Gazzetta n. 262 del 11 novembre 2014 (vai al sommario) |
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI |
PROVVEDIMENTO 21 ottobre 2014 |
Modifiche ed integrazioni al regolamento n. 36 del 31 gennaio 2011, concernente le linee guida in materia di investimenti e di attivi a copertura delle riserve tecniche di cui agli articoli 38, comma 2, 39, comma 3, 40, comma 3, 42, comma 3 e 191, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (Provvedimento n. 22). |
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L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, istitutivo dell'IVASS; Visto il Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008, ed in particolare l'Allegato V; Premesso che le modifiche al Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011, apportate con il presente Provvedimento, sono state oggetto di pubblica consultazione dal 13 agosto 2014 al 3 settembre 2014;
A d o t t a il seguente provvedimento:
Art. 1
Modifiche all'articolo 2 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011
1. L'art. 2 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011 e' modificato come segue: a) dopo la lettera c) del comma 1, e' inserita la seguente lettera: «c-bis) "ECAI" o "agenzia esterna di valutazione del merito di credito": un'agenzia di rating creditizio registrata o certificata in conformita' al regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio o una banca centrale che emette rating creditizi esenti dall'applicazione di tale regolamento;»; b) la lettera d) del comma 1 e' sostituita dalla seguente lettera: «d) "fondo comune di investimento": l'Oicr costituito in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e gestito da un gestore;»; c) dopo la lettera d) del comma 1, e' inserita la seguente lettera: «d-bis) "Organismo di investimento collettivo del risparmio" (Oicr): l'organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio e' raccolto tra una pluralita' di investitori mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonche' investito in strumenti finanziari, crediti, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica di investimento predeterminata;»; d) dopo la lettera d-bis) del comma 1, e' inserita la seguente lettera: «d-ter) "Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari italiani" (OICVM italiani): il fondo comune di investimento e la Sicav rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE;»; e) dopo la lettera d-ter) del comma 1, e' inserita la seguente lettera: «d-quater) "Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari UE" (OICVM UE): gli Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE, costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia;»; f) dopo la lettera d-quater) del comma 1, e' inserita la seguente lettera: «d-quinquies) "Oicr alternativo italiano" (fondo di investimento alternativo italiano o FIA italiano): il fondo comune di investimento, la Sicav e la Sicaf rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE;»; g) dopo la lettera d-quinquies) del comma 1, e' inserita la seguente lettera: «d-sexies) "Oicr alternativi UE (FIA UE)": gli Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE, costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia;»; h) dopo la lettera d-sexies) del comma 1, e' inserita la seguente lettera: «d-septies) "Oicr alternativi non UE (FIA non UE)": gli Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE, costituiti in uno Stato non appartenente all'UE;»; i) la lettera e) del comma 1 e' sostituita dalla seguente lettera: «e) "OICR aperto": l'Oicr i cui partecipanti hanno il diritto di chiedere il rimborso delle quote o azioni a valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalita' e con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto e dalla documentazione d'offerta dell'Oicr;»; j) la lettera f) del comma 1 e' sostituita dalla seguente lettera: «f) "OICR chiuso": l'Oicr diverso da quello aperto;»; k) la lettera g) del comma 1 e' sostituita dalla seguente lettera: «g) FIA immobiliari italiani": i fondi e le Sicaf che investono in beni immobili, diritti reali immobiliari, ivi inclusi quelli derivanti da contratti di leasing immobiliare con natura traslativa e da rapporti concessori, partecipazioni in societa' immobiliari, costituiti ai sensi dell'art. 39 del TUF e delle relative disposizioni di attuazione, parti di altri fondi immobiliari, anche esteri;»; l) dopo la lettera g) del comma 1, e' inserita la seguente lettera: «g-bis) "investitori professionali": i clienti professionali ai sensi dell'art. 6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;»; m) la lettera h) del comma 1 e' sostituita dalla seguente lettera: «h) "FIA italiano riservato": il FIA italiano la cui partecipazione e' riservata a investitori professionali e alle categorie di investitori individuate dal regolamento di cui all'art. 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;»; n) la lettera i) del comma 1 e' abrogata; o) alla lettera m) del comma 1, dopo le parole: «"ISVAP" o» sono inserite le parole: «"IVASS" o» e dopo le parole: «interesse collettivo» sono inserite le parole: «a cui e' succeduto l'IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135»; p) alla lettera q) del comma 1, dopo le parole: «del risparmio» e' inserita la parola: «italiani» e dopo le parole: «le Sicav» sono inserite le parole: «e le Sicaf»; q) la lettera r) del comma 1 e' abrogata; r) la lettera s) del comma 1 e' abrogata; s) la lettera w) del comma 1 e' sostituita dalla seguente lettera: «w) "societa' di investimento a capitale variabile" (SICAV): l'Oicr aperto costituito in forma di societa' per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni;»; t) dopo la lettera w) del comma 1, e' inserita la seguente lettera: «w-bis) "societa' di investimento a capitale fisso" (SICAF): l'Oicr chiuso costituito in forma di societa' per azioni a capitale fisso con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi;».
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| Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 2
Modifiche all'articolo 4 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011
1. Al comma 1 dell'art. 4 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La politica degli investimenti include la definizione del piano dei finanziamenti di cui all'art. 8-bis.».
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| Art. 3
Modifiche all'articolo 8 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011
1. Nel Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011, dopo il comma 2 dell'art. 8, e' inserito il seguente comma: «2-bis. Il piano di finanziamenti di cui all'art. 8-bis, parte integrante della politica degli investimenti, e' oggetto di specifica approvazione da parte dell'organo amministrativo. L'impresa puo' intraprendere l'attivita' di finanziamento dopo l'approvazione del piano.».
