Gazzetta n. 221 del 23 settembre 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 4 agosto 2014, n. 139
Regolamento recante modifica al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sulla determinazione dei criteri e delle modalita' di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione nonche' sull'approvazione delle indennita' spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010.


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali;
Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180 e successive modificazioni e integrazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 febbraio 2014;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la nota del 4 luglio 2014 con la quale lo schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Disposizione generale

1. Le disposizioni del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, richiamate nei successivi articoli, sono modificate o integrate secondo quanto disposto negli articoli seguenti.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
Si riporta il testo dell'articolo 60 della legge 18
giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico,
la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di
processo civile):
«Art. 60. (Delega al Governo in materia di mediazione
e di conciliazione delle controversie civili e
commerciali). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi in materia
di mediazione e di conciliazione in ambito civile e
commerciale.
2. La riforma adottata ai sensi del comma 1, nel
rispetto e in coerenza con la normativa comunitaria e in
conformita' ai principi e criteri direttivi di cui al comma
3, realizza il necessario coordinamento con le altre
disposizioni vigenti. I decreti legislativi previsti dal
comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della
giustizia e successivamente trasmessi alle Camere, ai fini
dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di
carattere finanziario, che sono resi entro il termine di
trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale
i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri.
Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni
antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o
successivamente, la scadenza di quest'ultimo e' prorogata
di sessanta giorni.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) prevedere che la mediazione, finalizzata alla
conciliazione, abbia per oggetto controversie su diritti
disponibili, senza precludere l'accesso alla giustizia;
b) prevedere che la mediazione sia svolta da
organismi professionali e indipendenti, stabilmente
destinati all'erogazione del servizio di conciliazione;
c) disciplinare la mediazione, nel rispetto della
normativa comunitaria, anche attraverso l'estensione delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003,
n. 5, e in ogni caso attraverso l'istituzione, presso il
Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, di un Registro degli organismi di
conciliazione, di seguito denominato «Registro», vigilati
dal medesimo Ministero, fermo restando il diritto delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
che hanno costituito organismi di conciliazione ai sensi
dell' articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ad
ottenere l'iscrizione di tali organismi nel medesimo
Registro;
d) prevedere che i requisiti per l'iscrizione nel
Registro e per la sua conservazione siano stabiliti con
decreto del Ministro della giustizia;
e) prevedere la possibilita', per i consigli degli
ordini degli avvocati, di istituire, presso i tribunali,
organismi di conciliazione che, per il loro funzionamento,
si avvalgono del personale degli stessi consigli;
f) prevedere che gli organismi di conciliazione
istituiti presso i tribunali siano iscritti di diritto nel
Registro;
g) prevedere, per le controversie in particolari
materie, la facolta' di istituire organismi di
conciliazione presso i consigli degli ordini professionali;
h) prevedere che gli organismi di conciliazione di
cui alla lettera g) siano iscritti di diritto nel Registro;
i) prevedere che gli organismi di conciliazione
iscritti nel Registro possano svolgere il servizio di
mediazione anche attraverso procedure telematiche;
l) per le controversie in particolari materie,
prevedere la facolta' del conciliatore di avvalersi di
esperti, iscritti nell'albo dei consulenti e dei periti
presso i tribunali, i cui compensi sono previsti dai
decreti legislativi attuativi della delega di cui al comma
1 anche con riferimento a quelli stabiliti per le
consulenze e per le perizie giudiziali;
m) prevedere che le indennita' spettanti ai
conciliatori, da porre a carico delle parti, siano
stabilite, anche con atto regolamentare, in misura maggiore
per il caso in cui sia stata raggiunta la conciliazione tra
le parti;
n) prevedere il dovere dell'avvocato di informare il
cliente, prima dell'instaurazione del giudizio, della
possibilita' di avvalersi dell'istituto della conciliazione
nonche' di ricorrere agli organismi di conciliazione;
o) prevedere, a favore delle parti, forme di
agevolazione di carattere fiscale, assicurando, al
contempo, l'invarianza del gettito attraverso gli introiti
derivanti al Ministero della giustizia, a decorrere
dall'anno precedente l'introduzione della norma e
successivamente con cadenza annuale, dal Fondo unico
giustizia di cui all' articolo 2 del decreto-legge 16
settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 novembre 2008, n. 181;
p) prevedere, nei casi in cui il provvedimento che
chiude il processo corrisponda interamente al contenuto
dell'accordo proposto in sede di procedimento di
conciliazione, che il giudice possa escludere la
ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha
rifiutato l'accordo successivamente alla proposta dello
stesso, condannandolo altresi', e nella stessa misura, al
rimborso delle spese sostenute dal soccombente, salvo
quanto previsto dagli articoli 92 e 96 del codice di
procedura civile, e, inoltre, che possa condannare il
vincitore al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di
contributo unificato ai sensi dell' articolo 9 (L) del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;
q) prevedere che il procedimento di conciliazione non
possa avere una durata eccedente i quattro mesi;
r) prevedere, nel rispetto del codice deontologico,
un regime di incompatibilita' tale da garantire la
neutralita', l'indipendenza e l'imparzialita' del
conciliatore nello svolgimento delle sue funzioni;
s) prevedere che il verbale di conciliazione abbia
efficacia esecutiva per l'espropriazione forzata, per
l'esecuzione in forma specifica e costituisca titolo per
l'iscrizione di ipoteca giudiziale.».
Si riporta il testo dell'articolo 16 del decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell'articolo
60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di
mediazione finalizzata alla conciliazione delle
controversie civili e commerciali):
«Art. 16. (Organismi di mediazione e registro. Elenco
dei formatori). - 1. Gli enti pubblici o privati, che diano
garanzie di serieta' ed efficienza, sono abilitati a
costituire organismi deputati, su istanza della parte
interessata, a gestire il procedimento di mediazione nelle
materie di cui all'articolo 2 del presente decreto. Gli
organismi devono essere iscritti nel registro.
2. La formazione del registro e la sua revisione,
l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli
iscritti, l'istituzione di separate sezioni del registro
per la trattazione degli affari che richiedono specifiche
competenze anche in materia di consumo e internazionali,
nonche' la determinazione delle indennita' spettanti agli
organismi sono disciplinati con appositi decreti del
Ministro della giustizia, di concerto, relativamente alla
materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo
economico. Fino all'adozione di tali decreti si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti del
Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e 23 luglio
2004, n. 223. A tali disposizioni si conformano, sino alla
medesima data, gli organismi di composizione
extragiudiziale previsti dall'articolo 141 del codice del
consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206, e successive modificazioni.
3. L'organismo, unitamente alla domanda di iscrizione
nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia
il proprio regolamento di procedura e il codice etico,
comunicando ogni successiva variazione. Nel regolamento
devono essere previste, fermo quanto stabilito dal presente
decreto, le procedure telematiche eventualmente utilizzate
dall'organismo, in modo da garantire la sicurezza delle
comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al
regolamento devono essere allegate le tabelle delle
indennita' spettanti agli organismi costituiti da enti
privati, proposte per l'approvazione a norma dell'articolo
17. Ai fini dell'iscrizione nel registro il Ministero della
giustizia valuta l'idoneita' del regolamento.
4. La vigilanza sul registro e' esercitata dal
Ministero della giustizia e, con riferimento alla sezione
per la trattazione degli affari in materia di consumo di
cui al comma 2, anche dal Ministero dello sviluppo
economico.
4-bis. Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto
mediatori. Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione
devono essere adeguatamente formati in materia di
mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi
di aggiornamento teorico-pratici a cio' finalizzati, nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 55-bis del codice
deontologico forense. Dall'attuazione della presente
disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
5. Presso il Ministero della giustizia e' istituito,
con decreto ministeriale, l'elenco dei formatori per la
mediazione. Il decreto stabilisce i criteri per
l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli
iscritti, nonche' per lo svolgimento dell'attivita' di
formazione, in modo da garantire elevati livelli di
formazione dei mediatori. Con lo stesso decreto, e'
stabilita la data a decorrere dalla quale la partecipazione
all'attivita' di formazione di cui al presente comma
costituisce per il mediatore requisito di qualificazione
professionale.
6. L'istituzione e la tenuta del registro e dell'elenco
dei formatori avvengono nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali gia' esistenti, e disponibili a
legislazione vigente, presso il Ministero della giustizia e
il Ministero dello sviluppo economico, per la parte di
rispettiva competenza, e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per il bilancio dello Stato.».
Il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2013, n. 144, S.O.
Il decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180
(Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle
modalita' di iscrizione e tenuta del registro degli
organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la
mediazione, nonche' l'approvazione delle indennita'
spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del
decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 4 novembre 2010, n. 258.
Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri):
«Art. 17. (Regolamenti). - 1. - 2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. - 4-bis. - 4-ter. (Omissis).».
 
