione di cui all' articolo 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero non sia superiore al minore importo tra il canone definito ai sensi dell' articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e quello stabilito ai sensi dell'articolo 3, comma 114, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; )) f) non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario. (( 4-bis. Le persone fisiche non esercenti attivita' commerciale possono cedere in usufrutto, anche contestualmente all'atto di acquisto e anche prima della scadenza del periodo minimo di locazione di otto anni, le unita' immobiliari acquistate con le agevolazioni fiscali di cui al presente articolo, a soggetti giuridici pubblici o privati operanti da almeno dieci anni nel settore dell'alloggio sociale, come definito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, a condizione che venga mantenuto il vincolo alla locazione alle medesime condizioni stabilite dal comma 4, lettera e), e che il corrispettivo di usufrutto, calcolato su base annua, non sia superiore all'importo dei canoni di locazione calcolati con le modalita' stabilite dal medesimo comma 4, lettera e). )) 5. La deduzione e' ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione e non e' cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese. 6. Le ulteriori modalita' attuative del presente articolo sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze. 7. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10,1 milioni di euro per l'anno 2015, a 19,2 milioni di euro per l'anno 2016, a 31,6 milioni di euro per l'anno 2017, a 47,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 45,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 43,0 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, a 43,6 milioni di euro per l'anno 2022, a 24,9 milioni di euro per l'anno 2023, a 13,9 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,9 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede, rispettivamente: a) quanto a 10,1 milioni di euro per l'anno 2015, a 19,2 milioni di euro per l'anno 2016, a 1,6 milioni di euro per l'anno 2017, a 27,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 45,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 43,0 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, a 43,6 milioni di euro per l'anno 2022, a 24,9 milioni di euro per l'anno 2023, e a 13,9 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,9 milioni per l'anno 2025 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica; b) quanto a 30 milioni di euro (( per l'anno )) 2017 e quanto a 20 milioni per l'anno 2018, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, e successive modificazioni.». Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'art. 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380: "Art. 3. (Definizioni degli interventi edilizi) 1. Ai fini del presente testo unico si intendono per: (OMISSIS). c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalita' mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonche' quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purche' sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente; (OMISSIS)". Il decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e' pubblicato in G.U. 16 aprile 1968, n. 97. L'allegato 4 delle Linee Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009 e' pubblicato nella G.U. 10 luglio 2009, n. 158. Si riporta il testo dell'art. 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380: "Art. 18. (Convenzione-tipo) 1. Ai fini del rilascio del permesso di costruire relativo agli interventi di edilizia abitativa di cui all'articolo 17, comma 1, la regione approva una convenzione-tipo, con la quale sono stabiliti i criteri nonche' i parametri, definiti con meccanismi tabellari per classi di comuni, ai quali debbono uniformarsi le convenzioni comunali nonche' gli atti di obbligo in ordine essenzialmente a: a) l'indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi; b) la determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla base del costo delle aree, cosi' come definito dal comma successivo, della costruzione e delle opere di urbanizzazione, nonche' delle spese generali, comprese quelle per la progettazione e degli oneri di preammortamento e di finanziamento; c) la determinazione dei canoni di locazione in percentuale del valore desunto dai prezzi fissati per la cessione degli alloggi; d) la durata di validita' della convenzione non superiore a 30 e non inferiore a 20 anni. 2. La regione stabilisce criteri e parametri per la determinazione del costo delle aree, in misura tale che la sua incidenza non superi il 20 per cento del costo di costruzione come definito ai sensi dell'articolo 16. 3. Il titolare del permesso puo' chiedere che il costo delle aree, ai fini della convenzione, sia determinato in misura pari al valore definito in occasione di trasferimenti di proprieta' avvenuti nel quinquennio anteriore alla data della convenzione. 4. I prezzi di cessione ed i canoni di locazione determinati nelle convenzioni ai sensi del primo comma sono suscettibili di periodiche variazioni, con frequenza non inferiore al biennio, in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la stipula delle convenzioni medesime. 5. Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione e' nulla per la parte eccedente.". Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431: "Art. 2. (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) 1. Le parti possono stipulare contratti di locazione di durata non inferiore a quattro anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di quattro anni, fatti salvi i casi in cui il locatore intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalita' di cui al medesimo articolo 3. Alla seconda scadenza del contratto, ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. La parte interpellata deve rispondere a mezzo lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui al secondo periodo. In mancanza di risposta o di accordo il contratto si intendera' scaduto alla data di cessazione della locazione. In mancanza della comunicazione di cui al secondo periodo il contratto e' rinnovato tacitamente alle medesime condizioni. 2. Per i contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 1, i contraenti possono avvalersi dell'assistenza delle organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori. 3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, le parti possono stipulare contratti di locazione, definendo il valore del canone, la durata del contratto, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, nel rispetto comunque di quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. Al fine di promuovere i predetti accordi, i comuni, anche in forma associata, provvedono a convocare le predette organizzazioni entro sessanta giorni dalla emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4. I medesimi accordi sono depositati, a cura delle organizzazioni firmatarie, presso ogni comune dell'area territoriale interessata. 4. Per favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3, i comuni possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) piu' favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi. I comuni che adottano tali delibere possono derogare al limite minimo stabilito, ai fini della determinazione delle aliquote, dalla normativa vigente al momento in cui le delibere stesse sono assunte. I comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, per la stessa finalita' di cui al primo periodo possono derogare al limite massimo stabilito dalla normativa vigente in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni. 5. I contratti di locazione stipulati ai sensi del comma 3 non possono avere durata inferiore ai tre anni, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5. Alla prima scadenza del contratto, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto e' prorogato di diritto per due anni fatta salva la facolta' di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalita' di cui al medesimo articolo 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione il contratto e' rinnovato tacitamente alle medesime condizioni. 6. I contratti di locazione stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge che si rinnovino tacitamente sono disciplinati dal comma 1 del presente articolo.". La legge 24 dicembre 2003, n. 350 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) e' pubblicata nella G.U. 27 dicembre 2003, n. 299. Il decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 e' pubblicato nella G.U. 24 giugno 2008, n.146 Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica: "Art. 10. (Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi) (OMISSIS). 5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1". Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, recante Disposizioni urgenti per gli addetti ai settori del trasporto pubblico locale e dell'autotrasporto, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, e successive modificazioni: "Art. 2. (Oneri indiretti in materia di autotrasporto) (OMISSIS). 3. Per l'anno 1998 e' assegnato al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori l'importo di lire 140 miliardi, da utilizzare entro il 31 dicembre 1999, per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse. Entro il 31 dicembre 1999 il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione del presente comma. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, emana con apposita direttiva norme per dare attuazione ad un sistema di riduzione compensata di pedaggi autostradali e per interventi di protezione ambientale, al fine di consentire l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo tenendo conto dei criteri definiti con precedenti interventi legislativi in materia. (OMISSIS)". |
| Art. 22 (( Conto termico
1. Al fine di agevolare l'accesso di imprese, famiglie e soggetti pubblici ai contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica, l'aggiornamento del sistema di incentivi di cui al comma 154 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' definito con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 dicembre 2014, secondo criteri di semplificazione procedurale, con possibilita' di utilizzo di modulistica predeterminata e accessibilita' per via telematica, e perseguendo obiettivi di diversificazione e innovazione tecnologica e consentendo a soggetti di edilizia popolare e a cooperative di abitanti l'accesso anche alle categorie di incentivi della pubblica amministrazione, in grado di favorire il massimo accesso alle risorse gia' definite ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. 2. Entro il 31 dicembre 2015 il Ministero dello sviluppo economico effettua, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il monitoraggio dell'applicazione del sistema di incentivi aggiornato di cui al comma 1 e, se del caso, adotta entro i successivi sessanta giorni un decreto correttivo, in grado di dare la massima efficacia al sistema, riferendone alle competenti Commissioni parlamentari. 2-bis. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 2-ter. All'articolo 9, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, le parole: «secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 834» sono sostituite dalle seguenti: «secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti». )) Riferimenti normativi
Si riporta il testo del comma 154 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014). Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2013, n. 302, S.O. 154. Il termine di decadenza previsto dall'articolo 4, comma 8, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, e' prorogato di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per gli impianti, gia' iscritti in base a tale provvedimento nei relativi registri aperti presso il Gestore dei servizi energetici Spa (GSE), da realizzare in zone che, nel corso degli anni 2012 e 2013, sono state per qualsiasi motivo riconosciute colpite da eventi calamitosi con provvedimenti normativi o amministrativi. La proroga e' concessa anche nel caso in cui a ricadere nelle zone colpite dalle calamita' sono le opere connesse agli impianti suindicati. Entro il 30 giugno 2014, e' aggiornato il sistema di incentivi di cui all'articolo 28, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, secondo criteri di diversificazione e innovazione tecnologica e di coerenza con gli obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione previsti dalla direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012. Si riporta il testo dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 marzo 2011, n. 71, S.O.: "Art. 28. Contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni 1. Gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni, realizzati in data successiva al 31 dicembre 2011, sono incentivati sulla base dei seguenti criteri generali: a) l'incentivo ha lo scopo di assicurare una equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio ed e' commisurato alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili, ovvero ai risparmi energetici generati dagli interventi; b) il periodo di diritto all'incentivo non puo' essere superiore a dieci anni e decorre dalla data di conclusione dell'intervento; c) l'incentivo resta costante per tutto il periodo di diritto e puo' tener conto del valore economico dell'energia prodotta o risparmiata; d) l'incentivo puo' essere assegnato esclusivamente agli interventi che non accedono ad altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse; e) gli incentivi sono assegnati tramite contratti di diritto privato fra il GSE e il soggetto responsabile dell'impianto, sulla base di un contratto-tipo definito dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti di cui al comma 2. 2. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per i profili di competenza, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa con Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono fissate le modalita' per l'attuazione di quanto disposto al presente articolo e per l'avvio dei nuovi meccanismi di incentivazione. I decreti stabiliscono, inoltre: a) i valori degli incentivi, sulla base dei criteri di cui al comma 1, in relazione a ciascun intervento, tenendo conto dell'effetto scala; b) i requisiti tecnici minimi dei componenti, degli impianti e degli interventi; c) i contingenti incentivabili per ciascuna applicazione, con strumenti idonei alla salvaguardia delle iniziative avviate; d) gli eventuali obblighi di monitoraggio a carico del soggetto beneficiario; e) le modalita' con le quali il GSE provvede ad erogare gli incentivi; f) le condizioni di cumulabilita' con altri incentivi pubblici, fermo restando quanto stabilito dal comma 1, lettera d); g) le modalita' di aggiornamento degli incentivi, nel rispetto dei seguenti criteri: i. la revisione e' effettuata, per la prima volta, decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al presente comma e, successivamente, ogni tre anni; ii. i nuovi valori si applicano agli interventi realizzati decorso un anno dalla data di entrata in vigore del decreto di determinazione dei nuovi valori. (23) 3. I decreti di cui al comma 2 sono adottati entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. 4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas definisce le modalita' con le quali le risorse per l'erogazione degli incentivi di cui al presente articolo trovano copertura a valere sul gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale. 5. I commi 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo del comma 2, lettera f), del presente articolo. Fino al termine di cui al periodo precedente, gli strumenti di incentivazione di cui al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 115 del 2008 possono essere cumulati anche con fondi di garanzia, fondi di rotazione e contributi in conto interesse. 6. L'articolo 9 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e' abrogato.". Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 recante Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 luglio 2014, n. 165. : "Art. 9. Misurazione e fatturazione dei consumi energetici 1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6-quater dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e da altri provvedimenti normativi e di regolazione gia' adottati in materia, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, previa definizione di criteri concernenti la fattibilita' tecnica ed economica, anche in relazione ai risparmi energetici potenziali, individua le modalita' con cui gli esercenti l'attivita' di misura: a) forniscono ai clienti finali di energia elettrica e gas naturale, teleriscaldamento, teleraffreddamento ed acqua calda per uso domestico contatori individuali che riflettono con precisione il consumo effettivo e forniscono informazioni sul tempo effettivo di utilizzo dell'energia; b) forniscono ai clienti finali di energia elettrica e gas naturale, teleriscaldamento, teleraffreddamento ed acqua calda per uso domestico contatori individuali di cui alla lettera a), in sostituzione di quelli esistenti anche in occasione di nuovi allacci in nuovi edifici o a seguito di importanti ristrutturazioni, come previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni. 2. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per quanto riguarda il settore elettrico e del gas naturale e entro ventiquattro mesi dalla medesima data per quanto riguarda il settore del teleriscaldamento, teleraffrescamento e i consumi di acqua calda per uso domestico. 3. Fatto salvo quanto gia' previsto dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e nella prospettiva di un progressivo miglioramento delle prestazioni dei sistemi di misurazione intelligenti e dei contatori intelligenti, introdotti conformemente alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, al fine di renderli sempre piu' aderenti alle esigenze del cliente finale, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con uno o piu' provvedimenti da adottare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto dello standard internazionale IEC 62056 e della raccomandazione della Commissione europea 2012/148/UE, predispone le specifiche abilitanti dei sistemi di misurazione intelligenti, a cui le imprese distributrici in qualita' di esercenti l'attivita' di misura sono tenuti ad uniformarsi, affinche': a) i sistemi di misurazione intelligenti forniscano ai clienti finali informazioni sul tempo effettivo di utilizzo e gli obiettivi di efficienza energetica e i benefici per i consumatori finali siano pienamente considerati nella definizione delle funzionalita' minime dei contatori e degli obblighi imposti agli operatori di mercato; b) sia garantita la sicurezza dei contatori, la sicurezza nella comunicazione dei dati e la riservatezza dei dati misurati al momento della loro raccolta, conservazione, elaborazione e comunicazione, in conformita' alla normativa vigente in materia di protezione dei dati. Ferme restando le responsabilita' degli esercenti dell'attivita' di misura previste dalla normativa vigente, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico assicura il trattamento dei dati storici di proprieta' del cliente finale attraverso apposite strutture indipendenti rispetto agli operatori di mercato, ai distributori e ad ogni altro soggetto, anche cliente finale, con interessi specifici nel settore energetico o in potenziale conflitto di interessi, anche attraverso i propri azionisti, secondo criteri di efficienza e semplificazione; c) nel caso dell'energia elettrica e su richiesta del cliente finale, i contatori siano in grado di tenere conto anche dell'energia elettrica immessa nella rete direttamente dal cliente finale; d) nel caso in cui il cliente finale lo richieda, i dati del contatore relativi all'immissione e al prelievo di energia elettrica siano messi a sua disposizione o, su sua richiesta formale, a disposizione di un soggetto terzo univocamente designato che agisce a suo nome, in un formato facilmente comprensibile che possa essere utilizzato per confrontare offerte comparabili; e) siano adeguatamente considerate le funzionalita' necessarie ai fini di quanto previsto all'articolo 11. 4. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede affinche' gli esercenti l'attivita' di misura dell'energia elettrica e del gas naturale assicurino che, sin dal momento dell'installazione dei contatori, i clienti finali ottengano informazioni adeguate con riferimento alla lettura dei dati ed al monitoraggio del consumo energetico. 5. Per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi di ciascun centro di consumo individuale: a) qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda per un edificio siano effettuati da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralita' di edifici, e' obbligatoria entro il 31 dicembre 2016 l'installazione da parte delle imprese di fornitura del servizio di un contatore di fornitura di calore in corrispondenza dello scambiatore di calore collegato alla rete o del punto di fornitura; b) nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralita' di edifici, e' obbligatoria l'installazione entro il 31 dicembre 2016 da parte delle imprese di fornitura del servizio di contatori individuali per misurare l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unita' immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. L'efficienza in termini di costi puo' essere valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. Eventuali casi di impossibilita' tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato; c) nei casi in cui l'uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, per la misura del riscaldamento si ricorre all'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun radiatore posto all'interno delle unita' immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali, secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti, con esclusione di quelli situati negli spazi comuni degli edifici, salvo che l'installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. In tali casi sono presi in considerazione metodi alternativi efficienti in termini di costi per la misurazione del consumo di calore. Il cliente finale puo' affidare la gestione del servizio di termoregolazione e contabilizzazione del calore ad altro operatore diverso dall'impresa di fornitura, secondo modalita' stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ferma restando la necessita' di garantire la continuita' nella misurazione del dato; d) quando i condomini sono alimentati dal teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento degli appartamenti e delle aree comuni, qualora le scale e i corridoi siano dotati di radiatori, e all'uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l'importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell'impianto, secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 10200 e successivi aggiornamenti. E' fatta salva la possibilita', per la prima stagione termica successiva all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprieta'. 6. Fatti salvi i provvedimenti normativi e di regolazione gia' adottati in materia, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con uno o piu' provvedimenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua le modalita' con cui, se tecnicamente possibile ed economicamente giustificato: a) le imprese di distribuzione ovvero le societa' di vendita di energia elettrica e di gas naturale al dettaglio provvedono, affinche', entro il 31 dicembre 2014, le informazioni sulle fatture emesse siano precise e fondate sul consumo effettivo di energia, secondo le seguenti modalita': 1) per consentire al cliente finale di regolare il proprio consumo di energia, la fatturazione deve avvenire sulla base del consumo effettivo almeno con cadenza annuale; 2) le informazioni sulla fatturazione devono essere rese disponibili almeno ogni bimestre; 3) l'obbligo di cui al numero 2) puo' essere soddisfatto anche con un sistema di autolettura periodica da parte dei clienti finali, in base al quale questi ultimi comunicano i dati dei propri consumi direttamente al fornitore di energia, esclusivamente nei casi in cui siano installati contatori non abilitati alla trasmissione dei dati per via telematica; 4) fermo restando quanto previsto al numero 1), la fatturazione si basa sul consumo stimato o un importo forfettario unicamente qualora il cliente finale non abbia comunicato la lettura del proprio contatore per un determinato periodo di fatturazione; 5) l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico puo' esentare dai requisiti di cui ai numeri 1) e 2) il gas utilizzato solo ai fini di cottura. b) le imprese di distribuzione ovvero le societa' di vendita di energia elettrica e di gas naturale al dettaglio, nel caso in cui siano installati contatori, conformemente alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, provvedono affinche' i clienti finali abbiano la possibilita' di accedere agevolmente a informazioni complementari sui consumi storici che consentano loro di effettuare controlli autonomi dettagliati. Le informazioni complementari sui consumi storici comprendono almeno: 1) dati cumulativi relativi ad almeno i tre anni precedenti o al periodo trascorso dall'inizio del contratto di fornitura, se inferiore. I dati devono corrispondere agli intervalli per i quali sono state fornite informazioni sulla fatturazione; 2) dati dettagliati corrispondenti al tempo di utilizzazione per ciascun giorno, mese e anno. Tali dati sono resi disponibili al cliente finale via internet o mediante l'interfaccia del contatore per un periodo che include almeno i 24 mesi precedenti o per il periodo trascorso dall'inizio del contratto di fornitura, se inferiore. 7. Fatti salvi i provvedimenti normativi e di regolazione gia' adottati in materia, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con uno o piu' provvedimenti da adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua le modalita' con cui le societa' di vendita di energia al dettaglio, indipendentemente dal fatto che i contatori intelligenti di cui alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE siano installati o meno, provvedono affinche': a) nella misura in cui sono disponibili, le informazioni relative alla fatturazione energetica e ai consumi storici dei clienti finali siano rese disponibili, su richiesta formale del cliente finale, a un fornitore di servizi energetici designato dal cliente finale stesso; b) ai clienti finali sia offerta l'opzione di ricevere informazioni sulla fatturazione e bollette in via elettronica e sia fornita, su richiesta, una spiegazione chiara e comprensibile sul modo in cui la loro fattura e' stata compilata, soprattutto qualora le fatture non siano basate sul consumo effettivo; c) insieme alla fattura siano rese disponibili ai clienti finali le seguenti informazioni minime per presentare un resoconto globale dei costi energetici attuali: 1) prezzi correnti effettivi e consumo energetico effettivo; 2) confronti tra il consumo attuale di energia del cliente finale e il consumo nello stesso periodo dell'anno precedente, preferibilmente sotto forma di grafico; 3) informazioni sui punti di contatto per le organizzazioni dei consumatori, le agenzie per l'energia o organismi analoghi, compresi i siti internet da cui si possono ottenere informazioni sulle misure di miglioramento dell'efficienza energetica disponibili, profili comparativi di utenza finale ovvero specifiche tecniche obiettive per le apparecchiature che utilizzano energia; d) su richiesta del cliente finale, siano fornite, nelle fatture, informazioni aggiuntive, distinte dalla richieste di pagamento, per consentire la valutazione globale dei consumi energetici e vengano offerte soluzioni flessibili per i pagamenti effettivi; e) le informazioni e le stime dei costi energetici siano fornite ai consumatori, su richiesta, tempestivamente e in un formato facilmente comprensibile che consenta ai consumatori di confrontare offerte comparabili. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico valuta le modalita' piu' opportune per garantire che i clienti finali accedano a confronti tra i propri consumi e quelli di un cliente finale medio o di riferimento della stessa categoria d'utenza. 8. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico assicura che non siano applicati specifici corrispettivi ai clienti finali per la ricezione delle fatture, delle informazioni sulla fatturazione e per l'accesso ai dati relativi ai loro consumi. Nello svolgimento dei compiti ad essa assegnati dal presente articolo, al fine di evitare duplicazioni di attivita' e di costi, la stessa Autorita' si avvale ove necessario del Sistema Informativo Integrato (SII) di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, in legge 13 agosto 2010, n. 129, e della banca dati degli incentivi di cui all'articolo 15-bis del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2013, n. 90.". |
| (( Art. 22-bis
Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricita' prodotta da impianti fotovoltaici
1. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 dell'articolo 26 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non si applicano agli impianti i cui soggetti responsabili erano, alla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione, enti locali o scuole. )) Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'art. 26 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116: "Art. 26 (Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricita' prodotta da impianti fotovoltaici) (OMISSIS). 3. A decorrere dal 1° gennaio 2015, la tariffa incentivante per l'energia prodotta dagli impianti di potenza nominale superiore a 200 kW e' rimodulata, a scelta dell'operatore, sulla base di una delle seguenti opzioni da comunicare al GSE entro il 30 novembre 2014: a) la tariffa e' erogata per un periodo di 24 anni, decorrente dall'entrata in esercizio degli impianti, ed e' conseguentemente ricalcolata secondo la percentuale di riduzione indicata nella tabella di cui all'allegato 2 al presente decreto; b) fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa e' rimodulata prevedendo un primo periodo di fruizione di un incentivo ridotto rispetto all'attuale e un secondo periodo di fruizione di un incentivo incrementato in ugual misura. Le percentuali di rimodulazione sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da emanare entro il 1° ottobre 2014 in modo da consentire, nel caso di adesione di tutti gli aventi titolo all'opzione, un risparmio di almeno 600 milioni di euro all'anno per il periodo 2015-2019, rispetto all'erogazione prevista con le tariffe vigenti; (97) c) fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa e' ridotta di una quota percentuale dell'incentivo riconosciuto alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la durata residua del periodo di incentivazione, secondo le seguenti quantita': 1) 6 per cento per gli impianti aventi potenza nominale superiore a 200 kW e fino alla potenza nominale di 500 kW; 2) 7 per cento per gli impianti aventi potenza nominale superiore a 500 kW e fino alla potenza nominale di 900 kW; 3) 8 per cento per gli impianti aventi potenza nominale superiore a 900 kW. In assenza di comunicazione da parte dell'operatore il GSE applica l'opzione di cui alla lettera c). 4. Per le tariffe onnicomprensive erogate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011, e del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, le riduzioni di cui all'allegato 2 al presente decreto si applicano alla sola componente incentivante, calcolata secondo le modalita' di cui all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, del medesimo decreto 5 luglio 2012. 5. Il beneficiario della tariffa incentivante di cui ai commi 3 e 4 puo' accedere a finanziamenti bancari per un importo massimo pari alla differenza tra l'incentivo gia' spettante al 31 dicembre 2014 e l'incentivo rimodulato ai sensi dei commi 3 e 4. Tali finanziamenti possono beneficiare, cumulativamente o alternativamente, sulla base di apposite convenzioni con il sistema bancario, di provvista dedicata o di garanzia concessa dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. (Cdp) a valere sui fondi di cui al comma 7, lettera a), dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. L'esposizione di Cdp e' garantita dallo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 47, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo criteri e modalita' stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. 6. Le regioni e gli enti locali adeguano, ciascuno per la parte di competenza e ove necessario, alla durata dell'incentivo come rimodulata ai sensi del comma 3, lettera a), la validita' temporale dei permessi rilasciati, comunque denominati, per la costruzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici ricadenti nel campo di applicazione del presente articolo." |
| Art. 23 Disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili
1. I contratti, diversi dalla locazione finanziaria, che prevedono l'immediata concessione del godimento di un immobile, con diritto per il conduttore di acquistarlo entro un termine determinato imputando al corrispettivo del trasferimento la parte di canone indicata nel contratto, sono trascritti ai sensi dell' articolo 2645-bis codice civile. La trascrizione produce anche i medesimi effetti di quella di cui all' articolo 2643, comma primo, numero 8) del codice civile. (( 1-bis. Le parti definiscono in sede contrattuale la quota dei canoni imputata al corrispettivo che il concedente deve restituire in caso di mancato esercizio del diritto di acquistare la proprieta' dell'immobile entro il termine stabilito. )) 2. Il contratto si risolve in caso di mancato pagamento, anche non consecutivo, di un numero minimo di canoni, determinato dalle parti, non inferiore ad un ventesimo del loro numero complessivo. 3. Ai contratti di cui al comma 1 si applicano gli articoli 2668, quarto comma, 2775-bis e 2825-bis del codice civile. Il termine triennale previsto dal comma terzo dell'articolo 2645-bis del codice civile e' elevato a tutta la durata del contratto e comunque ad un periodo non superiore a dieci anni. Si applicano altresi' le disposizioni degli articoli da 1002 a 1007 nonche' degli articoli 1012 e 1013 del codice civile, in quanto compatibili. In caso di inadempimento si applica l'articolo 2932 del codice civile. 4. Se il contratto di cui al comma 1 ha per oggetto un'abitazione, il divieto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, opera fin dalla concessione del godimento. 5. In caso di risoluzione per inadempimento del concedente, lo stesso deve restituire la parte dei canoni imputata al corrispettivo, maggiorata degli interessi legali. In caso di risoluzione per inadempimento del conduttore, il concedente ha diritto alla restituzione dell'immobile ed acquisisce interamente i canoni a titolo di indennita', se non e' stato diversamente convenuto nel contratto. 6. In caso di fallimento del concedente il contratto prosegue, fatta salva l'applicazione dell'articolo 67, (( terzo comma )), lettera c), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. In caso di fallimento del conduttore, si applica l'articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni; se il curatore si scioglie dal contratto, si applicano le disposizioni di cui al comma 5. 7. Dopo l'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, e' aggiunto il seguente: «5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti di locazione con clausola di trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue le parti e di vendita con riserva di proprieta', stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.». 8. L'efficacia della disposizione di cui al comma 7 e' subordinata al positivo perfezionamento (( del procedimento )) di autorizzazione della Commissione Europea di cui all'articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), di cui e' data comunicazione nella gazzetta ufficiale. Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 2645-bis del codice civile: "Articolo 2645-bis (Trascrizione di contratti preliminari) 1. I contratti preliminari aventi ad oggetto la conclusione di taluno dei contratti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo 2643, anche se sottoposti a condizione o relativi a edifici da costruire o in corso di costruzione, devono essere trascritti se risultano da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. 2. La trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione dei contratti preliminari di cui al comma 1, ovvero della sentenza che accoglie la domanda diretta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dei contratti preliminari predetti, prevale sulle trascrizioni ed iscrizioni eseguite contro il promittente alienante dopo la trascrizione del contratto preliminare. 3. Gli effetti della trascrizione del contratto preliminare cessano e si considerano come mai prodotti se entro un anno dalla data convenuta tra le parti per la conclusione del contratto definitivo, e in ogni caso entro tre anni dalla trascrizione predetta, non sia eseguita la trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione del contratto preliminare o della domanda giudiziale di cui all'articolo 2652, primo comma, numero 2). 4. I contratti preliminari aventi ad oggetto porzioni di edifici da costruire o in corso di costruzione devono indicare, per essere trascritti, la superficie utile della porzione di edificio e la quota del diritto spettante al promissario acquirente relativa all'intero costruendo edificio espressa in millesimi. 5. Nel caso previsto nel comma 4 la trascrizione e' eseguita con riferimento al bene immobile per la quota determinata secondo le modalita' di cui al comma stesso. Non appena l'edificio viene ad esistenza gli effetti della trascrizione si producono rispetto alle porzioni materiali corrispondenti alle quote di proprieta' predeterminate nonche' alle relative parti comuni. L'eventuale differenza di superficie o di quota contenuta nei limiti di un ventesimo rispetto a quelle indicate nel contratto preliminare non produce effetti. 6. Ai fini delle disposizioni di cui al comma 5, si intende esistente l'edificio nel quale sia stato eseguito il rustico, comprensivo delle mura perimetrali delle singole unita', e sia stata completata la copertura.". Si riporta il testo dell'articolo 2643, comma 1, numero 8), del codice civile: "Articolo 2643 (Atti soggetti a trascrizione) 1. Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione: (Omissis) 8) i contratti di locazione di beni immobili che hanno durata superiore a nove anni; (Omissis)". Si riporta il testo dell'articolo 2668, comma 4, del codice civile: "Articolo 2668 (Cancellazione della trascrizione) (Omissis) 4. Si deve cancellare la trascrizione dei contratti preliminari quando la cancellazione e' debitamente consentita dalle parti interessate ovvero e' ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato.". Si riporta il testo dell'articolo 2775-bis del codice civile: "Articolo 2775-bis (Credito per mancata esecuzione di contratti preliminari) 1. Nel caso di mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis, i crediti del promissario acquirente che ne conseguono hanno privilegio speciale sul bene immobile oggetto del contratto preliminare, sempre che gli effetti della trascrizione non siano cessati al momento della risoluzione del contratto risultante da atto avente data certa, ovvero al momento della domanda giudiziale di risoluzione del contratto o di condanna al pagamento, ovvero al momento della trascrizione del pignoramento o al momento dell'intervento nell'esecuzione promossa da terzi. 2. Il privilegio non e' opponibile ai creditori garantiti da ipoteca relativa a mutui erogati al promissario acquirente per l'acquisto del bene immobile nonche' ai creditori garantiti da ipoteca ai sensi dell'articolo 2825-bis .". Si riporta il testo dell'articolo 2825-bis del codice civile: "2825-bis (Ipoteca sul bene oggetto di contratto preliminare) 1. L'ipoteca iscritta su edificio o complesso condominiale, anche da costruire o in corso di costruzione, a garanzia di finanziamento dell'intervento edilizio ai sensi degli articoli 38 e seguenti del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, prevale sulla trascrizione anteriore dei contratti preliminari di cui all'articolo 2645-bis, limitatamente alla quota di debito derivante dal suddetto finanziamento che il promissario acquirente si sia accollata con il contratto preliminare o con altro atto successivo eventualmente adeguata ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993. Se l'accollo risulta da atto successivo, questo e' annotato in margine alla trascrizione del contratto preliminare.". Per il testo del comma 3 dell'articolo 2645-bis del codice civile, v. nelle note al presente articolo. Si riporta il testo degli articoli 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1012 e 1013 del codice civile: "Articolo 1002 (Inventario e garanzia) 1. L'usufruttuario prende le cose nello stato in cui si trovano. 2. Egli e' tenuto a fare a sue spese l'inventario dei beni, previo avviso al proprietario. Quando l'usufruttuario e' dispensato dal fare l'inventario, questo puo' essere richiesto dal proprietario a sue spese. 3. L'usufruttuario deve inoltre dare idonea garanzia. Dalla prestazione della garanzia sono dispensati i genitori che hanno l'usufrutto legale sui beni dei loro figli minori. Sono anche dispensati il venditore e il donante con riserva d'usufrutto; ma, qualora questi cedano l'usufrutto, il cessionario e' tenuto a prestare garanzia. 4. L'usufruttuario non puo' conseguire il possesso dei beni prima di avere adempiuto agli obblighi su indicati.". "Articolo 1003 (Mancanza o insufficienza della garanzia) 1. Se l'usufruttuario non presta la garanzia a cui e' tenuto, si osservano le disposizioni seguenti: gli immobili sono locati o messi sotto amministrazione, salva la facolta' all'usufruttuario di farsi assegnare per propria abitazione una casa compresa nell'usufrutto. L'amministrazione e' affidata, con il consenso dell'usufruttuario, al proprietario o altrimenti a un terzo scelto di comune accordo tra proprietario e usufruttuario o, in mancanza di tale accordo, nominato dall'autorita' giudiziaria; il danaro e' collocato a interesse; i titoli al portatore si convertono in nominativi a favore del proprietario con il vincolo dell'usufrutto, ovvero si depositano presso una terza persona, scelta dalle parti, o presso un istituto di credito, la cui designazione, in caso di dissenso, e' fatta dall'autorita' giudiziaria; le derrate sono vendute e il loro prezzo e' parimenti collocato a interesse. 2. In questi casi appartengono all'usufruttuario gli interessi dei capitali, le rendite, le pigioni e i fitti. 3. Se si tratta di mobili i quali si deteriorano con l'uso, il proprietario puo' chiedere che siano venduti e ne sia impiegato il prezzo come quello delle derrate. L'usufruttuario puo' nondimeno domandare che gli siano lasciati i mobili necessari per il proprio uso.". "Articolo 1004 (Spese a carico dell'usufruttuario) 1. Le spese e, in genere, gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa sono a carico dell'usufruttuario. 2. Sono pure a suo carico le riparazioni straordinarie rese necessarie dall'inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione.". "Articolo 1005 (Riparazioni straordinarie) 1. Le riparazioni straordinarie sono a carico del proprietario. 2. Riparazioni straordinarie sono quelle necessarie ad assicurare la stabilita' dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta. 3. L'usufruttuario deve corrispondere al proprietario, durante l'usufrutto, l'interesse delle somme spese per le riparazioni straordinarie.". "Articolo 1006 (Rifiuto del proprietario alle riparazioni) 1. Se il proprietario rifiuta di eseguire le riparazioni poste a suo carico o ne ritarda l'esecuzione senza giusto motivo, e' in facolta' dell'usufruttuario di farle eseguire a proprie spese. Le spese devono essere rimborsate alla fine dell'usufrutto senza interesse. A garanzia del rimborso l'usufruttuario ha diritto di ritenere l'immobile riparato.". "Articolo 1007 (Rovina parziale di edificio accessorio) 1. Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui, per vetusta' o caso fortuito, rovini soltanto in parte l'edificio che formava accessorio necessario del fondo soggetto a usufrutto.". "Articolo 1012 (Usurpazioni durante l'usufrutto e azioni relative alle servitu') 1. Se durante l'usufrutto un terzo commette usurpazione sul fondo o altrimenti offende le ragioni del proprietario, l'usufruttuario e' tenuto a fargliene denunzia e, omettendola, e' responsabile dei danni che eventualmente siano derivati al proprietario. 2. L'usufruttuario puo' far riconoscere l'esistenza delle servitu' a favore del fondo o l'inesistenza di quelle che si pretende di esercitare sul fondo medesimo; egli deve in questi casi chiamare in giudizio il proprietario.". "Articolo 1013 (Spese per le liti) 1. Le spese delle liti che riguardano tanto la proprieta' quanto l'usufrutto sono sopportate dal proprietario e dall'usufruttuario in proporzione del rispettivo interesse.". Si riporta il testo dell'articolo 2932 del codice civile: "Articolo 2932 (Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto) 1. Se colui che e' obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, puo' ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso. 2. Se si tratta di contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprieta' di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la domanda non puo' essere accolta, se la parte che l'ha proposta non esegue la sua prestazione o non ne fa offerta nei modi di legge, a meno che la prestazione non sia ancora esigibile.". Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 (Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della L. 2 agosto 2004, n. 210): "Articolo 8 (Obbligo di cancellazione o frazionamento dell'ipoteca antecedente alla compravendita) 1. Il notaio non puo' procedere alla stipula dell'atto di compravendita se, anteriormente o contestualmente alla stipula, non si sia proceduto alla suddivisione del finanziamento in quote o al perfezionamento di un titolo per la cancellazione o frazionamento dell'ipoteca a garanzia o del pignoramento gravante sull'immobile.". Si riporta il testo dell'articolo 67, comma 3, lettera c), e dell'articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa): "Articolo 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie) (Omissis) 3. Non sono soggetti all'azione revocatoria: (Omissis) c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado, ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell'attivita' d'impresa dell'acquirente, purche' alla data di dichiarazione di fallimento tale attivita' sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio;" "Articolo 72 (Rapporti pendenti) 1. Se un contratto e' ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei confronti di una di esse, e' dichiarato il fallimento, l'esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente Sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia gia' avvenuto il trasferimento del diritto. 2. Il contraente puo' mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto. 3. La disposizione di cui al primo comma si applica anche al contratto preliminare salvo quanto previsto nell'articolo 72-bis. 4. In caso di scioglimento, il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno. 5. L'azione di risoluzione del contratto promossa prima del fallimento nei confronti della parte inadempiente spiega i suoi effetti nei confronti del curatore, fatta salva, nei casi previsti, l'efficacia della trascrizione della domanda; se il contraente intende ottenere con la pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o di un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al Capo V. 6. Sono inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dal fallimento. 7. In caso di scioglimento del contratto preliminare di vendita immobiliare trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, l'acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno e gode del privilegio di cui all'articolo 2775-bis del codice civile a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione di fallimento. 8. Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano al contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attivita' di impresa dell'acquirente.". Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 (Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015): "Articolo 8 (Riscatto a termine dell'alloggio sociale) (Omissis) 5. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano ai contratti di locazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.". Si riporta il testo dell'articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE): "Articolo 107 (ex articolo 87 del TCE) 1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. 2. Sono compatibili con il mercato interno: a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti; b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamita' naturali oppure da altri eventi eccezionali; c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, puo' adottare una decisione che abroga la presente lettera. 3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno: a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonche' quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale; b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro; gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attivita' o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse; d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune; e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.". |
| Art. 24 (( Misure di agevolazione della partecipazione delle comunita' locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio
1. I comuni possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati, purche' individuati in relazione al territorio da riqualificare. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalita' di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi, i comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attivita' posta in essere. L'esenzione e' concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e per attivita' individuate dai comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attivita' posta in essere. Tali riduzioni sono concesse prioritariamente a comunita' di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute. ))
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| Art. 25 Misure urgenti di semplificazione amministrativa e di accelerazione delle procedure in materia di patrimonio culturale
1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 14-ter, dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente: «8-bis. I termini di validita' di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, decorrono a far data dall'adozione del provvedimento finale.»; (( b) all'articolo 14-quater, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al primo periodo, dopo le parole: «rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei ministri, che» sono inserite le seguenti: «ha natura di atto di alta amministrazione. Il Consiglio dei ministri»; 2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, motivando un'eventuale decisione in contrasto con il motivato dissenso»; b-bis) all'articolo 19, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «degli articoli 21-quinquies e 21-nonies» sono aggiunte le seguenti: «, nei casi di cui al comma 4 del presente articolo»; b-ter) all'articolo 21-quinquies, comma 1, le parole da: «Per sopravvenuti» fino a: «pubblico originario» sono sostituite dalle seguenti: «Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario»; b-quater) all'articolo 21-nonies, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) dopo le parole: «dell'articolo 21-octies» sono inserite le seguenti: «, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2,»; 2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Rimangono ferme le responsabilita' connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo». )) 2. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo regolamento sono altresi' individuate: a) le tipologie di interventi per i quali l'autorizzazione paesaggistica non e' richiesta, ai sensi dell'articolo 149 del medesimo Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia nell'ambito degli interventi di lieve entita' gia' compresi nell'allegato 1 al suddetto regolamento di cui all'articolo 146, comma 9, quarto periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia mediante definizione di ulteriori interventi minori privi di rilevanza paesaggistica; b) le tipologie di intervento di lieve entita' che possano essere regolate anche tramite accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli enti locali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con specifico riguardo alle materie che coinvolgono competenze proprie delle autonomie territoriali.». 3. All'articolo 146, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, il primo e il secondo periodo sono soppressi e il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.». 4. Al fine di assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 96 del decreto legislativo (( 12 aprile 2006, n. 163 )), le linee guida di cui al comma 6 del medesimo articolo sono stabilite con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre 2014. Riferimenti normativi
