Gazzetta n. 258 del 6 novembre 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 29 settembre 2014
Modifica al decreto 4 marzo 2011, relativo a «Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti».


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli che abroga il Regolamento (CE) 1234/07;
Visto, in particolare, l'art. 50, comma 1, del regolamento UE 1308/2013, che introduce la possibilita' di finanziare, per i prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, anche investimenti volti al miglioramento del risparmio energetico, all'efficienza energetica globale nonche' ai trattamenti sostenibili;
Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, e successive modifiche relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo che si applica fino al completamento dell'adozione degli atti delegati da parte della Commissione da effettuarsi entro il 20 dicembre 2020;
Visto, in particolare, l'art. 19, comma 2, del regolamento (CE) n. 555/2008, cosi' come modificato dal regolamento (UE) n. 752/2013 della Commissione, relativo alla gestione finanziaria, che prevede la possibilita' di innalzare l'importo dell'anticipo al 50% del contributo pubblico, per gli esercizi finanziari 2013, 2014 e 2015;
Visto il decreto ministeriale del 4 marzo 2011, n. 1831, e successive modifiche, relativo a "Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/07 del Consiglio e (CE) n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 102 del 4 maggio 2011;
Visto il programma nazionale di sostegno 2014-2018 trasmesso alla Commissione europea in data 1° marzo 2013;
Visto il decreto ministeriale del 20 giugno 2014, n. 3741, relativo a "Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa all'anno 2015";
Vista la nota dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari della regione Puglia, n. SP9/ 647 dell'11 luglio 2014, con la quale e' stata richiesta la modifica dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale n. 1831 del 4 marzo 2011, per quanto concerne la possibilita' di erogare il contributo comunitario per le domande di aiuto anche nell'esercizio finanziario successivo a quello in cui le domande sono state presentate;
Considerato che la modifica richiesta e' compatibile con la normativa comunitaria vigente e semplifica la procedura di accesso ai fondi comunitari evitando che, nel caso in cui una domanda presentata in un dato esercizio finanziario risulti ammissibile ma non pagabile per esaurimento dei fondi regionali, la stessa debba essere ripresentata nell'esercizio successivo e nuovamente esaminata da parte delle Amministrazioni regionali;
Ritenuto opportuno apportare la modifica all'art. 2 comma 3 del decreto ministeriale 4 marzo 2011, al fine di semplificare la procedura di accesso ai fondi comunitaria, nonche' di adeguare l'art. 2 comma 1 e l'art. 5 comma 5 del citato decreto alle nuove disposizioni contenute all'art. 50, del regolamento (UE) 1308/2013 e all'art. 19, comma 2, del regolamento (CE) n. 555/2008, come modificato dal regolamento (UE) n. 752/2013;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano espressa nella seduta dell'11 settembre 2014;

Decreta:

Art. 1

1. Al decreto ministeriale 4 marzo 2011, n. 1831, citato in premessa, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1, dell'art. 2, e' sostituito dal seguente:
"1. A decorrere dalla campagna vitivinicola 2014/2015, e' concesso un sostegno per investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trasformazione, in infrastrutture vinicole e nella commercializzazione del vino. Tali investimenti sono diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa e il suo adeguamento alle richieste del mercato e ad aumentarne la competitivita' e riguardano la produzione e la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l'efficienza energetica globale nonche' trattamenti sostenibili.".
b) il comma 3, dell'art. 2, e' sostituito dal seguente:
"3. Le operazioni contemplate nella domanda di aiuto, di cui all' art. 4, devono essere realizzate entro il termine stabilito da Agea e, comunque, in tempo utile per consentire l'effettuazione del controllo in loco previsto all'art. 19 del regolamento attuativo e la successiva erogazione dell'aiuto, che deve avvenire entro le tempistiche previste da Agea.".
c) al comma 5, dell'art. 5, la frase: " qualora sia adottata una base normativa che lo consenta" e' sostituita da " per gli esercizi finanziari 2013, 2014 e 2015, come stabilito dal regolamento (UE) n. 752/2013."
Il presente provvedimento e' trasmesso all'Organo di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 settembre 2014

Il Ministro: Martina
 
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