Allegato

ELENCO DEGLI ONERI INFORMATIVI INTRODOTTI O ELIMINATI A CARICO DI
CITTADINI E IMPRESE (ART. 2, COMMA 2, DPCM 14 NOVEMBRE 2012 N.
252).
ONERI INTRODOTTI
A) Denominazione
1) Obbligo di comunicazione di dati statistici al Ministero della Giustizia
2) obbligo di monitoraggio statistico
B) Riferimento normativa interno
1) Art. 2 dello schema di DM che modifica l'art. 18 del DM 180/2010
2) art. 4 dello schema di DM che modifica l'art. 11 del DM 180/2010
C) Categoria dell'onere
1) comunicazione
2) altro
D) cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa
1) la norma introduce, in capo all'organismo di mediazione, l'obbligo di trasmettere al Ministero della giustizia, ogni tre mesi, i dati statistici relativi alle attivita' di mediazione. La norma fissa anche il termine: non oltre l'ultimo giorno successivo alla scadenza del trimestre.
2) L'obbligo di monitoraggio statistico in capo al Ministero era gia' previsto dall'articolo 11 del DM 180/2010. La norma dello schema di DM in esame si limita a modificare l'intervallo temporale - sei mesi invece di un anno - in modo da intensificare l'attivita' di monitoraggio. ONERI ELIMINATI
Nulla da rilevare
 
Art. 2
Modifiche all'articolo 4

1. All'articolo 4, comma 2, lettera a) del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, e successive integrazioni e modificazioni, le parole: «quello la cui sottoscrizione e' necessaria alla costituzione di una societa' a responsabilita' limitata», sono sostituite dalle parole: «10.000,00 euro».
Note all'art. 2:
Si riporta il testo del comma 2, lett. a) dell'articolo
4 del citato decreto del Ministro della giustizia 18
ottobre 2010, n. 180, come modificato dal presente
regolamento:
«Art. 4. (Criteri per l'iscrizione nel registro). -
1. (Omissis).
2. Il responsabile verifica la professionalita' e
l'efficienza dei richiedenti e, in particolare:
a) la capacita' finanziaria e organizzativa del
richiedente, nonche' la compatibilita' dell'attivita' di
mediazione con l'oggetto sociale o lo scopo associativo; ai
fini della dimostrazione della capacita' finanziaria, il
richiedente deve possedere un capitale non inferiore a
10.000,00 euro ; ai fini della dimostrazione della
capacita' organizzativa, il richiedente deve attestare di
poter svolgere l'attivita' di mediazione in almeno due
regioni italiane o in almeno due province della medesima
regione, anche attraverso gli accordi di cui all'articolo
7, comma 2, lettera c);
(Omissis).».
 