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| Art. 4
Inserimento dell'articolo 8-bis - Piano dei finanziamenti, nel Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011
1. Nel Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011, dopo l'art. 8, e' inserito il seguente:
«Art. 8-bis Piano dei finanziamenti
1. L'impresa che intende investire i propri attivi in finanziamenti diretti predispone un piano di attivita' che contenga almeno i seguenti elementi: a) la descrizione delle modalita' in cui i finanziamenti diretti contribuiscono alla determinazione della politica strategica degli investimenti, nel rispetto dei principi generali in materia di investimenti di cui all'art. 4; b) le modalita' di attuazione dell'attivita' di finanziamento, se in via diretta o con l'ausilio, nella fase di selezione, di una banca o di un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni. Qualora l'impresa si avvalga dell'ausilio di una banca o di un intermediario finanziario, il piano specifica il livello e la qualita' dell'ausilio, in particolare in termini di livello e permanenza temporale dell'interesse economico mantenuto nell'operazione dalla banca o dall'intermediario; c) la struttura organizzativa e gestionale realizzata all'interno dell'impresa di assicurazione per l'avvio ed il monitoraggio nel tempo dell'attivita' di finanziamento e delle relative esposizioni, ivi inclusa la struttura informativa a supporto della gestione dei dati ed informazioni sull'attivita'. Sono incluse le modalita' organizzative adottate per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interessi con i prenditori dei fondi e con la banca o l'intermediario finanziario del cui ausilio l'impresa si avvalga nonche' le modalita' organizzative interne previste per l'approvazione di singoli finanziamenti di importo significativo; d) i criteri per la selezione dei prenditori dei finanziamenti diretti, per la concessione e gestione dei finanziamenti diretti nonche' le modalita' e la periodicita' della revisione di tali criteri alla luce dell'andamento dell'attivita'. Tali criteri definiscono, tra l'altro: i) il merito creditizio dei prenditori dei fondi. Il merito creditizio e' valutato secondo i principi di cui all'art. 11, comma 3. Nel caso in cui l'impresa si avvalga dell'ausilio di una banca o di un intermediario finanziario ai sensi del precedente punto b), puo' essere considerata anche la valutazione risultante dall'applicazione del modello interno approvato dall'Autorita' di vigilanza ai sensi della normativa europea; ii) la forma giuridica e la fascia dimensionale dei prenditori dei fondi, iii) i settori di attivita' e l'area geografica in cui essi operano, iv) la durata e la finalita' dei finanziamenti; v) la previsione di eventuali garanzie e clausole contrattuali (c.d. "covenants") a sostegno della recuperabilita' degli importi oggetto di finanziamento. Qualora l'impresa si avvalga dell'ausilio di una banca o di un intermediario finanziario ai sensi del precedente punto b), i criteri di selezione sono formalizzati nel contratto che regola i rapporti tra l'impresa e la banca o intermediario finanziario, unitamente alla modalita' e periodicita' della loro revisione alla luce dell'andamento dell'attivita'; e) la definizione, nell'ambito dei limiti massimi previsti dal presente Regolamento, degli importi per l'attivita' di investimento in finanziamenti, nonche' dei limiti di concentrazione per singolo emittente e per gruppo dei prenditori di finanziamenti, distinti sia in relazione alle classi di cui agli articoli 17 e 23 sia con riferimento a tutte le esposizioni verso il singolo emittente e verso il suo gruppo di appartenenza, in linea con il dettato degli articoli 21 e 27. L'impresa definisce i limiti per l'attivita' di investimento in finanziamenti tenendo conto anche del livello di copertura del margine di solvibilita' e delle misurazioni di assorbimento di capitale per i finanziamenti diretti oggetto di valutazione da attuare nel quadro del futuro regime di vigilanza definito dalla Direttiva n. 2009/138/UE. 2. Il piano di attivita' di cui al comma 1 e' inviato all'IVASS prima della approvazione definitiva di cui all'art. 8, comma 3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 5, entro 90 giorni, l'IVASS attua una valutazione sulla coerenza del piano con: a) la strategia di investimenti dell'impresa, con le caratteristiche degli impegni a fronte dei quali l'investimento in finanziamenti e' attuato; b) con il livello di patrimonializzazione dell'impresa di assicurazione, con particolare riferimento al livello di copertura del margine di solvibilita' ed alle misurazioni di assorbimento di capitale per i finanziamenti diretti oggetto di valutazione da attuare nel quadro del futuro regime di vigilanza definito dalla Direttiva 2009/138; c) con il sistema di gestione dei rischi in essere presso l'impresa, tenendo conto dell'attivita' di preparazione da questa posta in essere per l'entrata in vigore di Solvency II. A tal fine, l'IVASS tiene conto: i) del livello di partecipazione e di permanenza nell'attivita' di finanziamento di una banca o di un intermediario finanziario iscritto al iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, ovvero ii) qualora l'impresa non intenda avvalersi del supporto di una banca o di un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, della sussistenza di presidi per la gestione ed il controllo del rischio di credito all'interno dell'impresa analoghi a quelli previsti dalle disposizioni vigenti relative al regime prudenziale bancario, nonche' dalle migliori pratiche vigenti nel settore bancario. 