Gazzetta n. 234 del 8 ottobre 2014 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 4 settembre 2014 |
Riparto tra le Regioni della disponibilita' finanziaria pari a 50 milioni di euro, relativa all'anno 2014, assegnata al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, che destina i contributi di cui al comma 1, lettere b) e c), al finanziamento di un programma costruttivo di alloggi per lavoratori; Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante «Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo» che, all'art. 11, istituisce, presso il Ministero dei lavori pubblici (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazioni; Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 167 del 19 luglio 1999, con il quale sono stati fissati, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione nonche' i criteri per la determinazione degli stessi; Visto, il comma 5 dell'art. 11 della citata legge 9 dicembre 1998, n. 431, come sostituito dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, convertito dalla legge 12 novembre 2004, n. 269, che stabilisce, tra l'altro, che a decorrere dal 2005 la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo e' effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei criteri fissati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previa medesima intesa ed in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome; Visto il decreto ministeriale 14 settembre 2005, prot. n. 1998/C2, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2005, reg. 9, fog. 142, con il quale in attuazione dell'art. 11 della citata legge 9 dicembre 1998, n. 431, come sostituito dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, convertito dalla legge 12 novembre 2004, n. 269, sono stati fissati, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni del 14 luglio 2005, i criteri per la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui al comma 1 dell'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431; Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 recante «Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalita' immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonche' di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124; Visto in particolare il comma 4 dell'art. 6 del citato decreto-legge che assegna al Fondo nazionale di sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015; Visto il comma 109 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, con il quale sono stati abrogati, a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386 e che conseguentemente non sono dovute alle Province autonome di Trento e Bolzano erogazioni carico del bilancio dello stato previste da leggi di settore e considerato che l'accantonamento per le province autonome di Trento e Bolzano e' gia' stato considerato in fase di programmazione ed approvazione della citata disposizione normativa di rifinanziamento; Visto il decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 recante «Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l'Expo 2015» convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2014, n. 80; Visto in particolare il comma 1 dell'art. 1 del citato decreto-legge che ridetermina in 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, la dotazione del Fondo nazionale di sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431; Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 2014 registrato alla Corte dei conti - Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - in data 27 marzo 2014 , registro 1, foglio n. 1520, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 27 maggio 2014, n. 121, con il quale e' stato effettuato il riparto delle risorse assegnate (50 milioni di euro) per l'anno 2014 dal comma 4 dell'art. 6 del citato decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124; Vista la nota ministeriale in data 18 giugno 2014, prot. 8062 con la quale la Direzione generale per la condizione abitativa ha rappresentato alla Conferenza Stato-Regioni che la dotazione di 50 milioni di euro relativi all'annualita' 2014 aggiuntivi rispetto alla somma gia' ripartita con il predetto decreto puo' essere ripartita secondo i parametri gia' adottati; Richiamata l'intesa gia' espressa dalla Conferenza permanente Stato- Regioni nella seduta del 16 gennaio 2014 sulla proposta di ripartizione effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti relativa all'annualita' 2014 assegnata al Fondo nazionale di sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione dal comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, che e' stata confermata nella seduta del 5 agosto 2014;
Decreta:
1. L'ulteriore disponibilita' di 50 milioni di euro relativa all'anno 2014 assegnata al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 dal comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2014, n. 80 e' ripartita tra le Regioni secondo l'allegata tabella che forma parte integrante del presente decreto. 2. Le Regioni ripartiscono le quote di propria spettanza a norma del comma 7 del predetto art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 come integrato dall'art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2001, n. 21. 3. I Comuni, sulla base delle risorse loro assegnate e nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 giugno 1999, definiscono la graduatoria tra i soggetti in possesso dei predetti requisiti. 4. Ai fini dei successivi riparti, le comunicazioni delle regioni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la condizione abitativa, concernenti l'entita' dei fondi aggiuntivi iscritti nei bilanci regionali per l'annualita' cui si riferisce il riparto e di quelli degli enti locali riferiti all'anno precedente iscritti in bilancio, gia' indicati al comma 6 del decreto ministeriale 14 settembre 2005, dovranno pervenire al Ministero entro e non oltre il 30 marzo di ciascun anno. Le comunicazioni pervenute oltre tale data non saranno prese in considerazione ai fini dei riparti di che trattasi. 5. Ai sensi del punto 7 del decreto ministeriale 14 settembre 2005, prot. n. 1998/C2, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2005, reg. 9, fog. 142, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 281 del 2 dicembre 2005, le risorse statali non ripartite dalle singole regioni entro sei mesi dall'erogazione saranno decurtate dalla quota di spettanza dell'anno successivo. A tal fine le regioni comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il termine di cui sopra, il provvedimento di riparto in favore dei comuni. 6. I fondi ripartiti con il presente decreto possono essere utilizzati, fermo restando le finalita' generali perseguite dal Fondo di sostegno di cui all'art. 11 della legge 431/98, per sostenere le iniziative intraprese dai comuni e dalle regioni anche attraverso la costituzione di agenzie, istituti per la locazione o fondi di garanzia tese a favorire la mobilita' nel settore della locazione anche di soggetti che non siano piu' in possesso dei requisiti di accesso all'edilizia residenziale pubblica attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione a canone concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. 7. In ragione della limitatezza delle risorse disponibili le regioni possono stabilire requisiti piu' restrittivi di quelli indicati nell'art. 1 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 7 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 167 del 19 luglio 1999, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 8. Eventuali variazioni dello stanziamento del pertinente capitolo di bilancio conseguenti a manovre di finanza pubblica, comporteranno l'adeguamento proporzionale della ripartizione del Fondo. Il presente decreto, successivamente alla registrazione da parte degli Organi di controllo, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 settembre 2014
Il Ministro: Lupi
Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2014 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare registro n. 1, foglio n. 3518
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| Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico
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