Gazzetta n. 243 del 18 ottobre 2014 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 23 settembre 2014 |
Svolgimento delle attivita' di cui al comma 5, art. 7 del decreto legislativo n. 163/2006 di rilevazione e comparazione dei prezzi di mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni aggiudicatrici. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 7, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in base al quale la sezione centrale dell'osservatorio dei contratti pubblici determina annualmente costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; Visto il comma 5 del sopraccitato art. 7, il quale prevede che al fine di determinare i costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura, l'ISTAT curi la rilevazione e l'elaborazione dei prezzi dei principali beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni aggiudicatrici, provvedendo alla comparazione, su base statistica, tra questi ultimi e i prezzi di mercato, nonche' prevede, al secondo periodo, che gli elenchi dei prezzi rilevati siano pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con cadenza almeno semestrale, entro il 30 giugno e il 31 dicembre. Per i prodotti e servizi informatici, laddove la natura delle prestazioni consenta la rilevazione di prezzi, dette rilevazioni sono operate dall'ISTAT di concerto con il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39; Visto il comma 6 del sopra citato art. 7, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con quello della funzione pubblica, assicuri lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 5, definendo modalita', tempi e responsabilita' per la loro realizzazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze vigila inoltre sul rispetto da parte delle amministrazioni aggiudicatrici degli obblighi, dei criteri e dei tempi per la rilevazione dei prezzi corrisposti e, in sede di concerto per la presentazione al Parlamento del disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato, puo' proporre riduzioni da apportare agli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni inadempienti; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»; Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, il quale prevede che l'informazione statistica ufficiale sia resa al Paese e agli organismi internazionali attraverso il Sistema statistico nazionale (SISTAN); Visto l'art. 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge dell'11 agosto 2014, n. 114, che sopprime l'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, trasferendone i compiti e le funzioni all'Autorita' nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC), che e' rinominata Autorita' nazionale anticorruzione; Considerato che risulta necessario avviare il processo di realizzazione delle attivita' di rilevazione ed elaborazione dei prezzi dei principali beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni aggiudicatrici, delle attivita' di comparazione su base statistica, tra i prezzi di acquisto di beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni e i prezzi di mercato dei medesimi beni e servizi, nonche' delle attivita' di pubblicazione degli elenchi dei prezzi rilevati; Considerato che ai fini dell'avvio delle attivita' di rilevazione e elaborazione dei prezzi dei principali beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni aggiudicatrici e della successiva comparazione su base statistica tra questi ultimi e i prezzi di mercato, di cui l'Autorita' potra' avvalersi per la determinazione dei costi standardizzati ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 163 del 2006, e' necessario procedere alla definizione delle modalita', tempi e responsabilita' delle relative attivita'; D'intesa con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
Decreta:
Art. 1 Beni e servizi
1. L'ISTAT individua, di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi e con Autorita' nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC), le categorie di beni e servizi rilevanti per le amministrazioni aggiudicatrici oggetto della rilevazione e elaborazione di cui all'art. 7, comma 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche avvalendosi dei dati a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'ANAC. I beni e servizi rilevanti sono individuati tenendo in considerazione, tra gli altri elementi, l'incidenza della relativa spesa, la diffusione presso le amministrazioni aggiudicatrici, la fattibilita' della rilevazione e l'esistenza di una domanda per beni e servizi confrontabili da parte di entita' organizzate e strutturate nel settore privato. 2. Il paniere di beni e servizi rilevanti e' sottoposto a revisione ed eventualmente aggiornato con cadenza almeno biennale, con le modalita' di cui al comma 1, per tenere conto di eventuali rimodulazioni nelle spese effettuate dalle amministrazioni aggiudicatrici.
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| Art. 2 Amministrazioni aggiudicatrici
1. Ai fini della raccolta ed elaborazione dei prezzi dei beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni aggiudicatrici individuati ai sensi del precedente art. 1, l'ISTAT procede, anche avvalendosi dei dati di cui al precedente art. 1, alla definizione di un campione significativo di amministrazioni aggiudicatrici e lo comunica al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi e all'ANAC. 2. L'ISTAT sottopone a revisione ed eventualmente aggiorna con cadenza almeno biennale il campione di amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma precedente.
