Gazzetta n. 245 del 21 ottobre 2014 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22 agosto 2014, n. 119
Testo del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 194 del 22 agosto 2014), coordinato con la legge di conversione 17 ottobre 2014 , n. 146 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalita' e violenza in occasione di manifestazioni sportive,di riconoscimento della protezione internazionale, nonche' per assicurare la funzionalita' del Ministero dell'interno.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((....))

A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Misure per il contrasto della frode in competizioni sportive

1. All'articolo 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «e' punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da euro 258 a euro 1.032. Nei casi di lieve entita' si applica la sola pena della multa.» sono sostituite dalle seguenti: «e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.»;
b) al comma 3, le parole: «i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822.» sono sostituite dalle seguenti: «per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione e' aumentata fino alla meta' e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 13
dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e
delle scommesse clandestini e tutela della correttezza
nello svolgimento di manifestazioni sportive), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Frode in competizioni sportive). - 1. Chiunque
offre o promette denaro o altra utilita' o vantaggio a
taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva
organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana
per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti
sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad
essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso
da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della
competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al
medesimo scopo, e' punito con la reclusione da due a sei
anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.
2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla
competizione che accetta il denaro o altra utilita' o
vantaggio, o ne accoglie la promessa.
3. Se il risultato della competizione e' influente ai
fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse
regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2,
la pena della reclusione e' aumentata fino alla meta' e si
applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.».
 
Art. 2

Modifiche in materia di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono
manifestazioni sportive

1. All'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, dopo le parole: «e all'articolo 6-ter della presente legge,» sono inserite le seguenti: «nonche' per il reato di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, e per uno dei delitti contro l'ordine pubblico e dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al Libro II, Titolo V e Titolo VI, Capo I, del codice penale, nonche' per i delitti di cui all'articolo 380, comma 2, lettere f) ed h) del codice di procedura penale»;
2) il terzo periodo (( e' sostituito dai seguenti )): «Il divieto di cui al presente comma puo' essere, altresi', disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi di fatto, risulta avere tenuto, anche all'estero, una condotta, sia singola che di gruppo, (( evidentemente )) finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o a creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui al primo periodo. (( Il divieto per fatti commessi all'estero, accertati dall'autorita' straniera competente, e' disposto dal questore della provincia del luogo di residenza ovvero del luogo di dimora abituale del destinatario della misura»; ))
(( a-bis) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel giudizio di convalida, il giudice per le indagini preliminari puo' modificare le prescrizioni di cui al comma 2»; ))
b) al comma 5, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «In caso di condotta di gruppo di cui al comma 1, la durata non puo' essere inferiore a tre anni nei confronti di coloro che ne assumono la direzione. Nei confronti della persona gia' destinataria del divieto di cui al primo periodo e' sempre disposta la prescrizione di cui al comma 2 e la durata del nuovo divieto e della prescrizione non puo' essere inferiore a cinque anni e superiore a otto anni.»;
(( b-bis) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di violazione del divieto di cui al periodo precedente, la durata dello stesso puo' essere aumentata fino a otto anni»; ))
c) dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente: «8-bis. Decorsi almeno tre anni dalla cessazione del divieto di cui al comma 1, l'interessato puo' chiedere la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli derivanti dall'applicazione del medesimo divieto. La cessazione e' richiesta al questore che ha disposto il divieto o, nel caso in cui l'interessato sia stato destinatario di piu' divieti, al questore che ha disposto l'ultimo di tali divieti ed e' concessa se il soggetto ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta, anche in occasione di manifestazioni sportive.».
Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 6 della citata
legge 13 dicembre 1989, n. 401, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 6 (Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono
manifestazioni sportive). - 1. Nei confronti delle persone
che risultano denunciate o condannate anche con sentenza
non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per uno
dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma,
della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 5 della
legge 22 maggio 1975, n. 152, all'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205,
all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, e all'articolo 6-ter della
presente legge, nonche' per il reato di cui all'articolo
2-bis del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, e per
uno dei delitti contro l'ordine pubblico e dei delitti di
comune pericolo mediante violenza, di cui al Libro II,
Titolo V e Titolo VI, Capo I, del codice penale, nonche'
per i delitti di cui all'articolo 380, comma 2, lettere f)
ed h) del codice di procedura penale ovvero per aver preso
parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in
occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle
medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto
alla violenza, il questore puo' disporre il divieto di
accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni
sportive specificamente indicate, nonche' a quelli,
specificamente indicati, interessati alla sosta, al
transito o al trasporto di coloro che partecipano o
assistono alle manifestazioni medesime. Il divieto di cui
al presente comma puo' essere disposto anche per le
manifestazioni sportive che si svolgono all'estero,
specificamente indicate, ovvero dalle competenti Autorita'
degli altri Stati membri dell'Unione europea per le
manifestazioni sportive che si svolgono in Italia. Il
divieto di cui al presente comma puo' essere, altresi',
disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi di
fatto, risulta avere tenuto, anche all'estero, una
condotta, sia singola che di gruppo, evidentemente
finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di
violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in
pericolo la sicurezza pubblica o a creare turbative per
l'ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui al
primo periodo. Il divieto per fatti commessi all'estero,
accertati dall'autorita' straniera competente, e' disposto
dal questore della provincia del luogo di residenza ovvero
del luogo di dimora abituale del destinatario della misura.
1-bis. Il divieto di cui al comma 1 puo' essere
disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto
anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di eta'.
Il provvedimento e' notificato a coloro che esercitano la
responsabilita' genitoriale.
2. Alle persone alle quali e' notificato il divieto
previsto dal comma 1, il questore puo' prescrivere di
comparire personalmente una o piu' volte negli orari
indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in
relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello
specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si
svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto di
cui al comma 1.
2-bis. La notifica di cui al comma 2 deve contenere
l'avviso che l'interessato ha facolta' di presentare,
personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni
al giudice competente per la convalida del provvedimento.
3. La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a
decorrere dalla prima manifestazione successiva alla
notifica all'interessato ed e' immediatamente comunicata al
procuratore della Repubblica presso il tribunale o al
procuratore della Repubblica presso il tribunale per i
minorenni, se l'interessato e' persona minore di eta',
competenti con riferimento al luogo in cui ha sede
l'ufficio di questura. Il pubblico ministero, se ritiene
che sussistano i presupposti di cui al comma 1, entro
quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede
la convalida al giudice per le indagini preliminari. Le
prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il
pubblico ministero con decreto motivato non avanza la
richiesta di convalida entro il termine predetto e se il
giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore
successive. Nel giudizio di convalida, il giudice per le
indagini preliminari puo' modificare le prescrizioni di cui
al comma 2.
4. Contro l'ordinanza di convalida e' proponibile il
ricorso per Cassazione. Il ricorso non sospende
l'esecuzione dell'ordinanza.
5. Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore
prescrizione di cui al comma 2 non possono avere durata
inferiore a un anno e superiore a cinque anni e sono
revocati o modificati qualora, anche per effetto di
provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, siano venute meno
o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato
l'emissione. In caso di condotta di gruppo di cui al comma
1, la durata non puo' essere inferiore a tre anni nei
confronti di coloro che ne assumono la direzione. Nei
confronti della persona gia' destinataria del divieto di
cui al primo periodo e' sempre disposta la prescrizione di
cui al comma 2 e la durata del nuovo divieto e della
prescrizione non puo' essere inferiore a cinque anni e
superiore a otto anni. La prescrizione di cui al comma 2 e'
comunque applicata quando risulta, anche sulla base di
documentazione videofotografica o di altri elementi
oggettivi, che l'interessato ha violato il divieto di cui
al comma 1. Nel caso di violazione del divieto di cui al
periodo precedente, la durata dello stesso puo' essere
aumentata fino a otto anni.
6. Il contravventore alle disposizioni di cui ai commi
1 e 2 e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con
la multa da 10.000 euro a 40.000 euro. Le stesse
disposizioni si applicano nei confronti delle persone che
violano in Italia il divieto di accesso ai luoghi in cui si
svolgono manifestazioni sportive adottato dalle competenti
Autorita' di uno degli altri Stati membri dell'Unione
europea .
7. Con la sentenza di condanna per i reati di cui al
comma 6 e per quelli commessi in occasione o a causa di
manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o
verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni il
giudice dispone, altresi', il divieto di accesso nei luoghi
di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio
o comando di polizia durante lo svolgimento di
manifestazioni sportive specificamente indicate per un
periodo da due a otto anni, e puo' disporre la pena
accessoria di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera a),
del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205. Il capo
della sentenza non definitiva che dispone il divieto di
accesso nei luoghi di cui al comma 1 e' immediatamente
esecutivo. Il divieto e l'obbligo predetti non sono esclusi
nei casi di sospensione condizionale della pena e di
applicazione della pena su richiesta.
8. Nei casi di cui ai commi 2, 6 e 7, il questore puo'
autorizzare l'interessato, per gravi e comprovate esigenze,
a comunicare per iscritto allo stesso ufficio o comando di
cui al comma 2 il luogo di privata dimora o altro diverso
luogo, nel quale lo stesso interessato sia reperibile
durante lo svolgimento di specifiche manifestazioni
agonistiche.
8-bis. Decorsi almeno tre anni dalla cessazione del
divieto di cui al comma 1, l'interessato puo' chiedere la
cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli
derivanti dall'applicazione del medesimo divieto. La
cessazione e' richiesta al questore che ha disposto il
divieto o, nel caso in cui l'interessato sia stato
destinatario di piu' divieti, al questore che ha disposto
l'ultimo di tali divieti ed e' concessa se il soggetto ha
dato prova costante ed effettiva di buona condotta, anche
in occasione di manifestazioni sportive.».
 
