IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»; Visto il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e successive modificazioni, recante «Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, citta' metropolitane e Province», adottato in attuazione della delega contenuta nella predetta legge n. 42 del 2009; Visto l'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 216 del 2010, che prevede che, fermo restando quanto previsto dall'art. 27 della legge n. 42 del 2009, lo stesso decreto non si applica agli enti locali appartenenti ai territori delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano; Visto l'art. 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 216 del 2010, il quale dispone che, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento del criterio della spesa storica nei riguardi di Comuni e Province, i fabbisogni standard determinati secondo le modalita' dello stesso decreto costituiscano il riferimento cui rapportare progressivamente nella fase transitoria, e successivamente a regime, il finanziamento integrale della spesa relativa alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni; Visto l'art. 1, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 216 del 2010, il quale prevede che, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera d), della citata legge n. 42 del 2009, ai fini del finanziamento integrale della spesa relativa alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni, il complesso delle maggiori entrate devolute e dei fondi perequativi non puo' eccedere l'entita' dei trasferimenti soppressi e che, fino a nuova determinazione dei livelli essenziali in virtu' della legge statale, sono livelli essenziali quelli gia' fissati in base alla legislazione statale vigente; Visto, altresi', l'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 216 del 2010, il quale dispone che, fermi restando i vincoli stabiliti con il patto di stabilita' interno, dal medesimo decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato oltre a quelli stabiliti dalla legislazione vigente; Visto l'art. 2, del citato decreto legislativo n. 216 del 2010, che individua, al comma 4, il 2013 quale anno di avvio della fase transitoria comportante il superamento del criterio della spesa storica e disciplina, al comma 5, le modalita' e la tempistica della fase transitoria, prevedendo, alla lettera b), che entro il 31 marzo 2013 verranno determinati i fabbisogni standard riguardo ad almeno due terzi delle funzioni fondamentali di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto, con un processo di gradualita' diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo; Visto l'art. 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 216 del 2010, che stabilisce in via provvisoria, fino alla data di entrata in vigore della legge statale di individuazione delle funzioni fondamentali di Comuni, Citta' metropolitane e Province, le funzioni fondamentali ed i relativi servizi presi in considerazione ai fini del medesimo decreto legislativo; Visto, altresi', l'art. 3, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 216 del 2010, che dispone che, in ogni caso, ai fini della determinazione dei fabbisogni standard di cui al medesimo decreto, le modifiche nell'elenco delle funzioni fondamentali sono prese in considerazione dal primo anno successivo all'adeguamento dei certificati di conto consuntivo alle suddette nuove elencazioni, tenuto conto anche degli esiti dell'armonizzazione degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; Visto l'art. 4 del citato decreto legislativo n. 216 del 2010, che disciplina la metodologia per la determinazione dei fabbisogni standard; Visto l'art. 5 del citato decreto legislativo n. 216 del 2010, che disciplina il procedimento di determinazione dei fabbisogni standard, affidando alla Soluzioni per il Sistema Economico - SOSE S.p.A. (gia' Societa' per gli studi di settore - SOSE S.p.A.; di seguito, SOSE), con la collaborazione scientifica dell'Istituto per la finanza e per l'economia locale - IFEL e con la collaborazione dell'ISTAT, il compito di predisporre le metodologie occorrenti alla individuazione dei fabbisogni standard e di determinarne i valori con tecniche statistiche che diano rilievo alle caratteristiche individuali dei singoli Comuni e Province, secondo le modalita' ed i criteri ivi indicati; Visto l'art. 6, che disciplina il procedimento di adozione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard di Comuni e Province ed il fabbisogno standard per ciascun Comune e Provincia; Visto il comma 3 del predetto art. 6, che dispone che ciascun Comune e Provincia dia adeguata pubblicita' sul proprio sito istituzionale del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard per ciascun Comune e Provincia, nonche' attraverso le ulteriori forme di comunicazione del proprio bilancio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80, recante adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard relativi, per i Comuni, alle funzioni di polizia locale e, per le Province, alle funzioni nel campo dello sviluppo economico - servizi del mercato del lavoro; Visto il parere reso dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale nella seduta del 14 novembre 2012, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 216 del 2010, sullo schema del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con il quale la Commissione ha espresso parere favorevole con condizioni, osservazioni e raccomandazioni; Considerato che la SOSE ha somministrato ai Comuni ed alle Province delle Regioni a Statuto ordinario appositi questionari funzionali alla determinazione dei fabbisogni standard relativi al primo terzo delle funzioni fondamentali di cui al citato art. 3 del decreto legislativo n. 216 del 2010, riferiti alle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, rispettivamente denominati, per i Comuni, FC01A - Servizi di gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali, FC01B - Servizi di ufficio tecnico, FC01C - Servizi di anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico, FC01D - Altri servizi generali, e per le Province, FP01U - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo; Rilevato che la SOSE ha provveduto a sottoporre alla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e), del menzionato decreto legislativo n. 216 del 2010, le metodologie relative alla determinazione dei fabbisogni standard inerenti le predette funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo di Comuni e Province, e che i risultati predisposti con le menzionate metodologie di elaborazione sono stati sottoposti al Dipartimento delle finanze ed al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' alla stessa Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale; Vista la delibera della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, adottata nella seduta del 20 dicembre 2012, con la quale la menzionata Commissione ha approvato le note metodologiche relative alla determinazione dei fabbisogni standard inerenti le funzioni le predette funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo di Comuni e Province; Acquisito il parere favorevole del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze in ordine alla verifica ai fini del rispetto dei vincoli di cui al citato art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 216 del 2010; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella seduta del 18 aprile 2013; Considerato che lo schema di decreto e' stato trasmesso, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 216 del 2010, alla Conferenza Stato - citta' e autonomie locali che ha disposto, nella seduta del 7 agosto 2013, il rinvio dell'esame del provvedimento, nonche', nella seduta del 25 settembre 2013, il rinvio con proposta di approfondimenti in sede tecnica; Visto l'art. 6, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 216 del 2010, il quale dispone che, decorsi quindici giorni, lo schema e' comunque trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte della Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale e da parte delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario; Acquisito il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale reso, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 216 del 2010, nella seduta del 23 gennaio 2014, nonche' il parere della V Commissione Bilancio reso nella seduta del 30 gennaio 2014; Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 2014;
Decreta:
Art. 1
1. Sono adottate le note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun Comune e Provincia delle Regioni a Statuto ordinario relativi alle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, allegati al presente decreto, di seguito indicati: a) Nota metodologica recante determinazione dei fabbisogni standard per i Comuni - FC01A - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo - Servizi di gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali, e relativi allegati; b) Nota metodologica recante determinazione dei fabbisogni standard per i Comuni - FC01B - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo - Servizi di ufficio tecnico, e relativi allegati; c) Nota metodologica recante determinazione dei fabbisogni standard per i Comuni - FC01C - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo - Servizi di anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico, e relativi allegati; d) Nota metodologica recante determinazione dei fabbisogni standard per i Comuni - FC01D - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo - Altri servizi generali, e relativi allegati; e) Nota metodologica recante determinazione dei fabbisogni standard per i Comuni - FC01 A / B / C / D - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo - Documento riepilogativo; f) Nota metodologica recante determinazione dei fabbisogni standard per le Province - FP01U - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, e relativi allegati.
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