IL DIRETTORE GENERALE per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 19, recante «Disposizioni transitorie e finali»; Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente «Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande», e successive modifiche, ed in particolare l'art. 6; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche, ed in particolare gli articoli 115, recante «Ripartizione delle competenze» e l'articolo 119, recante «Autorizzazioni»; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche; Visto il Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica, ed in particolare l'art. 28 paragrafo 1, gli articoli 29, 31-33 concernenti i requisiti delle domande per l'autorizzazione all'immissione sul mercato e l'art. 35; Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche; Visto il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al Regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, e successive modifiche; Vista la domanda presentata in data 19 giugno 2014 dall'impresa Basf Italia S.p.A., con sede legale in Cesano Maderno (Monza-Brianza), via Marconato, 8, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Comet 200 EC», contenete la sostanza attiva Pyraclostrobin, uguale al prodotto di riferimento denominato «Retengo Plus» registrato al n. 15961, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento (CE) n. 1107/2009, con decreto direttoriale in data 19 dicembre 2013, dell'impresa medesima; Considerato che nella medesima istanza l'impresa ha comunicato di voler eliminare, per motivi esclusivamente commerciali, tra le colture autorizzate per il prodotto di riferimento, l'impiego sul mais; Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che: il prodotto e' uguale al citato prodotto di riferimento «Retengo Plus» registrato al n. 15961; Rilevato pertanto che non e' richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Visto il decreto ministeriale del 7 maggio 2004 di recepimento della direttiva 2004/30/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva pyraclostrobin nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/95; Considerato che la direttiva 91/414/CEE e' stata sostituita dal Regolamento CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora e' considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011; Visto il Regolamento (UE) n. 823/2012 della Commissione del 14 settembre 2012 recante deroga al Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le date di scadenza dell'approvazione di alcune sostanze attive tra cui il pyraclostrobin che risulta quindi approvato fino al 31 gennaio 2017; Ritenuto di assegnare al prodotto in questione validita' fino al 31 gennaio 2018, data di scadenza attribuita al prodotto di riferimento, ai sensi dell'art. 43, comma 5 del sopracitato Regolamento (UE) n. 1107/2009; Considerato che per il prodotto fitosanitario l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione; Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012, concernente «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»;
Decreta:
A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 gennaio 2018, l'impresa Basf Italia S.p.A., con sede legale in Cesano Maderno (Monza-Brianza), via Marconato, 8, e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato COMET 200 EC con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto. E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformita' a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti. Il prodotto e' confezionato nelle taglie da L 0,7 - 1 - 3 - 5 - 10. Il prodotto e' importato in confezioni pronte dallo stabilimento dell'impresa estera: Basf Espanola S.L. - Carretera Nacional 340, km 1156 - 43080 Tarragona (Spagna). Il prodotto suddetto e' registrato al n. 16125. E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 luglio 2014
Il direttore generale: Borrello
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