Si riportano i testi degli articoli 14-ter, 14-quater, 19, 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990. n. 241, e successive modificazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192: "Art. 14-ter. Lavori della conferenza di servizi 01. La prima riunione della conferenza di servizi e' convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessita' dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione. 1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti e puo' svolgersi per via telematica. 2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima. La nuova data della riunione puo' essere fissata entro i quindici giorni successivi nel caso la richiesta provenga da un'autorita' preposta alla tutela del patrimonio culturale. I responsabili degli sportelli unici per le attivita' produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o i Comuni, o altre autorita' competenti concordano con i Soprintendenti territorialmente competenti il calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi comunque denominati di competenza del Ministero per i beni e le attivita' culturali. 2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-bis sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto. 2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attivita'. Agli stessi e' inviata, anche per via telematica e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione della conferenza di servizi. Alla conferenza possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione. 3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 14-bis, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo. 3-bis. In caso di opera o attivita' sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilita' ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo e' prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessita' di approfondimenti istruttori. Per assicurare il rispetto dei tempi, l'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti in materia ambientale puo' far eseguire anche da altri organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacita' tecnica equipollenti, ovvero da istituti universitari tutte le attivita' tecnico-istruttorie non ancora eseguite. In tal caso gli oneri economici diretti o indiretti sono posti a esclusivo carico del soggetto committente il progetto, secondo le tabelle approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 4-bis. Nei casi in cui l'intervento oggetto della conferenza di servizi e' stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere utilizzati, senza modificazioni, ai fini della VIA, qualora effettuata nella medesima sede, statale o regionale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia gia' intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 14-quater, nonche' quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumita'. 6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volonta' dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa. 6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, l'amministrazione procedente, in caso di VIA statale, puo' adire direttamente il Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152; in tutti gli altri casi, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilita' dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonche' ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis. 7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumita', alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volonta' dell'amministrazione rappresentata. 8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento. 9. abrogato 10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA e' pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati. Art. 14-quater Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi 1. Il dissenso di uno o piu' rappresentanti delle amministrazioni ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilita', deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non puo' riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso. 2. abrogato 3. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, e delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonche' dei casi di localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell'articolo 120 della Costituzione, e' rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra piu' amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra piu' enti locali. Se l'intesa non e' raggiunta entro trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei Ministri puo' essere comunque adottata. Se il motivato dissenso e' espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, ai fini del raggiungimento dell'intesa, entro trenta giorni dalla data di rimessione della questione alla delibera del Consiglio dei Ministri, viene indetta una riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la partecipazione della regione o della provincia autonoma, degli enti locali e delle amministrazioni interessate, attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volonta' dell'amministrazione sulle decisioni di competenza. In tale riunione i partecipanti debbono formulare le specifiche indicazioni necessarie alla individuazione di una soluzione condivisa, anche volta a modificare il progetto originario. Se l'intesa non e' raggiunta nel termine di ulteriori trenta giorni, e' indetta una seconda riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con le medesime modalita' della prima, per concordare interventi di mediazione, valutando anche le soluzioni progettuali alternative a quella originaria. Ove non sia comunque raggiunta l'intesa, in un ulteriore termine di trenta giorni, le trattative, con le medesime modalita' delle precedenti fasi, sono finalizzate a risolvere e comunque a individuare i punti di dissenso. Se all'esito delle predette trattative l'intesa non e' raggiunta, la deliberazione del Consiglio dei Ministri puo' essere comunque adottata con la partecipazione dei Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate. 3-bis. sostituito dall'attuale comma 3 3-ter. sostituito dall'attuale comma 3 3-quater. sostituito dall'attuale comma 3 3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione. 4. abrogato 5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Art. 19 Segnalazione certificata di inizio attivita' - Scia 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, e' sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione e' corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorieta' per quanto riguarda tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonche', ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformita' da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all' articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonche' dei relativi elaborati tecnici, puo' essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui e' previsto l'utilizzo esclusivo della modalita' telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione. 2. L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. 3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta' false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonche' di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, puo' sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo. 4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-bis, ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformita' di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, all'amministrazione e' consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilita' di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attivita' dei privati alla normativa vigente. 4-bis. Il presente articolo non si applica alle attivita' economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 5. abrogato 6. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attivita', dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con la reclusione da uno a tre anni. 6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 e' ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresi' ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali. 6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita', la denuncia e la dichiarazione di inizio attivita' non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Art. 21-quinquies Revoca del provvedimento 1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole puo' essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneita' del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. 1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati e' parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilita' da parte dei contraenti della contrarieta' dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilita' di tale atto con l'interesse pubblico. 1-ter. abrogato Art. 21-nonies Annullamento d'ufficio 1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies puo' essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. 2. E' fatta salva la possibilita' di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.". Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2014, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2014, n. 175: "Art. 12. Misure urgenti per la semplificazione, la trasparenza, l'imparzialita' e il buon andamento dei procedimenti in materia di beni culturali e paesaggistici 1. Al fine di semplificare i procedimenti in materia di autorizzazione paesaggistica, all'articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.»; b) soppressa. 1-bis. Al fine di assicurare l'imparzialita' e il buon andamento dei procedimenti autorizzatori in materia di beni culturali e paesaggistici, i pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, rilasciati dagli organi periferici del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, possono essere riesaminati, d'ufficio o su segnalazione delle altre amministrazioni coinvolte nel procedimento, da apposite commissioni di garanzia per la tutela del patrimonio culturale, costituite esclusivamente da personale appartenente ai ruoli del medesimo Ministero e previste a livello regionale o interregionale dal regolamento di organizzazione di cui all'articolo 14, comma 3. Le commissioni di garanzia possono riesaminare la decisione entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione dell'atto, che e' trasmesso per via telematica dai competenti organi periferici del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, contestualmente alla sua adozione, alle commissioni e alle altre amministrazioni coinvolte nel procedimento; queste ultime possono chiedere il riesame dell'atto entro tre giorni dalla sua ricezione. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni di cui al precedente periodo, l'atto si intende confermato. La procedura di cui al presente comma si applica altresi' nell'ipotesi di dissenso espresso in sede di Conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14-quater, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, anche su iniziativa dell'amministrazione procedente. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al primo periodo, con il quale sono disciplinate le funzioni e la composizione delle commissioni, il potere di riesame di cui al presente comma e' attribuito ai comitati regionali di coordinamento previsti dall'articolo 19 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233. Alle attivita' delle commissioni di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai componenti delle predette commissioni non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 1-ter. Per assicurare la trasparenza e la pubblicita' dei procedimenti di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, nonche' per favorire le attivita' di studio e di ricerca in materia di beni culturali e paesaggistici, tutti gli atti aventi rilevanza esterna e i provvedimenti adottati dagli organi centrali e periferici del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo nell'esercizio delle funzioni di tutela e valorizzazione di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono pubblicati integralmente nel sito internet del Ministero e in quello, ove esistente, dell'organo che ha adottato l'atto, secondo le disposizioni in materia di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono dettate disposizioni modificative e integrative al regolamento di cui all'articolo 146, comma 9, quarto periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modificazioni, al fine di ampliare e precisare le ipotesi di interventi di lieve entita', nonche' allo scopo di operare ulteriori semplificazioni procedimentali, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 3. Al fine di semplificare e razionalizzare le norme sulla riproduzione di beni culturali, al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3 dell'articolo 108 dopo la parola «pubblici» sono inserite le seguenti: «o privati» e dopo la parola «valorizzazione» sono inserite le seguenti: «, purche' attuate senza scopo di lucro»; b) all'articolo 108, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. Sono in ogni caso libere le seguenti attivita', svolte senza scopo di lucro, per finalita' di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale: 1) la riproduzione di beni culturali diversi dai beni bibliografici e archivistici attuata con modalita' che non comportino alcun contatto fisico con il bene, ne' l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, ne', all'interno degli istituti della cultura, l'uso di stativi o treppiedi; 2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro, neanche indiretto.». 4. Al fine di semplificare la consultazione degli archivi, sono adottate le seguenti modificazioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni: a) la lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 122 e' abrogata; b) al comma 1 dell'articolo 41, primo periodo, le parole «quarant'anni» sono sostituite dalle seguenti: «trent'anni». 5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.". Si riporta il testo dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.: "Articolo 146. Autorizzazione. 1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, ne' introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. 2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione. 3. La documentazione a corredo del progetto e' preordinata alla verifica della compatibilita' fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa e' individuata, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, e puo' essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento. 4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non puo' essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione e' efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato. 5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5. Il parere del soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), nonche' della positiva verifica da parte del Ministero, su richiesta della regione interessata, dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante ed e' reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione. 6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Puo' tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero a comuni, purche' gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonche' di garantire la differenziazione tra attivita' di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia. 7. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d). Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione verifica se l'istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformita' dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonche' con una proposta di provvedimento, e da' comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo. 8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilita' paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformita' dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione provvede in conformita'. 9. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente puo' indire una conferenza di servizi, alla quale il soprintendente partecipa o fa pervenire il parere scritto. La conferenza si pronuncia entro il termine perentorio di quindici giorni. In ogni caso, decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entita' in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 10. Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo periodo del comma 8 senza che l'amministrazione si sia pronunciata, l'interessato puo' richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva e' presentata al soprintendente. 11. L'autorizzazione paesaggistica e' trasmessa, senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonche', unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo. 12. L'autorizzazione paesaggistica e' impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado. 13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e' istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui e' indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell'elenco e' trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza. 14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attivita' di coltivazione di cave e torbiere nonche' per le attivita' minerarie di ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui all'articolo 134. 15. abrogato 16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.". Si riporta il testo dell'articolo 96 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100, S.O.: "Art. 96. Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico. 1. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si articola in due fasi costituenti livelli progressivi di approfondimento dell'indagine archeologica. L'esecuzione della fase successiva dell'indagine e' subordinata all'emersione di elementi archeologicamente significativi all'esito della fase precedente. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico consiste nel compimento delle indagini e nella redazione dei documenti integrativi del progetto di cui alle seguenti lettere: a) prima fase, integrativa della progettazione preliminare: 1) esecuzione di carotaggi; 2) prospezioni geofisiche e geochimiche; 3) saggi archeologici tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori; b) seconda fase, integrativa della progettazione definitiva ed esecutiva: esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione. 2. La procedura si conclude con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente. La relazione contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite, con i relativi esiti di seguito elencati, e detta le conseguenti prescrizioni: a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l'esigenza di tutela; b) contesti che non evidenziano reperti leggibili come complesso strutturale unitario, con scarso livello di conservazione per i quali sono possibili interventi di reinterro oppure smontaggio - rimontaggio e musealizzazione in altra sede rispetto a quella di rinvenimento; c) complessi la cui conservazione non puo' essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l'integrale mantenimento in sito. 3. Per l'esecuzione dei saggi e degli scavi archeologici nell'ambito della procedura di cui al presente articolo il responsabile del procedimento puo' motivatamente ridurre, d'intesa con la soprintendenza archeologica territorialmente competente, i livelli di progettazione, nonche' i contenuti della progettazione, in particolare in relazione ai dati, agli elaborati e ai documenti progettuali gia' comunque acquisiti agli atti del procedimento. 4. Nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si considera chiusa con esito negativo e accerta l'insussistenza dell'interesse archeologico nell'area interessata dai lavori. Nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2, la soprintendenza detta le prescrizioni necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 2, le prescrizioni sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a tutela dell'area interessata dai rinvenimenti e il Ministero per i beni e le attivita' culturali avvia il procedimento di dichiarazione di cui agli articoli 12 e 13 del predetto codice dei beni culturali e del paesaggio. 5. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico e' condotta sotto la direzione della soprintendenza archeologica territorialmente competente. Gli oneri sono a carica della stazione appaltante. 6. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, sono stabilite linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di cui al presente articolo. 7. Per gli interventi soggetti alla procedura di cui al presente articolo, il direttore regionale competente per territorio del Ministero per i beni e le attivita' culturali, su proposta del soprintendente di settore, entro trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 3 dell'articolo 95, stipula un apposito accordo con l'amministrazione appaltante per disciplinare le forme di coordinamento e di collaborazione con il responsabile del procedimento e con gli uffici dell'amministrazione procedene. Nell'accordo le amministrazioni possono graduare la complessita' della procedura di cui al presente articolo, in ragione della tipologia e dell'entita' dei lavori da eseguire, anche riducendo le fasi e i contenuti del procedimento. L'accordo disciplina altresi' le forme di documentazione e di divulgazione dei risultati dell'indagine, mediante l'informatizzazione dei dati raccolti, la produzione di forme di edizioni scientifiche e didattiche, eventuali ricostruzioni virtuali volte alla comprensione funzionale dei complessi antichi, eventuali mostre ed esposizioni finalizzate alla diffusione e alla pubblicizzazione delle indagini svolte. 8. Le Regioni disciplinano la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico per le opere di loro competenza sulla base di quanto disposto dall'articolo 95 e dai commi che precedono del presente articolo. 9. Alle finalita' di cui all'articolo 95 e dei commi che precedono del presente articolo le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono nell'ambito delle competenze previste dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.". |
| Art. 26 Misure urgenti per la valorizzazione degli immobili (( pubblici )) inutilizzati
1. (( In considerazione dell'eccezionalita' della situazione economico-finanziaria del Paese, al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria nazionale anche ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e di promuovere iniziative di valorizzazione del patrimonio pubblico volte allo sviluppo economico e sociale, l'accordo )) di programma di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avente ad oggetto il recupero di immobili non utilizzati del patrimonio immobiliare pubblico, costituisce variante urbanistica. Allo scopo di individuare i contenuti dell'accordo di programma, il Comune, (( fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 )), presenta (( una proposta )) di recupero dell'immobile anche attraverso il cambio di destinazione d'uso (( all'Agenzia del demanio, che e' tenuta a valutarla, entro trenta giorni dalla ricezione della stessa )), alvo opponga diversa ipotesi di utilizzo finanziata o in corso di finanziamento, (( di valorizzazione o di alienazione )). (( 1-bis. Hanno priorita' di valutazione i progetti di recupero di immobili a fini di edilizia residenziale pubblica, da destinare a nuclei familiari utilmente collocati nelle graduatorie comunali per l'accesso ad alloggi di edilizia economica e popolare e a nuclei sottoposti a provvedimenti di rilascio per morosita' incolpevole, nonche' gli immobili da destinare ad autorecupero, affidati a cooperative composte esclusivamente da soggetti aventi i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica. I progetti aventi scopi differenti sono valutati, in sede di accordo di programma, in relazione agli interventi di cui al periodo precedente, finalizzati alla riduzione del disagio abitativo, ovvero alla dimostrazione che non sussistano le necessita' o le condizioni per tali progetti. )) (( 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia del demanio, nonche' il Ministero della difesa, quando le operazioni di cui al presente articolo comprendono immobili in uso a quest'ultimo Dicastero e non piu' utili alle sue finalita' istituzionali, effettuano la prima individuazione degli immobili entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il provvedimento di individuazione degli immobili dell'Amministrazione della difesa non piu' utilizzati e' comunicato alle competenti Commissioni parlamentari. )) Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione gli immobili per i quali e' stata accolta la domanda di trasferimento di cui all'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonche' quelli per i quali e' in corso la richiesta di riesame, per i quali si continua ad applicare la disciplina ivi prevista fino al trasferimento del bene all'ente richiedente ovvero alla sua rinuncia. 3. Entro 30 giorni dalla adozione dei provvedimenti di individuazione di cui al comma 2, l'Agenzia del demanio, (( d'intesa con il Ministero della difesa limitatamente agli immobili in uso al medesimo e non piu' utili alle sue finalita' istituzionali di cui al comma 2, puo' formulare )) all'amministrazione comunale (( una proposta )) di recupero dell'immobile a diversa destinazione urbanistica, (( fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni )), anche previa pubblicazione di un avviso di ricerca di mercato per sollecitare la presentazione (( della proposta )) da parte di privati. 4. L'accordo di programma avente ad oggetto la proposta di cui ai commi precedenti, sottoscritto dall'amministrazione comunale interessata, d'intesa con l'Agenzia del demanio (( e con il Ministero della difesa, limitatamente a immobili in uso al medesimo e non piu' utili alle sue finalita' istituzionali di cui al comma 2 )), costituisce variante di destinazione d'uso ai sensi del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 da concludere entro 90 giorni dal ricevimento della citata proposta. Entro 30 giorni dalla sua conclusione l'accordo e' ratificato con deliberazione del Consiglio comunale. 5. Le Regioni, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adottano le misure necessarie a garantire, in base ai principi di proporzionalita', adeguatezza, efficacia ed efficienza dell'azione della pubblica amministrazione, nonche' per l'applicazione omogenea sul territorio nazionale del presente articolo, le occorrenti semplificazioni documentali e procedimentali, relative anche alla pubblicazione degli atti, per l'approvazione delle varianti urbanistiche e per l'eventuale variazione di strumenti di pianificazione sovraordinati, discendenti dagli accordi di programma di cui al comma 4. 6. Approvata la variante urbanistica, l'Agenzia del demanio (( e il Ministero della difesa, limitatamente a immobili in uso al medesimo e non piu' utili alle sue finalita' istituzionali di cui al comma 2, procedono )), secondo le norme vigenti, all'alienazione, alla concessione e alla costituzione del diritto di superficie degli immobili. 7. Qualora non sia data attuazione all'accordo di programma, di cui ai commi 1 e 4, nel termine di 90 giorni dalla sua conclusione, il Ministro competente puo' proporre al Presidente del Consiglio dei ministri di nominare, previa diffida, un commissario ad acta che provvede alle procedure necessarie per la variante urbanistica, (( ferme restando le volumetrie e le superfici esistenti )). Nel caso di nomina del commissario ad acta non si applicano le disposizioni di cui al comma 8. (( Al commissario di cui al periodo precedente non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati. )) 8. A seguito della valorizzazione o alienazione degli immobili la cui destinazione d'uso sia stata modificata anche ai sensi del presente articolo, e' attribuita agli enti territoriali che hanno contribuito, nei limiti delle loro rispettive competenze, alla conclusione del procedimento, una quota parte dei proventi, secondo modalita' determinate con decreto (( del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, limitatamente agli immobili dell'Amministrazione della difesa, di concerto con il Ministro della difesa )). (( 8-bis. Il comma 12 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e' abrogato. )) Riferimenti normativi
Comma 1: Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O. Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: "2. Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, liberta' di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la liberta' di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro il 30 settembre 2012, potendo prevedere al riguardo, senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attivita' produttive e commerciali solo qualora vi sia la necessita' di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali". Comma 2: Si riporta il testo vigente dell'articolo 56-bis del citato decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69: "Art. 56-bis. Semplificazione delle procedure in materia di trasferimenti di immobili agli enti territoriali 1. Il trasferimento in proprieta', a titolo non oneroso, a comuni, province, citta' metropolitane e regioni dei beni immobili di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio, e' disciplinato dal presente articolo. Sono esclusi dal trasferimento i beni in uso per finalita' dello Stato o per quelle di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, i beni per i quali siano in corso procedure volte a consentirne l'uso per le medesime finalita', nonche' quelli per i quali siano in corso operazioni di valorizzazione o dismissione di beni immobili ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni. 2. A decorrere dal 1° settembre 2013, i comuni, le province, le citta' metropolitane e le regioni che intendono acquisire la proprieta' dei beni di cui al comma 1 presentano all'Agenzia del demanio, entro il termine perentorio del 30 novembre 2013, con le modalita' tecniche da definire a cura dell'Agenzia medesima, una richiesta di attribuzione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente, che identifica il bene, ne specifica le finalita' di utilizzo e indica le eventuali risorse finanziarie preordinate a tale utilizzo. L'Agenzia del demanio, verificata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della richiesta, ne comunica l'esito all'ente interessato entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. In caso di esito positivo si procede al trasferimento con successivo provvedimento dell'Agenzia del demanio. In caso di esito negativo, l'Agenzia comunica all'ente interessato i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta. Entro trenta giorni dalla comunicazione del motivato provvedimento di rigetto, l'ente puo' presentare una richiesta di riesame del provvedimento, unitamente ad elementi e documenti idonei a superare i motivi ostativi rappresentati dall'Agenzia del demanio. 3. Laddove le richieste abbiano ad oggetto immobili assegnati alle amministrazioni pubbliche, l'Agenzia del demanio interpella le amministrazioni interessate, al fine di acquisire, entro il termine perentorio di trenta giorni, la conferma della permanenza o meno delle esigenze istituzionali e indicazioni in ordine alle modalita' di futuro utilizzo dell'immobile. Qualora le amministrazioni non confermino, entro tale termine, la permanenza delle esigenze istituzionali, l'Agenzia, nei successivi trenta giorni, avvia con le altre amministrazioni la verifica in ordine alla possibilita' di inserire il bene nei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 2, commi 222, 222-bis e 222-ter, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni. Qualora detta verifica dia esito negativo e sia accertato che l'immobile non assolve ad altre esigenze statali, la domanda e' accolta e si procede al trasferimento del bene con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia del demanio. In caso di conferma delle esigenze di cui al comma 2 da parte dell'amministrazione usuaria, l'Agenzia comunica all'ente richiedente i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta. 4. Qualora per il medesimo immobile pervengano richieste di attribuzione da parte di piu' livelli di governo territoriale, il bene e' attribuito, in forza dei principi di sussidiarieta' e di radicamento sul territorio, in via prioritaria ai comuni e alle citta' metropolitane e subordinatamente alle province e alle regioni. In caso di beni gia' utilizzati, essi sono prioritariamente trasferiti agli enti utilizzatori. 5. Nei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 si prevede che, trascorsi tre anni dal trasferimento, qualora all'esito di apposito monitoraggio effettuato dall'Agenzia del demanio l'ente territoriale non risulti utilizzare i beni trasferiti, gli stessi rientrino nella proprieta' dello Stato, che ne assicura la migliore utilizzazione. 6. I beni trasferiti, con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi, entrano a far parte del patrimonio disponibile delle regioni e degli enti locali. Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con contestuale immissione di ciascun ente territoriale, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'atto formale di trasferimento del bene di cui ai commi 2 e 3, nel possesso giuridico e con subentro del medesimo in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al bene trasferito. 7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprieta' beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato. 8. Al fine di soddisfare le esigenze allocative delle amministrazioni statali, gli enti territoriali continuano ad assicurare allo Stato l'uso gratuito di immobili di loro proprieta' fino al permanere delle esigenze medesime. 9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano. 10. Alle risorse nette derivanti a ciascun ente territoriale dall'eventuale alienazione degli immobili trasferiti ai sensi del presente articolo ovvero dall'eventuale cessione di quote di fondi immobiliari cui i medesimi immobili siano conferiti si applicano le disposizioni dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. 11. In considerazione dell'eccezionalita' della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di riduzione del debito pubblico, al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria e promuovere iniziative volte allo sviluppo economico e alla coesione sociale, e' altresi' destinato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, con le modalita' di cui al comma 5 dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, salvo che una percentuale uguale o maggiore non sia destinata per legge alla riduzione del debito del medesimo ente. Per la parte non destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, resta fermo quanto disposto dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 12. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, si applicano solo in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo. 13. All'articolo 33, comma 8-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il quinto periodo e' soppresso; b) al sesto periodo, le parole: «, nonche' l'attribuzione agli Enti territoriali delle quote dei fondi, nel rispetto della ripartizione e per le finalita' previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, limitatamente ai beni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), sopra richiamato, derivanti dal conferimento ai predetti fondi immobiliari» sono soppresse". |
| Art. 27 Misure urgenti in materia di patrimonio dell'INAIL
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto vengono individuate le opere di pubblica utilita' da finanziare, in via d'urgenza, prioritariamente tra quelle in avanzato stato di realizzazione (( e in particolare per la bonifica dell'amianto, la messa in sicurezza e l'incremento dell'efficienza energetica di scuole, asili nido, strutture socio-sanitarie, edilizia residenziale pubblica )), nell'ambito degli investimenti immobiliari dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'INAIL, fatti salvi gli investimenti immobiliari gia' programmati, utilizza le risorse autorizzate di cui al piano triennale degli investimenti immobiliari 2014-2016 previsto dal decreto del ministro dell'economia e delle finanze 10 novembre 2010, emanato in attuazione dell'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e pubblicato nella gazzetta ufficiale 17 gennaio 2011, n. 12. Riferimenti normativi
Si riporta l'articolo 27, comma 1 del citato decreto-legge n. 133 del 2014, come modificato dalla presente legge: "Art. 2. Misure urgenti in materia di patrimonio dell'INAIL 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto vengono individuate le opere di pubblica utilita' da finanziare, in via d'urgenza, prioritariamente tra quelle in avanzato stato di realizzazione e in particolare per la bonifica dell'amianto, la messa in sicurezza e l'incremento dell'efficienza energetica di scuole, asili nido, strutture socio-sanitarie, edilizia residenziale pubblica, nell'ambito degli investimenti immobiliari dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni. ". Si riporta l'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale): "Art. 65. Gli enti pubblici e le persone giuridiche private, comunque denominate, i quali gestiscono forme di previdenza e di assistenza sociale sono tenuti a compilare annualmente il piano di impiego dei fondi disponibili. Per fondi disponibili si intendono le somme eccedenti la normale liquidita' di gestione. La percentuale da destinare agli investimenti immobiliari non puo' superare, comunque, il 40 per cento di tali somme e non puo' essere inferiore al 20 per cento di esse; le parti restanti possono essere impiegate negli altri modi previsti, per ciascun ente, dalle leggi istitutive, dai regolamenti e dagli statuti. Le percentuali possono essere variate in relazione a particolari esigenze di bilancio o alla forma di gestione adottata da ciascun ente con decreto del Ministro per il lavoro e della previdenza sociale emanato di concerto con il Ministro per il tesoro ed il Ministro per il bilancio e la programmazione economica. I piani di impiego debbono essere presentati - entro 30 giorni dalla data d'inizio dell'esercizio cui si riferiscono - al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed alle altre amministrazioni vigilanti. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede all'approvazione di tali piani di concerto con il Ministero del tesoro e con il Ministero del bilancio e della programmazione economica entro i 60 giorni successivi a quello di presentazione. L'approvazione dei piani di impiego esonera gli enti pubblici e le persone giuridiche private indicati nel primo comma dalle procedure previste per l'autorizzazione all'acquisto di beni e valori inclusi nei piani stessi, ivi comprese le procedure previste nella legge 5 giugno 1850, n. 1037, e nell'articolo 17 del codice civile e relativi regolamenti di esecuzione e di attuazione. Su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, una quota non superiore al dieci per cento dei fondi disponibili e' destinata, in aggiunta alle quote percentuali di cui al secondo comma, all'acquisto e alla costruzione di immobili per uso ufficio da assegnare in locazione alle amministrazioni medesime. L'acquisto e la costruzione di immobili e strutture per uso degli uffici e per alloggi di servizio non rientrano tra gli impieghi dei fondi disponibili di cui al presente articolo. I piani relativi a tali investimenti sono sottoposti all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, con l'estensione dell'esonero di cui al sesto comma. E' abrogata ogni disposizione contraria alle presenti norme.". Si riporta l'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica): "Art. 8. Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche (Omissis). 15. Le operazioni di acquisto e vendita di immobili da parte degli enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza, nonche' le operazioni di utilizzo, da parte degli stessi enti, delle somme rivenienti dall'alienazione degli immobili o delle quote di fondi immobiliari, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.".. |
| Art. 28 Misure urgenti per migliorare la funzionalita' aeroportuale
1. Per gli anni 2015, 2016 e 2017 le indennita' di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo non concorrono alla formazione del reddito ai fini contributivi. Le medesime indennita' di cui al periodo precedente concorrono alla determinazione della retribuzione pensionabile nella misura del 50 per cento del loro ammontare. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 28 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, si provvede, quanto a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, quanto a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11-decies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2015 e 4 milioni di euro per l'anno 2016 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2016 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 616 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento al fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2017 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista di cui all'articolo 2, comma 3 del Decreto legge 28 dicembre 1998, n. 451 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, e successive modificazioni. 3. Al (( quarto comma )) dell'articolo 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «Tale diritto non e' dovuto per i membri degli equipaggi delle compagnie aeree che, (( avendo base operativa )) in un determinato aeroporto, devono raggiungere un altro aeroporto per prendere servizio (crew must go), sia per i membri degli equipaggi delle compagnie aeree che hanno terminato il servizio in un determinato aeroporto e che devono tornare in un altro aeroporto, assegnato dalla compagnia di appartenenza quale propria base operativa (crew returning to base), purche' in possesso di attestazione rilasciata dalla propria compagnia aerea che certifichi che il viaggio e' effettuato per motivi di servizio». 4. Nel quadro delle attivita' volte alla razionalizzazione, efficientamento e riduzione degli oneri a carico dello Stato per l'espletamento dei servizi aeroportuali negli aeroporti civili ed in quelli aperti al traffico civile, il servizio di pronto soccorso e' assicurato con oneri a carico del gestore dell'aeroporto che ha sottoscritto la convenzione con ENAC per la gestione totale dello scalo. 5. In via transitoria gli oneri relativi al servizio di pronto soccorso negli aeroporti a diretta gestione dello Stato rimangono a carico del Ministero della salute fino a quando le previste convenzioni per la gestione totale stipulate con l'ENAC non siano approvate dai Ministeri competenti. 6. Per il periodo antecedente alla stipula della convenzione tra il Ministero della Salute, l'ENAC e i gestori aeroportuali per lo svolgimento del servizio di pronto soccorso aeroportuale, in tutti gli aeroporti in cui il predetto servizio sia stato assicurato dal Ministero della salute sulla base di apposita convenzione con la Croce Rossa Italiana, secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro della sanita' e del Ministro dei trasporti 12 febbraio 1988, pubblicato nella gazzetta ufficiale 7 giugno 1988, n. 132, gli oneri connessi allo svolgimento del servizio medesimo rimangono a carico del bilancio del Ministero stesso. 7. Al fine di definire un livello uniforme nello svolgimento del servizio sono elaborate a cura dell'ENAC, entro e non oltre il 31 ottobre 2014, (( previo parere del Ministero della salute, )) apposite linee guida per i gestori aeroportuali con le quali sono individuati i requisiti minimi del servizio di pronto soccorso sanitario da assicurare negli aeroporti nazionali. 8. Al Codice della navigazione, approvato con Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 691-bis, quarto comma, primo periodo, sopprimere le parole: «(( , se del caso, ))» e, dopo le parole «del Ministero della difesa», aggiungere le seguenti: «anche al fine di garantire un livello di sicurezza della fornitura dei servizi di navigazione aerea equivalente ai livelli previsti dalla normativa europea»; b) dopo l'articolo 733, e' inserito il seguente: «Art. 733-bis (Funzioni del personale addetto al comando alla guida e al pilotaggio di aeromobili e del personale addetto alla fornitura dei servizi di navigazione aerea per il traffico aereo generale). - I compiti, le attribuzioni e le relative procedure operative del personale di volo di cui all'articolo 732, primo comma, lettera a), nonche' del personale non di volo di cui all'articolo 733, primo comma, lettera a), e del personale militare quando fornisce il servizio di navigazione aerea per il traffico aereo generale, sono disciplinati dalla normativa europea, nonche' dalla normativa tecnica nazionale adottata dall'ENAC ai sensi degli articoli 687, primo comma, e 690, primo e secondo comma, nonche' dai manuali operativi dei fornitori di servizi della navigazione aerea, dell'Aeronautica Militare e degli operatori aerei.». (( 8-bis. Al fine di assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali e dei collegamenti internazionali occorrenti allo sviluppo del sistema produttivo e sociale delle aree interessate, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, promuove la definizione di nuovi accordi bilaterali del trasporto aereo o la modifica di quelli vigenti. Nelle more del perfezionamento dei nuovi accordi bilaterali o della modifica di quelli vigenti, l'Ente nazionale per l'aviazione civile, al fine di garantire la massima accessibilita' internazionale e intercontinentale diretta, rilascia, nel rispetto delle norme europee e previo nulla osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai vettori che ne fanno richiesta autorizzazioni temporanee, incluse le autorizzazioni per le quinte liberta' relative a voli per trasporto di passeggeri e di merci, la cui validita' non puo' essere inferiore a diciotto mesi, eventualmente rinnovabili nelle more del perfezionamento dei relativi accordi bilaterali. )) Riferimenti normativi
Si riporta l'articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 "Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.)", pubblicato nella Gazz. Uff. 31 luglio 1997, n. 177. "Articolo 7. Fonti di finanziamento. 1. Le entrate dell'E.N.A.C. sono costituite da: a) i trasferimenti da parte dello Stato connessi all'espletamento dei compiti previsti dal presente decreto ed all'attuazione del contratto di programma, nel limite delle somme iscritte nei capitoli dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per il triennio 1997-1999, individuati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro. A decorrere dall'anno 2000 si provvede mediante inserimento delle apposite voci nella tabella C della legge finanziaria annuale; b) le tariffe per le prestazioni di servizi stabilite con apposito regolamento, deliberato dal consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro; c) i proventi previsti dall'articolo 7 della legge 22 agosto 1985, n. 449, come successivamente integrata e modificata; d) proventi derivanti da entrate diverse. Si riporta l'articolo 11-decies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 "Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria", convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, D.L. 30-9-2005 n. 203, pubblicato nella Gazz. Uff. 3 ottobre 2005, n. 230. "Articolo 11-decies. Competitivita' del sistema aeroportuale. 1. Al fine di incrementare la competitivita' e razionalizzare il sistema del trasporto aereo nazionale, i canoni di concessione demaniale, istituiti dal decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, sono ridotti del 75 per cento fino alla data di introduzione del sistema di determinazione dei diritti aeroportuali di cui all'articolo 11-nonies del presente decreto. 2. Fino alla determinazione dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, secondo le modalita' previste nel comma 10 dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall'articolo 11-nonies del presente decreto, la misura dei diritti aeroportuali attualmente in vigore e' ridotta in misura pari all'importo della riduzione dei canoni demaniali di cui al comma 1 del presente articolo. Detta misura e' ulteriormente ridotta del 10 per cento per i gestori che non adottano un sistema di contabilita' analitica, certificato da societa' di revisione contabile, che consenta l'individuazione, per tutti i servizi offerti, dei ricavi e dei costi di competenza afferenti a ciascun singolo servizio. 3. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutate in 42 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede ai sensi dell'articolo 12.". Si riporta l'articolo 10, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, "Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica", convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, pubblicato nella Gazz. Uff. 29 novembre 2004, n. 280. "Articolo 10. Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi. 1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche: a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e «30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata» e: «terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»; b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30 giugno 2005», inserite dopo le parole: «deve essere integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005»; c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: «30 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005». 2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005 dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente, della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano dettato una diversa disciplina. 3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive modificazioni, e' abrogato. 4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto. 5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.". Si riporta l'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.: "616. In relazione a quanto disposto dal comma 615, negli stati di previsione dei Ministeri di cui al medesimo comma sono istituiti appositi fondi da ripartire, con decreti del Ministro competente, nel rispetto delle finalita' stabilite dalle stesse disposizioni legislative. Si riporta l'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451 "Disposizioni urgenti per gli addetti ai settori del trasporto pubblico locale e dell'autotrasporto", convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, pubblicato nella Gazz. Uff. 29 dicembre 1998, n. 302 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 26 febbraio 1999, n. 40 (Gazz. Uff. 27 febbraio 1999, n. 48): "Articolo 2. Oneri indiretti in materia di autotrasporto. 1. Gli importi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, recante disposizioni fiscali per le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, sono elevati rispettivamente a L. 35.500 e L. 71.000 per il periodo di imposta relativo all'anno 1998. Il relativo onere e' determinato in lire 41 miliardi per l'anno 1999. 1-bis. Gli importi di cui al comma 1 sono fissati annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei limiti delle risorse finanziarie stanziate, tenendo conto anche dell'adeguamento dei predetti importi alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativo all'anno precedente. 2. I premi INAIL per i dipendenti delle imprese di autotrasporto in conto di terzi sono ridotti per il 1999 nei limiti di lire 40 miliardi. I minori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo sono rimborsati all'INAIL nei limiti di lire 40 miliardi, per l'anno 1999, dietro presentazione di apposita rendicontazione . 3. Per l'anno 1998 e' assegnato al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori l'importo di lire 140 miliardi, da utilizzare entro il 31 dicembre 1999, per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse. Entro il 31 dicembre 1999 il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione del presente comma. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, emana con apposita direttiva norme per dare attuazione ad un sistema di riduzione compensata di pedaggi autostradali e per interventi di protezione ambientale, al fine di consentire l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo tenendo conto dei criteri definiti con precedenti interventi legislativi in materia. 4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari complessivamente a lire 140 miliardi per l'anno 1998 e lire 81 miliardi per l'anno 1999, si provvede, quanto a lire 140 miliardi per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 81 miliardi, per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.". Si riporta l'articolo 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324, "Nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile", pubblicata nella Gazz. Uff. 31 maggio 1976, n. 142: "Articolo 5. Il diritto per l'imbarco passeggeri in voli internazionali e' fissato in L. 2.000 per ogni passeggero diretto verso aeroporti di Stati esteri. Il diritto per l'imbarco dei passeggeri in voli interni e' stabilito con decreto del Ministro dei trasporti; in sede di prima applicazione, tale diritto e' fissato in L. 5.000 per ogni passeggero. Il diritto non e' dovuto quando trattasi della continuazione di un viaggio interrotto e l'interruzione dipenda dalla necessita' di cambiare aeromobile o comunque da una causa estranea alla volonta' del passeggero. Tale diritto non e' dovuto, inoltre, per i bambini fino a due anni, mentre e' ridotto alla meta' per i bambini fino a dodici anni. Tale diritto non e' dovuto per i membri degli equipaggi delle compagnie aeree che, avendo base operativa in un determinato aeroporto, devono raggiungere un altro aeroporto per prendere servizio (crew must go), sia per i membri degli equipaggi delle compagnie aeree che hanno terminato il servizio in un determinato aeroporto e che devono tornare in un altro aeroporto, assegnato dalla compagnia di appartenenza quale propria base operativa (crew returning to base), purche' in possesso di attestazione rilasciata dalla propria compagnia aerea che certifichi che il viaggio e' effettuato per motivi di servizio. Il diritto e' dovuto direttamente dal vettore che se ne rivale nei confronti del passeggero. Decreto del Ministro della sanita' e del Ministro dei trasporti 12 febbraio 1988, "Affidamento all'Associazione italiana della Croce rossa del servizio di pronto soccorso sanitario negli aeroporti civili ed in quelli aperti al traffico civile direttamente gestiti dallo Stato", pubblicato nella Gazz. Uff. 7 giugno 1988, n. 132. Si riportano gli articoli 687, 690, 691-bis, 733, 733-bis, del Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, Codice della navigazione, pubblicato nella Gazz. Uff. 18 aprile 1942, n. 93, Ediz. Spec. "Articolo 687. Amministrazione dell'aviazione civile. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), nel rispetto dei poteri di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonche' fatte salve le competenze specifiche degli altri enti aeronautici, agisce come unica autorita' di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile, mediante le proprie strutture centrali e periferiche, e cura la presenza e l'applicazione di sistemi di qualita' aeronautica rispondenti ai regolamenti comunitari. Le attribuzioni e l'organizzazione dell'ENAC e degli altri enti aeronautici sono disciplinate dalle rispettive norme istitutive, nonche' dalle norme statutarie ed organizzative" "Articolo 690. Annessi ICAO. Al recepimento degli annessi alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, si provvede in via amministrativa, per le singole materie, sulla base dei principi generali stabiliti, in attuazione di norme legislative, dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461, anche mediante l'emanazione di regolamenti tecnici dell'ENAC. Con le stesse modalita' di cui al primo comma si provvede all'adozione delle norme di adeguamento alle eventuali modifiche degli annessi e al recepimento dell'ulteriore normativa tecnica applicativa degli stessi, nonche' delle disposizioni tecniche attuative contenute nei manuali e negli altri documenti ufficiali collegati con gli annessi. Ferme restando le competenze di regolamentazione tecnica attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come definite dalla legge 23 dicembre 1980, n. 930, e successive modificazioni, l'ENAC determina le condizioni di applicabilita', attuazione e regolarita' dei servizi antincendio in ambito aeroportuale. Il Governo della Repubblica e' autorizzato a modificare o sostituire, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e in attuazione dei principi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461, le disposizioni di legge incompatibili con quelle degli annessi oggetto del recepimento.2 "Articolo 691-bis. Fornitura dei servizi della navigazione aerea . Fatta salva l'attuazione delle previsioni della normativa comunitaria, i servizi della navigazione aerea, nonche' la redazione delle carte ostacoli, sono espletati da Enav S.p.a., societa' pubblica, per gli spazi aerei e gli aeroporti di competenza. I servizi del traffico aereo sono svolti da personale in possesso di apposita licenza o certificazione. Enav S.p.a., sotto la vigilanza dell'ENAC e coordinandosi con il gestore aeroportuale, disciplina e controlla, per gli aeroporti di competenza, la movimentazione degli aeromobili, degli altri mezzi e del personale sull'area di manovra e assicura l'ordinato movimento degli aeromobili sui piazzali. Essa cura, altresi', la gestione e la manutenzione degli impianti di assistenza visiva luminosa (AVL) di sua proprieta'. L'Aeronautica militare svolge i servizi di cui al presente articolo stipulando specifici atti d'intesa con l'ENAC da sottoporre all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della difesa anche al fine di garantire un livello di sicurezza della fornitura dei servizi di navigazione aerea equivalente ai livelli previsti dalla normativa europea. Sono fatte salve le sue attribuzioni in materia di meteorologia generale." "Articolo 733. Personale non di volo. Il personale non di volo comprende: a) il personale addetto ai servizi del traffico aereo; b) il personale, non di volo, delle imprese di trasporto aereo; c) il personale dei servizi di assistenza a terra; d) il personale addetto ai servizi di manutenzione ; e) il personale addetto ai controlli di sicurezza." "Articolo 733-bis. Funzioni del personale addetto al comando alla guida e al pilotaggio di aeromobili e del personale addetto alla fornitura dei servizi di navigazione aerea per il traffico aereo generale. I compiti, le attribuzioni e le relative procedure operative del personale di volo di cui all'articolo 732, primo comma, lettera a), nonche' del personale non di volo di cui all'articolo 733, primo comma, lettera a), e del personale militare quando fornisce il servizio di navigazione aerea per il traffico aereo generale, sono disciplinati dalla normativa europea, nonche' dalla normativa tecnica nazionale adottata dall'ENAC ai sensi degli articoli 687, primo comma, e 690, primo e secondo comma, nonche' dai manuali operativi dei fornitori di servizi della navigazione aerea, dell'Aeronautica Militare e degli operatori aerei.". |
| Art. 29 Pianificazione strategica della portualita' e della logistica
1. Al fine di migliorare la competitivita' del sistema portuale e logistico, di agevolare la crescita dei traffici (( delle merci e delle persone )) e la promozione dell'intermodalita' nel traffico merci, anche in relazione alla razionalizzazione, al riassetto e all'accorpamento delle Autorita' portuali esistenti, da effettuare ai sensi della legge n. 84 del 1994, e' adottato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, il piano strategico nazionale della portualita' e della logistica. (( Lo schema del decreto recante il piano di cui al presente comma e' trasmesso alle Camere ai fini dell'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il parere e' espresso entro trenta giorni dalla data di assegnazione, decorsi i quali il decreto puo' essere comunque emanato. )) (( 1-bis. All'articolo 5, comma 2-bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: «nella predisposizione del piano regolatore portuale, deve essere valutata, con priorita', la possibile» sono sostituite dalle seguenti: «e' valutata con priorita' la». )) 2. Allo scopo di accelerare la realizzazione dei progetti inerenti alla logistica portuale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le Autorita' portuali presentano alla Presidenza del Consiglio dei ministri un resoconto degli interventi correlati a progetti in corso di realizzazione o da intraprendere, corredato dai relativi crono programmi e piani finanziari. La Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, seleziona, entro i successivi sessanta giorni, gli interventi ritenuti piu' urgenti sulla base delle proposte contenute nei documenti presentati dalle Autorita' portuali, anche al fine di valutarne l'inserimento nel piano strategico di cui al comma 1, ovvero di valutare interventi sostitutivi. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 13, commi 4, 5, 6 e 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 per i progetti volti al miglioramento della competitivita' dei porti italiani per il recupero dei traffici anche tra l'Europa e l'Oriente. Riferimenti normativi