Art. 3
Disposizioni in materia di divieto di agevolazioni nei confronti di
soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della
legge 13 dicembre 1989, n. 401 ed ulteriori prescrizioni per le
societa' organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del
calcio.
1. Al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:
(( 0a) all'articolo 1, dopo il comma 3-ter e' inserito il seguente: «3-ter. 1. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter non si applicano ai minori di anni quattordici»; ))
a) all'articolo 2-bis, comma 1, dopo le parole: «l'introduzione o l'esposizione di striscioni e cartelli» sono inserite le seguenti: «ovvero altre scritte o immagini»;
b) all'articolo 8, comma 1, dopo le parole: «per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive,» sono inserite le seguenti: «ovvero per reati in materia di contraffazione di prodotti o di vendita abusiva degli stessi,» e dopo le parole: «sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio» sono inserite le seguenti: «, nonche' stipulare contratti con soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, aventi ad oggetto la concessione dei diritti di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30»;
c) all'articolo 9, comma 1, le parole: «di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso a soggetti che siano stati destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6» sono sostituite dalle seguenti: «di emettere, vendere o distribuire, con qualsiasi modalita', titoli di accesso a soggetti che siano destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6» e dopo le parole: «ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati» sono inserite le seguenti: «, nel corso degli ultimi cinque anni,»;
(( c-bis) all'articolo 9, dopo il comma 3-bis sono aggiunti i seguenti:
«3-ter. Una quota non inferiore all'1 per cento e non superiore al 3 per cento degli introiti complessivi derivanti dalla vendita dei biglietti e dei titoli di accesso validamente emessi in occasione degli eventi sportivi e' destinata a finanziare i costi sostenuti per il mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico in occasione degli eventi medesimi, e in particolare per la copertura dei costi delle ore di lavoro straordinario e dell'indennita' di ordine pubblico delle Forze di polizia.
3-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri, i termini e le modalita' di versamento da parte delle societa' professionistiche per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3-ter, nonche' la determinazione della percentuale di cui al medesimo comma 3-ter, anche tenendo conto del diverso livello professionistico.». ))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 1, 2-bis, 8 e 9
del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41 (Misure
urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di
violenza connessi a competizioni calcistiche, nonche' norme
a sostegno della diffusione dello sport e della
partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni
sportive), come modificati dalla presente legge:
«Art. 1 (Misure per la sicurezza degli impianti
sportivi). - 1. Fino all'attuazione degli interventi
strutturali ed organizzativi richiesti per dare esecuzione
all'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003,
n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2003, n. 88, e dei decreti ivi previsti, le competizioni
riguardanti il gioco del calcio, negli stadi non a norma,
sono svolte in assenza di pubblico. Le determinazioni in
proposito sono assunte dal prefetto competente per
territorio, in conformita' alle indicazioni definite
dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive
di cui all'articolo 1-octies del medesimo decreto-legge n.
28 del 2003. Potra' essere consentito l'accesso di coloro
che sono in possesso di un abbonamento annuale, acquistato
in data anteriore alla data di entrata in vigore del
presente decreto, non destinatari dei provvedimenti di cui
all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401,
allorche' l'impianto sportivo risultera' almeno munito
degli specifici requisiti previsti in attuazione dei commi
1, 2 e 4 dell'articolo 1-quater del citato decreto-legge n.
28 del 2003.
2. All'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio
2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2003, n. 88, dopo il comma 7, e' aggiunto, in fine,
il seguente:
«7-bis. E' fatto divieto alle societa' organizzatrici
di competizioni nazionali riguardanti il gioco del calcio
di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo,
direttamente od indirettamente, alla societa' sportiva cui
appartiene la squadra ospitata, titoli di accesso agli
impianti sportivi ove tali competizioni si disputano,
riservati ai sostenitori della stessa. E', altresi', fatto
divieto di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo,
alla stessa persona fisica o giuridica titoli di accesso in
numero superiore a quattro. In caso di violazioni delle
disposizioni del presente comma si applicano le sanzioni
previste dal comma 5 dell'articolo 1-quinquies.».
3. I divieti di cui all'articolo 1-quater, comma 7-bis,
del citato decreto-legge n. 28 del 2003, come introdotto
dal comma 2 del presente articolo, si applicano alle
competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio
programmate per i giorni successivi alla data di entrata in
vigore del presente decreto. I titoli di accesso ceduti o
venduti anteriormente non possono essere utilizzati.
3-bis. La richiesta di acquisto dei titoli di accesso
agli impianti sportivi di cui all'articolo 1-quater del
decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, e'
corredata dalla presentazione di un valido documento di
identita' per ogni intestatario di ciascun titolo.
3-ter. Il personale addetto agli impianti sportivi di
cui al comma 3-bis accerta la conformita' dell'intestazione
del titolo di accesso alla persona fisica che lo esibisce,
richiedendo la esibizione di un valido documento di
identita', e negando l'ingresso in caso di difformita',
nonche' a coloro che sono sprovvisti del documento.
3-ter.1. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter
non si applicano ai minori di anni quattordici.
3-quater. Salvo che il fatto costituisca reato, il
personale addetto alla vendita ed al controllo dei titoli
di accesso, che omette di osservare le disposizioni di cui
ai commi 3-bis e 3-ter, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 a 20.000
euro.
3-quinquies. E' fatto divieto alle societa' sportive o
concessionarie del servizio di vendita e controllo dei
titoli di accesso di adibire a tale servizio personale nei
cui confronti il prefetto abbia irrogato la sanzione
amministrativa di cui al comma 3-quater. In caso di
violazione, e' irrogata dal prefetto della provincia in cui
le medesime societa' hanno la sede legale o operativa la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
20.000 a 100.000 euro.
3-sexies. A garanzia della sicurezza, fruibilita' ed
accessibilita' degli impianti sportivi la sanzione di cui
al comma 3-quinquies si applica anche alle societa'
sportive che impiegano personale di cui all'articolo 2-ter,
in numero inferiore a quello previsto nel piano approvato
dal Gruppo operativo sicurezza di cui al decreto attuativo
del medesimo articolo 2-ter .»
«Art. 2-bis (Divieto di striscioni e cartelli incitanti
alla violenza o recanti ingiurie o minacce). - 1. Sono
vietate, negli impianti sportivi, l'introduzione o
l'esposizione di striscioni e cartelli ovvero altre scritte
o immagini che, comunque, incitino alla violenza o che
contengano ingiurie o minacce. Salvo che costituisca piu'
grave reato, la violazione del suddetto divieto e' punita
con l'arresto da tre mesi ad un anno. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26
aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 giugno 1993, n. 205.»
«Art. 8 (Divieto di agevolazioni nei confronti di
soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo
6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401). - 1. E' vietato
alle societa' sportive corrispondere in qualsiasi forma,
diretta o indiretta, a soggetti destinatari di
provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre
1989, n. 401, o di cui alla legge 27 dicembre 1956, n.
1423, ovvero a soggetti che siano stati, comunque,
condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati
commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive,
ovvero per reati in materia di contraffazione di prodotti o
di vendita abusiva degli stessi, sovvenzioni, contributi e
facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l'erogazione
a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti o
titoli di viaggio, nonche' stipulare contratti con soggetti
destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della
legge 13 dicembre 1989, n. 401, aventi ad oggetto la
concessione dei diritti di cui all'articolo 20, commi 1 e
2, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. E'
parimenti vietato alle societa' sportive corrispondere
contributi, sovvenzioni, facilitazioni di qualsiasi genere
ad associazioni di tifosi comunque denominate, salvo quanto
previsto dal comma 4.
(Omissis).»
«Art. 9 (Nuove prescrizioni per le societa'
organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del
calcio). - 1. E' fatto divieto alle societa' organizzatrici
di competizioni riguardanti il gioco del calcio,
responsabili della emissione, distribuzione, vendita e
cessione dei titoli di accesso, di cui al decreto
ministeriale 6 giugno 2005 del Ministro dell'interno,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno
2005, di emettere, vendere o distribuire, con qualsiasi
modalita', titoli di accesso a soggetti che siano
destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della
legge 13 dicembre 1989, n. 401, ovvero a soggetti che siano
stati, comunque, condannati, nel corso degli ultimi cinque
anni, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi
in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro per le politiche giovanili e le attivita'
sportive, sono definite, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, le modalita' di
verifica, attraverso la questura, della sussistenza dei
requisiti ostativi di cui al comma 1 dei nominativi
comunicati dalle societa' sportive interessate.
3. Alle societa' che non osservano il divieto di cui al
comma 1 e' irrogata dal prefetto della provincia in cui la
societa' ha sede legale la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 40.000 a 200.000 euro. Per quanto
non previsto dal presente articolo si applicano le
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni.
3-bis. Le societa' organizzatrici di competizioni
sportive riguardanti il gioco del calcio sono tenute ad
affiggere in tutti i settori degli stadi copie del
regolamento d'uso dell'impianto. Le medesime societa' hanno
cura altresi' di prevedere che sul retro dei biglietti sia
espressamente indicato che l'acquisto del biglietto stesso
comporta l'obbligo del rispetto del regolamento d'uso
dell'impianto quale condizione indispensabile per l'accesso
e la permanenza all'interno dello stadio.
3-ter. Una quota non inferiore all'1 per cento e non
superiore al 3 per cento degli introiti complessivi
derivanti dalla vendita dei biglietti e dei titoli di
accesso validamente emessi in occasione degli eventi
sportivi e' destinata a finanziare i costi sostenuti per il
mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico in
occasione degli eventi medesimi, e in particolare per la
copertura dei costi delle ore di lavoro straordinario e
dell'indennita' di ordine pubblico delle Forze di polizia.
3-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri, i
termini e le modalita' di versamento da parte delle
societa' professionistiche per l'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 3-ter, nonche' la
determinazione della percentuale di cui al medesimo comma
3-ter, anche tenendo conto del diverso livello
professionistico.».
 
