Gazzetta n. 222 del 24 settembre 2014 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 30 giugno 2014
Misure di riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici, sedi di istituzioni scolastiche statali. (Delibera n. 22/2014).


IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23 e, in particolare, gli articoli 3 e 4 che dettano norme in materia di edilizia scolastica;
Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attivita' produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;
Visto l'art. 80, comma 21, della citata legge n. 289/2002, che prevede, nell'ambito del programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2003, n. 443, la predisposizione - da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - di un «Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici», con particolare riguardo a quelli insistenti nelle zone soggette a rischio sismico, disponendo la sottoposizione di detto Piano al CIPE, sentita la Conferenza unificata;
Visto l'art. 53, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35, concernente fra l'altro l'ammodernamento e il recupero del patrimonio scolastico esistente;
Visto l'art. 18, comma 8-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che autorizza, per l'anno 2014, la spesa di 150 milioni di euro al fine di attuare misure urgenti in materia di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali. Per le suddette finalita', i sindaci e i presidenti delle province interessati operano in qualita' di commissari governativi, con poteri derogatori rispetto alla normativa vigente, da definire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto l'art. 19, comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 concernente la proroga al 30 aprile 2014 del termine di cui all'art. 18, comma 8-quinquies concernente l'affidamento dei lavori da parte degli Enti locali interessati;
Visto l'art. 48 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 il quale prevede, per le finalita' e gli interventi di cui al richiamato art. 18, comma 8-ter, del decreto-legge n. 69/2013, che il CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca assegni, nell'ambito della programmazione nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione relativa al periodo 2014-2020, fino all'importo massimo di 300 milioni di euro, previa verifica dell'utilizzo delle risorse assegnate nell'ambito della programmazione 2007-2013 del Fondo medesimo e di quelle assegnate a valere sugli stanziamenti relativi al programma delle infrastrutture strategiche per l'attuazione di piani stralcio del programma di messa in sicurezza degli edifici scolastici;
Considerato che il citato art. 48 del decreto-legge n. 66/2014 prevede altresi' che il CIPE, in esito alla predetta verifica, riprogrammi le risorse non utilizzate e assegni le ulteriori risorse a valere sulla dotazione 2014-2020 del Fondo sviluppo e coesione in relazione ai fabbisogni effettivi e sulla base di un programma articolato degli interventi e individui le modalita' di utilizzo delle risorse assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e di applicazione di misure di revoca;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2014 (Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2014), con il quale e' stata conferita al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Segretario del Consiglio dei ministri, la delega ad esercitare le funzioni di cui al richiamato art. 7 della legge n. 122/2010 relative, tra l'altro, alla gestione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC);
Vista la delibera 20 dicembre 2004, n. 102, (Gazzetta Ufficiale n. 186/2005, errata corrige n. 243/2005), con cui questo Comitato, ha approvato il primo programma stralcio di messa in sicurezza degli edifici scolastici, dell'importo complessivo di 193.883.695,00 euro;
Vista la delibera 2 dicembre 2005, n. 157, (Gazzetta Ufficiale n. 117/2006), con cui questo Comitato, ha modificato la citata delibera n. 102/2004;
Vista la delibera 17 novembre 2006, n. 143, (Gazzetta Ufficiale n. 100/2007, ) errata corrige n. 104/2007), con cui questo Comitato, ha approvato il secondo programma stralcio di messa in sicurezza degli edifici scolastici, per un costo complessivo di euro 295.199.000;
Vista la delibera 21 febbraio 2008, n. 17, (Gazzetta Ufficiale n. 5/2009), con cui questo Comitato, ha approvato il c.d. «programma stralcio di rimodulazione» del Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, per un importo di 13.938.483,47 euro;
Vista la delibera di questo Comitato 26 giugno 2009, n. 47 (Gazzetta Ufficiale n. 234/2009), con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 39/2009, vengono assegnate alla regione Abruzzo, a valere sulla succitata destinazione di 1.000 milioni di euro per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza delle scuole, risorse pari a 226,4 milioni di euro al fine di sostenere la ricostruzione e la messa in sicurezza degli edifici scolastici della Regione stessa danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 6 aprile 2009;
