Gazzetta n. 261 del 10 novembre 2014 (vai al sommario)
LEGGE 30 ottobre 2014, n. 161
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:
Art. 1
Modifiche alla legge 30 novembre 1989, n. 398, recante norme in
materia di borse di studio per il perfezionamento all'estero. Caso
EU Pilot 5015/13/EACU.
1. All'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: «per aree corrispondenti ai comitati consultivi» sono sostituite dalle seguenti: «presso le universita' separatamente per ciascuna delle quattordici aree disciplinari»;
2) le parole: «determinate dal senato accademico» sono soppresse;
b) al comma 2, le parole: «di cittadinanza italiana» sono soppresse;
c) al comma 3, le parole: «sono stabilite con decreto del rettore, previa deliberazione del senato accademico» sono sostituite dalle seguenti: «sono stabilite con apposito regolamento da ciascuna universita', nel rispetto del diritto dell'Unione europea e tenuto conto di quanto previsto dal comma 1, e sono emanate con apposito decreto del rettore»;
d) al comma 4:
1) al primo periodo, le parole: «professori straordinari, ordinari ed associati e presiedute da un professore ordinario» sono sostituite dalle seguenti: «professori e ricercatori di ruolo, dei quali almeno uno con qualifica di professore ordinario, che le presiede»;
2) il secondo periodo e' soppresso.
N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).

Note all'art. 1:
Il testo dell'articolo 5 della Legge 30 novembre 1989,
n. 398 (Norme in materia di borse di studio universitarie),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1989, n.
291, come modificato dalla presente legge cosi' recita:
"Art. 5. Borse di studio per il perfezionamento
all'estero.
1. Il concorso per l'attribuzione delle borse di studio
per la frequenza di corsi di perfezionamento all'estero si
svolge presso le universita' separatamente per ciascuna
delle quattordici aree disciplinari del Consiglio
universitario nazionale.
2. Al concorso, per titoli ed esami, sono ammessi i
laureati di eta' non superiore ai ventinove anni, che
documentino un impegno formale di attivita' di
perfezionamento presso istituzioni estere ed internazionali
di livello universitario, con la relativa indicazione dei
corsi e della durata.
3. Le modalita' per lo svolgimento del concorso, per
l'attribuzione e la conferma delle borse ed i criteri per
l'accertamento della qualificazione delle istituzioni di
cui al comma 2 sono stabilite con apposito regolamento da
ciascuna universita', nel rispetto del diritto dell'Unione
Europea e tenuto conto di quanto previsto del comma 1, e
sono emanate con apposito decreto del rettore.
4. Le commissioni giudicatrici devono essere composte
da professori e ricercatori di ruolo, dei quali almeno uno
con qualifica di professore ordinario, che la presiede.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Modifica al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, recante
attuazione della direttiva 98/5/CE, in materia di societa' tra
avvocati. Caso EU Pilot 1753/11/MARK.
1. All'articolo 18 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La ragione sociale della societa' tra avvocati deve contenere l'indicazione di societa' tra avvocati, in forma abbreviata "s.t.a."».
Note all'art. 2:
Il testo dell'articolo 18 del decreto legislativo 2
febbraio 2001, n. 96 (Attuazione della direttiva 98/5/CE
volta a facilitare l'esercizio permanente della professione
di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui e'
stata acquisita la qualifica professionale), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2001, n. 79, S.O., come
modificato dalla presente legge cosi' recita:
"Art. 18. Ragione sociale.
1. La ragione sociale della societa' tra avvocati deve
contenere l'indicazione di societa' tra avvocati, in forma
abbreviata "s.t.a."
2. Non e' consentita la indicazione del nome di un
socio avvocato dopo la cessazione della sua appartenenza
alla societa', salvo diverso accordo tra la societa' e il
socio cessato o i suoi eredi. In tal caso la utilizzazione
del nome e' consentita con la indicazione «ex socio» o
«socio fondatore» accanto al nominativo utilizzato, purche'
non sia mutata l'intera compagine dei soci professionisti
presenti al momento della cessazione della qualita' di
socio.".
 
Art. 3
Disposizioni in materia di immigrazione e rimpatri. Sentenza
pregiudiziale della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6
dicembre 2012 nella causa C-430/11. Caso EU Pilot 6534/14/HOME.
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare, rilasciati dall'autorita' di uno Stato membro dell'Unione europea e validi per il soggiorno in Italia, sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore entro il termine di cui al comma 2. Agli stessi e' rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103 a euro 309»;
b) all'articolo 5, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Allo straniero di cui al comma 7, che si e' trattenuto nel territorio nazionale oltre i tre mesi dall'ingresso, il questore intima di recarsi immediatamente, e comunque non oltre sette giorni dalla notifica dell'intimazione, nello Stato membro dell'Unione europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiornare, in corso di validita'.
7-ter. Nei confronti dello straniero che ha violato l'intimazione di cui al comma 7-bis e' adottato il provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 2. L'allontanamento e' eseguito verso lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione al soggiorno. Qualora sussistano i presupposti per l'adozione del provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, ovvero dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il provvedimento di espulsione e' adottato sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione e l'allontanamento e' eseguito con destinazione fuori del territorio dell'Unione europea.
7-quater. E' autorizzata la riammissione nel territorio nazionale dello straniero espulso da altro Stato membro dell'Unione europea, in possesso di un permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare rilasciati dall'Italia e in corso di validita', a condizione che non costituisca un pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato»;
c) all'articolo 13, prima del comma 4 e' inserito il seguente:
«3-septies. Nei confronti dello straniero sottoposto alle pene della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilita' per i reati di cui all'articolo 10-bis o all'articolo 14, commi 5-ter e 5-quater, l'espulsione prevista dal presente articolo e' eseguita in ogni caso e i giorni residui di permanenza domiciliare o di lavoro di pubblica utilita' non eseguiti si convertono nella corrispondente pena pecuniaria secondo i criteri di ragguaglio indicati nei commi 2 e 6 dell'articolo 55 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274»;
d) all'articolo 13, dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti:
«14-bis. Il divieto di cui al comma 13 e' registrato dall'autorita' di pubblica sicurezza e inserito nel sistema di informazione Schengen, di cui alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, resa esecutiva con legge 30 settembre 1993, n. 388;
14-ter. In presenza di accordi o intese bilaterali con altri Stati membri dell'Unione europea entrati in vigore in data anteriore al 13 gennaio 2009, lo straniero che si trova nelle condizioni di cui al comma 2 puo' essere rinviato verso tali Stati»;
e) all'articolo 14, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identita' e della nazionalita' ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficolta', il giudice, su richiesta del questore, puo' prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Trascorso tale termine, il questore puo' chiedere al giudice di pace una o piu' proroghe qualora siano emersi elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione ovvero sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio. In ogni caso il periodo massimo di trattenimento dello straniero all'interno del centro di identificazione e di espulsione non puo' essere superiore a novanta giorni. Lo straniero che sia gia' stato trattenuto presso le strutture carcerarie per un periodo pari a quello di novanta giorni indicato al periodo precedente, puo' essere trattenuto presso il centro per un periodo massimo di trenta giorni. Nei confronti dello straniero a qualsiasi titolo detenuto, la direzione della struttura penitenziaria richiede al questore del luogo le informazioni sull'identita' e sulla nazionalita' dello stesso. Nei medesimi casi il questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti autorita' diplomatiche. Ai soli fini dell'identificazione, l'autorita' giudiziaria, su richiesta del questore, dispone la traduzione del detenuto presso il piu' vicino posto di polizia per il tempo strettamente necessario al compimento di tali operazioni. A tal fine il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia adottano i necessari strumenti di coordinamento»;
f) all'articolo 14, comma 5-bis, primo periodo, dopo le parole: «l'allontanamento dal territorio nazionale» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero dalle circostanze concrete non emerga piu' alcuna prospettiva ragionevole che l'allontanamento possa essere eseguito e che lo straniero possa essere riaccolto dallo Stato di origine o di provenienza»;
g) all'articolo 16, comma 1, le parole: «per un periodo non inferiore a cinque anni» sono soppresse;
h) all'articolo 16, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. In caso di sentenza di condanna per i reati di cui all'articolo 10-bis o all'articolo 14, commi 5-ter e 5-quater, la misura dell'espulsione di cui al comma 1 puo' essere disposta per la durata stabilita dall'articolo 13, comma 14. Negli altri casi di cui al comma 1, la misura dell'espulsione puo' essere disposta per un periodo non inferiore a cinque anni».
Note all'art. 3:
Il testo dell'articolo 5 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191, S.O., come modificato
dalla presente legge cosi' recita:
"Art. 5. (Permesso di soggiorno)(Legge 6 marzo 1998, n.
40, art. 5)
1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli
stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4,
che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di
soggiorno rilasciati, e in corso di validita', a norma del
presente testo unico o che siano in possesso di permesso di
soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente
autorita' di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei
limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi.
2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto,
secondo le modalita' previste nel regolamento di
attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero
si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel
territorio dello Stato ed e' rilasciato per le attivita'
previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti.
Il regolamento di attuazione puo' prevedere speciali
modalita' di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per
motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione
in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro
di culto nonche' ai soggiorni in case di cura, ospedali,
istituti civili e religiosi e altre convivenze.
2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di
soggiorno e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.
2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del
permesso di soggiorno e' sottoposta al versamento di un
contributo, il cui importo e' fissato fra un minimo di 80 e
un massimo di 200 euro con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno, che stabilisce altresi' le modalita' del
versamento nonche' le modalita' di attuazione della
disposizione di cui all'articolo 14-bis, comma 2. Non e'
richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed
il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per
richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi
umanitari.
3. La durata del permesso di soggiorno non rilasciato
per motivi di lavoro e' quella prevista dal visto
d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o
in attuazione degli accordi e delle convenzioni
internazionali in vigore. La durata non puo' comunque
essere:
a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;
b);
c) inferiore al periodo di frequenza, anche
pluriennale, di un corso di studio di istituzioni
scolastiche, universitarie e dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica o per formazione
debitamente certificata, fatta salva la verifica annuale di
profitto secondo le previsioni del regolamento di
attuazione. Il permesso puo' essere prolungato per
ulteriori dodici mesi oltre il termine del percorso
formativo compiuto, secondo quanto disposto dall'articolo
22, comma 11-bis;
d);
e) superiore alle necessita' specificamente
documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo
unico o dal regolamento di attuazione.
3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro e'
rilasciato a seguito della stipula del contratto di
soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis. La durata
del relativo permesso di soggiorno per lavoro e' quella
prevista dal contratto di soggiorno e comunque non puo'
superare:
a) in relazione ad uno o piu' contratti di lavoro
stagionale, la durata complessiva di nove mesi;
b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato, la durata di un anno;
c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, la durata di due anni.
3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in
Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro
stagionale puo' essere rilasciato, qualora si tratti di
impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale
titolo, fino a tre annualita', per la durata temporale
annuale di cui ha usufruito nell'ultimo dei due anni
precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto di
ingresso e' rilasciato ogni anno. Il permesso e' revocato
immediatamente nel caso in cui lo straniero violi le
disposizioni del presente testo unico.
3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio
dello Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno
per lavoro autonomo rilasciato sulla base della
certificazione della competente rappresentanza diplomatica
o consolare italiana della sussistenza dei requisiti
previsti dall'articolo 26 del presente testo unico. Il
permesso di soggiorno non puo' avere validita' superiore ad
un periodo di due anni.
3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare
italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di
lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 4, ovvero il
visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5
dell'articolo 26, ne da' comunicazione anche in via
telematica al Ministero dell'interno e all'INPS nonche'
all'INAIL per l'inserimento nell'archivio previsto dal
comma 9 dell'articolo 22 entro trenta giorni dal
ricevimento della documentazione. Uguale comunicazione e'
data al Ministero dell'interno per i visti di ingresso per
ricongiungimento familiare di cui all'articolo 29 entro
trenta giorni dal ricevimento della documentazione.
3-sexies. Nei casi di ricongiungimento familiare, ai
sensi dell'articolo 29, la durata del permesso di soggiorno
non puo' essere superiore a due anni.
4. Il rinnovo del permesso di soggiorno e' richiesto
dallo straniero al questore della provincia in cui dimora,
almeno sessanta giorni prima della scadenza, ed e'
sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il
rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente
testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal
presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il
permesso di soggiorno e' rinnovato per una durata non
superiore a quella stabilita con rilascio iniziale.
4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del
permesso di soggiorno e' sottoposto a rilievi
fotodattiloscopici.
5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono
rifiutati e, se il permesso di soggiorno e' stato
rilasciato, esso e' revocato, quando mancano o vengono a
mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno
nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano
sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e
che non si tratti di irregolarita' amministrative sanabili.
Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di
revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno
dello straniero che ha esercitato il diritto al
ricongiungimento familiare ovvero del familiare
ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche
conto della natura e della effettivita' dei vincoli
familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami
familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonche',
per lo straniero gia' presente sul territorio nazionale,
anche della durata del suo soggiorno nel medesimo
territorio nazionale.
5-bis. Nel valutare la pericolosita' dello straniero
per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno
dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi
per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e
la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione
del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del
permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto
anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli
articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del
codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui
all'articolo 12, commi 1 e 3.
5-ter. Il permesso di soggiorno e' rifiutato o revocato
quando si accerti la violazione del divieto di cui all'
articolo 29, comma 1-ter.
6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno
possono essere altresi' adottati sulla base di convenzioni
o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando
lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno
applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che
ricorrano seri motivi, in particolare di carattere
umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o
internazionali dello Stato italiano. Il permesso di
soggiorno per motivi umanitari e' rilasciato dal questore
secondo le modalita' previste nel regolamento di
attuazione.
7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o di
altra autorizzazione che con- ferisce il diritto a
soggiornare, rilasciati dall'autorita' di uno Stato membro
dell'Unione europea e validi per il soggiorno in Italia,
sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore entro
il termine di cui al comma
2. Agli stessi e' rilasciata idonea ricevuta della
dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
103 a euro 309»;
7-bis. Allo straniero di cui al comma 7, che si e'
trattenuto nel territorio nazionale oltre i tre mesi
dall'ingresso, il questore intima di recarsi
immediatamente, e comunque non oltre sette giorni dalla
notifica dell'intimazione, nello Stato membro dell'Unione
europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra
autorizzazione che conferisce il diritto di soggiornare, in
corso di validita'.
7-ter. Nei confronti dello straniero che ha violato
l'intimazione di cui al comma 7-bis e' adottato il
provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13,
comma 2. L'allontanamento e' eseguito verso lo Stato membro
che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra
autorizzazione al soggiorno. Qualora sussistano i
presupposti per l'adozione del provvedimento di espulsione
ai sensi dell'articolo 13, comma 1, ovvero dell'articolo 3,
comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005,
n. 155, il provvedimento di espulsione e' adottato sentito
lo Stato membro che ha rilasciato il per- messo di
soggiorno o altra autorizzazione e l'allontanamento e'
eseguito con destinazione fuori del territorio dell'Unione
europea.
7-quater E' autorizzata la riammissione nel territorio
nazionale dello straniero espulso da altro Stato membro
dell'Unione europea, in possesso di un permesso di
soggiorno o di altra autorizzazione che conferisca il
diritto di soggiornare rilasciati dall'Italia e in corso di
validita', a condizione che non costituisca un pericolo per
l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato»;
8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di
cui all'articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di
mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche
anticontraffazione conformi ai modelli da approvare con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro per l'innovazione e le tecnologie, in attuazione
del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13
giugno 2002, riguardante l'adozione di un modello uniforme
per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi
terzi. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno
rilasciati in conformita' ai predetti modelli recano
inoltre i dati personali previsti, per la carta di
identita' e gli altri documenti elettronici, dall'articolo
36 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
8.1. Nel permesso di soggiorno che autorizza
l'esercizio di attivita' lavorativa secondo le norme del
presente testo unico e del regolamento di attuazione e'
inserita la dicitura: «perm. unico lavoro».
8.2. La disposizione di cui al comma 8.1 non si
applica:
a) agli stranieri di cui agli articoli 9 e 9-ter;
b) agli stranieri di cui all'articolo 24;
c) agli stranieri di cui all'articolo 26;
d) agli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1,
lettere a), g), h), i) e r);
e) agli stranieri che soggiornano a titolo di
protezione temporanea o per motivi umanitari, ovvero hanno
richiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in
attesa di una decisione su tale richiesta;
f) agli stranieri che soggiornano a titolo di
protezione internazionale come definita dall'articolo 2,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 251, ovvero hanno chiesto il riconoscimento della
protezione e sono in attesa di una decisione su tale
richiesta;
g) agli stranieri che soggiornano per motivi di studio
o formazione.
8-bis. Chiunque contraffa' o altera un visto di
ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un
contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero
contraffa' o altera documenti al fine di determinare il
rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un
permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di
una carta di soggiorno oppure utilizza uno di tali
documenti contraffatti o alterati, e' punito con la
reclusione da uno a sei anni. Se la falsita' concerne un
atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di
falso la reclusione e' da tre a dieci anni. La pena e'
aumentata se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale.
9. Il permesso di soggiorno e' rilasciato, rinnovato o
convertito entro sessanta giorni dalla data in cui e' stata
presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le
condizioni previsti dal presente testo unico e dal
regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno
richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di
permesso da rilasciare in applicazione del presente testo
unico.
9-bis. In attesa del rilascio o del rinnovo del
permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il
termine di sessanta giorni di cui al precedente comma, il
lavoratore straniero puo' legittimamente soggiornare nel
territorio dello Stato e svolgere temporaneamente
l'attivita' lavorativa fino ad eventuale comunicazione
dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche
al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei
motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di
soggiorno. L'attivita' di lavoro di cui sopra puo'
svolgersi alle seguenti condizioni:
a) che la richiesta del rilascio del permesso di
soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal
lavoratore straniero all'atto della stipula del contratto
di soggiorno, secondo le modalita' previste nel regolamento
d'attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia
stata presentata prima della scadenza del permesso, ai
sensi del precedente comma 4, e dell'articolo 13 del
decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999,
n. 394, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello
stesso;
b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la
ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della
richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.
Il testo dell'articolo 13 del citato decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla
presente legge cosi' recita:
"Ar. 13. (Espulsione amministrativa)(Legge 6 marzo
1998, n. 40, art. 11)
1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello
Stato, il Ministro dell'interno puo' disporre l'espulsione
dello straniero anche non residente nel territorio dello
Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del
Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.
2. L'espulsione e' disposta dal prefetto, caso per
caso, quando lo straniero:
a) e' entrato nel territorio dello Stato sottraendosi
ai controlli di frontiera e non e' stato respinto ai sensi
dell'articolo 10;
b) si e' trattenuto nel territorio dello Stato in
assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma
1-bis, o senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel
termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da
forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno e'
stato revocato o annullato o rifiutato ovvero e' scaduto da
piu' di sessanta giorni e non ne e' stato chiesto il
rinnovo ovvero se lo straniero si e' trattenuto sul
territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma
3, della legge 28 maggio 2007, n. 68;
c) appartiene a taluna delle categorie indicate
nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come
sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n.
327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575,
come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre
1982, n. 646.
2-bis. Nell'adottare il provvedimento di espulsione ai
sensi del comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello
straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento
familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi
dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della
effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, della
durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche'
dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con
il suo Paese d'origine.
2-ter. L'espulsione non e' disposta, ne' eseguita
coattivamente qualora il provvedimento sia stato gia'
adottato, nei confronti dello straniero identificato in
uscita dal territorio nazionale durante i controlli di
polizia alle frontiere esterne.
3. L'espulsione e' disposta in ogni caso con decreto
motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a
gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo
straniero e' sottoposto a procedimento penale e non si
trova in stato di custodia cautelare in carcere, il
questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla
osta all'autorita' giudiziaria, che puo' negarlo solo in
presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in
relazione all'accertamento della responsabilita' di
eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti
per reati connessi, e all'interesse della persona offesa.
In tal caso l'esecuzione del provvedimento e' sospesa fino
a quando l'autorita' giudiziaria comunica la cessazione
delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla
osta, provvede all'espulsione con le modalita' di cui al
comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora
l'autorita' giudiziaria non provveda entro sette giorni
dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della
decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore puo'
adottare la misura del trattenimento presso un centro di
identificazione ed espulsione, ai sensi dell'articolo 14.
3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il
giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida,
salvo che applichi la misura della custodia cautelare in
carcere ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di
procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le
quali il nulla osta puo' essere negato ai sensi del comma
3.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano
anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo
che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi
ragione la misura della custodia cautelare in carcere
applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso
provvedimento con il quale revoca o dichiara l'estinzione
della misura, decide sul rilascio del nulla osta
all'esecuzione dell'espulsione. Il provvedimento e'
immediatamente comunicato al questore.
3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter,
il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se
non e' ancora stato emesso il provvedimento che dispone il
giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. E'
sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo
comma dell'articolo 240 del codice penale. Si applicano le
disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14.
3-quinquies. Se lo straniero espulso rientra
illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine
previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima
del termine di prescrizione del reato piu' grave per il
quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica
l'articolo 345 del codice di procedura penale. Se lo
straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini
di durata massima della custodia cautelare, quest'ultima e'
ripristinata a norma dell'articolo 307 del codice di
procedura penale.
3-sexies. Il nulla osta all'espulsione non puo' essere
concesso qualora si proceda per uno o piu' delitti previsti
dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di
procedura penale, nonche' dall'articolo 12 del presente
testo unico.
3-septies. Nei confronti dello straniero sottoposto
alle pene della permanenza domiciliare o del lavoro di
pubblica utilita' per i reati di cui all'articolo 10-bis o
all'articolo 14, commi 5-ter e 5-quater, l'espulsione
prevista dal presente articolo e' eseguita in ogni caso e i
giorni residui di permanenza domiciliare o di lavoro di
pubblica utilita' non eseguiti si convertono nella
corrispondente pena pecuniaria secondo i criteri di
ragguaglio indicati nei commi 2 e 6 dell'articolo 55 del
decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
4. L'espulsione e' eseguita dal questore con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica:
a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera c), del
presente articolo ovvero all'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
b) quando sussiste il rischio di fuga, di cui al comma
4-bis;
c) quando la domanda di permesso di soggiorno e' stata
respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta;
d) qualora, senza un giustificato motivo, lo straniero
non abbia osservato il termine concesso per la partenza
volontaria, di cui al comma 5;
e) quando lo straniero abbia violato anche una delle
misure di cui al comma 5.2 e di cui all'articolo 14, comma
1-bis;
f) nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 e nelle
altre ipotesi in cui sia stata disposta l'espulsione dello
straniero come sanzione penale o come conseguenza di una
sanzione penale;
g) nell'ipotesi di cui al comma 5.1.
4-bis. Si configura il rischio di fuga di cui al comma
4, lettera b), qualora ricorra almeno una delle seguenti
circostanze da cui il prefetto accerti, caso per caso, il
pericolo che lo straniero possa sottrarsi alla volontaria
esecuzione del provvedimento di espulsione:
a) mancato possesso del passaporto o di altro documento
equipollente, in corso di validita';
b) mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare
la disponibilita' di un alloggio ove possa essere
agevolmente rintracciato;
c) avere in precedenza dichiarato o attestato
falsamente le proprie generalita';
d) non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti
emessi dalla competente autorita', in applicazione dei
commi 5 e 13, nonche' dell'articolo 14;
e) avere violato anche una delle misure di cui al comma
5.2.
5. Lo straniero, destinatario di un provvedimento
d'espulsione, qualora non ricorrano le condizioni per
l'accompagnamento immediato alla frontiera di cui al comma
4, puo' chiedere al prefetto, ai fini dell'esecuzione
dell'espulsione, la concessione di un periodo per la
partenza volontaria, anche attraverso programmi di
rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo
14-ter. Il prefetto, valutato il singolo caso, con lo
stesso provvedimento di espulsione, intima lo straniero a
lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro un
termine compreso tra 7 e 30 giorni. Tale termine puo'
essere prorogato, ove necessario, per un periodo congruo,
commisurato alle circostanze specifiche del caso
individuale, quali la durata del soggiorno nel territorio
nazionale, l'esistenza di minori che frequentano la scuola
ovvero di altri legami familiari e sociali, nonche'
l'ammissione a programmi di rimpatrio volontario ed
assistito, di cui all'articolo 14-ter. La questura,
acquisita la prova dell'avvenuto rimpatrio dello straniero,
avvisa l'autorita' giudiziaria competente per
l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis, ai
fini di cui al comma 5 del medesimo articolo. Le
disposizioni del presente comma non si applicano, comunque,
allo straniero destinatario di un provvedimento di
respingimento, di cui all'articolo 10.
5.1. Ai fini dell'applicazione del comma 5, la questura
provvede a dare adeguata informazione allo straniero della
facolta' di richiedere un termine per la partenza
volontaria, mediante schede informative plurilingue. In
caso di mancata richiesta del termine, l'espulsione e'
eseguita ai sensi del comma 4.
5.2. Laddove sia concesso un termine per la partenza
volontaria, il questore chiede allo straniero di dimostrare
la disponibilita' di risorse economiche sufficienti
derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato al
termine concesso, compreso tra una e tre mensilita'
dell'assegno sociale annuo. Il questore dispone, altresi',
una o piu' delle seguenti misure:
a) consegna del passaporto o altro documento
equipollente in corso di validita', da restituire al
momento della partenza;
b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente
individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;
c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari
stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica
territorialmente competente. Le misure di cui al secondo
periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha
effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi
dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante
l'avviso che lo stesso ha facolta' di presentare
personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al
giudice della convalida. Il provvedimento e' comunicato
entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente
per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti,
dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore.
Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il
questore, possono essere modificate o revocate dal giudice
di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette
misure e' punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In
tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero, non
e' richiesto il rilascio del nulla osta di cui al comma 3
da parte dell'autorita' giudiziaria competente
all'accertamento del reato. Il questore esegue
l'espulsione, disposta ai sensi del comma 4, anche mediante
le modalita' previste all'articolo 14.
5-bis. Nei casi previsti al comma 4 il questore
comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore
dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente
competente il provvedimento con il quale e' disposto
l'accompagnamento alla frontiera. L'esecuzione del
provvedimento del questore di allontanamento dal territorio
nazionale e' sospesa fino alla decisione sulla convalida.
L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio
con la partecipazione necessaria di un difensore
tempestivamente avvertito. L'interessato e' anch'esso
tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il
giudice tiene l'udienza. Lo straniero e' ammesso
all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia
munito di procura speciale. Lo straniero e' altresi'
ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e,
qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un
difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti
iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete.
L'autorita' che ha adottato il provvedimento puo' stare in
giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari
appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida,
con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive,
verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei
requisiti previsti dal presente articolo e sentito
l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del
procedimento di convalida, lo straniero espulso e'
trattenuto in uno dei centri di identificazione ed
espulsione, di cui all'articolo 14, salvo che il
procedimento possa essere definito nel luogo in cui e'
stato adottato il provvedimento di allontanamento anche
prima del trasferimento in uno dei centri disponibili.
Quando la convalida e' concessa, il provvedimento di
accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la
convalida non e' concessa ovvero non e' osservato il
termine per la decisione, il provvedimento del questore
perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida e'
proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non
sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio
nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale il
giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre dal
momento della comunicazione del provvedimento alla
cancelleria.
5-ter. Al fine di assicurare la tempestivita' del
procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi
4 e 5, ed all'articolo 14, comma 1, le questure forniscono
al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili,
il supporto occorrente e la disponibilita' di un locale
idoneo.
6.
7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui
al comma 1 dell'articolo 14, nonche' ogni altro atto
concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono
comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle
modalita' di impugnazione e ad una traduzione in una lingua
da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua
francese, inglese o spagnola.
8. Avverso il decreto di espulsione puo' essere
presentato ricorso all'autorita' giudiziaria ordinaria. Le
controversie di cui al presente comma sono disciplinate
dall'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011,
n. 150.
9.
10.
11. Contro il decreto ministeriale di cui al comma 1 la
tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo.
12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, lo
straniero espulso e' rinviato allo Stato di appartenenza,
ovvero, quando cio' non sia possibile, allo Stato di
provenienza.
13. Lo straniero destinatario di un provvedimento di
espulsione non puo' rientrare nel territorio dello Stato
senza una speciale autorizzazione del Ministro
dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero e'
punito con la reclusione da uno a quattro anni ed e'
nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla
frontiera. La disposizione di cui al primo periodo del
presente comma non si applica nei confronti dello straniero
gia' espulso ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a)
e b), per il quale e' stato autorizzato il
ricongiungimento, ai sensi dell'articolo 29.
13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il
trasgressore del divieto di reingresso e' punito con la
reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che, gia'
denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso,
abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica
la pena della reclusione da uno a cinque anni.
13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis e'
obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori
dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo.
14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo
non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la
cui durata e' determinata tenendo conto di tutte le
circostanze pertinenti il singolo caso. Nei casi di
espulsione disposta ai sensi dei commi 1 e 2, lettera c),
del presente articolo ovvero ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005,
n. 155, puo' essere previsto un termine superiore a cinque
anni, la cui durata e' determinata tenendo conto di tutte
le circostanze pertinenti il singolo caso. Per i
provvedimenti di espulsione di cui al comma 5, il divieto
previsto al comma 13 decorre dalla scadenza del termine
assegnato e puo' essere revocato, su istanza
dell'interessato, a condizione che fornisca la prova di
avere lasciato il territorio nazionale entro il termine di
cui al comma 5.
14-bis. Il divieto di cui al comma 13 e' registrato
dall'autorita' di pubblica sicurezza e inserito nel sistema
di informazione Schengen, di cui alla Convenzione di
applicazione dell'Accordo di Schengen, resa esecutiva con
legge 30 settembre 1993, n. 388.
14-ter. In presenza di accordi o intese bilaterali con
altri Stati membri dell'Unione europea entrati in vigore in
data anteriore al 13 gennaio 2009, lo straniero che si
trova nelle condizioni di cui al comma 2 puo' es- sere
rinviato verso tali Stati. 15. Le disposizioni di cui al
comma 5 non si applicano allo straniero che dimostri sulla
base di elementi obiettivi di essere giunto nel territorio
dello Stato prima della data di entrata in vigore della
legge 6 marzo 1998, n. 40. In tal caso, il questore puo'
adottare la misura di cui all'articolo 14, comma 1.
16. L'onere derivante dal comma 10 del presente
articolo e' valutato in euro 2.065.827,59 (lire 4 miliardi)
per l'anno 1997 e in euro 4.131.655,19 (lire 8 miliardi)
annui a decorrere dall'anno 1998.".
Il testo dell'articolo 14 del citato decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla
presente legge cosi' recita:
"Art. 14. (Esecuzione dell'espulsione)(Legge 6 marzo
1998, n. 40, art. 12)
1. Quando non e' possibile eseguire con immediatezza
l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il
respingimento, a causa di situazioni transitorie che
ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione
dell'allontanamento, il questore dispone che lo straniero
sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso
il centro di identificazione ed espulsione piu' vicino, tra
quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Tra le situazioni che legittimano il
trattenimento rientrano, oltre a quelle indicate
all'articolo 13, comma 4-bis, anche quelle riconducibili
alla necessita' di prestare soccorso allo straniero o di
effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua
identita' o nazionalita' ovvero di acquisire i documenti
per il viaggio o la disponibilita' di un mezzo di trasporto
idoneo.
1-bis. Nei casi in cui lo straniero e' in possesso di
passaporto o altro documento equipollente in corso di
validita' e l'espulsione non e' stata disposta ai sensi
dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del presente
testo unico o ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il
questore, in luogo del trattenimento di cui al comma 1,
puo' disporre una o piu' delle seguenti misure:
a) consegna del passaporto o altro documento
equipollente in corso di validita', da restituire al
momento della partenza;
b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente
individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;
c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari
stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica
territorialmente competente.
Le misure di cui al primo periodo sono adottate con
provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica
all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3
e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha
facolta' di presentare personalmente o a mezzo di difensore
memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il
provvedimento e' comunicato entro 48 ore dalla notifica al
giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se
ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la
convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza
dell'interessato, sentito il questore, possono essere
modificate o revocate dal giudice di pace. Il
contravventore anche solo ad una delle predette misure e'
punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale
ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero non e'
richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo
13, comma 3, da parte dell'autorita' giudiziaria competente
all'accertamento del reato. Qualora non sia possibile
l'accompagnamento immediato alla frontiera, con le
modalita' di cui all'articolo 13, comma 3, il questore
provvede ai sensi dei commi 1 o 5-bis del presente
articolo.
2. Lo straniero e' trattenuto nel centro con modalita'
tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno
rispetto della sua dignita'. Oltre a quanto previsto
dall'articolo 2, comma 6, e' assicurata in ogni caso la
liberta' di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.
3. Il questore del luogo in cui si trova il centro
trasmette copia degli atti al pretore, senza ritardo e
comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del
provvedimento.
4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di
consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore
tempestivamente avvertito. L'interessato e' anch'esso
tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il
giudice tiene l'udienza. Lo straniero e' ammesso
all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia
munito di procura speciale. Lo straniero e' altresi'
ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e,
qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un
difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti
iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete.
L'autorita' che ha adottato il provvedimento puo' stare in
giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari
appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida,
con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive,
verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei
requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente
articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro
di identificazione e di espulsione di cui al comma 1, e
sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa
di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine
per la decisione. La convalida puo' essere disposta anche
in occasione della convalida del decreto di accompagnamento
alla frontiera, nonche' in sede di esame del ricorso
avverso il provvedimento di espulsione.
5. La convalida comporta la permanenza nel centro per
un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora
l'accertamento dell'identita' e della nazionalita' ovvero
l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi
difficolta', il giudice, su richiesta del questore, puo'
prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche
prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il
re- spingimento, dandone comunicazione senza ritardo al
giudice. Trascorso tale termine, il questore puo' chiedere
al giudice di pace una o piu' proroghe qualora siano emersi
elementi concreti che consentano di ritenere probabile
l'identificazione ovvero sia necessario al fine di
organizzare le operazioni di rimpatrio. In ogni caso il
periodo massimo di trattenimento dello straniero
all'interno del centro di identificazione e di espulsione
non puo' essere superiore a novanta giorni. Lo straniero
che sia gia' stato trattenuto presso le strutture
carcerarie per un periodo pari a quello di novanta giorni
indicato al periodo precedente, puo' essere trattenuto
presso il centro per un periodo massimo di trenta giorni.
Nei confronti dello straniero a qualsiasi titolo detenuto,
la direzione della struttura penitenziaria richiede al
questore del luogo le informazioni sull'identita' e sulla
nazionalita' dello stesso. Nei medesimi casi il questore
avvia la procedura di identificazione interessando le
competenti autorita' diplomatiche. Ai soli fini
dell'identifica- zione, l'autorita' giudiziaria, su
richiesta del questore, dispone la traduzione del detenuto
presso il piu' vicino posto di polizia per il tempo
strettamente necessario al compimento di tali operazioni. A
tal fine il Ministro dell'interno e il Ministro della
giustizia adottano i necessari strumenti di coordinamento.
5-bis. Allo scopo di porre fine al soggiorno illegale
dello straniero e di adottare le misure necessarie per
eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di
respingimento, il questore ordina allo straniero di
lasciare il territorio dello Stato entro il termine di
sette giorni, qualora non sia stato possibile trattenerlo
in un Centro di identificazione ed espulsione, ovvero la
permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito
l'allontanamento dal territorio nazionale, ovvero dalle
circostanze concrete non emerga piu' alcuna prospettiva
ragionevole che l'allontanamento possa essere eseguito e
che lo straniero possa essere riaccolto dallo Stato di
origine o di provenienza. L'ordine e' dato con
provvedimento scritto, recante l'indicazione, in caso di
violazione, delle conseguenze sanzionatorie. L'ordine del
questore puo' essere accompagnato dalla consegna
all'interessato, anche su sua richiesta, della
documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della
rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche
se onoraria, nonche' per rientrare nello Stato di
appartenenza ovvero, quando cio' non sia possibile, nello
Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio.
5-ter. La violazione dell'ordine di cui al comma 5-bis
e' punita, salvo che sussista il giustificato motivo, con
la multa da 10.000 a 20.000 euro, in caso di respingimento
o espulsione disposta ai sensi dell'articolo 13, comma 4, o
se lo straniero, ammesso ai programmi di rimpatrio
volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter, vi si
sia sottratto. Si applica la multa da 6.000 a 15.000 euro
se l'espulsione e' stata disposta in base all'articolo 13,
comma 5. Valutato il singolo caso e tenuto conto
dell'articolo 13, commi 4 e 5, salvo che lo straniero si
trovi in stato di detenzione in carcere, si procede
all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione per
violazione all'ordine di allontanamento adottato dal
questore ai sensi del comma 5-bis del presente articolo.
Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento
alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai
commi 1 e 5-bis del presente articolo, nonche',
ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo 13,
comma 3.
5-quater. La violazione dell'ordine disposto ai sensi
del comma 5-ter, terzo periodo, e' punita, salvo
giustificato motivo, con la multa da 15.000 a 30.000 euro.
Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma
5-ter, quarto periodo.
5-quater.1. Nella valutazione della condotta tenuta
dallo straniero destinatario dell'ordine del questore, di
cui ai commi 5-ter e 5-quater, il giudice accerta anche
l'eventuale consegna all'interessato della documentazione
di cui al comma 5-bis, la cooperazione resa dallo stesso ai
fini dell'esecuzione del provvedimento di allontanamento,
in particolare attraverso l'esibizione d'idonea
documentazione.
5-quinquies. Al procedimento penale per i reati di cui
agli articoli 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni
di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis, del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
5-sexies. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello
straniero denunciato ai sensi dei commi 5-ter e 5-quater,
non e' richiesto il rilascio del nulla osta di cui
all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorita'
giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato.
Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione
all'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del
reato.
5-septies. Il giudice, acquisita la notizia
dell'esecuzione dell'espulsione, pronuncia sentenza di non
luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel
territorio dello Stato prima del termine previsto
dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del
codice di procedura penale.
6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al
comma 5 e' proponibile ricorso per cassazione. Il relativo
ricorso non sospende l'esecuzione della misura.
7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica,
adotta efficaci misure di vigilanza affinche' lo straniero
non si allontani indebitamente dal centro e provvede, nel
caso la misura sia violata, a ripristinare il trattenimento
mediante l'adozione di un nuovo provvedimento di
trattenimento. Il periodo di trattenimento disposto dal
nuovo provvedimento e' computato nel termine massimo per il
trattenimento indicato dal comma 5.
8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla
frontiera, possono essere stipulate convenzioni con
soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi
anche internazionali che svolgono attivita' di assistenza
per stranieri.
9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di
attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il
Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per
l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo,
anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello
Stato, con gli enti locali, con i proprietari o
concessionari di aree, strutture e altre installazioni,
nonche' per la fornitura di beni e servizi. Eventuali
deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e
di contabilita' sono adottate di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese
occorrenti per gli interventi di competenza di altri
Ministri.
Il testo dell'articolo 16 del citato decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla
presente legge cosi' recita:
"Art. 16. (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva
o alternativa alla detenzione)(Legge 6 marzo 1998, n. 40,
art. 14)
1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per
un reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale
nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle
situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, quando
ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il
limite di due anni e non ricorrono le condizioni per
ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi
dell'articolo 163 del codice penale ovvero nel pronunciare
sentenza di condanna per il reato di cui all' articolo
10-bis, qualora non ricorrano le cause ostative indicate
nell'articolo 14, comma 1, del presente testo unico, che
impediscono l'esecuzione immediata dell'espulsione con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica, puo' sostituire la medesima pena con la misura
dell'espulsione. Le disposizioni di cui al presente comma
si applicano, in caso di sentenza di condanna, ai reati di
cui all'articolo 14, commi 5-ter e 5-quater.
1-bis. In caso di sentenza di condanna per i reati di
cui all'articolo 10-bis o all'articolo 14, commi 5-ter e
5-quater, la misura dell'espulsione di cui al comma 1 puo'
essere disposta per la durata stabilita dall'arti- colo 13,
comma 14. Negli altri casi di cui al comma 1, la misura
dell'espulsione puo' essere disposta per un periodo non
inferiore a cinque anni.
2. L'espulsione di cui al comma 1 e' eseguita dal
questore anche se la sentenza non e' irrevocabile, secondo
le modalita' di cui all'articolo 13, comma 4.
3. L'espulsione di cui al comma 1 non puo' essere
disposta nei casi in cui la condanna riguardi uno o piu'
delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a),
del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti
dal presente testo unico, puniti con pena edittale
superiore nel massimo a due anni.
4. Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra
illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine
previsto dall'articolo 13, comma 14, la sanzione
sostitutiva e' revocata dal giudice competente.
5. Nei confronti dello straniero, identificato,
detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate
nell'articolo 13, comma 2, che deve scontare una pena
detentiva, anche residua, non superiore a due anni, e'
disposta l'espulsione. Essa non puo' essere disposta nei
casi di condanna per i delitti previsti dall'articolo 12,
commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del presente testo unico, ovvero
per uno o piu' delitti previsti dall'articolo 407, comma 2,
lettera a) del codice di procedura penale, fatta eccezione
per quelli consumati o tentati di cui agli articoli 628,
terzo comma e 629, secondo comma, del codice penale. In
caso di concorso di reati o di unificazione di pene
concorrenti, l'espulsione e' disposta anche quando sia
stata espiata la parte di pena relativa alla condanna per
reati che non la consentono.
5-bis. Nei casi di cui al comma 5, all'atto
dell'ingresso in carcere di un cittadino straniero, la
direzione dell'istituto penitenziario richiede al questore
del luogo le informazioni sulla identita' e nazionalita'
dello stesso. Nei medesimi casi, il questore avvia la
procedura di identificazione interessando le competenti
autorita' diplomatiche e procede all'eventuale espulsione
dei cittadini stranieri identificati. A tal fine, il
Ministro della giustizia ed il Ministro dell'interno
adottano i necessari strumenti di coordinamento.
5-ter. Le informazioni sulla identita' e nazionalita'
del detenuto straniero sono inserite nella cartella
personale dello stesso prevista dall'articolo 26 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n.
230.
6. Salvo che il questore comunichi che non e' stato
possibile procedere all'identificazione dello straniero, la
direzione dell'istituto penitenziario trasmette gli atti
utili per l'adozione del provvedimento di espulsione al
magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo
di detenzione del condannato. Il magistrato decide con
decreto motivato, senza formalita'. Il decreto e'
comunicato al pubblico ministero, allo straniero e al suo
difensore, i quali, entro il termine di dieci giorni,
possono proporre opposizione dinanzi al tribunale di
sorveglianza. Se lo straniero non e' assistito da un
difensore di fiducia, il magistrato provvede alla nomina di
un difensore d'ufficio. Il tribunale decide nel termine di
20 giorni.
7. L'esecuzione del decreto di espulsione di cui al
comma 6 e' sospesa fino alla decorrenza dei termini di
impugnazione o della decisione del tribunale di
sorveglianza e, comunque, lo stato di detenzione permane
fino a quando non siano stati acquisiti i necessari
documenti di viaggio. L'espulsione e' eseguita dal questore
competente per il luogo di detenzione dello straniero con
la modalita' dell'accompagnamento alla frontiera a mezzo
della forza pubblica.
8. La pena e' estinta alla scadenza del termine di
dieci anni dall'esecuzione dell'espulsione di cui al comma
5, sempre che lo straniero non sia rientrato
illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale caso,
lo stato di detenzione e' ripristinato e riprende
l'esecuzione della pena.
9. L'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o
alternativa alla detenzione non si applica ai casi di cui
all'articolo 19.".
 