Art. 4

Ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione
di competizioni sportive

1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 7-bis e' inserito il seguente:
«Articolo 7-bis.1. (Divieto di trasferta). - 1. Fuori dai casi di adozione da parte del Prefetto di provvedimenti di propria competenza, in caso di gravi episodi di violenza commessi in occasione di competizioni riguardanti il gioco del calcio, il Ministro dell'interno, quale autorita' nazionale di pubblica sicurezza, puo' disporre, con proprio decreto, il divieto, per una durata non superiore a due anni, di apertura del settore ospiti degli impianti sportivi in cui si svolgono gli incontri di calcio individuati in relazione al pericolo di turbativa dell'ordine pubblico. Con lo stesso decreto, e' altresi' disposto il divieto di vendita di titoli di accesso ai medesimi impianti sportivi nei confronti dei residenti della provincia delle squadre ospiti interessate.»;
b) all'articolo 8, comma 1-bis, dopo le parole: «anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6» sono inserite le seguenti: «, nonche' del reato di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205,».
2. All'articolo 4, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «che hanno preso parte attiva, in piu' occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401», sono aggiunte le seguenti: «, nonche' alle persone che, per il loro comportamento, debba ritenersi, anche sulla base della partecipazione in piu' occasioni alle medesime manifestazioni, ovvero della reiterata applicazione nei loro confronti del divieto previsto dallo stesso articolo, che sono dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, ovvero l'incolumita' delle persone in occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni sportive.».
3. Al decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1-quater:
1) al comma 5, le parole: «di cui ai commi 1, 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5-bis e 5-ter»;
2) dopo il comma 5-bis, e' inserito il seguente: «5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis si applicano anche per l'adeguamento degli impianti necessario alla loro riqualificazione, nonche' alla segmentazione dei settori e all'abbattimento delle barriere, anche in via sperimentale, in attuazione degli obblighi imposti dai competenti organismi calcistici, anche internazionali, ovvero definiti in sede di Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, ferme restando le competenze della Commissione tecnica di cui all'articolo 80 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.»;
b) all'articolo 1-septies, comma 2, le parole: «per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «per una durata non inferiore a un anno e non superiore a tre anni».
(( 3-bis. Il secondo periodo del comma 303 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' soppresso.
3-ter. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 13, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Al Fondo, che puo' prestare garanzia con la sua dotazione finanziaria, possono essere destinati i nuovi apporti conferiti direttamente o indirettamente dallo Stato o da enti pubblici.»;
b) al comma 14 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in gestione separata.». ))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 1-bis,
della citata legge 13 dicembre 1989, n. 401, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 8 (Effetti dell'arresto in flagranza durante o in
occasione di manifestazioni sportive). - (Omissis).
1-bis. Oltre che nel caso di reati commessi con
violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di
manifestazioni sportive, per i quali e' obbligatorio o
facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del
codice di procedura penale, l'arresto e' altresi'
consentito nel caso di reati di cui all'articolo 6-bis,
comma 1, all'articolo 6-ter ed all'articolo 6, commi 1 e 6,
della presente legge, anche nel caso di divieto non
accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del
medesimo articolo 6, nonche' del reato di cui all'articolo
2, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993,
n. 205. L'arresto e', inoltre, consentito nel caso di
violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si
svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7
dell'articolo 6.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
136), come modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Soggetti destinatari). - 1. I provvedimenti
previsti dal presente capo si applicano:
a) agli indiziati di appartenere alle associazioni di
cui all'articolo 416-bis c.p.;
b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti
dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura
penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12-quinquies,
comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,
n. 356;
c) ai soggetti di cui all'articolo 1;
d) a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente,
pongano in essere atti preparatori, obiettivamente
rilevanti, diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato,
con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I,
titolo VI, del libro II del codice penale o dagli articoli
284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice
nonche' alla commissione dei reati con finalita' di
terrorismo anche internazionale;
e) a coloro che abbiano fatto parte di associazioni
politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n.
645, e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il
comportamento successivo, che continuino a svolgere una
attivita' analoga a quella precedente;
f) a coloro che compiano atti preparatori,
obiettivamente rilevanti, diretti alla ricostituzione del
partito fascista ai sensi dell'articolo 1 della legge n.
645 del 1952, in particolare con l'esaltazione o la pratica
della violenza;
g) fuori dei casi indicati nelle lettere d), e) ed
f), siano stati condannati per uno dei delitti previsti
nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e
seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e successive
modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro
comportamento successivo, che siano proclivi a commettere
un reato della stessa specie col fine indicato alla lettera
d);
h) agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei
reati indicati nelle lettere precedenti. E' finanziatore
colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni,
conoscendo lo scopo cui sono destinati;
i) alle persone indiziate di avere agevolato gruppi o
persone che hanno preso parte attiva, in piu' occasioni,
alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della
legge 13 dicembre 1989, n. 401, nonche' alle persone che,
per il loro comportamento, debba ritenersi, anche sulla
base della partecipazione in piu' occasioni alle medesime
manifestazioni, ovvero della reiterata applicazione nei
loro confronti del divieto previsto dallo stesso articolo,
che sono dediti alla commissione di reati che mettono in
pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, ovvero
l'incolumita' delle persone in occasione o a causa dello
