Gazzetta n. 230 del 3 ottobre 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 15 settembre 2014
Individuazione delle prestazioni principali in relazione alle caratteristiche essenziali dei beni e servizi oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni e integrazioni, il quale prevede che il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica stipula, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantita' massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato, anche con il ricorso alla locazione finanziaria;
Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 marzo 2000, n. 58, con il quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica attribuisce alla Consip S.p.A. l'incarico di stipulare le convenzioni per l'acquisto di beni e servizi per conto delle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'art. 58, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale dispone che le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono stipulate dalla Consip S.p.A. per conto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ovvero per conto delle altre pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto ministeriale del 2 maggio 2001, con cui il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha affidato alla Consip S.p.A. le iniziative ed attivita' di cui all'art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed ha previsto, in tale ambito, la stipula di un'apposita convenzione tra la predetta societa' e lo stesso Ministero per regolare i rapporti reciproci, fermo restando quanto gia' previsto dal citato decreto ministeriale del 24 febbraio 2000;
Visto l'art. 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale conferma lo svolgimento da parte di Consip S.p.A. delle attivita' di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti;
Visto l'art. 14, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinqies, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135», il quale attribuisce al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze la gestione del Programma di razionalizzazione degli acquisti;
Visto l'art. 10 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che prevede che ai fini dell'esercizio dei compiti di vigilanza sulle attivita' finalizzate all'acquisizione di beni e servizi attribuiti all'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, la stessa riceve dalle amministrazioni pubbliche i dati dei contratti non conclusi attraverso centrali di committenza di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria aventi ad oggetto una o piu' delle prestazioni individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, in essere alla data del 30 settembre 2014, nonche' i dati dei contratti aventi ad oggetto beni o servizi di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria e relativa determina a contrarre, in essere alla data del 30 settembre 2014, stipulati a seguito di procedura negoziata ai sensi degli articoli 56 o 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero a seguito di procedura aperta o ristretta di cui all'art. 55 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006 in cui sia stata presentata una sola offerta valida. L'Autorita' trasmette alle strutture, agli uffici e agli organi preposti alle funzioni di controllo delle amministrazioni pubbliche dati e circostanze ritenuti rilevanti ai fini dell'esercizio delle predette funzioni che dovessero emergere dalle dette attivita' di controllo;
Visto l'art. 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, che sopprime l'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, trasferendone i compiti e le funzioni all'Autorita' nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC), che e' ridenominata Autorita' nazionale anticorruzione;
Visto in particolare il comma 3 dell'art. 10 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze individua, con proprio decreto, da emanarsi entro il 30 giugno 2014, le prestazioni principali in relazione alle caratteristiche essenziali dei beni e servizi oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 cui e' stato possibile ricorrere tra il 1° gennaio 2013 e la data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 66 del 2014;
Visto che in particolare il secondo periodo del comma 3 dell'art. 10 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 prevede che entro 10 giorni dall'emanazione del decreto di cui al periodo precedente il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica sul proprio sito internet i prezzi relativi alle prestazioni individuate;
Considerato che il Ministero dell'economia e delle finanze ha individuato, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., l'elenco delle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A., con il dettaglio per lotti, cui e' stato possibile ricorrere tra il 1° gennaio 2013 e la data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 66 del 2014;
Considerato che, ai fini dell'individuazione delle prestazioni principali in ordine alle caratteristiche essenziali delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., il Ministero dell'economia e delle finanze ha effettuato le necessarie analisi sui consumi delle Amministrazioni, con particolare riferimento ai prodotti e servizi maggiormente acquistati e rispondenti alle esigenze delle amministrazioni stesse, individuando gli elementi caratterizzanti l'oggetto delle dette convenzioni in grado di incidere sensibilmente sui prezzi dei prodotti e servizi;
Considerato che il Ministero dell'economia e delle finanze a seguito dell'individuazione delle prestazioni principali in relazione alle caratteristiche essenziali dei beni e servizi, con riferimento alle Convenzioni del su indicato elenco, procedera' alla pubblicazione dei prezzi relativi a tali prestazioni e alle relative caratteristiche essenziali;

Decreta:

Art. 1
Prestazioni principali

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 10 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, vengono individuate le prestazioni principali in relazione alle caratteristiche essenziali dei beni e servizi oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 cui e' stato possibile ricorrere tra il 1° gennaio 2013 e la data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 66 del 2014, di seguito riportate:

Parte di provvedimento in formato grafico

Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 settembre 2014

Il Ministro: Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2014 Ufficio di controllo atti Ministero economia e finanze Reg.ne Prev. n. 2906
 
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