Art. 3
Modifiche all'articolo 8

1. All'articolo 8 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, e successive integrazioni e modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5. L'organismo iscritto e' obbligato a comunicare al Ministero della giustizia, alla fine di ogni trimestre, non oltre l'ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del trimestre stesso, i dati statistici relativi alla attivita' di mediazione svolta.».
Note all'art. 3:
Si riporta il testo dell'articolo 8 del citato decreto
del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, come
modificato dal presente regolamento:
«Art. 8. (Obblighi degli iscritti). - 1. L'organismo
iscritto e' obbligato a comunicare immediatamente al
responsabile tutte le vicende modificative dei requisiti,
dei dati e degli elenchi comunicati ai fini
dell'iscrizione, compreso l'adempimento dell'obbligo di
aggiornamento formativo dei mediatori.
2. Il responsabile dell'organismo e' tenuto a
rilasciare alle parti che gliene fanno richiesta il verbale
di accordo di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto
legislativo, anche ai fini dell'istanza di omologazione del
verbale medesimo.
3. Il responsabile dell'organismo trasmette altresi' la
proposta del mediatore di cui all'articolo 11 del decreto
legislativo, su richiesta del giudice che provvede ai sensi
dell'articolo 13 dello stesso decreto legislativo.
4. L'organismo iscritto e' obbligato a consentire,
gratuitamente e disciplinandolo nel proprio regolamento, il
tirocinio assistito di cui all'articolo 4, comma 3, lettera
b).
5. L'organismo iscritto e' obbligato a comunicare al
Ministro della giustizia, alla fine di ogni trimestre, non
oltre l'ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del
trimestre stesso, i dati statistici relativi alla attivita'
di mediazione svolta.».
 
Art. 4
Modifiche all'articolo 10

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, e successive integrazioni e modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di cui all'articolo 8 comma 5, il responsabile dispone la sospensione per un periodo di dodici mesi dell'organismo che non ha comunicato i dati; ne dispone la cancellazione dal registro se l'organismo non provvede ad inviare i dati, inclusi quelli storici dei dodici mesi precedenti, entro i tre mesi successivi.».
Note all'art. 4:
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 10 del
citato decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre
2010, n. 180, come modificato dal presente regolamento:
«Art. 10. (Sospensione e cancellazione dal registro).
- 1. Se, dopo l'iscrizione, sopravvengono o risultano nuovi
fatti che l'avrebbero impedita, ovvero in caso di
violazione degli obblighi di comunicazione di cui agli
articoli 8 e 20 o di reiterata violazione degli obblighi
del mediatore, il responsabile dispone la sospensione e,
nei casi piu' gravi, la cancellazione dal registro. Nel
caso di cui all'articolo 8 comma 5, il responsabile dispone
la sospensione per un periodo di dodici mesi dell'organismo
che non ha comunicato i dati; ne dispone la cancellazione
dal registro se l'organismo non provvede ad inviare i dati,
inclusi quelli storici dei dodici mesi precedenti, entro i
tre mesi successivi.
(Omissis).».
 
Art. 5
Modifiche all'articolo 11

1. All'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, e successive integrazioni e modificazioni, la parola «annualmente» e' sostituita dalle parole «ogni sei mesi».
Note all'art. 5:
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 11 del
citato decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre
2010, n. 180, cosi' come modificato dal presente
regolamento:
«Art. 11. (Monitoraggio). - 1. Il Ministero procede
ogni sei mesi, anche attraverso i responsabili degli
organismi e congiuntamente con il Ministero dello sviluppo
economico per i procedimenti di mediazione inerenti gli
affari in materia di rapporti di consumo, al monitoraggio
statistico dei procedimenti di mediazione svolti presso gli
organismi medesimi. I dati statistici vengono separatamente
riferiti alla mediazione obbligatoria, volontaria e
demandata dal giudice. Per ciascuna di tali categorie sono
indicati i casi di successo della mediazione e i casi di
esonero dal pagamento dell'indennita' ai sensi
dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo.
(Omissis).».
 
