Gazzetta n. 234 del 8 ottobre 2014 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |
DECRETO 16 settembre 2014 |
Approvazione del regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta «Secche di Tor Paterno». |
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IL MINISTRO dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare; Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente; Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche; Visto l'articolo 1, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente; Visto l'articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale e' stata soppressa la consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo; Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93, e in particolare l'articolo 8, comma 8, con il quale e' venuto meno il concerto con il Ministro della marina mercantile previsto dall'articolo 18, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, in particolare, l'articolo 5, comma 1, lettere a) che attribuisce alla Direzione generale per la protezione della natura e del mare le funzioni in materia di istituzione, conservazione e valorizzazione sostenibile delle aree naturali protette terrestri e marine; Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il nuovo codice della nautica da diporto; Visto il decreto interministeriale del 29 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 2001, recante l'istituzione dell'area marina protetta denominata "Secche di Tor Paterno"; Visto che la gestione dell'area marina protetta «Secche di Tor Paterno», ai sensi dell'art. 5 del detto decreto istitutivo, e' affidata all'Ente Regionale denominato «RomaNatura», confermato in qualita' di ente gestore con convenzione stipulata in data 3 dicembre 2013 e approvata e resa esecutiva con decreto del Ministero dell'ambiente - Direzione generale per la protezione della natura e del mare del 15 gennaio 2014; Vista la proposta di Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta «Secche di Tor Paterno», approvata con deliberazione del Commissario straordinario dell'Ente regionale «RomaNatura» n. 21 del 23 luglio 2012, trasmessa con nota prot. n. 3729 del 24 luglio 2012; Vista la nota prot. n. 36068/PNM del 9 maggio 2013 con la quale la proposta di regolamento, integrata e modificata ad esito dell'istruttoria tecnica svolta, congiuntamente con lo stesso ente gestore, e' stata trasmessa per il parere della Commissione di riserva; Visti i verbali delle sedute della Commissione di riserva del 29 luglio 2013, 25 ottobre 2013 e 2 aprile 2014, trasmessi dall'ente gestore con posta certificata in data 26 maggio 2014, con i quali la Commissione di riserva ha espresso il parere obbligatorio e non vincolante sulla detta proposta di Regolamento; Visto l'articolo 28, ultimo comma, della legge 31 dicembre 1992, n. 979, cosi' come sostituito dall'art. 2, comma 12, della legge 8 luglio 1986, n. 349, in base al quale il regolamento di esecuzione e organizzazione e' approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Ritenuto di procedere all'approvazione del Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta «Secche di Tor Paterno», sulla base dell'istruttoria e degli approfondimenti tecnici svolti in merito alla proposta di Regolamento presentata dall'ente gestore;
Decreta:
Art. 1
E' approvato il Regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta «Secche di Tor Paterno», allegato al presente decreto per formarne parte integrante. Roma, 16 settembre 2014
Il Ministro: Galletti
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| Allegato
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA «SECCHE DI TOR PATERNO» Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1. Oggetto
1. Il presente Regolamento stabilisce la disciplina di organizzazione dell'area marina protetta «Secche di Tor Paterno», nonche' la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attivita' consentite al suo interno, come delimitata ai sensi dell'articolo 2 del decreto di istituzione del 29 novembre 2000, e nel rispetto della zonazione e della disciplina generale delle attivita' consentite di cui al decreto istitutivo medesimo, nonche' della pertinente normativa comunitaria, nazionale e regionale, in quanto applicabile. 2. Le disposizioni del presente Regolamento, congiuntamente a quanto stabilito dall'art. 2 del decreto ministeriale del 17 ottobre 2007 che stabilisce le misure di conservazione per le Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e dalla relativa delibera regionale di recepimento D.G.R. n. 612/2011 del 16 dicembre 2011, costituiscono le misure di conservazione per il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT6000010 «Secche di Tor Paterno» e per la relativa designanda ZSC, ricadenti all'interno del territorio dell'area marina protetta.
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende: a) «accesso», l'ingresso all'interno dell'area marina protetta delle unita' navali al solo scopo di raggiungere aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove e' consentito lo svolgimento delle attivita' consentite; b) «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici; c) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unita' navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora; d) «attivita' didattica e di divulgazione naturalistica», le attivita' professionali svolte da operatori iscritti a imprese e associazioni, con l'utilizzo di unita' navali adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino; e) «balneazione», l'attivita' esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che puo' essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzari e guanti e che puo' comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea; f) «campi ormeggio», aree adibite alla sosta delle unita' da diporto, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione. Anche detti campi boe; g) «centri di immersione», le imprese o associazioni che operano nel settore turistico ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento; h) «guida subacquea», il soggetto in possesso del corrispondente brevetto che, a scopo turistico e ricreativo, assiste professionalmente l'istruttore subacqueo nell'addestramento di singoli o gruppi e accompagna in immersioni subacquee singoli o gruppi di persone in possesso di brevetto; i) «imbarcazione», qualsiasi unita' da diporto con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; l) «immersione subacquea», l'insieme delle attivita' effettuate, in modo individuale o in gruppo, con l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori) o in apnea, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino; m) «istruttore subacqueo», il soggetto in possesso di corrispondente brevetto che, a scopo turistico e ricreativo, accompagna singoli o gruppi in immersioni subacquee e insegna professionalmente a persone singole ed a gruppi le tecniche di immersione subacquea, in tutte le sue specializzazioni, rilasciando i relativi brevetti; n) «misure di premialita' ambientale», disposizioni differenziate ed incentivi, anche economici, finalizzati alla promozione delle attivita' che implicano un minore impatto ambientale, quali preferenzialita' nelle autorizzazioni, agevolazioni negli accessi, equiparazione ai residenti, tariffe scontate per i servizi e i canoni dell'area marina protetta; o) «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato; p) «natante», qualsiasi unita' da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; q) «nave da diporto», qualsiasi unita' da diporto con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; r) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua; s) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unita' navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile galleggiante o gavitello; t) «pesca ricreativa e sportiva», l'attivita' di pesca esercitata rispettivamente a scopo ricreativo e agonistico; u) «pesca subacquea», l'attivita' di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione; v) «pescaturismo», l'attivita' integrativa alla piccola pesca artigianale, come disciplinata dal decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293, che definisce le modalita' per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie unita' navali un certo numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento di attivita' turistico-ricreative; z) «piccola pesca artigianale», la pesca artigianale esercitata a scopo professionale per mezzo di unita' navali aventi lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, esercitata con attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni, come previsto dal decreto ministeriale 14 settembre 1999 e successive modifiche e integrazioni e compatibilmente con quanto disposto dal Regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel Mar Mediterraneo e dai successivi Piani di Gestione Nazionale adottati in conformita' degli articoli 18 e 19 del regolamento medesimo; aa) «ripopolamento attivo», l'attivita' di traslocazione artificiale di individui appartenenti ad una entita' faunistica che e' gia' presente nell'area di rilascio; bb) «transito», il passaggio delle unita' navali all'interno dell'area marina protetta; cc) «unita' navale», qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, come definito all'articolo 136 del codice della navigazione; dd) «visite guidate subacquee», le attivita' professionali svolte da guide o istruttori afferenti ai centri di immersione autorizzati dall'Ente gestore, con l'utilizzo di unita' navali adibite allo scopo e l'accompagnamento dei subacquei in immersione, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino; ee) «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.
