Gazzetta n. 229 del 2 ottobre 2014 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 7 agosto 2014 |
Attuazione dell'articolo 4, commi da 2 a 10 e 14, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, relativo all'istituzione di un credito d'imposta per le imprese sottoscrittrici di accordi di programma nei Siti inquinati di interesse nazionale. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, che prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonche' con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, possono stipulare accordi di programma con uno o piu' proprietari di aree contaminate o altri soggetti interessati ad attuare progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica, e di riconversione industriale e sviluppo economico in siti di interesse nazionale individuati entro il 30 aprile 2007 ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 426; Visto il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, recante "Interventi urgenti di avvio del piano Destinazione Italia, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015", e in particolare l'art. 4, commi da 2 a 10 e 14, che istituisce un credito d'imposta a favore delle imprese sottoscrittrici di accordi di programma di cui al citato art. 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che acquisiscono beni strumentali nuovi a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015; Visto il comma 7 del predetto art. 4, il quale dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni per l'attuazione del predetto intervento, al fine di individuare tra l'altro modalita' e termini per la concessione del credito d'imposta a seguito di istanza delle imprese da presentare al Ministero dello sviluppo economico; Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, in materia di nuovi interventi in campo ambientale, in cui e' disciplinato il concorso pubblico nella realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati; Visto il testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con particolare riferimento agli articoli 61 e 109, comma 5; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59"; Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, che prevede che, al fine di contrastare fenomeni di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta e per accelerare le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta agevolativi la cui fruizione e' autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, l'Agenzia delle entrate trasmette a tali amministrazioni ed enti, tenuti al detto recupero, entro i termini e secondo le modalita' telematiche stabiliti con provvedimenti dirigenziali generali adottati d'intesa, i dati relativi ai predetti crediti utilizzati in diminuzione delle imposte dovute, nonche' ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 1uglio 1997, n. 241; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 187 del 26 giugno 2014 (nel seguito "regolamento generale di esenzione"), che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e, in particolare, l'art. 5, comma 2, lettera d), che riconosce quali trasparenti gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali per i quali sia stabilito un massimale in grado di garantire che la soglia applicabile non venga superata, e gli articoli 14 e 17, che stabiliscono le condizioni per ritenere compatibili con il mercato interno ed esenti dall'obbligo di notifica, rispettivamente, gli aiuti a finalita' regionale agli investimenti e gli aiuti agli investimenti in favore delle PMI, come definite ai sensi dell'allegato I al regolamento medesimo;
Decreta:
Art. 1 Ambito e finalita' di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione di quanto previsto all'art. 4, commi da 2 a 10 e 14, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le condizioni, i limiti, le modalita' e i termini di decorrenza per la concessione delle agevolazioni in favore delle imprese sottoscrittrici degli accordi di programma di cui all'art. 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 1 del medesimo art. 4 del decreto-legge n. 145 del 2013, relativo a misure volte a favorire la realizzazione, nei siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale, di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico, al fine di promuoverne il riutilizzo in condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale.
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| Art. 2 Soggetti beneficiari
1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto, salvo quanto previsto al comma 2 e alle condizioni di cui all'art. 4, le imprese sottoscrittrici di accordi di programma ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nel seguito "accordi di programma", aventi le seguenti caratteristiche: a) siano proprietarie di aree contaminate o interessate ad attuare progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo delle citate aree; b) siano gia' costituite e iscritte al Registro delle imprese precedentemente alla data di sottoscrizione degli accordi di programma; c) abbiano ad oggetto l'esercizio esclusivo delle attivita' risultanti dall'accordo di programma sottoscritto; d) procedano all'acquisto dei beni strumentali di cui all'art. 4 successivamente alla sottoscrizione o adesione agli accordi di programma. 2. Non sono ammesse alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese operanti nel settore creditizio, finanziario e assicurativo e nei seguenti settori, come definiti dal regolamento generale di esenzione: a) della produzione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE); b) dell'industria siderurgica e delle fibre sintetiche; c) della pesca e dell'acquacoltura; d) dell'industria carbonifera; e) della costruzione navale, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, limitatamente alle agevolazioni concedibili alle condizioni di cui all'art. 10, comma 1.
