Gazzetta n. 235 del 9 ottobre 2014 (vai al sommario)
SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA
DECRETO 12 settembre 2014
Modifiche allo Statuto.


IL DIRETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e s.m.i., ed in particolare l'art. 6;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i.;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.;
Visto lo Statuto della scuola, emanato con decreto direttoriale n. 202 del 7 maggio 2012, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 118 del 22 maggio 2012 ed in particolare gli artt. 17 comma 2 lettera f), 19 comma 2 lettera a) e 55;
Considerato che con decreto del MIUR in data 8 agosto 2013, pubblicato sulla G.U. n. 272 del 20 novembre 2013, sono stati approvati gli accordi di programma sottoscritti in data 20 dicembre 2012 e 8 agosto 2013 tra il MIUR stesso, la Scuola e l'Istituto Italiano di Scienze Umane (SUM), aventi ad oggetto la disattivazione del quest'ultima e la fusione della stessa con la Scuola;
Considerato che ex art. 2 comma 2 del citato decreto, la Scuola Normale Superiore si e' impegnata, in base all'accordo di programma, a procedere alle necessarie modifiche del proprio Statuto volte alla istituzione ed attivazione di una nuova Struttura dedicata alla formazione dottorale e post-dottorale;
Vista la deliberazione del Consiglio direttivo del 28 maggio 2014 con cui sono state approvate, a maggioranza assoluta dei componenti, le suddette modifiche allo Statuto;
Visto il proprio decreto n. 398 del 5 settembre 2014;
Vista la nota ministeriale sopraggiunta (11.09.2014 prot. 15896) con cui e' espresso il nulla-osta alle modifiche statutarie suddette;
Ritenuto opportuno procedere alla emanazione in via definitiva delle modifiche di Statuto

Decreta
di emanare definitivamente le modifiche di Statuto approvate del Consiglio direttivo della Scuola come indicato in premessa, tutte inserite nel testo consolidato allegato A al presente decreto.
Le modifiche entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto viene altresi' pubblicato all'Albo Ufficiale on line della Scuola.
Pisa, 12 settembre 2014

Il direttore: Beltram
 
Allegato

All. A

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1.
Natura della Scuola

1. La Scuola Normale Superiore di Pisa, fondata da Napoleone I con decreto del 18 ottobre 1810, e' un istituto di istruzione superiore universitaria, di ricerca e alta formazione a ordinamento speciale.
2. La Scuola si articola in tre strutture accademiche: la Classe di Scienze Umane, la Classe di Scienze Matematiche e Naturali e l'Istituto di Scienze Umane e Sociali.
3. La Scuola e' dotata di personalita' giuridica e di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, amministrativa, patrimoniale e contabile. Realizza la propria autonomia attraverso lo Statuto e la normativa interna.
4. La Scuola ha natura residenziale e collegiale. Assicura agli allievi del corso ordinario e del corso di perfezionamento l'alloggio e il vitto gratuiti nell'ambito di strutture interne ed esterne alla stessa e un contributo didattico annuale.
5. In accordo con la propria funzione pubblica, la Scuola ha carattere laico e pluralistico. Garantisce il rispetto dei principi della liberta' di espressione, di insegnamento e di ricerca.
6. La Scuola assicura la piena attuazione del principio delle pari opportunita' nel lavoro e nello studio.

Art. 2.
Finalita'

1. La Scuola ha lo scopo di promuovere lo sviluppo della cultura, dell'insegnamento e della ricerca nell'ambito delle scienze matematiche e naturali, umane, sociali esplorandone le interconnessioni. A tal fine, essa persegue il piu' alto livello di formazione, universitaria e post-universitaria, permanente e ricorrente, valorizzando prioritariamente il rapporto tra formazione e ricerca, anche per favorire la sua migliore interazione con l'esterno.
2. La Scuola opera per individuare e coltivare il talento e la qualita' dei propri allievi, garantendo un insegnamento volto allo sviluppo delle potenzialita' e capacita' individuali.
3. Tutte le componenti della Scuola contribuiscono al raggiungimento dei fini istituzionali nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilita'.

Art. 3.
Sede

1. La Scuola ha sede centrale in Pisa, nel Palazzo della Carovana dei Cavalieri di Santo Stefano.
2. La Scuola puo' istituire altri poli scientifici e didattici, rappresentanze in Italia e all'estero, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati.

Art. 4.
Marchio

1. Il marchio della Scuola e' costituito dallo stemma mediceo abbassato sotto il capo di Santo Stefano con la corona granducale, seguito dalla locuzione "Scuola Normale Superiore".

Art. 5.
Formazione - Corsi

1. Nella Scuola si svolgono:
a) corsi ordinari per gli allievi iscritti contestualmente ai corsi di laurea e di laurea magistrale dell'Universita' di Pisa affini alle discipline di cui alle Classi individuate nell'art. 1 del presente Statuto; specifici accordi possono prevedere che gli allievi siano iscritti ad altre universita';
b) corsi di perfezionamento di durata almeno triennale anche in collaborazione con universita', enti di ricerca e istituti di alta cultura sia italiani sia stranieri a cio' abilitati.
2. La Scuola puo' inoltre attivare:
a) corsi di laurea magistrale di alta qualificazione scientifica tramite la stipula di convenzioni con universita' italiane, anche in collaborazione con universita' straniere;
b) corsi di specializzazione post laurea e post dottorali, anche in collaborazione con universita', enti di ricerca e istituti di alta cultura a cio' abilitati;
c) corsi di dottorato di ricerca, anche in collaborazione con universita', enti di ricerca e istituti di alta cultura a cio' abilitati;
d) corsi di master universitari di primo e di secondo livello, anche in collaborazione con universita', enti di ricerca e istituti di alta cultura a cio' abilitati;
e) master o altri corsi di studio e di alta formazione permanente e ricorrente anche in collaborazione con altre universita' e/o enti pubblici e privati.
3. La Scuola puo' conferire premi e borse di studio.
4. Conformemente alla propria finalita' di individuare e coltivare il talento e la qualita' individuale, la Scuola puo' istituire corsi di orientamento alla formazione universitaria e professionale e corsi di specializzazione post laurea e post dottorali il cui diploma possa avere valore abilitante in base alla vigente normativa.

Art. 6.
Ammissione

1. L'ammissione ai corsi organizzati dalla Scuola e' aperta ai cittadini di ogni nazionalita' e avviene sulla base del merito, mediante selezione pubblica, secondo le modalita' previste da appositi regolamenti.
2. La selezione e' volta ad accertare l'elevata preparazione, il talento, le motivazioni e le potenzialita' di sviluppo culturale e professionale dei candidati.

Art. 7.
Strumenti per la ricerca scientifica

1. La Scuola organizza l'attivita' di ricerca nelle proprie strutture e in strutture esterne sulla base di apposite convenzioni. Essa istituisce e promuove centri e laboratori di ricerca.
2. La Scuola promuove la partecipazione a progetti di ricerca inerenti i propri ambiti d'interesse, banditi sia in Italia sia all'estero, anche in collaborazione con universita' e istituti di formazione e ricerca, italiani o stranieri.
3. La Scuola fa propri i principi dell'accesso aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera diffusione dei risultati delle ricerche prodotte al suo interno.
4. La Scuola puo' conferire assegni di ricerca e altri contratti per lo svolgimento di attivita' di ricerca.

Art. 8.
Cooperazione internazionale e collaborazioni esterne

1. La Scuola promuove la cooperazione internazionale nello svolgimento delle attivita' formative, scientifiche e culturali, favorendo la mobilita', l'attivazione di corsi di studio in lingua straniera e la partecipazione a progetti e gruppi di ricerca internazionali, in particolare all'interno dell'Unione Europea. A tal fine, la Scuola stipula accordi di collaborazione interuniversitaria, con l'eventuale istituzione di corsi integrati e programmi di ricerca congiunti.
2. La Scuola incentiva rapporti di collaborazione con istituzioni culturali, scientifiche, universitarie e di ricerca, con enti e organismi pubblici e privati, italiani o stranieri, mediante contratti, accordi e convenzioni.
3. La Scuola puo' stipulare contratti di insegnamento, a titolo gratuito o oneroso, al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione scientifica o professionale, italiani o stranieri.
4. La Scuola, tramite apposite convenzioni con le istituzioni interessate, puo' avvalersi di docenti di altre istituzioni, con qualifica di professore visitatore.
5. Nel quadro della propria politica di sviluppo strategico e per il conseguimento dei propri fini istituzionali, la Scuola puo' dar vita o partecipare a fondazioni, associazioni, societa' e altre strutture di diritto pubblico e privato, nonche' sottoscrivere specifici accordi di programma.
6. Al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia della propria attivita' formativa, di ricerca e gestionale, la Scuola puo' federarsi con una o piu' universita', anche limitatamente ad alcuni settori di attivita' o strutture.