svolgimento di manifestazioni sportive.».
- Si riporta il testo degli articoli 1-quater ed
1-septies del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003,
n. 88 (Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di
violenza in occasione di competizioni sportive), come
modificati dalla presente legge:
«Art. 1-quater. - 1. I titoli di accesso agli impianti
sportivi di capienza superiore alle 7.500 unita' in
occasione di competizioni riguardanti il gioco del calcio
sono numerati .
2. L'ingresso agli impianti di cui al comma 1 deve
avvenire attraverso varchi dotati di metal detector,
finalizzati all'individuazione di strumenti di offesa e
presidiati da personale appositamente incaricato, ed e'
subordinato alla verifica elettronica della regolarita' del
titolo di accesso mediante l'utilizzo di apposite
apparecchiature.
3. Gli impianti di cui al comma 1 devono essere dotati
di strumenti che consentano la registrazione televisiva
delle aree riservate al pubblico sia all'interno
dell'impianto che nelle sue immediate vicinanze.
4. Gli impianti di cui al comma 1 devono essere dotati
di mezzi di separazione che impediscano che i sostenitori
delle due squadre vengano in contatto tra loro o possano
invadere il campo.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5-bis e
5-ter sono attuate dalle societa' utilizzatrici degli
impianti di cui al comma 1 in accordo con i proprietari
degli stessi.
5-bis. All'adeguamento degli impianti di cui al comma 1
possono provvedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, le societa' utilizzatrici degli
impianti medesimi. In tale caso, qualora ai fini
dell'adeguamento dell'impianto alle prescrizioni di cui ai
commi 2, 3 e 4 occorrano particolari titoli abilitativi,
l'amministrazione competente al rilascio del titolo
provvede entro quarantotto ore dalla proposizione della
relativa istanza o convoca entro lo stesso termine, ove
necessario, una conferenza di servizi ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
e successive modificazioni. La conferenza si pronuncia
entro le successive ventiquattro ore. In difetto di
provvedimento espresso, l'istanza di rilascio del titolo
abilitativo si intende ad ogni effetto accolta.
5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis si
applicano anche per l'adeguamento degli impianti necessario
alla loro riqualificazione, nonche' alla segmentazione dei
settori e all'abbattimento delle barriere, anche in via
sperimentale, in attuazione degli obblighi imposti dai
competenti organismi calcistici, anche internazionali,
ovvero definiti in sede di Osservatorio nazionale sulle
manifestazioni sportive, ferme restando le competenze della
Commissione tecnica di cui all'articolo 80 del regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773.
6. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro per i beni e le attivita'
culturali e con il Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabilite le modalita' per l'attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4. Con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i
beni e le attivita' culturali e con il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, da emanare entro quattro
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabilite le
modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui al
comma 3.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 si
applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto. Le disposizioni di cui al comma 3 si
applicano a decorrere dal 1° agosto 2004.
7-bis. E' fatto divieto alle societa' organizzatrici di
competizioni nazionali riguardanti il gioco del calcio di
porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, direttamente
od indirettamente, alla societa' sportiva cui appartiene la
squadra ospitata, titoli di accesso agli impianti sportivi
ove tali competizioni si disputano, riservati ai
sostenitori della stessa. E', altresi', fatto divieto di
porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, alla stessa
persona fisica o giuridica titoli di accesso in numero
superiore a quattro. In caso di violazioni delle
disposizioni del presente comma si applicano le sanzioni
previste dal comma 5 dell'articolo 1-quinquies.»
«1-septies. 1. L'accesso e la permanenza delle persone
e delle cose negli impianti dove si svolgono le
competizioni riguardanti il gioco del calcio sono
disciplinati, per quanto non previsto da disposizioni di
legge o di regolamento, dal regolamento d'uso degli
impianti medesimi, predisposto sulla base delle linee guida
approvate dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni
sportive di cui all'articolo 1-octies.
2. Chiunque, fuori dei casi di cui all'articolo
1-quinquies, comma 7, entra negli impianti in violazione
del rispettivo regolamento d'uso, ovvero vi si trattiene,
quando la violazione dello stesso regolamento comporta
l'allontanamento dall'impianto ed e' accertata anche sulla
base di documentazione videofotografica o di altri elementi
oggettivi, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 100 a 500 euro. La sanzione puo' essere
aumentata fino alla meta' del massimo qualora il
contravventore risulti gia' sanzionato per la medesima
violazione, commessa nella stagione sportiva in corso,
anche se l'infrazione si e' verificata in un diverso
impianto sportivo. Nell'ipotesi di cui al periodo
precedente, al contravventore possono essere applicati il
divieto e le prescrizioni di cui all'articolo6dellalegge 13
dicembre 1989, n. 401, per una durata non inferiore a un
anno e non superiore a tre anni.
3. Il pagamento in misura ridotta, ai sensi
dell'articolo16dellalegge 24 novembre 1981, n. 689, non
esclude l'applicazione del divieto e delle prescrizioni di
cui al comma 2.
4. Le sanzioni amministrative di cui al presente
articolo sono irrogate dal prefetto della provincia del
luogo in cui insiste l'impianto. ».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 303, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge di stabilita' 2014), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1. - (Omissis).
303. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 90, comma
12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' integrato con
10 milioni di euro per l'anno 2014, 15 milioni di euro per
l'anno 2015 e 20 milioni di euro per l'anno 2016.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 90, commi 13 e 14,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2003), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 90. - (Omissis).
13. Il Fondo e' gestito in base a criteri approvati dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, o dall'Autorita' di
Governo delegata per lo sport, ove nominata, su proposta
dell'Istituto per il credito sportivo, sentito il Comitato
olimpico nazionale italiano. Al Fondo, che puo' prestare
garanzia con la sua dotazione finanziaria, possono essere
destinati i nuovi apporti conferiti direttamente o
indirettamente dallo Stato o da enti pubblici.
14. Il fondo e' gestito e amministrato a titolo
gratuito dall'Istituto per il credito sportivo in gestione
separata.
(Omissis).».
 
