Gazzetta n. 248 del 24 ottobre 2014 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 13 ottobre 2014 |
Bando pubblico per la concessione dei contributi per il funzionamento degli enti privati che svolgono attivita' di ricerca. (Decreto n. 3057). |
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IL DIRETTORE GENERALE per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca dell'8 febbraio 2008 n. 44 «Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione di contributi per il funzionamento degli enti privati che svolgono attivita' di ricerca»; Visto, in particolare l'art. 1 del predetto decreto ministeriale 8 febbraio 2008 n. 44 che prevede l'emanazione di un bando per la selezione dei soggetti da inserire in un apposito elenco avente efficacia triennale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014 n. 98 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», ed in particolare gli articoli 26 e 27; Vista la disponibilita' del capitolo 1679 prevista a tali fini dalla legge 27 dicembre 2013, n. 148 (legge di bilancio 2014), pari a euro 4.505.000 per l'anno 2014, a euro 4.250.000 per l'anno 2015 e a euro 4.250.000 per l'anno 2016; Visto il decreto ministeriale n. 139 del 20 febbraio 2014 con il quale e' stata costituita la Commissione di valutazione prevista dall'art. 3 del citato decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca dell'8 febbraio 2008 n. 44; Vista la legge 23 ottobre 2003 n. 293 «Norme sull'Istituto di Studi Politici S. Pio V di Roma», con la quale, a decorrere dall'anno 2003, e' prevista l'assegnazione a favore del predetto Istituto di € 1.500.000 all'anno, a carico del Cap. 1679 dello stato di previsione di questo Ministero "Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi"; Considerato pertanto che, al netto della quota pari a euro 1.500.000 assegnata di diritto all'Istituto di Studi Politici "S.Pio V", le risorse utilizzabili ai fini del presente decreto risultano pari a euro 3.005.000;
Decreta:
Art. 1 Ambito operativo
1. Ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 8 febbraio 2008, n. 44, e' adottato il presente bando pubblico contenente le modalita' di presentazione delle domande e di svolgimento della procedura selettiva finalizzata all'assegnazione dei contributi per il funzionamento delle strutture dei soggetti di cui al successivo art. 2, previo inserimento in apposita Tabella Triennale 2014-2016, nonche' i criteri di selezione.
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| Art. 2 Soggetti ammissibili
1. Sono legittimati a presentare la domanda per la concessione dei contributi gli enti di ricerca che, alla data di scadenza del bando, hanno ottenuto da almeno tre anni il riconoscimento della personalita' giuridica ai sensi dell'art. 11 del codice civile e del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e che svolgono, per prioritarie finalita' statutarie e senza scopo di lucro, l'attivita' di ricerca finalizzata all'ampliamento delle conoscenze culturali, scientifiche, tecniche non connesse a specifici ed immediati obiettivi industriali o commerciali e realizzate anche attraverso attivita' di formazione post-universitaria specificamente preordinata alla ricerca. 2. Non possono usufruire dei contributi di cui all'art. 1 gli enti pubblici di ricerca, le universita' statali e non statali, i centri, i consorzi e le societa' di ricerca e loro consorzi, costituiti ai sensi degli articoli 91 e 91-bis del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e loro fondazioni costituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254, nonche' gli enti che hanno ottenuto nel corso del medesimo esercizio contributi di funzionamento o altri contributi aventi medesime finalita' e natura giuridica, a carico del bilancio dello Stato.
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| Art. 3 Documentazione richiesta
1. Le domande per la concessione del contributo di funzionamento di cui al precedente art. 1 devono essere corredate della seguente documentazione: a) Atto costitutivo; b) Statuto; c) Provvedimento riconoscimento della personalita' giuridica; d) Illustrazione della struttura organizzativa e di ricerca con l'indicazione del personale in servizio, compresi i collaboratori esterni, e relative qualifiche, e della consistenza del patrimonio didattico, scientifico e strumentale; e) Descrizione dettagliata dell'attivita' scientifica e di formazione svolta nell'ultimo triennio e piano di attivita' programmatica per il triennio successivo a decorrere dall'anno di riferimento del bando; f) Elenco delle pubblicazioni scientifiche dell'ultimo triennio (indicando autore, titolo, editore, anno pubblicazione) ed eventuali brevetti; g) Descrizione dei programmi di attivita' di ricerca svolti in modo continuativo, anche mediante i collegamenti con altre istituzioni italiane o internazionali, in particolare con quelli dell'Unione Europea; h) Illustrazione della tradizione storica dell'ente, la sua rilevanza nazionale e internazionale e la sua attualita' sulla base dei riscontri riconosciuti dalla comunita' scientifica; i) Dichiarazione attestante che l'Ente non usufruisce di altri contributi di funzionamento o altri contributi aventi medesime finalita' e natura giuridica, a carico del bilancio dello Stato; j) Bilanci preventivi e consuntivi dell'ultimo triennio; k) Budget dei costi di funzionamento da sostenere per l'esercizio finanziario 2014 e nel biennio successivo.
