Gazzetta n. 236 del 10 ottobre 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 20 giugno 2014
Fondo di solidarieta' per il sostegno dell'occupabilita', dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo, ai sensi dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92. (Decreto n. 82761).


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, volto ad assicurare, ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria;
Visto l'art. 1, comma 251, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che modifica l'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92;
Visto l'art. 7, comma 5, lettera c), del decreto-legge n. 76 del 28 giugno 2013, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 99, che modifica ulteriormente l'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92;
Visto l'art. 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
Visti, in particolare, i commi da 4 a 13 del citato art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, che prevedono, per i settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale, che si costituiscano, previa stipula di accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, fondi di solidarieta' bilaterali con la finalita' di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria;
Visti, in particolare, i commi da 20 a 41 dell'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 che disciplinano il funzionamento dei Fondi di cui ai commi 4, 14 e 19 del medesimo articolo;
Visto, in particolare, il comma 42 del citato art. 3, della medesima legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dall'art. 7, comma 5, lettera c), punto 5, del decreto-legge n. 76 del 28 giugno 2013, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 99, nella parte in cui prevede che la disciplina dei fondi di solidarieta' istituiti ai sensi dell'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' adeguata alle norme della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modifiche e integrazioni con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di accordi e contratti collettivi, da stipulare tra le organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale;
Visto, in particolare, il comma 43 del citato art. 3, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che prevede che l'entrata in vigore dei decreti di cui al menzionato comma 42 determinino l'abrogazione del decreto ministeriale recante il Regolamento del Fondo;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto n. 157 del 28 aprile 2000, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi del predetto art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante l'istituzione del Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito cooperativo;
Visto l'accordo sindacale nazionale stipulato in data 30 ottobre 2013 tra Federcasse, Dircredito, Fabi, Fiba/Cisl, Fisac/Cgil, Sincra/Ugl Credito, Uilca - Uil Credito e Assicurazioni, con cui in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, e' stato convenuto di adeguare e modificare il Regolamento istitutivo del Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito cooperativo alle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92;
Visto il successivo accordo del 13 novembre 2013, sottoscritto dalle medesime parti stipulanti l'accordo del 30 ottobre 2013, con il quale sono state apportate modifiche al precedente accordo del 30 ottobre 2013;
Ritenuto, pertanto, di adeguare la disciplina di cui al decreto n. 157 del 28 aprile 2000 con quanto convenuto negli accordi citati del 30 ottobre 2013 e del 13 novembre 2013 in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

Decreta:

Art. 1
Costituzione del Fondo

1. E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il «Fondo di solidarieta' per il sostegno dell'occupabilita', dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo» che continua la gestione del Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e della riqualificazione professionale del personale del credito cooperativo gia' istituito presso l'INPS ai sensi dell'art. 2, comma 28 legge n. 662/1996, che viene adeguato alla normativa dell'art. 3 della legge n. 92/2012.
2. Il Fondo non ha personalita' giuridica e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale presso l'INPS, del quale costituisce gestione.
3. Il Fondo ha obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione a otto anni basato sullo scenario macroeconomico coerente con il piu' recente Documento di Economia e Finanza e relativa Nota di aggiornamento, fermo restando l'obbligo di aggiornamento in corrispondenza della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l'equilibrio dei saldi di bilancio.
 
Art. 2
Finalita' del Fondo

1. Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi che nei confronti dei lavoratori dipendenti dalle aziende gia' rientranti, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati, nel campo di applicazione di cui all'art. 2 decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze 28 aprile 2000, n. 157, nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, di riorganizzazione aziendale, riduzione o trasformazione o sospensione temporanea di attivita' o di lavoro:
a) favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalita';
b) realizzino politiche attive per il sostegno dell'occupabilita', dell'occupazione e del reddito.
 