Art. 3. Finalita', delimitazione dell'area marina protetta e attivita' non consentite
1. Sono fatte salve la delimitazione dell'area marina protetta «Secche di Tor Paterno», le finalita' e le attivita' non consentite come previste dagli artt. 2, 3 e 4 del decreto istitutivo del 29 novembre 2000.
Titolo II ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA Art. 4. Gestione dell'area marina protetta
1. La gestione, ai sensi dell'articolo 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come integrato dall'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 e successive modifiche, e dell'articolo 5 del decreto istitutivo del 29 novembre 2000, e' affidata all'Ente regionale per la gestione delle aree naturali protette del Comune di Roma, denominato «RomaNatura». 2. L'ente gestore per lo svolgimento delle attivita' di gestione deve attenersi a quanto disciplinato dall'apposita convenzione stipulata in data 3 dicembre 2013 con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 3. Costituiscono in ogni caso obblighi essenziali per l'ente gestore: a) il rispetto degli impegni assunti in materia di reperimento ed utilizzo delle risorse umane, ai sensi dell'articolo 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179; b) il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di segnalazione delle aree marine protette. 4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa messa in mora, puo' revocare con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarita' da parte dell'ente gestore a quanto previsto dal decreto istitutivo, dal presente Regolamento, dalla convenzione di cui al comma 2 e dalla normativa vigente in materia. 5. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, e dell'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 17 ottobre 2007, all'Ente regionale «RomaNatura»e' affidata altresi' la gestione del SIC e della designanda ZSC ricadenti nell'area marina protetta, intendendo per gestione tutte le attivita' tecniche, amministrative e gestionali operative, atte a garantire la conservazione ottimale del detto sito Natura 2000. 6. L'Ente regionale «RomaNatura» in quanto gestore del SIC e della designanda ZSC contribuisce all'attivita' di reporting di competenza regionale ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche, attraverso la raccolta dei dati di monitoraggio di habitat e specie di interesse comunitario presenti tutelati dalla Direttiva Habitat.
Art. 5. Responsabile dell'area marina protetta
1. Il Responsabile e' individuato e nominato con provvedimento dell'ente gestore tra soggetti aventi adeguate competenze professionali e specifica esperienza in materia di gestione, sulla base dei requisiti stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 2. L'incarico di responsabile viene conferito dall'ente gestore, previa valutazione di legittimita' del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, mediante stipula di un contratto di diritto privato secondo modalita' stabilite con decreto dello stesso Ministero. Nel caso il Responsabile sia individuato tra il personale interno in organico all'ente gestore, gli viene attribuita una posizione professionale secondo quanto previsto dall'attuale CCNL, di concerto con la Regione Lazio ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 3. Al Responsabile sono attribuite le seguenti funzioni relative all'organizzazione e al funzionamento dell'area marina protetta: a) predisposizione ed attuazione dei programmi di gestione e valorizzazione, nonche' dei relativi progetti ed interventi; b) predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo; c) raccordo delle sue funzioni con i competenti organi dell'ente gestore e con la Commissione di riserva; d) attuazione delle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il perseguimento delle finalita' proprie dell'area marina protetta; e) promozione di progetti, anche mediante l'acquisizione di finanziamenti pubblici nazionali, comunitari e privati; f) promozione di iniziative per lo sviluppo di attivita' economiche compatibili con le finalita' dell'area marina protetta. 4. Il Responsabile dell'area marina protetta esercita le funzioni attribuitegli, secondo le direttive impartite dall'ente gestore.
Art. 6. Commissione di riserva
1. La Commissione di riserva, istituita presso l'ente gestore dell'area marina protetta con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 28, comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modifiche, da ultimo contenute nell'articolo 2, comma 339, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, affianca l'ente delegato nella gestione dell'area, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento della stessa ed esprimendo il proprio parere su: a) le proposte di aggiornamento del decreto istitutivo; b) le proposte di modifica e aggiornamento della zonazione e della disciplina delle attivita' consentite nelle diverse zone; c) la proposta di regolamento di esecuzione e di organizzazione e le successive proposte di aggiornamento; d) il programma annuale relativo alle spese di gestione. 2. Il parere della Commissione di riserva e' reso nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'ente gestore; decorso tale termine, l'ente gestore procede indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine puo' essere interrotto per una sola volta e, in tal caso, il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dal ricevimento degli elementi istruttori integrativi forniti dall'ente gestore. 3. La Commissione e' convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario. Il Presidente e' comunque tenuto a convocare la Commissione per esprimere il parere sugli atti di cui al comma 1, e qualora lo richieda la meta' piu' uno dei componenti della medesima. 4. La convocazione della Commissione avviene almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta, con una delle seguenti modalita': lettera raccomandata, posta elettronica certificata, fax o telegramma, e deve contenere l'ordine del giorno unitamente alla relativa documentazione. In caso di urgenza, la convocazione puo' essere inviata entro tre giorni dalla data fissata per la seduta. 5. I verbali della Commissione sono inviati al Responsabile dell'area marina protetta che ne cura la trasmissione all'ente gestore e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 6. Ai componenti della Commissione viene corrisposto un rimborso per le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute, previa presentazione della documentazione giustificativa, nei limiti di cui alla vigente normativa in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento dei dirigenti statali di prima fascia. 7. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assolte dal personale dell'ente gestore appositamente incaricato.
Titolo III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' CONSENTITE Art. 7.
Zonazione e attivita' consentite nelle zone dell'area marina protetta
1. Sono fatte salve la zonazione e la disciplina delle attivita' consentite nell'area marina protetta di cui agli articoli 2 e 4 del decreto istitutivo del 29 novembre 2000.
