Gazzetta n. 246 del 22 ottobre 2014 (vai al sommario)
LEGGE 10 ottobre 2014, n. 147
Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1
Modifiche all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, e all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013,
n. 124.

1. In considerazione del limitato utilizzo, ai fini dell'accesso al pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, della salvaguardia di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al medesimo articolo 22, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «ulteriori 55.000 soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «ulteriori 35.000 soggetti»;
b) alla lettera a), le parole: «alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultino cessati dall'attivita' lavorativa e collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «siano percettori, entro i quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e il cui rapporto di lavoro cessi entro il 30 dicembre 2016 per il collocamento in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ovvero siano cessati dall'attivita' lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, i cui nominativi siano stati comunicati entro il 31 dicembre 2014 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 2013».
2. All'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, gli importi indicati al quarto periodo sono ridotti di 198 milioni di euro per l'anno 2016, 380 milioni di euro per l'anno 2017, 495 milioni di euro per l'anno 2018, 240 milioni di euro per l'anno 2019 e 35 milioni di euro per l'anno 2020.
3. Per effetto di quanto disposto al comma 1, lettera a), del presente articolo, e' operata una corrispondente diminuzione nel contingente numerico indicato nella prima voce della tabella di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 2013.
4. In considerazione del limitato utilizzo, ai fini dell'accesso al pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, della salvaguardia di cui all'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, al medesimo articolo 11, comma 2, le parole: «nel limite di 6.500 soggetti e nel limite massimo di 151 milioni di euro per l'anno 2014, di 164 milioni di euro per l'anno 2015, di 124 milioni di euro per l'anno 2016, di 85 milioni di euro per l'anno 2017, di 47 milioni di euro per l'anno 2018 e di 12 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 2.500 soggetti e nel limite massimo di 77 milioni di euro per l'anno 2014, di 83 milioni di euro per l'anno 2015, di 63 milioni di euro per l'anno 2016, di 43 milioni di euro per l'anno 2017, di 24 milioni di euro per l'anno 2018 e di 6 milioni di euro per l'anno 2019». Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, gli importi indicati al quarto periodo sono ridotti di 74 milioni di euro per l'anno 2014, 81 milioni di euro per l'anno 2015, 61 milioni di euro per l'anno 2016, 42 milioni di euro per l'anno 2017, 23 milioni di euro per l'anno 2018 e 6 milioni di euro per l'anno 2019.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 22 del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale
delle imprese del settore bancario), convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 22 (Salvaguardia dei lavoratori dall'incremento
dei requisiti di accesso al sistema pensionistico). - 1.
Ferme restando le disposizioni di salvaguardia stabilite
dai commi 14 e 15 dell'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214 e dai commi 2-ter e 2-quater
dell'art. 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2012, n. 14, nonche' le disposizioni, i presupposti e le
condizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, che ha
determinato in sessantacinquemila il numero dei soggetti
interessati dalla concessione del beneficio di cui alle
predette disposizioni, le disposizioni in materia di
requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti
prima della data di entrata in vigore del citato
decreto-legge n. 201 del 2011 continuano ad applicarsi, nel
limite di ulteriori 35.000 soggetti, ancorche' maturino i
requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al
31 dicembre 2011:
a) ai lavoratori per i quali le imprese abbiano
stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre 2011
accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze
occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali
ancorche' siano percettori, entro i quindici giorni
successivi alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, del trattamento di cassa integrazione
guadagni straordinaria ai sensi dell'art. 1 della legge 23
luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e il cui
rapporto di lavoro cessi entro il 30 dicembre 2016 per il
collocamento in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24
della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni, ovvero siano cessati dall'attivita'
lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e collocati in
mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23
luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, i cui
nominativi siano stati comunicati entro il 31 dicembre 2014
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo
le modalita' di cui al decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali 8 ottobre 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 2013, i quali in
ogni caso maturino i requisiti per il pensionamento entro
il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui
all'art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223
ovvero, ove prevista, della mobilita' lunga ai sensi
dell'art. 7, commi 6 e 7, della predetta legge n. 223 del
1991. Ai lavoratori di cui alla presente lettera continua
ad applicarsi la disciplina in materia di indennita' di
mobilita' in vigore alla data del 31 dicembre 2011, con
particolare riguardo al regime della durata;
b) nei limiti di ulteriori 1.600 soggetti rispetto a
quanto indicato dall'art. 6 del citato decreto ministeriale
del 1° giugno 2012 ai lavoratori che, alla data del 4
dicembre 2011, non erano titolari di prestazione
straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore
di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, ma per i quali il diritto all'accesso ai predetti
fondi era previsto da accordi stipulati alla suddetta data
e ferma restando la permanenza nel fondo fino al
sessantaduesimo anno di eta';
c) ai lavoratori di cui all'art. 24, comma 14,
lettera d) del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonche' di
cui all'art. 2, comma 1, lettera d) del citato decreto
ministeriale del 1° giugno 2012 che, antecedentemente alla
data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla
prosecuzione volontaria della contribuzione, che
perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi utili a
comportare la decorrenza del trattamento pensionistico,
secondo la disciplina vigente alla data di entrata in
vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, nel
periodo compreso fra il ventiquattresimo e il
trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in
vigore del medesimo decreto-legge;
d) ai lavoratori di cui all'art. 6, comma 2-ter, del
decreto-legge n. 216 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012, che risultino in
possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in
base alla disciplina pensionistica vigente prima della data
di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del
2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del
2011, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento
medesimo nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il
trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in
vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto sono definite le modalita'
di attuazione del comma 1. L'INPS provvede al monitoraggio,
sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro,
delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di
cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di
accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della
data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201
del 2011. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il
raggiungimento del limite numerico delle domande di
pensione determinato ai sensi del comma 1, il predetto ente
non prendera' in esame ulteriori domande di pensionamento
finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla
disposizione di cui al comma 1.».
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 102 (Disposizioni urgenti in materia di
IMU, di altra fiscalita' immobiliare, di sostegno alle
politiche abitative e di finanza locale, nonche' di cassa
integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici),
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013,
n. 124, come modificato dalla presente legge:
«Art. 11 (Modifica all'art. 6 del decreto-legge 29
dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla
legge 24 febbraio 2012, n. 14, e relative norme attuative).
- 1. Al comma 2-ter dell'art. 6 del decreto-legge 29
dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: "31 dicembre
2011," sono inserite le seguenti: "in ragione della
risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro medesimo
ovvero". Restano in ogni caso ferme le seguenti condizioni
per l'accesso al beneficio dell'anticipo del pensionamento
da parte dei soggetti interessati che:
a) abbiano conseguito successivamente alla data di
cessazione, la quale comunque non puo' essere anteriore al
1° gennaio 2009 e successiva al 31 dicembre 2011, un
reddito annuo lordo complessivo riferito a qualsiasi
attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro
dipendente a tempo indeterminato, non superiore a euro
7.500;
b) risultino in possesso dei requisiti anagrafici e
contributivi che, in base alla disciplina pensionistica
vigente prima della data di entrata in vigore del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
avrebbero comportato la decorrenza del trattamento
pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla
data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201
del 2011.
2. Il beneficio di cui al comma 1 e' riconosciuto nel
limite di 2.500 soggetti e nel limite massimo di 77 milioni
di euro per l'anno 2014, di 83 milioni di euro per l'anno
2015, di 63 milioni di euro per l'anno 2016, di 43 milioni
di euro per l'anno 2017, di 24 milioni di euro per l'anno
2018 e di 6 milioni di euro per l'anno 2019. Ai fini della
presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, si
applicano le procedure relative alla tipologia dei
lavoratori di cui al comma 2-ter dell'art. 6 del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, come
definite nel decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, e successivamente
integrate dal decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali 22 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2013, con particolare
riguardo alla circostanza che la data di cessazione debba
risultare da elementi certi e oggettivi, quali le
comunicazioni obbligatorie alle Direzioni Territoriali del
lavoro, ovvero agli altri soggetti equipollenti individuati
sulla base di disposizioni normative o regolamentari, e
alle procedure di presentazione delle istanze alle
competenti Direzioni Territoriali del lavoro, di esame
delle medesime e di trasmissione delle stesse all'INPS.
L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di
pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1
che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del
regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata
in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, sulla base della data di cessazione del
rapporto di lavoro, e altresi' provvede a pubblicare nel
proprio sito internet, in forma aggregata al fine di
rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei
dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attivita' di
monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande
accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora
dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite
numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del
primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in
esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad
usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui
al comma 1.