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| Art. 3 Agevolazioni concedibili
1. Le imprese di cui all'art. 2 possono beneficiare, nei limiti delle risorse finanziarie stanziate dall'art. 4, comma 14, del decreto-legge n. 145 del 2013 e secondo quanto previsto all'art. 5 del presente decreto, di agevolazioni nella forma di un credito d'imposta a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 145 del 2013, 24 dicembre 2013, e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015. 2. Il credito d'imposta e' riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle intensita' di aiuto agli investimenti previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato di cui all'art. 10 ed e' commisurato alla quota del costo complessivo dei beni, indicati nell'art. 4, eccedente gli ammortamenti, dedotti nel medesimo periodo d'imposta per il quale e' richiesta l'agevolazione, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva e ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. 3. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. 4. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui le spese sono state sostenute e non concorre alla formazione del reddito, ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva, altresi', ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 5. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalita' e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia. 6. Il credito d'imposta non e' cumulabile con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili, anche a titolo di "de minimis" ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 352 del 24 dicembre 2013.
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| Art. 4 Spese ammissibili
1. Alle imprese di cui all'art. 2, comma 1, e' attribuito il credito d'imposta di cui all'art. 3 a condizione che i nuovi beni strumentali di cui al comma 3 del presente articolo siano utilizzati nell'ambito di unita' produttive comprese in siti inquinati di interesse nazionale individuati negli accordi di programma, localizzati nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) qualora riferibili alle imprese di qualsiasi dimensione, ovvero nelle restanti aree qualora riferibili a piccole e medie imprese. 2. Ai fini della concessione del credito d'imposta sono ammesse le spese di cui al comma 3 sostenute nei periodi di imposta agevolati ai sensi dell'art. 3, comma 1, a decorrere dalla data di sottoscrizione o adesione agli accordi di programma e comprovate da titoli di spesa pagati e quietanzati. 3. Ai fini della concessione del credito d'imposta e' considerato agevolabile l'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, e, limitatamente ai beni di cui alla lettera a) del presente comma, la realizzazione, di: a) fabbricati classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voce B.II.1 dell'art. 2424 del codice civile; b) macchinari, veicoli industriali di vario genere con esclusione dei mezzi di trasporto per le imprese attive nel settore dei trasporti, impianti e attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell'art. 2424 del codice civile; c) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, utilizzati per l'attivita' svolta nell'unita' produttiva, e brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attivita' svolta nell'unita' produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta. 4. Le spese di cui al comma 3 sono ammissibili qualora rientranti in un programma di investimenti finalizzato alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacita' di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente. Limitatamente alle grandi imprese operanti nelle aree 107.3.c) della Carta degli aiuti di cui all'art. 10, comma 1, gli investimenti sono ammissibili solo se finalizzati alla creazione di un nuovo stabilimento o alla diversificazione delle attivita' di uno stabilimento, a condizione che le nuove attivita' non siano uguali o simili, secondo la definizione contenuta nell'art. 2, numero 50), del regolamento generale di esenzione, a quelle svolte precedentemente nello stabilimento. 5. Gli investimenti sono agevolabili se il bene presenta il requisito della novita'. Restano, pertanto, esclusi gli investimenti per beni a qualunque titolo gia' utilizzati. Sono inoltre esclusi dall'agevolazione: a) i beni classificabili in voci di bilancio diverse da quelle indicate in precedenza; b) gli investimenti di pura sostituzione. 6. Nel caso di acquisizione delle immobilizzazioni tramite locazione finanziaria: a) i relativi contratti devono prevedere l'obbligo di acquisire il bene alla scadenza del contratto di locazione; b) non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria gia' di proprieta' dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni.
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| Art. 5 Risorse finanziarie
1. Le risorse stanziate per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto sono pari complessivamente a 70 milioni di euro, di cui 20 milioni per l'anno 2014 e 50 milioni per l'anno 2015, fatti salvi ulteriori stanziamenti disposti con appositi provvedimenti normativi. 2. L'attuazione degli interventi di cui al presente decreto e' subordinata all'avvenuto versamento delle risorse finanziarie di cui al comma 1 sulla contabilita' speciale n. 1778, intestata all'Agenzia delle entrate e denominata "Agenzia delle entrate - fondi di bilancio", che sono utilizzate dalla medesima Agenzia per l'esecuzione delle regolazioni contabili di cui all'art. 6.