Art. 5
Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) al comma 1, le parole: «, e si avvalgono del supporto organizzativo e logistico del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.» sono sostituite dalle seguenti: «. Le Commissioni territoriali sono insediate presso le prefetture che forniscono il necessario supporto organizzativo e logistico, con il coordinamento del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.»;
2) al comma 2, le parole: «nel numero massimo di dieci.» sono sostituite dalle seguenti: «nel numero massimo di venti.»;
3) al comma 2-bis, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti (( dai seguenti )): «Le sezioni possono essere istituite fino a un numero massimo complessivo di trenta per l'intero territorio nazionale e operano in base alle disposizioni che regolano l'attivita' delle Commissioni territoriali. (( Il decreto di cui al primo periodo puo' prevedere che la funzione di presidente delle sezioni o di alcune di esse sia svolta in via esclusiva.»; ))
4) al comma 3, primo periodo, le parole: «rappresentante dell'ACNUR» sono sostituite dalle seguenti: «rappresentante designato dall'ACNUR»;
(( 4-bis) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Ogni Commissione territoriale e ognuna delle sue sezioni opera con indipendenza di giudizio e di valutazione.»; ))

5) al comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui nel corso della procedura si rende necessario il trasferimento del richiedente ad un centro diverso da quello in cui e' accolto o trattenuto, la competenza all'esame della domanda e' assunta dalla commissione nella cui circoscrizione territoriale e' collocato il centro di nuova destinazione. Se prima del trasferimento il richiedente ha sostenuto il colloquio, la competenza rimane in capo alla commissione territoriale innanzi alla quale si e' svolto il colloquio.»;
6) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
«5-bis. Fermo restando in ogni caso la competenza della commissione territoriale innanzi alla quale si e' svolto il colloquio, la competenza all'esame delle domande di protezione internazionale puo' essere individuata, con provvedimento del Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo in deroga al comma 5, tenendo conto del numero dei procedimenti assegnati a ciascuna Commissione nonche' dei mutamenti di residenza o domicilio comunicati dall'interessato ai sensi dell'articolo 11, comma 2.»;
(( a-bis) all'articolo 8, comma 3, dopo le parole: «dal Ministero degli affari esteri» sono inserite le seguenti: «anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale»; ))
b) all'articolo 12:
1) al comma 1, il secondo periodo e' soppresso;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Il colloquio si svolge di norma alla presenza di uno solo dei componenti della Commissione, con specifica formazione e, ove possibile, dello stesso sesso del richiedente. Il componente che effettua il colloquio sottopone la proposta di deliberazione alla Commissione che decide ai sensi dell'articolo 4, comma 4. Su determinazione del Presidente, o su richiesta dell'interessato, preventivamente informato, il colloquio si svolge innanzi alla Commissione.»;
(( b-bis) all'articolo 15:
1) al comma 1 e' premesso il seguente:
«01. I componenti effettivi e supplenti delle Commissioni territoriali partecipano a un corso di formazione iniziale e a periodici corsi di aggiornamento organizzati dalla Commissione nazionale ai sensi dei commi 1 e 1-bis»; ))

2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
(( «1-bis. La formazione di cui al comma 1 e' effettuata anche in collaborazione con l'ACNUR e con l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo di cui al regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010»;
b-ter) all'articolo 17, comma 1, dopo le parole: «informazioni relative alla procedura» sono inserite le seguenti: «, alle fonti di prova utilizzate e agli elementi di valutazione adottati,»;
b-quater) all'articolo 27, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. La Commissione territoriale, ovvero il giudice in caso di impugnazione, acquisisce, anche d'ufficio, le informazioni, relative alla situazione del Paese di origine e alla specifica condizione del richiedente, che ritiene necessarie a integrazione del quadro probatorio prospettato dal richiedente». ))

2. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera a), numeri 2) e 3), e' autorizzata la spesa di euro 9.149.430, per l'anno 2014, e di euro 10.683.060, a decorrere dall'anno 2015.
Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 4, 8, comma 3, 15,
17 e 27, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008,
n. 25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme
minime per le procedure applicate negli Stati membri ai
fini del riconoscimento e della revoca dello status di
rifugiato), come modificati dalla presente legge:
«Art. 4 (Commissioni territoriali per il riconoscimento
della protezione internazionale). - 1. Le Commissioni
territoriali per il riconoscimento dello status di
rifugiato, di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge
30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, assumono la
denominazione di: «Commissioni territoriali per il
riconoscimento della protezione internazionale», di
seguito: «Commissioni territoriali». Le Commissioni
territoriali sono insediate presso le prefetture che
forniscono il necessario supporto organizzativo e
logistico, con il coordinamento del Dipartimento per le
liberta' civili e l'immigrazione del Ministero
dell'interno.
2. Le Commissioni territoriali sono fissate nel numero
massimo di venti. Con decreto del Ministro dell'interno
sono individuate le sedi e le circoscrizioni territoriali
in cui operano le commissioni.
2-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, presso
ciascuna Commissione territoriale possono essere istituite,
al verificarsi di un eccezionale incremento delle domande
di asilo connesso all'andamento dei flussi migratori e per
il tempo strettamente necessario da determinare nello
stesso decreto, una o piu' sezioni composte dai membri
supplenti delle Commissioni medesime. Le sezioni possono
essere istituite fino a un numero massimo complessivo di
trenta per l'intero territorio nazionale e operano in base
alle disposizioni che regolano l'attivita' delle
Commissioni territoriali. Il decreto di cui al primo
periodo puo' prevedere che la funzione di presidente delle
sezioni o di alcune di esse sia svolta in via esclusiva.
3. Le Commissioni territoriali sono nominate con
decreto del Ministro dell'interno, e sono composte, nel
rispetto del principio di equilibrio di genere, da un
funzionario della carriera prefettizia, con funzioni di
presidente, da un funzionario della Polizia di Stato, da un
rappresentante di un ente territoriale designato dalla
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e da un
rappresentante designato dall'ACNUR. In situazioni di
urgenza, il Ministro dell'interno nomina il rappresentante
dell'ente locale, su indicazione del sindaco del comune
presso cui ha sede la commissione territoriale, e ne da'
tempestiva comunicazione alla Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali. Per ciascun componente sono nominati uno
o piu' componenti supplenti. L'incarico ha durata triennale
ed e' rinnovabile. Le Commissioni territoriali possono
essere integrate, su richiesta del presidente della
Commissione nazionale per il diritto di asilo, da un
funzionario del Ministero degli affari esteri con la
qualifica di componente a tutti gli effetti, ogni volta che
sia necessario, in relazione a particolari afflussi di
richiedenti protezione internazionale, in ordine alle
domande per le quali occorre disporre di particolari
elementi di valutazione in merito alla situazione dei Paesi
di provenienza di competenza del Ministero degli affari
esteri. Ove necessario, le Commissioni possono essere
composte anche da personale in posizione di collocamento a
riposo da non oltre due anni appartenente alle
amministrazioni o agli enti rappresentati nella
Commissione. Al presidente ed ai componenti effettivi o
supplenti, per ogni partecipazione alle sedute della
Commissione, e' corrisposto un gettone di presenza.
L'ammontare del gettone di presenza e' determinato con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
3-bis. Ogni Commissione territoriale e ognuna delle sue
sezioni opera con indipendenza di giudizio e di
valutazione.
4. Le Commissioni territoriali sono validamente
costituite con la presenza della maggioranza dei componenti
e deliberano con il voto favorevole di almeno tre
componenti. In caso di parita' prevale il voto del
presidente.
5. Salvo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto
legislativo 30 maggio 2005, n. 140, la competenza delle
Commissioni territoriali e' determinata sulla base della
circoscrizione territoriale in cui e' presentata la domanda
ai sensi dell'articolo 26, comma 1. Nel caso di richiedenti
accolti o trattenuti ai sensi degli articoli 20 e 21 la
competenza e' determinata in base alla circoscrizione
territoriale in cui e' collocato il centro. Nel caso in cui
nel corso della procedura si rende necessario il
trasferimento del richiedente ad un centro diverso da
quello in cui e' accolto o trattenuto, la competenza
all'esame della domanda e' assunta dalla commissione nella
cui circoscrizione territoriale e' collocato il centro di
nuova destinazione. Se prima del trasferimento il
richiedente ha sostenuto il colloquio, la competenza rimane
in capo alla commissione territoriale innanzi alla quale si
e' svolto il colloquio.
5-bis. Fermo restando in ogni caso la competenza della
commissione territoriale innanzi alla quale si e' svolto il
colloquio, la competenza all'esame delle domande di
protezione internazionale puo' essere individuata, con
provvedimento del Presidente della Commissione nazionale
per il diritto di asilo in deroga al comma 5, tenendo conto
del numero dei procedimenti assegnati a ciascuna
Commissione nonche' dei mutamenti di residenza o domicilio
comunicati dall'interessato ai sensi dell'articolo 11,
comma 2.
6. Le attivita' di supporto delle commissioni sono
svolte dal personale in servizio appartenente ai ruoli
dell'Amministrazione civile dell'interno.»
«Art. 8 (Criteri applicabili all'esame delle domande).
- (Omissis).
3. Ciascuna domanda e' esaminata alla luce di
informazioni precise e aggiornate circa la situazione
generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti
asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono
transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla
base dei dati forniti dall'ACNUR, dal Ministero degli
affari esteri anche con la collaborazione di altre agenzie
ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello
internazionale, o comunque acquisite dalla Commissione
stessa. La Commissione nazionale assicura che tali
informazioni, costantemente aggiornate, siano messe a
disposizione delle Commissioni territoriali, secondo le
modalita' indicate dal regolamento da emanare ai sensi
dell'articolo 38 e siano altresi' fornite agli organi
giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di
decisioni negative.»
«Art. 15 (Formazione delle commissioni territoriali e
del personale). - 01. I componenti effettivi e supplenti
delle Commissioni territoriali partecipano a un corso di
formazione iniziale e a periodici corsi di aggiornamento
organizzati dalla Commissione nazionale ai sensi dei commi
1 e 1-bis.
1. La Commissione nazionale cura la formazione ed il
periodico aggiornamento dei propri componenti e di quelli
delle Commissioni territoriali, anche al fine di garantire
che abbiano la competenza necessaria perche' il colloquio
si svolga con la dovuta attenzione al contesto personale o
generale in cui nasce la domanda, compresa l'origine
culturale o la vulnerabilita' del richiedente. La
Commissione nazionale cura altresi' la formazione degli
interpreti di cui si avvalgono le Commissioni, per
assicurare una comunicazione adeguata in sede di colloquio
e la formazione del personale di supporto delle
Commissioni.
1-bis. La formazione di cui al comma 1 e' effettuata
anche in collaborazione con l'ACNUR e con l'Ufficio europeo
di sostegno per l'asilo di cui al regolamento (UE) n.
439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
maggio 2010.»
«Art. 17 (Ambito di applicazione dell'assistenza e
della rappresentanza legali). - 1. Al cittadino straniero o
al suo legale rappresentante, nonche' all'avvocato che
eventualmente lo assiste, e' garantito l'accesso a tutte le
informazioni relative alla procedura, alle fonti di prova
utilizzate e agli elementi di valutazione adottati che
potrebbero formare oggetto di giudizio in sede di ricorso
avverso la decisione della Commissione territoriale o della
Commissione nazionale, con le modalita' di cui all'articolo
18.»
«Art. 27 (Procedure di esame). - 1. L'esame della
domanda di protezione internazionale e' svolto dalle
Commissioni territoriali secondo i principi fondamentali e
le garanzie di cui al capo II.
1-bis. La Commissione territoriale, ovvero il giudice
in caso di impugnazione, acquisisce, anche d'ufficio, le
informazioni, relative alla situazione del Paese di origine
e alla specifica condizione del richiedente, che ritiene
necessarie a integrazione del quadro probatorio prospettato
dal richiedente.
2. La Commissione territoriale provvede al colloquio
con il richiedente entro trenta giorni dal ricevimento
della domanda e decide entro i tre giorni feriali
successivi.
3. Qualora la Commissione territoriale, per la
sopravvenuta esigenza di acquisire nuovi elementi, non
abbia potuto adottare la decisione entro i termini di cui
al comma 2, informa del ritardo il richiedente e la
questura competente.».
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del sopra citato
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25:
«Art. 12 (Colloquio personale). - 1. La Commissione
nazionale e le Commissioni territoriali dispongono
l'audizione dell'interessato tramite comunicazione
effettuata dalla questura territorialmente competente.
1-bis. Il colloquio si svolge di norma alla presenza di
uno solo dei componenti della Commissione, con specifica
formazione e, ove possibile, dello stesso sesso del
richiedente. Il componente che effettua il colloquio
sottopone la proposta di deliberazione alla Commissione che
decide ai sensi dell'articolo 4, comma 4. Su determinazione
del Presidente, o su richiesta dell'interessato,
preventivamente informato, il colloquio si svolge innanzi
alla Commissione.
2. La Commissione territoriale puo' omettere
l'audizione del richiedente quando ritiene di avere
sufficienti motivi per accogliere la domanda di
riconoscimento dello status di rifugiato in relazione agli
elementi forniti dal richiedente ai sensi dell'articolo 3
del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ed in
tutti i casi in cui risulti certificata dalla struttura
sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il
Servizio sanitario nazionale l'incapacita' o
l'impossibilita' di sostenere un colloquio personale.
3. Il colloquio puo' essere rinviato qualora le
condizioni di salute del cittadino straniero, certificate
ai sensi del comma 2, non lo rendano possibile, ovvero
qualora l'interessato richieda ed ottenga il rinvio per
gravi motivi.
4. Se il cittadino straniero benche' regolarmente
convocato non si presenta al colloquio senza aver chiesto
il rinvio, l'autorita' decidente decide sulla base della
documentazione disponibile.
5. Nel caso la convocazione non sia stata portata a
conoscenza del richiedente asilo non ospitato nelle
strutture di accoglienza o di trattenimento e non sia gia'
stata emessa nei suoi confronti decisione di accoglimento
della relativa istanza, la Commissione territoriale
competente o la Commissione nazionale dispone, per una sola
volta ed entro dieci giorni dalla cessazione della causa
che non ha consentito lo svolgimento del colloquio, una
nuova convocazione dell'interessato, secondo le modalita'
di cui al comma 1, al fine della riattivazione della
procedura.».
 