3. I risparmi di spesa complessivamente conseguiti a
seguito dell'adozione delle misure di armonizzazione dei
requisiti di accesso al sistema pensionistico di cui al
comma 18 dell'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214 confluiscono al Fondo di cui all'art. 1, comma
235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
per essere destinati al finanziamento di misure di
salvaguardia per i lavoratori finalizzate all'applicazione
delle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di
regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata
in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011,
ancorche' gli stessi abbiano maturato i requisiti per
l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre
2011. All'art. 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228 sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole "e del decreto ministeriale di cui al
comma 232 del presente articolo" sono sostituite dalle
seguenti: "del decreto ministeriale di cui al comma 232 del
presente articolo e delle ulteriori modifiche apportate al
comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre
2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2012, n. 14";
b) le parole: "959 milioni di euro per l'anno 2014, a
1.765 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.377 milioni di
euro per l'anno 2016, a 2.256 milioni di euro per l'anno
2017, a 1.480 milioni di euro per l'anno 2018, a 583
milioni di euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle
seguenti: "1.110 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.929
milioni di euro per l'anno 2015, a 2.501 milioni di euro
per l'anno 2016, a 2.341 milioni di euro per l'anno 2017, a
1.527 milioni di euro per l'anno 2018, a 595 milioni di
euro per l'anno 2019".».
- Si riporta il testo dell'art. 24 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214:
«Art. 24 (Disposizioni in materia di trattamenti
pensionistici). - 1. Le disposizioni del presente articolo
sono dirette a garantire il rispetto, degli impegni
internazionali e con l'Unione europea, dei vincoli di
bilancio, la stabilita' economico-finanziaria e a
rafforzare la sostenibilita' di lungo periodo del sistema
pensionistico in termini di incidenza della spesa
previdenziale sul prodotto interno lordo, in conformita'
dei seguenti principi e criteri:
a) equita' e convergenza intragenerazionale e
intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e
clausole derogative soltanto per le categorie piu' deboli;
b) flessibilita' nell'accesso ai trattamenti
pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione
della vita lavorativa;
c) adeguamento dei requisiti di accesso alle
variazioni della speranza di vita; semplificazione,
armonizzazione ed economicita' dei profili di funzionamento
delle diverse gestioni previdenziali.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento
alle anzianita' contributive maturate a decorrere da tale
data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianita'
e' calcolata secondo il sistema contributivo.
3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i
requisiti di eta' e di anzianita' contributiva, previsti
dalla normativa vigente, prima della data di entrata in
vigore del presente decreto, ai fini del diritto
all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico
di vecchiaia o di anzianita', consegue il diritto alla
prestazione pensionistica secondo tale normativa e puo'
chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale
diritto. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento
ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano
i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di
vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianita' sono
sostituite, dalle seguenti prestazioni:
a) "pensione di vecchiaia", conseguita esclusivamente
sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, salvo
quanto stabilito ai commi 14, 15-bis e 18;
b) "pensione anticipata", conseguita esclusivamente
sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo
quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18.
4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e'
liquidata a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria
(di seguito AGO) e delle forme esclusive e sostitutive
della medesima, nonche' della gestione separata di cui
all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la
pensione di vecchiaia si puo' conseguire all'eta' in cui
operano i requisiti minimi previsti dai successivi commi.
Il proseguimento dell'attivita' lavorativa e' incentivato,
fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi
settori di appartenenza, dall'operare dei coefficienti di
trasformazione calcolati fino all'eta' di settant'anni,
fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, come
previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. Nei
confronti dei lavoratori dipendenti, l'efficacia delle
disposizioni di cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970,
n. 300 e successive modificazioni opera fino al
conseguimento del predetto limite massimo di flessibilita'.
5. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a
decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il
pensionamento indicati ai commi da 6 a 11 del presente
articolo non trovano applicazione le disposizioni di cui
all'art. 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, e
le disposizioni di cui all'art. 1, comma 21, primo periodo
del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine
di conseguire una convergenza verso un requisito uniforme
per il conseguimento del diritto al trattamento
pensionistico di vecchiaia tra uomini e donne e tra
lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, a decorrere
dal 1° gennaio 2012 i requisiti anagrafici per l'accesso
alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei termini di
seguito indicati:
a) 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui
pensione e' liquidata a carico dell'AGO e delle forme
sostitutive della medesima. Tale requisito anagrafico e'
fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere dal 1° gennaio
2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66 anni a
decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la
disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al
sistema pensionistico agli incrementi della speranza di
vita ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122;
b) 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la
cui pensione e' liquidata a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria, nonche' della gestione separata di
cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335. Tale requisito anagrafico e' fissato a 64 anni e 6
mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi a
decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal
1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di
adeguamento dei requisiti di accesso al sistema
pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai
sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122;
c) per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici
dipendenti di cui all'art. 22-ter, comma 1, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e
successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione e'
liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima il
requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso
alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito
anagrafico di sessantacinque anni di cui all'art. 1, comma
6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e
successive modificazioni, e' determinato in 66 anni;
d) per i lavoratori autonomi la cui pensione e'
liquidata a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria, nonche' della gestione separata di cui
all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il
requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso
alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito
anagrafico di sessantacinque anni di cui all'art. 1, comma
6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e
successive modificazioni, e' determinato in 66 anni.
7. Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al
comma 6 e' conseguito in presenza di un'anzianita'
contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che
l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per
i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito
contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a
1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'art. 3,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il predetto
importo soglia pari, per l'anno 2012, a 1,5 volte l'importo
dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e' annualmente rivalutato
sulla base della variazione media quinquennale del prodotto
interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con
riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.
In occasione di eventuali revisioni della serie storica del
PIL operate dall'ISTAT, i tassi di variazione da
considerare sono quelli relativi alla serie preesistente
anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli
relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il
predetto importo soglia non puo' in ogni caso essere
inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo mensile
dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Si
prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in
possesso di un'eta' anagrafica pari a settant'anni, ferma
restando un'anzianita' contributiva minima effettiva di
cinque anni. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2 del
decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 417,
all'art. 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le
parole «, ivi comprese quelle relative ai requisiti di
accesso alla prestazione di cui al comma 19,» sono
soppresse.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito
anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui
all'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e
delle prestazioni di cui all'art. 10 della legge 26 maggio
1970, n. 381, e all'art. 19 della legge 30 marzo 1971, n.
118, e' incrementato di un anno.
9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e'
liquidata a carico dell'AGO e delle forme esclusive e
sostitutive della medesima, nonche' della gestione separata
di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di
vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo devono
essere tali da garantire un'eta' minima di accesso al
trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i
soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano
il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento
dall'anno 2021. Qualora, per effetto degli adeguamenti dei
predetti requisiti agli incrementi della speranza di vita
ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta eta'
minima di accesso non fosse assicurata, sono ulteriormente
incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto
direttoriale di cui al citato art. 12, comma 12-bis, da
emanare entro il 31 dicembre 2019, al fine di garantire,
per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che
maturano il diritto alla prima decorrenza utile del
pensionamento dall'anno 2021, un'eta' minima di accesso al
trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni.
Resta ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di
accesso al sistema pensionistico agli incrementi della
speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, per gli adeguamenti
successivi a quanto previsto dal secondo periodo del
presente comma. L'art. 5 della legge 12 novembre 2011, n.
183 e' abrogato.
10. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento
ai soggetti la cui pensione e' liquidata a carico dell'AGO
e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima,
nonche' della gestione separata di cui all'art. 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i
requisiti a partire dalla medesima data l'accesso alla
pensione anticipata ad eta' inferiori ai requisiti
anagrafici di cui al comma 6 e' consentito esclusivamente
se risulta maturata un'anzianita' contributiva di 42 anni e
1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con
riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno
2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un
ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a
decorrere dall'anno 2014. Sulla quota di trattamento
relativa alle anzianita' contributive maturate
antecedentemente il 1° gennaio 2012, e' applicata una
riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni
anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto
all'eta' di 62 anni; tale percentuale annua e' elevata a 2
punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo
rispetto a due anni. Nel caso in cui l'eta' al
pensionamento non sia intera la riduzione percentuale e'
proporzionale al numero di mesi.