3. La richiesta di autorizzazione di cui all'art. 30, comma 3, lettera b), ad investire in finanziamenti in deroga ai limiti previsti dai Titoli I e II e' presentata dall'impresa unitamente all'istanza di cui al comma 2. In tal caso l'IVASS adotta un unico provvedimento conclusivo del procedimento. 4. Nel termine di cui al comma 2, l'IVASS puo' chiedere all'impresa di modificare il piano, anche imponendo condizioni o limiti quantitativi all'attivita' di finanziamento pari o inferiori a quelli previsti negli articoli 17 e 21 per la gestione vita, ovvero negli articoli 23 e 27 per la gestione non vita, ovvero puo' inibire l'utilizzo di tali investimenti per la copertura delle riserve tecniche. La richiesta dell'IVASS sospende il periodo di valutazione di cui al comma 2 fino all'invio, da parte dell'impresa, del nuovo piano degli investimenti modificato secondo le indicazioni dell'IVASS. 5. L'impresa puo' procedere all'approvazione del piano ai sensi dell'art. 8, comma 3, dopo aver ricevuto l'autorizzazione dell'IVASS. L'impresa non puo' procedere all'approvazione del piano dei finanziamenti nel caso in cui l'IVASS abbia negato l'autorizzazione richiesta ovvero se l'impresa stessa non abbia adempiuto alle richieste di modifica formulate dall'IVASS ai sensi del comma 3. 6. L'IVASS rilascia in ogni caso un provvedimento l'autorizzazione indicando i limiti, anche quantitativi, relativi ai finanziamenti concedibili, ovvero provvede a rigettare la domanda di autorizzazione, con provvedimento motivato, quando l'impresa: a) non intenda avvalersi del supporto di una banca o di un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni; b) abbia presentato la richiesta di autorizzazione di cui all'art. 30, comma 3, lettera b), con le modalita' di cui al comma 3 del presente articolo. 7. Fatto salvo il comma 6, l'istanza di autorizzazione del piano dei finanziamenti si considera accolta qualora l'IVASS non adotti un provvedimento espresso di autorizzazione o di diniego entro il termine di cui al comma 2. 8. L'impresa non intraprende o, se intrapresa, sospende l'attivita' di finanziamento se non sono rispettati nel continuo i requisiti di adeguatezza patrimoniale e di adeguatezza del sistema di gestione dei rischi.».
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| Art. 5 Inserimento dell'articolo 8-ter - Potere di intervento dell'IVASS, nel Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011 1. Nel Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011, dopo l'art. 8-bis, e' inserito il seguente:
«Art. 8-ter Potere di intervento dell'IVASS
1. L'IVASS valuta che l'attuazione del piano di cui all'art. 8-bis rispetti nel continuo le condizioni di cui all'all'art. 8-bis, comma 2. 2. In particolare l'IVASS tiene conto: a) con riferimento alla condizione di cui all'art. 8-bis, comma 2, lettera b), dell'esistenza di una sufficiente eccedenza degli elementi costitutivi del margine di solvibilita' rispetto al margine di solvibilita' richiesto, valutate le misurazioni di assorbimento di capitale per i finanziamenti diretti oggetto di valutazione, da attuare nel quadro del futuro regime di vigilanza definito dalla Direttiva 2009/138; b) con riferimento alla condizione di cui all'art. 8-bis, comma 2, lettera c), del livello della permanenza temporale dell'interesse economico trattenuto dalla banca o dall'intermediario finanziario eventualmente coinvolto nel piano. 3. All'esito delle valutazioni di cui ai commi 1 e 2, l'IVASS puo' imporre all'impresa condizioni o limiti quantitativi all'attivita' in finanziamento pari o inferiori a quelli previsti negli articoli 17 e 21 per la gestione vita (ovvero negli articoli 23 e 27 per la gestione non vita) ovvero puo' inibire l'utilizzo di tali investimenti per la copertura delle riserve tecniche.».
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| Art. 6
Modifiche all'articolo 9 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011
1. Al comma 1 dell'art. 9 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011, dopo le parole: «all'art. 8» sono inserite le parole: «, inclusa l'approvazione del piano dei finanziamenti di cui all'art. 8-bis».
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| Art. 7
Modifiche all'articolo 10 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011
1. Alla lettera b) del comma 3 dell'art. 10 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011, dopo le parole: «finanziari derivati,» sono inserite le parole: «e dei finanziamenti diretti di cui all'art. 38, comma 2, del decreto,» e dopo la parola: «specificando» sono inserite le parole: «, per le posizioni aperte in strumenti finanziari derivati,».
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| Art. 8
Modifiche all'articolo 11 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011
1. L'art. 11 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011 e' modificato come segue: a) alla lettera c) del comma 2, le parole: «OICR non armonizzati, fondi riservati e fondi speculativi» sono sostituite dalle parole: «FIA italiani e UE»; b) dopo il comma 2-ter, e' inserito il seguente comma: «2-quater. Con riguardo ai finanziamenti diretti, le imprese sviluppano adeguate politiche di misurazione e gestione del rischio di credito, nella fase iniziale di erogazione e fino alla scadenza dell'operazione. Le analisi effettuate in attuazione delle suddette politiche sono tenute in conto sia per la classificazione secondo la qualita' sia per la corretta valutazione in bilancio dei finanziamenti diretti nonche' per la loro eventuale cancellazione.»; c) al comma 3, le parole: «agenzie di rating» sono sostituite dalla parola: «ECAI».
