Gazzetta n. 232 del 6 ottobre 2014 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 luglio 2014, n. 142
Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e, in particolare, l'articolo 3;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006, n. 183, concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, ed in particolare l'articolo 1;
Visto l'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90;
Visto l'articolo 26, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140, concernente regolamento recante riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Visto l'articolo 17, comma 35-octies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione ed, in particolare, l'articolo 1, comma 7;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
Visto l'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 12 luglio 2010, n. 119, recante articolazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32;
Visto l'articolo 21, comma 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre 2012, n. 231, recante individuazione delle funzioni dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19, del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in particolare, l'articolo 2, commi 1, 2, 5, 10, 10-ter e l'articolo 12, comma 20;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 gennaio 2013 e, in particolare, la tabella 4 recante dotazione organica complessiva del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che dispone una dotazione organica di 8 posizioni dirigenziali di livello dirigenziale generale, 33 posizioni dirigenziali di livello dirigenziale non generale, 559 unita' di personale non dirigenziale;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), che dispone la riduzione, in termini percentuali, degli uffici dirigenziali, di livello generale e non, delle relative dotazioni organiche dei dirigenti e di quelle del personale non dirigenziale;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, ed in particolare l'articolo 2, comma 7;
Visto il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e in particolare l'articolo 16, comma 4;
Ritenuto, pertanto, per le suddette motivazioni, nonche' per ragioni di speditezza e celerita', di non avvalersi della facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato e considerata l'organizzazione ministeriale proposta coerente con:
i compiti e le funzioni attribuite al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dalla normativa di settore vigente;
i contingenti di organico delle qualifiche dirigenziali di livello generale e non, rideterminati con il sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 maggio 2013, con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e' stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di lavoro pubblico, nonche' di organizzazione, riordino e funzionamento delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2014 recante regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, deliberato dal Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2014;
Vista la presa d'atto e condivisione del Consiglio dei ministri, in data 13 giugno 2014, della richiesta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di ritiro e di non dare seguito alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e alla conseguente entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2014 al fine di permettere l'adozione di un successivo regolamento di organizzazione del Ministero;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, ed in particolare l'articolo 10, comma 7, che ha trasformato l'Ispettorato di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, in una Direzione generale;
Informate le organizzazioni sindacali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 luglio 2014;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1
Funzioni e definizioni