11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per i
lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito
contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 il
diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del
rapporto di lavoro, puo' essere conseguito, altresi', al
compimento del requisito anagrafico di sessantatre' anni, a
condizione che risultino versati e accreditati in favore
dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione
effettiva e che l'ammontare mensile della prima rata di
pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia
mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione
media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL)
nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio
precedente l'anno da rivalutare, pari per l'anno 2012 a 2,8
volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui
all'art. 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n. 335,
e successive modificazioni e integrazioni. In occasione di
eventuali revisioni della serie storica del PIL operate
dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare sono quelli
relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si
verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie
per gli anni successivi. Il predetto importo soglia mensile
non puo' in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a
2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito
per il medesimo anno.
12. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal
presente decreto per l'accesso attraverso le diverse
modalita' ivi stabilite al pensionamento, nonche' al
requisito contributivo di cui al comma 10, trovano
applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui
all'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e successive modificazioni e integrazioni; al
citato articolo sono conseguentemente apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 12-bis dopo le parole "e all'art. 3,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni," aggiungere le seguenti: "e il requisito
contributivo ai fini del conseguimento del diritto
all'accesso al pensionamento indipendentemente dall'eta'
anagrafica";
b) al comma 12-ter alla lettera a) le parole "i
requisiti di eta'" sono sostituite dalle seguenti: "i
requisiti di eta' e di anzianita' contributiva";
c) al comma 12-quater, al primo periodo, e'
soppressa, alla fine, la parola "anagrafici".
13. Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di
vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1°
gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza biennale secondo
le modalita' previste dall'art. 12 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e
integrazioni. A partire dalla medesima data i riferimenti
al triennio, di cui al comma 12-ter dell'art. 12 del citato
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e
successive modificazioni e integrazioni, devono riferirsi
al biennio.
14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso
e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di
entrata in vigore del presente decreto continuano ad
applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31
dicembre 2011, ai soggetti di cui all'art. 1, comma 9 della
legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e
integrazioni, nonche' nei limiti delle risorse stabilite ai
sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi
disciplinata, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso
al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi
degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali
stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i
requisiti per il pensionamento entro il periodo di
fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'art. 7,
commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai
sensi dell'art. 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991,
n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per
effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre
2011;
c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011,
sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei
fondi di solidarieta' di settore di cui all'art. 2, comma
28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' ai
lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi
collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di
accesso ai predetti fondi di solidarieta'; in tale secondo
caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi
medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di eta',
ancorche' maturino prima del compimento della predetta eta'
i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima
della data di entrata in vigore del presente decreto;
d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del
4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione
volontaria della contribuzione;
e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011
hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui
all'art. 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008,
n. 133; ai fini della presente lettera, l'istituto
dell'esonero si considera comunque in corso qualora il
provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4
dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell' art. 72 del
citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a
trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente
lettera. Sono altresi' disapplicate le disposizioni
contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a
quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio;
e-bis) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre
2011 risultano essere in congedo per assistere figli con
disabilita' grave ai sensi dell'art. 42, comma 5, del testo
unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di
inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per
l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'eta'
anagrafica di cui all'art. 1, comma 6, lettera a), della
legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni;
e-ter) ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011,
risultano essere in congedo ai sensi dell'art. 42, comma 5,
del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, e successive modificazioni, o aver fruito di
permessi ai sensi dell'art. 33, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, i quali
perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a
comportare la decorrenza del trattamento pensionistico,
secondo la disciplina vigente alla data di entrata in
vigore del presente decreto, entro il trentaseiesimo mese
successivo alla data di entrata in vigore del medesimo
decreto. Il trattamento pensionistico non puo' avere
decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014.
15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi
(241) dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto sono definite le modalita'
di attuazione del comma 14, ivi compresa la determinazione
del limite massimo numerico dei soggetti interessati ai
fini della concessione del beneficio di cui al comma 14 nel
limite delle risorse predeterminate in 245 milioni di euro
per l'anno 2013, 635 milioni di euro per l'anno 2014, 1.040
milioni di euro per l'anno 2015, 1.220 milioni di euro per
l'anno 2016, 1.030 milioni di euro per l'anno 2017, 610
milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro per
l'anno 2019. Gli enti gestori di forme di previdenza
obbligatoria provvedono al monitoraggio, sulla base della
data di cessazione del rapporto di lavoro o dell'inizio del
periodo di esonero di cui alla lettera e) del comma 14,
delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di
cui al comma 14 che intendono avvalersi dei requisiti di
accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della
data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal
predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite
numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del
primo periodo del presente comma, i predetti enti non
prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento
finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla
disposizione di cui al comma 14. Nell'ambito del predetto
limite numerico sono computati anche i lavoratori che
intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari
presupposti e requisiti, congiuntamente del beneficio di
cui al comma 14 del presente articolo e di quello relativo
al regime delle decorrenze disciplinato dall' art. 12,
comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e successive modificazioni, per il quale risultano
comunque computati nel relativo limite numerico di cui al
predetto art. 12, comma 5, afferente al beneficio
concernente il regime delle decorrenze. Resta fermo che, in
ogni caso, ai soggetti di cui al presente comma che
maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012 trovano comunque
applicazione le disposizioni di cui al comma 12 del
presente articolo.
15-bis. In via eccezionale, per i lavoratori dipendenti
del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme
sostitutive della medesima:
a) i lavoratori che abbiano maturato un'anzianita'
contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i
quali avrebbero maturato, prima dell'entrata in vigore del
presente decreto, i requisiti per il trattamento
pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della
tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e
successive modificazioni, possono conseguire il trattamento
della pensione anticipata al compimento di un'eta'
anagrafica non inferiore a 64 anni;
b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento
di vecchiaia oltre che, se piu' favorevole, ai sensi del
comma 6, lettera a), con un'eta' anagrafica non inferiore a
64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012
un'anzianita' contributiva di almeno 20 anni e alla
medesima data conseguano un'eta' anagrafica di almeno 60
anni.
16. Con il decreto direttoriale previsto, ai sensi
dell'art. 1, comma 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335,
come modificato dall'art. 1, comma 15, della legge 24
dicembre 2007, n. 247, ai fini dell'aggiornamento triennale
del coefficiente di trasformazione di cui all'art. 1, comma
6, della predetta legge n. 335 del 1995, in via derogatoria
a quanto previsto all'art. 12, comma 12-quinquies del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni e integrazioni, con effetto dal 1°
gennaio 2013 lo stesso coefficiente di trasformazione e'
esteso anche per le eta' corrispondenti a valori fino a 70.
Il predetto valore di 70 anni e' adeguato agli incrementi
della speranza di vita nell'ambito del procedimento gia'
previsto per i requisiti del sistema pensionistico
dall'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, e,
conseguentemente, ogniqualvolta il predetto adeguamento
triennale comporta, con riferimento al valore
originariamente indicato in 70 anni per l'anno 2012,
l'incremento dello stesso tale da superare di una o piu'
unita' il predetto valore di 70, il coefficiente di
trasformazione di cui al comma 6 dell'art. 1 della legge 8
agosto 1995, n. 335, e' esteso, con effetto dalla
decorrenza di tale determinazione, anche per le eta'
corrispondenti a tali valori superiori a 70 nell'ambito
della medesima procedura di cui all'art. 1, comma 11, della
citata legge n. 335 del 1995. Resta fermo che la
rideterminazione aggiornata del coefficiente di
trasformazione esteso ai sensi del presente comma anche per
eta' corrispondenti a valori superiori a 70 anni e'
effettuata con la predetta procedura di cui all'art. 1,
comma 11, della citata legge n. 335 del 1995. Al fine di
uniformare la periodicita' temporale della procedura di cui
all'art. 1, comma 11 della citata legge 8 agosto 1995, n.
335 e successive modificazioni e integrazioni,
all'adeguamento dei requisiti di cui al comma 12-ter
dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, gli
aggiornamenti dei coefficienti di trasformazione in
rendita, successivi a quello decorrente dal 1° gennaio 2019
sono effettuati con periodicita' biennale.