Art. 8. Disciplina degli scarichi idrici
1. Non e' consentita alcuna alterazione, diretta o indiretta, delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi compresa l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi e l'immissione di scarichi non in regola con le piu' restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente.
Art. 9. Disciplina delle attivita' di soccorso, sorveglianza e servizio
1. Sono consentite le attivita' di soccorso e sorveglianza, nonche' le attivita' di servizio svolte da e per conto dell'ente gestore.
Art. 10. Disciplina delle attivita' di ricerca scientifica
1. La ricerca scientifica e' consentita previa autorizzazione dell'ente gestore. 2. Alla richiesta di autorizzazione di cui al comma precedente per lo svolgimento delle attivita', da presentarsi almeno 15 giorni prima della data prevista per il loro inizio, deve essere allegata una relazione esplicativa inerente i seguenti temi: a) tipo di attivita' e obiettivi della ricerca; b) parametri analizzati; c) area oggetto di studio e piano di campionamento, con localizzazione delle stazioni di prelievo e di analisi; d) mezzi ed attrezzature utilizzati ai fini del prelievo e delle analisi; e) tempistica della ricerca e personale coinvolto. 3. Il prelievo di organismi e campioni e' consentito per soli motivi di studio, previa autorizzazione dell'ente gestore. 4. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3 sono rilasciate esclusivamente a fronte di una dichiarazione di impegno del richiedente a fornire all'ente gestore una relazione tecnico-scientifica sull'attivita' svolta e sui risultati della ricerca, nonche' copia delle pubblicazioni risultate dagli studi effettuati in cui dovra' essere citata la collaborazione con l'area marina protetta, nonche' il consenso al soggetto gestore di utilizzare per finalita' istituzionali i dati scaturenti dalle ricerche, con il solo vincolo di citazione della fonte. 5. Le attivita' tecnico scientifiche finalizzate al controllo della qualita' dell'ambiente marino devono essere eseguite nel rispetto delle metodiche di cui ai protocolli operativi stabiliti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito delle attivita' intraprese in attuazione delle normative poste a tutela dell'ambiente marino-costiero. 6. I programmi di ricerca scientifica coordinati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono consentiti, previa comunicazione all'ente gestore e alla Capitaneria di porto competente almeno 10 giorni prima dell'inizio delle attivita', fornendo le medesime indicazioni di cui al comma 2. Al termine dell'attivita' il richiedente e' tenuto a fornire all'ente gestore una relazione tecnico-scientifica sull'attivita' svolta e sui risultati della ricerca, nonche' il consenso di utilizzare per finalita' istituzionali i dati scaturenti dalle ricerche, con il solo vincolo di citazione della fonte. 7. Nell'ambito dei programmi di ricerca scientifica per le finalita' di monitoraggio e gestione dell'area marina protetta, specifici incarichi possono essere affidati nei modi di legge a istituti, enti, associazioni o organismi esterni, nonche' ad esperti di comprovata specializzazione. 8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attivita' i richiedenti devono versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo articolo 28.
Art. 11. Disciplina delle attivita' di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive
1. Nell'area marina protetta sono consentite attivita' amatoriali di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva. 2. Le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali, a scopo commerciale o con fini di lucro, salvo casi di prevalente interesse pubblico all'informazione, devono essere preventivamente autorizzate dall'ente gestore. 3. Le riprese sono consentite secondo le disposizioni e le limitazioni indicate dall'ente gestore all'atto dell'autorizzazione e comunque senza arrecare disturbo alle specie animali e vegetali e all'ambiente naturale. 4. Il personale preposto alla sorveglianza puo' impedire l'esecuzione e la prosecuzione delle attivita' ove le giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale nonche' della tranquillita' dei luoghi dell'area marina protetta. 5. L'ente gestore puo' acquisire copia del materiale fotografico e audiovisivo professionale prodotto, per motivate ragioni istituzionali e previo consenso dell'autore, anche al fine dell'utilizzo gratuito, fatta salva la citazione della fonte. 6. La pubblicazione e la produzione dei materiali fotografici e audiovisivi devono riportare per esteso la denominazione dell'area marina protetta. 7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attivita', i richiedenti devono versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo articolo 28.
Art. 12. Disciplina dell'attivita' di balneazione
1. La balneazione e' consentita, nel rispetto delle ordinanze dell'Autorita' marittima competente.
Art. 13. Disciplina delle immersioni subacquee
1. Le immersioni subacquee con e senza autorespiratore, sono consentite previa autorizzazione dell'ente gestore, compatibilmente con l'esigenza di contingentare i flussi turistici, esclusivamente secondo le seguenti modalita': a) nei siti e secondo gli orari determinati dall'ente gestore; b) in presenza di un responsabile dell'immersione, in possesso di brevetto almeno di secondo grado, individuato all'atto dell'autorizzazione da parte dell'ente gestore; c) per ciascuna immersione, con o senza autorespiratore, il numero di visitatori per ogni responsabile dell'immersione deve essere non superiore a 4; d) in ciascun sito l'immersione deve svolgersi entro il raggio di 100 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio; e) le immersioni sono consentite dall'alba al tramonto. 2. Le immersioni subacquee devono svolgersi nel rispetto del seguente codice di condotta: a) non e' consentito il contatto con il fondo marino, l'asportazione anche parziale e il danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura geologica, biologica e archeologica; b) non e' consentito dare cibo e/o arrecare disturbo agli organismi marini ed introdurre o abbandonare qualsiasi tipo materiale; c) non e' consentito l'uso di mezzi ausiliari di propulsione subacquea, ad eccezione di quelli eventualmente utilizzati dalle persone disabili, previa autorizzazione dell'ente gestore; d) e' obbligatorio mantenere l'attrezzatura subacquea quanto piu' possibile aderente al corpo; e) e' obbligatorio segnalare all'ente gestore o alla locale autorita' marittima la presenza sui fondali di relitti, di rifiuti o materiali pericolosi e attrezzi da pesca abbandonati; f) e' fatto obbligo di informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali e sulle regolamentazioni, in particolare dello specifico sito d'immersione; 3. La navigazione delle unita' a supporto delle immersioni subacquee e' consentita a velocita' non superiore a 4 nodi. 4. L'ormeggio delle unita' a supporto delle immersioni subacquee e' obbligatorio, previa autorizzazione dell'ente gestore, ai gavitelli singoli contrassegnati e appositamente predisposti dal medesimo ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'immersione. 5. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, e al fine di determinare la capacita' di carico dei siti di immersione, l'ente gestore effettua il monitoraggio delle attivita' subacquee e adegua, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina delle immersioni subacquee, in particolare: a) stabilendo il numero massimo di immersioni al giorno, per ciascun sito e in totale; b) individuando i siti di immersione piu' adeguati e/o a tema; c) predisponendo punti attrezzati idonei per l'ormeggio destinato allo svolgimento delle attivita' subacquee; d) incentivando la destagionalizzazione delle attivita' subacquee. 6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee di cui ai precedenti commi, nonche' per l'utilizzo obbligatorio dei gavitelli predisposti a tale scopo, i richiedenti devono: a) indicare le caratteristiche dell'unita' navale utilizzata per l'immersione, nonche' gli estremi identificativi del brevetto subacqueo in possesso dei singoli soggetti; per le immersioni subacquee in gruppo e' possibile presentare domanda di autorizzazione cumulativa; b) versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo articolo 28. 7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta i residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, nonche' i proprietari delle unita' navali che attestino il possesso di uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilita': a) motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta); b) casse per la raccolta dei liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di sentina, documentata con autocertificazione. 8. I soggetti autorizzati alle immersioni subacquee sono tenuti a fornire informazioni all'ente gestore sulle attivita' svolte, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta.