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito denominato: «Ministero», esercita le funzioni di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, nonche' quelle ad esso attribuite da ogni altra norma vigente.
2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' di seguito denominato «Ministro».
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100 (Norme
sulla costituzione dei gabinetti dei Ministri e delle
segreterie particolari dei sottosegretari di Stato), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 1924, n. 164,
e convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597.
- Si riporta il testo dell'art. 17, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, supplemento ordinario:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- La legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno
ambientale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15
luglio 1986, n. 162, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 3, del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle
unita' previsionali di base del bilancio dello Stato,
riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione
del rendiconto generale dello Stato), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1997, n. 195, supplemento
ordinario:
«Art. 3 (Gestione del bilancio). - 1. Contestualmente
all'entrata in vigore della legge di approvazione del
bilancio il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con
le amministrazioni interessate, provvede a ripartire le
unita' previsionali di base in capitoli, ai fini della
gestione e della rendicontazione.
2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione
della legge di bilancio, assegnano, in conformita'
dell'art. 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le
risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di
responsabilita' delle rispettive amministrazioni, previa
definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende
perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli
interventi e dei programmi e progetti finanziati
nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di
assegnazione delle risorse e' comunicato alla competente
ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo
dei costi, e alla Corte dei conti.
3. Il titolare del centro di responsabilita'
amministrativa e' il responsabile della gestione e dei
risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane,
finanziarie e strumentali assegnate.
4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di
spesa nell'ambito delle risorse assegnate, e di
acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore
delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi
dell'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Variazioni compensative possono essere disposte, su
proposta del dirigente generale responsabile, con decreti
del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della
medesima unita' previsionale di base. I decreti di
variazione sono comunicati, anche con evidenze
informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per il tramite della competente
ragioneria, nonche' alle Commissioni parlamentari
competenti e alla Corte dei conti.».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286
(Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto
1999, n. 193.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
(Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento
ordinario.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche.», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento
ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo
2001, n. 245 (Regolamento di organizzazione degli Uffici di
diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio.», come modificato dal decreto del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006, n. 183,
recante «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n.
245, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta
collaborazione del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28
giugno 2001, n. 148.
- Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195
(Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del
pubblico all'informazione ambientale), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222.
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme
in materia ambientale), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, supplemento ordinario n.
96.
- Si riporta il testo dell'art. 1, del decreto legge 18
maggio 2006, n. 181 (Disposizioni urgenti in materia di
riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio
dei ministri e dei Ministeri), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114.
«Art. 1. - 1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, il comma 1 dell'art. 2 e' sostituito dal seguente:
"1. I Ministeri sono i seguenti:
1) Ministero degli affari esteri;
2) Ministero dell'interno;
3) Ministero della giustizia;
4) Ministero della difesa;
5) Ministero dell'economia e delle finanze;
6) Ministero dello sviluppo economico;
7) Ministero del commercio internazionale;
8) Ministero delle comunicazioni;
9) Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali;
10) Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
11) Ministero delle infrastrutture;
12) Ministero dei trasporti;
13) Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
14) Ministero della salute;
15) Ministero della pubblica istruzione;
16) Ministero dell'universita' e della ricerca;
17) Ministero per i beni e le attivita' culturali;
18) Ministero della solidarieta' sociale.".
2. Al Ministero dello sviluppo economico sono
trasferite, con le inerenti risorse finanziarie,
strumentali e di personale, le funzioni di cui all'art. 24,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree
sottoutilizzate, fatta eccezione per le funzioni di
programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle
politiche di sviluppo e di coesione, fatto salvo quanto
previsto dal comma 19-bis del presente articolo, e per le
funzioni della segreteria del Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE), la quale e'
trasferita alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con
le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale. Sono trasferiti altresi' alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, con le inerenti risorse
finanziarie, strumentali e di personale, il Nucleo di
consulenza per l'attuazione delle linee guida per la
regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS) e
l'Unita' tecnica - finanza di progetto (UTPF) di cui
all'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
2-bis. All'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, sono soppresse le parole:
"programmazione, coordinamento e verifica degli interventi
per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e
politiche di coesione".
2-ter. All'art. 27, comma 2, alinea, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole da: "secondo
il principio di" fino a: "politica industriale" sono
sostituite dalle seguenti: ", ivi inclusi gli interventi in
favore delle aree sottoutilizzate, secondo il principio di
sussidiarieta' e di leale collaborazione con gli enti
territoriali interessati e in coerenza con gli obiettivi
generali di politica industriale".
2-quater. All'art. 16 della legge 27 febbraio 1967, n.
48, il decimo comma e' sostituito dal seguente: "Partecipa
alle riunioni del Comitato, con funzioni di segretario, un
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri, nominato con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri".
2-quinquies. L'art. 1 del decreto-legge 26 aprile 2005,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno
2005, n. 109, e' abrogato.
3. E' istituito il Ministero del commercio
internazionale. A detto Ministero sono trasferite, con le
inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale,
le funzioni attribuite al Ministero delle attivita'
produttive dall'art. 27, comma 2, lettera a), e comma
2-bis, lettere b), e) e, per quanto attiene alla lettera
a), le competenze svolte in relazione al livello
internazionale, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300.
4. E' istituito il Ministero delle infrastrutture. A
detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse
finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni
attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti dall'art. 42, comma 1, lettere a), b), d-ter),
d-quater) e, per quanto di competenza, lettera d-bis) del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
5. E' istituito il Ministero dei trasporti. A detto
Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse
finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni
attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti dall'art. 42, comma 1, lettere c), d) e, per
quanto di competenza, lettera d-bis), del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il Ministero dei
trasporti propone, di concerto con il Ministero delle
infrastrutture, il piano generale dei trasporti e della
logistica e i piani di settore per i trasporti, compresi i
piani urbani di mobilita', ed esprime, per quanto di
competenza, il concerto sugli atti di programmazione degli
interventi di competenza del Ministero delle
infrastrutture. All'art. 42, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole: ";
integrazione modale fra i sistemi di trasporto" sono
soppresse.
6. E' istituito il Ministero della solidarieta'
sociale. A detto Ministero sono trasferiti, con le inerenti
risorse finanziarie, strumentali e di personale: le
funzioni attribuite al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di
politiche sociali e di assistenza, fatto salvo quanto
disposto dal comma 19 del presente articolo; i compiti di
vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non
comunitari, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 46
del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, e neo
comunitari, nonche' i compiti di coordinamento delle
politiche per l'integrazione degli stranieri immigrati.
Restano ferme le attribuzioni del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale in materia di politiche
previdenziali. Con il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui al comma 10 del presente articolo, sono
individuate le forme di esercizio coordinato delle funzioni
aventi natura assistenziale o previdenziale, nonche' delle
funzioni di indirizzo e vigilanza sugli enti di settore;
possono essere, altresi', individuate forme di avvalimento
per l'esercizio delle rispettive funzioni. Sono altresi'
trasferiti al Ministero della solidarieta' sociale, con le
inerenti risorse finanziarie e con l'Osservatorio per il
disagio giovanile legato alle tossicodipendenze di cui al
comma 556 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
i compiti in materia di politiche antidroga attribuiti alla
Presidenza del Consiglio dei ministri. L'art. 6-bis del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e' abrogato. Il
personale in servizio presso il soppresso dipartimento
nazionale per le politiche antidroga e' assegnato alle
altre strutture della Presidenza del Consiglio dei
ministri, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art.
12, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59,
e successive modificazioni. Sono, infine, trasferite al
Ministero della solidarieta' sociale le funzioni in materia
di Servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio
1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64, e al decreto
legislativo 5 aprile 2002, n. 77, per l'esercizio delle
quali il Ministero si avvale delle relative risorse
finanziarie, umane e strumentali. Il Ministro esercita,
congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei
ministri, le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia
nazionale italiana del programma comunitario gioventu'.
7. E' istituito il Ministero della pubblica istruzione.
A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse
finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni
attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca dall'art. 50, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ad eccezione di
quelle riguardanti le istituzioni di cui alla legge 21
dicembre 1999, n. 508.
8. E' istituito il Ministero dell'universita' e della
ricerca. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse finanziarie, strumentali e di personale, le
funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca dall'art. 50, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
nonche' quelle in materia di alta formazione artistica,
musicale e coreutica. Il Ministero si articola in un
Segretariato generale ed in sei uffici di livello
dirigenziale generale, nonche' un incarico dirigenziale ai
sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
8-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, il
Ministero delle infrastrutture, il Ministero dei trasporti,
il Ministero della pubblica istruzione si articolano in
dipartimenti. Le direzioni generali costituiscono le
strutture di primo livello del Ministero della solidarieta'
sociale e del Ministero del commercio internazionale.
9. Le funzioni di cui all'art. 1 della legge 6 marzo
1958, n. 199, rientrano nelle attribuzioni del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali.
9-bis. [Il Ministro dello sviluppo economico esercita
la vigilanza sui consorzi agrari di concerto con il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto
2002, n. 220. I consorzi agrari sono societa' cooperative a
responsabilita' limitata, disciplinate a tutti gli effetti
dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile; l'uso
della denominazione di consorzio agrario e' riservato
esclusivamente alle societa' cooperative di cui al presente
comma. Le disposizioni della legge 28 ottobre 1999, n. 410,
e successive modificazioni, sono abrogate ad eccezione
dell'art. 2, dell'art. 5, commi 2, 3, 5 e 6, e dell'art. 6.
E' abrogato, altresi', il comma 227 dell'art. 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 311. Per i consorzi agrari attualmente
in stato di liquidazione coatta amministrativa, l'autorita'
di vigilanza provvede alla nomina di un commissario unico,
ai sensi dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, in sostituzione dei commissari in
carica alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, con il compito di
chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre 2007,
depositando gli atti di cui all'art. 213 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267 la medesima disposizione si applica
anche ai consorzi agrari in stato di concordato,
limitatamente alla nomina di un nuovo commissario unico. In
mancanza della presentazione e della autorizzazione della
proposta di concordato l'autorita' amministrativa che
vigila sulla liquidazione revoca l'esercizio provvisorio
dell'impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta
amministrativa. Per tutti gli altri consorzi, i commissari
in carica provvedono, entro il 31 dicembre 2006, alla
ricostituzione degli organi statutari e cessano, in pari
data, dall'incarico. I consorzi agrari adeguano gli statuti
alle disposizioni del codice civile entro il 31 dicembre
2007].
9-ter. All'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, le parole
da: ", ivi compresi la registrazione a livello
internazionale" fino a: "specialita' tradizionali
garantite" sono soppresse.
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle
finanze e sentiti i Ministri interessati, si procede
all'immediata ricognizione in via amministrativa delle
strutture trasferite ai sensi del presente decreto, nonche'
alla individuazione, in via provvisoria, del contingente
minimo degli uffici strumentali e di diretta
collaborazione, garantendo in ogni caso l'invarianza della
spesa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta dei Ministri competenti, sono
apportate le variazioni di bilancio occorrenti per
l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla
nuova struttura del Governo. Le funzioni di controllo e
monitoraggio attribuite alla Ragioneria generale dello
Stato, nella fase di prima applicazione, continuano ad
essere svolte dagli uffici competenti in base alla
normativa previgente.
10-bis. In sede di prima applicazione del presente
decreto e al fine di assicurare il funzionamento delle
strutture trasferite, gli incarichi dirigenziali conferiti
nell'ambito delle predette strutture ai sensi dei commi
5-bis e 6 dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, salvo quanto
previsto dal comma 23 del presente articolo, possono essere
mantenuti fino alla scadenza attualmente prevista per
ciascuno di essi, anche in deroga ai contingenti indicati
dai citati commi 5-bis e 6 dell'art. 19 del decreto
legislativo n. 165 del 2001. Le amministrazioni che
utilizzano i predetti contingenti in deroga e limitatamente
agli stessi, possono conferire, relativamente ai contratti
in corso che abbiano termine entro il 30 giugno 2007, alla
rispettiva scadenza, nuovi incarichi dirigenziali, di
durata non superiore al 30 giugno 2008.
10-ter. Al fine di assicurare l'invarianza della spesa,
le amministrazioni cedenti rendono temporaneamente
indisponibili un numero di incarichi corrispondente a
quello di cui al comma 10-bis del presente articolo, fino
alla scadenza dei relativi termini. Con il provvedimento di
cui al comma 10 del presente articolo, e in relazione alle
strutture trasferite, si procede all'individuazione degli
incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'art. 19,
commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001,
da parte delle amministrazioni di cui al predetto comma
10-bis.
11. La denominazione: "Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali" sostituisce, ad ogni
effetto e ovunque presente, la denominazione: "Ministero
delle politiche agricole e forestali".
12. La denominazione "Ministero dello sviluppo
economico" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente,
la denominazione "Ministero delle attivita' produttive" in
relazione alle funzioni gia' conferite a tale Dicastero,
nonche' a quelle di cui al comma 2, fatto salvo quanto
disposto dai commi 13, 19 e 19-bis.
13. La denominazione "Ministero del commercio
internazionale" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque
presente, la denominazione "Ministero delle attivita'
produttive" in relazione alle funzioni di cui al comma 3.
13-bis. La denominazione: "Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare" sostituisce, ad
ogni effetto e ovunque presente, la denominazione:
"Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio".
14. La denominazione "Ministero delle infrastrutture"
sostituisce ad ogni effetto e ovunque presente, la
denominazione "Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti" in relazione alle funzioni di cui al comma 4.
15. La denominazione "Ministero dei trasporti"
sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la
denominazione "Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti" in relazione alle funzioni di cui al comma 5.
16. La denominazione "Ministero della pubblica
istruzione" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque
presente, la denominazione "Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca" in relazione alle
funzioni di cui al comma 7.
17. La denominazione "Ministero dell'universita' e
della ricerca" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque
presente, la denominazione "Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca" in relazione alle
funzioni di cui al comma 8.
18. La denominazione "Ministero della solidarieta'
sociale" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente,
la denominazione "Ministero del lavoro e delle politiche
sociali" in relazione alle funzioni di cui al comma 6. Per
quanto concerne tutte le altre funzioni del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, la denominazione
esistente e' sostituita, ad ogni effetto e ovunque
presente, dalla denominazione "Ministero del lavoro e della
previdenza sociale".
19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei
ministri:
a) le funzioni di competenza statale attribuite al
Ministero per i beni e le attivita' culturali dagli
articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, in materia di sport. Entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, lo statuto dell'Istituto
per il credito sportivo e' modificato al fine di prevedere
la vigilanza da parte del Presidente del Consiglio dei
ministri e del Ministro per i beni e le attivita'
culturali;
b) le funzioni di vigilanza sull'Agenzia dei segretari
comunali e provinciali nonche' sulla Scuola superiore per
la formazione e la specializzazione dei dirigenti della
pubblica amministrazione locale;
c) l'iniziativa legislativa in materia di
individuazione e allocazione delle funzioni fondamentali di
comuni, province e citta' metropolitane di cui all'art.
117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, nonche'
le competenze in materia di promozione e coordinamento
relativamente all'attuazione dell'art. 118, primo e secondo
comma, della Costituzione;
d) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia
di politiche giovanili, nonche' le funzioni di competenza
statale attribuite al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di
coordinamento delle politiche delle giovani generazioni,
ivi comprese le funzioni di indirizzo e vigilanza
sull'Agenzia nazionale italiana del programma comunitario
gioventu', esercitate congiuntamente con il Ministro della
solidarieta' sociale. La Presidenza del Consiglio dei
ministri puo' prendere parte alle attivita' del Forum
nazionale dei giovani;
e) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia
di politiche per la famiglia nelle sue componenti e
problematiche generazionali nonche' le funzioni di
competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera c),
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia
di coordinamento delle politiche a favore della famiglia,
di interventi per il sostegno della maternita' e della
paternita', di conciliazione dei tempi di lavoro e dei
tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla
famiglia, alla genitorialita' e alla natalita', di supporto
all'Osservatorio nazionale sulla famiglia. La Presidenza
del Consiglio dei ministri subentra al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali in tutti i suoi rapporti con
l'Osservatorio nazionale sulla famiglia e tiene informato
il Ministero della solidarieta' sociale della relativa
attivita'. La Presidenza del Consiglio dei ministri,
unitamente al Ministero della solidarieta' sociale,
fornisce il supporto all'attivita' dell'Osservatorio
nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di
documentazione e di analisi per l'infanzia di cui agli
articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, ed
esercita altresi' le funzioni di espressione del concerto
in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale
attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale in materia di "Fondo di previdenza per le persone
che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da
responsabilita' familiari", di cui al decreto legislativo
16 settembre 1996, n. 565;
f) le funzioni di espressione del concerto in sede di
esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dagli
articoli 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 43, 44, 45, 46, 47 e 48
del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui
al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
g) le funzioni di competenza statale attribuite al
Ministero delle attivita' produttive dalla legge 25
febbraio 1992, n. 215, e dagli articoli 21, 22, 52, 53, 54
e 55 del citato codice di cui al decreto legislativo 11
aprile 2006, n. 198.
19-bis. Le funzioni di competenza statale assegnate al
Ministero delle attivita' produttive dagli articoli 27 e 28
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, in materia di turismo, sono
attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri; il
Ministro dello sviluppo economico concerta con il
Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione e
l'utilizzazione, anche residuale, delle risorse finanziarie
da destinare al turismo, ivi comprese quelle incluse nel
Fondo per le aree sottoutilizzate. Per l'esercizio di tali
funzioni e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri, il Dipartimento per lo sviluppo e la
competitivita' del turismo, articolato in due uffici
dirigenziali di livello generale, che, in attesa
dell'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione,
subentra nelle funzioni della Direzione generale del
turismo che e' conseguentemente soppressa.
19-ter. All'art. 54 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Il Ministero si articola in dipartimenti";
b) al comma 2, alinea, sono soppresse le seguenti
parole: "di cui all'art. 53";
c) al comma 2, dopo la lettera d), e' aggiunta la
seguente:
"d-bis) turismo".
19-quater. Alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del
turismo sono trasferite le risorse finanziarie
corrispondenti alla riduzione della spesa derivante
dall'attuazione del comma 1, nonche' le dotazioni
strumentali e di personale della soppressa Direzione
generale del turismo del Ministero delle attivita'
produttive. In attesa dell'emanazione del regolamento
previsto dal comma 23, l'esercizio delle funzioni e'
assicurato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, d'intesa con il Ministro per i beni e le
attivita' culturali e il Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, per l'anno 2006, con propri
decreti, al trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei
ministri delle risorse finanziarie della soppressa
Direzione generale del turismo iscritte nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico nonche'
delle risorse corrispondenti alla riduzione della spesa
derivante dall'attuazione del comma 1, da destinare
all'istituzione del Dipartimento per lo sviluppo e la
competitivita' del turismo.
19-quinquies. Con regolamento adottato ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono ridefiniti, senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato, la composizione e i compiti della
Commissione di cui all'art. 38 della legge 4 maggio 1983,
n. 184, e successive modificazioni, nonche' la durata in
carica dei suoi componenti sulla base delle norme generali
contenute nella medesima legge. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del regolamento sono abrogati l'art. 38,
commi 2, 3 e 4, e l'art. 39 della citata legge n. 184 del
1983.
20. All'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303, dopo la lettera a), e' inserita la
seguente:
"b) italiani nel mondo al Ministero degli affari
esteri;".
21. All'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, dopo le parole: "Ministro per gli
affari regionali" sono inserite le seguenti: "nella materia
di rispettiva competenza".
22. Per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi
del comma 19:
a) quanto alla lettera a), sono trasferite alla
Presidenza del Consiglio dei ministri le inerenti strutture
organizzative del Ministero per i beni e le attivita'
culturali, con le relative risorse finanziarie, umane e
strumentali;
b) quanto alle lettere b) e c), il Presidente del
Consiglio dei ministri utilizza le inerenti strutture
organizzative del Ministero dell'interno. L'utilizzazione
del personale puo' avvenire mediante avvalimento ovvero
nelle forme di cui agli articoli 9, comma 2, e 9-bis, comma
3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; .
c) quanto alla lettera d), la Presidenza del Consiglio
dei ministri puo' avvalersi del Forum nazionale dei
giovani;
d) quanto alla lettera e), il Presidente del Consiglio
dei ministri si avvale, tra l'altro, dell'Osservatorio per
il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile
di cui all'art. 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998,
n. 269.
22-bis. La Commissione e la segreteria tecnica di cui
all'art. 3, commi da 6-duodecies a 6-quaterdecies, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e
successive modificazioni, sono soppresse. Presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri e' costituita, con
decreto del Presidente del Consiglio, una Unita' per la
semplificazione e la qualita' della regolazione, con
relativa segreteria tecnica che costituisce struttura di
missione ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303. L'Unita' per la
semplificazione e la qualita' della regolazione opera in
posizione di autonomia funzionale e svolge, tra l'altro,
compiti di supporto tecnico di elevata qualificazione per
il Comitato interministeriale per l'indirizzo e la guida
strategica delle politiche di semplificazione e di qualita'
della regolazione di cui all'art. 1 del decreto-legge 10
gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 marzo 2006, n. 80. Non trova conseguentemente
applicazione l'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. Non si applicano l'art. 1, comma 9,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonche' l'art. 29 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermo
restando il vincolo di spesa di cui al presente comma.
Della Unita' per la semplificazione e la qualita' della
regolazione fa parte il capo del dipartimento per gli
affari giuridici e legislativi della Presidenza del
Consiglio dei ministri e i componenti sono scelti tra
professori universitari, magistrati amministrativi,
contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari
parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici
anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle
amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata
professionalita'. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche
amministrazioni, gli esperti e i componenti della
segreteria tecnica possono essere collocati in aspettativa
o fuori ruolo, secondo le norme e i criteri dei rispettivi
ordinamenti. Per il funzionamento dell'Unita' si utilizza
lo stanziamento di cui all'art. 3, comma 6-quaterdecies,
del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ridotto
del venticinque per cento. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri si provvede, altresi', al riordino
delle funzioni e delle strutture della Presidenza del
Consiglio dei ministri relative all'esercizio delle
funzioni di cui al presente comma e alla riallocazione
delle relative risorse. A decorrere dalla data di entrata
in vigore del suddetto decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, e' abrogato l'art. 11, comma 2, della legge 6
luglio 2002, n. 137. Allo scopo di assicurare la
funzionalita' del CIPE, l'art. 29 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applica, altresi',
all'Unita' tecnica-finanza di progetto di cui all'art. 7
della legge 17 maggio 1999, n. 144, e alla segreteria
tecnica della cabina di regia nazionale di cui all'art. 5,
comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e
all'art. 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 febbraio 1999, n. 61. La segreteria
tecnico-operativa istituita ai sensi dell'art. 22, comma 2,
della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive
modificazioni, costituisce organo di direzione ricadente
tra quelli di cui all'art. 29, comma 7, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248.
22-ter. Il comma 2 dell'art. 9 della legge 23 agosto
1988, n. 400, e' sostituito dal seguente:
"2. Ogni qualvolta la legge o altra fonte normativa
assegni, anche in via delegata, compiti specifici ad un
Ministro senza portafoglio ovvero a specifici uffici o
dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri,
gli stessi si intendono comunque attribuiti,
rispettivamente, al Presidente del Consiglio dei ministri,
che puo' delegarli a un Ministro o a un Sottosegretario di
Stato, e alla Presidenza del Consiglio dei ministri".
23. In attuazione delle disposizioni previste dal
presente decreto e limitatamente alle amministrazioni
interessate dal riordino, con regolamenti adottati ai sensi
dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
sono definiti gli assetti organizzativi e il numero massimo
delle strutture di primo livello, in modo da assicurare che
al termine del processo di riorganizzazione non sia
superato, dalle nuove strutture, il limite di spesa
previsto per i Ministeri di origine e si resti altresi'
entro il limite complessivo della spesa sostenuta, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, per la
totalita' delle strutture di cui al presente comma.
23-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentiti i Ministri interessati, previa
consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, sono determinati i criteri e le modalita'
per l'individuazione delle risorse umane relative alle
funzioni trasferite ai sensi dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 e 19-quater.
24. All'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 giugno
2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2001, n. 317, dopo le parole: "i singoli Ministri"
sono inserite le seguenti: ", anche senza portafoglio,".
24-bis. All'art. 14, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, dopo il secondo periodo, e' inserito
il seguente: "All'atto del giuramento del Ministro, tutte
le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi
anche di livello dirigenziale e le consulenze e i
contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli
uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente
ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del
nuovo Ministro".
24-ter. Il termine di cui all'art. 14, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato
dal comma 24-bis del presente articolo, decorre, rispetto
al giuramento dei Ministri in carica alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
da tale ultima data. Sono fatti salvi, comunque, le
assegnazioni e gli incarichi conferiti successivamente al
17 maggio 2006.
24-quater. Ai vice Ministri e' riservato un contingente
di personale pari a quello previsto per le segreterie dei
Sottosegretari di Stato. Tale contingente si intende
compreso nel contingente complessivo del personale degli
uffici di diretta collaborazione stabilito per ciascun
Ministro, con relativa riduzione delle risorse complessive
a tal fine previste.
24-quinquies. ll Ministro, in ragione della particolare
complessita' della delega attribuita, puo' autorizzare il
vice Ministro, in deroga al limite di cui al primo periodo
del comma 24-quater e comunque entro il limite complessivo
della spesa per il personale degli uffici di diretta
collaborazione del Ministro, come rideterminato ai sensi
dello stesso comma, a nominare un consigliere giuridico,
che e' responsabile dei rapporti con gli uffici di diretta
collaborazione del Ministro, o un altro soggetto esperto
nelle materie delegate, un capo della segreteria, il quale
coordina l'attivita' del personale di supporto, un
segretario particolare, un responsabile della segreteria
tecnica ovvero un altro esperto, un addetto stampa o un
portavoce nonche', ove necessario in ragione delle
peculiari funzioni delegate, un responsabile per gli affari
internazionali. Il vice Ministro, per le materie inerenti
alle funzioni delegate, si avvale dell'ufficio di gabinetto
e dell'ufficio legislativo del Ministero.
24-sexies. Alle disposizioni di cui ai commi 24-quater
e 24-quinquies si adeguano i regolamenti emanati ai sensi
dell'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
e dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. Fino a tale adeguamento, gli incarichi, le
nomine o le assegnazioni di personale incompatibili con i
commi 24-quater e 24-quinquies, a qualsiasi titolo
effettuati, sono revocati di diritto ove non siano
utilizzati per gli uffici di diretta collaborazione del
Ministro, nei limiti delle dotazioni ordinarie di questi
ultimi.
24-septies. E' abrogato l'art. 3 della legge 6 luglio
2002, n. 137.
24-octies. All'art. 3, comma 2, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001,
n. 258, e successive modificazioni, sono soppresse le
seguenti parole: ", di cui uno scelto tra i dirigenti
preposti a uffici di livello dirigenziale generale del
Ministero".
24-novies. All'art. 3-bis, comma 3, lettera b), del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, le parole: ", ovvero espletamento del
mandato parlamentare di senatore o deputato della
Repubblica, nonche' di consigliere regionale" sono
soppresse.
25. Le modalita' di attuazione del presente decreto
devono essere tali da garantire l'invarianza della spesa
con specifico riferimento al trasferimento di risorse umane
in servizio, strumentali e finanziarie gia' previste dalla
legislazione vigente e stanziate in bilancio, fatta salva
la rideterminazione degli organici quale risultante
dall'attuazione dell'art. 1, comma 93, della legge 30
dicembre 2004, n. 311.
25-bis. Dal riordino delle competenze dei Ministeri' e
della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal loro
accorpamento non deriva alcuna revisione dei trattamenti
economici complessivi in atto corrisposti ai dipendenti
trasferiti ovvero a quelli dell'amministrazione di
destinazione che si rifletta in maggiori oneri per il
bilancio dello Stato.
25-ter. Gli schemi dei decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, attuativi del riordino dei
Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri
previsti dal presente decreto, sono corredati da relazione
tecnica e sottoposti per il parere alle Commissioni
parlamentari competenti per materia e alle Commissioni
bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati per i profili di carattere finanziario. Decorsi
trenta giorni dalla trasmissione della richiesta, i decreti
possono essere comunque adottati.
25-quater. L'onere relativo ai contingenti assegnati
agli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei
vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato non deve
essere, comunque, superiore al limite di spesa complessivo
riferito all'assetto vigente alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
25-quinquies. All'onere relativo alla corresponsione
del trattamento economico ai Ministri, vice Ministri e
Sottosegretari di Stato in attuazione dei commi da 1 a 8 e
19 del presente articolo, pari ad euro 250.000 per l'anno
2006 e ad euro 375.000 a decorrere dall'anno 2007, si
provvede, quanto ad euro 250.000 per l'anno 2006 e ad euro
375.000 per l'anno 2007, mediante riduzione, nella
corrispondente misura, dell'autorizzazione di spesa recata
dall'art. 3, comma 6-quaterdecies, del decreto-legge 14
marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80, e, quanto ad euro 375.000 a
decorrere dall'anno 2008, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
25-sexies. Al maggiore onere derivante dalla
corresponsione dell'indennita' prevista dalla legge 9
novembre 1999, n. 418, pari ad euro 4.576.000 per l'anno
2006 e ad euro 6.864.000 a decorrere dall'anno 2007, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 503 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2007), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, supplemento ordinario:
«503. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentito il Ministero delle
infrastrutture, e' autorizzato a procedere, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, alla trasformazione della SOGESID Spa, al
fine di renderla strumentale alle esigenze e finalita' del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, anche procedendo a tale scopo alla fusione per
incorporazione con altri soggetti, societa' e organismi di
diritto pubblico che svolgono attivita' nel medesimo
settore della SOGESID Spa.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 90 (Regolamento per il riordino degli organismi
operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, a norma dell'art. 29 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 2007, n. 158,
supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 26, comma 4, del
decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in
materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita'
sociale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 ottobre
2007, n. 229:
«4. Al fine di consentire al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare di esercitare in
maniera piu' efficace le proprie competenze, all'art. 1,
comma 8-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006,
n. 233, le parole ", il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare" sono soppresse.».
- Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147, supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto
2009, 140 (Regolamento recante riorganizzazione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° ottobre
2009, n. 228.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 35-octies,
del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti
anticrisi, nonche' proroga di termini), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2009, n. 150:
«35-octies. Atteso il progressivo ampliamento delle
attribuzioni dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA), di cui all'art. 28 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per
assicurare un piu' efficace e qualificato esercizio delle
funzioni demandate all'organo di revisione interno, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
nell'ambito delle risorse finanziarie destinate al
funzionamento degli organi collegiali, il collegio dei
revisori dei conti dell'ISPRA e' nominato con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare ed e' formato da tre componenti effettivi e due
supplenti. Uno dei componenti effettivi, con funzioni di
presidente, e' designato dal Ministro dell'economia e delle
finanze tra i dirigenti di livello dirigenziale generale
del Ministero dell'economia e delle finanze e gli altri due
sono designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare; tra questi ultimi, uno puo'
essere scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale
generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, da collocare fuori ruolo per la
durata del mandato, con contestuale indisponibilita' di
posti di funzione dirigenziale equivalenti sul piano
finanziario.».
- Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
(Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n.
254, supplemento ordinario.
- La legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di
contabilita' e finanza pubblica), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, supplemento
ordinario.
- Si riporta l'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre
2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalita' nella
pubblica amministrazione), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 13 novembre 2012, n. 265:
«7. A tal fine, l'organo di indirizzo politico
individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo
di prima fascia in servizio, il responsabile della
prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il
responsabile della prevenzione della corruzione e'
individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e
motivata determinazione.».
- Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80.
- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 2, del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante
«Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di
emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per
l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della
regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla
Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla protezione
civile.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre
2009, n. 302:
«2. L'attivita' di coordinamento delle fasi relative
alla programmazione e alla realizzazione degli interventi
di cui al comma 1, nonche' quella di verifica, fatte salve
le competenze attribuite dalla legge alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione
civile, sono curate dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, che vi provvede sentiti
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il
Dipartimento della protezione civile per i profili di
competenza, con una direzione generale individuata dai
regolamenti di organizzazione del Ministero nel rispetto
della dotazione organica vigente che subentra nelle
funzioni gia' esercitate dall'Ispettorato generale. Agli
oneri derivanti dal presente comma, valutati in euro
660.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante
corrispondente riduzione, a decorrere dall'anno 2010, di
euro 230.000 dell'autorizzazione di spesa recata dall'art.
5-bis, comma 5, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007,
n. 46, di euro 320.000 dell'autorizzazione di spesa recata
dall' art. 8, comma 11, della legge 23 marzo 2001, n. 93,
di euro 100.000 dell'autorizzazione di spesa recata dall'
art. 5, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179, e di
euro 10.000 dell'autorizzazione di spesa recata dall' art.
6, comma 1, della citata legge n. 179 del 2002. «.
- Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32
(Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce
un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella
Comunita' europea - INSPIRE), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 marzo 2010, n. 56, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 21, comma 19, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti
per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre
2011, n. 284, supplemento ordinario:
«19. Con riguardo all'Agenzia nazionale per la
regolazione e la vigilanza in materia di acqua, sono
trasferite all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei
servizi idrici, che vengono esercitate con i medesimi
poteri attribuiti all'Autorita' stessa dalla legge 14
novembre 1995, n. 481. Le funzioni da trasferire sono
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.».
- Si riportano i testi dell'art. 2, commi 1, 2, 5, 10,
10-ter e dell'art. 12, comma 20 del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della
spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini
nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese
del settore bancario), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
6 luglio 2012, n. 156, supplemento ordinario:
«Art. 2 (Riduzione delle dotazioni organiche delle
pubbliche amministrazioni). - 1. Gli uffici dirigenziali e
le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti
pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonche'
degli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni sono ridotti, con le
modalita' previste dal comma 5, nella seguente misura:
a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di
livello non generale e le relative dotazioni organiche, in
misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e
per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli
esistenti;
b) le dotazioni organiche del personale non
dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non
inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa
al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli
enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera
si riferisce alle dotazioni organiche del personale non
dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi.
2. Le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1
si applicano agli uffici e alle dotazioni organiche
risultanti a seguito dell'applicazione dell'art. 1, comma
3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148
per le amministrazioni destinatarie; per le restanti
amministrazioni si prendono a riferimento gli uffici e le
dotazioni previsti dalla normativa vigente. Al personale
dell'amministrazione civile dell'interno le riduzioni di
cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano all'esito
della procedura di soppressione e razionalizzazione delle
province di cui all'art. 17, e comunque entro il 30 aprile
2013, nel rispetto delle percentuali previste dalle
suddette lettere. Si applica quanto previsto dal comma 6
del presente articolo.
(Omissis).
5. Alle riduzioni di cui al comma 1 si provvede, con
uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta
del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze considerando che le medesime riduzioni
possono essere effettuate selettivamente, anche tenendo
conto delle specificita' delle singole amministrazioni, in
misura inferiore alle percentuali ivi previste a condizione
che la differenza sia recuperata operando una maggiore
riduzione delle rispettive dotazioni organiche di altra
amministrazione. Per il personale della carriera
diplomatica e per le dotazioni organiche del personale
dirigenziale e non del Ministero degli affari esteri,
limitatamente ad una quota corrispondente alle unita' in
servizio all'estero alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, si provvede alle
riduzioni di cui al comma 1, nelle percentuali ivi
previste, all'esito del processo di riorganizzazione delle
sedi estere e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre
2012. Fino a tale data trova applicazione il comma 6 del
presente articolo.
(Omissis).
10. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di
cui al comma 5 le amministrazioni interessate adottano i
regolamenti di organizzazione, secondo i rispettivi
ordinamenti, applicando misure volte:
a) alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni
istituzionali, attraverso il riordino delle competenze
degli uffici eliminando eventuali duplicazioni;
b) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni
ispettive e di controllo;
c) alla rideterminazione della rete periferica su base
regionale o interregionale;
d) all'unificazione, anche in sede periferica, delle
strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali,
compresa la gestione del personale e dei servizi comuni;
e) alla conclusione di appositi accordi tra
amministrazioni per l'esercizio unitario delle funzioni di
cui alla lettera d), ricorrendo anche a strumenti di
innovazione amministrativa e tecnologica e all'utilizzo
congiunto delle risorse umane;
f) alla tendenziale eliminazione degli incarichi di cui
all'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
(Omissis).
10-ter. Al fine di semplificare ed accelerare il
riordino previsto dal comma 10 e dall'art. 23-quinquies, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre
2012, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono
adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto
con il Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle
finanze. I decreti previsti dal presente comma sono
soggetti al controllo preventivo di legittimita' della
Corte dei conti ai sensi dell'art. 3, commi da 1 a 3, della
legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il
Presidente del Consiglio dei ministri ha facolta' di
richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere
dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti
cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il
regolamento di organizzazione vigente.».
«Art. 12 (Soppressione di enti e societa'). -
(Omissis).
20. A decorrere dalla data di scadenza degli organismi
collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in
regime di proroga ai sensi dell'art. 68, comma 2, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le
attivita' svolte dagli organismi stessi sono
definitivamente trasferite ai competenti uffici delle
amministrazioni nell'ambito delle quali operano. Restano
fermi, senza oneri per la finanza pubblica, gli osservatori
nazionali di cui all'art. 11 della legge 7 dicembre 2000,
n. 383, e all'art. 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266,
l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di
cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica
14 maggio 2007, n. 103, la Consulta nazionale per il
servizio civile, istituita dall'art. 10, comma 2, della
legge 8 luglio 1998, n. 230, l'Osservatorio per il
contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di
cui all'art. 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n.
269 nonche' il Comitato nazionale di parita' e la Rete
nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parita' di
cui, rispettivamente, all'art. 8 ed all'art. 19 del decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198. Restano altresi' ferme,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le
commissioni tecniche provinciali di vigilanza sui locali di
pubblico spettacolo di cui all'art. 80 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e agli articoli 141 e 142 del
regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico di
cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive
modificazioni. Ai componenti delle commissioni tecniche non
spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, ai componenti dei
suddetti organismi collegiali non spetta alcun emolumento o
indennita'.».
- La tabella 4 allegata al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013 (Rideterminazione
delle dotazioni organiche del personale di alcuni
Ministeri, enti pubblici non economici ed enti di ricerca,
in attuazione dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 2013, n. 87,
e' la seguente:

Parte di provvedimento in formato grafico

- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 7, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni
urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2013, n. 204:
«7. Le amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che hanno
provveduto ad effettuare le riduzioni delle dotazioni
organiche previste dallo stesso art. 2 del citato
decreto-legge, devono adottare entro il termine massimo del
31 dicembre 2013 i regolamenti di organizzazione secondo i
rispettivi ordinamenti. In caso di mancata adozione non
possono, a decorrere dal 1° gennaio 2014, procedere ad
assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi
contratto. Per i Ministeri il termine di cui al primo
periodo si intende comunque rispettato con l'approvazione
preliminare del Consiglio dei ministri degli schemi dei
regolamenti di riordino. Il termine previsto dall'art. 2,
comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, gia' prorogato dall'art. 1, comma 406, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, e' differito al 28 febbraio
2014.».
- Si riporta il testo dell'art. 16, comma 4, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la
competitivita' e la giustizia sociale), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2014, n. 95:
«4. Al solo fine di realizzare interventi di riordino
diretti ad assicurare ulteriori riduzioni della spesa, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e fino al 15 luglio 2014,
i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi inclusi
quelli degli uffici di diretta collaborazione, possono
essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro competente, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I
decreti previsti dal presente comma sono soggetti al
controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti
ai sensi dell'art. 3, commi da 1 a 3, della legge 14
gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del
Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il parere
del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia
di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per
il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione
vigente. Il termine di cui al primo periodo si intende
rispettato se entro la medesima data sono trasmessi al
Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e al Ministero dell'economia e delle
finanze gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
27 maggio 2013 (Delega di funzioni al Ministro senza
portafoglio per la pubblica amministrazione e la
semplificazione on. avv. Gianpiero D'Alia), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2013, n. 157.
- Si riporta l'art. 10, comma 7, del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore
agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento
energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il
rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei
costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la
definizione immediata di adempimenti derivanti dalla
normativa europea), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24
giugno 2014, n. 144:
«7. Ai fini delle attivita' di coordinamento delle fasi
relative alla programmazione e alla realizzazione degli
interventi di cui al comma 1, fermo restando il numero
degli uffici dirigenziali di livello generale e non
generale vigenti, l'Ispettorato di cui all'art. 17, comma
2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e'
trasformato in una direzione generale individuata dai
regolamenti di organizzazione del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e, pertanto,
l'Ispettorato e' soppresso. Conseguentemente, al citato
art. 17, comma 2, del decreto-legge n. 195 del 2009 le
parole da: "le proprie strutture anche vigilate" a:
"decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n.
140" sono sostituite dalle seguenti: "una direzione
generale individuata dai regolamenti di organizzazione del
Ministero nel rispetto della dotazione organica vigente che
subentra nelle funzioni gia' esercitate dall'Ispettorato
generale"».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 35 del citato decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
«Art. 35 (Istituzione del ministero e attribuzioni). -
1. E' istituito il ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio.
2. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio sono attribuite le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato relativi alla tutela dell'ambiente,
del territorio e dell'ecosistema, con particolare riguardo
alle seguenti materie:
a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle
aree naturali protette, tutela della biodiversita' e della
biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e
gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del
Consiglio dei ministri e del Ministero degli affari esteri,
della Convenzione di Washington (CITES) e dei relativi
regolamenti comunitari, della difesa del mare e
dell'ambiente costiero, e della comunicazione ambientale;
b) gestione dei rifiuti ed interventi di bonifica dei
siti inquinati; tutela delle risorse idriche e relativa
gestione, fatta salva la competenza del Ministero delle
politiche agricole e forestali;
c) promozione di politiche di sviluppo durevole e
sostenibile, nazionali e internazionali;
d) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle
condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali
della collettivita' e all'impatto sull'ambiente, con
particolare riferimento alla prevenzione e repressione
delle violazioni compiute in danno dell'ambiente,
prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico,
acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali;
e) difesa e assetto del territorio con riferimento ai
valori naturali e ambientali.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse, le funzioni e i compiti dei ministeri
dell'ambiente e dei lavori pubblici, eccettuate quelle
attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri
o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite
alle regioni e agli enti locali anche ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59; sono altresi'
trasferite le funzioni e i compiti attribuiti al ministero
delle politiche agricole in materia di polizia forestale
ambientale.».
 
Allegato

Tabella A (di cui all'articolo 12, comma 1) Dotazione organica dei posti di funzione dirigenziale

Parte di provvedimento in formato grafico

* Oltre tale contingente, l'articolo 17, comma 35-octies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, prevede, qualora nominato, un ulteriore posto in posizione di fuori ruolo istituzionale presso il Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). In relazione alla designazione di componente del Collegio dei revisori dei conti dell'ISPRA di un dirigente di livello dirigenziale generale del Ministero, tre posti di funzione dirigenziale di livello non generale, equivalenti sul piano finanziario, sono resi indisponibili ai sensi dell'articolo 17, comma 35-octies, della legge 3 agosto 2009, n. 102.

Parte di provvedimento in formato grafico

* Nell'ambito di tale contingente sono computati, nel numero massimo di due, i dirigenti di cui all'articolo 24, comma 1, del presente decreto, nonche' gli eventuali componenti, nel numero massimo di tre, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance di cui agli articoli 14 e seguenti del presente decreto.

Tabella B (di cui all'articolo 12, comma 3) Dotazione organica del personale non dirigenziale


=========================
| Prima Area | 4 |
+===============+=======+
|Seconda Area | 219|
+---------------+-------+
|Terza Area | 336|
+---------------+-------+
|Totale ... | 559|
+---------------+-------+

 
Art. 2
Organizzazione

1. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, e' articolato in:
a) Uffici di diretta collaborazione del Ministro, disciplinati dalle disposizioni del Capo III;
b) un Segretariato generale e sette Direzioni generali, articolate in trentatre' uffici di livello dirigenziale non generale.
2. Le Direzioni generali sono coordinate dal Segretario generale.
3. Le Direzioni generali assumono le seguenti denominazioni:
a) Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento;
b) Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque;
c) Direzione generale per la protezione della natura e del mare;
d) Direzione generale per il clima e l'energia;
e) Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali;
f) Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l'Unione europea e gli organismi internazionali;
g) Direzione generale degli affari generali e del personale.
4. Le Direzioni generali svolgono le funzioni previste dal presente regolamento, nonche' ogni altra funzione ad esso connessa che sia attribuita al Ministero dalla vigente normativa, coordinandosi con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e con il Segretariato generale, ivi inclusi:
a) l'informazione ambientale e le attivita' di formazione ed educazione ambientale;
b) l'attivita' istruttoria in materia di danno ambientale e di esercizio delle azioni di riparazione e risarcitorie, in relazione agli specifici ambiti di competenza, in collaborazione con la Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l'Unione europea e gli organismi internazionali;
c) il monitoraggio ed il controllo delle situazioni di crisi nelle materie di competenza, anche in raccordo con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
d) l'attivita' istruttoria relativa al contenzioso, nelle materie di rispettiva competenza;
e) la formulazione di proposte, nelle materie di rispettiva competenza, al fine della partecipazione del Ministero alla programmazione e all'impiego dei fondi comunitari, le politiche di coesione, la programmazione regionale unitaria, nonche' la gestione dei piani e dei rispettivi fondi assegnati;
f) la formulazione di proposte concernenti la ricerca in materia ambientale, nell'ambito delle rispettive competenze;
g) in applicazione dell'articolo 16, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza, secondo le specifiche direttive dell'organo di direzione politica, informando preventivamente il Ministro, per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto, con i necessari costanti aggiornamenti, dell'avvio di relazioni o rapporti con soggetti o organismi pubblici o privati di altri Stati o comunque iniziative aventi anche solo potenzialmente sviluppi di rilievo internazionale o quando ne possa scaturire la sottoscrizione di convenzioni, accordi e trattati.
5. Le Direzioni generali possono avvalersi di convenzioni e accordi con istituti superiori, organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, enti pubblici specializzati operanti a livello nazionale ed istituti e dipartimenti universitari, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349, dandone preventiva informazione al Ministro, anche al fine di assicurare l'unitarieta' e l'economicita' dell'azione dell'amministrazione.
6. Il Ministro si avvale, per i compiti istituzionali e le attivita' tecnico-scientifiche e di controllo ambientale di interesse nazionale, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
7. Il Ministro si avvale altresi' della SOGESID S.p.a., di cui all'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le attivita' strumentali alle finalita' ed alle attribuzioni istituzionali del Ministero, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale per la gestione in house.
8. All'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 si provvede nell'ambito delle risorse gia' disponibili, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 16, comma 1, lettera l)
del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 16 (Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali
generali). - 1. I dirigenti di uffici dirigenziali
generali, comunque denominati, nell'ambito di quanto
stabilito dall'art. 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti
compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro,
nelle materie di sua competenza;
a-bis) propongono le risorse e i profili professionali
necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui
sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento
di programmazione triennale del fabbisogno di personale di
cui all'art. 6, comma 4;
b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive
generali definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti
gli incarichi e la responsabilita' di specifici progetti e
gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono
perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane,
finanziarie e materiali;
c) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli
uffici di livello dirigenziale non generale;
d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi
ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione
delle entrate rientranti nella competenza dei propri
uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;
d-bis) adottano i provvedimenti previsti dall'art. 17,
comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni;
e) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' dei
dirigenti e dei responsabili dei procedimenti
amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di
inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei
dirigenti, delle misure previste dall'art. 21;
f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere
di conciliare e di transigere, fermo restando quanto
disposto dall'art. 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979,
n. 103;
g) richiedono direttamente pareri agli organi
consultivi dell'amministrazione e rispondono ai rilievi
degli organi di controllo sugli atti di competenza;
h) svolgono le attivita' di organizzazione e gestione
del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di
lavoro;
i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i
provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;
l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea
e degli organismi internazionali nelle materie di
competenza secondo le specifiche direttive dell'organo di
direzione politica, sempreche' tali rapporti non siano
espressamente affidati ad apposito ufficio o organo;
l-bis) concorrono alla definizione di misure idonee a
prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a
controllarne il rispetto da parte dei dipendenti
dell'ufficio cui sono preposti;
l-ter) forniscono le informazioni richieste dal
soggetto competente per l'individuazione delle attivita'
nell'ambito delle quali e' piu' elevato il rischio
corruzione e formulano specifiche proposte volte alla
prevenzione del rischio medesimo;
l-quater) provvedono al monitoraggio delle attivita'
nell'ambito delle quali e' piu' elevato il rischio
corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti,
disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del
personale nei casi di avvio di procedimenti penali o
disciplinari per condotte di natura corruttiva.».
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 1, della
citata legge 8 luglio 1986, n. 349:
«Art. 8. - 1. Per l'esercizio delle funzioni previste
dalla presente legge il Ministro dell'ambiente si avvale
dei servizi tecnici dello Stato previa intesa con i
Ministri competenti, e di quelli delle unita' sanitarie
locali previa intesa con la regione, nonche' della
collaborazione degli istituti superiori, degli organi di
consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti
pubblici specializzati operanti a livello nazionale e degli
istituti e dei dipartimenti universitari con i quali puo'
stipulare apposite convenzioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 28 del citato decreto
legge 25 giugno 2008, n. 112:
«Art. 28 (Misure per garantire la razionalizzazione di
strutture tecniche statali). - 1. E' istituito, sotto la
vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, l'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
2. L'ISPRA svolge le funzioni, con le inerenti risorse
finanziarie strumentali e di personale, dell'Agenzia per la
protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici di cui
all'art. 38 del Decreto legislativo n. 300 del 30 luglio
1999 e successive modificazioni, dell'Istituto Nazionale
per la fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992,
n. 157 e successive modificazioni, e dell'Istituto Centrale
per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare
di cui all'art. 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n.
496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio
1994, n. 61, i quali, a decorrere dalla data di
insediamento dei commissari di cui al comma 5 del presente
articolo, sono soppressi.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, da adottare di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le
Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente,
che si esprimono entro venti giorni dalla data di
assegnazione, sono determinati, in coerenza con obiettivi
di funzionalita', efficienza ed economicita', gli organi di
amministrazione e controllo, la sede, le modalita' di
costituzione e di funzionamento, le procedure per la
definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e
l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di
ricerca e della normativa vigente, nonche' per l'erogazione
delle risorse dell'ISPRA. In sede di definizione di tale
decreto si tiene conto dei risparmi da realizzare a regime
per effetto della riduzione degli organi di amministrazione
e controllo degli enti soppressi, nonche' conseguenti alla
razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche
attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative
e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali
e logistiche.
4. La denominazione "Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)" sostituisce, ad
ogni effetto e ovunque presente, le denominazioni: "Agenzia
per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici
(APAT)", "Istituto Nazionale per la fauna selvatica (INFS)"
e "Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e
tecnologica applicata al mare (ICRAM)".
5. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo
svolgimento delle attivita' istituzionali fino all'avvio
dell'ISPRA, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, con proprio decreto, da emanarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, nomina un commissario e due
subcommissari.
6. Dall'attuazione dei commi da 1 a 5 del presente
articolo, compresa l'attivita' dei commissari di cui al
comma precedente, non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
6-bis. L'Avvocatura dello Stato continua ad assumere la
rappresentanza e la difesa dell'ISPRA nei giudizi attivi e
passivi avanti le Autorita' giudiziarie, i collegi
arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.
7. La Commissione istruttoria per l'IPPC, di cui
all'art. 10 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e'
composta da ventitre esperti, provenienti dal settore
pubblico e privato, con elevata qualificazione
giuridico-amministrativa, di cui almeno tre scelti fra
magistrati ordinari, amministrativi e contabili, oppure
tecnico-scientifica.
8. Il presidente viene scelto nell'ambito degli esperti
con elevata qualificazione tecnico-scientifica.
9. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla
nomina dei ventitre esperti, in modo da adeguare la
composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al comma
7. Sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi
esperti, lo svolgimento delle attivita' istituzionali e'
garantito dagli esperti in carica alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
10. La Commissione di valutazione degli investimenti e
di supporto alla programmazione e gestione degli interventi
ambientali di cui all'art. 2 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
90, e' composta da ventitre membri di cui dieci tecnici,
scelti fra ingegneri, architetti, biologi, chimici e
geologi, e tredici scelti fra giuristi ed economisti, tutti
di comprovata esperienza, di cui almeno tre scelti fra
magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
11. I componenti sono nominati ai sensi dell'art. 2,
comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge.
12. La Commissione continua ad esercitare tutte le
funzioni di cui all'art. 2, comma 2, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,
n. 90, provvedendovi, sino all'adozione del decreto di
nomina dei nuovi componenti, con quelli in carica alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
13. Dall'attuazione dei commi da 7 a 12 del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.».
- Il testo dell'art. 1, comma 503, della citata legge
27 dicembre 2006, n. 296, e' riportato nelle note alle
premesse.
 