17. Ai fini del riconoscimento della pensione
anticipata, ferma restando la possibilita' di conseguire la
stessa ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo,
per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e
pesanti, a norma dell'art. 1 della legge 4 novembre 2010,
n. 183, all'art. 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011,
n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 5, le parole "2008-2012" sono sostituite
dalle seguenti: "2008-2011" e alla lettera d) del medesimo
comma 5 le parole "per gli anni 2011 e 2012" sono
sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2011";
al comma 4, la parola "2013" e' sostituita dalla
seguente: "2012" e le parole: "con un'eta' anagrafica
ridotta di tre anni ed una somma di eta' anagrafica e
anzianita' contributiva ridotta di tre unita' rispetto ai
requisiti previsti dalla Tabella B" sono sostituite dalle
seguenti: "con i requisiti previsti dalla Tabella B";
al comma 6 le parole "dal 1° luglio 2009" e "ai commi
4 e 5" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "dal
1° luglio 2009 al 31 dicembre 2011" e "al comma 5";
dopo il comma 6 e' inserito il seguente comma:
"6-bis. Per i lavoratori che prestano le attivita' di
cui al comma 1, lettera b), numero 1), per un numero di
giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i
requisiti per l'accesso anticipato dal 1° gennaio 2012, il
requisito anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella
B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007:
a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di
due unita' per coloro che svolgono le predette attivita'
per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71;
b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di
una unita' per coloro che svolgono le predette attivita'
lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da
72 a 77.";
al comma 7 le parole "comma 6" sono sostituite dalle
seguenti: "commi 6 e 6-bis".
17-bis. Per i lavoratori di cui al comma 17 non si
applicano le disposizioni di cui al comma 5 del presente
articolo e continuano a trovare applicazione, per i
soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento dal
1° gennaio 2012 ai sensi del citato decreto legislativo n.
67 del 2011, come modificato dal comma 17 del presente
articolo, le disposizioni di cui all'art. 12, comma 2 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e
successive modificazioni e integrazioni.
18. Allo scopo di assicurare un processo di incremento
dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai
regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui
siano previsti, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, requisiti diversi da quelli vigenti
nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi
quelli relativi ai lavoratori di cui all'art. 78, comma 23,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al personale di cui
al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui alla
legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonche' ai rispettivi
dirigenti, con regolamento da emanare entro il 31 ottobre
2012, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti
di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle
obiettive peculiarita' ed esigenze dei settori di attivita'
nonche' dei rispettivi ordinamenti. Fermo restando quanto
indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui
al presente articolo si applicano anche ai lavoratori
iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi
dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
19. All'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 2
febbraio 2006, n. 42, e successive modificazioni e
integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2012 le parole ",
di durata non inferiore a tre anni," sono soppresse.
20. Resta fermo che l'attuazione delle disposizioni di
cui all'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n.
133, e successive modificazioni e integrazioni, con
riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il
pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, tiene conto
della rideterminazione dei requisiti di accesso al
pensionamento come disciplinata dal presente articolo. Al
fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti
organizzativi delle pubbliche amministrazioni, restano,
inoltre, salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per
raggiungimento del limite di eta' gia' adottati, prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, nei
confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, anche se aventi effetto successivamente al 1°
gennaio 2012.
21. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2017 e' istituito un contributo di solidarieta' a
carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni
previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori
dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di
volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo
di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al
riequilibrio dei predetti fondi. L'ammontare della misura
del contributo e' definita dalla Tabella A di cui
all'Allegato n. 1 del presente decreto-legge ed e'
determinata in rapporto al periodo di iscrizione
antecedente l'armonizzazione conseguente alla legge 8
agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata in
base ai parametri piu' favorevoli rispetto al regime
dell'assicurazione generale obbligatoria. Sono escluse
dall'assoggettamento al contributo le pensioni di importo
pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le
pensioni e gli assegni di invalidita' e le pensioni di
inabilita'. Per le pensioni a carico del Fondo di
previdenza per il personale di volo dipendente da aziende
di navigazione aerea l'imponibile di riferimento e' al
lordo della quota di pensione capitalizzata al momento del
pensionamento. A seguito dell'applicazione del predetto
contributo sui trattamenti pensionistici, il trattamento
pensionistico medesimo, al netto del contributo di
solidarieta' complessivo non puo' essere comunque inferiore
a 5 volte il trattamento minimo.
22. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote
contributive pensionistiche di finanziamento e di computo
delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e
commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono
incrementate di 1,3 punti percentuali dall'anno 2012 e
successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a
raggiungere il livello del 24 per cento.
23. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote
contributive pensionistiche di finanziamento e di computo
dei lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni
iscritti alla relativa gestione autonoma dell'INPS sono
rideterminate come nelle Tabelle B e C di cui all'Allegato
n. 1 del presente decreto.
24. In considerazione dell'esigenza di assicurare
l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in
conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10
febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui
ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro
autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 settembre
2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate
contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo
bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta
anni. Le delibere in materia sono sottoposte
all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le
disposizioni di cui ai predetti decreti; essi si esprimono
in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di
tali delibere. Decorso il termine del 30 settembre 2012
senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel
caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si
applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012:
a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente
articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle
relative gestioni;
b) un contributo di solidarieta', per gli anni 2012 e
2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per
cento.
25. In considerazione della contingente situazione
finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti
pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art.
34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e'
riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai
trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre
volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per
cento. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il
trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite
incrementato della quota di rivalutazione automatica
spettante ai sensi del presente comma, l'aumento di
rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del
predetto limite maggiorato. Il comma 3 dell'art. 18 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e'
abrogato.
26. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai professionisti
iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di
pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali
obbligatorie sono estese le tutele di cui all'art. 1, comma
788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
27. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e' istituito un Fondo per il finanziamento di
interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi
e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne. Il
Fondo e' finanziato per l'anno 2012 con 200 milioni di
euro, con 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni
2013 e 2014 e con 240 milioni di euro per l'anno 2015. Con
decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono definiti i criteri e le modalita' istitutive del
predetto Fondo.
27-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, e' ridotta di 500.000 euro per l'anno 2013.
28. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
costituisce, senza oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica, una Commissione composta da esperti e da
rappresentanti di enti gestori di previdenza obbligatoria
nonche' di Autorita' di vigilanza operanti nel settore
previdenziale, al fine di valutare, entro il 31 dicembre
2012, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza
pubblica e delle compatibilita' finanziarie del sistema
pensionistico nel medio/lungo periodo, possibili ed
ulteriori forme di gradualita' nell'accesso al trattamento
pensionistico determinato secondo il metodo contributivo
rispetto a quelle previste dal presente decreto. Tali forme
devono essere funzionali a scelte di vita individuali,
anche correlate alle dinamiche del mercato del lavoro,
fermo restando il rispetto del principio dell'adeguatezza
della prestazione pensionistica. Analogamente, e sempre nel
rispetto degli equilibri e compatibilita' succitati,
saranno analizzate, entro il 31 dicembre 2012, eventuali
forme di decontribuzione parziale dell'aliquota
contributiva obbligatoria verso schemi previdenziali
integrativi in particolare a favore delle giovani
generazioni, di concerto con gli enti gestori di previdenza
obbligatoria e con le Autorita' di vigilanza operanti nel
settore della previdenza.
29. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
elabora annualmente, unitamente agli enti gestori di forme
di previdenza obbligatoria, un programma coordinato di
iniziative di informazione e di educazione previdenziale. A
cio' concorrono la comunicazione da parte degli enti
gestori di previdenza obbligatoria circa la posizione
previdenziale di ciascun iscritto e le attivita' di
comunicazione e promozione istruite da altre Autorita'
operanti nel settore della previdenza. I programmi dovranno
essere tesi a diffondere la consapevolezza, in particolare
tra le giovani generazioni, della necessita'
dell'accantonamento di risorse a fini previdenziali, in
funzione dell'assolvimento del disposto dell'art. 38 della
Costituzione. A dette iniziative si provvede attraverso le
risorse umane e strumentali previste a legislazione
vigente.
30. Il Governo promuove, entro il 31 dicembre 2011,
l'istituzione di un tavolo di confronto con le parti
sociali al fine di riordinare il sistema degli
ammortizzatori sociali e degli istituti di sostegno al
reddito e della formazione continua.
31. Alla quota delle indennita' di fine rapporto di cui
all'art. 17, comma 1, lettere a) e c), del testo unico
delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
erogate in denaro e in natura, di importo complessivamente
eccedente euro 1.000.000 non si applica il regime di
tassazione separata di cui all'art. 19 del medesimo TUIR.
Tale importo concorre alla formazione del reddito
complessivo. Le disposizioni del presente comma si
applicano in ogni caso a tutti i compensi e indennita' a
qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle societa'
di capitali. In deroga all'art. 3 della legge 27 luglio
2000, n. 212, le disposizioni di cui al presente comma si
applicano con riferimento alle indennita' ed ai compensi il
cui diritto alla percezione e' sorto a decorrere dal 1°
gennaio 2011.