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| Art. 4 Risorse finanziarie e determinazione della misura del contributo concedibile
1. Per il finanziamento delle domande di cui al presente bando sono destinate risorse pari a Euro 3.005.000 per l'anno 2014 e pari a 2.750.000 per ciascuno dei successivi anni 2015 e 2016, di cui, rispettivamente, euro 5.000 annui per il funzionamento della Commissione di cui al D.M. 139 del 20 febbraio 2014. 2. La misura del contributo per gli anni 2015 e 2016, per ciascuno dei soggetti inseriti nell'apposita Tabella Triennale 2014-2016, potra' essere rideterminato in proporzione allo stanziamento definitivo previsto a legislazione vigente. Qualora lo stanziamento complessivo del capitolo 1679, al netto degli accantonamenti, per gli anni 2015 e 2016 dovesse risultare superiore del 20% a quello dell'anno precedente, la Tabella potra' essere aggiornata, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 febbraio 2008 n. 44, con le modalita' previste all'art. 1 del medesimo decreto ministeriale 44/2008. Di conseguenza, esso viene ridotto in proporzione nel caso di riduzione annuale dello stanziamento medesimo. 3. Il contributo a ciascun soggetto e' riconosciuto nella misura dell'80% dei costi di funzionamento ammessi al finanziamento e comunque in misura non inferiore a 50.000 euro e non superiore a Euro 300.000, dedicati ad attivita' coerenti con le finalita' del presente decreto, cosi' come desunti dalla documentazione di cui al precedente art. 3.
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| Art. 5 Criteri di valutazione
1. La selezione delle domande e' curata dalla Commissione nominata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 8 febbraio 2008, n. 44 che, a tal fine, puo' avvalersi di esperti o studiosi di settore con particolare riferimento alla valutazione della rilevanza della produzione scientifica e della qualita' e della rilevanza dei programmi. Su proposta della Commissione, il Ministero procede alla nomina dei suddetti esperti. 2. Le domande sono valutate nel rispetto dei criteri riportati al successivo comma 3; a tal fine la Commissione assicura l'uniformita' di giudizio e di applicazione anche mediante la preventiva definizione di modalita' idonee a garantire un omogeneo ed accurato impiego dei punteggi a disposizione. 3. La Commissione propone al Ministro, entro e non oltre 90 giorni dalla data di presentazione delle domande, la graduatoria delle stesse accompagnata da una relazione illustrativa sui punteggi assegnati secondo i criteri indicati nel successivo comma 4 e sulla base della quale il Ministro, valutata la proposta, provvede all'assegnazione dei contributi approvando la Tabella Triennale ai sensi dell'art. 6 del presente decreto. 4. In particolare, la valutazione e' volta ad accertare: a) la qualita' e rilevanza dei programmi di attivita' di ricerca svolti in modo continuativo, anche mediante i collegamenti con altre istituzioni italiane o internazionali, in particolare con quelli dell'Unione Europea e i risultati conseguiti nell'ultimo triennio in tema per l'attivita' di ricerca finalizzata all'ampliamento delle conoscenze culturali, scientifiche, tecniche non connesse a specifici ed immediati obiettivi industriali o commerciali e realizzate anche attraverso attivita' di formazione post-universitaria specificamente preordinata alla ricerca (max 20 punti); b) la tradizione storica dell'ente, la sua rilevanza nazionale e internazionale e la sua attualita' sulla base dei riscontri riconosciuti dalla comunita' scientifica (max 15 punti); c) la coerenza e congruita' del contributo richiesto rispetto alle attivita' svolte e programmate e rispetto ai flussi di bilancio dell'ente (max 5 punti); d) la consistenza e qualificazione delle risorse umane coinvolte (max 5 punti); e) consistenza del patrimonio didattico, scientifico e strumentale (max 5 punti); 5. Sono approvate esclusivamente le domande che abbiano conseguito, nella sommatoria dei punteggi di cui alle lettere da a) ad e) del comma precedente, un punteggio complessivo di almeno 35 punti, e comunque un punteggio almeno pari a 15 per la lettera a) ed almeno pari a 10 per la lettera b). 6) La Commissione si esprime anche sulle attivita' e sui programmi svolti ed attestati nelle relazioni scientifiche per l'erogazione del saldo di cui all'art. 7, comma 2, del presente decreto.
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| Art. 6 Modalita' di emanazione della Tabella Triennale
1. La Tabella Triennale e' approvata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere delle commissioni parlamentari. 2. Gli esiti sono tempestivamente comunicati ai soggetti proponenti unitamente alle relative motivazioni. 3. La Tabella Triennale e' pubblicata sul sito del Ministero.