La legge 28-1-1994, n. 84 recante "Riordino della legislazione in materia portuale." e' pubblicata nella Gazz. Uff. 4 febbraio 1994, n. 28, S.O. Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 2-bis, della legge 28 gennaio 1994, n.84: "2-bis. Nel caso di strutture o ambiti idonei, allo stato sottoutilizzati o non diversamente utilizzabili per funzioni portuali di preminente interesse pubblico, nella predisposizione del piano regolatore portuale, deve essere valutata, con priorita', la possibile finalizzazione delle predette strutture ed ambiti ad approdi turistici come definiti dall' articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509.". |
| (( Art. 29 bis Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, in materia di requisiti di onorabilita' dei titolari delle imprese di autotrasporto 1. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: «h-bis) sia stata oggetto di un'informativa antimafia interdittiva ai sensi dell'articolo 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni». )) Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 (Attuazione della direttiva 98/76/CE del 1° ottobre 1998 del Consiglio dell'Unione europea, modificativa della direttiva 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonche' il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della liberta' di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali), come modificato dalla presente legge: "2. Non sussiste, o cessa di sussistere, il requisito dell'onorabilita' in capo alla persona che: a) sia stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure sia sottoposta a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575; b) sia sottoposto, con sentenza definitiva, ad una delle pene accessorie previste dall'articolo 19, comma 1, numeri 2 e 4 del codice penale; c) abbia riportato, con sentenza definitiva, una o piu' condanne, per reato non colposo, a pena detentiva complessivamente superiore a due anni e sei mesi; d) abbia riportato, con sentenza definitiva, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al capo I del titolo II o ai capi II e III del titolo VII del libro secondo del codice penale o per uno dei delitti di cui agli articoli, 416, 416-bis, 513-bis, 589, comma 2, 624, 628, 629, 630, 640, 641, 644, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale; per uno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75; per uno dei delitti di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895; per uno dei delitti di cui agli articoli 73, comma 1, e 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; per il delitto di cui all'articolo 189, comma 6 e comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; per uno dei delitti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; e) abbia riportato, con sentenza definitiva, una condanna per il delitto di cui all'articolo 282 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43; per il delitto di cui all'articolo 18, comma 3 della legge 18 aprile 1975, n. 110; per la contravvenzione di cui all'articolo 186, comma 2, anche in combinato disposto con l'articolo 187, comma 4, del decreto legislativo n. 285 del 1992; f) abbia subito, in via definitiva, l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 26 della legge n. 298 del 1974, o di qualunque sanzione amministrativa per l'esercizio abusivo della professione di cui all'articolo 1, commi 2 o 3, ovvero, per cinque volte nel corso dell'ultimo quinquennio, cumulativamente, abbia subito la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida o sia stato effettuato nei suoi confronti l'accertamento di cui all'articolo 167, comma 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992; g) abbia subito, in qualita' di datore di lavoro, condanna penale definitiva per fatti che costituiscono violazione degli obblighi sussistenti in materia previdenziale ed assistenziale; h) sia stata dichiarata fallita, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 142 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. h-bis) sia stata oggetto di un'informativa antimafia ai sensi dell'articolo 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.". |
| Art. 30 Promozione straordinaria del Made in Italy e misure per l'attrazione degli investimenti
1. Al fine di ampliare il numero delle imprese, in particolare piccole e medie, che operano nel mercato globale, espandere le quote italiane del commercio internazionale, valorizzare l'immagine del Made in Italy nel mondo, sostenere le iniziative di attrazione degli investimenti esteri in Italia, il Ministro dello sviluppo economico adotta con proprio decreto entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia. Il Piano di cui al presente comma e' adottato d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con riferimento alle azioni di cui al comma 2, lettere c), d), e), ed f), rivolte alle imprese agricole e agroalimentari, nonche' alle iniziative da adottare per la realizzazione delle suddette azioni. 2. Il Piano di cui al comma 1 prevede in particolare le seguenti azioni con le relative dotazioni finanziarie: a) iniziative straordinarie di formazione e informazione sulle opportunita' offerte dai mercati esteri alle imprese in particolare piccole e medie; b) supporto alle piu' rilevanti manifestazioni fieristiche italiane di livello internazionale; c) valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in particolare agricole e agroalimentari, e tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualita' e di origine delle imprese e dei prodotti; d) sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei diversi mercati, anche attraverso appositi accordi con le reti di distribuzione; e) realizzazione di un segno distintivo unico, (( per le iniziative di promozione all'estero e durante l'Esposizione universale 2015, delle produzioni agricole e agroalimentari che siano rappresentative della qualita' e del patrimonio enogastronomico italiano )); f) realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati piu' rilevanti e di contrasto al fenomeno dell'Italian sounding; g) sostegno all'utilizzo degli strumenti di e-commerce da parte delle piccole e medie imprese; h) realizzazione di tipologie promozionali innovative per l'acquisizione e la fidelizzazione della domanda dei mercati esteri; i) rafforzamento organizzativo (( delle start up nonche' )) delle micro, piccole e medie imprese in particolare attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher; l) sostegno ad iniziative di promozione delle opportunita' di investimento in Italia, nonche' di accompagnamento e assistenza degli investitori esteri in Italia. 3. L'(( ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane )) provvede all'attuazione del piano di cui al comma 1 nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali e tenuto conto delle intese raggiunte sulle azioni di cui al comma 2, lettere c), d), e), ed f). (( 3-bis. L'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane trasmette ogni anno alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sugli interventi svolti e, in particolare, sulle azioni realizzate, attraverso la rete estera, a sostegno della promozione del made in Italy e dell'attrazione degli investimenti all'estero. )) 4. I contributi di cui alla lettera i), del comma 2, sono destinati, nel rispetto del regolamento (UE) (( n. 1407/2013 della Commissione )), del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», per l'acquisizione, tra l'altro, di figure professionali specializzate nei processi di internazionalizzazione al fine di realizzare attivita' di studio, progettazione e gestione di processi e programmi su mercati esteri. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti soggettivi, i criteri e le modalita' per la concessione dei voucher. 5. Tramite apposita convenzione, da stipularsi tra il Ministero dello sviluppo economico e l'(( ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane )) sono definiti: a) gli obiettivi attribuiti all'(( ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane )) per favorire l'attrazione degli investimenti esteri, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; b) i risultati attesi; c) le risorse finanziarie e il relativo utilizzo. 6. L'(( ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane ))svolge l'attivita' di attrazione degli investimenti all'estero attraverso la propria rete estera che opera nell'ambito delle Rappresentanze Diplomatiche e consolari Italiane. 7. Presso il Ministero dello sviluppo economico, e' istituito un Comitato con il compito di coordinamento dell'attivita' in materia di attrazione degli investimenti esteri, nonche' di favorire, ove necessario, la sinergia tra le diverse amministrazioni centrali e locali. Il Comitato e' composto da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, che lo presiede, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da un rappresentante dl Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e da un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Comitato puo' essere integrato con i rappresentanti delle amministrazioni centrali e territoriali di volta in volta coinvolte nel progetto d'investimento. Ai componenti del Comitato non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del Comitato di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 35 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e' abrogato. 8. Il Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del Piano e sui risultati raggiunti. 9. La dotazione del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese da assegnare all'((ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane )) di cui all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come determinata nella Tabella C della legge di stabilita' annuale e' destinata anche (( agli interventi di cui al presente articolo )). Riferimenti normativi
- Il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», e' pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352. - Si riporta l'articolo 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. "460. La Societa' Sviluppo Italia Spa assume la denominazione di «Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa» ed e' societa' a capitale interamente pubblico. Il Ministro dello sviluppo economico definisce, con apposite direttive, le priorita' e gli obiettivi della societa' e approva le linee generali di organizzazione interna, il documento previsionale di gestione ed i suoi eventuali aggiornamenti e, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, lo statuto. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono individuati gli atti di gestione ordinaria e straordinaria della societa' e delle sue controllate dirette ed indirette che, ai fini della loro efficacia e validita', necessitano della preventiva approvazione ministeriale." L'articolo 35 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, abrogato dalla presente legge, recava: "Desk Italia - Sportello attrazione investimenti esteri" Si riporta l'articolo 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11: "Art. 14 Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e' attribuito il controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che viene esercitato anche mediante ispezione presso gli stessi, richiedendo la produzione degli atti e documenti che ritenga necessari. 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, sono stabilite le modalita' con cui la COVIP riferisce ai Ministeri vigilanti delle risultanze del controllo di cui al comma 1 ai fini dell'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 509 del 1994 ed ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di cui all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, del predetto decreto legislativo. 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentita la COVIP, detta disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, dei conflitti di interessi e di banca depositaria, tenendo anche conto dei principi di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e relativa normativa di attuazione e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. 4. I compiti di vigilanza attribuiti alla COVIP con il presente decreto sono esercitati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai fini dell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, la COVIP puo' avvalersi di un contingente di personale, stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito da altre pubbliche amministrazioni mediante collocamento in posizione di comando fuori ruolo, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con contestuale indisponibilita' dei posti nell'amministrazione di provenienza. 5. All'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "Nucleo di valutazione della spesa previdenziale" sono sostituite dalle seguenti: "Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP)", con contestuale trasferimento alla COVIP delle competenze di cui al citato articolo 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006, gia' esercitate dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale. In relazione agli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, il predetto Nucleo svolge esclusivamente compiti di osservazione, monitoraggio e analisi della spesa previdenziale, avvalendosi dei dati messi a disposizione dalle amministrazioni vigilanti e dagli organi di controllo. 6. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed al fine della salvaguardia delle attivita' e delle funzioni attualmente svolte dalla societa' di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, e ritenute di preminente interesse generale, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e' costituita la societa' a responsabilita' limitata «Istituto Luce - Cinecitta'», con sede in Roma. Il capitale sociale della societa' di cui al presente comma e' stabilito in sede di costituzione in euro 15.000. Il Ministero dell'economia e delle finanze assume la titolarita' della relativa partecipazione, che non puo' formare oggetto di diritti a favore di terzi, e il Ministero per i beni e le attivita' culturali esercita i diritti del socio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto riguarda i profili patrimoniali, finanziari e statutari. 7. All'onere derivante dalla sottoscrizione delle quote di capitale per la costituzione della Societa' di cui al comma 6, pari a 15.000 euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come determinata dalla tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220. 8. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro i trenta giorni successivi alla costituzione della societa' di cui al comma 6, sono individuate le risorse umane, strumentali e patrimoniali appartenenti alla societa' di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, da trasferire a titolo gratuito alla societa' «Istituto Luce - Cinecitta'». 9. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali emana, annualmente, un atto di indirizzo contenente, con riferimento a tre esercizi sociali, gli obiettivi strategici della societa' di cui al comma 6. L'atto d'indirizzo riguarda attivita' e servizi di interesse generale, fra le quali sono ricomprese: a) le attivita' di conservazione, restauro e valorizzazione del patrimonio filmico, fotografico e documentaristico trasferito alla societa' ai sensi del comma 8; b) la distribuzione di opere prime e seconde e cortometraggi sostenute dal Ministero per i beni e le attivita' culturali ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonche' la produzione documentaristica basata prevalentemente sul patrimonio di cui alla lettera a). Nell'atto di indirizzo non possono essere ricomprese attivita' di produzione cinematografica ovvero di distribuzione di opere filmiche diverse da quelle indicate nel punto b) e possono essere ricomprese attivita' strumentali, di supporto, e complementari ai compiti espletati nel settore cinematografico dalle competenti strutture del Ministero per i beni e le attivita' culturali, con particolare riferimento alla promozione del cinema italiano all'estero, alla gestione, per conto dello Stato, dei diritti filmici da quest'ultimo detenuti a qualunque titolo, nonche' l'eventuale gestione, per conto del Ministero, del fondo e della annessa contabilita' speciale di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. 10. La societa' di cui al comma 6 presenta al Ministro per i beni e le attivita' culturali una proposta di programma coerente con gli obiettivi strategici individuati nell'atto di indirizzo. Il programma annuale delle attivita' e' approvato dal Ministro, che assegna le risorse finanziarie necessarie per il suo svolgimento e per il funzionamento della societa', inclusa la copertura dei costi per il personale. 11. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la societa' di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, e' trasferita alla Societa' Fintecna s.p.a. o a societa' da essa interamente controllata. Il corrispettivo del trasferimento e' determinato secondo le procedure e ai sensi del comma 12. Entro trenta giorni dall'avvenuto trasferimento, la societa' trasferitaria provvede a deliberare la messa in liquidazione della societa'. 12. Entro i trenta giorni successivi alla messa in liquidazione della societa', si provvede alla nomina di un collegio di tre periti designati, uno dalla societa' trasferitaria, uno dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, al fine di effettuare, entro novanta giorni, una valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione della societa' trasferita. L'ammontare del compenso del collegio di periti e' determinato con decreto dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. La valutazione deve, fra l'altro, tenere conto di tutti i costi e gli oneri necessari per la liquidazione della societa' trasferita, ivi compresi quelli di funzionamento, nonche' dell'ammontare del compenso dei periti, individuando altresi' il fabbisogno finanziario stimato per la liquidazione stessa. Il valore stimato dell'esito finale della liquidazione costituisce il corrispettivo per il trasferimento della societa', che e' corrisposto dalla societa' trasferitaria al Ministero per i beni e le attivita' culturali. Al termine della liquidazione della societa' trasferita, il collegio dei periti determina l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza fra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il corrispettivo pagato. Tale eventuale maggiore importo e' attribuito alla societa' trasferitaria in ragione del migliore risultato conseguito nella liquidazione. Qualora il valore stimato dell'esito finale della liquidazione sia negativo, il collegio dei periti determina annualmente l'entita' dei rimborsi dovuti dal Ministero per i beni e le attivita' culturali alla societa' trasferitaria per garantire l'intera copertura dei costi di gestione della societa' in liquidazione. A tali oneri il Ministero per i beni e le attivita' culturali fara' fronte con le risorse destinate al settore cinematografico nell'ambito del riparto del fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 e successive modificazioni. 13. Nel decreto di cui al comma 8 puo' essere previsto il trasferimento al Ministero per i beni e le attivita' culturali di funzioni attualmente svolte dalla societa' di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202. Con lo stesso decreto sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane e strumentali, nonche' quelle finanziarie a legislazione vigente da attribuire al Ministero per i beni e le attivita' culturali mediante corrispondente riduzione del trasferimento a favore di Cinecitta' Luce s.p.a. Per il trasferimento delle funzioni previsto dal secondo periodo, i dipendenti a tempo indeterminato, non aventi qualifica dirigenziale, attualmente in servizio presso la societa' di cui al terzo periodo del presente comma, che non siano trasferiti alla societa' di cui al comma 6, ai sensi del comma 8, sono inquadrati nei ruoli del Ministero per i beni e le attivita' culturali sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata nel medesimo decreto di cui al presente comma e previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell'idoneita'; il Ministero per i beni e le attivita' culturali provvede conseguentemente a rideterminare le proprie dotazioni organiche in misura corrispondente al personale effettivamente trasferito; i dipendenti inquadrati mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, e' attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. 14. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei commi dal 6 al 13 del presente articolo sono esenti da qualunque imposta diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato. 15. L'articolo 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che le amministrazioni di destinazione subentrano direttamente nella titolarita' di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli enti soppressi, senza che tali enti siano previamente assoggettati a una procedura di liquidazione. 16. Il corrispettivo previsto dall'articolo 6, comma 16, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' versato entro il 15 dicembre 2011; al citato comma 16, settimo periodo, le parole da: «d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministero dell'economia e delle finanze ed il terzo, con funzioni di presidente, d'intesa dalla societa' trasferitaria ed il predetto Ministero dell'economia e delle finanze». 17. L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) e' soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 18. E' istituita l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, denominata «ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane», ente dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. 18-bis. I poteri di indirizzo in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane sono esercitati dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro degli affari esteri. Le linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, anche per quanto riguarda la programmazione delle risorse, comprese quelle di cui al comma 19, sono assunte da una cabina di regia, costituita senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, copresieduta dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dello sviluppo economico e, per le materie di propria competenza, dal Ministro con delega al turismo e composta dal Ministro dell'economia e delle finanze, o da persona dallo stesso designata, dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, o da persona dallo stesso designata, dal presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dai presidenti, rispettivamente, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, della Confederazione generale dell'industria italiana, di R.E.TE. Imprese Italia, di Alleanza delle Cooperative italiane e dell'Associazione bancaria italiana. 19. Le funzioni attribuite all'ICE dalla normativa vigente e le inerenti risorse di personale, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale, al Ministero dello sviluppo economico, il quale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e' conseguentemente riorganizzato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e all'Agenzia di cui al comma precedente. Le risorse gia' destinate all'ICE per il finanziamento dell'attivita' di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero, come determinate nella Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono trasferite in un apposito Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese, da istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. 20. L'Agenzia opera al fine di sviluppare l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonche' la commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei mercati internazionali, e di promuovere l'immagine del prodotto italiano nel mondo. L'Agenzia svolge le attivita' utili al perseguimento dei compiti ad essa affidati e, in particolare, offre servizi di informazione, assistenza e consulenza alle imprese italiane che operano nel commercio internazionale e promuove la cooperazione nei settori industriale, agricolo e agro-alimentare, della distribuzione e del terziario, al fine di incrementare la presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali. Nello svolgimento delle proprie attivita', l'Agenzia opera in stretto raccordo con le regioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni imprenditoriali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono indicate le modalita' applicative e la struttura amministrativa responsabile per assicurare alle singole imprese italiane ed estere l'assistenza e il raccordo con i soggetti pubblici e le possibilita' di accesso alle agevolazioni disponibili per favorire l'operativita' delle stesse imprese nei settori e nelle aree di interesse all'estero. 21. Sono organi dell'Agenzia il presidente, nominato, al proprio interno, dal consiglio di amministrazione, il consiglio di amministrazione, costituito da cinque membri, di cui uno con funzioni di presidente, e il collegio dei revisori dei conti. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico. Uno dei cinque membri e' designato dal Ministro degli affari esteri. I membri del consiglio di amministrazione sono scelti tra persone dotate di indiscusse moralita' e indipendenza, alta e riconosciuta professionalita' e competenza nel settore. La carica di componente del consiglio di amministrazione e' incompatibile con incarichi politici elettivi. Le funzioni di controllo di regolarita' amministrativo-contabile e di verifica sulla regolarita' della gestione dell'Agenzia sono affidate al collegio dei revisori, composto di tre membri ed un membro supplente, designati dai Ministeri dello sviluppo economico, degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, che nomina anche il supplente. La presidenza del collegio spetta al rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze. I membri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. All'Agenzia si applica il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. E' esclusa l'applicabilita' della disciplina della revisione legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. 22. Il direttore generale svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura dell'Agenzia, secondo le modalita' ed i limiti previsti dallo statuto. Formula, d'intesa con il Presidente, proposte al consiglio di amministrazione, da' attuazione ai programmi e alle deliberazioni approvate dal consiglio di amministrazione ed alle disposizioni operative del presidente, assicurando altresi' gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo, relativi alle attivita' dell'Agenzia ed al perseguimento delle sue finalita' istituzionali. Il direttore generale e' nominato per un periodo di quattro anni, rinnovabili per una sola volta. Al direttore generale non si applica il comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 23. I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in conformita' alle norme di contenimento della spesa pubblica e, comunque, entro i limiti di quanto previsto per enti di similari dimensioni. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono coperti nell'ambito delle risorse di cui ai commi 26-bis, primo periodo, 26-ter e 26-quater. Se dipendenti di amministrazioni pubbliche, ai membri del consiglio di amministrazione si applica il comma 5 dell'articolo 1 del presente decreto. 24. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia delibera lo statuto, il regolamento di organizzazione, di contabilita', la dotazione organica del personale, nel limite massimo di 450 unita', ed i bilanci. Detti atti sono trasmessi ed approvati dai Ministeri vigilanti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, che possono formulare i propri rilievi entro novanta giorni per lo statuto ed entro sessanta giorni dalla ricezione per i restanti atti. Il piano annuale di attivita' e' definito tenuto conto delle proposte provenienti, attraverso il Ministero degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e consolari. 25. L'Agenzia opera all'estero nell'ambito delle Rappresentanze diplomatiche e consolari con modalita' stabilite con apposita convenzione stipulata tra l'Agenzia, il Ministero degli affari esteri e il Ministero dello sviluppo economico. Il personale dell'Agenzia all'estero - e' individuato, sentito il Ministero degli Affari Esteri, nel limite di un contingente massimo definito nell'ambito della dotazione organica di cui al comma 24 - e puo' essere accreditato, previo nulla osta del Ministero degli affari esteri, secondo le procedure previste dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in conformita' alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari e tenendo conto delle consuetudini esistenti nei Paesi di accreditamento. Il funzionario responsabile dell'ufficio e' accreditato presso le autorita' locali in lista diplomatica. Il restante personale e' notificato nella lista del personale tecnico-amministrativo. Il personale dell'Agenzia all'estero opera nel quadro delle funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento dei Capi missione, in linea con le strategie di internazionalizzazione delle imprese definite dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero degli affari esteri. 26. In sede di prima applicazione, con i decreti di cui al comma 26-bis, e' trasferito all'Agenzia un contingente massimo di 450 unita', provenienti dal personale dipendente a tempo indeterminato del soppresso istituto, da individuarsi sulla base di una valutazione comparativa per titoli. Il personale locale, impiegato presso gli uffici all'estero del soppresso istituto con rapporti di lavoro, anche a tempo indeterminato, disciplinati secondo l'ordinamento dello Stato estero, e' attribuito all'Agenzia. I contratti di lavoro del personale locale sono controfirmati dal titolare della Rappresentanza diplomatica, nel quadro delle sue funzioni di vigilanza e direzione, al fine dell'impiego del personale in questione nell'ambito della Rappresentanza stessa. 26-bis. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro degli affari esteri per le materie di sua competenza, si provvede, nel rispetto di quanto previsto dal comma 26 e dalla lettera b) del comma 26-sexies, all'individuazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie, nonche' dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al soppresso istituto, da trasferire all'Agenzia e al Ministero dello sviluppo economico. Con i medesimi decreti si provvede a rideterminare le dotazioni organiche del Ministero dello sviluppo economico in misura corrispondente alle unita' di personale in servizio a tempo indeterminato trasferito. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 26-ter. A decorrere dall'anno 2012, la dotazione del Fondo di cui al comma 19 e' determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed e' destinata all'erogazione all'Agenzia di un contributo annuale per il finanziamento delle attivita' di promozione all'estero e di internazionalizzazione delle imprese italiane. A decorrere dall'anno 2012 e' altresi' iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito capitolo destinato al finanziamento delle spese di funzionamento, la cui dotazione e' determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e di un apposito capitolo per il finanziamento delle spese di natura obbligatoria della medesima Agenzia. Il contributo erogato per il finanziamento delle attivita' di promozione all'estero e di internazionalizzazione delle imprese italiane non puo' essere utilizzato a copertura delle spese fisse per il personale dipendente. 26-quater. Le entrate dell'Agenzia sono costituite, oltre che dai contributi di cui al comma 26-ter, da: a) eventuali assegnazioni per la realizzazione di progetti finanziati parzialmente o integralmente dall'Unione europea; b) corrispettivi per servizi prestati agli operatori pubblici o privati e compartecipazioni di terzi alle iniziative promozionali; c) utili delle societa' eventualmente costituite o partecipate; d) altri proventi patrimoniali e di gestione. 26-quinquies. L'Agenzia provvede alle proprie spese di funzionamento e alle spese relative alle attivita' di promozione all'estero e internazionalizzazione delle imprese italiane nei limiti delle risorse finanziarie di cui ai commi 26-bis, 26-ter e 26-quater. 26-sexies. Sulla base delle linee guida e di indirizzo strategico determinate dalla cabina di regia di cui al comma 18-bis, adottate dal Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero degli affari esteri per quanto di competenza, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia provvede entro sette mesi dalla costituzione a: a) una riorganizzazione degli uffici di cui al comma 25 mantenendo in Italia soltanto gli uffici di Roma e Milano. Il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia, le regioni e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono definire opportune intese per individuare la destinazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate alle sedi periferiche soppresse; b) una rideterminazione delle modalita' di svolgimento delle attivita' di promozione fieristica, al fine di conseguire risparmi nella misura di almeno il 20 per cento della spesa media annua per tali attivita' registrata nell'ultimo triennio; c) una concentrazione delle attivita' di promozione sui settori strategici e sull'assistenza alle piccole e medie imprese. 26-septies. I dipendenti a tempo indeterminato del soppresso istituto, fatto salvo quanto previsto per il personale di cui al comma 26 e dalla lettera a) del comma 26-sexies, sono inquadrati nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico, sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate con uno o piu' decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assicurando l'invarianza della spesa complessiva. L'eventuale trasferimento di dipendenti alle Regioni o alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ha luogo in conformita' con le intese di cui al comma 26-sexies , lettera a) senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 26-octies. I dipendenti trasferiti al Ministero dello sviluppo economico e all'Agenzia di cui al comma 18 mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza nonche' il trattamento economico fondamentale e accessorio limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero e dell'Agenzia, disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dei ministeri, ai dipendenti trasferiti e' attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 26-novies. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. 26-decies. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Agenzia e' esercitato dalla Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, con le modalita' di cui all'articolo 12 della legge stessa. 27. La legge 25 marzo 1997, n. 68, e' abrogata. 28. Al fine di conseguire gli obiettivi di crescita del settore ippico, di riduzione della spesa di funzionamento, di incremento dell'efficienza e di miglioramento della qualita' dei servizi, nonche' di assicurare la trasparenza e l'imparzialita' nello svolgimento delle attivita' di gara del settore, ai sensi e con le modalita' di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'UNIRE e' trasformato in Agenzia per lo sviluppo del settore ippico - ASSI con il compito di promuovere l'incremento e il miglioramento qualitativo e quantitativo delle razze equine, gestire i libri genealogici, revisionare i meccanismi di programmazione delle corse, delle manifestazioni e dei piani e programmi allevatoriali, affidare, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il servizio di diffusione attraverso le reti nazionali ed interregionali delle riprese televisive delle corse, valutare le strutture degli ippodromi e degli impianti di allevamento, di allenamento e di addestramento, secondo parametri internazionalmente riconosciuti. L'ASSI subentra nella titolarita' dei rapporti giuridici attivi e passivi dell'UNIRE. Il potere di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia e' esercitato dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. L'incarico di direttore generale, nonche' quello di componente del comitato direttivo e del collegio dei revisori dell'Agenzia ha la durata di tre anni. 29. Il personale dell'UNIRE con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, prosegue il proprio rapporto con l'Agenzia. La consistenza numerica complessiva di tale personale costituisce il limite massimo della dotazione organica dell'Agenzia. Nei confronti del personale dell'Agenzia continua ad applicarsi la disciplina prevista dai contratti collettivi nazionali del comparto degli enti pubblici non economici e dell'Area VI della dirigenza. All'Agenzia sono altresi' trasferite le risorse finanziarie previste a carico del bilancio dello Stato per l'UNIRE." - La Tabella C (Riduzioni di spesa dei Ministeri) allegata al D.L. 6-7-2011 n. 98, Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' pubblicata nella Gazz. Uff. 6 luglio 2011, n. 155, |
| Art. 31 Misure per la riqualificazione degli esercizi alberghieri
1. Al fine di diversificare l'offerta turistica e favorire gli investimenti volti alla riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro (( dei beni e delle attivita' culturali )) e del turismo di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare previa intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sono definite le condizioni di esercizio dei condhotel, intendendosi tali gli esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o piu' unita' immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettivita' e, in forma integrata e complementare, in unita' abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non puo' superare il quaranta per cento della superficie complessiva dei compendi immobiliari interessati. 2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi' stabiliti i criteri e le modalita' per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unita' abitative a destinazione residenziale di cui al medesimo comma. In ogni caso, il vincolo di destinazione puo' essere rimosso, su richiesta del proprietario, solo previa restituzione di contributi e agevolazioni pubbliche eventualmente percepiti ove lo svincolo avvenga prima della scadenza del finanziamento agevolato. 3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri ordinamenti a quanto disposto dal decreto di cui al comma 1 entro un anno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Restano ferme, in quanto compatibili con quanto disposto dal presente articolo, le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002, (( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 25 settembre 2002 )), recante il recepimento dell'accordo fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico. Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202. "Art. 9.Funzioni. 1. La Conferenza unificata assume deliberazioni, promuove e sancisce intese ed accordi, esprime pareri, designa rappresentanti in relazione alle materie ed ai compiti di interesse comune alle regioni, alle province, ai comuni e alle comunita' montane. 2. La Conferenza unificata e' comunque competente in tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunita' montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali debbano esprimersi su un medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata: a) esprime parere: 1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni di legge collegati; 2) sul documento di programmazione economica e finanziaria; 3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in base all'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; b) promuove e sancisce intese tra Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane. Nel caso di mancata intesa o di urgenza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4; c) promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attivita' di interesse comune; d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle autonomie locali indicati, rispettivamente, dai presidenti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei casi previsti dalla legge; e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane nei casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione di protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e locali secondo le modalita' di cui all'articolo 6; f) e' consultata sulle linee generali delle politiche del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e mobilita' del personale connessi al conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali; g) esprime gli indirizzi per l'attivita' dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali. 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane. 4. Ferma restando la necessita' dell'assenso del Governo per l'adozione delle deliberazioni di competenza della Conferenza unificata, l'assenso delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane e' assunto con il consenso distinto dei membri dei due gruppi delle autonomie che compongono, rispettivamente, la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. L'assenso e' espresso di regola all'unanimita' dei membri dei due predetti gruppi. Ove questa non sia raggiunta l'assenso e' espresso dalla maggioranza dei rappresentanti di ciascuno dei due gruppi. 5. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ha compiti di: a) coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali; b) studio, informazione e confronto nelle problematiche connesse agli indirizzi di politica generale che possono incidere sulle funzioni proprie o delegate di province e comuni e comunita' montane. 6. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in particolare, e' sede di discussione ed esame: a) dei problemi relativi all'ordinamento ed al funzionamento degli enti locali, compresi gli aspetti relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle risorse umane e strumentali, nonche' delle iniziative legislative e degli atti generali di governo a cio' attinenti; b) dei problemi relativi alle attivita' di gestione ed erogazione dei servizi pubblici; c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di cui al presente comma che venga sottoposto, anche su richiesta del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, al parere della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Presidente delegato. 7. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ha inoltre il compito di favorire: a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali; b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 ; c) le attivita' relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono piu' comuni o province da celebrare in ambito nazionale. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002, recante "Recepimento dell'accordo fra lo Stato, le regioni e le province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 settembre 2002, n. 225. |
| (( Art. 31-bis Operativita' degli impianti a fune
1. I termini previsti dal paragrafo 3.1 delle norme regolamentari di cui al decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 1985, relativi alla scadenza di vita tecnica complessiva massima degli impianti a fune, non si applicano ai medesimi impianti che risultano positivi alle verifiche effettuate dai competenti uffici ministeriali secondo i criteri definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 2. Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1, gli impianti la cui vita tecnica, compresa l'eventuale proroga prevista dalle vigenti disposizioni di legge, non e' scaduta possono godere di una proroga di un anno, previa verifica della loro idoneita' ai fini della sicurezza dell'esercizio da parte dei competenti uffici ministeriali. 3. Possono godere dei benefici di cui ai commi 1 e 2 anche gli impianti la cui vita tecnica, compresa l'eventuale proroga prevista dalle vigenti disposizioni di legge, e' scaduta da non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa verifica della loro idoneita' ai fini della sicurezza dell'esercizio, da parte dei competenti uffici ministeriali. ))
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| Art. 32
Marina Resort e implementazione sistema telematico centrale nautica da diporto
1. Al fine di rilanciare le imprese della filiera nautica, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unita' da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, rientrano nelle strutture ricettive all'aria aperta. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante utilizzo delle somme versate entro il 15 luglio 2014 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel limite di 2 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato. 3. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 217, dopo le parole: «Il sistema include» sono inserite le seguenti: «l'ufficio di conservatoria centrale (( delle unita' da diporto )), »; b) al comma 219, dopo le parole: «lettere b) e c)» sono inserite le seguenti: «e agli articoli 2, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 62, 63 e 65», dopo la parola: «registri», e' inserita la seguente: «, uffici», e alla fine del periodo dopo la parola: «amministrative», sono aggiunte le seguenti: «, anche nell'intento di adeguare dette disposizioni al nuovo Sistema.». Riferimenti normativi
Si riporta il testo dei commi 217 e 219 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013) come modificati dalla presente legge: "217. E' istituito, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, il Sistema telematico centrale della nautica da diporto. Il Sistema include l'ufficio di conservatoria centrale delle unita' da diporto, l'archivio telematico centrale contenente informazioni di carattere tecnico, giuridico, amministrativo e di conservatoria riguardanti le navi e le imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 - Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 173, nonche' lo sportello telematico del diportista." "219. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' per l'attuazione del Sistema di cui al comma 217, comprensivamente del trasferimento dei dati dai registri cartacei all'archivio telematico a cura degli uffici marittimi e della motorizzazione civile, della conservazione della documentazione, dell'elaborazione e fornitura dei dati delle unita' iscritte, delle modalita' per la pubblicita' degli atti anche ai fini antifrode, dei tempi di attuazione delle nuove procedure, nonche' delle necessarie modifiche delle norme di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) e agli articoli 2, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 62, 63 e 65, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172 (2), in materia di registri, uffici e licenza di navigazione e delle correlate disposizioni amministrative, anche nell'intento di adeguare dette disposizioni al nuovo Sistema." |
| (( Art. 32-bis Disposizioni in materia di autotrasporto
1. All'articolo 46-bis della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio, del 25 ottobre 1993» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009»; b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano nel caso di circolazione nel territorio nazionale di veicoli immatricolati all'estero qualora sia riscontrata, durante la circolazione, la mancata corrispondenza fra le registrazioni del tachigrafo o altri elementi relativi alla stessa circolazione e le prove documentali che devono essere fornite ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1072/2009, nonche' nel caso in cui le prove stesse non siano conservate a bordo ed esibite ad ogni controllo». 2. I contributi alle imprese di autotrasporto per l'acquisizione di beni capitali, relativi all'articolo 2, comma 2, lettere c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, a valere sulle risorse finanziarie destinate al settore dell'autotrasporto dall'articolo 1, comma 89, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'esercizio finanziario 2014, nei limiti delle risorse finanziarie effettivamente disponibili e, comunque, non oltre complessivi 15 milioni di euro, sono fruiti mediante credito d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, salvo che i destinatari presentino espressa dichiarazione di voler fruire del contributo diretto. A tal fine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede al versamento delle somme occorrenti per la regolazione contabile dei crediti da utilizzare in compensazione sulla contabilita' speciale n. 1778, aperta presso la Banca d'Italia e intestata all'Agenzia delle entrate, fornendo all'Agenzia medesima gli elenchi dei beneficiari, i relativi codici fiscali e gli importi dei contributi unitari spettanti alle imprese. Il credito d'imposta puo' essere utilizzato in compensazione solo successivamente alla comunicazione dei dati di cui al periodo precedente, da eseguire secondo modalita' telematiche definite d'intesa tra l'Agenzia delle entrate e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dalle imprese, l'Agenzia delle entrate verifica che l'ammontare dei crediti utilizzati in compensazione non ecceda l'importo del contributo concesso, scartando le operazioni di versamento che non rispettano tale requisito. Al credito d'imposta riconosciuto per le finalita' di cui alla presente norma non si applica il limite previsto dall'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le medesime disposizioni si applicano agli incentivi per la formazione professionale relativi all'articolo 2, comma 2, lettera f), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, solo nel caso in cui il beneficiario presenti espressa dichiarazione di voler fruire del credito d'imposta, nei limiti delle risorse finanziarie effettivamente disponibili e, comunque, non oltre complessivi 10 milioni di euro. 3. Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, e successive modificazioni, dopo la lettera l-quater) e' aggiunta la seguente: «l-quinquies) decide sui ricorsi proposti dagli interessati avverso i provvedimenti adottati dagli uffici della motorizzazione civile in materia di iscrizione, sospensione, cancellazione e radiazione dall'albo degli autotrasportatori, nonche' di applicazione delle sanzioni disciplinari. Il ricorso non ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato. Le decisioni del comitato centrale sono definitive e devono essere notificate al ricorrente e all'ufficio della motorizzazione civile competente. I provvedimenti definitivi di cancellazione, radiazione e sospensione dall'albo sono comunicati al competente ufficio della motorizzazione civile per la revoca o la sospensione dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori». 4. Al fine di assicurare la tracciabilita' dei flussi finanziari finalizzata alla prevenzione delle infiltrazioni criminali e del riciclaggio del denaro derivante da traffici illegali, tutti i soggetti della filiera dei trasporti provvedono al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada, di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, utilizzando strumenti elettronici di pagamento, ovvero il canale bancario attraverso assegni, bonifici bancari o postali, e comunque ogni altro strumento idoneo a garantire la piena tracciabilita' delle operazioni, indipendentemente dall'ammontare dell'importo dovuto. Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni. )) Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 46-bis della legge 6 giugno 1974, n. 298 (Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada), come modificato dalla presente legge: "Art. 46-bis (Cabotaggio stradale in violazione della normativa comunitaria) Qualora un veicolo immatricolato all'estero effettui trasporti di cabotaggio in violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, nonche' della relativa disciplina nazionale di esecuzione, si applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 15.000, nonche' la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi ovvero, in caso di reiterazione nel triennio, per un periodo di sei mesi. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo, secondo le procedure di cui all'articolo 214 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 214-bis del citato codice; si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del medesimo codice. 1-bis. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano nel caso di circolazione nel territorio nazionale di veicoli immatricolati all'estero qualora sia riscontrata, durante la circolazione, la mancata corrispondenza fra le registrazioni del tachigrafo o altri elementi relativi alla stessa circolazione e le prove documentali che devono essere fornite ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1072/2009, nonche' nel caso in cui le prove stesse non siano conservate a bordo ed esibite ad ogni controllo»." Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, (Regolamento recante le modalita' di ripartizione e di erogazione del fondo per le misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica): "Articolo 2 (Ripartizione percentuale del fondo) (Omissis) 2. Le restanti risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, pari a 22,8 milioni di euro, sono destinate alla erogazione di contributi alle imprese di autotrasporto, ivi comprese le imprese controllate dalle stesse, operanti nel settore delle infrastrutture di supporto all'attivita' di autotrasporto, per le iniziative di seguito indicate: a) investimenti in impianti tecnologici, informatici e telematici, con particolare riguardo alla tracciabilita' dei percorsi ed all'organizzazione aziendale; b) investimenti in aree attrezzate ed in infrastrutture, atte a favorire la sosta dei veicoli pesanti e la custodia delle merci, nonche' le pause di riposo dei conducenti in condizioni di sicurezza ed ambientalmente favorevoli; c) interventi volti a realizzare l'utilizzo di modalita' di trasporto alternative al trasporto stradale e l'ottimizzazione della catena logistica; d) investimenti per l'acquisto di attrezzature e dispositivi atti a migliorare la sicurezza e l'impatto ambientale del trasporto stradale; e) interventi a favore dello smaltimento dei rifiuti prodotti dal trasporto stradale di merci; f) iniziative per la formazione del personale. (Omissis)". Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 89, della legge 27 dicembre 2013, n. 47 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2014): "Articolo 1 (Omissis) 89. E' autorizzata la spesa di 330 milioni di euro per l'anno 2014 per interventi in favore del settore dell'autotrasporto. Al relativo riparto si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. (Omissis)". Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni): "Articolo 17 (Oggetto) 1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 5.000 euro annui, puo' essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. 2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi: a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'Art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non e' ammessa la compensazione; b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'Art. 74; c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; d-bis) e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative; f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'Art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'Art. 20; h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85; h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore; h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche; h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell'incremento all'addizionale comunale debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni." Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008): "Articolo 1 (Omissis) 53. A partire dal 1° gennaio 2008, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare eccedente e' riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e' comunque compensabile per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma non si applica al credito d'imposta di cui all' articolo 1, comma 280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto previsto dal presente comma non si applica al credito d'imposta di cui all' articolo 1, comma 271, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1° gennaio 2010. (Omissis)". Il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, reca:" Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori" (pubblicato nella G.U. 9 gennaio 2006, n. 6). Si riporta il testo dell'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione): "Articolo 51 (Obbligo di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze delle infrazioni di cui al presente Titolo) 1. I destinatari del presente decreto che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attivita', hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14, e all'articolo 50 ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Guardia di finanza la quale, ove ravvisi l'utilizzabilita' di elementi ai fini dell'attivita' di accertamento, ne da' tempestiva comunicazione all'Agenzia delle entrate. (Omissis)". |
| Art. 33 Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale - comprensorio Bagnoli-Coroglio