31-bis. Al primo periodo del comma 22-bis dell'art. 18
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le
parole: "eccedente 150.000 euro" sono inserite le seguenti:
"e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro".».
- Si riporta il testo degli articoli 1, 4 e 24 della
legge 23 luglio 1981 n. 223, e successive modificazioni,
(Norme in materia di cassa integrazione, mobilita',
trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive
della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre
disposizioni in materia di mercato del lavoro):
«Art. 1 (Norme in materia di intervento straordinario
di integrazione salariale). - 1. La disciplina in materia
di intervento straordinario di integrazione salariale trova
applicazione limitatamente alle imprese che abbiano
occupato mediamente piu' di quindici lavoratori nel
semestre precedente la data di presentazione della
richiesta di cui al comma 2. Nel caso di richieste
presentate prima che siano trascorsi sei mesi dal
trasferimento di azienda, tale requisito deve sussistere,
per il datore di lavoro subentrante, nel periodo decorrente
dalla data del predetto trasferimento. Ai fini
dell'applicazione del presente comma vengono computati
anche gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto
di formazione e lavoro.
2. La richiesta di intervento straordinario di
integrazione salariale deve contenere il programma che
l'impresa intende attuare con riferimento anche alle
eventuali misure previste per fronteggiare le conseguenze
sul piano sociale. Il programma deve essere formulato in
conformita' ad un modello stabilito, sentito il Comitato
interministeriale per il coordinamento della politica
industriale (CIPI), con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. L'impresa, sentite le
rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di
queste, le organizzazioni sindacali di categoria dei
lavoratori piu' rappresentative operanti nella provincia,
puo' chiedere una modifica del programma nel corso del suo
svolgimento.
3. La durata dei programmi di ristrutturazione,
riorganizzazione o conversione aziendale non puo' essere
superiore a due anni. Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale ha facolta' di concedere due proroghe,
ciascuna di durata non superiore a dodici mesi, per quelli
tra i predetti programmi che presentino una particolare
complessita' in ragione delle caratteristiche tecniche dei
processi produttivi dell'azienda, ovvero in ragione della
rilevanza delle conseguenze occupazionali che detti
programmi comportano con riferimento alle dimensioni
dell'impresa ed alla sua articolazione sul territorio.
4. Il contributo addizionale di cui all'art. 8, comma
1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e'
dovuto in misura doppia a decorrere dal 1° giorno del
venticinquesimo mese successivo a quello in cui e' fissata
dal decreto ministeriale di concessione la data di
decorrenza del trattamento di integrazione salariale.
5. La durata del programma per crisi aziendale non puo'
essere superiore a dodici mesi. Una nuova erogazione per la
medesima causale non puo' essere disposta prima che sia
decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla
precedente concessione.
6. Il CIPI fissa, su proposta del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, sentito il comitato tecnico di
cui all'art. 19, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, i
criteri per l'individuazione dei casi di crisi aziendale ,
nonche' di quelli previsti dall'art. 11, comma 2 , in
relazione alle situazioni occupazionali nell'ambito
territoriale e alla situazione produttiva dei settori, cui
attenersi per la selezione dei casi di intervento, nonche'
i criteri per l'applicazione dei commi 9 e 10.
7. I criteri di individuazione dei lavoratori da
sospendere nonche' le modalita' della rotazione prevista
nel comma 8 devono formare oggetto delle comunicazioni e
dell'esame congiunto previsti dall'art. 5 della legge 20
maggio 1975, n. 164.
8. Se l'impresa ritiene, per ragioni di ordine
tecnico-organizzativo connesse al mantenimento dei normali
livelli di efficienza, di non adottare meccanismi di
rotazione tra i lavoratori che espletano le medesime
mansioni e sono occupati nell'unita' produttiva interessata
dalle sospensioni, deve indicarne i motivi nel programma di
cui al comma 2. Qualora il CIPI abbia approvato il
programma, ma ritenga non giustificati i motivi addotti
dall'azienda per la mancata adozione della rotazione, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale promuove
l'accordo fra le parti sulla materia e, qualora tale
accordo non sia stato raggiunto entro tre mesi dalla data
del decreto di concessione del trattamento straordinario di
integrazione salariale, stabilisce con proprio decreto
l'adozione di meccanismi di rotazione, sulla base delle
specifiche proposte formulate dalle parti. L'azienda, ove
non ottemperi a quanto previsto in tale decreto, e' tenuta,
per ogni lavoratore sospeso, a corrispondere con effetto
immediato, nella misura doppia, il contributo addizionale
di cui all'art. 8, comma 1, del citato decreto-legge 21
marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 1988, n. 160. Il medesimo contributo, con
effetto dal primo giorno del venticinquesimo mese
successivo all'atto di concessione del trattamento di cassa
integrazione, e' maggiorato di una somma pari al
centocinquanta per cento del suo ammontare.
9. Per ciascuna unita' produttiva i trattamenti
straordinari di integrazione salariale non possono avere
una durata complessiva superiore a trentasei mesi nell'arco
di un quinquennio, indipendentemente dalle cause per le
quali sono stati concessi, ivi compresa quella prevista
dall'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1984, n. 863. Si computano, a tal fine, anche i periodi di
trattamento ordinario concessi per contrazioni o
sospensioni dell'attivita' produttiva determinate da
situazioni temporanee di mercato. Il predetto limite puo'
essere superato, secondo condizioni e modalita' determinate
dal CIPI ai sensi del comma 6, per i casi previsti
dall'art. 3 della presente legge, dall'art. 1 del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863,
dall'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio
1988, n. 48, ovvero per i casi di proroga di cui al comma
3.
10. Per le imprese che presentino un programma di
ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale
a seguito di una avvenuta significativa trasformazione del
loro assetto proprietario, che abbia determinato rilevanti
apporti di capitali ed investimenti produttivi, non sono
considerati, ai fini dell'applicazione del comma 9, i
periodi antecedenti la data della trasformazione medesima.
11. L'impresa non puo' richiedere l'intervento
straordinario di integrazione salariale per le unita'
produttive per le quali abbia richiesto, con riferimento
agli stessi periodi, l'intervento ordinario.».
«Art. 4 (Procedura per la dichiarazione di mobilita').
- 1. L'impresa che sia stata ammessa al trattamento
straordinario di integrazione salariale, qualora nel corso
di attuazione del programma di cui all'art. 1 ritenga di
non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i
lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure
alternative, ha facolta' di avviare la procedura di
licenziamento collettivo ai sensi del presente articolo.
2. Le imprese che intendano esercitare la facolta' di
cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva
per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali
costituite a norma dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, nonche' alle rispettive associazioni di categoria.
In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione
deve essere effettuata alle associazioni di categoria
aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative
sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di
categoria puo' essere effettuata per il tramite
dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa
aderisce o conferisce mandato.
3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere
indicazione: dei motivi che determinano la situazione di
eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi,
per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee
a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in
tutto o in parte, il licenziamento collettivo; del numero,
della collocazione aziendale e dei profili professionali
del personale eccedente, nonche' del personale abitualmente
impiegato; dei tempi di attuazione del programma di
riduzione del personale; delle eventuali misure programmate
per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della
attuazione del programma medesimo del metodo di calcolo di
tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle gia'
previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione
collettiva. Alla comunicazione va allegata copia della
ricevuta del versamento all'INPS, a titolo di anticipazione
sulla somma di cui all'art. 5, comma 4, di una somma pari
al trattamento massimo mensile di integrazione salariale
moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti
eccedenti.
4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e della
ricevuta del versamento di cui al comma 3 devono essere
contestualmente inviate all'Ufficio provinciale del lavoro
e della massima occupazione.
5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento della
comunicazione di cui al comma 2, a richiesta delle
rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive
associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti,
allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a
determinare l'eccedenza del personale e le possibilita' di
utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua
parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante
contratti di solidarieta' e forme flessibili di gestione
del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la
riduzione di personale, e' esaminata la possibilita' di
ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in
particolare, a facilitare la riqualificazione e la
riconversione dei lavoratori licenziati. I rappresentanti
sindacali dei lavoratori possono farsi assistere, ove lo
ritengano opportuno, da esperti.
6. La procedura di cui al comma 5 deve essere esaurita
entro quarantacinque giorni dalla data del ricevimento
della comunicazione dell'impresa. Quest'ultima da'
all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione comunicazione scritta sul risultato della
consultazione e sui motivi del suo eventuale esito
negativo. Analoga comunicazione scritta puo' essere inviata
dalle associazioni sindacali dei lavoratori.