Art. 3
Segretario generale

1. Il Segretario generale, sulla base degli indirizzi del Ministro:
a) assicura il coordinamento dell'azione amministrativa, anche mediante la convocazione della conferenza dei Direttori generali;
b) coordina le attivita' ministeriali su questioni di carattere generale e di particolare rilevanza specificatamente demandate dal Ministro;
c) provvede alla risoluzione di conflitti di competenza fra le Direzioni generali;
d) predispone l'attivita' istruttoria per la partecipazione del Ministro al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);
e) coordina l'attuazione delle linee strategiche per la digitalizzazione dell'amministrazione;
f) assicura l'organizzazione del sistema informativo unificato del Ministero;
g) provvede agli adempimenti in materia di anti corruzione;
h) cura i procedimenti di riconoscimento delle associazioni ambientaliste ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, incluso l'aggiornamento periodico dell'elenco;
i) predispone, per quanto di competenza del Ministero, i rendiconti delle spese relative ai programmi aventi natura o contenuti ambientali, allo scopo di evidenziare le risorse impiegate per finalita' di protezione dell'ambiente, riguardanti attivita' di tutela, conservazione, ripristino e utilizzo sostenibile delle risorse del patrimonio naturale, anche ai sensi dell'articolo 36, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
j) cura la raccolta e la elaborazione, in raccordo con l'ISTAT, di dati statistici, anche avvalendosi dell'ISPRA, nonche' l'attivita' istruttoria per la presentazione della Relazione sullo stato dell'ambiente; coordina la predisposizione delle altre relazioni di legge al Parlamento sulla base dell'istruttoria dei centri di responsabilita' amministrativa del Ministero competenti per materia;
k) coadiuva il Ministro nella redazione delle direttive generali all'ISPRA per il perseguimento dei compiti istituzionali, nonche', con la collaborazione della Direzione per gli Affari Generali e del Personale, nell'esercizio della vigilanza sull'ISPRA e del controllo analogo sulle attivita' della SOGESID;
l) a supporto del Ministro, si occupa dell'informazione ambientale e della comunicazione istituzionale del Ministero, dell'elaborazione di linee guida per la raccolta e fornitura al pubblico dei dati anche per il tramite dell'Ufficio per la comunicazione e per le relazioni con il pubblico di cui all'articolo 8 della legge 7 giugno 2000, n. 150;
m) cura l'attivita' inerente al cerimoniale ed alle onorificenze;
n) cura l'attivita' istruttoria per il Piano della performance e la relazione sulla performance;
o) istituisce e coordina gruppi di lavoro temporanei per la trattazione di questioni ed il perseguimento di particolari obiettivi individuati dal Ministro, che necessitano del concorso di personale di piu' Direzioni.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 13 della citata legge 8
luglio 1986, n. 349:
«Art. 13. - 1. Le associazioni di protezione ambientale
a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque
regioni sono individuate con decreto del Ministro
dell'ambiente sulla base delle finalita' programmatiche e
dell'ordinamento interno democratico previsti dallo
statuto, nonche' della continuita' dell'azione e della sua
rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale
per l'ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla
richiesta. Decorso tale termine senza che il parere sia
stato espresso, il Ministro dell'ambiente decide.
2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima
composizione del Consiglio nazionale per l'ambiente, le
terne di cui al precedente art. 12, comma 1, lettera c),
effettua, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, una prima individuazione delle associazioni
a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque
regioni, secondo i criteri di cui al precedente comma 1, e
ne informa il Parlamento.».
- Si riporta il testo dell'art. 36, comma 6, della
citata legge 31 dicembre 2009, n. 196:
«6. Il rendiconto generale dello Stato contiene
inoltre, in apposito allegato, l'illustrazione delle
risultanze delle spese relative ai programmi aventi natura
o contenuti ambientali, allo scopo di evidenziare le
risorse impiegate per finalita' di protezione
dell'ambiente, riguardanti attivita' di tutela,
conservazione, ripristino e utilizzo sostenibile delle
risorse e del patrimonio naturale. A tal fine, le
amministrazioni interessate forniscono al Ministero
dell'economia e delle finanze le informazioni necessarie
secondo gli schemi contabili e le modalita' di
rappresentazione stabilite con determina del Ragioniere
generale dello Stato in coerenza con gli indirizzi e i
regolamenti commutali in materia.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 7 giugno
2000, n. 150 (Disciplina delle attivita' di informazione e
di comunicazione delle pubbliche amministrazioni),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2000, n. 136:
«Art. 8 (Ufficio per le relazioni con il pubblico). -
1. L'attivita' dell'ufficio per le relazioni con il
pubblico e' indirizzata ai cittadini singoli e associati.
2. Le pubbliche amministrazioni, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, provvedono,
nell'esercizio della propria potesta' regolamentare, alla
ridefinizione dei compiti e alla riorganizzazione degli
uffici per le relazioni con il pubblico secondo i seguenti
criteri:
a) garantire l'esercizio dei diritti di informazione,
di accesso e di partecipazione di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni;
b) agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai
cittadini, anche attraverso l'illustrazione delle
disposizioni normative e amministrative, e l'informazione
sulle strutture e sui compiti delle amministrazioni
medesime;
c) promuovere l'adozione di sistemi di interconnessione
telematica e coordinare le reti civiche;
d) attuare, mediante l'ascolto dei cittadini e la
comunicazione interna, i processi di verifica della
qualita' dei servizi e di gradimento degli stessi da parte
degli utenti;
e) garantire la reciproca informazione fra l'ufficio
per le relazioni con il pubblico e le altre strutture
operanti nell'amministrazione, nonche' fra gli uffici per
le relazioni con il pubblico delle varie amministrazioni.
3. Negli uffici per le relazioni con il pubblico
l'individuazione e la regolamentazione dei profili
professionali sono affidate alla contrattazione
collettiva.».
 
Art. 4
Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento

1. La Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento svolge le funzioni attribuite al Ministero nei seguenti ambiti:
a) monitoraggio dell'adozione o attuazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti, anche avvalendosi dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, nonche' criteri generali e metodologie per la gestione integrata dei rifiuti;
b) esercizio delle competenze in precedenza attribuite al soppresso Osservatorio di cui all'articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; iniziative per la raccolta differenziata, il riuso, il riciclaggio, il recupero e il mercato dei materiali recuperati dai rifiuti, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosita' dei rifiuti e dei rischi di inquinamento;
c) inquinamento atmosferico e fissazione dei limiti massimi di accettabilita' della concentrazione e dei limiti massimi di esposizione relativi ad inquinamenti atmosferici di natura chimica, fisica e biologica, nonche' dei medesimi limiti riferiti agli ambienti di lavoro;
d) individuazione, in raccordo con le amministrazioni competenti, di misure per la corretta gestione dei rifiuti radioattivi e delle scorie nucleari, nonche' per la protezione da radiazioni ionizzanti ad essi collegate, prevedendo particolari interventi per la prevenzione e l'eliminazione di situazioni di pericolo nonche' per la messa in sicurezza ed il risanamento dei siti;
e) prevenzione e protezione dall'inquinamento acustico e da campi elettromagnetici, nonche' esercizio delle competenze previste dalla legislazione in materia di rischi dovuti a radiazioni ionizzanti.
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 206-bis del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
«Art. 206-bis (Osservatorio nazionale sui rifiuti). -
1. Al fine di garantire l'attuazione delle norme di cui
alla parte quarta del presente decreto con particolare
riferimento alla prevenzione della produzione della
quantita' e della pericolosita' dei rifiuti ed
all'efficacia, all'efficienza ed all'economicita' della
gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio, nonche' alla tutela della salute pubblica e
dell'ambiente, e' istituito, presso il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, in appresso
denominato Osservatorio. L'Osservatorio svolge, in
particolare, le seguenti funzioni:
a) vigila sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi
e dei rifiuti di imballaggio;
b) provvede all'elaborazione ed all'aggiornamento
permanente di criteri e specifici obiettivi d'azione,
nonche' alla definizione ed all'aggiornamento permanente di
un quadro di riferimento sulla prevenzione e sulla gestione
dei rifiuti, anche attraverso l'elaborazione di linee guida
sulle modalita' di gestione dei rifiuti per migliorarne
efficacia, efficienza e qualita', per promuovere la
diffusione delle buone pratiche e delle migliori tecniche
disponibili per la prevenzione, le raccolte differenziate,
il riciclo e lo smaltimento dei rifiuti;
c) predispone il Programma generale di prevenzione di
cui all'art. 225 qualora il Consorzio nazionale imballaggi
non provveda nei termini previsti;
d) verifica l'attuazione del Programma generale di cui
all'art. 225 ed il raggiungimento degli obiettivi di
recupero e di riciclaggio;
e) verifica i costi di gestione dei rifiuti, delle
diverse componenti dei costi medesimi e delle modalita' di
gestione ed effettua analisi comparative tra i diversi
ambiti di gestione, evidenziando eventuali anomalie;
f) verifica livelli di qualita' dei servizi erogati;
g) predispone un rapporto annuale sulla gestione dei
rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e ne
cura la trasmissione al Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare.
2. L'Osservatorio nazionale sui rifiuti e' composto da
nove membri, scelti tra persone, esperte in materia di
rifiuti, di elevata qualificazione giuridico/amministrativa
e tecnico/scientifica nel settore pubblico e privato,
nominati, nel rispetto del principio dell'equilibrio di
genere, con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, di cui: a) tre designati
dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di cui uno con funzione di Presidente; b) due
designati dal Ministro dello sviluppo economico, di cui uno
con funzioni di vice-presidente; c) uno designato dal
Ministro della salute; d) uno designato dal Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali; e) uno designato
dal Ministro dell'economia e delle finanze; f) uno
designato dalla Conferenza Stato-regioni.
3. La durata in carica dei componenti dell'Osservatorio
e' disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica
14 maggio 2007, n. 90. Il trattamento economico dei
componenti dell'Osservatorio e' determinato con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare.
4. Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni,
l'Osservatorio si avvale di una segreteria tecnica,
costituita con decreto del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, utilizzando allo scopo le
risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare da emanarsi entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
definite le modalita' organizzative e di funzionamento
dell'Osservatorio, nonche' gli enti e le agenzie di cui
esso puo' avvalersi.
6. All'onere derivante dalla costituzione e dal
funzionamento dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti e
della Segreteria tecnica, pari a due milioni di euro,
aggiornato annualmente al tasso di inflazione, provvedono,
tramite contributi di pari importo complessivo, il
Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'art. 224, i
soggetti di cui all'art. 221, comma 3, lettere a) e c) e i
Consorzi di cui agli articoli 233, 234, 235, 236 nonche'
quelli istituiti ai sensi degli articoli 227 e 228. Il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare con decreto da emanarsi entro novanta giorni
dall'entrata in vigore del presente provvedimento e
successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, determina
l'entita' del predetto onere da porre in capo ai Consorzi e
soggetti predetti. Dette somme sono versate dal Consorzio
Nazionale Imballaggi e dagli altri soggetti e Consorzi
all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e della
finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare.».
 
