Gazzetta n. 260 del 8 novembre 2014 (vai al sommario) |
AGENZIA DEL DEMANIO |
DECRETO 3 novembre 2014 |
Individuazione di beni immobili di proprieta' dello Stato. |
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IL DIRETTORE
Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n.351, recante "Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare", convertito con legge 23 novembre 2001, n.410 e successive modifiche ed integrazioni; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con legge 23 novembre 2001, n.410 e successive modifiche ed integrazioni, che demanda all'Agenzia del demanio l'individuazione, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, dei beni di proprieta' dello Stato; Visto, il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173; Vista la documentazione esistente presso gli uffici dell'Agenzia del demanio; Visto l'elenco predisposto dall'Agenzia del demanio in cui sono individuati beni immobili di proprieta' dello Stato; Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351 convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;
Decreta:
Art. 1
Sono di proprieta' dello Stato i beni immobili individuati negli elenchi di cui agli allegato A facente parte integrante del presente decreto.
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| Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 2
Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprieta' degli immobili in capo allo Stato e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonche' effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.
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| Art. 3
Contro l'iscrizione dei beni nell'elenco di cui all'art. 1 e' ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, fermi gli altri rimedi di legge.
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| Art. 4
Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e voltura.
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| Art. 5
Eventuali accertate difformita' relative ai dati catastali indicati non incidono sulla titolarita' del diritto sugli immobili.
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| Art. 6
Resta salva la possibilita' di emanare ulteriori decreti relativi ad altri beni di proprieta' dello Stato. Il presente decreto sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 3 novembre 2014
Il direttore: Reggi
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