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| Art. 3 Modalita' e tempi della rilevazione ed elaborazione
1. L'ISTAT provvede alla raccolta dei dati relativi ai prezzi dei beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni aggiudicatrici individuati ai sensi del precedente art. 1, entro il 30 aprile e il 31 ottobre di ciascun anno, anche mediante l'utilizzo dei dati di cui all'art. 1 o effettuando apposite rilevazioni, avvalendosi, ove necessario, delle Camere di commercio. Con specifico riferimento ai beni e servizi informatici l'eventuale rilevazione e' svolta dall'ISTAT di concerto con l'Agenzia per l'Italia digitale, sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente. 2. L'ISTAT provvede, entro il 30 aprile e il 31 ottobre di ciascun anno, alla rilevazione dei prezzi di mercato per le categorie di beni e servizi individuati ai sensi del precedente art. 1, avvalendosi, ove necessario, delle Camere di commercio e assicurando la comparabilita' dei prezzi di mercato con i prezzi dei beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni aggiudicatrici. 3. L'ISTAT procede all'elaborazione dei dati di cui ai precedenti commi 1 e 2 sulla base di un'apposita metodologia di elaborazione e possibile aggregazione. Tale metodologia, definita dal medesimo Istituto ai fini della comparazione su base statistica tra i dati di cui ai precedenti commi 1 e 2 sulla base dei criteri di omogeneizzazione dei dati, normalizzazione rispetto ai parametri tecnici e identificazione di cluster di amministrazioni, viene comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze.
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| Art. 4 Comparazione
1. L'ISTAT procede alla comparazione, su base statistica, dei dati elaborati ai sensi del precedente art. 3, provvedendo alla redazione di una tabella contenente gli elementi di confronto per area territoriale e per tipologia di amministrazione.
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| Art. 5 Trasmissione e pubblicazione
1. La tabella di cui al precedente art. 4, i risultati della raccolta dei dati relativi ai prezzi dei beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, la rilevazione dei prezzi di mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni aggiudicatrici, individuati ai sensi del precedente art. 3, comma 2, nonche' le relative elaborazioni, sono trasmessi in formato elettronico dall'ISTAT all'ANAC e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi entro il 31 maggio e il 30 novembre di ciascun anno. Entro le stesse date, l'ISTAT, qualora si avvalga di apposite rilevazioni, nel rispetto della normativa vigente in materia, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato l'elenco delle amministrazioni che non hanno risposto alle rilevazioni di cui all'art. 3, comma 1, secondo modalita', criteri e tempi ivi indicati e al fine anche di permettere a quest'ultimo di proporre in tempo utile le riduzioni di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 2. L'ISTAT, nei termini previsti dal art. 7, comma 5, del decreto legislativo 163 del 2006, provvede agli adempimenti necessari per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della tabella, la quale viene pubblicata anche sui siti istituzionali dell'ISTAT, dell'ANAC e del Ministero dell'economia e delle finanze.
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| Art. 6 Disciplina transitoria
1. Nel corso dei primi tre semestri di vigenza del presente decreto, l'ISTAT, ove motivi di fattibilita' tecnica impediscano di procedere alle attivita' di cui al presente decreto con riferimento a tutti i beni e servizi individuati ai sensi del precedente art. 1, puo' procedere alla realizzazione delle dette attivita' con riferimento ad un numero limitato di categorie di beni e servizi fra quelle individuate ai sensi del medesimo art. 1, progressivamente incrementato sino a completare il paniere dei beni e servizi rilevanti comunque non oltre il quarto semestre. Qualora l'ISTAT intenda avvalersi della facolta' di cui al presente comma ne da' comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, al Dipartimento della funzione pubblica e all'ANAC, trasmettendo la pianificazione delle attivita' previste per il detto periodo.
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| Art. 7 Disposizioni finali
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 settembre 2014
Il Ministro: Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 2014 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev. n. 2989
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