Art. 6
Misure di finanziamento del sistema di accoglienza dei richiedenti la
protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati.
1. Al fine di favorire l'ampliamento del Sistema di protezione finalizzato all'accoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria, il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e' incrementato di euro 50.850.570 per l'anno 2014.
2. Al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale e' istituito per le esigenze del Ministero dell'interno nel relativo stato di previsione un Fondo con una dotazione finanziaria di euro 62.700.000 per l'anno 2014, la cui ripartizione e' effettuata (( entro il 31 dicembre 2014 )) con decreto del Ministro dell'interno, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche tenendo conto delle finalita' previste dall'articolo 14-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. (( Entro il 30 giugno 2015, il Ministro dell'interno invia alle competenti Commissioni parlamentari una relazione in cui da' conto dell'utilizzo del Fondo di cui al presente comma e dei risultati conseguiti nel fronteggiare l'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale. ))
(( 2-bis. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dell'interno, coordinandosi con il Ministero dell'economia e delle finanze, presenta alle Camere una relazione in merito al funzionamento del sistema di accoglienza predisposto al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale di cui al comma 2. La prima relazione deve riferirsi al periodo intercorrente tra il novembre 2013 e il dicembre 2014. La relazione deve contenere dati relativi al numero delle strutture, alla loro ubicazione e alle caratteristiche di ciascuna, nonche' alle modalita' di autorizzazione, all'entita' e all'utilizzo effettivo delle risorse finanziarie erogate e alle modalita' della ricezione degli stessi. ))
3. All'articolo 1, comma 203, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « e all'articolo 12 della legge 12 novembre 2001, n. 183, che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al citato fondo di cui all'articolo 23, comma 11, del decreto-legge n. 15 del 2012, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «e all'articolo 12 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al citato fondo di cui all'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali».
Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo1-septies del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 (Norme
urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e
soggiorno dei cittadini extracomunitari e di
regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi
gia' presenti nel territorio dello Stato):
«Art. 1-septies (Fondo nazionale per le politiche e i
servizi dell'asilo). - 1. Ai fini del finanziamento delle
attivita' e degli interventi di cui all'articolo 1-sexies,
presso il Ministero dell'interno, e' istituito il Fondo
nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, la cui
dotazione e' costituita da:
a) le risorse iscritte nell'unita' previsionale di
base 4.1.2.5 «Immigrati, profughi e rifugiati» - capitolo
2359 - dello stato di previsione del Ministero dell'interno
per l'anno 2002, gia' destinate agli interventi di cui
all'articolo 1-sexies e corrispondenti a 5,16 milioni di
euro;
b) le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i
rifugiati, ivi comprese quelle gia' attribuite all'Italia
per gli anni 2000, 2001 e 2002 ed in via di accreditamento
al Fondo di rotazione del Ministero dell'economia e delle
finanze;
c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti
da privati, enti o organizzazioni, anche internazionali, e
da altri organismi dell'Unione europea.
2. Le somme di cui al comma 1, lettere b) e c), sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate al Fondo di cui al medesimo comma 1.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14-bis, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero):
«Art. 14-bis (Fondo rimpatri). - 1. E' istituito,
presso il Ministero dell'interno, un Fondo rimpatri
finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli
stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.
2. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono la meta'
del gettito conseguito attraverso la riscossione del
contributo di cui all' articolo 5, comma 2-ter, nonche' i
contributi eventualmente disposti dall'Unione europea per
le finalita' del Fondo medesimo. La quota residua del
gettito del contributo di cui all'articolo 5, comma 2-ter,
e' assegnata allo stato di previsione del Ministero
dell'interno, per gli oneri connessi alle attivita'
istruttorie inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso
di soggiorno.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 203, della
citata legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1. - (Omissis).
203. La dotazione del fondo di cui all'articolo 23,
comma 11, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, e' incrementata complessivamente di 40
milioni di euro per l'anno 2014, di cui 30 milioni di euro
a valere sul Fondo di solidarieta' comunale, che viene
conseguentemente ridotto, e 10 milioni di euro a valere
sulle risorse del Fondo per il credito per i nuovi nati, di
cui all'articolo 4 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, e all'articolo 12 della legge 12 novembre 2011,
n. 183, che a tal fine sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate al citato fondo
di cui all'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, iscritto nello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
(Omissis).».
 
Art. 7

Riduzione degli obiettivi del patto di stabilita' interno per i
comuni interessati da flussi migratori

1. Nell'anno 2014, per i comuni di Agrigento, Augusta, Caltanissetta, Catania, Lampedusa, Mineo, Palermo, Porto Empedocle, Pozzallo, Ragusa, Siculiana, Siracusa e Trapani, maggiormente interessati dalla pressione migratoria, le spese connesse alla predetta pressione migratoria sono escluse dal patto di stabilita' interno nei limiti complessivi dell'importo commisurato al 50 per cento degli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione di cui al comma 26, lettera a), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183. La riduzione degli obiettivi 2014 dei comuni di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' conseguentemente rideterminata. Entro il 15 ottobre 2014, con decreto del Ministero dell'interno e' definito per ciascun comune interessato l'importo della esclusione di cui al primo periodo, tenuto conto delle spese sostenute e delle dimensioni demografiche dei comuni in rapporto alla popolazione straniera delle cui esigenze di accoglienza si sono fatti rispettivamente carico.
Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 31, comma 26, della
legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
Legge di stabilita' 2012):
«Art. 31 (Patto di stabilita' interno degli enti
locali). - (Omissis).;
26. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita'
interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a
quello dell'inadempienza:
a) e' assoggettato ad una riduzione del fondo
sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in
misura pari alla differenza tra il risultato registrato e
l'obiettivo programmatico predeterminato. Gli enti locali
della Regione siciliana e della regione Sardegna sono
assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali
nella misura indicata al primo periodo. In caso di
incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a
versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme
residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il
superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno
sia determinato dalla maggiore spesa per interventi
realizzati con la quota di finanziamento nazionale e
correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto
alla media della corrispondente spesa del triennio
precedente;
b) non puo' impegnare spese correnti in misura
superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti
impegni effettuati nell'ultimo triennio;
c) non puo' ricorrere all'indebitamento per gli
investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in
essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il
finanziamento degli investimenti, devono essere corredati
da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento
degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno
precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario
finanziario non puo' procedere al finanziamento o al
collocamento del prestito in assenza della predetta
attestazione;
d) non puo' procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale,
ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa e di somministrazione, anche con riferimento
ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi'
divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con
soggetti privati che si configurino come elusivi della
presente disposizione;
e) e' tenuto a rideterminare le indennita' di
funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82
del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267
del 2000, e successive modificazioni, con una riduzione del
30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data
del 30 giugno 2010.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 122, della
legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge di stabilita' 2011):
«Art. 1 (Gestioni previdenziali. Rapporti con le
regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle). -
(Omissis).
122. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
apposito decreto, emanato d'intesa con la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, autorizza la riduzione
degli obiettivi annuali degli enti assoggettabili alla
sanzione di cui al periodo successivo in base ai criteri
definiti con il medesimo decreto. L'importo della riduzione
complessiva per comuni e province e' commisurato agli
effetti finanziari determinati dall'applicazione della
sanzione operata a valere sul fondo sperimentale di
riequilibrio e sul fondo perequativo, nonche' sui
trasferimenti erariali destinati ai comuni della Regione
Siciliana e della Sardegna, in caso di mancato
raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilita'
interno.
(Omissis).».
 
