Gazzetta n. 230 del 3 ottobre 2014 (vai al sommario) |
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 1 agosto 2014, n. 109 |
Testo del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 179 del 4 agosto 2014), coordinato con la legge di conversione 1º ottobre 2014, n. 141 (in questa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero». |
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Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul video sono tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1 Europa
1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 36.002.777 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28, di seguito elencate: a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo; b) Joint Enterprise. 2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 138.933 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata EUFOR ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28. 3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 2.742.940 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28. 4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 652.610 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 31.830 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28. 5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 133.921 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP), di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28. 6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 7.732.311 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28. Riferimenti normativi
- Il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2 (Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2014, e' il seguente: «Art. 1. Europa - 1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 40.761.553 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135, di seguito elencate: a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo; b) Joint Enterprise. 2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 136.667 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135. 3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 2.955.665 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 1, comma 17, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135. 4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 721.660 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 61.490 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135. 5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 131.738 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP), di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135. 6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 8.722.998 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135.». |
| Art. 2 Asia
1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro (( 183.635.692 )) per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL Afghanistan, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28. 2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 9.124.600 per la proroga dell'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28. 3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 333.009 per l'impiego di personale appartenente al Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana per le esigenze di supporto sanitario delle missioni internazionali in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti (( 3-bis. Concluse le missioni in corso di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, la partecipazione dell'Italia ad ulteriori missioni militari in Afghanistan sara' valutata dal Governo italiano in presenza di una eventuale formale richiesta del Governo afgano e di concerto con le organizzazioni internazionali coinvolte; di essa deve essere data preventiva comunicazione alle Camere, che adottano le conseguenti deliberazioni. )) 4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 76.223.973 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unita' navali nella UNIFIL Maritime Task Force, e per la proroga dell'impiego di personale militare in attivita' di addestramento delle forze armate libanesi, di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28. 5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 1.236.817 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH2) e per la proroga dell'impiego di personale militare in attivita' di addestramento delle forze di sicurezza palestinesi, di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28. 6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 61.100 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28. 7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 64.230 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28. 8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 188.558 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28. Riferimenti normativi
- Il testo dell'articolo 2 del citato decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28, e' il seguente: «Art. 2. Asia - 1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 235.156.497 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135. 2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 9.056.445 per la proroga dell'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan, di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135. 3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 352.579 per l'impiego di personale appartenente al Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana per le esigenze di supporto sanitario delle missioni internazionali in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti. 4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 81.523.934 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unita' navali nella UNIFIL Maritime Task Force, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135, e per l'impiego di personale militare in attivita' di addestramento delle forze armate libanesi. 5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 1.216.652 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH2), di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135, e per l'impiego di personale militare in attivita' di addestramento delle forze di sicurezza palestinesi. 6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 60.105 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135. 7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 63.240 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 1, comma 19, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135. 8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 185.495 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135.». |
| Art. 3 Africa
1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 5.182.970 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Libia, denominata European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya), e per la proroga dell'impiego di personale militare in attivita' di assistenza, supporto e formazione delle forze armate libiche, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28. 2. E' autorizzata, a decorrere dal 1 ° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 45.370 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea in Libia, denominata European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya), di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28. 3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 1.672.971 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia, per garantire la manutenzione ordinaria delle unita' navali cedute dal Governo italiano al Governo libico e per lo svolgimento di attivita' addestrativa del personale della Guardia costiera libica, in esecuzione degli accordi di cooperazione tra il Governo italiano e il Governo libico per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28. 4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 23.958.858 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea denominata Atalanta e all'operazione della NATO denominata Ocean Shield per il contrasto della pirateria, di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28. (( Concluse le missioni in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, la partecipazione dell'Italia alle predette operazioni sara' valutata in relazione agli sviluppi della vicenda dei due fucilieri di marina del Battaglione San Marco attualmente trattenuti in India. )) 5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 17.836.535 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione europea denominate EUTM Somalia e EUCAP Nestor e alle ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale, nonche' per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti e per la proroga dell'impiego di personale militare in attivita' di addestramento delle forze di polizia somale, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28. 6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 1.408.035 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite in Mali, denominata United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA), e alle missioni dell'Unione europea denominate EUCAP Sahel Niger ed EUTM Mali, di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28, nonche' per la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea denominata EUCAP Sahel Mali, di cui alla decisione 2014/219/PESC del Consiglio del 15 aprile 2014. 7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 2.987.065 per la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica Centrafricana, denominata EUFOR RCA, di cui alla decisione 2014/73/PESC del Consiglio del 10 febbraio 2014. (( 7-bis. Perdurando la situazione di instabilita' politica in Libia, il Governo riferisce alle Camere sull'eventuale sospensione totale o parziale delle missioni di cui ai commi 1, 2 e 3. 7-ter. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 150.000 per la partecipazione di personale militare al Gruppo militare di osservatori internazionali della cessazione delle ostilita' militari nella Repubblica del Mozambico, denominato EMOCHM. )) Riferimenti normativi