Art. 4
Disposizioni in materia di commercializzazione in Italia di camini o
condotti in plastica. Procedura di infrazione n. 2008/4541.
1. Al numero 2.7 della parte II dell'allegato IX alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «su cui sia stata apposta la marcatura: "CE".» sono sostituite dalle seguenti: «idonei all'uso in conformita' ai seguenti requisiti:»;
b) al secondo periodo, le parole: «In particolare, tali camini devono:» sono soppresse;
c) al secondo periodo, primo trattino, le parole: «essere realizzati con materiali incombustibili» sono sostituite dalle seguenti: «essere realizzati con materiali aventi caratteristiche di incombustibilita', in conformita' alle disposizioni nazionali di recepimento del sistema di classificazione europea di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione».
Note all'art. 4:
Il testo della parte II al numero 2.7 dell'allegato IX
alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
157(Norme in materia ambientale), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96, come
modificato dalla presente legge cosi' recita:
"2.7. Gli impianti installati o che hanno subito una
modifica relativa ai camini successivamente all'entrata in
vigore della parte quinta del presente decreto devono
essere dotati di camini realizzati con prodotti idonei
all'uso in conformita' ai seguenti requisiti:
- essere realizzati con materiali aventi
caratteristiche di incombustibilita' in conformita' alle
disposizioni nazionali di recepimento del sistema di
classificazione europea di reazione al fuoco dei prodotti
da costruzione;
- avere andamento verticale e il piu' breve e diretto
possibile tra l'apparecchio e la quota di sbocco;
- essere privi di qualsiasi strozzatura in tutta la
loro lunghezza;
- avere pareti interne lisce per tutta la lunghezza;
- garantire che siano evitati fenomeni di condensa con
esclusione degli impianti termici alimentati da apparecchi
a condensazione conformi ai requisiti previsti dalla
direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992,
relativa ai requisiti di rendimento, nonche' da generatori
d'aria calda a condensazione a scambio diretto e caldaie
affini come definite dalla norma UNI 11071;
- essere adeguatamente distanziati, mediante
intercapedine d'aria o isolanti idonei, da materiali
combustibili o facilmente infiammabili;
- avere angoli arrotondati con raggio non minore di 20
mm, se di sezione quadrata o rettangolare;
- avere un'altezza correlata alla sezione utile secondo
gli appropriati metodi di calcolo riportati dalla normativa
tecnica vigente (norme UNI e norme CEN). Resta salvo quanto
stabilito ai punti 2.9 e 2.10.".
 
Art. 5
Disposizioni in materia di servizi investigativi privati
in Italia. Caso EU Pilot 3690/12/MARK

1. All'articolo 134-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «Le imprese di vigilanza privata» sono inserite le seguenti: «o di investigazione privata»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Ai fini dello svolgimento dei servizi transfrontalieri e di quelli temporanei di investigazione privata e di informazioni commerciali, le imprese stabilite in un altro Stato membro dell'Unione europea notificano al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza le attivita' che intendono svolgere nel territorio nazionale, specificando le autorizzazioni possedute, la tipologia dei servizi, l'ambito territoriale nel quale i servizi dovranno essere svolti e la durata degli stessi. I relativi servizi hanno inizio decorsi dieci giorni dalla notifica, salvo il caso che entro detto termine intervenga divieto del Ministero dell'interno, motivato per ragioni di ordine pubblico o di pubblica sicurezza».
Note all'art. 5:
Il testo dell'articolo 134 bis del regio decreto 18
giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146, come modificato dalla
presente legge cosi' recita:
"Art. 134-bis. Disciplina delle attivita' autorizzate
in altro Stato dell'Unione europea
Le imprese di vigilanza privata o di investigazione
privata stabilite in un altro Stato membro dell'Unione
europea possono stabilirsi nel territorio della Repubblica
italiana in presenza dei requisiti, dei presupposti e delle
altre condizioni richiesti dalla legge e dal regolamento
per l'esecuzione del presente testo unico, tenuto conto
degli adempimenti, degli obblighi e degli oneri gia'
assolti nello Stato di stabilimento, attestati
dall'autorita' del medesimo Stato o, in mancanza,
verificati dal prefetto.
I servizi transfrontalieri e quelli temporanei di
vigilanza e custodia da parte di imprese stabilite in un
altro Stato membro dell'Unione europea sono svolti alle
condizioni e con le modalita' indicate nel regolamento per
l'esecuzione del presente testo unico.
2-bis. Ai fini dello svolgimento dei servizi
transfrontalieri e di quelli temporanei di investigazione
privata e di informazioni commerciali, le imprese stabilite
in un altro Stato membro dell'Unione europea notificano al
Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica
sicurezza le attivita' che intendono svolgere nel
territorio nazionale, specificando le autorizzazioni
possedute, la tipologia dei servizi, l'ambito territoriale
nel quale i servizi dovranno essere svolti e la durata
degli stessi. I relativi servizi hanno inizio decorsi dieci
giorni dalla notifica, salvo il caso che entro detto
termine intervenga divieto del Ministero dell'interno,
motivato per ragioni di ordine pubblico o di pubblica
sicurezza.
Il Ministro dell'interno e' autorizzato a
sottoscrivere, in materia di vigilanza privata, accordi di
collaborazione con le competenti autorita' degli Stati
membri dell'Unione europea, per il reciproco riconoscimento
dei requisiti, dei presupposti e delle condizioni necessari
per lo svolgimento dell'attivita', nonche' dei
provvedimenti amministrativi previsti dai rispettivi
ordinamenti.".
 
Art. 6
Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante
attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel
mercato interno.
1. Al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 30, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di assicurare il rispetto del divieto di discriminazioni di cui all'articolo 29, il Centro europeo dei consumatori per l'Italia riceve le segnalazioni dei consumatori, delle micro-imprese di cui all'articolo 18, comma 1, lettera d-bis), del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e delle associazioni dei consumatori; fornisce loro assistenza anche per facilitarne la comunicazione con il prestatore del servizio; ove appropriato, d'ufficio o su segnalazione, contatta il prestatore del servizio al fine di ottenere il rispetto delle normative europee e nazionali relative al predetto divieto di discriminazioni, avvalendosi anche della rete dei centri europei dei consumatori (ECC-NET). Ove tali iniziative non consentano di ottenere il rispetto del divieto, il Centro europeo dei consumatori per l'Italia invia un documentato rapporto all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, che puo' intervenire applicando i poteri di cui all'articolo 27 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, e successive modificazioni. Con proprio regolamento, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato disciplina la procedura istruttoria, in modo da garantire il contraddittorio e l'accesso agli atti. Con il medesimo regolamento l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato disciplina i propri rapporti con il Centro europeo dei consumatori per l'Italia»;
b) all'articolo 36, comma 2, dopo le parole: «di cui agli articoli 37, 38, 39 e 40» sono inserite le seguenti: «, le procedure di notifica di cui all'articolo 13».
Note all'art. 6:
Il testo dell'articolo 30 del decreto legislativo 26
marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE
relativa ai servizi nel mercato interno), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2010, n. 94, S.O., come
modificato dalla presente legge cosi' recita:
"Art. 30. Assistenza ai destinatari
1. Il Ministero dello sviluppo economico provvede
affinche' siano fornite le seguenti informazioni ai
destinatari di attivita' di servizi che ne facciano
richiesta:
a) informazioni generali sui requisiti applicati negli
altri Stati membri in materia di accesso alle attivita' di
servizi e al loro esercizio, in particolare quelli connessi
con la tutela dei consumatori;
b) informazioni generali sui mezzi di ricorso
esperibili in caso di controversia tra un prestatore e un
destinatario;
c) i dati delle associazioni o organizzazioni, compresi
gli sportelli della rete dei centri europei dei
consumatori, presso le quali i prestatori o i destinatari
possono ottenere assistenza pratica.
2. Per le imprese destinatarie di attivita' di servizi,
le informazioni di cui al comma 1 sono fornite dal sistema
delle Camere di commercio, dell'industria, dell'artigianato
e dell'agricoltura.
1-bis. Al fine di assicurare il rispetto del divieto di
discriminazioni di cui all'articolo 29, il Centro europeo
dei consumatori per l'Italia riceve le segnalazioni dei
consuma tori, delle micro-imprese di cui all'articolo 18,
comma 1, lettera d-bis), del codice di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e delle associazioni
dei consumatori; fornisce loro assistenza anche per
facilitarne la comunicazione con il prestatore del servi
zio; ove appropriato, d'ufficio o su segnala zione,
contatta il prestatore del servizio al fine di ottenere il
rispetto delle normative europee e nazionali relative al
predetto di vieto di discriminazioni, avvalendosi anche
della rete dei centri europei dei consumatori (ECC-NET).
Ove tali iniziative non consentano di ottenere il rispetto
del divieto, il Centro europeo dei consumatori per l'Italia
invia un documentato rapporto all'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato, che puo' intervenire applicando
i poteri di cui all'articolo 27 del citato codice di cui al
decreto legislativo n. 206 del 2005, e successive
modificazioni. Con proprio regola mento, da adottare entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, l'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato disciplina la procedura
istruttoria, in modo da garantire il contraddittorio e
l'accesso agli atti. Con il medesimo regolamento
l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato
disciplina i propri rapporti con il Centro europeo dei
consuma tori per l'Italia.".
Il testo dell'articolo 36 del citato decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59, come modificato dalla
presente legge cosi' recita:
"Art. 36. Cooperazione tra autorita' nazionali
competenti
1. Al fine di garantire forme efficaci di cooperazione
amministrativa tra le autorita' competenti degli Stati
membri, le autorita' competenti di cui all'articolo 8,
lettera i), del presente decreto utilizzano il sistema
telematico di assistenza reciproca con le autorita'
competenti degli Stati dell'Unione europea istituito dalla
Commissione europea denominato IMI-Internal Market
Information.
2. Le richieste di informazioni, le richieste di
verifiche, ispezioni e indagini di cui agli articoli 37,
38, 39 e 40, le procedure di notifica di cui all'articolo
13 nonche' il meccanismo di allerta di cui all'articolo 41
e lo scambio di informazioni su misure eccezionali relative
alla sicurezza dei servizi di cui all'articolo 42 sono
effettuate tramite il sistema IMI di cui al comma 1. La
Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le politiche
europee costituisce punto di contatto nazionale per la
cooperazione amministrativa tra autorita' competenti
nazionali e comunitarie.
3. Ferme restando le competenze delle autorita' di cui
all'articolo 8, lettera i), il punto di contatto nazionale
cura la gestione nazionale delle attivita' del sistema IMI,
in particolare:
a) convalida la registrazione delle autorita'
competenti nazionali nel sistema;
b) supporta lo scambio di informazioni tra autorita'
competenti;
c) coordina le richieste informative fatte da altri
Stati membri;
d) assiste le autorita' competenti nell'individuazione
delle amministrazioni competenti alle quali rivolgersi;
e) assiste le autorita' competenti per garantire la
mutua assistenza;
f) notifica alla Commissione le richieste connesse con
il meccanismo di allerta di cui all'articolo 41;
4. Le modalita' procedurali per l'utilizzo della rete
IMI sono disciplinate con decreto del Ministro per le
politiche europee, di concerto con i Ministri interessati.
5. Le informazioni di cui al comma 2 possono riguardare
le azioni disciplinari o amministrative promosse, le
sanzioni penali irrogate, le decisioni definitive relative
all'insolvenza o alla bancarotta fraudolenta assunte
dall'autorita' competente nei confronti di un prestatore e
che siano direttamente pertinenti alla competenza del
prestatore o alla sua affidabilita' professionale.
6. Le autorita' competenti di cui all'articolo 8, comma
1, lettera i), responsabili del controllo e della
disciplina delle attivita' dei servizi, si registrano nel
sistema di cui al comma 1.
7. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento delle politiche comunitarie convalida la
registrazione delle autorita' competenti nel sistema,
accreditando presso la Commissione europea i soggetti
abilitati ad operare.
8. Restano ferme le iniziative nel settore della
cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in
particolare in materia di scambio di informazioni tra
autorita' degli Stati membri preposte all'applicazione
della legge e di casellari giudiziari".
 
Art. 7
Modifiche al regime fiscale applicabile ai contribuenti che, pur
essendo fiscalmente residenti in un altro Stato membro dell'Unione
europea o dello Spazio economico europeo, producono o ricavano la
maggior parte del loro reddito in Italia (cosiddetti «non residenti
Schumacker»). Procedura di infrazione n. 2013/2027.
1. All'articolo 24 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. In deroga alle disposizioni contenute nel comma 1, nei confronti dei soggetti residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, l'imposta dovuta e' determinata sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23, a condizione che il reddito prodotto dal soggetto nel territorio dello Stato italiano sia pari almeno al 75 per cento del reddito dallo stesso complessivamente prodotto e che il soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.
3. La lettera b) del comma 99 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' sostituita dalla seguente:
«b) i soggetti non residenti, ad eccezione dei soggetti residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, i cui redditi siano prodotti nel territorio dello Stato italiano in misura pari almeno al 75 per cento del reddito complessivamente prodotto».
Note all'art. 7:
Il testo dell'articolo 24 del testo unico dell'imposte
sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo
unico delle imposte sui redditi - Testo post riforma 2004),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n.
302, S.O., come modificato dalla presente legge cosi'
recita:
"Art. 24. Determinazione dell'imposta dovuta dai non
residenti
1. Nei confronti dei non residenti l'imposta si applica
sul reddito complessivo e sui redditi tassati separatamente
a norma dei precedenti articoli, salvo il disposto dei
commi 2 e 3.
2. Dal reddito complessivo sono deducibili soltanto gli
oneri di cui alle lettere a), g), h), i), e l) del comma 1
dell'art. 10.
3. Dall'imposta lorda si scomputano le detrazioni di
cui all' articolo 13 nonche' quelle di cui all' articolo
15, comma 1, lettere a), b), g), h), h-bis) e i), e
dell'articolo 16-bis. Le detrazioni per carichi di famiglia
non competono.
3-bis. In deroga alle disposizioni contenute nel comma
1, nei confronti dei soggetti residenti in uno degli Stati
membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente al-
l'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un
adeguato scambio di informazioni, l'imposta dovuta e'
determinata sulla base delle disposizioni contenute negli
articoli da 1 a 23, a condizione che il reddito prodotto
dal soggetto nel territorio dello Stato italiano sia pari
almeno al 75 per cento del reddito dallo stesso
complessiva- mente prodotto e che il soggetto non goda di
agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza. Con
decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni
di attuazione del presente comma.".
Il testo del comma 99 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2008), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28
dicembre 2007, n. 300, S.O., come modificato dalla presente
legge cosi' recita:
"99. Non sono considerati contribuenti minimi:
a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi
speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
b) i soggetti non residenti, ad eccezione dei soggetti
residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o
in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico
europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, i
cui redditi siano prodotti nel territorio dello Stato
italiano in misura pari almeno al 75 per cento del reddito
complessivamente prodotto;
c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente
effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato,
di terreni edificabili di cui all'articolo 10, numero 8),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e di mezzi di trasporto nuovi di cui
all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427;
d) gli esercenti attivita' d'impresa o arti e
professioni in forma individuale che contestualmente
partecipano a societa' di persone o associazioni di cui
all'articolo 5 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
ovvero a societa' a responsabilita' limitata di cui
all'articolo 116 del medesimo testo unico.".
 
Art. 8
Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni. Esenzione in
favore degli enti senza scopo di lucro, delle fondazioni e delle
associazioni costituite all'estero, nonche' in materia di titoli
del debito pubblico. Procedure di infrazione n. 2012/2156 e n.
2012/2157).
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Le disposizioni del presente articolo si applicano per gli enti pubblici, le fondazioni e le associazioni istituiti negli Stati appartenenti all'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo nonche', a condizione di reciprocita', per gli enti pubblici, le fondazioni e le associazioni istituiti in tutti gli altri Stati»;
b) all'articolo 12, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera h) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi compresi i corrispondenti titoli del debito pubblico emessi dagli Stati appartenenti all'Unione europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo»;
2) alla lettera i), dopo la parola: «equiparati» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi i titoli di Stato e gli altri titoli ad essi equiparati emessi dagli Stati appartenenti all'Unione europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo».
Note all'art. 8:
Il testo degli articoli 3 e 12 del decreto legislativo
31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e
donazioni), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 novembre
1990, n. 277, S.O., come modificato dalla presente legge
cosi' recita:
"Art. 3. Trasferimenti non soggetti all'imposta (Art. 3
D.P.R. n. 637/1972)
1. Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a
favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei
comuni, ne' quelli a favore di enti pubblici e di
fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che
hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la
ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre
finalita' di pubblica utilita', nonche' quelli a favore
delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale
(ONLUS) e a fondazioni previste dal decreto legislativo
emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461.
2. I trasferimenti a favore di enti pubblici e di
fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, diversi
da quelli indicati nel comma 1, non sono soggetti
all'imposta se sono stati disposti per le finalita' di cui
allo stesso comma.
3. Nei casi di cui al comma 2 il beneficiario deve
dimostrare, entro cinque anni dall'accettazione
dell'eredita' o della donazione o dall'acquisto del legato,
di avere impiegato i beni o diritti ricevuti o la somma
ricavata dalla loro alienazione per il conseguimento delle
finalita' indicate dal testatore o dal donante. In mancanza
di tale dimostrazione esso e' tenuto al pagamento
dell'imposta con gli interessi legali dalla data in cui
avrebbe dovuto essere pagata.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano
per gli enti pubblici, le fonda- zioni e le associazioni
istituiti negli Stati appartenenti all'Unione europea e
negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico
europeo nonche', a condizione di reciprocita', per gli enti
pubblici, le fondazioni e le associazioni istituiti in
tutti gli altri Stati.
4-bis. Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a
favore di movimenti e partiti politici.
4-ter. I trasferimenti, effettuati anche tramite i
patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti
del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge,
di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non
sono soggetti all'imposta. In caso di quote sociali e
azioni di soggetti di cui all' articolo 73, comma 1,
lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle
partecipazioni mediante le quali e' acquisito o integrato
il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma,
numero 1), del codice civile. Il beneficio si applica a
condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio
dell'attivita' d'impresa o detengano il controllo per un
periodo non inferiore a cinque anni dalla data del
trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione
della dichiarazione di successione o all'atto di donazione,
apposita dichiarazione in tal senso. Il mancato rispetto
della condizione di cui al periodo precedente comporta la
decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in
misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista
dall' articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in
cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata."
"Art. 12. Beni non compresi nell'attivo ereditario
(Art. 11 D.P.R. n. 637/1972 - (Art. 1 D.P.R. n. 952/1977 -
Art. 4 legge n. 512/1982)
1. Non concorrono a formare l'attivo ereditario:
a) i beni e i diritti iscritti a nome del defunto nei
pubblici registri, quando e' provato, mediante
provvedimento giurisdizionale, atto pubblico, scrittura
privata autenticata o altra scrittura avente data certa,
che egli ne aveva perduto la titolarita', salvo il disposto
dell'art. 10;
b) le azioni e i titoli nominativi intestati al
defunto, alienati anteriormente all'apertura della
successione con atto autentico o girata autenticata, salvo
il disposto dell'art. 10;
c) le indennita' di cui agli articoli 1751, ultimo
comma, e 2122 del codice civile e le indennita' spettanti
per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni
previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto;
d) i crediti contestati giudizialmente alla data di
apertura della successione, fino a quando la loro
sussistenza non sia riconosciuta con provvedimento
giurisdizionale o con transazione;
e) i crediti verso lo Stato, gli enti pubblici
territoriali e gli enti pubblici che gestiscono forme
obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale,
compresi quelli per rimborso di imposte o di contributi,
fino a quando non siano riconosciuti con provvedimento
dell'amministrazione debitrice;
f) i crediti ceduti allo Stato entro la data di
presentazione della dichiarazione della successione;
g) i beni culturali di cui all'art. 13, alle condizioni
ivi stabilite;
h) i titoli del debito pubblico, fra i quali si
intendono compresi i buoni ordinari del tesoro e i
certificati di credito del tesoro, ivi compresi i
corrispondenti titoli del debito pubblico emessi dagli
stati appartenenti all'Unione europea e dagli Stati
aderenti all'Accordo sullo spazio Economico europeo;
i) gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o
equiparati, ivi compresi i titoli di Stato e gli altri
titoli ad essi equiparati emessi dagli Stati appartenenti
all'Unione europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo
Spazio economico europeo, nonche' ogni altro bene o
diritto, dichiarati esenti dall'imposta da norme di legge;
l) i veicoli iscritti nel pubblico registro
automobilistico.
1-bis. Non concorrono a formare l'attivo ereditario i
beni e i diritti per i quali l'imposta sia stata
corrisposta volontariamente dallo stesso titolare durante
la vita. In tale ipotesi si applica un'aliquota inferiore
di un punto percentuale rispetto a quelle previste
dall'articolo 7. Con decreto del Ministro delle finanze,
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalita' per
garantire la pubblicita' del versamento volontario
dell'imposta di successione.
1-ter. I beni ed i diritti oggetto del pagamento di cui
al comma 1-bis del presente articolo, in caso di donazione,
concorrono a formare il valore globale della donazione, ma
dalla imposta dovuta si detrae l'importo pagato
volontariamente dal donante.".
 
Art. 9
Modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore delle attivita'
finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel
territorio dello Stato. Caso EU Pilot 5095/13/TAX U.
1. All'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 18, le parole: «delle attivita' finanziarie detenute» sono sostituite dalle seguenti: «dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti»;
b) al comma 20, le parole: «delle attivita' finanziarie» sono sostituite dalle seguenti: «dei prodotti finanziari» e le parole: «detenute le attivita' finanziarie» sono sostituite dalle seguenti: «detenuti i prodotti finanziari»;
c) al comma 21, le parole: «detenute le attivita' finanziarie» sono sostituite dalle seguenti: «detenuti i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio».
2. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta relativo all'anno 2014.
Note all'art. 9:
L'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2011, n. 284, S.O.,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, come modificato dalla presente legge cosi' recita:
"Art. 19.
(Omissis).
18. A decorrere dal 2012 e' istituita un'imposta sul
valore dei prodotti finanziari, dei conti corrente e dei
libretti di risparmio detenuti all'estero dalle persone
fisiche residenti nel territorio dello Stato
19. L'imposta di cui al comma 18 e' dovuta
proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione.
20. L'imposta di cui al comma 18 e' stabilita nella
misura dell'1 per mille annuo, per il 2012, dell'1,5 per
mille, per il 2013, e del 2 per mille, a decorrere dal
2014, del valore dei prodotti finanziari. Per i conti
correnti e i libretti di risparmio l'imposta e' stabilita
in misura fissa pari a quella prevista dall'articolo 13,
comma 2-bis, lettera a), della tariffa, parte I, allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642. Il valore e' costituito dal valore di mercato,
rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui
sono detenuti i prodotti finanziari, anche utilizzando la
documentazione dell'intermediario estero di riferimento per
le singole attivita' e, in mancanza, secondo il valore
nominale o di rimborso.
21. Dall'imposta di cui al comma 18 si deduce, fino a
concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari
all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata
nello Stato in cui sono detenuti i prodotti finanziari, i
conti correnti e i libretti di risparmio.
(Omissis).".
 
Art. 10
Riscossione coattiva dei debiti aventi ad oggetto entrate che
costituiscono risorse proprie ai sensi della decisione 2007/436/CE,
Euratom del Consiglio.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 544, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, non si applicano alle entrate che costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, ne' all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.
2. All'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Il pagamento, in pendenza di processo, delle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e dell'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione resta disciplinato dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, come riformato dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, e dalle altre disposizioni dell'Unione europea in materia».
3. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 529 e' inserito il seguente:
«529-bis. I commi 527, 528 e 529 non si applicano ai crediti iscritti a ruolo costituiti da risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, come riformato dalla decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione»;
b) al comma 533, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) i criteri e le linee guida di cui alla lettera a) non possono escludere o limitare le attivita' di riscossione dei crediti afferenti alle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione».
Note all'art. 10:
Il testo dell' articolo 1, comma 544 della legge 24
dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di
stabilita' 2013), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29
dicembre 2012, n. 302, cosi' recita:
"544. In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti
fino a mille euro ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa
successivamente alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, salvo il caso in cui l'ente
creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di
inidoneita' della documentazione ai sensi del comma 539,
non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del
decorso di centoventi giorni dall'invio, mediante posta
ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio
delle iscrizioni a ruolo.".
La decisone 2007/436/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 23
giugno 2007, n. L 163.
Il testo dell'articolo 68 del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario
in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art.
30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 9, S.O., come
modificato dalla presente legge cosi' recita:
"Art. 68. (Pagamento del tributo in pendenza del
processo )
1. Anche in deroga a quanto previsto nelle singole
leggi d'imposta, nei casi in cui e' prevista la riscossione
frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle
commissioni, il tributo, con i relativi interessi previsti
dalle leggi fiscali, deve essere pagato:
a) per i due terzi, dopo la sentenza della commissione
tributaria provinciale che respinge il ricorso;
b) per l'ammontare risultante dalla sentenza della
commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i
due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;
c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza
della commissione tributaria regionale.
Per le ipotesi indicate nelle precedenti lettere a), b)
e c) gli importi da versare vanno in ogni caso diminuiti di
quanto gia' corrisposto.
2. Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto
in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza
della commissione tributaria provinciale, con i relativi
interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere
rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla
notificazione della sentenza.
3. Le imposte suppletive debbono essere corrisposte
dopo l' ultima sentenza non impugnata o impugnabile solo
con ricorso in cassazione
3-bis. Il pagamento, in pendenza di processo, delle
risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2,
paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE,
Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e dell'imposta
sul valore aggiunto riscossa all'importazione resta
disciplinato dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del
Consiglio, del 12 ottobre 1992, come riformato dal
regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 ottobre 2013, e dalle altre disposizioni
dell'Unione europea in materia.".
Il testo dell' articolo 1, commi 529 e 533, della
citata legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificati
dalla presente legge cosi' recita:
"529. Ai crediti previsti dai commi 527 e 528 non si
applicano gli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13
aprile 1999, n. 112 e, fatti salvi i casi di dolo, non si
procede a giudizio di responsabilita' amministrativo e
contabile.
529-bis. I commi 527, 528 e 529 non si applicano ai
crediti iscritti a ruolo costituiti da risorse proprie
tradizionali di cui all'arti- colo 2, paragrafo 1, lettere
a) e b), della decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio,
del 31 ottobre 1994, come riformato dalla decisione
2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e
all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;"
"533. Il Comitato elabora annualmente criteri:
a) di individuazione delle categorie dei crediti
oggetto di recupero coattivo e linee guida a carattere
generale per lo svolgimento mirato e selettivo dell'azione
di riscossione che tenga conto della capacita' operativa
degli agenti della riscossione e dell'economicita' della
stessa azione;
a-bis) i criteri e le linee guida di cui alla lettera
a) non possono escludere o limi- tare le attivita' di
riscossione dei crediti afferenti alle risorse proprie
tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera
a), della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del
7 giugno 2007, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa
all'importazione;
b) di controllo dell'attivita' svolta sulla base delle
indicazioni impartite;
b-bis) di individuazione mirata e selettiva, nel
rispetto dei principi di economicita' ed efficacia, delle
posizioni da sottoporre a controllo puntuale, tenuto conto
della capacita' operativa delle strutture a tal fine
deputate.".
 
