IL DIRETTORE GENERALE per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute; Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»; Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009; Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; Visto il decreto del 17 gennaio 2012 relativo alla autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario, a base di etofumesate, OBLIX 500, registrazione n. 12299, autorizzato come prodotto fitosanitario copia del prodotto Etofum FL, registrato al n. 8874, con decreto del 10 giugno 1996 e ri-registrato alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sulla base del dossier Etofum-FL 500 g/l SC di All. III, con decreto del 13 giugno 2011, entrambi a nome dell'Impresa Agrichem BV; Visto in particolare che al punto 1 dell'allegato al citato decreto di ri-registrazione del 13 giugno 2011, che riporta le modifiche autorizzate per il prodotto fitosanitario di riferimento Etofum FL, non e' stata indicata la modifica di composizione e classificazione dello stesso prodotto fitosanitario; Considerato che il prodotto fitosanitario OBLIX 500 e' stato registrato alle stesse condizioni riportate nel decreto di ri-registrazione del prodotto Etofum FL; Visto il decreto dell'8 aprile 2014 che modifica il decreto 13 giugno 2011 relativamente alla composizione e classificazione del prodotto fitosanitario Etofum FL, reg. n. 8874; Ritenuto di dover apportare le analoghe modifiche anche al prodotto copia OBLIX 500, reg. n. 12299;
Decreta:
A partire dalla data del presente decreto l'Impresa Agrichem BV, con sede legale in Koopvaardijweg 9 - 4906 CV Oosterhout (The Netherlands), e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario OBLIX 500, reg. n. 12299, alle condizioni sotto riportate:
Parte di provvedimento in formato grafico
E' approvato quale parte integrante del presente decreto, l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti, del prodotto fitosanitario OBLIX 500, reg. n 12299, e' consentita secondo le seguenti modalita': 8 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per la commercializzazione da parte del titolare dell' autorizzazione e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati; 12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per l'impiego da parte degli utilizzatori finali. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed avra' valore di notifica all'impresa interessata. Roma, 12 giugno 2014
Il direttore generale: Borrello
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