Art. 3
Amministrazione del Fondo

1. Il Fondo e' gestito da un Comitato amministratore composto da cinque esperti designati da Federcasse e cinque esperti designati dalle Organizzazioni Sindacali Nazionali stipulanti, con Federcasse, il CCNL di Categoria per le Banche di Credito Cooperativo/Casse rurali in possesso di specifica competenza e pluriennale esperienza in materia di lavoro e occupazione, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali nonche' da due rappresentanti con qualifica non inferiore a dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza di almeno sette componenti del Comitato, aventi diritto al voto deliberativo.
3. Il Presidente del Comitato e' eletto dal Comitato stesso tra i propri membri con criterio di alternanza tra la parte datoriale e la parte sindacale.
4. Partecipa alle riunioni del Comitato amministratore del Fondo il collegio sindacale dell'INPS, nonche' il direttore generale dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.
5. I componenti del comitato durano in carica quattro anni, e, in ogni caso, fino al giorno d'insediamento del nuovo Comitato. La nomina non puo' essere effettuata per piu' di due volte consecutive. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dalla carica, per qualunque causa, uno o piu' componenti del comitato stesso, si provvedera' alla loro sostituzione, per il periodo residuo, con altro componente designato, secondo le modalita' di cui al comma 1. Il periodo di carica svolto in sostituzione dal nuovo componente cosi' designato, ove pari o superiore a 12 mesi, viene considerato come un mandato intero ai fini del raggiungimento del limite di quattro anni di cui al primo periodo del presente comma. Il periodo effettuato dal componente cessato, se superiore ai 12 mesi, sara' considerato come un mandato intero ai fini del limite di quatto anni e della consecutivita' della nomina di cui al primo periodo del presente comma.
6. Le organizzazioni sindacali di cui al comma 1 provvedono ad effettuare le designazioni di propria competenza sulla base di criteri di rotazione.
7. Ai componenti del Comitato non spetta alcun emolumento, indennita' o rimborso spese.
8. Le deliberazioni del Comitato amministratore sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parita' nelle votazioni, prevale il voto del Presidente.
9. L'esecuzione delle decisioni adottate dal comitato puo' essere sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimita', da parte del Direttore Generale dell'INPS. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al Presidente dell'INPS nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni; entro tre mesi, il Presidente stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione o se annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.
10. Al fine di garantire la continuita' dell'azione amministrativa e gestionale del Fondo nella fase transitoria e di adeguamento della disciplina di cui alla legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modifiche e integrazioni, i componenti del comitato amministratore previsto dall'art. 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 aprile 2000, n. 157, in carica alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto, continueranno a svolgere i rispettivi incarichi fino alla prima costituzione del Comitato amministratore di cui al presente articolo.
11. Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge 28 giugno 2012, n. 92, gli oneri di amministrazione derivanti all'INPS dall'assunzione della gestione, determinati nella misura e secondo i criteri previsti dal regolamento di contabilita' del predetto Istituto, sono a carico del Fondo e vengono finanziati nell'ambito della contribuzione dovuta. Per gli assegni straordinari, gli oneri di gestione sono a carico delle singole aziende esodanti, le quali provvedono a versarli all'Istituto distintamente.
12. Il Fondo opera nel rispetto del principio del bilancio in pareggio.
 
Art. 4
Compiti del Comitato amministratore del Fondo

1. Il Comitato amministratore del Fondo deve:
a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
b) presentare il bilancio tecnico di previsione a otto anni basato sullo scenario macroeconomico coerente con il piu' recente Documento di economia e finanza e relativa Nota di aggiornamento, fermo restando l'obbligo di aggiornamento in corrispondenza della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l'equilibrio dei saldi di bilancio;
c) sulla base del bilancio di previsione a otto anni, di cui alla precedente lettera b), con propria delibera proporre modifiche in relazione all'importo delle prestazioni o alla misura dell'aliquota di contribuzione tali da garantire risorse continuative ed adeguate. Le modifiche sono adottate, anche in corso d'anno, secondo la normativa vigente, verificate le compatibilita' finanziarie interne al Fondo, sulla base della proposta del comitato;
d) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e delle prestazioni e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione degli istituti previsti dal regolamento in conformita' alle regole di precedenza e turnazione di cui all'art. 9 e all'art. 12 , comma 6;
e) deliberare, sentite le parti nazionali, le regole di precedenza e turnazione e i limiti di utilizzo delle risorse da parte di ciascun datore di lavoro per le prestazioni di cui all'art. 10 e all'art. 12 del presente decreto;
f) fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti, anche ai fini di cui all'art. 3, commi 6 e 29 della legge 28 giugno 2012, n. 92, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 30 del medesimo art. 3, al fine di assicurare il pareggio di bilancio;
g) vigilare sulla corretta affluenza dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni e sull'ammissione agli interventi, nonche' sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicita';
h) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi, prestazioni e su ogni altra materia di competenza;
i) assolvere ad ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti;
l) deliberare le revoche degli assegni straordinari nei casi di non cumulabilita' di cui all'art. 11;
m) non erogare prestazioni in carenza di disponibilita', concedere interventi solo previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro il limite delle risorse gia' acquisite, secondo quanto previsto dall'art. 3, commi 26 e 27, legge 92/2012.
 