Art. 5
Direzione generale per la salvaguardia
del territorio e delle acque

1. La Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque svolge le funzioni attribuite al Ministero nei seguenti ambiti:
a) politiche di prevenzione e di mitigazione del rischio idrogeologico;
b) coordinamento delle fasi relative alla programmazione e alla realizzazione degli interventi diretti a rimuovere le situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico;
c) verifica della realizzazione degli interventi diretti a rimuovere le situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico, di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, e di piani e progetti nell'ambito delle politiche di prevenzione, mitigazione e rimozione del rischio idrogeologico;
d) collaborazione con i soggetti pubblici operanti nel settore della difesa del suolo, con riferimento al rischio idrogeologico e, in particolare, per la stesura delle relazioni sullo stato di attuazione di programmi prevenzione, mitigazione e rimozione del rischio idrogeologico;
e) definizioni dei criteri generali in materia di derivazioni di acqua, nonche' svolgimento delle attivita' di competenza relative ai trasferimenti d'acqua, che interessino il territorio di piu' regioni e piu' distretti idrografici, e delle attivita' connesse al rilascio di concessioni di grandi derivazioni per i vari usi di competenza statale, derivazioni da fiumi internazionali e sovracanoni da bacini imbriferi montani;
f) polizia idraulica, navigazione interna e indirizzi e criteri per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;
g) collaborazione coi soggetti pubblici operanti nel settore della difesa del suolo, anche ai fini della predisposizione della relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico e delle relazioni sullo stato di attuazione dei programmi triennali di intervento;
h) cave e torbiere;
i) funzionamento e sviluppo dei sistemi per l'informazione geografica e la geolocalizzazione; assolvimento dei compiti connessi all'attuazione del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, in tema di infrastrutture nazionali per l'informazione territoriale e del monitoraggio ambientale per consentire allo Stato italiano di partecipare all'infrastruttura per l'informazione territoriale nell'Unione europea (INSPIRE), anche quale Punto Nazionale di Contatto;
j) supporto alla partecipazione del Ministro agli organi afferenti alle Autorita' di bacino di rilievo nazionale; indirizzo e coordinamento dell'attivita' dei rappresentanti del Ministero negli organismi tecnici delle Autorita' nazionali e distrettuali di bacino e monitoraggio delle misure di salvaguardia e dei piani adottati;
k) individuazione dei criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua, anche in proporzione al grado di inquinamento ambientale;
l) predisposizione dell'attivita' istruttoria per la definizione dei criteri per la determinazione della copertura dei costi relativi ai servizi idrici, diversi dal servizio idrico integrato e da ciascuno dei singoli servizi che lo compongono nonche' dai servizi di captazione e adduzione a usi multipli e dai servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori d'impiego dell'acqua;
m) indirizzo e coordinamento delle attivita' relative alla definizione degli obiettivi qualitativi dei corpi idrici;
n) definizione degli obiettivi generali di qualita' del servizio idrico integrato sul territorio nazionale, sentiti le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori; adozione degli indirizzi per assicurare il coordinamento ad ogni livello di pianificazione delle funzioni inerenti gli usi delle risorse idriche;
o) promozione del completamento dei sistemi di approvvigionamento idrico, di distribuzione, di fognatura, di collettamento, di depurazione e di riutilizzo delle acque reflue;
p) definizione dei criteri per individuazione dei siti inquinati, per la messa in sicurezza, la caratterizzazione, la bonifica e la riqualificazione dei siti, nelle materie di competenza;
q) bonifica dei siti di interesse nazionale e dei siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale, monitoraggio sull'attuazione dei relativi interventi;
r) esercizio delle azioni risarcitorie connesse al danno ambientale nelle materie di competenza;
s) individuazione delle misure volte alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento, al risanamento dei corpi idrici ed alla realizzazione degli interventi per l'eliminazione delle sostanze pericolose, con la collaborazione della Direzione generale per la protezione della natura e del mare relativamente alle acque costiere;
t) salvaguardia e risanamento, con la collaborazione della Direzione generale per la protezione della natura e del mare, di aree che necessitano di interventi specifici per la presenza di valori naturalistici o di peculiari caratteristiche geomorfologiche, ovvero di aree che presentano pressioni antropiche, con particolare riferimento alle aree sensibili, zone vulnerabili e aree di salvaguardia, nonche' di aree montane, la tutela delle quali richiede misure coordinate di salvaguardia dal dissesto idrogeologico e di messa in sicurezza.
Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 17, comma 2, del citato
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, e' riportato nelle
note alle premesse.
- Il citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32
e' riportato nelle note alle premesse.
 
Art. 6
Direzione generale
per la protezione della natura e del mare

1. La Direzione generale per la protezione della natura e del mare svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) aree protette terrestri, montane e marine;
b) Rete Natura 2000;
c) coordinamento delle attivita' inerenti alla predisposizione e all'aggiornamento della Carta della natura ai sensi della legge quadro sulle aree protette;
d) linee fondamentali dell'assetto del territorio, d'intesa con la Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque;
e) biodiversita' terrestre, montana e marina, anche per quanto concerne la definizione di linee guida di indirizzo e la predisposizione e l'aggiornamento della Strategia nazionale per la biodiversita';
f) pianificazione paesaggistica;
g) siti naturalistici Unesco;
h) fornisce elementi cognitivi alla Direzione per le valutazioni ambientali in materia di autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di OGM e all'immissione sul mercato di OGM, con particolare riferimento agli effetti anche potenziali sugli ecosistemi naturali e sulla biodiversita';
i) salvaguardia delle specie di flora e fauna terrestri e marine con particolare riguardo alla tutela delle foreste e alla gestione sostenibile degli ecosistemi forestali, nonche' al commercio internazionale delle specie animali e vegetali (CITES);
j) coordinamento delle attivita' di monitoraggio dello stato dell'ambiente marino;
k) definizione degli obiettivi qualitativi delle acque costiere e marine ed individuazione delle misure volte alla riduzione dell'inquinamento, al risanamento ed alla eliminazione delle sostanze pericolose; relativamente alle acque costiere, in collaborazione con la Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento;
l) gestione integrata della fascia costiera marina ed attuazione della Strategia marina;
m) sicurezza in mare con particolare riferimento al rischio di rilascio di inquinanti in ambiente marino;
n) inquinamento marino prodotto dalle attivita' economico-marittime e valutazione degli effetti conseguenti all'esecuzione degli interventi; scarichi in mare da nave, aeromobili o da piattaforma, nonche' movimentazione dei fondali marini derivante dall'attivita' di posa in mare di cavi e condotte, con esclusione delle opere sottoposte a VIA statale;
o) attivita' in materia di mare e biodiversita' relativamente alla tutela degli ecosistemi terrestri e marini;
p) supporto del Comitato di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 10, nell'attuazione dei propri compiti.
Note all'art. 6:
- La legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo
sviluppo degli spazi verdi urbani) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 1 febbraio 2013, n. 27.
 
Art. 7
Direzione generale per il clima e l'energia

1. La Direzione generale per il clima e l'energia svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) programmi e progetti nazionali per la riduzione della «intensita' di carbonio» nei diversi settori economici, con particolare riferimento alla produzione e consumo di energia, ai trasporti, alle attivita' agricole e forestali;
b) riconoscimento del marchio Ecolabel, processi di adesione al sistema comunitario di ecogestione ed audit (EMAS), nonche' promozione dei sistemi di gestione ambientale per le imprese, ivi compresa la promozione del marchio nazionale; politiche integrate di prodotto e di ecosostenibilita' dei consumi nel settore della pubblica amministrazione («acquisti pubblici verdi»);
c) strategie di intervento idonee a governare gli effetti dei cambiamenti climatici, sia sotto il profilo della mitigazione che sotto quello dell'adattamento;
d) sistema energetico nazionale con particolare riferimento alla riduzione delle emissioni di gas serra e alla incentivazione delle fonti di energie rinnovabili;
e) consumi energetici ed efficienza energetica, anche in relazione alla promozione dell'aumento della produzione di elettricita' da fonti rinnovabili;
f) energie rinnovabili, anche in relazione alla Strategia energetica nazionale; prestazione energetica per l'edilizia e monitoraggio dell'attuazione della legislazione in materia di prestazione energetica, anche ai fini dell'integrazione della relazione annuale sul Piano energetico nazionale;
g) politiche per le citta' sostenibili, mobilita' sostenibile e mobility management.
 
Art. 8
Direzione generale per le valutazioni
e le autorizzazioni ambientali

1. La Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) procedure di valutazione impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica (VIA e VAS ), curando i rapporti con le rispettive commissioni;
b) autorizzazioni integrate ambientali;
c) autorizzazioni alla movimentazione di fondali marini per attivita' ed opere sottoposte a VIA statale;
d) attivita' connesse a situazioni a rischio di incidente rilevante, per quanto di competenza del Ministero;
e) concertazione di piani e programmi di settore, di competenza di altre amministrazioni a carattere nazionale, regionale e locale, con rilevanza di impatto ambientale;
f) applicazione della normativa in materia di prodotti fitosanitari sostanze chimiche pericolose e biocidi, di intesa con le altre amministrazioni competenti;
g) biosicurezza e biotecnologie;
h) autorizzazioni all'emissione deliberata nell'ambiente di OGM e all'immissione sul mercato di OGM, in collaborazione con la Direzione generale per la protezione della natura e del mare relativamente agli effetti anche potenziali sugli ecosistemi naturali e sulla biodiversita'.
 
Art. 9
Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno
ambientale e per i rapporti con l'Unione europea e gli organismi
internazionali
1. La Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l'Unione europea e gli organismi internazionali svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) aggiornamento della strategia nazionale di sviluppo sostenibile e verifica della sua attuazione, in coordinamento con la Direzione generale per il clima e l'energia;
b) programmi e progetti per lo sviluppo sostenibile e delle Agende 21 locali, in coordinamento con la Direzione generale per il clima e l'energia;
c) politiche di fiscalita' e contabilita' ambientale, ivi inclusi lo studio, la ricerca e le politiche per la riduzione dei flussi di materia ed energia dei processi e dei prodotti e la loro impronta ambientale;
d) gestione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 57 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e dei Programmi per l'economia ed occupazione «verde»;
e) gestione delle politiche di coesione comunitaria nelle materie di competenza del Ministero, concernenti la programmazione e l'impiego dei fondi comunitari, le politiche di coesione, la programmazione regionale unitaria, operando in raccordo con le Direzioni generali nelle materie di rispettiva competenza;
f) partecipazione del Ministero alle attivita' in sede europea ed internazionale derivanti dal ciclo annuale del coordinamento delle politiche economiche europee, nonche' ai processi di definizione delle politiche e della legislazione europea e degli accordi internazionali per la protezione e valorizzazione ambientale, ivi inclusi gli habitat naturali, il mare, la biodiversita' ed i servizi ecosistemici, i cambiamenti climatici e la qualita' dell'aria e dell'acqua, i rifiuti, le sostanze chimiche, la green economy e la transizione verso un'economia sostenibile; vigilanza sull'applicazione degli accordi internazionali e della normativa ambientale europea e reporting alle istituzioni e agli organismi internazionali;
g) gestione dei rapporti del Ministero con soggetti privati e pubblici di livello sovranazionale ed internazionale, con particolare riguardo agli organi competenti dell'Unione europea, al Consiglio d'Europa, all'UNESCO, all'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), all'organizzazione delle Nazioni Unite (ONU);
h) supporto al Ministro per la partecipazione al Consiglio dell'Unione europea dei Ministri dell'ambiente, al Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), nonche', per quanto di competenza del Ministero, per la predisposizione del Programma Nazionale di Riforma (PNR);
i) predisposizione, sentiti gli altri Ministeri interessati e in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, dell'allegato al Documento di economia e finanza (DEF) sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione di gas ad effetto serra;
j) predisposizione dell'attivita' istruttoria, in collaborazione con le altre Direzioni generali, per la definizione dei criteri per l'uniforme esercizio delle azioni di risarcimento e per la gestione del contenzioso in materia di danno ambientale; titolarita' delle azioni risarcitorie in materia di danno ambientale di competenza ministeriale, nonche' in relazione agli interventi di bonifica di competenza di altre amministrazioni.
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 57 del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del
Paese), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2012,
n. 147, supplemento ordinario:
«Art. 57 (Misure per lo sviluppo dell'occupazione
giovanile nel settore della green economy). - 1. Dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, e' abrogato
l'art. 1, comma 1112, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e a valere sul Fondo di cui all'art. 1, comma 1110, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono essere concessi
finanziamenti a tasso agevolato a soggetti privati che
operano nei seguenti settori:
a) protezione del territorio e prevenzione del rischio
idrogeologico e sismico;
b) ricerca, sviluppo e produzione di biocarburanti di
"seconda e terza generazione";
b-bis) ricerca, sviluppo e produzione mediante
bioraffinerie di prodotti intermedi chimici da biomasse e
scarti vegetali;
c) ricerca, sviluppo, produzione e installazione di
tecnologie nel "solare termico", "solare a concentrazione",
"solare termo-dinamico", "solare fotovoltaico", biomasse,
biogas e geotermia;
d) incremento dell'efficienza negli usi finali
dell'energia nei settori civile, industriale e terziario,
compresi gli interventi di social housing;
d-bis) processi di produzione o valorizzazione di
prodotti, processi produttivi od organizzativi o servizi
che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una
riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse
nell'arco dell'intero ciclo di vita.
2. Per accedere ai finanziamenti di cui al comma 1, i
progetti di investimento presentati dalle imprese ricadenti
nei settori di cui al comma 1 devono prevedere occupazione
aggiuntiva a tempo indeterminato di giovani con eta' non
superiore a 35 anni alla data di assunzione. Nel caso di
assunzioni superiori a tre unita', almeno un terzo dei
posti e' riservato a giovani laureati con eta' non
superiore a 28 anni. Per singola impresa richiedente, le
nuove assunzioni devono essere aggiuntive rispetto alla
media totale degli addetti degli ultimi 12 mesi. I
finanziamenti di cui al presente articolo sono erogabili ai
progetti di investimento sino a concorrenza della
disponibilita' del Fondo. A tal fine, al Fondo di cui al
comma 1 affluiscono anche le rate di rimborso dei
finanziamenti concessi e, in aggiunta, eventuali risorse
comunitarie.
3. Sono fatte salve le domande di finanziamento
agevolato presentate ai sensi del decreto ministeriale 25
novembre 2008 e successiva circolare del 16 febbraio 2012.
Le risorse assegnate con il citato decreto ministeriale 25
novembre 2008 e non utilizzate alla data di entrata in
vigore della presente norma possono essere destinate al
finanziamento degli interventi ricadenti nei settori di cui
al comma 1.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, i settori di cui al comma
1 possono essere integrati o modificati.
5. Le modalita' di presentazione delle domande e le
modalita' di erogazione dei finanziamenti sono disciplinate
nei modi previsti dall'art. 2, lettera s), del decreto 25
novembre 2008, prevedendo procedure semplificate e
informatizzate di accesso al beneficio.
6. Ai progetti di investimento presentati dalle
societa' ESCO, dagli affidatari di contratti di
disponibilita' stipulati ai sensi dell'art. 44 del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonche'
dalle societa' a responsabilita' limitata semplificata
costituite ai sensi dell'art. 2463-bis del codice civile e
dalle imprese di cui all'art. 3, comma 4-ter, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e
successive modificazioni, si applica la riduzione del 50%
del tasso di interesse di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 17 novembre 2009.
7. I finanziamenti a tasso agevolato, concessi nei
settori di cui al comma 1, hanno durata non superiore a
settantadue mesi, ad esclusione di quelli erogati ai
soggetti di cui al precedente comma 6, per i quali la
durata non puo' essere superiore a centoventi mesi.».
 
Art. 10
Direzione generale
degli affari generali e del personale

1. La Direzione generale degli affari generali e del personale svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) affari generali, reclutamento, formazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale del personale del Ministero;
b) trattamento giuridico ed economico del personale;
c) gestione della posizione giuridica e del trattamento economico, compresa la liquidazione delle relative missioni, dei componenti degli organi collegiali operanti presso il Ministero;
d) tenuta dei ruoli della dirigenza e del personale non dirigenziale, della matricola e dei fascicoli personali;
e) politiche per il benessere organizzativo e per le pari opportunita' nella gestione del personale;
f) gestione del contenzioso in materia di personale;
g) amministrazione e manutenzione degli spazi e delle superfici interne ed esterne di pertinenza del Ministero con i relativi impianti tecnologici;
h) programmazione e rendicontazione delle spese strumentali all'attivita' del Ministero affidate alla gestione unificata, anche ai fini della riconciliazione con i dati di contabilita' economica ed il supporto alla predisposizione del budget economico del Ministero;
i) acquisizione di beni e servizi nonche' gestione unificata delle spese di carattere strumentale, ad eccezione delle spese per l'informatica di servizio ed i sistemi informativi;
l) ufficio cassa, gestione dei beni patrimoniali e ufficio del consegnatario;
m) svolgimento, in qualita' di datore di lavoro, di tutte le funzioni connesse alla prevenzione, igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro nonche' alla tutela della salute dei lavoratori secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
n) supporto giuridico agli altri centri di responsabilita' amministrativa del Ministero per lo svolgimento delle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti;
o) relazioni sindacali;
p) sistemi di valutazione del personale ed attivita' di controllo di gestione, anche con funzione di supporto agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro ed all'Organismo indipendente di valutazione della performance, per l'elaborazione di dati economici e finanziari per la programmazione, rendicontazione e comunicazione in ordine alla gestione del bilancio;
q) protezione dei dati personali;
r) adempimenti in materia di trasparenza.
Note all'art. 10:
- Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 aprile 2008, n. 101, supplemento ordinario.
 
