Gazzetta n. 246 del 22 ottobre 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 17 ottobre 2014
Emissione dei buoni del tesoro poliennali, indicizzati all'inflazione italiana, con godimento 27 ottobre 2014 e scadenza 27 ottobre 2020.


IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita';
Visto il decreto ministeriale n. 91997 del 19 dicembre 2013, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2014, gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il dipartimento del Tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;
Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della direzione seconda del dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;
Visti, altresi', gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e' stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», ed in particolare l'art. 19, comma 1, lettera d), ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;
Visto il regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., come modificato con delibera dell'assemblea di Borsa Italiana del 10 giugno 2014 e approvato dalla Consob con delibera n. 18973 del 16 luglio 2014;
Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 294 del 18 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato;
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
Visto l'art. 50, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, con il quale e' autorizzata l'emissione aggiuntiva di titoli di Stato che concorrono alla rideterminazione in aumento del citato limite massimo stabilito dalla suddetta legge di approvazione del bilancio;
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 16 ottobre 2014 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a 88.891 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;
Ritenuto opportuno disporre un'emissione di buoni del Tesoro poliennali indicizzati all'inflazione italiana, con godimento 27 ottobre 2014 e scadenza 27 ottobre 2020, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati al netto dei tabacchi (di seguito «FOI senza tabacchi») pubblicato dall'ISTAT, da offrire tramite il Mercato telematico delle obbligazioni - MOT, diretto dalla Borsa Italiana S.p.A.;
Considerata l'opportunita' di affidare la gestione della raccolta delle adesioni all'offerta dei citati buoni a BNP Paribas, London Branch, che agira' sul MOT per il tramite della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., e a Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., nonche' ad Aletti & C. Banca d'Investimento Mobiliare S.p.A. e a Banca Akros S.p.A., con il compito di coadiuvare la predette banche nelle operazioni medesime;
Considerato che l'offerta dei suddetti buoni avverra' in conformita' all'«Information memorandum» del 17 ottobre 2014;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonche' del decreto ministeriale n. 91997 del 19 dicembre 2013, entrambi citati nelle premesse, e' disposta un'emissione di buoni del Tesoro poliennali indicizzati all'indice «FOI senza tabacchi» (di seguito: «BTP Italia»), di cui alle premesse, con le seguenti caratteristiche:
importo minimo: 1.000 milioni di euro;
decorrenza: 27 ottobre 2014;
scadenza: 27 ottobre 2020;
interessi: indicizzati all'andamento dell'indice «FOI senza tabacchi», secondo le disposizioni di cui all'art. 4 del presente decreto, e pagabili in due semestralita' posticipate il 27 aprile ed il 27 ottobre di ogni anno di durata del prestito;
importi della rivalutazione del capitale: calcolati sulla base dell'andamento dell'indice «FOI senza
tabacchi» secondo le disposizioni di cui all'art. 4 del presente decreto; gli importi di rivalutazione del capitale sono pagati in due semestralita' posticipate il 27 aprile ed il 27 ottobre di ogni anno di durata del prestito, per la parte maturata in ciascun semestre;
tasso cedolare reale annuo: da determinarsi, in relazione alle condizioni di mercato del giorno 23 ottobre 2014 con il decreto di cui in seguito, e comunque in misura non inferiore al 1,15%;
prezzo di emissione: 100%;
taglio unitario: 1.000 euro;
regolamento: 27 ottobre 2014.
Ai sensi del decreto ministeriale del 7 dicembre 2012, citato nelle premesse, i predetti titoli sono soggetti alle clausole di azione collettiva di cui ai «Termini comuni di riferimento» allegati al decreto medesimo (Allegato A).
Il capitale nominale verra' rimborsato in unica soluzione alla scadenza, al valore nominale non rivalutato.
Il Ministero dell'economia e delle finanze procedera' all'offerta dei «BTP Italia» in conformita' e secondo le modalita' descritte nell'«Information memorandum» del 17 ottobre 2014, citato nelle premesse.
Il periodo di collocamento sara' suddiviso in due separate fasi, una nei giorni 20, 21 e 22 ottobre 2014 salvo chiusura anticipata (la «Prima fase») e l'altra il 23 ottobre 2014 (la «Seconda fase»), alle quali saranno ammessi a partecipare due distinti e complementari gruppi di soggetti. In particolare, nella Prima fase le categorie di investitori ammessi a partecipare sono persone fisiche comunque classificate e altri soggetti al dettaglio (con esclusione di controparti qualificate e clienti professionali di diritto), oltre a intermediari che prestano un servizio di gestione di portafogli individuali e societa' fiduciarie che partecipano alla Prima fase per conto di soggetti ammessi a questa stessa Prima fase, come individuati alla sezione «Distribuzione e mercato secondario» del citato «Information memorandum» del 17 ottobre 2014, mentre alla Seconda fase potranno partecipare tutti e solo i soggetti non ammessi alla Prima fase di distribuzione, come individuati alla medesima sezione dello stesso «Information memorandum».
L'emissione verra' perfezionata con successivo decreto, da emanarsi al termine del periodo di collocamento, con il quale sara' determinato il quantitativo dei titoli emessi e verra' fissata la misura del tasso cedolare reale annuo, sulla base dell'andamento del mercato alla chiusura del medesimo periodo di collocamento.
A coloro che abbiano acquistato «BTP Italia» durante la Prima fase del periodo di collocamento, essendo in possesso dei requisiti richiesti per partecipare alla medesima fase, e li abbiano detenuti ininterrottamente fino alla data di scadenza sara' corrisposto un «premio di fedelta'» pari allo 0,40% del capitale nominale non rivalutato di tali titoli.
 