Vista la delibera di questo Comitato 13 maggio 2010, n. 32 (Gazzetta Ufficiale n. 216/2010) concernente l'assegnazione di risorse di cui al punto 1 della richiamata delibera n. 3/2009 per il finanziamento del Piano straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico;
Vista la delibera di questo Comitato 20 gennaio 2012, n. 6 (Gazzetta Ufficiale n. 88/2012) concernente tra l'altro l'assegnazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - ai sensi dell'art. 33, commi 2 e 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilita' per l'anno 2012) - con la quale sono state assegnate risorse per complessivi 359 milioni di euro, di cui 259 milioni per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza delle scuole e 100 milioni di euro per la costruzione di nuovi edifici scolastici;
Considerato che con decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministro dell'economia e delle finanze e' stata data attuazione al programma di interventi di cui alla risoluzione parlamentare n. 8-00143 del 2 agosto 2011 (c.d. Risoluzione Alfano), per l'importo di 111,8 milioni di euro;
Considerato che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con nota 20 giugno 2014 n. 24271, ha trasmesso la relazione semestrale al 31 dicembre 2013 sull'avanzamento del 1° e 2° programma stralcio e del 1° programma stralcio di rimodulazione del Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici di cui alle richiamate delibere di questo Comitato n. 102/2004, n. 157/2005, n. 143/2006 e n. 17/2008;
Vista la nota n. 2209 del 17 giugno 2014 del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, delegato alla gestione del FSC e l'allegata nota informativa predisposta dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica concernente tra l'altro il finanziamento, per un importo di 400 milioni di euro, delle misure di riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici scolastici sede di istituzioni scolastiche statali, con onere posto a carico delle risorse che si rendono disponibili a seguito della ricognizione e della riprogrammazione delle risorse FSC 2007-2013 oggetto di precedente delibera approvata da questo Comitato nell'odierna seduta;
Considerato che la detta proposta prevede l'assegnazione a favore del Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca dell'importo di 400 milioni di euro per il finanziamento delle misure di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, attraverso lo scorrimento delle graduatorie per la realizzazione di ulteriori interventi finanziabili ai sensi del richiamato art. 18, comma 8-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, nonche' delle graduatorie per la messa in conformita'/agibilita' degli edifici scolastici attraverso l'utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d'asta di cui alle graduatorie degli interventi finanziabili ai sensi del medesimo art. 18, comma 8-ter;
Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);
Vista la odierna nota n. 2851-P, predisposta dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, recante le osservazioni e le prescrizioni da recepire nella presente delibera;
Udita la proposta illustrata in seduta dal competente Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla quale viene acquisita l'intesa del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Sottosegretario di Stato all'istruzione, universita' e ricerca, nonche' l'accordo degli altri Ministri, Vice Ministri e Sottosegretari di Stato presenti;
Ritenuto di dover accogliere tale proposta al fine di incrementare con sollecitudine il grado di sicurezza delle scuole finanziando interventi urgenti e cantierabili;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica e dal Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca ed in particolare, sotto l'aspetto attuativo:
che la rinnovata attenzione sullo stato degli edifici scolastici parte da un'oggettiva constatazione di condizioni di vetusta' e cattivo stato di manutenzione di una elevata quota del patrimonio edilizio scolastico e che tali condizioni determinano priorita', rapidita' e significativita' di interventi non piu' rinviabili, posti al centro dell'attenzione e dell'azione del Governo;
che l'obiettivo principale delle misure proposte e' lo scorrimento delle graduatorie regionali, redatte secondo la procedura di cui all'art. 18, comma 8-ter, del decreto-legge n. 69/2013, e risponde all'esigenza di aumentare il grado di sicurezza delle scuole e di finanziare interventi gia' urgenti e cantierabili, al fine di dare immediato avvio ai lavori;
che, per la definizione delle graduatorie relative all'assegnazione di 150 milioni di euro originariamente stanziati dal citato decreto-legge n. 69/2013, le singole Regioni avevano presentato, entro il 15 ottobre 2013, le proprie graduatorie approvate con delibera regionale e che le richieste presentate superavano, tuttavia, in misura significativa le disponibilita' finanziarie previste dal medesimo decreto-legge;