Art. 11
Organismi di supporto

1. Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, dipende funzionalmente dal Ministero ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dell'articolo 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e dell'articolo 135 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, esercitando funzioni di vigilanza e controllo in materia di tutela dell'ambiente marino e costiero. Presso il Ministero opera, ai sensi dell'articolo 20 della legge 31 luglio 2002, n. 179, il reparto ambientale marino.
2. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero, il Ministro si avvale, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, previa intesa con i Ministri competenti:
a) del Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente (CCTA);
b) del Corpo forestale dello Stato;
c) dei reparti del Corpo della guardia di finanza e dei reparti delle forze di polizia.
Note all'art. 11:
- Si riporta l'art. 8 della citata legge 8 luglio 1986,
n. 349:
«Art. 8. - 1. Per l'esercizio delle funzioni previste
dalla presente legge il Ministro dell'ambiente si avvale
dei servizi tecnici dello Stato previa intesa con i
Ministri competenti, e di quelli delle unita' sanitarie
locali previa intesa con la regione, nonche' della
collaborazione degli istituti superiori, degli organi di
consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti
pubblici specializzati operanti a livello nazionale e degli
istituti e dei dipartimenti universitari con i quali puo'
stipulare apposite convenzioni.
2. Il Ministro dell'ambiente puo' disporre verifiche
tecniche sullo stato di inquinamento dell'atmosfera, delle
acque e del suolo e sullo stato di conservazione di
ambienti naturali. Per l'accesso nei luoghi dei soggetti
incaricati si applica l'art. 7, comma primo, della legge 25
giugno 1865, n. 2359 .
3. In caso di mancata attuazione o di inosservanza da
parte delle regioni, delle province o dei comuni, delle
disposizioni di legge relative alla tutela dell'ambiente e
qualora possa derivarne un grave danno ecologico, il
Ministro dell'ambiente, previa diffida ad adempiere entro
congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta
con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di
salvaguardia, anche a carattere inibitorio di opere, di
lavoro o di attivita' antropiche, dandone comunicazione
preventiva alle amministrazioni competenti. Se la mancata
attuazione o l'inosservanza di cui al presente comma e'
imputabile ad un ufficio periferico dello Stato, il
Ministro dell'ambiente informa senza indugio il Ministro
competente da cui l'ufficio dipende, il quale assume le
misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane
la necessita' di un intervento cautelare per evitare un
grave danno ecologico, l'ordinanza di cui al presente comma
e' adottata dal Ministro competente, di concerto con il
Ministro dell'ambiente.
4. Per la vigilanza, la prevenzione e la repressione
delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, il
Ministro dell'ambiente si avvale del nucleo operativo
ecologico dell'Arma dei carabinieri, che viene posto alla
dipendenza funzionale del Ministro dell'ambiente, nonche'
del Corpo forestale dello Stato, con particolare riguardo
alla tutela del patrimonio naturalistico nazionale, degli
appositi reparti della Guardia di finanza e delle forze di
polizia, previa intesa con i Ministri competenti, e delle
capitanerie di porto, previa intesa con il Ministro della
marina mercantile.».
- Si riporta il testo dell'art. 3, della legge 28
gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia
portuale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio
1994, n. 28, supplemento ordinario:
«Art. 3 (Costituzione del comando generale del Corpo
delle capitanerie). - 1. L'Ispettorato generale delle
capitanerie di porto e' costituito in comando generale del
Corpo delle capitanerie di porto, senza aumento di organico
ne' di spese complessive, dipende dal Ministero dei
trasporti e della navigazione nei limiti di quanto dispone
l'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 31 marzo 1947, n. 396 , e svolge le attribuzioni di
cui al regio decreto 19 febbraio 1940, n. 194 , e
successive modificazioni ed integrazioni; esercita altresi'
le competenze in materia di sicurezza della navigazione
attribuite al Ministero dei trasporti e della navigazione.
Il Ministero dell'ambiente si avvale delle capitanerie di
porto.».
- Si riporta il testo dell'art. 135 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento
militare), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio
2010, n. 106, supplemento ordinario:
«Art. 135 (Esercizio di funzioni dipendenti dal
Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del
mare). - 1. Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia
costiera dipende funzionalmente dal Ministero
dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, ai
sensi dell' art. 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e
dell' art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
esercitando funzioni di vigilanza e controllo in materia di
tutela dell'ambiente marino e costiero.
2. In dipendenza delle attribuzioni di cui al comma 1,
e fermo restando quanto previsto dall' art. 12 del decreto
legislativo 6 novembre 2007, n. 202, il Corpo delle
capitanerie di porto - Guardia costiera esercita, in
particolare, le sottoelencate funzioni:
a) nelle zone sottoposte alla giurisdizione nazionale
svolge, in via prevalente, le attivita' di controllo
relative all'esatta applicazione delle norme del diritto
italiano, del diritto dell'Unione europea e dei trattati
internazionali in vigore per l'Italia in materia di
prevenzione e repressione di tutti i tipi di inquinamento
marino, ivi compresi l'inquinamento da navi e da acque di
zavorra, l'inquinamento da immersione di rifiuti,
l'inquinamento da attivita' di esplorazione e di
sfruttamento dei fondi marini e l'inquinamento di origine
atmosferica, nonche' in materia di protezione dei mammiferi
e della biodiversita';
b) nelle acque di giurisdizione e di interesse
nazionale esercita, per fini di tutela ambientale e di
sicurezza della navigazione, ai sensi della legge 7 marzo
2001, n. 51, il controllo del traffico marittimo;
c) provvede, ai sensi degli articoli 135, 2° comma, e
195, 5° comma, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, alla sorveglianza e all'accertamento delle violazioni
in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e di
gestione delle risorse idriche se dalle stesse possono
derivare danni o situazioni di pericolo per l'ambiente
marino e costiero, nonche' alla sorveglianza e
all'accertamento degli illeciti in violazione della
normativa in materia di rifiuti e alla repressione dei
traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti;
d) esercita, ai sensi dell' art. 19 della legge 6
dicembre 1991, n. 394, la sorveglianza nelle aree marine
protette e sulle aree di reperimento;
e) ai sensi dell' art. 296, comma 9, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in relazione al tenore
di zolfo dei combustibili per uso marittimo, accerta le
violazione e irroga le sanzioni di cui ai commi da 5 a 8
del predetto articolo;
f) per le attivita' di cui agli articoli 11 e 12 della
legge 31 dicembre 1982, n. 979, attraverso la sua
organizzazione periferica a livello di compartimento
marittimo, opera, ai sensi della legge 16 luglio 1998, n.
239, art. 7, sulla base di direttive vincolanti, generali e
specifiche, del Ministero dell'ambiente, della tutela del
territorio e del mare; in forza della medesima disposizione
normativa per altri interventi e attivita' in materia di
tutela e difesa del mare, il Ministero dell'ambiente, della
tutela del territorio e del mare puo' avvalersi anche del
Corpo delle capitanerie di porto, sulla base di specifiche
convenzioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 31
luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2002, n. 189:
«Art. 20 (Istituzione del Reparto ambientale marino). -
1. Al fine di conseguire un piu' rapido ed efficace
supporto alle attivita' di tutela e di difesa dell'ambiente
marino e costiero, e' istituito presso il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio il Reparto
ambientale marino (RAM) del Corpo delle capitanerie di
porto, posto alle dipendenze funzionali del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato.».
 
Art. 12
Dotazioni organiche

1. I posti di funzione dirigenziale del Ministero sono determinati secondo l'allegata Tabella A.
2. Con successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare si provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero nonche' alla definizione dei relativi compiti. Fino all'adozione del suddetto decreto ministeriale, ciascun ufficio dirigenziale generale opera avvalendosi degli esistenti uffici dirigenziali con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione.
3. Ciascun dirigente generale provvede ad indicare, nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti in servizio presso il Ministero, un vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. In mancanza di specifica indicazione, le funzioni vicarie sono esercitate dal dirigente con la maggiore anzianita' in ruolo in servizio presso ciascuna Direzione generale.
4. Le dotazioni organiche del personale non dirigenziale del Ministero sono determinate secondo l'allegata Tabella B. Al fine di assicurare la necessaria flessibilita' di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio successivo decreto, effettuera' la ripartizione dei contingenti di personale non dirigenziale, come sopra determinati, nell'ambito delle aree prima, seconda e terza, in fasce retributive e profili professionali. Detto provvedimento sara' tempestivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
5. Il ruolo del personale dirigenziale ministeriale e' disciplinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108.
6. Il personale non dirigenziale del Ministero e' inserito nel ruolo del personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Note all'art. 12:
- Il testo dell'art. 17, comma 4-bis della citata legge
23 agosto 1988, n. 400, e' riportato nelle note alle
premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 4, commi 4 e 4-bis del
citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
«4. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla
definizione dei relativi compiti, nonche' la distribuzione
dei predetti uffici tra le strutture di livello
dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
di natura non regolamentare.
4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica
anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici
di livello dirigenziale non generale stabilita nel
regolamento di organizzazione del singolo Ministero.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile
2004, n. 108 (Regolamento recante disciplina per
l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del
ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2004, n. 100.
 
Art. 13
Verifica dell'organizzazione del Ministero

1. Ogni due anni l'organizzazione del Ministero e' sottoposta a verifica ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne la funzionalita' e l'efficienza. Alla suddetta verifica, in sede di prima applicazione, puo' provvedersi entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 5, del citato
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
«5. Con le medesime modalita' di cui al precedente
comma 1 si procede alla revisione periodica
dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno
biennale.».
 
Art. 14
Organismo indipendente di valutazione della performance

1. Presso il Ministero opera l'Organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di seguito denominato «Organismo».
2. L'Organismo di cui al comma 1 esercita, in posizione di autonomia operativa e valutativa, i compiti e le funzioni indicate dai commi 2, 4 e 5 del citato articolo 14, nonche' quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, cosi' come modificata dall'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2009, e all'articolo 8, comma 1, ultimo periodo, dello stesso decreto legislativo n. 286 del 1999, come indicati nell'articolo 16 del presente decreto. Esercita, altresi', le attivita' di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo.
3. L'Organismo e' nominato, sentita l'Autorita' di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per un periodo di tre anni, rinnovabile una sola volta, secondo le modalita' e i criteri di cui all'articolo 14, commi 3 e 8, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
4. L'Organismo e' costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da tre componenti, di cui uno con funzioni di presidente, dotati dei requisiti stabiliti dall'Autorita' ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e di elevata professionalita' ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. I loro curricula sono comunicati alla Autorita' di cui al citato articolo 13.
5. I componenti dell'Organismo non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'art. 14 del citato decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150:
«Art. 14 (Organismo indipendente di valutazione della
performance). - 1. Ogni amministrazione, singolarmente o in
forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di
valutazione della performance.
2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi
di controllo interno, comunque denominati, di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in
piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4. Esercita,
altresi', le attivita' di controllo strategico di cui
all'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286
del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente
all'organo di indirizzo politico-amministrativo.
3. L'Organismo indipendente di valutazione e' nominato,
sentita la Commissione di cui all'art. 13, dall'organo di
indirizzo politico-amministrativo per un periodo di tre
anni. L'incarico dei componenti puo' essere rinnovato una
sola volta.
4. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance:
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema
della valutazione, della trasparenza e integrita' dei
controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo
stato dello stesso;
b) comunica tempestivamente le criticita' riscontrate
ai competenti organi interni di governo ed amministrazione,
nonche' alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la
funzione pubblica e alla Commissione di cui all'art. 13;
c) valida la Relazione sulla performance di cui
all'art. 10 e ne assicura la visibilita' attraverso la
pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
d) garantisce la correttezza dei processi di
misurazione e valutazione, nonche' dell'utilizzo dei premi
di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente
decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti
integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione,
nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e
della professionalita';
e) propone, sulla base del sistema di cui all'art. 7,
all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la
valutazione annuale dei dirigenti di vertice e
l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;
f) e' responsabile della corretta applicazione delle
linee guida, delle metodologie e degli strumenti
predisposti dalla Commissione di cui all'art. 13;
g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi
relativi alla trasparenza e all'integrita' di cui al
presente Titolo;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di
promozione delle pari opportunita'.
5. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance, sulla base di appositi modelli forniti dalla
Commissione di cui all'art. 13, cura annualmente la
realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a
rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado
di condivisione del sistema di valutazione nonche' la
rilevazione della valutazione del proprio superiore
gerarchico da parte del personale, e ne riferisce alla
predetta Commissione.
6. La validazione della Relazione sulla performance di
cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile per
l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al
Titolo III.
7. L'Organismo indipendente di valutazione e'
costituito da un organo monocratico ovvero collegiale
composto da 3 componenti dotati dei requisiti stabiliti
dalla Commissione ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera
g), e di elevata professionalita' ed esperienza, maturata
nel campo del management, della valutazione della
performance e della valutazione del personale delle
amministrazioni pubbliche. I loro curricula sono comunicati
alla Commissione di cui all'art. 13.
8. I componenti dell'Organismo indipendente di
valutazione non possono essere nominati tra soggetti che
rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti
politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito
simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili
rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione e'
costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, una struttura tecnica permanente per la
misurazione della performance, dotata delle risorse
necessarie all'esercizio delle relative funzioni.
10. Il responsabile della struttura tecnica permanente
deve possedere una specifica professionalita' ed esperienza
nel campo della misurazione della performance nelle
amministrazioni pubbliche.
11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal
funzionamento degli organismi di cui al presente articolo
si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate
ai servizi di controllo interno.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera d)
e comma 2, lettera a), dell'art. 8, comma 1, nonche'
dell'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 286:
«Art. 1 (Principi generali del controllo interno). - 1.
Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della rispettiva
autonomia, si dotano di strumenti adeguati a:
a) garantire la legittimita', regolarita' e correttezza
dell'azione amministrativa (controllo di regolarita'
amministrativa e contabile);
b) verificare l'efficacia, efficienza ed economicita'
dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche
mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto
tra costi e risultati (controllo di gestione);
c) valutare le prestazioni del personale con qualifica
dirigenziale (valutazione della dirigenza);
d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede
di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di
determinazione dell'indirizzo politico, in termini di
congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti
(valutazione e controllo strategico).
2. La progettazione d'insieme dei controlli interni
rispetta i seguenti principi generali, obbligatori per i
Ministeri, applicabili dalle regioni nell'ambito della
propria autonomia organizzativa e legislativa e derogabili
da parte di altre amministrazioni pubbliche, fermo restando
il principio di cui all'art. 3 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni, di qui in poi denominato "decreto n. 29":
a) l'attivita' di valutazione e controllo strategico
supporta l'attivita' di programmazione strategica e di
indirizzo politico-amministrativo di cui agli articoli 3,
comma 1, lettere b) e c), e 14 del decreto n. 29. Essa e'
pertanto svolta da strutture che rispondono direttamente
agli organi di indirizzo politico-amministrativo;
(Omissis).».
«Art. 8 (Direttiva annuale del Ministro). - 1. La
direttiva annuale del Ministro di cui all'art. 14, del
decreto n. 29, costituisce il documento base per la
programmazione e la definizione degli obiettivi delle
unita' dirigenziali di primo livello. In coerenza ad
eventuali indirizzi del Presidente del Consiglio dei
ministri, e nel quadro degli obiettivi generali di parita'
e pari opportunita' previsti dalla legge, la direttiva
identifica i principali risultati da realizzare, in
relazione anche agli indicatori stabiliti dalla
documentazione di bilancio per centri di responsabilita' e
per funzioni-obiettivo, e determina, in relazione alle
risorse assegnate, gli obiettivi di miglioramento,
eventualmente indicando progetti speciali e scadenze
intermedie. La direttiva, avvalendosi del supporto dei
servizi di controllo interno di cui all'art. 6, definisce
altresi' i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e
valutazione dell'attuazione.».
«Art. 6 (La valutazione e il controllo strategico). -
1. L'attivita' di valutazione e controllo strategico mira a
verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di
indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva
attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri
atti di indirizzo politico. L'attivita' stessa consiste
nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o
degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle
norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte
operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e
materiali assegnate, nonche' nella identificazione degli
eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilita'
per la mancata o parziale attuazione, dei possibili
rimedi.».
- Si riporta il testo dell'art. 13 del citato decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150:
«Art. 13 (Commissione per la valutazione, la
trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni
pubbliche). - 1. In attuazione dell'art. 4, comma 2,
lettera f), della legge 4 marzo 2009, n. 15, e' istituita
la Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l'integrita' delle amministrazioni pubbliche, di seguito
denominata "Commissione", che opera in posizione di
indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena
autonomia, in collaborazione con la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed
eventualmente in raccordo con altri enti o istituzioni
pubbliche, con il compito di indirizzare, coordinare e
sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni di
valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi di
valutazione, di assicurare la comparabilita' e la
visibilita' degli indici di andamento gestionale,
informando annualmente il Ministro per l'attuazione del
programma di Governo sull'attivita' svolta.
2. Mediante intesa tra la Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome, l'Anci, l'Upi e la Commissione
sono definiti i protocolli di collaborazione per la
realizzazione delle attivita' di cui ai commi 5, 6 e 8.
3. L'Autorita' e' organo collegiale composto dal
presidente e da quattro componenti scelti tra esperti di
elevata professionalita', anche estranei
all'amministrazione, con comprovate competenze in Italia e
all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato,
di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia
di contrasto alla corruzione, di management e misurazione
della performance, nonche' di gestione e valutazione del
personale. Il presidente e i componenti sono nominati,
tenuto conto del principio delle pari opportunita' di
genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere
favorevole delle Commissioni parlamentari competenti
espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il
presidente e' nominato su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto
con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno;
i componenti sono nominati su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione. Il
presidente e i componenti dell'Autorita' non possono essere
scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici
elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche
nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non
devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con
le funzioni dell'Autorita'. I componenti sono nominati per
un periodo di sei anni e non possono essere confermati
nella carica.
4. La struttura operativa della Commissione e' diretta
da un Segretario generale nominato con deliberazione della
Commissione medesima tra soggetti aventi specifica
professionalita' ed esperienza gestionale-organizzativa nel
campo del lavoro pubblico. La Commissione definisce con
propri regolamenti le norme concernenti il proprio
funzionamento e determina, altresi', i contingenti di
personale di cui avvalersi entro il limite massimo di 30
unita'. Alla copertura dei posti si provvede esclusivamente
mediante personale di altre amministrazioni in posizione di
comando o fuori ruolo, cui si applica l'art. 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, o mediante personale
con contratto a tempo determinato. Nei limiti delle
disponibilita' di bilancio la Commissione puo' avvalersi di
non piu' di 10 esperti di elevata professionalita' ed
esperienza sui temi della misurazione e della valutazione
della performance e della prevenzione e della lotta alla
corruzione, con contratti di diritto privato di
collaborazione autonoma. La Commissione, previo accordo con
il Presidente dell'ARAN, puo' altresi' avvalersi del
personale e delle strutture dell'ARAN. Puo' inoltre
richiedere indagini, accertamenti e relazioni
all'Ispettorato per la funzione pubblica.
5. La Commissione indirizza, coordina e sovrintende
all'esercizio delle funzioni di valutazione da parte degli
Organismi indipendenti di cui all'art. 14 e delle altre
Agenzie di valutazione; a tale fine:
a) promuove sistemi e metodologie finalizzati al
miglioramento della performance delle amministrazioni
pubbliche;
b) assicura la trasparenza dei risultati conseguiti;
c) confronta le performance rispetto a standard ed
esperienze, nazionali e internazionali;
d) favorisce, nella pubblica amministrazione, la
cultura della trasparenza anche attraverso strumenti di
prevenzione e di lotta alla corruzione;
e) favorisce la cultura delle pari opportunita' con
relativi criteri e prassi applicative.
6. La Commissione nel rispetto dell'esercizio e delle
responsabilita' autonome di valutazione proprie di ogni
amministrazione:
a) fornisce supporto tecnico e metodologico
all'attuazione delle varie fasi del ciclo di gestione della
performance;
b) definisce la struttura e le modalita' di redazione
del Piano e della Relazione di cui all'art. 10;
c) verifica la corretta predisposizione del Piano e
della Relazione sulla Performance delle amministrazioni
centrali e, a campione, analizza quelli degli Enti
territoriali, formulando osservazioni e specifici rilievi;
d) definisce i parametri e i modelli di riferimento del
Sistema di misurazione e valutazione della performance di
cui all'art. 7 in termini di efficienza e produttivita';
e) adotta le linee guida per la predisposizione dei
Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' di
cui all'art. 11, comma 8, lettera a);
f) adotta le linee guida per la definizione degli
Strumenti per la qualita' dei servizi pubblici;
g) definisce i requisiti per la nomina dei componenti
dell'Organismo indipendente di valutazione di cui all'art.
14;
h) promuove analisi comparate della performance delle
amministrazioni pubbliche sulla base di indicatori di
andamento gestionale e la loro diffusione attraverso la
pubblicazione nei siti istituzionali ed altre modalita' ed
iniziative ritenute utili;
i) redige la graduatoria di performance delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali di
cui all'art. 40, comma 3-quater, del decreto legislativo n.
165 del 2001; a tale fine svolge adeguata attivita'
istruttoria e puo' richiedere alle amministrazioni dati,
informazioni e chiarimenti;
l) promuove iniziative di confronto con i cittadini, le
imprese e le relative associazioni rappresentative; le
organizzazioni sindacali e le associazioni professionali;
le associazioni rappresentative delle amministrazioni
pubbliche; gli organismi di valutazione di cui all'art. 14
e quelli di controllo interni ed esterni alle
amministrazioni pubbliche;
m) definisce un programma di sostegno a progetti
innovativi e sperimentali, concernenti il miglioramento
della performance attraverso le funzioni di misurazione,
valutazione e controllo;
n) predispone una relazione annuale sulla performance
delle amministrazioni centrali e ne garantisce la
diffusione attraverso la pubblicazione sul proprio sito
istituzionale ed altre modalita' ed iniziative ritenute
utili;
o) sviluppa ed intrattiene rapporti di collaborazione
con analoghe strutture a livello europeo ed internazionale;
p) realizza e gestisce, in collaborazione con il CNIPA
il portale della trasparenza che contiene i piani e le
relazioni di performance delle amministrazioni pubbliche.
7.
8. Presso la Commissione e' istituita la Sezione per
l'integrita' nelle amministrazioni pubbliche con la
funzione di favorire, all'interno della amministrazioni
pubbliche, la diffusione della legalita' e della
trasparenza e sviluppare interventi a favore della cultura
dell'integrita'. La Sezione promuove la trasparenza e
l'integrita' nelle amministrazioni pubbliche; a tale fine
predispone le linee guida del Programma triennale per
l'integrita' e la trasparenza di cui art. 11, ne verifica
l'effettiva adozione e vigila sul rispetto degli obblighi
in materia di trasparenza da parte di ciascuna
amministrazione.
9. I risultati dell'attivita' della Commissione sono
pubblici. La Commissione assicura la disponibilita', per le
associazioni di consumatori o utenti, i centri di ricerca e
ogni altro osservatore qualificato, di tutti i dati sui
quali la valutazione si basa e trasmette una relazione
annuale sulle proprie attivita' al Ministro per
l'attuazione del programma di Governo.
10. Dopo cinque anni, dalla data di costituzione, la
Commissione affida ad un valutatore indipendente un'analisi
dei propri risultati ed un giudizio sull'efficacia della
sua attivita' e sull'adeguatezza della struttura di
gestione, anche al fine di formulare eventuali proposte di
integrazioni o modificazioni dei propri compiti. L'esito
della valutazione e le eventuali raccomandazioni sono
trasmesse al Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e pubblicate sul sito istituzionale della
Commissione.
11. Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le
modalita' di organizzazione, le norme regolatrici
dell'autonoma gestione finanziaria della Commissione e
fissati i compensi per i componenti.
12. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri
competenti, sono dettate disposizioni per il raccordo tra
le attivita' della Commissione e quelle delle esistenti
Agenzie di valutazione. Il sistema di valutazione delle
attivita' amministrative delle universita' e degli enti di
ricerca di cui al Capo I del decreto legislativo 31
dicembre 2009, n. 213, e' svolto dall'Agenzia nazionale di
valutazione del sistema universitario e della ricerca
(ANVUR) nel rispetto dei principi generali di cui all'art.
3 e in conformita' ai poteri di indirizzo della Commissione
di cui al comma 5.
13. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a
due milioni di euro per l'anno 2009 e a 8 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2010 si provvede nei limiti
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4, comma 3,
primo periodo, della legge 4 marzo 2009, n. 15.
All'attuazione della lettera p) del comma 6 si provvede
nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4,
comma 3, secondo periodo, della legge 4 marzo 2009, n. 15,
ferme restando le risorse da destinare alle altre finalita'
di cui al medesimo comma 3 dell'art. 4.».
 