Art. 11
Disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 648/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, concernente
gli strumenti derivati OTC, le contro parti centrali e i repertori
di dati sulle negoziazioni.
1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4-quater, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. La Banca d'Italia, la Consob, l'IVASS e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) sono le autorita' competenti per il rispetto degli obblighi posti dal regolamento di cui al comma 1 a carico dei soggetti vigilati dalle medesime autorita', secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza»;
b) all'articolo 4-quater, comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento di cui al comma 1, la Consob e' l'autorita' competente nei confronti delle controparti non finanziarie, che non siano soggetti vigilati da altra autorita' ai sensi del comma 2-bis del presente articolo, per il rispetto degli obblighi previsti dagli articoli 9, 10 e 11 del medesimo regolamento»;
c) all'articolo 193-quater, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le sanzioni amministrative previste dai commi 1 e 2 sono applicate dalla Banca d'Italia, dalla Consob, dall'IVASS e dalla COVIP, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza».
Note all'art. 11:
Il testo dell'articolo 4-quater del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli
articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71,
S.O., come modificato dalla presente legge cosi' recita:
"Art. 4-quater. Individuazione delle autorita'
nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n.
648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4
luglio 2012
1. La Banca d'Italia e la Consob sono le autorita'
competenti per l'autorizzazione e la vigilanza delle
controparti centrali, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo
1, del regolamento (UE) n. 648/2012, secondo quanto
disposto dai commi seguenti e dall'articolo 69-bis.
2. La Consob e' l'autorita' competente, ai sensi
dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di cui al
comma 1, per il coordinamento della cooperazione e dello
scambio di informazioni con la Commissione europea,
l'Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei
mercati (AESFEM), le autorita' competenti degli altri Stati
membri, l'Autorita' bancaria europea (ABE) e i membri
interessati del Sistema europeo delle Banche centrali,
conformemente agli articoli 23, 24, 83 e 84 del regolamento
di cui al comma 1.
2-bis. La Banca d'Italia, la Consob, l'I-VASS e la
Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) sono le
autorita' competenti per il rispetto degli obblighi posti
dal regolamento di cui al comma 1 a carico dei soggetti
vigilati dalle medesime autorita', secondo le rispettive
attribuzioni di vigilanza.
3. Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, del
regolamento di cui al comma 1, la Consob e' l'autorita'
competente nei confronti delle controparti non finanziarie,
che non siano soggetti vigilati da altra autorita' ai sensi
del comma 2-bis del presente articolo, per il rispetto
degli obblighi previsti dagli arti- coli 9, 10 e 11 del
medesimo regolamento. A tal fine la Consob esercita i
poteri previsti dall'articolo 187-octies del presente
decreto legislativo, secondo le modalita' ivi stabilite, e
puo' dettare disposizioni inerenti alle modalita' di
esercizio dei poteri di vigilanza.
4. La Banca d'Italia istituisce, gestisce e presiede il
collegio di autorita' previsto dall'articolo 18 del
regolamento di cui al comma 1.
5. La Banca d'Italia e' l'autorita' competente ai sensi
dell'articolo 25, paragrafo 3, lettera a), del regolamento
di cui al comma 1, nell'ambito della procedura per il
riconoscimento delle controparti centrali dei Paesi terzi;
il parere e' reso all'AESFEM dalla Banca d'Italia, d'intesa
con la Consob.".
Il testo dell'articolo 193-quater del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dalla
presente legge cosi' recita:
"Art.193-quater. Sanzioni amministrative pecuniarie
relative alla violazione delle disposizioni previste dal
regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 4 luglio 2012 (1021)
1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione
o di direzione delle controparti centrali, delle sedi di
negoziazione, delle controparti finanziarie e delle
controparti non finanziarie, come definite dall'articolo 2,
punti 1), 4), 8) e 9), del regolamento (UE) n. 648/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, i
quali non osservano le disposizioni previste dai titoli II,
III, IV e V del medesimo regolamento e dalle relative
disposizioni attuative, sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro
duecentocinquantamila.
2. Le sanzioni previste dal comma 1 si applicano anche
ai soggetti che svolgono funzioni di controllo nelle
controparti centrali, nelle sedi di negoziazione, nelle
controparti finanziarie e nelle controparti non
finanziarie, come definite al comma 1, i quali abbiano
violato le disposizioni previste dai titoli II, III, IV e V
del regolamento di cui al comma 1 o non abbiano vigilato,
in conformita' ai doveri inerenti al loro ufficio,
affinche' le disposizioni stesse non siano da altri
violate.
3. Le sanzioni amministrative previste dai commi 1 e 2
sono applicate dalla Banca d'Italia, dalla Consob,
dall'IVASS e dalla COVIP, secondo le rispettive
attribuzioni di vigilanza.
4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
presente articolo non si applica l'articolo 16 della legge
24 novembre 1981, n. 689.".
 
Art. 12
Recepimento della direttiva 2013/61/UE in relazione alle regioni
ultraperiferiche francesi, in particolare Mayotte.
1. All'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il numero 3) e' sostituito dal seguente:
«3) per la Repubblica francese, i territori francesi di cui all'articolo 349 e all'articolo 355, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;».
2. All'articolo 1, comma 3, lettera b), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, il numero 1) e' sostituito dal seguente:
«1) per la Repubblica francese: i territori francesi di cui all'articolo 349 e all'articolo 355, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;».
Note all'art. 12:
Il testo del comma 1 dell'articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre
1972, n. 292, S.O., come modificato dalla presente legge
cosi' recita:
"Art. 7. Territorialita' dell'imposta - Definizioni
1. Agli effetti del presente decreto:
a) per "Stato" o "territorio dello Stato" si intende il
territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei
comuni di Livigno e Campione d'Italia e delle acque
italiane del Lago di Lugano;
b) per "Comunita'" o "territorio della Comunita'" si
intende il territorio corrispondente al campo di
applicazione del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea con le seguenti esclusioni oltre quella indicata
nella lettera a):
1) per la Repubblica ellenica, il Monte Athos;
2) per la Repubblica federale di Germania, l'isola di
Helgoland ed il territorio di Büsingen;
3) per la Repubblica francese, i territori francesi di
cui all'articolo 349 e all'articolo 355, paragrafo 1, del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
4) per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole
Canarie;
5) per la Repubblica di Finlandia, le isole Åland;
6) le isole Anglo-Normanne;
c) il Principato di Monaco, l'isola di Man e le zone di
sovranita' del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia si
intendono compresi nel territorio rispettivamente della
Repubblica francese, del Regno Unito di Gran Bretagna e
Irlanda del Nord e della Repubblica di Cipro;
d) per "soggetto passivo stabilito nel territorio dello
Stato" si intende un soggetto passivo domiciliato nel
territorio dello Stato o ivi residente che non abbia
stabilito il domicilio all'estero, ovvero una stabile
organizzazione nel territorio dello Stato di soggetto
domiciliato e residente all'estero, limitatamente alle
operazioni da essa rese o ricevute. Per i soggetti diversi
dalle persone fisiche si considera domicilio il luogo in
cui si trova la sede legale e residenza quello in cui si
trova la sede effettiva;
e) per "parte di un trasporto di passeggeri effettuata
all'interno della Comunita'", si intende la parte di
trasporto che non prevede uno scalo fuori della Comunita'
tra il luogo di partenza e quello di arrivo del trasporto
passeggeri; "luogo di partenza di un trasporto passeggeri"
e' il primo punto di imbarco di passeggeri previsto nella
Comunita' , eventualmente dopo uno scalo fuori della
Comunita'; "luogo di arrivo di un trasporto passeggeri" e'
l'ultimo punto di sbarco previsto nella Comunita', per
passeggeri imbarcati nella Comunita', eventualmente prima
di uno scalo fuori della Comunita'; per il trasporto andata
e ritorno, il percorso di ritorno e' considerato come un
trasporto distinto;
f) per "trasporto intracomunitario di beni" si intende
il trasporto di beni il cui luogo di partenza e il cui
luogo di arrivo sono situati nel territorio di due Stati
membri diversi. "Luogo di partenza" e' il luogo in cui
inizia effettivamente il trasporto dei beni, senza tener
conto dei tragitti compiuti per recarsi nel luogo in cui si
trovano i beni; "luogo di arrivo" e' il luogo in cui il
trasporto dei beni si conclude effettivamente;
g) per "locazione, anche finanziaria, noleggio e
simili, a breve termine di mezzi di trasporto" si intende
il possesso o l'uso ininterrotto del mezzo di trasporto per
un periodo non superiore a trenta giorni ovvero a novanta
giorni per i natanti.".
Il testo del comma 3 dell'articolo 1 del citato decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dalla
presente legge cosi' recita:
"Art. 1. Ambito applicativo e definizioni
1. Il presente testo unico disciplina l'imposizione
indiretta sulla produzione e sui consumi.
2. Ai fini del presente testo unico si intende per:
a) accisa: l'imposizione indiretta sulla produzione o
sul consumo dei prodotti energetici, dell'alcole etilico e
delle bevande alcoliche, dell'energia elettrica e dei
tabacchi lavorati, diversa dalle altre imposizioni
indirette previste dal Titolo III del presente testo unico;
b) Amministrazione finanziaria: gli organi, centrali o
periferici, dell'Agenzia delle dogane preposti alla
gestione dell'accisa sui prodotti energetici, sull'energia
elettrica, sugli alcoli e sulle bevande alcoliche e alla
gestione delle altre imposte indirette di cui al Titolo
III, esclusa quella di cui agli articoli 62-bis e 62-ter, o
gli organi, centrali o periferici, dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato preposti alla gestione
dell'accisa sui tabacchi lavorati e dell'imposta di
fabbricazione sui fiammiferi;
c) prodotto sottoposto ad accisa: il prodotto al quale
si applica il regime fiscale delle accise;
d) prodotto soggetto od assoggettato ad accisa: il
prodotto per il quale il debito d'imposta non e' stato
ovvero e' stato assolto;
e) deposito fiscale: l'impianto in cui vengono
fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti
prodotti sottoposti ad accisa, in regime di sospensione dei
diritti di accisa, alle condizioni stabilite
dall'Amministrazione finanziaria;
f) depositario autorizzato: il soggetto titolare e
responsabile della gestione del deposito fiscale;
g) regime sospensivo: il regime fiscale applicabile
alla fabbricazione, alla trasformazione, alla detenzione ed
alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa, non
vincolati ad una procedura doganale sospensiva o ad un
regime doganale sospensivo, fino al momento
dell'esigibilita' dell'accisa o del verificarsi di una
causa estintiva del debito d'imposta;
h) procedura doganale sospensiva o regime doganale
sospensivo: una delle procedure speciali previste dal
regolamento (CEE) n. 2913/92 relative alla vigilanza
doganale di cui sono oggetto le merci non comunitarie al
momento dell'entrata nel territorio doganale della
Comunita', la custodia temporanea, le zone franche o i
depositi franchi, nonche' uno dei regimi di cui
all'articolo 84, paragrafo 1), lettera a), di detto
regolamento;
i) importazione di prodotti sottoposti ad accisa:
l'entrata nel territorio della Comunita' di prodotti
sottoposti ad accisa in regime sospensivo non vincolati ad
una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale
sospensivo, nonche' lo svincolo di tali prodotti da una
procedura doganale sospensiva o un regime doganale
sospensivo;
l) destinatario registrato: la persona fisica o
giuridica, diversa dal titolare di deposito fiscale,
autorizzata dall'Amministrazione finanziaria a ricevere,
nell'esercizio della sua attivita' economica, prodotti
sottoposti ad accisa in regime sospensivo, provenienti da
un altro Stato membro o dal territorio dello Stato;
m) speditore registrato: la persona fisica o giuridica
autorizzata dall'Amministrazione finanziaria unicamente a
spedire, nell'esercizio della sua attivita' economica,
prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo a
seguito dell'immissione in libera pratica in conformita'
dell'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92;
n) sistema informatizzato: il sistema di
informatizzazione di cui alla decisione 16 giugno 2003, n.
1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa all'informatizzazione dei movimenti e dei
controlli dei prodotti soggetti ad accisa.
3. Ai fini dell'applicazione del presente testo unico:
a) si intende per "Stato" o "territorio dello Stato":
il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei
comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle acque
italiane del lago di Lugano;
b) si intende per Comunita' o territorio della
Comunita': il territorio corrispondente al campo di
applicazione del Trattato istitutivo della Comunita'
europea con le seguenti esclusioni, oltre a quelle indicate
nella lettera a):
1) per la Repubblica francese: i territori francesi di
cui all'articolo 349 e all'articolo 355, paragrafo 1, del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
2) per la Repubblica federale di Germania: l'isola di
Helgoland ed il territorio di Busingen;
3) per il Regno di Spagna: Ceuta, Melilla e le isole
Canarie;
4) per la Repubblica di Finlandia: le isole Åland;
5) le isole Anglo-normanne;
c) le operazioni effettuate in provenienza o a
destinazione:
1) del Principato di Monaco sono considerate come
provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica francese;
2) di Jungholz e Mittelberg (Kleines Walsertal), sono
considerate come provenienti dalla, o destinate alla,
Repubblica federale di Germania;
3) dell'isola di Man sono considerate come provenienti
dal, o destinate al, Regno Unito di Gran Bretagna e
dell'Irlanda del Nord;
4) della Repubblica di San Marino, sono considerate
come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica
italiana. Le suddette operazioni devono essere perfezionate
presso i competenti uffici italiani con l'osservanza delle
disposizioni finanziarie previste dalla Convenzione di
amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939, resa esecutiva
con la legge 6 giugno 1939, n. 1320, e successive
modificazioni;
5) delle zone di sovranita' del Regno Unito di Akrotiri
e Dhekelia sono considerate come provenienti dalla, o
destinate alla, Repubblica di Cipro.".
 
Art. 13
Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di
salute e sicurezza dei lavoratori durante il lavoro. Procedura di
infrazione n. 2010/4227.
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 28, comma 3-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»;
b) all'articolo 29, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza».
Note all'art. 13:
Il testo del comma 3-bis dell'articolo 28 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo
1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101,
S.O., come modificato dalla presente legge cosi' recita:
"Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi
1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1,
lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro
e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonche'
nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare
tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori,
ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori
esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli
collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti
dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli
riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo
quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, nonche' quelli connessi alle differenze di genere,
all'eta', alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi
alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene
resa la prestazione di lavoro.
1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di
cui al comma 1 e' effettuata nel rispetto delle indicazioni
di cui all' articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il
relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette
indicazioni e comunque, anche in difetto di tale
elaborazione, a far data dal 1° agosto 2010.
2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1,
lettera a), redatto a conclusione della valutazione, puo'
essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'
articolo 53, su supporto informatico e deve essere munito
anche tramite le procedure applicabili ai supporti
informatici di cui all' articolo 53, di data certa o
attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da
parte del datore di lavoro nonche', ai soli fini della
prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del
servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico
competente, ove nominato, e contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi
per la sicurezza e la salute durante l'attivita'
lavorativa, nella quale siano specificati i criteri
adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri
di redazione del documento e' rimessa al datore di lavoro,
che vi provvede con criteri di semplicita', brevita' e
comprensibilita', in modo da garantirne la completezza e
l'idoneita' quale strumento operativo di pianificazione
degli interventi aziendali e di prevenzione;
b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di
protezione attuate e dei dispositivi di protezione
individuali adottati a seguito della valutazione di cui
all'articolo 17, comma 1, lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
sicurezza;
d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione
delle misure da realizzare, nonche' dei ruoli
dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a
cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso
di adeguate competenze e poteri;
e) l'indicazione del nominativo del responsabile del
servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e
del medico competente che ha partecipato alla valutazione
del rischio;
f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente
espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono
una riconosciuta capacita' professionale, specifica
esperienza, adeguata formazione e addestramento.
3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve
altresi' rispettare le indicazioni previste dalle
specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei
successivi titoli del presente decreto.
3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il
datore di lavoro e' tenuto ad effettuare immediatamente la
valutazione dei rischi elaborando il relativo documento
entro novanta giorni dalla data di inizio della propria
attivita'.
Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il
datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza,
attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli
obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e
al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede,
su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza.".
Il testo del comma 3 dell'articolo 29 del citato
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato
dalla presente legge cosi' recita:
"Art. 29. Modalita' di effettuazione della valutazione
dei rischi
1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed
elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1,
lettera a), in collaborazione con il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione e il medico
competente, nei casi di cui all'articolo 41.
2. Le attivita' di cui al comma 1 sono realizzate
previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza.
3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente
rielaborata, nel rispetto delle modalita' di cui ai commi 1
e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o
della organizzazione del lavoro significative ai fini della
salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado
di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della
protezione o a seguito di infortuni significativi o quando
i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la
necessita'. A seguito di tale rielaborazione, le misure di
prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui
ai periodi che precedono il documento di valutazione dei
rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle
modalita' di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta
giorni dalle rispettive causali.
Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei
rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata
evidenza, attraverso idonea documentazione,
dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata
comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
4. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1,
lettera a), e quello di cui all'articolo 26, comma 3,
devono essere custoditi presso l'unita' produttiva alla
quale si riferisce la valutazione dei rischi.
5. Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter, i
datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori
effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente
articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui
all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del
terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del
decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8,
lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012, gli
stessi datori di lavoro possono autocertificare
l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto
previsto nel precedente periodo non si applica alle
attivita' di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b),
c), d) nonche' g).
6. Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter, i
datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono
effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle
procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8,
lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure
trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2,
3, e 4.
6-bis. Le procedure standardizzate di cui al comma 6,
anche con riferimento alle aziende che rientrano nel campo
di applicazione del titolo IV, sono adottate nel rispetto
delle disposizioni di cui all' articolo 28.
6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, da adottare, sulla base delle
indicazioni della Commissione consultiva permanente per la
salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
individuati settori di attivita' a basso rischio di
infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e
parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici
dell'INAIL e relativi alle malattie professionali di
settore e specifiche della singola azienda. Il decreto di
cui al primo periodo reca in allegato il modello con il
quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di
lavoro delle aziende che operano nei settori di attivita' a
basso rischio infortunistico possono dimostrare di aver
effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli
17 e 28 e al presente articolo. Resta ferma la facolta'
delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate
previste dai commi 5 e 6 del presente articolo.
6-quater. Fino alla data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma 6-ter per le aziende di cui al
medesimo comma trovano applicazione le disposizioni di cui
ai commi 5, 6 e 6-bis.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano
alle attivita' svolte nelle seguenti aziende:
a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a),
b), c), d), f) e g);
b) aziende in cui si svolgono attivita' che espongono i
lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere
esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione
ad amianto;
c).".
 
Art. 14
Disposizioni in materia di orario di lavoro del personale delle aree
dirigenziali e del ruolo sanitario del Servizio sanitario
nazionale. Procedura di infrazione n. 2011/4185.
1. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati il comma 13 dell'articolo 41 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e il comma 6-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
2. Per fare fronte alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono la continuita' nell'erogazione dei servizi sanitari e l'ottimale funzionamento delle strutture, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attraverso una piu' efficiente allocazione delle risorse umane disponibili sulla base della legislazione vigente. A tal fine, entro il termine previsto dal comma 1, le medesime regioni e province autonome attuano appositi processi di riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture e dei servizi dei propri enti sanitari nel rispetto delle disposizioni vigenti e tenendo anche conto di quanto disposto dall'articolo 15, comma 13, lettera c), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
3. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, al fine di garantire la continuita' nell'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni, i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto sanita' disciplinano le deroghe alle disposizioni in materia di riposo giornaliero del personale del Servizio sanitario nazionale preposto ai servizi relativi all'accettazione, al trattamento e alle cure, prevedendo altresi' equivalenti periodi di riposo compensativo, immediatamente successivi al periodo di lavoro da compensare, ovvero, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per ragioni oggettive, adeguate misure di protezione del personale stesso. Nelle more del rinnovo dei contratti collettivi vigenti, le disposizioni contrattuali in materia di durata settimanale dell'orario di lavoro e di riposo giornaliero, attuative dell'articolo 41, comma 13, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 17, comma 6-bis, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, cessano di avere applicazione a decorrere dalla data di abrogazione di cui al comma 1.
Note all'art. 14:
Si riporta il testo dell'articolo 41 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita',
la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno
2008, n. 147, S.O., evidenziando che il comma 13 dello
stesso sara' abrogato "decorsi dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge":
"Art. 41. Modifiche alla disciplina in materia di
orario di lavoro
1. All'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 2, del
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole «e'
considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che
svolga», sono inserite le seguenti: «per almeno tre ore».
2. All'articolo 1, comma 2, lettera h), del decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole «passeggeri
o merci», sono inserite le seguenti: «sia per conto proprio
che per conto di terzi».
3. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8
aprile 2003, n. 66 dopo le parole «attivita' operative
specificamente istituzionali», sono aggiunte le seguenti:
«e agli addetti ai servizi di vigilanza privata».
4. All'articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile
2003, n. 66 dopo le parole «frazionati durante la
giornata», sono aggiunte le seguenti: «o da regimi di
reperibilita'».
5. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 8
aprile 2003, n. 66, dopo le parole «di cui all'articolo
7.», sono aggiunte le parole «Il suddetto periodo di riposo
consecutivo e' calcolato come media in un periodo non
superiore a 14 giorni».
6. La lettera a) dell'articolo 9, comma 2, del decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e' sostituita dalla
seguente: «a) attivita' di lavoro a turni ogni volta che il
lavoratore cambi turno o squadra e non possa usufruire, tra
la fine del servizio di un turno o di una squadra e
l'inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o
settimanale».
7. Il comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo
8 aprile 2003, n. 66 e' sostituito dal seguente: «1. Le
disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono
essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a
livello nazionale con le organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative. Per il settore
privato, in assenza di specifiche disposizioni nei
contratti collettivi nazionali le deroghe possono essere
stabilite nei contratti collettivi territoriali o aziendali
stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale».
8. Il comma 3, dell'articolo 18-bis del decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e' sostituito dal
seguente: «3. La violazione delle disposizioni previste
dall'articolo 4, commi 2, 3, 4, dall'articolo 9, comma 1, e
dall'articolo 10, comma 1, e' punita con la sanzione
amministrativa da 130 a 780 euro per ogni lavoratore, per
ciascun periodo di riferimento di cui all'articolo 4, commi
3 o 4, a cui si riferisca la violazione».
9. Il comma 4 dell'articolo 18-bis del decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e' sostituito dal
seguente: «4. La violazione delle disposizioni previste
dall'articolo 7, comma 1, e' punita con la sanzione
amministrativa da 25 euro a 100 euro in relazione ad ogni
singolo lavoratore e ad ogni singolo periodo di 24 ore,».
10. Il comma 6 dell'articolo 18-bis del decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e' sostituito dal
seguente: «6. La violazione delle disposizioni previste
dall'articolo 5, commi 3 e 5, e' soggetta alla sanzione
amministrativa da 25 a 154 euro. Se la violazione si
riferisce a piu' di cinque lavoratori ovvero si e'
verificata nel corso dell'anno solare per piu' di cinquanta
giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 a
1.032 euro e non e' ammesso il pagamento della sanzione in
misura ridotta».
11. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 le parole: «ovvero in caso di reiterate
violazioni della disciplina in materia di superamento dei
tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale di cui
agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile
2003, n. 66, e successive modificazioni, considerando le
specifiche gravita' di esposizione al rischio di
infortunio,» sono soppresse.
12. All'articolo 14, comma 4, lettera b), del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 le parole: «di reiterate
violazioni della disciplina in materia di superamento dei
tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di
cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o» sono
soppresse.
13. Al personale delle aree dirigenziali degli Enti e
delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, in ragione
della qualifica posseduta e delle necessita' di conformare
l'impegno di servizio al pieno esercizio della
responsabilita' propria dell'incarico dirigenziale
affidato, non si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 4e 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
La contrattazione collettiva definisce le modalita' atte a
garantire ai dirigenti condizioni di lavoro che consentano
una protezione appropriata ed il pieno recupero delle
energie psico-fisiche.
14. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono abrogati gli articoli 4, comma 5, 12, comma 2,
e l'articolo 18-bis, comma 5, del decreto legislativo 8
aprile 2003, n. 66.".
Si riporta testo dell'articolo 17 del citato decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66, evidenziando che il comma
6-bis dello stesso sara' abrogato "decorsi dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge":
"Art. 17. Deroghe alla disciplina in materia di riposo
giornaliero, pause, lavoro notturno, durata massima
settimanale
1. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13
possono essere derogate mediante contratti collettivi
stipulati a livello nazionale con le organizzazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative. Per il
settore privato, in assenza di specifiche disposizioni nei
contratti collettivi nazionali le deroghe possono essere
stabilite nei contratti collettivi territoriali o aziendali
stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale.
2. In mancanza di disciplina collettiva, il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali ovvero, per i pubblici
dipendenti, il Ministro per la funzione pubblica, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, su richiesta delle organizzazioni sindacali
nazionali di categoria comparativamente piu'
rappresentative o delle associazioni nazionali di categoria
dei datori di lavoro firmatarie dei contratti collettivi
nazionali di lavoro, adotta un decreto, sentite le stesse
parti, per stabilire deroghe agli articoli 4, terzo comma,
nel limite di sei mesi, 7, 8, 12 e 13 con riferimento:
a) alle attivita' caratterizzate dalla distanza fra il
luogo di lavoro e il luogo di residenza del lavoratore,
compreso il lavoro offshore, oppure dalla distanza fra i
suoi diversi luoghi di lavoro;
b) alle attivita' di guardia, sorveglianza e permanenza
caratterizzate dalla necessita' di assicurare la protezione
dei beni e delle persone, in particolare, quando si tratta
di guardiani o portinai o di imprese di sorveglianza;
c) alle attivita' caratterizzate dalla necessita' di
assicurare la continuita' del servizio o della produzione,
in particolare, quando si tratta:
1) di servizi relativi all'accettazione, al trattamento
o alle cure prestati da ospedali o stabilimenti analoghi,
comprese le attivita' dei medici in formazione, da case di
riposo e da carceri;
2) del personale portuale o aeroportuale;
3) di servizi della stampa, radiofonici, televisivi, di
produzione cinematografica, postali o delle
telecomunicazioni, di servizi di ambulanza, antincendio o
di protezione civile;
4) di servizi di produzione, di conduzione e
distribuzione del gas, dell'acqua e dell'elettricita', di
servizi di raccolta dei rifiuti domestici o degli impianti
di incenerimento;
5) di industrie in cui il lavoro non puo' essere
interrotto per ragioni tecniche;
6) di attivita' di ricerca e sviluppo;
7) dell'agricoltura;
8) di lavoratori operanti nei servizi regolari di
trasporto passeggeri in ambito urbano ai sensi
dell'articolo 10, comma 1, numero 14), 2° periodo, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633;
d) in caso di sovraccarico prevedibile di attivita', e
in particolare:
1) nell'agricoltura;
2) nel turismo;
3) nei servizi postali;
e) per personale che lavora nel settore dei trasporti
ferroviari:
1) per le attivita' discontinue;
2) per il servizio prestato a bordo dei treni;
3) per le attivita' connesse al trasporto ferroviario e
che assicurano la regolarita' del traffico ferroviario;
f) a fatti dovuti a circostanze estranee al datore di
lavoro, eccezionali e imprevedibili o eventi eccezionali,
le conseguenze dei quali sarebbero state comunque
inevitabili malgrado la diligenza osservata;
g) in caso di incidente o di rischio di incidente
imminente.
3. Alle stesse condizioni di cui al comma 2 si puo'
derogare alla disciplina di cui all'articolo 7:
a) per l'attivita' di lavoro a turni tutte le volte in
cui il lavoratore cambia squadra e non puo' usufruire tra
la fine del servizio di una squadra e l'inizio di quello
della squadra successiva di periodi di riposo giornaliero;
b) per le attivita' caratterizzate da periodo di lavoro
frazionati durante la giornata, in particolare del
personale addetto alle attivita' di pulizie.
4. Le deroghe previste nei commi 1, 2 e 3 possono
essere ammesse soltanto a condizione che ai prestatori di
lavoro siano accordati periodi equivalenti di riposo
compensativo o, in caso eccezionali in cui la concessione
di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia
possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai
lavoratori interessati sia accordata una protezione
appropriata.
5. Nel rispetto dei principi generali della protezione
della sicurezza e della salute dei lavoratori, le
disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 12 e 13
non si applicano ai lavoratori la cui durata dell'orario di
lavoro, a causa delle caratteristiche dell'attivita'
esercitata, non e' misurata o predeterminata o puo' essere
determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando
si tratta:
a) di dirigenti, di personale direttivo delle aziende o
di altre persone aventi potere di decisione autonomo;
b) di manodopera familiare;
c) di lavoratori nel settore liturgico delle chiese e
delle comunita' religiose;
d) di prestazioni rese nell'ambito di rapporti di
lavoro a domicilio e di telelavoro.
6. Nel rispetto dei principi generali della protezione
della sicurezza e della salute dei lavoratori, le
disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e 13, non si
applicano al personale mobile. Per il personale mobile
dipendente da aziende autoferrotranviarie, trovano
applicazione le relative disposizioni di cui al regio
decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2328, convertito dalla
legge 17 aprile 1925, n. 473, e alla legge 14 febbraio
1958, n. 138.
6-bis. Le disposizioni di cui all' articolo 7 non si
applicano al personale del ruolo sanitario del Servizio
sanitario nazionale, per il quale si fa riferimento alle
vigenti disposizioni contrattuali in materia di orario di
lavoro, nel rispetto dei principi generali della protezione
della sicurezza e della salute dei lavoratori.".
Il testo del comma 13 dell'articolo 15 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2012, n. 156,
S.O.:
"Art. 15. Disposizioni urgenti per l'equilibrio del
settore sanitario e misure di governo della spesa
farmaceutica
(Omissis).
13. Al fine di razionalizzare le risorse in ambito
sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per
acquisto di beni e servizi:
a) ferme restando le disposizioni di cui all'articolo
17, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, gli importi e le connesse prestazioni relative a
contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di
beni e servizi, con esclusione degli acquisti dei farmaci,
stipulati da aziende ed enti del Servizio sanitario
nazionale, sono ridotti del 5 per cento a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e del 10 per
cento a decorrere dal 1° gennaio 2013 e per tutta la durata
dei contratti medesimi; tale riduzione per la fornitura di
dispositivi medici opera fino al 31 dicembre 2012. Al fine
di salvaguardare i livelli essenziali di assistenza con
specifico riferimento alle esigenze di inclusione sociale,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
possono comunque conseguire l'obiettivo
economico-finanziario di cui alla presente lettera
adottando misure alternative, purche' assicurino
l'equilibrio del bilancio sanitario;
b) all'articolo 17, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, il quarto e il quinto periodo sono
sostituiti dai seguenti: «Qualora sulla base dell'attivita'
di rilevazione di cui al presente comma, nonche' sulla base
delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli
acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi
unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli
acquisti di beni e servizi, emergano differenze
significative dei prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono
tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei
contratti che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi
unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra
individuati, e senza che cio' comporti modifica della
durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro il
termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta, in
ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende sanitarie
hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun
onere a carico delle stesse, e cio' in deroga all'articolo
1671 del codice civile. Ai fini della presente lettera per
differenze significative dei prezzi si intendono differenze
superiori al 20 per cento rispetto al prezzo di
riferimento. Sulla base dei risultati della prima
applicazione della presente disposizione, a decorrere dal
1° gennaio 2013 la individuazione dei dispositivi medici
per le finalita' della presente disposizione e' effettuata
dalla medesima Agenzia di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 266, sulla base di criteri
fissati con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze,
relativamente a parametri di qualita', di standard
tecnologico, di sicurezza e di efficacia. Nelle more della
predetta individuazione resta ferma l'individuazione di
dispositivi medici eventualmente gia' operata da parte
della citata Agenzia. Le aziende sanitarie che abbiano
proceduto alla rescissione del contratto, nelle more
dell'espletamento delle gare indette in sede centralizzata
o aziendale, possono, al fine di assicurare comunque la
disponibilita' dei beni e servizi indispensabili per
garantire l'attivita' gestionale e assistenziale, stipulare
nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro, anche di
altre regioni, o tramite affidamento diretto a condizioni
piu' convenienti in ampliamento di contratto stipulato da
altre aziende sanitarie mediante gare di appalto o
forniture.»;
b-bis) l'articolo 7-bis del decreto-legge 7 maggio
2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
luglio 2012, n. 94, e' abrogato;
c) sulla base e nel rispetto degli standard
qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi
relativi all'assistenza ospedaliera fissati, entro il 31
ottobre 2012, con regolamento approvato ai sensi
dell'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, previa intesa della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, nonche' tenendo conto della mobilita'
interregionale, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano adottano, nel rispetto della riorganizzazione
di servizi distrettuali e delle cure primarie finalizzate
all'assistenza 24 ore su 24 sul territorio adeguandoli agli
standard europei, entro il 31 dicembre 2012, provvedimenti
di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri
accreditati ed effettivamente a carico del servizio
sanitario regionale, ad un livello non superiore a 3,7
posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti
letto per mille abitanti per la riabilitazione e la
lungodegenza post-acuzie, adeguando coerentemente le
dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici ed
assumendo come riferimento un tasso di ospedalizzazione
pari a 160 per mille abitanti di cui il 25 per cento
riferito a ricoveri diurni. La riduzione dei posti letto e'
a carico dei presidi ospedalieri pubblici per una quota non
inferiore al 50 per cento del totale dei posti letto da
ridurre ed e' conseguita esclusivamente attraverso la
soppressione di unita' operative complesse. Nelle singole
regioni e province autonome, fino ad avvenuta realizzazione
del processo di riduzione dei posti letto e delle
corrispondenti unita' operative complesse, e' sospeso il
conferimento o il rinnovo di incarichi ai sensi
dell'articolo 15-septies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.
Nell'ambito del processo di riduzione, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano operano una
verifica, sotto il profilo assistenziale e gestionale,
della funzionalita' delle piccole strutture ospedaliere
pubbliche, anche se funzionalmente e amministrativamente
facenti parte di presidi ospedalieri articolati in piu'
sedi, e promuovono l'ulteriore passaggio dal ricovero
ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno
all'assistenza in regime ambulatoriale, favorendo
l'assistenza residenziale e domiciliare;
c-bis) e' favorita la sperimentazione di nuovi modelli
di assistenza, nell'ambito delle varie forme in cui questa
e' garantita, che realizzino effettive finalita' di
contenimento della spesa sanitaria, anche attraverso
specifiche sinergie tra strutture pubbliche e private,
ospedaliere ed extraospedaliere;
d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 17,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, gli enti del servizio sanitario nazionale,
ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, utilizzano, per l'acquisto di beni e
servizi relativi alle categorie merceologiche presenti
nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e
negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa
CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di
committenza regionali di riferimento costituite ai sensi
dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296. I contratti stipulati in violazione di quanto
disposto dalla presente lettera sono nulli, costituiscono
illecito disciplinare e sono causa di responsabilita'
amministrativa. Il rispetto di quanto disposto alla
presente lettera costituisce adempimento ai fini
dell'accesso al finanziamento integrativo al Servizio
sanitario nazionale. Alla verifica del predetto adempimento
provvede il Tavolo tecnico per la verifica degli
adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa
Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento
alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, sulla
base dell'istruttoria congiunta effettuata dalla CONSIP e
dall'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici;
e) costituisce adempimento ai fini dell'accesso al
finanziamento integrativo del SSN, ai sensi della vigente
legislazione, la verifica della redazione dei bandi di gara
e dei contratti di global service e facility management in
termini tali da specificare l'esatto ammontare delle
singole prestazioni richieste (lavori, servizi, forniture)
e la loro incidenza percentuale relativamente all'importo
complessivo dell'appalto. Alla verifica del predetto
adempimento provvede il Tavolo tecnico di verifica degli
adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa
Stato-Regioni del 23 marzo 2005, sulla base
dell'istruttoria effettuata dall'Autorita' per la vigilanza
sui lavori pubblici;
f) il tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi
medici, di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, e' rideterminato, per l'anno
2013 al valore del 4,8 per cento e, a decorrere dal 2014,
al valore del 4,4 per cento;
f-bis) all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo
il penultimo periodo e' inserito il seguente: «Nelle
aziende ospedaliere, nelle aziende
ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e negli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico pubblici,
costituiti da un unico presidio, le funzioni e i compiti
del direttore sanitario di cui al presente articolo e del
dirigente medico di cui all'articolo 4, comma 9, del
presidio ospedaliero sono svolti da un unico soggetto
avente i requisiti di legge»;
g) all'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 1 e' inserito il
seguente comma:
«1-bis. Il valore complessivo della remunerazione delle
funzioni non puo' in ogni caso superare il 30 per cento del
limite di remunerazione assegnato».".
La legge 7 agosto 2012 n. 135 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa
ubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2012, n. 189,
S.O.
 