Art. 14. Disciplina delle visite guidate subacquee
1. Sono consentite, con o senza autorespiratore, le visite guidate subacquee svolte dai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore secondo le seguenti modalita': a) in presenza di guida o istruttore subacqueo del centro di immersioni autorizzato; b) nei siti determinati dall'ente gestore e segnalati con appositi gavitelli di ormeggio; c) secondo gli orari determinati dall'ente gestore; d) per ciascun sito di immersione, il numero di subacquei per ogni guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato deve essere non superiore a 6 per le attivita' con e senza autorespiratori; e) in ciascun sito non possono effettuare immersioni piu' di 12 subacquei contemporaneamente, oltre le guide; f) in ciascun sito l'immersione deve svolgersi entro il raggio di 100 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio; g) le immersioni sono consentite dall'alba al tramonto. 2. Le visite guidate subacquee devono rispettare il codice di condotta di cui al precedente articolo 13, comma 2. 3. Le visite guidate subacquee per le persone disabili, condotte dai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore, possono essere svolte esclusivamente in presenza di guida o istruttore del centro di immersione con relativa abilitazione. 4. La navigazione delle unita' adibite alle attivita' dei centri d'immersione e' consentita a velocita' non superiore a 4 nodi. 5. Le unita' navali utilizzate per lo svolgimento delle visite guidate subacquee non possono avere lunghezza superiore a 10 metri. 6. Non e' consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle localita' visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo. 7. L'ormeggio delle unita' di appoggio alle visite guidate subacquee e' consentito previa autorizzazione dell'ente gestore, ai gavitelli singoli contrassegnati e appositamente predisposti dal medesimo ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'immersione. L'accesso ai gavitelli deve avvenire con navigazione perpendicolare alla linea di costa. 8. Prima della visita guidata subacquea e' fatto obbligo ai centri di immersione di informare gli utenti riguardo le regole dell'area marina protetta, l'importanza dell'ecosistema, le caratteristiche ambientali del sito di immersione e le norme di comportamento subacqueo ai fini di non recare disturbo ai fondali e agli organismi. 9. Il responsabile dell'unita' navale, prima dell'immersione, deve annotare, in apposito registro previamente vidimato dall'ente gestore, gli estremi dell'unita', i nominativi delle guide e dei partecipanti e i relativi brevetti di immersione, la data, l'orario, il sito di immersione; il registro deve essere esibito all'autorita' preposta al controllo o al personale dell'ente gestore. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dall'ente gestore per le finalita' istituzionali. 10. Il rilascio dell'autorizzazione implica l'obbligo di esporre i contrassegni autorizzativi rilasciati dall'ente gestore, da esibire durante l'esercizio dell'attivita' autorizzata e da esporre sulle unita' navali adibite alle visite guidate subacquee. 11. Le autorizzazioni per l'esercizio delle attivita' subacquee sono rilasciate, anche sulla base del monitoraggio periodico degli impatti sui fondali, ai centri di immersione in possesso dei requisiti e criteri di eco compatibilita' individuati dall'ente gestore con le seguenti modalita' : il 70 % del numero totale dei centri autorizzabili aventi sede legale ed operativa nei comuni di Roma e di Pomezia alla data di entrata in vigore del presente regolamento il 30% del numero totale dei centri autorizzabili non aventi sede legale ed operativa nei comuni di Roma e di Pomezia. 12. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee e l'eventuale utilizzo dei gavitelli singoli predisposti a tale scopo, i centri di immersione richiedenti devono risultare in possesso dei seguenti requisiti: a) iscrizione presso la Camera di Commercio o in altro registro previsto dalla vigente normativa; b) partita IVA; c) disponibilita' di unita' navali adeguate alle attivita', conformi alla legislazione vigente in materia di navigazione, anche per quanto riguarda le attrezzature di salvataggio, e in perfetto stato di funzionamento; d) disponibilita' di attrezzature specifiche per le immersioni e per le attivita' autorizzate, conformi alle prescrizioni in materia di antinfortunistica e in perfetto stato di funzionamento; e) idonee dotazioni di pronto soccorso (almeno kit ossigeno per uso medico e kit di pronto soccorso); f) idoneo mezzo di comunicazione per emergenze; g) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilita' civile per rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle attivita' svolte; h) almeno una delle guide del centro di immersione dev'essere in possesso di abilitazione per accompagnare disabili visivi e motori; i) comprovata esperienza di almeno due operatori della biologia marina in generale e delle caratteristiche ambientali dell'area marina protetta in particolare: tale esperienza puo' essere acquisita mediante partecipazioni ai corsi di formazione appositamente predisposti dall'ente gestore. 13. I centri di immersione autorizzati sono inoltre tenuti a: a) indicare le caratteristiche delle unita' navali utilizzate per l'attivita'; b) comunicare ogni variazione della flotta delle proprie unita' di appoggio, al fine di acquisire debita autorizzazione dall'ente gestore; c) assicurare un periodo almeno semestrale di apertura delle attivita' del centro di immersione tale da incentivare la destagionalizzazione e la riduzione del carico delle attivita' subacquee nei periodi di picco delle presenze turistiche; d) versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo articolo 28. 14. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta i proprietari delle unita' navali che attestino il possesso dei seguenti requisiti di eco-compatibilita': a) motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta); b) casse per la raccolta dei liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di sentina, documentata con autocertificazione. 15. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, resta salva la facolta' dell'ente gestore, a seguito del monitoraggio effettuato per verificare la capacita' di carico dei siti di immersione, di adeguare con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina delle visite guidate subacquee. L'ente gestore stabilisce nello specifico i criteri e i requisiti richiesti relativi alle misure di premialita' ambientale ai fini del rilascio delle autorizzazioni, prevedendo: a) il numero massimo di autorizzazioni; b) i requisiti di eco-compatibilita' c) i siti di immersione; d) il numero massimo di immersioni al giorno, per ciascun sito e in totale; e) il numero massimo di unita' navali impiegabili nelle visite guidate subacquee da ciascun soggetto autorizzato; f) un'adeguata turnazione tra le visite guidate subacquee e le immersioni subacquee; g) i punti attrezzati idonei per l'ormeggio; h) gli incentivi per la destagionalizzazione delle attivita' subacquee. 16. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore. 17. I centri di immersione autorizzati che ne facciano richiesta possono utilizzare il marchio registrato dell'area marina protetta ai fini della divulgazione dell'attivita' subacquea.