Art. 15
Segreteria di supporto

1. Presso l'Organismo e' costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una Segreteria di supporto, quale struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, competente per le attivita' istruttorie propedeutiche all'espletamento delle funzioni dell'Organismo, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni.
2. La Segreteria e' formata da un contingente di non oltre quattro unita' di personale di livello non dirigenziale, individuato nell'ambito del personale in servizio presso il Ministero, assegnato dal Direttore generale degli affari generali e del personale su proposta dell'Organismo.
3. Il responsabile della struttura tecnica permanente deve possedere una specifica professionalita' ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche ed e' nominato dall'Organismo nell'ambito del contingente del personale assegnato alla Segreteria.
 
Art. 16
Funzioni e compiti

1. L'Organismo indipendente di valutazione della performance:
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrita' dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
b) comunica tempestivamente le criticita' riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonche' alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e all'Autorita' di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
c) valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e ne assicura la visibilita' attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonche' dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, secondo quanto previsto dal citato decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalita';
e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
f) e' responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dall'Autorita' di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrita' di cui al Titolo II del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunita'.
2. L'Organismo, sulla base di appositi modelli forniti dall'Autorita' di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonche' la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale, e ne riferisce alla predetta Autorita'.
3. La validazione della Relazione sulla performance di cui al comma 1, lettera c), e' condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
Note all'art. 16:
- Il testo dell'art. 13 del citato decreto legislativo
27 ottobre 2009, n. 150 e' riportato nelle note all'art.
14.
- Si riporta il testo dell'art. 10 del citato decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150:
«Art. 10. Piano della performance e Relazione sulla
performance
1. Al fine di assicurare la qualita', comprensibilita'
ed attendibilita' dei documenti di rappresentazione della
performance, le amministrazioni pubbliche, secondo quanto
stabilito dall'art. 15, comma 2, lettera d), redigono
annualmente:
a) entro il 31 gennaio, un documento programmatico
triennale, denominato Piano della performance da adottare
in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione
finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e
gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con
riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle
risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione
della performance dell'amministrazione, nonche' gli
obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi
indicatori;
b) un documento, da adottare entro il 30 giugno,
denominato: "Relazione sulla performance" che evidenzia, a
consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i
risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai
singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con
rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di
genere realizzato.
2. I documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1
sono immediatamente trasmessi alla Commissione di cui
all'art. 13 e al Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Eventuali variazioni durante l'esercizio degli
obiettivi e degli indicatori della performance
organizzativa e individuale sono tempestivamente inserite
all'interno nel Piano della performance.
4. Per le amministrazioni dello Stato il Piano della
performance contiene la direttiva annuale del Ministro di
cui all'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
5. In caso di mancata adozione del Piano della
performance e' fatto divieto di erogazione della
retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere
concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o
inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e
l'amministrazione non puo' procedere ad assunzioni di
personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di
collaborazione comunque denominati.».
- Il Titolo III del citato decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150, reca «MERITO E PREMI».
- Si riporta il testo dell'art. 7, del citato decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150:
«Art. 7 (Sistema di misurazione e valutazione della
performance). - 1. Le amministrazioni pubbliche valutano
annualmente la performance organizzativa e individuale. A
tale fine adottano con apposito provvedimento il Sistema di
misurazione e valutazione della performance.
2. La funzione di misurazione e valutazione delle
performance e' svolta:
a) dagli Organismi indipendenti di valutazione della
performance di cui all'art. 14, cui compete la misurazione
e valutazione della performance di ciascuna struttura
amministrativa nel suo complesso, nonche' la proposta di
valutazione annuale dei dirigenti di vertice ai sensi del
comma 4, lettera e), del medesimo articolo;
b) dalla Commissione di cui all'art. 13 ai sensi del
comma 6 del medesimo articolo;
c) dai dirigenti di ciascuna amministrazione, secondo
quanto previsto agli articoli 16 e 17, comma 1, lettera
e-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come
modificati dagli articoli 38 e 39 del presente decreto.
3. Il Sistema di misurazione e valutazione della
performance, di cui al comma 1, individua, secondo le
direttive adottate dalla Commissione di cui all'art. 13,
secondo quanto stabilito dal comma 2 del medesimo articolo:
a) le fasi, i tempi, le modalita', i soggetti e le
responsabilita' del processo di misurazione e valutazione
della performance, in conformita' alle disposizioni del
presente decreto;
b) le procedure di conciliazione relative
all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione
della performance;
c) le modalita' di raccordo e di integrazione con i
sistemi di controllo esistenti;
d) le modalita' di raccordo e integrazione con i
documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.».
- Il testo dell'art. 13 del citato decreto legislativo
27 ottobre 2009, n. 150 e' riportato nelle note all'art.
14.
 
Art. 17
Copertura finanziaria e norme transitorie

1. Agli oneri per il funzionamento dell'Organismo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e di quanto in precedenza previsto per il soppresso Servizio di controllo interno.
2. A seguito dell'entrata in vigore del presente decreto si procedera' alla rideterminazione del trattamento economico spettante all'Organismo rispetto alla misura provvisoria attualmente prevista, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in conformita' a quanto previsto negli articoli 9 e 14, comma 1, del decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150.
Note all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'art. 9, del citato decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150:
«Art. 9 (Ambiti di misurazione e valutazione della
performance individuale). - 1. La misurazione e la
valutazione della performance individuale dei dirigenti e
del personale responsabile di una unita' organizzativa in
posizione di autonomia e responsabilita' e' collegata:
a) agli indicatori di performance relativi all'ambito
organizzativo di diretta responsabilita';
b) al raggiungimento di specifici obiettivi
individuali;
c) alla qualita' del contributo assicurato alla
performance generale della struttura, alle competenze
professionali e manageriali dimostrate;
d) alla capacita' di valutazione dei propri
collaboratori, dimostrata tramite una significativa
differenziazione dei giudizi.
2. La misurazione e la valutazione svolte dai dirigenti
sulla performance individuale del personale sono effettuate
sulla base del sistema di cui all'art. 7 e collegate:
a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o
individuali;
b) alla qualita' del contributo assicurato alla
performance dell'unita' organizzativa di appartenenza, alle
competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e
organizzativi.
3. Nella valutazione di performance individuale non
sono considerati i periodi di congedo di maternita', di
paternita' e parentale.».
- Il testo dell'art. 14 del citato decreto legislativo
27 ottobre 2009, n. 150, e' riportato nelle note all'art.
14.
 
Art. 18
Uffici di diretta collaborazione

1. Gli Uffici di diretta collaborazione esercitano i compiti di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e le altre strutture dell'amministrazione, collaborando alla definizione degli obiettivi, alla elaborazione delle politiche pubbliche, alla relativa valutazione ed alle connesse attivita' di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi di impatto normativo, all'analisi costi-benefici ed alla congruenza fra obiettivi e risultati.
2. Sono Uffici di diretta collaborazione:
a) la Segreteria del Ministro;
b) la Segreteria tecnica del Ministro;
c) la Segreteria particolare del Ministro;
d) l'Ufficio di Gabinetto;
e) l'Ufficio legislativo
f) l'Ufficio stampa;
g) l'ufficio e la segreteria del Vice Ministro, ove nominato;
h) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.
 
Art. 19
Uffici di segreteria del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare

1. La Segreteria opera alle dirette dipendenze del Ministro ed assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Ministro, provvedendo al coordinamento degli impegni, nonche' alla predisposizione ed alla elaborazione dei materiali per gli interventi del Ministro, mediante il raccordo con gli altri Uffici di diretta collaborazione.
2. Alla Segreteria del Ministro e' preposto il Capo della Segreteria, il quale coadiuva ed assiste il Ministro negli organismi a cui partecipa ed adempie su suo mandato a compiti specifici.
3. Della Segreteria fa altresi' parte il Segretario particolare, il quale cura l'agenda e la corrispondenza privata del Ministro, nonche' i rapporti personali dello stesso con altri soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale.
4. Il Capo della Segreteria ed il Segretario particolare sono nominati dal Ministro, fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto strettamente fiduciario.
5. La Segreteria tecnica svolge attivita' di supporto tecnico al Ministro per l'elaborazione ed il monitoraggio delle politiche ambientali, operando in raccordo con le strutture dirigenziali del Ministero, sia nella fase di rilevazione delle problematiche da affrontare che in quella di elaborazione delle decisioni di competenza del Ministro.
6. Alla Segreteria tecnica e' preposto il Capo della segreteria tecnica, nominato dal Ministro tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovati titoli professionali e culturali attinenti ai settori di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
 
Art. 20
Ufficio di Gabinetto

1. Il Capo di Gabinetto collabora con il Ministro nella cura delle relazioni istituzionali, cura l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, ed assume, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, ogni utile iniziativa per favorire il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Ministro, anche coordinando, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 19 e 24, le attivita' affidate agli Uffici di diretta collaborazione, che, ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono un unico centro di responsabilita' della spesa.
2. Il Capo di Gabinetto e' nominato dal Ministro fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di capacita' adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.
3. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto ed e' articolato in distinte aree amministrative e tecniche, cui sono preposti un Vice Capo di Gabinetto con funzioni vicarie e uno o piu' Vice Capo di Gabinetto, anche provenienti dalle carriere delle Magistrature o dell'Avvocatura dello Stato, uno dei quali designato al coordinamento dell'attivita' istruttoria relativa al contenzioso giurisdizionale ordinario, amministrativo, europeo ed internazionale, ivi inclusa la formulazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri della richiesta di autorizzazione alla costituzione di parte civile nei processi penali. L'incarico di Vice Capo di Gabinetto con funzioni vicarie e' attribuito dal Ministro a soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di capacita' adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.
4. Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto opera il Consigliere diplomatico del Ministro, scelto tra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, che assiste il Ministro nelle iniziative in campo internazionale ed europeo.
Note all'art. 20:
- Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279
(Individuazione delle unita' previsionali di base del
bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria
unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello
Stato), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto
1997, n. 195, supplemento ordinario.
 