Art. 15
Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, in materia
di salute e sicurezza per il lavoro a bordo delle navi da pesca.
Procedura di infrazione n. 2011/2098.
1. All'allegato II al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, nell'osservazione preliminare, le parole da: «Gli obblighi previsti dal presente allegato» fino a: «nave da pesca esistente» sono sostituite dalle seguenti: «Gli obblighi previsti dal presente allegato trovano applicazione, nella misura consentita dalle caratteristiche strutturali della nave, ogniqualvolta lo richiedano le caratteristiche del luogo di lavoro o dell'attivita', le condi zioni o un rischio a bordo di una nave da pesca esistente».
Note all'art. 15:
Il testo delle Osservazioni preliminari dell'allegato
II del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298
(Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle
prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro
a bordo delle navi da pesca), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 27 agosto 1999, n. 201, come modificato dalla
presente legge cosi' recita:
"Prescrizioni minime dl sicurezza e di salute per le
navi da pesca esistenti
(art. 3, comma 2, lettera a) e art. 4, comma 2)
Osservazione preliminare
Gli obblighi previsti dal presente allegato trovano
applicazione, nella misura consentita dalle caratteristiche
strutturali della nave, ogniqualvolta lo richiedano le
caratteristiche del luogo di lavoro o dell'attivita', le
condizioni o un rischio a bordo di una nave da pesca
esistente.
1. Navigabilita' e stabilita'.
1.1. La nave deve essere mantenuta in buone condizioni
di navigabilita' e dotata di attrezzature appropriate alla
sua destinazione ed al suo impiego.
1.2. Le informazioni sulle caratteristiche di
stabilita' della nave, se esistono, devono essere
disponibili a bordo e accessibili al personale di guardia.
1.3. Ogni nave che non sia in avaria deve avere e
conservare una stabilita' sufficiente nelle condizioni
operative previste.
Il comandante deve prendere le misure precauzionali
necessarie per conservare l'adeguata stabilita' della nave.
Vanno rigorosamente seguite le istruzioni relative alla
stabilita' della nave.
2. Impianto meccanico ed elettrico.
2.1. L'impianto elettrico deve essere concepito e
realizzato in modo da non costituire pericolo e garantire:
la protezione dell'equipaggio e della nave contro i
rischi elettrici;
il buon funzionamento di tutte le attrezzature
necessarie per mantenere la nave in condizioni operative e
di abitabilita' normali senza dover fare ricorso ad una
fonte di energia elettrica di emergenza;
il funzionamento degli apparecchi elettrici essenziali
per la sicurezza nelle possibili situazioni di emergenza.
2.2. Deve essere prevista una fonte di energia
elettrica di emergenza.
Essa deve essere sistemata, tranne nelle navi con ponte
aperto, al di fuori della sala macchine ed essere
progettata in modo da assicurare, in caso di incendio o
altro guasto dell'impianto elettrico principale, il
funzionamento simultaneo, per almeno tre ore:
del sistema di comunicazione interno, dei rilevatori
antincendio e dei segnali necessari in caso di emergenza;
delle luci di navigazione e dell'illuminazione di
emergenza;
del sistema di radiocomunicazione;
della pompa elettrica antincendio di emergenza, se
disponibile sulla nave.
Se la fonte di energia elettrica di emergenza e'
costituita da una batteria di accumulatori, in caso di
guasto dell'impianto elettrico principale, la batteria di
accumulatori deve essere collegata automaticamente al
pannello di distribuzione di energia elettrica di emergenza
e deve garantire l'alimentazione senza interruzioni per tre
ore dei servizi indicati al secondo comma, primo, secondo e
terzo trattino.
Il pannello di distribuzione di energia elettrica ed il
pannello di emergenza dovrebbero, per quanto possibile,
essere installati in maniera che non si trovino esposti
simultaneamente all'acqua o al fuoco.
2.3. I pannelli di comando devono recare indicazioni
chiare; le scatole dei massimi fusibili e il supporto dei
fusibili devono essere periodicamente controllati per
accertare che la taratura dei fusibili utilizzati sia
corretta.
2.4. Gli scompartimenti che ospitano gli accumulatori
per l'elettricita' devono essere adeguatamente aerati.
2.5. I sistemi elettronici di assistenza alla
navigazione devono essere controllati frequentemente e
sottoposti a manutenzione.
2.6. Tutte le attrezzature impiegate per il
sollevamento devono essere controllate e provate
periodicamente.
2.7. Tutte le parti dei dispositivi di sollevamento, di
trazione e delle attrezzature ad essi affini devono essere
mantenute in buono stato di funzionamento.
2.8. Gli impianti di refrigerazione ed i sistemi ad
aria compressa eventualmente installati a bordo devono
essere sottoposti a manutenzione e controllati
periodicamente.
2.9. Gli apparecchi per la cottura e quelli per uso
domestico che funzionano con gas pesanti devono essere
impiegati solo in locali ben aerati; occorro evitare
accuratamente le concentrazioni pericolose di gas.
I cilindri metallici che contengono gas infiammabili e
altri gas pericolosi devono riportare una indicazione
chiara del loro contenuto e devono essere ubicati in
coperta.
Tutte le valvole, i regolatori della pressione e le
tubazioni di collegamento a detti cilindri devono essere
protetti contro i guasti.
3. Impianto di radiocomunicazione.
Gli impianti di radiocomunicazione devono permettere di
entrare in collegamento in qualsiasi momento con almeno una
stazione costiera o terrestre costiera, tenuto conto delle
normali condizioni di propagazione delle onde
radioelettriche.
4. Vie e uscite di sicurezza.
4.1. Le vie e le uscite che possono essere utilizzate
come vie e uscite di sicurezza non devono mai essere
ostruite, devono essere facilmente accessibili e condurre
il piu' direttamente possibile in coperta o in area sicura
e da qui ai dispositivi di salvataggio, in modo che i
lavoratori possano evacuare rapidamente e in condizioni di
massima sicurezza i posti di lavoro o gli alloggi.
4.2. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle
vie e delle uscite che possono essere utilizzate come vie e
uscite di sicurezza devono dipendere dall'impiego,
dall'attrezzatura e dalle dimensioni del posto di lavoro e
di alloggio e dal numero massimo di persone che possono
trovarsi a bordo.
Le uscite che possono essere utilizzate come uscite di
sicurezza e che sono chiuse devono poter essere aperte
facilmente ed immediatamente in caso di emergenza da
qualunque lavoratore o da squadre di salvataggio.
4.3. Le vie e le uscite di sicurezza devono essere
indicate da segnali in conformita' della normativa vigente.
I segnali devono essere apposti nei punti appropriati
ed essere fatti per durare.
4.4. Le vie di emergenza, i mezzi di evacuazione e le
uscite di sicurezza che richiedono illuminazione devono
essere dotati di luci di emergenza di sufficiente
intensita' per i casi di guasto all'illuminazione.
5. Rilevazione incendio e lotta antincendio.
5.1. A seconda delle dimensioni e dell'impiego della
nave, dell'attrezzatura che essa contiene, delle proprieta'
fisiche e chimiche delle sostanze presenti e del numero
massimo di persone che possono trovarsi a bordo, gli
alloggi, i posti di lavoro chiusi, compresa la sala
macchine nonche' la stiva per il pesce eventualmente
necessaria, devono essere equipaggiati con adeguate
attrezzature antincendio e, se necessario, con sistemi di
rilevamento e di allarme antincendio.
5.2. Le attrezzature antincendio devono essere sempre
tenute nei luoghi appositi, devono essere mantenute in
condizione di funzionare e devono essere immediatamente
accessibili.
I lavoratori devono sapere dove si trovano le
attrezzature antincendio, come funzionano e come si usano.
La presenza degli estintori e delle altre attrezzature
portatili antincendio deve essere verificata prima
dell'approntamento della nave.
5.3. Le attrezzature antincendio azionate manualmente
devono essere facilmente accessibili e di facile uso e
devono essere indicate mediante segnali in conformita'
della normativa vigente.
Questi segnali devono essere apposti in luoghi
appropriati ed essere fatti per durare.
5.4. I sistemi di rilevazione incendio e di relativo
allarme devono essere regolarmente trovati e sottoposti a
manutenzione.
5.5. Le esercitazioni antincendio devono essere
effettuate regolarmente.
6. Aerazione dei posti di lavoro chiusi.
Nei posti di lavoro chiusi si deve garantire che vi sia
sufficiente aria pulita, tenuto conto dei metodi di lavoro
impiegati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.
Se viene usato un sistema di aerazione meccanico, esso
deve essere sottoposto a manutenzione.
7. Temperatura dei locali.
7.1. La temperatura nei locali di lavoro deve essere
adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro,
tenuto conto dei metodi di lavoro applicati, degli sforzi
fisici imposti ai lavoratori e delle condizioni
meteorologiche esistenti o che possono esistere nella
regione in cui opera la nave.
7.2. La temperatura degli alloggi dei servizi igienici,
delle mense e dei locali di pronto soccorso, ove esistono,
deve essere conforme alla destinazione specifica di questi
locali.
8. Illuminazione naturale e artificiale dei posti di
lavoro.
8.1. I posti di lavoro devono disporre per quanto
possibile di una illuminazione naturale sufficiente e
essere dotati di dispositivi di illuminazione artificiale
adeguata alle condizioni di pesca senza mettere in pericolo
la sicurezza e la salute dei lavoratori o la navigazione
delle altre navi.
8.2. Gli impianti di illuminazione dei posti di lavoro,
scale, scale a pioli e corridoi devono essere installati in
modo tale che il tipo di illuminazione previsto non
presenti un rischio di infortunio per lavoratori e non
ostacoli la navigazione della nave.
8.3. Nei posti di lavoro in cui i lavoratori sono
particolarmente esposti a pericoli nel caso di guasto
all'illuminazione artificiale si deve prevedere una
illuminazione di emergenza di intensita' adeguata.
8.4. L'illuminazione di emergenza deve essere mantenuta
in buone condizioni di funzionamento e deve essere
controllata periodicamente.
9. Pavimenti, pareti e soffitti.
9.1. I locali accessibili ai lavoratori devono essere
antisdrucciolevoli o essere dotati di altri dispositivi
contro la caduta ed essere esenti da ostacoli per quanto
possibile.
9.2. I locali comprendenti posti di lavoro devono
disporre, per quanto possibile, di un isolamento acustico e
termico sufficiente, tenuto conto del tipo di mansione e
dell'attivita' fisica dei lavoratori.
9.3 Le superfici dei pavimenti, delle pareti e dei
soffitti nei locali devono essere tali da poter essere
pulite o deterse per ottenere condizioni adeguate d'igiene.
10. Porte.
10.1. Le porte devono sempre potersi aprire
dall'interno senza un dispositivo particolare. Esse devono
potersi aprire da entrambi i lati quando i posti di lavoro
sono in uso.
10.2. Le porte, e in particolare le ponte scorrevoli,
quando non se ne possa fare a meno, devono funzionare nel
modo piu' sicuro possibile per i lavoratori, specialmente
in condizioni di cattivo tempo e di mare agitato.
11. Vie di circolazione - Zone di pericolo.
11.1. Corridoi, cofani, la parte esterna della tuga e
in generale tutte le vie di circolazione devono essere
dotate di battagliole, corrimano, guardacorpo o altri
dispositivi per garantire la sicurezza dei lavoratori nello
svolgimento delle loro attivita' a bordo.
11.2. Qualora sussista il rischio che il lavoratore
cada attraverso un boccaporto del ponte o da un ponte
all'altro, si deve prevedere, per quanto possibile,
un'adeguata protezione.
11.3. Gli accessi agli impianti previsti al di sopra
del ponte ai fini del loro impiego o manutenzione devono
essere tali da garantire la sicurezza dei lavoratori.
Parapetti o dispositivi similari di protezione di
altezza adeguata devono essere previsti per prevenire
cadute.
11.4. Le impavesate o altri mezzi previsti per evitare
le cadute fuori bordo devono essere mantenuti efficienti.
Dei parapetti di scarico o altri dispositivi simili
devono essere previsti nell'impavesata per un rapido scolo
delle acque.
11.5. Su pescherecci per traino poppiero dotati di
rampe, la parte superiore di queste ultime deve essere
equipaggiata con una porta o un altro dispositivo della
stessa altezza delle impavesate, o altri dispositivi
adiacenti, che impediscano l'accesso per proteggere i
pescatori dal rischio di cadere nella rampa.
Questa porta o altro dispositivo deve essere di facile
apertura e chiusura, deve essere aperta soltanto per
salpare ed issare a bordo la rete.
12. Struttura dei posti di lavoro.
12.1. Le aree di lavoro devono essere tenute sgombre e,
per quanto possibile, protette contro il moto del mare e
devono fornire un'adeguata protezione ai lavoratori contro
le cadute a bordo o fuori bordo.
Le aree di lavorazione del pesce saranno
sufficientemente spaziose sia in termini di altezza che di
superficie.
12.2. Quando viene effettuato dalla sala macchine, il
comando dei motori deve essere effettuato in un locale
separato, isolato acusticamente e termicamente da detta
sala e accessibile senza attraversare la sala stessa.
Il ponte di comando e' considerato un locale conforme
ai requisiti previsti nel primo capoverso.
12.3. I comandi dei dispositivi di trazione devono
essere installati in un'area sufficientemente ampia per
consentire ai manovratori di operare senza ostacoli.
I dispositivi di trazione devono inoltre essere muniti
di congegni di sicurezza adeguati per i casi di emergenza,
compresi congegni di arresto di emergenza.
12.4. Il manovratore dei dispositivi di trazione deve
avere un campo di visione adeguato su tali dispositivi e
sui lavoratori all'opera.
Se i comandi dei dispositivi di trazione sono manovrati
dal ponte, il manovratore deve avere anche in questo caso
una visione libera sui lavoratori all'opera, sia
direttamente, sia tramite un altro mezzo adeguato.
12.5. Fra il ponte e la coperta di lavoro deve essere
impiegato un sistema di comunicazione affidabile.
12.6. Durante l'attivita' di pesca o quando altri
lavori sono svolti in coperta deve essere sempre mantenuta
un'attenta vigilanza e l'equipaggio deve essere avvertito
del pericolo imminente di ondate in arrivo.
12.7. Il tratto non protetto di funi e cavi e degli
elementi mobili dell'attrezzatura deve essere ridotto al
minimo prevedendo dispositivi di protezione.
12.8. Devono essere installati dispositivi per il
controllo delle masse in movimento, particolarmente sui
pescherecci per traino poppiero:
dispositivi di blocco dei bozzelli divergenti;
dispositivi per il controllo delle oscillazioni del
sacco della rete.
13. Alloggi.
13.1. Gli eventuali alloggi dei lavoratori devono
essere strutturati in modo tale che al rumore, le
vibrazioni, gli effetti di movimenti e accelerazioni
nonche' le esalazioni da altri locali siano ridotti al
minimo.
Negli alloggi deve essere prevista un'adeguata
illuminazione.
13.2. La cucina e la mensa eventuali devono avere
dimensioni adeguate, con appropriata illuminazione e
ventilazione e deve essere facile mantenerle pulite.
Devono essere previsti frigoriferi o altre attrezzature
di conservazione per mantenere gli alimenti a bassa
temperatura.
14. Impianti sanitari.
14.1. Sulle navi che dispongono di alloggi per
l'equipaggio, devono essere installati lavabi, gabinetti e,
se possibile, una doccia e i rispettivi locali devono
essere debitamente aerati.
15. Pronto soccorso.
Tutte le navi devono essere dotate di materiale di
pronto soccorso in conformita' dei requisiti della vigente
normativa.
16. Scale e passerelle d'imbarco.
Deve essere disponibile una scala d'imbarco, una
passerella di imbarco o un altro dispositivo analogo che
offra un accesso adeguato e sicuro a bordo della nave.".
 
Art. 16
Modifiche all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in
materia di licenziamenti collettivi. Procedura di infrazione n.
2007/4652. Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea
del 13 febbraio 2014 nella causa C-596/12.
1. All'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «piu' di quindici dipendenti» sono inserite le seguenti: «, compresi i dirigenti,»;
b) dopo il comma 1-quater e' inserito il seguente:
«1-quinquies. Nel caso in cui l'impresa o il datore di lavoro non imprenditore, ricorrendo le condizioni di cui al comma 1, intenda procedere al licenziamento di uno o piu' dirigenti, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3, con esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e 15-bis, e all'articolo 5, commi 1, 2 e 3, primo e quarto periodo. All'esame di cui all'articolo 4, commi 5 e 7, relativo ai dirigenti eccedenti, si procede in appositi incontri. Quando risulta accertata la violazione delle procedure richiamate all'articolo 4, comma 12, o dei criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, l'impresa o il datore di lavoro non imprenditore e' tenuto al pagamento in favore del dirigente di un'indennita' in misura compresa tra dodici e ventiquattro mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo alla natura e alla gravita' della violazione, fatte salve le diverse previsioni sulla misura dell'indennita' contenute nei contratti e negli accordi collettivi applicati al rapporto di lavoro»;
c) al comma 2, le parole: «commi 1 e 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 1-bis e 1-quinquies».
Note all'art. 16:
Il testo del comma 1 dell'articolo 24 della Legge 23
luglio 1991. N. 223 (Norme in materia di cassa
integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione,
attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento
al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del
lavoro), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 luglio
1991, n. 175, S.O., come modificato dalla presente legge
cosi' recita:
"Art. 24. Norme in materia di riduzione del personale
1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 2 a
12 e 15-bis, e all'articolo 5, commi da 1 a 5, si applicano
alle imprese che occupino piu' di quindici dipendenti,
compresi i dirigenti, e che, in conseguenza di una
riduzione o trasformazione di attivita' o di lavoro,
intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco
di centoventi giorni, in ciascuna unita' produttiva, o in
piu' unita' produttive nell'ambito del territorio di una
stessa provincia. Tali disposizioni si applicano per tutti
i licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e nello
stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima
riduzione o trasformazione
1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2,
3, con esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
11, 12, 14, 15 e 15-bis, e all'articolo 5, commi 1, 2 e 3,
si applicano ai privati datori di lavoro non imprenditori
alle medesime condizioni di cui al comma 1. I lavoratori
licenziati vengono iscritti nella lista di cui all'articolo
6, comma 1, senza diritto all'indennita' di cui
all'articolo 7. Ai lavoratori licenziati ai sensi del
presente comma non si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9.
1-ter. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 3,
ultimo periodo, non si applica al recesso intimato da
datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini
di lucro, attivita' di natura politica, sindacale,
culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto.
1-quater. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 3,
al recesso intimato da datori di lavoro non imprenditori
che svolgono, senza fini di lucro, attivita' di natura
politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di
religione o di culto, si applicano le disposizioni di cui
alla legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive
modificazioni.
1-quinquies. Nel caso in cui l'impresa o il datore di
lavoro non imprenditore, ricorrendo le condizioni di cui al
comma 1, in- tenda procedere al licenziamento di uno o piu'
dirigenti, trovano applicazione le disposizioni di cui
all'articolo 4, commi 2, 3, con esclusione dell'ultimo
periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e 15-bis, e
all'articolo 5, commi 1, 2 e 3, primo e quarto periodo.
All'esame di cui all'articolo 4, commi 5 e 7, relativo ai
dirigenti eccedenti, si procede in appositi incontri.
Quando risulta accertata la violazione delle procedure
richiamate all'articolo 4, comma 12, o dei criteri di
scelta di cui all'articolo 5, comma 1, l'impresa o il
datore di lavoro non imprenditore e' tenuto al pagamento in
favore del dirigente di un'indennita' in misura compresa
tra dodici e ventiquattro mensilita' dell'ultima
retribuzione globale di fatto, avuto riguardo alla natura e
alla gravita' della violazione, fatte salve le diverse
previsioni sulla misura dell'indennita' contenute nei
contratti e negli accordi collettivi applicati al rapporto
di lavoro.
2. Le disposizioni richiamate nei commi 1, 1-bis e
1-quinquies si applicano anche quando le imprese o i
privati datori di lavoro non imprenditori, di cui ai
medesimi commi, intendano cessare l'attivita'.
3. Quanto previsto all'articolo 4, commi 3, ultimo
periodo, e 10, e all'articolo 5, commi 4 e 5, si applica
solo alle imprese di cui all'articolo 16, comma 1. Il
contributo previsto dall'articolo 5, comma 4, e' dovuto
dalle imprese di cui all'articolo 16, comma 1 nella misura
di nove volte il trattamento iniziale di mobilita'
spettante al lavoratore ed e' ridotto a tre volte nei casi
di accordo sindacale.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano nei casi di scadenza dei rapporti di lavoro a
termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei casi
di attivita' stagionali o saltuarie.
5. La materia dei licenziamenti collettivi per
riduzione di personale di cui al primo comma dell'articolo
11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato
dall'articolo 6 della legge 11 maggio 1990, n. 108, e'
disciplinata dal presente articolo.
6. Il presente articolo non si applica ai licenziamenti
intimati prima della data di entrata in vigore della
presente legge.".
 
Art. 17
Disposizioni in materia di bevande a base di succo
di frutta. Caso EU Pilot n. 4738/13/ENTR

1. Le bibite analcoliche di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, e successive modificazioni, prodotte in Italia e vendute con il nome dell'arancia a succo, o recanti denominazioni che a tale agrume si richiamino, devono avere un contenuto di succo di arancia non inferiore a 20 g per 100 cc o dell'equivalente quantita' di succo di arancia concentrato o disidratato in polvere, fatte salve quelle destinate alla commercializzazione verso altri Stati dell'Unione europea o verso gli altri Stati contraenti l'Accordo sullo Spazio economico europeo, nonche' verso Paesi terzi.
2. I commi 16, 16-bis e 16-ter dell'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono abrogati.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal dodicesimo mese successivo al perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/ 34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, di cui e' data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Le bevande prive del contenuto minimo obbligatorio ai sensi del comma 1, prodotte anteriormente alla data di inizio dell'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1, possono essere commercializzate fino all'esaurimento delle scorte.
Note all'art. 17:
Il testo dell'articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719 (Regolamento per la
disciplina igienica della produzione e del commercio delle
acque gassate e delle bibite analcooliche gassate e non
gassate confezionate in recipienti chiusi), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 1958, n. 178, cosi'
recita:
"Art. 4.
Le bibite analcooliche, vendute con il nome, di uno o
piu' frutta a succo (quali l'uva, l'arancio, il limone, il
mandarino, la ciliegia, il lampone, la pesca e simili) o
recanti denominazioni che a tali frutta si richiamino,
debbono essere preparate con il succo naturale concentrato
o liofilizzato o sciroppato del frutto o delle frutta di
cui alla denominazione.
Le bibite analcooliche preparate con il succo di piu'
specie di frutta debbono riportare sulle etichette i nomi
delle relative frutta.
L'aggiunta, senza obbligo di specificazione di succhi,
di estratti o di essenze naturali provenienti da agrumi
diversi da quello di cui alla denominazione, e' consentita
soltanto alle bibite analcooliche preparate con succo di
«arancio» o «limone» o «mandarino».
E' consentita l'aggiunta di estratti o essenze naturali
provenienti da altre parti delle frutta impiegate nella
preparazione.
Le bibite di cui al presente articolo debbono avere,
per ogni 100 cc., un contenuto di succo naturale non
inferiore a gr. 12 o della quantita' equivalente di succo
concentrato o liofilizzato o sciroppato. La percentuale
complessiva del succo contenuto deve essere riportata sulla
etichetta.":
Il testo dei commi 16, 16-bis e 16-ter dell'articolo 8
del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni
urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un
piu' alto livello di tutela della salute), abrogati dalla
presente legge, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13
settembre 2012, n. 214.
La direttiva 98/34/CE Direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio che prevede una procedura d'informazione
nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e
delle regole relative ai servizi della societa'
dell'informazione e' pubblicata nella G.U.C.E. 21 luglio
1998, n. L 204.
 
Art. 18
Disposizioni in materia di qualita' e trasparenza della filiera degli
oli di oliva vergini. Caso EU Pilot n. 4632/13/AGRI.
1. Alla legge 14 gennaio 2013, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. L'indicazione dell'origine delle miscele di oli di oliva originari di piu' di uno Stato membro dell'Unione europea o di un Paese terzo, conforme all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) di esecuzione n. 29/2012 della Commissione, del 13 gennaio 2012, deve essere stampata ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo e con diversa e piu' evidente rilevanza cromatica rispetto allo sfondo, alle altre indicazioni e alla denominazione di vendita»;
b) all'articolo 4, comma 3, dopo le parole: «oli extravergini» sono aggiunte le seguenti: «o vergini»;
c) all'articolo 7, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono essere presentati in contenitori etichettati conformemente alla normativa vigente, forniti di idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata e provvisti di un sistema di protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo l'esaurimento del contenuto originale indicato nell'etichetta»;
d) all'articolo 7, comma 3, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 2»;
e) all'articolo 16, comma 1, primo periodo, dopo la parola: «produzioni» e' inserita la seguente: «nazionali».
2. All'articolo 43, comma 1-bis.1, primo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «alchil esteri piu' metil alchil esteri» sono sostituite dalle seguenti: «etil esteri».
Note all'art. 18:
Il testo degli articoli 1, 4, 7 e 16 della legge 14
gennaio 2013, n. 9 (Norme sulla qualita' e la trasparenza
della filiera degli oli di oliva vergini), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2013, n. 26. come modificato
dalla presente legge cosi' recita:
"Art. 1. Modalita' per l'indicazione di origine
1. L'indicazione dell'origine degli oli di oliva
vergini prevista dall'articolo 4 del decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali 10 novembre
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16
gennaio 2010, deve figurare in modo facilmente visibile e
chiaramente leggibile nel campo visivo anteriore del
recipiente, in modo da essere distinguibile dalle altre
indicazioni e dagli altri segni grafici.
2. L'indicazione dell'origine di cui al comma 1 e'
stampata sul recipiente o sull'etichetta ad esso apposta,
in caratteri la cui parte mediana e' pari o superiore a 1,2
mm, ed in modo da assicurare un contrasto significativo tra
i caratteri stampati e lo sfondo.
3. In deroga al comma 2, i caratteri di cui al medesimo
comma possono essere stampati in dimensioni uguali a quelli
della denominazione di vendita dell'olio di oliva vergine,
nel medesimo campo visivo e nella medesima rilevanza
cromatica.
4. L'indicazione dell'origine delle miscele di oli di
oliva originari di piu' di uno Stato membro dell'Unione
europea o di un Paese terzo, conforme all'articolo 4,
paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) di esecuzione
n. 29/2012 della Commissione, del 13 gennaio 2012, deve
essere stampata ai sensi dei commi 2 e 3 del presente
articolo e con diversa e piu' evidente rilevanza cromatica
rispetto allo sfondo, alle altre indicazioni e alla
denominazione di vendita."
"Art. 4. Divieto di pratiche commerciali ingannevoli
1. Una pratica commerciale e' ingannevole, in
conformita' agli articoli 21 e seguenti del codice del
consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206, quando contiene indicazioni che, anche attraverso
diciture, immagini e simboli grafici, evocano una specifica
zona geografica di origine degli oli vergini di oliva non
corrispondente alla effettiva origine territoriale delle
olive.
2. E' altresi' ingannevole la pratica commerciale che,
omettendo indicazioni rilevanti circa la zona geografica di
origine degli oli di oliva vergini, puo' ingenerare la
convinzione che le olive utilizzate siano di provenienza
territoriale diversa da quella effettiva.
3. E' ingannevole attribuire valutazioni organolettiche
agli oli di oliva diversi dagli oli extravergini o vergini
e comunque indicare attributi positivi non previsti
dall'allegato XII in materia di valutazione organolettica
dell'olio di oliva vergine, di cui al regolamento (CEE) n.
2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991, e successive
modificazioni."
"Art. 7. Termine minimo di conservazione e
presentazione degli oli di oliva nei pubblici esercizi
1. Il termine minimo di conservazione entro il quale
gli oli di oliva vergini conservano le loro proprieta'
specifiche in adeguate condizioni di trattamento non puo'
essere superiore a diciotto mesi dalla data di
imbottigliamento e va indicato con la dicitura «da
consumarsi preferibilmente entro» seguita dalla data.
2. Gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei
pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di
preparazione dei pasti, devono essere presentati in
contenitori etichettati conformemente alla normativa
vigente, forniti di idoneo dispositivo di chiusura in modo
che il contenuto non possa essere modificato senza che la
confezione sia aperta o alterata e provvisti di un sistema
di protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo
l'esaurimento del contenuto originale indicato
nell'etichetta.
3. La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2
comporta l'applicazione al titolare del pubblico esercizio
di una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 8.000 e
la confisca del prodotto.
4. All'articolo 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.
2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo
2006, n. 81, i commi 4-quater e 4-quinquies sono abrogati."
"Art. 16. Obbligo di costituzione e aggiornamento del
fascicolo aziendale
1. Al fine di garantire la piena rintracciabilita'
delle produzioni nazionali destinate al commercio e di
prevenire eventuali frodi, e' obbligatorio, per tutti i
produttori di oli vergini, extravergini e lampanti,
costituire e aggiornare il fascicolo aziendale, ai sensi
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99. In caso di mancata
ottemperanza a tale adempimento, le produzioni non possono
essere destinate al commercio.
2. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta
l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, alle imprese
riconosciute che provvedono all'annotazione nel registro di
carico e scarico, previsto dal decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 10 novembre 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio
2010, di olive o oli di produttori che non rispettano
l'obbligo di cui al comma 1 si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500
euro a 3.000 euro, nonche' la sanzione accessoria della
sospensione del riconoscimento per un periodo da uno a sei
mesi.".
Il testo dell'articolo 43 del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2012, n. 147,
S.O. come modificato dalla presente legge cosi' recita:
"Art. 43. potere sanzionatorio in materia di Made in
Italy
1. Dopo il comma 49-ter dell'articolo 4 della legge 24
dicembre 2003, n. 350, e' aggiunto il seguente:
«49-quater. Le Camere di commercio industria
artigianato ed agricoltura territorialmente competenti
ricevono il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24
novembre 1981, n. 689, ai fini dell'irrogazione delle
sanzioni pecuniarie amministrative di cui al precedente
comma 49-bis.».
1-bis. Al fine di prevenire frodi nel settore degli oli
di oliva e di assicurare la corretta informazione dei
consumatori, in fase di controllo gli oli di oliva
extravergini che sono etichettati con la dicitura "Italia"
o "italiano", o che comunque evocano un'origine italiana,
sono considerati conformi alla categoria dichiarata quando
presentano un contenuto in metil esteri degli acidi grassi
ed etil esteri degli acidi grassi minore o uguale a 30
mg/kg. Il superamento dei valori, salve le disposizioni
penali vigenti, comporta l'avvio automatico di un piano
straordinario di sorveglianza dell'impresa da parte delle
Autorita' nazionali competenti per i controlli operanti ai
sensi del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.
1-bis.1. Al fine di assicurare ai consumatori la
possibilita' di individuare gli oli che presentano
caratteristiche migliori di qualita', per gli anni 2013,
2014 e 2015, nell'ambito delle attivita' di controllo e di
analisi degli oli di oliva vergini nella cui designazione
di origine sia indicato il riferimento all'Italia, le
autorita' preposte che procedono alla ricerca del contenuto
di etil esteri esteri rendono note le risultanze delle
analisi, che sono pubblicate ed aggiornate mensilmente in
un'apposita sezione del portale internet del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali.
All'attuazione degli adempimenti previsti dal presente
comma l'amministrazione interessata provvede con le risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
1-ter. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE)
n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, e
successive modificazioni, la verifica delle caratteristiche
organolettiche degli oli di oliva vergini e' compiuta da un
comitato di assaggio riconosciuto e tali caratteristiche si
considerano conformi alla categoria dichiarata qualora lo
stesso comitato ne confermi la classificazione. La verifica
e' effettuata da un comitato di assaggiatori riconosciuti
ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 28 febbraio 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26 aprile
2012, e iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6 del
medesimo decreto. Essa e' obbligatoriamente disposta e
valutata a fini probatori nei procedimenti giurisdizionali
nell'ambito dei quali debba essere verificata la
corrispondenza delle caratteristiche del prodotto alla
categoria di oli di oliva dichiarati.
1-ter.1. Il capo del comitato di assaggiatori e' il
responsabile dell'organizzazione e del funzionamento
dell'accertamento di cui al comma 1-ter e ha il compito di
convocare gli assaggiatori nel giorno e nell'orario
stabiliti per intervenire alla prova. Egli e' responsabile
dell'inventario degli utensili, della loro pulizia, della
preparazione e codificazione dei campioni per eseguire la
prova.
1-ter.2. Al fine di effettuare l'accertamento di cui al
comma 1-ter, le analisi sono effettuate su identici lotti
di confezionamento, procedendo al prelievo dei campioni in
base alle seguenti modalita':
a) la quantita' di campioni contenuta in ciascun
bicchiere per l'assaggio degli oli deve essere di 15 ml;
b) i campioni di olio per l'assaggio nei bicchieri
devono avere una temperatura equivalente a 28° C p2° C.
1-ter.3. L'assaggiatore, per partecipare ad una prova
organolettica di oli d'oliva vergini, oltre ad essere
iscritto nell'elenco nazionale di cui al comma 1-ter, deve
altresi':
a) essersi astenuto dal fumo da almeno trenta minuti
prima dell'ora stabilita per la prova;
b) non aver utilizzato profumi, cosmetici o saponi il
cui odore persista al momento della prova, nonche'
sciacquare e asciugare le mani ogni volta sia necessario
per eliminare qualsiasi odore;
c) non aver ingerito alcun alimento da almeno un'ora
prima dell'assaggio. (194)
1-ter.4. Qualora l'assaggiatore, al momento della
prova, si trovi in condizioni di inferiorita' fisiologica
tali da comprometterne il senso dell'olfatto o del gusto, o
in condizioni psicologiche alterate, deve darne
comunicazione al capo del comitato, il quale ne dispone
l'esonero dal lavoro.
1-ter.5. Ai fini della validita' delle prove
organolettiche e' redatto un verbale dal quale devono
risultare i seguenti elementi:
a) numero del verbale;
b) data e ora del prelevamento dei campioni;
c) descrizione delle partite di olio, con riferimento
al quantitativo, alla provenienza del relativo prodotto,
alla tipologia, ai recipienti;
d) nominativo del capo del comitato di assaggio
responsabile della preparazione e della codificazione dei
campioni ai sensi dell'allegato XII in materia di
valutazione organolettica dell'olio di oliva vergine, di
cui al regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione
dell'11 luglio 1991, e successive modificazioni;
e) attestazione dei requisiti dei campioni di cui al
comma 1-ter.2;
f) nominativi delle persone che partecipano
all'accertamento come assaggiatori;
g) dichiarazione attestante il rispetto delle
condizioni per intervenire in una prova organolettica di
cui al comma 1-ter.3;
h) orario di inizio e di chiusura della procedura di
prova.
1-quater. All'articolo 4, comma 49-bis, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente: «Per i prodotti alimentari, per effettiva origine
si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della
materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella
preparazione dei prodotti e il luogo in cui e' avvenuta la
trasformazione sostanziale».
1-quinquies. All'articolo 2, comma 2, lettera e), della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni,
dopo le parole: «la promozione del sistema italiano delle
imprese all'estero» sono inserite le seguenti: «e la tutela
del ''Made in Italy''».
 
