Gazzetta n. 252 del 29 ottobre 2014 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 21 ottobre 2014 |
Modalita' procedurali per l'affidamento all'agente della riscossione territorialmente competente dell'attivita' di notifica. |
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IL DIRETTORE GENERALE delle finanze
Vista la direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1156/2012 della Commissione del 6 dicembre 2012; Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29 di attuazione della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale; Visto l'art. 3, comma 4, del suddetto decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, il quale individua, il servizio di collegamento presso il Dipartimento delle Finanze quale ufficio competente allo scambio di informazioni in materia di tributi locali, nel rispetto delle norme che disciplinano i singoli tributi; Visto l'art. 7, comma 3, del citato decreto legislativo, il quale prevede che "il servizio di collegamento presso il Dipartimento delle Finanze, per le notifiche pervenute dall'autorita' richiedente dell'altro Stato membro, si avvale degli agenti della riscossione del Gruppo Equitalia S.p.a., che eseguono l'attivita' di notifica secondo le disposizioni dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602."; Visto l'art. 7, comma 4, del suddetto decreto legislativo, il quale prevede che "con provvedimento del Direttore generale delle finanze sono stabilite le modalita' procedurali per l'affidamento all'agente della riscossione territorialmente competente dell'attivita' di notifica, nonche' per la rendicontazione di tale attivita' da parte dello stesso agente"; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2014, che designa l'ufficio centrale di collegamento e i servizi di collegamento ai fini dell'attivita' di cooperazione amministrativa nel settore fiscale; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"; Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante il "Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 settembre 2012, concernente "Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, concernente il "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2014, concernente "Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67"; Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149, di attuazione della direttiva 2010/24/UE, relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure; Visto il decreto del Direttore generale delle finanze del 5 agosto 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2013, recante: "Designazione dell'Ufficio centrale di collegamento del Dipartimento delle finanze previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149, ai fini del recepimento della direttiva 2010/24/UE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure";
Dispone:
Art. 1 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) "servizio di collegamento", la struttura presso il Dipartimento delle finanze (DF), Direzione Legislazione tributaria e federalismo fiscale (DLTFF), indicata nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2014, competente allo scambio di informazioni in materia di tributi locali; b) "richiesta di notifica", la richiesta pervenuta o rivolta agli altri Stati membri secondo il formulario-tipo approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 1156/2012 della Commissione del 6 dicembre 2012.
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| Art. 2 Assistenza per le richieste di notifica degli altri Stati membri
1. L'autorita' richiedente di uno Stato membro puo' chiedere l'assistenza per la notifica solo: a) se non sia in grado di provvedere direttamente alla notifica conformemente alle norme che disciplinano la notifica dei documenti in questione nello Stato membro in cui essa ha sede; b) qualora tale notifica dia luogo a difficolta' sproporzionate. 2. Il servizio di collegamento e' collegato con la rete "CCN" che permette le trasmissioni per via elettronica tra le autorita' richiedenti e le autorita' adite degli Stati membri. 3. Il servizio di collegamento, al quale sia pervenuta una richiesta di notifica, ne accusa ricevuta all'Autorita' richiedente entro sette giorni dalla data di ricezione della richiesta e controlla la regolarita' e la correttezza formale della documentazione pervenuta. Lo stesso ufficio puo' chiedere all'Autorita' richiedente di fornire informazioni supplementari. Esso inoltre puo' procedere all'eventuale rilevazione in via elettronica del codice fiscale, e di altri dati relativi al soggetto nei cui confronti e' stata richiesta la notifica. Tali adempimenti sono effettuati mediante l'utilizzo del sistema informativo dell'Agenzia delle entrate.
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| Art. 3
Modalita' di affidamento all'agente della riscossione dell'attivita' di notifica
1. Il servizio di collegamento trasmette, tramite posta elettronica certificata, all'agente della riscossione territorialmente competente per essere consegnato al destinatario: a) la richiesta di notifica pervenuta; b) l'originale o la copia certificata di ciascun documento da notificare; c) una comunicazione standardizzata indirizzata ai destinatari delle notifiche, contenente i riferimenti normativi in base ai quali viene effettuata l'attivita' di notifica e le informazioni sulla procedura da attivare nel caso in cui il destinatario intenda contestarne la regolarita'; d) ogni altro elemento utile ai fini della notifica, quale, ad esempio, il codice fiscale del soggetto nei cui confronti essa e' stata richiesta. 2. Ai fini della notifica, qualora il soggetto destinatario chieda di ricevere la documentazione di cui al comma 1 in una lingua diversa tra quelle ufficiali utilizzate nell'Unione europea, lo stesso deve farne richiesta, entro sette giorni lavorativi successivi alla data di notifica, all'agente della riscossione che ha effettuato la notifica stessa, secondo le modalita' indicate da quest'ultimo. L'agente della riscossione, entro il quinto giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta, la inoltra, mediante posta elettronica certificata, al servizio di collegamento che provvede, con il medesimo mezzo, all'invio allo stesso agente della riscossione della documentazione nella lingua richiesta. L'agente della riscossione trasmette la traduzione richiesta al soggetto interessato entro il quinto giorno lavorativo successivo alla data in cui la riceve dal servizio di collegamento. La trasmissione della traduzione non costituisce una nuova notifica e rimane ferma, a tutti gli effetti giuridici, la data di notifica gia' effettuata. 3. La richiesta di notifica si considera formalmente affidata all'agente della riscossione a decorrere dalla data di ricezione della documentazione di cui al comma 1. Qualora l'agente della riscossione rilevi l'incompletezza della documentazione ricevuta e dell'indirizzo di notifica indicato dal servizio di collegamento ne da' comunicazione a quest'ultimo nei due giorni lavorativi successivi alla ricezione della richiesta. In tal caso, l'affidamento della richiesta di notifica si considera effettuato a decorrere dalla data di ricezione delle integrazioni richieste.