Art. 21
Ufficio legislativo

1. All'Ufficio legislativo e' preposto il Capo dell'Ufficio legislativo, il quale e' nominato dal Ministro nell'ambito delle carriere delle Magistrature, dell'Avvocatura dello Stato, della docenza universitaria, nonche' tra i consiglieri parlamentari, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, gli avvocati e gli altri operatori professionali del diritto, in possesso di adeguata capacita' ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa.
2. L'Ufficio legislativo coordina e definisce gli schemi dei provvedimenti legislativi e regolamentari di competenza del Ministero, garantendo la valutazione d'impatto della regolazione, la semplificazione dei procedimenti, la qualita' del linguaggio normativo, l'applicabilita' dell'innovazione normativa, nonche' la loro coerenza nell'ambito del sistema. L'Ufficio legislativo segue l'andamento dei lavori parlamentari e cura tutti gli atti del sindacato ispettivo, provvede alla consulenza giuridica sulle questioni di particolare rilevanza su richiesta del Ministro, gli sottopone gli atti necessari all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ed agli Organismi internazionali e sovrintende alla risoluzione delle procedure di infrazione per violazione del diritto dell'Unione europea; cura altresi' l'istruttoria relativa al contenzioso costituzionale.
3. L'Ufficio legislativo e' articolato in distinte aree, cui sono preposti un Vice Capo dell'Ufficio Legislativo con funzioni vicarie e uno o piu' Vice Capo dell'Ufficio Legislativo, anche provenienti dalle carriere delle Magistrature o dell'Avvocatura dello Stato. L'incarico di Vice Capo dell'Ufficio legislativo con funzioni vicarie e' attribuito dal Ministro a soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di capacita' adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.
 
Art. 22
Ufficio stampa

1. L'Ufficio stampa provvede alla diffusione delle informazioni che attengono all'attivita' del Ministro, cura i rapporti con gli organi di informazione nazionali ed internazionali, promuove programmi ed iniziative editoriali di informazione istituzionale, attraverso ogni strumento di comunicazione.
2. All'Ufficio stampa e' preposto il capo dell'Ufficio stampa, il quale e' nominato dal Ministro fra operatori del settore dell'informazione o comunque tra soggetti, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, in possesso di comprovata esperienza maturata nel campo della comunicazione istituzionale o dell'editoria, iscritto in appositi albi professionali.
3. Nell'ambito del medesimo Ufficio e' altresi' prevista la figura del portavoce del Ministro.
 
Art. 23
Uffici di segreteria dei Sottosegretari di Stato

1. Ciascun Sottosegretario di Stato e' coadiuvato da una segreteria, cui e' preposto il capo della Segreteria.
2. Il Capo della Segreteria e' nominato dal Sottosegretario, anche fra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario, ed esercitano nell'ambito delle competenze del Sottosegretario le funzioni previste dall'articolo 19.
 
Art. 24
Personale degli Uffici di diretta collaborazione

1. Il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e' stabilito in novanta unita', di cui fino a due con qualifica dirigenziale non generale. Entro tale contingente possono essere assegnati ai predetti Uffici dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici anche in posizione di comando o collocamento fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel limite di ventiquattro unita', nonche', sempre entro tale contingente e nel limite di otto unita', consiglieri giuridici ed economici del Ministro, provenienti dalle carriere delle Magistrature, dell'Avvocatura dello Stato, ovvero della docenza universitaria. Nell'ambito del medesimo contingente possono essere altresi' assegnati, nel limite di nove unita', collaboratori anche estranei alla pubblica amministrazione, con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale o con contratto avente ad oggetto affidamento di incarichi di studio o consulenza o altra attivita' professionale di durata non superiore alla scadenza del mandato del Ministro, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e comunque nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per le competenze degli addetti al Gabinetto ed alle segreterie particolari.
2. L'espletamento delle attivita' costituenti servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attivita' degli Uffici di diretta collaborazione puo' essere delegato, con provvedimento espresso del Capo di Gabinetto, al Servizio degli affari generali e del personale del Ministero, con assegnazione di adeguate risorse finanziarie. A dette attivita' possono essere destinate, dal direttore generale degli affari generali e del personale, non piu' di nove unita' di personale non dirigenziale.
3. Alla Segreteria del Vice Ministro, ove nominato, e di ciascuno dei Sottosegretari di Stato e' assegnato un contingente di personale nel limite massimo di otto unita', di cui un numero non superiore a quattro, compreso il Capo della Segreteria, scelto anche tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o collocamento fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, o tra persone estranee all'amministrazione assunte con contratto a tempo determinato.
Note all'art. 24:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1997, n. 113, supplemento
ordinario:
«14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.».
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, del citato
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
«Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). - 1.
L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione
degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro
numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti
di funzione dirigenziale, l'individuazione dei
dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle
disposizioni del presente decreto legislativo, e la
definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con
regolamenti o con decreti del ministro emanati ai sensi
dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti
e l'istituzione di un ruolo unico del personale non
dirigenziale di ciascun ministero, articolato in aree
dipartimentali e per direzioni generali. Fino
all'istituzione del ruolo unico del personale non
dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano
forme ordinarie di mobilita' tra i diversi dipartimenti e
le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti
di professionalita' richiesti per l'esercizio delle
relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali
in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
del personale non devono comunque comportare incrementi di
spesa.».
 
Art. 25
Trattamento economico

1. Ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione di cui al precedente articolo 18, comma 2, spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, cosi' articolato: per il Capo di Gabinetto, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale del Segretario generale incaricato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante per gli incarichi di cui alla citata disposizione, aumentata fino al trenta per cento; per il Capo dell'Ufficio Legislativo, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali del Ministero; per il Capo della Segreteria Tecnica, per i Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato e per il Capo della Segreteria del Vice Ministro, ove nominato, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale ed in un emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero. Per i dipendenti pubblici, tale trattamento, se piu' favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai capi dei predetti Uffici, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico, e' corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di importo non superiore, per il Capo di Gabinetto, alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante al Segretario generale incaricato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, aumentato fino al trenta per cento, per il Capo dell'Ufficio Legislativo, alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali di livello generale del Ministero, per il Capo della Segreteria del Ministro, per il Capo della Segreteria Tecnica, per il Segretario Particolare del Ministro e per i Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato e per il Capo della Segreteria del Vice Ministro, ove nominato, alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante ai dirigenti di livello dirigenziale non generale dello stesso Ministero. L'emolumento accessorio di cui al precedente periodo non puo' comunque essere superiore alla misura massima derivante dall'applicazione dell'articolo 23-ter, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Al Capo Ufficio Stampa e' riconosciuto il trattamento economico equiparato a quello di Capo Redattore, previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti professionisti, salva, in ogni caso, l'applicazione del comma 4 del presente articolo.
3. Al Vice Capo di Gabinetto con funzioni vicarie, al Vice Capo dell'Ufficio Legislativo con funzioni vicarie, al Capo della Segreteria del Ministro ed al Segretario Particolare del Ministro e' corrisposto un trattamento economico, determinato con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, fondamentale ed accessorio, non superiore a quello massimo attribuito ai dirigenti di seconda fascia del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, aumentata, quanto al trattamento accessorio, fino al cinquanta per cento, a fronte delle specifiche responsabilita' connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione posseduta, della disponibilita' ad orari disagevoli, della qualita' della prestazione individuale. Per i dipendenti pubblici, tale trattamento se piu' favorevole, integra per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai detti Vice Capi, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico, e' corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di importo non superiore alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante ai dirigenti di seconda fascia del Ministero, e comunque non superiore alla misura massima derivante dall'applicazione dell'articolo 23-ter, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, e comunque nel limite delle risorse disponibili, a legislazione vigente, per le competenze degli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie Particolari.
4. Al dirigente di seconda fascia, assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, e' corrisposta una retribuzione di posizione in misura non superiore ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero, nonche', in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilita' connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione posseduta, della disponibilita' ad orari disagevoli, della qualita' della prestazione individuale.
5. Al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilita', degli obblighi effettivi di reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonche' dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli Uffici, spetta un'indennita' accessoria di diretta collaborazione sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttivita' ed al miglioramento dei servizi. In attesa di specifica disciplina contrattuale, la misura dell'indennita' e' determinata, senza aggravi di spesa, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come richiamato dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 300 del 1999. Con il medesimo decreto di cui al precedente periodo e' determinata l'indennita' per i consiglieri giuridici, comunque non superiore all'indennita' accessoria massima di diretta collaborazione.
6. Al personale estraneo alla pubblica amministrazione di cui all'articolo 24, comma 1, spetta un trattamento economico omnicomprensivo determinato con apposito contratto individuale, da stipularsi con il Capo dell'Ufficio di Gabinetto, nel rispetto dei vincoli imposti dagli stanziamenti di bilancio.
Note all'art. 25:
- Si riporta il testo degli articoli 14, comma 2, e 19,
commi 3 e 4, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165:
«Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo). -
(Omissis).
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il
Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione,
aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con
l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23
agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei
limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti
pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
comando; collaboratori assunti con contratti a tempo
determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;
esperti e consulenti per particolari professionalita' e
specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte
le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi
anche di livello dirigenziale e le consulenze e i
contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli
uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente
ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del
nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la
disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15
maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede
al riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari
di Stato. Con decreto adottato dall'autorita' di governo
competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, e' determinato,
in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera n) della legge
15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il
personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali
di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale,
il trattamento economico accessorio, da corrispondere
mensilmente, a fronte delle responsabilita', degli obblighi
di reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli,
ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei
Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in
un unico emolumento, e' sostitutivo dei compensi per il
lavoro straordinario, per la produttivita' collettiva e per
la qualita' della prestazione individuale. Con effetto
dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente
comma sono abrogate le norme del regio decreto legge 10
luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed
integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la
costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e
delle segreterie particolari dei Ministri e dei
Sottosegretari di Stato.».
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). -
(Omissis).
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.».
- Si riporta l'art. 23-ter, comma 2, del citato
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201:
«Art. 23-ter (Disposizioni in materia di trattamenti
economici). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e'
definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di
chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti
o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente
o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il
personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3
del medesimo decreto legislativo, e successive
modificazioni, stabilendo come parametro massimo di
riferimento il trattamento economico del primo presidente
della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della
disciplina di cui al presente comma devono essere computate
in modo cumulativo le somme comunque erogate
all'interessato a carico del medesimo o di piu' organismi,
anche nel caso di pluralita' di incarichi conferiti da uno
stesso organismo nel corso dell'anno.
2. Il personale di cui al comma 1 che e' chiamato,
conservando il trattamento economico riconosciuto
dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di
funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in
posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri
o enti pubblici nazionali, comprese le autorita'
amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di
retribuzione o di indennita' per l'incarico ricoperto, o
anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per
cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico
percepito.
3. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere
previste deroghe motivate per le posizioni apicali delle
rispettive amministrazioni ed e' stabilito un limite
massimo per i rimborsi di spese.
4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure
di cui al presente articolo sono annualmente versate al
Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.».
 
Art. 26
Norme transitorie, finali ed abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
a) il decreto del Presidente della Repubblica del 3 agosto 2009, n. 140;
b) il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 12 luglio 2010, n. 119;
c) il decreto del Presidente della Repubblica del 6 marzo 2001, n. 245;
d) il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 giugno 2010, n. 105;
e) il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 13 dicembre 2010, n. 229.
2. All'entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
3. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c), la Direzione per la salvaguardia del territorio e delle acque si coordina con la struttura di cui all'articolo 10, comma 11, secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Capo di Gabinetto, ripartisce il personale in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione.
5. Entro lo stesso termine il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' rideterminare l'indennita' accessoria di diretta collaborazione e dei consiglieri giuridici ed economici, utilizzando all'uopo le risorse disponibili a legislazione vigente.
6. Gli incarichi dei soggetti preposti agli Uffici di diretta collaborazione cessano di avere efficacia alla scadenza dei mandati, rispettivamente, del Ministro, del vice Ministro, o dei Sottosegretari di Stato che li hanno attribuiti, e possono essere da essi revocati in qualsiasi momento.
7. I contratti di cui all'articolo 24, comma 1, ultimo periodo, gia' stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto, continueranno a produrre effetti fino alla loro naturale scadenza.
8. Con riferimento alla quota corrispondente al periodo maggio-dicembre 2014, in applicazione dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge del 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, gli stanziamenti degli stati di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare concernenti le spese per l'indennita' di diretta collaborazione spettante agli addetti in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione, con esclusione della spesa riferita ai destinatari della riduzione del 10 per cento prevista dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono ridotti del 20 per cento.
9. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Note all'art. 26:
- Il citato decreto del Presidente della Repubblica 3
agosto 2009, 140, e' riportato nelle note alle premesse.
- Il testo del citato decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del
12 luglio 2010, n. 119, e' riportato nelle note alle
premesse.
- Il citato decreto del Presidente della Repubblica del
6 marzo 2001, n. 245, e' riportato nelle note alle
premesse.
- Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare del 25 giugno 2010, n. 105, reca
«Costituzione dell'Organismo indipendente di valutazione, a
norma degli articoli 14 e 30, comma 2, del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».
- Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare del 13 dicembre 2010, n. 229 reca
«modifiche e integrazioni al decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del
25 giugno 2010, n. 105.
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 8, del citato
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101:
«8. Le amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'esito
degli interventi di riorganizzazione di cui al comma 7,
provvedono al conferimento degli incarichi dirigenziali per
le strutture riorganizzate seguendo le modalita', le
procedure ed i criteri previsti dall'art. 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono salvaguardati, fino
alla scadenza dei relativi contratti, i rapporti di lavoro
in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135 mediante conferimento di
incarico dirigenziale secondo la disciplina del presente
comma. Per un numero corrispondente alle unita' di
personale risultante in soprannumero all'esito delle
procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali, e'
costituito, in via transitoria e non oltre il 31 dicembre
2014, un contingente ad esaurimento di incarichi
dirigenziali da conferire ai sensi dell'art. 19, comma 10,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo
restando l'obbligo di rispettare le percentuali previste
dall'art. 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n.
165 del 2001, calcolate sulla dotazione organica ridotta.
Il contingente di tali incarichi, che non puo' superare il
valore degli effettivi soprannumeri, si riduce con le
cessazioni dal servizio per qualsiasi causa dei dirigenti
di ruolo, comprese le cessazioni in applicazione dell'art.
2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, nonche' con la scadenza degli incarichi
dirigenziali non rinnovati del personale non appartenente
ai ruoli dirigenziali dell'amministrazione. Per le
amministrazioni di cui al presente comma e' fatta salva la
possibilita', per esigenze funzionali strettamente
necessarie e adeguatamente motivate, di proseguire gli
incarichi conferiti a dirigenti di seconda fascia ai sensi
del comma 4 dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, fino alla data di adozione dei regolamenti
organizzativi e comunque non oltre il 31 dicembre 2013 .
Nelle more dei processi di riorganizzazione, per il
conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'art.
19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
qualora l'applicazione percentuale per gli incarichi
previsti dal comma 6 del medesimo art. 19 determini come
risultato un numero con decimali, si procedera'
all'arrotondamento all'unita' superiore.».
- Si riporta il testo dell'art. 10, comma 1, del citato
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91:
«11. I criteri, le modalita' e l'entita' delle risorse
destinate al finanziamento degli interventi in materia di
mitigazione del rischio idrogeologico sono definiti con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto, per quanto di
competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei
ministri puo' avvalersi di apposita struttura di missione,
alle cui attivita' si fara' fronte con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'art. 16, comma 6, del citato
decreto-legge del 24 aprile 2014, n. 66:
«6. Nelle more di un'organica revisione della
disciplina degli uffici di diretta collaborazione di cui
all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, per l'anno 2014, con riferimento alla quota
corrispondente al periodo maggio-dicembre, gli stanziamenti
degli stati di previsione dei Ministeri e del bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri
concernenti le spese per l'indennita' di diretta
collaborazione spettante agli addetti in servizio presso
gli Uffici di diretta collaborazione dei Ministri, con
esclusione della spesa riferita ai destinatari della
riduzione del 10 per cento prevista dall'art. 9, comma 2,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono
ridotti del 20 per cento.».
- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 2, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio
2010, n. 125, supplemento ordinario:
«2. In considerazione della eccezionalita' della
situazione economica internazionale e tenuto conto delle
esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di
finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere
dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i
trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti,
anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi
ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel
conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
come individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'art. 1, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, superiori a 90.000 euro lordi annui
sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il
predetto importo fino a 150.000 euro, nonche' del 10 per
cento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della
predetta riduzione il trattamento economico complessivo non
puo' essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui;
le indennita' corrisposte ai responsabili degli uffici di
diretta collaborazione dei Ministri di cui all'art. 14,
comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono
ridotte del 10 per cento; la riduzione si applica
sull'intero importo dell'indennita'. Per i procuratori ed
avvocati dello Stato rientrano nella definizione di
trattamento economico complessivo, ai fini del presente
comma, anche gli onorari di cui all'art. 21 del regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. La riduzione prevista dal
primo periodo del presente comma non opera ai fini
previdenziali. A decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e sino al 31 dicembre 2013,
nell'ambito delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modifiche e integrazioni, i trattamenti
economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi
dirigenziali, anche di livello generale, non possono essere
stabiliti in misura superiore a quella indicata nel
contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso
di rinnovo, dal medesimo titolare, ferma restando la
riduzione prevista nel presente comma.».
 
Art. 27
Entrata in vigore

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 10 luglio 2014

Il Presidente del Consiglio dei ministri
Renzi
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare
Galletti
Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Madia
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2014 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 3539
 
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