Gazzetta n. 241 del 16 ottobre 2014 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2014
Modalita' di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri, istituito ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 ed incrementato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i.;
Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, ed in particolare l'art. 3;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ed in particolare l'art. 107, comma 1, lettera c);
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» ed in particolare l'art. 80, comma 21;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274 e successive modifiche e integrazioni, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica»;
Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», ed in particolare l'art. 32-bis che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorita' per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle citta' d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di € 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di € 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» ed, in particolare, l'art. 2, comma 276 che, al fine di conseguire l'adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonche' la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, ha incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, il predetto Fondo per interventi straordinari, prevedendone l'utilizzo secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosita';
Visto l'art. 2, comma 109 della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;
Visto l'art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728 che ha ripartito tra regioni e province autonome le risorse dell'annualita' 2008 destinate nel predetto Fondo agli interventi previsti dall'art. 2, comma 276 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha stabilito gli interventi ammissibili a finanziamento ed ha individuato le relative procedure di finanziamento;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 2010, n. 3864 che ha ripartito tra regioni e province autonome le risorse dell'annualita' 2009 e le riassegnazioni dell'annualita' 2008 destinate nel predetto Fondo agli interventi previsti dall'art. 2, comma 276 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed ha individuato le relative procedure di finanziamento;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 19 maggio 2010, n. 3879 che ha ripartito tra regioni e province autonome le risorse dell'annualita' 2010 destinate nel predetto Fondo agli interventi previsti dall'art. 2, comma 276 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed ha individuato le relative procedure di finanziamento;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2011, n. 3927 che ha ripartito tra regioni e province autonome le risorse dell'annualita' 2011 e le riassegnazioni delle annualita' 2009 e 2010 destinate nel predetto Fondo agli interventi previsti dall'art. 2, comma 276 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed ha individuato le relative procedure di finanziamento;
Considerato che occorre procedere alla ripartizione, tra le regioni e le province Autonome di Trento e di Bolzano delle risorse del predetto Fondo per l'annualita' 2012, pari a 20.000.000,00 di euro, e per l'annualita' 2013, pari a 20.000.000,00 di euro, destinate agli interventi previsti dall'art. 2, comma 276 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Tenuto conto delle modifiche introdotte dalla legge n. 100/2012 citata nel plesso normativo inerente la materia della protezione civile;
Visto il verbale dell'11 gennaio 2012 della Commissione mista, costituita ai sensi dell'art. 3, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2008, n. 3728 con decreto del Capo Dipartimento della protezione civile, rep. 3648 del 3 luglio 2009, che ha previsto, per l'annualita' 2011, la riassegnazione di 201.973,42 euro, relativi ai piani non pervenuti, delle regioni Sardegna e Valle d'Aosta, a favore delle regioni Abruzzo, Campania, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Umbria e Veneto;
Ravvisata la necessita' di procedere alle riassegnazioni indicate nel citato verbale della Commissione mista;
Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, per le leggi di settore, ha previsto la soppressione delle erogazioni di contributi a carico del bilancio dello Stato per le province autonome di Trento e Bolzano;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

1. Il presente decreto disciplina le modalita' di utilizzazione del Fondo, inerente l'annualita' 2012 e 2013, per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di conseguire l'adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonche' la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato».
2. Con il presente decreto viene ripartita tra le regioni e le province autonome la somma di 20.000.000,00 di euro relativa all'annualita' 2012 e di 20.000.000,00 di euro relativa all'annualita' 2013. La quota di competenza regionale, quale risultante dalla terza e quarta colonna della tabella dell'Allegato 1 al presente decreto, e' assegnata alle singole regioni sulla base degli stessi criteri dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2008, n. 3728. Per gli anni successivi si provvedera' tenendo conto dell'art. 11, comma 4-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
3. Il finanziamento assegnato dal presente decreto alle province autonome di Trento e Bolzano, di cui agli allegati 1 e 2, e' acquisito al bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 2, comma 109 della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
4. Con il presente decreto viene revocata la somma di 201.973,42 euro, relativa all'annualita' 2011, gia' assegnata alle regioni Sardegna e Valle d'Aosta, per la successiva riassegnazione alle regioni Abruzzo, Campania, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Umbria e Veneto. La quota di competenza regionale, quale risultante dalla terza colonna dell'Allegato 2 al presente decreto, e' riassegnata alle regioni destinatarie sulla base degli stessi criteri dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2008, n. 3728, rinormalizzati sulle sole regioni destinatarie. Il totale delle assegnazioni e delle riassegnazioni e' riportato nella quinta colonna dell'Allegato 2.
5. Gli interventi ammessi a finanziamento sono quelli definiti dall'art. 1, commi 4, 5, 6 e 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2008, n. 3728, con l'avvertenza che ci si riferisce alla data di pubblicazione del presente decreto.
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

1. Ai fini dell'utilizzo delle quote di cui all'art. 1, commi 2 e 3, ciascuna regione e provincia autonoma predispone e trasmette al Dipartimento della protezione civile, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del presente decreto, un unico piano degli interventi di adeguamento o di nuova edificazione, di cui all'art. 1, comma 4.
2. Il piano dovra' contenere le informazioni riportate all'art. 2, comma 2, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2011, n. 3927.
3. Nell'ambito dei piani di intervento di cui al comma 1, le regioni e le province autonome indicano ulteriori interventi, anche eccedenti la quota assegnata, al fine di consentire l'utilizzo di risorse finanziarie aggiuntive di cui al comma 3, che dovessero eventualmente rendersi disponibili.
4. Qualora i piani di intervento di cui al comma 1 non pervengano entro i termini ivi indicati, il Dipartimento della protezione civile provvede a riassegnare i finanziamenti ad altre regioni che abbiano rispettato le prescritte scadenze, fatta salva l'ipotesi in cui, entro la scadenza dei predetti termini, la regione interessata definisca un apposito programma d'intesa con il Dipartimento della protezione civile.
 
Art. 3

1. Le risorse da destinare a ciascun intervento sono determinate secondo quanto riportato all'art. 3, comma 1 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio 31 marzo 2010, n. 3864.
2. I fondi sono erogati nel rispetto delle procedure di cui all'art. 3, commi da 2 a 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio 29 dicembre 2009, n. 3728, e all'art. 4 della stessa ordinanza, con l'avvertenza che ci si riferisce alla data di pubblicazione del presente decreto ed alla pubblicazione dei decreti di individuazione degli interventi relativi al presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 8 luglio 2014

Il Presidente: Renzi

Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2014 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne - prev. n. 2517
 
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