- Il testo dell'articolo 3 del citato decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28, e' il seguente: «Art. 3. Africa - 1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 5.118.845 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Libia, denominata European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya), e dell'impiego di personale militare in attivita' di assistenza, supporto e formazione in Libia, di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135. 2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 132.380 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea in Libia, denominata European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya), di cui all'articolo 1, comma 20, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135. 3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 3.604.700 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia, per garantire la manutenzione ordinaria delle unita' navali cedute dal Governo italiano al Governo libico e per lo svolgimento di attivita' addestrativa del personale della Guardia costiera libica, in esecuzione degli accordi di cooperazione tra il Governo italiano e il Governo libico per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani, di cui all'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135. 4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 25.124.097 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea denominata Atalanta e all'operazione della NATO denominata Ocean Shield per il contrasto della pirateria, di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135. 5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 7.062.139 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione europea denominate EUTM Somalia e EUCAP Nestor, nonche' nell'ambito delle ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale, di cui all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135, e per l'impiego di personale militare in attivita' di addestramento delle forze di polizia somale. 6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 1.337.010 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite in Mali, denominata United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA), e alle missioni dell'Unione europea denominate EUCAP Sahel Niger ed EUTM Mali, di cui all'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135. 6-bis. E' autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di euro 5 milioni per il sostegno ai territori soggetti a danni conseguenti alle limitazioni imposte da attivita' operative in applicazione della risoluzione ONU n. 1973, di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante riduzione della dotazione del fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». - La decisione 2014/219/PESC del Consiglio del 15 aprile 2014, relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali), e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 113/21 del 16 aprile 2014. - La decisione 2014/73/PESC del Consiglio del 10 febbraio 2014, relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica Centrafricana (EUFOR RCA), e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 40/59 dell'11 febbraio 2014. |
| Art. 4
Assicurazioni trasporti e infrastrutture, AISE, cessioni, cooperazione civile-militare, operazione di scorta marittima, assetti nazionali
1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 8.140.000 per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni internazionali di cui al presente decreto. (( 1-bis. Il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nell'ambito delle comunicazioni al Parlamento previste dall'articolo 10-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13, informano le Commissioni parlamentari competenti in ordine alle modalita' di impiego dei finanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo, con dettagli di spesa, suddivisi per ciascuna attivita' e per area geografica. )) 2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 4.862.000 per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE dall'articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124. 3. Il Ministero della difesa e' autorizzato, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, a effettuare le seguenti cessioni a titolo gratuito: a) alle Forze armate della Repubblica di Gibuti: documentazione tecnica relativa ai veicoli blindati leggeri VBL Puma e ai semoventi M109 L. Per le finalita' di cui alla presente lettera, e' autorizzata la spesa di euro 333.000; b) alla Repubblica Islamica del Pakistan: n. 100 veicoli M1 13; c) alle Forze armate della Repubblica federale di Somalia: n. 500 uniformi da combattimento; d) al Regno Hascemita di Giordania: n. 24 Blindo Centauro. 4. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole «a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2014»; b) le parole «euro 1.200.000 in Afghanistan» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.180.000 in Afghanistan»; c) le parole «euro 20.000 nei Balcani» sono sostituite dalle seguenti: «euro 40.000 nei Balcani». (( 4-bis. E' autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di euro 1.965.886 per il trasporto degli aiuti umanitari a favore della popolazione civile irachena effettuato nel mese di agosto, nonche' per il trasporto del materiale di armamento ceduto, a titolo gratuito, alla Repubblica dell'Iraq. )) 5. E' autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di euro 1.942.394 per l'impiego di una unita' navale della Marina militare nell'ambito dell'operazione di scorta marittima intesa ad assicurare condizioni di sicurezza all'attivita' internazionale di trasporto e neutralizzazione delle armi chimiche siriane, di cui alla risoluzione 2118 (2013) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 27 settembre 2013. Riferimenti normativi
- Il testo dell'articolo 10-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215 (Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' disposizioni urgenti per l'Amministrazione della difesa), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2012, e' il seguente: «Art. 10-bis. Comunicazioni al Parlamento - 1. I Ministri degli affari esteri e della difesa, con cadenza quadrimestrale, rendono comunicazioni alle Commissioni parlamentari competenti sullo stato delle missioni in corso e degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione di cui al presente decreto.». - Il testo dell'articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2007, e' il seguente: «2. Spettano all'AISE inoltre le attivita' in materia di controproliferazione concernenti i materiali strategici, nonche' le attivita' di informazione per la sicurezza, che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell'Italia.». - Il testo dell'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: «3. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessita' della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, e' autorizzata, per l'anno 2014, la spesa complessiva di euro 3.085.000 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello Stato, disposti nei casi di necessita' e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali di cui al presente decreto, entro il limite di euro 1.180.000 in Afghanistan, euro 1.600.000 in Libano, euro 40.000 nei Balcani, euro 65.000 nel Corno d'Africa, euro 100.000 in Libia, euro 100.000 in Somalia.». |
| Art. 5 Disposizioni in materia di personale
1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano l'articolo 3, commi da 1, alinea, a 5, 8 e 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. 2. L'indennita' di missione, di cui all'articolo 3, comma 1, alinea, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e' corrisposta nella misura del 98 per cento o nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti. 3. Per il personale che partecipa alle missioni di seguito elencate, l'indennita' di missione di cui al comma 2 e' calcolata sulle diarie indicate a fianco delle stesse: a) missioni ISAF, EUPOL AFGHANISTAN, UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite e il personale impiegato in attivita' di addestramento delle forze armate libanesi, nonche' il personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein, in Qatar, a Tampa ((, nonche' nella Repubblica dell'Iraq e negli Emirati Arabi Uniti per le attivita' di cui all'articolo 4, comma 4-bis, )) e in servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul e di Herat: diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman; b) nell'ambito delle missioni per il contrasto della pirateria, per il personale impiegato presso l'Head Quarter di Northwood: diaria prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra; c) missione EUMM Georgia: diaria prevista con riferimento alla Turchia; d) missioni EUTM Somalia, EUCAP Nestor, EUCAP Sahel Niger, EUFOR RCA, MINUSMA, EUTM Mali, EUCAP Sahel Mali, ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano, nonche' al personale impiegato (( nel Gruppo militare di osservatori internazionali EMOCHM, )) in attivita' di addestramento delle forze di polizia somale e per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti: diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo; e) nell'ambito della missione EUBAM Libya, per il personale impiegato a Malta: diaria prevista con riferimento alla Libia; f) nell'ambito della missione EUTM Somalia, per il personale impiegato presso l'Head Quarter di Bruxelles: diaria prevista con riferimento al Belgio-Bruxelles. 4. Al personale che partecipa alle missioni di cui agli articoli 1, comma 6, 3, comma 4, 4, comma 5, del presente decreto e all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, il compenso forfettario di impiego e la retribuzione per lavoro straordinario sono corrisposti in deroga, rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e ai limiti orari individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231. Al personale di cui all'articolo 1791, commi 1 e 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il compenso forfettario di impiego e' attribuito nella misura di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2007. 5. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, le parole «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014». (( 5-bis. Ogniqualvolta si impieghino nel contesto internazionale forze di polizia ad ordinamento militare, il Governo e' tenuto a specificare, nella relazione quadrimestrale e comunque al momento dell'autorizzazione o della proroga della missione stessa, se i militari in oggetto rientrano sotto il comando della Gendarmeria europea (Eurogendfor). 5-ter. I cittadini afgani che hanno effettuato prestazioni con carattere di continuita' a favore del contingente militare italiano nell'ambito della missione ISAF di cui all'articolo 2, comma 1, e nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che qualora permangano in Afghanistan siano esposti al rischio di danni gravi alla persona, a domanda, possono essere trasferiti nel territorio nazionale, insieme con il coniuge e i figli nonche' i parenti entro il primo grado, per il riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Le modalita' di attestazione della situazione di rischio per tutti gli interessati e di verifica delle condizioni per l'accesso degli stessi nel territorio nazionale nonche' le procedure di trasferimento sono definite d'intesa tra i Ministeri della difesa, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'interno con carattere di speditezza. Il periodo massimo di permanenza all'interno del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e' di trentasei mesi, con verifiche a cadenza semestrale, ulteriormente prorogabile, soltanto in presenza di circostanze straordinarie e debitamente motivate, per due periodi successivi, ciascuno della durata di sei mesi. 5-quater. Agli oneri derivanti dal comma 5-ter, pari a euro 789.921 per l'anno 2014, a euro 4.739.525 per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 e a euro 3.949.604 per l'anno 2018, si provvede, quanto all'anno 2014, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e, quanto agli anni dal 2015 al 2018, mediante corrispondente utilizzo di quota parte degli introiti di cui all'articolo 14-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che, affluiti all'entrata del bilancio dello Stato, restano acquisiti all'Erario. )) Riferimenti normativi