Art. 15. Disciplina della navigazione da diporto
1. Non e' consentito l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e sport acquatici similari. 2. E' consentita la libera navigazione a vela, a remi, a pedali o con propulsori elettrici. 3. E' consentito l'accesso: ai natanti di supporto alle attivita' subacquee al solo fine di raggiungere, con rotta perpendicolare, i punti di ormeggio regolamentati; ai natanti e alle imbarcazioni autorizzati allo svolgimento delle attivita' di pesca professionale, di pesca ricreativa, e di pescaturismo; ai natanti e alle imbarcazioni autorizzati allo svolgimento delle attivita' di visite guidate. 4. La navigazione a motore e' consentita alle unita' navali di cui al precedente comma 3 nel rispetto delle disposizioni dell'Autorita' marittima competente, a velocita' non superiore a 4 nodi e comunque sempre in assetto dislocante. 5. Non e' consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unita' navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonche' la discarica di rifiuti solidi o liquidi. 6. Non e' consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.
Art. 16. Disciplina dell'attivita' di ormeggio
1. I punti di ormeggio individuati e posizionati dall'ente gestore sono riservati esclusivamente alle unita' navali esplicitamente autorizzate dall'ente gestore per: a) lo svolgimento delle attivita' subacquee; b) le visite guidate; c) le attivita' didattiche. 2. L'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente al gavitello preassegnato dall'ente gestore. 3. In corrispondenza dei punti di ormeggio, e per un raggio di 100 metri da ciascuno di essi: a) non sono consentite la libera navigazione e la permanenza di unita' navali non ormeggiate, la pesca ricreativa e la pesca professionale; b) non e' consentito tenere il motore acceso durante la sosta; c) non e' consentito l'uso improprio di segnali acustici o sonori; d) la balneazione e' consentita esclusivamente in prossimita' della propria unita' ormeggiata, a motore spento e in assenza assoluta di manovre di altra unita' e comunque nell'area compresa tra la boa di ormeggio e la linea di costa. 4. Con provvedimento dell'ente gestore, possono essere individuati ulteriori specchi acquei da adibirsi a campo ormeggio, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, realizzati e segnalati in conformita' alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 5. Ai fini dell'ormeggio, i soggetti interessati devono richiedere all'ente gestore il rilascio dell'autorizzazione a fronte del versamento di un corrispettivo, commisurato alla durata della sosta, alla lunghezza fuori tutto dell'unita' navale e al possesso di requisiti di eco-compatibilita' dell'unita' navale. 6. I corrispettivi dovuti per l'autorizzazione all'ormeggio sono disposti secondo le modalita' di cui al successivo articolo 28. 7. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'ormeggio godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta, secondo modalita' e parametri definiti annualmente dall'ente gestore, i proprietari di natanti e imbarcazioni che attestino il possesso di uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilita': a) motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta); b) unita' dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di sentina, documentata con autocertificazione. 7. Per motivi di sicurezza, manutenzione o esigenze di tutela ambientale, l'ente gestore puo' limitare l'accesso alle zone di ormeggio.
Art. 17. Disciplina dell'attivita' di ancoraggio
1. Non e' consentito l'ancoraggio, fatto salvo per le unita' navali che: a) effettuano operazioni connesse ad attivita' di manutenzione o allestimento di segnalamenti galleggianti perimetrali o dei galleggianti dei punti ormeggio, autorizzate dall'ente gestore; b) sono esplicitamente autorizzate dell'ente gestore ai fini della ricerca e del monitoraggio scientifico; c) si trovino in situazioni di oggettivo pericolo per persone o cose.
Art. 18. Disciplina delle attivita' di visite guidate
1. Sono consentite, previa autorizzazione dell'ente gestore, le attivita' di visite guidate. 2. Per lo svolgimento delle visite guidate e' necessaria la presenza di una guida autorizzata dall'ente gestore. 3. L'ormeggio delle unita' navali adibite alle visite guidate e' consentito ai rispettivi gavitelli, contrassegnati e appositamente predisposti dall'ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali. 4. Non e' consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unita' navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonche' la discarica di rifiuti solidi o liquidi. 5. Non e' consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle localita' visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo. 6. Le unita' navali autorizzate alle attivita' di visite guidate sono tenute ad esporre i contrassegni identificativi predisposti dall'ente gestore ai fini di agevolare la sorveglianza ed il controllo. 7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attivita' di visite guidate, i richiedenti devono versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo articolo 28, commisurato: a) alla lunghezza fuori tutto dell'unita' navale; b) al possesso di requisiti di eco-compatibilita' dell'unita' navale di cui al successivo comma; c) alla durata del permesso. 8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per le attivita' di visite guidate, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta, secondo modalita' e parametri definiti annualmente dall'ente gestore, le unita' navali impiegate in linea con uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilita': a) motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta); b) unita' dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo e munite di un registro di scarico delle acque di sentina, da conservare tra i documenti di bordo unitamente alle ricevute di conferimento delle miscele di idrocarburi a centri di smaltimento autorizzati; 9. Non sono consentiti, durante il periodo di validita' dell'autorizzazione, aumenti del numero di passeggeri imbarcabili o variazioni dei requisiti comunicati all'atto della richiesta. 10. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire all'ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, nonche' di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore. 11. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, l'ente gestore stabilisce con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, il numero massimo di unita' autorizzate per l'attivita' di visite guidate.