Art. 6
Integrazioni

1. Dopo l'articolo 14 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, e successive integrazioni e modificazioni, e' inserito il seguente:
«Articolo 14-bis (Incompatibilita' e conflitti di interesse). - 1. Il mediatore non puo' essere parte ovvero rappresentare o in ogni modo assistere parti in procedure di mediazione dinanzi all'organismo presso cui e' iscritto o relativamente al quale e' socio o riveste una carica a qualsiasi titolo; il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino la professione negli stessi locali.
2. Non puo' assumere la funzione di mediatore colui il quale ha in corso ovvero ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti, o quando una delle parti e' assistita o e' stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che ha esercitato la professione negli stessi locali; in ogni caso costituisce condizione ostativa all'assunzione dell'incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 815, primo comma, numeri da 2 a 6, del codice di procedura civile.
3. Chi ha svolto l'incarico di mediatore non puo' intrattenere rapporti professionali con una delle parti se non sono decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento. Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitano negli stessi locali.».
Note all'art. 6:
Si riporta il testo dell'articolo 815 del codice di
procedura civile:
«Art. 815. (Ricusazione degli arbitri). Un arbitro
puo' essere ricusato:
1) se non ha le qualifiche espressamente convenute
dalle parti;
2) se egli stesso, o un ente, associazione o
societa' di cui sia amministratore, ha interesse nella
causa;
3) se egli stesso o il coniuge e' parente fino al
quarto grado o e' convivente o commensale abituale di una
delle parti, di un rappresentante legale di una delle
parti, o di alcuno dei difensori;
4) se egli stesso o il coniuge ha causa pendente o
grave inimicizia con una delle parti, con un suo
rappresentante legale, o con alcuno dei suoi difensori;
5) se e' legato ad una delle parti, a una societa'
da questa controllata, al soggetto che la controlla, o a
societa' sottoposta a comune controllo, da un rapporto di
lavoro subordinato o da un rapporto continuativo di
consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da
altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne
compromettono l'indipendenza; inoltre, se e' tutore o
curatore di una delle parti;
6) se ha prestato consulenza, assistenza o difesa
ad una delle parti in una precedente fase della vicenda o
vi ha deposto come testimone.
Una parte non puo' ricusare l'arbitro che essa ha
nominato o contribuito a nominare se non per motivi
conosciuti dopo la nomina.
La ricusazione e' proposta mediante ricorso al
presidente del tribunale indicato nell'articolo 810,
secondo comma, entro il termine perentorio di dieci giorni
dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta
conoscenza della causa di ricusazione. Il presidente
pronuncia con ordinanza non impugnabile, sentito l'arbitro
ricusato e le parti e assunte, quando occorre, sommarie
informazioni.
Con ordinanza il presidente provvede sulle spese. Nel
caso di manifesta inammissibilita' o manifesta infondatezza
dell'istanza di ricusazione condanna la parte che l'ha
proposta al pagamento, in favore dell'altra parte, di una
somma equitativamente determinata non superiore al triplo
del massimo del compenso spettante all'arbitro singolo in
base alla tariffa forense.
La proposizione dell'istanza di ricusazione non
sospende il procedimento arbitrale, salvo diversa
determinazione degli arbitri. Tuttavia, se l'istanza e'
accolta, l'attivita' compiuta dall'arbitro ricusato o con
il suo concorso e' inefficace.».
 
Art. 7
Modifiche all'articolo 16

1. All'articolo 16, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, e successive integrazioni e modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole «da ciascuna parte» sono aggiunte le parole «per lo svolgimento del primo incontro»;
b) dopo le parole «euro 40,00» sono aggiunte le parole «per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate;
c) dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «l'importo e' dovuto anche in caso di mancato accordo».
2. All'articolo 16, comma 4, lettera d) del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, e successive integrazioni e modificazioni, le parole «di cui all'articolo 5, comma 1,» sono sostituite dalle parole «di cui all'articolo 5, comma 1-bis e comma 2,».
Note all'art. 7:
Si riporta il testo del comma 2 e del comma 4, lett. d)
dell'articolo 16 del citato decreto del Ministro della
giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, come modificato dal
presente regolamento:
«Art. 16. (Criteri di determinazione
dell'indennita'). - 1. (Omissis).
2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennita'
complessiva, e' dovuto da ciascuna parte per lo svolgimento
del primo incontro un importo di euro 40,00 per le liti di
valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di
valore superiore, oltre le spese vive documentate che e'
versato dall'istante al momento del deposito della domanda
di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al
momento della sua adesione al procedimento. L'importo e'
dovuto anche in caso di mancato accordo.
3. (Omissis).
4. L'importo massimo delle spese di mediazione per
ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma
della medesima tabella A:
a) puo' essere aumentato in misura non superiore a un
quinto tenuto conto della particolare importanza,
complessita' o difficolta' dell'affare;
b) deve essere aumentato in misura non superiore a un
quarto in caso di successo della mediazione;
c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di
formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del
decreto legislativo;
d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1-bis e
comma 2, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un
terzo per i primi sei scaglioni, e della meta' per i
restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del
presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra
quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello
previsto dalla lettera b) del presente comma;
e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo
scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri
scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c)
del presente comma quando nessuna delle controparti di
quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al
procedimento.
(Omissis).».
 