- Il testo dell'articolo 3, commi da 1, alinea, a 5, 8 e 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108 (Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6 agosto 2009, e' il seguente: «1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale per fine missione, al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui alla presente legge e' corrisposta, al netto delle ritenute, per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennita' di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure di seguito indicate, detraendo eventuali indennita' e contributi corrisposti allo stesso titolo agli interessati direttamente dagli organismi internazionali: a) - f) (omissis). 2. All'indennita' di cui al comma 1 e al trattamento economico corrisposto al personale che partecipa alle attivita' di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 2, comma 11, non si applica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 3. Al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica e alla missione in Libia si applicano il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennita' speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. Non si applica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 4. Per il periodo dal 1° luglio 2009 al 31 ottobre 2009, ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di cui al presente articolo, in sostituzione dell'indennita' di impiego operativo ovvero dell'indennita' pensionabile percepita, e' corrisposta, se piu' favorevole, l'indennita' di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base di cui all' articolo 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, se militari in servizio permanente o volontari in ferma breve trattenuti in servizio o in rafferma biennale, e a euro 70, se volontari in ferma prefissata. Si applicano l'articolo 19, primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e l'articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 5. Il personale militare, impiegato dall'ONU con contratto individuale nelle missioni internazionali di cui alla presente legge, conserva il trattamento economico fisso e continuativo e percepisce l'indennita' di missione prevista dalle disposizioni vigenti, con spese di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione. Eventuali retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo, con esclusione di indennita' e rimborsi per servizi fuori sede, sono versati all'Amministrazione al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennita' di missione percepiti, al netto delle ritenute, e delle spese di vitto e alloggio. 6-7. (omissis); 8. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste dalle disposizioni vigenti, per esigenze connesse con le missioni internazionali di cui alla presente legge, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno puo' essere prolungato, previo consenso degli interessati, per un massimo di sei mesi. 9. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui alla presente legge si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7 e 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.». - Il testo dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152 (Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti in materia di personale della Difesa), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2009, e' il seguente: «6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'articolo 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, si applica anche al personale del Corpo della guardia di finanza impiegato nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, che abbia presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal medesimo Corpo.». - Il testo dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107 [Proroga delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nonche' degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Misure urgenti antipirateria], convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 2011, e' il seguente: «2. Il personale militare componente i nuclei di cui al comma 1 opera in conformita' alle direttive e alle regole di ingaggio emanate dal Ministero della difesa. Al comandante di ciascun nucleo, al quale fa capo la responsabilita' esclusiva dell'attivita' di contrasto militare alla pirateria, e al personale da esso dipendente sono attribuite le funzioni, rispettivamente, di ufficiale e di agente di polizia giudiziaria riguardo ai reati di cui agli articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione e a quelli ad essi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale. Al medesimo personale sono corrisposti, previa riassegnazione delle relative risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del successivo comma 3, il compenso forfetario di impiego e le indennita' previste per i militari imbarcati sulle unita' della Marina negli spazi marittimi internazionali e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, intendendosi sostituita alla necessita' delle operazioni militari la necessita' di proteggere il naviglio di cui al comma 1.». - Il testo dell'articolo 9, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171 [Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007)]", pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2007, e' il seguente: «3. Al personale impiegato in esercitazioni o in operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, che si protraggono senza soluzione di continuita' per almeno quarantotto ore con l'obbligo di rimanere disponibili nell'ambito dell'unita' operativa o nell'area di esercitazione, continua a essere corrisposto il compenso forfettario di impiego, istituito con l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, nelle misure giornaliere attualmente in vigore e riportate nell'allegata tabella 2, da corrispondere in sostituzione agli istituti connessi con l'orario di lavoro, per un periodo non superiore a 120 giorni all'anno. 4. A decorrere dal 1° gennaio 2008, ai sensi dall'articolo 12-ter, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, il compenso di cui ai precedenti commi 1 e 3 nell'ambito delle risorse disponibili, e' attribuito, con le stesse modalita' previste dal presente articolo, anche ai volontari in ferma quadriennale in misura pari al 70 per cento di quella prevista per il 1 ° Caporal Maggiore e gradi corrispondenti». - Il testo dell'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231 (Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell' 11 agosto 1990, e' il seguente: «3. Per la eventuale corresponsione di compensi per prestazioni straordinarie, in aggiunta alle due ore obbligatorie settimanali di cui al comma 1, vengono istituiti appositi fondi negli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero della marina mercantile, le cui dotazioni non potranno superare, rispettivamente, l'importo in ragione d'anno di lire 228 miliardi e 2 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992. Con decreti dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabiliti i limiti orari individuali, che dovranno tener conto specifica mente delle particolari situazioni delle Forze di superficie e subacquee in navigazione, di quelle impegnate in specifiche attivita' che abbiano carattere di continuita' o che comunque impediscano recuperi orari, in relazione agli impegni connessi alle funzioni realmente svolte, nonche' alle particolari situazioni delle Forze al di fuori del territorio nazionale.». - Il testo dell'articolo 1791, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2010, e' il seguente: «1. Ai volontari in ferma prefissata di un anno, con la qualifica di soldato, comune di 2^ classe e aviere, e' corrisposta una paga netta giornaliera determinata nella misura percentuale del 60 per cento riferita al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennita' integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente. 2. La misura percentuale e' pari al 70 per cento per i volontari in rafferma annuale e per i volontari in ferma prefissata quadriennale. In aggiunta al trattamento economico di cui ai commi 1 e 2, ai volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale che prestano servizio nei reparti alpini e' attribuito un assegno mensile di cinquanta euro.». - Il testo dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107 (Proroga delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nonche' degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Misure urgenti antipirateria), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 2011, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: «5. L'impiego di cui al comma 4 e' consentito esclusivamente a bordo delle navi predisposte per la difesa da atti di pirateria, mediante l'attuazione di almeno una delle vigenti tipologie ricomprese nelle «best management practices» di autoprotezione del naviglio definite dall'IMO, nonche' autorizzate alla detenzione delle armi ai sensi del comma 5-bis, attraverso il ricorso a guardie giurate individuate preferibilmente tra quelle che abbiano prestato servizio nelle Forze armate, anche come volontari, con esclusione dei militari di leva, e che abbiano superato i corsi teorico-pratici di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154, adottato in attuazione dell'articolo 18 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Fino al 31 dicembre 2014 possono essere impiegate anche le guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i predetti corsi teorico-pratici, a condizione che abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi e che tale condizione sia attestata dal Ministero della difesa.». - Il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008. - Il testo degli articoli 1-sexies e 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi gia' presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1990, e' il seguente: «Art. 1-sexies. Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati - 1. Gli enti locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria possono accogliere nell'ambito dei servizi medesimi il richiedente asilo privo di mezzi di sussistenza nel caso in cui non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli 1-bis e 1-ter. 2. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, e nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies, al sostegno finanziario dei servizi di accoglienza di cui al comma 1, in misura non superiore all'80 per cento del costo complessivo di ogni singola iniziativa territoriale. 3. In fase di prima attuazione, il decreto di cui al comma 2: a) stabilisce le linee guida e il formulario per la presentazione delle domande di contributo, i criteri per la verifica della corretta gestione dello stesso e le modalita' per la sua eventuale revoca; b) assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 1-septies, la continuita' degli interventi e dei servizi gia' in atto, come previsti dal Fondo europeo per i rifugiati; c) determina, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 1-septies, le modalita' e la misura dell'erogazione di un contributo economico di prima assistenza in favore del richiedente asilo che non rientra nei casi previsti dagli articoli 1-bis e 1-ter e che non e' accolto nell'ambito dei servizi di accoglienza di cui al comma 1. 4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema di protezione del richiedente asilo, del rifugiato e dello straniero con permesso umanitario di cui all'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e di facilitare il coordinamento, a livello nazionale, dei servizi di accoglienza territoriali, il Ministero dell'interno attiva, sentiti l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'ACNUR, un servizio centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di accoglienza di cui al comma 1. Il servizio centrale e' affidato, con apposita convenzione, all'ANCI. 5. Il servizio centrale di cui al comma 4 provvede a: a) monitorare la presenza sul territorio dei richiedenti asilo, dei rifugiati e degli stranieri con permesso umanitario; b) creare una banca dati degli interventi realizzati a livello locale in favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati; c) favorire la diffusione delle informazioni sugli interventi; d) fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche nella predisposizione dei servizi di cui al comma 1; e) promuovere e attuare, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, programmi di rimpatrio attraverso l'Organizzazione internazionale per le migrazioni o altri organismi, nazionali o internazionali, a carattere umanitario. 6. Le spese di funzionamento e di gestione del servizio centrale sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies.»; «Art. 1-septies. Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo - 1. Ai fini del finanziamento delle attivita' e degli interventi di cui all'articolo 1-sexies, presso il Ministero dell'interno, e' istituito il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, la cui dotazione e' costituita da: a) le risorse iscritte nell'unita' previsionale di base 4.1.2.5 «Immigrati, profughi e rifugiati» - capitolo 2359 - dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2002, gia' destinate agli interventi di cui all'articolo 1-sexies e corrispondenti a 5,16 milioni di euro; b) le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati, ivi comprese quelle gia' attribuite all'Italia per gli anni 2000, 2001 e 2002 ed in via di accreditamento al Fondo di rotazione del Ministero dell'economia e delle finanze; c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti da privati, enti o organizzazioni, anche internazionali, e da altri organismi dell'Unione europea. 2. Le somme di cui al comma 1, lettere b) e c), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al medesimo comma 1. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». - Il testo dell'articolo 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 1998, e' il seguente: «Art. 14-bis. (Fondo rimpatri) - 1. E' istituito, presso il Ministero dell'interno, un Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza. 2. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono la meta' del gettito conseguito attraverso la riscossione del contributo di cui all'articolo 5, comma 2-ter, nonche' i contributi eventualmente disposti dall'Unione europea per le finalita' del Fondo medesimo. La quota residua del gettito del contributo di cui all'articolo 5, comma 2-ter, e' assegnata allo stato di previsione del Ministero dell'interno, per gli oneri connessi alle attivita' istruttorie inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno.». |
| Art. 6 Disposizioni in materia penale
1. Al personale impiegato nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, nonche' al personale inviato in supporto alle medesime missioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale impiegato nelle missioni delle Nazioni Unite denominate United Nations Military Observer Group in India and Pakistan (UNMOGIP), United Nations Truce Supervision Organization in Middle East (UNTSO), United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO) e nella missione multinazionale denominata Multinational Force and Observers in Egitto (MFO). Riferimenti normativi
- Il testo dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209 (Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2009, e' il seguente: «Art. 5. Disposizioni in materia penale - 1. Al personale militare che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6. 2. I reati commessi dallo straniero nei territori o nell'alto mare in cui si svolgono gli interventi e le missioni internazionali di cui al presente decreto, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti agli interventi e alle missioni stessi, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate. 3. Per i reati di cui al comma 2 e per i reati attribuiti alla giurisdizione dell'autorita' giudiziaria ordinaria commessi, nel territorio e per il periodo in cui si svolgono gli interventi e le missioni internazionali di cui al presente decreto, dal cittadino che partecipa agli interventi e alle missioni medesimi, la competenza e' attribuita al Tribunale di Roma. 4. I reati previsti dagli articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione e quelli ad essi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, se commessi a danno dello Stato o di cittadini o beni italiani, in alto mare o in acque territoriali altrui e accertati nelle aree in cui si svolge la missione di cui all'articolo 3, comma 14, sono puniti ai sensi dell'articolo 7 del codice penale e la competenza e' attribuita al tribunale di Roma. 5. Nei casi di arresto in flagranza o fermo ovvero di interrogatorio di persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere per i reati di cui al comma 4, qualora esigenze operative non consentano di porre tempestivamente l'arrestato o il fermato a disposizione dell'autorita' giudiziaria, si applica l'articolo 9, commi 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6. Negli stessi casi l'arrestato o il fermato possono essere ristretti in appositi locali del vettore militare. 6. A seguito del sequestro, l'autorita' giudiziaria puo' disporre l'affidamento in custodia all'armatore, all'esercente ovvero al proprietario della nave o aeromobile catturati con atti di pirateria. 6-bis. Fuori dei casi di cui al comma 4, per l'esercizio della giurisdizione si applicano le disposizioni contenute negli accordi internazionali. In attuazione dell'Azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, e della decisione 2009/293/PESC del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sono autorizzate le misure previste dall'articolo 2, primo paragrafo, lettera e), della citata Azione comune e la detenzione a bordo del vettore militare delle persone che hanno commesso o che sono sospettate di aver commesso atti di pirateria, per il tempo strettamente necessario al trasferimento previsto dall'articolo 12 della medesima Azione comune. Le stesse misure, se previste da accordi in materia di contrasto alla pirateria, e la detenzione a bordo del vettore militare possono essere altresi' adottate se i predetti accordi sono stipulati da Organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' parte. 6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis si applicano anche ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore. In tale caso, i provvedimenti e le comunicazioni sono trasmessi con modalita' telematica.». - Il testo dell'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152 (Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti in materia di personale della Difesa), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2009, e' il seguente: «1-sexies. Non e' punibile il militare che, nel corso delle missioni di cui all'articolo 2, in conformita' alle direttive, alle regole di ingaggio ovvero agli ordini legittimamente impartiti, fa uso ovvero ordina di fare uso delle armi, della forza o di altro mezzo di coazione fisica, per le necessita' delle operazioni militari. 1-septies. Quando nel commettere uno dei fatti previsti dal comma 1-sexies si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge, dalle direttive, dalle regole di ingaggio o dagli ordini legittimamente impartiti, ovvero imposti dalla necessita' delle operazioni militari, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi se il fatto e' previsto dalla legge come delitto colposo.». |
| Art. 7 Disposizioni in materia contabile
1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. 2. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuita', entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore alla meta' delle spese autorizzate dagli articoli 1, 2, 3, 4, 8 e 9, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 11, comma 1. Riferimenti normativi