Art. 9.
Collaborazione con l'Associazione Normalisti e con
l'Associazione Amici della Scuola Normale Superiore

1. La Scuola cura e valorizza le relazioni con i propri ex allievi e in particolare riconosce e sostiene l'Associazione da essi promossa, che ha il fine di favorire e mantenere i rapporti tra i normalisti e tra questi e la Scuola.
2. La Scuola cura e valorizza le attivita' svolte dall'Associazione degli Amici della Scuola Normale Superiore, anche al fine di promuovere le proprie attivita' didattiche e scientifiche e di sviluppare e incrementare i rapporti con il sistema della ricerca, delle imprese e del lavoro.
3. I rapporti della Scuola con l'Associazione Normalisti e con l'Associazione Amici della Scuola Normale Superiore sono disciplinati con specifiche convenzioni che stabiliscono le finalita', gli ambiti e i modi della collaborazione.

Art. 10.
Fondazione della Scuola

1. La Scuola puo' costituire, nella qualita' di ente di riferimento, una fondazione universitaria di diritto privato al fine di svolgere attivita' strumentali e di supporto alle proprie attivita' istituzionali.
2. La fondazione e' disciplinata da un apposito statuto che, in conformita' alla normativa vigente, ne specifica i compiti, gli organi di governo, le strutture operative e ne definisce i rapporti con la Scuola.

Art. 11.
Premi e onorificenze

1. La Scuola puo' conferire premi, onorificenze e riconoscimenti a persone che si siano particolarmente distinte, a livello nazionale o internazionale, nel campo culturale, sociale o professionale.

Art. 12.
Attivita' culturali e sportive

1. La Scuola favorisce le attivita' formative autogestite degli allievi nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero, anche attraverso apposite forme associative o rappresentative.
2. La Scuola favorisce le attivita' culturali, sportive e ricreative del personale, attraverso organismi rappresentativi del personale stesso, eventualmente convenzionandosi con enti e associazioni operanti in tali ambiti.

Art. 13.
Principi di amministrazione e di organizzazione.
Programma triennale

1. La Scuola impronta la propria organizzazione e amministrazione ai principi di trasparenza, economicita', efficienza, efficacia, semplificazione e pubblicita'.
2. L'organizzazione e il funzionamento della Scuola garantiscono i diversi livelli di autonomia e responsabilita' delle aree didattiche, di ricerca e tecnico-amministrative e la qualita' dei servizi entro un quadro comune definito dal Consiglio Direttivo.
3. In conformita' col principio generale di separazione tra funzioni di indirizzo e funzioni di gestione, agli organi di governo spettano la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare, l'emanazione delle direttive generali, la verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite; ai dirigenti, invece, competono la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa in attuazione delle direttive fissate dagli organi di governo.
4. La Scuola fonda la sua gestione sul programma triennale previsto dall'art. 56, quinto comma, della legge n. 388/2000, e successive modificazioni e integrazioni. Con tale programma, la Scuola stabilisce le linee di sviluppo strategico, i campi di interesse prioritario nell'ambito della ricerca e della formazione, le collaborazioni istituzionali da attivare con soggetti pubblici e privati, il programma edilizio e il relativo fabbisogno, le linee di indirizzo nella gestione delle risorse umane e il relativo fabbisogno e quanto necessario per il migliore sviluppo programmatico delle risorse finanziarie e delle attivita' della Scuola.

Art. 14.
Fonti di finanziamento e patrimonio

1. Le fonti di finanziamento della Scuola sono costituite da:
a) trasferimenti dello Stato e di altri enti pubblici e privati;
b) contributi, donazioni e atti di liberalita' di persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, nazionali e internazionali, anche finalizzati al conferimento di premi, borse di studio e alla promozione di attivita' culturali e di ricerca;
c) altre fonti quali proventi di contratti, convenzioni e attivita', rendite, frutti e alienazioni patrimoniali.
2. Per le proprie attivita' istituzionali, la Scuola si avvale e cura la conservazione:
a) dei beni immobili di proprieta';
b) dei beni immobili concessi in uso dallo Stato e da altri enti pubblici, anche a titolo gratuito e perpetuo;
c) delle attrezzature tecniche, delle collezioni scientifiche, del patrimonio librario, archivistico e artistico di sua proprieta' o a sua disposizione;
d) dei beni immateriali (diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, concessioni, licenze e altri diritti simili) in sua proprieta' ovvero prodotti nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali di ricerca.

Art. 15.
Fonti normative interne

1. La Scuola puo' emanare regolamenti, manuali e disciplinari, in conformita' alla normativa vigente e al presente Statuto.
2. I regolamenti della Scuola sono approvati e modificati a maggioranza assoluta degli aventi diritto:
a) dal Consiglio Direttivo, per quanto attiene al regolamento per l'amministrazione e la contabilita', al regolamento generale di ateneo e per gli altri regolamenti attinenti alla propria competenza;
b) dal Collegio Accademico, per quanto attiene ai regolamenti per la ricerca e la didattica e per gli altri regolamenti comunque attinenti alle sue competenze e funzioni.
3. I regolamenti che contengano parti di competenza del Consiglio Direttivo e parti di competenza del Collegio Accademico sono approvati nel medesimo testo da entrambi gli organi.
4. I manuali e disciplinari contengono norme di attuazione per settori specifici delle disposizioni regolamentari. Essi sono emanati dal Direttore o dal Segretario Generale secondo le rispettive competenze.

TITOLO II
ORGANI DELLA SCUOLA
Art. 16.
Organi

1. Sono organi della Scuola:
a) il Direttore;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Collegio Accademico;
d) il Collegio dei revisori dei conti;
e) il Nucleo di valutazione;
f) il Segretario generale.

