IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo rurale
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096»; Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge n. 1096/1971 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varieta' di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria; Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varieta' di specie di piante ortive; Visto il decreto ministeriale 25 agosto 1998, che istituisce il registro volontario delle varieta' di basilico; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il decreto ministeriale n. 1622 del 13 febbraio 2014 recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del MIPAAF, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013»; Vista la domanda presentata ai fini dell'iscrizione di una varieta' vegetale ortiva nel relativo registro nazionale; Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente; Ritenuto di dover procedere in conformita';
Decreta: Articolo unico
Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e' iscritta nel registro delle varieta' dei prodotti cementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo la pubblicazione del presente decreto, la varieta' ortiva sotto elencata, le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base», «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard» e le cui sementi possono essere controllate soltanto quali «sementi standard». Le descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero. Specie: basilico; varieta': gnometto; codice SIAN: 3401; lista registro: A; responsabile conservazione in purezza: La Semiorto sementi s.r.l. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1° settembre 2014
Il direttore generale: Cacopardi Avvertenza: Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998. |