Gazzetta n. 229 del 2 ottobre 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 27 agosto 2014
Modifiche al disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizioni di eccezionalita', approvato con decreto 18 luglio 1997, e successive modificazioni.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto-legge 27 giugno 2003, n. 152, convertito dalla legge 1° agosto 2004, n. 214, che conferisce al personale abilitato a svolgere le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalita' la possibilita' di compiere attivita' di scorta e di regolazione del traffico, di cui all'articolo 11, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Visto l'articolo 16 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2004, n. 235;
Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1997, come modificato dal decreto ministeriale 28 maggio 1998, dal decreto ministeriale 24 aprile 2003, dal decreto ministeriale 18 marzo 2005 e dal decreto ministeriale 4 febbraio 2011, di approvazione del disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalita';
Visto l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2013, n. 31, che ha modificato l'articolo 16 del decreto del citato decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
Ritenuto necessario adeguare le disposizioni del disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalita', approvato con decreto ministeriale 18 luglio 1997, e successive modificazioni, alle innovazioni introdotte dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2013, n. 31;

Decreta:

Al disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalita', approvato con decreto 18 luglio 1997, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 1
Modifiche all'articolo 2 del decreto 18 luglio 1997

1. All'articolo 2 del decreto 18 luglio 1997, dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
"1-ter. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, lettera g3), gli altri veicoli utilizzati dall'impresa autorizzata possono essere da essa acquisiti anche in comodato, documentato con atto scritto riportante data certa. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettera g4), l'impresa autorizzata si puo' avvalere per lo svolgimento dell'attivita' di scorta di altro personale abilitato, assunto anche a tempo determinato o in modo occasionale, in regola con le disposizioni vigenti in materia di lavoro dipendente o di collaborazione.".
 
Art. 2
Modifiche all'articolo 3 del decreto 18 luglio 1997

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto 18 luglio 1997 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli altri veicoli utilizzati e per il personale abilitato oltre la soglia minima, di cui al periodo precedente, valgono le disposizioni dell'articolo 2, comma 1-ter.".
 
Art. 3
Modifiche all'articolo 4 del decreto 18 luglio 1997

1. All'articolo 4, comma 5, del decreto 18 luglio 1997, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "L'autorizzazione e' inoltre sospesa dal Prefetto che l'ha rilasciata per un periodo da quindici giorni a due mesi quando, nell'esecuzione dei servizi di scorta tecnica, il personale abilitato dipendente dall'impresa autorizzata, assunto anche a tempo determinato o in modo occasionale, sia incorso per almeno sei volte in un biennio nella violazione di cui all'articolo 10, comma 25-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di cui almeno 3 commesse dalla stessa persona.".
 
Art. 4
Modifiche all'articolo 5 del decreto 18 luglio 1997

1. All'articolo 5 del decreto 18 luglio 1997, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Le persone, di cui al comma 1, devono possedere un'eta' non inferiore a 18 anni ed i requisiti richiesti dall'articolo 11 del testo unico di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento diattuazione.";
b) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La scadenza dell'abilitazione e' riportata sul titolo abilitativo.".
 
Art. 5
Modifiche all'articolo 6 del decreto 18 luglio 1997

1. All'articolo 6 del decreto 18 luglio 1997, dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
"6-bis. Il colloquio di cui al comma 6 puo' essere sostenuto dopo la scadenza dell'abilitazione, ovvero nei 5 mesi precedenti alla scadenza stessa. Se sostenuto in data antecedente alla scadenza, la nuova scadenza dell'abilitazione decorre dalla data di scadenza precedente. Se il candidato non supera il colloquio con esito favorevole l'abilitazione e' immediatamente revocata.".
 
