Gazzetta n. 257 del 5 novembre 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 17 ottobre 2014
Iscrizione di varieta' da conservazione di riso al relativo registro nazionale.


IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo rurale

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 con il quale sono stati istituiti i registri di varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;
Visto il decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, nella legge del 6 aprile 2007, n. 46, in particolare l'art. 2-bis che sostituisce l'art. 19-bis della citata legge n. 1096/71 e con il quale e' prevista l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Registro nazionale della varieta' da conservazione, cosi' come definite dal medesimo art. 2-bis;
Visto il decreto legislativo del 29 ottobre 2009, n. 149, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 31 ottobre 2009, recante "Attuazione della direttiva 2008/62/CE concernente deroghe per l'ammissione di ecotipi e varieta' agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonche' per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varieta'";
Visto il decreto ministeriale del 17 dicembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 17 febbraio 2011, recante disposizioni applicative del decreto legislativo del 29 ottobre 2009, n. 149, circa le modalita' per l'ammissione al Registro nazionale delle varieta' da conservazione di specie agrarie;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 89 del 16 aprile 2012, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;
Vista la nota della Regione Piemonte, del 15 novembre 2013, con la quale e' stato espresso parere favorevole all'iscrizione delle varieta' da conservazione di riso Bertone e Chinese Originario;
Vista la nota della Regione Piemonte, del 16 gennaio 2014, con la quale sono state fornite informazioni integrative riguardo alle superfici di produzione delle sementi e ai relativi quantitativi ottenuti;
Vista la nota della Regione Piemonte, del 14 luglio 2014, con la quale sono state fornite ulteriori precisazioni riguardo alle denominazioni Bertone e Chinese Originario;
Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varieta' dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le varieta' sotto riportate:

RISO


===================================================================== | | | |Responsabile della| | | | | conservazione in | |  Codice |  Denominazione |  Sinonimi | purezza | +==========+====================+================+==================+ | | |  Originario, | | |  15787 | Chinese Originario | Abbondanza | Ugo Stocchi | +----------+--------------------+----------------+------------------+ | | |  Mellone, | | |  15788 |  Bertone |Sbarbato, Mutico| Ugo Stocchi | +----------+--------------------+----------------+------------------+

 
Art. 2

La zona di origine delle varieta' da conservazione di riso indicate all'art. 1 coincide con i territori della Regione Piemonte e della Regione Lombardia.
 
Art. 3

La conservazione in purezza delle varieta' di riso indicate all'art. 1 e' effettuata presso l'Azienda di Fulvio Stocchi, Cascina dell'Angelo, Rovasenda (VC).
La zona di moltiplicazione delle sementi della varieta' di riso indicata all'art. 1 e' situata nel comune di Novara. La superficie massima destinata annualmente alla moltiplicazione della semente e' 0,80 ettari.
 
Art. 4

La zona di coltivazione delle varieta' di riso indicate all'art. 1 coincide con la zona di origine della varieta'.
La superficie complessiva destinata alla produzione delle sementi, la superficie totale di coltivazione e, considerato l'investimento unitario tipico della zona di coltivazione, i limiti quantitativi annuali per la produzione di sementi, per ciascuna varieta', sono riportati nella seguente tabella:

===================================================================== | | | | | Limiti | | | |  Superficie | |quantitativi | | | | per la |Superficie per| per la | | | |produzione di| la |produzione di| | Codice|  Denominazione | sementi | coltivazione | sementi | +=======+================+=============+==============+=============+ | |  Chinese | | | | | 15787 | Originario |  1,8 ha | 36 ha | 60 q | +-------+----------------+-------------+--------------+-------------+ | 15788 |  Bertone |  0,3 ha | 5 ha | 10 q | +-------+----------------+-------------+--------------+-------------+

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 ottobre 2014

Il direttore generale: Cacopardi Avvertenza: il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n.123.
 
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