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| Art. 9
Modifiche all'articolo 17 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011
1. L'art. 17 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011 e' modificato come segue: a) alla macroclasse A1) del comma 1, le parole: «primaria agenzia di rating» sono sostituite dalla parola: «ECAI» e le parole: «agenzia primaria» sono sostituite dalla parola: «ECAI»; b) alla classe di attivita' A1.2b) del comma 1, le parole: «da almeno 3 anni» sono soppresse; c) alla classe di attivita' A1.4) del comma 1, le parole: «OICR armonizzati» sono sostituite dalle parole: «OICVM italiani e UE»; d) al terzo trattino della classe di attivita' A1.5) del comma 1, dopo le parole: «a 6 mesi» sono inserite le parole: «, elevabili a 12 mesi purche' gli investimenti in esame non siano qualificabili come term structured Repo soggetti all'applicazione del documento Banca d'Italia/Consob/IVASS n. 6 dell'8 marzo 2013»; e) la classe di attivita' A1.9) del comma 1 e' sostituita dalla seguente classe di attivita': «A1.9) Titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione anche se non destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione e anche se privi di rating. Tali attivita' sono ammesse nel limite massimo del 5% delle riserve tecniche da coprire. La classe si articola come segue: A1.9a) Titoli di debito relativi alle operazioni di cartolarizzazione di crediti di cui all'art. 1, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130, privi del requisito di rating di cui alla macroclasse A1); A1.9b) Titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante la sottoscrizione o l'acquisto di obbligazioni e titoli similari ovvero cambiali finanziarie, esclusi comunque titoli rappresentativi del capitale sociale, titoli ibridi e convertibili di cui all'art. 1, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130. La classe comprende anche i titoli di debito rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto gli strumenti finanziari di cui alla classe A1.2d); A1.9c) Titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione di finanziamenti concessi da societa' di cartolarizzazione a soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese ai sensi dell'art. 1, comma 1-ter, della legge 30 aprile 1999, n. 130.»; f) la classe di attivita' A2) del comma 1 e' sostituita dalla seguente classe di attivita': «A2) Prestiti La macroclasse e' composta dalle seguenti classi di attivita', complessivamente ammesse nel limite massimo del 20% delle riserve tecniche da coprire. A.2.1) Mutui e prestiti fruttiferi garantiti da ipoteche o da garanzie bancarie o assicurative, o da altre idonee garanzie statali o prestate da enti locali territoriali. Non sono ammessi a copertura delle riserve tecniche mutui e prestiti garantiti da imprese di assicurazione o banche controllate, controllanti o sottoposte al controllo del medesimo soggetto controllante l'impresa. Il mutuo e' contenuto nel limite del 60% del valore dell'immobile. L'ipoteca a garanzia dei mutui e' di primo grado. Le garanzie bancarie o assicurative sono rappresentate da fideiussioni che prevedono la clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni". Tali attivita' sono complessivamente ammesse nel limite massimo del 20% delle riserve tecniche da coprire. A2.2) Finanziamenti diretti non garantiti concessi nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese. Sono esclusi da questa classe i finanziamenti rilasciati dall'impresa di assicurazione nei confronti di soggetti controllati, controllanti, partecipati o partecipanti, anche in via indiretta. Sono esclusi da questa classe i finanziamenti che si configurano come crediti deteriorati - come definiti nella Circolare Banca d'Italia n. 272/2008 e successive modifiche/integrazioni - in quanto non assicurano il rispetto dei principi di cui all'art. 4. Tali attivita' sono complessivamente ammesse nel limite massimo del 5% delle riserve tecniche e comunque nel rispetto dei limiti previsti per ciascuna classe. La classe si articola come segue. A2.2a) finanziamenti diretti selezionati da una banca o da un intermediario finanziario ed in possesso di tutte le caratteristiche sulla qualita' dei prenditori e sul rapporto con l'intermediario. Sono compresi in questa classe i finanziamenti i cui prenditori sono individuati da una banca o da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e che possiedono inoltre le seguenti caratteristiche: a) la banca o l'intermediario finanziario trattenga fino alla scadenza dell'operazione una percentuale del finanziamento non inferiore al 50%, e sia titolare di diritti non superiori a quelli dell'impresa di assicurazione, nei confronti dei prenditori dei finanziamenti, con riguardo al pagamento degli interessi ed alla restituzione del capitale; b) i finanziamenti siano concessi a soggetti dotati di elevato merito creditizio; c) il bilancio dell'impresa destinataria del finanziamento sia certificato da parte di una societa' di revisione debitamente autorizzata. Tali attivi possono essere destinati a copertura delle riserve tecniche entro il limite massimo del 5% delle riserve tecniche da coprire. A2.2b) finanziamenti diretti selezionati da una banca o da un intermediario finanziario ma non in possesso delle sole caratteristiche relative al prenditore di finanziamenti. Sono compresi in questa classe i finanziamenti i cui prenditori sono individuati da una banca o da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che rispettano le caratteristiche di cui al punto a) della precedente classe A2.2a) ma che non presentano una o entrambe le caratteristiche di cui ai punti b) e c) della precedente classe A2.2a). Tali attivi possono essere destinati a copertura delle riserve tecniche entro il limite massimo del 2,5% delle riserve tecniche da coprire. A2.2c) finanziamenti diretti selezionati da una banca o da un intermediario finanziario ma non in possesso delle caratteristiche relative al prenditore di finanziamenti ed al rapporto con l'intermediario. Sono compresi in questa classe i finanziamenti per i quali i prenditori dei finanziamenti siano individuati da una banca o da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che tuttavia non presentano le caratteristiche di cui ai punti