Art. 19
Delega al Governo in materia di inquinamento acustico. Armonizzazione
della normativa nazionale con le direttive 2002/49/CE, 2000/14/CE e
2006/123/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008.
1. Al fine di assicurare la completa armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, e con la direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, relativa all'emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto, il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili, definite dall'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto delle procedure, dei principi e dei criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonche' secondo i seguenti principi e criteri specifici:
a) coerenza dei piani degli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000, con i piani di azione, con le mappature acustiche e con le mappe acustiche strategiche previsti dalla direttiva 2002/49/CE e di cui agli articoli 2, comma 1, lettere o), p) e q), 3 e 4 nonche' agli allegati 4 e 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, nonche' con i criteri previsti dal decreto emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge n. 447 del 1995, e successive modificazioni;
b) recepimento nell'ambito della normativa nazionale, come disposto dalla direttiva 2002/49/CE e dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, dei descrittori acustici diversi da quelli disciplinati dalla legge n. 447 del 1995 e introduzione dei relativi metodi di determinazione a completamento e integrazione di quelli introdotti dalla medesima legge n. 447 del 1995;
c) armonizzazione della normativa nazionale relativa alla disciplina delle sorgenti di rumore delle infrastrutture dei trasporti e degli impianti industriali e relativo aggiornamento ai sensi della legge n. 447 del 1995;
d) adeguamento della normativa nazionale alla disciplina del rumore prodotto nell'ambito dello svolgimento delle attivita' sportive;
e) adeguamento della normativa nazionale alla disciplina del rumore prodotto dall'esercizio degli impianti eolici;
f) adeguamento della disciplina dell'attivita' e della formazione della figura professionale di tecnico competente in materia di acustica ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge n. 447 del 1995 e armonizzazione con la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi del mercato interno, e con l'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni;
g) semplificazione delle procedure autorizzative in materia di requisiti acustici passivi degli edifici;
h) introduzione nell'ordinamento nazionale di criteri relativi alla sostenibilita' economica degli obiettivi della legge n. 447 del 1995 relativamente agli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000, e dai regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 della legge n. 447 del 1995, per il graduale e strategico adeguamento ai principi contenuti nella direttiva 2002/49/CE;
i) adeguamento della disciplina riguardante la gestione e il periodo di validita' dell'autorizzazione degli organismi di certificazione, previsti dalla direttiva 2000/14/CE, alla luce del nuovo iter di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato;
l) armonizzazione con la direttiva 2000/14/CE per quanto concerne le competenze delle persone fisiche e giuridiche che mettono a disposizione sul mercato macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto;
m) adeguamento del regime sanzionatorio in caso di mancato rispetto del livello di potenza sonora garantito previsto dalla direttiva 2000/14/CE e definizione delle modalita' di utilizzo dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro della salute, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
4. Dall'attuazione della delega legislativa prevista dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 19:
La direttiva 2002/49/CE Direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa alla determinazione e alla
gestione del rumore ambientale e' pubblicata nella G.U.C.E.
18 luglio 2002, n. L 189. Entrata in vigore il 18 luglio
2002.
La direttiva 2000/14/CE Direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione
acustica ambientale delle macchine ed attrezzature
destinate a funzionare all'aperto e' pubblicata nella
G.U.C.E. 3 luglio 2000, n. L 162. Entrata in vigore il 3
luglio 2000.
Il testo degli articoli 2 e 3 della Legge 26 ottobre
1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 ottobre 1995, n.
254, S.O., cosi' recita:
"Art. 2. Definizioni.
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) inquinamento acustico: l'introduzione di rumore
nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da
provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attivita'
umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli
ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti,
dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da
interferire con le legittime fruizioni degli ambienti
stessi;
b) ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un
edificio destinato alla permanenza di persone o di
comunita' ed utilizzato per le diverse attivita' umane,
fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attivita'
produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al
D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277 , salvo per quanto concerne
l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali
in cui si svolgono le attivita' produttive;
c) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli
edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche
in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le
infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali,
marittime, industriali, artigianali, commerciali ed
agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di
movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di
persone e merci; le aree adibite ad attivita' sportive e
ricreative;
d) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non
comprese nella lettera c);
e) valori limite di emissione: il valore massimo di
rumore che puo' essere emesso da una sorgente sonora,
misurato in prossimita' della sorgente stessa;
f) valori limite di immissione: il valore massimo di
rumore che puo' essere immesso da una o piu' sorgenti
sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno,
misurato in prossimita' dei ricettori;
g) valori di attenzione: il valore di rumore che
segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute
umana o per l'ambiente;
h) valori di qualita': i valori di rumore da conseguire
nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie
e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare
gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.
2. I valori di cui al comma 1, lettere e), f), g) e h),
sono determinati in funzione della tipologia della
sorgente, del periodo della giornata e della destinazione
d'uso della zona da proteggere.
3. I valori limite di immissione sono distinti in:
a) valori limite assoluti, determinati con riferimento
al livello equivalente di rumore ambientale;
b) valori limite differenziali, determinati con
riferimento alla differenza tra il livello equivalente di
rumore ambientale ed il rumore residuo.
4. Restano ferme le altre definizioni di cui
all'allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 1° marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 57 dell'8 marzo 1991.
5. I provvedimenti per la limitazione delle emissioni
sonore sono di natura amministrativa, tecnica, costruttiva
e gestionale. Rientrano in tale ambito:
a) le prescrizioni relative ai livelli sonori
ammissibili, ai metodi di misurazione del rumore, alle
regole applicabili alla fabbricazione;
b) le procedure di collaudo, di omologazione e di
certificazione che attestino la conformita' dei prodotti
alle prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili;
la marcatura dei prodotti e dei dispositivi attestante
l'avvenuta omologazione;
c) gli interventi di riduzione del rumore, distinti in
interventi attivi di riduzione delle emissioni sonore delle
sorgenti e in interventi passivi, adottati nei luoghi di
immissione o lungo la via di propagazione dalla sorgente al
ricettore o sul ricettore stesso;
d) i piani dei trasporti urbani ed i piani urbani del
traffico; i piani dei trasporti provinciali o regionali ed
i piani del traffico per la mobilita' extraurbana; la
pianificazione e gestione del traffico stradale,
ferroviario, aeroportuale e marittimo;
e) la pianificazione urbanistica, gli interventi di
delocalizzazione di attivita' rumorose o di ricettori
particolarmente sensibili.
6. Ai fini della presente legge e' definito tecnico
competente la figura professionale idonea ad effettuare le
misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti
dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento
acustico, svolgere le relative attivita' di controllo. Il
tecnico competente deve essere in possesso del diploma di
scuola media superiore ad indirizzo tecnico o del diploma
universitario ad indirizzo scientifico ovvero del diploma
di laurea ad indirizzo scientifico.
7. L'attivita' di tecnico competente puo' essere svolta
previa presentazione di apposita domanda all'assessorato
regionale competente in materia ambientale corredata da
documentazione comprovante l'aver svolto attivita', in modo
non occasionale, nel campo dell'acustica ambientale da
almeno quattro anni per i diplomati e da almeno due anni
per i laureati o per i titolari di diploma universitario
(2).
8. Le attivita' di cui al comma 6 possono essere svolte
altresi' da coloro che, in possesso del diploma di scuola
media superiore, siano in servizio presso le strutture
pubbliche territoriali e vi svolgano la propria attivita'
nel campo dell'acustica ambientale, alla data di entrata in
vigore della presente legge nonche' da coloro che, a
prescindere dal titolo di studio, possano dimostrare di
avere svolto, alla data di entrata in vigore della presente
legge, per almeno cinque anni, attivita' nel campo
dell'acustica ambientale in modo non occasionale .
9. I soggetti che effettuano i controlli devono essere
diversi da quelli che svolgono le attivita' sulle quali
deve essere effettuato il controllo."
"Art. 3. Competenze dello Stato.
1. Sono di competenza dello Stato:
a) la determinazione, ai sensi della L. 8 luglio 1986,
n. 349 , e successive modificazioni, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della
sanita' e sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, dei valori di cui all'articolo 2;
b) il coordinamento dell'attivita' e la definizione
della normativa tecnica generale per il collaudo,
l'omologazione, la certificazione e la verifica periodica
dei prodotti ai fini del contenimento e dell'abbattimento
del rumore; il ruolo e la qualificazione dei soggetti
preposti a tale attivita' nonche', per gli aeromobili, per
i natanti e per i veicoli circolanti su strada, le
procedure di verifica periodica dei valori limite di
emissione relativa ai prodotti medesimi. Tale verifica, per
i veicoli circolanti su strada, avviene secondo le
modalita' di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 30 aprile 1992,
n. 285 , e successive modificazioni;
c) la determinazione, ai sensi del D.P.R. 24 luglio
1977, n. 616 , con decreto del Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro della sanita' e, secondo le
rispettive competenze, con il Ministro dei lavori pubblici,
con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
delle tecniche di rilevamento e di misurazione
dell'inquinamento acustico, tenendo conto delle peculiari
caratteristiche del rumore emesso dalle infrastrutture di
trasporto;
d) il coordinamento dell'attivita' di ricerca, di
sperimentazione tecnico-scientifica ai sensi della L. 8
luglio 1986, n. 349 , e successive modificazioni, e
dell'attivita' di raccolta, di elaborazione e di diffusione
dei dati. Al coordinamento provvede il Ministro
dell'ambiente, avvalendosi a tal fine anche dell'Istituto
superiore di sanita', del Consiglio nazionale delle
ricerche (CNR), dell'Ente per le nuove tecnologie,
l'energia e l'ambiente (ENEA), dell'Agenzia nazionale per
la protezione dell'ambiente (ANPA), dell'Istituto superiore
per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), del
Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi
(CSRPAD) del Ministero dei trasporti e della navigazione,
nonche' degli istituti e dei dipartimenti universitari;
e) la determinazione, fermo restando il rispetto dei
valori determinati ai sensi della lettera a), con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della
sanita' e, secondo le rispettive competenze, con il
Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il
Ministro dei trasporti e della navigazione, dei requisiti
acustici delle sorgenti sonore e dei requisiti acustici
passivi degli edifici e dei loro componenti, allo scopo di
ridurre l'esposizione umana al rumore. Per quanto attiene
ai rumori originati dai veicoli a motore definiti dal
titolo III del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 , e successive
modificazioni, restano salve la competenza e la procedura
di cui agli articoli 71, 72, 75 e 80 dello stesso decreto
legislativo
f) l'indicazione, con uno o piu' decreti del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, dei criteri per la progettazione, l'esecuzione e la
ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle
infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela
dall'inquinamento acustico
g) la determinazione, con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dei
trasporti e della navigazione, dei requisiti acustici dei
sistemi di allarme anche antifurto con segnale acustico e
dei sistemi di refrigerazione, nonche' la disciplina della
installazione, della manutenzione e dell'uso dei sistemi di
allarme anche antifurto e anti-intrusione con segnale
acustico installato su sorgenti mobili e fisse, fatto salvo
quanto previsto dagli articoli 71, 72, 75, 79, 155 e 156
del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 , e successive
modificazioni;
h) la determinazione, con le procedure previste alla
lettera e), dei requisiti acustici delle sorgenti sonore
nei luoghi di intrattenimento danzante o di pubblico
spettacolo
i) l'adozione di piani pluriennali per il contenimento
delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di
servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie,
metropolitane, autostrade e strade statali entro i limiti
stabiliti per ogni specifico sistema di trasporto, ferme
restando le competenze delle regioni, delle province e dei
comuni, e tenendo comunque conto delle disposizioni di cui
all'articolo 155 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 , e
successive modificazioni;
l) la determinazione, con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e
della navigazione, dei criteri di misurazione del rumore
emesso da imbarcazioni di qualsiasi natura e della relativa
disciplina per il contenimento dell'inquinamento acustico;
m) la determinazione, con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e
della navigazione, dei criteri di misurazione del rumore
emesso dagli aeromobili e della relativa disciplina per il
contenimento dell'inquinamento acustico, con particolare
riguardo
1) ai criteri generali e specifici per la definizione
di procedure di abbattimento del rumore valevoli per tutti
gli aeroporti e all'adozione di misure di controllo e di
riduzione dell'inquinamento acustico prodotto da aeromobili
civili nella fase di decollo e di atterraggio;
2) ai criteri per la classificazione degli aeroporti in
relazione al livello di inquinamento acustico;
3) alla individuazione delle zone di rispetto per le
aree e le attivita' aeroportuali e ai criteri per regolare
l'attivita' urbanistica nelle zone di rispetto. Ai fini
della presente disposizione per attivita' aeroportuali si
intendono sia le fasi di decollo o di atterraggio, sia
quelle di manutenzione, revisione e prove motori degli
aeromobili;
4) ai criteri per la progettazione e la gestione dei
sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di
inquinamento acustico in prossimita' degli aeroporti;
n) la predisposizione, con decreto del Ministro
dell'ambiente, sentite le associazioni di protezione
ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della L.
8 luglio 1986, n. 349, nonche' le associazioni dei
consumatori maggiormente rappresentative, di campagne di
informazione del consumatore di educazione scolastica.
2. I decreti di cui al comma 1, lettere a), c), e), h)
e l), sono emanati entro nove mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge. I decreti di cui al comma 1,
lettere f), g) e m), sono emanati entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
3. I provvedimenti previsti dal comma 1, lettere a),
c), d), e), f), g), h), i), l) e m), devono essere
armonizzati con le direttive dell'Unione europea recepite
dallo Stato italiano e sottoposti ad aggiornamento e
verifica in funzione di nuovi elementi conoscitivi o di
nuove situazioni.
4. I provvedimenti di competenza dello Stato devono
essere coordinati con quanto previsto dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo
1991.".
Il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre
2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3.
cosi' recita:
"Art. 31. Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea
1. In relazione alle deleghe legislative conferite con
la legge di delegazione europea per il recepimento delle
direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il
termine di due mesi antecedenti a quello di recepimento
indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il
cui termine cosi' determinato sia gia' scaduto alla data di
entrata in vigore della legge di delegazione europea,
ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i
decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della medesima legge; per le
direttive che non prevedono un termine di recepimento, il
Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le direttive
in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
puo' adottare disposizioni integrative e correttive di
decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine
di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea.
7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai
sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione,
nelle materie di competenza legislativa delle regioni e
delle province autonome, si applicano alle condizioni e
secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza di nuovo parere."
"Art. 32. Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi
dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale
e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze
tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le
competenze di piu' amministrazioni statali, i decreti
legislativi individuano, attraverso le piu' opportune forme
di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta',
differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le
competenze delle regioni e degli altri enti territoriali,
le procedure per salvaguardare l'unitarieta' dei processi
decisionali, la trasparenza, la celerita', l'efficacia e
l'economicita' nell'azione amministrativa e la chiara
individuazione dei soggetti responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di
recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.".
Il testo degli articoli 2, 3 e 4 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 194 (Attuazione della
direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla
gestione del rumore ambientale),pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222, cosi' recita:
"Art. 2. Definizioni.
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «agglomerato»: area urbana, individuata dalla
regione o provincia autonoma competente, costituita da uno
o piu' centri abitati ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, contigui fra loro e la cui popolazione
complessiva e' superiore a 100.000 abitanti;
b) «aeroporto principale»: un aeroporto civile o
militare aperto al traffico civile in cui si svolgono piu'
di 50.000 movimenti all'anno, intendendosi per movimento
un'operazione di decollo o di atterraggio. Sono esclusi i
movimenti a fini addestrativi su aeromobili definiti
leggeri ai sensi della regolamentazione tecnica nazionale;
c) «asse ferroviario principale»: una infrastruttura
ferrovia su cui transitano ogni anno piu' di 30.000 treni;
d) «asse stradale principale»: un'infrastruttura
stradale su cui transitano ogni anno piu' di 3.000.000 di
veicoli;
e) «descrittore acustico»: la grandezza fisica che
descrive il rumore ambientale in relazione ad uno specifico
effetto nocivo;
f) «determinazione»: qualsiasi metodo per calcolare,
predire, stimare o misurare il valore di un descrittore
acustico od i relativi effetti nocivi;
g) «effetti nocivi»: gli effetti negativi per la salute
umana;
h) «fastidio»: la misura in cui, sulla base di indagini
sul campo e di simulazioni, il rumore risulta sgradevole a
una comunita' di persone;
i) «Lden (livello giorno-sera-notte)»: il descrittore
acustico relativo all'intera giornata, di cui all'allegato
1;
l) «Lday (livello giorno)»: il descrittore acustico
relativo al periodo dalle 06:00 alle 20:00;
m) «Levening (livello sera)»: il descrittore acustico
relativo al periodo dalle 20:00 alle 22:00;
n) «Lnight (livello notte)»: il descrittore acustico
relativo al periodo dalle 22.00 alle 06.00;
o) «mappatura acustica»: la rappresentazione di dati
relativi a una situazione di rumore esistente o prevista in
una zona, relativa ad una determinata sorgente, in funzione
di un descrittore acustico che indichi il superamento di
pertinenti valori limite vigenti, il numero di persone
esposte in una determinata area o il numero di abitazioni
esposte a determinati valori di un descrittore acustico in
una certa zona;
p) «mappa acustica strategica»: una mappa finalizzata
alla determinazione dell'esposizione globale al rumore in
una certa zona a causa di varie sorgenti di rumore ovvero
alla definizione di previsioni generali per tale zona;
q) «piani di azione»: i piani destinati a gestire i
problemi di inquinamento acustico ed i relativi effetti,
compresa, se necessario, la sua riduzione;
r) «pianificazione acustica»: il controllo
dell'inquinamento acustico futuro mediante attivita' di
programmazione, quali la classificazione acustica e la
pianificazione territoriale, l'ingegneria dei sistemi per
il traffico, la pianificazione dei trasporti,
l'attenuazione del rumore mediante tecniche di
insonorizzazione ed il controllo dell'emissione acustica
delle sorgenti;
s) «pubblico»: una o piu' persone fisiche o giuridiche
e le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di dette
persone;
t) «rumore ambientale»: i suoni indesiderati o nocivi
in ambiente esterno prodotti dalle attivita' umane,
compreso il rumore emesso da mezzi di trasporto, dovuto al
traffico veicolare, al traffico ferroviario, al traffico
aereo e proveniente da siti di attivita' industriali;
u) «relazione dose-effetto»: la relazione fra il valore
di un descrittore acustico e l'entita' di un effetto
nocivo;
v) «siti di attivita' industriale»: aree classificate V
o VI ai sensi delle norme vigenti in cui sono presenti
attivita' industriali quali quelle definite nell'allegato 1
al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;
z) «valori limite»: un valore di Lden o Lnight e, se
del caso, di Lday e Levening il cui superamento induce le
autorita' competenti ad esaminare o applicare provvedimenti
di attenuazione del rumore; i valori limite possono variare
a seconda della tipologia di rumore, dell'ambiente
circostante e del diverso uso del territorio; essi possono
anche variare riguardo a situazioni esistenti o nuove come
nel caso in cui cambi la sorgente di rumore o la
destinazione d'uso dell'ambiente circostante;
aa) «zona silenziosa di un agglomerato»: una zona
delimitata dall'autorita' comunale nella quale Lden, o
altro descrittore acustico appropriato relativo a qualsiasi
sorgente non superi un determinato valore limite;
bb) «zona silenziosa esterna agli agglomerati»: una
zona delimitata dalla competente autorita' che non risente
del rumore prodotto da infrastrutture di trasporto, da
attivita' industriali o da attivita' ricreative."
"Art. 3. Mappatura acustica e mappe acustiche
strategiche.
1. Entro il 30 giugno 2007:
a) l'autorita' individuata dalla regione o dalla
provincia autonoma elabora e trasmette alla regione o alla
provincia autonoma competente le mappe acustiche
strategiche, nonche' i dati di cui all'allegato 6, relativi
al precedente anno solare, degli agglomerati con piu' di
250.000 abitanti;
b) le societa' e gli enti gestori di servizi pubblici
di trasporto o delle relative infrastrutture elaborano e
trasmettono alla regione o alla provincia autonoma
competente la mappatura acustica, nonche' i dati di cui
all'allegato 6, riferiti al precedente anno solare, degli
assi stradali principali su cui transitano piu' di
6.000.000 di veicoli all'anno, degli assi ferroviari
principali su cui transitano piu' di 60.000 convogli
all'anno e degli aeroporti principali. Nel caso di
infrastrutture principali che interessano piu' regioni gli
stessi enti trasmettono la mappatura acustica ed i dati di
cui all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed
alle regioni o province autonome competenti.
2. Nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle
relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui
al comma 1, lettera a), la mappatura acustica prevista al
comma 1, lettera b), nonche' i dati di cui all'allegato 6,
sono trasmessi entro il 31 dicembre 2006 all'autorita'
individuata al comma 1, lettera a).
3. Entro il 30 giugno 2012:
a) l'autorita' individuata dalla regione o dalla
provincia autonoma elabora e trasmette alla regione o alla
provincia autonoma competente le mappe acustiche
strategiche degli agglomerati, nonche' i dati di cui
all'allegato 6, riferiti al precedente anno solare;
b) le societa' e gli enti gestori di servizi pubblici
di trasporto o delle relative infrastrutture elaborano e
trasmettono alla regione o alla provincia autonoma
competente la mappatura acustica, nonche' i dati di cui
all'allegato 6, riferiti al precedente anno solare, degli
assi stradali e ferroviari principali. Nel caso di
infrastrutture principali che interessano piu' regioni gli
stessi enti trasmettono la mappatura acustica ed i dati di
cui all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed
alle regioni o province autonome competenti.
4. Nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle
relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui
al comma 3, lettera a), la mappatura acustica prevista al
comma 3, lettera b), nonche' i dati di cui all'allegato 6,
sono trasmessi entro il 31 dicembre 2011 all'autorita'
individuata al comma 3, lettera a).
5. Le mappe acustiche strategiche e la mappatura
acustica di cui ai commi 1 e 3 sono elaborate in
conformita' ai requisiti minimi stabiliti all'allegato 4,
nonche' ai criteri stabiliti con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto
con i Ministeri della salute e delle infrastrutture e dei
trasporti, sentita la Conferenza unificata, da adottare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, tenuto conto anche della normazione tecnica di
settore.
6. Le mappe acustiche strategiche e la mappatura
acustica di cui ai commi 1 e 3 sono riesaminate e, se
necessario, rielaborate almeno ogni cinque anni dalla prima
elaborazione.
7. La regione o la provincia autonoma competente o, in
caso di infrastrutture principali che interessano piu'
regioni, il Ministero dell'ambiente e dalla tutela del
territorio verifica che le mappe acustiche strategiche e la
mappatura acustica di cui ai commi 1 e 3 soddisfino i
requisiti stabiliti al comma 5.
8. Nelle zone che confinano con altri Stati membri
dell'Unione europea il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio, avvalendosi delle dotazioni umane e
strumentali disponibili a legislazione vigente, coopera con
le autorita' competenti di detti Stati ai fini della mappa
acustica strategica di cui al presente articolo.
9. All'attuazione del presente articolo si provvede con
le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."
"Art. 4. Piani d'azione.
1. Entro il 18 luglio 2008:
a) l'autorita' individuata dalla regione o dalla
provincia autonoma, tenuto conto dei risultati delle mappe
acustiche strategiche di cui all'articolo 3, elabora e
trasmette alla regione od alla provincia autonoma
competente i piani di azione e le sintesi di cui
all'allegato 6 per gli agglomerati con piu' di 250.000
abitanti;
b) le societa' e gli enti gestori dei servizi pubblici
di trasporto o delle relative infrastrutture, tenuto conto
dei risultati della mappatura acustica di cui all'articolo
3, elaborano e trasmettono alla regione od alla provincia
autonoma competente i piani di azione e le sintesi di cui
all'allegato 6, per gli assi stradali principali su cui
transitano piu' di 6.000.000 di veicoli all'anno, per gli
assi ferroviari principali su cui transitano piu' di 60.000
convogli all'anno e per gli aeroporti principali. Nel caso
di infrastrutture principali che interessano piu' regioni
gli stessi enti trasmettono i piani d'azione e le sintesi
di cui all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed
alle regioni o province autonome competenti.
2. Nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle
relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui
al comma 1, lettera a), i piani d'azione previsti al comma
1, lettera b), nonche' le sintesi di cui all'allegato 6,
sono trasmessi entro il 18 gennaio 2008 all'autorita'
individuata al comma 1 lettera a).
3. Entro il 18 luglio 2013:
a) l'autorita' individuata dalla regione o dalla
provincia autonoma, tenuto conto dei risultati delle mappe
acustiche strategiche di cui all'articolo 3, elabora e
trasmette alla regione od alla provincia autonoma
competente i piani di azione e le sintesi di cui
all'allegato 6 per gli agglomerati;
b) le societa' e gli enti gestori dei servizi pubblici
di trasporto o delle relative infrastrutture, tenuto conto
dei risultati della mappatura acustica di cui all'art. 3,
elaborano e trasmettono alla regione od alla provincia
autonoma competente i piani di azione e le sintesi di cui
all'allegato 6, per gli assi stradali e ferroviari
principali. Nel caso di infrastrutture principali che
interessano piu' regioni gli stessi enti trasmettono i
piani d'azione e le sintesi di cui all'allegato 6 relativi
a dette infrastrutture al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio ed alle regioni o province autonome
competenti.
4. Nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle
relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui
al comma 3, lettera a), i piani d'azione previsti al comma
3, lettera b), nonche' le sintesi di cui all'allegato 6,
sono trasmessi entro il 18 gennaio 2013 all'autorita'
individuata al comma 3, lettera a).
5. I piani d'azione previsti ai commi 1 e 3 sono
predisposti in conformita' ai requisiti minimi stabiliti
all'allegato 5, nonche' ai criteri stabiliti con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
di concerto con i Ministeri della salute e delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza
unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, tenuto conto anche della
normazione tecnica di settore.
6. L'autorita' individuata dalla regione o dalla
provincia autonoma competente e le societa' e gli enti
gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative
infrastrutture riesaminano e rielaborano i piani d'azione
di cui ai commi 1 e 3 ogni cinque anni e, comunque, ogni
qualvolta necessario e in caso di sviluppi sostanziali che
si ripercuotono sulla situazione acustica esistente.
7. La regione o la provincia autonoma competente o, in
caso di infrastrutture principali che interessano piu'
regioni, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio verifica che i piani d'azione di cui ai commi 1
e 3 soddisfino i requisiti stabiliti al comma 5.
8. I piani d'azione previsti ai commi 1 e 3 recepiscono
e aggiornano i piani di contenimento e di abbattimento del
rumore prodotto per lo svolgimento dei servizi pubblici di
trasporto, i piani comunali di risanamento acustico ed i
piani regionali triennali di intervento per la bonifica
dall'inquinamento acustico adottati ai sensi degli articoli
3, comma 1, lettera i), 10, comma 5, 7 e 4, comma 2, della
legge 26 ottobre 1995, n. 447.
9. Restano ferme le disposizioni relative alle
modalita', ai criteri ed ai termini per l'adozione dei
piani di cui al comma 8 stabiliti dalla legge n. 447 del
1995 e dalla normativa vigente in materia adottate in
attuazione della stessa legge n. 447 del 1995.
10. Nelle zone che confinano con altri Stati membri
dell'Unione europea il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio coopera con le autorita' competenti
di detti Stati ai fini della elaborazione dei piani di
azione di cui al presente articolo.
11. All'attuazione del presente articolo si provvede
con le risorse finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.".
Il testo degli allegati 4 e 5 del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 194 (Attuazione della direttiva
2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del
rumore ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23
settembre 2005, n. 222. cosi' recita:
"Allegato 4
(art. 3, comma 5)
Requisiti minimi per la mappatura acustica e per le
mappe acustiche strategiche
1. La mappatura acustica e le mappe acustiche
strategiche costituiscono una rappresentazione di dati
relativi ad uno dei seguenti aspetti:
a) la situazione di rumore esistente o prevista in
funzione di un descrittore acustico;
b) il numero stimato di edifici abitativi, scuole e
ospedali di una determinata zona che risultano esposti a
specifici valori di un descrittore acustico;
c) il numero stimato delle persone che si trovano in
una zona esposta al rumore;
d) il superamento di un valore limite, utilizzando i
descrittori acustici di cui all'art. 5.
2. La mappatura acustica e le mappe acustiche
strategiche possono essere presentate al pubblico in forma
di:
a) grafici;
b) dati numerici in tabulati;
c) dati numerici in formato elettronico.
3. Le mappe acustiche strategiche relative agli
agglomerati riguardano in particolar modo il rumore emesso:
a) dal traffico veicolare;
b) dal traffico ferroviario;
c) dal traffico aeroportuale;
d) dai siti di attivita' industriale, inclusi i porti.
4. Le mappe acustiche strategiche e la mappatura
acustica fungono da base per:
a) i dati da trasmettere alla Commissione ai sensi
dell'art. 7;
b) l'informazione da fornire ai cittadini ai sensi
dell'art. 8;
c) i piani d'azione ai sensi dell'art. 4.
5. I requisiti minimi per le mappe acustiche
strategiche e per la mappatura acustica, in relazione ai
dati da trasmettere alla Commissione, figurano
nell'allegato 6, punti 1.5, 1.6, 2.5, 2.6 e 2.7.
6. Per l'informazione ai cittadini ai sensi dell'art. 8
e per l'elaborazione di piani d'azione ai sensi dell'art. 4
sono necessarie informazioni supplementari e piu'
particolareggiate, come:
a) una rappresentazione grafica;
b) mappe che visualizzano i superamenti dei valori
limite;
c) mappe di confronto, in cui la situazione esistente
e' confrontata a svariate possibili situazioni future;
d) mappe che visualizzano il valore di un descrittore
acustico a un'altezza diversa da 4 m, ove opportuno;
e) la descrizione delle strumentazioni e delle tecniche
di misurazione impiegate per la sua redazione, nonche' la
descrizione dei modelli di calcolo impiegati e della
relativa accuratezza.
7. La mappatura acustica e le mappe acustiche
strategiche ad uso locale o nazionale devono essere
tracciate utilizzando un'altezza di misurazione di 4 m e
intervalli di livelli di Lden e Lnight di 5 dB come
definito nell'allegato 6.
8. Per gli agglomerati devono essere tracciate
mappature acustiche distinte per il rumore del traffico
veicolare, ferroviario, aereo e dell'attivita' industriale.
Possono essere aggiunte mappature relative ad altre
sorgenti di rumore."
"Allegato 5
(art. 4, comma 5)
Requisiti minimi dei piani d'azione
1. I piani d'azione devono comprendere almeno i
seguenti elementi:
a) una descrizione dell'agglomerato, degli assi
stradali e ferroviari principali o degli aeroporti
principali e delle altre sorgenti di rumore da prendere in
considerazione;
b) l'autorita' competente;
c) il contesto giuridico;
d) qualsiasi valore limite in vigore ai sensi dell'art.
5;
e) una sintesi dei risultati della mappatura acustica;
f) una valutazione del numero stimato di persone
esposte al rumore, l'individuazione dei problemi e delle
situazioni da migliorare;
g) un resoconto delle consultazioni pubbliche
organizzate ai sensi dell'art. 8;
h) le misure antirumore gia' in atto e i progetti in
preparazione;
i) gli interventi pianificati dalle autorita'
competenti per i successivi cinque anni, comprese le misure
volte alla conservazione delle aree silenziose;
l) la strategia di lungo termine;
m) le informazioni di carattere finanziario, ove
disponibili: fondi stanziati, analisi costi-efficacia e
costi-benefici;
n) disposizioni per la valutazione dell'attuazione e
dei risultati del piano d'azione.
2. Gli interventi pianificati dalle autorita'
nell'ambito delle proprie competenze possono comprendere,
ad esempio:
a) pianificazione del traffico;
b) pianificazione territoriale;
c) accorgimenti tecnici a livello delle sorgenti;
d) scelta di sorgenti piu' silenziose;
e) riduzione della trasmissione del suono;
f) misure di regolamentazione o misure economiche o
incentivi.
3. I piani d'azione devono comprendere stime in termini
di riduzione del numero di persone esposte (fastidio,
disturbi del sonno o altro).
4. Ai piani d'azione deve essere allegata una sintesi
non tecnica di facile consultazione per il pubblico.".
La direttiva 2006/123/CE (Direttiva del parlamento
europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato
interno) e' pubblicata nella G.U.U.E. 27 dicembre 2006, n.
l 376.
Il testo dell'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2011, n. 188, cosi'
recita:
"Art. 3. Abrogazione delle indebite restrizioni
all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle
attivita' economiche
1. Comuni, Province, Regioni e Stato, entro il 30
settembre 2012, adeguano i rispettivi ordinamenti al
principio secondo cui l'iniziativa e l'attivita' economica
privata sono libere ed e' permesso tutto cio' che non e'
espressamente vietato dalla legge nei soli casi di:
a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e
dagli obblighi internazionali;
b) contrasto con i principi fondamentali della
Costituzione;
c) danno alla sicurezza, alla liberta', alla dignita'
umana e contrasto con l'utilita' sociale;
d) disposizioni indispensabili per la protezione della
salute umana, la conservazione delle specie animali e
vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio
culturale;
e) disposizioni relative alle attivita' di raccolta di
giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti
sulla finanza pubblica.
2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo
sviluppo economico e attua la piena tutela della
concorrenza tra le imprese.
3. Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del
termine di cui al comma 1, le disposizioni normative
statali incompatibili con quanto disposto nel medesimo
comma, con conseguente diretta applicazione degli istituti
della segnalazione di inizio di attivita' e
dell'autocertificazione con controlli successivi. Nelle
more della decorrenza del predetto termine, l'adeguamento
al principio di cui al comma 1 puo' avvenire anche
attraverso gli strumenti vigenti di semplificazione
normativa. Entro il 31 dicembre 2012 il Governo e'
autorizzato ad adottare uno o piu' regolamenti ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, con i quali vengono individuate le disposizioni
abrogate per effetto di quanto disposto nel presente comma
ed e' definita la disciplina regolamentare della materia ai
fini dell'adeguamento al principio di cui al comma 1.
4.
5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo
33, quinto comma, della Costituzione per l'accesso alle
professioni regolamentate secondo i principi della
riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra
professioni che svolgono attivita' similari, gli
ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio
dell'attivita' risponda senza eccezioni ai principi di
libera concorrenza, alla presenza diffusa dei
professionisti su tutto il territorio nazionale, alla
differenziazione e pluralita' di offerta che garantisca
l'effettiva possibilita' di scelta degli utenti nell'ambito
della piu' ampia informazione relativamente ai servizi
offerti. Con decreto del Presidente della Repubblica
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno
essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto per recepire i seguenti
principi:
a) l'accesso alla professione e' libero e il suo
esercizio e' fondato e ordinato sull'autonomia e
sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del
professionista. La limitazione, in forza di una
disposizione di legge, del numero di persone che sono
titolate ad esercitare una certa professione in tutto il
territorio dello Stato o in una certa area geografica, e'
consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di
interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse
alla tutela della salute umana, e non introduca una
discriminazione diretta o indiretta basata sulla
nazionalita' o, in caso di esercizio dell'attivita' in
forma societaria, della sede legale della societa'
professionale;
b) previsione dell'obbligo per il professionista di
seguire percorsi di formazione continua permanente
predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai
consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla
normativa vigente in materia di educazione continua in
medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione
continua determina un illecito disciplinare e come tale e'
sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento
professionale che dovra' integrare tale previsione;
c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla
professione deve conformarsi a criteri che garantiscano
l'effettivo svolgimento dell'attivita' formativa e il suo
adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior
esercizio della professione;
d).
e) a tutela del cliente, il professionista e' tenuto a
stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti
dall'esercizio dell'attivita' professionale. Il
professionista deve rendere noti al cliente, al momento
dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza
stipulata per la responsabilita' professionale e il
relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze
assicurative di cui al presente comma possono essere
negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai
Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei
professionisti;
f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere
l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da
quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono
specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle
questioni disciplinari e di un organo nazionale di
disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine
territoriale o di consigliere nazionale e' incompatibile
con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e
territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si
applicano alle professioni sanitarie per le quali resta
confermata la normativa vigente;
g) la pubblicita' informativa, con ogni mezzo, avente
ad oggetto l'attivita' professionale, le specializzazioni
ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello
studio ed i compensi delle prestazioni, e' libera. Le
informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette
e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.
5.1. Limitatamente agli esercenti le professioni
sanitarie, gli obblighi di cui al comma 5, lettera e), si
applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore
del decreto del Presidente della Repubblica di cui
all'alinea del medesimo comma 5.
5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali
in contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da
a) a g), sono abrogate con effetto dalla data di entrata in
vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in
ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012.
5-ter. Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvede
a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non
risultano abrogate per effetto del comma 5-bis in un testo
unico da emanare ai sensi dell' articolo 17-bis della legge
23 agosto 1988, n. 400.
6. Fermo quanto previsto dal comma 5 per le
professioni, l'accesso alle attivita' economiche e il loro
esercizio si basano sul principio di liberta' di impresa.
7. Le disposizioni vigenti che regolano l'accesso e
l'esercizio delle attivita' economiche devono garantire il
principio di liberta' di impresa e di garanzia della
concorrenza. Le disposizioni relative all'introduzione di
restrizioni all'accesso e all'esercizio delle attivita'
economiche devono essere oggetto di interpretazione
restrittiva, fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1
del presente articolo. (72)
8. Le restrizioni in materia di accesso ed esercizio
delle attivita' economiche previste dall'ordinamento
vigente sono abrogate quattro mesi dopo l'entrata in vigore
del presente decreto, fermo in ogni caso quanto previsto al
comma 1 del presente articolo.
9. Il termine "restrizione", ai sensi del comma 8,
comprende:
a) la limitazione, in forza di una disposizione di
legge, del numero di persone che sono titolate ad
esercitare una attivita' economica in tutto il territorio
dello Stato o in una certa area geografica attraverso la
concessione di licenze o autorizzazioni amministrative per
l'esercizio, senza che tale numero sia determinato,
direttamente o indirettamente sulla base della popolazione
o di altri criteri di fabbisogno;
b) l'attribuzione di licenze o autorizzazioni
all'esercizio di una attivita' economica solo dove ce ne
sia bisogno secondo l'autorita' amministrativa; si
considera che questo avvenga quando l'offerta di servizi da
parte di persone che hanno gia' licenze o autorizzazioni
per l'esercizio di una attivita' economica non soddisfa la
domanda da parte di tutta la societa' con riferimento
all'intero territorio nazionale o ad una certa area
geografica;
c) il divieto di esercizio di una attivita' economica
al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a
esercitarla solo all'interno di una determinata area;
d) l'imposizione di distanze minime tra le
localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una
attivita' economica;
e) il divieto di esercizio di una attivita' economica
in piu' sedi oppure in una o piu' aree geografiche;
f) la limitazione dell'esercizio di una attivita'
economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di
alcune categorie, di commercializzazione di taluni
prodotti;
g) la limitazione dell'esercizio di una attivita'
economica attraverso l'indicazione tassativa della forma
giuridica richiesta all'operatore;
h) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la
fornitura di beni o servizi, indipendentemente dalla
determinazione, diretta o indiretta, mediante
l'applicazione di un coefficiente di profitto o di altro
calcolo su base percentuale;
i) l'obbligo di fornitura di specifici servizi
complementari all'attivita' svolta.
10. Le restrizioni diverse da quelle elencate nel comma
9 precedente possono essere revocate con regolamento da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, emanato su proposta del Ministro
competente entro quattro mesi dall'entrata in vigore del
presente decreto, fermo in ogni caso quanto previsto dal
comma 1 del presente articolo.
11. Singole attivita' economiche possono essere
escluse, in tutto o in parte, dall'abrogazione delle
restrizioni disposta ai sensi del comma 8; in tal caso, la
suddetta esclusione, riferita alle limitazioni previste dal
comma 9, puo' essere concessa, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita l'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato, entro quattro mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, qualora:
a) la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse
pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla
tutela della salute umana;
b) la restrizione rappresenti un mezzo idoneo,
indispensabile e, dal punto di vista del grado di
interferenza nella liberta' economica, ragionevolmente
proporzionato all'interesse pubblico cui e' destinata;
c) la restrizione non introduca una discriminazione
diretta o indiretta basata sulla nazionalita' o, nel caso
di societa', sulla sede legale dell'impresa.
11-bis. In conformita' alla direttiva 2006/123/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006,
sono invece esclusi dall'abrogazione delle restrizioni
disposta ai sensi del comma 8 i servizi di taxi e noleggio
con conducente non di linea, svolti esclusivamente con
veicoli categoria M1, di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
12. All'articolo 307, comma 10, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento
militare, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) i proventi monetari derivanti dalle procedure di
cui alla lettera a) sono determinati con decreto del
Ministro della difesa, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto dei saldi
strutturali di finanza pubblica, e sono versati all'entrata
del bilancio dello Stato per essere destinati, mediante
riassegnazione anche in deroga ai limiti previsti per le
riassegnazioni, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, fino al 31 dicembre 2013, agli stati di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per
una quota corrispondente al 55 per cento, da assegnare al
fondo ammortamento dei titoli di Stato, e del Ministero
della difesa, per una quota corrispondente al 35 per cento,
nonche' agli enti territoriali interessati alle
valorizzazioni, per la rimanente quota del 10 per cento. Le
somme riassegnate al Ministero della difesa sono
finalizzate esclusivamente a spese di investimento. E' in
ogni caso precluso l'utilizzo di questa somma per la
copertura di oneri di parte corrente. Ai fini della
valorizzazione dei medesimi beni, le cui procedure sono
concluse entro il termine perentorio di centottanta giorni
dal loro avvio, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 4, comma 4-decies, del decreto-legge 25
gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 marzo 2010, n. 42, ovvero all'articolo 34 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e la
determinazione finale delle conferenze di servizio o il
decreto di approvazione degli accordi di programma,
comportanti variazione degli strumenti urbanistici, sono
deliberati dal consiglio comunale entro trenta giorni,
decorsi i quali i due citati provvedimenti, in caso di
mancata deliberazione, si intendono comunque ratificati. Il
medesimo termine perentorio e il meccanismo del silenzio
assenso per la ratifica delle determinazioni finali delle
conferenze di servizi si applicano alle procedure di
valorizzazione di cui all'articolo 314».
12-bis. All'articolo 8-bis del decreto-legge 13 maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: «In caso di» sono sostituite
dalle seguenti: «Entro dieci giorni dalla» e le parole da:
«cancellate» fino a: «avvenuto pagamento» sono sostituite
dalle seguenti: «integrate dalla comunicazione
dell'avvenuto pagamento. La richiesta da parte
dell'istituto di credito deve pervenire immediatamente dopo
l'avvenuto pagamento»;
b) al comma 2, dopo le parole: «gia' registrate» sono
inserite le seguenti: «e regolarizzate» e le parole da:
«estinte» fino a: «presente decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «aggiornate secondo le medesime modalita' di cui
al comma precedente»".
La legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al
Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul
territorio degli uffici giudiziari), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 16 settembre 2011, n. 216.
Il testo dell'articolo 11, della Legge 26 ottobre 1995,
n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 ottobre 1995, n.
254, S.O., cosi' recita
"Art. 11. Regolamenti di esecuzione.
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di
concerto, secondo le materie di rispettiva competenza, con
i Ministri della sanita', dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, dei
lavori pubblici e della difesa, sono emanati regolamenti di
esecuzione, distinti per sorgente sonora relativamente alla
disciplina dell'inquinamento acustico avente origine dal
traffico veicolare, ferroviario, marittimo ed aereo,
avvalendosi anche del contributo tecnico-scientifico degli
enti gestori dei suddetti servizi, dagli autodromi, dalle
aviosuperfici, dai luoghi in cui si svolgono attivita'
sportive di discipline olimpiche in forma stabile, dalle
piste motoristiche di prova e per attivita' sportive, da
natanti, da imbarcazioni di qualsiasi natura, nonche' dalle
nuove localizzazioni aeroportuali
2. I regolamenti di cui al comma 1 devono essere
armonizzati con le direttive dell'Unione europea recepite
dallo Stato italiano.
3. La prevenzione e il contenimento acustico nelle aree
esclusivamente interessate da installazioni militari e
nelle attivita' delle Forze armate sono definiti mediante
specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui
all'articolo 3 della L. 24 dicembre 1976, n. 898, e
successive modificazioni.".
Il Regolamento 765/2008/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio che pone norme in materia di accreditamento e
vigilanza del mercato per quanto riguarda la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il
regolamento (CEE) n. 339/93, e' pubblicato nella G.U.U.E.
13 agosto 2008, n. L 218.
Il testo dell'articolo 15 del decreto legislativo del 4
settembre 2002, n. 262 (Attuazione della direttiva
2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale
delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare
all'aperto), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21
novembre 2002, n. 273, S.O., cosi' recita:
"Art. 15. Sanzioni.
1. Il fabbricante o il mandatario che immette in
commercio o mette in servizio macchine ed attrezzature di
cui all'allegato I, non accompagnate dalla dichiarazione CE
di conformita' di cui all'articolo 8, comma 1, e' punito,
fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato, con
la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma da euro 1000 a euro 50000.
2. Il fabbricante o il mandatario che viola le
disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, e' punito,
fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato, con
la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma da euro 500 a euro 25000.
3. Il fabbricante o il mandatario che immette in
commercio o mette in servizio macchine ed attrezzature, di
cui all'allegato I, prive della marcatura CE di conformita'
e dell'indicazione del livello di potenza sonora garantito
di cui all'articolo 9, comma 1, e' punito, fuori dai casi
in cui la violazione costituisce reato, con la sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da
euro 1000 a euro 50000.
4. Il fabbricante o il mandatario che viola le
disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, e' punito,
fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato, con
la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma da euro 500 a euro 25000.
5. Il fabbricante o il mandatario che immette in
commercio o mette in servizio macchine ed attrezzature di
cui all'allegato I, parte b), non conformi ai requisiti
previsti all'articolo 10, comma 1, e' punito, fuori dai
casi in cui la violazione costituisce reato, con la
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma da euro 1000 a euro 50000.
6. Il fabbricante o il mandatario che immette in
commercio o mette in servizio macchine ed attrezzature di
cui all'allegato I, parte b), in violazione alle
disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, e' punito,
fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato, con
la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma da euro 1000 a euro 50000.
7. Il fabbricante o il mandatario che immette in
commercio o mette in servizio macchine ed attrezzature di
cui all'allegato I, parte c), in violazione alle
disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, e' punito,
fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato, con
la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma da euro 1000 a euro 50000.
8. Il fabbricante o il mandatario che viola le
disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, e' punito,
fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato, con
la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma da euro 500 a euro 25000.
9. Il fabbricante o il mandatario che non ottempera
alle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, e'
punito, fuori dai casi in cui la violazione costituisce
reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma da euro 1000 a euro 50000.".
Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto
1997, n. 202, cosi' recita:
"Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata.
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".
 