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| Art. 4 Adempimenti dell'agente della riscossione
1. L'agente della riscossione territorialmente competente da' corso alla notifica entro sei mesi dalla data in cui ha ricevuto la documentazione di cui all'art. 3, comma 1, ovvero entro il diverso termine eventualmente indicato dall'autorita' richiedente. In questo caso, l'agente della riscossione, ove la trasmissione dei documenti da parte del servizio di collegamento sia avvenuta almeno due mesi prima del termine indicato dall'autorita' richiedente da' corso alla notifica degli stessi documenti entro tale ultimo termine. 2. Una volta eseguita la notifica, l'agente della riscossione invia, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data di acquisizione dell'esito della notifica stessa, al suddetto servizio di collegamento, tramite posta elettronica certificata, una comunicazione contenente i seguenti elementi informativi: a) numero identificativo della richiesta di notifica formalizzata dall'altro Stato Membro; b) data di notifica; c) provincia /ambito di perfezionamento della notifica; d) tipologia di notifica. 2. Ai fini dell'acquisizione agli atti, l'agente della riscossione invia al servizio di collegamento tramite posta elettronica certificata, copia della relata di notifica, indicando il numero identificativo della richiesta di notifica formalizzata dall'altro Stato membro. 3. Il servizio di collegamento informa l'autorita' richiedente in merito all'avvenuta notifica non appena riceve la comunicazione di cui al comma 1. 4. Con cadenza mensile, l'agente della riscossione invia, tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo di posta elettronica del servizio di collegamento le informazioni riepilogative dell'attivita' in corso. Per ogni singola richiesta di notifica affidata sono riportati i seguenti dati: a) numero identificativo della richiesta di notifica formalizzata dallo Stato Membro; b) stato della richiesta; c) data di presa in carico della richiesta; d) data del tentativo di notifica, ovvero data di notifica; e) tipologia di notifica; f) stato invio relata di notifica; g) provincia/ambito di perfezionamento della notifica. 5. Una volta fornita l'informazione circa l'avvenuta trasmissione della relata di notifica, la posizione interessata sara' espunta dalle successive rendicontazioni. 6. Entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di espletamento delle notifiche, il Dipartimento delle finanze accredita sul conto bancario comunicato da ciascun agente della riscossione le spese di notifica ed il compenso previsti dall'articolo l'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29.
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| Art. 5 Richieste di notifica rivolte agli altri Stati membri
1. Qualora si verifichino i presupposti di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, i Comuni, le Province e le Regioni, inviano in via telematica al servizio di collegamento la richiesta di notifica a cui deve essere allegata l'originale o la copia certificata di ciascun documento da notificare. 2. Il servizio di collegamento esamina la correttezza formale della richiesta formulata e la inoltra unitamente ai documenti di cui e' richiesta la notifica all'autorita' adita dell'altro Stato membro. Se una richiesta non puo' essere trasmessa tramite la rete CCN, la stessa viene inviata per posta raccomandata o elettronica. In tal caso, la richiesta di notifica deve essere firmata dal responsabile o da un funzionario, debitamente autorizzato a tal fine, del suddetto servizio di collegamento.
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| Art. 6 Assistenza ai sensi di accordi o convenzioni
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute negli accordi o nelle convenzioni bilaterali o multilaterali resi esecutivi nel territorio nazionale che stabiliscono un'assistenza reciproca piu' ampia, qualora non sia possibile utilizzare le procedure stabilite dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, il servizio di collegamento presso il Dipartimento delle finanze (DF), Direzione Legislazione tributaria e federalismo fiscale (DLTFF), provvede alla notifica secondo le procedure vigenti nell'ordinamento nazionale. Puo' essere prevista, in sede di convenzione, la possibilita' da parte dello stesso Dipartimento di avvalersi dell'Agenzia delle entrate. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Roma, 21 ottobre 2014
Il direttore generale: Lapecorella
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