1. Attengono alla tutela dell'ambiente di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione nonche' ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione le disposizioni finalizzate alla bonifica ambientale e alla rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale contenute nei commi seguenti, e tra queste, in particolare, le disposizioni relative alla disciplina del procedimento di bonifica, al trasferimento delle aree, nonche' al procedimento di formazione, approvazione e attuazione del programma di riqualificazione ambientale e di rigenerazione urbana, finalizzato al risanamento ambientale e alla riconversione delle aree dismesse e dei beni immobili pubblici, al superamento del degrado urbanistico ed edilizio, alla dotazione dei servizi personali e reali e dei servizi a rete, alla garanzia della sicurezza urbana. Esse hanno l'obiettivo prioritario di assicurare la programmazione, realizzazione e gestione unitaria degli interventi di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana in tempi certi e brevi. 2. Sulla base dei principi di sussidiarieta' ed adeguatezza le funzioni amministrative relative al procedimento di cui ai seguenti commi sono attribuite allo Stato per assicurarne l'esercizio unitario, garantendo comunque la partecipazione degli enti territoriali interessati alle determinazioni in materia di governo del territorio, funzionali al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1. 3. Le aree di rilevante interesse nazionale alle quali si applicano le disposizioni del presente articolo sono individuate con deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Alla seduta del Consiglio dei ministri partecipano i Presidenti delle Regioni interessate. In relazione a ciascuna area di interesse nazionale cosi' individuata e' predisposto uno specifico programma di risanamento ambientale e un documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana finalizzati, in particolare: a) a individuare e realizzare i lavori di messa in sicurezza e bonifica dell'area; b) a definire gli indirizzi per la riqualificazione urbana dell'area; c) a valorizzare eventuali immobili di proprieta' pubblica meritevoli di salvaguardia e riqualificazione; d) a localizzare e realizzare le opere infrastrutturali per il potenziamento della rete stradale e dei trasporti pubblici, per i collegamenti aerei e marittimi, per gli impianti di depurazione e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria funzionali agli interventi pubblici e privati, e il relativo fabbisogno finanziario, cui si fa fronte, per quanto riguarda la parte di competenza dello Stato, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente. 4. Alla formazione, approvazione e attuazione del programma di risanamento ambientale e del documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana di cui al precedente comma 3, sono preposti un Commissario straordinario del Governo e un Soggetto Attuatore, anche ai fini dell'adozione di misure straordinarie di salvaguardia e tutela ambientale. Il Commissario e il Soggetto attuatore procedono anche in deroga agli articoli 252 e 252-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, per i soli profili procedimentali e non anche con riguardo ai criteri, alle modalita' per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti di inquinamento e comunque per la riduzione delle sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitarie (( e, comunque, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sia per la progettazione sia per l'esecuzione, previste dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 )). 5. Il Commissario straordinario del Governo e' nominato in conformita' all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Presidente della Regione interessata. Allo stesso sono attribuiti compiti di coordinamento degli interventi infrastrutturali d'interesse statale con quelli privati da effettuare nell'area di rilevante interesse nazionale di cui al comma 1, nonche' i compiti di cui ai commi successivi. Agli eventuali oneri del Commissario si fa fronte nell'ambito delle risorse del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri. 6. Il Soggetto Attuatore e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel rispetto dei principi europei di trasparenza e di concorrenza. Ad esso compete l'elaborazione e l'attuazione del programma di risanamento e rigenerazione di cui al comma 3, con le risorse disponibili a legislazione vigente per la parte pubblica. Lo stesso opera altresi' come stazione appaltante per l'affidamento dei lavori di bonifica ambientale e di realizzazione delle opere infrastrutturali. In via straordinaria, per l'espletamento di tutte le procedure ad evidenza pubblica di cui al presente articolo i termini previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad esclusione di quelli processuali, sono dimezzati. 7. Al fine di conseguire celermente gli obiettivi di cui al comma 1, le aree di interesse nazionale di cui al medesimo comma sono trasferite al Soggetto attuatore, secondo le modalita' stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6. 8. Il Soggetto Attuatore, entro il termine indicato nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6, trasmette al Commissario straordinario di Governo la proposta di programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana di cui al comma 3, corredata dallo specifico progetto di bonifica degli interventi sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, dal cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all'articolo 242-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, da uno studio di fattibilita' territoriale e ambientale, dalla valutazione ambientale strategica (VAS) e dalla valutazione di impatto ambientale (VIA), nonche' da un piano economico-finanziario relativo alla sostenibilita' degli interventi previsti, contenente l'indicazione delle fonti finanziarie pubbliche disponibili e dell'ulteriore fabbisogno necessario alla realizzazione complessiva del programma. La proposta di programma e il documento di indirizzo strategico dovranno altresi' contenere la previsione urbanistico-edilizia degli interventi di demolizione e ricostruzione e di nuova edificazione e mutamento di destinazione d'uso dei beni immobili, comprensivi di eventuali premialita' edificatorie, la previsione delle opere pubbliche o d'interesse pubblico di cui al comma 3 e di quelle che abbiano ricaduta a favore della collettivita' locale anche fuori del sito di riferimento, i tempi ed i modi di attuazione degli interventi con particolare riferimento al rispetto del principio di concorrenza e dell'evidenza pubblica e del possibile ricorso da parte delle amministrazioni pubbliche interessate all'uso di modelli privatistici e consensuali per finalita' di pubblico interesse. 9. Il Commissario straordinario di Governo, ricevuta la proposta di cui al comma 8, convoca immediatamente una conferenza di servizi al fine di ottenere tutti gli atti di assenso e di intesa da parte delle amministrazioni competenti. La durata della conferenza, cui partecipa altresi' il Soggetto Attuatore, non puo' superare il termine di 30 giorni dalla sua indizione, entro il quale devono essere altresi' esaminati il progetto di bonifica, il cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all'art. 242-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, la valutazione ambientale strategica e la valutazione di impatto ambientale. Se la Conferenza non raggiunge un accordo entro il termine predetto, provvede il Consiglio dei ministri anche in deroga alle vigenti previsioni di legge. Alla seduta del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Regione interessata. 10. Il programma di rigenerazione urbana, da attuarsi con le risorse (( umane, strumentali e finanziarie )) disponibili a legislazione vigente, e' adottato dal Commissario straordinario del Governo, entro 10 giorni dalla conclusione della conferenza di servizi o dalla deliberazione del Consiglio dei ministri di cui al comma 9, ed e' approvato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri. L'approvazione del programma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, fermo restando il riconoscimento degli oneri costruttivi in favore delle amministrazioni interessate. Costituisce altresi' variante urbanistica automatica e comporta dichiarazione di pubblica utilita' delle opere e di urgenza e indifferibilita' dei lavori. Il Commissario straordinario del Governo vigila sull'attuazione del programma ed esercita i poteri sostitutivi previsti dal programma medesimo. 11. Considerate le condizioni di estremo degrado ambientale in cui versano le aree comprese nel comprensorio Bagnoli-Coroglio sito nel Comune di Napoli, perimetrate ai sensi dell'art. 114 della legge n. 388 del 2000 (( con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 31 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2001 )), le stesse sono dichiarate con il presente provvedimento aree di rilevante interesse nazionale per gli effetti di cui ai precedenti commi. 12. In riferimento al predetto comprensorio Bagnoli-Coroglio, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 e' trasferita al Soggetto Attuatore, con oneri a carico del medesimo, la proprieta' delle aree e degli immobili di cui e' attualmente titolare la societa' Bagnoli Futura S.p.A. in stato di fallimento. Il Soggetto Attuatore costituisce allo scopo una societa' per azioni, il cui capitale azionario potra' essere aperto ad altri soggetti che conferiranno ulteriori aree ed immobili limitrofi al comprensorio di Bagnoli-Coroglio meritevoli di salvaguardia e riqualificazione, previa autorizzazione del Commissario straordinario del Governo. Alla procedura fallimentare della societa' Bagnoli Futura S.p.A. e' riconosciuto dalla societa' costituita dal Soggetto Attuatore un importo determinato sulla base del valore di mercato delle aree e degli immobili trasferiti rilevato dall'Agenzia del Demanio alla data del trasferimento della proprieta', che potra' essere versato mediante azioni o altri strumenti finanziari emessi dalla societa', il cui rimborso e' legato all'incasso delle somme rivenienti dagli atti di disposizione delle aree e degli immobili trasferiti, secondo le modalita' indicate con il decreto di nomina del Soggetto Attuatore. La trascrizione del decreto di nomina del Soggetto Attuatore produce gli effetti di cui all'articolo 2644, secondo comma, del codice civile. Successivamente alla trascrizione del decreto e alla consegna dei titoli, tutti i diritti relativi alle aree e agli immobili trasferiti, ivi compresi quelli inerenti alla procedura fallimentare della societa' Bagnoli Futura S.p.A., sono estinti e le relative trascrizioni cancellate. La trascrizione del decreto di nomina del Soggetto Attuatore e degli altri atti previsti dal presente comma e conseguenti sono esenti da imposte di registro, di bollo e da ogni altro onere ed imposta. 13. Per il comprensorio Bagnoli-Coroglio, il Soggetto Attuatore e la societa' di cui al comma 12 partecipano alle procedure di definizione e di approvazione del programma di rigenerazione urbana e di bonifica ambientale, al fine di garantire la sostenibilita' economica-finanziaria dell'operazione. (( 13-bis. Il programma di rigenerazione urbana, predisposto secondo le finalita' di cui al comma 3 del presente articolo, deve garantire la piena compatibilita' e il rispetto dei piani di evacuazione aggiornati a seguito della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 2014. 13-ter. Ai fini della definizione del programma di rigenerazione urbana, il Soggetto Attuatore acquisisce in fase consultiva le proposte del comune di Napoli, con le modalita' e nei termini stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6. Il Soggetto Attuatore esamina le proposte del comune di Napoli, avendo prioritario riguardo alle finalita' del redigendo programma di rigenerazione urbana e alla sua sostenibilita' economico-finanziaria. Il comune di Napoli puo' chiedere, nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 9, la rivalutazione delle sue eventuali proposte non accolte. In caso di mancato accordo si procede ai sensi del terzo periodo del comma 9. 13-quater. Il Commissario straordinario di Governo, all'esito della procedura di mobilita' di cui all'articolo 1, commi 563 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, verifica i fabbisogni di personale necessari per le attivita' di competenza del Soggetto Attuatore ovvero della societa' da quest'ultimo costituita e assume ogni iniziativa utile al fine di salvaguardare i livelli occupazionali dei lavoratori facenti capo alla societa' Bagnoli Futura Spa alla data della dichiarazione di fallimento. )) Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 117 della Costituzione: "Art. 117 La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta' metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione puo' concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato." Si riportano gli articoli 252 e 252-bis del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: "ART. 252 (Siti di interesse nazionale) 1. I siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, sono individuabili in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantita' e pericolosita' degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonche' di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali. 2. All'individuazione dei siti di interesse nazionale si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni interessate, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) gli interventi di bonifica devono riguardare aree e territori, compresi i corpi idrici, di particolare pregio ambientale; b) la bonifica deve riguardare aree e territori tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; c) il rischio sanitario ed ambientale che deriva dal rilevato superamento delle concentrazioni soglia di rischio deve risultare particolarmente elevato in ragione della densita' della popolazione o dell'estensione dell'area interessata; d) l'impatto socio economico causato dall'inquinamento dell'area deve essere rilevante; e) la contaminazione deve costituire un rischio per i beni di interesse storico e culturale di rilevanza nazionale; f) gli interventi da attuare devono riguardare siti compresi nel territorio di piu' regioni; f-bis) l'insistenza, attualmente o in passato, di attivita' di raffinerie, di impianti chimici integrati o di acciaierie. 2-bis. Sono in ogni caso individuati quali siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, i siti interessati da attivita' produttive ed estrattive di amianto. 3. Ai fini della perimetrazione del sito sono sentiti i comuni, le province, le regioni e gli altri enti locali, assicurando la partecipazione dei responsabili nonche' dei proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai soggetti responsabili. 4. La procedura di bonifica di cui all'articolo 242 dei siti di interesse nazionale e' attribuita alla competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero delle attivita' produttive. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo' avvalersi anche dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente delle regioni interessate e dell'Istituto superiore di sanita' nonche' di altri soggetti qualificati pubblici o privati il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta procedure semplificate per le operazioni di bonifica relative alla rete di distribuzione carburanti. 5. Nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile oppure non provveda il proprietario del sito contaminato ne' altro soggetto interessato, gli interventi sono predisposti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), dell'Istituto superiore di sanita' e dell'E.N.E.A. nonche' di altri soggetti qualificati pubblici o privati. 6. L'autorizzazione del progetto e dei relativi interventi sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, ivi compresi, tra l'altro, quelli relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione. L'autorizzazione costituisce, altresi', variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori. 7. Se il progetto prevede la realizzazione di opere sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale, l'approvazione del progetto di bonifica comprende anche tale valutazione. 8. In attesa del perfezionamento del provvedimento di autorizzazione di cui ai commi precedenti, completata l'istruttoria tecnica, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo' autorizzare in via provvisoria, su richiesta dell'interessato, ove ricorrano motivi d'urgenza e fatta salva l'acquisizione della pronuncia positiva del giudizio di compatibilita' ambientale, ove prevista, l'avvio dei lavori per la realizzazione dei relativi interventi di bonifica, secondo il progetto valutato positivamente, con eventuali prescrizioni, dalla conferenza di servizi convocata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'autorizzazione provvisoria produce gli effetti di cui all'articolo 242, comma 7. 9. E' qualificato sito di interesse nazionale ai sensi della normativa vigente l'area interessata dalla bonifica della ex discarica delle Strillaie (Grosseto). Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvedera' alla perimetrazione della predetta area." "ART. 252-bis Siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonche' con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, possono stipulare accordi di programma con uno o piu' proprietari di aree contaminate o altri soggetti interessati ad attuare progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica, e di riconversione industriale e sviluppo economico in siti di interesse nazionale individuati entro il 30 aprile 2007 ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 426, al fine di promuovere il riutilizzo di tali siti in condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale, e di preservare le matrici ambientali non contaminate. Sono escluse le aree interessate dalle misure di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, e successive modificazioni. 2. Gli accordi di programma di cui al comma 1 assicurano il coordinamento delle azioni per determinare i tempi, le modalita', il finanziamento e ogni altro connesso e funzionale adempimento per l'attuazione dei progetti e disciplinano in particolare: a) l'individuazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica da attuare, sulla base dei risultati della caratterizzazione validati dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente; b) l'individuazione degli interventi di riconversione industriale e di sviluppo economico anche attraverso studi e ricerche appositamente condotti da universita' ed enti di ricerca specializzati; c) il piano economico finanziario dell'investimento e la durata del relativo programma; d) i tempi di attuazione degli interventi e le relative garanzie; e) i contributi pubblici e le altre misure di sostegno economico finanziario disponibili e attribuiti; f) la causa di revoca dei contributi e delle altre misure di sostegno, e di risoluzione dell'accordo; g) l'individuazione del soggetto attuatore degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica, e delle attivita' di monitoraggio, controllo e gestione degli interventi di messa in sicurezza che restano a carico del soggetto interessato; h) i tempi di presentazione e approvazione degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica; i) la previsione di interventi di formazione, riqualificazione e aggiornamento delle competenze dei lavoratori degli impianti dismessi da reimpiegare nei lavori di bonifica previsti dai medesimi accordi di programma, mediante il ricorso a fondi preliminarmente individuati a livello nazionale e regionale; i-bis) le modalita' di monitoraggio per il controllo dell'adempimento degli impegni assunti e della realizzazione dei progetti. 3. La stipula dell'accordo di programma costituisce riconoscimento dell'interesse pubblico generale alla realizzazione degli impianti, delle opere e di ogni altro intervento connesso e funzionale agli obiettivi di risanamento e di sviluppo economico e dichiarazione di pubblica utilita'. 4. Ad eccezione di quanto previsto al comma 5, i soggetti interessati di cui al comma 1 non devono essere responsabili della contaminazione del sito oggetto degli interventi di messa in sicurezza e bonifica, riconversione industriale e di sviluppo economico, tenuto conto anche dei collegamenti societari e di cariche direttive ricoperte nelle societa' interessate o ad esse collegate. A tal fine sono soggetti interessati non responsabili i proprietari e i gestori di siti inquinati che non hanno cagionato la contaminazione del sito e hanno assolto gli obblighi imposti dall'articolo 245, comma 2. 5. Gli Accordi di Programma di cui al comma 1 possono essere stipulati anche con soggetti che non soddisfano i requisiti di cui al comma 4 alle seguenti ulteriori condizioni: a) i fatti che hanno causato l'inquinamento devono essere antecedenti al 30 aprile 2007; b) oltre alle misure di messa in sicurezza e bonifica, devono essere individuati gli interventi di riparazione del danno ambientale disciplinati dall'allegato 3 alla Parte VI del presente; c) termine finale per il completamento degli interventi di riparazione del danno ambientale e' determinato in base ad uno specifico piano finanziario presentato dal soggetto interessato tenendo conto dell'esigenza di non pregiudicare l'avvio e lo sviluppo dell'iniziativa economica e di garantire la sostenibilita' economica di detti interventi, comunque in misura non inferiore a dieci anni. 6. L'attuazione da parte dei soggetti interessati degli impegni di messa in sicurezza, bonifica, monitoraggio, controllo e relativa gestione, e di riparazione, individuati dall'accordo di programma esclude per tali soggetti ogni altro obbligo di bonifica e riparazione ambientale e fa venir meno l'onere reale per tutti i fatti antecedenti all'accordo medesimo. La revoca dell'onere reale per tutti i fatti antecedenti all'accordo di programma previsto dalle misure volte a favorire la realizzazione delle bonifiche dei siti di interesse nazionale e' subordinata, nel caso di soggetto interessato responsabile della contaminazione, al rilascio della certificazione dell'avvenuta bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati ai sensi dell'articolo 248. Nel caso di soggetto interessato responsabile della contaminazione, i contributi e le misure di cui alla lettera e) del comma 2 non potranno riguardare le attivita' di messa in sicurezza, di bonifica e di riparazione del danno ambientale di competenza dello stesso soggetto, ma esclusivamente l'acquisto di beni strumentali alla riconversione industriale e allo sviluppo economico dell'area. 7. Al di fuori dei casi che rientrano nel campo di applicazione del comma 5, la pubblica amministrazione puo' agire autonomamente nei confronti del responsabile della contaminazione per la ripetizione delle spese sostenute per gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica individuati dall'accordo nonche' per gli ulteriori interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nelle forme e nei modi previsti dalla legge. 8. Gli interventi per l'attuazione del progetto integrato sono autorizzati e approvati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico sulla base delle determinazioni assunte in Conferenza di Servizi indetta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla Conferenza di Servizi partecipano tutti i soggetti pubblici firmatari dell'accordo di programma o titolari dei procedimenti di approvazione e autorizzazione, comunque denominati, aventi ad oggetto gli interventi, le opere e le attivita' previste dall'accordo medesimo, nonche' i soggetti interessati proponenti. L'assenso espresso dai rappresentanti degli enti locali sulla base delle determinazioni a provvedere degli organi competenti, sostituisce ogni atto di competenza di detti enti. 9. Fatta salva l'applicazione delle norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione ambientale integrata, i decreti di cui al comma 8 autorizzano gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica nonche' la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere connesse. 10. Alla progettazione, al coordinamento e al monitoraggio dei progetti integrati di bonifica, riconversione industriale e sviluppo economico in siti inquinati di interesse nazionale di cui al comma 1 sono preposte, con oneri posti a carico delle risorse stanziate a legislazione vigente, una o piu' societa' "in house" individuate nell'accordo di programma, di intesa tra il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Sulle aree di proprieta' pubblica ovvero nel caso di attivazione degli interventi a iniziativa pubblica, i predetti soggetti sono tenuti ad attivare procedure a evidenza pubblica per l'attuazione degli interventi, salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti per la gestione in house in conformita' ai requisiti prescritti dalla normativa e dalla giurisprudenza europea. 11. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e le Regioni e Province Autonome, adotta misure volte a favorire la formazione di nuove competenze professionali, anche in ambito degli Istituti tecnici superiori, in materia di bonifica ambientale, finanziate, nell'ambito delle risorse stanziate a legislazione vigente nonche' a valere sulle risorse della programmazione 2014-2020, previamente incluse negli Accordi di programma di cui al comma 1 del presente articolo." Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100, S.O. Si riporta il testo dell'articolo 11 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400: "Art.11.Commissari straordinari del Governo. 1. Al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali, puo' procedersi alla nomina di commissari straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate per legge. 2. La nomina e' disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Con il medesimo decreto sono determinati i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di personale. L'incarico e' conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Del conferimento dell'incarico e' data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale. 3. Sull'attivita' del commissario straordinario riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei ministri o un ministro da lui delegato." Si riporta il testo dell'articolo 242-bis del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: "ART. 242-bis (Procedura semplificata per le operazioni di bonifica) 1. L'operatore interessato a effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo con riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, puo' presentare all'amministrazione di cui agli articoli 242 o 252 uno specifico progetto completo degli interventi programmati sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, nonche' del cronoprogramma di svolgimento dei lavori. L'operatore e' responsabile della veridicita' dei dati e delle informazioni forniti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. Per il rilascio degli atti di assenso necessari alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e attivita' previsti dal progetto di bonifica l'interessato presenta gli elaborati tecnici esecutivi di tali impianti e attivita' alla regione nei cui territorio ricade la maggior parte degli impianti e delle attivita', che, entro i successivi trenta giorni, convoca apposita conferenza di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, o delle discipline regionali applicabili in materia. Entro novanta giorni dalla convocazione, la regione adotta la determinazione conclusiva che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato. Non oltre trenta giorni dalla comunicazione dell'atto di assenso, il soggetto interessato comunica all'amministrazione titolare del procedimento di cui agli articoli 242 o 252 e all'ARPA territorialmente competente, la data di avvio dell'esecuzione della bonifica che si deve concludere nei successivi diciotto mesi, salva eventuale proroga non superiore a sei mesi; decorso tale termine, salvo motivata sospensione, deve essere avviato il procedimento ordinario ai sensi degli articoli 242 o 252. 2-bis. Nella selezione della strategia di intervento dovranno essere privilegiate modalita' tecniche che minimizzino il ricorso allo smaltimento in discarica. In particolare, nel rispetto dei principi di cui alla parte IV del presente decreto legislativo, dovra' essere privilegiato il riutilizzo in situ dei materiali trattati. 3. Ultimati gli interventi di bonifica, l'interessato presenta il piano di caratterizzazione all'autorita' di cui agli articoli 242 o 252 al fine di verificare il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione della matrice suolo per la specifica destinazione d'uso. Il piano e' approvato nei successivi quarantacinque giorni. In via sperimentale, per i procedimenti avviati entro il 31 dicembre 2017, decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, il piano di caratterizzazione si intende approvato. L'esecuzione di tale piano e' effettuata in contraddittorio con l'ARPA territorialmente competente, che procede alla validazione dei relativi dati e ne da' comunicazione all'autorita' titolare del procedimento di bonifica entro quarantacinque giorni. 4. La validazione dei risultati del piano di campionamento di collaudo finale da parte dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, che conferma il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli, costituisce certificazione dell'avvenuta bonifica del suolo. I costi dei controlli sul piano di campionamento finale e della relativa validazione sono a carico del soggetto di cui al comma 1. Ove i risultati del campionamento di collaudo finale dimostrino che non sono stati conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione nella matrice suolo, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente comunica le difformita' riscontrate all'autorita' titolare del procedimento di bonifica e al soggetto di cui al comma 1, il quale deve presentare, entro i successivi quarantacinque giorni, le necessarie integrazioni al progetto di bonifica che e' istruito nel rispetto delle procedure ordinarie ai sensi degli articoli 242 o 252 del presente decreto. 5. Resta fermo l'obbligo di adottare le misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda, se necessarie, secondo le procedure di cui agli articoli 242 o 252. 6. Conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione del suolo, il sito puo' essere utilizzato in conformita' alla destinazione d'uso prevista secondo gli strumenti urbanistici vigenti, salva la valutazione di eventuali rischi sanitari per i fruitori del sito derivanti dai contaminanti volatili presenti nelle acque di falda." Si riporta il testo dell'articolo 114 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, S.O: "Art 114. Disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale. 1. 2. Il decreto di cui al comma 9-ter dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e' emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. L'accantonamento per gli oneri a fronte degli interventi di bonifica ai sensi dell'articolo 9 del D.M. 25 ottobre 1999, n. 471, del Ministro dell'ambiente, costituisce un onere pluriennale da ammortizzare, ai soli fini civilistici, in un periodo non superiore a dieci anni. Restano fermi i tempi di realizzazione delle bonifiche previsti nel progetto approvato ed i criteri per la deducibilita' dei costi sostenuti, anche se non imputati a conto economico. 4. 5. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive modificazioni, al primo comma, dopo le parole: «laureato in ingegneria» sono inserite le seguenti: «ovvero in geologia» e al secondo comma, dopo le parole: «in Ingegneria Ambiente - Risorse» sono inserite le seguenti: «ovvero in geologia,». 6. 7. Chiunque abbia adottato o adotti le procedure di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, e di cui al D.M. 25 ottobre 1999, n. 471, del Ministro dell'ambiente, o che abbia stipulato o stipuli accordi di programma previsti nell'ambito delle medesime normative, non e' punibile per i reati direttamente connessi all'inquinamento del sito posti in essere anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 22 del 1997 che siano accertati a seguito dell'attivita' svolta, su notifica dell'interessato, ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni, qualora la realizzazione e il completamento degli interventi ambientali si realizzino in conformita' alle predette procedure o ai predetti accordi di programma ed alla normativa vigente in materia. 8. La disposizione di cui al comma 7 non e' applicabile quando i fatti di inquinamento siano stati commessi a titolo di dolo o comunque nell'ambito di attivita' criminali organizzate volte a realizzare illeciti guadagni in violazione delle norme ambientali. 9. Per costi sopportabili di cui al comma 6 dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e di cui alle lettere f) ed i) del comma 1 dell'articolo 2 del D.M. 25 ottobre 1999, n. 471, del Ministro dell'ambiente, si intendono, con riferimento ad impianti in esercizio, quelli derivanti da una bonifica che non comporti un arresto prolungato delle attivita' produttive o che comunque non siano sproporzionati rispetto al fatturato annuo prodotto dall'impianto in questione. 10. Al fine di conservare e valorizzare, anche per finalita' sociali e produttive, i siti e i beni dell'attivita' mineraria con rilevante valore storico, culturale ed ambientale, e' assegnato un finanziamento di lire 3 miliardi per l'anno 2001 e di lire 6 miliardi a decorrere dall'anno 2002 al Parco geominerario della Sardegna, istituito entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e di intesa con la regione Sardegna e gestito da un consorzio assimilato agli enti di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168, costituito dai Ministeri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, dalla regione Sardegna, dai comuni interessati ed, eventualmente, da altri soggetti interessati. Al fine di garantire la tutela, la conoscenza e la valorizzazione, anche per finalita' sociali e occupazionali, dei parchi e dei musei sommersi aventi rilevante valore ambientale, storico, archeologico e culturale, e' assegnato un finanziamento di lire 2 miliardi a decorrere dall'anno 2001 per i parchi sommersi ubicati nelle acque di Baia nel golfo di Pozzuoli e di Gaiola nel golfo di Napoli, istituiti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri per i beni e le attivita' culturali, dei trasporti e della navigazione e delle politiche agricole e forestali e di intesa con la regione Campania, e affidati in gestione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentiti la regione e gli enti locali territorialmente interessati, ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute, anche consorziati tra loro. I decreti istitutivi di cui ai periodi precedenti stabiliscono altresi' le attivita' incompatibili con le finalita' previste dal presente comma, alla cui violazione si applicano le sanzioni previste dall'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. 11. E' istituito con decreto del Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero per i beni e le attivita' culturali, con il Ministero delle politiche agricole e forestali, con le regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Molise e Puglia, nonche' con gli Enti parco nazionali interessati, il coordinamento nazionale dei tratturi e della civilta' della transumanza, all'interno del programma d'azione per lo sviluppo sostenibile dell'Appennino, denominato «Appennino Parco d'Europa». In tale intesa sono individuati: a) i siti, gli itinerari, le attivita' antropiche e i beni che hanno rilevanza naturale, ambientale, storica, culturale, archeologica, economica, sociale e connessi con la civilta' della transumanza; b) gli obiettivi per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei siti e dei beni di cui alla lettera a) anche ai fini dello sviluppo integrato sostenibile delle aree del coordinamento di cui al presente comma. 12. Il coordinamento nazionale di cui al comma 11 e' gestito da un consorzio formato dai Ministeri, dalle regioni e dagli enti parco di cui al medesimo comma 11, nonche' dalle province, dai comuni e dalle comunita' montane interessati. Alle attivita' di promozione e programmazione dello sviluppo del coordinamento partecipano soggetti pubblici e privati, quali universita', associazioni ambientalistiche e culturali, enti economici e di volontariato, organizzazioni sociali. 13. L'istituzione e il funzionamento del coordinamento di cui ai commi 11 e 12 sono finanziati nei limiti massimi di spesa di lire 1.000 milioni nel 2001, di lire 1.000 milioni nel 2002 e di lire 1.000 milioni nel 2003. 14. Al fine di conservare e valorizzare, anche per finalita' sociali e produttive, i siti e i beni dell'attivita' mineraria con rilevante valore storico, culturale e ambientale, e' assegnato un finanziamento di lire un miliardo per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 al Parco tecnologico ed archeologico delle colline metallifere grossetane e al Parco museo delle miniere dell'Amiata, istituiti con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e con la regione Toscana e gestito da un consorzio costituito dal Ministero dell'ambiente, dal Ministero per i beni e le attivita' culturali, dalla regione Toscana e dagli enti locali. Al fine di consentire la realizzazione di opere di recupero e di ripristino della ufficiosita' del fiume Sile e' autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 2001 a favore dell'Ente parco naturale del fiume Sile. 15. Al fine di conservare e valorizzare gli antichi siti di escavazione ed i beni di rilevante testimonianza storica, culturale e ambientale connessi con l'attivita' estrattiva, e' assegnato un finanziamento di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 al Parco archeologico delle Alpi Apuane, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e con la regione Toscana e gestito da un consorzio costituito dal Ministero dell'ambiente, dal ministero per i beni e le attivita' culturali, dalla regione Toscana, dagli enti locali e dall'Ente parco delle Alpi Apuane. Nell'intesa, previo parere dei comuni interessati, sono individuati: a) i siti ed i beni che hanno rilevante valenza di testimonianza storica, culturale e ambientale connessi con l'attivita' estrattiva; b) gli obiettivi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione dei siti e dei beni di cui alla lettera a). 16. I siti ed i beni di cui alla lettera a) del comma 15 compresi nell'area del Parco regionale delle Alpi Apuane e gli obiettivi di cui alla lettera b) dello stesso comma 15 ad essi correlati sono individuati dal Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero per i beni e le attivita' culturali e con l'Ente parco delle Alpi Apuane. 17. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' approvato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, il piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli. Il piano e' predisposto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal soggetto attuatore previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, sulla base e nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti relativi all'area interessata e comprende il completamento delle azioni gia' previste dal citato articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 486 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996, nonche' la conservazione degli elementi di archeologia industriale previsti dagli ultimi due periodi del predetto articolo 1, comma 1, introdotti dall'articolo 31, comma 43, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Al piano, che fissa un termine per la conclusione dei lavori finanziati, sono allegati una relazione tecnico-economica sullo stato degli interventi gia' realizzati ed un cronoprogramma relativo alla esecuzione dei lavori futuri, nonche' un motivato parere del comune di Napoli. A tale fine e' autorizzata la spesa di lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 2001-2003. 18. Sono abrogati i commi 1, da 3 a 13 e 15 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 486 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996. 19. Il Comitato di coordinamento e di alta vigilanza e la commissione per il controllo ed il monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 486 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996, cessano le loro funzioni alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente di cui al comma 17, con la presentazione di un documento conclusivo riepilogativo delle opere effettuate e dei costi sostenuti. La funzione di vigilanza e controllo sulla corretta e tempestiva attuazione del piano di recupero di Bagnoli e' attribuita al Ministero dell'ambiente, il quale, in caso di inosservanza delle prescrizioni e dei tempi stabiliti nel piano stesso, puo', previa diffida a conformarsi alle previsioni entro congruo termine, disporre l'affidamento a terzi per l'esecuzione dei lavori in danno, ai sensi dell'articolo 17, commi 2, 9, 10 e 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni. Il Ministro dell'ambiente presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di avanzamento delle attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 486 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996. In considerazione del pubblico interesse alla bonifica, al recupero ed alla valorizzazione dell'area di Bagnoli, e' attribuita facolta' al comune di Napoli, entro il 31 dicembre 2001, di acquisire la proprieta' delle aree oggetto degli interventi di bonifica anche attraverso una societa' di trasformazione urbana. In tale caso possono partecipare al capitale sociale, fino alla completa acquisizione della proprieta' delle aree al patrimonio della societa' medesima, esclusivamente il comune di Napoli, la provincia di Napoli e la regione Campania. Il comune di Napoli, a seguito del trasferimento di proprieta', subentra nelle attivita' di bonifica attualmente gestite dalla societa' Bagnoli S.p.A. con il trasferimento dei contratti in essere, dei finanziamenti specifici ad essi riferiti e di quelli non ancora utilizzati, ivi compresi i finanziamenti per il completamento della bonifica; gli affidamenti dei lavori avverranno secondo le norme vigenti per la pubblica amministrazione con riferimento alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e altresi' secondo modalita' e procedure che assicurino il mantenimento dell'occupazione dei lavoratori dipendenti della societa' Bagnoli S.p.A. nelle attivita' di bonifica. Ai fini dell'acquisizione da parte del comune di Napoli della proprieta' delle aree oggetto dei progetti di bonifica, il corrispettivo e' calcolato dall'ufficio tecnico erariale in base al valore effettivo dei terreni e degli immobili che, secondo il progetto di completamento approvato, devono rimanere nell'area oggetto di cessione; dall'importo cosi' determinato e' detratto, ai fini dell'ottenimento della cifra di cessione, il 30 per cento dell'intervento statale utilizzato sino al momento della cessione nelle attivita' di bonifica. In caso di rinuncia esplicita da parte del comune di Napoli all'acquisto delle aree soggette ad interventi di bonifica, l'IRI o altro proprietario, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'alienazione mediante asta pubblica, il cui prezzo base e' determinato dall'ufficio tecnico erariale secondo i criteri di cui al periodo precedente, senza alcuna detrazione. Dal prezzo di aggiudicazione e' detratto a favore dello Stato il valore delle migliorie apportate alle aree interessate sino al momento della cessione. 20. Il decreto di cui al comma 17 dovra' indicare un elenco di aree industriali prioritarie, ivi comprese quelle ex estrattive minerarie, rientranti in un piano straordinario per la bonifica e il recupero ambientale, nonche' le modalita' per la redazione dei relativi piani di recupero. Per la realizzazione del piano straordinario per la bonifica e il recupero ambientale e' autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003. 21. Salvo quanto disposto dai commi 17 e 19 del presente articolo, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il medesimo termine di cui al comma 17, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, e' dettata la disciplina per l'acquisizione delle aree oggetto di risanamento ambientale da parte dei comuni nelle aree interessate al piano straordinario per la bonifica e il recupero ambientale, con l'obiettivo di attribuire al comune la facolta' di acquisire, entro un termine definito, la proprieta' delle aree oggetto degli interventi di bonifica e, in caso di rinuncia esplicita da parte del comune stesso, di alienare le aree stesse mediante asta pubblica con assunzione da parte del nuovo proprietario degli oneri di completamento della bonifica. 22. Al fine di migliorare, incrementare ed adeguare agli standard europei, alle migliori tecnologie disponibili ed alle migliori pratiche ambientali la progettazione in materia di rifiuti e bonifiche e di tutela delle acque interne, nonche' programmare iniziative di supporto alle azioni in tali settori delle amministrazioni pubbliche per aumentare l'efficienza dei relativi interventi, anche sotto il profilo della capacita' di utilizzazione delle risorse derivanti da cofinanziamenti dell'Unione europea, sono istituite presso il Servizio per la gestione dei rifiuti e per le bonifiche e il Servizio per la tutela delle acque interne del Ministero dell'ambiente apposite segreterie tecniche composte ciascuna da non piu' di dodici esperti di elevata qualificazione nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale ne e' stabilito il funzionamento. Per la costituzione e il funzionamento delle predette segreterie e' autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni annue per gli anni 2001 e 2002. 23. Al comma 6-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, introdotto dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, le parole: «31 dicembre 2000» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2001». 24. 25. 26. 27. Al fine di completare la bonifica e la realizzazione del Parco naturale Molentargius-Saline, istituito con la legge della regione Sardegna 26 febbraio 1999, n. 5, i beni immobili compresi nelle saline di Cagliari, gia' in uso all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, previa intesa con la regione autonoma della Sardegna, sono trasferiti a titolo gratuito al demanio regionale. 28. All'articolo 43, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, dopo le parole: «Malpensa 2000», sono inserite le seguenti: «nonche' alla realizzazione di attivita' di monitoraggio ambientale e di interventi di delocalizzazione o finalizzati alla compensazione e mitigazione ambientale degli effetti conseguenti alle attivita' di Malpensa 2000». Si riporta il testo dell'articolo 2644, secondo comma, del codice civile: "Art. 2644. (Effetti della trascrizione). Gli atti enunciati nell'articolo precedente non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi. Seguita la trascrizione, non puo' avere effetto contro colui che ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore, quantunque l'acquisto risalga a data anteriore." Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 563, 564 e 565 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014).", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2013, n. 302, S.O. "563. Le societa' controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o dai loro enti strumentali, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle societa' dalle stesse controllate, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 31 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, possono, sulla base di un accordo tra di esse, realizzare, senza necessita' del consenso del lavoratore, processi di mobilita' di personale anche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione al proprio fabbisogno e per le finalita' dei commi 564 e 565, previa informativa alle rappresentanze sindacali operanti presso la societa' e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato, in coerenza con il rispettivo ordinamento professionale e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Si applicano i commi primo e terzo dell'articolo 2112 del codice civile. La mobilita' non puo' comunque avvenire tra le societa' di cui al presente comma e le pubbliche amministrazioni. 564. Gli enti che controllano le societa' di cui al comma 563 adottano, in relazione ad esigenze di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi esternalizzati, nonche' di razionalizzazione delle spese e di risanamento economico-finanziario secondo appositi piani industriali, atti di indirizzo volti a favorire, prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane da parte delle medesime societa', l'acquisizione di personale mediante le procedure di mobilita' di cui al medesimo comma 563. 565. Le societa' di cui al comma 563, che rilevino eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o ai casi di cui al comma 564, nonche' nell'ipotesi in cui l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, inviano alle rappresentanze sindacali operanti presso la societa' e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato un'informativa preventiva in cui sono individuati il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione di personale neanche mediante nuove assunzioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135." |
| (( Art. 33-bis Interventi di bonifica dall'amianto da realizzare nei territori compresi nel sito di bonifica di interesse nazionale di Casale Monferrato 1. Nell'anno 2015 le spese per interventi di bonifica dall'amianto effettuati dal comune di Casale Monferrato nel perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di «Casale Monferrato», a valere e nei limiti dei trasferimenti erogati nel medesimo anno dalla regione Piemonte, nonche' i trasferimenti stessi, sono esclusi dal patto di stabilita' interno del medesimo comune. ))
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| Art. 34 Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per la semplificazione delle procedure in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati. Misure urgenti per la realizzazione di opere lineari realizzate nel corso di attivita' di messa in sicurezza e di bonifica
1. Al comma 1-bis dell'articolo 48 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole «ai sensi dell'articolo 62, comma 1», sono aggiunte le seguenti: «nonche' nei casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,». 2. All'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Il comma 1 non e' applicabile al requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.». 3. All'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al comma 2, lettera c), dopo le parole: «nella misura strettamente necessaria», sono inserite le seguenti: «, nei casi urgenti di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o». 4. All'articolo 70 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al comma 11, dopo le parole: «termini minimi previsti dal presente articolo», sono inserite le seguenti: «, nonche' nei casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,»; 5. All'articolo 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo la lettera e), e' aggiunta la seguente: «e-bis) nei casi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»; b) al comma 3, dopo le parole: «siano contenuti entro un importo», sono aggiunte le seguenti: «non superiore al (( 10 per cento )) per i lavori di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati,». 6. All'articolo 203 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al comma 3, dopo le parole «alle disposizioni di tutela di beni culturali,» sono inserite le seguenti: «nonche' nei casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati,». 7. (( Nei siti inquinati di proprieta' di enti territoriali, nei quali sono in corso o non sono ancora avviate attivita' di messa in sicurezza e di bonifica, possono essere realizzati, con esclusione dal patto di stabilita' interno, interventi e opere di bonifica, interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonche' opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, piu' in generale, altre opere lineari a condizione che detti interventi realizzino opere di pubblico interesse e non pregiudichino il completamento e l'esecuzione della bonifica, ne' interferiscano con esso, ne' determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area. )) (( 7-bis. All'articolo 242, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Per la selezione delle tecnologie di bonifica in situ piu' idonee, la regione puo' autorizzare l'applicazione a scala pilota, in campo, di tecnologie di bonifica innovative, anche finalizzata all'individuazione dei parametri di progetto necessari per l'applicazione a piena scala, a condizione che tale applicazione avvenga in condizioni di sicurezza con riguardo ai rischi sanitari e ambientali»; al secondo periodo, le parole: «di cui al periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al primo periodo». )) 8. Ai fini dell'applicazione (( del comma 7 )) sono rispettate le seguenti procedure e modalita' di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni movimentati: a) nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento, e' analizzato un numero significativo di campioni di suolo e sottosuolo insaturo prelevati da stazioni di misura rappresentative dell'estensione dell'opera e del quadro ambientale conoscitivo. I punti di campionamento e analisi devono interessare per ogni stazione il campione di suolo superficiale, puntuale, il campione medio rappresentativo del primo metro di profondita', il campione puntuale del fondo scavo, nonche' eventuali livelli di terreno che presentino evidenza organolettica di contaminazione. Il piano di dettaglio della caratterizzazione, comprensivo della lista degli analisti da ricercare e' concordato con l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente territorialmente competente che si pronuncia entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificita' del sito e dell'intervento. Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio dei lavori, trasmette agli Enti interessati il Piano di caratterizzazione definitivo, comprensivo del piano operativo degli interventi previsti e di un dettagliato cronoprogramma con l'indicazione della data di inizio dei lavori; b) in presenza di attivita' di messa in sicurezza operativa gia' in essere, il proponente, in alternativa alla caratterizzazione di cui alla lettera a), previa comunicazione all'ARPA da effettuarsi con almeno quindici giorni di anticipo, puo' avviare la realizzazione degli interventi e delle opere. Al termine dei lavori, l'interessato assicura il ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa; c) le attivita' di scavo sono effettuate con le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee. Le eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle attivita' di scavo, sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione rifiuti. I terreni e i materiali provenienti dallo scavo sono gestiti nel rispetto dei commi 3 e 4. 9. Il riutilizzo in situ dei materiali prodotti dagli scavi e' sempre consentito se ne e' garantita la conformita' alle concentrazioni soglia di contaminazione/valori di fondo. 10. I terreni non conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione/valori di fondo, ma inferiori alle concentrazioni soglia di rischio, possono essere riutilizzati in situ con le seguenti prescrizioni: a) le concentrazioni soglia di rischio, all'esito dell'analisi di rischio, sono preventivamente approvate dall'autorita' ordinariamente competente, mediante convocazione di apposita conferenza di servizi. I terreni conformi alle concentrazioni soglia di rischio sono riutilizzati nella medesima area assoggettata all'analisi di rischio; b) qualora ai fini del calcolo delle concentrazioni soglia di rischio non sia stato preso in considerazione il percorso di lisciviazione in falda, l'utilizzo dei terreni scavati e' consentito solo se nell'area di riutilizzo sono attivi sistemi di barrieramento fisico o idraulico di cui siano comprovate l'efficienza e l'efficacia. (( 10-bis. All'articolo 242-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «La caratterizzazione e il relativo progetto di bonifica non sono sottoposti alle procedure di approvazione di cui agli articoli 242 e 252, bensi' a controllo ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo per la verifica del conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli per la specifica destinazione d'uso»; b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Qualora il progetto di bonifica di cui al comma 1 riguardi un sito di estensione superiore a 15.000 metri quadrati, esso puo' essere attuato in non piu' di tre fasi, ciascuna delle quali e' soggetta al termine di esecuzione di cui al comma 2. Nel caso di bonifica di un sito avente estensione superiore a 400.000 metri quadrati, il numero delle fasi o dei lotti funzionali in cui si articola il progetto e' stabilito dallo specifico crono-programma ivi annesso, la cui definizione deve formare oggetto di intesa con l'autorita' competente. Il crono-programma deve precisare, in particolare, gli interventi per la bonifica e le misure di prevenzione e messa in sicurezza relativi all'intera area, con specifico riferimento anche alle acque di falda». 10-ter. Per gli affidamenti, comunque definiti e denominati, di lavori e servizi attinenti alla materia delle bonifiche ambientali, all'ente o all'autorita' procedente e' fatto obbligo di pubblicare nel proprio sito web il curriculum del soggetto affidatario e l'ultima visura camerale disponibile relativa allo stesso. )) Riferimenti normativi