Art. 20
Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, relative agli affidatari di incarichi di progettazione. Caso
EU Pilot 4680/13/MARK.
1. All'articolo 90 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, le parole: «partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonche' agli eventuali subappalti o cottimi» sono sostituite dalle seguenti: «essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonche' degli eventuali subappalti o cottimi»;
b) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:
«8-bis. I divieti di cui al comma 8 non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non e' tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori».
Note all'art. 20:
Il testo dell'articolo 90 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100, S.O., come modificato
dalla presente legge cosi' recita:
"Art. 90. Progettazione interna ed esterna alle
amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori
pubblici(artt. 17 e 18, legge n. 109/1994)
1. Le prestazioni relative alla progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonche'
alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto
tecnico-amministrativo alle attivita' del responsabile del
procedimento e del dirigente competente alla formazione del
programma triennale dei lavori pubblici sono espletate:
a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b) dagli uffici consortili di progettazione e di
direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e
unioni, le comunita' montane, le aziende unita' sanitarie
locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli
enti di bonifica possono costituire con le modalita' di cui
agli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267;
c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni
di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per
legge;
d) da liberi professionisti singoli od associati nelle
forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e
successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento
agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di
beni mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di
beni culturali ai sensi della vigente normativa;
e) dalle societa' di professionisti;
f) dalle societa' di ingegneria;
f-bis) da prestatori di servizi di ingegneria ed
architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A
stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente
alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti
di cui alle lettere d), e), f), f-bis) e h) ai quali si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 in quanto
compatibili;
h) da consorzi stabili di societa' di professionisti e
di societa' di ingegneria, anche in forma mista, formati da
non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore
dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di
tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di
operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1
dell'articolo 36. E' vietata la partecipazione a piu' di un
consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare
per l'affidamento di incarichi di progettazione e attivita'
tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato
globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato
da ciascuna societa' consorziata nel quinquennio o nel
decennio precedente e' incrementato secondo quanto
stabilito dall'articolo 36, comma 6, della presente legge;
ai consorzi stabili di societa' di professionisti e di
societa' di ingegneria si applicano altresi' le
disposizioni di cui all'articolo 36, commi 4 e 5 e di cui
all'articolo 253, comma 8.
2. Si intendono per:
a) societa' di professionisti le societa' costituite
esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi
albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle
forme delle societa' di persone di cui ai capi II, III e IV
del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero
nella forma di societa' cooperativa di cui al capo I del
titolo VI del libro quinto del codice civile, che eseguono
studi di fattibilita', ricerche, consulenze, progettazioni
o direzioni dei lavori, valutazioni di congruita'
tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci
delle societa' agli effetti previdenziali sono assimilati
ai professionisti che svolgono l'attivita' in forma
associata ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre
1939, n. 1815. Ai corrispettivi delle societa' si applica
il contributo integrativo previsto dalle norme che
disciplinano le rispettive Casse di previdenza di categoria
cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza
della iscrizione obbligatoria al relativo albo
professionale. Detto contributo dovra' essere versato pro
quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti
statutari e i regolamenti vigenti;
b) societa' di ingegneria le societa' di capitali di
cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del
codice civile ovvero nella forma di societa' cooperative di
cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice
civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a),
che eseguono studi di fattibilita', ricerche, consulenze,
progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di
congruita' tecnico-economica o studi di impatto ambientale.
Ai corrispettivi relativi alle predette attivita'
professionali si applica il contributo integrativo qualora
previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di
previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto
fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al
relativo albo professionale. Detto contributo dovra' essere
versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli
ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.
3. Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi
e tecnici che devono possedere le societa' di cui al comma
2 del presente articolo.
4. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1,
lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle
amministrazioni abilitati all'esercizio della professione.
I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a
tempo parziale non possono espletare, nell'ambito
territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi
professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, se non
conseguenti ai rapporti d'impiego.
5. Il regolamento definisce i limiti e le modalita' per
la stipulazione per intero, a carico delle stazioni
appaltanti, di polizze assicurative per la copertura dei
rischi di natura professionale a favore dei dipendenti
incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento
della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione e'
a carico dei soggetti stessi.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare
la redazione del progetto preliminare, definitivo ed
esecutivo, nonche' lo svolgimento di attivita'
tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai
soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g)
e h), in caso di carenza in organico di personale tecnico,
ovvero di difficolta' di rispettare i tempi della
programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di
istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessita'
o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di
necessita' di predisporre progetti integrali, cosi' come
definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una
pluralita' di competenze, casi che devono essere accertati
e certificati dal responsabile del procedimento.
7. Indipendentemente dalla natura giuridica del
soggetto affidatario dell'incarico di cui al comma 6, lo
stesso deve essere espletato da professionisti iscritti
negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali, personalmente responsabili e nominativamente
indicati gia' in sede di presentazione dell'offerta, con la
specificazione delle rispettive qualificazioni
professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre
nell'offerta, la persona fisica incaricata
dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.
Il regolamento definisce le modalita' per promuovere la
presenza anche di giovani professionisti nei gruppi
concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione,
concorsi di progettazione, concorsi di idee. All'atto
dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la
regolarita' contributiva del soggetto affidatario.
8. Gli affidatari di incarichi di progettazione non
possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni
di lavori pubblici, nonche' degli eventuali subappalti o
cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attivita'
di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di
lavori pubblici, subappalti e cottimi non puo' partecipare
un soggetto controllato, controllante o collegato
all'affidatario di incarichi di progettazione. Le
situazioni di controllo e di collegamento si determinano
con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del
codice civile. I divieti di cui al presente comma sono
estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di
progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento
dell'incarico e ai loro dipendenti, nonche' agli affidatari
di attivita' di supporto alla progettazione e ai loro
dipendenti.
8-bis. I divieti di cui al comma 8 non si applicano
laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza
acquisita nell'espletamento degli incarichi di
progettazione non e' tale da determinare un vantaggio che
possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.".
 
Art. 21
Disposizioni in materia di contratti pubblici, relative all'istituto
dell'avvalimento. Sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia
dell'Unione europea del 10 ottobre 2013 nella causa C-94/12.
1. All'articolo 49 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. E' ammesso l'avvalimento di piu' imprese ausiliarie, fermo restando, per i lavori, il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b), che hanno consentito il rilascio dell'attestazione in quella categoria».
Note all'art. 21:
Il testo dell'articolo 49 del citato decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dalla
presente legge cosi' recita:
"Art. 49. Avvalimento (artt. 47 e 48, direttiva
2004/18; art. 54, direttiva 2004/17)
1. Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato
ai sensi dell'articolo 34, in relazione ad una specifica
gara di lavori, servizi, forniture puo' soddisfare la
richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere
economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di
attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei
requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di
altro soggetto.
1-bis. Il comma 1 non e' applicabile al requisito
dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali
di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1 il
concorrente allega, oltre all'eventuale attestazione SOA
propria e dell'impresa ausiliaria:
a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi
dell'articolo 48, attestante l'avvalimento dei requisiti
necessari per la partecipazione alla gara, con specifica
indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del
concorrente medesimo dei requisiti generali di cui
all'articolo 38;
c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa
ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima
dei requisiti generali di cui all'articolo 38, nonche' il
possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di
avvalimento;
d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa
ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a
disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse
necessarie di cui e' carente il concorrente;
e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa
ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla
gara in proprio o associata o consorziata ai sensi
dell'articolo 34;
f) in originale o copia autentica il contratto in
virtu' del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere
a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata
dell'appalto;
g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa
che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di
cui alla lettera f) l'impresa concorrente puo' presentare
una dichiarazione sostitutiva attestante il legame
giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale
discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5.
3. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando
l'applicazione dell'articolo 38, lettera h) nei confronti
dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il
concorrente e escute la garanzia. Trasmette inoltre gli
atti all'Autorita' per le sanzioni di cui all'articolo 6,
comma 11.
4. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono
responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del
contratto.
5. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a
carico del concorrente si applicano anche nei confronti del
soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto
posto a base di gara.
6. E' ammesso l'avvalimento di piu' imprese ausiliarie,
fermo restando, per i lavori, il divieto di utilizzo
frazionato per il concorrente dei singoli requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui
all'arti- colo 40, comma 3, lettera b), che hanno
consentito il rilascio dell'attestazione in quella
categoria.
7.
8. In relazione a ciascuna gara non e' consentito, a
pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si
avvalga piu' di un concorrente, e che partecipino sia
l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei
requisiti.
9. Il bando puo' prevedere che, in relazione alla
natura dell'appalto, qualora sussistano requisiti tecnici
connessi con il possesso di particolari attrezzature
possedute da un ristrettissimo ambito di imprese operanti
sul mercato, queste possano prestare l'avvalimento nei
confronti di piu' di un concorrente, sino ad un massimo
indicato nel bando stesso, impegnandosi a fornire la
particolare attrezzatura tecnica, alle medesime condizioni,
all'aggiudicatario.
10. Il contratto e' in ogni caso eseguito dall'impresa
che partecipa alla gara, alla quale e' rilasciato il
certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria puo'
assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei
requisiti prestati.
11. In relazione a ciascuna gara, la stazione
appaltante trasmette all'Autorita' tutte le dichiarazioni
di avvalimento, indicando altresi' l'aggiudicatario, per
l'esercizio della vigilanza, e per la pubblicita' sul sito
informatico presso l'Osservatorio.".
 
Art. 22
Disposizioni in materia di attribuzioni dell'Autorita' per l'energia
elettrica, il gas ed il sistema idrico nel settore del mercato
dell'energia all'ingrosso. Attuazione del regolamento (UE) n.
1227/2011.
1. Al fine di assicurare l'applicazione del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrita' e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, nell'esercizio dei poteri di indagine ed esecuzione, puo':
a) accedere a tutti i documenti rilevanti e richiedere informazioni ai soggetti coinvolti o informati sui fatti, anche mediante apposite audizioni personali;
b) effettuare sopralluoghi e ispezioni;
c) chiedere i tabulati telefonici esistenti e i registri esistenti del traffico di dati di cui al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fissando il termine per le relative comunicazioni;
d) intimare la cessazione delle condotte poste in essere in violazione del regolamento (UE) n. 1227/2011;
e) presentare presso il competente tribunale istanza di sequestro o di confisca del prodotto o del profitto dell'illecito, comprese somme di denaro;
f) presentare presso il tribunale o altra autorita' competente istanze di divieto dell'esercizio di un'attivita' professionale.
2. I poteri di cui al comma 1 sono esercitati in modo proporzionato e nei limiti di quanto necessario al perseguimento delle finalita' del regolamento (UE) n. 1227/2011. I poteri di cui al medesimo comma 1, lettera c), sono esercitati previa autorizzazione del procuratore della Repubblica.
3. Per lo svolgimento di indagini relative a casi di sospetta violazione dei divieti di cui agli articoli 3 e 5 o dell'obbligo di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1227/2011, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico puo' avvalersi della collaborazione del Gestore dei mercati energetici (GME) e del Gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale, con riferimento ai mercati da essi gestiti, per quanto di rispettiva competenza, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, ultimo comma, del medesimo regolamento, e, in relazione alla fattispecie trattata, ferme restando le rispettive competenze, coordina la propria attivita' con quella dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato. Per lo svolgimento di indagini relative a casi di sospetta violazione del divieto di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1227/2011, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, ove opportuno in relazione alla fattispecie trattata, ferme restando le rispettive competenze, coordina la propria attivita' con quella della Commissione nazionale per le societa' e la borsa.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico irroga sanzioni amministrative pecuniarie da euro 20.000 a euro 3 milioni nei confronti dei soggetti che, essendo in possesso di informazioni privilegiate in relazione a vendite all'ingrosso di prodotti energetici, pongano in essere una delle condotte previste dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1227/2011, in conformita' con quanto previsto dal medesimo articolo 3.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico irroga sanzioni amministrative pecuniarie da euro 20.000 a euro 5 milioni nei confronti dei soggetti che pongano in essere una delle condotte manipolative del mercato definite dall'articolo 2, numeri 2) e 3), e dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1227/2011.
6. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico irroga sanzioni amministrative pecuniarie da euro 20.000 a euro 3 milioni nei confronti dei soggetti inadempienti all'obbligo di pubblicazione delle informazioni privilegiate di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1227/2011.
7. In caso di inottemperanza agli obblighi informativi previsti dagli articoli 8 e 9 del regolamento n. 1227/2011, nonche' in caso di trasmissione di informazioni incomplete o non veritiere o non tempestivamente aggiornate, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico irroga sanzioni amministrative pecuniarie da euro 10.000 a euro 200.000.
8. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico puo' aumentare le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per la rilevante offensivita' del fatto, per le qualita' personali del colpevole o per l'entita' del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiano inadeguate anche se applicate nella misura massima.
9. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico disciplina con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori, in conformita' all'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, e successive modificazioni.
10. Nell'ambito della relazione annuale al Parlamento, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico da' sinteticamente conto delle attivita' svolte nel settore del mercato dell'energia all'ingrosso, come integrate ai sensi del presente articolo, introducendo un capitolo apposito riferito all'integrita' e alla trasparenza del mercato dell'energia.
11. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo, aggiuntive rispetto a quelle previste dalla legislazione vigente, affluiscono ad un apposito fondo, denominato «Fondo costi energia elettrica e gas» (FOCEES), istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, finalizzato a ridurre i costi dell'energia elettrica e del gas a carico dei cittadini e delle imprese. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalita' di funzionamento del FOCEES. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 22:
Il Regolamento UE 1227/2011 (Regolamento del Parlamento
Europeo e del Consiglio concernente l'integrita' e la
trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (Testo
rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 8
dicembre 2011, n. L 326.
Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali), e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O.
Il testo dell'articolo 45 del decreto legislativo 1
giugno 2011, n. 93 (Attuazione delle direttive 2009/72/CE,
2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il
mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e
ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi
al consumatore finale industriale di gas e di energia
elettrica, nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e
2003/55/CE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 giugno
2011, n. 148, S.O., cosi' recita:
"Art. 45. Poteri sanzionatori
1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 14
novembre 1995, n. 481, l'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas irroga sanzioni amministrative pecuniarie in caso
di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi
previsti dalle seguenti disposizioni:
a) articoli 13, 14, 15, 16 del regolamento CE n.
714/2009 e degli articoli 36, comma 3, 38, commi 1 e 2, e
41 del presente decreto;
b) articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 22 del regolamento
CE n. 715/2009 e degli articoli 4, 8, commi 4 e 5,
dell'articolo 10, commi 1 e 3, e degli articoli 11, 12, 13,
14, 15, 16, comma 8, 17, commi 4 e 5, 18, 19, 23 e 26 del
presente decreto, nonche' l'articolo 20, commi 5-bis e
5-ter del decreto legislativo n. 164 del 2000.
2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas irroga
altresi' sanzioni amministrative pecuniarie in caso di
mancato rispetto delle decisioni giuridicamente vincolanti
dell'ACER o dell'Autorita' medesima.
3. Entro trenta giorni dalla notifica dell'atto di
avvio del procedimento sanzionatorio, l'impresa
destinataria puo' presentare all'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas impegni utili al piu' efficace
perseguimento degli interessi tutelati dalle norme o dai
provvedimenti violati. L'Autorita' medesima, valutata
l'idoneita' di tali impegni, puo' renderli obbligatori per
l'impresa proponente e concludere il procedimento
sanzionatorio senza accertare l'infrazione. Qualora il
procedimento sia stato avviato per accertare violazioni di
decisioni dell'ACER, l'Autorita' valuta l'idoneita' degli
eventuali impegni, sentita l'ACER. L'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas puo' riavviare il procedimento
sanzionatorio qualora l'impresa contravvenga agli impegni
assunti o la decisione si fondi su informazioni incomplete,
inesatte o fuorvianti. In questi casi l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas puo' irrogare una sanzione
amministrativa pecuniaria aumentata fino al doppio di
quella che sarebbe stata irrogata in assenza di impegni.
4. Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas non possono
essere inferiori, nel minimo, a 2.500 euro e non superiori,
nel massimo, a 154.937.069,73 euro. Le sanzioni medesime
non possono comunque superare il 10 per cento del fatturato
realizzato dall'impresa verticalmente integrata nello
svolgimento delle attivita' afferenti la violazione
nell'ultimo esercizio chiuso prima dell'avvio del
procedimento sanzionatorio.
5. Ai procedimenti sanzionatori dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas non si applica l'articolo 26
della legge 24 novembre 1981, n. 689. Per i procedimenti
medesimi, il termine per la notifica degli estremi della
violazione agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica, di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 24
novembre 1981, n. 689, e' di centottanta giorni.
6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
disciplina, con proprio regolamento, nel rispetto della
legislazione vigente in materia, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, i procedimenti sanzionatori di sua competenza, in
modo da assicurare agli interessati la piena conoscenza
degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta
e orale, la verbalizzazione e la separazione tra funzioni
istruttorie e funzioni decisorie. Il regolamento disciplina
altresi' le modalita' procedurali per la valutazione degli
impegni di cui al comma 3 del presente articolo, nonche', i
casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria
dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono
essere adottate modalita' procedurali semplificate di
irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
6-bis. Nei casi di particolare urgenza l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas puo', d'ufficio, deliberare,
con atto motivato, l'adozione di misure cautelari, anche
prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano ai procedimenti sanzionatori di competenza
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas avviati
successivamente all'entrata in vigore del presente
decreto.".
 