che i sopracitati 150 milioni di euro sono stati assegnati agli Enti locali, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 906 del 5 novembre 2013, per gli interventi ammessi e inseriti nelle graduatorie regionali, che risultano complessivamente 692;
che il termine del 28 febbraio 2014, originariamente previsto dal citato decreto-legge, e' stato successivamente prorogato al 30 aprile 2014 dal decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16;
che a tale data, su 692 interventi complessivi ammessi al finanziamento, risultano affidati 597 interventi che corrispondono all'86,2 per cento del totale;
che restano in graduatoria ulteriori 2.024 interventi, per un importo complessivo di euro 490.577.934;
che la proposta in esame prevede di assegnare al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 18 del citato decreto-legge n. 69/2013, l'importo di 400 milioni di euro che viene sottratto alla disponibilita' delle Regioni nell'ambito della programmazione del FSC per il periodo 2007-2013, importo che sara' riassegnato alle medesime Regioni a carico del FSC 2014-2020;
che tali risorse aggiuntive sono da ripartire a livello regionale sulla base del riparto effettuato dal decreto-legge n. 69/2013, anche tenendo conto del numero degli edifici scolastici e degli alunni presenti in ciascuna regione, della situazione del patrimonio edilizio scolastico, nonche' delle richieste pervenute e degli interventi presenti in graduatoria. L'assegnazione agli enti locali per la realizzazione degli interventi e' da effettuarsi sulla base dello scorrimento delle graduatorie gia' presentate e approvate dalle regioni entro il 15 ottobre 2013;
che la proposta in esame prevede inoltre che il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, assegni le eventuali economie derivanti dai ribassi di asta degli interventi di cui sopra per lo scorrimento della graduatoria di cofinanziamento di interventi per la messa in sicurezza e conformita' degli edifici scolastici, proposti dagli Enti locali con riferimento al bando adottato con D.D.G. del detto Ministero n. 267 del 10 ottobre 2013 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266/2013), adottato in attuazione della direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 1° agosto 2013 (registrato dalla Corte dei Conti il 18 settembre 2013, registro n. 12, foglio n. 361);
che il suddetto Ministero propone altresi' che le citate risorse derivanti dai ribassi di asta siano dedicate al cofinanziamento, in misura non superiore al 50 per cento dell'importo complessivo di ciascun intervento attivato, relativo ad immobili di proprieta' dei competenti enti locali adibiti a sede di istituzioni scolastiche statali e siano finalizzate, in particolare, alla bonifica dell'amianto o ad adeguare la sicurezza o l'idoneita' igienico sanitaria o al superamento delle barriere architettoniche per il conseguimento del certificato di agibilita' o al completamento della messa a norma in materia di sicurezza, con interventi urgenti ed indifferibili;
che la dimensione delle citate economie rinvenienti dai ribassi d'asta e', allo stato, non identificabile e sara' definita con appositi decreti emanati di concerto da MIUR e Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica;
che un primo decreto di ricognizione delle economie riprogrammabili sara' adottato quando sia stato aggiudicato il 50 per cento degli interventi finanziati e la riprogrammazione non potra' eccedere il 50 per cento delle economie da ribassi registrate;
che un secondo decreto sara' adottato quando sia stato aggiudicato almeno il 90 per cento degli interventi e la riprogrammazione non potra' eccedere il 50 per cento dei ribassi di gara, cui si aggiungeranno eventuali economie degli interventi che hanno nel frattempo completato i lavori;
che un terzo decreto sara' adottato allorquando sia stato aggiudicato il 100 per cento degli interventi e le risorse riprogrammabili non potranno eccedere il 50 per cento di tali economie, a cui potranno aggiungersi le economie derivanti dalle ulteriori ultimazioni dei lavori;
che un ultimo decreto sara' adottato quando saranno completati tutti gli interventi;
2. delle attivita' di verifica circa l'utilizzo delle risorse assegnate a valere sugli stanziamenti relativi al programma delle infrastrutture strategiche per l'attuazione di piani stralcio del programma di messa in sicurezza degli edifici scolastici e in particolare:
che con la nota n. 24271 del 20 giugno 2014, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la relazione semestrale al 31 dicembre 2013 sull'avanzamento del 1° e 2° programma stralcio e del 1° programma stralcio di rimodulazione del Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici di cui alle delibere di questo Comitato n. 102/2004, n. 157/2005, n. 143/2006 e n. 17/2008, per una disponibilita' complessiva di 489.082.695 euro;