Art. 19. Disciplina dell'attivita' di pesca professionale
1. Non sono consentiti la pesca a strascico, con reti derivanti e a circuizione, l'acquacoltura e il ripopolamento attivo. 2. Non e' consentita la pesca professionale delle seguenti specie: a) Cernia (genere Epinephelus spp); b) Cernia di fondale (Polyprion americanus); c) Corvina (Sciaena umbra); d) Tonno rosso (Thunnus thynnus); e) Aquila di mare (Myliobatis aquila) f) Manta mediterranea (Mobula mobular). 3. Ogni forma di pesca professionale e' interdetta sui fondali e nella colonna d'acqua al di sopra della batimetrica dei meno 35 metri, in corrispondenza del SIC IT6000010. 4. E' consentito, previa autorizzazione dell'ente gestore, l'esercizio della piccola pesca professionale riservata alle imprese di pesca, ivi comprese le cooperative, costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n.250, con unita' navali iscritte nei RR.NN.MM.GG. degli uffici aderenti al compartimento marittimo di Roma e aventi sede nei comuni di Fiumicino, Roma (circoscrizione di Ostia), Pomezia (Torvaianica), Ardea, Anzio e Nettuno alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, con le seguenti modalita' e i seguenti attrezzi, in alternativa tra loro: a) reti da posta fisse (imbrocco, tramaglio e incastellata) per una lunghezza massima non superiore a 2000 metri per imbarcazione, con dimensioni delle maglie secondo la normativa vigente; b) palangari fissi, fino ad un massimo di 200 ami; c) nasse, secondo la normativa vigente. 5. Al fine di consentire il ricambio generazionale tra gli operatori della pesca, nel caso di cessazione delle attivita' di pesca da parte di soggetti autorizzati dall'ente gestore, il diritto all'autorizzazione, anche in deroga al precedente comma 4, e' trasferibile ad altro soggetto, purche' rientrante nei termini di cui al precedente comma 4, e nei limiti dello sforzo di pesca dell'operatore che cessa l'attivita'. 6. L'ancoraggio degli attrezzi e delle unita' da pesca non e' consentito. 7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla pesca professionale, i richiedenti devono inoltrare richiesta all'ente gestore, indicando gli strumenti di pesca che intendono adoperare. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data prevista di inizio attivita'. 8. L'autorizzazione ha validita' massima di un anno e dovra' essere rinnovata sulla base di apposita domanda di rinnovo da parte dell'interessato. 9. I soggetti autorizzati all'attivita' di piccola pesca professionale nell'area marina protetta devono comunicare annualmente all'ente gestore i periodi di pesca, gli attrezzi utilizzati, le modalita' di pesca e i dati sulle catture ai fini del monitoraggio. Le comunicazioni vengono riportate su un apposito registro tenuto dall'ente gestore, delle cui annotazioni viene rilasciata copia ai soggetti stessi. 10. A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, sulla base degli esiti del monitoraggio effettuato, l'ente gestore si riserva il diritto, con successivo provvedimento, sentita la Commissione di Riserva di disciplinare ulteriormente le modalita' di prelievo delle risorse ittiche, indicando in particolare: a) numero delle imbarcazioni autorizzabili; b) caratteristiche e quantita' degli attrezzi da pesca utilizzabili per ogni unita' da pesca; c) calendario delle attivita' di pesca comprendente giornate ed orari per particolari attivita'; d) misure minime di cattura delle specie alieutiche commerciali e non; e) misure di tutela in riferimento a particolari specie minacciate o a rischio.
Art. 20. Disciplina dell'attivita' di pescaturismo
1. Sono consentite le attivita' di pescaturismo, con gli attrezzi e le modalita' stabilite per la pesca professionale al precedente articolo, riservate ai soggetti legittimati alla piccola pesca artigianale di cui al precedente articolo, purche' in possesso di idonea licenza all'esercizio della attivita' di pescaturismo. 2. Non e' consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori. 3. Il rilascio dell'autorizzazione alle attivita' di pescaturismo comporta l'obbligo di fornire all'ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, nonche' di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore. 4. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attivita' di pescaturismo deve indicare gli strumenti di pesca che si intende adoperare.
Art. 21. Disciplina dell'attivita' di pesca sportiva e ricreativa
1. Nell'area marina protetta non e' consentita alcuna attivita' di pesca sportiva e di subacquea, ne' la detenzione e il trasporto di attrezzi ad esse adibiti. 2. Non e' consentita la pesca ricreativa delle seguenti specie: a) Cernia (genere Epinephelus spp); b) Cernia di fondale (Polyprion americanus); c) Corvina (Sciaena umbra); d) Ombrina (Umbrina cirrosa); e) Aragosta rossa (Palinurus elephas); f) Astice (Homarus gammarus); g) Cicala (Scyllarus arctus); h) Magnosa (Scyllarides latus); i) Tonno rosso (Thunnus thynnus); j) Aquila di mare (Myliobatis aquila). 3. Non sono in ogni caso consentiti: a) la pesca alla traina di profondita', con affondatore, con lenze di tipo «monel», piombo guardiano, la tecnica del «vertical jigging» e similari; b) l'utilizzo di palangari, coffe, filaccioni e nasse; c) l'utilizzo di esche alloctone, non di origine mediterranea (verme coreano, giapponese e similari). d) la pesca sui fondali e nella colonna d'acqua al di sopra della batimetrica dei meno 35 metri, in corrispondenza del SIC IT6000010. 4. E' consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore la pesca ricreativa, con le seguenti modalita' e i seguenti attrezzi: a) da unita' navale, per un numero massimo di 2 pescatori ricreativi, con bolentino o canna con mulinello con un numero massimo di 2 ami, o alla traina, con un numero massimo di 2 lenze con un massimo di 2 ami; b) un quantitativo massimo giornaliero di cattura di 3 kg per persona e, ove presenti sull'imbarcazione due pescatori, un quantitativo massimo di 5 kg; in entrambi i casi e' fatta salva la cattura di un singolo esemplare di peso superiore. 5. L'ente gestore rilascia le autorizzazioni per le attivita' di pesca ricreativa anche sulla base di criteri di contingentamento che possono privilegiare i residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta. 6. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione alle attivita' di pesca ricreativa nell'area marina protetta, i richiedenti devono: a) indicare gli strumenti di pesca che intendono adoperare (tipo e quantita'); b) indicare l'unita' navale che si intende utilizzare; c) versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' di cui al successivo articolo 28. 7. Ai fini delle attivita' di monitoraggio, i soggetti autorizzati alle attivita' di pesca ricreativa devono compilare al termine dell'attivita' di pesca, su apposito libretto di pesca fornito dall'ente gestore all'atto del rilascio dell'autorizzazione, i dati sulle catture. Il libretto deve essere consegnato alla scadenza dell'autorizzazione all'ente gestore. 8. La mancata compilazione, a fronte di controlli, o la mancata riconsegna del libretto di cui al precedente comma comporta la revoca o il diniego di rinnovo dell'autorizzazione. 9. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, resta salva la facolta' dell'ente gestore, a seguito del monitoraggio delle attivita' di prelievo, di adeguare con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina della pesca ricreativa, indicando in particolare: a) caratteristiche e quantita' degli attrezzi da pesca ricreativa utilizzabili; b) calendario delle attivita' di pesca comprendente giornate ed orari per particolari attivita'; c) misure minime di cattura per le varie specie; d) misure di tutela in riferimento a particolari specie minacciate o a rischio. 10. Non e' consentito il transito di unita' navali con attrezzi da pesca sportiva e ricreativa e quantitativi di pescato diversi o superiori dai limiti stabiliti dal presente regolamento. 11. E' vietato effettuare qualsiasi attivita' di pesca entro 100 metri da unita' navali di supporto alle attivita' subacquee o da palloni segnasub. Nel caso di subacquei in immersione che dovessero avvicinarsi all'unita' navale da pesca, il titolare dell'autorizzazione e' tenuto a porre in essere tutte le misure che garantiscano la sicurezza del subacqueo.