Art. 23
Stazioni di distribuzione dei carburanti ubicate
nelle aree urbane. Caso EU PILOT 4734/13/MARK

1. All'articolo 28, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, le parole: «posti al di fuori dei centri abitati, quali definiti ai sensi del codice della strada o degli strumenti urbanistici comunali» sono sostituite dalle seguenti: «, ovunque siano ubicati».
Note all'art. 23:
Il testo dell'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanziaria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio
2011, n. 155, come modificato dalla presente legge cosi'
recita:
"Art. 28. Razionalizzazione della rete distributiva dei
carburanti
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del
decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, il fondo per
la razionalizzazione della rete di distribuzione dei
carburanti e' altresi' destinato all'erogazione di
contributi sia per la chiusura di impianti di soggetti
titolari di non piu' di dieci impianti, comunque non
integrati verticalmente nel settore della raffinazione, sia
per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a seguito
di chiusura di impianti di distribuzione. Tali specifiche
destinazioni sono ammesse per un periodo non eccedente i
tre esercizi annuali successivi alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
da emanare entro il 30 giugno 2012, e' determinata
l'entita' sia dei contributi di cui al comma 1, sia della
nuova contribuzione al fondo di cui allo stesso comma 1,
per un periodo non superiore a tre anni, articolandola in
una componente fissa per ciascuna tipologia di impianto e
in una variabile in funzione dei litri erogati, tenendo
altresi' conto della densita' territoriale degli impianti
all'interno del medesimo bacino di utenza.
3. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano emanano indirizzi ai comuni per la
chiusura effettiva degli impianti dichiarati incompatibili
ai sensi del decreto del Ministro delle attivita'
produttive in data 31 ottobre 2001, nonche' ai sensi dei
criteri di incompatibilita' successivamente individuati
dalle normative regionali di settore. (217)
4. Comunque, i Comuni che non abbiano gia' provveduto
all'individuazione ed alla chiusura degli impianti
incompatibili ai sensi del decreto del Ministro delle
attivita' produttive in data 31 ottobre 2001 o ai sensi dei
criteri di incompatibilita' successivamente individuati
dalle normative regionali di settore, provvedono in tal
senso entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, dandone
comunicazione alla regione ed al Ministero dello sviluppo
economico.
Fino alla effettiva chiusura, per tali impianti e'
prevista la contribuzione al fondo per la razionalizzazione
della rete di distribuzione dei carburanti in misura
determinata col decreto di cui al comma 2. I Comuni non
rilasciano ulteriori autorizzazioni o proroghe di
autorizzazioni relativamente agli impianti incompatibili.
5. Al fine di incrementare l'efficienza del mercato, la
qualita' dei servizi, il corretto ed uniforme funzionamento
della rete distributiva, gli impianti di distribuzione dei
carburanti devono essere dotati di apparecchiature per la
modalita' di rifornimento senza servizio con pagamento
anticipato.
6. L'adeguamento di cui al comma 5 e' consentito a
condizione che l'impianto sia compatibile sulla base dei
criteri di cui al comma 3. Per gli impianti esistenti
l'adeguamento ha luogo entro il 31 dicembre 2012. Il
mancato adeguamento entro tale termine comporta una
sanzione amministrativa pecuniaria da determinare in
rapporto all'erogato dell'anno precedente, da un minimo di
1.000 euro a un massimo di 5.000 euro per ogni mese di
ritardo nell'adeguamento e, per gli impianti incompatibili,
costituisce causa di decadenza dell'autorizzazione
amministrativa di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, dichiarata dal comune
competente.
7. Non possono essere posti specifici vincoli
all'utilizzo di apparecchiature per la modalita' di
rifornimento senza servizio con pagamento anticipato,
durante le ore in cui e' contestualmente assicurata la
possibilita' di rifornimento assistito dal personale, a
condizione che venga effettivamente mantenuta e garantita
la presenza del titolare della licenza di esercizio
dell'impianto rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza o
di suoi dipendenti o collaboratori. Nel rispetto delle
norme di circolazione stradale, presso gli impianti
stradali di distribuzione carburanti , ovunque siano
ubicati non possono essere posti vincoli o limitazioni
all'utilizzo continuativo, anche senza assistenza, delle
apparecchiature per la modalita' di rifornimento senza
servizio con pagamento anticipato.
8. Al fine di incrementare la concorrenzialita',
l'efficienza del mercato e la qualita' dei servizi nel
settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, e'
sempre consentito in tali impianti:
a) l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di
alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo restando il
rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 64, commi 5
e 6, e il possesso dei requisiti di onorabilita' e
professionali di cui all'articolo 71 del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
b) l'esercizio dell'attivita' di un punto di vendita
non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di
ampiezza della superficie, nonche', tenuto conto delle
disposizioni degli articoli 22 e 23 della legge 22 dicembre
1957, n. 1293, l'esercizio della rivendita di tabacchi, nel
rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che
disciplinano lo svolgimento delle attivita' di cui alla
presente lettera, presso gli impianti di distribuzione
carburanti con una superficie minima di 500 mq, a
condizione che, per la rivendita di tabacchi, la disciplina
urbanistico-edilizia del luogo consenta all'interno di tali
impianti la costruzione o il mantenimento di locali chiusi,
diversi da quelli al servizio della distribuzione di
carburanti, con una superficie utile minima non inferiore a
30 mq;
c) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto
della vigente normativa relativa al bene e al servizio
posto in vendita, a condizione che l'ente proprietario o
gestore della strada verifichi il rispetto delle condizioni
di sicurezza stradale.
9. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 del
decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, sono soppresse
le seguenti parole: "con il limite minimo di superficie
pari a metri quadrati 1500".
10. Le attivita' di cui al comma 8, lettere a), b) e
c), di nuova realizzazione, anche se installate su impianti
esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari della
licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di
carburanti rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza,
salvo rinuncia del titolare della licenza dell'esercizio
medesimo, che puo' consentire a terzi lo svolgimento delle
predette attivita'. Limitatamente alle aree di servizio
autostradali possono essere gestite anche da altri
soggetti, nel caso in cui tali attivita' si svolgano in
locali diversi da quelli affidati al titolare della licenza
di esercizio. In ogni caso sono fatti salvi gli effetti
delle convenzioni di subconcessione in corso alla data del
31 gennaio 2012, nonche' i vincoli connessi con procedure
competitive in aree autostradali in concessione espletate
secondo gli schemi stabiliti dall'Autorita' di regolazione
dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214.
11. Le regioni, le province autonome e gli enti locali,
adeguano la propria normativa alle disposizioni dettate dai
commi 8, 9 e 10.
12. Fermo restando quanto disposto dal decreto
legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive
modificazioni, e dalla legge 5 marzo 2001, n. 57, in
aggiunta agli attuali contratti di comodato e fornitura
ovvero somministrazione possono essere adottate, alla
scadenza dei contratti esistenti, o in qualunque momento
con assenso delle parti, differenti tipologie contrattuali
per l'affidamento e l'approvvigionamento degli impianti di
distribuzione carburanti, nel rispetto delle normative
nazionale e europea, e previa definizione negoziale di
ciascuna tipologia mediante accordi sottoscritti tra
organizzazioni di rappresentanza dei titolari di
autorizzazione o concessione e dei gestori maggiormente
rappresentative, depositati inizialmente presso il
Ministero dello sviluppo economico entro il termine del 31
agosto 2012 e in caso di variazioni successive entro trenta
giorni dalla loro sottoscrizione. Nel caso in cui entro il
termine sopra richiamato non siano stati stipulati gli
accordi di cui al precedente periodo, ciascuna delle parti
puo' chiedere al Ministero dello sviluppo economico, che
provvede nei successivi novanta giorni, la definizione
delle suddette tipologie contrattuali. Tra le forme
contrattuali di cui sopra potra' essere inclusa anche
quella relativa a condizioni di vendita non in esclusiva
relative ai gestori degli impianti per la distribuzione
carburanti titolari della sola licenza di esercizio,
purche' comprendano adeguate condizioni economiche per la
remunerazione degli investimenti e dell'uso del marchio.
12-bis. Nel rispetto delle normative nazionale e
europea e delle clausole contrattuali conformi alle
tipologie di cui al comma 12, sono consentite le
aggregazioni di gestori di impianti di distribuzione di
carburante finalizzate allo sviluppo della capacita' di
acquisto all'ingrosso di carburanti, di servizi di
stoccaggio e di trasporto dei medesimi.
12-ter. Nell'ambito del decreto legislativo da emanare,
ai sensi dell'articolo 17 della legge 4 giugno 2010, n. 96,
per l'attuazione della direttiva 2009/119/CE del Consiglio,
del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli
Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di
petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, sono altresi'
stabiliti i criteri per la costituzione di un mercato
all'ingrosso dei carburanti.
13. In ogni momento i titolari degli impianti e i
gestori degli stessi, da soli o in societa' o cooperative,
possono accordarsi per l'effettuazione del riscatto degli
impianti da parte del gestore stesso, stabilendo un
indennizzo che tenga conto degli investimenti fatti, degli
ammortamenti in relazione agli eventuali canoni gia'
pagati, dell'avviamento e degli andamenti del fatturato,
secondo criteri stabiliti con decreto del Ministero dello
sviluppo economico.
14. I nuovi contratti di cui al comma 12 devono
assicurare al gestore condizioni contrattuali eque e non
discriminatorie per competere nel mercato di riferimento.".
 
Art. 24
Norme di interpretazione autentica e modifiche al decreto legislativo
9 ottobre 2002, n. 231, recante attuazione della direttiva
2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali. Caso EU PILOT 5216/13/ENTR.
1. L'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, si interpreta nel senso che le transazioni commerciali ivi considerate comprendono anche i contratti previsti dall'articolo 3, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
2. Le disposizioni relative ai termini di pagamento e al tasso degli interessi dovuto in caso di ritardato pagamento, contenute nel codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nel relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonche' in altre leggi speciali, che prevedono termini e tassi difformi, rispettivamente, da quelli previsti dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto al comma 4 del predetto articolo, e da quelli previsti dall'articolo 5 del medesimo decreto legislativo, si applicano ai casi previsti dall'articolo 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 231 del 2002 solo se piu' favorevoli per i creditori.
3. Al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) al comma 2, l'alinea e' sostituito dal seguente: «Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, il periodo di pagamento non puo' superare i seguenti termini:»;
2) al comma 4, primo periodo, le parole: «quando cio' sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione» sono sostituite dalle seguenti: «quando cio' sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche»;
3) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Termini di pagamento»;
b) dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente:
«Art. 7-bis. (Prassi inique). - 1. Le prassi relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, quando risultano gravemente inique per il creditore, danno diritto al risarcimento del danno.
2. Il giudice accerta che una prassi e' gravemente iniqua tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 2.
3. Si considera gravemente iniqua la prassi che esclude l'applicazione di interessi di mora. Non e' ammessa prova contraria.
4. Si presume che sia gravemente iniqua la prassi che esclude il risarcimento per i costi di recupero di cui all'articolo 6».
Note all'art. 24:
Il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 9
ottobre 2002, n. 231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE
relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 ottobre 2002, n. 249, cosi' recita:
"Art. 2. Definizioni.
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «transazioni commerciali»: i contratti, comunque
denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche
amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o
prevalente, la consegna di merci o la prestazione di
servizi contro il pagamento di un prezzo;
b) «pubblica amministrazione»: le amministrazioni di
cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e ogni altro soggetto, allorquando
svolga attivita' per la quale e' tenuto al rispetto della
disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163;
c) «imprenditore»: ogni soggetto esercente un'attivita'
economica organizzata o una libera professione;
d) «interessi moratori»: interessi legali di mora
ovvero interessi ad un tasso concordato tra imprese;
e) «interessi legali di mora»: interessi semplici di
mora su base giornaliera ad un tasso che e' pari al tasso
di riferimento maggiorato di otto punti percentuali;
f) «tasso di riferimento»: il tasso di interesse
applicato dalla Banca centrale europea alle sue piu'
recenti operazioni di rifinanziamento principali;
g) «importo dovuto»: la somma che avrebbe dovuto essere
pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento,
comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri
applicabili indicati nella fattura o nella richiesta
equivalente di pagamento.
Il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 9
novembre 2012, n. 192 (Modifiche al decreto legislativo 9
ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della
direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di
pagamento nelle transazioni commerciali, a norma
dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n.
180), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2012,
n. 267. cosi' recita:
"Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre
2002, n. 231
1. Al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231,
recante attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla
lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1. (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni
contenute nel presente decreto si applicano ad ogni
pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una
transazione commerciale.
2. Le disposizioni del presente decreto non trovano
applicazione per:
a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a
carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla
ristrutturazione del debito;
b) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del
danno, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un
assicuratore.»;
b) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) "transazioni commerciali": i contratti, comunque
denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche
amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o
prevalente, la consegna di merci o la prestazione di
servizi contro il pagamento di un prezzo;
b) "pubblica amministrazione": le amministrazioni di
cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e ogni altro soggetto, allorquando
svolga attivita' per la quale e' tenuto al rispetto della
disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163;
c) "imprenditore": ogni soggetto esercente un'attivita'
economica organizzata o una libera professione;
d) "interessi moratori": interessi legali di mora
ovvero interessi ad un tasso concordato tra imprese;
e) "interessi legali di mora": interessi semplici di
mora su base giornaliera ad un tasso che e' pari al tasso
di riferimento maggiorato di otto punti percentuali;
f) "tasso di riferimento": il tasso di interesse
applicato dalla Banca centrale europea alle sue piu'
recenti operazioni di rifinanziamento principali;
g) "importo dovuto": la somma che avrebbe dovuto essere
pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento,
comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri
applicabili indicati nella fattura o nella richiesta
equivalente di pagamento.»;
c) all'articolo 3, dopo le parole: «interessi moratori»
sono inserite le seguenti: «sull'importo dovuto»;
d) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Decorrenza degli interessi moratori). - 1. Gli
interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la
costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza
del termine per il pagamento.
2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, ai fini
della decorrenza degli interessi moratori si applicano i
seguenti termini:
a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del
debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di
contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza
del termine le richieste di integrazione o modifica formali
della fattura o di altra richiesta equivalente di
pagamento;
b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci
o dalla data di prestazione dei servizi, quando non e'
certa la data di ricevimento della fattura o della
richiesta equivalente di pagamento;
c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci
o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il
debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di
pagamento e' anteriore a quella del ricevimento delle merci
o della prestazione dei servizi;
d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della
verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto
ai fini dell'accertamento della conformita' della merce o
dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il
debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di
pagamento in epoca non successiva a tale data.
3. Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti
possono pattuire un termine per il pagamento superiore
rispetto a quello previsto dal comma 2. Termini superiori a
sessanta giorni, purche' non siano gravemente iniqui per il
creditore ai sensi dell'articolo 7, devono essere pattuiti
espressamente. La clausola relativa al termine deve essere
provata per iscritto.
4. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore e'
una pubblica amministrazione le parti possono pattuire,
purche' in modo espresso, un termine per il pagamento
superiore a quello previsto dal comma 2, quando cio' sia
giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o
dalle circostanze esistenti al momento della sua
conclusione. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non
possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola
relativa al termine deve essere provata per iscritto.
5. I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati:
a) per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto
dei requisiti di trasparenza di cui al decreto legislativo
11 novembre 2003, n. 333;
b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza
sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale
fine.
6. Quando e' prevista una procedura diretta ad
accertare la conformita' della merce o dei servizi al
contratto essa non puo' avere una durata superiore a trenta
giorni dalla data della consegna della merce o della
prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed
espressamente concordato dalle parti e previsto nella
documentazione di gara e purche' cio' non sia gravemente
iniquo per il creditore ai sensi dell'articolo 7. L'accordo
deve essere provato per iscritto.
7. Resta ferma la facolta' delle parti di concordare
termini di pagamento a rate. In tali casi, qualora una
delle rate non sia pagata alla data concordata, gli
interessi e il risarcimento previsti dal presente decreto
sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi
scaduti.»;
e) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Saggio degli interessi). - 1. Gli interessi
moratori sono determinati nella misura degli interessi
legali di mora. Nelle transazioni commerciali tra imprese
e' consentito alle parti di concordare un tasso di
interesse diverso, nei limiti previsti dall'articolo 7.
2. Il tasso di riferimento e' cosi' determinato:
a) per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il
ritardo, e' quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno;
b) per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce
il ritardo, e' quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze da'
notizia del tasso di riferimento, curandone la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre
solare.»;
f) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Risarcimento delle spese di recupero). - 1.
Nei casi previsti dall'articolo 3, il creditore ha diritto
anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle
somme non tempestivamente corrisposte.
2. Al creditore spetta, senza che sia necessaria la
costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a
titolo di risarcimento del danno. E' fatta salva la prova
del maggior danno, che puo' comprendere i costi di
assistenza per il recupero del credito.»;
g) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Nullita'). - 1. Le clausole relative al
termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o
al risarcimento per i costi di recupero, a qualunque titolo
previste o introdotte nel contratto, sono nulle quando
risultano gravemente inique in danno del creditore. Si
applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del
codice civile.
2. Il giudice dichiara, anche d'ufficio, la nullita'
della clausola avuto riguardo a tutte le circostanze del
caso, tra cui il grave scostamento dalla prassi commerciale
in contrasto con il principio di buona fede e correttezza,
la natura della merce o del servizio oggetto del contratto,
l'esistenza di motivi oggettivi per derogare al saggio
degli interessi legali di mora, ai termini di pagamento o
all'importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento per
i costi di recupero.
3. Si considera gravemente iniqua la clausola che
esclude l'applicazione di interessi di mora. Non e' ammessa
prova contraria.
4. Si presume che sia gravemente iniqua la clausola che
esclude il risarcimento per i costi di recupero di cui
all'articolo 6.
5. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore e'
una pubblica amministrazione e' nulla la clausola avente ad
oggetto la predeterminazione o la modifica della data di
ricevimento della fattura. La nullita' e' dichiarata
d'ufficio dal giudice.»;
h) all'articolo 8, comma 1, la lettera a) e' sostituita
dalla seguente:
«a) di accertare la grave iniquita', ai sensi
dell'articolo 7, delle condizioni generali concernenti il
termine di pagamento, il saggio degli interessi moratori o
il risarcimento per i costi di recupero e di inibirne
l'uso;».
Il testo dell'articolo 3, comma 3, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100,
S.O., cosi' recita:
"Art. 3. Definizioni. (art. 1, direttiva 2004/18; artt.
1, 2.1., direttiva 2004/17; artt. 2, 19, legge n. 109/1994;
artt. 1, 2, 9, d.lgs. n. 358/1992; artt. 2, 3, 6, d.lgs. n.
157/1995; artt. 2, 7, 12, d.lgs. n. 158/1995; art. 19, co.
4, d.lgs. n. 402/1998; art. 24, legge n. 62/2004)
1. Ai fini del presente codice si applicano le
definizioni che seguono.
2. Il «codice» e' il presente codice dei contratti
pubblici di lavori, servizi, forniture.
3. I «contratti» o i «contratti pubblici» sono i
contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto
l'acquisizione di servizi, o di forniture, ovvero
l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle
stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai soggetti
aggiudicatori.
4. I «settori ordinari» dei contratti pubblici sono i
settori diversi da quelli del gas, energia termica,
elettricita', acqua, trasporti, servizi postali,
sfruttamento di area geografica, come definiti dalla parte
III del presente codice, in cui operano le stazioni
appaltanti come definite dal presente articolo.
5. I «settori speciali» dei contratti pubblici sono i
settori del gas, energia termica, elettricita', acqua,
trasporti, servizi postali, sfruttamento di area
geografica, come definiti dalla parte III del presente
codice.
6. Gli «appalti pubblici» sono i contratti a titolo
oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante
o un ente aggiudicatore e uno o piu' operatori economici,
aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di
prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal
presente codice.
7. Gli «appalti pubblici di lavori» sono appalti
pubblici aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente,
la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero, previa
acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la
progettazione esecutiva e l'esecuzione, relativamente a
lavori o opere rientranti nell'allegato I, oppure,
limitatamente alle ipotesi di cui alla parte II, titolo
III, capo IV, l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di
un'opera rispondente alle esigenze specificate dalla
stazione appaltante o dall'ente aggiudicatore, sulla base
del progetto preliminare o definitivo posto a base di gara.
8. I «lavori» di cui all'allegato I comprendono le
attivita' di costruzione, demolizione, recupero,
ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per
«opera» si intende il risultato di un insieme di lavori,
che di per se' esplichi una funzione economica o tecnica.
Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un
insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di
presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.
9. Gli «appalti pubblici di forniture» sono appalti
pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi
per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la
locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per
l'acquisto, di prodotti.
10. Gli «appalti pubblici di servizi» sono appalti
pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di
forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di
cui all'allegato II.
11. Le «concessioni di lavori pubblici» sono contratti
a titolo oneroso, conclusi in forma scritta, aventi ad
oggetto, in conformita' al presente codice, l'esecuzione,
ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la
progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e
l'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilita', e
di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati,
nonche' la loro gestione funzionale ed economica, che
presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico
di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei
lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o
in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformita'
al presente codice. La gestione funzionale ed economica
puo' anche riguardare, eventualmente in via anticipata,
opere o parti di opere direttamente connesse a quelle
oggetto della concessione e da ricomprendere nella stessa.
12. La «concessione di servizi» e' un contratto che
presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico
di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo
della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto
di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un
prezzo, in conformita' all'articolo 30.
13. L'«accordo quadro» e' un accordo concluso tra una o
piu' stazioni appaltanti e uno o piu' operatori economici e
il cui scopo e' quello di stabilire le clausole relative
agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in
particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le
quantita' previste.
14. Il «sistema dinamico di acquisizione» e' un
processo di acquisizione interamente elettronico, per
acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche
generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze
di una stazione appaltante, limitato nel tempo e aperto per
tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che
soddisfi i criteri di selezione e che abbia presentato
un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri.
15. L'«asta elettronica» e' un processo per fasi
successive basato su un dispositivo elettronico di
presentazione di nuovi prezzi, modificati al ribasso, o di
nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che
interviene dopo una prima valutazione completa delle
offerte permettendo che la loro classificazione possa
essere effettuata sulla base di un trattamento automatico.
Gli appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto
prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori,
non possono essere oggetto di aste elettroniche.
15-bis. La «locazione finanziaria di opere pubbliche o
di pubblica utilita'» e' il contratto avente ad oggetto la
prestazione di servizi finanziari e l'esecuzione di lavori.
15-bis.1. Il «contratto di disponibilita'» e' il
contratto mediante il quale sono affidate, a rischio e a
spesa dell'affidatario, la costruzione e la messa a
disposizione a favore dell'amministrazione aggiudicatrice
di un'opera di proprieta' privata destinata all'esercizio
di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo. Si
intende per messa a disposizione l'onere assunto a proprio
rischio dall'affidatario di assicurare all'amministrazione
aggiudicatrice la costante fruibilita' dell'opera, nel
rispetto dei parametri di funzionalita' previsti dal
contratto, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione e
la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche
sopravvenuti.
15-ter. Ai fini del presente codice, i «contratti di
partenariato pubblico privato» sono contratti aventi per
oggetto una o piu' prestazioni quali la progettazione, la
costruzione, la gestione o la manutenzione di un'opera
pubblica o di pubblica utilita', oppure la fornitura di un
servizio, compreso in ogni caso il finanziamento totale o
parziale a carico di privati, anche in forme diverse, di
tali prestazioni, con allocazione dei rischi ai sensi delle
prescrizioni e degli indirizzi comunitari vigenti.
Rientrano, a titolo esemplificativo, tra i contratti di
partenariato pubblico privato la concessione di lavori, la
concessione di servizi, la locazione finanziaria, il
contratto di disponibilita', l'affidamento di lavori
mediante finanza di progetto, le societa' miste. Possono
rientrare altresi' tra le operazioni di partenariato
pubblico privato l'affidamento a contraente generale ove il
corrispettivo per la realizzazione dell'opera sia in tutto
o in parte posticipato e collegato alla disponibilita'
dell'opera per il committente o per utenti terzi. Fatti
salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo
44, comma 1-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31, alle operazioni di partenariato pubblico
privato si applicano i contenuti delle decisioni Eurostat.
16. I contratti «di rilevanza comunitaria» sono i
contratti pubblici il cui valore stimato al netto
dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) e' pari o
superiore alle soglie di cui agli articoli 28, 32, comma 1,
lettera e), 91, 99, 196, 215, 235, e che non rientrino nel
novero dei contratti esclusi.
17. I contratti «sotto soglia» sono i contratti
pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul
valore aggiunto (i.v.a.) e' inferiore alle soglie di cui
agli articoli 28, 32, comma 1, lettera e), 91, 99, 196,
215, 235, e che non rientrino nel novero dei contratti
esclusi.
18. I «contratti esclusi» sono i contratti pubblici di
cui alla parte I, titolo II, sottratti in tutto o in parte
alla disciplina del presente codice, e quelli non
contemplati dal presente codice.
19. I termini «imprenditore», «fornitore» e «prestatore
di servizi» designano una persona fisica, o una persona
giuridica, o un ente senza personalita' giuridica, ivi
compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE)
costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991,
n. 240, che offra sul mercato, rispettivamente, la
realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti,
la prestazione di servizi.
20. Il termine «raggruppamento temporaneo» designa un
insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di
servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo
scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno
specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una
unica offerta.
21. Il termine «consorzio» si riferisce ai consorzi
previsti dall'ordinamento, con o senza personalita'
giuridica.
22. Il termine «operatore economico» comprende
l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o
un raggruppamento o consorzio di essi.
23. L'«offerente» e' l'operatore economico che ha
presentato un'offerta.
24. Il «candidato» e' l'operatore economico che ha
chiesto di partecipare a una procedura ristretta o
negoziata o a un dialogo competitivo.
25. Le «amministrazioni aggiudicatrici» sono: le
amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici
territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli
organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni,
consorzi, comunque denominati, costituiti da detti
soggetti.
26. L'«organismo di diritto pubblico» e' qualsiasi
organismo, anche in forma societaria:
- istituito per soddisfare specificatamente esigenze di
interesse generale, aventi carattere non industriale o
commerciale;
- dotato di personalita' giuridica;
- la cui attivita' sia finanziata in modo maggioritario
dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri
organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia
soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo
d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia
costituito da membri dei quali piu' della meta' e'
designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o
da altri organismi di diritto pubblico.
27. Gli elenchi, non tassativi, degli organismi e delle
categorie di organismi di diritto pubblico che soddisfano
detti requisiti figurano nell'allegato III, al fine
dell'applicazione delle disposizioni delle parti I, II, IV
e V.
28. Le «imprese pubbliche» sono le imprese su cui le
amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare,
direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o
perche' ne sono proprietarie, o perche' vi hanno una
partecipazione finanziaria, o in virtu' delle norme che
disciplinano dette imprese. L'influenza dominante e'
presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici,
direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa,
alternativamente o cumulativamente:
a) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto;
b) controllano la maggioranza dei voti cui danno
diritto le azioni emesse dall'impresa;
c) hanno il diritto di nominare piu' della meta' dei
membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di
vigilanza dell'impresa.
29. Gli «enti aggiudicatori» al fine dell'applicazione
delle disposizioni delle parti I, III, IV e V comprendono
le amministrazioni aggiudicatrici, le imprese pubbliche, e
i soggetti che, non essendo amministrazioni aggiudicatrici
o imprese pubbliche, operano in virtu' di diritti speciali
o esclusivi concessi loro dall'autorita' competente secondo
le norme vigenti.
30. Gli elenchi, non limitativi, degli enti
aggiudicatori ai fini dell'applicazione della parte III,
figurano nell'allegato VI.
31. Gli «altri soggetti aggiudicatori», ai fini della
parte II, sono i soggetti privati tenuti all'osservanza
delle disposizioni del presente codice.
32. I «soggetti aggiudicatori», ai soli fini della
parte II, titolo III, capo IV (lavori relativi a
infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi),
comprendono le amministrazioni aggiudicatrici di cui al
comma 25, gli enti aggiudicatori di cui al comma 29 nonche'
i diversi soggetti pubblici o privati assegnatari dei
fondi, di cui al citato capo IV.
33. L'espressione «stazione appaltante» (...) comprende
le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti di
cui all'articolo 32.
34. La «centrale di committenza» e' un'amministrazione
aggiudicatrice che:
- acquista forniture o servizi destinati ad
amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori,
o
- aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro
di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni
aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori.
35. Il «profilo di committente» e' il sito informatico
di una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti
e le informazioni previsti dal presente codice, nonche'
dall'allegato X, punto 2. Per i soggetti pubblici tenuti
all'osservanza del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
il profilo di committente e' istituito nel rispetto delle
previsioni di tali atti legislativi e successive
modificazioni, e delle relative norme di attuazione ed
esecuzione.
36. Le «procedure di affidamento» e l'«affidamento»
comprendono sia l'affidamento di lavori, servizi, o
forniture, o incarichi di progettazione, mediante appalto,
sia l'affidamento di lavori o servizi mediante concessione,
sia l'affidamento di concorsi di progettazione e di
concorsi di idee.
37. Le «procedure aperte» sono le procedure in cui ogni
operatore economico interessato puo' presentare un'offerta.
38. Le «procedure ristrette» sono le procedure alle
quali ogni operatore economico puo' chiedere di partecipare
e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli
operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con
le modalita' stabilite dal presente codice.
39. Il «dialogo competitivo» e' una procedura nella
quale la stazione appaltante, in caso di appalti
particolarmente complessi, avvia un dialogo con i candidati
ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o piu'
soluzioni atte a soddisfare le sue necessita' e sulla base
della quale o delle quali i candidati selezionati saranno
invitati a presentare le offerte; a tale procedura
qualsiasi operatore economico puo' chiedere di partecipare.
40. Le «procedure negoziate» sono le procedure in cui
le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici
da loro scelti e negoziano con uno o piu' di essi le
condizioni dell'appalto. Il cottimo fiduciario costituisce
procedura negoziata.
41. I «concorsi di progettazione» sono le procedure
intese a fornire alla stazione appaltante, soprattutto nel
settore della pianificazione territoriale,
dell'urbanistica, dell'architettura, dell'ingegneria o
dell'elaborazione di dati, un piano o un progetto,
selezionato da una commissione giudicatrice in base ad una
gara, con o senza assegnazione di premi.
42. I termini «scritto» o «per iscritto» designano un
insieme di parole o cifre che puo' essere letto, riprodotto
e poi comunicato. Tale insieme puo' includere informazioni
formate, trasmesse e archiviate con mezzi elettronici.
43. Un «mezzo elettronico» e' un mezzo che utilizza
apparecchiature elettroniche di elaborazione (compresa la
compressione numerica) e di archiviazione dei dati e che
utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione via
filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi
elettromagnetici.
44. L'«Autorita» e' l'Autorita' per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui
all'articolo 6.
45. L'«Osservatorio» e' l'Osservatorio dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi forniture di cui
all'articolo 7.
46. L'«Accordo» e' l'accordo sugli appalti pubblici
stipulato nel quadro dei negoziati multilaterali
dell'Uruguay Round.
47. Il «regolamento» e' il regolamento di esecuzione e
attuazione del presente codice, di cui all'articolo 5.
48. La «Commissione» e' la Commissione della Comunita'
europea.
49. Il «Vocabolario comune per gli appalti», in
appresso CPV («Common Procurement Vocabulary»), designa la
nomenclatura di riferimento per gli appalti pubblici
adottata dal regolamento (CE) n. 2195/2002, assicurando nel
contempo la corrispondenza con le altre nomenclature
esistenti.
50. Nel caso di interpretazioni divergenti riguardo al
campo di applicazione del presente codice derivanti da
eventuali discrepanze tra la nomenclatura CPV e la
nomenclatura NACE di cui all'allegato I o tra la
nomenclatura CPV e la nomenclatura CPC (versione
provvisoria) di cui all'allegato II, avra' la prevalenza
rispettivamente la nomenclatura NACE o la nomenclatura CPC.
51. Ai fini dell'articolo 22 e dell'articolo 100
valgono le seguenti definizioni:
a) «rete pubblica di telecomunicazioni» e'
l'infrastruttura pubblica di telecomunicazioni che consente
la trasmissione di segnali tra punti terminali definiti
della rete per mezzo di fili, onde hertziane, mezzi ottici
o altri mezzi elettromagnetici;
b) «punto terminale della rete» e' l'insieme dei
collegamenti fisici e delle specifiche tecniche di accesso
che fanno parte della rete pubblica di telecomunicazioni e
sono necessari per avere accesso a tale rete pubblica e
comunicare efficacemente per mezzo di essa;
c) «servizi pubblici di telecomunicazioni» sono i
servizi di telecomunicazioni della cui offerta gli Stati
membri hanno specificatamente affidato l'offerta, in
particolare ad uno o piu' enti di telecomunicazioni;
d) «servizi di telecomunicazioni» sono i servizi che
consistono, totalmente o parzialmente, nella trasmissione e
nell'instradamento di segnali su una rete pubblica di
telecomunicazioni mediante procedimenti di
telecomunicazioni, ad eccezione della radiodiffusione e
della televisione."
Il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE»), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10
dicembre 2010, n. 288, S.O.
Il testo dell'articolo 5 del citato decreto legislativo
9 ottobre 2002, n. 231, cosi' recita:
"Art. 5. Saggio degli interessi.
1. Gli interessi moratori sono determinati nella misura
degli interessi legali di mora. Nelle transazioni
commerciali tra imprese e' consentito alle parti di
concordare un tasso di interesse diverso, nei limiti
previsti dall'articolo 7.
2. Il tasso di riferimento e' cosi' determinato:
a) per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il
ritardo, e' quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno;
b) per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce
il ritardo, e' quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze da'
notizia del tasso di riferimento, curandone la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre
solare.".
Il testo dell'articolo 1 del citato decreto legislativo
9 ottobre 2002, n. 231, cosi' recita:
"Art. 1. Ambito di applicazione.
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si
applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di
corrispettivo in una transazione commerciale.
2. Le disposizioni del presente decreto non trovano
applicazione per:
a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a
carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla
ristrutturazione del debito;
b) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del
danno, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un
assicuratore."
Il testo dell'articolo 4 del citato decreto legislativo
9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dalla presente
legge cosi' recita:
"Art. 4. Termini di pagamento
1. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia
necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo
alla scadenza del termine per il pagamento.
2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, il periodo
di pagamento non puo' superare i seguenti termini:
a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del
debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di
contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza
del termine le richieste di integrazione o modifica formali
della fattura o di altra richiesta equivalente di
pagamento;
b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci
o dalla data di prestazione dei servizi, quando non e'
certa la data di ricevimento della fattura o della
richiesta equivalente di pagamento;
c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci
o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il
debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di
pagamento e' anteriore a quella del ricevimento delle merci
o della prestazione dei servizi;
d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della
verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto
ai fini dell'accertamento della conformita' della merce o
dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il
debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di
pagamento in epoca non successiva a tale data.
3. Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti
possono pattuire un termine per il pagamento superiore
rispetto a quello previsto dal comma 2. Termini superiori a
sessanta giorni, purche' non siano gravemente iniqui per il
creditore ai sensi dell'articolo 7, devono essere pattuiti
espressamente. La clausola relativa al termine deve essere
provata per iscritto.
4. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore e'
una pubblica amministrazione le parti possono pattuire,
purche' in modo espresso, un termine per il pagamento
superiore a quello previsto dal comma 2, quando cio' sia
oggettivamente giustificato dalla natura particolare del
contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni caso i
termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a
sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve
essere provata per iscritto.
5. I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati:
a) per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto
dei requisiti di trasparenza di cui al decreto legislativo
11 novembre 2003, n. 333;
b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza
sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale
fine.
6. Quando e' prevista una procedura diretta ad
accertare la conformita' della merce o dei servizi al
contratto essa non puo' avere una durata superiore a trenta
giorni dalla data della consegna della merce o della
prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed
espressamente concordato dalle parti e previsto nella
documentazione di gara e purche' cio' non sia gravemente
iniquo per il creditore ai sensi dell'articolo 7. L'accordo
deve essere provato per iscritto.
7. Resta ferma la facolta' delle parti di concordare
termini di pagamento a rate. In tali casi, qualora una
delle rate non sia pagata alla data concordata, gli
interessi e il risarcimento previsti dal presente decreto
sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi
scaduti.".
 