da a) a c) della precedente classe A2.2a). Tali attivi possono essere destinati a copertura delle riserve tecniche entro il limite massimo del 1% delle riserve tecniche da coprire. A2.2d) finanziamenti diretti non selezionati da una banca o da un intermediario finanziario. Sono compresi in questa classe i finanziamenti per i quali l'impresa esercita in via autonoma l'attivita' di individuazione dei prenditori. Tali attivi possono essere destinati a copertura delle riserve tecniche nei limiti indicati dal provvedimento autorizzativo dell'IVASS di cui all'art. 8-bis, comma 6.»; g) alla classe di attivita' A3.1b) del comma 1, dopo le parole: «societa' cooperative» sono inserite le parole: «e di societa' a responsabilita' limitata», la parola: «stato» e' soppressa e le parole: «da almeno 3 anni» sono soppresse; h) alla classe di attivita' A3.3) del comma 1, le parole: «OICR armonizzati» sono sostituite dalle parole: «OICVM italiani e UE»; i) alla classe di attivita' A3.4) del comma 1, le parole: «fondi comuni di investimento mobiliare» sono sostituite dalla parola: «FIA» e le parole: «fondi situati in uno Stato membro ed i fondi di diritto estero, qualora abbiano ottenuto l'autorizzazione alla commercializzazione sul mercato italiano da parte di Banca d'Italia» sono sostituite dalle parole: «FIA italiani e i FIA UE chiusi che investono nel comparto mobiliare»; j) alla classe di attivita' A4.3) del comma 1, le parole: «capogruppo del gruppo assicurativo» sono sostituite dalle parole: «societa' posta al vertice del gruppo» e le parole: «piu' del 50% del capitale sociale» sono sostituite dalle parole: «il controllo, ai sensi dell'art. 72, comma 1, del decreto»; k) alla classe di attivita' A4.4), le parole: «OICR immobiliari chiusi riservati e non riservati situati in uno Stato membro» sono sostituite dalle parole: «FIA immobiliari italiani» e le parole: «OICR di diritto italiano istituiti con la legge 25 gennaio 1994, n. 86 e successive modifiche ed integrazioni o di OICR di diritto estero dello stesso tipo, soggetti ad equivalente regolamentazione purche' situati in uno Stato membro» sono sostituite dalle parole: «FIA immobiliari chiusi italiani costituiti ai sensi dell'art. 39 del TUF e delle relative disposizioni di attuazione»; l) la macroclasse A5) del comma 1 e' sostituita dalla seguente macroclasse: «A5) Investimenti alternativi La macroclasse comprende gli investimenti in azioni o quote di FIA italiani e UE aperti, azioni o quote di FIA italiani e UE chiusi non negoziate in un mercato regolamentato, i FIA italiani riservati e gli altri FIA italiani o UE non diversamente classificati. Sono ammessi i FIA italiani e UE qualora rispettino le condizioni per la costituzione e la commercializzazione previste dal testo unico dell'intermediazione finanziaria. Tali attivita' sono ammesse nel limite massimo complessivo del 10% delle riserve tecniche da coprire. La macroclasse e' composta dalle seguenti classi di attivita': A5.1a) Quote di FIA italiani e UE aperti che investono prevalentemente nel comparto obbligazionario. A5.1b) Quote di FIA italiani e UE aperti che investono prevalentemente nel comparto azionario. La classe comprende anche le quote di FIA italiani e UE aperti per cui non e' possibile determinare con certezza l'investimento prevalente. A5.2a) Quote di FIA italiani e UE chiusi non negoziate in un mercato regolamentato ed in FIA italiani riservati. Sono ammessi in tale classe i FIA italiani e UE chiusi, i FIA italiani riservati e, per l'intero ammontare, le obbligazioni strutturate collegate a tali attivi, purche' questi ultimi rispettino le condizioni previste per tale macroclasse. A5.2b) Quote di altri FIA italiani e UE aperti diversi dalle classi precedenti. La classe comprende le quote FIA aperti, italiani o UE, che non investono nel mercato obbligazionario o azionario, ivi inclusi i FIA aperti che investono prevalentemente in beni immobili ed in valori assimilabili. L'esposizione verso un singolo FIA non puo' comunque eccedere l'1% delle riserve tecniche da coprire. Tale limite e' elevato al 2% qualora l'investimento sia rappresentato da fondi che investono prevalentemente nel settore delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, ospedaliere, delle telecomunicazioni e della produzione e trasporto di energia e fonti energetiche ed al 3% qualora l'investimento sia rappresentato da fondi che investono prevalentemente negli strumenti finanziari di cui ai punti A1.2d) o A1.9). Le classi di attivita' A5.1b), A5.2a) e A5.2b), ad eccezione dei FIA UE aperti e chiusi che investono prevalentemente in beni immobili e valori assimilabili, concorrono nel limite massimo complessivo del 35% della macroclasse A3).».
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| Art. 10
Modifiche all'articolo 18 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011
1. Alla classe B5) del comma 1 dell'art. 18 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011, dopo le parole: «relativi interessi.» sono inserite le parole: «Sono compresi tra i crediti d'imposta ammessi alla copertura delle riserve tecniche anche i crediti d'imposta di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e successive modificazioni.».
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| Art. 11
Modifiche all'articolo 21 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011
1. L'art. 21 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011 e' modificato come segue: a) al punto i) della lettera a) del comma 1, dopo le parole: «dell'investimento» sono inserite le parole: «dei titoli di capitale», le parole: «capitale sociale» sono sostituite dalle parole: «patrimonio netto» e dopo le parole: «societa' emittente» sono inserite le parole: «come risultante dall'ultimo bilancio approvato»; b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente comma: «1-bis. Per quanto riguarda i finanziamenti diretti compresi nella classe A2.2): a) il valore del singolo finanziamento non supera, per la quota di pertinenza dell'impresa, il 20% del patrimonio netto da ultimo bilancio approvato dell'impresa destinataria del finanziamento; b) il valore del singolo finanziamento non supera, per la quota di pertinenza dell'impresa di assicurazione, l'1% delle riserve tecniche dell'impresa di assicurazione.».