Art. 2

Il periodo di collocamento relativo alla Prima fase avra' inizio alle ore 9,00 del 20 ottobre 2014 e terminera' alle ore 17,30 del 22 ottobre 2014, salvo chiusura anticipata che comunque non potra' avere luogo prima delle ore 17,30 del secondo giorno di collocamento (21 ottobre 2014).
Dell'eventuale chiusura anticipata al secondo giorno di collocamento verra' data contestuale comunicazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e di Borsa Italiana, entro le ore 13,00 del 21 ottobre 2014. Nel terzo giorno di collocamento (22 ottobre 2014), la chiusura anticipata potra' avvenire, a discrezione del Ministero dell'economia e delle finanze, alle ore 14,00 e previa analoga comunicazione al termine del secondo giorno di collocamento.
Il periodo di collocamento relativo alla Seconda fase avra' inizio alle ore 9,00 del 23 ottobre 2014 e terminera' alle ore 11,00 del medesimo giorno.
I titoli verranno collocati al prezzo di emissione di cui all'art. 1.
E' affidata a BNP Paribas, London Branch, per il tramite della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., e a Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. la gestione degli ordini di acquisto dei titoli tramite il Mercato telematico delle obbligazioni - MOT, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; e' altresi' affidato ad Aletti & C. Banca d'Investimento Mobiliare S.p.A. e a Banca Akros S.p.A. il compito di coadiuvare le predette banche nelle attivita' previste dall'«Information memorandum» del 17 ottobre 2014. Con i medesimi istituti e' concluso un «Accordo di sottoscrizione» in data 17 ottobre 2014, al fine di regolare l'attivita' connessa all'emissione dei titoli.
Ai predetti istituti, BNP Paribas, London Branch, Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., Aletti & C. Banca d'Investimento Mobiliare S.p.A. e Banca Akros S.p.A., a fronte del servizio di supporto reso al Ministero dell'economia e delle finanze per il collocamento dell'emissione, verra' corrisposta una commissione complessivamente pari allo 0,05% del capitale nominale dei titoli emessi, cosi' suddivisa:
0,04% suddiviso in parti uguali fra BNP Paribas, London Branch e Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.A.;
0,01% suddiviso in parti uguali fra Aletti & C. Banca d'Investimento Mobiliare S.p.A. e Banca Akros S.p.A..
Tale commissione verra' corrisposta per il tramite di BNP Paribas, London Branch e di Monte dei Paschi di Siena Capital Services, in conformita' a quanto stabilito dall'«Accordo di sottoscrizione».
Agli intermediari finanziari che partecipano alla raccolta degli ordini della clientela ammessa alla Prima fase della distribuzione dei BTP Italia viene riconosciuta una commissione nella misura dello 0,30% dell'ammontare nominale degli ordini di acquisto rispettivamente raccolti in questa fase. Tale commissione verra' corrisposta tramite le sopra nominate BNP Paribas, London Branch e Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., che la riverseranno agli altri operatori partecipanti al MOT ai fini del riconoscimento agli intermediari che ne hanno diritto. Per aventi diritto si intendono gli intermediari che prestano il servizio di investimento nei confronti dell'acquirente finale del titolo ovvero che, nell'ambito dell'attivita' di raccolta degli ordini di acquisto di titoli dalla propria clientela e della trasmissione di tali ordini, direttamente o indirettamente, dalla propria clientela ai fini della loro immissione sul MOT, presteranno i servizi e le attivita' di investimento dell'esecuzione di ordini per conto dei clienti o della ricezione e trasmissione di ordini, come definiti nel Testo unico della finanza (TUF), in conformita' con le disposizioni del decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, come modificato dal decreto ministeriale del 19 ottobre 2009 (il «Decreto trasparenza»). Gli intermediari che prestano un servizio di gestione di portafogli individuali e le societa' fiduciarie che partecipano alla Prima fase, per conto di soggetti ammessi a partecipare a questa Prima fase, non riceveranno tale commissione in quanto considerati alla stregua di acquirenti finali.