Art. 25
Modifica all'articolo 55-quater del codice delle pari opportunita'
tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n.
198, in attuazione della sentenza della Corte di giustizia
dell'Unione europea del 1° marzo 2011 nella causa C-236/09, che ha
dichiarato l'illegittimita' dell'articolo 5, paragrafo 2, della
direttiva 2004/113/CE, e delle conseguenti Linee guida emanate
dalla Commissione europea.
1. All'articolo 55-quater del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «conclusi per la prima volta a partire dal 21 dicembre 2012,»;
b) al comma 2, il primo periodo e' soppresso;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) vigila sul rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, avuto riguardo alla tutela degli assicurati nonche' alla competitivita' e al buon funzionamento del sistema assicurativo. L'IVASS esercita altresi' i suoi poteri ed effettua le attivita' necessarie al fine di garantire che le differenze nei premi o nelle prestazioni, consentite per i contratti conclusi prima del 21 dicembre 2012, permangano a condizione che siano state fondate su dati attuariali e statistici affidabili e che le basi tecniche non siano mutate»;
d) al comma 4, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2 e 3, secondo periodo,»;
e) al comma 5, le parole: «L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo» sono sostituite dalle seguenti: «L'IVASS».
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Note all'art. 25:
Il testo dell'articolo 55-quater del Codice delle pari
opportunita' tra uomo e donna di cui al decreto legislativo
11 aprile 2006, n. 198, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 maggio 2006, n. 125, S.O. n. 133. come modificato dalla
presente legge cosi' recita:
"Art. 55-quater. Parita' di trattamento tra uomini e
donne nei servizi assicurativi e altri servizi finanziari
1. Nei contratti conclusi per la prima volta a partire
dal 21 dicembre 2012, il fatto di tenere conto del sesso
quale fattore di calcolo dei premi e delle prestazioni a
fini assicurativi e di altri servizi finanziari non puo'
determinare differenze nei premi e nelle prestazioni.
2. In ogni caso i costi inerenti alla gravidanza e alla
maternita' non possono determinare differenze nei premi o
nelle prestazioni individuali.
3. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
(IVASS) vigila sul rispetto delle disposizioni di cui ai
commi 1 e 2, avuto riguardo alla tutela degli assicurati
nonche' alla competitivita' e al buon funzionamento del
sistema assicurativo. L'IVASS esercita altresi' i suoi
poteri ed effettua le attivita' necessarie al fine di
garantire che le differenze nei premi o nelle prestazioni,
consentite per i contratti conclusi prima del 21 dicembre
2012, permangano a condizione che siano state fondate su
dati attuariali e statistici affidabili e che le basi
tecniche non siano mutate.
4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1,
2 e 3, secondo periodo, costituisce inosservanza al divieto
di cui all'articolo 55-ter.
5. L'IVASS provvede allo svolgimento delle attivita'
previste al comma 3 con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.".
La direttiva 98/34/ CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 giugno 1998 che prevede una procedura
d'informazione nel settore delle norme e delle
regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai
servizi della societa' dell'informazione e' pubblicata
nella G.U.C.E. 21 luglio 1998, n. L 204.
La legge 21 giugno 1986, n. 317 (Procedura
d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni
tecniche e delle regole relative ai servizi della societa'
dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998,
modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 20 luglio 1998), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 2 luglio 1986, n. 151.
 
Art. 26
Delega al Governo per l'adozione di nuove disposizioni in materia di
utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da
essi derivati o loro sinonimi. Caso EU Pilot 4971/13/ENTR.
1. La legge 14 gennaio 2013, n. 8, e' abrogata. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni della legge 16 dicembre 1966, n. 1112.
2. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un decreto legislativo che disciplini l'utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi, nel rispetto della legislazione dell'Unione europea nei settori armonizzati.
3. Il decreto legislativo di cui al comma 2 e' adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che esprimono il proprio parere entro quaranta giorni dalla data di assegnazione dello schema di decreto legislativo. Decorso inutilmente tale termine, il decreto legislativo puo' essere comunque adottato.
4. Con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 2 si provvede ad abrogare le disposizioni nazionali non piu' applicabili e ad adottare le necessarie disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni degli obblighi contenuti nello stesso decreto.
5. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 2 e' sottoposto alla procedura di informazione prima della definitiva adozione, in applicazione della direttiva 98/34/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, recepita con legge 21 giugno 1986, n. 317.
6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto al comma 2 possono essere emanate disposizioni correttive e integrative nel rispetto delle procedure di cui ai commi da 2 a 5.
7. Dall'attuazione del presente articolo e del decreto legislativo di cui al comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 26:
La legge 16 dicembre 1966, n. 1112 (Disciplina dell'uso
dei nomi «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e dei termini che
ne derivano), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27
dicembre 1966, n. 325.
La direttiva 98/34/ CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 giugno 1998 che prevede una procedura
d'informazione nel settore delle norme e delle
regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai
servizi della societa' dell'informazione e' pubblicata
nella G.U.C.E. 21 luglio 1998, n. L 204.
La legge 21 giugno 1986, n. 317 (Procedura
d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni
tecniche e delle regole relative ai servizi della societa'
dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998,
modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 20 luglio 1998) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 2 luglio 1986, n. 151.
 
Art. 27
Disposizioni volte al recepimento della direttiva 2009/109/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa
agli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso
di fusioni e scissioni. Caso EU Pilot 5062/13/MARK.
1. Al secondo comma dell'articolo 2506-ter del codice civile e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando la scissione si realizza mediante aumento di capitale con conferimento di beni in natura o di crediti, la relazione dell'organo amministrativo menziona, ove prevista, l'elaborazione della relazione di cui all'articolo 2343 e il registro delle imprese presso il quale tale relazione e' depositata».
2. Il comma 3 dell'articolo 18 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108, e' sostituito dal seguente:
«3. Quando una fusione transfrontaliera per incorporazione e' realizzata da una societa' che detiene almeno il 90 per cento ma non la totalita' delle azioni, quote o altri titoli che conferiscono il diritto di voto nell'assemblea della societa' incorporata, le relazioni di cui agli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies del codice civile e la situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-quater del medesimo codice sono richieste soltanto qualora cio' sia previsto dalla legislazione nazionale cui e' soggetta la societa' incorporante o la societa' incorporata».
Note all'art. 27:
Il testo dell'articolo 2506-ter, secondo comma del
Codice civile, come modificato dalla presente legge cosi'
recita:
"Art. 2506-ter. Norme applicabili.
L'organo amministrativo delle societa' partecipanti
alla scissione redige la situazione patrimoniale e la
relazione illustrativa in conformita' agli articoli
2501-quater e 2501-quinquies.
La relazione dell'organo amministrativo deve inoltre
illustrare i criteri di distribuzione delle azioni o quote
e deve indicare il valore effettivo del patrimonio netto
assegnato alle societa' beneficiarie e di quello che
eventualmente rimanga nella societa' scissa. Quando la
scissione si realizza mediante aumento di capitale con
conferimento di beni in natura o di crediti, la relazione
dell'organo amministrativo menziona, ove prevista,
l'elaborazione della relazione di cui all'articolo 2343 e
il registro delle imprese presso il quale tale relazione e'
depositata.
Si applica alla scissione l'articolo 2501-sexies; la
situazione patrimoniale prevista dall'articolo 2501-quater
e le relazioni previste dagli articoli 2501-quinquies e
2501-sexies, non sono richieste quando la scissione avviene
mediante la costituzione di una o piu' nuove societa' e non
siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote
diversi da quello proporzionale.
Con il consenso unanime dei soci e dei possessori di
altri strumenti finanziari che danno diritto di voto nelle
societa' partecipanti alla scissione l'organo
amministrativo puo' essere esonerato dalla redazione dei
documenti previsti nei precedenti commi.
Sono altresi' applicabili alla scissione gli articoli
2501-septies, 2502, 2502-bis, 2503, 2503-bis, 2504,
2504-ter, 2504-quater, 2505, primo e secondo comma,
2505-bis e 2505-ter. Tutti i riferimenti alla fusione
contenuti in detti articoli s'intendono riferiti anche alla
scissione.".
Il testo del comma 3 dell'articolo 18 del decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 108 (Attuazione della
direttiva 2005/56/CE, relativa alle fusioni
transfrontaliere delle societa' di capitali), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 17 giugno 2008, n. 140, come
modificato dalla presente legge cosi' recita:
"Art.18. Formalita' semplificate
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 2505, primo
comma, del codice civile, quando una fusione
transfrontaliera per incorporazione e' realizzata da una
societa' che detiene tutte le azioni, le quote o gli altri
titoli che conferiscono diritti di voto nell'assemblea
della societa' incorporata, non si applica l'articolo 6,
comma 1, lettera b).
2. Nel caso previsto dal comma 1 non e' richiesta
l'approvazione del progetto di fusione da parte
dell'assemblea della societa' italiana incorporata. Resta
salvo, con riferimento alla societa' italiana incorporante,
l'articolo 2505, secondo e terzo comma, del codice civile.
3. Quando una fusione transfrontaliera per
incorporazione e' realizzata da una societa' che detiene
almeno il 90 per cento ma non la totalita' delle azioni,
quote o altri titoli che conferiscono il diritto di voto
nell'assemblea della societa' incorporata, le relazioni di
cui agli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies del codice
civile e la situazione patrimoniale di cui all'articolo
2501-quater del medesimo codice sono richieste soltanto
qualora cio' sia previsto dalla legislazione nazionale cui
e' soggetta la societa' incorporante o la societa'
incorporata.".
 
Art. 28
Attuazione della direttiva 2013/25/UE del Consiglio, del 13 maggio
2013, che adegua determinate direttive in materia di diritto di
stabilimento e libera prestazione dei servizi a motivo
dell'adesione della Repubblica di Croazia.
1. Agli allegati V e VI annessi al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le modificazioni riportate nell'allegato A, parte I, annesso alla presente legge.
2. L'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e' sostituito dal testo riportato nell'allegato A, parte II, annesso alla presente legge.
3. L'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, e' sostituito dal testo riportato nell'allegato A, parte III, annesso alla presente legge.
Note all'art. 28:
Si riporta il testo degli allegati 5 e 6 annessi al
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione
della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle
qualifiche professionali, nonche' della direttiva
2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera
circolazione delle persone a seguito dell'adesione di
Bulgaria e Romania), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9
novembre 2007, n. 261, S.O., come modificati dalla presente
legge:

Parte di provvedimento in formato grafico

La legge 9 febbraio 1982, n. 31 (Libera prestazione di
servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati
membri delle Comunita' europee) e' pubblicata nella Gazz.
Uff. 12 febbraio 1982, n. 42.
Il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96
(Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare
l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno
Stato membro diverso da quello in cui e' stata acquisita la
qualifica professionale) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 4
aprile 2001, n. 79, S.O.
 
Art. 29
Potenziamento delle misure di contrasto delle frodi in danno dei
bilanci dell'Unione europea, dello Stato e degli enti territoriali.
1. Al fine di assicurare la piena applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, all'articolo 25 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il Nucleo Speciale di cui al comma 1 svolge altresi', senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, analisi, ispezioni e controlli sull'impiego delle risorse del bilancio dello Stato, delle regioni, degli enti locali e dell'Unione europea avvalendosi dei poteri e delle facolta' previste dal medesimo comma 1, capoverso, lettera a)»;
b) al comma 2, le parole: «del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 1 e 1-bis».
Note all'art. 29:
Il Regolamento UE Euratom n. 883 del 2013 (Regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle
indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode
(OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del
Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento
(Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio) e' pubblicato nella
G.U.U.E. 18 settembre 2013, n. L 248.
Il testo dell'articolo 25 del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese),
pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 2012, n. 147, S.O.,
come modificato dalla presente legge cosi' recita:
"Art. 25. Monitoraggio, controlli, attivita' ispettiva
1. Allo scopo di vigilare sul corretto utilizzo delle
agevolazioni di cui al presente decreto-legge, il Ministero
dello sviluppo economico puo' avvalersi del Nucleo Speciale
Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della
Guardia di Finanza, il quale svolge, anche d'iniziativa,
analisi, ispezioni e controlli sui programmi di
investimento ammessi alle agevolazioni. A tal fine, il
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sottoscrive un
protocollo d'intesa con il Comandante della Guardia di
Finanza.
Per l'esecuzione delle attivita' di cui al comma 1,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 68, gli appartenenti al
Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi
Comunitarie:
a) si avvalgono anche dei poteri e delle facolta'
previsti dall'articolo 8, comma 4, lettere a) e b) del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
b) possono accedere, anche per via telematica, alle
informazioni detenute nelle banche dati in uso al Ministero
dello sviluppo economico, agli Enti previdenziali ed
assistenziali, nonche', in esenzione da tributi e oneri, ai
soggetti pubblici o privati che, su mandato del Ministero
dello sviluppo economico, svolgono attivita' istruttorie e
di erogazione di fondi pubblici. Tali soggetti pubblici e
privati consentono, altresi', l'accesso alla documentazione
in loro possesso connessa alla gestione delle risorse
finanziarie pubbliche.
1-bis. Il Nucleo Speciale di cui al comma 1 svolge
altresi', senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, analisi, ispezioni e controlli
sull'impiego delle risorse del bilancio dello Stato, delle
regioni, degli enti locali e dell'Unione europea
avvalendosi dei poteri e delle facolta' previste dal
medesimo comma 1, capoverso, lettera a).
2. All'attuazione dei commi 1 e 1-bis si provvede con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
3. Gli oneri relativi alle attivita' ispettive sui
programmi di investimento oggetto di agevolazioni concesse
dal Ministero dello sviluppo economico, anche ai sensi
delle disposizioni abrogate di cui all'articolo 23, comma
7, sono posti a carico del Fondo, di cui all'articolo 23,
comma 2, entro il limite di 400.000 euro per anno.
4. Per consentire lo svolgimento delle attivita' di cui
all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266
anche tramite analisi strutturate e continuative
sull'efficacia degli interventi agevolativi, il Ministero
dello sviluppo economico determina, per ciascun intervento,
gli impatti attesi tramite la formulazione di indicatori e
valori-obiettivo. Di tale determinazione e' data adeguata
pubblicita' sul sito istituzionale dell'Amministrazione
anteriormente al termine iniziale di presentazione delle
domande di agevolazione cui i predetti impatti si
riferiscono.
5. I soggetti beneficiari degli interventi di cui al
presente decreto-legge si impegnano a fornire al Ministero
dello sviluppo economico e ai soggetti dallo stesso
incaricati, anche con cadenza periodica e tramite strumenti
informatici, ogni informazione utile al monitoraggio dei
programmi agevolati. I contenuti e le modalita' di
trasmissione delle predette informazioni sono individuati,
tenuto conto delle caratteristiche e finalita' dei singoli
interventi agevolativi cui i programmi si riferiscono, con
circolari del Ministero dello Sviluppo Economico. Con
decreto del medesimo Ministero di concerto con il Ministero
dell'Economia e delle Finanze sono individuati i contenuti
minimi delle predette informazioni alla luce di quanto
stabilito ed adottato per il sistema di monitoraggio del
Quadro Strategico Nazionale 2007/2013 ed ai fini di quanto
previsto dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n.
196. La non corretta alimentazione del sistema di
monitoraggio da parte dei soggetti beneficiari degli
interventi comporta per l'impresa inadempiente la
sospensione dell'erogazione dei benefici fino al ripristino
delle condizioni di corretta alimentazione del predetto
sistema ovvero, in caso di reiterazione dell'inadempimento,
la revoca del beneficio concesso.
6. Per consentire un'adeguata trasparenza degli
interventi agevolativi disposti ai sensi del presente
decreto-legge, il Ministero dello sviluppo economico
pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco delle
iniziative oggetto di finanziamento a valere sul fondo di
cui all'articolo 23, comma 2.".
 
Art. 30
Attuazione di disposizioni non direttamente applicabili della
direttiva 2011/85/UE e del regolamento (UE) n. 473/2013.
1. Al fine di dare piena attuazione, per le parti non direttamente applicabili, alla direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, e al regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, con particolare riferimento all'attivita' di monitoraggio sull'osservanza delle regole di bilancio, la Corte dei conti, nell'ambito delle sue funzioni di controllo, verifica la rispondenza alla normativa contabile dei dati di bilancio delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
2. La Corte dei conti, per le verifiche di cui al comma 1, definisce le metodologie e le linee guida cui devono attenersi gli organismi di controllo interno e gli organi di revisione contabile delle pubbliche amministrazioni.
3. La Corte dei conti puo' chiedere alle amministrazioni pubbliche, di cui al comma 1 l'accesso alle banche di dati da esse costituite o alimentate.
4. Ai fini di cui al comma 1, per valutare i riflessi sui conti delle pubbliche amministrazioni, la Corte dei conti, nell'ambito delle sue funzioni di controllo, puo' chiedere dati economici e patrimoniali agli enti e agli organismi dalle stesse partecipati a qualsiasi titolo.
Note all'art. 30:
La direttiva 2011/85/UE (Direttiva del Consiglio
relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati
membri), e' pubblicata nella G.U.U.E. 23 novembre 2011, n.
L 306.
Il Regolamento UE n. 473 del 2013 del Parlamente
Europeo e del Consiglio per il monitoraggio e la
valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per
la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri
della zona euro e' pubblicato nella G.U.U.E. 27 maggio
2013, n. L 140.
Il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001, n. 106, S.O.,
cosi' recita:
"Art. 1. Finalita' ed ambito di applicazione (Art. 1
del d.lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del
d.lgs n. 80 del 1998)
1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano
l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di
impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,
tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle
regioni e delle province autonome, nel rispetto
dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine
di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato
sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico,
contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse
umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la
formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti,
applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
privato, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed
ai lavoratori nonche' l'assenza di qualunque forma di
discriminazione e di violenza morale o psichica.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.".
 
Art. 31
Misure per lo sviluppo della ricerca applicata alla pesca

1. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, e' sostituito dal seguente:
«3. Sono vietati la vendita e il commercio dei prodotti della pesca non professionale, fatta eccezione per quella effettuata a fini scientifici, a meno che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali non ne disponga comunque il divieto».
2. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 7 e il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono soppressi.
Note all'art. 31:
Si riporta il testo degli articoli 6, 7 e 10 del
decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il
riassetto della normativa in materia di pesca e
acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno
2010, n. 96), pubblicato nella Gazz. Uff. 1 febbraio 2012,
n. 26, come modificati dalla presente legge:
"Art. 6. Pesca non professionale
1. La pesca non professionale e' la pesca che sfrutta
le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi,
turistici, sportivi e scientifici.
2. La pesca scientifica e' l'attivita' diretta a scopi
di studio, ricerca, sperimentazione, esercitata dai
soggetti indicati nel capo III del titolo I del decreto del
Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.
3. Sono vietati la vendita e il commercio dei prodotti
della pesca non professionale, fatta eccezione per quella
effettuata a fini scientifici, a meno che il Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali non ne
disponga comunque il divieto.
4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, sono definite le modalita' per
l'esercizio della pesca per fini ricreativi, turistici o
sportivi, al fine di assicurare che essa sia effettuata in
maniera compatibile con gli obiettivi della politica comune
della pesca.
5. La pesca con il fucile subacqueo o con attrezzi
similari e' consentita soltanto ai maggiori di anni
sedici."
"Art. 7. Contravvenzioni
1. Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui
ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine,
nonche' di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca
illegale, non dichiarata e non regolamentata, e' fatto
divieto di:
a) detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie
ittiche di taglia inferiore alla taglia minima in
violazione della normativa in vigore;
b) trasportare e commercializzare esemplari di specie
ittiche di taglia inferiore alla taglia minima in
violazione della normativa in vigore;
c) detenere, sbarcare, trasportare e commercializzare
le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio
di crescita, in violazione della normativa in vigore;
d) danneggiare le risorse biologiche delle acque marine
con l'uso di materie esplodenti, dell'energia elettrica o
di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o
uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici;
e) raccogliere, trasportare o mettere in commercio
pesci ed altri organismi acquatici intorpiditi, storditi o
uccisi secondo le modalita' di cui alla lettera d);
f) pescare in acque sottoposte alla sovranita' di altri
Stati, salvo che nelle zone, nei tempi e nei modi previsti
dagli accordi internazionali, ovvero sulla base delle
autorizzazioni rilasciate dagli Stati interessati;
g) esercitare la pesca in acque sottoposte alla
competenza di un'organizzazione regionale per la pesca,
violandone le misure di conservazione o gestione e senza
avere la bandiera di uno degli Stati membri di detta
organizzazione;
h) sottrarre od asportare, senza il consenso
dell'avente diritto, gli organismi acquatici oggetto della
altrui attivita' di pesca, esercitata mediante attrezzi o
strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto si commetta
con azione diretta su tali attrezzi o strumenti, sia
esercitando la pesca con violazione delle distanze di
rispetto stabilite dalla normativa vigente;
i) sottrarre od asportare, senza il consenso
dell'avente diritto, gli organismi acquatici che si trovano
in spazi acquei sottratti al libero uso e riservati agli
stabilimenti di pesca e, comunque detenere, trasportare e
fare commercio dei detti organismi, senza il suddetto
consenso.
2. In caso di cattura accessoria o accidentale di
esemplari di dimensioni inferiori alla taglia minima,
questi devono essere rigettati in mare.
3. I divieti di cui alle lettere a) e c) del comma 1
non riguardano la pesca scientifica, nonche' le altre
attivita' espressamente autorizzate ai sensi della vigente
normativa comunitaria e nazionale.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano ai prodotti dell'acquacoltura e a quelli ad essa
destinati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16
del regolamento (CE) 1967/06."
"Art. 10. Illeciti amministrativi
1. Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui
ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine,
nonche' di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca
illegale, non dichiarata e non regolamentata, e' fatto
divieto di:
a) effettuare la pesca con unita' iscritte nei registri
di cui all'articolo 146 codice della navigazione, senza
essere in possesso di una licenza di pesca, o di
un'autorizzazione in corso di validita';
b) pescare in zone e tempi vietati dalla normativa
comunitaria e nazionale;
c) detenere, trasportare e commerciare il prodotto
pescato in zone e tempi vietati dalla normativa comunitaria
e nazionale;
d) pescare direttamente stock ittici per i quali la
pesca e' sospesa ai fini del ripopolamento per la
ricostituzione degli stessi;
e) pescare quantita' superiori a quelle autorizzate,
per ciascuna specie, dalla normativa comunitaria e
nazionale;
f) effettuare catture accessorie o accidentali in
quantita' superiori a quelle autorizzate, per ciascuna
specie, dalla normativa nazionale e comunitaria;
g) pescare direttamente uno stock ittico per il quale
e' previsto un contingente di cattura, senza disporre di
tale contingente ovvero dopo che il medesimo e' andato
esaurito;
h) pescare con attrezzi o strumenti, vietati dalla
normativa comunitaria e nazionale o non espressamente
permessi, o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di
pesca senza o in difformita' della necessaria
autorizzazione;
i) detenere attrezzi non consentiti, non autorizzati o
non conformi alla normativa vigente e detenere, trasportare
o commerciare il prodotto di tale pesca;
l) manomettere, alterare o modificare l'apparato motore
dell'unita' da pesca, al fine di aumentarne la potenza
oltre i limiti massimi indicati nella relativa
certificazione tecnica;
m) navigare con un dispositivo di localizzazione
satellitare manomesso, alterato o modificato, nonche'
interrompere volontariamente il segnale;
n) falsificare o occultare la marcatura, l'identita' o
i contrassegni di individuazione dell'unita' da pesca;
o) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti norme
comunitarie e nazionali in materia di registrazione e
dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli
sbarchi, compresi i dati da trasmettere attraverso il
sistema di controllo dei pescherecci via satellite;
p) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti norme
comunitarie e nazionali in materia di registrazione e
dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi
di specie appartenenti a stock oggetto di piani pluriennali
o pescate fuori dalle acque mediterranee;
q) effettuare operazioni di trasbordo o partecipare a
operazioni di pesca congiunte con pescherecci sorpresi ad
esercitare pesca INN (pesca illegale, non dichiarata e non
regolamentata) ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008,
in particolare con quelli inclusi nell'elenco dell'Unione
delle navi INN o nell'elenco delle navi INN di
un'organizzazione regionale per la pesca, o prestazione di
assistenza o rifornimento a tali navi;
r) utilizzare un peschereccio privo di nazionalita' e
quindi da considerare senza bandiera ai sensi del diritto
vigente;
s) occultare, manomettere o eliminare elementi di prova
relativi ad un'indagine posta in essere dagli ispettori
della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al
controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro
funzioni, nel rispetto della normativa nazionale e
comunitaria;
t) intralciare l'attivita' posta in essere dagli
ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza
ed al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle
loro funzioni, nel rispetto della normativa nazionale e
comunitaria.
2. I divieti di cui alle lettere b), c), d), g) ed h)
del comma 1 non riguardano la pesca scientifica, nonche' le
altre attivita' espressamente autorizzate ai sensi della
vigente normativa comunitaria e nazionale.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano ai prodotti dell'acquacoltura e a quelli ad essa
destinati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16
del regolamento (CE) n. 1967/06.".
 
Art. 32
Disposizioni in materia
di certificato successorio europeo

1. Il certificato successorio europeo di cui agli articoli 62 e seguenti del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, e' rilasciato, su richiesta di una delle persone di cui all'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento stesso, da un notaio, in osservanza delle disposizioni di cui agli articoli da 62 a 73 del citato regolamento.
2. Avverso le decisioni adottate dall'autorita' di rilascio ai sensi dell'articolo 67 del regolamento (UE) n. 650/2012 e' ammesso reclamo davanti al tribunale, in composizione collegiale, del luogo in cui e' residente il notaio che ha adottato la decisione impugnata. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 739 del codice di procedura civile.
3. Nei territori in cui vige il sistema del libro fondiario continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al titolo II del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, in materia di rilascio del certificato di eredita' e di legato.
Note all'art. 32:
Il Regolamento UE 650 del 2012 del Parlamento europeo e
del Consiglio relativo alla competenza, alla legge
applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle
decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti
pubblici in materia di successioni e alla creazione di un
certificato successorio europeo e' pubblicato nella
G.U.U.E. 27 luglio 2012, n. L 201.
Il testo dell'articolo 739 del Codice di procedure
civile cosi' recita:
"Art. 739. Reclami delle parti.
Contro i decreti del giudice tutelare si puo' proporre
reclamo con ricorso al tribunale che pronuncia in camera di
consiglio. Contro i decreti pronunciati dal tribunale in
camera di consiglio in primo grado si puo' proporre reclamo
con ricorso alla corte d'appello, che pronuncia anch'essa
in camera di consiglio.
Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio
di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, se e' dato
in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se e'
dato in confronto di piu' parti.
Salvo che la legge disponga altrimenti, non e' ammesso
reclamo contro i decreti della corte d'appello e contro
quelli del tribunale pronunciati in sede di reclamo.".
Il titolo II del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499
cosi' recita:
"TITOLO II
Disposizioni sul rilascio del certificato di eredita' e
di legato
13. Chiunque vanti diritti ereditari puo', mediante
ricorso con sottoscrizione autenticata, chiedere al
tribunale in composizione monocratica del luogo in cui si
e' aperta la successione un certificato dal quale risultino
la sua qualita' di erede e la quota ereditaria, ovvero i
beni che la compongono, in caso di assegnazione concreta
fatta dal testatore
Se la successione si e' aperta fuori dei territori
indicati nell'art. 1 il certificato di eredita' deve
chiedersi al tribunale in composizione monocratica del
luogo dove si trova la maggior parte dei beni immobili del
defunto esistenti nei territori medesimi
Ove nell'eredita' siano compresi beni immobili, la
richiesta del certificato e' obbligatoria.
Sono applicabili alle richieste dei certificati di
eredita' e di legato le disposizioni dell'art. 49, primo
comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637
13-bis. Se il chiamato ha accettato l'eredita', il
certificato di cui all'articolo precedente puo' essere
chiesto anche dai terzi che vi abbiano interesse
14. Se la domanda e' proposta in base a un titolo
testamentario, il richiedente deve allegare al ricorso il
certificato di morte del testatore e una copia autentica
del testamento.
Il richiedente deve fornire tutte le indicazioni
necessarie per dimostrare il buon fondamento del suo
diritto. Deve inoltre indicare, ove possibile, le persone
che sarebbero chiamate a succedere per legge in difetto di
testamento valido e, in ogni caso, quelle che abbiano
diritto ad una quota di riserva.
Il richiedente deve dichiarare se sia o no pendente una
lite sul diritto a succedere
15. Se il certificato e' chiesto in base a un titolo di
successione legittima, il richiedente deve allegare al
ricorso il certificato di morte della persona della cui
successione si tratta e dimostrare il rapporto col defunto,
che costituisce il fondamento del suo diritto
Il richiedente deve fornire le indicazioni necessarie
per giudicare se esistono disposizioni testamentarie e se
il suo diritto alla successione legittima sia escluso o
limitato dal diritto a succedere di parenti piu' prossimi.
Il richiedente deve dichiarare se sia o no pendente una
lite sul diritto a succedere
16. Il tribunale in composizione monocratica assume
d'ufficio le prove che ritiene opportune; puo' indicare le
lacune che ravvisa nel ricorso e nei mezzi di prova
proposti e sentire il richiedente, anche sotto il vincolo
del giuramento. Se risulti la pendenza di una lite sul
diritto a succedere, o comunque siano note persone aventi
interessi opposti, ne ordina la comparizione per essere
sentite in contraddittorio col richiedente.
Il tribunale in composizione monocratica puo' disporre,
a cura e spese del richiedente e nei modi ritenuti piu'
idonei, la pubblicazione di un avviso anche sui giornali
esteri con invito agli interessati a presentare alla
cancelleria le loro opposizioni entro un termine
determinato secondo le circostanze.
Il richiedente, se giuri il falso, e' punito a termini
dell'art. 371 del codice penale
17. Il tribunale in composizione monocratica, valutate
le prove secondo il suo libero convincimento, provvede
mediante decreto motivato a rilasciare o negare il
certificato.
Se e' pendente una lite sul diritto a succedere, egli,
nel certificato, fara' menzione espressa della pendenza di
lite.
I documenti allegati al ricorso non sono restituiti,
salva, per quelli prodotti in originale, la facolta' di
sostituirli con copia autentica
18. Se vi sono piu' eredi, essi possono chiedere
congiuntamente un certificato comune, nel quale saranno
indicate le quote di ognuno.
Se il certificato e' stato chiesto da un coerede, gli
altri, prima della pronuncia del decreto, possono
domandarne l'estensione anche ai propri diritti
19. Se risulta che l'erede e' stato istituito sotto
condizione o con onere modale, ovvero che il testatore gli
ha imposto di dar cauzione, oppure ha disposto dei legati,
il tribunale in composizione monocratica deve farne
espressa menzione nel certificato
20. Se risulta successivamente l'inesistenza totale o
parziale del diritto a succedere, il tribunale in
composizione monocratica dispone con decreto, su ricorso
degli interessati o d'ufficio, la revoca del certificato
rilasciato
21. Il certificato fa presumere ad ogni effetto la
qualita' di erede.
Non puo' essere considerato erede o legatario apparente
ai sensi e per gli effetti degli articoli 534 e 2652, n. 7,
del codice civile, in quanto applicabili, o possessore in
buona fede, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 535
dello stesso codice, chi non sia in possesso del
certificato rilasciato secondo le norme del presente
decreto
22. Il legatario di una cosa o di un diritto
determinato, esistente nel patrimonio del defunto al
momento della sua morte, puo' chiedere, mediante ricorso al
tribunale in composizione monocratica competente secondo le
norme dell'art. 13, il rilascio di un certificato
sull'acquisto del legato medesimo.
A tale effetto egli deve allegare al ricorso il
certificato di morte del testatore e una copia autentica
del testamento in virtu' del quale egli vanta il suo
diritto.
Il tribunale in composizione monocratica, ove sia
possibile, deve sentire gli eredi.
Nel rimanente si applicano le disposizioni relative al
certificato di eredita'.
23. Il procedimento dinanzi al tribunale in
composizione monocratica e' regolato dalle disposizioni
comuni ai procedimenti in camera di consiglio, previsti dal
codice di procedura civile, in quanto applicabili .
La cancelleria deve comunicare all'ufficio del registro
del luogo ove si e' aperta la successione, copia dei
certificati di eredita' o di legato rilasciati dal
tribunale in composizione monocratica.".
 
Art. 33
Clausola di invarianza finanziaria

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 34, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 34
Norma di copertura finanziaria. Disposizioni in materia
di consumi medi standardizzati di gasolio in agricoltura

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni degli articoli 7, 8 e 9, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 15,94 milioni di euro per l'anno 2015 e a 15,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla disposizione del comma 2 del presente articolo.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla riduzione dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, recante determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2002, in misura tale da garantire maggiori entrate pari a 4 milioni di euro per l'anno 2014, a 21 milioni di euro per l'anno 2015 e a 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali si provvede, entro un mese dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, alla modifica del citato decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, in relazione alle diminuzioni dei consumi medi standardizzati di gasolio in agricoltura di cui al medesimo comma 2 e a quelle gia' intervenute.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 ottobre 2014

NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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