Gazzetta n. 232 del 6 ottobre 2014 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
COMUNICATO |
Concessione dei collegamenti aerei onerati da Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, Lampedusa-Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e viceversa. |
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In seguito all'aggiudicazione della gara europea di cui alla GUUE C 42 del 13 febbraio 2014, il Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale con proprio decreto n. 00000196 del 17 luglio 2014, registrato alla Corte dei conti, in data 13 agosto 2014 - reg. 1, foglio 3330 - ha concesso al vettore "Societa' di navigazione aerea Alitalia- CAI S.p.A.", il diritto di esercitare il servizio aereo di linea sulla rotte onerate Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, Lampedusa-Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e viceversa, in esclusiva, dal 1° luglio 2014 per la durata di tre anni, sulla base di una compensazione finanziaria massima di € 10.235.794,00 IVA esclusa, per ciascuno dei tre anni di esercizio, pari a € 30.707.382,00 al netto di IVA per l'intero periodo di tre anni. Con il medesimo provvedimento e' stata inoltre approvata la convenzione sottoscritta in data 26 giugno 2014 dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile e dalla Soc. Alitalia-CAI S.p.A., per lo svolgimento servizio concesso. L'importo esatto della compensazione e' determinato retroattivamente alla fine di ciascuno dei tre anni di esercizio in funzione dei costi effettivamente sostenuti, e risultanti da una contabilita' analitica, e dei ricavi effettivamente prodotti dal servizio, a seguito di giustificativi e nel limite massimo dell'importo massimo sopra indicato. In ogni caso il vettore aereo non potra' richiedere a titolo di compensazione finanziaria una somma superiore al limite massimo stabilito, stante la natura dell'erogazione che non costituisce corrispettivo, ma una mera compensazione per l'assunzione del servizio gravato da oneri pubblicistici. Il versamento della compensazione e' effettuato mediante acconti mensili e un conguaglio finale, secondo le prescrizioni contenute nella convenzione sottoscritta il 26 giugno 2014, fatti salvi eventuali controlli disposti dall'ENAC al fine di verificare l'effettiva destinazione della compensazione concessa e il permanere dei requisiti richiesti al vettore aereo beneficiario. Al vettore incaricato del servizio, dopo che avra' prodotto i dati di traffico del mese precedente, viene erogato, mensilmente, un anticipo nella misura dell'80% di 1/12 dell'importo annuale. Al termine di ciascuno dei tre anni di esercizio, l'ENAC determina l'ammontare del saldo sulla base della verifica della contabilita' analitica presentata dal vettore per le rotte in questione. A tal fine l'ENAC analizza a consuntivo l'attivita' erogata dal vettore rispetto a quanto previsto nel provvedimento ministeriale di imposizione del regime onerato (DM n. 5 del 15 gennaio 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana serie gen. n. 34 dell'11 febbraio 2014 pag. 20), nonche' il risultato economico delle rotte stesse anche in relazione a quanto dichiarato dal vettore in sede di offerta. Sulla base dei risultati delle analisi viene erogato il saldo della compensazione economica secondo i seguenti criteri: 1. nel caso in cui il vettore, per qualunque motivo, abbia prodotto meno voli rispetto a quanto previsto dall'imposizione, la compensazione massima stabilita verra' proporzionalmente abbattuta; 2. nel caso in cui i costi per l'espletamento del servizio, comprensivi di un margine di utile ragionevole, siano inferiori ai ricavi ottenuti, non si dara' luogo a compensazione; 3. nel caso in cui i costi per l'espletamento del servizio, comprensivi di un margine di utile ragionevole, siano superiori ai ricavi ottenuti, la compensazione sara' pari alla differenza: Costi (comprensivi di un margine di utile ragionevole) - Ricavi, ma comunque non superiore alla compensazione massima; 4. nel caso in cui la totalita' degli anticipi forniti nella misura sopraindicata sia superiore alla compensazione spettante, risultante dalla verifica effettuata dall'ENAC, la sovra compensazione ricevuta dal vettore dovra' essere restituita all'ENAC per essere riutilizzata per la continuita' territoriale delle isole minori della Sicilia; 5. in nessun caso, qualora la perdita del vettore sia superiore a quella prevista dal medesimo in sede di offerta, verra' erogata una compensazione maggiore di quella massima stabilita.
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