Art. 22. Disciplina dell'attivita' didattica e di divulgazione naturalistica
1. L'attivita' didattica e di divulgazione naturalistica e' subordinata al rilascio di autorizzazioni da parte dell'ente gestore. 2. L'ente gestore autorizza soggetti di comprovata esperienza nel campo dell'educazione ambientale e della divulgazione naturalistica legate all'ambiente marino, cui affidare il compito di realizzare attivita' didattiche o divulgative. 3. I soggetti autorizzati all'esercizio di attivita' didattica e di divulgazione naturalistica possono svolgere attivita' subacquea ai fini dello svolgimento dell'attivita' formativa, nel rispetto delle prescrizioni e con i limiti e le modalita' di cui all'articolo 14. 4. I soggetti autorizzati all'esercizio di attivita' didattica e di divulgazione naturalistica, che svolgano l'attivita' subacquea di cui al precedente comma, possono ormeggiare le unita' navali, per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento dell'attivita' formativa, esclusivamente presso i siti di ormeggio che verranno esplicitamente indicati dall'ente gestore. 5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attivita' didattica e di divulgazione naturalistica i soggetti richiedenti devono: a) indicare le caratteristiche delle unita' navali utilizzate per l'attivita', nonche' gli estremi identificativi del brevetto subacqueo in possesso dei singoli soggetti; b) versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo articolo 28.
Titolo IV DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' CONSENTITE Art. 23. Oggetto ed ambito di applicazione
1. Il presente titolo disciplina i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attivita' consentite nell'area marina protetta «Secche di Tor Paterno», come previste dal decreto istitutivo. 2. Ogni provvedimento concessorio o autorizzatorio deve essere adottato con richiamo espresso al potere di sospensione o di revoca previsto dal presente regolamento. 3. Il titolare dell'autorizzazione e' tenuto a conservare il titolo autorizzatorio rilasciatogli e a esibirlo, su mera richiesta, ai soggetti legalmente investiti del potere di vigilanza e/o controllo sulle attivita' svolte all'interno dell'area marina protetta. 4. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di esporre i relativi segni distintivi consegnati dall'ente gestore.
Art. 24. Domanda di autorizzazione
1. La domanda di autorizzazione e' presentata all'ente gestore sugli appositi moduli predisposti dallo stesso, disponibili presso gli uffici amministrativi o sul sito internet. 2. La domanda di autorizzazione deve contenere: a) le generalita' del richiedente; b) l'oggetto della domanda; c) la natura, la data di inizio, anche presunta, e la durata dell'attivita'; d) il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'attivita' oggetto della domanda di autorizzazione; e) la formula prescelta per il pagamento del corrispettivo per l'autorizzazione e i relativi diritti di segreteria. 3. L'ente gestore si riserva, a fronte di esigenze correlate alla tutela dell'ambiente marino, di sospendere temporaneamente e/o disciplinare in senso restrittivo le autorizzazioni per le attivita' consentite nell'area marina protetta. 4. E' facolta' dell'ente gestore, per accertate esigenze di carattere eccezionale afferenti l'attivita' istituzionale, volte a far fronte a situazioni di emergenza, rilasciare, anche in deroga alle disposizioni del presente Regolamento, particolari autorizzazioni finalizzate allo scopo.
Art. 25. Documentazione da allegare
1. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'attivita' oggetto della domanda di autorizzazione. 2. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di certificazioni previste dagli articoli 46 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 26. Procedura d'esame della domanda di autorizzazione
1. La domanda di autorizzazione di cui al precedente articolo 24 e' esaminata dagli organi tecnici dell'ente gestore, alla luce delle informazioni fornite nella domanda medesima e dei criteri di cui al successivo articolo 27. 2. La domanda di autorizzazione e' accolta o rigettata entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di ricezione, salvo diversa indicazione di cui al Titolo III. 3. Per tutte le domande di autorizzazione avanzate da visitatori e non residenti relative ad attivita' chiaramente riconducibili a soggiorni turistici nell'area marina protetta (balneazione, ormeggio, ancoraggio, diporto, pesca sportiva, immersioni individuali), l'ente gestore provvede ad evadere le richieste coerentemente alle esigenze di utilizzazione dell'autorizzazione richiesta.
Art. 27. Criteri di valutazione della domanda di autorizzazione
1. L'ente gestore provvede a svolgere una adeguata indagine conoscitiva per la verifica delle dichiarazioni effettuate all'atto della richiesta. 2. Il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attivita' consentite e' effettuata dall'ente gestore in base a regimi di premialita' ambientale, turnazione, contingentamento e destagionalizzazione, definiti sulla base del monitoraggio dell'area marina protetta e delle conseguenti esigenze di tutela ambientale. 3. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attivita' d'impresa, l'ente gestore puo' privilegiare le richieste avanzate dai soggetti disponibili a formalizzare il contenimento delle tariffe per i servizi erogati agli utenti mediante apposite convenzioni. 4. L'ente gestore e' tenuto a pubblicizzare anche per via informatica i provvedimenti concernenti l'interdizione delle attivita', nonche' le procedure per il rilascio delle autorizzazioni delle attivita' consentite. 5. La domanda di autorizzazione e' rigettata previa espressa e circostanziata motivazione: a) qualora l'attivita' di cui si tratta sia incompatibile con le finalita' dell'area marina protetta; b) in caso di accertata violazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente di settore, dal decreto istitutivo e dal presente regolamento; c) qualora sia necessario contingentare i flussi turistici e il carico antropico in ragione delle primarie finalita' di tutela ambientale dell'area marina protetta. 6. L'eventuale rigetto della domanda di autorizzazione, cosi' come l'interdizione totale dell'attivita', e' motivata dall'ente gestore esplicitando le ragioni di tutela ambientale sottese al provvedimento. 7. Il provvedimento di autorizzazione e' materialmente rilasciato, ove previsto, previa verifica del regolare pagamento dei corrispettivi e dei diritti di segreteria di cui al successivo articolo 28.