La responsabilita' di accertare la natura dell'investitore, e quindi di veicolare le proposte di acquisto nella Prima fase piuttosto che nella Seconda fase, spetta all'intermediario di prossimita' rispetto all'investitore stesso, ossia all'intermediario che riceve l'ordine direttamente dall'acquirente finale.
Alla clientela non dovra' essere applicato alcun onere, da parte dei predetti intermediari, a fronte della raccolta degli ordini durante il sopra indicato periodo di collocamento, in applicazione di quanto previsto dal decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, citato nelle premesse, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato; le disposizioni di cui al medesimo decreto ministeriale si applicano all'emissione di cui al presente decreto, in quanto compatibili con le particolarita' dell'emissione stessa.
Tutte le predette commissioni verranno corrisposte alla data del 17 novembre 2014. Gli ordini di acquisto dei titoli non sono revocabili.
Terminata la Seconda fase del periodo di collocamento, le proposte di acquisto validamente inserite divengono ordini di acquisto e, qualora il loro ammontare complessivo risulti superiore all'offerta totale indicativa stabilita dall'emittente al termine della Seconda fase, tali ordini di acquisto verranno soddisfatti sulla base di un criterio di riparto equi-proporzionale, con arrotondamento per eccesso al taglio unitario (mille euro). Tale meccanismo assegnera' la quantita' da allocarsi applicando la seguente formula:
Quantita' eseguita per singolo ordine di acquisto = arrotondamento per eccesso al taglio unitario [quantita' offerta indicativa x (quantita' della singola proposta di acquisto / quantita' totale delle proposte di acquisto)].
Il Mercato telematico delle obbligazioni - MOT, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., provvedera' all'attivita' concernente la distribuzione dei titoli ed ai relativi ordini di acquisto, nonche' ad ogni attivita' connessa e conseguente, in conformita' al regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. citato nelle premesse.
Ai fini dell'emissione e della conseguente quotazione sul MOT, ai «BTP Italia» verra' assegnato un codice ISIN regolare all'inizio del periodo di collocamento, che sara' l'unico utilizzato per i titoli collocati nella Seconda fase del periodo di collocamento. Inoltre, al fine di consentire il riconoscimento del «premio di fedelta'» di cui all'art. 1 ai partecipanti ammessi alla Prima fase, ai BTP Italia collocati nella Prima fase verra' attribuito un codice ISIN speciale. Tale codice ISIN speciale verra' sostituito dal codice ISIN regolare al momento dell'eventuale cessione dei titoli, su richiesta della banca depositaria dei medesimi, con le modalita' previste dalla Monte Titoli S.p.A. Solo i titoli con codice ISIN regolare potranno essere negoziati e solo ai possessori di titoli individuati tramite il codice ISIN speciale verra' corrisposto, a scadenza, il «premio di fedelta'».
Gli intermediari dovranno mantenere l'individuazione dei soggetti che detengono i titoli con codice ISIN speciale sino alla scadenza dei medesimi, dando comunicazione delle relative quantita' alla Monte Titoli S.p.A., che a sua volta comunichera' mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Banca d'Italia i dati stessi.
 