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| Art. 7 Modalita' di erogazione dei contributi
1. L'erogazione del finanziamento e' disposta, su base annuale, in due soluzioni: 50% a titolo di anticipazione e 50% a saldo. 2. Il saldo e' erogato previo il parere favorevole della Commissione, di cui al precedente art. 5, sulle attivita' e sui programmi svolti ed attestati nelle relazioni scientifiche, e previa verifica amministrativo-contabile dei rendiconti del competente ufficio.
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| Art. 8 Controllo e monitoraggio
1. Gli enti che ricevono il contributo devono inviare, con le modalita' di cui al successivo art. 10, entro sei mesi dall'erogazione dell'anticipo: a) relazioni scientifiche relative alle attivita' svolte nell'anno di riferimento della Tabella triennale e comunque non oltre i predetti sei mesi; b) rendiconti dettagliati e documentati delle spese sostenute. 2. In sede di comunicazione degli esiti della procedura di selezione sono altresi' comunicate le forme e le modalita' per la compilazione della documentazione di cui al precedente comma 1. 3. Qualora, trascorso un ulteriore mese dalla decorrenza dei termini sopra indicati, rilevati dal servizio telematico di cui al successivo art. 10, comma 1, e senza motivazioni, non risultino trasmesse le predette documentazioni, il Ministero, a norma dell'art. 4 del decreto ministeriale 8 febbraio 2008 n. 44, procede alla revoca del contributo assegnato ed al recupero delle somme gia' accreditate. 4. Analogamente provvede in caso di giudizio negativo sulle attivita' svolte e sulla realizzazione dei programmi preventivati.
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| Art. 9 Divieto di cumulo e revoca del contributo
1. Gli enti inseriti nella Tabella Triennale non possono beneficiare, nel corso del medesimo periodo, di altri contributi di funzionamento o di altri contributi aventi le stesse finalita' e natura giuridica, a carico del bilancio dello Stato. 2. In caso di violazione del descritto vincolo il Ministero procede alla revoca del contributo assegnato ed al recupero delle somme gia' accreditate.
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| Art. 10 Presentazione delle domande
1. Le domande per la concessione dei contribuiti di cui al presente decreto dovranno essere compilate esclusivamente utilizzando il servizio telematico SIRIO all'indirizzo: http://roma.cilea.it/Sirio dove dovranno essere altresi' caricati obbligatoriamente gli allegati previsti dal presente bando. 2. Al medesimo indirizzo (http://roma.cilea.it/Sirio) il proponente dovra' registrare la propria utenza e consultare le guide all'utilizzo dei servizi. 3. Il servizio telematico SIRIO consentira' la trasmissione delle domande e dei relativi allegati dalle ore 10.00 del 22 ottobre 2014 alle ore 15.00 del 19 novembre 2014; dopo tale termine non sara' piu' possibile effettuare la trasmissione della domanda e le domande pervenute con modalita' diversa da quella indicata non saranno prese in considerazione. 4. Una volta effettuata la trasmissione della domanda e dei relativi allegati secondo le modalita' sopra specificate, il file PDF della domanda trasmessa sul servizio telematico SIRIO dovra' essere stampato e firmato dal legale rappresentante del soggetto richiedente e spedito insieme con una copia del documento di riconoscimento in corso di validita', senza gli allegati. 5. La spedizione di cui al precedente punto 4 andra' effettuata al seguente indirizzo: Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (MIUR) - Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca - Direzione generale per il coordinamento, la programmazione e la valorizzazione della ricerca - Piazzale J. F. Kennedy, 20 - 00144 Roma. La relativa busta deve recare la dicitura "Domanda di partecipazione al bando di cui al DM 44/2008". 6. Il plico potra' essere consegnato mediante servizio postale (a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento), mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati. 7. Il termine perentorio entro il quale le domande firmate dovranno pervenire e' il 27 novembre 2014. 8. Per i soggetti dotati di posta elettronica certificata e di firma digitale, la domanda potra' essere inviata, firmata digitalmente, all'indirizzo PEC dgric@postacert.istruzione.it, corredata sempre di copia del documento di identita' del legale rappresentante e nel termine perentorio del 27 novembre 2014. 9. Le domande non trasmesse secondo le modalita' specificate nei precedenti commi, e comunque pervenute oltre il termine perentorio del 27 novembre 2014, saranno escluse. 10. Tutto il materiale trasmesso viene utilizzato dal MIUR esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti connessi alle assegnazioni di cui al presente decreto. 11. I soggetti debbono fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MIUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso.
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| Art. 11 Informazioni
1. Il Responsabile del Procedimento per il presente decreto e' il Dott. Antonio Di Donato, Direzione generale per il coordinamento, la programmazione e la valorizzazione della ricerca del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed e' disponibile, unitamente a tutta la documentazione ivi richiamata, sul sito www.miur.it e sul servizio telematico SIRIO. 3. Ogni richiesta di informazioni puo' essere inoltrata al MIUR via e-mail al seguente indirizzo: antonio.didonato@miur.it Roma, 13 ottobre 2014
Il direttore generale: Di Felice
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