Art. 5
Prestazioni

1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui all'art. 2:
a) in via ordinaria:
1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, a livello aziendale, provinciale, regionale o interregionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali, dell'Unione Europea o della cooperazione;
2) al finanziamento di specifiche prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa per cause previste dalla legislazione vigente in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, e anche in concorso con prestazioni o strumenti di sostegno e/o previsti da accordi collettivi di categoria;
3) al finanziamento di specifiche prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro in applicazione di contratti di solidarieta' espansivi ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
b) in via straordinaria, all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata, di cui all'art. 3, comma 34, della legge n. 92 del 28 giugno 2012, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo. Qualora l'erogazione avvenga su richiesta del lavoratore in unica soluzione, l'assegno straordinario e' pari ad un importo corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale BCE di riferimento alla data di decorrenza della prestazione, di quanto sarebbe spettato, esclusa la contribuzione correlata, che pertanto non verra' versata, se detta erogazione fosse avvenuta in forma rateale.
c) in via emergenziale, all'erogazione, nei confronti dei lavoratori in esubero non aventi i requisiti per l'accesso alle prestazioni straordinarie di cui alla lettera b) del presente comma, dei trattamenti di cui all'art. 12 del presente decreto, anche al fine di assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione del rapporto di lavoro, integrativa rispetto all'Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI).
2. Alle prestazioni di cui al comma 1 vengono ammessi i soggetti di cui all'art. 2.
3. Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi, su richiesta del datore di lavoro e fino alla decorrenza dei trattamenti di pensione anticipata o di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, a favore dei lavoratori che maturino i predetti requisiti entro un periodo massimo di 60 mesi, o inferiore a 60 mesi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
4. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 3, si deve tener conto della complessiva anzianita' contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori.
5. Il Fondo versa, altresi', la contribuzione di cui al precedente comma 1, lettera a) punto 2), lettere b) e c), dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria.
 
Art. 6
Finanziamento

1. Per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) e lettera c) e' dovuto al Fondo:
a) un contributo ordinario dello 0,36%, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, compresi i dirigenti, con contratto a tempo indeterminato;
b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione delle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) punti 2 e 3 nella misura dell'1, 5% calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori interessati dalle prestazioni.
2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratori in ragione degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 1, lettera a).
3. Per la prestazione straordinaria di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) e' dovuto, da parte del datore di lavoro un contributo straordinario, relativo ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.
4. Qualora il datore di lavoro interessato non sia in condizione di provvedere autonomamente al versamento del contributo straordinario di cui al comma 3, ferma restando la sua obbligazione nei confronti del Fondo, puo' essere surrogato nel versamento del citato contributo di solidarieta' da altri datori di lavoro, destinatari dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle parti nazionali e indicati da Federcasse al Fondo e alle organizzazioni sindacali dei lavoratori rappresentate nel Fondo stesso.
5. Ai contributi di finanziamento di cui al presente articolo e di cui al successivo art. 12, ordinari, addizionali e straordinari, si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 25, della legge 92/2012 e l'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995.
 
Art. 7
Accesso alle prestazioni

1. L'accesso alle prestazioni di cui all'art. 5 e' subordinato:
a) per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 1), all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale;
b) per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 2), all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonche' di quelle legislative laddove espressamente previste;
c) per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 3), all'espletamento delle procedure contrattuali e di legge finalizzate ad incrementare gli organici, prevedendo una programmata riduzione dell'orario di lavoro e della retribuzione e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale;
d) per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere b) e c), all'espletamento delle procedure contrattuali e preventive per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali.
2. L'accesso alle prestazioni di cui all'art. 5 e' altresi' subordinato alla condizione che le procedure sindacali di cui al comma 1 si concludano con accordo aziendale nell'ambito del quale siano stati individuati per i casi di cui al comma 1, lettere b), c) e d) una pluralita' di strumenti secondo quanto indicato dagli accordi collettivi di categoria vigenti in materia di processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali e dalla legislazione vigente.
3. Nei processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, ferme le procedure di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), si puo' accedere anche alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punti 1), 2) e art. 5, comma 1, lettera c).
4. Alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 2), lettere b) e c), nell'ambito dei processi di cui all'art. 2, possono accedere anche i dirigenti, ferme restando le norme di legge e di contratto applicabili alla categoria.
 