Art. 17.
Direttore

1. Il Direttore rappresenta la Scuola ad ogni effetto e ne garantisce l'autonomia culturale e organizzativa. E' responsabile del complessivo andamento della Scuola e del perseguimento delle relative finalita' secondo criteri di qualita' e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.
2. Esercita tutte le attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dai regolamenti, nonche' dalle norme generali e speciali concernenti i rettori delle universita'. In particolare, il Direttore:
a) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e il Collegio Accademico, garantendo la coerenza e l'armonizzazione delle rispettive decisioni;
b) cura l'attuazione delle delibere del Collegio Accademico;
c) esercita funzione di iniziativa e di promozione delle attivita' della Scuola;
d) predispone le linee fondamentali del piano pluriennale di sviluppo e il programma annuale di attivita';
e) presenta al Ministro competente le relazioni periodiche previste per legge;
f) emana lo Statuto, i regolamenti, il Codice etico e le altre fonti interne della Scuola di propria competenza;
g) conferisce i diplomi e gli altri titoli rilasciati dalla Scuola;
h) adotta provvedimenti di urgenza di competenza del Consiglio Direttivo e del Collegio Accademico, sottoponendoli per la ratifica al relativo organo nella seduta immediatamente successiva;
i) propone al Consiglio Direttivo la nomina del Collegio dei revisori dei conti e del Nucleo di valutazione;
j) propone al Consiglio Direttivo l'incarico di Segretario Generale;
k) valuta, d'intesa col Nucleo di valutazione, le attivita' del Segretario Generale;
l) vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi della Scuola e informa il Consiglio Direttivo e il Collegio Accademico circa il complessivo andamento delle attivita' della Scuola;
m) assicura l'osservanza delle norme che disciplinano le funzioni e i compiti dei docenti ed esercita le funzioni relative al loro stato giuridico ed economico;
n) esercita funzione di iniziativa dei procedimenti disciplinari e adotta i provvedimenti disciplinari per le sanzioni non superiori alla censura ai sensi della legislazione vigente;
o) propone al Collegio Accademico la nomina dei membri esterni del Consiglio Direttivo di cui all'art. 20, primo comma, lettera d) del presente statuto;
p) nomina le commissioni dei concorsi di ammissione ai corsi, quelle di diploma e per la discussione pubblica della tesi di perfezionamento nonche' le commissioni delle procedure di selezione del personale docente e ricercatore, di selezione per il conferimento degli assegni di ricerca e di selezione per il conferimento di contratti di prestazioni d'opera.
q) esercita ogni altra competenza e attribuzione che non sia assegnata ad altri organi dalla legge, dallo Statuto e dalle altre fonti interne.
3. Il Direttore, sentito il parere del Consiglio Direttivo, nomina un Vice-Direttore, scelto tra i professori di prima fascia della Scuola con regime di impegno a tempo pieno, appartenente di norma a una struttura accademica diversa dalla propria. Il Vice-Direttore coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, assumendo la rappresentanza legale della Scuola. Dura in carica per un anno; puo' essere riconfermato dal Direttore fino alla scadenza del suo mandato.
4. Per lo svolgimento di specifici o particolari compiti inerenti il proprio mandato, il Direttore puo' avvalersi anche di prorettori o delegati, in un numero massimo di sette, scegliendoli e nominandoli tra i professori ordinari e associati o tra i ricercatori della Scuola con regime di impegno a tempo pieno. Essi durano in carica per un anno; possono essere riconfermati dal Direttore fino alla scadenza del suo mandato. Ai prorettori e ai delegati puo' essere attribuita un'indennita' di carica determinata dal Consiglio Direttivo.
5. Per consulenze connesse alla progettazione e allo sviluppo delle attivita' della Scuola, il Direttore puo' nominare comitati, composti da professori o studiosi di chiara fama e altre personalita' di provata esperienza e alto profilo. Al medesimo fine, puo' stipulare contratti di diritto privato a tempo determinato e, comunque, di durata non superiore al mandato ancora da svolgere, con professionisti di elevata qualificazione tecnico-scientifica.
6. Per la trattazione di specifiche questioni il Direttore puo' invitare alle riunioni degli organi collegiali, senza diritto di voto, rappresentanti di enti e centri di ricerca nazionali o internazionali e rappresentanti del sistema socioeconomico.
7. Il Direttore e il Vice-Direttore hanno diritto al vitto gratuito nella Scuola e a un'indennita' di carica determinata dal Consiglio Direttivo. Il Direttore, inoltre, ha diritto a un alloggio gratuito nella Scuola. Al Direttore viene attribuito su sua richiesta un collaboratore per la ricerca.

Art. 18.
Elezione del Direttore

1. Il Direttore e' eletto a scrutinio segreto tra i professori di ruolo di prima fascia in servizio con regime di impegno a tempo pieno nelle universita' e negli istituti di istruzione superiore a ordinamento speciale.
2. L'elettorato attivo e' costituito:
a) dai professori di ruolo di prima e seconda fascia;
b) dai ricercatori a tempo indeterminato e dai ricercatori a contratto;
c) dal personale tecnico e amministrativo;
d) dagli allievi del corso ordinario e del corso di perfezionamento.
Ciascuno dei professori di ruolo dispone di un voto. I voti esprimibili dagli altri aventi diritto al voto sono trasformati in un numero di voti equivalenti nella maniera seguente:
- il voto espresso collettivamente dai ricercatori sara' pari al 15% dei voti esprimibili da parte dei professori di ruolo;
- il voto espresso collettivamente dal personale tecnico e amministrativo sara' pari al 10% dei voti esprimibili da parte dei professori di ruolo;
- il voto espresso collettivamente dagli allievi sara' pari al 10% dei voti esprimibili da parte dei professori di ruolo.
In ogni caso, il voto espresso da ogni singolo votante dovra' avere un peso non superiore all'unita'.
3. L'elezione del Direttore e' indetta dal Decano della Scuola. Apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo disciplina i termini e le modalita' di svolgimento delle elezioni. Nella prima votazione il Direttore e' eletto a maggioranza assoluta dei voti esprimibili; nella seconda e terza votazione e' sufficiente la maggioranza assoluta dei voti espressi. In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio fra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parita' si procede per successive votazioni. Per la determinazione delle maggioranze previste dal presente comma si applicano le pesature di cui al secondo comma.
4. In caso di cessazione anticipata del mandato, per qualunque causa, si procede entro due mesi a indire nuove elezioni. In tal caso la durata del mandato deve intendersi per lo scorcio dell'anno accademico in corso e per l'intero quadriennio accademico successivo. Nel periodo intercorrente fra la cessazione e la nomina del Direttore da parte del Ministro le funzioni del Direttore, limitatamente all'ordinaria amministrazione, sono esercitate dal Vice-Direttore.
5. Il Direttore e' proclamato eletto dal Decano ed e' nominato dal Ministro competente con proprio decreto. Dura in carica quattro anni accademici e non e' rieleggibile.

Art. 19.
Consiglio Direttivo - funzioni

1. Il Consiglio Direttivo definisce le linee di indirizzo per la pianificazione strategica e svolge funzione di programmazione finanziaria, patrimoniale e del personale, verificando la sostenibilita' finanziaria delle attivita' della Scuola.
2. In particolare, spetta al Consiglio Direttivo:
a) approvare e modificare, a maggioranza assoluta dei componenti, lo Statuto e i regolamenti di propria competenza;
b) deliberare la costituzione o partecipazione a fondazioni, societa', associazioni;
c) approvare, su proposta del Direttore e previo parere del Collegio Accademico per gli aspetti di sua competenza, il programma triennale previsto dall'art. 13 del presente Statuto nonche' il bilancio di previsione e il conto consuntivo, curandone la trasmissione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e al Ministero dell'economia e finanze;
d) conferire l'incarico di Segretario Generale;
e) determinare la disponibilita' di bilancio per le assunzioni dei professori, dei ricercatori e del personale tecnico-amministrativo e per l'attivazione dei contratti di insegnamento;
f) approvare, per quanto attiene alla compatibilita' finanziaria, le proposte di chiamata dei professori e ricercatori formulate dal Collegio Accademico e dai Consigli delle strutture accademiche;
g) approvare le proposte del Direttore per la stipula di contratti per attivita' di insegnamento con docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama di cui all'art. 23, terzo comma, della legge n. 240/2010, determinando anche il relativo trattamento economico;
h) esercitare la competenza disciplinare relativamente ai professori di ruolo e ai ricercatori;
i) determinare i fondi per la ricerca, per i centri e laboratori e deliberare in ordine alla istituzione e periodica conferma di quest'ultimi, su proposta del Collegio Accademico;
j) determinare la misura delle indennita' spettanti ai componenti degli organi previsti dal presente Statuto;
k) deliberare sull'attribuzione di indennita' di carica o di incentivazione in favore di coloro che svolgano compiti di particolare responsabilita', ulteriori rispetto a quelli ordinari corrispondenti alle proprie funzioni;
l) deliberare su contratti e convenzioni di propria competenza;
m) programmare annualmente il numero dei posti di allievo da mettere a concorso, stabilendo le modalita' dei relativi bandi, e istituire eventuali posti aggiuntivi;
n) deliberare, previo parere del Collegio Accademico, sull'istituzione o soppressione dei corsi di cui all'art. 5 del presente Statuto;
o) deliberare sull'istituzione o soppressione delle sedi di cui all'art. 3, secondo comma, del presente Statuto;
p) deliberare sulle questioni che il Direttore decida di sottoporre alla sua valutazione e deliberazione;
q) esercitare tutte le altre competenze a esso demandate dal presente Statuto, dai regolamenti, da eventuali convenzioni e dall'ordinamento universitario vigente.
3. Il Consiglio Direttivo puo' nominare, relativamente a specifiche attivita' che rientrano nei propri ambiti di competenza, commissioni la cui composizione e durata e' determinata dal Consiglio stesso.