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| Art. 12
Modifiche all'articolo 23 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011
1. L'art. 23 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011 e' modificato come segue: a) alla macroclasse A1) del comma 1, le parole: «primaria agenzia di rating» sono sostituite dalla parola: «ECAI» e le parole: «agenzia primaria» sono sostituite dalla parola: «ECAI»; b) alla classe di attivita' A1.2b) del comma 1, le parole: «da almeno 3 anni» sono soppresse; c) alla classe di attivita' A1.4) del comma 1, le parole: «OICR armonizzati» sono sostituite dalle parole: «OICVM italiani e UE»; d) al terzo trattino della classe di attivita' A1.5) del comma 1, dopo le parole: «a 6 mesi» sono inserite le parole: «, elevabili a 12 mesi purche' gli investimenti in esame non siano qualificabili come term structured Repo soggetti all'applicazione del documento Banca d'Italia/Consob/IVASS n. 6 dell'8 marzo 2013»; e) la classe di attivita' A1.9) del comma 1 e' sostituita dalla seguente classe di attivita': «A1.9) Titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione anche se non destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione e anche se privi di rating. Tali attivita' sono ammesse nel limite massimo del 5% delle riserve tecniche da coprire. La classe si articola come segue: A1.9a) Titoli di debito relativi alle operazioni di cartolarizzazione di crediti di cui all'art. 1, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130, privi del requisito di rating di cui alla macroclasse A1); A1.9b) Titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante la sottoscrizione o l'acquisto di obbligazioni e titoli similari ovvero cambiali finanziarie, esclusi comunque titoli rappresentativi del capitale sociale, titoli ibridi e convertibili di cui all'art. 1, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130. La classe comprende anche i titoli di debito rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto gli strumenti finanziari di cui alla classe A1.2d); A1.9c) Titoli di debito relativi ad operazioni di cartolarizzazione di finanziamenti concessi da societa' di cartolarizzazione a soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese ai sensi dell'art. 1, comma 1-ter, della legge 30 aprile 1999, n. 130.»; f) la classe di attivita' A2) del comma 1 e' sostituita dalla seguente classe di attivita': «A2) Prestiti La macroclasse e' composta dalle seguenti classi di attivita', complessivamente ammesse nel limite massimo del 20% delle riserve tecniche da coprire. A2.1) Mutui e prestiti fruttiferi garantiti da ipoteche o da garanzie bancarie o assicurative, o da altre idonee garanzie statali o prestate da enti locali territoriali. Non sono ammessi a copertura delle riserve tecniche mutui e prestiti garantiti da imprese di assicurazione o banche controllate, controllanti o sottoposte al controllo del medesimo soggetto controllante l'impresa. Il mutuo e' contenuto nel limite del 60% del valore dell'immobile. L'ipoteca a garanzia dei mutui e' di primo grado. Le garanzie bancarie o assicurative sono rappresentate da fideiussioni che prevedono la clausola di pagamento «a prima richiesta e senza eccezioni». Tali attivita' sono complessivamente ammesse nel limite massimo del 20% delle riserve tecniche da coprire. A2.2) Finanziamenti diretti non garantiti concessi nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese. Sono esclusi da questa classe i finanziamenti rilasciati dall'impresa di assicurazione nei confronti di soggetti controllati, controllanti, partecipati o partecipanti, anche in via indiretta. Sono esclusi da questa classe finanziamenti che si configurano come crediti deteriorati - come definiti nella Circolare Banca d'Italia n. 272/2008 e successive modifiche/integrazioni - che non assicurano il rispetto dei principi di cui all'art. 4. Tali attivita' sono complessivamente ammesse nel limite massimo del 5% delle riserve tecniche e comunque nel rispetto dei limiti previsti per ciascuna classe. La classe si articola come segue: A2.2a) finanziamenti diretti selezionati da una banca o da un intermediario finanziario ed in possesso di tutte le caratteristiche sulla qualita' dei prenditori e sul rapporto con l'intermediario. Sono compresi in questa classe i finanziamenti i cui prenditori sono individuati da una banca o da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e che possiedono inoltre le seguenti caratteristiche: a) la banca o l'intermediario finanziario trattenga fino alla scadenza dell'operazione una percentuale del finanziamento non inferiore al 50% e sia titolare di diritti non superiori a quelli dell'impresa di assicurazione nei confronti dei prenditori dei finanziamenti, con riguardo al pagamento degli interessi ed alla restituzione del capitale; b) i finanziamenti siano concessi a soggetti dotati di elevato merito creditizio; c) il bilancio dell'impresa destinataria del finanziamento sia certificato da parte di una societa' di revisione debitamente autorizzata. Tali attivi possono essere destinati a copertura delle riserve tecniche entro il limite massimo del 5% delle riserve tecniche da coprire. A2.2b) finanziamenti diretti selezionati da una banca o da un intermediario finanziario ma non in possesso delle sole caratteristiche relative al prenditore di finanziamenti. Sono compresi in questa classe i finanziamenti i cui prenditori sono individuati da una banca o da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che rispettano le caratteristiche di cui al punto a) della precedente classe A2.2a) ma che non presentano una o entrambe le caratteristiche di cui ai punti b) e c) della precedente classe A2.2a). Tali attivi possono essere destinati a copertura delle riserve tecniche entro il limite massimo del 2,5% delle riserve tecniche da coprire. A2.2c) finanziamenti diretti selezionati da una banca o da un intermediario finanziario ma non in possesso delle caratteristiche relative al prenditore di finanziamenti e del rapporto con l'intermediario. Sono compresi in questa classe i finanziamenti per i quali i prenditori dei finanziamenti siano individuati da una banca o da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che tuttavia non presentano le caratteristiche di cui ai punti a) - c) della precedente classe A2.2a). Tali attivi possono essere destinati a copertura delle riserve tecniche entro il limite massimo del 1% delle riserve