7. Qualora non sia stato raggiunto l'accordo, il
direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione convoca le parti al fine di un
ulteriore esame delle materie di cui al comma 5, anche
formulando proposte per la realizzazione di un accordo.
Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni dal
ricevimento da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione della comunicazione dell'impresa
prevista al comma 6.
8. Qualora il numero dei lavoratori interessati dalle
procedure di licenziamento collettivo sia inferiore a
dieci, i termini di cui ai commi 6 e 7 sono ridotti alla
meta'.
9. Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la
procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facolta'
di licenziare gli impiegati, gli operai e i quadri
eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il
recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Entro sette
giorni dalla comunicazione dei recessi, l'elenco dei
lavoratori licenziati, con l'indicazione per ciascun
soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della
qualifica, del livello di inquadramento, dell'eta', del
carico di famiglia, nonche' con puntuale indicazione delle
modalita' con le quali sono stati applicati i criteri di
scelta di cui all'art. 5, comma 1, deve essere comunicato
per iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e della
massima occupazione competente, alla Commissione regionale
per l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al
comma 2.
10. Nel caso in cui l'impresa rinunci a licenziare i
lavoratori o ne collochi un numero inferiore a quello
risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la stessa
procede al recupero delle somme pagate in eccedenza
rispetto a quella dovuta ai sensi dell'art. 5, comma 4,
mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, da
effettuarsi con il primo versamento utile successivo alla
data di determinazione del numero dei lavoratori
licenziati.
11. Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle
procedure di cui al presente articolo, che prevedano il
riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti
eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al secondo
comma dell'art. 2103 del codice civile, la loro
assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte.
12. Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di
efficacia ove siano state effettuate senza l'osservanza
della forma scritta e delle procedure previste dal presente
articolo. Gli eventuali vizi della comunicazione di cui al
comma 2 del presente articolo possono essere sanati, ad
ogni effetto di legge, nell'ambito di un accordo sindacale
concluso nel corso della procedura di licenziamento
collettivo.
13. I lavoratori ammessi al trattamento di cassa
integrazione, al termine del periodo di godimento del
trattamento di integrazione salariale, rientrano in
azienda.
14. Il presente articolo non trova applicazione nel
caso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle imprese
edili e nelle attivita' stagionali o saltuarie, nonche' per
i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo
determinato.
15. Nei casi in cui l'eccedenza riguardi unita'
produttive ubicate in diverse province della stessa regione
ovvero in piu' regioni, la competenza a promuovere
l'accordo di cui al comma 7 spetta rispettivamente al
direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione ovvero al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Agli stessi vanno inviate le
comunicazioni previste dal comma 4.
15-bis Gli obblighi di informazione, consultazione e
comunicazione devono essere adempiuti indipendentemente dal
fatto che le decisioni relative all'apertura delle
procedure di cui al presente articolo siano assunte dal
datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli. Il
datore di lavoro che viola tali obblighi non puo' eccepire
a propria difesa la mancata trasmissione, da parte
dell'impresa che lo controlla, delle informazioni relative
alla decisione che ha determinato l'apertura delle predette
procedure.
16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge 12
agosto 1977, n. 675, le disposizioni del decreto-legge 30
marzo 1978, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 1978, n. 215, ad eccezione dell'art. 4-bis,
nonche' il decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979,
n. 36.».
«Art. 24 (Norme in materia di riduzione del personale).
- 1. Le disposizioni di cui all'art. 4, commi da 2 a 12 e
15-bis, e all'art. 5, commi da 1 a 5, si applicano alle
imprese che occupino piu' di quindici dipendenti e che, in
conseguenza di una riduzione o trasformazione di attivita'
o di lavoro, intendano effettuare almeno cinque
licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni, in ciascuna
unita' produttiva, o in piu' unita' produttive nell'ambito
del territorio di una stessa provincia. Tali disposizioni
si applicano per tutti i licenziamenti che, nello stesso
arco di tempo e nello stesso ambito, siano comunque
riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione.
1-bis. Le disposizioni di cui all'art. 4, commi 2, 3,
con esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,
12, 14, 15 e 15-bis, e all'art. 5, commi 1, 2 e 3, si
applicano ai privati datori di lavoro non imprenditori alle
medesime condizioni di cui al comma 1. I lavoratori
licenziati vengono iscritti nella lista di cui all'art. 6,
comma 1, senza diritto all'indennita' di cui all'art. 7. Ai
lavoratori licenziati ai sensi del presente comma non si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 8, commi 2 e
4, e 25, comma 9.
1-ter. La disposizione di cui all'art. 5, comma 3,
ultimo periodo, non si applica al recesso intimato da
datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini
di lucro, attivita' di natura politica, sindacale,
culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto.
1-quater. Nei casi previsti dall'art. 5, comma 3, al
recesso intimato da datori di lavoro non imprenditori che
svolgono, senza fini di lucro, attivita' di natura
politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di
religione o di culto, si applicano le disposizioni di cui
alla legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive
modificazioni.
2. Le disposizioni richiamate nei commi 1 e 1-bis si
applicano anche quando le imprese o i privati datori di
lavoro non imprenditori, di cui ai medesimi commi,
intendano cessare l'attivita'.
3. Quanto previsto all'art. 4, commi 3, ultimo periodo,
e 10, e all'art. 5, commi 4 e 5, si applica solo alle
imprese di cui all'art. 16, comma 1. Il contributo previsto
dall'art. 5, comma 4, e' dovuto dalle imprese di cui
all'art. 16, comma 1 nella misura di nove volte il
trattamento iniziale di mobilita' spettante al lavoratore
ed e' ridotto a tre volte nei casi di accordo sindacale.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano nei casi di scadenza dei rapporti di lavoro a
termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei casi
di attivita' stagionali o saltuarie.
5. La materia dei licenziamenti collettivi per
riduzione di personale di cui al primo comma dell'art. 11
della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato
dall'art. 6 della legge 11 maggio 1990, n. 108, e'
disciplinata dal presente articolo.
6. Il presente articolo non si applica ai licenziamenti
intimati prima della data di entrata in vigore della
presente legge.».
- Il testo del decreto del Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali dell'8 ottobre 2012, (Attuazione
dell'art. 22, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, relativo alla salvaguardia dei lavoratori
dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema
pensionistico), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21
gennaio 2013, n. 17.
- Il testo dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n.
228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2013),
modificato dalla presente legge, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2012, n. 302, S.O.
 
Art. 2
Requisiti di accesso e decorrenze delle prestazioni pensionistiche

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le salvaguardie previste dall'articolo 24, comma 14, del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, e successive modificazioni, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dall'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 1, commi da 194 a 198, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dai relativi decreti attuativi del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1º giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, n. 17 del 21 gennaio 2013, n. 123 del 28 maggio 2013 e n. 89 del 16 aprile 2014, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
a) nel limite di 5.500 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilita' ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, puo' riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento puo' comunque essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione dell'indennita' di mobilita' indicato dalla presente lettera;
b) nel limite di 12.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;
c) nel limite di 8.800 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;
d) nel limite di 1.800 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;
e) nel limite di 4.000 soggetti, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.
2. Per i lavoratori di cui al comma 1, lettera a), che siano gia' stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi ai dodici mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' come specificato nel medesimo comma 1.
3. Il trattamento pensionistico, con riferimento ai soggetti di cui al presente articolo, non puo' avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attivita' di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi dei commi 1 e 6, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal presente articolo.
5. Sulla base dei dati del monitoraggio effettuato dall'INPS, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 30 giugno di ogni anno, trasmette alle Camere una relazione in ordine all'attuazione delle disposizioni di salvaguardia, con particolare riferimento al numero di lavoratori salvaguardati e alle risorse finanziarie utilizzate.
6. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di 32.100 soggetti e nel limite massimo di 43 milioni di euro per l'anno 2014, 218 milioni di euro per l'anno 2015, 378 milioni di euro per l'anno 2016, 355 milioni di euro per l'anno 2017, 303 milioni di euro per l'anno 2018, 203 milioni di euro per l'anno 2019, 128 milioni di euro per l'anno 2020, 49 milioni di euro per l'anno 2021 e 4 milioni di euro per l'anno 2022. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, gli importi indicati al quarto periodo sono corrispondentemente incrementati degli importi di cui al precedente periodo.