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| Art. 6 Gestione degli interventi
1. La gestione degli interventi agevolativi attuati ai sensi del presente decreto e' svolta dalla Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, fatte salve le attivita' di regolazione contabile delle minori entrate, fiscali e contributive, derivanti dalla fruizione da parte dei soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui all'art. 3, che sono affidate all'Agenzia delle entrate.
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| Art. 7 Modalita' di accesso alle agevolazioni
1. Ferma restando la procedura di concessione di cui ai commi 2 e seguenti, ciascun accordo di programma indica, nei limiti della dotazione complessiva di cui all'art. 5, l'ammontare delle risorse destinate alla concessione delle agevolazioni previste dal presente decreto. L'accordo di programma include altresi', per ciascuna impresa sottoscrittrice ovvero successivamente aderente selezionata sulla base dei criteri, modalita' e procedure previste dall'accordo di programma stesso: a) il piano degli investimenti e degli ammortamenti previsti per ciascuna categoria di beni ammissibili di cui all'art. 4, comma 3, per ciascuno dei periodi d'imposta di cui all'art. 3, comma 1, fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015; b) l'importo massimo del credito d'imposta concedibile, calcolato, nei limiti delle risorse e secondo le modalita' previste da ciascun accordo, nonche' nel rispetto delle intensita' massime di aiuto di cui all'art. 10, comma 3, sulla base del piano di cui alla lettera a); c) l'espressa previsione che l'importo di cui alla lettera b) potra' essere proporzionalmente diminuito in relazione all'effettiva disponibilita' delle risorse finanziarie stanziate ai sensi dell'art. 4, comma 14, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. 2. Gli accordi di programma sono sottoposti al preventivo riscontro formale del Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per gli incentivi alle imprese, ai fini della verifica della disponibilita' delle risorse finanziarie, nei limiti della dotazione complessiva di cui all'art. 5, previste complessivamente da ciascun accordo di programma, nonche' di quelle attribuibili, all'interno del predetto plafond, a ciascuna impresa sottoscrittrice o successivamente aderente. In caso di esito positivo di tale verifica, il Ministero provvede alla prenotazione delle risorse in relazione al fabbisogno finanziario per ciascun accordo di programma e per ciascuna impresa sottoscrittrice o successivamente aderente. 3. La concessione dell'agevolazione avviene a seguito di istanza presentata dalle imprese, per le quali e' stata effettuata la prenotazione delle risorse ai sensi del comma 2, per via esclusivamente telematica e nella forma di dichiarazione sostituiva di atto notorio ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'istanza e' riferita alle spese sostenute nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di presentazione ed e' corredata di una certificazione del soggetto incaricato della revisione legale o del collegio sindacale o di un professionista iscritto nel registro della revisione legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dalla quale risulti l'ammontare delle spese di cui all'art. 4 effettivamente sostenute dall'impresa nel periodo d'imposta cui si riferisce l'istanza stessa e degli ammortamenti di cui all'art. 3, comma 2, dedotti nel medesimo periodo di imposta. Tale certificazione dovra' essere allegata al bilancio. 4. Con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese sono fornite le istruzioni utili alla migliore attuazione dell'intervento e definiti i contenuti del modello di istanza e dei relativi allegati, necessari alle verifiche di cui al comma 5, nonche' le modalita' e i termini di presentazione. Il medesimo provvedimento direttoriale riporta altresi', in ottemperanza all'art. 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180 e all'art. 34 del decreto-legislativo 14 marzo 2013, n. 33, l'elenco degli oneri informativi introdotti ai fini della fruizione dell'agevolazione prevista dal presente decreto. 5. Le istanze trasmesse sono istruite dal Ministero dello sviluppo economico che, verificate la completezza delle informazioni oggetto di dichiarazione sostituiva di atto notorio e la loro conformita' ai requisiti di ammissibilita' di cui al presente decreto, nonche' accertato l'avvio delle attivita' derivanti dagli impegni assunti da parte delle imprese richiedenti con gli accordi di programma, determina, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse annue stanziate e delle risorse finanziarie prenotate ai sensi del comma 2, l'ammontare dell'agevolazione spettante a ciascun beneficiario, emana il relativo decreto di concessione e trasmette all'Agenzia delle entrate, per via telematica, l'elenco dei soggetti beneficiari e l'importo del credito d'imposta spettante a ciascuno di essi. L'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero dello sviluppo economico, per via telematica, i dati delle imprese che hanno utilizzato il credito d'imposta in compensazione, con i relativi importi. Le modalita' telematiche di scambio dei dati di cui ai periodi precedenti sono concordate tra il Ministero e la predetta Agenzia.