tecniche da coprire. A2.2d) finanziamenti diretti non selezionati da una banca o da un intermediario finanziario. Sono compresi in questa classe i finanziamenti per i quali l'impresa esercita in via autonoma l'attivita' di individuazione dei prenditori. Tali attivi possono essere destinati a copertura delle riserve tecniche nei limiti indicati dal provvedimento autorizzativo dell'IVASS di cui all'art. 8-bis, comma 6.»; g) alla classe di attivita' A3.1b) del comma 1, dopo le parole: «societa' cooperative» sono inserite le parole: «e societa' a responsabilita' limitata», la parola: «stato» e' soppressa e le parole: «da almeno 3 anni» sono soppresse; h) alla classe di attivita' A3.3) del comma 1, le parole: «OICR armonizzati» sono sostituite dalle parole: «OICVM italiani e UE»; i) alla classe di attivita' A3.4) del comma 1, le parole: «fondi comuni di investimento mobiliare» sono sostituite dalla parola: «FIA» e le parole: «fondi situati in uno Stato membro ed i fondi di diritto estero che abbiano ottenuto l'autorizzazione alla commercializzazione sul mercato italiano da parte della Banca d'Italia» sono sostituite dalle parole: «FIA italiani e i FIA UE chiusi che investono nel comparto mobiliare»; j) alla classe di attivita' A4.3) del comma 1, le parole: «capogruppo del gruppo assicurativo» sono sostituite dalle parole: «societa' posta al vertice del gruppo» e le parole: «piu' del 50% del capitale sociale» sono sostituite dalle parole: «il controllo, ai sensi dell'art. 72, comma 1, del decreto»; k) alla classe di attivita' A4.4) del comma 1, le parole: «OICR immobiliari chiusi riservati e non riservati situati in uno Stato membro» sono sostituite dalle parole: «FIA immobiliari italiani» e le parole: «OICR di diritto italiano istituiti con la legge 25 gennaio 1994, n. 86 e successive modifiche ed integrazioni o di OICR di diritto estero dello stesso tipo, soggetti ad equivalente regolamentazione purche' situati in uno Stato membro» sono sostituite dalle parole: «FIA immobiliari chiusi italiani costituiti ai sensi dell'art. 39 del TUF e delle relative disposizioni di attuazione»; l) la macroclasse A5) del comma 1 e' sostituita dalla seguente macroclasse: «A5) Investimenti alternativi. La macroclasse comprende gli investimenti in azioni o quote di FIA italiani e UE aperti, azioni o quote di FIA italiani o UE chiusi non negoziate in un mercato regolamentato, i FIA italiani riservati e gli altri FIA italiani o UE non diversamente classificati in FIA italiani riservati. Sono ammessi i FIA italiani e UE qualora rispettino le condizioni per la costituzione e la commercializzazione previste dal testo unico dell'intermediazione finanziaria. Tali attivita' sono ammesse nel limite massimo complessivo del 10% delle riserve tecniche da coprire. La macroclasse e' composta dalle seguenti classi di attivita': A5.1a) Quote di FIA italiani e UE aperti che investono prevalentemente nel comparto obbligazionario. A5.1b) Quote di FIA italiani e UE aperti che investono prevalentemente nel comparto azionario. La classe comprende anche le quote di FIA italiani e UE aperti per cui non e' possibile determinare con certezza l'investimento prevalente. A5.2a) Investimenti in quote di FIA italiani e UE chiusi non negoziate in un mercato regolamentato ed in Fia italiani riservati. Sono ammessi in tale classe i FIA italiani e UE chiusi, i FIA italiani riservati e, per l'intero ammontare, le obbligazioni strutturate collegate a tali attivi, purche' questi ultimi rispettino le condizioni previste per tale macroclasse. A5.2b) Quote di altri FIA italiani e UE aperti diversi dalle classi precedenti. La classe comprende le quote FIA aperti, italiani o UE, che non investono nel mercato obbligazionario o azionario, i ivi inclusi i FIA aperti che investono prevalentemente nel mercato immobiliare e in valori assimilabili. L'esposizione verso un singolo FIA non puo' comunque eccedere l'1% delle riserve tecniche da coprire. Tale limite e' elevato al 2% qualora l'investimento sia rappresentato da fondi che investono prevalentemente nel settore delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, ospedaliere, delle telecomunicazioni e della produzione e trasporto di energia e fonti energetiche ed al 3% qualora l'investimento sia rappresentato da fondi che investono prevalentemente negli strumenti finanziari di cui al precedente punto A1.2d) o A1.9). La classe di attivita' A5.1a) concorre nel limite massimo complessivo dell'85% della macroclasse A1). Le classi di attivita' A5.1b), A5.2a) e A5.2b), ad eccezione dei FIA UE aperti e chiusi che investono prevalentemente in beni immobili e valori assimilabili, concorrono nel limite massimo complessivo del 25% della macroclasse A3).».
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| Art. 13
Modifiche all'articolo 24 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011
1. Alla classe B3.1) del comma 1 dell'art. 24 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011, la parola: «unicamente» e' soppressa ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La classe comprende altresi' i crediti che derivano dai premi frazionati a scadere dei seguenti rami: corpi di veicoli ferroviari, corpi di veicoli aerei, corpi di veicoli marittimi lacustri e fluviali, r.c. aeromobili, r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali (rispettivamente rami 4, 5, 6, 11 e 12).».
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| Art. 14
Modifiche all'articolo 27 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011
1. L'art. 27 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011 e' modificato come segue: a) al punto i) della lettera a) del comma 1, dopo le parole: «dell'investimento» sono inserite le parole: «dei titoli di capitale», le parole: «capitale sociale» sono sostituite dalle parole: «patrimonio netto» e dopo le parole: «societa' emittente» sono inserite le parole: «come risultante dall'ultimo bilancio approvato»; b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente comma: «1-bis. Per quanto riguarda i finanziamenti compresi nella classe A2.2): a) il valore del singolo finanziamento non supera, per la quota di pertinenza dell'impresa, il 20% del patrimonio netto da ultimo bilancio approvato dell'impresa destinataria del finanziamento; b) il valore del singolo finanziamento non supera, per la quota di pertinenza dell'impresa di assicurazione, l'1% delle riserve tecniche dell'impresa di assicurazione.».