Art. 8
Individuazione dei lavoratori in esubero

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, legge 23 luglio 1991, n. 223, l'individuazione dei lavoratori in esubero, ai fini del presente decreto, concerne, in relazione alle esigenze tecnico - produttive e organizzative del complesso aziendale, anzitutto il personale che, alla data stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro, sia in possesso dei requisiti di legge previsti per aver diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, anche se abbia diritto al mantenimento in servizio.
2. L'individuazione degli altri lavoratori in esubero ai fini dell'accesso alla prestazione straordinaria di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), avviene adottando, in via prioritaria, il criterio della maggiore prossimita' alla maturazione dell'accesso alla pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria di appartenenza, ovvero della maggiore eta'
3. Per ciascuno dei casi di cui ai commi 1 e 2, ove il numero dei lavoratori in possesso dei suddetti requisiti risulti superiore al numero degli esuberi, si favorisce, in via preliminare, la volontarieta' che va esercitata dagli interessati nei termini e alle condizioni aziendalmente concordate e ove ancora risultasse superiore il numero dei lavoratori in possesso dei requisiti di cui sopra rispetto al numero degli esuberi, si tiene conto dei carichi di famiglia.
 
Art. 9
Criteri di precedenza e turnazione

1. L'accesso dei soggetti di cui all'art. 2 alle prestazioni ordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punti 1, 2 e 3, avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalita' delle erogazioni.
2. Le domande di accesso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), formulate nel rispetto delle procedure e dei criteri individuati all'art. 7, sono prese in esame su base trimestrale dal Comitato amministratore, che delibera gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilita' del Fondo. Le domande di accesso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 1, non possono riguardare interventi superiori ai dodici mesi.
3. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 1, l'intervento e' determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore alla meta' dell'ammontare dei contributi ordinari dovuti nel trimestre precedente dalla stessa azienda, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione e al netto delle prestazioni, di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 1 gia' deliberate.
4. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 2 o punto 3), ovvero nei casi di ricorso congiunto alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, ovvero di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 3, l'intervento e' determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore a due volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti nel trimestre precedente dall'azienda stessa, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione e delle prestazioni di cui all'art. 5 comma 1 lettera a punti 1, 2 e 3 gia' deliberate.
5. Nei casi in cui la misura dell'intervento ordinario, ai sensi dell'art. 10, risulti superiore ai limiti individuati ai precedenti commi 3 e 4, la differenza di erogazione resta a carico del datore di lavoro secondo le modalita' stabilite dall'Inps con propria circolare.
6. Nuove richieste di accesso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punti 1, 2 e 3, da parte dello stesso datore di lavoro, possono essere prese in esame subordinatamente all'accoglimento delle eventuali richieste di altri datori di lavoro aventi titolo di precedenza.
7. I soggetti di cui all'art. 2, ammessi alle prestazioni ordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), e che abbiano conseguito gli obiettivi prefissati con l'intervento del Fondo, possono essere chiamate a provvedere, prima di poter accedere ad ulteriori forme di intervento, al rimborso, totale o parziale, delle prestazioni fruite tramite finanziamenti ottenuti dagli appositi Fondi nazionali, dell'Unione Europea o della cooperazione, mediante un piano modulato di restituzione.
 
