Gazzetta n. 245 del 21 ottobre 2014 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 13 ottobre 2014 |
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Gambellara». |
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IL DIRETTORE GENERALE per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino); Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; Visti i decreti applicativi del predetto decreto legislativo dell'8 aprile 2010, n. 61, ed in particolare il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1970 e successive modificazioni con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Gambellara» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011 e sul sito internet del Mipaaf - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP, con il quale e' stato approvato il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Gambellara», cosi' come consolidato con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007; Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito del Ministero, con il quale e' stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della predetta DOC; Vista la domanda presentata per il tramite della regione Veneto, nel rispetto della procedura di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, e previo pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione medesima dell'avviso relativo all'avvenuta presentazione della stessa domanda, su istanza del Consorzio Tutela Vini Gambellara DOC, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Gambellara»; Considerato che detta richiesta di modifica non comporta alcuna modifica al documento unico riepilogativo di cui all'art. 118-quater, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e che pertanto per l'esame della stessa richiesta si applica la procedura semplificata di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, art. 10, comma 8, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 118-octodecies, paragrafo 3, lettera a), del Regolamento (CE) n. 1234/2007; Visto il parere favorevole della Regione Veneto sulla citata proposta di modifica del disciplinare di produzione; Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale vini DOP ed IGP sulla citata domanda nella riunione del 30 settembre 2014; Ritenuto di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Gambellara» in conformita' alla citata proposta; Ritenuto altresi' di dover pubblicare sul sito Internet del Ministero la modifica del disciplinare in questione, apportando la conseguente modifica al disciplinare di produzione consolidato del vino DOP «Gambellara» cosi' come approvato con il citato decreto ministeriale 30 novembre 2011, da ultimo aggiornato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014, e di dover comunicare la modifica in questione alla Commissione U.E., ad aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) n. 607/2009;
Decreta: Articolo unico
1. Al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Gambellara», consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 e da ultimo aggiornato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014 richiamati in premessa, sono apportate le modifiche evidenziate nell'allegato al presente decreto. 2. La modifica al disciplinare consolidato della DOP «Gambellara» di cui al comma 1, sara' inserita sul sito Internet del Ministero - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP - e comunicata alla Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico gia' trasmesso alla stessa Commissione U.E., ai sensi dell'art. 118 vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 ottobre 2014
Il direttore generale: Gatto
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| Allegato
Modifiche al disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Gambellara»
L'art. 5 e' modificato come segue: Le operazioni di appassimento e di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3, lettera A. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni, anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata, nonche' nei comuni limitrofi. E' altresi' consentito che l'appassimento e/o la vinificazione delle uve atte a produrre i vini con il riferimento classico possano essere effettuate anche in stabilimenti ubicati nei territori di cui al comma precedente, limitatamente ai prodotti provenienti dai vigneti idonei ubicati nell'area di cui all'art. 3. lettera B), in conduzione alle ditte singole o associate. Le uve destinate alla produzione della tipologia «Gambellara» classico vin Santo devono essere preliminarmente sottoposte ad un periodo di appassimento, fino a portarle a un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore al 16,00% vol. L'appassimento puo' essere eventualmente condotto anche con l'ausilio di impianti di condizionamento ambientale, purche' operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento. Per i vini a denominazione di origine controllata «Gambellara» e «Gambellara» classico la resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%. Qualora la resa uva/vino superi detto limite, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto ad alcuna denominazione di origine controllata; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. Il vino a denominazione di origine «Gambellara» Classico Vin Santo non potra' essere immesso al consumo se non dopo aver subito un periodo di invecchiamento di due anni a partire dal 1° gennaio successivo a quello dell'annata di produzione delle uve. La denominazione di origine controllata «Gambellara» puo' essere utilizzata per designare il vino spumante ottenuto con mosti e vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare, in ottemperanza alle specifiche norme nazionali e comunitarie. Tale tipologia deve essere commercializzata nei tipi: «extra brut», «brut», «extra dry» e, «dry». Le operazioni di elaborazione di detti vini spumanti devono essere effettuate in stabilimenti siti nell'ambito territoriale della Regione Veneto.
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