- Il testo dell'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152 (Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti in materia di personale della Difesa), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2009, e' il seguente: «1. Per esigenze connesse con le missioni internazionali di cui al presente decreto, in presenza di situazioni di necessita' e urgenza, gli Stati maggiori di Forza armata e per essi i competenti ispettorati, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, il Comando generale del Corpo della guardia di finanza, il Segretariato generale della difesa e per esso le competenti Direzioni generali, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilita' generale dello Stato, possono: a) accertata l'impossibilita' di provvedere attraverso contratti accentrati gia' eseguibili, disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa per l'acquisizione di forniture e servizi; b) acquisire in economia lavori, servizi e forniture, per la revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, l'esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, il trasporto del personale, la spedizione di materiali e mezzi, l'acquisizione di apparati di comunicazione, apparati per la difesa nucleare, biologica e chimica, materiali d'armamento, equipaggiamenti individuali, materiali informatici, mezzi e materiali sanitari, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie stanziate per le missioni internazionali. 2. Nell'ambito delle autorizzazioni di spesa di cui al presente decreto, le spese per i compensi per lavoro straordinario reso nell'ambito di attivita' operative o di addestramento propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali sono effettuate in deroga al limite di cui all'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.». |
| Art. 8 Iniziative di cooperazione allo sviluppo
1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 34.800.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014), per iniziative di cooperazione volte a migliorare le condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati, nonche' a sostenere la ricostruzione civile in favore di Afghanistan, (( Ciad, Giordania, )) Iraq, (( Libano, )) Libia, Mali, Myanmar, Pakistan, Repubblica centrafricana, (( Repubblica democratica del Congo, )) Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Yemen (( , Palestina )) e, in relazione all'assistenza dei rifugiati, dei Paesi ad essi limitrofi. Nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma, sono promossi interventi (( , previsti dal Piano d'azione nazionale "Donne, pace e sicurezza - WPS 2014- 2016", predisposto dal Comitato interministeriale per i diritti umani, operante presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, )) con particolare riguardo a programmi aventi tra gli obiettivi la prevenzione e il contrasto alla violenza sulle donne, la tutela dei loro diritti e il lavoro femminile (( , nonche' per lo sviluppo delle capacita' locali di autogoverno e la tutela della sicurezza alimentare e del diritto alla salute. )) Sono altresi' promossi programmi aventi tra gli obiettivi (( la riabilitazione dei feriti e dei mutilati di guerra e )) la tutela e la promozione dei diritti dei minori (( e degli anziani, nonche' progetti di carattere sanitario, con particolare riguardo a interventi sanitari per il contrasto dell'epidemia del virus Ebola nei Paesi da esso colpiti secondo quanto certificato dall'Organizzazione mondiale della sanita'. )) Tutti gli interventi previsti sono adottati coerentemente con le direttive OCSE-DAC in materia di aiuto pubblico allo sviluppo, con gli Obiettivi di sviluppo del millennio e con i principi del diritto internazionale in materia. (( Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede alla pubblicazione telematica, nel sito internet istituzionale dedicato alla cooperazione italiana allo sviluppo, delle informazioni specifiche concernenti i singoli progetti di cooperazione di cui al presente comma e i risultati ottenuti. )) 2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 1.000.000 per la realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario, di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58. Riferimenti normativi
- La legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo) e' pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1987. - La legge 27 dicembre 2013, n. 147 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014)], e' pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013. La tabella C prevede gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua e' demandata alla legge di stabilita'. - La legge 7 marzo 2001, n. 58 (Istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2001. |
| Art. 9
Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione
1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 618.044 per interventi volti a sostenere i processi di stabilizzazione nei Paesi in situazione di fragilita', di conflitto o post-conflitto. 2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, ad integrazione degli stanziamenti per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180, la spesa di euro 1.300.000 per iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in Africa sub-sahariana e (( in America Latina. )) 3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 1.250.000 per la partecipazione finanziaria italiana ai fondi fiduciari delle Nazioni Unite e della NATO, nonche' per contributi allo UN Staff college di Torino. 4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 2.896.200 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESC-PSDC, a quelle dell'OSCE e di altre organizzazioni internazionali, al fondo fiduciario InCE istituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, nonche' allo European Institute of Peace. 5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 8.845.090 per interventi operativi di emergenza e di sicurezza destinati alla tutela dei cittadini e degli interessi italiani all'estero. 6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro (( 5.400.000 )) per il finanziamento del fondo di cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche per assicurare al personale del (( Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale )) in servizio in aree di crisi la sistemazione, per ragioni di sicurezza, in alloggi provvisori. (( 6-bis. E' autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di euro 600.000 per la prima fase della realizzazione, da parte del Ministero della difesa, d'in-tesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della nuova sede dell'Ambasciata d'Italia a Mogadiscio. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1, alinea, 2, 4 e 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e successive modificazioni, e agli articoli 5, commi 2 e 3, lettera d), 6, comma 1, e 7, comma 1, del presente decreto. I manufatti realizzati a seguito degli interventi di cui al primo periodo sono assunti in carico dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. )) 7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 906.036 per l'invio in missione o in viaggio di servizio di personale del Ministero degli affari esteri in aree di crisi, per la partecipazione del medesimo alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, nonche' per le spese di funzionamento e per il reclutamento di personale locale, a supporto del personale del (( Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale )) inviato in localita' dove non operi una rappresentanza diplomatico-consolare. L'ammontare del trattamento economico e le spese per vitto, alloggio e viaggi del personale di cui al presente comma sono resi pubblici nelle forme e nei modi previsti e atti a garantire la trasparenza nel rispetto della vigente legislazione in materia di protezione dei dati personali. 8. E' autorizzata, in esecuzione alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 2118 del 27 settembre 2013, la prosecuzione delle attivita' di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, del presente decreto. 9. Al fine di assicurare la funzionalita' del Comitato atlantico italiano, incluso nella tabella degli enti a carattere internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948, e successive modificazioni, e' assegnato in favore dello stesso un contributo straordinario di euro 50.000 per l'anno 2014. Riferimenti normativi
- La legge 6 febbraio 1992, n. 180 (Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 1992. - Il testo dell'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)], pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2003, e' il seguente: «159. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e' istituito un fondo da ripartire per provvedere al rafforzamento delle misure di sicurezza attiva e passiva, anche informatica, delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari, degli istituti italiani di cultura e delle istituzioni scolastiche all'estero, con dotazione a decorrere dall'anno 2004, di 10 milioni di euro. Con decreti del Ministero degli affari esteri, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unita' previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione.». - Il testo dell'articolo 3, commi 1, alinea, 2, 4 e 9, della citata legge 3 agosto 2009, n. 108, e' riportato nei riferimenti normativi all'articolo 5 del presente decreto. - Il testo dell'articolo 9, comma 9, del citato decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, e' il seguente: «9. Sono autorizzate, in esecuzione alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 2118 del 27 settembre 2013, le attivita', incluse quelle presupposte e conseguenti, di cui al paragrafo 10 della predetta risoluzione, specificate nelle pertinenti decisioni del Consiglio Esecutivo dell'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.». - La legge 28 dicembre 1982, n. 948 (Norme per l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 358 del 30 dicembre 1982. |
| Art. 10
Regime degli interventi, nonche' disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero
1. Nell'ambito degli stanziamenti, per le finalita' e nei limiti temporali di cui agli articoli 8 e 9, si applica la disciplina di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28. Non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 2. Nei limiti delle risorse di cui agli articoli 8 e 9, sono convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e le prestazioni gia' effettuate dal 1° luglio 2014 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente decreto. 3. All'articolo 1 del decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1.1. A domanda dell'elettore, in deroga al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le credenziali informatiche per l'espressione del voto possono essere consegnate anche tramite posta elettronica non certificata. I componenti dei seggi, individuati dal comitato elettorale circoscrizionale, non ricevono alcun compenso o rimborso spese comunque denominato.»; b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Fino alla data dell'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, le elezioni si svolgono con le modalita' di votazione per corrispondenza e di scrutinio di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, con l'ammissione al voto degli elettori che abbiano fatto pervenire all'ufficio consolare di riferimento domanda di iscrizione nell'elenco elettorale almeno (( trenta )) giorni prima della data stabilita per le votazioni. Gli uffici consolari danno tempestiva comunicazione di tale adempimento alle comunita' italiane del luogo a mezzo avvisi da affiggere nella sede della rappresentanza e da pubblicare sui rispettivi siti internet, nonche' tramite ogni altro idoneo mezzo di comunicazione.». 4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 e' autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di euro 6.946.878. Riferimenti normativi
- Il testo dell'articolo 10, comma 1, del citato decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, e' il seguente: «1. Nell'ambito degli stanziamenti, per le finalita' e nei limiti temporali di cui agli articoli 8 e 9, si applica la disciplina di cui all'articolo 6, commi 11, 12 e 13, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12, nonche' all'articolo 5, commi 1, 2 e 6, e all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135.». - Il testo degli articoli 14 e 15 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 giugno 2014, e' il seguente: «Art. 14 (Controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa) - 1. Ad eccezione delle Universita', degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, fermi restando i limiti derivanti dalle vigenti disposizioni e in particolare le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a decorrere dall'anno 2014, non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi e' superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,4% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro. 2. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 6 a 6-quater dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e i limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle Universita', degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, a decorrere dall'anno 2014, non possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa complessiva per tali contratti e' superiore rispetto alla spesa del personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,1 % per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro. 3. Per le amministrazioni non tenute alla redazione del conto annuale nell'anno 2012, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si fa riferimento ai valori risultanti dal bilancio consuntivo 2012. 4. Gli incarichi e i contratti in corso possono essere rinegoziati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini di assicurare il rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 2. 4-bis. All'articolo 118, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche mediante proroghe dei relativi contratti di lavoro, anche in deroga ai limiti quantitativi previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368". 4-ter. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, alle province e alle citta' metropolitane e ai comuni, e' comunque concessa, in coerenza e secondo le modalita' previste al comma 10 dell'articolo 8 e ai commi 5 e 12 dell'articolo 47, la facolta' di rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo.». «Art. 15 (Spesa per autovetture) - 1. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' sostituito dal seguente: "2. A decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' le autorita' indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob), non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonche' per l'acquisto di buoni taxi. Tale limite puo' essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali gia' in essere. Tale limite non si applica alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa e per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da ANAS S.p.a. e sulla rete delle strade provinciali e comunali, nonche' per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto.". 2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e dall'articolo 1, commi da 1 a 4-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' indicato il numero massimo, non superiore a cinque, per le auto di servizio ad uso esclusivo, nonche' per quelle ad uso non esclusivo, di cui puo' disporre ciascuna amministrazione centrale dello Stato. Decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ove il predetto decreto non risulti adottato, opera in ogni caso il limite sopraindicato. 2-bis. La regione Lombardia puo' derogare per ciascuno degli anni 2014 e 2015 ai limiti di spesa stabiliti dal comma 8 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di comunicazione e promozione per le sole voci inerenti al grande evento EXPO 2015. La regione Lombardia rimodula e adotta misure alternative di contenimento della spesa corrente al fine di compensare il maggior esborso per le finalita' di cui al periodo precedente, garantendo comunque i complessivi obiettivi di riduzione dei costi, cosi' come stabilito dal medesimo articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.». - Il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67 (Disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 118, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2012, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 1 - 1. Al fine di conseguire l'obiettivo di razionalizzazione della spesa pubblica destinata a garantire l'operativita' degli organismi di rappresentanza degli italiani all'estero, in attesa del generale riordino della normativa che disciplina la composizione e le modalita' di elezione, con riduzione dei relativi costi, le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e, conseguentemente, del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dall'articolo 8 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, prorogata al 31 dicembre 2010 dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e, successivamente, al 31 dicembre 2012 dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2010, n. 98. Tali elezioni devono comunque avere luogo entro la fine dell'anno 2014. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delegato all'innovazione tecnologica e allo sviluppo della societa' dell'informazione, sono stabilite le modalita' di votazione e scrutinio nei seggi costituiti presso la sede dell'ufficio consolare o, ove possibile, anche in altri locali predisposti dal comitato elettorale, tenuto conto del numero degli elettori, della loro dislocazione e della disponibilita' di personale, anche mediante l'utilizzo di tecnologia informatica, nel rispetto dei principi di personalita' e segretezza del voto, in modo da garantire che il relativo onere non superi il tetto di spesa indicato al comma 3 del presente articolo, che il sistema di voto con tecnologia informatica sia sicuro da attacchi deliberati o comunque non autorizzati, garantisca il funzionamento del voto da qualunque inefficienza del materiale o del programma tecnologico e consenta all'elettore di poter ottenere conferma del suo voto. Con il medesimo regolamento e' stabilita la disciplina delle operazioni di scrutinio nel rispetto del principio di segretezza del voto, adeguate all'adozione del sistema di votazione mediante l'utilizzo di tecnologia informatica, nonche' la modalita' di partecipazione al voto con tecnologia informatica mediante la disponibilita' di postazioni di accesso per gli elettori che non dispongono di un personal computer ovvero che si trovano in Paesi in cui la trasmissione cifrata dei dati e' interdetta o impossibile. 1.1. A domanda dell'elettore, in deroga al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le credenziali informatiche per l'espressione del voto possono essere consegnate anche tramite posta elettronica non certificata. I componenti dei seggi, individuati dal comitato elettorale circoscrizionale, non ricevono alcun compenso o rimborso spese comunque denominato. 1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, alla legge 23 ottobre 2003, n. 286: a) all'articolo 14, comma 1, il secondo periodo e' soppresso; b) all'articolo 16, comma 5, le parole: «, di costituire i seggi elettorali, di nominare i presidenti dei seggi e gli scrutatori, di sovrintendere e di coadiuvare l'attivita' dei seggi elettorali» sono soppresse; c) l'articolo 17 e' abrogato; d) all'articolo 18, il primo periodo del comma 1 e' soppresso e i commi 2 e 3 sono abrogati; e) gli articoli 19 e 20 sono abrogati. 1-ter. Il regolamento di cui al comma 1 e' emanato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso il parere di rispettiva competenza il regolamento puo' essere adottato. 2. Gli attuali componenti dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi. 2-bis. Fino alla data dell'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, le elezioni si svolgono con le modalita' di votazione per corrispondenza e di scrutinio di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, con l'ammissione al voto degli elettori che abbiano fatto pervenire all'ufficio consolare di riferimento domanda di iscrizione nell'elenco elettorale almeno trenta giorni prima della data stabilita per le votazioni. Gli uffici consolari danno tempestiva comunicazione di tale adempimento alle comunita' italiane del luogo a mezzo avvisi da affiggere nella sede della rappresentanza e da pubblicare sui rispettivi siti internet, nonche' tramite ogni altro idoneo mezzo di comunicazione. 3. Per le finalita' di cui al comma 1, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2014, cui si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 3-bis. I risparmi di spesa, pari a 3.539.000 euro per l'anno 2012, derivanti dal rinvio delle elezioni per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero sono destinati: a) per un ammontare pari a 2 milioni di euro per l'anno 2012 in favore degli interventi per il sostegno degli enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiana all'estero; b) per un ammontare pari a 1.339.000 euro per l'anno 2012 al rifinanziamento delle attivita' di assistenza, diretta e indiretta, degli italiani residenti all'estero in condizioni di indigenza; c) per un ammontare pari a 200.000 euro per l'anno 2012 al funzionamento dei COMITES.». |
