IL DIRETTORE GENERALE per gli incentivi alle imprese
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 maggio 2013, n. 113, recante l'individuazione delle priorita', delle forme e delle intensita' massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile, ai sensi dell'art. 23, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 giugno 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 settembre 2013, n. 228, recante l'intervento del Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici identificati dal Programma quadro comunitario «Orizzonte 2020», come modificato e integrato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 25 del 31 gennaio 2014; Visto, in particolare, l'art. 2, del predetto decreto 20 giugno 2013 che prevede una dotazione finanziaria complessiva per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto stesso pari a euro 300.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile e stabilisce, altresi', le seguenti riserve finanziarie, prevedendo che una quota pari al 60 per cento delle risorse finanziarie sia riservata ai progetti di ricerca e sviluppo proposti dalle micro, piccole e medie imprese e dalle reti di imprese, purche' le predette imprese rappresentino la maggioranza dei proponenti e che il 25 per cento di tale riserva sia destinato alle micro e piccole imprese; Visto, altresi', in particolare, l'art. 11, comma 1-bis, del predetto decreto 20 giugno 2013, che prevede che, qualora le risorse residue non consentano l'accoglimento integrale delle domande presentate nello stesso giorno, le predette domande sono ammesse all'istruttoria in base alla posizione assunta nell'ambito di una specifica graduatoria di merito, fino a esaurimento, anche in considerazione delle riserve di cui all'art. 2, comma 4 delle stesse risorse finanziarie, e che la graduatoria e' formata in ordine decrescente sulla base del punteggio attribuito in relazione al criterio di cui all'art. 9, comma 2, lettera b), del decreto 20 giugno 2013 e che, infine, in caso di parita' di punteggio tra piu' programmi, prevale il programma con il minor costo presentato; Visto, inoltre, in particolare, l'art. 12, comma 3, del predetto decreto 20 giugno 2013 che prevede che il Ministero dello sviluppo economico puo' procedere all'istituzione di un apposito strumento per garantire le somme erogate in anticipazione, mediante la trattenuta di una quota non superiore al 2% dell'ammontare delle risorse finanziarie di cui all'art. 2, comma 3; Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del 25 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 agosto 2014, n. 179, con il quale sono individuati i termini e le modalita' di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni previste dal decreto 20 giugno 2013; Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1, del predetto decreto direttoriale 25 luglio 2014, che prevede che le imprese, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 123 del 1998, hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie definita tenendo conto di un accantonamento pari al 2 per cento delle stesse risorse per la definizione dello strumento di garanzia delle anticipazioni previsto dall'art. 12, comma 3, del decreto 20 giugno 2013; Visto, altresi', in particolare, l'art. 2, comma 2, del predetto decreto direttoriale 25 luglio 2014, che prevede che la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande e' disposta con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese e che le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello che non trovano copertura finanziaria si considerano decadute; Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 17 settembre 2014, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 settembre 2014, n. 222, con cui il termine iniziale di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni previste dal decreto ministeriale 20 giugno 2013 e' stato posticipato alle ore 9,00 del 27 ottobre 2014; Considerato che il fabbisogno finanziario relativo alle domande presentate alle ore 19,00 del 28 ottobre 2014 supera la dotazione finanziaria complessiva dell'intervento;
Decreta:
Art. 1
1. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e' disposta, a partire dal 29 ottobre 2014, la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazioni in favore dei progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici identificati dal programma quadro comunitario «Orizzonte 2020». 2. Con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito web del Ministero dello sviluppo economico www.mise.gov.it, e' definita la graduatoria di merito per l'ammissione all'istruttoria delle domande di agevolazioni presentate in data 28 ottobre 2014, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 11, comma 1-bis, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 giugno 2013, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2013, menzionato in premessa. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 ottobre 2014
Il direttore generale: Sappino
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