Il testo del comma 1-bis, dell'articolo 48, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100, S.O., come modificato dalla presente legge e' il seguente: "1-bis Quando le stazioni appaltanti si avvalgono della facolta' di limitare il numero di candidati da invitare, ai sensi dell'articolo 62, comma 1 nonche' nei casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, richiedono ai soggetti invitati di comprovare il possesso dei requisiti di capacita' economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando, in sede di offerta, la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito in originale o copia conforme ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Non si applica il comma 1, primo periodo." Il testo dell'articolo 49, del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dalla presente legge e' il seguente: "Art. 49. Avvalimento(artt. 47 e 48, direttiva 2004/18; art. 54, direttiva 2004/17) 1. Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 34, in relazione ad una specifica gara di lavori, servizi, forniture puo' soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto. 1-bis. Il comma 1 non e' applicabile al requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1 il concorrente allega, oltre all'eventuale attestazione SOA propria e dell'impresa ausiliaria: a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 48, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria; b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all'articolo 38; c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38, nonche' il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui e' carente il concorrente; e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34; f) in originale o copia autentica il contratto in virtu' del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente puo' presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5. 3. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 38, lettera h) nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorita' per le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11. 4. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 5. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. 6. Per i lavori, il concorrente puo' avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione. Il bando di gara puo' ammettere l'avvalimento di piu' imprese ausiliarie in ragione dell'importo dell'appalto o della peculiarita' delle prestazioni, fermo restando il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b), che hanno consentito il rilascio dell'attestazione in quella categoria. 7. 8. In relazione a ciascuna gara non e' consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga piu' di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 9. Il bando puo' prevedere che, in relazione alla natura dell'appalto, qualora sussistano requisiti tecnici connessi con il possesso di particolari attrezzature possedute da un ristrettissimo ambito di imprese operanti sul mercato, queste possano prestare l'avvalimento nei confronti di piu' di un concorrente, sino ad un massimo indicato nel bando stesso, impegnandosi a fornire la particolare attrezzatura tecnica, alle medesime condizioni, all'aggiudicatario. 10. Il contratto e' in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale e' rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria puo' assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 11. In relazione a ciascuna gara, la stazione appaltante trasmette all'Autorita' tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresi' l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la pubblicita' sul sito informatico presso l'Osservatorio." Il testo dell'articolo 57, del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dalla presente legge e' il seguente: "Art. 57. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 31, direttiva 2004/18; art. 9, d.lgs. n. 358/1992; art. 6, co. 2, legge n. 537/1993; art. 24, legge n. 109/1994; art. 7, d.lgs. n. 157/1995) 1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi seguenti, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre. 2. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura e' consentita: a) qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Alla Commissione, su sua richiesta, va trasmessa una relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione a seguito di procedura aperta o ristretta e sulla opportunita' della procedura negoziata; b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato; c) nella misura strettamente necessaria, nei casi urgenti di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non e' compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti. 3. Nei contratti pubblici relativi a forniture, la procedura del presente articolo e', inoltre, consentita: a) qualora i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati esclusivamente a scopo di sperimentazione, di studio o di sviluppo, a meno che non si tratti di produzione in quantita' sufficiente ad accertare la redditivita' del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto; b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilita' o difficolta' tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non puo' comunque di regola superare i tre anni; c) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime; d) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attivita' commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di un'amministrazione straordinaria di grandi imprese. 4. Nei contratti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo e', inoltre, consentita qualora il contratto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in quest'ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati. 5. Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo e', inoltre, consentita: a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale ne' nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purche' aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni: a.1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento; a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale; b) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi gia' affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilita' del ricorso alla procedura negoziata senza bando e' consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata nel bando del contratto originario; l'importo complessivo stimato dei servizi successivi e' computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all'articolo 28. 6. Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni piu' vantaggiose, secondo il criterio del prezzo piu' basso o dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando. 7. E' in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli." Il testo dell'articolo 70, del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dalla presente legge e' il seguente: "Art. 70. Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte(art. 38, direttiva 2004/18; art. 3, d.P.C.M. n. 55/1991; artt. 6 e 7, d.lgs. n. 358/1992; artt. 9 e 10, d.lgs. n. 157/1995; artt. 79, co. 1, primo periodo; 79, commi 3, 4, 7, 8; 81, co. 1, d.P.R. n. 554/1999) 1. Nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione, le stazioni appaltanti tengono conto della complessita' della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte, e in ogni caso rispettano i termini minimi stabiliti dal presente articolo. 2. Nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte non puo' essere inferiore a cinquantadue giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara. 3. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione non puo' essere inferiore a trentasette giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara. 4. Nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte non puo' essere inferiore a quaranta giorni dalla data di invio dell'invito a presentare le offerte. 5. Nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non puo' essere inferiore a venti giorni dalla data di invio dell'invito. 6. In tutte le procedure, quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione esecutiva, il termine per la ricezione delle offerte non puo' essere inferiore a sessanta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o di invio dell'invito; quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva, il termine per la ricezione delle offerte non puo' essere inferiore a ottanta giorni con le medesime decorrenze. 7. Nei casi in cui le stazioni appaltanti abbiano pubblicato un avviso di preinformazione, il termine minimo per la ricezione delle offerte nelle procedure aperte e ristrette puo' essere ridotto, di norma, a trentasei giorni e comunque mai a meno di ventidue giorni, ne' a meno di cinquanta giorni se il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva ed esecutiva. Tali termini ridotti decorrono dalla data di trasmissione del bando nelle procedure aperte, e dalla data di invio dell'invito a presentare le offerte nelle procedure ristrette, e sono ammessi a condizione che l'avviso di preinformazione a suo tempo pubblicato contenesse tutte le informazioni richieste per il bando dall'allegato IX A, sempre che dette informazioni fossero disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso e che tale avviso fosse stato inviato per la pubblicazione non meno di cinquantadue giorni e non oltre dodici mesi prima della trasmissione del bando di gara. 8. Se i bandi sono redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalita' di trasmissione precisati nell'allegato X, punto 3, i termini minimi per la ricezione delle offerte, di cui ai commi 2 e 7, nelle procedure aperte, e il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione di cui al comma 3, nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate e nel dialogo competitivo, possono essere ridotti di sette giorni. 9. Se le stazioni appaltanti offrono, per via elettronica e a decorrere dalla pubblicazione del bando secondo l'allegato X, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri e a ogni documento complementare, precisando nel testo del bando l'indirizzo Internet presso il quale tale documentazione e' accessibile, il termine minimo di ricezione delle offerte di cui al comma 2, nelle procedure aperte, e il termine minimo di ricezione delle offerte di cui al comma 4, nelle procedure ristrette, possono essere ridotti di cinque giorni. Tale riduzione e' cumulabile con quella di cui al comma 8. 10. Se, per qualunque motivo, il capitolato d'oneri o i documenti e le informazioni complementari, sebbene richiesti in tempo utile da parte degli operatori economici, non sono stati forniti entro i termini di cui agli articoli 71 e 72, o se le offerte possono essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione sul posto dei documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini per la ricezione delle offerte sono prorogati in modo adeguato a consentire che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte. 11. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, nonche' nei casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le stazioni appaltanti, purche' indichino nel bando di gara le ragioni dell'urgenza, possono stabilire: a) un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, successiva alla trasmissione del bando alla Commissione; b) e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni, ovvero non inferiore a trenta giorni se il contratto ha per oggetto anche il progetto esecutivo, decorrente dalla data di invio dell'invito a presentare offerte, ovvero non inferiore a quarantacinque giorni se il contratto ha per oggetto anche il progetto definitivo, decorrente dalla medesima data. Tale previsione non si applica nel caso di cui all' articolo 53, comma 2, lettera c). 12. Nelle procedure negoziate senza bando, quando l'urgenza rende impossibile osservare i termini minimi previsti dal presente articolo, l'amministrazione stabilisce i termini nel rispetto, per quanto possibile, del comma 1." Il testo dell'articolo 132, del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dalla presente legge e' il seguente: "Art. 132. Varianti in corso d'opera (artt. 19, comma 1-ter, e 25, legge n. 109/1994) 1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per l'intervenuta possibilita' di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualita' dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale; c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificita' dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale; d) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile; e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne da' immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista; e-bis) nei casi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 1, lettera e). Nel caso di appalti avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessita' di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo. 3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati, non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalita', sempreche' non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non puo' superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti. 4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera e), eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale e' invitato l'aggiudicatario iniziale. 5. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, da' luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto. 6. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali." Il testo dell'articolo 203, del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dalla presente legge e' il seguente: " Art. 203. Progettazione (art. 8, d.lgs. n. 30/2004) 1. L'affidamento dei lavori indicati all'articolo 198, comma 1 e 2, e' disposto, di regola, sulla base del progetto definitivo, integrato dal capitolato speciale e dallo schema di contratto. 2. L'esecuzione dei lavori puo' prescindere dall'avvenuta redazione del progetto esecutivo, che, ove sia stata ritenuta necessaria in relazione alle caratteristiche dell'intervento e non venga effettuata dalla stazione appaltante, e' effettuata dall'appaltatore ed e' approvata entro i termini stabiliti con il bando di gara o con lettera di invito. Resta comunque necessaria la redazione del piano di manutenzione. 3. Per i lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici e scavi archeologici sottoposti alle disposizioni di tutela di beni culturali, nonche' nei casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati, il contratto di appalto che prevede l'affidamento sulla base di un progetto preliminare o definitivo puo' comprendere oltre all'attivita' di esecuzione, quella di progettazione successiva al livello previsto a base dell'affidamento laddove cio' venga richiesto da particolari complessita', avendo riguardo alle risultanze delle indagini svolte. 3-bis. Per ogni intervento, il responsabile del procedimento, nella fase di progettazione preliminare, stabilisce il successivo livello progettuale da porre a base di gara e valuta motivatamente, esclusivamente sulla base della natura e delle caratteristiche del bene e dell'intervento conservativo, la possibilita' di ridurre i livelli di definizione progettuale ed i relativi contenuti dei vari livelli progettuali, salvaguardandone la qualita'. 3-ter. La progettazione esecutiva puo' essere omessa nelle seguenti ipotesi: a) per i lavori su beni mobili e superfici architettoniche decorate che non presentino complessita' realizzative; b) negli altri casi, qualora il responsabile del procedimento accerti che la natura e le caratteristiche del bene, ovvero il suo stato di conservazione, siano tali da non consentire l'esecuzione di analisi e rilievi esaustivi; in tali casi, il responsabile del procedimento dispone che la progettazione esecutiva sia redatta in corso d'opera, per stralci successivi, sulla base dell'esperienza delle precedenti fasi di progettazione e di cantiere. 4. Il responsabile del procedimento verifica il raggiungimento dei livelli di progettazione richiesti e valida il progetto da porre a base di gara e in ogni caso il progetto esecutivo previsto nei commi da 1, 2 e 3." Il testo dell'articolo 242, comma 7, del citato decreto legislativo 152 del 2006, come modificato dalla presente legge e' il seguente: ART. 242 (Procedure operative ed amministrative) 7. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito e' superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone alla regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilita' il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito. Per la selezione delle tecnologie di bonifica in situ piu' idonee, la regione puo' autorizzare l'applicazione a scala pilota, in campo, di tecnologie di bonifica innovative, anche finalizzata all'individuazione dei parametri di progetto necessari per l'applicazione a piena scala, a condizione che tale applicazione avvenga in condizioni di sicurezza con riguardo ai rischi sanitari e ambientali. Nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza di cui al primo periodo, che presentino particolari complessita' a causa della natura della contaminazione, degli interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie o dell'estensione dell'area interessata dagli interventi medesimi, il progetto puo' essere articolato per fasi progettuali distinte al fine di rendere possibile la realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi temporali successive. Nell'ambito dell'articolazione temporale potra' essere valutata l'adozione di tecnologie innovative, di dimostrata efficienza ed efficacia, a costi sopportabili, resesi disponibili a seguito dello sviluppo tecnico-scientifico del settore. La regione, acquisito il parere del comune e della provincia interessati mediante apposita conferenza di servizi e sentito il soggetto responsabile, approva il progetto, con eventuali prescrizioni ed integrazioni entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Tale termine puo' essere sospeso una sola volta, qualora la regione ravvisi la necessita' di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti al progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questa ipotesi il termine per l'approvazione del progetto decorre dalla presentazione del progetto integrato. Ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, l'autorizzazione regionale di cui al presente comma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi, in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, alla gestione delle terre e rocce da scavo all'interno dell'area oggetto dell'intervento ed allo scarico delle acque emunte dalle falde. L'autorizzazione costituisce, altresi', variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilita', di urgenza ed indifferibilita' dei lavori. Con il provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi di esecuzione, indicando altresi' le eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori ed e' fissata l'entita' delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per cento del costo stimato dell'intervento, che devono essere prestate in favore della regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi." Il testo dell'articolo 242-bis, comma7, del citato decreto legislativo 152 del 2006, come modificato dalla presente legge e' il seguente: "ART. 242-bis (Procedura semplificata per le operazioni di bonifica) 1. L'operatore interessato a effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo con riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, puo' presentare all'amministrazione di cui agli articoli 242 o 252 uno specifico progetto completo degli interventi programmati sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, nonche' del cronoprogramma di svolgimento dei lavori. La caratterizzazione e il relativo progetto di bonifica non sono sottoposti alle procedure di approvazione di cui agli articoli 242 e 252, bensi' a controllo ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo per la verifica del conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli per la specifica destinazione d'uso. L'operatore e' responsabile della veridicita' dei dati e delle informazioni forniti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 1-bis. Qualora il progetto di bonifica di cui al comma 1 riguardi un sito di estensione superiore a 15.000 metri quadrati, esso puo' essere attuato in non piu' di tre fasi, ciascuna delle quali e' soggetta al termine di esecuzione di cui al comma 2. Nel caso di bonifica di un sito avente estensione superiore a 400.000 metri quadrati, il numero delle fasi o dei lotti funzionali in cui si articola il progetto e' stabilito dallo specifico crono-programma ivi annesso, la cui definizione deve formare oggetto di intesa con l'autorita' competente. Il crono-programma deve precisare, in particolare, gli interventi per la bonifica e le misure di prevenzione e messa in sicurezza relativi all'intera area, con specifico riferimento anche alle acque di falda». 2. Per il rilascio degli atti di assenso necessari alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e attivita' previsti dal progetto di bonifica l'interessato presenta gli elaborati tecnici esecutivi di tali impianti e attivita' alla regione nei cui territorio ricade la maggior parte degli impianti e delle attivita', che, entro i successivi trenta giorni, convoca apposita conferenza di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, o delle discipline regionali applicabili in materia. Entro novanta giorni dalla convocazione, la regione adotta la determinazione conclusiva che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato. Non oltre trenta giorni dalla comunicazione dell'atto di assenso, il soggetto interessato comunica all'amministrazione titolare del procedimento di cui agli articoli 242 o 252 e all'ARPA territorialmente competente, la data di avvio dell'esecuzione della bonifica che si deve concludere nei successivi diciotto mesi, salva eventuale proroga non superiore a sei mesi; decorso tale termine, salvo motivata sospensione, deve essere avviato il procedimento ordinario ai sensi degli articoli 242 o 252. 2-bis. Nella selezione della strategia di intervento dovranno essere privilegiate modalita' tecniche che minimizzino il ricorso allo smaltimento in discarica. In particolare, nel rispetto dei principi di cui alla parte IV del presente decreto legislativo, dovra' essere privilegiato il riutilizzo in situ dei materiali trattati. 3. Ultimati gli interventi di bonifica, l'interessato presenta il piano di caratterizzazione all'autorita' di cui agli articoli 242 o 252 al fine di verificare il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione della matrice suolo per la specifica destinazione d'uso. Il piano e' approvato nei successivi quarantacinque giorni. In via sperimentale, per i procedimenti avviati entro il 31 dicembre 2017, decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, il piano di caratterizzazione si intende approvato. L'esecuzione di tale piano e' effettuata in contraddittorio con l'ARPA territorialmente competente, che procede alla validazione dei relativi dati e ne da' comunicazione all'autorita' titolare del procedimento di bonifica entro quarantacinque giorni. 4. La validazione dei risultati del piano di campionamento di collaudo finale da parte dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, che conferma il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli, costituisce certificazione dell'avvenuta bonifica del suolo. I costi dei controlli sul piano di campionamento finale e della relativa validazione sono a carico del soggetto di cui al comma 1. Ove i risultati del campionamento di collaudo finale dimostrino che non sono stati conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione nella matrice suolo, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente comunica le difformita' riscontrate all'autorita' titolare del procedimento di bonifica e al soggetto di cui al comma 1, il quale deve presentare, entro i successivi quarantacinque giorni, le necessarie integrazioni al progetto di bonifica che e' istruito nel rispetto delle procedure ordinarie ai sensi degli articoli 242 o 252 del presente decreto. 5. Resta fermo l'obbligo di adottare le misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda, se necessarie, secondo le procedure di cui agli articoli 242 o 252. 6. Conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione del suolo, il sito puo' essere utilizzato in conformita' alla destinazione d'uso prevista secondo gli strumenti urbanistici vigenti, salva la valutazione di eventuali rischi sanitari per i fruitori del sito derivanti dai contaminanti volatili presenti nelle acque di falda." |
| Art. 35 (( Misure urgenti per la realizzazione su scala nazionale di un sistema adeguato e integrato di gestione dei rifiuti urbani e per conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio. Misure urgenti per la gestione e per la tracciabilita' dei rifiuti nonche' per il recupero dei beni in polietilene
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, individua a livello nazionale la capacita' complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento in esercizio o autorizzati a livello nazionale, con l'indicazione espressa della capacita' di ciascun impianto, e gli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo, determinato con finalita' di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale e nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio, tenendo conto della pianificazione regionale. Gli impianti cosi' individuati costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale, attuano un sistema integrato e moderno di gestione di rifiuti urbani e assimilati, garantiscono la sicurezza nazionale nell'autosufficienza, consentono di superare e prevenire ulteriori procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore e limitano il conferimento di rifiuti in discarica. 2. Ai medesimi fini di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, effettua la ricognizione dell'offerta esistente e individua, con proprio decreto, il fabbisogno residuo di impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, articolato per regioni; sino alla definitiva realizzazione degli impianti necessari per l'integrale copertura del fabbisogno residuo cosi' determinato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, ove tecnicamente possibile, un incremento fino al 10 per cento della capacita' degli impianti di trattamento dei rifiuti organici per favorire il recupero di tali rifiuti raccolti nel proprio territorio e la produzione di compost di qualita'. 3. Tutti gli impianti di recupero energetico da rifiuti sia esistenti sia da realizzare sono autorizzati a saturazione del carico termico, come previsto dall'articolo 237-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora sia stata valutata positivamente la compatibilita' ambientale dell'impianto in tale assetto operativo, incluso il rispetto delle disposizioni sullo stato della qualita' dell'aria di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le autorita' competenti provvedono ad adeguare le autorizzazioni integrate ambientali degli impianti esistenti, qualora la valutazione di impatto ambientale sia stata autorizzata a saturazione del carico termico, tenendo in considerazione lo stato della qualita' dell'aria come previsto dal citato decreto legislativo n. 155 del 2010. 4. Gli impianti di nuova realizzazione devono essere realizzati conformemente alla classificazione di impianti di recupero energetico di cui alla nota 4 del punto R1 dell'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. 5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli impianti esistenti, le autorita' competenti provvedono a verificare la sussistenza dei requisiti per la loro qualifica di impianti di recupero energetico R1 e, quando ne ricorrono le condizioni e nel medesimo termine, adeguano in tal senso le autorizzazioni integrate ambientali. 6. Ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sussistendo vincoli di bacino al trattamento dei rifiuti urbani in impianti di recupero energetico, nei suddetti impianti deve comunque essere assicurata priorita' di accesso ai rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale fino al soddisfacimento del relativo fabbisogno e, solo per la disponibilita' residua autorizzata, al trattamento di rifiuti urbani prodotti in altre regioni. Sono altresi' ammessi, in via complementare, rifiuti speciali pericolosi a solo rischio infettivo nel pieno rispetto del principio di prossimita' sancito dall'articolo 182-bis, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e delle norme generali che disciplinano la materia, a condizione che l'impianto sia dotato di sistema di caricamento dedicato a bocca di forno che escluda anche ogni contatto tra il personale addetto e il rifiuto; a tale fine le autorizzazioni integrate ambientali sono adeguate ai sensi del presente comma. 7. Nel caso in cui in impianti di recupero energetico di rifiuti urbani localizzati in una regione siano smaltiti rifiuti urbani prodotti in altre regioni, i gestori degli impianti sono tenuti a versare alla regione un contributo, determinato dalla medesima, nella misura massima di 20 euro per ogni tonnellata di rifiuto urbano indifferenziato di provenienza extraregionale. Il contributo, incassato e versato a cura del gestore in un apposito fondo regionale, e' destinato alla prevenzione della produzione dei rifiuti, all'incentivazione della raccolta differenziata, a interventi di bonifica ambientale e al contenimento delle tariffe di gestione dei rifiuti urbani. Il contributo e' corrisposto annualmente dai gestori degli impianti localizzati nel territorio della regione che riceve i rifiuti a valere sulla quota incrementale dei ricavi derivanti dallo smaltimento dei rifiuti di provenienza extraregionale e i relativi oneri comunque non possono essere traslati sulle tariffe poste a carico dei cittadini. 8. I termini per le procedure di espropriazione per pubblica utilita' degli impianti di cui al comma 1 sono ridotti della meta'. Nel caso tali procedimenti siano in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ridotti di un quarto i termini residui. I termini previsti dalla legislazione vigente per le procedure di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui al comma 1 si considerano perentori. 9. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 3, 5 e 8 si applica il potere sostitutivo previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. 10. Al comma 9-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo le parole: «il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono inserite le seguenti: «, anche avvalendosi della societa' Consip Spa, per lo svolgimento delle relative procedure, previa stipula di convenzione per la disciplina dei relativi rapporti,». 11. All'articolo 182 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Il divieto di cui al comma 3 non si applica ai rifiuti urbani che il Presidente della regione ritiene necessario avviare a smaltimento, nel rispetto della normativa europea, fuori del territorio della regione dove sono prodotti per fronteggiare situazioni di emergenza causate da calamita' naturali per le quali e' dichiarato lo stato di emergenza di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225». 12. All'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' abrogato; b) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, del consiglio di amministrazione del consorzio deve fare parte un rappresentante indicato da ciascuna associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale delle categorie produttive interessate, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico»; c) al comma 13 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il contributo percentuale di riciclaggio e' stabilito comunque in misura variabile, in relazione alla percentuale di polietilene contenuta nel bene e alla durata temporale del bene stesso. Con il medesimo decreto di cui al presente comma e' stabilita anche l'entita' dei contributi di cui al comma 10, lettera b)». 13. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 13 dell'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente articolo, i contributi previsti dal medesimo articolo 234, commi 10 e 13, sono dovuti nella misura del 30 per cento dei relativi importi. )) Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 237-sexies del citato decreto legislativo 152 del 2006: "ART. 237-sexies Contenuto dell'autorizzazione 1. L'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio degli impianti di incenerimento e coincenerimento deve in ogni caso indicare esplicitamente: a) un elenco di tutti i tipi di rifiuti che possono essere trattati nell'impianto, individuati mediante il riferimento ai relativi codici dell'elenco europeo dei rifiuti, nonche' l'informazione sulla quantita' di ciascun tipo di rifiuti autorizzati; b) la capacita' nominale e il carico termico nominale autorizzato dell'impianto; c) i valori limite per le emissioni nell'atmosfera e nell'acqua per ogni singolo inquinante; d) le procedure e la frequenza di campionamento e misurazione da utilizzare per rispettare le condizioni fissate per il controllo delle emissioni, nonche' la localizzazione dei punti di campionamento e misurazione; e) il periodo massimo durante il quale, a causa di disfunzionamenti, guasti o arresti tecnicamente inevitabili dei dispositivi di depurazione e di misurazione, le emissioni nell'atmosfera e gli scarichi di acque reflue possono superare i valori limite di emissione previsti; f) i periodi massimi di tempo per l'avviamento e l'arresto durante il quale non vengono alimentati rifiuti come disposto all'articolo 237-octies, comma 11, del presente Titolo e conseguentemente esclusi dal periodo di effettivo funzionamento dell'impianto ai fini dell'applicazione dell'Allegato 1, paragrafo A, punto 5, e paragrafo C, punto 1; g) le modalita' e la frequenza dei controlli programmati per accertare il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione medesima, da effettuarsi, ove non diversamente disposto, da parte delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, con oneri a carico del gestore; h) il periodo che deve intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto. La messa in esercizio deve essere comunicata all'autorita' competente con un anticipo di almeno quindici giorni. L'autorizzazione stabilisce altresi' la data entro cui devono essere comunicati all'autorita' competente i dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo continuativo di marcia controllata decorrente dalla messa a regime, e la durata di tale periodo, nonche' il numero dei campionamenti da realizzare. 2. In aggiunta alle prescrizioni di cui al comma 1, l'autorizzazione rilasciata per un impianto di incenerimento e di coincenerimento che utilizza rifiuti pericolosi contiene: a) un elenco delle quantita' ed i poteri calorifici inferiori minimi e massimi delle diverse tipologie di rifiuti pericolosi che possono essere trattati nell'impianto; b) i flussi di massa minimi e massimi di tali rifiuti pericolosi, i loro valori calorifici minimi e massimi e il loro contenuto massimo di policlorobifenile, pentaclorofenolo, cloro, fluoro, zolfo, metalli pesanti e altre sostanze inquinanti. 3. Per quanto concerne il coincenerimento dei propri rifiuti nel luogo di produzione in caldaie a corteccia utilizzate nelle industrie della pasta di legno e della carta, l'autorizzazione e' subordinata almeno alle seguenti condizioni: a) devono essere adottate tecniche tali da assicurare il rispetto dei valori limite di emissione fissati nell'Allegato 2, paragrafo A, per il carbonio organico totale; b) le condizioni d'esercizio autorizzate non devono dare luogo ad una maggior quantita' di residui o a residui con un piu' elevato tenore di inquinanti organici rispetto ai residui ottenibili applicando le prescrizioni di cui al presente articolo." Il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 recante "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualita' dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa." e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2010, n. 216, S.O. Si riporta il testo dell'articolo 182-bis, comma 1, lettera b) del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: "ART. 182-bis (Principi di autosufficienza e prossimita') 1. Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di: a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali; b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei piu' vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessita' di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti; c) utilizzare i metodi e le tecnologie piu' idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica. 2. Sulla base di una motivata richiesta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo' essere limitato l'ingresso nel territorio nazionale di rifiuti destinati ad inceneritori classificati come impianti di recupero, qualora sia accertato che l'ingresso di tali rifiuti avrebbe come conseguenza la necessita' di smaltire i rifiuti nazionali o di trattare i rifiuti in modo non coerente con i piani di gestione dei rifiuti. Puo' essere altresi' limitato, con le modalita' di cui al periodo precedente, l'invio di rifiuti negli altri Stati membri per motivi ambientali, come stabilito nel regolamento (CE) n. 1013/2006. 3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono notificati alla Commissione europea." Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3." pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 2003, n. 132: "Art.8.Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo. 1. Nei casi e per le finalita' previsti dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento. 2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al fine di porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro competente per materia. L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato. 3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi riguardi Comuni, Province o Citta' metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei principi di sussidiarieta' e di leale collaborazione. Il commissario provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali qualora tale organo sia stato istituito. 4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalita' tutelate dall'articolo 120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunita' montane, che possono chiederne il riesame. 5. I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalita' perseguite. 6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112." Il testo dell'articolo 11, comma 9-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni." e pubblicato nella Gazzetta Ufficio. 31 agosto 2013, n. 204, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "9-bis. Il termine finale di efficacia del contratto, come modificato ai sensi del comma 9, e' stabilito al 31 dicembre 2015. Fermo restando il predetto termine, entro il 30 giugno 2015 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi di Consip S.p.A., per lo svolgimento delle relative procedure, previa stipula di convenzione per la disciplina dei relativi rapporti, avvia le procedure per l'affidamento della concessione del servizio nel rispetto dei criteri e delle modalita' di selezione disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dalle norme dell'Unione europea di settore, nonche' dei principi di economicita', semplificazione, interoperabilita' tra sistemi informatici e costante aggiornamento tecnologico. All'attuale societa' concessionaria del SISTRI e' garantito l'indennizzo dei costi di produzione consuntivati sino al 31 dicembre 2015, previa valutazione di congruita' dell'Agenzia per l'Italia digitale, nei limiti dei contributi versati dagli operatori alla predetta data." Il testo dell'articolo 182 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "ART. 182 (Smaltimento dei rifiuti) 1. Lo smaltimento dei rifiuti e' effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti, previa verifica, da parte della competente autorita', della impossibilita' tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero di cui all'articolo 181. A tal fine, la predetta verifica concerne la disponibilita' di tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purche' vi si possa accedere a condizioni ragionevoli. 2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il piu' possibile ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attivita' di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero e prevedendo, ove possibile, la priorita' per quei rifiuti non recuperabili generati nell'ambito di attivita' di riciclaggio o di recupero. 3. E' vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunita' tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano. 3-bis. Il divieto di cui al comma 3 non si applica ai rifiuti urbani che il Presidente della regione ritiene necessario avviare a smaltimento, nel rispetto della normativa europea, fuori del territorio della regione dove sono prodotti per fronteggiare situazioni di emergenza causate da calamita' naturali per le quali e' dichiarato lo stato di emergenza di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225. 4. Nel rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, la realizzazione e la gestione di nuovi impianti possono essere autorizzate solo se il relativo processo di combustione garantisca un elevato livello di recupero energetico. 5. Le attivita' di smaltimento in discarica dei rifiuti sono disciplinate secondo le disposizioni del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di attuazione della direttiva 1999/31/CE. 6. Lo smaltimento dei rifiuti in fognatura e' disciplinato dall'articolo 107, comma 3. 6-bis. Le attivita' di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantita' giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attivita' di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali e' sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facolta' di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attivita' possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumita' e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10). 7. 8." Si riporta il testo dell'articolo 234 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dalla presente legge: "ART. 234 (Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene) 1. Al fine di razionalizzare, organizzare e gestire la raccolta e il trattamento dei rifiuti di beni in polietilene destinati allo smaltimento, e' istituito il Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene, esclusi gli imballaggi di cui all'articolo 218, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e dd), i beni, ed i relativi rifiuti, di cui agli articoli 227, comma 1, lettere a), b) e c), e 231. I sistemi di gestione adottati devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 237. 2.( abrogato) 3. Il consorzio di cui al comma 1, gia' riconosciuto dalla previgente normativa, ha personalita' giuridica di diritto privato senza scopo di lucro e adegua il proprio statuto in conformita' allo schema tipo approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro centoventi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e ai principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicita', nonche' di libera concorrenza nelle attivita' di settore. Nei consigli di amministrazione del consorzio il numero dei consiglieri di' amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori e dei riciclatori dei rifiuti deve essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei produttori con materie prime. Lo statuto adottato dal consorzio e' trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo approva di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, salvo motivate osservazioni cui il consorzio e' tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora il consorzio non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico; il decreto ministeriale di approvazione dello statuto del consorzio e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. In ogni caso, del consiglio di amministrazione del consorzio deve fare parte un rappresentante indicato da ciascuna associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale delle categorie produttive interessate, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico. 4. Ai consorzi partecipano: a) i produttori e gli importatori di beni in polietilene; b) gli utilizzatori e i distributori di beni in polietilene; c) i riciclatori e i recuperatori di rifiuti di beni in polietilene. 5. Ai consorzi possono partecipare in qualita' di soci aggiunti i produttori ed importatori di materie prime in polietilene per la produzione di beni in polietilene e le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio dei beni in polietilene. Le modalita' di partecipazione vengono definite nell'ambito dello statuto di cui al comma 3. 6. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie di cui al comma 4 che vengano costituiti o inizino comunque una delle attivita' proprie delle categorie medesime successivamente all'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto aderiscono ad uno dei consorzi di cui al comma 1 o adottano il sistema di cui al comma 7, entro sessanta giorni dalla data di costituzione o di inizio della propria attivita'. 7. Gli operatori che non provvedono ai sensi del comma 1 possono entro centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dello Statuto tipo ai sensi del comma 2: a) organizzare autonomamente la gestione dei rifiuti di beni in polietilene su tutto il territorio nazionale; b) mettere in atto un sistema di raccolta e restituzione dei beni in polietilene al termine del loro utilizzo, con avvio al riciclo o al recupero, previo accordi con aziende che svolgono tali attivita', con quantita' definite e documentate; Nelle predette ipotesi gli operatori stessi devono richiedere all'osservatorio nazionale sui rifiuti, previa trasmissione di idonea documentazione, il riconoscimento del sistema adottato. A tal fine i predetti operatori devono dimostrare di aver organizzato il sistema secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicita', che il sistema e' effettivamente ed autonomamente funzionante e che e' in grado di conseguire, nell'ambito delle attivita' svolte, gli obiettivi fissati dal presente articolo. Gli operatori devono inoltre garantire che gli utilizzatori e gli utenti finali siano informati sulle modalita' del sistema adottato. L'Autorita', dopo aver acquisito i necessari elementi di valutazione, si esprime entro novanta giorni dalla richiesta. In caso di mancata risposta nel termine sopra indicato, l'interessato chiede al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'adozione dei relativi provvedimenti sostitutivi da emanarsi nei successivi sessanta giorni. L'Autorita' presenta una relazione annuale di sintesi relativa a tutte le istruttorie esperite. 8. I consorzi di cui al comma 1 si propongono come obiettivo primario di favorire il ritiro dei beni a base di polietilene al termine del ciclo di utilita' per avviarli ad attivita' di riciclaggio e di recupero. A tal fine i consorzi svolgono per tutto il territorio nazionale i seguenti compiti: a) promuovono la gestione del flusso dei beni a base di polietilene; b) assicurano la raccolta, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti di beni in polietilene; c) promuovono la valorizzazione delle frazioni di polietilene non riutilizzabili; d) promuovono l'informazione degli utenti, intesa a ridurre il consumo dei materiali ed a favorire forme corrette di raccolta e di smaltimento; e) assicurano l'eliminazione dei rifiuti di beni in polietilene nel caso in cui non sia possibile o economicamente conveniente il riciclaggio, nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento. 9. Nella distribuzione dei prodotti dei consorziati, i consorzi possono ricorrere a forme di deposito cauzionale. 10. I consorzi sono tenuti a garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria. I mezzi finanziari per il funzionamento dei consorzi sono costituiti: a) dai proventi delle attivita' svolte dai consorzi; b) dai contributi dei soggetti partecipanti; c) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile; d) dall'eventuale contributo percentuale di riciclaggio di cui al comma 13. 11. Le deliberazioni degli organi dei consorzi, adottate in relazione alle finalita' della parte quarta del presente decreto ed a norma dello statuto, sono vincolanti per tutti i soggetti partecipanti. 12. I consorzi di cui al comma 1 ed i soggetti di cui al comma 7 trasmettono annualmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministro delle attivita' produttive il bilancio preventivo e consuntivo entro sessanta giorni dalla loro approvazione. I consorzi di cui al comma 1 ed i soggetti di cui al comma 7, entro il 31 maggio di ogni anno, presentano una relazione tecnica sull'attivita' complessiva sviluppata dagli stessi e dai loro singoli aderenti nell'anno solare precedente. 13. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attivita' produttive determina ogni due anni con proprio decreto gli obiettivi minimi di riciclaggio e, in caso di mancato raggiungimento dei predetti obiettivi, puo' stabilire un contributo percentuale di riciclaggio da applicarsi sull'importo netto delle fatture emesse dalle imprese produttrici ed importatrici di beni di polietilene per il mercato interno. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attivita' produttive determina gli obiettivi di riciclaggio a valere per il primo biennio entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto. Il contributo percentuale di riciclaggio e' stabilito comunque in misura variabile, in relazione alla percentuale di polietilene contenuta nel bene e alla durata temporale del bene stesso. Con il medesimo decreto di cui al presente comma e' stabilita anche l'entita' dei contributi di cui al comma 10, lettera b). 14. Decorsi novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto di approvazione dello statuto di cui al comma 3, chiunque, in ragione della propria attivita', detiene rifiuti di beni in polietilene e' obbligato a conferirli a uno dei consorzi riconosciuti o direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dai consorzi stessi, fatto comunque salvo quanto previsto dal comma 7. L'obbligo di conferimento non esclude la facolta' per il detentore di cedere i rifiuti di beni in polietilene ad imprese di altro Stato membro della Comunita' europea." |
| Art. 36 Misure a favore degli interventi di sviluppo delle regioni per la ricerca di idrocarburi
1. (( All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo la lettera n-sexies) e' aggiunta la seguente: «n-septies) delle spese sostenute dalle regioni per la realizzazione degli interventi di sviluppo dell'occupazione e delle attivita' economiche, di sviluppo industriale, di bonifica, di ripristino ambientale e di mitigazione del rischio idrogeologico nonche' per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata per gli importi stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 luglio di ciascun anno, sulla base dell'ammontare delle maggiori entrate riscosse dalla regione, rivenienti dalla quota spettante alle stesse regioni dall'applicazione dell'articolo 20, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, nel limite delle aliquote di prodotto relative agli incrementi di produzione realizzati rispetto all'anno 2013». )) 2. Con la legge di stabilita' per il 2015 e con quelle successive e' definito per le Regioni, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, il limite della esclusione dal patto di stabilita' interno delle spese in conto capitale finanziate con le entrate delle aliquote di prodotto di cui all'articolo 20, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625. (( 2-bis. All'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Istituzione del Fondo per la promozione di misure di sviluppo economico e l'attivazione di una social card nei territori interessati dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi»; b) al comma 2, le parole: «alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti» sono sostituite dalle seguenti: «alla promozione di misure di sviluppo economico e all'attivazione di una social card»; c) al comma 4, dopo le parole: «Ministro dello sviluppo economico» sono inserite le seguenti: «, d'intesa con i Presidenti delle regioni interessate,». )) Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 45, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia" come modificato dalla presente legge: "Art. 45. (Istituzione del Fondo per la promozione di misure di sviluppo economico e l'attivazione di una social card nei territori interessati dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi) 1. Per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute in terraferma, ivi compresi i pozzi che partono dalla terraferma, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione e' tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell' articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e' elevata dal 7 per cento al 10 per cento. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione e' tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento di aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Tali somme sono interamente riassegnate al Fondo di cui al comma 2. 2. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e' istituito il Fondo preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico e all'attivazione di una social card; 3. Il Fondo e' alimentato: a) dagli importi rivenienti dalle maggiorazioni di aliquota di cui al comma 1; b) dalle erogazioni liberali da parte dei titolari di concessione di coltivazione e di eventuali altri soggetti, pubblici e privati. 4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con i Presidenti delle regioni interessate, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalita' procedurali di utilizzo da parte dei residenti nelle regioni interessate dei benefici previsti dal presente articolo e i meccanismi volti a garantire la compensazione finalizzata all'equilibrio finanziario del Fondo. 5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono annualmente destinate, sulla base delle disponibilita' del Fondo, le somme spettanti per le iniziative a favore dei residenti in ciascuna regione interessata, calcolate in proporzione alle produzioni ivi ottenute. Tali somme dovranno compensare il minor gettito derivante dalle riduzioni delle accise disposte con il medesimo decreto." |
| (( Art. 36-bis Interventi in favore dei territori con insediamenti produttivi petroliferi