Art. 20.
Consiglio Direttivo - composizione

1. Il Consiglio Direttivo e' composto da:
a) il Direttore della Scuola, che lo presiede;
b) il Vice-Direttore;
c) i tre Presidi;
d) due componenti esterni alla Scuola;
e) due rappresentanti degli allievi, appartenenti a strutture accademiche differenti e di cui almeno uno appartenente al corso di perfezionamento;
f) un componente scelto dal personale tecnico e amministrativo.
2. I rappresentanti degli allievi sono eletti ogni biennio, secondo le modalita' stabilite dal regolamento elettorale.
3. La scelta del componente di cui alla lettera f) e' effettuata, sulla base di candidature, secondo quanto stabilito da apposito regolamento, assicurando la verifica della comprovata competenza in campo gestionale ovvero dell'alta qualificazione scientifica e culturale.
4. I componenti di cui alla lettera d) sono designati dal Collegio Accademico, su proposta del Direttore, tra personalita' in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di alta qualificazione scientifica e culturale; essi non devono appartenere ai ruoli della Scuola, a decorrere dai tre anni precedenti la nomina e per tutta la durata dell'incarico.
5. Qualora, per qualunque motivo, un componente eletto venga a cessare o perda la qualifica prevista per la propria elezione, e' automaticamente sostituito dal primo dei non eletti. La mancata individuazione di uno o piu' componenti non impedisce la regolare costituzione del Consiglio Direttivo. Il quorum strutturale e' costituito dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo.
6. In caso di assenza o impedimento del Direttore, il Vice-Direttore della Scuola assume la funzione di Presidente.
7. Il Segretario generale partecipa alle riunioni senza diritto di voto ed esercita le funzioni di segretario verbalizzante.
8. Relativamente alle deliberazioni di cui all'art. 19, secondo comma, lettera h), il Consiglio Direttivo delibera senza la presenza dei rappresentanti degli allievi.
9. Il Consiglio Direttivo e' costituito con decreto del Direttore e dura in carica un biennio accademico. Il mandato dei consiglieri non di diritto puo' essere rinnovato per una sola volta.
10. Il Consiglio Direttivo e' convocato dal presidente ogni qualvolta questi ne ravvisi la necessita' o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, e comunque almeno quattro volte in un anno accademico.
11. Un componente non di diritto decade dopo tre assenze consecutive dalle sedute del Consiglio.

Art. 21.
Collegio Accademico - funzioni

1. Il Collegio Accademico sviluppa, coordina e armonizza gli indirizzi e le linee di sviluppo della Scuola nell'ambito didattico e della ricerca. Svolge funzione di raccordo tra le strutture accademiche e in generale tra le strutture della Scuola. Esercita funzioni consultive nei confronti del Direttore e del Consiglio Direttivo, su ogni argomento che viene sottoposto al suo esame e in tutti i casi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti.
2. In particolare, spetta al Collegio Accademico:
a) formulare la proposta di chiamata dei professori di prima fascia e seconda fascia e dei ricercatori di cui all'art. 24, terzo comma, lettera b), della legge n. 240/2010;
b) esprimere proposte e pareri obbligatori in relazione all'istituzione o soppressione dei corsi di cui all'art. 5 del presente Statuto;
c) approvare e modificare il codice etico e i regolamenti di propria competenza;
d) adottare ogni provvedimento relativo alle persone dei professori di prima e di seconda fascia la cui competenza non sia assegnata ad altri organi;
e) esercitare, previa proposta del Direttore, le funzioni disciplinari di propria competenza nonche' le funzioni relative alla violazione del codice etico, qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina;
f) formulare proposte al Consiglio Direttivo in merito alla costituzione e al mantenimento di centri di ricerca e laboratori;
g) proporre al Direttore la stipula di contratti per attivita' di insegnamento, onerosi o gratuiti, ai sensi dell'art. 23, primo comma, della legge n. 240/2010;
h) autorizzare le procedure selettive per la stipula dei contratti per attivita' di insegnamento di cui all'art. 23, secondo comma, della legge n. 240/2010;
i) esprimere parere sulla proposta del Direttore di stipulare contratti per attivita' di insegnamento con docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama di cui all'art. 23, terzo comma, della legge n. 240/2010;
j) approvare specifici accordi con universita' diverse da quella di Pisa per l'iscrizione degli allievi, salva la valutazione di compatibilita' finanziaria da parte del Consiglio Direttivo;
k) deliberare sulle lingue straniere di cui far impartire l'insegnamento e, previo parere del Consiglio Direttivo, sull'istituzione di centri per l'insegnamento e l'apprendimento delle lingue straniere, e sulle norme generali relative al loro funzionamento;
l) nominare, su proposta del Direttore, i componenti esterni del Consiglio Direttivo di cui all'art. 20, primo comma, lettera d);
m) approvare la programmazione didattica della Scuola su proposta dei Consigli delle strutture accademiche;
n) disciplinare l'afferenza di professori e ricercatori alle strutture accademiche alla luce della programmazione didattica della Scuola e dell'attivita' scientifica degli stessi.
3. Relativamente alle deliberazioni di cui al secondo comma, lettera a) e lettera d), del presente articolo la composizione del Collegio e' ristretta ai soli professori di prima fascia per la proposta di chiamata dei professori di prima fascia e per i provvedimenti relativi alle loro persone; ai soli professori di prima e seconda fascia, per la proposta di chiamata dei professori di seconda fascia e dei ricercatori e per i provvedimenti relativi alle persone dei professori di seconda fascia.
4. Relativamente alle proposte e deliberazioni di cui al secondo comma, lettere g), h) e i), del presente articolo, la composizione del Collegio e' ristretta ai soli professori di prima fascia e di seconda fascia.
5. Il Collegio, su proposta del Direttore, puo' essere convocato per discutere particolari temi, estendendo la partecipazione ai soggetti interessati.

Art. 22.
Collegio Accademico - composizione

1. Il Collegio Accademico e' composto da:
a) il Direttore, che lo presiede;
b) il Vice-Direttore;
c) i tre Presidi;
d) dodici professori di ruolo eletti nell'ambito di ciascuna struttura accademica in misura proporzionale al numero dei docenti afferenti alla stessa. La composizione dovra' rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari presenti alla Scuola;
e) tre ricercatori, uno per ciascuna struttura accademica;
f) due rappresentanti degli allievi del corso ordinario, uno per ciascuna Classe;
g) tre rappresentanti degli allievi del corso di perfezionamento, uno per ciascuna struttura accademica;
h) fino a un massimo di due ulteriori componenti qualora previsto da eventuali accordi di cui all'art. 8, sesto comma, solo per la trattazione degli aspetti previsti dagli accordi stessi.
2. Le modalita' di elezione sono disciplinate dal regolamento elettorale, che stabilisce anche il peso del voto delle singole categorie. I rappresentanti degli allievi sono eletti ogni biennio.
3. Qualora, per qualunque motivo, un componente eletto venga a cessare o perda la qualifica prevista per la propria elezione, e' automaticamente sostituito dal primo dei non eletti. La mancata elezione di uno o piu' componenti non impedisce la regolare costituzione del Collegio Accademico. Il quorum strutturale e' costituito dalla maggioranza assoluta dei componenti il Collegio Accademico.
4. In caso di assenza o impedimento del Direttore, il Vice-Direttore della Scuola assume la funzione di presidente.
5. Il Segretario generale partecipa alle riunioni senza diritto di voto ed esercita le funzioni di segretario verbalizzante.
6. Il Collegio Accademico e' costituito con decreto del Direttore e dura in carica un biennio accademico. Il mandato dei consiglieri eletti puo' essere rinnovato per una sola volta, salvo per le aree scientifico-disciplinari in cui l'elettorato passivo e' costituito da un solo docente.
7. La convocazione del Collegio avviene almeno due volte in un anno accademico.
8. Un componente eletto decade dopo tre assenze consecutive dalle sedute del Collegio.

Art. 23.
Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio provvede al riscontro della regolarita' della gestione contabile della Scuola.
2. Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da:
- il presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato;
- un componente effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- un componente effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
Almeno due componenti il Collegio devono essere iscritti al Registro dei revisori contabili.
3. Il Collegio dei revisori e' nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Direttore, e resta in carica tre anni.