che dalla detta relazione risulta che sono stati attivati complessivamente l'85 per cento dei 1.592 interventi previsti, per un importo di circa 406 milioni di euro, pari all'83 per cento delle risorse disponibili, e risultano ultimati, a dicembre 2013, un numero di 536 interventi;
che per quanto riguarda lo stato di attuazione del programma di interventi di cui alla c.d. «Risoluzione Alfano», che prevede il finanziamento di 989 interventi per l'importo di 111,8 milioni di euro, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rinvia alla relazione da presentarsi alle Camere prevista dall'art. 30, comma 5-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Delibera:

A valere sulle risorse del FSC 2007-2013 che si rendono disponibili a seguito della ricognizione e della riprogrammazione oggetto di precedente delibera approvata da questo Comitato nell'odierna seduta, vengono assegnati 400 milioni di euro per l'anno 2015 a favore del Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca per il finanziamento delle misure di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali. 1. Scorrimento delle graduatorie per la realizzazione di ulteriori interventi finanziabili ai sensi dell'art. 18, comma 8-ter, del decreto-legge n. 69/2013
1.1 Sono finanziati gli interventi di cui all'art. 18 del citato decreto-legge n. 69/2013 di competenza degli Enti locali sugli edifici scolastici indicati nelle graduatorie riportate nell'allegato 1 della presente delibera di cui costituisce parte integrante, sulla base dello scorrimento delle graduatorie regionali approvate dalle regioni entro il 15 ottobre 2013 coerentemente con la ripartizione delle risorse su base regionale di cui all'allegato 2 che costituisce parte integrante della presente delibera.
1.2 Il suddetto finanziamento sara' erogato secondo modalita' temporali compatibili con i vincoli di finanza pubblica correlati all'utilizzo delle risorse FSC. In particolare, la predetta assegnazione di 400 milioni di euro viene disposta da questo Comitato, quanto a 300 milioni di euro, tenuto conto dell'art. 48 del decreto-legge 66/2014 e, quanto a 100 milioni di euro, a seguito di valutazione favorevole delle indifferibili esigenze di intervento sul patrimonio scolastico pubblico.
1.3 L'assegnazione delle risorse, come previsto dall'art. 18, comma 8-quater, del citato decreto-legge n. 69/2013, autorizza gli Enti locali ad avviare le procedure di gara con pubblicazione delle medesime, ovvero le procedure di affidamento dei lavori.
1.4 Eventuali modifiche da apportare alle graduatorie ascrivibili ad errori materiali o sopravvenute esigenze saranno disposte con decreto del MIUR, che comunichera' semestralmente a questo Comitato e al MEF l'elenco aggiornato dei finanziamenti assegnati agli Enti locali e lo stato di attuazione degli interventi, che sara' pubblicato nel sito internet dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'istruzione, universita' e ricerca e di questo Comitato.
1.5 I Sindaci e i Presidenti delle province interessati continuano ad operare, in virtu' dell'art. 18, comma 8-ter, del decreto-legge n. 69 del 2013, in qualita' di commissari governativi, con poteri derogatori rispetto alla normativa vigente, come definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 gennaio 2014, adottato su proposta del Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'istruzione, universita' e ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
1.6 Il mancato affidamento dei lavori di cui alla precedente punto 1.1 entro il 31 dicembre 2014 comporta la revoca dei finanziamenti. Le risorse derivanti dalle revoche dei finanziamenti sono riassegnate con decreto del Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca agli interventi che seguono nell'ordine della graduatoria.
1.7 Il Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca assume l'obbligo di monitorare i singoli interventi, attraverso l'alimentazione delle schede relative a ciascuno di essi all'interno della Banca dati unitaria (BDU); a tale scopo i soggetti attuatori sono tenuti a fornire tutti gli elementi informativi utili, pena il mancato trasferimento delle risorse. 2. Scorrimento della graduatoria per la messa in conformita'/agibilita' degli edifici adibiti a sedi di istituzioni scolastiche
2.1 Le economie derivanti dai ribassi d'asta e le altre economie derivanti dall'esecuzione degli interventi di cui al punto 1 sono destinate allo scorrimento della graduatoria di cofinanziamento di interventi per la messa in sicurezza e conformita' degli edifici scolastici, proposti dagli Enti locali con riferimento al bando adottato con D.D.G. del Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca n. 267 del 10 ottobre 2013 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266/2013) adottato in attuazione della direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca dell'1 agosto 2013 (registrato dalla Corte dei Conti il 18 settembre 2013, registro n. 12, foglio n. 361).
