Gazzetta n. 230 del 3 ottobre 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 29 settembre 2014
Applicazione della sanzione, al comune di Venezia, per il mancato rispetto del patto di stabilita' interno, relativo all'anno 2013.


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per gli affari interni e territoriali

Visto il comma 26, lettera a) dell'art. 31 della legge n. 183 del 12 novembre 2011, il quale stabilisce che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, e' assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato;
Visto l'art. 18, comma 1, del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, il quale prevede che, per l'anno 2014, ai comuni assegnatari dei contributi pluriennali assegnati per le finalita' di cui all'art. 6, della legge 29 novembre 1984, n. 798, che non hanno raggiunto l'obiettivo del patto di stabilita' interno, la sanzione di cui al richiamato comma 26, lettera a) dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, si applica nel senso che l'ente medesimo e' assoggettato ad una riduzione del fondo di solidarieta' comunale in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo;
Vista la nota n. 70960 dell'8 settembre 2014 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e finanze, con la quale, nel trasmettere l'elenco dei comuni non rispettosi del patto di stabilita' interno 2013, e' stato segnalato, tra l'altro, che, il comune di Venezia, essendo assegnatario di contributi pluriennali stanziati per le finalita' di cui all'art. 6, comma 798 della legge n. 798 del 1984, ai sensi del citato art. 18, comma 1, del decreto legge n. 16 del 2014, e' assoggettato ad una riduzione del fondo di solidarieta' comunale in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo;
Visto il comma 384 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, il quale stabilisce che per gli anni 2013 e 2014, le disposizioni vigenti in materia di sanzioni che richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio o i trasferimenti erariali in favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna si intendono riferite al fondo di solidarieta' comunale;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla determinazione dell'importo della sanzione da applicare al predetto comune;
Considerato che al momento non sono state ancora formalmente determinate e divulgate le assegnazioni a titolo di fondo di solidarieta' comunale per il corrente anno, e quindi non sono note le assegnazioni sulle quali e' possibile operare la riduzione di risorse per la predetta sanzione;

Decreta:

Art. 1
Determinazione della sanzione

1. Il comune di Venezia, non rispettoso del patto di stabilita' interno 2013, e' assoggettato alla sanzione, per l'importo di € 17.297.774,85, determinato in misura non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nel certificato al conto consuntivo 2012.
 
Art. 2
Applicazione della sanzione

1. La sanzione comporta la riduzione delle risorse spettanti a titolo di fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2014 previste dall'art. 1, comma 380 e seguenti della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e sara' riportata fra i dati delle assegnazioni finanziarie 2014 che verranno divulgate sulle pagine del sito internet della Direzione centrale della finanza locale di questo Ministero.
2. In caso di insufficienza di risorse per operare la riduzione, la somma residua sara' versata dal comune entro il 31 dicembre 2014, tramite la locale Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, all'entrata del bilancio dello Stato, Capo X, capitolo 3509, art. 2, previa apposita comunicazione agli enti, da parte del Ministero dell'interno.
3. In caso di mancato versamento al bilancio dello Stato della predetta somma residua, il recupero sara' operato secondo le procedure previste ai commi 128 e 129 dell'art. 1 della predetta legge n. 228 del 2012.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 settembre 2014

Il capo Dipartimento: Belgiorno
 
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