Art. 8
Modifiche all'articolo 18

1. All'articolo 18, comma 2, lettera a) del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, e successive integrazioni e modificazioni, le parole «quello la cui sottoscrizione e' necessaria alla costituzione di una societa' a responsabilita' limitata», sono sostituite dalle parole: «10.000,00 euro».
Note all'art. 8:
Si riporta il testo del comma 2, lett. a) dell'articolo
18 del citato decreto del Ministro della giustizia 18
ottobre 2010, n. 180, come modificato dal presente
regolamento:
«Art. 18. (Criteri per l'iscrizione nell'elenco). -
1. (Omissis).
2. Il responsabile verifica l'idoneita' dei richiedenti
e, in particolare:
a) la capacita' finanziaria e organizzativa del
richiedente, nonche' la compatibilita' dell'attivita' di
formazione con l'oggetto sociale o lo scopo associativo; ai
fini della dimostrazione della capacita' finanziaria, il
richiedente deve possedere un capitale non inferiore a
10.000,00 euro;
3. (Omissis).».
 
Art. 9
Disposizioni finali e transitorie

1. Gli organismi di mediazione che alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono in possesso di tutti i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, e successive integrazioni e modificazioni, devono provvedere alla integrazione entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, pena la cancellazione della iscrizione. Entro il medesimo termine, pena la cancellazione della iscrizione, devono provvedere alla integrazione dei requisiti di cui all'articolo 18, comma 2 lettera a) del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, e successive integrazioni e modificazioni, gli organismi di formazione che alla data di entrata in vigore del presente decreto non ne sono gia' in possesso.
2. I mediatori che alla data di entrata in vigore del presente regolamento non hanno completato l'aggiornamento professionale in forma di tirocinio assistito di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b) del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, e successive integrazioni e modificazioni, devono provvedervi entro il termine di un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento.
3. La tabella con la specifica degli oneri informativi di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2012, n. 252, e' allegata al presente regolamento.
Note all'art. 9:
Per il testo del comma 2, lett. a) dell'articolo 4 del
citato decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre
2010, n. 180, vedi note all'articolo 1 del presente
regolamento.
Per il testo del comma 2, lett. a) dell'articolo 18 del
citato decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre
2010, n. 180, vedi note all'articolo 8 del presente
regolamento.
Si riporta il testo del comma 3, lett. b) dell'articolo
4 del citato decreto del Ministro della giustizia 18
ottobre 2010, n. 180:
«Art. 4. (Criteri per l'iscrizione nel registro). -
1. - 2. (Omissis).
3. Il responsabile verifica altresi':
a) (Omissis).
b) il possesso, da parte dei mediatori, di una
specifica formazione e di uno specifico aggiornamento
almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in
base all'articolo 18, nonche' la partecipazione, da parte
dei mediatori, nel biennio di aggiornamento e in forma di
tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione
svolti presso organismi iscritti;
4. - 5. (Omissis).».
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14
novembre 2012, n. 252 (Regolamento recante i criteri e le
modalita' per la pubblicazione degli atti e degli allegati
elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi
dell'articolo 7, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n.
180 «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto
delle imprese), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4
febbraio 2013, n. 29.
 
Art. 10
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 4 agosto 2014

Il Ministro della giustizia
Orlando

Il Ministro dello sviluppo economico
Guidi

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2014 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne - prev. n. 2490
 
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