Art. 24.
Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di valutazione della Scuola ha il compito di verificare la corretta gestione delle risorse pubbliche, la produttivita' della ricerca e della didattica.
2. Il Nucleo svolge le funzioni di valutazione e monitoraggio delle strutture didattiche, scientifiche e tecnico amministrative, nonche' del personale definite dall'art. 14 del decreto legislativo n. 150/2009, al fine di promuovere il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale all'interno della Scuola.
3. Il Nucleo di valutazione e' composto da un minimo di cinque a un massimo di sette membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico. Il Nucleo e' nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Direttore, e resta in carica tre anni. Il Nucleo opera autonomamente e risponde direttamente al Direttore della Scuola.
4. La Scuola garantisce i mezzi necessari per il funzionamento del Nucleo, nonche' l'accesso ai dati e alle informazioni occorrenti per l'espletamento dei propri compiti, nel rispetto della normativa in tema di riservatezza.

Art. 25.
Segretario generale

1. Al Segretario generale e' attribuita la complessiva gestione e organizzazione dei servizi in conformita' agli indirizzi generali stabiliti dal Direttore e dagli altri organi di governo della Scuola.
2. Al Segretario generale sono altresi' attribuiti i compiti previsti dalla normativa vigente in materia di dirigenza nella Pubblica Amministrazione e l'adozione degli atti e provvedimenti relativi, salvo quelli assegnati alla competenza dei dirigenti.
3. In particolare, il Segretario Generale:
a) cura l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Direttore e dal Consiglio Direttivo;
b) adotta, in attuazione dei piani generali di organizzazione approvati dal Consiglio Direttivo, gli atti relativi all'organizzazione dei servizi e attribuisce incarichi e responsabilita' ai dirigenti;
c) indirizza e verifica l'attivita' dei dirigenti ed esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
d) presenta annualmente al Consiglio Direttivo una relazione sull'attivita' svolta, a cui sono allegate le relazioni dei dirigenti e dei direttori dei centri di supporto di cui all'art. 33;
e) presenta annualmente al Consiglio Direttivo il consuntivo dell'attivita' annuale effettuata per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale tecnico e amministrativo
f) emana le fonti interne di propria competenza.
4. L'incarico di Segretario generale e' attribuito dal Consiglio Direttivo, su proposta del Direttore, a persona di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali.
5. Il Segretario generale puo' nominare un Segretario generale vicario, che lo coadiuva nell'esercizio delle proprie funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
6. Il rapporto di lavoro del Segretario generale e' di tipo subordinato, ha durata non superiore a quattro anni ed e' rinnovabile.
7. La revoca dell'incarico e' disposta con atto motivato del Consiglio Direttivo, su proposta del Direttore e previa contestazione all'interessato, nei casi e nei modi previsti dalla normativa vigente.
8. Al Segretario generale si applicano le norme di stato giuridico e il trattamento economico del direttore generale delle universita'.

Art. 26.
Elettorato passivo per le cariche accademiche

1. L'elettorato passivo per le cariche accademiche e' riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

Art. 27.
Incompatibilita'

1. I componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio Accademico:
a) non possono ricoprire la carica di rettore o far parte del senato accademico, del consiglio di amministrazione, del nucleo di valutazione, del collegio dei revisori dei conti di altre universita' italiane statali, non statali o telematiche;
b) non possono rivestire alcun incarico politico per la durata del loro mandato, ne' svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attivita' universitarie nel Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e nell'ANVUR.
2. La carica di Preside e' incompatibile con quella di Direttore o di Vice-Direttore.
3. La carica di Direttore, di Vice-Direttore e di Preside e' incompatibile con il mandato di componente elettivo del Collegio Accademico.
4. Ad eccezione dei componenti di diritto, il mandato di componente del Consiglio Direttivo e' incompatibile con il mandato di componente del Collegio Accademico.
5. Il soggetto che versi in situazione di incompatibilita' e' tenuto a effettuare tempestivamente l'opzione.

TITOLO III
STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA E RELATIVI ORGANI
Art. 28.
Strutture accademiche

1. Le strutture accademiche di cui all'art. 1 del presente Statuto costituiscono strutture attraverso le quali si articolano le attivita' didattiche e scientifiche della Scuola.
2. A tali strutture puo' essere attribuita dal Consiglio Direttivo autonomia gestionale e amministrativa nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di ateneo di cui alla legge n. 240/2010.
3. Sono organi delle strutture accademiche:
a) i Presidi;
b) i Consigli.

Art. 29.
Presidi

1. I Presidi rappresentano la struttura accademica di appartenenza, ne promuovono e coordinano l'attivita' didattica e scientifica, sovrintendono al regolare funzionamento della stessa e curano l'esecuzione delle decisioni del Consiglio della struttura accademica. Convocano e presiedono i rispettivi Consigli e riferiscono agli organi di governo le proposte e le indicazioni che da essi provengono.
2. Ciascun Preside e' eletto dal rispettivo Consiglio della struttura accademica a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei componenti, tra i professori di prima fascia con regime di impegno a tempo pieno afferenti alla struttura accademica.
3. I Presidi sono nominati con decreto del Direttore, durano in carica per un triennio accademico e non possono restare in carica per piu' di due mandati consecutivi.
4. Ciascun Preside, sentito il parere del Consiglio della struttura accademica, nomina un Vicepreside, da cui e' coadiuvato e, in caso di assenza o impedimento, sostituito. Il Vicepreside e' a sua volta sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal Decano della struttura accademica.
5. In caso di cessazione anticipata del mandato, per qualunque causa, il Decano della struttura accademica indice le elezioni entro due mesi. In tal caso la durata del mandato deve intendersi per lo scorcio dell'anno accademico in corso e per l'intero triennio accademico successivo. Nel periodo intercorrente tra la cessazione del mandato e la nomina del Preside le relative funzioni sono esercitate dal Vicepreside o, in sua assenza o impedimento, dal Decano della struttura accademica.
6. Alla carica di Preside si applica la disposizione di cui all'art. 26 del presente Statuto.
7. Ai Presidi puo' essere attribuita un'indennita' di carica determinata dal Consiglio Direttivo.

