Gazzetta n. 254 del 31 ottobre 2014 (vai al sommario)
COMUNICATO
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rivastigmina Zentiva».


Estratto determinazione n. 1157/2014 del 13 ottobre 2014

Medicinale: «RIVASTIGMINA ZENTIVA».
Titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l., viale Luigi Bodio 37/B - 20158 Milano.
Confezione:
«4,6 mg/24 h cerotto transdermico» 42 cerotti in bustina carta PET/AL/PAN;
A.I.C. n. 041258094 (in base 10) 17C33G (in base 32).
Confezione:
«4,6 mg/24 h cerotto transdermico» 2x42 cerotti in bustina;
A.I.C. n. 041258106 (in base 10) 17C33U (in base 32).
Confezione:
«9,5 mg/24 h cerotto transdermico» 42 cerotti in bustina carta PET/AL/PAN;
A.I.C. n. 041258118 (in base 10) 17C346 (in base 32).
Confezione:
«9,5 mg/24 h cerotto transdermico» 2x42 cerotti in bustina;
A.I.C. n. 041258120 (in base 10) 17C348 (in base 32).
Forma farmaceutica: cerotto transdermico.
Composizione:
ogni cerotto transdermico rilascia 4,6 mg di rivastigmina in 24 ore;
ogni cerotto transdermico da 4,6 cm² contiene:
principio attivo: 6,9 mg di rivastigmina.
Composizione:
ogni cerotto transdermico rilascia 9,5 mg di rivastigmina in 24 ore;
ogni cerotto transdermico da 9,2 cm² contiene:
principio attivo: 13,8 mg di rivastigmina.

Classificazione ai fini della rimborsabilita'

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtu' dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale RIVASTIGMINA ZENTIVA e' la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - neurologo, geriatra, psichiatra (RRL).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, cosi' come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.
In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
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