Art. 10
Prestazioni: criteri e misure

1. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) punto 1, il contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, e' pari alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto dall'eventuale concorso degli appositi Fondi nazionali, dell'Unione Europea o della cooperazione.
2. L'importo dell'assegno ordinario e' pari alla prestazione di integrazione salariale, con i relativi massimali, ridotta di un importo pari ai contributi previsti dall'art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Tale riduzione rimane nella disponibilita' del Fondo. Nel caso di sospensione temporanea dell'attivita' di lavoro con ricorso all'ASpI, ai sensi dell'art. 3, comma 17, della legge n. 92 del 28 giugno 2012, e subordinatamente al possesso da parte dei lavoratori sospesi dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 4, legge n. 92/2012, qualora il predetto assegno ordinario a carico del Fondo sia inferiore al 20% dell'importo dell'indennita' stessa, detto assegno viene determinato in tale misura.
3. Per l'accesso alle prestazioni ordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 2), le riduzioni o le sospensioni temporanee dell'attivita' lavorativa devono avere una durata massima non superiore alle durate massime previste dall'art. 6, commi 1, 3 e 4 della legge 20 maggio 1975, n. 164, anche con riferimento ai limiti all'utilizzo in via continuativa dell'istituto dell'integrazione salariale
4. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 3), il Fondo eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno al reddito calcolato nella misura dell'80% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, le quali non possono essere complessivamente superiori al 60% dell'orario di lavoro settimanale previsto dal CCNL di categoria, normata dall'accordo di cui all'art. 7, comma 2, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente o dalla contrattazione collettiva, secondo criteri e modalita' in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria in quanto compatibili. Detto assegno viene erogato per la durata massima di 24 mesi, prorogabili per ulteriori 12 mesi, e comunque nel limite complessivo di 36 mesi nel quinquennio.
5. La misura degli assegni di cui ai precedenti commi 2, 3, e 4, considerata in concorso con le prestazioni di sostegno al reddito pubbliche o di categoria, non potra' essere comunque superiore ad un importo che assicuri al lavoratore un importo eccedente l'80% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore stesso per le ore o per le giornate non lavorate.
6. Durante il periodo di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea del lavoro, l'erogazione degli assegni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 e' subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario non svolga attivita' lavorativa in favore di soggetti terzi, fatta salva la prestazione di lavoro accessorio di cui agli articoli 70 e ss. del d.lgs. 276/2003. Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti in materia di diritti e doveri del personale.
7. La retribuzione mensile dell'interessato utile per la determinazione dell'assegno ordinario e per la paga oraria di cui ai commi 1, 2 e 4 e' la retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
8. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore e' pari:
a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione anticipata, alla somma dei seguenti importi:
1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria, alla data di cessazione del rapporto di lavoro compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione anticipata;
2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.
b) Per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella anticipata, alla somma dei seguenti importi:
1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia;
2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.
9. Nei casi di cui al comma 8, il versamento della contribuzione correlata e' effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato o di vecchiaia; l'assegno straordinario, esclusa pertanto la predetta contribuzione correlata, e' corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la erogazione della pensione fermo restando il limite del periodo massimo di 60 mesi di cui all'art. 5, comma 3.
10. Il Fondo provvede anche al versamento alla competente gestione assicurativa obbligatoria della contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punti 2 e 3.
11. La contribuzione correlata, per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punti 2) e 3), nonche' di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), e' calcolata ai sensi dell'art. 3, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
12. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata, nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa, nonche' per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti vigente e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo.
13. Il suddetto assegno straordinario e la contribuzione correlata sono corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso e alla relativa indennita' sostitutiva, nonche' ad eventuali ulteriori benefici previsti dalla contrattazione collettiva, connessi all'anticipata risoluzione del rapporto per riduzione di posti o soppressione o trasformazione di servizi o uffici.
14. Nei casi in cui l'importo della indennita' di mancato preavviso sia superiore all'importo complessivo degli assegni straordinari spettanti, il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, sempre che abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta agli assegni suindicati, una indennita' una tantum, di importo pari alla differenza tra i trattamenti sopra indicati.
15. In mancanza di detta rinuncia il lavoratore decade da entrambi i benefici.
 
Art. 11
Cumulabilita' della prestazione straordinaria

1. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono incompatibili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, nei limiti della legislazione vigente.
2. Contestualmente all'acquisizione dei redditi di cui al comma 1, cessano di essere corrisposti gli assegni straordinari di sostegno al reddito, nonche' il versamento dei contributi correlati.
3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili nei limiti delle previsioni della legislazione vigente.
4. Qualora il cumulo tra detti redditi e l'assegno straordinario dovesse superare il predetto limite, si procedera' ad una corrispondente riduzione dell'assegno medesimo.
5. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, e' ridotta in misura pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione dei versamenti figurativi.
6. E' fatto obbligo al lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito, nell'atto dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione all'ex datore di lavoro e al Fondo, dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione correlata.
7. In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma 6, il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione capitale, nonche' la cancellazione della contribuzione correlata.
 