2.2 Le risorse sono dedicate al cofinanziamento, in misura non superiore al 50 per cento, dell'importo complessivo di ciascuna opera attivata, di interventi relativi ad immobili di proprieta' dei competenti Enti locali adibiti a sede di istituzioni scolastiche statali e sono finalizzate, in particolare, alla bonifica dell'amianto o ad adeguare la sicurezza o l'idoneita' igienico-sanitaria o al superamento delle barriere architettoniche per il conseguimento del certificato di agibilita' o al completamento della messa a norma in materia di sicurezza, con interventi urgenti e indifferibili.
2.3 Le quote di cofinanziamento riferite ai singoli interventi, saranno assegnate direttamente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca a favore delle scuole individuate come destinatarie degli interventi edilizi. Questi ultimi dovranno essere attivati entro 30 giorni dalla ricezione dell'avviso di finanziamento.
2.4 Le scuole, previa acquisizione della documentazione giustificativa fornita dall'Ente locale competente, provvedono al trasferimento delle somme all'Ente locale competente dopo la conclusione dell'intervento e successivamente all'utilizzo da parte dell'Ente medesimo della quota di spesa ad esso facente capo.
2.5 Gli enti locali faranno pervenire al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (entro 30 giorni dalla conclusione di ciascun intervento cofinanziato), apposita relazione conclusiva, sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale dovra' essere fornita adeguata attestazione del puntuale utilizzo per le previste finalita' dei contributi assegnati, della contabilita' finale e dei risultati ottenuti, allegando, infine, il certificato di regolare esecuzione dei lavori vistato dai competenti organi tecnici.
2.6 Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca assume l'obbligo di monitorare i singoli interventi, attraverso l'alimentazione delle schede relative a ciascuno di essi all'interno della BDU; a tale scopo i soggetti attuatori sono tenuti a fornire tutti gli elementi informativi utili, pena il mancato trasferimento delle risorse da parte del predetto Dicastero. 3. Verifica e monitoraggio degli interventi
3.1 Al processo di verifica dei progetti ammessi a finanziamento e della regolarita' e completezza della spesa in itinere ed ex post partecipa l'Unita' di verifica degli investimenti pubblici del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, in coordinamento con la Direzione generale competente per le risorse FSC del detto Dipartimento ed il competente Dipartimento del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
3.2 Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvedera' a monitorare l'attuazione di ognuno degli interventi finanziati e a segnalare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica (DIPE) l'emergere di eventuali criticita', con particolare riferimento ai tempi di realizzazione degli interventi.
3.3 Gli Enti competenti per gli edifici scolastici provvederanno a richiedere, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale, il CUP per ogni intervento.
3.4 Ai sensi della delibera di questo Comitato n. 24/2004, i CUP assegnati alle opere oggetto di finanziamento dovranno essere evidenziati in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante le opere stesse.
3.5 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, presenteranno a questo comitato, entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente delibera, una relazione aggiornata sullo stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario di tutti gli interventi finanziati da norme di legge o da delibere di questo Comitato in materia di edilizia scolastica. 4. Modifica della finalita' di impiego delle risorse disponibili a valere sull'assegnazione di 100 milioni di euro disposta a favore del Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca con la delibera n. 6/2012
A valere sull'assegnazione complessiva di 100 milioni di euro disposta con la propria delibera n. 6/2012 a favore del Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca per la costruzione di nuovi edifici scolastici - di cui una quota di 60 milioni di euro gia' utilizzata ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, lettera b), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 - residua un importo di 40 milioni di euro che il detto Ministero potra' destinare al finanziamento di interventi volti all'ammodernamento e al recupero del patrimonio immobiliare scolastico, anche attraverso il ripristino del decoro e della funzionalita' degli edifici scolastici.
Roma, 30 giugno 2014

Il Presidente: Renzi

Il Segretario: Lotti

Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2014 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev. n. 2891
 
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Allegato 2

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