Art. 28. Corrispettivi per le autorizzazioni e diritti di segreteria
1. I soggetti proponenti domanda di autorizzazione sono tenuti al versamento dei corrispettivi per il rilascio delle relative autorizzazioni ed i diritti di segreteria. 2. L'entita' dei corrispettivi per le autorizzazioni e i diritti di segreteria sono stabiliti dall'ente gestore con autonomo provvedimento, previamente autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 3. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di attivita' di ricerca scientifica e' disposto su base settimanale, mensile e annuale. 4. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive e' disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale. 5. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee e l'utilizzo dei gavitelli d'ormeggio predisposti a tale scopo, e' disposto su base giornaliera. 6. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione ai centri di immersione per lo svolgimento di visite guidate subacquee e l'utilizzo dei gavitelli singoli predisposti a tale scopo e' disposto su base annuale. 7. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'ormeggio nell'area marina protetta e' disposto su base giornaliera. 8. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per le attivita' di visite guidate nell'area marina protetta e' disposto su base mensile e annuale, in funzione del periodo di armamento e della portata passeggeri dell'unita' navale. 9. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per le attivita' didattiche e di divulgazione naturalistica nell'area marina protetta e' disposto su base giornaliera e mensile, in funzione del periodo di armamento e della portata passeggeri dell'unita' navale. 10. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' di pesca sportiva e' disposto su base annuale. 11. I corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai precedenti commi sono ridotti per i proprietari di unita' navali in possesso dei requisiti di eco-compatibilita' richiamati ai precedenti articoli. 12. I pagamenti dei corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo devono essere effettuati con le modalita' indicate dall'ente gestore.
Titolo V DISPOSIZIONI FINALI Art. 29. Monitoraggio e aggiornamento
1. L'ente gestore effettua un monitoraggio continuo delle condizioni ambientali e socio-economiche e delle attivita' in essa consentite, secondo le direttive emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e su tale base redige periodicamente una relazione sullo stato dell'area marina protetta. 2. Ai fini del monitoraggio dell'ambiente marino, il soggetto gestore puo' avvalersi dei dati e delle informazioni rese disponibili attraverso il sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e derivanti dalle attivita' intraprese in attuazione delle normative poste a tutela dell'ambiente marino. 3. L'ente gestore, sulla base dei dati acquisiti con il monitoraggio previsto al comma 1, verifica, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni del decreto istitutivo e del regolamento di disciplina delle attivita' consentite nell'area marina protetta concernenti la delimitazione, le finalita' istitutive, la zonazione e i regimi di tutela per le diverse zone, nonche' le discipline di dettaglio del presente regolamento, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e, ove ritenuto opportuno, propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'aggiornamento del decreto istitutivo e/o del presente Regolamento.
Art. 30. Sorveglianza
1. La sorveglianza e' effettuata dalla Capitaneria di Porto competente e dal personale di sorveglianza dell'ente gestore con la qualifica di Agente di Polizia giudiziaria, in coordinamento con il personale dell'ente gestore che svolge attivita' di servizio, controllo e informazione a terra e a mare. 2. L'ente gestore puo' realizzare accordi e convenzioni con altri corpi di polizia dello Stato ai fini della sorveglianza.
Art. 31. Pubblicita'
1. Il presente regolamento di organizzazione, alla sua entrata in vigore e' affisso insieme al decreto istitutivo dell'area marina protetta, nei locali delle sedi, nonche' nella sede legale dell'ente gestore. 2. L'ente gestore provvede all'inserimento dei testi ufficiali del presente Regolamento di organizzazione e del decreto istitutivo nel sito web. 3. L'ente gestore provvede alla diffusione di opuscoli informativi e di linee guida del presente regolamento di organizzazione e del decreto istitutivo presso le sedi di enti e associazioni di promozione turistica con sede all'interno dell'area marina protetta, nonche' presso soggetti a qualunque titolo interessati alla gestione e/o organizzazione del flusso turistico.
Art. 32. Sanzioni
1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel decreto istitutivo dell'area marina protetta e nel presente regolamento, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, si applica l'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni e integrazioni. 2. Nel caso in cui l'accertata violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporti una modificazione dello stato dell'ambiente e dei luoghi, l'ente gestore dispone l'immediata sospensione dell'attivita' lesiva ed ordina, in ogni caso, la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore, con la responsabilita' solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. In caso di inottemperanza al suddetto ordine, l'ente gestore provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, secondo la procedura prevista dall'articolo 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. 3. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste dal decreto istitutivo e dal presente Regolamento, compreso l'eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative, le autorizzazioni gia' rilasciate, sono sospese o revocate e puo' essere negato il rilascio delle autorizzazioni successive da un minimo di un anno ad un massimo di tre anni. 4. Per le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1, le autorita' preposte alla sorveglianza dell'area marina protetta e gli altri corpi di polizia dello Stato presenti sul territorio procedono direttamente all'irrogazione della relativa sanzione, e trasmettono copia del relativo verbale all'ente gestore. 5. L'ente gestore provvede, di concerto con la Capitaneria di Porto competente, a predisporre uno schema di verbale per le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1, recante gli importi delle relative sanzioni di cui al precedente comma, e ne fornisce copia alle autorita' preposte alla sorveglianza dell'area marina protetta e agli altri corpi di polizia dello Stato presenti sul territorio. 6. L'entita' delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui al comma 1 e' determinata dall'ente gestore con autonomo provvedimento, previamente autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro i limiti di cui all'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni e integrazioni. 7. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo saranno imputati al bilancio dell'ente gestore e destinati al finanziamento delle attivita' di gestione, coerentemente con le finalita' istituzionali dell'area marina protetta.
Art. 33. Norme di rinvio
1. Per quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento si fa riferimento alle norme contenute nella legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' alle disposizioni contenute nel decreto istitutivo del 29 novembre 2000.
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