Art. 30.
I Consigli delle strutture accademiche

1. I Consigli delle strutture accademiche sono composti da:
a) il Preside;
b) i professori di prima e di seconda fascia afferenti alla struttura accademica;
c) i professori a contratto, aggregati e su convenzione ex art. 6 comma 11 con impegno parziale presso la Scuola afferenti alla struttura accademica, limitatamente alla trattazione di argomenti connessi all'incarico in corso di svolgimento;
d) da un minimo di uno a un massimo di quattro ricercatori afferenti alla Struttura accademica, dei quali almeno uno appartenente ai ricercatori di cui all'art. 24, terzo comma, della legge n. 240/2010;
e) da un minimo di tre a un massimo di cinque rappresentanti degli allievi afferenti alla Classe, dei quali almeno un allievo del corso ordinario iscritto a un corso di laurea, almeno un allievo del corso ordinario iscritto a un corso di laurea magistrale e almeno un allievo del corso di perfezionamento. Nel Consiglio dell'Istituto i rappresentanti saranno da un minimo di due a un massimo di quattro.
Il mandato dei ricercatori di cui alla lettera d) e' di un biennio accademico; il mandato dei rappresentanti di cui alla lettera e) e' biennale; il numero complessivo dei membri di cui alle lettere d) ed e) e' determinato nella meta' del numero dei professori di prima e di seconda fascia afferenti alla struttura accademica, con arrotondamento all'unita' inferiore; tale numero viene suddiviso a meta' fra le due componenti, con attribuzione agli allievi dell'eventuale unita' superiore alla meta'.
2. Le modalita' di elezione sono disciplinate dal regolamento elettorale.
3. Qualora, per qualunque motivo, un membro eletto venga a cessare o perda la qualifica prevista per la propria elezione, e' automaticamente sostituito dal primo dei non eletti. La mancata elezione di uno o piu' membri non impedisce la regolare costituzione dei Consigli delle strutture accademiche. Il quorum strutturale e' costituito dalla maggioranza assoluta dei componenti di cui al primo comma, lettera b).
4. Il Consiglio della struttura accademica e' convocato dal Preside ogni qualvolta ne ravvisi la necessita' o su richiesta di almeno un terzo dei componenti, e comunque almeno quattro volte in un anno accademico.
5. I Consigli delle strutture accademiche organizzano le attivita' didattiche, di verifica della preparazione degli allievi, e di ricerca delle varie aree scientifico-disciplinari afferenti alle rispettive strutture accademiche; in particolare, affidano ai professori e ai ricercatori i compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, tenendo conto delle peculiarita' del modello formativo della Scuola, secondo le modalita' definite da apposito regolamento e le deliberazioni del Collegio Accademico.
6. I Consigli delle strutture accademiche emettono pareri, ove richiesti, inerenti l'attivita' di didattica e ricerca e deliberano all'inizio di ogni anno accademico il programma delle attivita' didattiche, curandone la trasmissione al Collegio Accademico per l'approvazione.
7. Ai Consigli delle strutture accademiche spetta deliberare su: i piani di studio; il coordinamento operativo e gestionale dei corsi secondo la programmazione didattica approvata dal Collegio Accademico; le richieste degli allievi di iscriversi presso un'universita' diversa da quella di Pisa con cui sia stato stipulato uno specifico accordo; le richieste degli allievi di sospensione dell'attivita' didattica e di partecipazione ad attivita' di studio e di ricerca fuori dalla sede della Scuola; l'istituzione di forme di tutorato e di corsi integrativi di quelli seguiti dagli allievi della Scuola presso l'Universita'; l'ammissione alla discussione pubblica delle tesi di Ph.D.; le materie attinenti le persone dei ricercatori. Tutte le deliberazioni devono essere conformi ai principi stabiliti dal Consiglio Direttivo e dal Collegio Accademico.
8. Relativamente alle deliberazioni relative alle persone dei ricercatori la composizione del Consiglio e' ristretta ai professori di prima e di seconda fascia e ai ricercatori di cui alla lettera d).
9. I Consigli delle strutture accademiche esprimono parere al Collegio Accademico su: chiamata dei professori di prima e seconda fascia nonche' dei ricercatori o modifica della titolatura di posti esistenti; provvedimenti relativi alle persone dei professori di prima e di seconda fascia; stipula di contratti di insegnamento; conferimento del diploma di Philosophiæ Doctor honoris causa.
10. Relativamente all'espressione dei pareri di cui al comma precedente la composizione del Consiglio di struttura accademica e' ristretta ai soli professori di prima fascia per la proposta di chiamata dei professori di prima fascia e per i provvedimenti relativi alle persone dei professori di prima fascia; ai soli professori di prima e seconda fascia, per la proposta di chiamata dei professori di seconda fascia e dei ricercatori e per i provvedimenti relativi alle persone dei professori di seconda fascia, per la stipula dei contratti di insegnamento e per il conferimento del diploma di Philosophiæ Doctor honoris causa.
11. I Consigli delle strutture accademiche formulano la proposta di chiamata dei ricercatori di cui all'art. 24, terzo comma della legge n. 240/2010. Per la deliberazione relativa la composizione del Consiglio di struttura accademica e' ristretta ai soli professori di prima e seconda fascia.
12. I Consigli delle strutture accademiche hanno inoltre funzioni consultive su: proposte di convenzione e collaborazione di carattere scientifico e didattico; costituzione di centri di ricerca e laboratori e nomina dei rispettivi direttori; affidamento o supplenza di corsi o moduli; assunzione di collaboratori o esperti linguistici di madre lingua.
13. Il Preside della struttura accademica ha facolta' di invitare alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, professori esterni alla Scuola che partecipino alle attivita' della stessa.

Art. 31.
Commissioni paritetiche docenti-studenti

1. All'interno di ciascuna struttura accademica viene istituita una Commissione paritetica docenti-studenti.
2. Tale commissione svolge attivita' di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualita' della didattica, nonche' della qualita' del servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; individua indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; formula pareri sull'attivazione e soppressione di corsi di studio.
3. Ciascuna commissione e' composta da professori designati dal Collegio Accademico, su proposta del Preside, in modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari della Scuola, e da un uguale numero di allievi eletti con modalita' disciplinate dal regolamento elettorale.
4. Ciascuna commissione e' presieduta da uno dei professori designati, che viene eletto dalla componente studentesca della commissione stessa.
5. Ciascuna commissione paritetica docenti-studenti si riunisce almeno due volte in un anno accademico; almeno una volta in un anno accademico il Direttore convoca le commissioni in riunione congiunta.

Art. 32.
Conferenza dei docenti

1. La Conferenza dei docenti e' composta da tutti i professori di ruolo della Scuola. E' convocata e presieduta dal Direttore per udirne il parere su argomenti di interesse generale della Scuola, e comunque almeno due volte in un anno accademico.
2. Per la trattazione di specifiche questioni di carattere strategico il Direttore puo' invitare alla discussione rappresentanti di enti e centri di ricerca nazionali o internazionali e rappresentanti del sistema socioeconomico.

Art. 33.
Centri di supporto

1. Il Consiglio Direttivo delibera la costituzione di centri di supporto per lo svolgimento di funzioni di particolare complessita' e interesse generale per la didattica, la ricerca e la sua valorizzazione, e le strutture amministrative, nonche' per la gestione e l'utilizzo di strumentazione comune a piu' strutture didattiche e di ricerca.
2. Ai centri di cui al presente articolo puo' essere attribuita dal Consiglio Direttivo autonomia gestionale e amministrativa nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di ateneo di cui alla legge n. 240/2010.
3. La struttura, gli organi e il funzionamento dei centri sono disciplinati con apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

Art. 34.
Centri di ricerca e laboratori

1. Su proposta del Collegio Accademico, il Consiglio Direttivo puo' istituire centri di ricerca e laboratori, con le finalita' primarie di favorire lo sviluppo della ricerca, coordinare e promuovere l'attivita' scientifica, integrare i percorsi didattici e di formazione.
2. Tali strutture sono costituite per un periodo di tempo determinato e sono soggette a verifica e conferma periodica da parte del Consiglio Direttivo, sentito il Collegio Accademico.
3. Alle strutture di cui al presente articolo puo' essere attribuita dal Consiglio Direttivo autonomia gestionale e amministrativa nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di ateneo di cui alla legge n. 240/2010.
4. La struttura, gli organi e il funzionamento di tali centri e laboratori sono disciplinati con apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO IV
ATTIVITA' DIDATTICHE E FORMATIVE
Art. 35.
Anno accademico

1. L'anno accademico della Scuola ha inizio il diciotto di ottobre, fatta salva una diversa decorrenza ai fini elettorali, didattici e di utilizzo delle strutture collegiali.

Art. 36.
Corsi ordinari

1. I corsi ordinari di cui all'art. 5, primo comma, lettera a), del presente Statuto, hanno il fine di integrare ed elevare la qualita' e il livello della preparazione universitaria degli allievi, sviluppandone lo spirito critico.
2. Tali corsi comprendono insegnamenti, seminari, lettorati di lingue straniere, esercitazioni di laboratorio presso la Scuola, nonche' periodi di studio, stage e tirocini presso istituzioni di elevata qualificazione e altre attivita' volte ad arricchire la formazione degli allievi.
3. Il regolamento didattico disciplina la programmazione degli impegni didattici degli allievi relativamente ai corsi seguiti presso l'universita' degli studi di riferimento e alle attivita' interne, al fine di assicurarne un alto livello di formazione. I curricula degli allievi del corso ordinario sono specificati dall'apposito regolamento.

Art. 37.
Corsi di perfezionamento (Ph.D.)

