Gazzetta n. 245 del 21 ottobre 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 10 ottobre 2014
Disposizioni sugli effetti della riserva della Federazione Russa rispetto alle autorizzazioni CEMT.


IL DIRETTORE GENERALE
per il trasporto stradale e per l'intermodalita'

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni e integrazioni, recante l'istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi e la disciplina degli autotrasporti di cose;
Visto il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attivita' di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;
Visto il decreto 25 novembre 2011 del capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concernente «Disposizioni tecniche di prima applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, circa norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attivita' di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2011, n. 277;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198, recante «Disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento del 9 luglio 2013, prot. n. 81, recante «Disposizioni di applicazione del decreto 2 agosto 2005, n. 198, in materia di autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 168 del 19 luglio 2013;
Visto il documento ITF/IRU recante il manuale ad uso dei funzionari e dei trasportatori che utilizzano il contingente multilaterale;
Considerato che il contingente italiano di autorizzazioni CEMT per l'anno 2015 e' stato fissato a 268 autorizzazioni annuali utilizzabili con veicoli di categoria almeno Euro IV;
Considerato che nella riunione plenaria del Gruppo trasporto stradale che si e' tenuta a Parigi nei giorni 25-26 settembre 2014, la Federazione russa ha posto una ulteriore riserva unilaterale fissando il proprio contingente di base delle autorizzazioni multilaterali CEMT per il 2015, nel numero di 16 anziche' delle attuali 67;
Considerato che per il 2015 i contingenti di base dei singoli Paesi membri della CEMT, validi sul territorio russo, sono di conseguenza pari a 16, incluso il contingente di autorizzazioni spettante all'Italia, e che pertanto in virtu' del moltiplicatore applicabile a queste ultime per tale anno, avranno il timbro di limitazione Russia, a partire dall'autorizzazione n. 65 e fino all'autorizzazione 268;
Vista la comunicazione del segretariato CEMT del 1° ottobre 2014 relativa alla nuova riserva della Federazione russa;
Sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

Decreta:

Art. 1

Sulle autorizzazioni CEMT del contingente italiano valide per l'anno 2015, dalla n. 65 alla n. 268, e' apposto il timbro di non validita' in territorio russo, in aggiunta alle altre limitazioni per ciascuna di esse gia' previste (Austria o Austria e Grecia).
Alle imprese che chiedono il rinnovo dell'autorizzazione CEMT per l'anno 2015, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del 9 luglio 2013, prot. n. 81, il rinnovo della medesima autorizzazione e' effettuato con il timbro di non validita' Russia ai sensi del comma 1.
 
Art. 2

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2014

Il direttore generale: Finocchi
 
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