Gazzetta n. 237 del 11 ottobre 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 1 ottobre 2014
Modifiche al decreto 3 marzo 2000, n. 15 concernente la ripartizione del traffico aereo sul sistema aeroportuale milanese e successive modifiche ed integrazioni.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 2000, n. 15 concernente la ripartizione del traffico aereo sul sistema aeroportuale milanese, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 2000, n. 60;
Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 2001 riguardante le modificazioni al decreto ministeriale 3 marzo 2000, n. 15 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2001, n. 14, concernente la ripartizione del traffico aereo sul sistema aeroportuale milanese;
Considerato che, in attuazione dei criteri introdotti dal decreto ministeriale 5 gennaio 2001, la capacita' dell'aeroporto di Linate, e' stata individuata nel limite di 18 movimenti orari come risultante dalla direttiva impartita dall'Enac ad Assoclearence con nota prot. n. 01-420/D.G. del 12 febbraio 2001;
Ritenuto opportuno procedere ad una semplificazione dell'accesso dei viaggiatori comunitari all'aeroporto di Milano Linate, anche nella prospettiva dell'imminente inizio dell'esposizione universale «Expo 2015»;
Considerata la necessita' di ottimizzare la fruizione dell'aeroporto di Milano Linate, mantenendone invariata la capacita' aeroportuale, nell'ottica del pieno dispiegamento delle potenzialita' di sviluppo dell'Hub di Milano Malpensa;
Considerato che, per perseguire tali finalita', si rende necessario modificare alcuni parametri fissati dai citati decreti ministeriali, mantenendo invariato il numero massimo dei movimenti orari;

Decreta:

Art. 1

L'art. 4 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 3 marzo 2000, n. 15 e' sostituito dal seguente:
«Art. 4. - 1. I vettori comunitari possono operare collegamenti di linea "point to point", mediante aeromobili del tipo "narrow body" (unico corridoio), tra lo scalo di Milano Linate e altri aeroporti dell'Unione europea, nei limiti della definita capacita' operativa dello scalo di Milano Linate.».
 
Art. 2

L'art. 2 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 5 marzo 2001, e' sostituito dal seguente:
«Art. 2. - Al fine di ottimizzare la fruizione dell'aeroporto di Milano Linate e nel contempo perseguire il pieno dispiegamento delle potenzialita' di sviluppo dell'Hub aeroportuale di Milano Malpensa, l'Ente nazionale per l'aviazione civile e' incaricato di svolgere la verifica ed il monitoraggio costante dei dati di traffico aeroportuale di Milano Linate e Milano Malpensa, dandone successiva comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le valutazioni di competenza e l'adozione delle misure necessarie al raggiungimento delle predette finalita'.».
 
Art. 3

Il presente decreto si applica a partire dalla stagione di traffico invernale 2014/15.
 
Art. 4

Il Coordinatore degli Orari sull'aeroporto di Milano Linate provvedera' per la corretta assegnazione delle bande orarie sull'aeroporto interessato, adempiendo agli obblighi derivanti dalle proprie funzioni, in adesione alle disposizioni previste nel presente decreto.
Roma, 1° ottobre 2014

Il Ministro: Lupi
 
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