| Art. 11 Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 8, 9 e 10, pari complessivamente a euro (( 453.400.633 )) per l'anno 2014, si provvede: a) quanto a euro 200.000.000, mediante corrispondente utilizzo di quota dei proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione dei Nuovi strumenti finanziari, di cui agli articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non necessari al pagamento degli interessi passivi da corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi ai fini dell'acquisizione delle risorse necessarie alle predetta sottoscrizione che, a tal fine, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato; b) quanto a euro 8.537.318, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni; c) quanto a euro (( 14.179.554 )) , mediante utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, di cui all'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento non sono ancora riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. Nelle more dell'accertamento dei predetti versamenti in entrata, l'importo di euro 14.179.554 e' accantonato e reso indisponibile, in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa del Ministero della difesa di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. In base agli esiti degli accertamenti di entrata, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare la copertura di cui alla presente lettera c); d) quanto a euro 213.000.000, mediante una riprogrammazione straordinaria per l'anno 2014, da parte del Ministero della difesa, delle spese correnti iscritte a legislazione vigente nel proprio stato di previsione, da effettuare entro il 30 ottobre 2014. Nelle more delle definizione dei suddetti interventi di riprogrammazione, sono accantonate le risorse corrispondenti all'importo di cui al primo periodo assicurando comunque la prosecuzione degli interventi previsti dal presente decreto fino al 31 dicembre 2014. Per le finalita' di cui al primo periodo, il Ministro della difesa, con propri decreti da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, e' autorizzato a disporre le occorrenti variazioni di bilancio sui pertinenti capitoli di spesa; e) quanto a euro 1.136.883, mediante soppressione dell'autorizzazione di spesa relativamente al contributo per la partecipazione italiana all'Unione Latina, di cui alla legge 11 febbraio 1958, n. 340, e all'articolo 4, comma 246, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; f) quanto a euro 15.645.275, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; g) quanto a euro 901.603, a valere sugli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 118. (( 1-bis. La legge 11 febbraio 1958, n. 340, e' abrogata. )) 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Riferimenti normativi
- Il testo degli articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2012, e' il seguente: «Art. 23-sexies. Emissione di strumenti finanziari - 1. Al fine di conseguire gli obiettivi di rafforzamento patrimoniale previsti in attuazione della raccomandazione della European Banking Authority dell'8 dicembre 2011 il Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito il "Ministero"), su specifica richiesta di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito l'"Emittente") e subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui agli articoli 23-septies, comma 1, 23-octies e 23-novies: a) provvede a sottoscrivere, fino al 1° marzo 2013, anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato, strumenti finanziari (di seguito i "Nuovi Strumenti Finanziari"), computabili nel patrimonio di vigilanza (Core Tier 1) come definito dalla raccomandazione EBA dell'8 dicembre 2011, fino all'importo di euro due miliardi; b) provvede altresi' a sottoscrivere, entro il medesimo termine, Nuovi Strumenti Finanziari per l'importo ulteriore di euro unmiliardonovecentomilioni al fine dell'integrale sostituzione degli strumenti finanziari emessi dall'Emittente e sottoscritti dal Ministero ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nel rispetto delle condizioni di remunerazione previste dall'articolo 23-septies, comma 2. 1-bis. Il Ministero, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 23-decies, comma 4, sottoscrive, oltre i limiti indicati al precedente comma, Nuovi Strumenti Finanziari e azioni ordinarie di nuova emissione dell'Emittente, fino a concorrenza dell'importo degli interessi non pagati in forma monetaria.»; «Art. 23-septies. Condizioni di sottoscrizione - 1. Il Ministero non puo' sottoscrivere alcun Nuovo Strumento Finanziario se l'Emittente non ha provveduto, nel rispetto delle condizioni indicate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2009, e del relativo prospetto, al riscatto degli strumenti finanziari emessi dall'Emittente e sottoscritti dal Ministero ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ed alla accettazione preventiva di quanto previsto dal comma 2. L'importo dovuto dall'Emittente e' compensato con l'importo dovuto dal Ministero per la sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari. L'Emittente comunica al Ministero la data in cui intende procedere al riscatto unitamente alla richiesta di cui all'articolo 23-novies, comma 1. 2. In caso di emissione di Nuovi Strumenti Finanziari, la remunerazione degli strumenti finanziari gia' emessi dall'Emittente e sottoscritti dal Ministero ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2012 fino alla data di riscatto, e' calcolata secondo le condizioni di remunerazione previste per i Nuovi Strumenti Finanziari, ai sensi dell'articolo 23-decies e del decreto ministeriale di cui all'articolo 23-duodecies. La remunerazione e' corrisposta alla prima data di pagamento degli interessi prevista per i Nuovi Strumenti Finanziari. Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 23-decies. 2-bis. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari da parte del Ministero e' altresi' subordinata all'assunzione da parte dell'Emittente, delle deliberazioni in ordine all'aumento di capitale a servizio dell'eventuale conversione in azioni ordinarie dei Nuovi Strumenti Finanziari prevista dall'articolo 23-decies, comma 1, nonche' al servizio dell'assegnazione di azioni ordinarie di nuova emissione dell'Emittente in conformita' a quanto previsto dall'articolo 23-decies, comma 4. La deliberazione si considera assunta anche mediante conferimento per cinque anni agli amministratori della facolta' prevista dall'articolo 2443, secondo comma, del codice civile.»; «Art. 23-octies. Conformita' con la disciplina degli aiuti di Stato - 1. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari e' consentita solo a seguito dell'acquisizione della decisione della Commissione europea sulla compatibilita' delle misure previste nel presente decreto con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria. 2. In caso di sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari da parte del Ministero, l'Emittente svolge la propria attivita' in modo da non abusare del sostegno ricevuto e conseguirne indebiti vantaggi. 3. L'Emittente e' tenuto a presentare un piano di ristrutturazione (il "Piano") conforme alle disposizioni europee in materia di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, anche per quanto attiene alle strategie commerciali e di espansione, alle politiche di distribuzione degli utili e ai meccanismi di remunerazione e incentivazione. Il Piano e le sue eventuali successive variazioni sono presentati alla Commissione europea ai sensi del paragrafo 14 della comunicazione della Commissione europea 2011/C-356/02. 4. Per il tempo necessario all'attuazione del Piano di ristrutturazione, l'Emittente non puo' acquisire, direttamente o indirettamente, nuove partecipazioni in banche, in intermediari finanziari e in imprese di assicurazione e di riassicurazione, salvo che l'acquisizione sia funzionale all'attuazione del Piano e sia compatibile con la normativa europea in materia di aiuti di Stato. Per il tempo necessario all'attuazione del Piano di ristrutturazione, l'Emittente e' vincolato al contenimento della componente variabile delle remunerazioni, ivi inclusi bonus monetari e stock options, accordate o pagate ai componenti del consiglio di amministrazione, al direttore generale e agli altri dirigenti che possono assumere rischi rilevanti per la banca, in modo da assicurarne l'effettivo collegamento con i risultati aziendali, con i rischi cui la banca e' esposta e con l'esigenza di mantenere adeguati livelli di patrimonializzazione. In caso di inosservanza, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 144, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, secondo la procedura prevista dall'articolo 145 dello stesso decreto legislativo. A decorrere dalla data di sottoscrizione, e fino all'approvazione del Piano da parte della Commissione europea, l'Emittente non puo' deliberare o effettuare distribuzione di dividendi ordinari o straordinari. 5. Nel caso in cui il bilancio approvato evidenzi una perdita di esercizio non sono corrisposti interessi sugli altri strumenti finanziari subordinati il cui contratto preveda la facolta' per la banca emittente di non corrispondere la remunerazione in caso di andamenti negativi della gestione. Il precedente periodo non trova applicazione, nei limiti in cui cio' risulti compatibile con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, ai casi in cui la facolta' dell'Emittente di non corrispondere la remunerazione sugli strumenti finanziari in caso di andamenti negativi della gestione non comporti la definitiva perdita della remunerazione ma un differimento della stessa, ovvero ai casi in cui tale facolta' non possa essere esercitata in ragione dell'operare, al ricorrere di determinate condizioni, di altre disposizioni contrattuali, tali che il mancato pagamento della remunerazione determina un inadempimento al contratto.»; «Art. 23-novies. Procedura - 1. L'Emittente, se intende emettere Nuovi Strumenti Finanziari, trasmette al Ministero e alla Banca d'Italia, almeno quindici giorni prima della data di sottoscrizione prevista, una richiesta che include: a) la delibera del consiglio di amministrazione; b) l'importo della sottoscrizione richiesta; c) il valore nominale iniziale di ciascuno strumento finanziario emesso; d) la data di sottoscrizione prevista; e) il Piano di cui all'articolo 23-octies, comma 3. 2. Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma, la Banca d'Italia valuta: a) l'adeguatezza del Piano, avendo riguardo anche alla conformita' del Piano alla normativa europea in materia di aiuti di Stato, secondo quanto previsto dall'articolo 23-octies e dalle disposizioni di vigilanza; b) l'adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica dell'Emittente; c) il profilo di rischio dell'Emittente; d) la computabilita' dei Nuovi Strumenti Finanziari nel patrimonio di vigilanza; e) l'ammontare dei Nuovi Strumenti Finanziari al fine del conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 23-sexies, comma 1. 3. La Banca d'Italia puo' chiedere all'Emittente chiarimenti, integrazioni ed effettuare accertamenti. In tali casi il termine di cui al comma 2 e' sospeso. Le valutazioni di cui al comma 2 sono comunicate all'Emittente e al Ministero. Nel termine di cui al comma 2 la Banca d'Italia rilascia altresi' l'autorizzazione al riscatto degli strumenti finanziari emessi dall'Emittente e sottoscritti dal Ministero ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 4. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari da parte del Ministero e' effettuata, per l'ammontare di cui al comma 2, lettera e), comunicato dalla Banca d'Italia, sulla base della positiva valutazione da parte della stessa degli elementi di cui al comma 2. 5. Il Ministero sottoscrive i Nuovi Strumenti Finanziari dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 23-undecies. 6. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari e' approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.»; «Art. 23-decies. Caratteristiche dei Nuovi Strumenti Finanziari - 1. I Nuovi Strumenti Finanziari sono privi dei diritti indicati nell'articolo 2351 del codice civile e sono convertibili in azioni ordinarie a richiesta dell'Emittente. L'esercizio della facolta' di conversione e' sospensivamente condizionato alla deliberazione in ordine al relativo aumento di capitale. A tal fine, la determinazione del prezzo di emissione e' effettuata in deroga all'articolo 2441, sesto comma, del codice civile tenendo conto del valore di mercato delle azioni ordinarie, in conformita' ai criteri previsti in relazione alla determinazione del rapporto di conversione dal decreto di cui all'articolo 23-duodecies, comma 1. Non e' richiesto il parere sulla congruita' del prezzo di emissione delle azioni previsto dall'articolo 158, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 2. E' prevista a favore dell'Emittente la facolta' di rimborso o riscatto, a condizione che l'esercizio della facolta' di rimborso o riscatto sia autorizzato dalla Banca d'Italia, avendo riguardo alle condizioni finanziarie e di solvibilita' dell'Emittente e del relativo gruppo bancario. 3. Gli interessi sono pagati in forma monetaria fino a concorrenza del risultato dell'esercizio come risultante dall'ultimo bilancio dell'Emittente, al lordo degli interessi stessi e dell'eventuale relativo effetto fiscale e al netto degli accantonamenti per riserve obbligatorie. La delibera con la quale l'assemblea decide sulla destinazione degli utili e' vincolata al rispetto delle condizioni di remunerazione dei Nuovi Strumenti Finanziari. 4. Gli eventuali interessi eccedenti il risultato dell'esercizio, come definito al comma 3, sono composti mediante assegnazione al Ministero di azioni ordinarie di nuova emissione valutate al valore di mercato. A tal fine, la determinazione del prezzo di emissione e' effettuata in deroga all'articolo 2441, sesto comma, del codice civile, tenendo conto del valore di mercato delle azioni, in conformita' ai criteri previsti in relazione al pagamento degli interessi dal decreto di cui all'articolo 23-duodecies, comma 1. Non e' richiesto il parere sulla congruita' del prezzo di emissione delle azioni previsto dall'articolo 158, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Nei limiti in cui cio' risulti compatibile con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, in relazione agli esercizi finanziari 2012 e 2013 gli eventuali interessi eccedenti il risultato dell'esercizio, come definito al comma 3, possono essere corrisposti anche mediante assegnazione al Ministero del corrispondente valore nominale di Nuovi Strumenti Finanziari di nuova emissione. 5. All'assunzione di partecipazioni azionarie nell'Emittente da parte del Ministero conseguente alla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari non si applicano: a) le disposizioni di cui ai capi III e IV del titolo II del decreto legislativo 1 ° settembre 1993, n. 385; b) le disposizioni degli articoli 106, comma 1, e 109, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; c) eventuali limiti di possesso azionario previsti da disposizioni legislative o statutarie. 6. Il consiglio di amministrazione dell'Emittente delibera in merito all'emissione dei Nuovi Strumenti Finanziari. 7. Con il decreto di cui all'articolo 23-duodecies sono specificate le caratteristiche dei Nuovi Strumenti Finanziari individuate dal presente decreto e definite le ulteriori caratteristiche degli stessi. »; «Art. 23-undecies. Risorse finanziarie - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse necessarie per finanziare la sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate mediante: a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle universita'; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonche' di quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali; b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa; c) utilizzo temporaneo mediante versamento in entrata di disponibilita' esistenti sulle contabilita' speciali nonche' sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali, nonche' di quelli riguardanti i flussi finanziari intercorrenti con l'Unione europea ed i connessi cofinanziamenti nazionali, con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo; d) emissione di titoli del debito pubblico. 2. Lo schema del decreto di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica e dei correlati decreti di variazione di bilancio, e' trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, trasmette nuovamente alle Camere lo schema di decreto, corredato dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro cinque giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, il decreto puo' essere comunque adottato. Il decreto e i correlati decreti di variazione di bilancio sono comunicati alla Corte dei conti. 2-bis. Qualora non sia possibile procedere mediante le ordinarie procedure di gestione dei pagamenti alla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari nei termini stabiliti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze puo' essere autorizzato il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa, e' effettuata entro il termine di novanta giorni dal pagamento.»; «Art. 23-duodecies. Disposizioni di attuazione - 1. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente titolo ed il prospetto dei Nuovi Strumenti Finanziari. Il prospetto disciplina la remunerazione, i casi di riscatto, rimborso e conversione nonche' ogni altro elemento necessario alla gestione delle fasi successive alla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari. 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze riesamina le misure previste dal presente titolo secondo quanto previsto dalle comunicazioni della Commissione europea. 2-bis. Per garantire la maggiore efficienza operativa, ai fini della contribuzione alla sottoscrizione del capitale per la partecipazione al Meccanismo europeo di stabilita' (MES), mediante i versamenti stabiliti dagli articoli 9 e 41 del Trattato che istituisce il medesimo Meccanismo, sono autorizzate emissioni di titoli di Stato a medio-lungo termine, le cui caratteristiche sono stabilite con decreti di emissione che destinano tutto o parte del netto ricavo a tale finalita'.». - Il testo dell'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)], pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006, e' il seguente: «1240. E' autorizzata, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la spesa di euro 1 miliardo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace. A tal fine e' istituito un apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.». - Il testo dell'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010, e' il seguente: «11. Le somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, sono riassegnati al fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace previsto dall'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tale fine non si applicano i limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. La disposizione del presente comma si applica anche ai rimborsi corrisposti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e non ancora riassegnati.». - Il testo dell'articolo 21, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica), pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2009, e' il seguente: «5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si ripartiscono in: a) spese non rimodulabili; b) spese rimodulabili.». - La legge 11 febbraio 1958, n. 340 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione che istituisce l'Unione Latina, firmata a Madrid il 15 maggio 1954) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 18 aprile 1958. - Il testo dell'articolo 4, comma 246, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)], pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2003, e' il seguente: «246. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate nell'allegato 1 alla presente legge. ». - Il testo dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67 (Disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 118, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2012, e' il seguente: «3. Per le finalita' di cui al comma 1, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2014, cui si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012- 2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.». - La legge 11 febbraio 1958, n. 340, abrogata dalla presente legge recava: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione che istituisce l'Unione Latina, firmata a Madrid il 15 maggio 1954.». |
| Art. 12 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
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