1. L'articolo 16 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica alle maggiori entrate effettivamente realizzate attraverso i versamenti dei soggetti titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in terraferma con riferimento a progetti di sviluppo la cui autorizzazione all'esercizio, di cui agli articoli 85 e 90 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, e all'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, e successive modificazioni, sia stata rilasciata successivamente al 12 settembre 2013. La quota delle maggiori entrate da destinare alle finalita' del citato articolo 16 del decreto-legge n. 1 del 2012 e' determinata nella misura del 30 per cento di tali maggiori entrate per i dieci periodi di imposta successivi all'entrata in esercizio dei relativi impianti. Il decreto attuativo di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 1 del 2012 continua ad applicarsi per le parti compatibili con le disposizioni del presente articolo. )) Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 16 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'): "Art. 16 (Sviluppo di risorse energetiche e minerarie nazionali strategiche) 1. Al fine di favorire nuovi investimenti di ricerca e sviluppo delle risorse energetiche nazionali strategiche di idrocarburi nel rispetto del dettato dell'articolo 117 della Costituzione, dei principi di precauzione, di sicurezza per la salute dei cittadini e di tutela della qualita' ambientale e paesistica, di rispetto degli equilibri naturali terrestri e acquatici, secondo i migliori e piu' avanzati standard internazionali di qualita' e sicurezza e con l'impiego delle migliori tecnologie disponibili, garantendo maggiori entrate erariali per lo Stato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' per individuare le maggiori entrate effettivamente realizzate e le modalita' di destinazione di una quota di tali maggiori entrate per lo sviluppo di progetti infrastrutturali e occupazionali di crescita dei territori di insediamento degli impianti produttivi e dei territori limitrofi nonche' ogni altra disposizione attuativa occorrente all'attuazione del presente articolo. 2. Le attivita' di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, sono svolte secondo le norme vigenti e le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366." Si riporta il testo degli articoli 85 e 90 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee): "Articolo 85(Verifica e collaudo degli impianti) 1. La verifica della rispondenza delle misure di prevenzione e di protezione antincendio realizzate con quanto previsto in progetto nonche' con quanto stabilito dal presente decreto, ed in particolare dallo specifico DSS, e, ove necessario, il relativo collaudo, e' effettuato dal responsabile o da un funzionario dell'autorita' di vigilanza e dal Comandante provinciale dei Vigili del fuoco o da un funzionario tecnico da lui designato. 2. Il favorevole esito della verifica di rispondenza delle misure realizzate e del collaudo dei sistemi antincendio, documentato da apposito verbale, vale ai fini del rilascio da parte del Comando provinciale dei Vigili del fuoco del certificato di prevenzione incendi, ove previsto dalla vigente normativa. 3. La procedura di cui ai commi 1 e 2 trova applicazione in caso di modifiche rilevanti degli impianti, a giudizio dell'autorita' di vigilanza. 4. L'autorizzazione all'inizio della produzione ed all'esercizio degli impianti e accordata dall'autorita' di vigilanza dopo l'effettuazione della verifica di rispondenza ed il collaudo, che devono essere eseguiti entro 60 giorni dalla richiesta del titolare ad ultimazione dei lavori. 5. Decorso tale termine, e' facolta' dell'autorita' di vigilanza, ravvisatane l'opportunita' e l'urgenza, di accordare una autorizzazione provvisoria di esercizio degli impianti, subordinatamente alla presentazione, da parte del titolare, di una esplicita dichiarazione che l'opera e le relative dotazioni di sicurezza sono state realizzate conformemente al progetto, corredata delle dichiarazioni di conformita' per gli impianti di cui ai punti a, b, c, d, e, f, g, dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46 ." "Articolo 90(Prevenzione incendi sulle unita' fisse o assimilabili) 1. Ai fini della prevenzione, individuazione ed estinzione degli incendi sulle piattaforme fisse o strutture fisse assimilabili, il titolare presenta alla Sezione UNMIG del Ministero dell'industria una relazione tecnica in triplice copia, sulle misure di sicurezza antincendio, tenute presenti le norme del decreto di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979 e, in quanto applicabili, le norme del decreto del Ministro dell'Interno 31 luglio 1934 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 28 settembre 1934, n. 228, e successive modifiche ed integrazioni, nel caso di piattaforme di produzione di idrocarburi liquidi, e le norme del decreto del Ministro dell'Interno 24 novembre 1984, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12 del 15 gennaio 1985, e successive modifiche ed integrazioni, nel caso di produzione di idrocarburi gassosi. 2. La Sezione UNMIG trasmette copia della relazione al competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco per un parere sui sistemi e mezzi di prevenzione ed estinzione previsti; copia della stessa relazione e' trasmessa alla Capitaneria di porto competente. 3. L'esame del progetto di cui al comma 2 da parte del Comando provinciale dei Vigili del fuoco ricade tra i servizi di cui alla legge 26 luglio 1965, n. 966 , con oneri a carico del titolare. 4. Il parere di cui al comma 2 deve essere reso entro 90 giorni. 5. Ferme restando le responsabilita' del titolare in merito alla valutazione dei rischi per la sicurezza, l'autorita' di vigilanza puo' impartire prescrizioni o chiedere modifiche al progetto, ove questo non risulti adeguato al piano di sviluppo e coltivazione approvato o al contenuto del documento di sicurezza e salute. 6. Acquisito il parere di cui al comma 2, l'autorita' di vigilanza autorizza l'inizio dei lavori di installazione. 7. Il riscontro delle opere antincendio sulla piattaforma e struttura fissa assimilabile e' effettuato dal responsabile dell'autorita' di vigilanza o da un funzionario da lui designato, dal Comandante provinciale dei Vigili del fuoco o da un funzionario tecnico da lui designato e dal Comandante della Capitaneria di porto o da un ufficiale superiore da lui designato. 8. Il favorevole esito della verifica di rispondenza delle misure antincendio realizzate, documentato da apposito verbale, vale ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi di cui alla vigente normativa. 9. La procedura di cui al comma 1, trova applicazione in caso di modifiche rilevanti degli impianti, a giudizio dell'autorita' di vigilanza." Si riporta il testo dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, e successive modificazioni (Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attivita' di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale): "Art. 42.(Servizio antincendio e piano di emergenza) 1. In ogni unita' di perforazione o produzione, se presidiata, il datore di lavoro organizza un servizio antincendio, costituito, quando del caso, da un capo responsabile e da una squadra di emergenza. 2. La costituzione e le dotazioni della squadra sono determinate dal datore di lavoro. 3. Il datore di lavoro, per le unita' semoventi o navi di perforazione, predispone un piano di emergenza che preveda norme generali di condotta per tutto il personale e particolari incombenze per il personale del servizio antincendio. Il piano deve essere reso pubblico mediante affissione su appositi quadri posti anche nei locali logistici. 4. La squadra deve periodicamente eseguire esercitazioni secondo quanto previsto dal piano di emergenza e verificare lo stato di efficienza degli impianti, delle attrezzature e dei materiali antincendio e di soccorso. 5. Le esercitazioni e le verifiche devono essere annotate sul registro di piattaforma. " |
| Art. 37 Misure urgenti per l'approvvigionamento e il trasporto del gas naturale
1. Al fine di aumentare la sicurezza delle forniture di gas al sistema italiano ed europeo del gas naturale, anche in considerazione delle situazioni di crisi internazionali esistenti, i gasdotti di importazione di gas dall'estero, i terminali di rigassificazione di GNL, gli stoccaggi di gas naturale e le infrastrutture della rete nazionale di trasporto del gas naturale, incluse le operazioni preparatorie necessarie (( alla redazione )) dei progetti e le relative opere connesse rivestono carattere di interesse strategico e costituiscono una priorita' a carattere nazionale e sono di pubblica utilita', nonche' indifferibili e urgenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. 2. Per i fini di cui al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni alle normative vigenti: a) all'articolo 52-quinquies, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo le parole «appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,» sono inserite le parole: «per i gasdotti di approvvigionamento di gas dall'estero, (( incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse, ))» e in fine allo stesso primo periodo sono aggiunte le parole: «e dei piani di gestione e tutela del territorio comunque denominati»; b) all'articolo 52-quinquies, comma 2, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo le parole «urbanistici ed edilizi» sono inserite le seguenti: «nonche' paesaggistici»; c) all'articolo 52-quinquies, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il quinto periodo e' sostituito (( dai seguenti )): «I soggetti titolari o gestori di beni demaniali, di aree demaniali marittime e lacuali, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste demaniali, strade pubbliche, aeroporti, ferrovie, funicolari, teleferiche, e impianti similari, linee di telecomunicazione di pubblico servizio, linee elettriche, che siano interessati dal passaggio di gasdotti della rete nazionale di trasporto o da gasdotti di importazione di gas dall'estero, partecipano al procedimento di autorizzazione alla costruzione e in tale ambito sono tenuti ad indicare le modalita' di attraversamento degli impianti ed aree interferenti. Qualora tali modalita' non siano indicate entro i termini di conclusione del procedimento, il soggetto richiedente l'autorizzazione alla costruzione dei gasdotti entro i successivi trenta giorni propone direttamente ai soggetti sopra indicati le modalita' di attraversamento, che, trascorsi ulteriori trenta giorni senza osservazioni, si intendono comunque assentite definitivamente e approvate con il decreto di autorizzazione alla costruzione.»; (( c-bis) all'articolo 52-quinquies, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previa acquisizione del parere degli enti locali ove ricadono le infrastrutture, da rendere entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il parere si intende acquisito»; )) d) all'Allegato XII, punto 2), Parte II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte in fine le parole «nonche' quelli facenti parte della rete nazionale dei gasdotti con potenza termica di almeno 50 MW». 3. (( Ai fini di cui al comma 1 e, in particolare, per accrescere la risposta del sistema nazionale degli stoccaggi in termini di punta di erogazione e di iniezione, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, a decorrere dal periodo di regolazione che inizia dal 2015, stabilisce meccanismi regolatori incentivanti gli investimenti per lo sviluppo di ulteriori prestazioni di punta effettuati a decorrere dal 2015, anche asimmetrici, privilegiando gli sviluppi contraddistinti da un alto rapporto tra prestazioni di punta e volume di stoccaggio e minimizzando i costi ricadenti sul sistema nazionale del gas. )) Riferimenti normativi
Il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189, S.O. Si riporta il testo dell'articolo 52-quinquies, del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla presente legge: "Art. 52-quinquies Disposizioni particolari per le infrastrutture lineari energetiche facenti parte delle reti energetiche nazionali. 1. Alle infrastrutture lineari energetiche facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica, individuate nel piano di sviluppo della rete elettrica di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed all'articolo 1-ter, comma 2, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1-sexies del citato decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, come modificate dall'articolo 1, comma 26, della legge 23 agosto 2004, n. 239, nonche' le disposizioni di cui al comma 6 e all'articolo 52-quater, comma 6. 2. Per le infrastrutture lineari energetiche, individuate dall'Autorita' competente come appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per i gasdotti di approvvigionamento di gas dall'estero, incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse, e le opere accessorie, e per gli oleodotti facenti parte delle reti nazionali di trasporto, l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio delle stesse, rilasciata dalla stessa amministrazione, comprende la dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera, la valutazione di impatto ambientale, ove prevista dalla normativa vigente, ovvero la valutazione di incidenza naturalistico-ambientale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi e la variazione degli strumenti urbanistici e dei piani di gestione e tutela del territorio comunque denominati. L'autorizzazione inoltre sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi nonche' paesaggistici, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere, atto di assenso e nulla osta comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire tutte le opere e tutte le attivita' previste nel progetto approvato, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti. Per il rilascio dell'autorizzazione, ai fini della verifica della conformita' urbanistica dell'opera, e' fatto obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadano le opere da realizzare. Il rilascio del parere non puo' incidere sul rispetto del termine entro il quale e' prevista la conclusione del procedimento. I soggetti titolari o gestori di beni demaniali, di aree demaniali marittime e lacuali, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste demaniali, strade pubbliche, aeroporti, ferrovie, funicolari, teleferiche, e impianti similari, linee di telecomunicazione di pubblico servizio, linee elettriche, che siano interessati dal passaggio di gasdotti della rete nazionale di trasporto o da gasdotti di importazione di gas dall'estero, partecipano al procedimento di autorizzazione alla costruzione e in tale ambito sono tenuti ad indicare le modalita' di attraversamento degli impianti ed aree interferenti. Qualora tali modalita' non siano indicate entro i termini di conclusione del procedimento, il soggetto richiedente l'autorizzazione alla costruzione dei gasdotti entro i successivi trenta giorni propone direttamente ai soggetti sopra indicati le modalita' di attraversamento, che, trascorsi ulteriori trenta giorni senza osservazioni, si intendono comunque assentite definitivamente e approvate con il decreto di autorizzazione alla costruzione. Il procedimento si conclude, in ogni caso, entro il termine di nove mesi dalla data di presentazione della richiesta, o di sei mesi dalla stessa data ove non sia prescritta la procedura di valutazione di impatto ambientale. Il provvedimento finale comprende anche l'approvazione del progetto definitivo e determina l'inizio del procedimento di esproprio di cui al Capo IV del titolo II. 3. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, oltre ai casi previsti dagli articoli 22, comma 2, e 22-bis, comma 2, il decreto di esproprio o di occupazione anticipata puo' altresi' essere emanato ed eseguito, in base alla determinazione urgente delle indennita' di espropriazione, senza particolari indagini o formalita', con le modalita' di cui all'articolo 52-nonies, per le infrastrutture lineari energetiche, dichiarate di pubblica utilita'. Gli stessi decreti sono emanati nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza del beneficiario dell'espropriazione. 4. L'autorizzazione di cui al comma 2 indica le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico del soggetto proponente per garantire il coordinamento e la salvaguardia del sistema energetico nazionale e la tutela ambientale e dei beni culturali, nonche' il termine entro il quale l'infrastruttura lineare energetica e' realizzata. 5. Per le infrastrutture lineari energetiche di cui al comma 2, l'atto conclusivo del procedimento di cui al comma 2 e' adottato d'intesa con le Regioni interessate, previa acquisizione del parere degli enti locali ove ricadono le infrastrutture, da rendere entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il parere si intende acquisito. 6. In caso di mancata definizione dell'intesa con la Regione o le Regioni interessate nel termine prescritto per il rilascio dell'autorizzazione, nel rispetto dei principi di sussidiarieta' e leale collaborazione, si provvede, entro i successivi sei mesi, a mezzo di un collegio tecnico costituito d'intesa tra il Ministro delle attivita' produttive e la Regione interessata, ad una nuova valutazione dell'opera e dell'eventuale proposta alternativa formulata dalla Regione dissenziente. Ove permanga il dissenso, l'opera e' autorizzata nei successivi novanta giorni, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con il Presidente della Regione interessata, su proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro competente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 7. Alle infrastrutture lineari energetiche di cui al comma 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 52-quater, commi 2, 4 e 6." Si riporta il testo dell'Allegato XII, punto 2), Parte II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dalla presente legge: Allegato XII - Categorie di impianti relativi alle attivita' industriali di cui all'allegato 8, soggetti ad autorizzazione integrata ambientale statale Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonche' impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate (Mg) al giorno di carbone o di scisti bituminosi. 2) Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW nonche' quelli facenti parte della rete nazionale dei gasdotti con potenza termica di almeno 50 MW, nonche' quelli facenti parte della rete nazionale dei gasdotti con potenza termica di almeno 50MW. 3) Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio. 4) Impianti chimici con capacita' produttiva complessiva annua per classe di prodotto, espressa in milioni di chilogrammi, superiore alle soglie di seguito indicate:
Parte di provvedimento in formato grafico
5) Impianti funzionalmente connessi a uno degli impianti di cui ai punti precedenti, localizzati nel medesimo sito e gestiti dal medesimo gestore, che non svolgono attivita' di cui all'allegato VIII; 6) Altri impianti rientranti nelle categorie di cui all'allegato VIII localizzati interamente in mare." |
| Art. 38 Misure per la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali
1. Al fine di valorizzare le risorse energetiche nazionali e garantire la sicurezza degli approvvigionamenti del Paese, le attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale rivestono carattere di interesse strategico e sono di pubblica utilita', urgenti e indifferibili. I relativi (( titoli abilitativi )) comprendono pertanto la dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dell'opera e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi, conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'. (( 1-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, predispone un piano delle aree in cui sono consentite le attivita' di cui al comma 1. )) 2. Qualora le opere di cui al comma 1 comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica. (( 3. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al punto 7) dell'allegato II alla parte seconda, dopo le parole: «coltivazione di idrocarburi» sono inserite le seguenti: «sulla terraferma e»; b) alla lettera v) dell'allegato III alla parte seconda, le parole: «degli idrocarburi liquidi e gassosi e» sono soppresse; c) al punto 2 dell'allegato IV alla parte seconda: 1) la lettera g) e' abrogata; 2) alla lettera l), le parole: «, di petrolio, di gas naturale» sono soppresse. 4. Per i procedimenti di valutazione di impatto ambientale in corso presso le regioni alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, la regione presso la quale e' stato avviato il procedimento conclude lo stesso entro il 31 marzo 2015. Decorso inutilmente tale termine, la regione trasmette la relativa documentazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i seguiti istruttori di competenza, dandone notizia al Ministero dello sviluppo economico. I conseguenti oneri di spesa istruttori rimangono a carico delle societa' proponenti e sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. )) 5. Le attivita' di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, sono svolte a seguito del rilascio di un titolo concessorio unico, sulla base di un programma generale di lavori articolato in una prima fase di ricerca, per la durata di sei anni, prorogabile due volte per un periodo di tre anni nel caso sia necessario completare le opere di ricerca, (( a cui seguono, in caso di rinvenimento di un giacimento tecnicamente ed economicamente coltivabile, riconosciuto dal Ministero dello sviluppo economico, la fase di coltivazione della durata di trenta anni, prorogabile )) per una o piu' volte per un periodo di dieci anni ove siano stati adempiuti gli obblighi derivanti dal decreto di concessione e il giacimento risulti ancora coltivabile, e quella di ripristino finale. 6. Il titolo concessorio unico di cui al comma 5 e' accordato: (( a) a seguito di un procedimento unico svolto nel termine di centottanta giorni tramite apposita conferenza di servizi, nel cui ambito e' svolta anche la valutazione ambientale preliminare del programma complessivo dei lavori espressa, entro sessanta giorni, con parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; b) con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata, per le attivita' da svolgere in terraferma, sentite la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie e le Sezioni territoriali dell'Ufficio nazionale minerario idrocarburi e georisorse; c) a soggetti che dispongono di capacita' tecnica, economica ed organizzativa ed offrono garanzie adeguate alla esecuzione e realizzazione dei programmi presentati e con sede sociale in Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea e, a condizioni di reciprocita', a soggetti di altri Paesi. Il rilascio del titolo concessorio unico ai medesimi soggetti e' subordinato alla presentazione di idonee fideiussioni bancarie o assicurative commisurate al valore delle opere di recupero ambientale previste. 6-bis. I progetti di opere e di interventi relativi alle attivita' di ricerca e di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi relativi a un titolo concessorio unico di cui al comma 5 sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale nel rispetto della normativa dell'Unione europea. La valutazione di impatto ambientale e' effettuata secondo le modalita' e le competenze previste dalla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. 6-ter. Il rilascio di nuove autorizzazioni per la ricerca e per la coltivazione di idrocarburi e' vincolato a una verifica sull'esistenza di tutte le garanzie economiche da parte della societa' richiedente, per coprire i costi di un eventuale incidente durante le attivita', commisurati a quelli derivanti dal piu' grave incidente nei diversi scenari ipotizzati in fase di studio ed analisi dei rischi. )) 7. Con disciplinare tipo, adottato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sono stabilite, entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le modalita' di conferimento del titolo concessorio unico di cui al comma 5, nonche' le modalita' di esercizio delle relative attivita' (( ai sensi del presente articolo )). 8. (( I commi 5, 6 e 6-bis si applicano, su istanza del titolare o del richiedente, da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche ai titoli rilasciati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ai procedimenti in corso. Il comma 4 si applica fatta salva l'opzione, da parte dell'istante, di proseguimento del procedimento di valutazione di impatto ambientale presso la regione, da esercitare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. )) 9. (( (Soppresso) )). 10. All'articolo 8 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Al fine di tutelare le risorse nazionali di idrocarburi in mare localizzate (( nel mare continentale e )) in ambiti posti in prossimita' delle aree di altri Paesi rivieraschi oggetto di attivita' di ricerca e coltivazione di idrocarburi, per assicurare il relativo gettito fiscale allo Stato e al fine di valorizzare e provare in campo l'utilizzo delle migliori tecnologie nello svolgimento dell'attivita' mineraria, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Regioni interessate, puo' autorizzare, (( previo espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale che dimostri l'assenza di effetti di subsidenza dell'attivita' sulla costa, sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici, )) per un periodo non superiore a cinque anni, progetti sperimentali di coltivazione di giacimenti. I progetti sono corredati sia da un'analisi tecnico-scientifica che dimostri l'assenza di effetti di subsidenza dell'attivita' sulla costa, sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici e sia dai relativi progetti e programmi dettagliati di monitoraggio e verifica, da condurre sotto il controllo del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Ove nel corso delle attivita' di verifica vengano accertati fenomeni di subsidenza sulla costa determinati dall'attivita', il programma dei lavori e' interrotto e l'autorizzazione alla sperimentazione decade. Qualora al termine del periodo di validita' dell'autorizzazione venga accertato che l'attivita' e' stata condotta senza effetti di subsidenza dell'attivita' sulla costa, nonche' sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici, il periodo di sperimentazione puo' essere prorogato per ulteriori cinque anni, applicando le medesime procedure di controllo. 1-ter. Nel caso di attivita' di cui al comma 1-bis, ai territori costieri si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge n. 239 del 2004 e successive modificazioni.». (( 1-quater. All'articolo 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239, e successive modificazioni, dopo le parole: "Le regioni" sono inserite le seguenti: ", gli enti pubblici territoriali"». )) 11. Al comma 82-sexies, dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, dopo le parole «compresa la perforazione», sono aggiunte le parole «e la reiniezione delle acque di strato o della frazione gassosa estratta in giacimento (( ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:". Le autorizzazioni relative alla reiniezione delle acque di strato o della frazione gassosa estratta in giacimento sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che esse non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi ))"». (( 11-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, e successive modificazioni, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Ai fini di un'efficace applicazione delle disposizioni dei commi da 1 a 4, l'operatore e' tenuto ad avere un registro delle quantita' esatte di rifiuti di estrazione solidi e liquidi, pena la revoca dell'autorizzazione all'attivita' estrattiva». 11-ter. Al comma 110 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, le parole: «0,5 per mille» sono sostituite dalle seguenti: «1 per mille». 11-quater. All'articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Ai fini della tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento e per promuovere un razionale utilizzo del patrimonio idrico nazionale, tenuto anche conto del principio di precauzione per quanto attiene al rischio sismico e alla prevenzione di incidenti rilevanti, nelle attivita' di ricerca o coltivazione di idrocarburi rilasciate dallo Stato sono vietati la ricerca e l'estrazione di shale gas e di shale oil e il rilascio dei relativi titoli minerari. A tal fine e' vietata qualunque tecnica di iniezione in pressione nel sottosuolo di fluidi liquidi o gassosi, compresi eventuali additivi, finalizzata a produrre o favorire la fratturazione delle formazioni rocciose in cui sono intrappolati lo shale gas e lo shale oil. I titolari dei permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione comunicano, entro il 31 dicembre 2014, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, i dati e le informazioni relativi all'utilizzo pregresso di tali tecniche per lo shale gas e lo shale oil, anche in via sperimentale, compresi quelli sugli additivi utilizzati precisandone la composizione chimica. Le violazioni accertate delle prescrizioni previste dal presente articolo determinano l'automatica decadenza dal relativo titolo concessorio o dal permesso». 11-quinquies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definite condizioni e modalita' per il riconoscimento di una maggiore valorizzazione dell'energia da cogenerazione ad alto rendimento, ottenuta a seguito della riconversione di impianti esistenti di generazione di energia elettrica a bioliquidi sostenibili, che alimentano siti industriali o artigianali, in unita' di cogenerazione asservite ai medesimi siti. La predetta maggiore valorizzazione e' riconosciuta nell'ambito del regime di sostegno alla cogenerazione ad alto rendimento, come disciplinato in attuazione dell'articolo 30, comma 11, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, e in conformita' alla disciplina dell'Unione europea in materia. )) Riferimenti normativi
Il Decreto del Presidente della Repubblica 8-6-2001 n. 327 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita' (Testo A) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189, S.O. Si riporta il testo del punto 7) dell'allegato II alla parte seconda del D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale", come modificato dalla presente legge: "7) Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sulla terraferma e in mare" Si riporta il testo del lettera v) dell'allegato III alla parte seconda del D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale", come modificato dalla presente legge: "v) Attivita' di coltivazione sulla terraferma delle risorse geotermiche, con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni." Si riporta il testo del punto 2), lettera l) dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale", come modificato dalla presente legge: "l) impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile e di minerali metallici nonche' di scisti bituminose." La legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante "Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali" e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 1991, n. 13, S.O. Il Decreto legislativo 3-4-2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96. Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto-legge 25-6-2008 n. 112 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" come modificato dalla preente legge: "Art. 8. Legge obiettivo per lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi 1. Il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle acque del golfo di Venezia, di cui all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, come modificata dall'articolo 26 della legge 31 luglio 2002, n. 179, si applica fino a quando il Consiglio dei Ministri, d'intesa con la regione Veneto, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, non abbia definitivamente accertato la non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste, sulla base di nuovi e aggiornati studi, che dovranno essere presentati dai titolari di permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione, utilizzando i metodi di valutazione piu' conservativi e prevedendo l'uso delle migliori tecnologie disponibili per la coltivazione. Ai fini della suddetta attivita' di accertamento, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui all' articolo 28 del presente decreto. 1-bis. Al fine di tutelare le risorse nazionali di idrocarburi in mare localizzate in ambiti posti in prossimita' delle aree di altri Paesi rivieraschi oggetto di attivita' di ricerca e coltivazione di idrocarburi, per assicurare il relativo gettito fiscale allo Stato e al fine di valorizzare e provare in campo l'utilizzo delle migliori tecnologie nello svolgimento dell'attivita' mineraria, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Regioni interessate, puo' autorizzare, per un periodo non superiore a cinque anni, progetti sperimentali di coltivazione di giacimenti. I progetti sono corredati sia da un'analisi tecnico-scientifica che dimostri l'assenza di effetti di subsidenza dell'attivita' sulla costa, sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici e sia dai relativi progetti e programmi dettagliati di monitoraggio e verifica, da condurre sotto il controllo del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Ove nel corso delle attivita' di verifica vengano accertati fenomeni di subsidenza sulla costa determinati dall'attivita', il programma dei lavori e' interrotto e l'autorizzazione alla sperimentazione decade. Qualora al termine del periodo di validita' dell'autorizzazione venga accertato che l'attivita' e' stata condotta senza effetti di subsidenza dell'attivita' sulla costa, nonche' sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici, il periodo di sperimentazione puo' essere prorogato per ulteriori cinque anni, applicando le medesime procedure di controllo. 1-ter. Nel caso di attivita' di cui al comma 1-bis, ai territori costieri si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge n. 239 del 2004 e successive modificazioni." Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 5 della legge. 23-8-2004, n. 239, recante "Riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia", come modificato dalla presente legge : "5. Le regioni, gli enti pubblici territoriali e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti hanno diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387". Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 82-sexies della legge 23-8-2004, n. 239, recante "Riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia" come modificato dalla presente legge: "82-sexies. Le attivita' finalizzate a migliorare le prestazioni degli impianti di coltivazione di idrocarburi, compresa la perforazione e la reiniezione delle acque di strato o della frazione gassosa estratta in giacimento, se effettuate a partire da opere esistenti e nell'ambito dei limiti di produzione ed emissione dei programmi di lavoro gia' approvati, sono soggette ad autorizzazione rilasciata dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia. Le autorizzazioni relative alla reiniezione delle acque di strato o della frazione gassosa estratta in giacimento sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che esse non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi." Si riporta il testo dell'articolo 5, del decreto legislativo. 30-5-2008 n. 117 recante "Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE", come modificato dalla presente legge: "Art. 5. Piano di gestione dei rifiuti di estrazione 1. L'operatore elabora un piano di gestione dei rifiuti di estrazione per la riduzione al minimo, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti stessi, nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile. 2. Il piano di gestione di cui al comma 1 e' volto a: a) prevenire o ridurre la produzione di rifiuti di estrazione e la loro pericolosita', in particolare: 1) tenendo conto della gestione dei rifiuti di estrazione nella fase di progettazione e nella scelta del metodo di estrazione e di trattamento dei minerali; 2) tenendo conto delle modifiche che i rifiuti di estrazione possono subire a seguito dell'aumento della superficie e dell'esposizione a particolari condizioni esterne; 3) prevedendo la possibilita' di ricollocare i rifiuti di estrazione nei vuoti e volumetrie prodotti dall'attivita' estrattiva dopo l'estrazione del minerale, se l'operazione e' fattibile dal punto di vista tecnico e economico e non presenta rischi per l'ambiente, conformemente alle norme ambientali vigenti e, ove pertinenti, alle prescrizioni del presente decreto; 4) ripristinando il terreno di copertura dopo la chiusura della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione o, se non fosse possibile sotto il profilo pratico, riutilizzando tale terreno altrove; 5) impiegando sostanze meno pericolose per il trattamento delle risorse minerali; b) incentivare il recupero dei rifiuti di estrazione attraverso il riciclaggio, il riutilizzo o la bonifica dei rifiuti di estrazione interessati, se queste operazioni non comportano rischi per l'ambiente, conformemente alle norme ambientali vigenti e, ove pertinenti, alle prescrizioni del presente decreto; c) assicurare lo smaltimento sicuro dei rifiuti di estrazione a breve e lungo termine, in particolare tenendo conto, nella fase di progettazione, della gestione durante il funzionamento e dopo la chiusura di una struttura di deposito dei rifiuti di estrazione e scegliendo un progetto che: 1) preveda, dopo la chiusura della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione, la necessita' minima e infine nulla del monitoraggio, del controllo e della gestione di detta struttura; 2) prevenga, o quanto meno riduca al minimo, eventuali effetti negativi a lungo termine, per esempio riconducibili alla fuoriuscita di inquinanti, trasportati dall'aria o dall'acqua, dalla struttura di deposito dei rifiuti di estrazione; 3) garantisca la stabilita' geotecnica a lungo termine di dighe o di cumuli che sorgano sulla superficie preesistente del terreno. 3. Il piano di gestione di cui al comma 1 contiene almeno i seguenti elementi: a) la caratterizzazione dei rifiuti di estrazione a norma dell'allegato I e una stima del quantitativo totale di rifiuti di estrazione che verranno prodotti nella fase operativa; b) la descrizione delle operazioni che producono tali rifiuti e degli eventuali trattamenti successivi a cui questi sono sottoposti; c) la classificazione proposta per la struttura di deposito dei rifiuti di estrazione conformemente ai criteri previsti all'allegato II ed in particolare: 1) se e' necessaria una struttura di deposito di categoria A, al piano deve essere allegato in copia il documento di sicurezza e salute redatto ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 624 del 1996, integrato secondo quanto indicato all'articolo 6, comma 3, del presente decreto; 2) se l'operatore ritiene che non sia necessaria una struttura di deposito di categoria A, sufficienti informazioni che giustifichino tale scelta, compresa l'individuazione di eventuali rischi di incidenti; d) la descrizione delle modalita' in cui possono presentarsi gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana a seguito del deposito dei rifiuti di estrazione e delle misure preventivi da adottare al fine di ridurre al minimo l'impatto ambientale durante il funzionamento e dopo la chiusura, compresi gli aspetti di cui all'articolo 11, comma 3, lettere a), b), d) ed e); e) le procedure di controllo e di monitoraggio proposte ai sensi dell'articolo 10, se applicabile, e 11, comma 3, lettera c); f) il piano proposto per la chiusura, comprese le procedure connesse al ripristino e alla fase successiva alla chiusura ed il monitoraggio di cui all'articolo 12; g) le misure per prevenire il deterioramento dello stato dell'acqua conformemente alle finalita' stabilite dal decreto legislativo n. 152 del 2006, parte terza, sezione II, titolo I e per prevenire o ridurre al minimo l'inquinamento dell'atmosfera e del suolo ai sensi dell'articolo 13; h) la descrizione dell'area che ospitera' la struttura di deposito di rifiuti di estrazione, ivi comprese le sue caratteristiche idrogeologiche, geologiche e geotecniche; i) l'indicazione delle modalita' in accordo alle quali l'opzione e il metodo scelti conformemente al comma 2, lettera a), numero 1), rispondono agli obiettivi di cui al comma 2, lettera a). 4. Il piano di gestione di cui al comma 1 e' modificato se subentrano modifiche sostanziali nel funzionamento della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione o nel tipo di rifiuti di estrazione depositati ed e' comunque riesaminato ogni cinque anni. Le eventuali modifiche sono notificate all'autorita' competente. 5. Il piano di gestione di cui al comma 1 e' presentato come sezione del piano globale dell'attivita' estrattiva predisposto al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione all'attivita' estrattiva stessa da parte dell'autorita' competente. A condizione che vengano rispettate tutte le disposizioni dei commi da 1 a 4, qualora le informazioni di cui al comma 3 siano state fornite in altri piani predisposti ai sensi della normativa vigente, l'operatore puo' allegare integralmente o in parte detti piani, indicando le parti che comprendono dette informazioni. 5-bis. Ai fini di un'efficace applicazione delle disposizioni dei commi da 1 a 4, l'operatore e' tenuto ad avere un registro delle quantita' esatte di rifiuti di estrazione solidi e liquidi, pena la revoca dell'autorizzazione all'attivita' estrattiva. 6. L'autorita' competente approva il piano di cui al comma 1 e le eventuali modifiche di cui al comma 4 e ne controlla l'attuazione." Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 110 della L. 23-8-2004, n. 239, recante Riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia come modificato dalla presente legge: "110. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le spese per le attivita' svolte dagli uffici della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attivita' produttive, quali autorizzazioni, permessi o concessioni, volte alla realizzazione e alla verifica di impianti e di infrastrutture energetiche di competenza statale il cui valore sia di entita' superiore a 5 milioni di euro, salvo esclusione disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attivita' produttive, per le relative istruttorie tecniche e amministrative e per le conseguenti necessita' logistiche e operative, sono poste a carico del soggetto richiedente tramite il versamento di un contributo di importo non superiore all'1 per mille del valore delle opere da realizzare. L'obbligo di versamento non si applica agli impianti o alle infrastrutture per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge si sia gia' conclusa l'istruttoria." Si riporta il testo dell'articolo 144, decreto legislativo 3-4-2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale", come modificato dalla presente legge: "ART. 144 (Tutela e uso delle risorse idriche) 1. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorche' non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato. 2. Le acque costituiscono una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarieta'; qualsiasi loro uso e' effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale. 3. La disciplina degli usi delle acque e' finalizzata alla loro razionalizzazione, allo scopo di evitare gli sprechi e di favorire il rinnovo delle risorse, di non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilita' dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici. 4. Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualita'. 4-bis. Ai fini della tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento e per promuovere un razionale utilizzo del patrimonio idrico nazionale, tenuto anche conto del principio di precauzione per quanto attiene al rischio sismico e alla prevenzione di incidenti rilevanti, nelle attivita' di ricerca o coltivazione di idrocarburi rilasciate dallo Stato sono vietati la ricerca e l'estrazione di shale gas e di shale oil e il rilascio dei relativi titoli minerari. A tal fine e' vietata qualunque tecnica di iniezione in pressione nel sottosuolo di fluidi liquidi o gassosi, compresi eventuali additivi, finalizzata a produrre o favorire la fratturazione delle formazioni rocciose in cui sono intrappolati lo shale gas e lo shale oil. I titolari dei permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione comunicano, entro il 31 dicembre 2014, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, i dati e le informazioni relativi all'utilizzo pregresso di tali tecniche per lo shale gas e lo shale oil, anche in via sperimentale, compresi quelli sugli additivi utilizzati precisandone la composizione chimica. Le violazioni accertate delle prescrizioni previste dal presente articolo determinano l'automatica decadenza dal relativo titolo concessorio o dal permesso. 5. Le acque termali, minerali e per uso geotermico sono disciplinate da norme specifiche, nel rispetto del riparto delle competenze costituzionalmente determinato." Il testo dell'articolo 30, comma 11, della legge 23-7-2009 n. 99 recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia" e' il seguente: "11. Il regime di sostegno previsto per la cogenerazione ad alto rendimento di cui al secondo periodo del comma 1 dell' articolo 6 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, e' riconosciuto per un periodo non inferiore a dieci anni, limitatamente alla nuova potenza entrata in esercizio dopo la data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, a seguito di nuova costruzione o rifacimento nonche' limitatamente ai rifacimenti di impianti esistenti. Il medesimo regime di sostegno e' riconosciuto sulla base del risparmio di energia primaria, anche con riguardo all'energia autoconsumata sul sito di produzione, assicurando che il valore economico dello stesso regime di sostegno sia in linea con quello riconosciuto nei principali Stati membri dell'Unione europea al fine di perseguire l'obiettivo dell'armonizzazione ed evitare distorsioni della concorrenza. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' per il riconoscimento dei benefici di cui al presente comma, nonche', con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro la medesima data, dei benefici di cui all' articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, garantendo la non cumulabilita' delle forme incentivanti." |
| Art. 39 Revisione degli incentivi per i veicoli a basse emissioni complessive
1. Al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 17-bis, il comma 2, lettera c), e' sostituito dal seguente: «c) per veicoli, di cui all'articolo 47, comma 1, lettere e), f), g) ed n) del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, appartenenti alle categorie M1, N1, L comprensivo delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e di cui al comma 2 del medesimo articolo 47, nonche' quelli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c), d), f) e g) del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992;» b) all'articolo 17-decies, sono apportate le seguenti modifiche: 1) al comma 1, (( alinea )), dopo le parole: «anche in locazione finanziaria» e prima delle parole: «un veicolo» sono inserite le seguenti: «e immatricolano», e le parole: «(( da almeno dodici mesi, ))» sono soppresse; 2) al comma 1, lettera a), le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti «fino al 20 per cento»; 3) al comma 1, lettera b) le parole «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti «fino al 15 per cento»; 4) al comma 1, lettera c) le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti «fino al 20 per cento»; 5) al comma 1, lettera d) le parole «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti «fino al 15 per cento»; 6) al comma 1, lettera e) le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti «fino al 20 per cento»; 7) al comma 1, lettera f) le parole «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti «fino al 15 per cento»; 8) al comma 2, l'alinea e' sostituito dal seguente: «Il contributo spetta per i veicoli acquistati e immatricolati a partire dalla data di operativita' della piattaforma di prenotazione dei contributi, resa nota per gli anni 2014 e 2015 sul sito web www.bec.mise.gov.it, e fino al 31 dicembre 2015 a condizione che:»; 9) al comma 2, lettera c), le parole «e risulti immatricolato almeno dieci anni prima della data di acquisto del veicolo nuovo di cui alla lettera b)» sono soppresse; 10) al comma 2, lettera d) le parole «da almeno dodici mesi dalla data di acquisto del veicolo nuovo di cui alla lettera b),» sono soppresse; c) all'articolo 17-undecies, comma 2, lettere a) e b) le parole «esclusivamente come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa» sono sostituite dalle seguenti parole «come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa o dati (( in disponibilita' ai dipendenti in uso proprio e per lo svolgimento dell'attivita' lavorativa ))». (( 1-bis. All'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «d-bis) rafforzare la tutela degli ecosistemi terrestri e marini, a partire dalle aree e dai siti protetti nazionali, internazionali e dell'Unione europea, anche mediante l'impiego di idonei mezzi e strutture per il monitoraggio, il controllo e il contrasto dell'inquinamento». )) Riferimenti normativi
Si riporta il testo degli articoli 47 e 54, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni (Nuovo codice della strada): "Articolo 47 (Classificazione dei veicoli) 1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue: a) veicoli a braccia; b) veicoli a trazione animale; c) velocipedi; d) slitte; e) ciclomotori; f) motoveicoli; g) autoveicoli; h) filoveicoli; i) rimorchi; l) macchine agricole; m) macchine operatrici; n) veicoli con caratteristiche atipiche. 2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i) e n) sono altresi' classificati come segue in base alle categorie internazionali: a) - categoria L1e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il sistema di promulsione) non supera i 45 km/h; - categoria L2e: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h; - categoria L3e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h; - categoria L4e: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h (motocicli con carrozzetta laterale); - categoria L5e: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h; - categoria L6e: quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto e' inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocita' massima per costruzione e' inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore e' inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e, salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie; - categoria L7e: i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto e' inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore e' inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie; b) - categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote; - categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente; - categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t; - categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t; c) - categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote; - categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t; - categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t; - categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t; d) - categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi); - categoria O1: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t; - categoria O2: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t; - categoria O3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t; - categoria O4: rimorchi con massa massima superiore a 10 t.". "Articolo 54 (Autoveicoli) 1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono, in: a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente; b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con piu' di nove posti compreso quello del conducente; c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente; d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse; e) trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi; f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo; g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli e' consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse; h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unita' distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della applicazione dell'art. 61, commi 1 e 2, costituiscono un'unica unita' gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di cui all'art. 61, il veicolo o il trasporto e' considerato eccezionale; i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio; l) autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione snodata permette la libera circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate soltanto in officina; m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo compreso il conducente. n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attivita' edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera devono essere, altresi', idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada. (Omissis)". Si riporta il testo dell'articolo 17-decies e dell'articolo 17-undecies, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (Misure urgenti per la crescita del Paese), come modificati dalla presente legge: "Art. 17-decies (Incentivi per l'acquisto di veicoli) 1. A coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, e immatricolano un veicolo nuovo di fabbrica a basse emissioni complessive e che consegnano per la rottamazione un veicolo di cui siano proprietari o utilizzatori, in caso di locazione finanziaria, e' riconosciuto un contributo pari al: a) fino al 20 per cento del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad un massimo di 5.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO 2 non superiori a 50 g/km; b) fino al 15 per cento del prezzo di acquisto, nel 2015, fino ad un massimo di 3.500 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO 2 non superiori a 50 g/km; c) fino al 20 per cento del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad un massimo di 4.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO 2 non superiori a 95 g/km; d) fino al 15 per cento del prezzo di acquisto, nel 2015, fino ad un massimo di 3.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO 2 non superiori a 95 g/km; e) fino al 20 per cento del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad un massimo di 2.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO 2 non superiori a 120 g/km; f) fino al 15 per cento del prezzo di acquisto, nel 2015, fino ad un massimo di 1.800 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO 2 non superiori a 120 g/km. 2. Il contributo spetta per i veicoli acquistati e immatricolati a partire dalla data di operativita' della piattaforma di prenotazione dei contributi, resa nota per gli anni 2014 e 2015 sul sito web wwv.bec.mise.gov.it, e fino al 31 dicembre 2015 a condizione che: a) il contributo di cui al comma 1 risulti ripartito in parti uguali tra un contributo statale, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 17-undecies, comma 1, e uno sconto praticato dal venditore; b) il veicolo acquistato non sia stato gia' immatricolato in precedenza; c) il veicolo consegnato per la rottamazione appartenga alla medesima categoria del veicolo acquistato; d) il veicolo consegnato per la rottamazione sia intestato, allo stesso soggetto intestatario di quest'ultimo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari; e) nell'atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato e' destinato alla rottamazione e siano indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma 1. 3. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. 4. I veicoli usati di cui al comma 3 non possono essere rimessi in circolazione e devono essere avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. 5. Il contributo e' corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto. 6. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualita' di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprieta' e per i successivi. 7. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore: a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto; b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprieta' del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico; c) originale del certificato di proprieta' relativo alla cancellazione per demolizione, rilasciato dallo sportello telematico dell'automobilista di cui al comma 3; d) certificato dello stato di famiglia, nel caso previsto dal comma 2, lettera d).". "Articolo 17-undecies (Fondo per l'erogazione degli incentivi) (Omissis) 2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono cosi' ripartite per l'anno 2013: a) 15 milioni di euro, per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui all'articolo 17-decies, comma 1, lettere a) e c), erogati a beneficio di tutte le categorie di acquirenti, assicurando comunque che le risorse medesime siano assegnate per una quota pari al 70 per cento alla sostituzione di veicoli pubblici o privati destinati all'uso di terzi come definito dall'articolo 82 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o alla sostituzione dei veicoli utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, e destinati ad essere utilizzati come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa o dati in disponibilita' ai dipendenti in uso proprio e per lo svolgimento dell'attivita' lavorativa; b) 25 milioni di euro, per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui all'articolo 17-decies, comma 1, lettera e), esclusivamente per la sostituzione di veicoli pubblici o privati destinati all'uso di terzi come definito dall'articolo 82 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o alla sostituzione dei veicoli utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, e destinati ad essere utilizzaticome beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa o dati in disponibilita' ai dipendenti in uso proprio e per lo svolgimento dell'attivita' lavorativa; (Omissis)". |
| (( Art. 39-bis Teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti
1. La lettera tt) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e' sostituita dalla seguente: «tt) teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti: sistema di teleriscaldamento o teleraffreddamento che usa, in alternativa, almeno: a) il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili; b) il 50 per cento di calore di scarto; c) il 75 per cento di calore cogenerato; d) il 50 per cento di una combinazione delle precedenti». ))
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| Art. 40 Rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga
