Gazzetta n. 243 del 18 ottobre 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 23 settembre 2014
Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Mesurol Esca».


IL DIRETTORE GENERALE
per l'igiene e al sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei sottosegretari di Stato» e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 19, recante «Disposizioni transitorie e finali»;
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente «Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande», e successive modifiche, ed in particolare l'art. 6;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche, ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;
Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del consiglio, e successive modifiche;
Visto la direttiva 2007/5/CE della commissione europea che ha incluso il methiocarb come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE a condizione che venissero fornite informazioni supplementari di conferma sul rischio per uccelli, mammiferi e artropodi non bersaglio;
Visto che lo Stato membro relatore ha valutato le informazioni supplementari per confermare la valutazione del rischio per le specie sopra riporte ed ha presentato le proprie valutazioni alla Commissione europea e all'EFSA sotto forma di addendum al progetto di relazione di valutazione del methiocarb;
Considerato che la Commissione europea sulla base di queste informazioni integrative presentate sulla sostanza attiva methiocarb e' giunta alla conclusione che non e' possibile escludere un elevato rischio per uccelli mammiferi e artropodi non bersaglio anche in seguito all'adozione di misure di attenuazione dei rischi;
Considerato che la Commissione europea per contenere tale rischio ha ritenuto opportuno limitare gli impieghi della sostanza attiva in questione revocando l'uso come molluschicida;
Ritenuto di dover procedere alla revoca del prodotto fitosanitario Mesurol Esca (reg. n. 3076) dell'Impresa Bayer Cropscience S.r.l. contenente la sostanza attiva Methiocarb e autorizzato come molluschicida;

Decreta:

Il prodotto fitosanitario Mesurol Esca (reg. n. 3076) dell'Impresa Bayer Cropscience S.r.l. a base della sostanza attiva methicarb e autorizzato come molluschicida e' revocato a partire dal 19 settembre 2014.
La commercializzazione, da parte del titolare dell'autorizzazione del suddetto prodotto fitosanitario e dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca, nonche' la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati, e' consentita per 8 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 19 maggio 2015. L'utilizzo e' invece consentito per 12 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 19 settembre 2015.
Il titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario MESUROL ESCA (reg. n. 3076) e' tenuto ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.
Roma, 23 settembre 2014

Il direttore generale: Ruocco
 
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