Note all'art. 2:
- Si riporta il citato articolo 1, commi da 231 a 234,
della citata legge n. 228 del 2012, e successive
modificazioni:
«231. Le disposizioni in materia di requisiti di
accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della
data di entrata in vigore dell'articolo 24 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme
restando le salvaguardie di cui ai decreti del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, e 5
ottobre 2012, si applicano, ai sensi dei commi da 232 a 234
del presente articolo, anche ai seguenti lavoratori che
maturano i requisiti per il pensionamento successivamente
al 31 dicembre 2011:
a) ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro
il 30 settembre 2012 e collocati in mobilita' ordinaria o
in deroga a seguito di accordi governativi o non
governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che
abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento
pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennita'
di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero durante il periodo di
godimento dell'indennita' di mobilita' in deroga e in ogni
caso entro il 31 dicembre 2014;
b) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione
volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011,
con almeno un contributo volontario accreditato o
accreditabile alla data di entrata in vigore del
decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, ancorche'
abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4
dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a
rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo
l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione
che:
1) abbiano conseguito successivamente alla data del
4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito
a tali attivita' non superiore a euro 7.500;
2) perfezionino i requisiti utili a comportare la
decorrenza del trattamento pensionistico entro il
trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in
vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;
c) ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di
lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi
individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410,
411 e 412 del codice di procedura civile ovvero in
applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo
stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre
2011, ancorche' abbiano svolto, dopo la cessazione,
qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro
dipendente a tempo indeterminato, a condizione che:
1) abbiano conseguito successivamente alla data del
30 giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito
a tali attivita' non superiore a euro 7.500;
2) perfezionino i requisiti utili a comportare la
decorrenza del trattamento pensionistico entro il
trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in
vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;
d) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione
volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e
collocati in mobilita' ordinaria alla predetta data, i
quali, in quanto fruitori della relativa indennita', devono
attendere il termine della fruizione della stessa per poter
effettuare il versamento volontario, a condizione che
perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza
del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese
successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge
n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 214 del 2011.
232. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono definite le modalita' di attuazione delle
disposizioni di cui al comma 231 del presente articolo
sulla base delle procedure di cui al comma 15 dell'articolo
24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e
successive modificazioni, e all'articolo 22 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari, da
esprimere entro venti giorni dalla data di assegnazione del
relativo schema.
233. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di
pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 231
che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del
regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata
in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, sulla base:
a) per i lavoratori collocati in mobilita' ordinaria
o in deroga, della data di cessazione del rapporto di
lavoro;
b) della data di cessazione del rapporto di lavoro
precedente l'autorizzazione ai versamenti volontari;
c) della data di cessazione del rapporto di lavoro in
ragione di accordi di cui alla lettera c) del comma 231.
234. Il beneficio di cui al comma 231 e' riconosciuto
nel limite massimo di 64 milioni di euro per l'anno 2013,
di 183 milioni di euro per l'anno 2014, di 197 milioni di
euro per l'anno 2015, di 158 milioni di euro per l'anno
2016, di 77 milioni di euro per l'anno 2017, di 53 milioni
di euro per l'anno 2018, di 51 milioni di euro per l'anno
2019 e di 18 milioni di euro per l'anno 2020.».
- Per il testo dell'articolo 11 del citato
decreto-legge n. 102 del 2013, si veda nelle note
all'articolo 1.
- Si riporta l'articolo 11-bis del citato decreto-legge
n. 102 del 2013:
«Art. 11-bis (Modifica all'articolo 24 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, in materia di
trattamenti pensionistici). - 1. All'articolo 24, comma 14,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e
successive modificazioni, dopo la lettera e-bis) e'
aggiunta la seguente:
"e-ter) ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011,
risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42,
comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, o aver
fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni, i quali perfezionino i requisiti anagrafici
e contributivi utili a comportare la decorrenza del
trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro
il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in
vigore del medesimo decreto. Il trattamento pensionistico
non puo' avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014".
2. Il beneficio di cui al comma 1 e' riconosciuto nel
limite di 2.500 soggetti e nel limite massimo di spesa di
23 milioni di euro per l'anno 2014, di 17 milioni di euro
per l'anno 2015, di 9 milioni di euro per l'anno 2016, di 6
milioni di euro per l'anno 2017 e di 2 milioni di euro per
l'anno 2018. L'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) provvede al monitoraggio delle domande di
pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1,
che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del
regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata
in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, sulla base della prossimita' al
raggiungimento dei requisiti per il perfezionamento del
diritto al primo trattamento pensionistico utile. Qualora
dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite
numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del
primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in
esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad
usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui
al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
23 milioni di euro per l'anno 2014, a 17 milioni di euro
per l'anno 2015, a 9 milioni di euro per l'anno 2016, a 6
milioni di euro per l'anno 2017 e a 2 milioni di euro per
l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione,
ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4. All'articolo 1, comma 235, quarto periodo, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "delle ulteriori modifiche apportate al
comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre
2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2012, n. 14" sono sostituite dalle seguenti:
"delle ulteriori modifiche apportate al comma 14
dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e successive modificazioni, e al comma 2-ter
dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2012, n. 14";
b) le parole: "1.110 milioni di euro per l'anno 2014, a
1.929 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.501 milioni di
euro per l'anno 2016, a 2.341 milioni di euro per l'anno
2017, a 1.527 milioni di euro per l'anno 2018" sono
sostituite dalle seguenti: "1.133 milioni di euro per
l'anno 2014, a 1.946 milioni di euro per l'anno 2015, a
2.510 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.347 milioni di
euro per l'anno 2017, a 1.529 milioni di euro per l'anno
2018".».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, commi 5-bis e
5-ter del decreto-legge 31 agosto 2013, n.101 (Disposizioni
urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni),
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
20123, n. 125:
«Art. 2 (Disposizioni in tema di accesso nelle
pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze
e potenziamento della revisione della spesa anche in
materia di personale). - (Omissis).
5-bis. L'articolo 24, comma 14, lettera e), del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si
interpreta nel senso che tra i lavoratori ivi individuati
sono da intendersi inclusi anche i lavoratori, compresi i
dipendenti delle regioni, delle aziende sanitarie locali e
degli enti strumentali, che alla data del 4 dicembre 2011
hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio ai
sensi di leggi regionali di recepimento, diretto o
indiretto, dell'istituto dell'esonero dal servizio di cui
all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133.
5-ter. L'articolo 24, comma 14, lettera e), del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si
interpreta nel senso che l'istituto dell'esonero si
considera comunque in corso qualora il provvedimento di
concessione sia stato emanato a seguito di domande
presentate prima del 4 dicembre 2011.".
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da 194 a
198, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge di stabilita' 2014):
«194. Le disposizioni in materia di requisiti di
accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della
data di entrata in vigore dell'articolo 24 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme
restando le salvaguardie previste dall'articolo 24, comma
14, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, dall'articolo
22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, dagli articoli 11 e 11-bis del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e
dall'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125, e i relativi decreti
ministeriali attuativi del 1° giugno 2012, 8 ottobre 2012 e
22 aprile 2013, si applicano ai lavoratori che perfezionano
i requisiti anagrafici e contributivi, ancorche'
successivamente al 31 dicembre 2011, utili a comportare la
decorrenza del trattamento pensionistico secondo la
disciplina vigente alla data di entrata in vigore del
decreto-legge n. 201 del 2011, entro il trentaseiesimo mese
successivo alla data di entrata in vigore del citato
decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, appartenenti
alle seguenti categorie:
a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione
volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre
2011 i quali possano far valere almeno un contributo
volontario accreditato o accreditabile alla data del 6
dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla
data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non
riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo
indeterminato;
b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e'
risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi
individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410,
411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in
applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo
stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre
2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012,
qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro
dipendente a tempo indeterminato;
c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e'
risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012
in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai
sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di
procedura civile, ovvero in applicazione di accordi
collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle
organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a
livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno
svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non
riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo
indeterminato;
d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato
per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1°
gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto,
successivamente alla data di cessazione, qualsiasi
attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente
a tempo indeterminato;
e) i lavoratori collocati in mobilita' ordinaria alla
data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione
volontaria della contribuzione successivamente alla
predetta data, che, entro sei mesi dalla fine del periodo
di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui
all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n.