1. In considerazione della necessita' di assicurare una adeguata tutela del reddito dei lavoratori in modo tale da garantire il perseguimento della coesione sociale, il (( Fondo sociale per occupazione e formazione )) di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementato di 728 milioni di euro per l'anno 2014, ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni. La dotazione di cui all'articolo 1, comma 12, lettera b), del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, e' incrementata di 70 milioni di euro per l'anno 2015. 2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante i seguenti interventi: a) riduzione pari a 150 milioni per l'anno 2014 e 70 milioni di euro per il 2015 della dotazione di cui all'articolo 1, comma 12, lettera a), del decreto-legge n. 76 del 2013; b) riduzione pari a 70 milioni di euro per l'anno 2014 della dotazione di cui all'articolo 1, comma 12, lettera b), del decreto-legge n. 76 del 2013; c) riduzione pari a 11.757.411 di euro per il 2014, del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne, di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; d) versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Inps, di 292.343.544 euro a valere sulle risorse derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per l'anno 2014; tali risorse gravano per un importo massimo di 200 milioni di euro sulla quota inoptata e per la restante parte sulle quote destinate ai fondi interprofessionali per la formazione continua; e) in luogo di quanto previsto all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, utilizzo delle risorse finanziarie stanziate, per l'anno 2012, ai fini dell'attribuzione degli sgravi contributivi sulle retribuzioni previste dalla contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 1, commi 67 e 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e rimaste inutilizzate, pari a 103.899.045 euro, le quali sono appositamente riversate all'entrata del bilancio dello Stato; f) riduzione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014, del Fondo di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 e successive modificazioni, con conseguente rideterminazione dello stesso Fondo nell'importo di 557 milioni di euro per l'anno 2014 medesimo; g) per 50 milioni di euro mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, (( che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che, conseguentemente, sono acquisite, nel predetto limite di 50 milioni di euro, al bilancio dello Stato )). 3. Le somme di cui all'articolo 1, comma 12, lettere a) e b), del decreto-legge n. 76 del 2013 non sono ulteriormente suddivise tra le regioni. All'articolo 1, comma 12, lettera b), del decreto-legge n. 76 del 2013, le parole «(( , ripartiti )) tra le Regioni sulla base dei criteri di riparto dei Fondi strutturali» sono (( soppresse )). Al fine di completare l'erogazione dei trattamenti di competenza dell'anno 2013, il limite di spesa di cui all'articolo 3, comma 17, della legge 28 giugno 2012, n. 92, per il medesimo anno e' incrementato di 8 milioni di euro a carico del (( Fondo sociale per occupazione e formazione )) di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 5. All'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole «, per l'anno 2013,» sono soppresse. 6. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni e' incrementato di 151,2 milioni di euro per l'anno 2014 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017. Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 18, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.): "Art. 18. Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali 1. In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate: a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che e' istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione; b) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilita'; b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.". - Si riporta l'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita): "Art. 2. Ammortizzatori sociali 64. Al fine di garantire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali di cui alla presente legge, assicurando la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del Paese, per gli anni 2013-2016 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuita', di trattamenti di integrazione salariale e di mobilita', anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 65 del presente articolo. 65. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementata di euro 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014, di euro 700 milioni per l'anno 2015 e di euro 400 milioni per l'anno 2016. 66. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alla concessione, in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione di continuita', di trattamenti di integrazione salariale e di mobilita', i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 33, comma 21, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonche' ai sensi del comma 64 del presente articolo possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di cui al periodo precedente e' ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale. Bimestralmente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali invia al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sull'andamento degli impegni delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga.". - Si riporta l'articolo 1, comma 12, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 (Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonche' in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti): "Art. 1. Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori giovani 12. Le risorse di cui al comma 1, destinate al finanziamento dell'incentivo straordinario di cui al medesimo comma, sono determinate: a) nella misura di 100 milioni di euro per l'anno 2013, 150 milioni di euro per l'anno 2014, 150 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per l'anno 2016, per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 gia' destinate ai Programmi operativi 2007/2013, nonche', per garantirne il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione gia' destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, previo consenso, per quanto occorra, della Commissione europea. Le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle finalita' di cui al presente articolo ai sensi del comma 13; b) nella misura di 48 milioni di euro per l'anno 2013, 98 milioni di euro per l'anno 2014, 98 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per l'anno 2016, per le restanti regioni.". - Si riporta l'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici): "Art. 24. Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici 27. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito un Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne. Il Fondo e' finanziato per l'anno 2012 con 200 milioni di euro, con 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e con 240 milioni di euro per l'anno 2015. Con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalita' istitutive del predetto Fondo.". Si riporta l'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (Legge-quadro in materia di formazione professionale): "Art. 25.Istituzione di un Fondo di rotazione. Per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo regionale europeo dei progetti realizzati dagli organismi di cui all'articolo precedente, e' istituito, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con l'amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 , un Fondo di rotazione. Per la costituzione del Fondo di rotazione, la cui dotazione e' fissata in lire 100 miliardi, si provvede a carico del bilancio dello Stato con l'istituzione di un apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1979. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1979, le aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a 5) dell'articolo 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 , convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, e modificato dall'articolo 11 della legge 3 giugno 1975, n. 160 , sono ridotte: 1) dal 4,45 al 4,15 per cento; 2) dal 4,45 al 4,15 per cento; 3) dal 3,05 al 2,75 per cento; 4) dal 4,30 al 4 per cento; 5) dal 6,50 al 6,20 per cento. Con la stessa decorrenza l'aliquota del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria ai sensi dell'articolo 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160 , e' aumentata in misura pari allo 0,30 per cento delle retribuzioni soggette all'obbligo contributivo. I due terzi delle maggiori entrate derivanti dall'aumento contribuitivo di cui al precedente comma affluiscono al Fondo di rotazione. Il versamento delle somme dovute al Fondo e' effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale con periodicita' trimestrale. La parte di disponibilita' del Fondo di rotazione non utilizzata al termine di ogni biennio, a partire da quello successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, rimane acquisita alla gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. Alla copertura dell'onere di lire 100 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1979, si fara' fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario anzidetto. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le somme di cui ai commi precedenti affluiscono in apposito conto corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale e denominato «Ministero del lavoro e della previdenza sociale - somme destinate a promuovere l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti realizzati dagli organismi di cui all'articolo 8 della decisione del consiglio delle Comunita' europee numero 71/66/CEE del 1° febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977».". Si riporta l'articolo 1, commi 67 e 68 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 e successive modificazioni (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitivita' per favorire l'equita' e la crescita sostenibili, nonche' ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale): "Art. 1. (Omissis). 67. Con effetto dal 1° gennaio 2008 e' abrogato l'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello con dotazione finanziaria pari a 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2010. E' concesso, a domanda da parte delle imprese, nel limite delle risorse del predetto Fondo, uno sgravio contributivo relativo alla quota di retribuzione imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttivita', qualita' e altri elementi di competitivita' assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati. Il predetto sgravio e' concesso sulla base dei seguenti criteri: a) l'importo annuo complessivo delle erogazioni di cui al presente comma ammesse allo sgravio e' stabilito entro il limite massimo del 5 per cento della retribuzione contrattuale percepita; b) con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla lettera a), lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro e' fissato nella misura di 25 punti percentuali; c) con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla lettera a), lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai lavoratori e' pari ai contributi previdenziali a loro carico sulla stessa quota di erogazioni di cui alla lettera a). 68. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di attuazione del comma 67, anche con riferimento all'individuazione dei criteri di priorita' sulla base dei quali debba essere concessa, nel rigoroso rispetto dei limiti finanziari previsti, l'ammissione al beneficio contributivo, e con particolare riguardo al monitoraggio dell'attuazione, al controllo del flusso di erogazioni e al rispetto dei tetti di spesa. A decorrere dall'anno 2012 lo sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro e' concesso secondo i criteri di cui al comma 67 e con la modalita' di cui al primo periodo del presente comma, a valere sulle risorse, pari a 650 milioni di euro annui, gia' presenti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relative al Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello.". Si riporta l'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001): "Art. 148 . Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato. 1. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato sono destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori. 2. Le entrate di cui al comma 1 possono essere riassegnate anche nell'esercizio successivo con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per essere destinate alle iniziative di cui al medesimo comma 1, individuate di volta in volta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le competenti Commissioni parlamentari. 2-bis. Limitatamente all'anno 2001, le entrate di cui al comma 1 sono destinate alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalle misure antinflazionistiche dirette al contenimento dei prezzi dei prodotti petroliferi.". Si riporta l'articolo 3, comma 17, della legge 28 giugno 2012, n.92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita): "Art. 3. Tutele in costanza di rapporto di lavoro 17. In via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 l'indennita' di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge e' riconosciuta ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 4, e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del 20 per cento dell'indennita' stessa a carico dei fondi bilaterali di cui al comma 14, ovvero a carico dei fondi di solidarieta' di cui al comma 4 del presente articolo. La durata massima del trattamento non puo' superare novanta giornate da computare in un biennio mobile. Il trattamento e' riconosciuto nel limite delle risorse non superiore a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.". Si riporta l'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013), come modificato dalla presente legge. "Art. 1. (Omissis). 253. La riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di azione e coesione puo' prevedere il finanziamento di ammortizzatori sociali in deroga nelle Regioni, connessi a misure di politica attiva e ad azioni innovative e sperimentali di tutela dell'occupazione. In tal caso il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, gia' Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 19 luglio 1993, n. 236, e' incrementato della parte di risorse relative al finanziamento nelle medesime Regioni da cui i fondi provengono, degli ammortizzatori sociali in deroga. La parte di risorse relative alle misure di politica attiva e' gestita dalle Regioni interessate. Dalla attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.". Si riporta l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, (Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali) convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189: "Art. 6. Disposizioni finanziarie e finali (Omissis). 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita' di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonche' alla Corte dei conti.". |
| Art. 41
Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale nella regione Calabria e Regione Campania
1. Al fine di consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante dagli oneri relativi all'esercizio 2013 posti a carico del bilancio della regione e concernenti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale, nonche' di assicurare per il biennio 2014-2015 un contributo straordinario per la copertura dei costi del sistema di mobilita' regionale di trasporto pubblico locale, la regione Calabria e' autorizzata ad utilizzare, (( nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, )) le risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2007-2013 nel limite massimo di 40 milioni di euro per il 2014, di cui 20 milioni a copertura degli oneri relativi all'esercizio 2013, e di 20 milioni di euro per il 2015, a condizione che vengano implementate le misure che la regione deve attuare ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un piu' rapido raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei costi rispetto ai ricavi effettivi, in linea con quanto stabilito con il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. A tal fine la regione Calabria integra, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il piano di riprogrammazione di cui al comma 4 del medesimo articolo 16-bis, da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Il piano di cui al comma 1 deve prevedere il contenimento dei corrispettivi a treno/km prodotti, attuato tramite iniziative di razionalizzazione dell'offerta e riqualificazione dei servizi, misure di efficientamento coerenti, per il servizio ferroviario, con i corrispettivi medi a treno/km registrati nelle regioni, e, per il servizio su gomma, un corrispettivo medio a bus/km che rispecchi la media rilevata nelle principali regioni italiane. Il piano deve altresi' prevedere la fissazione di tariffe che tengano conto della tariffa media applicata a livello nazionale per passeggero/km, ed inoltre un rapporto tra ricavi da traffico e corrispettivo da regione non inferiore al 20 per cento. Il piano deve dimostrare che, stanti le misure di efficientamento adottate e tenuti fermi gli standard di qualita', la prosecuzione nell'erogazione del servizio di trasporto pubblico locale dall'anno 2016 avvenga senza ulteriori contributi straordinari. Per l'erogazione del contributo straordinario di cui al comma 1 relativo alle annualita' 2014 e 2015, la regione Calabria deve dimostrare l'effettiva attuazione delle misure previste in termini di diminuzione del corrispettivo necessario a garantire l'erogazione del servizio per le rispettive annualita'. 3. Le risorse sono rese disponibili, entro il predetto limite di 60 milioni di euro complessivi, previa rimodulazione degli interventi gia' programmati a valere sulle risorse stesse. 4. Per il 2014, le risorse finalizzate alla copertura degli oneri relativi all'esercizio 2013 sono disponibili, nel limite di 20 milioni di euro, previa delibera della Giunta regionale di rimodulazione delle risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, adottata previo parere favorevole dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, successivamente alla presentazione del piano di cui al comma 1. 5. Al fine di consentire la efficace prosecuzione delle attivita' del piano di rientro di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, non e' consentito intraprendere azioni esecutive, anche concorsuali, ivi compresi gli atti di intervento nelle procedure esecutive pendenti alla data predetta, nei confronti delle societa' di cui all'articolo 16, comma 7, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, ne' sulle risorse di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, all'articolo 16, comma 9, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, nonche' all'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, destinate alla Regione Campania. I pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e i terzi pignorati, i quali possono disporre delle somme per le finalita' istituzionali delle societa' di cui al primo periodo. Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.": "Art. 16-bis Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale. 1. A decorrere dall'anno 2013 e' istituito il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. Il Fondo e' alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina. L'aliquota di compartecipazione e' applicata alla previsione annuale del predetto gettito, iscritta nel pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata, ed e' stabilita, entro il 31 gennaio 2013, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura tale da assicurare, per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a decorrere dal 2015, l'equivalenza delle risorse del Fondo stesso al risultato della somma, per ciascuno dei suddetti anni, delle seguenti risorse: a) 465 milioni di euro per l'anno 2013, 443 milioni di euro per l'anno 2014, 507 milioni di euro annui a decorrere dal 2015; b) risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione e dell'accisa sulla benzina, per l'anno 2011, di cui agli articoli 1, commi da 295 a 299, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al netto della quota di accisa sulla benzina destinata al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale; c) risorse derivanti dallo stanziamento iscritto nel fondo di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, ivi comprese quelle di cui all'articolo 30, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 sono abrogati: a) il comma 12 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549; b) i commi da 295 a 299 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni; c) il comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni; d) il comma 3 dell'articolo 30 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 3. Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione vigente all'Autorita' di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro il 31 gennaio 2013, sono definiti i criteri e le modalita' con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo di cui al comma 1. I criteri sono definiti, in particolare, tenendo conto del rapporto tra ricavi da traffico e costi dei servizi previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di servizi di trasporto pubblico locale e di servizi ferroviari regionali, salvaguardando le esigenze della mobilita' nei territori anche con differenziazione dei servizi, e sono finalizzati a incentivare le regioni e gli enti locali a razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e la gestione dei servizi medesimi mediante: a) un'offerta di servizio piu' idonea, piu' efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico; b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi; c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata; d) la definizione di livelli occupazionali appropriati; e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica. 4. Entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3, le regioni a statuto ordinario, al fine di ottenere assegnazioni di contributi statali destinati a investimenti o a servizi in materia di trasporto pubblico locale e ferrovie regionali, procedono, in conformita' con quanto stabilito con il medesimo decreto di cui al comma 3, all'adozione di un piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale, rimodulano i servizi a domanda debole e sostituiscono, entro centottanta giorni dalla predetta data, le modalita' di trasporto da ritenere diseconomiche, in relazione al mancato raggiungimento del rapporto tra ricavi da traffico e costi del servizio al netto dei costi dell'infrastruttura, previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, con quelle piu' idonee a garantire il servizio nel rispetto dello stesso rapporto tra ricavi e costi. A seguito della riprogrammazione, rimodulazione e sostituzione di cui al presente comma, i contratti di servizio gia' stipulati da aziende di trasporto, anche ferroviario, con le singole regioni a statuto ordinario, sono oggetto di revisione. 5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, sentita la Conferenza unificata, entro il 30 giugno di ciascun anno, sono ripartite le risorse del Fondo di cui al comma 1, previo espletamento delle verifiche effettuate sugli effetti. prodotti dal piano di riprogrammazione dei servizi, di cui al comma 4, nell'anno precedente. Per l'anno 2013 il riparto delle risorse e' effettuato sulla base dei criteri e delle modalita' previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3, previa adozione del piano di riprogrammazione di cui al comma 4 da parte delle regioni a statuto ordinario. 6. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 5, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, e' ripartito a titolo di anticipazione tra le regioni a statuto ordinario il 60 per cento dello stanziamento del Fondo di cui al comma 1. Le risorse ripartite sono oggetto di integrazione, di saldo o di compensazione con gli anni successivi a seguito dei risultati delle verifiche di cui al comma 3, lettera e), effettuate attraverso gli strumenti di monitoraggio. La relativa erogazione a favore delle regioni a statuto ordinario e' disposta con cadenza mensile. 7. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le aziende di trasporto pubblico locale e le aziende esercenti servizi ferroviari di interesse regionale e locale trasmettono, per via telematica e con cadenza semestrale all'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i dati economici e trasportistici, che lo stesso Osservatorio provvede a richiedere con adeguate garanzie di tutela dei dati commerciali sensibili, utili a creare una banca di dati e un sistema informativo per la verifica dell'andamento del settore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I dati devono essere certificati con le modalita' indicate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno. I contributi pubblici e i corrispettivi dei contratti di servizio non possono essere erogati alle aziende di trasporto pubblico e ferroviario che non trasmettono tali dati secondo le modalita' indicate. 8. Le risorse di cui al comma 1 non possono essere destinate a finalita' diverse da quelle del finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario. Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione vigente all'Autorita' di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, il monitoraggio sui costi e sulle modalita' complessive di erogazione del servizio in ciascuna regione e' svolto dall'Osservatorio di cui al comma 7 del presente articolo, in conformita' alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3. 9. La regione non puo' avere completo accesso al Fondo di cui al comma 1 se non assicura l'equilibrio economico della gestione e l'appropriatezza della gestione stessa, secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono stabilite, per l'ipotesi di squilibrio economico: a) le modalita' di redazione del piano di riprogrammazione dei servizi, anche con la previsione dell'eventuale nomina di commissari ad acta; b) la decadenza dei direttori generali degli enti e delle societa' regionali che gestiscono il trasporto pubblico locale; c) le verifiche sull'attuazione del piano e dei relativi programmi operativi, anche con l'eventuale nomina di commissari ad acta.". Il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 287 del 10 dicembre 1997. Si riporta il testo dell'articolo 16, commi 5, 7 e 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese": "Art. 16 Disposizioni urgenti per la continuita' dei servizi di trasporto (OMISSIS). 5. Il Commissario ad acta nominato ai sensi dell'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per l'attuazione delle misure relative alla razionalizzazione e al riordino delle societa' partecipate regionali, recate dal piano di stabilizzazione finanziaria della Regione Campania approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 marzo 2012, al fine di consentire l'efficace realizzazione del processo di separazione tra l'esercizio del trasporto ferroviario regionale e la proprieta', gestione e manutenzione della rete, anche in applicazione dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, salvaguardando i livelli essenziali delle prestazioni e la tutela dell'occupazione, effettua, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, una ricognizione della consistenza dei debiti e dei crediti delle societa' esercenti il trasporto regionale ferroviario e delle societa' capogruppo. Nei successivi 60 giorni, sulla base delle risultanze dello stato dei debiti e dei crediti, il Commissario elabora un piano di rientro dal disavanzo accertato e un piano dei pagamenti, alimentato dalle risorse regionali disponibili in bilancio e dalle entrate conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 9, della durata massima di 60 mesi, da sottoporre all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze. Il piano di rientro dovra' individuare gli interventi necessari al perseguimento delle finalita' sopra indicate e all'equilibrio economico delle suddette societa', nonche' le necessarie azioni di riorganizzazione, riqualificazione o potenziamento del sistema di mobilita' regionale su ferro. OMISSIS 7. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 5 e l'efficienza e continuita' del servizio di trasporto secondo le modalita' di cui al comma 6, per un periodo di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive, anche concorsuali, nei confronti delle societa' a partecipazione regionale esercenti il trasporto ferroviario regionale ed i pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e i terzi pignorati, i quali possono disporre delle somme per le finalita' istituzionali delle stesse societa'. I relativi debiti insoluti producono, nel suddetto periodo di dodici mesi, esclusivamente gli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile, fatti salvi gli accordi tra le parti che prevedono tassi di interesse inferiori. OMISSIS. 9. A copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale su ferro, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e previa approvazione dei piani di cui al comma 5, la Regione Campania puo' utilizzare, per gli anni 2012 e 2013, le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui alla delibera CIPE n. 1/2009 del 6 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2009, ad esse assegnate, entro il limite complessivo di 200 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2013, subordinatamente al mancato verificarsi dei presupposti per l'aumento delle misure di cui all'articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il predetto aumento automatico e' destinato alla ulteriore copertura del piano di rientro di cui al comma 5. A decorrere dal medesimo anno, per garantire la completa copertura del piano di rientro, nel caso in cui si verifichino i presupposti per l'aumento delle misure di cui all'articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'incremento nelle misure fisse ivi previsto e' raddoppiato. Il Ministero delle infrastrutture comunica al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Agenzia delle entrate, il verificarsi delle condizioni per l'applicazione del predetto incremento automatico. (OMISSIS).". Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, recante "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonche' in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti.": "Art. 11. Disposizioni in materia fiscale e di impegni internazionali e altre misure urgenti (OMISSIS). 13. La quota dell'anticipazione di euro 1.452.600.000, attribuita alla Regione Campania con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 maggio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2013, non utilizzata per il pagamento dei debiti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e' destinata, nei limiti di cui al comma 14, alla copertura della parte del piano di rientro, di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, non finanziata con le risorse di cui al primo periodo del comma 9 dell'articolo 16 del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012 e di cui al comma 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, destinate alla regione Campania. OMISSIS." Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, recante: "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.": "Art. 1 Rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni (OMISSIS). 9-bis. Al fine di agevolare la rimozione degli squilibri finanziari delle regioni che adottano, o abbiano adottato, il piano di stabilizzazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo di rotazione, con una dotazione di 50 milioni di euro, denominato «Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario», finalizzato a concedere anticipazioni di cassa per il graduale ammortamento dei disavanzi e dei debiti fuori bilancio accertati, nonche' per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del citato piano di stabilizzazione finanziaria ovvero per la regione Campania al finanziamento del piano di rientro di cui al comma 5 dell'articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. (OMISSIS).". |
| Art. 42 Disposizioni in materia di finanza delle Regioni
1. Al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, all'articolo 46, comma 6, le parole: «31 ottobre 2014», sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2014» e dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti: «7-bis. Le Regioni a statuto ordinario, in base a quanto stabilito dall'intesa sancita, ai sensi del comma 6, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 29 maggio 2014, sono tenute per l'anno 2014 ad effettuare, fermo restando il rispetto dei vincoli del patto di stabilita' interno, come modificati dal comma 7-quater, le spese nei confronti dei beneficiari, a valere sulle seguenti autorizzazioni di spesa: a) articolo 1, comma 260, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per le istituzioni scolastiche paritarie, per un importo complessivamente pari a 100 milioni di euro; b) articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e articolo 1, comma 259, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per il diritto allo studio, per un importo complessivamente pari a 150 milioni di euro; c) articolo 1 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, per contributi e benefici a favore degli studenti, anche con disabilita', per un importo complessivamente pari a 15 milioni di euro; d) articolo 9, comma 4-bis, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, per il fondo per il diritto al lavoro dei disabili per un importo complessivamente pari a 20 milioni di euro; e) articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per l'erogazione gratuita di libri di testo per un importo complessivamente pari a 80 milioni di euro; f) articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per il materiale rotabile per un importo complessivamente pari a 135 milioni di euro. 7-ter. Le Regioni attestano l'effettuazione delle spese di cui al comma 7-bis, nell'ambito della certificazione di cui all'articolo 1, comma 461, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Le regioni che, sulla base della certificazione di cui al periodo precedente, risultino non aver effettuato integralmente la spesa, versano (( all'entrata del bilancio dello Stato la quota di spesa non effettuata )). 7-quater. Per l'anno 2014, non si applicano le esclusioni dai vincoli del patto di stabilita' interno previste dalle seguenti disposizioni: a) articolo 1, comma 260, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; b) articolo 1, comma 4, e articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; c) articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Conseguentemente, per l'anno 2014, non si applica il comma 7 del presente articolo.». 2. Al comma 517 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole «30 giugno 2014» sono sostituite da «15 ottobre 2014». 3. Al comma 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, aggiungere, alla fine, il seguente periodo «Per l'anno 2014, il termine del 1 marzo, di cui al primo periodo, e' posticipato al 30 settembre e il termine del 15 marzo, di cui al secondo periodo, e' posticipato al 15 ottobre». 4. All'articolo 1, comma 525, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole «30 aprile 2014» sono sostituite dalle seguenti «31 ottobre 2014». Inoltre, alla fine del medesimo comma e' aggiunto il seguente periodo: «Nelle more della individuazione delle risorse di cui al primo periodo, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili, gli ammontari di spesa indicati con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.». 5. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, in applicazione della normativa vigente e dell'Accordo sottoscritto il 9 giugno 2014 fra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della regione Siciliana, l'obiettivo di patto di stabilita' interno della regione Siciliana, di cui al comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' determinato in 5.786 milioni di euro per l'anno 2014 e in 5.665 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. I predetti obiettivi, per gli anni 2014-2017, possono essere rideterminati in conseguenza di nuovi contributi alla finanza pubblica posti a carico delle autonomie speciali con legge statale. Per gli anni 2014-2017 non si applica alla regione Siciliana quanto disposto dagli ultimi due periodi del comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Dai predetti obiettivi sono escluse le sole spese individuate dal citato Accordo del 9 giugno 2014. 6. Gli accantonamenti previsti dalla normativa vigente per l'anno 2014 a valere sulle quote di compartecipazione della regione Siciliana ai tributi erariali sono ridotti in misura corrispondente all'ammontare delle entrate riservate all'erario dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e da restituire alla predetta Regione per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 241 del 31 ottobre 2012. 7. La regione Siciliana nel 2014 non puo' impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanita', in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nel triennio 2011-2013. Nell'ambito della certificazione di cui al comma 461 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la regione comunica al Ministero dell'economia e delle finanze il rispetto del predetto limite. 8. Gli effetti positivi in termini di indebitamento netto e fabbisogno derivanti dall'applicazione del comma 5, pari a (( 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017 )), alimentano il «Fondo Rapporti finanziari con le autonomie speciali» istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 9. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, in applicazione della normativa vigente e dell'Accordo sottoscritto il 21 luglio 2014 fra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della regione Sardegna, l'obiettivo di patto di stabilita' interno della regione Sardegna, di cui al comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' determinato in 2.696 milioni di euro per l'anno 2014. Dall'obiettivo 2014 sono escluse le sole spese previste dalla normativa statale vigente e le spese per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale erogati da Trenitalia s.p.a. 10. A decorrere dall'anno 2015 la regione Sardegna consegue il pareggio di bilancio come definito dall'articolo 9 della legge n. 243 del 2012. A decorrere dal 2015 alla regione Sardegna non si (( applicano )) il limite di spesa di cui al comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e le disposizioni in materia di patto di stabilita' interno in contrasto con il pareggio di bilancio di cui al primo periodo. Restano ferme le disposizioni in materia di monitoraggio, certificazione e sanzioni previsti dai commi 460, 461 e 462 dell'articolo 1 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 228. 11. Non si applica alla regione Sardegna quanto disposto dagli ultimi due periodi del comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 12. La regione Sardegna nel 2014 non puo' impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanita', in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nel triennio 2011-2013. Nell'ambito della certificazione di cui al comma 461 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la regione comunica al Ministero dell'economia e delle finanze il rispetto del predetto limite. 13. Gli oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno derivanti dall'applicazione dei commi 9 e 10 del presente articolo, pari a 320 milioni di euro annui, trovano compensazione per pari importo sul «Fondo Rapporti finanziari con le autonomie speciali» di cui al comma 8 del presente articolo. 14. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (( 14-bis. Per l'anno 2014, al fine di consentire l'accelerazione delle procedure per l'intesa finalizzata alla determinazione dei fabbisogni standard regionali in materia di sanita', le regioni di riferimento di cui al comma 5 dell'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono quelle stabilite nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 5 dicembre 2013. 14-ter. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per l'anno 2014, in via transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce il riparto della quota premiale di cui al presente comma, tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Limitatamente all'anno 2014, la percentuale indicata al citato articolo 15, comma 23, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e' pari all'1,75 per cento». 14-quater. Per l'anno 2014, le riserve di cui all'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, afferenti al territorio della regione Sardegna, sono finalizzate alla riduzione dei debiti commerciali contratti dalla medesima regione. 14-quinquies. Alla copertura dell'onere di cui al comma 14-quater in termini di saldo netto da finanziare, pari a 230 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, utilizzando la dotazione per l'anno 2014 della «Sezione per assicurare la liquidita' alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2.760.000 euro per l'anno 2016, a 2.683.024 euro per l'anno 2017, a 2.605.123 euro per l'anno 2018 e a 2.526.288 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede, quanto a 2.376.000 euro per l'anno 2016, a 2.299.024 euro per l'anno 2017, a 2.221.123 euro per l'anno 2018 e a 2.142.288 euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 384.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2016, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 14-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. )) Riferimenti normativi
Comma 1: - Si riporta il testo del comma dal 6 alla fine dell'articolo 46 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante "Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale", come modificato dalla presente legge: "Art. 46 (Concorso delle regioni e delle province autonome alla riduzione della spesa pubblica) (omissis) 6. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di coordinamento della finanza pubblica introdotti dal presente decreto e a valere sui risparmi derivanti dalle disposizioni ad esse direttamente applicabili ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014 e di 750 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, in ambiti di spesa e per importi proposti in sede di autocoordinamento dalle regioni e province autonome medesime, tenendo anche conto del rispetto dei tempi di pagamento stabiliti dalla direttiva 2011/7/UE, nonche' dell'incidenza degli acquisti centralizzati, da recepire con Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 maggio 2014, con riferimento all'anno 2014 ed entro il 30 settembre 2014, con riferimento agli anni 2015 e seguenti. In assenza di tale Intesa entro i predetti termini, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro 20 giorni dalla scadenza dei predetti termini, i richiamati importi sono assegnati ad ambiti di spesa ed attribuiti alle singoli regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, tenendo anche conto del Pil e della popolazione residente, e sono eventualmente rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalita' di acquisizione delle risorse da parte dello Stato. 7. Il complesso delle spese finali espresse in termini di competenza eurocompatibile di ciascuna regione a statuto ordinario, di cui al comma 449-bis dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' ridotto per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017, tenendo conto degli importi determinati ai sensi del comma 6. 7-bis. Le Regioni a statuto ordinario, in base a quanto stabilito dall'intesa sancita, ai sensi del comma 6, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 29 maggio 2014, sono tenute per l'anno 2014 ad effettuare, fermo restando il rispetto dei vincoli del patto di stabilita' interno, come modificati dal comma 7-quater, le spese nei confronti dei beneficiari, a valere sulle seguenti autorizzazioni di spesa: a) articolo 1, comma 260, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per le istituzioni scolastiche paritarie, per un importo complessivamente pari a 100 milioni di euro; b) articolo 2 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e articolo 1, comma 259, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per il diritto allo studio, per un importo complessivamente pari a 150 milioni di euro; c) articolo 1 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, per contributi e benefici a favore degli studenti, anche con disabilita', per un importo complessivamente pari a 15 milioni di euro; d) articolo 9, comma 4-bis, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, per il fondo per il diritto al lavoro dei disabili per un importo complessivamente pari a 20 milioni di euro; e) articolo 23, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per l'erogazione gratuita di libri di testo per un importo complessivamente pari a 80 milioni di euro; f) articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per il materiale rotabile per un importo complessivamente pari a 135 milioni di euro. 7-ter. Le Regioni attestano l'effettuazione delle spese di cui al comma 7-bis, nell'ambito della certificazione di cui all'articolo 1, comma 461, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Le regioni che, sulla base della certificazione di cui al periodo precedente, risultino non aver effettuato integralmente la spesa, versano all'entrata del bilancio dello Stato la quota di spesa non effettuata. 7-quater. Per l'anno 2014, non si applicano le esclusioni dai vincoli del patto di stabilita' interno previste dalle seguenti disposizioni: a) articolo 1, comma 260, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; b) articolo 1, comma 4, e articolo 2, comma 2, del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; c) articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Conseguentemente, per l'anno 2014, non si applica il comma 7 del presente articolo." Comma 2: - Si riporta il testo del comma 517 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)", come modificato dalla presente legge: "Art. 1 (omissis) 517. Lo Stato, le regioni e le province autonome possono, con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro il 15 ottobre 2014, individuare criteri e modalita' per il concorso alla finanza pubblica da parte delle medesime regioni e province autonome, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica come complessivamente definiti. Con il predetto accordo le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano possono cedere alle regioni a statuto ordinario spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilita' interno ovvero le somme ad esse dovute per gli anni 2012 e 2013 per effetto dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale 31 ottobre 2012, n. 241, mentre le regioni a statuto ordinario possono cedere spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilita' interno a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. (omissis)" Comma 3: - Si riporta il testo dal comma 138 al comma 140 e dal comma 144 al comma 146 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2011)", come modificato dalla presente legge: "Art. 1. (Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle) (omissis) 138. A decorrere dall'anno 2011, le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e contestualmente e per lo stesso importo procedono a rideterminare il proprio obiettivo programmatico in termini di cassa o di competenza. Attraverso la certificazione di cui al comma 145 le regioni dichiarano che la rideterminazione del proprio obiettivo di cassa e' stata realizzata attraverso una riduzione dei pagamenti finali in conto capitale soggetti ai limiti del patto e che la rideterminazione del proprio obiettivo di competenza e' stata realizzata attraverso una riduzione degli impegni correnti soggetti ai limiti del patto. Nell'anno 2013 le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e, contestualmente, procedono a rideterminare i propri obiettivi programmatici in termini di competenza eurocompatibile e di competenza finanziaria, riducendoli dello stesso importo. Negli anni 2014 e 2015 le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e, contestualmente, procedono a rideterminare il proprio obiettivo programmatico eurocompatibile. 138-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 138, le regioni definiscono criteri di virtuosita' e modalita' operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali. 139. A decorrere dall'anno 2011, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico, migliorando contestualmente il proprio saldo programmatico per lo stesso importo. 140. Ai fini dell'applicazione dei commi 138 e 139, gli enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI, alle regioni e alle province autonome, entro il 1° marzo di ciascun anno, l'entita' dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il termine del 15 marzo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Per l'anno 2014, il termine del 1 marzo, di cui al primo periodo, e' posticipato al 30 settembre e il termine del 15 marzo, di cui al secondo periodo, e' posticipato al 15 ottobre. (omissis) 144. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito web «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it», le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 145. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno, ciascuna regione e provincia autonoma e' tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalita' definite dal decreto di cui al comma 144. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 147, lettera c). 146. Le informazioni previste dai commi 144 e 145 sono messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonche' della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalita' e contenuti individuati tramite apposite convenzioni. 147. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno relativo agli anni 20112013, fermo restando quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la regione o la provincia autonoma inadempiente non puo', nell'anno successivo a quello dell'inadempienza: a) impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanita', in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio; b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi' divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione. (omissis)" Comma 4: - Si riporta il testo del comma 525, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)" come modificato dalla presente legge: "Art. 1 (omissis) 525. Nel caso di mancato versamento entro il predetto termine del 31 marzo 2014, gli importi dovuti da ciascuna regione sono portati in riduzione dalle risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle regioni a statuto ordinario, escluse quelle destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale, entro il termine del 31 ottobre 2014. Entro il termine del 15 aprile 2014 ciascuna regione puo' indicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le risorse da assoggettare a riduzione. Nelle more della individuazione delle risorse di cui al primo periodo, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili, gli ammontari di spesa indicati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. (omissis)" Comma 5: - Si riporta il testo del comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013)": "Art. 1 (omissis) 454. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, le regioni a statuto speciale, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, concordano, con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2017, l'obiettivo in termini di competenza eurocompatibile, determinato riducendo il complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile risultante dal consuntivo 2011: a) degli importi indicati per il 2013 nella tabella di cui all'articolo 32, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183; b) del contributo previsto dall'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato dall'articolo 35, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; c) degli importi indicati nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, relativi al 2013, 2014, 2015 e 2016, emanato in attuazione dell'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; d) degli importi indicati nella seguente tabella:
Regione o Provincia autonoma Importo (in milioni di euro)
Anno 2014 Anni 2015 - 2017
Trentino-Alto Adige 3 5
Provincia autonoma Bolzano/Bozen 43 61
Provincia autonoma Trento 42 59
Friuli-Venezia Giulia 93 131
Valle d'Aosta 12 16
Sicilia 222 311
Sardegna 85 120
Totale RSS 500 703;