1. I corsi di perfezionamento di cui all'art. 5, primo comma, lettera b), del presente Statuto preparano all'attivita' di ricerca e mirano al conseguimento di una specializzazione particolarmente elevata in ambito scientifico.
2. I corsi hanno la durata di almeno tre anni accademici, si articolano attraverso un programma formativo calibrato sul singolo allievo e destinato ad ampliarne la base culturale anche attraverso specifici percorsi interdisciplinari nonche' ad affinarne la preparazione specialistica con lo sviluppo di programmi originali di ricerca.
3. Tali corsi comprendono insegnamenti, seminari, attivita' di ricerca presso la Scuola, nonche' periodi di studio e di ricerca presso istituzioni di elevata qualificazione e altre attivita' volte ad arricchire la formazione degli allievi.
4. Con regolamento sono disciplinate le modalita' per il concorso di ammissione, per lo svolgimento dei corsi, per il passaggio degli allievi agli anni successivi, per l'ammissione alla discussione della tesi e la sua verifica da parte di una commissione internazionale.

Art. 38.
Corsi di laurea magistrale

1. I corsi di laurea magistrale di cui all'art. 5, secondo comma, lettera a), del presente Statuto, istituiti in convenzione con universita' italiane, anche in collaborazione con universita' di altri Paesi, hanno lo scopo di assicurare una formazione di livello avanzato di carattere innovativo e/o con specifiche connotazioni interdisciplinari. La convenzione definisce le modalita' procedurali e attuative necessarie ad assicurare una piena e funzionale collaborazione interuniversitaria.
2. Un apposito regolamento disciplina l'ordinamento dei corsi di laurea magistrale prevedendo le modalita' di accesso, l'articolazione degli insegnamenti e quanto altro utile ad assicurare l'alto livello delle attivita' formative e del processo di apprendimento degli allievi.

Art. 39.
Corsi di alta formazione

1. La Scuola puo' istituire corsi di specializzazione post-laurea e post-dottorali, di varia durata, anche in collaborazione con enti pubblici e privati.
2. Puo' altresi' istituire master universitari di primo e di secondo livello, successivi al conseguimento della laurea e della laurea magistrale, finalizzati a fornire, per profili professionali determinati, una specializzazione approfondita e di alto livello scientifico.
3. Un apposito regolamento disciplina lo svolgimento e la durata dei corsi, degli stage e dei master, i requisiti per l'ammissione e le condizioni per il conseguimento del relativo titolo.
4. La Scuola puo' istituire corsi di dottorato di ricerca, anche in collaborazione con altri atenei. Inoltre la Scuola puo' prevedere, nel rispetto dell'ordinamento giuridico, specifici corsi di specializzazione per la formazione all'insegnamento dei propri allievi interni, anche attraverso attivita' di tirocinio didattico nelle scuole secondarie, il cui diploma possa avere valore abilitante e possa costituire titolo per l'ammissione ai corrispondenti concorsi.

Art. 40.
Alta formazione e formazione permanente

1. La Scuola puo' istituire corsi di alta formazione e di formazione permanente e ricorrente per insegnanti delle scuole secondarie o altre professionalita', anche in collaborazione con universita' italiane e non italiane e/o altri soggetti pubblici e privati.

Art. 41.
Titoli

1. La Scuola rilascia:
a) il diploma di primo livello agli allievi che hanno soddisfatto gli obblighi relativi al primo triennio del corso ordinario e conseguito la laurea universitaria secondo le modalita' stabilite dal regolamento didattico;
b) il diploma di secondo livello agli allievi che hanno soddisfatto gli obblighi relativi al secondo biennio del corso ordinario, hanno conseguito la laurea magistrale secondo le modalita' stabilite dal regolamento didattico e non sono in possesso del diploma di primo livello;
c) il diploma di licenza agli allievi che hanno soddisfatto gli obblighi relativi al secondo biennio del corso ordinario, hanno conseguito la laurea magistrale secondo le modalita' stabilite dal regolamento didattico e sono in possesso del diploma di primo livello, ovvero agli allievi che hanno soddisfatto tutti gli obblighi relativi al corso ordinario e hanno conseguito la laurea magistrale al termine di un ciclo unico secondo le modalita' stabilite dal regolamento didattico;
d) il titolo di Philosophiæ Doctor (Ph.D.) di cui all'art. 4 della legge n. 210/1998, agli allievi che hanno completato i corsi di perfezionamento di cui all'art. 37 del presente statuto secondo le modalita' stabilite dal regolamento didattico.
2. Qualora vengano istituiti i corsi di cui agli articoli 38, 39 e 40, la Scuola rilascia:
a) la laurea magistrale, congiuntamente ad altro ateneo, agli allievi che abbiano compiuto il relativo corso di studi ai sensi del precedente art. 38;
b) il diploma di dottorato di ricerca agli allievi che abbiano compiuto il relativo corso di studi e superato il relativo esame;
c) il diploma di master universitario di primo o di secondo livello agli allievi che abbiano compiuto con profitto il relativo corso di studi e superate le relative prove d'esame;
d) altri diplomi e attestati previsti dai precedenti articoli in conformita' alla legislazione vigente.

Art. 42.
Ph.D. honoris causa

1. La Scuola puo' conferire il diploma di Philosophiæ Doctor honoris causa a persone di chiara fama nelle scienze matematiche e naturali, umane, sociali. La deliberazione relativa e' assunta dal Collegio Accademico nella composizione ristretta ai professori di prima e di seconda fascia, previa proposta del Consiglio della struttura accademica di riferimento; essa deve essere adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti e approvata dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.

TITOLO V
ALLIEVI
Art. 43.
Ammissione alla Scuola

1. Il Consiglio Direttivo, in attuazione dell'art. 5, primo comma, lettere a) e b), ogni anno, di norma entro il mese di marzo per i corsi ordinari ed entro dicembre per i corsi di perfezionamento, sentiti i Consigli delle strutture accademiche, determina il numero dei posti da mettersi a concorso per l'anno accademico successivo e approva i relativi bandi.
2. I criteri, le scadenze, i limiti di eta' e le modalita' di ammissione ai corsi sono stabiliti dai regolamenti della Scuola.
3. Le commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e i loro presidenti sono nominati ogni anno con provvedimento del Direttore. I criteri di nomina e composizione e le modalita' di funzionamento sono disciplinati nel regolamento didattico.
4. Il Direttore, con proprio provvedimento, approva le graduatorie dei concorsi e nomina i vincitori.

Art. 44.
Obblighi degli allievi

1. Ogni allievo del corso ordinario segue gli insegnamenti impartiti nella Scuola e quelli impartiti nei corsi di laurea e di laurea magistrale a cui e' iscritto nell'Universita' di riferimento. Il piano degli studi di ciascun allievo, presso la Scuola e presso l'Universita', e' approvato annualmente dal Consiglio della Classe di appartenenza.
2. Per l'ammissione agli anni successivi al primo, ogni allievo del corso ordinario deve sostenere tutti gli esami dei corsi universitari e gli esami e i colloqui interni previsti nel piano di studi, secondo le modalita' stabilite dal regolamento didattico. Deve riportare la media di almeno ventisette su trenta e in ciascun esame il punteggio di almeno ventiquattro su trenta. Le modalita' di determinazione della media sono definite dal Collegio Accademico.
3. Per essere ammessi al quarto anno, quando questo corrisponde al primo anno di un corso di laurea magistrale, gli allievi del corso ordinario dovranno aver adempiuto, nei tempi prescritti dal regolamento didattico, a tutti gli obblighi previsti ed aver ottenuto la laurea presso l'Universita' di riferimento.
4. Gli allievi del corso di perfezionamento assolvono gli obblighi didattici e di ricerca previsti dal piano di studi annualmente approvato dal Consiglio della struttura accademica di appartenenza in conformita' alla vigente legislazione e in ottemperanza ad apposito regolamento interno.
5. Il mancato adempimento degli obblighi didattici e di ricerca previsti dal piano di studi e il mancato raggiungimento degli obiettivi di punteggio e di idoneita' nei colloqui ed esami comportano la decadenza dal posto di allievo.
6. Ogni allievo deve collaborare all'ordinato funzionamento dei collegi della Scuola, secondo le norme stabilite in apposito regolamento interno, e rispettare le regole disciplinari e i principi di incompatibilita' previsti nel regolamento didattico, che stabilisce anche le sanzioni e l'autorita' disciplinare.

