Gazzetta n. 259 del 7 novembre 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 2 ottobre 2014
Determinazione dei parametri contributivi dei piani assicurativi agricoli 2008 e 2009.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole;
Visto il Capo I del medesimo decreto legislativo n.102/04, che disciplina gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi e, in particolare, l'art. 4 che stabilisce procedure, modalita' e termini per l'adozione del piano assicurativo agricolo annuale sentite le proposte di apposita Commissione Tecnica;
Visto il proprio decreto 28 dicembre 2007, n. 26.078, registrato alla Corte dei Conti il 17 marzo 2007, registro 1 foglio 261, con il quale e' stato approvato il Piano assicurativo per la copertura dei rischi agricoli del 2008;
Visto l'art. 7, comma 2 del decreto 28 dicembre 2007 sopracitato, dove e' stabilito che: «al fine di garantire la continuita' della copertura dei rischi, qualora entro il limite stabilito dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, non e' approvato un nuovo piano assicurativo, le disposizioni del presente decreto si intendono prorogate all'anno successivo»;
Considerato che per l'anno 2009 non e' stato approvato il nuovo piano assicurativo e, ai sensi della precedente disposizione, e' stata prorogata la validita' del piano 2008;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 5, del decreto 28 dicembre 2007, dove e' stabilito che «Per la determinazione dei parametri contributivi delle polizze pluririschio in cui sono presenti le avversita' e le colture di nuova introduzione nel Piano Assicurativo 2008, si applica la procedura indicata nell'allegato B) dell'art. 6, utilizzando i medesimi coefficienti, stabiliti per le avversita' e le colture similari».
Vista la tabella riportante i coefficienti assoluti per il calcolo dei parametri pluririschi 2008 prodotta dal gruppo di lavoro costituito da Ismea, Ania (associazione delle imprese di assicurazione), Asnacodi (Associazione nazionale dei Consorzi di difesa) e trasmessa da Ismea con nota del 13 marzo 2008;
Considerato che a causa delle difficolta' di bilancio per gli anni 2008 e 2009, non e' stato possibile procedere al riconoscimento dell'aiuto sulle avversita' di nuova introduzione ne' parametrare puntualmente i relativi coefficienti;
Considerato che la spesa ammessa a contributo per le campagne assicurative 2008 e 2009 e' stata integralmente liquidata ad eccezione di quella relativa ai rischi di nuova introduzione nel piano assicurativo 2008, in quanto solo con la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilita' 2014), che ha recato per il corrente anno risorse pari ad € 120.000.000,00 sul capitolo di spesa di questo Ministero n. 7439, e' possibile ammettere a contributo la spesa rimasta priva di copertura, previa determinazione dei relativi parametri specifici;
Viste le richieste con le quali gli organismi collettivi di difesa hanno sollecitato il riconoscimento dell'aiuto afferente le nuove garanzie non parametrate per gli anni 2008 e 2009;
Visti gli Orientamenti Comunitari per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01), ed in particolare il punto V. concernente la gestione dei rischi e delle crisi;
Visto il Regolamento (CEE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, ed in particolare l'art. 12, concernente aiuti per il pagamento dei premi assicurativi;
Visto il Regolamento (UE) n. 1114/2013 della commissione del 7 novembre 2013 che modifica il Regolamento (CE) n. 1857/2006 in ordine al periodo di applicazione dello stesso, ed in particolare del termine finale di beneficio dell'esenzione che viene spostato dal 30 giugno 2014 al 31 dicembre 2014;
Ritenuto necessario adottare la tabella riportante i coefficienti assoluti per il calcolo dei parametri pluririschio 2008, estesa anche al 2009, e determinare, tenendo conto delle risorse di bilancio disponibili, il parametro massimo per le garanzie pluri da sommare al parametro grandine per la stima della spesa parametrata ai fini del calcolo della spesa ammessa a contributo, al 67% della somma aritmetica delle singole garanzie pluri, con esclusione della grandine, ammissibili per prodotto, utilizzando lo stesso criterio contenuto nel Piano assicurativo 2010;
Ritenuto, per esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica, di stabilire una soglia minima di € 3.000,00 per organismo collettivo beneficiario al di sotto della quale non si procede con l'erogazione dell'aiuto;
Vista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 25 settembre 2014;

Decreta:

Art. 1

Per il calcolo della spesa ammessa a contributo per le campagne assicurative 2008 e 2009, relativamente ai rischi di nuova introduzione nel piano assicurativo 2008, si adotta la seguente tabella:


Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

L'importo minimo ai fini dell'erogazione dell'aiuto e' stabilito in € 3.000,00 per organismo collettivo di difesa beneficiario.
 
Art. 3

L'aiuto e' calcolato sulla base della spesa ammessa a contributo ottenuta applicando i parametri di cui all'art. 1 e puo' essere erogato nel limite della differenza tra l'importo richiesto dall'organismo collettivo di difesa per ciascun anno 2008 e 2009, confermato da parere favorevole regionale rilasciato a suo tempo, e l'importo erogato dal Ministero per i rispettivi anni.
 
Art. 4

Il contributo puo' essere erogato ai beneficiari sulla base delle disponibilita' di bilancio e nel limite degli importi indicati nella seguente tabella:


Parte di provvedimento in formato grafico

L'istanza di aiuto dovra' pervenire tramite la Regione di competenza dell'organismo collettivo di difesa e dovra' essere corredata da:
relazione del Collegio sindacale attestante l'esistenza attuale del credito in bilancio;
parere regionale di conformita';
dichiarazione del Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Organismo che la somma richiesta e' a saldo e stralcio delle precedenti richieste integrative di aiuto afferenti le nuove garanzie non parametrate per gli anni 2008 e 2009.
 
Art. 5

Le istanze di cui all'articolo precedente dovranno pervenire al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in tempo utile per consentire la concessione degli aiuti prima del termine di scadenza di validita' dell'attuale regime in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo e forestale, fissato per il 31 dicembre 2014.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 ottobre 2014

Il Ministro: Martina

Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2014 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 3772
 
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