Art. 3

L'importo minimo acquistabile durante il collocamento dei «BTP Italia» di cui al presente decreto e' di mille euro nominali durante la Prima fase di collocamento e di centomila euro nominali durante la Seconda fase di collocamento; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i buoni sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto e tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.
In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.A. - in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse - il capitale nominale collocato verra' riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito titoli in essere presso la predetta societa' a nome degli operatori.
 
Art. 4

Gli interessi e gli importi di rivalutazione del capitale da corrispondere alle scadenze semestrali sono determinati a partire dal «Coefficiente di indicizzazione» («CI»), calcolato sulla base dell'indice «FOI senza tabacchi», elaborato e pubblicato mensilmente dall'ISTAT.

Parte di provvedimento in formato grafico

Nel caso di pagamento della prima cedola, poiche' la data di godimento della cedola coincide con la data di godimento del titolo, si prende come numero indice base del CI quello alla data di godimento del titolo.
L'importo variabile delle cedole semestrali, con riferimento al capitale minimo, e' calcolato moltiplicando il tasso cedolare reale annuo di cui all'art. 1, diviso due, per il taglio unitario (mille euro). Il risultato viene quindi moltiplicato per il Coefficiente di indicizzazione, relativo al giorno di pagamento, quest'ultimo modificato per tenere conto del fatto che esso non puo' assumere valori inferiori a 1, secondo la seguente formula:

Parte di provvedimento in formato grafico

La rivalutazione del capitale nominale maturata da corrispondere in ciascun semestre, con riferimento al capitale minimo di mille euro, e' calcolata moltiplicando il taglio unitario del prestito per il Coefficiente di indicizzazione relativo al giorno del pagamento, decurtato di un'unita' e modificato per tenere conto del fatto che esso non puo' assumere valori inferiori a 1, secondo la seguente formula:

Parte di provvedimento in formato grafico

Il risultato ottenuto da ciascuna delle predette operazioni, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, e' moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo e' compreso nel valore nominale oggetto del pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore cosi' determinato e' arrotondato al secondo decimale.
Nel caso in cui il Coefficiente di indicizzazione della data di pagamento di una cedola di un semestre sia inferiore all'unita', ossia nel caso in cui si verifichi una riduzione dei prezzi su base semestrale, a cui corrisponde una svalutazione del capitale, si assume che il numero indice dei prezzi sia uguale a quello del periodo precedente (meccanismo cosiddetto «del pavimento» o «floor»). Di conseguenza, il Coefficiente di indicizzazione e' posto uguale a uno (coefficiente di indicizzazione modificato); in tal caso viene corrisposto il solo tasso cedolare reale e la svalutazione del capitale non da' luogo ad alcun addebito. Nel semestre successivo, qualora il Coefficiente di indicizzazione della data di pagamento della cedola ritorni superiore all'unita', si prendera' come base per il calcolo il numero indice dei prezzi della data di pagamento della cedola del semestre precedente, purche' quest'ultimo sia superiore all'ultimo valore massimo utilizzato come base nei semestri precedenti. Al contrario, qualora il numero indice dei prezzi della data di pagamento della cedola del semestre precedente, pur crescente, non sia superiore a tale valore massimo, il Coefficiente di indicizzazione viene calcolato con riferimento a quest'ultimo.
Il numero indice dei prezzi da calcolare relativamente ad ogni data di pagamento e' dato dall'applicazione della seguente formula:

Parte di provvedimento in formato grafico

Quindi, il numero indice alla data di pagamento della cedola e' calcolato a partire dagli indici FOI relativi a tre mesi e due mesi precedenti il mese per cui si effettua il calcolo. Il valore cosi' ottenuto e' troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta.
Qualora l'indice «FOI senza tabacchi» dovesse subire revisioni successivamente alla sua iniziale pubblicazione, per il calcolo di interessi e rivalutazione del capitale si continuera' ad utilizzare l'indice pubblicato prima della revisione.
Qualora l'indice «FOI senza tabacchi» per il mese «m» non dovesse essere pubblicato in tempo utile, si utilizzera' il numero indice sostitutivo (NIS), calcolato mediante la seguente formula:

Parte di provvedimento in formato grafico

Il Numero indice sostitutivo e' applicato per la determinazione dei pagamenti per interessi e per il calcolo degli importi di rivalutazione del capitale effettuati precedentemente alla pubblicazione dell'indice definitivo. Eventuali pagamenti effettuati sulla base dell'indice sostitutivo non sono rettificati.
Qualora l'ISTAT cessi di calcolare l'indice «FOI senza tabacchi», il Ministero dell'economia e delle finanze, fermi restando i pagamenti gia' effettuati, individuera' un indice (cosiddetto «Indice successivo») che succeda all'indice «FOI senza tabacchi» con riferimento ai «BTP Italia». Ai fini del calcolo del Coefficiente di indicizzazione, si prenderanno in considerazione i valori dell'«Indice successivo» rilevati alla data di pagamento della cedola precedente.
Il Ministero dell'economia e delle finanze provvedera' a rendere noti, tramite i mezzi di informazione in uso sui mercati finanziari, gli elementi necessari per il calcolo degli importi dovuti.
Successivamente all'emissione, per gli scambi sul mercato secondario il rateo di interesse in corso di maturazione relativo al tasso cedolare reale annuo indicato all'art. 1, calcolato secondo le convenzioni utilizzate per i buoni del Tesoro poliennali, verra' determinato con riferimento ad una base di calcolo di 100 euro, con arrotondamento alla quinta cifra decimale. L'importo da corrispondere si ottiene moltiplicando il rateo cosi' ottenuto per il «Coefficiente di indicizzazione» relativo al giorno di regolamento dello scambio, per l'ammontare nominale acquistato, diviso per 100.
Il rateo di rivalutazione del capitale in corso di maturazione si ottiene moltiplicando il prezzo «reale» di quotazione sul mercato al momento dello scambio per il «Coefficiente di indicizzazione» relativo al giorno di regolamento dello scambio stesso, diminuito di un'unita', per l'ammontare nominale acquistato, diviso per 100.
 
Art. 5

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi, del premio di fedelta', dell'importo di rivalutazione del capitale e del rimborso del capitale, ai «BTP Italia» emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' quelle del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attivita' ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.
 
Art. 6

Ciascun ordine di acquisto non deve essere inferiore a 1.000 euro di capitale nominale nel corso della Prima fase del periodo di collocamento e ciascuna proposta di acquisto non puo' essere inferiore a 100.000 euro nominali nel corso della Seconda fase; eventuali ordini o proposte di importo inferiore non verranno presi in considerazione.
 
Art. 7

Il giorno 27 ottobre 2014 la Banca d'Italia ricevera' da BNP Paribas, London Branch, che agira' sul MOT per il tramite della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., e da Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., l'importo corrispondente ai titoli rispettivamente collocati nelle due fasi.
A tal fine, la Banca d'Italia provvedera' ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II», con valuta pari al giorno di regolamento.
In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.
Il medesimo giorno 27 ottobre 2014 la Banca d'Italia provvedera' a versare l'importo introitato, nonche' l'importo corrispondente alle commissioni di cui all'art. 2, presso la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato, con valuta stesso giorno.
La predetta sezione di Tesoreria rilascera', per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unita' di voto parlamentare 4.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.
Gli importi delle commissioni di cui all'art. 2 saranno scritturati dalla sezione di Roma della Tesoreria provinciale fra i «pagamenti da regolare», alla data del 17 novembre 2014.
L'onere relativo al pagamento delle suddette commissioni fara' carico al capitolo 2242 (unita' di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014.
 
Art. 8

Il Direttore della direzione II del dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze firmera' i documenti relativi al prestito di cui al presente decreto.
 
Art. 9

Gli oneri per il pagamento degli interessi e degli importi di rivalutazione del capitale, relativi agli anni finanziari dal 2015 al 2020, faranno carico ad appositi capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unita' di voto parlamentare 26.1) e 9502 (unita' di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.
L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2020 fara' carico ad apposito capitolo che verra' istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondente al capitolo 9502 (unita' di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.
L'onere per il pagamento del «premio di fedelta'», di cui all'art. 1 del presente decreto, fara' carico ad apposito capitolo che verra' istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 ottobre 2014

p. Il direttore generale del Tesoro: Cannata
 
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