Art. 45.
Diritti degli allievi

1. Gli allievi del corso ordinario e di perfezionamento usufruiscono, fino alla fine dell'anno accademico, dell'alloggio e del vitto gratuito da parte della Scuola e di un contributo didattico il cui ammontare e' fissato di anno in anno dal Consiglio Direttivo, che include il rimborso totale o parziale delle tasse dovute e pagate all'Universita' di riferimento e alla Regione. I sussidi di cui al presente articolo sono soggetti, ai fini fiscali, alla normativa vigente in materia di borse di studio erogate dalle Universita' e dalle Regioni.
2. Conformemente all'art. 13 della legge n. 390/1991, la Scuola prevede forme di collaborazione a tempo parziale degli allievi ad attivita' connesse ai servizi resi, la cui disciplina e' stabilita in apposito regolamento.
3. La Scuola puo' istituire e regolamentare forme di tutorato e tirocinio, al fine di consentire agli allievi la massima partecipazione alla didattica, l'avviamento alla ricerca scientifica e l'acquisizione di esperienze dirette a favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro.

Art. 46.
Assemblea degli allievi

1. Gli allievi dei corsi ordinari e di perfezionamento costituiscono l'Assemblea degli allievi. L'Assemblea degli allievi della Scuola puo' essere convocata anche per una sola delle sue componenti. Essa si riunisce e funziona in base a quanto stabilito con apposito regolamento.

TITOLO VI
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 47.
Amministrazione

1. La Scuola conforma l'organizzazione e le attivita' delle proprie strutture ai principi di amministrazione e di organizzazione di cui all'art. 13.
2. La Scuola, nell'ambito della propria autonomia, adotta con delibera del Consiglio Direttivo il piano generale di organizzazione dei servizi necessario al perseguimento dei fini istituzionali.
3. L'attivita' amministrativa e contabile della Scuola e' riferita all'anno solare.

Art. 48.
Dirigenti

1. I dirigenti e i titolari di incarico di livello dirigenziale attuano, per la parte di rispettiva competenza e secondo gli indirizzi del Segretario generale, i programmi deliberati dagli organi accademici. Essi organizzano autonomamente il lavoro nelle strutture loro affidate per il raggiungimento degli obiettivi assegnati di cui rimangono responsabili.
2. Gli incarichi per le funzioni dirigenziali possono essere attribuiti, oltre che ai dirigenti di ruolo presso la Scuola, anche con contratto a tempo determinato a soggetti di particolare e comprovata qualificazione professionale nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 del decreto legislativo n. 165/2001. Gli incarichi hanno durata non superiore a quattro anni e sono rinnovabili.
3. La revoca degli incarichi e' disposta con atto motivato del Segretario generale, previa contestazione agli interessati, per gravi irregolarita' o inefficienza nell'adempimento dei loro compiti.
4. Il Consiglio Direttivo, nel rispetto dei contratti collettivi previsti per le aree dirigenziali, definisce il trattamento economico accessorio relativo a tali funzioni.
5. L'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo avviene secondo modalita' previste da un regolamento interno, nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente.

Art. 49.
Formazione e aggiornamento

1. La Scuola promuove la crescita professionale del personale tecnico e amministrativo. A tal fine il Segretario generale definisce programmi annuali e piani pluriennali per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale tecnico e amministrativo, in attuazione dei quali organizza anche direttamente incontri, corsi di preparazione e perfezionamento, conferenze.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI, COMUNI E TRANSITORIE
Art. 50.
Collegio di disciplina

1. La competenza disciplinare relativa ai professori di ruolo e ai ricercatori e' esercitata, secondo le modalita' previste dalla legge n. 240/2010, dal Collegio di disciplina, istituito all'interno della Scuola con funzione istruttoria. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio tra pari, nel rispetto del contraddittorio.
2. Il Collegio di disciplina e' presieduto da un professore di prima fascia di materie giuridiche ed e' composto da tre professori di prima fascia, in regime di tempo pieno, uno per ciascuna struttura accademica; da tre professori di seconda fascia in regime di tempo pieno, uno per ciascuna struttura accademica e da tre ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno, uno per ciascuna struttura accademica. Il Collegio e' validamente costituito anche con un numero inferiore di componenti ove non sia possibile rispettare il criterio di appartenenza a ciascuna struttura accademica.
3. La nomina dei componenti il Collegio di disciplina e' effettuata dal Collegio Accademico su proposta del Direttore; i suoi componenti restano in carica tre anni e sono immediatamente rinnovabili per una sola volta. E' designato anche un componente supplente per ognuna delle suddette categorie.

Art. 51.
Codice etico

1. Il codice etico determina i valori fondamentali della Scuola e promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, reprimendo ogni forma di discriminazione e abuso. Fissa le regole di condotta della Scuola, regolando i casi di conflitti di interesse o di proprieta' intellettuale.
2. Sulle violazioni del codice etico, qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina, decide il Collegio Accademico, su iniziativa e proposta del Direttore.
3. Il Collegio Accademico puo' disporre l'archiviazione oppure irrogare una o piu' delle seguenti sanzioni:
a) richiamo riservato;
b) richiamo pubblico;
c) decadenza e/o esclusione, per un periodo fino a tre anni accademici, dagli organi, dalle commissioni e da altri incarichi;
d) esclusione, per un periodo fino a tre anni accademici, dalla possibilita' di pubblicare su riviste o collane della Scuola;
e) esclusione, per un periodo fino a tre anni accademici, dall'assegnazione dei fondi di ricerca interni o di contributi finanziari erogati dalla Scuola.

Art. 52.
Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni
1. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni sostiene l'azione della Scuola tesa a garantire un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e al contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori, compreso il fenomeno del mobbing.
2. Il Comitato ha composizione paritetica ed e' formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi di legge e da un pari numero di rappresentanti della Scuola, scelti fra il personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. I componenti rimangono in carica quattro anni e il loro incarico puo' essere rinnovato una sola volta.
3. Il Comitato e' nominato con atto del Segretario generale; si intende costituito e puo' operare ove sia nominata la meta' piu' uno dei componenti previsti.
4. Le modalita' di funzionamento del Comitato sono disciplinate da apposito regolamento interno.

Art. 53.
Disposizioni generali

1. Le elezioni per gli organi della Scuola possono avvenire anche utilizzando mezzi telematici, secondo modalita' stabilite dal regolamento elettorale.
2. Le riunioni degli organi collegiali della Scuola possono svolgersi anche in videoconferenza.
3. Per favorire e incentivare la partecipazione dei professori e dei ricercatori alla vita collegiale di cui all'art. 1, quarto comma, e realizzare cosi' il peculiare modello di comunita' accademica della Scuola, i professori e i ricercatori della Scuola possono usufruire del vitto nella Scuola, pagando una tariffa fissata dal Consiglio Direttivo. Il personale tecnico e amministrativo e i dirigenti possono usufruire del vitto nella Scuola compatibilmente con le disposizioni applicabili.

Art. 54.
Disposizioni transitorie

1. I mandati degli organi monocratici in carica al momento dell'entrata in vigore delle modifiche di statuto terminano secondo la loro scadenza naturale. In prima applicazione, l'elezione del Preside dell'Istituto di Scienze Umane e Sociali avverra', entro sessanta giorni dalla costituzione del Consiglio di istituto, per lo scorcio del triennio accademico 2012-2015.
2. Le elezioni per la composizione degli organi collegiali previsti dal presente statuto si tengono entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore delle sue modifiche. Le elezioni dei rappresentanti degli allievi si terranno dopo l'avvio del 30mo ciclo dei corsi di perfezionamento (a.a. 2014/2015).
3. Le nomine dei componenti del Nucleo di valutazione e del Collegio di disciplina sono effettuate entro sessanta giorni dalla ricostituzione dell'organo di governo competente.
4. Fino al completamento delle elezioni di cui al comma 2 e delle nomine di cui al comma 3 sono prorogati i mandati in essere al 20 novembre 2013, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca del 8 agosto 2013.

Art. 55.
Entrata in vigore

1. Lo Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
2. Con l'entrata in vigore dello Statuto cessano di avere efficacia per la Scuola le norme con lo stesso incompatibili.
 
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