Art. 6
Modifiche all'articolo 10 del decreto 18 luglio 1997

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto 18 luglio 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera a2), e' inserita la seguente: "a-2bis) un autoveicolo avente le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, con a bordo una persona munita di abilitazione ai sensi dell'articolo 5 oltre alla persona che guida il veicolo, per veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalita' che hanno larghezza compresa entro i limiti previsti dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e lunghezza non superiore a m. 29, ovvero larghezza non superiore a m. 2,70 e lunghezza non superiore a m. 21, ovvero larghezza non superiore a m. 3,20, purche' la lunghezza sia compresa entro i limiti previsti dall'art. 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando circolano sulle strade a doppio senso di circolazione con una corsia per senso di marcia;";
b) la lettera a3) e' soppressa;
c) al penultimo periodo, le parole: "Per i veicoli o i trasporti eccezionali di cui alle lettere c), d) ed e)," sono sostituite dalle seguenti:" Per i veicoli o i trasporti eccezionali di cui alle lettere b), c), d) ed e),».
 
Art. 7
Modifiche all'articolo 10-bis del decreto 18 luglio 1997

1. L'articolo 10-bis del decreto 18 luglio 1997 e' sostituito dal seguente:
«Articolo 10-bis (Servizi di scorta mista). - 1. Nei casi indicati dall'articolo 16, comma 5, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, e successive modificazioni, il numero dei veicoli e degli abilitati, nonche' del restante personale della scorta tecnica che integra, caso per caso, quella prevista dall'articolo 10, non puo' essere superiore ad un veicolo ed a due persone abilitate.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi indicati dall'articolo 16, comma 5, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, quando non e' ritenuto necessario l'intervento di personale dipendente degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Nei casi indicati dall'articolo 16, comma 5, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, e successive modificazioni, quando e' previsto che la scorta tecnica sia supportata e coordinata da personale dipendente da uno degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il numero dei veicoli e degli abilitati della scorta tecnica e' fissato con provvedimento del responsabile dell'ufficio da cui gli organi di polizia stradale dipendono. Salvo che siano necessari particolari interventi di regolazione del traffico, che sia necessaria la chiusura totale della strada per tratti aventi lunghezza superiore a km. 2, ovvero che sia prevista la formazione di un convoglio di piu' di tre veicoli o trasporti eccezionali, il numero dei veicoli e degli abilitati, nonche' del restante personale della scorta tecnica, non puo' essere superiore a quello indicato all'articolo 10, comma 1, lettera e), ovvero comma 2, secondo periodo. In ogni altro caso, il numero massimo dei veicoli e delle persone di scorta tecnica indicati nel periodo precedente non puo' essere incrementato di piu' un veicolo e di due persone abilitate.
4. Salvo che sia necessario intervenire con interventi di regolazione del traffico particolarmente lunghi o complessi, nei casi indicati dai commi 1 e 2, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non possono impiegare piu' di un veicolo e di due dipendenti.
5. Nel corso dello svolgimento dei servizi di scorta di cui al comma 1, la posizione dei veicoli di scorta tecnica e' determinata dal caposcorta le cui funzioni, ai sensi dell'articolo 13, sono assunte dal soggetto nominato dal responsabile dell'ufficio da cui gli organi di polizia stradale, di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dipendono.".
 
Art. 8
Modifiche all'articolo 14 del decreto 18 luglio 1997

1. All'articolo 14 del decreto 18 luglio 1997, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
"2-bis. Nei casi e con i tempi indicati dall'articolo 16, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, il caposcorta deve effettuare la comunicazione all'organo di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, competente per territorio rispetto al luogo di partenza, secondo le modalita' indicate dal Ministero dell'interno. La comunicazione deve contenere la data e l'ora d'inizio del viaggio e le generalita' del capo-scorta designato ed il suo recapito telefonico. Secondo le disposizioni fornite dal Ministero dell'interno, la comunicazione puo' essere effettuata anche con strumenti telematici.".
 
Art. 9
Disposizioni transitorie e finali

1. Le modifiche del disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalita' previste dal presente decreto verranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione.
2. Le disposizioni dell'articolo 4, comma 1, relative al possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 11 del testo unico di pubblica sicurezza, entrano in vigore 180 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana delle presenti modifiche.
Roma, 27 agosto 2014

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Lupi
Il Ministro dell'interno
Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2014 Ufficio controllo atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 3498
 
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