223, perfezionino, mediante il versamento di contributi
volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in
vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il
versamento volontario di cui alla presente lettera, anche
in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1,
del decreto legislativo n. 184 del 1997, potra' riguardare
anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di
autorizzazione stessa;
f) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione
volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre
2011, ancorche' al 6 dicembre 2011 non abbiano un
contributo volontario accreditato o accreditabile alla
predetta data, a condizione che abbiano almeno un
contributo accreditato derivante da effettiva attivita'
lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il
30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non
svolgano attivita' lavorativa riconducibile a rapporto di
lavoro dipendente a tempo indeterminato.
195. Il trattamento pensionistico con riferimento ai
soggetti di cui al comma 194 non puo' avere decorrenza
anteriore al 1° gennaio 2014.
196. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono definite le modalita' di attuazione del comma
194 sulla base di quanto stabilito dal comma 197. L'INPS
provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento
inoltrate dai lavoratori di cui al comma 194 che intendono
avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle
decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla
base della data di cessazione del rapporto di lavoro.
Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del
limite numerico delle domande di pensione determinato ai
sensi del comma 197, l'INPS non prende in esame ulteriori
domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei
benefici previsti dalle disposizioni di cui al comma 194.
197. I benefici di cui al comma 194 sono riconosciuti
nel limite di 17.000 soggetti e nel limite massimo di 203
milioni di euro per l'anno 2014, 250 milioni di euro per
l'anno 2015, 197 milioni di euro per l'anno 2016, 110
milioni di euro per l'anno 2017, 83 milioni di euro per
l'anno 2018, 81 milioni di euro per l'anno 2019 e 26
milioni di euro per l'anno 2020.
198. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da
194 a 197 e' subordinata all'attuazione di quanto previsto
dall'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto-legge
31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e all'effettivo
conseguente rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo
1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228. Ai fini del concorso alla copertura degli oneri di
cui al comma 197, il Fondo di cui all'articolo 1, comma
235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
come rifinanziato ai sensi del citato articolo 11, comma 3,
primo periodo, del decreto-legge n. 102 del 2013, e'
ridotto di 4 milioni di euro per l'anno 2014, 12 milioni di
euro per l'anno 2015, 35 milioni di euro per l'anno 2016,
38 milioni di euro per l'anno 2017, 37 milioni di euro per
l'anno 2018, 69 milioni di euro per l'anno 2019 e 26
milioni di euro per l'anno 2020.».
- Il testo del decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali del 1° giugno 2012 (Modalita' di
attuazione del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e determinazione del
limite massimo numerico dei soggetti interessati ai fini
della concessione dei benefici pensionistici di cui al
comma 14 del medesimo articolo), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2012, n. 171.
- Per i riferimenti al decreto del Ministro del Lavoro
e delle Politiche sociale 8 ottobre 2012 si veda nelle note
all' articolo 1.
- Il testo del decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali 22 aprile 2013 (Modalita' di attuazione
delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 231 e 233,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Estensione platea
salvaguardati. Terzo contingente), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 maggio 2013, n. 123.
- Il testo del decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali 14 febbraio 2014 (Modalita' di attuazione
dei commi 194 e 196 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014). Estensione platea
salvaguardati. Quinto contingente), e' pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2014, n. 89.
- Si riporta l'articolo 7, commi 1 e 2 della citata
legge n. 223 del 1991:
«Art. 7 (Indennita' di mobilita'). - 1. I lavoratori
collocati in mobilita' ai sensi dell'articolo 4, che siano
in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, comma 1,
hanno diritto ad una indennita' per un periodo massimo di
dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che
hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i
lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni.
L'indennita' spetta nella misura percentuale, di seguito
indicata, del trattamento straordinario di integrazione
salariale che hanno percepito ovvero che sarebbe loro
spettato nel periodo immediatamente precedente la
risoluzione del rapporto di lavoro:
a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
b) dal tredicesimo al trentaseiesimo mese: ottanta
per cento.
2. Nelle aree di cui al testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.
218, la indennita' di mobilita' e' corrisposta per un
periodo massimo di ventiquattro mesi, elevato a trentasei
per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a
quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta
anni. Essa spetta nella seguente misura:
a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
b) dal tredicesimo al quarantottesimo mese: ottanta
per cento.».
- Si riporta l'articolo 6 del decreto legislativo 30
aprile 1997, n. 184 (Attuazione della delega conferita
dall'articolo 1, comma 39, della L. 8 agosto 1995, n. 335,
in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione
volontaria ai fini pensionistici):
«Art. 6 (Presupposti di ammissione). - 1. La
contribuzione volontaria puo' essere versata anche per i
sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda.
2. La contribuzione volontaria non e' ammessa per
contestuali periodi di assicurazione ad una delle forme di
previdenza obbligatoria per lavoratori dipendenti, pubblici
e privati, per lavoratori autonomi e per liberi
professionisti, nonche' per periodi successivi alla data di
decorrenza della pensione diretta liquidata a carico delle
predette forme di previdenza.».
- Per il testo dell'articolo 24 del citato
decreto-legge n. 201 del 2011 si veda nelle note
all'articolo 1.
- Per il testo dell'articolo 1, comma 235 della citata
legge n. 228 del 2012 si veda nelle note all'articolo 1.
 
Art. 3

Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 194, lettera e),
della legge 27 dicembre 2013, n. 147

1. L'articolo 1, comma 194, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpreta nel senso che il versamento volontario, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, puo' essere effettuato solo con riferimento ai sei mesi successivi al termine di fruizione dell'indennita' relativa alla mobilita' in cui l'assicurato era collocato alla data del 4 dicembre 2011.
2. Per i lavoratori di cui al comma 1 che siano gia' stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente all'entrata in vigore della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini per i versamenti relativi ai sei mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennita' relativa alla mobilita' in cui l'assicurato era collocato alla data del 4 dicembre 2011.
Note all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 1, comma 194 delle citata
legge n.147 del 2013 si veda nelle note all'art. 2.
- Per il testo dell'art. 6, del citato decreto
legislativo n.184 del 1997 si veda nelle note all'art. 2.
- La citata legge n. 147 del 2013 e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2013, n. 302, S.O.
 
Art. 4
Copertura finanziaria

1. Per effetto delle modifiche di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, all'articolo 1, comma 235, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, le parole: «a 1.385 milioni di euro per l'anno 2014, a 2.258 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.758 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.488 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.635 milioni di euro per l'anno 2018, a 699 milioni di euro per l'anno 2019 e a 79 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a 1.354 milioni di euro per l'anno 2014, a 2.395 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.877 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.421 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.420 milioni di euro per l'anno 2018, a 656 milioni di euro per l'anno 2019, a 172 milioni di euro per l'anno 2020, a 49 milioni di euro per l'anno 2021 e a 4 milioni di euro per l'anno 2022».
2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, e' incrementata di 31 milioni di euro per l'anno 2014, 67 milioni di euro per l'anno 2017, 215 milioni di euro per l'anno 2018 e 43 milioni di euro per l'anno 2019.
3. All'onere derivante dall'articolo 2 e dal comma 2 del presente articolo, pari a 74 milioni di euro per l'anno 2014, 218 milioni di euro per l'anno 2015, 378 milioni di euro per l'anno 2016, 422 milioni di euro per l'anno 2017, 518 milioni di euro per l'anno 2018, 246 milioni di euro per l'anno 2019, 128 milioni di euro per l'anno 2020, 49 milioni di euro per l'anno 2021 e 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 74 milioni di euro per l'anno 2014, 81 milioni di euro per l'anno 2015, 259 milioni di euro per l'anno 2016, 422 milioni di euro per l'anno 2017, 518 milioni di euro per l'anno 2018, 246 milioni di euro per l'anno 2019 e 35 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle economie derivanti dall'articolo 1;
b) quanto a 137 milioni di euro per l'anno 2015, 119 milioni di euro per l'anno 2016, 93 milioni di euro per l'anno 2020, 49 milioni di euro per l'anno 2021 e 4 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 ottobre 2014

NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Note all'art. 4:
- Per i riferimenti all'art.1, comma 235, della citata
legge n. 228 del 2012, si veda nelle note all'art. 1.
- Si riporta l'art. 18, comma 1 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a
famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare
in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale)
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2:
«Art. 18 (Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali). - 1. In considerazione
della eccezionale crisi economica internazionale e della
conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione
territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto
previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE,
presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, nonche' con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene
alla lettera b), in coerenza con gli indirizzi assunti in
sede europea, entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, assegna una quota delle
risorse nazionali disponibili del Fondo aree
sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
e' istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale
affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione,
nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento
degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla
normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal
CIPE alla formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all'art.
6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per
le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia
carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche,
per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture
strategiche per la mobilita';
b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.».
 
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