Art. 12
Sezione emergenziale

1. Il Fondo provvede, in via emergenziale:
a) al finanziamento, per la durata massima di 24 mesi, di specifici trattamenti di sostegno al reddito a favore dei lavoratori licenziati e non destinatari delle prestazioni straordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), subordinatamente al permanere della condizione di disoccupazione involontaria, anche in concorso con prestazioni o strumenti di sostegno eventualmente previsti dalla legislazione vigente;
b) al finanziamento, per un massimo di 12 mesi, a favore dei predetti lavoratori e su loro richiesta, di programmi di supporto alla ricollocazione professionale, definiti dall'accordo di cui al successivo comma 2, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi fondi nazionali, dell'Unione europea o della cooperazione.
2. L'accesso alle prestazioni di cui al presente articolo e' condizionato dall'espletamento delle vigenti procedure contrattuali di prevenzione dei conflitti collettivi e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonche' all'ulteriore condizione che queste ultime si concludano con accordo aziendale.
3. L'assegno emergenziale e' calcolato nelle seguenti misure:
a) 80% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con la riduzione di un importo pari ai contributi previsti dall'art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che non sono dovuti, con un massimale pari ad un importo di Euro 2.252 lordi mensili se la retribuzione tabellare annua dell'interessato e' inferiore ad Euro 38.000;
b) 70% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore per la quota di retribuzione tabellare annua compresa tra Euro 38. 000 ed Euro 53.000, con un massimale pari ad un importo di Euro 3.029 lordi mensili;
c) 60% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore per la quota di retribuzione tabellare annua superiore ad Euro 53.000, con un massimale pari ad un importo di 3.523 euro lordi mensili.
La misura del predetto assegno e' ridotta in caso di ricorso al trattamento ASpI, per tutta la durata di percezione e in misura corrispondente al valore lordo della prestazione. L'erogazione del predetto assegno e' comunque soggetta alle regole di sospensione e decadenza dal trattamento previste per l'ASpI.
4. Il Fondo provvede anche al versamento della contribuzione correlata, calcolata sull'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria. E' escluso il versamento della contribuzione correlata per tutto il periodi di percezione da parte del lavoratore dell'ASpI.
5. Per le prestazioni di cui al presente articolo e' dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo emergenziale il cui ammontare e' pari alla meta' delle prestazioni, comprensive della correlata contribuzione, deliberate dal Fondo.
6. Le domande di accesso di cui al comma 1, sono prese in esame dal Comitato, su base trimestrale, in ordine cronologico di presentazione, tenuto conto delle disponibilita' del Fondo.
7. Hanno comunque diritto di precedenza le domande presentate da aziende nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria qualora la continuazione dell'attivita' non sia disposta o sia cessata.
8. Qualora il datore di lavoro interessato non sia in condizione di provvedere autonomamente al versamento del contributo emergenziale di cui al comma 5, ferma restando la sua obbligazione nei confronti del Fondo, puo' essere surrogato nel versamento del citato contributo da altri datori di lavoro, destinatari dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle parti nazionali e indicati da Federcasse al Fondo ed alle organizzazioni sindacali dei lavoratori rappresentate nel Fondo stesso.
 
Art. 13
Contributi sindacali

I lavoratori che fruiscono dell'assegno straordinario di sostegno al reddito hanno facolta' di versare i contributi sindacali a favore delle Organizzazioni Sindacali di appartenenza stipulanti i contratti collettivi vigenti di cui al presente decreto in forza di apposita clausola inserita nel documento di rinuncia del preavviso di cui all'art. 10.
 
Art. 14
Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il Fondo continuera' ad erogare secondo le regole pregresse le prestazioni gia' deliberate alla data di pubblicazione del presente decreto, in relazione alle quali rimangono confermati gli obblighi contributivi connessi alle predette prestazioni.
Il presente decreto e' trasmesso agli Organi di Controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 giugno 2014

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan

Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2014 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 4081
 
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