Art. 8
Misure per l'ammodernamento di mezzi, attrezzature e strutture della
Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
1. Al fine di corrispondere alle contingenti esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, attraverso l'ammodernamento dei relativi mezzi, attrezzature e strutture, a favore del Ministero dell'interno e' autorizzata la spesa complessiva di 10 milioni di euro per l'anno 2014, di 40 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2021, da destinare:
a) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2014, a 36 milioni di euro per l'anno 2015 e a 44 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2021, alla Polizia di Stato, per l'acquisito di automezzi e di equipaggiamenti, anche speciali, nonche' per interventi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture e impianti;
b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2014, a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2021, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'acquisto di automezzi per il soccorso urgente.
(( 1-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Amministrazione della pubblica sicurezza avvia, con le necessarie cautele per la salute e l'incolumita' pubblica e secondo principi di precauzione e previa intesa con il Ministro della salute, la sperimentazione della pistola elettrica Taser per le esigenze dei propri compiti istituzionali, nei limiti di spesa previsti dal comma 1, lettera a).
1-ter. Sono assegnate, previa valutazione di convenienza, alle forze del comparto della pubblica sicurezza le automobili di proprieta' delle amministrazioni pubbliche statali dismesse o da dismettere. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno, d'intesa con i Ministri competenti, effettua la ricognizione delle automobili di cui al presente comma e illustra alle Camere le risultanze di tale ricognizione. ))

2. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015».
Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 17 del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35
(Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di
sviluppo), come modificato dalla presente legge:
«Art. 17 (Semplificazione in materia di assunzione di
lavoratori extra UE e di documentazione amministrativa per
gli immigrati). - 1. La comunicazione obbligatoria di cui
all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, assolve, a tutti gli effetti di
legge, anche agli obblighi di comunicazione della stipula
del contratto di soggiorno per lavoro subordinato concluso
direttamente tra le parti per l'assunzione di lavoratore in
possesso di permesso di soggiorno, in corso di validita',
che abiliti allo svolgimento di attivita' di lavoro
subordinato di cui all'articolo 5-bis del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2. All'articolo 24 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Qualora lo sportello unico per
l'immigrazione, decorsi i venti giorni di cui al comma 2,
non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego, la
richiesta si intende accolta, nel caso in cui ricorrano
congiuntamente le seguenti condizioni:
a) la richiesta riguardi uno straniero gia'
autorizzato l'anno precedente a prestare lavoro stagionale
presso lo stesso datore di lavoro richiedente;
b) il lavoratore stagionale nell'anno precedente
sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia
rispettato le condizioni indicate nel permesso di
soggiorno.»;
b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Fermo restando il limite di nove mesi di cui
al comma 3, l'autorizzazione al lavoro stagionale si
intende prorogato e il permesso di soggiorno puo' essere
rinnovato in caso di nuova opportunita' di lavoro
stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di
lavoro.».
3. L'autorizzazione al lavoro stagionale di cui agli
articoli 38 e 38-bis del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, puo'
essere concessa, nel rispetto dei limiti temporali minimi e
massimi di cui all'articolo 24, comma 3, del testo unico,
anche a piu' datori di lavoro, oltre al primo, che
impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di
lavoro successivi ed e' rilasciata a ciascuno di essi,
ancorche' il lavoratore, a partire dal secondo rapporto di
lavoro, si trovi legittimamente presente nel territorio
nazionale in ragione dell'avvenuta instaurazione del primo
rapporto di lavoro stagionale. In tale ipotesi, il
lavoratore e' esonerato dall'obbligo di rientro nello Stato
di provenienza per il rilascio di ulteriore visto da parte
dell'autorita' consolare e il permesso di soggiorno per
lavoro stagionale deve essere rinnovato, nel rispetto dei
limiti temporali minimi e massimi di cui all'articolo 24,
comma 3, del testo unico, fino alla scadenza del nuovo
rapporto di lavoro stagionale.
4. Al comma 3 dell'articolo 38-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, dopo
l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «La richiesta di
assunzione, per le annualita' successive alla prima, puo'
essere effettuata da un datore di lavoro anche diverso dal
datore di lavoro che ha ottenuto il nullaosta triennale al
lavoro stagionale.».
4-bis. All'articolo 3, comma 2, del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, le parole: «, fatte salve le speciali
disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti
concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione
dello straniero» sono soppresse.
4-ter. All'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n. 394, e successive modificazioni, le parole: «, fatte
salve le disposizioni del testo unico o del presente
regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di
specifici documenti» sono soppresse.
4-quater. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter
acquistano efficacia a far data dal 30 giugno 2015.
4-quinquies. Con decreto del Ministro dell'interno, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
la semplificazione, sono individuate le modalita' per
l'acquisizione d'ufficio dei certificati del casellario
giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai
procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei
dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni
concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del
lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle
necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per
motivi di studio nonche' le misure idonee a garantire la
celerita' nell'acquisizione della documentazione.».
 
Art. 9
Misure urgenti in materia di disciplina dei materiali esplodenti

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni consultive in materia di sostanze esplodenti previste dalla legislazione vigente, opera presso il Ministero dell'interno una Commissione consultiva centrale. Operano, altresi', a livello territoriale, Commissioni tecniche che esercitano le funzioni anche prescrittive previste in materia. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' stabilita la composizione delle predette Commissioni.
2. Ai componenti delle Commissioni di cui al comma 1 (( , che sono competenti anche per l'accertamento della capacita' tecnica di cui all'articolo 8, quarto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e' richiesta un'esperienza pluriennale certificata in tema di sostanze esplodenti. Ad essi )) non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese e le attivita' delle predette Commissioni sono svolte con le risorse umane, strumentali e logistiche disponibili a legislazione vigente.
Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 8, quarto comma,
della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della
disciplina vigente per il controllo delle armi, delle
munizioni e degli esplosivi):
«Art. 8 (Accertamento per il rilascio di autorizzazione
di polizia in materia di armi). - (Omissis).
Ai fini dell'accertamento della capacita' tecnica,
l'interessato deve sostenere apposito esame presso la
commissione di cui all'articolo 49 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza. La commissione e' integrata da
un esperto designato dal Ministero della difesa quando
l'accertamento e' richiesto da persona che debba esercitare
l'attivita' di fabbricazione, riparazione o commercio di
armi.
(Omissis).».
 
Art. 10
Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 5, comma 2, e dall'articolo 6, commi 1 e 2, pari a euro 122.700.000 per l'anno 2014 e euro 10.683.060 (( annui )) a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte degli introiti di cui all'articolo 14-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che, affluiti all'entrata del bilancio dello Stato, restano acquisiti all'Erario.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 8, comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando l'apposito accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 11
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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