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| Art. 15
Modifiche all'articolo 28 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011
1. Nel Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011, il comma 3 dell'art. 28 e' sostituito dal seguente comma: «3. Ai fini della valutazione del rispetto del principio di liquidita' degli investimenti, di cui al precedente art. 4, l'impresa tiene conto, per il complesso degli investimenti e alla luce delle politiche definite per la gestione del rischio, delle caratteristiche degli stessi, della possibilita' concreta di negoziare tali investimenti in un mercato, regolamentato o meno, sufficientemente liquido, nonche' della loro coerenza con le scadenze dei flussi di cassa attesi in relazione agli impegni derivanti dalle riserve tecniche.».
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| Art. 16
Modifiche all'articolo 30 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011
1. L'art. 30 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011 e' modificato come segue: a) il comma 3 e' sostituito dal seguente comma: «3. In circostanze eccezionali e su motivata richiesta dell'impresa, l'IVASS puo' autorizzare la copertura delle riserve tecniche, in via temporanea attraverso: a) investimenti in categorie di attivi diverse da quelle indicate nei Titoli I e II; b) investimenti nelle categorie di attivi indicate nei Titoli I e II, entro limiti piu' ampi di quelli indicati nei predetti Titoli.»; b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente comma: «3-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8-bis, comma 3, in caso di investimenti in finanziamenti diretti, l'autorizzazione di cui al comma 3, lettera b): a) e' subordinata all'approvazione del piano ai sensi dell'art. 8, comma 3; b) e' concessa nel limite massimo complessivo dell'8% delle riserve tecniche da coprire e del 2% delle riserve tecniche dell'impresa di assicurazione con riferimento al valore del singolo finanziamento.»; c) dopo il comma 3-bis, e' inserito il seguente comma: «3-ter. L'autorizzazione e' rilasciata dall'IVASS con riferimento ad un singolo investimento ovvero a un complesso di investimenti, avuto riguardo a: a) la capacita' dell'impresa di valutare e gestire il rischio connesso all'investimento (o al complesso degli investimenti) prospettato (prospettati) dall'impresa; b) la coerenza con i limiti fissati dall'organo amministrativo ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettere b) e c), e per gli investimenti in finanziamenti diretti, ai sensi dell'art. 8-bis, comma 1, lettera e); c) il grado di coerenza degli investimenti con gli impegni derivanti dalle riserve tecniche; d) la salvaguardia del patrimonio, anche in un'ottica di medio-lungo periodo.».
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| Art. 17
Modifiche all'art. 31 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011
1. Alla lettera b) del comma 3 dell'art. 31 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011, le parole: «agenzie di rating» sono sostituite dalla parola: «ECAI», le parole: «primaria agenzia di rating» sono sostituite dalla parola: «ECAI», le parole: «agenzia primaria» sono sostituite dalla parola: «ECAI» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora le controparti siano enti creditizi vigilati ai sensi della normativa europea applicabile al settore bancario, la classe di merito creditizio e' almeno pari alla categoria investment grade, secondo la scala di classificazione relativa ad investimenti medio e lungo termine.».
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| Art. 18
Modifiche all'articolo 36 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 36 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011, le parole: «agenzie di rating» sono sostituite dalla parola: «ECAI», le parole: «primaria agenzia di rating» sono sostituite dalla parola: «ECAI» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora le controparti siano enti creditizi vigilati ai sensi della normativa europea applicabile al settore bancario, la classe di merito creditizio e' almeno pari alla categoria investment grade, secondo la scala di classificazione relativa ad investimenti medio e lungo termine;».
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| Art. 19
Modifiche all'Allegato 3 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011
1. L'Allegato 3 al Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011 e' modificato come segue: a) il Modello 1 «Prospetto trimestrale delle attivita' assegnate alla copertura delle riserve tecniche di cui agli articoli 36 e 41, comma 4, del decreto» e' sostituito con il modello riportato nell'allegato A al Provvedimento; b) il Modello 4 «Prospetto trimestrale delle attivita' assegnate alla copertura delle riserve tecniche di cui all'art. 37 del decreto» e' sostituito con il modello riportato nell'allegato B al Provvedimento.
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| Art. 20
Modifiche all'Allegato 4 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011
1. L'Allegato 4 al Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011 e' modificato come segue: a) il Modello 1 «Prospetto dimostrativo delle attivita' assegnate alla copertura delle riserve tecniche dei rami vita da allegare al bilancio di esercizio» e' sostituito con il modello riportato nell'allegato C al Provvedimento; b) il Modello 4 «Prospetto dimostrativo delle attivita' assegnate alla copertura delle riserve tecniche dei rami danni da allegare al bilancio di esercizio» e' sostituito con il modello riportato nell'allegato D al Provvedimento.
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| Art. 21 Pubblicazione
1. Il presente Provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'IVASS.
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| Art. 22 Entrata in vigore
1. Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione si adeguano alle disposizioni di cui al presente Provvedimento con riferimento alle comunicazioni degli attivi a copertura delle riserve tecniche relative al quarto trimestre 2014. 3. Gli articoli 9, comma 1, lettere i), k) e l), e 12, comma 1, lettere i), k) e l), si applicano: a) con riferimento ai FIA italiani, a decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni nazionali, legislative e regolamentari attuative della Direttiva 2011/61/UE; b) con riferimento ai FIA UE, a decorrere dall'entrata in vigore nello Stato membro in cui il FIA e' istituito delle disposizioni nazionali, legislative e regolamentari attuative della Direttiva 2011/61/UE. Roma, 21 ottobre 2014
p. Il Direttorio Integrato Il Governatore della Banca d'Italia Visco
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