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| Art. 8 Controlli, monitoraggio e ispezioni
1. Per la verifica della corretta fruizione del credito d'imposta di cui al presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia delle entrate effettuano controlli nei rispettivi ambiti di competenza, secondo quanto previsto dal presente articolo. 2. Il Ministero dello sviluppo economico effettua, in particolare, controlli a campione, che possono prevedere anche ispezioni in loco, finalizzati a verificare la sussistenza dei requisiti di accesso al beneficio. 3. Ai fini dei controlli di cui al comma 2, il Ministero dello sviluppo economico puo' avvalersi del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 25, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. 4. L'Agenzia delle entrate controlla, in sede di presentazione del modello F24 attraverso i propri sistemi telematici, ai sensi dell'art. 3, comma 5, che l'importo del credito d'imposta utilizzato in compensazione non sia superiore a quello dell'agevolazione concessa dal Ministero, precedentemente comunicato ai sensi dell'art. 7, comma 5. Nel caso in cui l'importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all'ammontare dell'agevolazione concessa, la predetta Agenzia scarta la relativa operazione di versamento. 5. Le imprese beneficiarie delle agevolazioni trasmettono al Ministero dello sviluppo economico la documentazione utile al monitoraggio delle iniziative, con le forme e modalita' definite con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese.
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| Art. 9 Revoca delle agevolazioni
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate, in misura totale o parziale, nei seguenti casi: a) verifica della non sussistenza di uno o piu' requisiti di ammissibilita'; b) mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione o adesione agli accordi di programma; c) mancato mantenimento del programma di investimento e/o dei beni per l'uso previsto nei siti inquinati nazionali di interesse pubblico di cui all'art. 252-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 per almeno 5 anni, ovvero 3 anni nel caso di imprese di piccole e medie dimensioni, dalla data di ultimazione del programma stesso, ovvero cessazione dell'attivita' da parte dell'impresa o apertura nei confronti della medesima di procedura concorsuale; d) mancato rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui all'art. 3, comma 6; e) mancata realizzazione degli investimenti previsti nei piani di cui all'art. 7, comma 1, lettera a); f) in tutti gli altri casi previsti dal provvedimento di concessione delle agevolazioni; g) il soggetto si sottragga agli obblighi di controllo e monitoraggio di cui all'art. 8. 2. Nei casi in cui e' disposta la revoca dell'agevolazione, il Ministero dello sviluppo economico procede, ai sensi dell'articolo l, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero dell'importo dovuto dall'impresa, maggiorato degli interessi e delle sanzioni previsti dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni. Sono fatte salve le eventuali responsabilita' di ordine civile, penale e amministrativo. Dell'adozione dei provvedimenti di revoca, anche parziale, e' data comunicazione, per via telematica, all'Agenzia delle entrate.
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| Art. 10
Disposizioni in merito all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato
1. Con riferimento alle imprese localizzate nelle aree ammissibili alla Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale 2014-2020 che sara' approvata dalla Commissione europea, le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse secondo le intensita' massime per ciascuna area ammissibile e per dimensione di impresa di cui alla medesima Carta degli aiuti, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 14 del regolamento generale di esenzione. 2. Con riferimento alle imprese localizzate in aree diverse da quelle di cui al comma 1, le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse, per le sole imprese rientranti nella definizione di micro, piccole e medie imprese contenuta nell'allegato I del regolamento generale di esenzione, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 17 del medesimo regolamento. 3. Le intensita' massime di aiuto per ciascuna area territoriale e dimensione di impresa sono indicate nel provvedimento di cui all'art. 7, comma 4.
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| Art. 11 Norme finali
1. Le eventuali rivenienze derivanti dalla minore fruizione da parte delle imprese dell'agevolazione concessa sono utilizzate dal Ministero dello sviluppo economico per la concessione del credito d'imposta di cui al presente decreto. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 agosto 2014
Il Ministro dello sviluppo economico Guidi Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2014 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF Reg.ne Prev. n. 3405
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