d-bis) degli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali. A tal fine, entro il 31 marzo di ogni anno, il Presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. Per l'anno 2014 la proposta di Accordo di cui al periodo precedente e' trasmessa entro il 30 giugno 2014. (omissis)" Comma 6: - Il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, reca "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo". - Il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, reca "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici.". Comma 7: - Si riporta il testo dei commi 460, 461 e 462, dell'articolo 1 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 228, (Legge di stabilita' 2013): "Art. 1 (omissis) 460. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno, le informazioni riguardanti le modalita' di determinazione dei propri obiettivi e, trimestralmente, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni riguardanti la gestione di competenza eurocompatibile, attraverso i prospetti e con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 461. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno, ciascuna regione e provincia autonoma e' tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo i prospetti e con le modalita' definite dal decreto di cui al comma 460. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 462, lettera d). 462. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno la Regione o la Provincia autonoma inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza: a) e' tenuta a versare all'entrata del bilancio statale, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del patto di stabilita' interno, l'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Nel 2013, per gli enti per i quali il patto di stabilita' interno e' riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di competenza eurocompatibile o di competenza finanziaria. In caso di mancato versamento si procede, nei sessanta giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte dell'ente territoriale, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non viene acquisita. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla corrispondente spesa del 2011. Nel 2013 la sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla corrispondente spesa del 2011 considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonche', in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi; b) non puo' impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanita', in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio; c) non puo' ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non puo' procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione; d) non puo' procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi' divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione; e) e' tenuta a rideterminare le indennita' di funzione ed i gettoni di presenza del Presidente e dei componenti della Giunta con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010. (omissis)" Comma 10: - Si riporta il testo dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012, recante "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione.": "Art. 9 (Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali) 1. I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle citta' metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano: a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali; b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti. 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, qualora, in sede di rendiconto di gestione, un ente di cui al comma 1 del presente articolo registri un valore negativo dei saldi di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b), adotta misure di correzione tali da assicurarne il recupero entro il triennio successivo. 3. Eventuali saldi positivi sono destinati all'estinzione del debito maturato dall'ente. Nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dell'equilibrio dei bilanci, i saldi positivi di cui al primo periodo possono essere destinati anche al finanziamento di spese di investimento con le modalita' previste dall'articolo 10. 4. Con legge dello Stato sono definite le sanzioni da applicare agli enti di cui al comma 1 nel caso di mancato conseguimento dell'equilibrio gestionale sino al ripristino delle condizioni di equilibrio di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b), da promuovere anche attraverso la previsione di specifici piani di rientro. 5. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, la legge dello Stato, sulla base di criteri analoghi a quelli previsti per le amministrazioni statali e tenendo conto di parametri di virtuosita', puo' prevedere ulteriori obblighi a carico degli enti di cui al comma 1 in materia di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica del complesso delle amministrazioni pubbliche. 6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione." Comma 14-bis: - Si riporta il testo vigente dell'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, recante "Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.": "Art. 27 (Determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali) 1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la conferenza Stato-Regioni sentita la struttura tecnica di supporto di cui all'articolo 3 dell'intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, determina annualmente, sulla base della procedura definita nel presente articolo, i costi e i fabbisogni standard regionali. 2. Per la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali si fa riferimento agli elementi informativi presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) del Ministero della salute. 3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), dell'intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012 del 3 dicembre 2009, con riferimento ai macrolivelli di assistenza definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di individuazione dei livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario del 29 novembre 2001, costituiscono indicatori della programmazione nazionale per l'attuazione del federalismo fiscale i seguenti livelli percentuali di finanziamento della spesa sanitaria: a) 5 per cento per l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro; b) 51 per cento per l'assistenza distrettuale; c) 44 per cento per l'assistenza ospedaliera. 4. Il fabbisogno sanitario standard delle singole regioni a statuto ordinario, cumulativamente pari al livello del fabbisogno sanitario nazionale standard, e' determinato, in fase di prima applicazione a decorrere dall'anno 2013, applicando a tutte le regioni i valori di costo rilevati nelle regioni di riferimento. In sede di prima applicazione e' stabilito il procedimento di cui ai commi dal 5 all'11. 5. Sono regioni di riferimento le tre regioni, tra cui obbligatoriamente la prima, che siano state scelte dalla Conferenza Stato-Regioni tra le cinque indicate dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, in quanto migliori cinque regioni che, avendo garantito l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizione di equilibrio economico, comunque non essendo assoggettate a piano di rientro e risultando adempienti, come verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'intesa Stato-Regioni in materia sanitaria del 23 marzo 2005, sono individuate in base a criteri di qualita' dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa della Conferenza Stato-Regioni, sentita la struttura tecnica di supporto di cui all'articolo 3 dell'intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, sulla base degli indicatori di cui agli allegati 1, 2 e 3 dell'intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009. A tale scopo si considerano in equilibrio economico le regioni che garantiscono l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza e di appropriatezza con le risorse ordinarie stabilite dalla vigente legislazione a livello nazionale, ivi comprese le entrate proprie regionali effettive. Nella individuazione delle regioni si dovra' tenere conto dell'esigenza di garantire una rappresentativita' in termini di appartenenza geografica al nord, al centro e al sud, con almeno una regione di piccola dimensione geografica. 6. I costi standard sono computati a livello aggregato per ciascuno dei tre macrolivelli di assistenza: assistenza collettiva, assistenza distrettuale e assistenza ospedaliera. Il valore di costo standard e' dato, per ciascuno dei tre macrolivelli di assistenza erogati in condizione di efficienza ed appropriatezza dalla media pro-capite pesata del costo registrato dalle regioni di riferimento. A tal fine il livello della spesa delle tre macroaree delle regioni di riferimento: a) e' computato al lordo della mobilita' passiva e al netto della mobilita' attiva extraregionale; b) e' depurato della quota di spesa finanziata dalle maggiori entrate proprie rispetto alle entrate proprie considerate ai fini della determinazione del finanziamento nazionale. La riduzione e' operata proporzionalmente sulle tre macroaree; c) e' depurato della quota di spesa che finanzia livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali; d) e' depurato delle quote di ammortamento che trovano copertura ulteriore rispetto al finanziamento ordinario del Servizio sanitario nazionale, nei termini convenuti presso i Tavoli tecnici di verifica; e) e' applicato, per ciascuna regione, alla relativa popolazione pesata regionale. 7. Le regioni in equilibrio economico sono individuate sulla base dei risultati relativi al secondo esercizio precedente a quello di riferimento e le pesature sono effettuate con i pesi per classi di eta' considerati ai fini della determinazione del fabbisogno sanitario relativi al secondo esercizio precedente a quello di riferimento. 8. Il fabbisogno sanitario standard regionale e' dato dalle risorse corrispondenti al valore percentuale come determinato in attuazione di quanto indicato al comma 6, rispetto al fabbisogno sanitario nazionale standard. 9. Il fabbisogno standard regionale determinato ai sensi del comma 8, e' annualmente applicato al fabbisogno sanitario standard nazionale definito ai sensi dell'articolo 26. 10. La quota percentuale assicurata alla migliore regione di riferimento non puo' essere inferiore alla quota percentuale gia' assegnata alla stessa, in sede di riparto, l'anno precedente, al netto delle variazioni di popolazione. 11. Al fine di realizzare il processo di convergenza di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b), della citata legge n. 42 del 2009, la convergenza ai valori percentuali determinati ai sensi di quanto stabilito dal presente articolo avviene in un periodo di cinque anni secondo criteri definiti con le modalita' di cui al comma 1. 12. Qualora nella selezione delle migliori cinque regioni di cui al comma 5, si trovi nella condizione di equilibrio economico come definito al medesimo comma 5 un numero di regioni inferiore a cinque, le regioni di riferimento sono individuate anche tenendo conto del miglior risultato economico registrato nell'anno di riferimento, depurando i costi della quota eccedente rispetto a quella che sarebbe stata necessaria a garantire l'equilibrio ed escludendo comunque le regioni soggette a piano di rientro. 13. Resta in ogni caso fermo per le regioni l'obiettivo di adeguarsi alla percentuale di allocazione delle risorse stabilite in sede di programmazione sanitaria nazionale, come indicato al comma 3. 14. Eventuali risparmi nella gestione del servizio sanitario nazionale effettuati dalle regioni rimangono nella disponibilita' delle regioni stesse." Comma 14-ter: - Si riporta il testo del comma 67-bis, dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)", come modificato dalla presente legge: "Art. 2. (Disposizioni diverse) (omissis) 67-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 novembre 2011, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite forme premiali a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, applicabili a decorrere dall'anno 2012, per le regioni che istituiscano una Centrale regionale per gli acquisti e l'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi per un volume annuo non inferiore ad un importo determinato con il medesimo decreto e per quelle che introducano misure idonee a garantire, in materia di equilibrio di bilancio, la piena applicazione per gli erogatori pubblici di quanto previsto dall'articolo 4, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nel rispetto del principio della remunerazione a prestazione. L'accertamento delle condizioni per l'accesso regionale alle predette forme premiali e' effettuato nell'ambito del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. Per gli anni 2012 e 2013, in via transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce il riparto della quota premiale di cui al presente comma, tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Limitatamente all'anno 2013, la percentuale indicata all'articolo 15, comma 23, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' pari allo 0,30 per cento. Per l'anno 2014, in via transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce il riparto della quota premiale di cui al presente comma, tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Limitatamente all'anno 2014, la percentuale indicata al citato articolo 15, comma 23, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e' pari all'1,75 per cento. (omissis)" Comma 14-quater: - Si riporta il testo vigente del comma 508, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)": "Art. 1 (omissis) 508. Al fine di assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano all'equilibrio dei bilanci e alla sostenibilita' del debito pubblico, in attuazione dell'articolo 97, primo comma, della Costituzione, le nuove e maggiori entrate erariali derivanti dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014, per essere interamente destinate alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, al fine di garantire la riduzione del debito pubblico stesso nella misura e nei tempi stabiliti dal Trattato sulla stabilita', sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012, ratificato ai sensi della legge 23 luglio 2012, n. 114. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Presidenti delle giunte regionali interessati, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione. (omissis)" Comma 14-quinquies: - Si riporta il testo vigente dal comma 10 al comma 11, dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, recante "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi degli enti locali.": "Art. 1 (omissis) 10. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, denominato "Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con una dotazione di 16.546.595.894,20 euro per il 2013 e di 7.309.391.543,80 euro per il 2014. Il Fondo di cui al periodo precedente e' distinto in tre sezioni a cui corrispondono tre articoli del relativo capitolo di bilancio, denominati rispettivamente "Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" con una dotazione di 3.411.000.000,00 euro per l'anno 2013 e di 189.000.000,00 euro per l'anno 2014, "Sezione per assicurare la liquidita' alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" con una dotazione di 5.630.388.694,20 euro per l'anno 2013 e di 625.598.743,80 euro per l'anno 2014 e "Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale", con una dotazione di 7.505.207.200,00 euro per l'anno 2013 e di 6.494.792.800,00 euro per l'anno 2014. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare al Parlamento, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i predetti articoli in relazione alle richieste di utilizzo delle risorse. A tal fine, le somme affluite sul conto corrente di tesoreria di cui al successivo comma 11 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti articoli del Fondo. La dotazione per il 2014 della Sezione di cui all'articolo 2, unitamente alle disponibilita' non erogate in prima istanza alla data del 31 dicembre 2013, e' destinata, entro il 31 marzo 2014, con le medesime procedure ivi previste, ad anticipazioni di liquidita' per il pagamento dei debiti di cui all'articolo 2 richieste in data successiva a quella prevista dal predetto articolo 2, comma 1, e, comunque, non oltre il 28 febbraio 2014. 10-bis. Ai fini dell'assegnazione delle anticipazioni di liquidita' a valere sulle risorse di cui all'articolo 13, commi 8 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124, e sulla dotazione per il 2014 della Sezione di cui all'articolo 2, nonche' ai fini dell'erogazione delle risorse gia' assegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 maggio 2013 ma non ancora erogate, sono considerati anche i pagamenti dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2012, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano altresi', per le regioni, ai debiti di cui al comma 11-quinquies dell'articolo 25 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, sempre che i predetti debiti siano stati riconosciuti in bilancio alla data di entrata in vigore del presente periodo. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano altresi', per le regioni, ai debiti di cui al comma 11-quinquies dell'articolo 25 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, sempre che i predetti debiti siano stati riconosciuti in bilancio alla data di entrata in vigore del presente periodo. 11. Ai fini dell'immediata operativita' della "Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali", di cui al comma 10, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro 5 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un apposito addendum alla Convenzione del 23 dicembre 2009 e trasferisce le disponibilita' della predetta sezione su apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, su cui la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e' autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento e versamento per le finalita' di cui alla predetta Sezione. Il suddetto addendum definisce, tra l'altro, criteri e modalita' per l'accesso da parte degli enti locali alle risorse della Sezione, secondo un contratto tipo approvato con decreto del direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonche' i criteri e le modalita' per lo svolgimento da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. della gestione della Sezione. L'addendum e' pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A. (omissis)" - Si riporta il testo del comma 5, dell'articolo 10, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica.": "Art. 10. (Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi.) 1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche: a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e «30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata» e: «terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»; b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30 giugno 2005», inserite dopo le parole: «deve essere integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005»; c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: «30 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005». 2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005 dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente, della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano dettato una diversa disciplina. 3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive modificazioni, e' abrogato. 4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto. 5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1." |
| (( Art. 42-bis
Termini per la richiesta di ammissione al finanziamento del programma di edilizia sanitaria
1. I termini per la richiesta di ammissione al finanziamento di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono fissati in trenta mesi dalla sottoscrizione degli accordi di programma, per gli accordi di programma di edilizia sanitaria sottoscritti nell'anno 2013 ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Sono conseguentemente fissati in trentasei mesi dalla sottoscrizione degli accordi di programma i termini relativi agli interventi per i quali la domanda di ammissione al finanziamento risulti presentata, ma valutata non ammissibile al finanziamento ai sensi del medesimo articolo 1, comma 310, della legge n. 266 del 2005. )) Riferimenti normativi
Si riporta l'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006): "1. 310. Al fine di razionalizzare l'utilizzazione delle risorse per l'attuazione del programma di edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, gli accordi di programma sottoscritti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, decorsi diciotto mesi dalla sottoscrizione, si intendono risolti, limitatamente alla parte relativa agli interventi per i quali la relativa richiesta di ammissione al finanziamento non risulti presentata al Ministero della salute entro tale periodo temporale, con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa. La presente disposizione si applica anche alla parte degli accordi di programma relativa agli interventi per i quali la domanda di ammissione al finanziamento risulti presentata, ma valutata non ammissibile al finanziamento entro ventiquattro mesi dalla sottoscrizione degli accordi medesimi, nonche' alla parte degli accordi relativa agli interventi ammessi al finanziamento per i quali, entro nove mesi dalla relativa comunicazione alla regione o provincia autonoma, gli enti attuatori non abbiano proceduto all'aggiudicazione dei lavori, salvo proroga autorizzata dal Ministero della salute. Per gli accordi aventi sviluppo pluriennale, i termini di cui al presente comma si intendono decorrenti dalla data di inizio dell'annualita' di riferimento prevista dagli accordi medesimi per i singoli interventi.". Si riporta l'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988): Art. "20. 1. E' autorizzata l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 24 miliardi di euro. Al finanziamento degli interventi si provvede mediante operazioni di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95 per cento della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalita' e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanita'. 2. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale ed un nucleo di valutazione costituito da tecnici di economia sanitaria, edilizia e tecnologia ospedaliera e di funzioni medico-sanitarie, da istituire con proprio decreto, definisce con altro proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri generali per la programmazione degli interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti obiettivi di massima: a) riequilibrio territoriale delle strutture, al fine di garantire una idonea capacita' di posti letto anche in quelle regioni del Mezzogiorno dove le strutture non sono in grado di soddisfare le domande di ricovero; b) sostituzione del 20 per cento dei posti letto a piu' elevato degrado strutturale; c) ristrutturazione del 30 per cento dei posti letto che presentano carenze strutturali e funzionali suscettibili di integrale recupero con adeguate misure di riadattamento; d) conservazione in efficienza del restante 50 per cento dei posti letto, la cui funzionalita' e' ritenuta sufficiente; e) completamento della rete dei presidi poliambulatoriali extraospedalieri ed ospedalieri diurni con contemporaneo intervento su quelli ubicati in sede ospedaliera secondo le specificazioni di cui alle lettere a), b), c); f) realizzazione di 140.000 posti in strutture residenziali, per anziani che non possono essere assistiti a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e che richiedono trattamenti continui. Tali strutture, di dimensioni adeguate all'ambiente secondo standards che saranno emanati a norma dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, devono essere integrate con i servizi sanitari e sociali di distretto e con istituzioni di ricovero e cura in grado di provvedere al riequilibrio di condizioni deteriorate. Dette strutture, sulla base di standards dimensionali, possono essere ricavate anche presso aree e spazi resi disponibili dalla riduzione di posti-letto ospedalieri; g) adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti delle strutture sanitarie; h) potenziamento delle strutture preposte alla prevenzione con particolare riferimento ai laboratori di igiene e profilassi e ai presidi multizonali di prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali ed alle strutture di sanita' pubblica veterinaria; i) conservazione all'uso pubblico dei beni dismessi, il cui utilizzo e' stabilito da ciascuna regione o provincia autonoma con propria determinazione. 3. Il secondo decreto di cui al comma 2 definisce modalita' di coordinamento in relazione agli interventi nel medesimo settore dell'edilizia sanitaria effettuati dall'Agenzia per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dal Ministero dei lavori pubblici, dalle universita' nell'ambito dell'edilizia universitaria ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni, anche a valere sulle risorse del Fondo investimenti e occupazione (FIO). 4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano predispongono, entro quattro mesi dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 3, il programma degli interventi di cui chiedono il finanziamento con la specificazione dei progetti da realizzare. Sulla base dei programmi regionali o provinciali, il Ministro della sanita' predispone il programma nazionale che viene sottoposto all'approvazione del CIPE. 5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2, il CIPE determina le quote di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono contrarre nei diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma 4 il CIPE approva il programma nazionale di cui al comma medesimo. Per il triennio 1988-1990 il limite massimo complessivo dei mutui resta determinato in lire 10.000 miliardi, in ragione di lire 3.000 miliardi per l'anno 1988 e lire 3.500 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. Le stesse regioni e province autonome di Trento e di Bolzano presentano in successione temporale i progetti suscettibili di immediata realizzazione. I progetti sono sottoposti al vaglio di conformita' del Ministero della sanita', per quanto concerne gli aspetti tecnico-sanitari e in coerenza con il programma nazionale, e all'approvazione del CIPE che decide, sentito il Nucleo di valutazione per gli investimenti pubblici. 5-bis. Dalla data del 30 novembre 1993, i progetti attuativi del programma di cui al comma 5, con la sola esclusione di quelli gia' approvati dal CIPE e di quelli gia' esaminati con esito positivo dal Nucleo di valutazione per gli investimenti pubblici alla data del 30 giugno 1993, per i quali il CIPE autorizza il finanziamento, e di quelli presentati dagli enti di cui all'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono approvati dai competenti organi regionali, i quali accertano che la progettazione esecutiva, ivi compresa quella delle Universita' degli studi con policlinici a gestione diretta nonche' degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di loro competenza territoriale, sia completa di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella sua completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi necessari per l'esecuzione dell'opera; essi accertano altresi' la conformita' dei progetti esecutivi agli studi di fattibilita' approvati dal Ministero della sanita'. Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni di interventi, i competenti organi regionali verificano la coerenza con l'attuale programmazione sanitaria. Le regioni, le province autonome e gli enti di cui all'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, presentano al CIPE, in successione temporale, istanza per il finanziamento dei progetti, corredata dai provvedimenti della loro avvenuta approvazione, da un programma temporale di realizzazione, dalla dichiarazione che essi sono redatti nel rispetto delle normative nazionali e regionali sugli standards ammissibili e sulla capacita' di offerta necessaria e che sono dotati di copertura per l'intero progetto o per parti funzionali dello stesso. 6. L'onere di ammortamento dei mutui e' assunto a carico del bilancio dello Stato ed e' iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire 330 miliardi per l'anno 1989 e di lire 715 miliardi per l'anno 1990. 7. Il limite di eta' per l'accesso ai concorsi banditi dal Servizio sanitario nazionale e' elevato, per il personale laureato che partecipi a concorsi del ruolo sanitario, a 38 anni, per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 1988.". |
| Art. 43 Misure in materia di utilizzo del Fondo di rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli enti territoriali e di fondo di solidarieta' comunale
1. Gli enti locali che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono prevedere, tra le misure di cui alla lettera c) del comma 6 del medesimo articolo 243-bis necessarie per il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, l'utilizzo delle risorse agli stessi enti attribuibili a valere sul «Fondo di rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli enti locali» di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo n. 267 del 2000. A seguito dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, qualora l'ammontare delle risorse attribuite a valere sul predetto «Fondo di rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli enti locali» risulti inferiore a quello di cui al periodo precedente, l'ente locale interessato e' tenuto, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di approvazione del piano stesso, ad indicare misure alternative di finanziamento per un importo pari all'anticipazione non attribuita. 2. Nel caso di utilizzo delle risorse del «Fondo di rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli enti locali» di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo n. 267 del 2000 secondo quanto previsto dal comma 1, gli enti locali interessati iscrivono le risorse ottenute in entrata nel titolo secondo, categoria 01, voce economica 00, codice SIOPE 2102. La restituzione delle medesime risorse e' iscritta in spesa al titolo primo, intervento 05, voce economica 15, codice SIOPE 1570. 3. Le entrate di cui al comma 2 rilevano ai fini del patto di stabilita' interno nei limiti di 100 milioni di euro per il 2014 e 180 milioni per gli anni dal 2015 al 2020 e nei limiti delle somme rimborsate per ciascun anno dagli enti beneficiari e riassegnate nel medesimo esercizio. Il Ministero dell'interno, in sede di adozione del piano di riparto del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Interno 11 gennaio 2013, recante «Accesso al fondo di rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli enti locali», pubblicato nella gazzetta ufficiale 8 febbraio 2013, n. 33, individua per ciascun ente, proporzionalmente alle risorse erogate, la quota rilevante ai fini del patto di stabilita' interno nei limiti del periodo precedente. (( 3-bis. La sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, per inadempienza del patto di stabilita' interno del 2013, ferme restando le rimanenti sanzioni, nel 2014 si applica fino ad un importo pari al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo disponibile del comune inadempiente. Su richiesta dei comuni che hanno attivato nell'anno 2014 la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, nonche' di quelli che nel medesimo anno hanno deliberato il dissesto finanziario, il pagamento della sanzione di cui al primo periodo puo' essere rateizzato in dieci anni e gli effetti finanziari determinati dalla sua applicazione non concorrono alla riduzione degli obiettivi del patto di stabilita' interno di cui al comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni. )) 4. Entro il 20 settembre 2014 il Ministero dell'interno eroga ai comuni delle Regioni a statuto ordinario ed ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna un importo, a titolo di anticipo su quanto spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarieta' comunale. L'importo dell'attribuzione e' pari, per ciascun comune, al 66 per cento di quanto comunicato sul sito internet del Ministero dell'interno come spettante per l'anno 2014 a titolo di fondo di solidarieta' comunale, detratte le somme gia' erogate in base (( alle disposizioni )) di cui all'articolo 8 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e (( all'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2014, n. 88 )). 5. Per l'anno 2014 l'importo di euro 49.400.000 impegnato e non pagato del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59 dello stato di previsione del Ministero dell'interno e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al Fondo di solidarieta' comunale, di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. (( 5-bis. All'articolo 1, comma 729-quater, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I comuni per i quali, alla data del 20 settembre 2014, non sia stato possibile recuperare sul fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2014 le somme risultanti a debito per effetto delle variazioni sulle assegnazioni del fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2013 di cui al comma 729-bis possono chiedere la rateizzazione triennale, decorrente dal 2015, delle somme ancora da recuperare, ivi comprese quelle da trattenere per il tramite dell'Agenzia delle entrate, con le modalita' che sono rese note dal Ministero dell'interno mediante apposito comunicato. A seguito delle richieste di rateizzazione di cui al periodo precedente, il Ministero dell'interno comunica ai comuni beneficiari delle maggiori assegnazioni del fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2013, di cui al comma 729-bis, gli importi da riconoscere in ciascuna delle annualita' 2015, 2016 e 2017». 5-ter. All'articolo 32, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «95 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «75 per cento». 5-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono adottate, previa intesa in sede di Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali, la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e la stima delle capacita' fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni. Lo schema di decreto con la nota metodologica e la stima, di cui al periodo precedente, e' trasmesso alle Camere dopo la conclusione dell'intesa, perche' su di esso sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, e delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso il termine di cui al secondo periodo, il decreto puo' comunque essere adottato. Il Ministro, se non intende conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette alle Camere una relazione con cui indica le ragioni per le quali non si e' conformato ai citati pareri. )) Riferimenti normativi
Comma 1: - Si riporta il testo dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.": "Art. 243-bis (Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale) 1. I comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo. La predetta procedura non puo' essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. 2. La deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e' trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutivita', alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno. 3. Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo sospende temporaneamente la possibilita' per la Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo. 4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3. 5. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esecutivita' della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di dieci anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario. Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al presente comma risulti gia' presentata dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di approvazione o di diniego di cui all'articolo 243-quater, comma 3, l'amministrazione in carica ha facolta' di rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. 6. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere: a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilita' interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei conti; b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio; c) l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano; d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio. 7. Ai fini della predisposizione del piano, l'ente e' tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194. Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente puo' provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori. 8. Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente: a) puo' deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente; b) e' soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo 243, comma 2, ed e' tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2; c) e' tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto; d) e' soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1; e) e' tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilita' da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonche' una sistematica attivita' di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione; f) e' tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonche' una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e delle societa' partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'ente; g) puo' procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonche' accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facolta' di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non puo' essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio. 9. In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine dell'esercizio finanziario le seguenti misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio: a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di personale, da realizzare in particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni organiche; b) entro il termine di un triennio, riduzione almeno del dieci per cento delle spese per prestazioni di servizi, di cui all'intervento 03 della spesa corrente; c) entro il termine di un triennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese per trasferimenti, di cui all'intervento 05 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie; d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio pregressi. 9-bis. In deroga al comma 8, lettera g), e al comma 9, lettera d), del presente articolo e all'articolo 243-ter, i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204, necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti e interventi che garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente." Si riporta il testo dell'articolo 243-ter del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: "Art. 243-ter (Fondo di rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli enti locali) 1. Per il risanamento finanziario degli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis lo Stato prevede un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione, denominato: "Fondo di rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli enti locali". 2. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro il 30 novembre 2012, sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 1 attribuibile a ciascun ente locale, nonche' le modalita' per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione di cui al comma 1. 3. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascun ente locale, nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 300 per abitante per i comuni e in euro 20 per abitante per le province o per le citta' metropolitane, per abitante e della disponibilita' annua del Fondo, devono tenere anche conto: a) dell'incremento percentuale delle entrate tributarie ed extratributarie previsto nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale; b) della riduzione percentuale delle spese correnti previste nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale.". Comma 3: Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Interno 11 gennaio 2013, recante "Accesso al fondo di rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli enti locali": "Art. 1 (Accesso al Fondo) 1. Possono chiedere l'accesso al Fondo di rotazione denominato «Fondo di rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli enti locali» i comuni, le province e le citta' metropolitane che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Contestualmente alla presentazione della delibera di cui all'art. 243-bis, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ente presenta la domanda di accesso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter, redatta e documentata secondo le modalita' indicate al successivo art. 4, fermo restando la necessita' di previsione nel piano di riequilibrio finanziario delle misure indicate nell'art. 243-bis, comma 8, lett. «g». 2. All'esito della procedura di esame delle istanze di accesso al fondo di rotazione, definite secondo i criteri stabiliti nel presente decreto e nei limiti della disponibilita' del fondo, il Ministero dell'interno, due volte l'anno, entro il 15 giugno e il 15 novembre, adotta un piano di riparto del fondo stesso." Comma 3-bis: - Si riporta il testo vigente del comma 26, dell'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilita' 2012)": "Art. 31 (Patto di stabilita' interno degli enti locali) (omissis) 26. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza: a) e' assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Gli enti locali della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente; b) non puo' impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio; c) non puo' ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non puo' procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione; d) non puo' procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi' divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione; e) e' tenuto a rideterminare le indennita' di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010. (omissis)" - Si riporta il testo del comma 122 dell'articolo 1 della citata legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilita' 2011): "Art. 1. (Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle) (omissis) 122. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, emanato d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti assoggettabili alla sanzione di cui al periodo successivo in base ai criteri definiti con il medesimo decreto. L'importo della riduzione complessiva per comuni e province e' commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio e sul fondo perequativo, nonche' sui trasferimenti erariali destinati ai comuni della Regione Siciliana e della Sardegna, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilita' interno. (omissis)" Comma 4: - Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonche' misure volte a garantire la funzionalita' dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.": "Art. 8. (Anticipazione pagamento fondo di solidarieta' 2014) 1. Entro il 15 marzo 2014 il Ministero dell'interno eroga ai comuni delle Regioni a statuto ordinario ed ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna un importo, a titolo di anticipo su quanto spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarieta' comunale. L'importo dell'attribuzione e' pari, per ciascun comune, al 20 per cento di quanto spettante per l'anno 2013 a titolo di fondo di solidarieta' comunale. Ai fini di cui al presente comma si considerano validi i dati relativi agli importi spettanti pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno alla data del 31 dicembre 2013." - Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2014, n. 88, recante "Disposizioni urgenti in materia di versamento della prima rata TASI per l'anno 2014.": "Art. 1. (Disposizioni in materia di versamento della prima rata TASI per l'anno 2014) 1. Al comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, gli ultimi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: "A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli. Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI e' effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data del 31 maggio 2014. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI e' effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonche' dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI e' effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non puo' essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. La TASI dovuta dall'occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, e' pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, ai comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, il Ministero dell'interno, entro il 20 giugno 2014, eroga un importo a valere sul Fondo di solidarieta' comunale, corrispondente al 50 per cento del gettito annuo della TASI, stimato ad aliquota di base e indicato, per ciascuno di essi, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, da emanarsi entro il 10 giugno 2014. Il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre 2014, gli eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli comuni ove le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all'importo spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarieta' comunale. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del versamento unificato, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono versati dalla stessa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di ottobre 2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarieta' comunale nel medesimo anno." Comma 5: - La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e' pubblicata nella G.U. del 17 marzo 1997, n. 63 (S.O.). - Si riporta il testo dal comma 380 al comma 381 dell'articolo 1 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilita' 2013): "Art. 1. (omissis) 380. Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: a) e' soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011; b) e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarieta' comunale che e' alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013. In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' comunque emanato entro i 15 giorni successivi. L'ammontare iniziale del predetto Fondo e' pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro. Corrispondentemente, nei predetti esercizi e' versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. A seguito dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, e' rideterminato l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato. La eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale e' versata al bilancio statale, per essere riassegnata al fondo medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le modalita' di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo D.P.C.M.; c) la dotazione del Fondo di solidarieta' comunale di cui alla lettera b) e' incrementata della somma di 1.833,5 milioni di euro per l'anno 2013; i predetti importi considerano quanto previsto dal comma 381; d) con il medesimo D.P.C.M. di cui alla lettera b) sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarieta' comunale, tenendo anche conto per i singoli comuni: 1) degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere a) ed f); 2) della definizione dei costi e dei fabbisogni standard; 3) della dimensione demografica e territoriale; 4) della dimensione del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale; 5) della diversa incidenza delle risorse soppresse di cui alla lettera e) sulle risorse complessive per l'anno 2012; 6) delle riduzioni di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia; e) sono soppressi il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonche' i trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati di cui ai decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012; f) e' riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attivita' di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attivita' a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Tale riserva non si applica altresi' ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), assoggettati dalle province autonome di Trento e di Bolzano all'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni; g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; h) sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 e i commi da 1 a 5 e da 7 a 9 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011. Il comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 continua ad applicarsi nei soli territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano; i) gli importi relativi alle lettere a), c), e) ed f) possono essere modificati a seguito della verifica del gettito dell'imposta municipale propria riscontrato per il 2012, da effettuarsi ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stato citta' e autonomie locali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni compensative di bilancio. 380-bis. Per l'anno 2013, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 380, lettera b), tiene conto esclusivamente dei criteri di cui ai numeri 1), 5), 6) e 7) della lettera d) del medesimo comma 380 e dei dati del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota di base spettante ai comuni per l'anno 2013, come stimato dal Ministero dell'economia e delle finanze. 380-ter. Per le medesime finalita' di cui al comma 380, a decorrere dall'anno 2014: a) la dotazione del Fondo di solidarieta' comunale e' pari a 6.647.114.923,12 euro per l'anno 2014 e a 6.547.114.923,12 euro per gli anni 2015 e successivi, comprensivi di 943 milioni di euro quale quota del gettito di cui alla lettera f) del comma 380. La dotazione del predetto Fondo per ciascuno degli anni considerati e' assicurata per 4.717,9 milioni di euro attraverso una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011. Corrispondentemente, nei predetti esercizi e' versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. Con la legge di assestamento o con appositi decreti di variazione del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le variazioni compensative in aumento o in diminuzione della dotazione del Fondo di solidarieta' comunale per tenere conto dell'effettivo gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. Al fine di incentivare il processo di riordino e semplificazione degli enti territoriali, una quota del fondo di solidarieta' comunale, non inferiore, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, a 30 milioni di euro, e' destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e una quota non inferiore a 30 milioni di euro e' destinata, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai comuni istituiti a seguito di fusione; b) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2014 per l'anno 2014 ed entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2015 e successivi, sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarieta' comunale, tenendo anche conto, per i singoli comuni: 1) di quanto previsto dai numeri 1), 4), 5) e 6) della lettera d) del comma 380; 2) della soppressione dell'IMU sulle abitazioni principali e dell'istituzione della TASI; 3) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia; c) in caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) e' comunque emanato entro i quindici giorni successivi; d) con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b), puo' essere incrementata la quota di gettito dell'imposta municipale propria di spettanza comunale di cui alla lettera a). A seguito dell'eventuale emanazione del decreto di cui al periodo precedente, e' rideterminato l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato. L'eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale e' versata al bilancio statale, per essere riassegnata al fondo medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le modalita' di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 380-quater. Con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario, il 10 per cento dell'importo attribuito a titolo di Fondo di solidarieta' comunale di cui al comma 380-ter e' accantonato per essere redistribuito, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) del medesimo comma 380-ter, tra i comuni sulla base delle capacita' fiscali nonche' dei fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Per la quota del Fondo di solidarieta' comunale attribuita con il criterio di cui al periodo precedente non operano i criteri di cui alla lettera b) del predetto comma 380-ter. 380-quinquies. Ai fini dell'applicazione del comma 380-quater, le modalita' e i criteri di attuazione sono stabiliti mediante intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro il 15 aprile 2014. In caso di mancata intesa, le risorse corrispondenti sono distribuite per l'anno 2014 con la medesima metodologia applicata per il riparto del fondo di solidarieta' di cui al comma 380-ter e, a decorrere dall'anno 2015, in base alle disposizioni del predetto comma 380-quater. 381. Per l'anno 2013 e' differito al 30 settembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ove il bilancio di previsione sia deliberato dopo il 1° settembre, per l'anno 2013 e' facoltativa l'adozione della delibera consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale delibera, per gli enti locali che hanno approvato il bilancio di previsione entro il 31 agosto 2013, e' adottata entro il termine massimo del 30 novembre 2013. (omissis)". Comma 5-bis: - Si riporta il testo dei commi 729-bis e 729-quater, dell'articolo 1, della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147, (legge di stabilita' 2014), come modificato dalla presente legge: "Art. 1 (omissis) 729-bis. Al fine di assicurare la piu' precisa ripartizione del fondo di solidarieta' comunale, ferme restando le dotazioni del fondo previste a legislazione vigente, entro il mese di marzo 2014 il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, sulla base di una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato citta' ed autonomie locali, alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria dell'anno 2013, con particolare riferimento alla distribuzione degli incassi relativi ai fabbricati di categoria D. OMISSIS 729-quater. In conseguenza delle variazioni relative all'annualita' 2013, di cui al comma 729-ter, per i soli comuni interessati, il termine previsto dall'articolo 227, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e' differito al 30 giugno 2014. Nel caso in cui, all'esito delle verifiche di cui al comma 729-bis, il Comune sia tenuto a versare ulteriori importi al fondo di solidarieta' comunale, in assenza di impegni di spesa gia' contabilizzati dal comune stesso a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualita' 2014. I comuni per i quali, alla data del 20 settembre 2014, non sia stato possibile recuperare sul fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2014 le somme risultanti a debito per effetto delle variazioni sulle assegnazioni del fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2013 di cui al comma 729-bis possono chiedere la rateizzazione triennale, decorrente dal 2015, delle somme ancora da recuperare, ivi comprese quelle da trattenere per il tramite dell'Agenzia delle entrate, con le modalita' che sono rese note dal Ministero dell'interno mediante apposito comunicato. A seguito delle richieste di rateizzazione di cui al periodo precedente, il Ministero dell'interno comunica ai comuni beneficiari delle maggiori assegnazioni del fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2013, di cui al comma 729-bis, gli importi da riconoscere in ciascuna delle annualita' 2015, 2016 e 2017. (omissis)" Comma 5-ter: - Si riporta il testo dell'articolo 32, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante "Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale.", come modificato dalla presente legge: "Art. 32 (Incremento del Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili) 1. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, la dotazione del "Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e' incrementata, per l'anno 2014, di 6.000 milioni di euro, al fine di far fronte ai pagamenti da parte delle Regioni e degli enti locali dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2013, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonche' dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. 2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 luglio 2014, sono stabiliti la distribuzione dell'incremento di cui al comma 1 tra le Sezioni del "Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" e, in conformita' alle procedure di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, i criteri, i tempi e le modalita' per la concessione delle risorse di cui al comma 1 alle regioni e agli enti locali, ivi inclusi le regioni e gli enti locali che non hanno precedentemente avanzato richiesta di anticipazione di liquidita' a valere sul predetto Fondo. 3. Il decreto ministeriale di cui al comma 2 determina anche l'eventuale dotazione aggiuntiva per il 2014 della Sezione di cui all'articolo 2 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, derivante da eventuali disponibilita' relative ad anticipazioni di liquidita' attribuite precedentemente e non ancora erogate alla data di emanazione del suddetto decreto ministeriale, ivi incluse quelle conseguenti ad eventuali verifiche negative effettuate dal Tavolo di cui al comma 4, dell'articolo 2, del citato decreto legge n. 35 del 2013, in merito agli adempimenti di cui alle lettere a), b) e c), del comma 3, del medesimo articolo 2, richiesti alle Regioni e Province autonome. L'erogazione delle anticipazioni di liquidita' di cui al presente comma da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro sono subordinate, oltre che alla verifica positiva anche alla formale certificazione dell'avvenuto pagamento di almeno il 75 per cento dei debiti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili da parte delle Regioni con riferimento alle anticipazioni di liquidita' ricevute precedentemente. 4. Sono ammesse alle anticipazioni di liquidita' per il pagamento dei debiti del settore sanitario di cui al presente articolo le regioni sottoposte ai piani di rientro ai sensi dell'articolo 1, comma 180 della legge 311, del 2004, ovvero ai programmi operativi di prosecuzione degli stessi ai sensi dell'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per un importo massimo pari a quello corrispondente al valore dei gettiti derivanti dalle maggiorazioni fiscali regionali, destinati nell'anno 2013 al finanziamento del servizio sanitario regionale per il medesimo anno. Per le finalita' del presente comma sono destinati 600 milioni di euro dell'incremento della dotazione del fondo di cui al comma 1. 5. Per le attivita' gestite da Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi del presente articolo, nonche' dell'articolo 31, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 0,5 milioni per l'anno 2014." Comma 5-quater: - Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione": "Art. 3. (Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) 1. E' istituita la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari, in modo da rispecchiarne la proporzione. Il presidente della Commissione e' nominato tra i componenti della stessa dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati d'intesa tra loro. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina del presidente, per l'elezione di due vicepresidenti e di due segretari che, insieme con il presidente, compongono l'ufficio di presidenza. 2. L'attivita' e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei propri lavori. 3. Gli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento della Commissione e del Comitato di cui al comma 4 sono posti per meta' a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per meta' a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni del Comitato di cui al comma 4 sono a carico dei rispettivi soggetti istituzionali rappresentati, i quali provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato di cui al comma 4 non spetta alcun compenso. 4. Al fine di assicurare il raccordo della Commissione con le regioni, le citta' metropolitane, le province e i comuni, e' istituito un Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali, nominato dalla componente rappresentativa delle regioni e degli enti locali nell'ambito della Conferenza unificata. Il Comitato, che si riunisce, previo assenso dei rispettivi Presidenti, presso le sedi del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, e' composto da dodici membri, dei quali sei in rappresentanza delle regioni, due in rappresentanza delle province e quattro in rappresentanza dei comuni. La Commissione, ogniqualvolta lo ritenga necessario, procede allo svolgimento di audizioni del Comitato e ne acquisisce il parere. 5. La Commissione: a) esprime i pareri sugli schemi dei decreti legislativi di cui all' articolo 2; b) verifica lo stato di attuazione di quanto previsto dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere fino alla conclusione della fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21. A tal fine puo' ottenere tutte le informazioni necessarie dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all' articolo 4 o dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all' articolo 5; c) sulla base dell'attivita' conoscitiva svolta, formula osservazioni e fornisce al Governo elementi di valutazione utili alla predisposizione dei decreti legislativi di cui all' articolo 2. 6. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono il termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di centocinquanta giorni. 7. La Commissione e' sciolta al termine della fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21.". |
| (( Art. 43-bis Regioni a statuto speciale e province autonome
1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione. ))
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| Art. 44 Disposizioni finali
1. Per l'attuazione del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni bilancio in termini di competenza e residui.
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| Art. 45 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
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