IL PRESIDENTE del Comitato tecnico ordinatore
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante «Norme in materia di organizzazione delle Universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario»; Visto lo Statuto dell'Universita' degli studi «Link Campus University» approvato con decreto ministeriale 30 marzo 2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 87 - del 13 aprile 2012 e, in particolare, il Titolo III «Norme finali e transitorie»; Viste le delibere del 19 dicembre 2013 e del 3 aprile 2014 con le quali il Comitato tecnico ordinatore dell'Universita' degli studi «Link Campus University» ha approvato le modifiche all'art. 7, lettera l), all'art. 11, comma 3, all'art. 12, comma 1, all'art. 12, penultimo comma, all'art. 16, ultimo comma, all'art. 17, comma 6, al Titolo III - Norme finali e transitorie, comma 2 e comma 5 dello Statuto di Ateneo; Vista la nota del 4 giugno 2014, prot. n. 356/2014, con la quale l'Universita' degli studi «Link Campus University» ha trasmesso al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca le modifiche di Statuto sopra citate; Considerato che la nota del 4 giugno 2014, prot. n. 356/2014 e' stata trasmessa con raccomandata A/R ricevuta dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca in data 9 giugno 2014; Preso atto che non sono pervenute osservazioni da parte del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca entro il termine previsto dall' art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
Decreta:
A) Sono emanate le seguenti modifiche all'art. 7, lettera l), all'art. 11, comma 3, all'art. 12, comma 1, all'art. 12, penultimo comma, all'art. 16, ultimo comma, all'art. 17, comma 6, al Titolo III - Norme finali e transitorie, comma 2 e comma 5, dello Statuto dell'Universita' degli studi «Link Campus University»: «Art. 7, lettera l). - Nomina, su proposta del Rettore, il Direttore Accademico. Art. 11, comma 3. - Le funzioni di Segretario delle adunanze del Senato Accademico sono esercitate dal Direttore Accademico, che partecipa con voto consultivo. Art. 12, comma 1. - Il Rettore e' responsabile dell'attivita' didattica e scientifica svolta nell'Universita'. Il Rettore e' nominato ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, lett. b), del presente Statuto tra i professori ordinari in servizio presso le Universita' italiane o tra i professori ordinari, collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni, che abbiano prestato servizio presso le Universita' italiane. Il Rettore dura in carica un triennio ed e' rinominabile consecutivamente per una sola volta nel rispetto della durata massima della carica prevista dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240. Art. 12, penultimo comma. - Il Rettore per l'espletamento delle attivita', si avvale del Direttore Accademico. Art. 16, ultimo comma. - Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al paragrafo precedente non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento. Il termine e' sospeso fino alla ricostituzione del Collegio di disciplina ovvero del Consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine e' altresi' sospeso, per non piu' di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il Collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il Rettore e' tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio. Art. 17, comma 6. - Il Consiglio di ciascuna Scuola e' convocato dal proprio Presidente con preavviso di almeno tre giorni lavorativi, salvo minor termine in caso di urgenza. Alle riunioni del Consiglio di ciascuna Scuola partecipa il Direttore Accademico. Titolo III - Norme finali e transitorie, comma 2. - Il Comitato e' composto da quattro rappresentanti nominati dal Presidente della Fondazione nonche' dal Presidente della Fondazione che lo guida. Al suo interno, il Comitato, su proposta del Presidente, attribuisce ad un suo membro, scelto tra i professori ordinari in servizio presso le Universita' italiane o tra i professori ordinari, collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni, che abbiano prestato servizio presso le Universita' italiane, responsabilita' accademiche proprie del Rettore. Titolo III - Norme Finali e Transitorie, comma 5. - Le funzioni di Segretario del Comitato sono esercitate dal Direttore Accademico.». B) Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale, ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge 9 maggio 1989, n. 168. C) Il nuovo testo dell'art. 7, lettera l), dell'art. 11, comma 3, dell'art. 12, comma 1, dell'art. 12, penultimo comma, dell'art. 16, ultimo comma, dell'art. 17, comma 6, del Titolo III - Norme finali e transitorie, comma 2 e comma 5, dello Statuto dell'Universita' degli studi «Link Campus University» entrera' in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale. Roma, 2 ottobre 2014
Il presidente: Scotti
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